ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01278

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 626 del 17/05/2016
Abbinamenti
Atto 1/01205 abbinato in data 18/05/2016
Atto 1/01256 abbinato in data 18/05/2016
Atto 1/01257 abbinato in data 18/05/2016
Atto 1/01252 abbinato in data 18/05/2016
Atto 1/01255 abbinato in data 18/05/2016
Atto 1/01258 abbinato in data 18/05/2016
Atto 1/01259 abbinato in data 18/05/2016
Atto 1/01263 abbinato in data 18/05/2016
Atto 1/01272 abbinato in data 18/05/2016
Atto 1/01275 abbinato in data 18/05/2016
Atto 1/01274 abbinato in data 18/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: BARONI MASSIMO ENRICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2016
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2016
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2016
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2016
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2016
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2016
D'INCA' FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2016


Stato iter:
18/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO GOVERNO 18/05/2016
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 18/05/2016
Resoconto LOCATELLI PIA ELDA MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Resoconto FAENZI MONICA MISTO-ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE ALA-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
Resoconto BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Resoconto BARADELLO MAURIZIO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto BORGHESI STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto TOTARO ACHILLE FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto VEZZALI MARIA VALENTINA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto BINETTI PAOLA AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto COSTANTINO CELESTE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto DE GIROLAMO NUNZIA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto BENI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 18/05/2016
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 18/05/2016

DISCUSSIONE IL 18/05/2016

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 18/05/2016

IN PARTE ACCOLTO E IN PARTE NON ACCOLTO IL 18/05/2016

PARERE GOVERNO IL 18/05/2016

VOTATO PER PARTI IL 18/05/2016

IN PARTE APPROVATO E IN PARTE RESPINTO IL 18/05/2016

CONCLUSO IL 18/05/2016

Atto Camera

Mozione 1-01278
presentato da
BARONI Massimo Enrico
testo presentato
Martedì 17 maggio 2016
modificato
Mercoledì 18 maggio 2016, seduta n. 627

   La Camera,
   premesso che:
    molti esperti del mondo accademico e dei tribunali per minori non sono in accordo con l'idea di trasformare condotte ascrivibili al bullismo e al cyberbullismo in un reato a sé stante a fronte di oltre 17 fattispecie di reato che sono già ascrivibili alla suddetta condotta. Laddove infatti coinvolga come autori della condotta ragazzi/e sopra i 14 anni, in età imputabile, per azioni come furto d'identità, atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale), violenza privata, furto, ed altri, in quanto l'inquadramento giuridico contiene già i reati penali necessari alla repressione. Quello che manca un sistema globale di educazione all'affettività, al rispetto delle relazioni e, dell'altro, un sistema di interventi realmente efficaci che coinvolgano e restituiscano risorse alla comunità, al di là di scuola e famiglia. Servizi socio-sanitari per la prevenzione e gli interventi di sostegno, servizi della giustizia minorile per gli interventi di responsabilizzazione (basti pensare all'istituto della messa alla prova, articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 da applicare nel caso di reati di cui sopra che avvengono nelle scuole, al posto della mera sospensione) e gli enti pubblici preposti in rete con le scuole, quale bacino privilegiato per gli interventi di rete;
    inoltre, come recita la voce ottimamente scritta su « wikipedia Italia» supportata da oltre 15 fonti di ottimo livello, la « Restorative Justice» (o giustizia riparativa o giustizia rigenerativa) è un approccio a considerare il reato principalmente in termini di danno alle persone. Da ciò ne consegue l'obbligo, in capo all'autore di porre rimedio alle conseguenze lesive della sua condotta. A tal fine, si prospetta un coinvolgimento attivo di vittima, dell'agente e della stessa comunità civile nella ricerca di soluzioni atte a far fronte all'insieme di bisogni scaturiti a seguito del reato;
    tematizzata alla fine degli anni ‘80, la Restorative Justice nasce anzitutto da prassi, ossia da modelli sperimentali emersi in Nord America in modo spontaneo solo successivamente approfonditi. Essi peraltro intercettano un dibattito complesso e variegato, che, a partire dagli anni ‘70, stava portando al confronto di diverse voci critiche della teoria e della prassi penalistica nordamericana;
    la giustizia riparativa analizza il problema della giustizia penale intorno a quattro elementi fondamentali:
     considerare il reato in termini non meramente formali (come condotta corrispondente ad una fattispecie astratta descritta da una norma penale), bensì «esperienziali», ossia come «lesione» che coinvolge direttamente, e sotto molteplici aspetti (morali, materiali, emotivi, relazionali) singole persone e una comunità;
     ritenere che al reato corrisponda, in primo luogo, l'obbligo – in capo all'autore – di porre attivamente rimedio alle conseguenze dannose che la sua condotta ha cagionato, avendo riguardo in primo luogo ai bisogni della vittima;
     puntare, nella ricerca di tale soluzione «riparativa», ad un coinvolgimento attivo della vittima, dell'offensore, dei rispettivi entourage di relazioni, e della comunità civile;
     ricercare una soluzione che risulti, se possibile, concordata tra tali soggetti;
    come spiega uno dei suoi fondatori, Howard Zehr, la Restorative Justice si distingue criticamente dal modello moderno e contemporaneo di pena, tende a considerare il reato come «violazione di una norma» (o meglio, come realizzazione di una condotta ascrivibile ad una fattispecie astratta descritta da una norma penale) e la pena come «conseguenza giuridica» che sanziona tale condotta (pur diversamente caratterizzata per giustificazione e finalità). Diversamente, la Restorative Justice propone una sorta di equazione per la quale «Il crimine è una violazione delle persone e delle relazioni interpersonali; le violazioni creano obblighi; l'obbligo principale è quello di «rimediare ai torti commessi» («to put right the wrongs»)». Ne emerge una sorta di «rivoluzione copernicana» per effetto della quale il problema centrale per la giustizia penale non è un concetto astratto di ordine giuridico, bensì la persona come singolo e come essere relazionale. Per questo, la Restorative justice è stata definita come un nuovo «paradigma», caratterizzato da una profonda rivendicazione della centralità della persona e dell'intersoggettivita nell'analisi del problema penale e nella proposta di una riforma organica della giustizia penale. In senso critico, la Restorative Justice denuncia l'impostazione formalistica del diritto penale moderno e contemporaneo, che si ritiene abbia prodotto un sistema altamente burocratizzato e astratto, nel quale le persone – con le loro esperienze, il vissuto, le esigenze e le relazioni – rimangono del tutto marginali. Ciò emergerebbe soprattutto con riferimento alla vittima del reato, destinata ad assumere un ruolo del tutto secondario ed eventuale nella tradizionale «amministrazione della giustizia». Essa andrebbe invece ritenuta la principale destinataria delle attenzioni del sistema-giustizia, e perciò coinvolta attivamente nel procedimento che, a partire dalle indagini, conduce all'irrogazione e all'esecuzione della pena;
    andrebbe parimenti valorizzata l'esigenza di un'autentica responsabilizzazione dell'offensore, sostanzialmente privo di reali occasioni per prendere coscienza delle conseguenze che le sue azioni hanno sortito in altre vite: una finalità, quest'ultima, che non dovrebbe essere perseguita attraverso astratti e pre-definiti programmi di «rieducazione», bensì, in primo luogo, mostrando all'offensore gli effetti del suo comportamento sulle vite che da questo sono state affette e chiamandolo, nei limiti del possibile, a porvi rimedio attivamente. Non da ultimo, la Restorative Justice propone modelli di soluzione della controversia atti a favorire il coinvolgimento di vittima, offensore e comunità civile nella ricerca di una soluzione atta a rispondere in termini adeguati alla lesione cagionata dal reato: tale proposta risponderebbe all'esigenza di correggere l'eccessiva dimensione «burocratizzata ed agonistica» del processo, cui si contesta l'incapacità di evidenziare e ricomporre le «ferite» effettivamente causate dal reato nel tessuto sociale da esso colpito. L'idea riparativa e partecipativa di giustizia penale avanzata dalla Restorative Justice, risponde all'esigenza di restituire attenzione alla dimensione personale e sociale che investe il crimine, senza la quale la pena altro non sarebbe che un'afflizione dagli esiti alienanti, non di rado violenti, e comunque incapace di rispondere alle esigenze concretamente sorte, nelle persone e nelle comunità civili, a seguito della commissione di un reato;
    la direttiva europea 29/2012/UE sulla protezione delle vittime nei procedimenti giudiziari è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 (entrato in vigore lo scorso 20 gennaio 2016), che riguarda la testimonianza d bambini in ambito penale; non è stata ancora recepita l'indicazione di prevedere dei servizi di «giustizia riparativa» nei Paesi membri. Questa potrebbe essere un'occasione per unire la triplice esigenza imposta dagli interventi sul bullismo: quello di creare delle strategie di sistema (pubblico), quella di agire per creare dei percorsi di responsabilizzazione in un'ottica riparativa del danno prodotto nella relazione tra le persone coinvolte (logica degli approcci riparativi e relazionali) e quella di rispondere a quanto previsto a livello europeo seppur previsto nel caso dei reati;
    una ricerca dell'università di Sassari, il cui tema affrontato è quello della giustizia riparativa come strumento di prevenzione e gestione della devianza minorile e del bullismo, riporta che in alcuni Paesi, come ad esempio in Inghilterra (Hall), ci sono intere «cittadine riparative» che hanno ridotto notevolmente il bullismo e altri fenomeni di disagio nelle scuole (anche con tassi di successo dell'80 per cento),

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di assumere iniziative per recepire l'indicazione della suddetta direttiva europea 29/2012/UE di prevedere dei servizi di «giustizia riparativa» anche per l'Italia, nelle scuole e nei consultori familiari, oltre a tutte le altre strutture impegnate nella presa in carico del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
   a favorire ogni iniziativa volta a sostenere la prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, prevedendo di destinare adeguate risorse alle misure di prevenzione stessa e al sostegno dei minori a rischio.
(1-01278)
(Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate) «Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, D'Incà».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

reato

vittima

direttiva comunitaria