ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00521

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 254 del 01/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: NICCHI MARISA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 01/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALAZZOTTO ERASMO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/07/2014
BORDO FRANCO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/07/2014
COSTANTINO CELESTE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/07/2014
DURANTI DONATELLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/07/2014
FRATOIANNI NICOLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/07/2014
PANNARALE ANNALISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/07/2014
QUARANTA STEFANO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/07/2014
RICCIATTI LARA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/07/2014
MELILLA GIANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/07/2014


Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 02/07/2014

Atto Camera

Mozione 1-00521
presentato da
NICCHI Marisa
testo presentato
Martedì 1 luglio 2014
modificato
Mercoledì 2 luglio 2014, seduta n. 255

   La Camera,
premesso che:
la Corte costituzionale, con la sentenza del 9 aprile 2014, n. 162, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge n. 40 del 2004 in materia di «procreazione medicalmente assistita», relativamente alla parte della medesima legge nella quale si vieta di ricorrere alla donazione di gameti (ovociti o spermatozoi) esterni alla coppia per concepire un figlio;
con detta sentenza, della legge n. 40 del 2004 rimane sempre meno, dal momento che i progressivi interventi hanno in parte «smontato» la legge e dichiarato illegittimi alcuni dei punti più gravi di un impianto «fondamentalista» della legge che ha leso in questi anni la laicità dello Stato, la libertà riproduttiva e il diritto alla salute delle donne, delle coppie e dei nascituri;
dopo aver affrontato la questione del numero di embrioni da creare e da impiantare nell'utero materno, della possibilità di conservare gli embrioni, in attesa di ulteriore impianto in considerazione della salvaguardia della salute della donna, la Consulta era stata chiamata a giudicare la legittimità costituzionale della norma sul divieto di fecondazione eterologa;
a seguito della sentenza – come prima del 2004, anno di emanazione della legge n. 40, ma solo per i centri privati – sia i centri pubblici che quelli privati possono eseguire tecniche di fecondazione con donazione di ovociti e spermatozoi esterni alla coppia. Diventa quindi lecita sia l'ovodonazione che la donazione di seme. Si offre quindi una possibilità per tutte quelle coppie che ora non saranno più discriminate e potranno ricevere tutte le cure e l'assistenza, senza doversi affidare, come spesso è avvenuto finora, a costosi «viaggi della speranza» all'estero;
attualmente si stimano in 9 mila le coppie infertili disponibili ad avere un figlio con la fecondazione eterologa;
subito dopo la sentenza della Consulta, il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, dichiarava: «L'introduzione della fecondazione eterologa nel nostro ordinamento è un evento complesso che difficilmente potrà essere attuato solo mediante decreti». E ancora: «Ci sono alcuni aspetti estremamente delicati che non coinvolgono solamente la procedura medica ma anche problematiche più ampie, come ad esempio l'anonimato o meno di chi cede i propri gameti alla coppia, e il diritto a conoscere le proprie origini e la rete parentale più prossima (fratelli e sorelle) da parte dei nati con queste procedure. Sono questioni che non si può pensare di regolare con un atto di tipo amministrativo, ma necessitano una condivisione più ampia, di tipo parlamentare»;
la Corte Costituzionale ha ribadito più volte nella suddetta sentenza n. 162 del 2014, l'assenza di un vuoto normativo determinato dalla cancellazione del divieto di fecondazione eterologa e che le norme per regolamentare la donazione dei gameti sussistono sia nella legge n. 40 del 2004 che nella disciplina su tessuti e cellule già in vigore;
risulta indispensabile e urgente che il Governo si attivi per l'aggiornamento delle linee guida e per l'immediata operatività della sentenza così da consentire, alle tante coppie in attesa, di poter realizzare un legittimo diritto;
con la pronuncia della Consulta, il nostro Paese è ora nella condizione di poter rendere operativa anche questa pratica medica, visto che:
è garantita dalla stessa legge n. 40 del 2004 agli articoli 8 e 9 l'assenza di rapporto giuridico tra donatore e nati;
sono state recepite nel nostro ordinamento le direttive comunitarie 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE con i decreti legislativi n. 191 del 2007, n. 16 del 2010, n. 85 del 2012 e il decreto ministeriale 10 ottobre 2012 che perfezionano sotto i profili scientifici le procedure di reperimento, lavorazione, conservazione, e screening anche per donazione eterologa, nel rispetto della non commercializzazione di gameti;
i centri potranno di fatto predisporre tutte le iniziative necessarie per applicare le tecniche eterologhe con donatore esterno in attesa del recepimento dell'allegato III della direttiva 17/2006 riguardante la donazione di cellule riproduttive da soggetto diverso dal partner (detta direttiva è stata infatti recepita con il decreto legislativo n. 16 del 2010, che però non ha incluso nell'allegato III la suddetta parte riguardante la donazione da persone diverse dal partner);
molte regioni, comunque, in attesa delle decisioni del Ministero della salute, si stanno attivando per capire come regolare la materia e dare disposizioni ai centri pubblici. La Toscana inizierà a metà agosto 2014, e prima ancora che il Governo detti le linee guida nazionali i centri per la fecondazione assistita si stanno adeguando per far fronte anche a questo tipo di domanda. Una domanda che sul totale delle inseminazioni seguite medicalmente rappresenta circa il 20 per cento, ossia 500 coppie sulle 2.600 assistite ogni anno in regione;
a dieci anni dall'approvazione della legge n. 40 del 2004 risulta scarso e inadeguato l'impegno da parte dei vari Governi per dare un effettivo sostegno alle persone con problemi di infertilità e sterilità, e favorirne l'accesso alle prestazioni sanitarie;
sussiste tuttora una situazione di grave discriminazione delle coppie a seconda della regione di appartenenza per il mancato sostegno in ordine a favore l'accesso alle prestazioni da parte di molte regioni;
la modalità di erogazione delle prestazioni dal punto di vista economico è caratterizzato da poca trasparenza, opacità della condotta di molte regioni e spreco di denaro pubblico;
le maggiori criticità riguardano la mancata trasparenza del sistema e l'inappropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sia sul piano nazionale che su quello regionale e, in particolare, nel sistema della mobilità sanitaria tra regioni;
nonostante la procreazione medicalmente assistita (PMA) non sia inserita nei livelli essenziali di assistenza nazionali (LEA), né inclusa nei tariffari nazionali, in realtà le prestazioni sono erogate dal servizio pubblico e privato-convenzionato e, difatti, il Servizio sanitario nazionale nel 2011 ha trattato il 63 per cento delle coppie ed eseguito il 64,7 per cento del totale delle prestazioni di fecondazione in vitro (cosiddetti cicli a fresco), mentre solo il restante 35,3 per cento delle suddette prestazioni, sono state eseguite da centri privati;
a seconda delle regioni, le prestazioni vengono incluse o nell'area di ricovero o nel nomenclatore relativo alla specialistica ambulatoriale spesso senza alcuna delibera regionale o aziendale, in completa violazione delle norme in vigore nonché mediante l'inserimento in codificazioni appartenenti ad altro tipo di interventi sanitari (DRG inappropriati) con tariffazione diversificata che incide sulla spesa sanitaria pubblica;
pur non essendo esplicitate nel nomenclatore tariffario della mobilità interregionale, le prestazioni entrano anche nel sistema di compensazione tra le regioni della spesa sanitaria, con tariffe diversificate e una variazione anche del 20 per cento per la stessa prestazione, rendendo ancora di più inappropriato e non corretto il sistema di mobilità passiva;
i dati sulla migrazione (Ministero della salute 2013) rilevano come nel 2011 le coppie che hanno effettuato i trattamenti in centri ubicati in regioni diverse da quella di residenza sono state 11.642 rappresentando il 25 per cento del totale delle coppie che effettuano le prestazioni;
le regioni di accoglienza sono quelle del Centro-Nord che hanno un forte sistema pubblico-convenzionato, mentre la gran parte delle regioni del Centro-Sud vede la prevalenza di centri privati e nessun sostegno alle coppie. Si determina così una migrazione delle coppie provenienti dalle regioni meridionali e una discriminazione di fatto legata alla necessità di migrare per una prestazione concessa tranquillamente in altre regioni;
complessivamente la stessa prestazione costa il doppio alla regione che invia le coppie in un'altra regione rispetto al costo che dovrebbe sostenere se queste rimanessero nel proprio territorio di residenza,

impegna il Governo:

a provvedere quanto prima, anche in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale del 9 aprile 2014, n. 162, all'aggiornamento delle linee guida di cui al decreto del Ministero della salute 11 aprile 2008 secondo le indicazioni della medesima sentenza n. 162 del 2014;
a prevedere l'inserimento della procreazione medicalmente assistita nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e a correggere l'attuale sistema di compensazione della mobilità passiva;
a predisporre le opportune iniziative volte al recepimento dell'allegato III della direttiva 17/2006, relativamente alla parte riguardante la donazione di cellule riproduttive da soggetto diverso dal partner.
(1-00521) «Nicchi, Palazzotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Fratoianni, Pannarale, Quaranta, Ricciatti, Melilla».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

procreazione artificiale

diritti della donna

fecondazione in vitro

spesa pubblica

spese sanitarie

embrione e feto

diritto alla salute

commercializzazione