ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01134

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 561 del 03/02/2016
Abbinamenti
Atto 1/00730 abbinato in data 04/02/2016
Atto 1/01128 abbinato in data 04/02/2016
Atto 1/01129 abbinato in data 04/02/2016
Atto 1/01130 abbinato in data 04/02/2016
Atto 1/01131 abbinato in data 04/02/2016
Atto 1/01135 abbinato in data 04/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: OCCHIUTO ROBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 03/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SARRO CARLO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 03/02/2016
RUSSO PAOLO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 03/02/2016
CENTEMERO ELENA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 03/02/2016
CRIMI ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 03/02/2016


Stato iter:
04/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 04/02/2016
Resoconto RUGHETTI ANGELO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
INTERVENTO GOVERNO 04/02/2016
Resoconto RUGHETTI ANGELO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 04/02/2016
Resoconto PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Resoconto MOTTOLA GIOVANNI CARLO FRANCESCO MISTO-ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE ALA-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
Resoconto CIRIELLI EDMONDO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto FAUTTILLI FEDERICO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto MONCHIERO GIOVANNI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto TANCREDI PAOLO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto DURANTI DONATELLA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto SARRO CARLO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 04/02/2016

NON ACCOLTO IL 04/02/2016

PARERE GOVERNO IL 04/02/2016

DISCUSSIONE IL 04/02/2016

RESPINTO IL 04/02/2016

CONCLUSO IL 04/02/2016

Atto Camera

Mozione 1-01134
presentato da
OCCHIUTO Roberto
testo presentato
Mercoledì 3 febbraio 2016
modificato
Giovedì 4 febbraio 2016, seduta n. 562

   La Camera,
   premesso che:
    l'assunzione dei vincitori e degli idonei delle procedure concorsuali indette dalla pubblica amministrazione privilegia il criterio del merito e si conforma all'articolo 97 della Costituzione: il concorso pubblico si fonda, infatti, sul merito, valutato comparativamente mediante procedure che garantiscono imparzialità ed eguaglianza nel rispetto dei valori costituzionali;
    i vincitori di concorsi pubblici «non assunti» e gli «idonei» sono persone, spesso giovani, che, pur avendo sostenuto una prova concorsuale e avendola vinta, si trovano a non poter accedere al posto per il quale hanno superato prove e sacrifici;
    l'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ha disposto che: «Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione»;
    lo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti è stato negli ultimi anni tema ampiamente dibattuto soprattutto in sede giurisprudenziale: i provvedimenti legislativi tesi al contenimento della spesa pubblica hanno contribuito alla proroga, di anno in anno, della vigenza delle graduatorie, ingenerando aspettative nei vincitori e negli idonei e provocando un ampio contenzioso, che ha dato luogo ad interpretazioni varie e a sentenze dei tribunali amministrativi e del Consiglio di Stato completamente diverse e in opposizione l'una all'altra;
    la battaglia per adottare il principio dello scorrimento delle graduatorie nei concorsi pubblici, parte per i firmatari del presente atto di indirizzo da lontano: già nel 2007 era stato raggiunto un risultato molto importante con l'approvazione della mozione n. 1-00137 che impegnava il Governo ad assumere iniziative urgenti per l'assunzione dei vincitori e degli idonei;
    in seguito, in data 22 giugno 2011, sul fronte governativo, il dipartimento della funzione pubblica ha avviato, nei confronti di tutte le amministrazioni dello Stato, una rilevazione atta a conoscere lo stato e l'effettività delle graduatorie vigenti per ogni singola amministrazione, prevedendo poi, con il decreto-legge n. 216 del dicembre 2011, all'articolo 1, comma 4, che: «L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, (fosse) prorogata fino al 31 dicembre 2012, compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri»;
    inoltre, nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», cosiddetto spending review, l'articolo 14, al comma 4-bis, ha disposto che «in relazione all'esigenza di ottimizzare l'allocazione del personale presso le amministrazioni soggette agli interventi di riduzione organizzativa previsti dall'articolo 2 del presente decreto ed al fine di consentire ai vincitori di concorso una più rapida immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2, fermo restando quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo, che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà e delle procedure assunzionali vigenti e nell'ambito dei posti vacanti all'esito del processo di riorganizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 2 del presente decreto»;
    il principio dello scorrimento delle graduatorie è stato ribadito dal decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
    tale provvedimento prevede che «per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti ed approvate a partire dal 1o gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza»;
    secondo questa previsione, pertanto, i posti che oggi si rendono fisiologicamente vacanti devono essere coperti attingendo dalla specifica graduatoria già formata per il medesimo profilo professionale;
    conseguentemente, si può affermare che allo stato attuale la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente dovrebbe rappresentare la regola generale che deve condurre l'azione della pubblica amministrazione, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico, contraddicendo, peraltro, i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;
    allo stato attuale, però, l'unica amministrazione obbligata ad attingere dalla graduatoria ancora efficace è la stessa che aveva precedentemente bandito il concorso relativamente al quale vi è ancora una graduatoria di vincitori non assunti, ma non anche le altre amministrazioni (Consiglio di Stato, sezione 3, sentenza 23 febbraio 2015, n. 909 che richiama i principi cristallizzati nella decisione dell'Adunanza plenaria n. 14 del 2011, nella quale: «Si evidenzia che tale identità tra i due concorsi non sussiste qualora il secondo concorso risulti stato bandito da un altro ente e solo successivamente è intervenuto un semplice accordo tra gli enti che prevede la facoltà di avvalersi reciprocamente delle graduatorie in corso di validità presso enti diversi per le assunzioni da compiere»);
    in tal caso, pertanto, non sussiste alcun dovere di utilizzare una graduatoria già formata per il medesimo profilo nella quale vi sono diverse persone in attesa di essere assunte;
    è il caso di ricordare, tuttavia, che, secondo l'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) –, «le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate»: tale previsione è stata ribadita dall'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, ed è applicabile anche alle regioni ed agli enti locali, in virtù dell'articolo 3, comma 5-ter, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
    a tal proposito, la previsione di far transitare i dipendenti delle province presso altri settori della pubblica amministrazione dimostra come sia possibile adottare il principio della copertura dei posti con medesimi profili professionali;
    inoltre, la proroga della validità di molti concorsi, anche nel settore della scuola, ha dimostrato che il principio dello scorrimento delle graduatorie riguarda anche settori specifici: tale proroga è tuttavia perfettibile, visto che non ha equiparato la situazione dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria di merito della scuola dell'infanzia, costituita a seguito del concorso di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, alle situazioni dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie della predetta procedura concorsuale per le scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado, le cui immissioni in ruolo sono state implementate dai posti di potenziamento di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107;
    esistono poi altri casi specifici come quello riguardante l'assunzione di 170 uomini e 44 donne, allievi agenti di polizia penitenziaria, che hanno vinto il concorso di cui al alla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale «Concorsi ed Esami», n. 92 del 23 novembre 2012;
    inoltre, è ormai annosa la questione del completamento dell'organico dei vigili del fuoco e della proroga della validità delle graduatorie dei concorsi all'uopo banditi, dalle quali non si attinge, privilegiando invece l'indizione di nuovi concorsi pubblici;
    infine, con deliberazione n. 252 del 27 marzo 2015 il consiglio di amministrazione dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ha approvato, in considerazione della natura temporanea ed eccezionale degli adempimenti a cui sarà destinata, l'assunzione di personale a tempo determinato attingendo alla graduatoria dei vincitori ed idonei di concorso a tempo indeterminato per n. 107 posti in Area C, posizione economica C1, (ora posizione economica F1 Area III) dell'ex ICE-Istituto commercio estero, come pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami del 13 agosto 2013, n. 64;
    ad oggi nessun idoneo ha un diritto soggettivo all'assunzione, ma ogni qualvolta l'amministrazione decida di assumere, deve tener conto delle graduatorie concorsuali vigenti;
    l'orientamento giurisprudenziale e le misure legislative più recenti tendono a favorire l'utilizzo dello scorrimento delle graduatorie;
    qualora si decida per nuove procedure concorsuali, si deve procedere a modalità di reclutamento diverse o per profili diversi e, in caso di selezione per il medesimo profilo, dovrà motivarsi adeguatamente il ricorso alla procedura concorsuale – definita eccezionale dal Consiglio di Stato, rispetto all'ordinario scorrimento della graduatoria;
    persino una motivazione accurata e puntuale che spieghi il mancato ricorso alla graduatoria, non pone al riparo da eventuali contenziosi e da possibili pronunce negative, considerate le recentissime pronunce favorevoli all'obbligo del ricorso alle graduatorie,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative normative per rendere obbligatorio per le amministrazioni pubbliche, che non dispongano di graduatorie in corso di validità, effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni;
   ad adottare specifiche iniziative normative al fine di garantire la possibilità di scorrimento delle graduatorie e, quindi, della durata delle graduatorie stesse concernenti il concorso a posti per la scuola dell'infanzia di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 24 settembre 2012, n. 82, ove le predette graduatorie non risultino esaurite;
   a garantire l'assunzione di 170 uomini e 44 donne, allievi agenti di polizia penitenziaria, di cui alla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale «Concorsi ed Esami», n. 92 del 23 novembre 2012;
   ad adottare specifiche iniziative normative al fine di garantire la possibilità di scorrimento delle graduatorie dei concorsi per vigili del fuoco;
   ad assumere, a tempo indeterminato, i vincitori ed idonei di concorso per 107 posti in area C, posizione economica C1 (ora posizione economica F1, area III) dell'ex ICE-Istituto nazionale per il commercio estero, di cui alla graduatoria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale – «Concorsi ed Esami» del 13 agosto 2013, n. 64.
(1-01134) «Occhiuto, Sarro, Russo, Centemero, Crimi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

bilancio dello Stato

ente pubblico

assunzione