ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01227

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 608 del 18/04/2016
Abbinamenti
Atto 1/01187 abbinato in data 18/04/2016
Atto 1/01195 abbinato in data 18/04/2016
Atto 1/01218 abbinato in data 18/04/2016
Atto 1/01223 abbinato in data 18/04/2016
Atto 1/01225 abbinato in data 18/04/2016
Atto 1/01226 abbinato in data 18/04/2016
Atto 1/01228 abbinato in data 27/04/2016
Atto 1/01230 abbinato in data 27/04/2016
Atto 1/01233 abbinato in data 27/04/2016
Atto 1/01248 abbinato in data 04/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: VEZZALI MARIA VALENTINA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 18/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MONCHIERO GIOVANNI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 18/04/2016


Stato iter:
04/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 18/04/2016
Resoconto GIULIANI FABRIZIA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto BERGONZI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto MARZANO MICHELA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto CAMPANA MICAELA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto NICCHI MARISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 27/04/2016
Resoconto PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Resoconto OCCHIUTO ROBERTO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto BINETTI PAOLA AREA POPOLARE (NCD-UDC)
 
PARERE GOVERNO 04/05/2016
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 04/05/2016
Resoconto LOCATELLI PIA ELDA MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Resoconto ROCCELLA EUGENIA MISTO-USEI-IDEA
Resoconto FUCCI BENEDETTO FRANCESCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Resoconto CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto VEZZALI MARIA VALENTINA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto BINETTI PAOLA AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto MARTELLI GIOVANNA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto PRESTIGIACOMO STEFANIA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto ZACCAGNINI ADRIANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 18/04/2016

DISCUSSIONE IL 18/04/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/04/2016

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 27/04/2016

DISCUSSIONE IL 27/04/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/04/2016

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 04/05/2016

PARERE RIMESSO ALL'ASSEMBLEA IL 04/05/2016

PARERE GOVERNO IL 04/05/2016

DISCUSSIONE IL 04/05/2016

VOTATO PER PARTI IL 04/05/2016

RESPINTO IL 04/05/2016

CONCLUSO IL 04/05/2016

Atto Camera

Mozione 1-01227
presentato da
VEZZALI Maria Valentina
testo presentato
Lunedì 18 aprile 2016
modificato
Mercoledì 4 maggio 2016, seduta n. 619

   La Camera,
   premesso che:
    «la gestazione per altri (gpa) o maternità surrogata è la pratica attraverso la quale una donna decide di portare avanti una gravidanza per conto di altre persone (single o coppie etero e omosessuali»;
    nel mondo, la regolamentazione delle donatrici di gameti e della gestazione per altri, variano da Paese a Paese, spaziando dal divieto assoluto ai modelli basati sul vincolo del dono o a quelli basati sui rimborsi minimi, fino alla completa assenza di limiti giuridici;
    in Italia, la maternità surrogata è illegale; la legge n. 40 del 2004 prevede espressamente il divieto di pratiche riconducibili al cosiddetto utero in affitto. Recita infatti l'articolo 12, comma 6, della citata legge: «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;
    il divieto e le sanzioni previste dalla legge vigente, sono sistematicamente disattesi. Infatti, le coppie che fanno ricorso all'utero in affitto all'estero (nonostante il reato commesso all'estero sia perseguibile attraverso il ricorso all'articolo 9 del codice penale anche quando la pena prevista sia inferiore ai tre anni), e chi organizza e pubblicizza in Italia la maternità surrogata, fuori dal nostro Paese, non subiscono alcuna restrizione o condanna;
    i tribunali interpellati consentono, invece, alle coppie che hanno fatto ricorso all'utero in affitto all'estero di trascrivere l'atto di nascita dei neonati, riconoscendo le coppie committenti come genitori legali;
    oggi, medicina riproduttiva e medicina rigenerativa hanno aperto nuovi mercati globali, direttamente legati alle potenzialità generative e riproduttive dei corpi. Cresce, infatti, a livello mondiale, la domanda di ovociti, uteri, sperma, placenta, sangue del cordone ombelicale, cellule staminali, embrioni da utilizzare anche nell'industria farmaceutica e nel campo della ricerca. Prolificano cliniche specializzate in fecondazione assistita e maternità sostitutiva e si stanno diffondendo agenzie intermediarie capaci di reperire nel mercato questi materiali in vivo;
    solo per citare alcuni esempi, il prezzo medio di ovociti negli Stati Uniti si aggira intorno ai 10.000 dollari, mentre le madri surrogate sono pagate dai 20.000 a 150.000 dollari circa. I genitori committenti, quasi sempre devono sostenere costi molto elevati per l'aggiunta di procedure cliniche e spese legali;
    in India il contratto più diffuso comprende il pagamento di uno stipendio a intervalli regolari per la donna che si impegna a portare a termine una gravidanza per una coppia committente. Il compenso è fino a 7 volte maggiore del loro reddito annuale medio, per questo le donne acconsentono alla trasformazione del loro utero in una risorsa, capace di proporre rendita;
    la maternità surrogata o di sostituzione (altrimenti detta surrogazione di maternità, in inglese surrogate mother o surrogacy), rispetto alle ordinarie procedure di fecondazione artificiale (omologa o eterologa) richiede la collaborazione di una donna estranea alla coppia (che può essere la stessa donatrice dell'ovulo impiegato per la fecondazione o una donna diversa) che mette a disposizione il proprio utero per condurre la gravidanza e si impegna a consegnare il bambino, una volta nato, alla coppia «committente» (ossia alla coppia che ha manifestato la volontà di assumersi la responsabilità genitoriale nei confronti del nato);
    a seconda che la madre surrogata si limiti ad accogliere in grembo un embrione che le è geneticamente estraneo o contribuisca alla procreazione dello stesso, fornendo ai «committenti» i propri gameti, si distingue tra «surrogazione per sola gestazione» (si parla in tal caso anche di «donazione», se a titolo gratuito, o di «locazione» o «affitto» d'utero, se è pattuito un corrispettivo) e «surrogazione per concepimento e gestazione»;
    la surrogazione per sola gestazione può essere, «omologa» (in questo caso la madre sostituita accoglie un embrione formato dai gameti forniti dai genitori naturali) o «eterologa» (quando l'embrione da impiantare nell'utero della surrogata è il frutto dell'incontro tra il gamete di un membro della coppia richiedente e quello di un terzo donatore di seme o di una ovo donatrice); nella surrogazione «eterologa» i gameti da cui deriva l'embrione impiantato nel grembo della madre sostituta possono essere forniti da terze persone, estranee tanto alla coppia committente quanto alla stessa madre surrogata;
    la surrogazione di maternità porta con sé i limiti di un contratto che potrebbe imporre l'interruzione di gravidanza in caso di malformazioni del feto o la soppressione di uno o più feti nel caso la gravidanza si presenti come gemellare o multipla;
    il contratto di maternità surrogata di solito prevede un compenso che risarcisca per l'impegno assunto e sostenga economicamente fino al parto la mamma surrogata;
    la pratica della maternità surrogata non di rado porta il nascituro ad avere due madri biologiche (una genetica e una gestazionale) ma può accadere che la madre legalmente riconosciuta sia una terza donna, fatto questo che ha implicazioni antropologiche e sociali;
    il legittimo desiderio di avere bambini non è un diritto esigibile;
    la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, ritiene lesiva dei diritti «il reclutamento (...) di persone (...) con l'abuso (...) della condizione di vulnerabilità (...) a fini di sfruttamento (che) comprende pratiche simili alla schiavitù e specifica che, in questi casi, il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante»;
    la surrogazione di maternità è a giudizio dei firmatari del presente atto di sindacato ispettivo in contrasto con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 che, all'articolo 1, recita: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti», perché i nati da maternità surrogata, a differenza di tutti gli altri bambini del mondo, non cresceranno con la donna che li ha partoriti, cioè la madre, ma con persone che vi hanno stipulato un contratto e l'hanno costretta ad abbandonarlo alla nascita;
    la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, all'articolo 8, stabilisce che «Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità», e all'articolo 32, dispone che «Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico»;
    la pratica della maternità surrogata contrasta per i firmatari del presente atto con la cosiddetta Convenzione di Istanbul, in cui, con l'espressione «violenza nei confronti delle donne», si intende designare una violazione dei diritti umani comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica; e con la Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina (1997), che, all'articolo 21 stabilisce che «Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto»; principio ribadito dall'articolo 3 della Carta europea dei diritti fondamentali (2000) sul diritto all'integrità della persona, in particolare quando prevede che si rispetti «il divieto di fare del corpo umano e sue parti in quanto tali una fonte di lucro»;
    la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce, all'articolo 3 il «divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro»;
    la risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 impegna gli Stati membri a «riconoscere il grave problema della surrogazione di maternità, che costituisce uno sfruttamento del corpo e degli organi riproduttivi femminili»;
    il Parlamento europeo nella risoluzione sulla Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 «condanna la pratica della surrogazione, che compromette la dignità umana della donna dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce; ritiene che la pratica della gestazione surrogata che prevede lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro genere, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti umani»;
    anche il Consiglio d'Europa che sta discutendo il rapporto «Human rights and ethical issues related to surrogacy», dovrebbe pronunciarsi, a quanto consta ai firmatari del presente atto, scoraggiando ogni forma di maternità surrogata per profitto;
    il Comitato nazionale per la bioetica, ha approvato la «mozione su maternità surrogata a titolo oneroso» ritenendo che la maternità surrogata sia un contratto lesivo della dignità della donna e del figlio sottoposto come un oggetto a un atto di cessione e si è espresso contro la mercificazione del corpo umano con le mozioni sulla compravendita di organi a fini di trapianto, del 18 giugno 2004; sulla compravendita di ovociti, del 13 luglio 2007; ha espresso un parere sul traffico illegale di organi umani tra viventi, il 23 maggio 2013; e ritiene che l'ipotesi di commercializzazione e di sfruttamento del corpo della donna nelle sue capacità riproduttive, sotto qualsiasi forma di pagamento, esplicita o surrettizia, sia in netto contrasto con i principi bioetici fondamentali;
    nel diritto internazionale ed europeo, non è comunque prevista alcuna disposizione giuridica che vieti in maniera universale la maternità surrogata,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative, a livello nazionale e internazionale, affinché la surrogazione di maternità sia considerata reato universalmente perseguibile;
   ad attivarsi in tutte le sedi opportune per riconoscere e tutelare in maniera omogenea negli ordinamenti nazionali e internazionali i diritti delle donne e dei bambini oggetto di sfruttamento e di mercificazione nei casi di ricorso a pratiche di maternità surrogata.
(1-01227) «Vezzali, Monchiero».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti del bambino

diritti umani

madre portatrice