ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01512

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 744 del 17/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: ALBERTI FERDINANDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 17/02/2017
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 17/02/2017
CASTELLI LAURA MOVIMENTO 5 STELLE 17/02/2017
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 17/02/2017
SORIAL GIRGIS GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 17/02/2017
BASILIO TATIANA MOVIMENTO 5 STELLE 17/02/2017
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 17/02/2017
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 17/02/2017
TONINELLI DANILO MOVIMENTO 5 STELLE 17/02/2017
CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 17/02/2017
FANTINATI MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 17/02/2017
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 17/02/2017
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 17/02/2017
SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 17/02/2017
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 17/02/2017
CORDA EMANUELA MOVIMENTO 5 STELLE 17/02/2017
DADONE FABIANA MOVIMENTO 5 STELLE 17/02/2017


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-01512
presentato da
ALBERTI Ferdinando
testo di
Venerdì 17 febbraio 2017, seduta n. 744

   La Camera,
   premesso che:
    con le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e all'articolo 1, comma 76, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento italiano la possibilità per il Cipe di finanziare le opere pubbliche comprese nella «legge obiettivo» anche per «lotti costruttivi» e non più solo per «lotti funzionali»;
    la scelta, giustificata in nome della possibilità di aprire molti più cantieri rispetto al finanziamento per lotti funzionali, ha determinato, di fatto, il moltiplicarsi di casi di puro spreco delle risorse pubbliche, rallentando al tempo stesso ulteriormente la realizzazione delle predette opere, in quanto vengono approvati progetti definitivi ed iniziati i lavori senza che l'intera opera sia integralmente finanziata e senza che la singola costruzione sia autonomamente in grado di svolgere la funzione cui è destinata (come avviene, invece, nel caso di realizzazione mediante lotti funzionali);
    la regola generale vigente nell'ordinamento italiano e comunitario, sia sotto il profilo economico—finanziario che sotto il profilo della realizzazione delle opere pubbliche, impone che siano ammesse al finanziamento ed alla realizzazione solamente quelle opere che hanno la certezza dei fondi e dei tempi di erogazione così da non costringere lo Stato a finanziare opere che non possano dare un'immediata utilità o possano rimanere inutilizzate per lungo tempo;
    in questo senso, si sono più volte espresse le raccomandazioni della Corte dei Conti (ad esempio, sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato relazione sulla gestione dell'intervento strategico «quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza lotti 1, 2, 3 e 4» nell'ambito del corridoio europeo n. 1 Berlino-Palermo «asse ferroviario Monaco-Verona» – approvata con delibera n.18/2010/G);
    in tale occasione, la Corte dei Conti ha rilevato che l'introduzione dei lotti costruttivi non è certamente conforme ai «principi deontologici che da sempre ispirano le realizzazioni infrastrutturali: tante sono le disfunzioni intercettate dalla Corte dei conti concretatesi nella realizzazione di lavori mai attivati proprio per l'assenza di una minima funzionalità. La qualificazione di lotto non funzionale ha sempre accompagnato valutazioni critiche e dichiarazioni di irregolarità dei prodotti dell'azione amministrativa, che non hanno conseguito l'obiettivo specifico. Per questi motivi si potrebbe concludere che la novella contenuta nel citato comma 232 costituisca il tentativo di legittimare ex ante prassi gestionali più volte censurate, in astratto, dal legislatore e, in concreto, dalla magistratura contabile e dagli altri organi di controllo e di giurisdizione che si sono trovati a sindacare il fenomeno»;
    in particolare, per le opere ferroviarie, soprattutto per le linee alta velocità, la necessità di finanziare lotti funzionali e non lotti costruttivi è resa necessaria dalla particolarità dell'opera, dato che il trasporto ferroviario presenta caratteristiche che lo rendono molto più funzionale alle lunghe distanze e presenta problemi tecnici di raccordo con la rete esistente molto rilevanti;
    con i lotti costruttivi si riapre la strada al moltiplicarsi degli « stop and go» i quali costano molto cari: spesso, quando i cantieri sono bloccati, non risulta possibile licenziare la mano d'opera occupata o dismettere i macchinari noleggiati con contratti a lungo termine. Inoltre, lo stesso prolungamenti dei tempi di costruzione, anche se non vi fosse alcuno spreco, né inflazione, genera un altro costo sociale, dovuto al fatto che il capitale pubblico investito non genera benefici per molto tempo, infine, nel caso dell'alta velocità, i cantieri, molto impattanti sulle città, rimarrebbero aperti per un tempo lunghissimo e non determinabile in quanto all'inizio dei lavori per lotti costruttivi non consegue la certezza dei finanziamenti per l'intera opera;
    i principi generali dell'ordinamento nazionale e comunitario in materia di opere pubbliche non contengono alcuna definizione di lotti costruttivi: l'articolo 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016, infatti, contiene solamente quella di lotto funzionale definita come «uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti»;
    inoltre, le disposizioni che prevedono la possibilità di realizzare le opere pubbliche mediante lotti costruttivi risultano contrarie ai principi relativi alla contabilità pubblica ed ai principi che regolano la realizzazione di opere pubbliche ed in generale a quelli che regolano l'attività amministrativa che, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 241 del 1990, deve essere retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario,

impegna il Governo

1) ad assumere iniziative normative al fine di escludere la possibilità di realizzare opere pubbliche mediante lotti costruttivi, abrogando tutte le disposizioni di legge che prevedono il finanziamento delle opere pubbliche per «lotti costruttivi» di cui all'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e all'articolo 1, comma 76, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
(1-01512) «Alberti, Businarolo, Cominardi, Castelli, Tripiedi, Sorial, Basilio, Pesco, Villarosa, Toninelli, Crippa, Fantinati, Cozzolino, Daga, Spessotto, De Lorenzis, Corda, Dadone».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rete ferroviaria

lavori pubblici

trasporto ferroviario