ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01616

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 784 del 26/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: PELLEGRINO SERENA
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Data firma: 26/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA 26/04/2017
ZARATTI FILIBERTO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 26/04/2017
CIVATI GIUSEPPE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 26/04/2017
AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 26/04/2017
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA 26/04/2017
BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA 26/04/2017
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA 26/04/2017
BORDO FRANCO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 26/04/2017
BRIGNONE BEATRICE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 26/04/2017
COSTANTINO CELESTE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 26/04/2017
DURANTI DONATELLA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 26/04/2017
FARINA DANIELE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 26/04/2017
FASSINA STEFANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 26/04/2017
FERRARA FRANCESCO DETTO CICCIO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 26/04/2017
FOLINO VINCENZO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 26/04/2017
FORMISANO ANIELLO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 26/04/2017
FRATOIANNI NICOLA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 26/04/2017
GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 26/04/2017
GREGORI MONICA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 26/04/2017
IANNUZZI CRISTIAN MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 26/04/2017
KRONBICHLER FLORIAN ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 26/04/2017
MAESTRI ANDREA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 26/04/2017
MARCON GIULIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 26/04/2017
MARTELLI GIOVANNA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 26/04/2017
MELILLA GIANNI ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 26/04/2017
MOGNATO MICHELE ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 26/04/2017
NICCHI MARISA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 26/04/2017
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 26/04/2017
PALAZZOTTO ERASMO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 26/04/2017
PANNARALE ANNALISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 26/04/2017
PASTORINO LUCA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 26/04/2017
PIRAS MICHELE ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 26/04/2017
PLACIDO ANTONIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 26/04/2017
QUARANTA STEFANO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 26/04/2017
RICCIATTI LARA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 26/04/2017
SANNICANDRO ARCANGELO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 26/04/2017
STUMPO NICOLA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 26/04/2017
TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA 26/04/2017
ZOGGIA DAVIDE ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 26/04/2017


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-01616
presentato da
PELLEGRINO Serena
testo di
Mercoledì 26 aprile 2017, seduta n. 784

   La Camera,
   premesso che:
    il «disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale» del 7 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017, pone diverse questioni di legittimità rispetto alla disciplina legislativa di settore;
    alcune delle suddette questioni derivano da previsioni già recate dai precedenti «disciplinari» e mai impugnate dinanzi al giudice amministrativo quali, ad esempio, la definizione delle attività di prospezione, nel cui novero vengono oggi ricondotti espressamente anche i sondaggi geotecnici e quelli geognostici, e le finalità delle attività medesime, volte, secondo il disciplinare, ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino; la questione delle proroghe ex lege per le società che avessero presentato istanza di proroga prima della scadenza del titolo abilitativo; la possibilità che il Ministero autorizzi «nuovi» progetti sperimentali di coltivazione di idrocarburi entro le 12 miglia marine, oltre quanto consentito dal decreto «sblocca Italia» e oltre quanto previsto, in relazione golfo di Venezia, dal decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla legge di conversione n. 133 del 2008;
    gli aspetti più discutibili della nuova disciplina tuttavia sono quello relativo alla partecipazione delle regioni interessate alle attività di ricerca e di estrazione di idrocarburi e quello riguardante la possibilità che nelle aree poste entro le 12 miglia marine possano essere rilasciati titoli «connessi» al titolo abilitativo principale, non previsti dal programma dei lavori presentato prima del rilascio della concessione;
    è previsto che per tutti i titoli (vecchi titoli e titoli concessori unici), l'intesa della regione venga acquisita in conferenza di servizi, secondo le modalità definite dal decreto direttoriale, nelle cui more di approvazione, si applica quello del 15 luglio 2015, il quale però prevede che le regioni partecipino alla conferenza di servizi e che il decreto di conferimento del titolo sia rilasciato previa intesa con la regione interessata;
    la nuova disciplina prevede che l'intesa sia rilasciata persino, forse, per i vecchi titoli, unicamente in conferenza (articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale) mentre in precedenza si stabiliva che il titolo concessorio unico fosse rilasciato «previa intesa con la regione territorialmente interessata o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano», lasciando supporre che, al di là della partecipazione di tutte le amministrazioni interessate al procedimento unico, l'intesa dovesse essere conseguita a conclusione del procedimento e prima dell'adozione del decreto;
    l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che nel golfo di Venezia sono vietate le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e precisa che dette attività possano essere eventualmente autorizzate solo dopo aver accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste; in questo caso, l'autorizzazione deve essere rilasciata secondo le modalità ivi prescritte e «d'intesa con la regione Veneto». Il comma 1-bis del medesimo articolo 8, inserito dall'articolo 38, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (così detto «Sblocca Italia»), come convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede, invece, che possano essere autorizzati progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti nel «mare continentale» «sentite le regioni interessate»; l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come detto, pertanto, continua a trovare applicazione alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione, che si volessero eventualmente autorizzare nel golfo di Venezia, alle condizioni ivi stabilite;
    relativamente al rilascio di nuovo titolo minerario, la nuova disciplina, pur ribadendo che il divieto di rilascio di nuovi titoli minerari entro le 12 miglia marine tuttavia consente alle società concessionarie di chiedere modifiche al programma dei lavori autorizzato al momento del rilascio della concessione, e cioè prima che la legge introducesse quel divieto;
    la legge n. 208 del 2015 ha modificato la disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 17, del codice dell'ambiente, oggetto di referendum, che originariamente faceva salvi i titoli abilitativi già rilasciati (permessi e concessioni) ed anche quelli in corso, nonché quelli autorizzatori e concessori conseguenti e connessi;
    il Consiglio di Stato, in un parere del 2011, ha chiarito che con l'espressione «titoli connessi» si riferisce a titoli che si collegano al titolo abilitativo principale, come ad esempio l'autorizzazione per la costruzione di un «nuovo» pozzo e dunque, alla luce del divieto sancito dalla legge e del parere del Consiglio di Stato; ciò che è possibile fare è portare a termine il progetto originariamente presentato al momento del rilascio della concessione, provvedendo alla costruzione di piattaforme e pozzi prevista dal programma dei lavori a suo tempo presentato e autorizzato e non già costruire nuove piattaforme o nuovi pozzi entro l'area data a suo tempo in concessione;
    il decreto ministeriale, invece, stabilisce che «sono consentite, nelle predette aree, le attività da svolgere nell'ambito dei titoli abilitativi già rilasciati, anche apportando modifiche al programma lavori originariamente approvato dunque al momento del rilascio della concessione, avvenuta prima dell'entrata in vigore del divieto, funzionali a garantire l'esercizio degli stessi, nonché consentire il recupero delle riserve accertate, per la durata di vita utile del giacimento e fino al completamento della coltivazione»;
    il Ministero dello sviluppo economico, con un comunicato del 7 aprile 2017, ha precisato che si tratterebbe solo di attività operative di manutenzione, aggiornamento delle strutture, chiusura dei pozzi e rimozione delle piattaforme esistenti, ma è evidente che la finalità della previsione del decreto non è questa dal momento che lo stesso Consiglio di Stato nel parere citato ha precisato che le attività di esecuzione si considerano sempre (implicitamente) ammesse e che lo stesso articolo 15 del decreto dispone che la modifica al programma dei lavori è funzionale al recupero delle riserve accertate fino al completamento della coltivazione e le attività di chiusura dei pozzi e di rimozione delle piattaforme si collocano fuori dalla fase di coltivazione;
    i commi 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto ministeriale dispongono, inoltre, che «sono sempre consentite le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente e le operazioni finali di ripristino ambientale» (appunto la chiusura dei pozzi e la rimozione delle piattaforme) e che «possono essere inoltre autorizzate» le «attività funzionali alla coltivazione, fino ad esaurimento del giacimento, e all'esecuzione dei programmi di lavoro approvati in sede di conferimento o di proroga del titolo minerario, compresa la costruzione di infrastrutture e di opere di sviluppo necessarie all'esercizio»,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per chiarire che i progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti nelle acque del golfo di Venezia devono essere autorizzati previa intesa con la regione Veneto in linea con quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008;
2) ad assumere iniziative per prevedere che l'intesa delle regioni sui titoli minerari sia data al termine del procedimento unico, di cui all'articolo 38, comma 6, lettera b) del decreto-legge n. 133 del 2014, prima dell'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico e al termine dei lavori della conferenza di servizi;
3) ad assumere iniziative per prevedere che la modifica dei programmi dei lavori relativi alle concessioni entro le 12 miglia già in essere, non concerna piattaforme e pozzi non previsti dal programma originariamente presentato.
(1-01616) «Pellegrino, Segoni, Zaratti, Civati, Airaudo, Artini, Baldassarre, Bechis, Franco Bordo, Brignone, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Folino, Formisano, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Cristian Iannuzzi, Kronbichler, Andrea Maestri, Marcon, Martelli, Melilla, Mognato, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pastorino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Stumpo, Turco, Zoggia».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenza edilizia

idrocarburo

acque territoriali