ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00435

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 214 del 17/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: DI BATTISTA ALESSANDRO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 17/04/2014
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 17/04/2014
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 17/04/2014
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 17/04/2014
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 17/04/2014
AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 17/04/2014
FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE 17/04/2014
FRACCARO RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 17/04/2014
RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 17/04/2014
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 17/04/2014
COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 17/04/2014
SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 17/04/2014


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-00435
presentato da
DI BATTISTA Alessandro
testo di
Giovedì 17 aprile 2014, seduta n. 214

   La Camera,
   premesso che:
    la Corte dei conti è un organo di rilievo costituzionale al quale sono affidati compiti di vigilanza sulla corretta gestione delle risorse pubbliche, sul rispetto degli equilibri finanziari complessivi nonché sulla regolarità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
    la Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della Costituzione, esercita la funzione giurisdizionale «nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge»;
    al di fuori delle materie di contabilità pubblica, occorre, quindi, che la giurisdizione della Corte dei conti trovi il suo fondamento in una specifica disposizione di legge;
    per quanto riguarda la responsabilità amministrativo-contabile, il contenuto ed i limiti della giurisdizione della Corte dei conti trovano la loro base normativa innanzitutto nel regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, articolo 13, ai sensi del quale la Corte giudica sulla responsabilità per danni arrecati all'erario da pubblici funzionari nell'esercizio delle loro funzioni;
    la responsabilità amministrativo-contabile può essere definita come una fattispecie di responsabilità del pubblico dipendente, o di un soggetto altrimenti legato alla pubblica amministrazione, il quale, attraverso una sua condotta (dolosa o gravemente colposa), cagioni alla propria amministrazione o ad altro soggetto comunque pubblico un danno patrimoniale (cosiddetto danno erariale);
    i limiti alla giurisdizione della magistratura contabile sono stati in seguito ampliati dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, articoli 1, comma 4, che ha esteso il potere di giudicare della Corte dei conti alla responsabilità dell'amministratori e dipendenti pubblici anche per danni cagionati ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza (pertanto si tratta di ipotesi non solo di responsabilità contrattuale dell'agente, ma anche extracontrattuale);
    in più occasioni la giurisprudenza della Corte costituzionale ha affermato che rientra «nella discrezionalità del potere legislativo valutare se e quali siano le soluzioni più idonee alla salvaguardia dei pubblici interessi» (Corte Costituzionale 241/1984, 189/1984, 641/1987, 773/1988); di conseguenza l'ambito della giurisdizione contabile è stata poi progressivamente ampliato, in sede legislativa, dai dipendenti statali a quelli degli enti pubblici, a quelli regionali e, ad esempio, a quelli di altri enti pubblici;
    partendo da questo dato normativo, in passato i limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti erano ben più agevoli da tracciare in considerazione della più netta distinzione tra l'area del pubblico e quella del privato;
    la più recente evoluzione dell'ordinamento ha reso questi confini assai meno chiari a partire dalle cosiddette privatizzazioni: da un lato le finalità della pubblica amministrazione vengono sempre più spesso perseguite attraverso strumenti tipicamente privatistici, dall'altro la realizzazione di finalità una volta ritenute di carattere pubblico, vengono affidate, con sempre più frequenza, a soggetti privati;
    in questo contesto, ed in assenza di una espressa previsione di legge (in quanto l'unica normativa in materia è infatti rappresentata dal decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47 che non è stato poi convertito in legge) la giurisprudenza della Corte dei conti e della Corte di cassazione, hanno dovuto affrontare le questioni attinenti al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e contabile nelle ipotesi di danno cagionato da amministratori e dipendenti di enti pubblici economici e da società a partecipazione pubblica;
    si tratta di aspetti di importanza fondamentale in considerazione dell'enorme differenza tra i due tipi di giurisdizione, poiché l'azione dei procuratore contabile è governata da presupposti e caratteristiche completamente diverse rispetto alle azioni di responsabilità sociale e dei creditori sociali di cui al codice civile: basti ricordare, oltre al differente grado di colpa richiesto in materia di danno erariale (colpa grave), che la prima è obbligatoria mentre le seconde sono puramente discrezionali e rimesse alla scelta del soggetto danneggiato;
    ciò assume un rilievo particolare laddove si consideri che gli amministratori di enti pubblici economici e di società a partecipazione pubblica, per quanto è dato sapere, non sono stati in pratica mai convenuti in giudizio innanzi all'ago da parte dei vertici degli enti danneggiati; di conseguenza i danni ed i costi di mala gestio degli enti e società pubbliche vengono sistematicamente accollati in capo alla collettività;
    per quanto riguarda gli enti pubblici economici – a fronte di un iniziale orientamento contrario all'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti in materia di danni prodotti dagli amministratori agli enti stessi – a partire dalla sentenza n. 19667/2003 delle Sezioni unite della Cassazione che la giurisdizione contabile su amministratori e dipendenti di enti pubblici economici – per i fatti successivi all'entrata in vigore della legge n. 20/1994 – spetta alla Corte dei conti «poiché, nell'attuale assetto normativo, il dato essenziale che radica la giurisdizione contabile è rappresentato dall'evento dannoso verificatosi a carico di una pubblica amministrazione e non più dal quadro di riferimento – pubblico o privato – nel quale si colloca la condotta produttiva del danno»;
    il ragionamento posto alla base della predetta sentenza si fonda sui seguenti argomenti: si evidenzia come la pronuncia della Corte costituzionale 466/1993, abbia sostenuto il permanere del controllo contabile di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259 sulle società per azioni derivanti dalla trasformazione di enti pubblici economici; si valorizza la nozione di organismo pubblico come teorizzata all'interno del diritto dell'Unione europea e come recepita a livello nazionale (codice dei contratti pubblici) che prescinde dalla qualifica formale, pubblicistica o privatistica dell'organismo, e dà rilievo a parametri oggettivi quali lo scopo perseguito (ossia l'interesse generale) e la derivazione pubblica delle risorse destinate a tali fini; si sottolinea come l'articolo 7 della legge n. 97 del 2001 abbia stabilito che la sentenza irrevocabile di condanna, per delitti contro la pubblica amministrazione, pronunciata nei confronti dei dipendenti di amministrazioni o enti pubblici o di enti a prevalente partecipazione pubblica, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro 30 giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale;
    tali argomentazioni sono state in seguito sviluppate, ad opera sia della magistratura contabile che della Cassazione, nel senso dell'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti anche per i danni subiti dalle società a partecipazione pubblica (sia pur minoritaria ed indiretta), privilegiando un approccio più «sostanzialistico», facendo leva sulla natura pubblica delle funzioni espletate e delle risorse finanziarie utilizzate per perseguire interessi generali e prescindendo dagli aspetti formali con i quali si esplica l'attività della pubblica amministrazione (ad esempio attraverso strumenti di diritto privato);
    alle stesse conclusioni, in ordine ad una concezione oggettiva e sostanzialistica di pubblica amministrazione, sono giunti anche altri giudici come la cassazione in sede penale (sentenza n. 10027/2000) o come il Consiglio di Stato il quale ha escluso che la semplice veste formale di società per azioni sia idonea a trasformare la natura pubblicistica di soggetti che, in mano al controllo (maggioritario o meno) dell'azionista pubblico, continuano ad essere affidatari di rilevanti interessi di tipo pubblicistico;
    gli approdi giurisprudenziali appena esposti sono stati, però, innanzitutto ridimensionati dalla modifica legislativa di cui all'articolo 16-bis della legge 28 febbraio 2008 n. 31 il quale stabilisce infatti che «per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario»;
    infine l'ampliamento della giurisdizione della Corte dei conti, come delineata dagli indirizzi appena enunciati, ha trovato una definitiva battuta d'arresto in alcune pronunce della Corte di cassazione a sezioni unite che, a partire dalla sentenza 26806 del 2009, rispetto alle valutazioni di tipo sostanzialistico menzionate in precedenza, hanno maggiormente valorizzato il dato formale delle società partecipate da un ente pubblico le quali sono, in ogni caso, disciplinate solo e soltanto dal diritto privato;
    da un lato, la giurisprudenza regolatrice della giurisdizione, ha affermato che, pur in presenza di disposizioni che il codice civile dedica alla società per azioni a partecipazione pubblica (articolo 2449 del codice civile in punto di nomina degli amministratori da parte dello Stato e degli enti pubblici), ciò non varrebbe a configurare uno statuto speciale per dette società; di conseguenza «la scelta della pubblica amministrazione di acquisire partecipazioni in società private implica il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta» così che non si può «prescindere dalla distinzione tra la posizione della società partecipata ... e quella personale degli amministratori (nonché dei sindaci o degli organi di controllo della stessa società)»;
    dall'altro lato, però, è la stessa suprema Corte di cassazione a paventare la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, in ordine a condotte degli organi delle società a partecipazione pubblica, dalle quali sia scaturito un danno per il socio pubblico, proprio partendo dal dato normativo di cui all'articolo 16-bis, della citata legge n. 31 del 2008, il quale «lascia chiaramente intendere che, in ordine alla responsabilità di amministratori e dipendenti di società a partecipazione pubblica, vi sia una naturale area di competenza giurisdizionale diversa da quella ordinaria anche se resta da verificare entro quali limiti»;
    in assenza di una espressa disposizione legislativa che estenda, eventualmente, la giurisdizione della Corte dei conti anche nelle ipotesi di danno subito dalle società con partecipazione pubblica, e fermo restando che bisogna necessariamente prendere atto dell'indirizzo giurisprudenziale ora prevalente, si evidenzia che il socio pubblico dovrebbe, ed anzi deve, tutelare la società e la partecipazione pubblica mediante l'esperimento di azioni risarcitorie in sede ordinaria;
    per quanto è dato sapere, non risulta che il Ministero dell'economia e delle finanze o le altre amministrazioni proprietarie di azioni abbiano agito in sede civile, nella qualità di soci, nei confronti dei componenti dei consigli di amministratori delle società partecipate;
    per comprendere quale sia l'impatto delle declaratorie di carenza di giurisdizione della magistratura contabile – soprattutto per le casse dello Stato ed anche degli enti locali – si riportano, in questa sede, solo alcune delle pronunce dove la procura contabile o addirittura la Corte dei conti stessa, anche in grado di appello, avevano chiesto l'accertamento o avevano accertato danni per l'erario, e dunque per la collettività, per milioni di euro;
    per quanto riguarda, ad esempio, ENEL Spa – oggi partecipata al 31,24 per cento dal MEF – con la sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 26806 del 19 dicembre 2009, citata in precedenza, veniva dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti che, in primo ed in secondo grado, aveva accolto, seppur parzialmente, la domanda della procura contabile di condanna dell'amministratore delegato di Enel Power spa, dell'amministratore delegato di Enel distribuzione spa, del vicepresidente di Enel Power spa di un dipendente di Enel spa, alla somma complessiva di euro 62.442.681,01 (in relazione a molteplici condotte illecite consistenti nell'avere concordato ed accettato indebite dazioni di denaro al fine di favorire le imprese costruttrici nell'aggiudicazione e successiva gestione di appalti di società pubbliche);
    in merito ad Eni spa con l'ordinanza della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 519 del 15 gennaio 2010, la Suprema Corte era chiamata a regolare la giurisdizione in un giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità per danno erariale di un dirigente di Eni Power (controllata dalla Eni spa a sua volta partecipata dallo Stato) per aver ricevuto tangenti al fine di favorire una società nella gara di aggiudicazione di forniture in violazione delle regole di evidenza pubblica poste dall'ordinamento nazionale e comunitario a tutela della concorrenza e del mercato con danno subito dalla Enipower e, indirettamente, dai controllanti Eni spa e Ministero dell'economia e delle finanze, pari alla tangente di euro 150.000,00 concordata per ottenere gli appalti e all'utile di impresa pari al 10 per cento) del valore contrattuale, ossia euro 1.952.162,50;
    anche Poste italiane spa partecipata al 100 per cento dallo Stato, è stata oggetto di una pronuncia della Corte dei conti III sezione giurisdizionale centrale d'appello, che con sentenza n. 529/2012, ha dichiarato la carenza di giurisdizione della Corte dei conti in merito alla seguente questione: il procuratore regionale ha chiamato in giudizio Massimo Catasta, Fabio Todeschini e Maurizia Squinzi, in qualità di responsabili del settore finanza di Poste italiane (P.I.) nei rispettivi periodi di carica i primi due (fino al 28 settembre 2001 Todeschini, e dopo Catasta), e di responsabile della Direzione centrale «chief financial officier», gerarchicamente sovraordinata al settore finanza, la dottoressa Squinzi, per richiedere la condanna al pagamento, in favore dell'Erario, della somma complessiva di euro 76.890.700,69 in relazione al danno conseguito ad anomale iniziative assunte nella gestione del portafoglio titoli dal responsabile del settore finanza, all'epoca dei fatti, 2001-2004, con utilizzo improprio dei derivati finanziari ad alto rischio per finalità estranee a quelle istituzionali;
    infine, per quanto concerne Ferrovie dello stato spa, partecipata al 100 per cento dallo Stato, si possono portare l'esempio di due pronunce delle magistratura contabile e di legittimità;
    il primo provvedimento è della Corte dei conti, III sezione giurisdizionale centrale d'appello, n. 548 del 7 agosto 2013, la sezione territoriale della Corte aveva condannato, a titolo di responsabilità amministrativo-contabile, il professor avvocato Franco Gaetano Scoca, il professor Mario Sebastiani, l'avvocato Roberto Ulissi, nella loro qualità di componenti del consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato spa per aver attribuito illegittimamente, all'allora amministratore delegato Giancarlo Cimoli la somma di euro 4.564.139,00 a titolo di «trattamento economico liquidatorio» (elargizione ritenuta del tutto «inutile e immotivata, non ricorrendone i presupposti giuridico-economici»);
    l'altro provvedimento che riguarda Ferrovie dello Stato spa è un'ordinanza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 71 del 7 gennaio 2014, con la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione della magistratura contabile in ordine ad una ipotesi di danno erariale che la procura della Corte dei conti aveva chiesto di accertare per un importo pari ad euro 3.480.000,00, somma corrispondente all'ammontare della cosiddetta bonus-entry, che doveva ritenersi erogata senza titolo, calcolata in base ad una documentazione fornita dall'ingegner C. e approvata da lui insieme al presidente della commissione compensi, professor P., e al direttore generale del personale, dottor F. i quali con atti di disposizione hanno sottratto del denaro al bilancio statale in favore della società;
    le pronunce della giurisprudenza appena menzionate, a fronte della trascuratezza delle azioni in sede civile da parte di chi avrebbe dovuto far valere i diritti della pubblica amministrazione, hanno portato ad una costante impunità di tali tipologie di danno, con conseguente pesante depotenziamento della sfera d'azione della Corte dei conti in un settore, invero, di fondamentale importanza, come quello della mala gestio di amministratori e dipendenti di società partecipate con capitale pubblico;
    nonostante la materia necessiti di un urgente intervento da parte del Parlamento, allo stato attuale non è accettabile che tali fattispecie di danno alle società partecipate e, di riflesso, all'erario restino impunite,

impegna il Governo:

   ad instaurare azioni finalizzate ad ottenere l'accertamento della responsabilità degli amministratori delle società sulle quali lo Stato esercita il controllo in ragione della partecipazione al capitale sociale, ed il conseguente diritto al risarcimento, per i danni arrecati alle società stesse, nelle ipotesi in cui sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario;
   a porre in essere, attraverso i Ministeri competenti, tutte le forme di controllo e vigilanza, nei confronti delle predette società previste dall'ordinamento.
(1-00435) «Di Battista, Sarti, Manlio Di Stefano, Sibilia, Del Grosso, Businarolo, Agostinelli, Ferraresi, Fraccaro, Rizzo, Grillo, Colletti, Spadoni».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

ente pubblico

giurisdizione amministrativa

giudice

societa' per azioni

danno

pubblica amministrazione