ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01427

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 703 del 08/11/2016
Firmatari
Primo firmatario: RAMPELLI FABIO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 07/11/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIRIELLI EDMONDO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 07/11/2016
LA RUSSA IGNAZIO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 07/11/2016
MAIETTA PASQUALE FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 07/11/2016
MELONI GIORGIA FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 07/11/2016
NASTRI GAETANO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 07/11/2016
PETRENGA GIOVANNA FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 07/11/2016
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 07/11/2016
TAGLIALATELA MARCELLO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 07/11/2016
TOTARO ACHILLE FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 07/11/2016


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-01427
presentato da
RAMPELLI Fabio
testo di
Martedì 8 novembre 2016, seduta n. 703

   La Camera,
   premesso che:
    il 6 settembre 2016 si sono svolti i test di ammissione a medicina e odontoiatria per i corsi a numero programmato per il prossimo anno accademico;
    in Italia il cosiddetto numero chiuso è stato introdotto con la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari», che ha previsto la programmazione a livello nazionale degli accessi a determinati percorsi di formazione universitaria;
    in base all'articolo 4 della legge «l'ammissione ai corsi è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi»;
    la legge n. 264 fu elaborata dall'allora Ministro dell'istruzione in seguito alla sentenza n. 383 del novembre 1998, con la quale la Corte costituzionale aveva ritenuto rilevante la questione di legittimità costituzionale promossa da alcuni studenti in merito alla norma della legge 15 maggio 1997, n. 127, che aveva attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi ai corsi di laurea universitari;
    ad avviso dei ricorrenti tale norma, violando il principio della riserva di legge che discenderebbe dagli articoli 33 e 34 della Costituzione si poneva in contrasto anche con il principio del diritto allo studio tutelato dai medesimi articoli;
    in esito alla valutazione la Consulta aveva ritenuto che, seppur potesse essere «superato, in considerazione degli obblighi comunitari e nei limiti in cui essi sussistono, lo specifico dubbio di costituzionalità», appariva chiaro «che l'intera materia necessita di un'organica sistemazione legislativa, finora sempre mancata»;
    le direttive citate dalla Corte, e anche dallo stesso Ministero dell'istruzione a fondamento dell'obbligo di introdurre il numero chiuso, specificamente la direttiva 78/687/CEE, relativa alla figura professionale di dentisti e odontoiatri, e la direttiva 93/16/CEE rivolta ai medici, tuttavia, si limitavano entrambe a imporre agli Stati membri un'armonizzazione dei corsi di studio a garanzia del principio della libera circolazione dei cittadini europei all'interno dell'Unione;
    in concreto si chiedeva ai Paesi membri la realizzazione di un sistema di formazione che garantisse l'alta qualità dello studente ma non necessariamente la limitazione degli accessi alle facoltà;
    l'adozione del sistema del numero chiuso, quindi, è stata una declinazione tutta italiana delle prescrizioni contenute nelle direttive, alla quale si è aggiunta la immotivata estensione dell'accesso programmato anche ai corsi di laurea in architettura, veterinaria e scienze della formazione primaria, non prevista da alcuna norma europea;
    in base alla legge n. 264 il calcolo del numero di posti disponibili per i corsi di laurea deve essere effettuato ogni anno in base ad alcuni parametri, quali i posti nelle aule e la disponibilità di attrezzature e laboratori scientifici, di personale docente e tecnico e dei servizi di assistenza e tutorato;
    ne deriva che con tale norma si chiede, di fatto, agli studenti di adeguarsi alle strutture presenti e agli investimenti che lo Stato decide di stanziare in favore delle università, mentre dovrebbe essere esattamente il contrario, vale a dire che lo Stato dovrebbe essere chiamato a disporre gli investimenti in modo tale da garantire a tutti l'accesso alla formazione universitaria;
    negli anni successivi all'approvazione della legge n. 264 si è assistito all'aumento degli studenti esclusi dal numero chiuso che si sono iscritti a corsi di laurea con programmi simili a quelli dei corsi a numero chiuso, nella speranza di riuscire a superare il test l'anno successivo, con l'unico scopo di dare quegli esami presenti in entrambi i piani di studio per farseli riconoscere l'anno successivo;
    gli studenti, ad oggi, non potendo intraprendere il percorso di studi prescelto ripiegano su altri corsi, e ciò dimostra che il sistema non rispetta il dettato costituzionale laddove prevede il carattere universale del diritto allo studio, anche a prescindere dalle condizioni socio economiche di partenza;
    in questa situazione, si è creato, infatti, un vero e proprio mercato dei test d'ingresso, con corsi costosissimi, sostenibili solo da coloro che possono permetterselo e che creano studenti di «serie a» e di «serie b» nell'accesso alla formazione universitaria;
    inoltre, si è venuto a creare un vero e proprio «turismo formativo» verso nazioni quali la Spagna, la Bulgaria, la Romania, o la Croazia, nelle quali i giovani alloggiano, mangiano, vivono, acquistano libri e frequentano corsi accessori, costretti a fare gli studenti fuori sede invece di appartenere a una nazione che sia hub universitario per gli studenti euro mediterranei;
    i numerosi ricorsi che ogni anno vengono presentati dagli studenti esclusi dalle immatricolazioni nelle sedi della giustizia amministrativa dimostrano come la legge sul numero chiuso sia a tutti gli effetti un fallimento anche rispetto alle intenzioni della Corte costituzionale che nella citata sentenza del 1998 aveva affermato che essa dovesse rappresentare «una sistemazione chiara che, da un lato, prevenga l'incertezza presso i potenziali iscritti interessati e il contenzioso che ne può derivare»;
    nel 2012, in seguito ai continui ricorsi vinti dagli studenti nelle sedi della giustizia amministrativa di primo grado è stato riformato il sistema delle graduatorie dei corsi a numero chiuso, trasformandole da locali a nazionale, ma nonostante la graduatoria unica nazionale abbia portato con sé diversi correttivi che hanno reso il sistema più equo rispetto al passato, continuano ad essere presenti elementi di criticità, dalle modalità di scelta dei luoghi in cui potersi immatricolare, all'effettiva capacità di valutazione di un test a crocette di un'ora e mezza che in realtà ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo è più simile ad una lotteria;
    la limitazione degli accessi ad alcune facoltà è basata da un lato su una valutazione della capacità di assorbimento del mercato del lavoro che appare spesso arbitraria, dall'altro sulla capacità di assorbimento dei singoli atenei, anch'essa basata su presunzioni teoriche, in quanto la qualità dello studio dei laureati non risulta aumentata da quando si è adottato il sistema del numero chiuso;
    la scarsa affidabilità di un sistema basato su quiz di cultura generale impone di riconsiderare i criteri di accesso agli studi universitari, prevedendo che l'accesso sia libero e che siano le università stesse a selezionare coloro che ritengono meritevoli di proseguire gli studi, in base a risultati didattici reali, conseguiti in un periodo da definirsi di prova che potrà essere annuale o biennale a seconda delle facoltà;
    quella che avviene con il test è una selezione all'ingresso che di fatto si basa su elementi aleatori, e su cui incidono fortemente una serie di fattori che nulla hanno a che vedere con la capacità e la volontà del candidato di affrontare un determinato corso di studi;
    davanti alla drammatica riduzione del numero degli studenti che si iscrivono all'università, e della quale l'Assemblea della Camera ha avuto recentemente modo di occuparsi con un atto di indirizzo al Governo il Ministero risponde ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo nel peggiore dei modi. I bandi contengono elementi peggiorativi rispetto tal passato, come la diminuzione sostanziale dei posti disponibili (se ne perdono più di 1000, di cui 300 a medicina) e la chiusura anticipata delle graduatorie al termine del primo semestre, lasciando immaginare che questo comporterà un'ulteriore riduzione dei posti. In questo modo moltissimi potenziali studenti sono buttati fuori dalle università, e si vedono negata la possibilità di scegliere il proprio futuro;
    l'iniquità del sistema del numero chiuso è dimostrata ogni anno dalle centinaia di ricorsi presentati innanzi alla giustizia amministrativa, e impone la ricerca di una modalità di selezione per l'ammissione nella quale trovino posto tutti gli elementi che devono concorrere a realizzare il diritto allo studio sancito dalla Costituzione,

impegna il Governo

ad avviare una revisione le attuali modalità per l'accesso alle facoltà universitarie sottoposte al cosiddetto numero chiuso, al fine di individuare soluzioni alternative che garantiscano il pieno rispetto del dettato costituzionale in materia di diritto all'accesso agli studi universitari.
(1-01427) «Rampelli, Cirielli, La Russa, Maietta, Giorgia Meloni, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

accesso all'istruzione

libera circolazione delle persone

selezione degli alunni