Legislatura: 17Seduta di annuncio: 554 del 25/01/2016
Primo firmatario: IANNUZZI CRISTIAN
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 25/01/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 25/01/2016 BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 25/01/2016 BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 25/01/2016 MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 25/01/2016 SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 25/01/2016 TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 25/01/2016 BRIGNONE BEATRICE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 25/01/2016 CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 25/01/2016 MAESTRI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 25/01/2016 PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 25/01/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/01/2016 Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) DICHIARAZIONE VOTO 28/01/2016 Resoconto ABRIGNANI IGNAZIO MISTO-ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE ALA-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO Resoconto BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE Resoconto PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI Resoconto NASTRI GAETANO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE Resoconto ALLASIA STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI Resoconto OLIARO ROBERTA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA Resoconto GAROFALO VINCENZO AREA POPOLARE (NCD-UDC) Resoconto BORDO FRANCO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' Resoconto BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE Resoconto CARINELLI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE Resoconto GANDOLFI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 25/01/2016
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 25/01/2016
ATTO MODIFICATO IL 26/01/2016
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 28/01/2016
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 28/01/2016
ACCOLTO IL 28/01/2016
PARERE GOVERNO IL 28/01/2016
DISCUSSIONE IL 28/01/2016
APPROVATO IL 28/01/2016
CONCLUSO IL 28/01/2016
La Camera,
premesso che:
in questo particolare periodo di crisi economica vi è una certa tendenza, da parte della pubblica amministrazione, a praticare quella che viene definita «finanza creativa», locuzione, di recente coniazione, che sta ad indicare, un insieme di manovre finanziarie utilizzate per fare cassa rapidamente;
sembra che lo stesso scopo, quello di fare quadrare i bilanci comunali, sia perseguito da qualche comune italiano, attraverso forme surrettizie di autofinanziamento, come con gli autovelox, tanto è vero che più volte è intervenuta la Corte di cassazione per affermare principi di civiltà giuridica ed esprimere il proprio monito riguardo una pratica non proprio ispirata a ragioni di sicurezza stradale;
il legislatore è intervenuto, con la legge n. 120 del 2010 che ha introdotto due innovativi principi, sull'obbligatorietà degli enti locali di rendicontare i proventi di tutte le multe ed il loro impiego e sulla divisione a metà tra l'ente proprietario delle strade e l'ente locale accertatore delle sanzioni derivanti dallo eccesso di velocità (articolo 141, commi 12-bis, 12-ter, 12-quater del codice della strada);
in tale contesto non senza rilievo appaiono le notizie, che sempre più si leggono nei media, circa l'installazione di autovelox irregolari, che hanno indotto l'autorità giudiziaria ad intervenire. Come qualche anno fa in Calabria, più particolarmente in alcuni comuni della provincia di Catanzaro, dove erano stati utilizzati degli autovelox montati in maniera tale da trarre in inganno l'automobilista, in contrasto con lo spirito della normativa in materia, diretta a prevenire incidenti più che a reprimerli;
così ancora, navigando su internet, si scopre sempre di più di condanne, di aperture di indagini penali in relazione alla installazione nelle strade di irregolari autovelox, ivi posti non proprio per assicurare la sicurezza stradale. Come è successo in Sardegna, dove un funzionario responsabile di un comune del Medio Campidano è stato condannato dal tribunale di Cagliari per abuso di ufficio, per l'affidamento della gara di appalto ad una società privata e per falso nel sistema di contestazione delle infrazioni al codice della strada, relativamente all'installazione di un autovelox che in pochi mesi aveva fatto multare più di sedicimila automobilisti per aver superato i 50 chilometri (si veda L'Unione Sarda di mercoledì 1o aprile 2015). E come anche è successo in Emilia, dove sono indagate cinque persone tra dirigenti e funzionari della polizia municipale del comprensorio Terre d'Acqua, che opera in diversi comuni bolognesi, per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e abuso d'ufficio nell'inchiesta Fast and Furious su autovelox irregolari (si veda TgCom24 di Mediaset del 26 settembre 2014);
il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, ha apportato un'importante modifica all'articolo 142 del codice della strada, in materia di superamento dei limiti di velocità e rilevamento delle relative violazioni a mezzo di apparecchiature elettroniche: il comma 6-bis prevede che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada;
la sentenza della Corte di cassazione sezione penale 13 marzo 2009, n. 11131, richiamando la prima circolare del Ministero dell'interno del 03 agosto 2007, successiva alla pubblicazione del decreto-legge n. 117 del 2007, che, come ricordato, aveva introdotto l'obbligo dell'apposizione del cartello di segnalazione della postazione autovelox (che deve essere ben visibile), ha stabilito, come indicato da detta circolare, che la distanza minima tra la postazione elettronica della velocità e il cartello di preavviso non debba essere inferiore a 400 metri, idonea a segnalare con adeguato anticipo la postazione di controllo in modo da garantirne l'avvistamento tempestivo e permettere così all'automobilista di conformare la propria condotta di guida alla velocità prescritta, in un tratto di strada dove debbono essere assicurate le ragioni di sicurezza poste alla base del decreto prefettizio che autorizza l'uso dell'apparecchiatura senza obbligo di contestazione;
purtuttavia, nel successivo decreto ministeriale, che avrebbe dovuto fissare la distanza, non vi è traccia di tale precisazione, cui ha sopperito la circolare del 20 agosto 2007 del Ministero dell'interno n. 300/A/1/26352/101/3/319, confermata nella cosiddetta circolare Maroni del 14 agosto 2009, che ha suggerito di fare riferimento all'articolo 79 del regolamento di esecuzione del codice della strada ossia: 80 metri sulle strade con velocità massima di 50 chilometri orari, 150 metri su quelle extraurbane secondarie ed urbane di scorrimento per finire a 250 metri previsti per autostrade e extraurbane principali;
la Consulta ha stabilito la parziale illegittimità dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative per far sì che le autorità preposte si attengano alle prescrizioni in materia di distanza adeguata tra segnaletica e dispositivi di rilevazione automatica e per garantire, nell'esposizione della suddetta segnaletica, una buona visibilità, sì da evitare rallentamenti o frenate brusche ed improvvise in prossimità dell'autovelox, che compromettono la sicurezza stradale;
ad assumere ogni iniziativa necessaria affinché tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;
a proporre, anche in sede di Conferenza unificata, iniziative utili a che i proventi derivanti dalle sanzioni per rilevazione automatica della velocità siano destinati in quota parte anche allo sviluppo della mobilità ciclabile ed al trasporto pubblico locale prevedendo una verifica periodica della destinazione dei suddetti proventi;
ad assumere iniziative per prevedere che ciascun dispositivo di autovelox fisso riporti il limite di velocità in maniera visibile.
(1-01106)
(Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta) «Cristian Iannuzzi, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):codice della strada
sicurezza stradale
dispositivo di segnalazione