ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01177

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 575 del 23/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: BERGAMINI DEBORAH
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/02/2016
OCCHIUTO ROBERTO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/02/2016
CRIMI ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/02/2016


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-01177
presentato da
BERGAMINI Deborah
testo di
Martedì 23 febbraio 2016, seduta n. 575

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo, 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha escluso per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica (ai sensi dell'articolo 34 , comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con le percentuali previste dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) di tutte le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS dell'anno rivalutato, ovvero 1443 euro mensili lordi. Tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore sono stati esclusi da rivalutazione;
    sul totale di 16.533.152 pensionati, n. 5.242.161 sono stati esclusi da rivalutazione, un pensionato su tre. – come risulta da fonti dell'INPS, al 31 dicembre 2012;
    la Corte costituzionale, con sentenza 30 aprile 2015, n. 70 ha dichiarato: «l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che “In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento”»;
    per effetto di tale pronuncia di incostituzionalità, i titolari dei trattamenti pensionistici esclusi hanno riacquistato retroattivamente il diritto alla rivalutazione dei propri trattamenti pensionistici e quindi ad ottenere: a) il pagamento degli arretrati con interessi dalla maturazione al saldo e rivalutazione; b) il ricalcolo della pensione, a valere sugli trattamenti successivi e sulla determinazione degli assegni futuri;
    il Governo è intervenuto con il decreto-legge 21 maggio 2015 n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, procedendo a una solo parziale e molto limitata restituzione degli arretrati e ad una ancora più irrisoria ricostruzione dei trattamenti pensionistici, con grave pregiudizio per i pensionati;
    in concreto, gli importi restituiti oscillano tra lo 0 per cento e il 21 per cento di quanto spettante, con un danno pari ad almeno il 79 per cento, (e al 100 per cento per le pensioni superiori ai 2.810 euro mensili lordi);
    in base al provvedimento del Governo gli arretrati liquidati nel cedolino pensione di agosto 2015 hanno oscillato tra i 150 e gli 800 euro (0 euro per i titolari di pensioni superiori a 2.810 euro mensili lordi), con la descrizione, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo ingannevole, «Credito Sentenza Corte Costituzionale n. 70 del 2015»; non conforme all'effettivo calcolo che applica, in realtà, il decreto-legge n. 65 del 2015;
    come espressamente dichiarato dall'INPS (Circolare 25 giugno 2015, n. 125) «Il riconoscimento della perequazione nei termini sopra indicati operi esclusivamente ai fini della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013». Gli arretrati, cioè, non si consolidano nell'assegno pensionistico ovvero, in altri termini, non producono effetti sulle pensioni future, se non in minima parte e, ancora una volta, non per tutti. La rivalutazione (già ridotta) riconosciuta per il 2012-2013 è infatti ulteriormente ridotta ai fini del calcolo degli assegni 2014-2016 (articolo 24, comma 25-bis e 25-ter della legge n. 214 del 2011, introdotti dal decreto-legge n. 65 del 2015);
    come rilevato dall'INPS, l'incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto per gli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento e per il 2016 nella misura del 50 per cento dell'incremento perequativo ottenuto nel biennio 2012-2013 (che, a seconda degli scaglioni, ammonta al 40 per cento, al 20 per cento o al 10 per cento, rispettivamente del 2,7 per cento per il 2012 e del 3 per cento per il 2013);
    l'effetto «trascinamento» implica che i titolari di pensioni superiori a 1443 euro mensili lordi percepiranno, vita natural durante, un assegno pensionistico inferiore a quello che sarebbe loro spettato (ad esempio: circa 90 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 1.500 euro mensili lordi; circa 160 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 3.000 euro mensili lordi; circa 330 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 6.000 euro mensili lordi);
    trattandosi di diritti già entrati nel patrimonio dei titolari di assegni di pensione (diritti «quesiti» o «acquisiti») il decreto-legge n. 65 del 2015 è di dubbia legittimità e comunque irrilevante sia per quanto attiene agli importi maturati prima della sua entrata in vigore, sia per quanto riguarda gli arretrati, sia per quanto riguarda la ricostituzione;
    come rileva la Corte costituzionale (paragrafo 10) sono «stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con “irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività”» ed è stato disatteso «il nesso inscindibile che lega il dettato degli articoli 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione»;
    il Governo, con il decreto-legge n. 65 del 2015, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, di fatto ha aggirato il disposto della sentenza della Corte costituzionale e tenta di neutralizzare, incidendo retroattivamente su «diritti acquisiti», il diritto dei titolari dei trattamenti pensionistici a vedersi riconosciuta integralmente la rivalutazione per gli anni 2012-2013, anche ai fini della determinazione degli assegni di pensioni successivi, secondo i meccanismi al tempo vigenti;
    il provvedimento del Governo, in un già serio momento di difficoltà dei cittadini e delle famiglie, arreca un grave e permanente pregiudizio a fasce della popolazione particolarmente deboli e «indifese», che non dispongono di strumenti di pressione o di reazione efficaci (ad esempio lo sciopero);
    la grave ingiustizia nei confronti di una così vasta platea di cittadini si è consumata nel silenzio delle istituzioni, dei mezzi di informazione e in larga misura anche dei sindacati;
    l'INPS ha addirittura formalmente comunicato ai patronati di non effettuare conteggi di ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alla sentenza della Corte costituzionale, (messaggio 12 giugno 2015, n. 4017, dal quale si legge, «Pertanto, l'inoltro di eventuali domande di ricostituzione dei trattamenti pensionistici interessati alla sopra citata disposizione normativa, dovranno essere respinte e conseguentemente le stesse non potranno essere considerate utili ai fini del finanziamento dell'attività espletata dagli Istituti di patronato». I patronati si stanno attenendo alle disposizioni avute dall'INPS, non provvedendo a tutelate gli interessi della parte debole, cioè i pensionati, soggetti verso i quali dovrebbero avere specifiche attenzioni e vocazioni),

impegna il Governo

ad assumere, in tempi brevi, un'iniziativa normativa che dia piena ed effettiva attuazione alla sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, prevedendo a favore dei titolari di pensione colpiti dal blocco previsto dall'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'integrale restituzione degli importi maturati per effetto del ripristino della perequazione e la ricostruzione del trattamento pensionistico (ai sensi e nella misura prevista dall'articolo 34 della legge n. 448 del 1998 e articolo 69 della legge n. 388 del 2000 per gli anni 2012 e 2013 e dall'articolo 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013 per gli anni 2014-2016), con effetti sugli importi degli assegni pensionistici vita natural durante, inclusa la rivalutazione sull'importo rivalutato per gli anni successivi (per il 2012 e 2013 nelle percentuali e con i parametri previsti dall'articolo 69 della legge n. 388 del 2000; per il triennio 2014-2016 nelle percentuali e con i parametri previsti dall'articolo 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013).
(1-01177) «Bergamini, Polverini, Occhiuto, Crimi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

rivalutazione dei salari