ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00881

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 437 del 08/06/2015
Abbinamenti
Atto 1/00869 abbinato in data 08/06/2015
Atto 1/00877 abbinato in data 08/06/2015
Atto 1/00883 abbinato in data 08/06/2015
Atto 1/00882 abbinato in data 08/06/2015
Atto 1/00884 abbinato in data 08/06/2015
Atto 1/00886 abbinato in data 08/06/2015
Atto 1/00891 abbinato in data 10/06/2015
Atto 1/00895 abbinato in data 10/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: BARBANTI SEBASTIANO
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Data firma: 05/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 05/06/2015
BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 05/06/2015
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 05/06/2015
MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 05/06/2015
MUCCI MARA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 05/06/2015
PRODANI ARIS MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 05/06/2015
RIZZETTO WALTER MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 05/06/2015
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 05/06/2015
TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 05/06/2015


Stato iter:
10/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE VOTO 10/06/2015
Resoconto ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Resoconto BARBANTI SEBASTIANO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Resoconto NASTRI GAETANO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto LIBRANDI GIANFRANCO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto BERNARDO MAURIZIO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto BOCCADUTRI SERGIO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto MARGUERETTAZ RUDI FRANCO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Resoconto BRUNO FRANCO MISTO-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO - ALLEANZA PER L'ITALIA (API)
 
PARERE GOVERNO 10/06/2015
Resoconto MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 08/06/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 08/06/2015

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 10/06/2015

NON ACCOLTO IL 10/06/2015

PARERE GOVERNO IL 10/06/2015

DISCUSSIONE IL 10/06/2015

RESPINTO IL 10/06/2015

CONCLUSO IL 10/06/2015

Atto Camera

Mozione 1-00881
presentato da
BARBANTI Sebastiano
testo presentato
Lunedì 8 giugno 2015
modificato
Mercoledì 10 giugno 2015, seduta n. 439

   La Camera,
   premesso che:
    per contrastare non solo il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, ma anche l'evasione e l'elusione fiscale si è cercato di intervenire sulla disciplina della circolazione del contante, con la dichiarata finalità di aumentare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie per contrastare il riciclaggio dei capitali di provenienza;
    in particolare con il cosiddetto decreto-legge «salva Italia» (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha ridotto, a decorrere dal 6 dicembre 2011, da 2.500 euro a 1.000 euro la soglia dei pagamenti in contanti e di utilizzo degli assegni bancari/postali trasferibili, nonché dei libretti al portatore; con il cosiddetto decreto «semplificazioni» (decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dal decreto-legge n. 44 del 2012) si è introdotta una deroga alle norme sulla limitazione del contante in caso di acquisti effettuati da cittadini extra-Unione europea presso commercianti al minuto, nonché agenzie di viaggio e turismo e si sono disposte nuove sanzioni per i trasferimenti transfrontalieri di denaro contante. La materia è stata poi oggetto di numerosi interventi chiarificatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate nonché, da ultimo, della Guardia di finanza con la circolare 19 marzo 2012, n. 83607;
    significativo è stato l'articolo 12 del decreto-legge cosiddetto «salva Italia» che ha ridotto, a decorrere dal 6 dicembre 2011, a 1.000 euro il limite per l'utilizzo del denaro contante, degli assegni bancari e postali e dei vaglia postali o cambiari, nonché dei libretti di deposito bancari o postali al portatore;
    per effetto delle modifiche apportate dal citato articolo 12, l'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (cosiddetto «decreto antiriciclaggio») sancisce ora che: è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (anche se privati), quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro; il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Tuttavia, il trasferimento può essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane spa;
    la limitazione di 1.000 euro riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento, indipendentemente dalla causale e si applica anche alle cosiddette operazioni frazionate, ossia a quei pagamenti che appaiono artificiosamente frazionati ovvero relativi a qualunque «operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale». In ogni caso, come chiarito dal Ministero dell'economia e delle finanze con la circolare 4 novembre 2011, le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente ad una banca non concretizzano automaticamente una violazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e il nuovo limite si applica anche ad assegni, libretti al portatore e alle transazioni tramite money transfer;
    in base all'articolo 51 del decreto legislativo n. 231 del 2007, anch'esso modificato dal cosiddetto decreto-legge «salva Italia», i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (ad esempio, intermediari finanziari e professionisti) che, nello svolgimento delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizia di violazioni relative all'utilizzo di denaro contante, di assegni liberi e di libretti al portatore, entro 30 giorni, devono comunicare le infrazioni: al Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero alle competenti ragionerie territoriali dello Stato, per la contestazione e gli adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge n. 689 del 1981; alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. La previsione della Guardia di finanza tra i destinatari delle comunicazioni delle violazioni, introdotta dall'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012 ha consentito una più incisiva azione di contrasto agli illeciti fiscali, grazie ad una sempre più accurata selezione dei soggetti a maggior rischio di evasione;
    al fine di far fronte all'evasione e di restringere le maglie larghe all'uso del contante, la soluzione ideale sarebbe la tracciabilità totale degli adempimenti fiscali. Tra le novità più importanti dal 2014 ad oggi si segnala:
   a) l'arrivo della e-fattura e dello «scontrino digitale», che limita l'utilizzo della carta moneta, almeno a partire dal 2017 (o dal 2018 se prevarrà la prudenza di coloro che gestiscono le strutture informatiche dello Stato). Nel frattempo un primo passo verso l'informatizzazione del fisco si avrà con l'operazione «730» precompilato che arriverà nelle cassette elettroniche di lavoratori dipendenti e pensionati. Andranno in soffitta nel giro di tre-quattro anni fatture, ricevute e scontrini fiscali cartacei ma anche i registri iva e quelli dei clienti-fornitori, finalizzati ad eventuali controlli del fisco, che oggi devono essere tenuti da chi esercita un'attività. Questi «vecchi» strumenti saranno sostituiti con supporti informatici, sul modello «cloud», che permetteranno a professionisti e commercianti di scambiarsi fatture in entrata e uscita tra di loro e all'Agenzia delle entrate di monitorare. Stesso sistema per gli «scontrini digitali»: sarà necessario un aggiornamento delle tecnologie e dei registratori di cassa che sarà favorito con un credito d'imposta di 100 euro;
   b) per quanto riguarda i canoni d'affitto, con effetto dal 1o gennaio 2014, la legge di stabilità 2014, (legge n. 147 del 2013) al comma 50 dell'articolo 1, ha previsto che i canoni di locazione delle abitazioni non possano più essere pagati in contanti disponendo che, indipendentemente dall'ammontare mensile del canone di locazione, per il pagamento dell'affitto debbano essere utilizzati mezzi di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità dei flussi di denaro;
   c) è stato introdotto l'obbligo di adozione di strumenti pos per imprese e professionisti con il decreto ministeriale 24 gennaio 2014 che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha dato attuazione al disposto dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per cui dal 1o gennaio 2014 è stato introdotto l'obbligo di accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di debito, in favore di imprese e professionisti, per l'acquisto di prodotti o per la prestazione di servizi. Dal 28 marzo 2014 al 30 giugno 2014, saranno obbligati ad accettare pagamenti di importi superiori a 30,00 euro, effettuati con carte di debito, solo le imprese e i professionisti che nel 2013 abbiano registrato un fatturato superiore a 200.000,00 euro; dal 1o luglio 2014, tutte le imprese ed i professionisti saranno obbligati ad accettare i pagamenti di importo superiore a 30 euro effettuati con carte di debito;
    l'informatizzazione del fisco e delle relative possibilità di controllo darà maggiori strumenti per la lotta all'evasione. Contestualmente, potrebbe essere meno necessario agire «a monte» in modo radicale andando verso una totale abolizione del contante: il reato di autoriciclaggio, i possibili rafforzamenti del falso in bilancio e la rinuncia a depenalizzare le fatture false, renderanno più difficile la circolazione di denaro «nero» e quindi accettabili normali transazioni in banconote e monete metalliche;
    alla normativa nazionale diretta a disciplinare l'uso del contante si è aggiunta poi quella, di derivazione comunitaria, relativa ai passaggi di capitale attraverso le frontiere, anch'essa oggetto di recenti interventi normativi per effetto del decreto-legge «semplificazioni» che ha armonizzato ed allineato la normativa interna con quella comunitaria (rappresentata dal regolamento (CE) 1889/2005), stabilendo che ogni persona fisica che entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante d'importo pari o superiore a 10.000 euro deve farne dichiarazione all'Agenzia delle dogane; tale disciplina si applica sia ai passaggi intracomunitari (dall'Italia verso un altro Paese dell'Unione europea e viceversa), sia a quelli extracomunitari (dall'Italia da e verso un Paese non appartenente all'Unione europea), a prescindere dalle modalità di trasporto del denaro contante (ad esempio, a mano, in un bagaglio da stiva), per via aerea, stradale, ferroviaria o marittima;
    sempre a livello europeo, all'inizio del 2005, l'allora commissario per il mercato interno, Charlie McCreevy aveva lanciato un'iniziativa per rimuovere gli ostacoli nel mercato del pagamenti europeo;
    dopo mesi di acceso dibattito, la direttiva europea sui servizi di pagamento è stata adottata dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea nel marzo 2007. L'accordo finale obbligò i fornitori non bancari a limitare a 12 mesi la durata del credito transfrontaliero concesso, ma non introdusse alcuna restrizione alle operazioni nazionali; l'Esecutivo europeo ha presentato il 24 luglio 2013 una proposta di revisione della direttiva in questione e, parallelamente, un regolamento sulle commissioni interbancarie, applicata prima nei pagamenti transfrontalieri tra Stati membri e solo in un momento successivo ai pagamenti in ambito nazionale;
    scopo della direttiva sui servizi di pagamento è stato quello di creare un vero mercato europeo dei pagamenti, con il fine di abbassare i costi sia per i consumatori, che per gli istituti di pagamento. La direttiva è fondamentale anche per la creazione della Sepa (Area unica dei pagamenti in euro), che mira a introdurre le stesse procedure e gli stessi obblighi in tutta Europa per i trasferimenti di credito, gli addebiti diretti e le carte di pagamento;
    l'obiettivo primario della direttiva è quello di abbattere le barriere tecniche e legali che finora hanno ostacolato la creazione di un mercato europeo per i servizi di pagamento. La Commissione europea prevede un risparmio di 122 miliardi annui: in particolare, il maggior beneficio deriverebbe dalla fatturazione elettronica (il cosiddetto e-invoicing), per circa 110 milioni di euro l'anno;
    un ulteriore significativo miglioramento che deriva dalla direttiva europea sui servizi di pagamento è la possibilità di usare tutte le carte di debito in Europa e la Commissione europea prevede che una più elevata concorrenza nei servizi di pagamento spingerà sempre di più i consumatori a scegliere gli strumenti elettronici per il loro acquisti (carte di plastica, smart card, pagamenti tramite telefono cellulare o smartphone), favorendo la progressiva diminuzione del contante;
    secondo la Commissione europea, i costi relativi ai pagamenti ammontano al 3 per cento del prodotto interno lordo e sono dovuti principalmente alle spese legate al contante. Sbarazzarsi delle monete e delle banconote, quindi, comporterebbe un enorme risparmio per l'economia europea. Il contante è costoso perché ha un elevato costo di produzione e non è sicuro. Rubare il denaro fisico sarebbe, inoltre, più facile che sottrarre il credito elettronico. La Commissione europea stima, ad esempio, che il costo di una transazione in contante si aggira tra i 30 e i 55 centesimi di euro, mentre nel caso di un pagamento elettronico ammonta a pochi centesimi;
    non è quindi auspicabile che si vada verso un eccessivo allargamento delle maglie per l'uso del contante: il tetto massimo che si prospetta è dagli attuali 1.000 a 3.000 euro, ma per combattere il denaro «nero» sarebbe necessario mantenere più bassa la soglia della possibilità dell'uso del contante anche per i pagamenti tra privati;
    il comma 9 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha stabilito che le imprese che gestiscono i circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese definiscano, entro nove mesi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative di revisione della disciplina vigente in tema di uso del contante, che siano finalizzate a ridurre o mantenere inalterata l'attuale soglia limite di 1.000 euro e ad azzerare o quantomeno ridurre le commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, con il fine di abbassare i costi per i consumatori.
(1-00881) «Barbanti, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica comune dei trasporti

direttiva comunitaria

evasione fiscale