ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01155

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 569 del 15/02/2016
Abbinamenti
Atto 1/01099 abbinato in data 15/02/2016
Atto 1/01139 abbinato in data 15/02/2016
Atto 1/01157 abbinato in data 15/02/2016
Atto 1/01154 abbinato in data 15/02/2016
Atto 1/01156 abbinato in data 15/02/2016
Atto 1/01160 abbinato in data 15/02/2016
Atto 1/01162 abbinato in data 15/02/2016
Atto 1/01163 abbinato in data 15/02/2016
Atto 1/01166 abbinato in data 16/02/2016
Atto 1/01167 abbinato in data 16/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 15/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MONCHIERO GIOVANNI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 15/02/2016


Stato iter:
16/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 15/02/2016
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 15/02/2016
Resoconto PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
DICHIARAZIONE VOTO 16/02/2016
Resoconto CAPEZZONE DANIELE MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Resoconto TAGLIALATELA MARCELLO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto TABACCI BRUNO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto TANCREDI PAOLO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto GELMINI MARIASTELLA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto D'ALESSANDRO LUCA MISTO-ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE ALA-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
 
PARERE GOVERNO 16/02/2016
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 15/02/2016

DISCUSSIONE IL 15/02/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 15/02/2016

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 16/02/2016

DISCUSSIONE IL 16/02/2016

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 16/02/2016

ACCOLTO LIMITATAMENTE AL DISPOSITIVO IL 16/02/2016

PARERE GOVERNO IL 16/02/2016

VOTATO PER PARTI IL 16/02/2016

APPROVATO IL 16/02/2016

CONCLUSO IL 16/02/2016

Atto Camera

Mozione 1-01155
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo presentato
Lunedì 15 febbraio 2016
modificato
Martedì 16 febbraio 2016, seduta n. 570

   La Camera,
   premesso che:
    il principio dei salvataggi bancari esclusivamente mediante «bail-in» è stato introdotto a livello comunitario, a decorrere dal 1o agosto 2013, dalla direttiva 2014/59/UE e le relative norme nazionali di attuazione sono state dettate dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con decorrenza 1o gennaio 2016;
    la direttiva in questione prevede, nell'ambito della sezione 5, sottosezione 1, una serie di meccanismi attinenti al «Sistema europeo dei meccanismi di finanziamento», quali in particolare:
     a) meccanismi di finanziamento nazionali istituiti a norma dell'articolo 100;
     b) prestiti fra meccanismi nazionali di finanziamento, di cui all'articolo 106;
     c) messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in caso di risoluzione di gruppo, di cui all'articolo 107;
    i predetti meccanismi risultano non ancora pienamente operativi;
    in linea generale si ritiene politicamente condivisibile e assolutamente opportuno il principio del bail-in, in base al quale le perdite delle banche non possano essere ripianate con interventi a carico della fiscalità generale, e quindi di tutti i contribuenti, ma soltanto con interventi a carico del sistema bancario, previa partecipazione alle perdite degli investitori che hanno consapevolmente sottoscritto titoli di capitale e di debito emessi dalle banche medesime;
    il recepimento del predetto principio, assunto in sede europea da parte di ciascun Stato sovrano, presuppone però una vera attuazione dell'unione bancaria e in particolare richiede che venga attuato il «Sistema europeo dei meccanismi di finanziamento» che, con ogni evidenza, costituisce, in un'ottica di stabilità del sistema bancario dei singoli Paesi europei, il necessario e imprescindibile complemento del principio del bail-in;
    tale stretto collegamento tra l'introduzione delle regole e l'introduzione degli strumenti di tutela del sistema previsti per attuare una vera integrazione bancaria è tanto più necessario in un momento di strutturale debolezza del sistema bancario internazionale, in cui i rischi di contagio sono particolarmente elevati;
    il recente accordo tra Italia e Unione europea per l'attuazione della garanzia statale sui crediti bancari in sofferenza, e il successivo decreto legge emanato dal Governo sullo stesso argomento, costituiscono un passo importante per il consolidamento del settore bancario in Italia, ma nell'attuale contesto internazionale e di mercato sono necessari ulteriori interventi per evitare il rischio di crisi bancarie;
    in conseguenza della mancata attuazione dell'unione bancaria, è opportuno promuovere, nell'interpretazione dell'ambito di applicazione delle norme sul bail-in, un adeguato tasso di flessibilità da parte delle istituzioni europee;
    così come si ritiene giusta ed opportuna la piena responsabilizzazione degli investitori, purché ovviamente consapevoli, si ritiene del pari opportuno mantenere distinta e pienamente tutelata la posizione dei puri risparmiatori, ossia dei correntisti;
    la stessa direttiva sul bail-in prevede l'introduzione di clausole contrattuali e informative nei contratti e prospetti relativi ai titoli più a rischio che non potevano naturalmente essere presenti al momento dell'emissione dei titoli azionari e subordinati oggi in circolazione sul mercato italiano;
    l'applicazione immediata a tutti i titoli emessi alla data di entrata in vigore del bail-in non sembra quindi essere del tutto in linea con lo spirito e i principi di tutela dettati dalla direttiva;
    si ritiene che, nel rispetto del segreto d'ufficio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 180 del 2015, attinente alle «attività di risoluzione», ma nell'altrettanto legittima e dovuta informazione al «pubblico» circa eventuali anomalie riscontrate (oltre che, ovviamente, ai necessari interventi per risolverle), ai fini di una preventiva e costante informazione al «pubblico» sulla stato di salute delle banche, gli organi di controllo (Banca d'Italia e Consob), debbano informare, periodicamente, gli utenti bancari sulle risultanze dei controlli in modo semplice, trasparente e comprensibile;
    si ritiene utile inserire, nell'ambito dei sistemi di garanzia dei depositi la non applicazione del limite di 100.000 euro, nei nove mesi successivi all'accredito o al momento in cui divengono disponibili, i depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti, anche, dal cosiddetto conto titoli, di cui all'articolo 1838 del codice civile (deposito di titoli in amministrazione);
    il recente accordo tra Italia e Unione europea per l'attuazione della garanzia statale sui crediti bancari in sofferenza, e il successivo decreto-legge emanato dal Governo sullo stesso argomento, costituiscono un passo importante per il consolidamento del settore bancario in Italia, ma nell'attuale contesto internazionale e di mercato sono necessari ulteriori interventi per evitare il rischio di crisi bancarie e assicurare all'Italia un trattamento equo e non discriminatorio rispetto all'applicazione della normativa di settore e di quella sugli aiuti di Stato,

impegna il Governo:

   a confermare in sede europea l'orientamento favorevole dell'Italia in linea di principio al meccanismo del bail-in, rispetto alle opposte logiche di intervento nei salvataggi bancari mediante risorse pubbliche;
   a sottoporre alle istituzioni europee proposte volte ad introdurre tutte le possibili forme di flessibilità e di modulazione, circa l'applicazione del bail-in, tenuto anche conto dell'attuale tensione nel sistema bancario internazionale;
   a riprendere le trattative con la Commissione europea sui meccanismi di sostegno al sistema bancario, per l'autorizzazione di ulteriori misure di aiuto che consentano una dismissione ordinata e razionale dei crediti deteriorati da parte del sistema bancario;
   ad attivarsi perché, nelle more del perfezionamento dell'unione bancaria, il divieto di intervento mediante risorse pubbliche non si possa considerare esteso anche agli interventi posti in essere attraverso risorse disponibili nei fondi alimentati dal sistema bancario;
   ad assumere le iniziative di competenza affinché gli organi di controllo (Banca d'Italia e Consob) si adoperino per una periodica informativa ai «consumatori» circa la situazione degli istituti di credito operanti in Italia, istituendo, ad esempio, nel relativo sito internet un'apposita sezione dedicata ai «consumatori».
(1-01155)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Sottanelli, Monchiero».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sistema di finanziamento

rischio sanitario

istituzione dell'Unione europea