ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00716

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 365 del 19/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: GAGNARLI CHIARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/01/2015
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 19/01/2015
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 19/01/2015
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 19/01/2015
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 19/01/2015
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 19/01/2015
ROSTELLATO GESSICA MOVIMENTO 5 STELLE 19/01/2015
PRODANI ARIS MOVIMENTO 5 STELLE 19/01/2015
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 19/01/2015


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-00716
presentato da
GAGNARLI Chiara
testo di
Lunedì 19 gennaio 2015, seduta n. 365

   La Camera,
   premesso che:
    la disciplina dell'informazione commerciale sui prodotti alimentari è stata oggetto di ripetute revisioni che hanno interessato il decreto legislativo n. 109 del 1992 di attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;
    nel corso degli anni il Parlamento ha spesso delegato i Governi in carica a provvedere ad una riforma organica della materia relativa all'etichettatura e all'elaborazione di un testo unico per il riordino complessivo delle norme accumulatesi nei decenni;
    la suddetta riforma non ha tuttavia mai visto la luce anche a causa delle diverse posizioni dei dicasteri interessati: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero della salute e Ministero dello sviluppo economico;
    come noto, dal 13 dicembre 2014 è divenuto applicabile il regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, teso a garantire, all'interno del mercato unico europeo, l'uniformità delle regole a presidio dell'informazione dei consumatori in relazione agli alimenti;
    il citato regolamento nel ridefinire le regole comuni in tema d'informazione al consumatore per i prodotti alimentari, ha confermato la possibilità per gli Stati membri di aggiungere prescrizioni nazionali ulteriori, da applicarsi sui prodotti commercializzati sui loro territori, purché le stesse vengano notificate alla Commissione europea nei termini e nelle modalità stabilite dallo stesso regolamento;
    a decorrere dal 13 dicembre 2014, a causa della mancata notifica del Governo italiano alla Commissione europea, la prescrizione italiana di mantenere l'obbligatorietà di indicare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione alimentare per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia, non è stata mantenuta, nonostante il Governo abbia espresso più volte la volontà di intervenire;
    il regolamento (UE) n. 1169/2011 ha introdotto, inoltre, l'obbligo di indicazione dell'eventuale presenza di allergeni nelle etichette degli alimenti preconfezionati. La presenza di allergeni deve essere comunicata ai consumatori anche quando gli alimenti siano venduti al dettaglio o somministrati, ad esempio, in bar o ristoranti. In alcuni Paesi UE, come Grecia, Olanda, Belgio, Croazia, ma anche Francia, Germania, Gran Bretagna, la presenza di allergeni si potrà comunicare anche a voce (informativa orale);
    molte delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 109 del 1992 sono state superate dal regolamento (UE) n. 1169 del 2011, il quale prevale nella gerarchia delle fonti di diritto, essendo immediatamente applicabile all'interno degli ordinamenti degli Stati membri;
    ad oggi non è ancora disponibile la normativa nazionale di applicazione del regolamento (UE) n. 1169 del 2011 e permane quindi estrema incertezza tra gli operatori sui tempi e sulle modalità di effettiva applicazione delle disposizioni comunitarie, nonché su quali sanzioni debbano essere applicate per la violazione degli adempimenti in esso previsti,

impegna il Governo:

   ad assumere urgentemente iniziative per la definizione delle norme applicative delle disposizioni sull'obbligo di comunicazione dell'eventuale presenza di allergeni negli alimenti venduti o somministrati, anche prevedendo la possibilità che ristoratori o gestori di pubblici esercizi, su richiesta del consumatore, possano ricorrere alla informativa orale, purché l'operatore comunichi in posizione evidente ed in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile ed eventualmente indelebile, che tali indicazioni possono essere ottenute su richiesta;
   ad assumere urgentemente le iniziative volte a definire le norme relative alle sanzioni, diversificate in base all'attività svolta, da applicare agli operatori che non ottemperano agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 1169/2011 in materia di fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, al fine di dotare le autorità preposte ai controlli degni strumenti necessari a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in esso contenute;
   a notificare quanto prima alla Commissione europea la volontà di mantenere l'obbligo di indicare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione alimentare per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia.
(1-00716) «Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Rostellato, Prodani, Da Villa».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

applicazione del diritto comunitario

protezione del consumatore

informazione del consumatore