ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00628

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 311 del 16/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BALDASSARRE MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 16/10/2014
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 16/10/2014
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 16/10/2014
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 16/10/2014
BECHIS ELEONORA MOVIMENTO 5 STELLE 16/10/2014
PRODANI ARIS MOVIMENTO 5 STELLE 16/10/2014
CURRO' TOMMASO MOVIMENTO 5 STELLE 16/10/2014
TURCO TANCREDI MOVIMENTO 5 STELLE 16/10/2014
BARBANTI SEBASTIANO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 10/02/2015


Elenco dei co-firmatari che hanno ritirato la firma
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma Data ritiro firma
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 16/10/2014 10/02/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 10/02/2015

RITIRO FIRME IL 10/02/2015

Atto Camera

Mozione 1-00628
presentato da
RIZZETTO Walter
testo presentato
Giovedì 16 ottobre 2014
modificato
Martedì 10 febbraio 2015, seduta n. 374

   La Camera,
premesso che:
l'Onorevole Teresa Bellanova attualmente ricopre la carica di Sottosegretario al Lavoro del Governo Renzi;
già il 4 settembre 2014, si è appreso dalla stampa che la stessa è coinvolta in un contenzioso di lavoro dinanzi al tribunale, poiché citata in giudizio dal suo ex addetto stampa, Maurizio Pascali;
Maurizio Pascali afferma che da marzo 2010 a giugno 2013, ha lavorato per l'Onorevole Bellanova in mancanza di un formale contratto che regolasse il rapporto lavorativo in conformità alla normativa in materia e ha svolto le sue prestazioni nella qualità di lavoratore autonomo, con partita iva, emettendo al Sottosegretario le fatture per la propria attività di addetto stampa. Tuttavia, di fatto, sembra che il lavoro prestato da Maurizio Pascali abbia avuto tutte le caratteristiche per essere inquadrato in lavoro subordinato e, quindi, sotto la direzione e alle dipendenze del Sottosegretario;
a quanto è dato sapere, dunque, l'Onorevole Bellanova ha intrattenuto per tre anni un rapporto di lavoro non regolare con il proprio collaboratore, altresì, lo ha sottopagato corrispondendogli mensilmente poco più di trecento euro lordi;
si mette in evidenza che nel 2012 con la legge Fornero – di cui l'Onorevole Bellanova è stata relatrice in Aula – è stato stabilito che le partite Iva, con monocommittenza, sono di fatto fittizie. Sicché, è evidente che la stessa avrebbe dovuto provvedere, prontamente, a regolarizzare il rapporto di lavoro con il proprio collaboratore in base alla normativa che si riferisce al lavoro subordinato, visto che di fatto era tale. Di contro, a quanto è dato sapere, fino al 2013 il Sottosegretario ha continuato a servirsi del lavoro di Maurizio Pascali retribuendolo nella qualità di lavoratore autonomo, a fronte di emissione di fattura, ma richiedendo un'attività a tutti gli effetti da lavoratore dipendente;
pertanto, a giugno 2013, si apprende che Maurizio Pascali ha interrotto il rapporto lavorativo con l'Onorevole Bellanova per rivendicare i propri diritti e, poiché il tentativo di conciliazione non è andato a buon fine, ha citato il Sottosegretario in giudizio, per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, con contratto nazionale di categoria e con annessa differenza economica non corrisposta fino all'interruzione del rapporto di lavoro;
sebbene la veridicità dei fatti predetti debba essere accertata dal tribunale, è d'obbligo evidenziare che il 12 ottobre 2014 sono state apprese delle ulteriori informazioni durante la trasmissione televisiva «La Gabbia» che aggravano la posizione del Sottosegretario Bellanova determinando ad avviso dei firmatari del presente atto la necessità che la stessa si dimetta dal proprio incarico;
il Sottosegretario Bellanova, durante la trasmissione televisiva citata, ha reso delle dichiarazioni riguardanti il contenzioso con l'ex collaboratore Maurizio Pascali, che sono risultate poi false in quanto smentite dall'esibizione di documenti;
a riguardo, infatti, il Sottosegretario ha affermato di non avere intrattenuto alcun rapporto di lavoro con Maurizio Pascali, in quanto in realtà la collaborazione lavorativa è intercorsa con la Federazione del Partito Democratico di Lecce. Tale affermazione è stata smentita, durante la trasmissione, dall'esibizione di fatture rilasciate dall'ex collaboratore al Sottosegretario e da documenti in cui Maurizio Pascali figurava formalmente come suo addetto stampa;
inoltre, si è appreso che l'Onorevole Bellanova, al tempo della chiusura del rapporto di lavoro, ha fornito all'ex collaboratore una dichiarazione scritta e firmata, su carta intestata della Camera dei deputati, in cui ha confermato il lavoro svolto nel triennio da Maurizio Pascali, ritenendo la collaborazione «proficua» perché fondata sulla «serietà, puntualità e professionalità con cui ha sempre svolto la sua attività». Rispetto a tale dichiarazione, che ha confermato ulteriormente l'esistenza del rapporto di lavoro, si aggiunge che il Sottosegretario ha pubblicamente disconosciuto – durante la trasmissione predetta – la firma apposta. Tuttavia, tale dichiarazione di disconoscimento è risultata falsa, poiché è stato verificato che nei propri scritti difensivi depositati in tribunale in occasione del contenzioso, il Sottosegretario ha affermato l'autenticità della sottoscrizione;
si ritiene che i fatti predetti rendano oggettivamente incompatibile la prosecuzione dell'incarico di Sottosegretario al lavoro dell'Onorevole Bellanova;
è inammissibile, a giudizio dei firmatari del presente atto, che il Sottosegretario al lavoro – che dovrebbe coadiuvare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per garantire una politica del lavoro finalizzata allo sviluppo dell'occupazione, e alla tutela del lavoro – sia coinvolta nella vicenda in questione rispetto alla quale appare che l'Onorevole Bellanova abbia violato la normativa in materia nell'intrattenere il rapporto lavorativo con il proprio collaboratore, violando i suoi diritti di lavoratore;
benché vi sia un contenzioso che deve accertare la vicenda, si ritiene che ciò che ha reso grave la posizione del Sottosegretario sono le dichiarazioni rese pubblicamente sui fatti a lei attribuiti, risultate palesemente false, poiché smentite con l'esibizione di documenti;
pertanto, oggettive ed evidenti ragioni di opportunità e precauzione dovrebbero indurre il Governo ad escludere che l'Onorevole Teresa Bellanova continui a svolgere l'incarico di Sottosegretario al lavoro;
è chiaro che il rapporto fiduciario tra Camere e Governo non può non riflettersi anche sul rapporto con i Sottosegretari di Stato, in considerazione del loro ruolo di indirizzo, di supporto e di supplenza dell'attività di governo nelle sedi parlamentari,

impegna il Governo

ad invitare il Sottosegretario Teresa Bellanova a rassegnare le dimissioni da Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
(1-00628) «Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Cominardi, Chimienti, Bechis, Prodani, Currò, Turco, Barbanti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ministro

contratto di lavoro

politica occupazionale