ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00726

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 375 del 11/02/2015
Abbinamenti
Atto 1/00607 abbinato in data 03/03/2015
Atto 1/00709 abbinato in data 03/03/2015
Atto 1/00714 abbinato in data 03/03/2015
Atto 1/00737 abbinato in data 03/03/2015
Atto 1/00751 abbinato in data 03/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Data firma: 11/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARBANTI SEBASTIANO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 11/02/2015
ROSTELLATO GESSICA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 11/02/2015
MUCCI MARA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 11/02/2015
BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 11/02/2015
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 11/02/2015
PRODANI ARIS MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 11/02/2015
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 11/02/2015
TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 11/02/2015
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 11/02/2015


Stato iter:
03/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 03/03/2015
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO GOVERNO 03/03/2015
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 03/03/2015
Resoconto RIZZETTO WALTER MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Resoconto CORSARO MASSIMO ENRICO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto SBERNA MARIO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto BERNARDO MAURIZIO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto SCUVERA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 03/03/2015

ACCOLTO IL 03/03/2015

PARERE GOVERNO IL 03/03/2015

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 03/03/2015

DISCUSSIONE IL 03/03/2015

APPROVATO IL 03/03/2015

CONCLUSO IL 03/03/2015

Atto Camera

Mozione 1-00726
presentato da
RIZZETTO Walter
testo presentato
Mercoledì 11 febbraio 2015
modificato
Martedì 3 marzo 2015, seduta n. 384

   La Camera,
   premesso che:
    la disciplina degli studi di settore è stata introdotta nell'ordinamento dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
    nello specifico, gli studi di settore, elaborati mediante analisi economiche e tecniche statistico-matematiche, sono uno strumento utilizzato per determinare il ricavo o il compenso che con la massima probabilità può attribuirsi a un contribuente – impresa o professionista – in funzione di dati contabili ed extracontabili che, unitamente ad alcuni fattori esterni quali la territorialità e la congiuntura economica, ne caratterizzano l'attività produttiva;
    tale istituto identifica, dunque, sia una procedura di calcolo che una procedura di ausilio per l'accertamento che l'Agenzia delle entrate utilizza per stimare i ricavi o i compensi presunti dall'attività di ogni singola impresa o professionista;
    l'elaborazione degli studi di settore, al pari del redditometro, si originano, quindi, dal presupposto che, se il contribuente sostiene un certo ammontare di costi, deve aver realizzato un conseguente ammontare di ricavi e/o compensi che consentano la possibilità di sostenere quei determinati costi. Tuttavia, è fatto notorio che i sistemi di quantificazione statistica o forfetari dei ricavi o del reddito, quando si applicano ad un insieme generalizzato di soggetti, non possono essere concretamente attendibili;
    ne consegue che l'applicazione dell'istituto in questione ha generato una serie di criticità ed anomalie a discapito del contribuente, poiché risulta una procedura il cui risultato rappresenta una presunzione relativa che può essere posta a base di avvisi di accertamento fiscale, in assenza da parte dell'Agenzia delle entrate di specifiche motivazioni in ordine ai risultati ottenuti;
    addirittura, autorevole dottrina ha evidenziato il rischio di esporre il contribuente a tassazione su un dato reddituale immaginario, soprattutto, nel caso in cui non sia in grado di fornire adeguata prova contraria alla quantificazione effettuata sulla base delle risultanze regolamentari;
    la forte rigidità applicativa che ha caratterizzato gli studi di settore, determinata dalla convinzione di assoluta coincidenza tra i ricavi risultanti dall'applicazione dello studio e la capacità reddituale del singolo contribuente, ha generato un'accesa controversia tra gli operatori economici e l'Agenzia delle entrate;
    infatti, soprattutto nell'attuale periodo di crisi, la tendenza degli uffici fiscali a standardizzare il reddito d'impresa è stata avvertita come indebita in modo particolare laddove la stima dei ricavi risulti effettuata prescindendo dalla reale situazione del mercato in cui i singoli contribuenti operano;
    per la determinazione della «congruità» dei ricavi, agli studi di settore vengono attualmente applicati dei correttivi anticrisi, tuttavia, anch'essi ovviamente si basano su dati statistici. Pertanto, un risultato già da «verificare» viene modificato da correttivi medi di categoria, che dovrebbero tenere conto di una situazione in costante evoluzione e di ulteriori variabili (il settore, la zona territoriale e altro), difficilmente analizzabili su base statistica. Ciò rende il conteggio ancora meno significativo e attendibile;
    la stessa Corte di cassazione ha dichiarato che la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, pertanto, è evidente che l'applicazione degli studi di settore si scontra con la necessità di cautela che è funzionale ad evitare il rischio che le procedure di accertamento fiscale si risolvano in un'attività sommaria, i cui risultati siano avulsi dal contesto fattuale;
    in particolare, sull'insufficienza e la non attendibilità degli studi di settore, la Corte di cassazione si è espressa con la sentenza n. 15633 del 2014 in cui si mette in rilievo l'illegittimità dell'avviso di accertamento da studi di settore fondato sulla mera difformità tra quanto dichiarato e le medie del settore, poiché necessita del riscontro di ulteriori prove;
    la Corte dei conti, nella delibera 25 luglio 2012, n. 9, ha posto l'attenzione sugli effetti negativi degli studi di settore e l'evoluzione verso forme di «catastizzazione» dei redditi, nonché sulle difficoltà di applicazione di tale procedura agli studi professionali, poiché rispetto agli stessi non è ritenuta efficace l'applicazione di un sistema di accertamento standardizzato;
    ma vi è di più, poiché l'utilizzo di tale strumento ai fini dell'accertamento appare addirittura incostituzionale, considerando che l'articolo 53 della Costituzione stabilisce che tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, pertanto, nel quadro dei valori costituzionali, risulta evidente come il riferimento sia fatto alla capacità contributiva personale ed effettiva e non ad una capacità contributiva ipotetica o presunta per legge;
    sicché, trattandosi di un mero strumento presuntivo di accertamento e di determinazione dei ricavi, si ritiene necessario adottare urgenti provvedimenti affinché l'istituto in questione venga regolamentato, prevedendone l'utilizzo, esclusivamente, ai fini di selezione dei contribuenti da assoggettare ad attività di controllo fiscale;
    del resto, è la stessa Agenzia delle entrate che nella circolare n. 25/E/2014 sul contrasto all'evasione evidenzia «la necessità che i dati presenti negli studi di settore vengano sempre maggiormente impiegati quale strumento di selezione per l'ulteriore attività di controllo, piuttosto che quale mero strumento accertativo»;
    detto intervento si ritiene necessario per attuare una corretta e seria politica fiscale che consenta l'applicazione del principio di equità nei confronti di tutti i contribuenti, che devono essere sottoposti ad un carico fiscale proporzionato ai propri redditi,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a regolamentare gli studi di settore, affinché ne venga previsto un utilizzo come strumento di analisi per selezionare i contribuenti da assoggettare ad attività di controllo fiscale e, di conseguenza, ne sia esclusa l'applicazione quale strumento per stabilire automaticamente l'adeguatezza delle dichiarazioni dei redditi.
(1-00726)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Rizzetto, Barbanti, Rostellato, Mucci, Baldassarre, Artini, Prodani, Segoni, Turco, Bechis».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

controllo fiscale

evasione fiscale

mercato