ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00390

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 195 del 21/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: BORDO FRANCO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 21/03/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALAZZOTTO ERASMO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/03/2014
MIGLIORE GENNARO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/03/2014
ZAN ALESSANDRO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 25/03/2014
PELLEGRINO SERENA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 25/03/2014
ZARATTI FILIBERTO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 25/03/2014


Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 25/03/2014

Atto Camera

Mozione 1-00390
presentato da
BORDO Franco
testo di
Martedì 25 marzo 2014, seduta n. 197

   La Camera,
premesso che:
in data 26 giugno 2013 al termine di un lungo e faticoso negoziato, svolto per la prima volta secondo la procedura legislativa ordinaria introdotta con il Trattato di Lisbona (articolo 294 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, TFUE), che ha coinvolto Parlamento europeo, Consiglio e Commissione (codecisione), si è chiusa la fase legislativa della riforma della PAC 2014/2020;
in data 28 giugno 2013 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato, a nome del Consiglio europeo, l'accordo raggiunto con il Parlamento europeo sul progetto di regolamento che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale, QFP, dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 e l'accordo interistituzionale in materia di bilancio. L'accordo limita la spesa massima ammissibile per un'Unione di 28 Stati membri a 959,99 miliardi di euro in impegni, pari a 1 per cento del reddito nazionale lordo, RNL, dell'Unione europea. Il massimale dei pagamenti complessivi è stato fissato a 908,40 miliardi di euro, rispetto ai 942,78 miliardi di euro del QFP 2007-2013;
in data 28 giugno 2013 è stato raggiunto l'accordo politico tra il Parlamento europeo, Commissione europea e Consiglio (il cosiddetto «trilogo») sulla PAC sulla base delle conclusioni del Consiglio Europeo del 7-8 febbraio 2013;
in data 4 settembre 2013 la Commissione Europea ha formalmente adottato il pacchetto di atti (accordo inter-istituzionale e dichiarazioni allegate) che, a seguito dell'approvazione del Parlamento europeo, hanno consentito l'adozione del regolamento sul QFP, da parte del Consiglio europeo;
in data 24 settembre 2013, a seguito dell'accordo politico raggiunto sulla PAC, sono state aggiunte le decisioni relative a quegli elementi finanziari che facevano parte dei negotiating box («schema di negoziato» elaborato dalla presidenza danese) della «rubrica 2» («Crescita sostenibile: risorse naturali» il cui massimale di spesa di 373,18 miliardi di euro è stato fissato dal Consiglio Europeo) del QFP e che erano rimasti fuori dal più ampio accordo di giugno, vale a dire: «convergenza esterna» tra gli Stati membri (definizione dei massimali nazionali per i pagamenti diretti), «degressività e capping» e la flessibilità tra il primo pilastro della PAC (finanziato attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia, FEAGA) e il secondo pilastro della PAC (finanziato attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, FEASR), a discrezione degli Stati membri, nella misura del 15 per cento dei massimali nazionali per gli anni 2014-2020;
il pacchetto legislativo sulla riforma della PAC consta di sette regolamenti di base, ossia:
a) Regolamento (UE) n. 1307 del 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
b) Regolamento (UE) n. 1308 del 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
c) Regolamento (UE) n. 1305 del 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
d) Regolamento (UE) n. 1306 del 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
e) Regolamento (UE) n. 1370 del 2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
f) Regolamento (UE) n. 671 del 2012 recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013;
g) Regolamento (UE) n. 1028 del 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori;
la nuova PAC implica numerose scelte da parte degli Stati membri che dovranno essere notificate a Bruxelles: alcune entro il 1o agosto 2014 ed altre entro il 1o gennaio 2015;
anche se la PAC è stata approvata e i regolamenti sono stati pubblicati, l'adozione delle scelte nazionali e le procedure di attuazione degli organismi pagatori richiedono tempi incompatibili con l'applicazione della nuova PAC dal 1o gennaio 2014. Il 2014 sarà, quindi, un anno di transizione, precisamente, alcune parti saranno rinviate al 2015 (i nuovi pagamenti diretti entreranno in vigore dal 1o gennaio 2015); altre parti della PAC sono entrate in vigore regolarmente il 1o gennaio 2014 (OCM unica), mentre la nuova politica di sviluppo rurale si trova in una situazione intermedia. Il vecchio sistema dei pagamenti diretti, compreso l'articolo 68, sarà mantenuto per l'anno di domanda PAC 2014. Pertanto, il Regolamento (CE) n. 73/2009 continuerà ad applicarsi nel 2014, con la possibilità per gli Stati membri di modificare l'articolo 68 entro il 1o febbraio 2014. Le nuove norme sui pagamenti diretti entreranno in vigore dal 2015, compresi lo spacchettamento nelle sette tipologie di pagamento e il «greening». Ciò implica alcune importanti conseguenze per gli agricoltori per quanto riguarda tali pagamenti: gli attuali titoli si utilizzeranno anche per la domanda della PAC 2014, benché soggetti alle riduzioni per i massimali di bilancio e per la convergenza esterna; le misure dell'articolo 68 saranno applicate anche nel 2014; la nuova PAC prenderà avvio dal 2015 e i nuovi titoli saranno assegnati in base alla domanda unica al 15 maggio 2015;
il budget complessivo europeo riferito alla PAC è di 373,43 miliardi di euro di cui 277,85 miliardi di euro per il primo pilastro e 95,58 miliardi per il secondo pilastro;
l'Italia riceverà 41,5 miliardi di euro, 27 miliardi di euro per i pagamenti diretti, 4 miliardi di euro per l'OCM vino e l'OCM ortofrutticoli e 10,5 miliardi di euro per lo sviluppo rurale, che attivano un contributo nazionale di pari entità (10,5 miliardi di euro);
la riforma della PAC si articola su sette regolamenti di cui quattro particolarmente importanti:
1) pagamenti diretti;
2) l'organizzazione comune di mercato unica, OCM;
3) lo sviluppo rurale;
4) un regolamento orizzontale sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC;
il primo pilastro della PAC è costituito dai pagamenti diretti che si articolano in sette componenti:
1) pagamento di base;
2) pagamento redistributivo per i primi ettari;
3) pagamento ecologico, o greening;
4) pagamento delle aree svantaggiate;
5) pagamento per i giovani agricoltori;
6) pagamento per i piccoli agricoltori;
7) pagamento accoppiato;
in base al primo pilastro e alle sue componenti, alcune devono essere attivate obbligatoriamente, mentre altre hanno un regime facoltativo che è a discrezione degli Stati membri se attivarle o meno, il tutto entro percentuali del massimale nazionale. L'unica componente definita in percentuale fissa tra tutti gli Stati membri è quella relativa al «greening», che è obbligatoria, e rappresenta la percentuale fissa del 30 per cento del massimale nazionale;
la tipologia più importante è il «pagamento di base» perché solo gli agricoltori che hanno diritto al «pagamento di base» possono accedere alle altre tipologie di pagamento (a eccezione del pagamento accoppiato che è svincolato dagli altri pagamenti). Il «pagamento di base» è obbligatorio per gli Stati membri i quali dovranno dedicare al nuovo regime di pagamento una percentuale del plafond nazionale dei pagamenti diretti (massimo il 70 per cento) in funzione delle scelte che verranno fatte sulle altre tipologie di pagamenti;
il nuovo sistema dei pagamenti diretti abbandonerà gradualmente i riferimenti storici, allo scopo di arrivare a una distribuzione più omogenea del sostegno per ettaro a livello nazionale o regionale, si dovrà procedere verso una convergenza dei pagamenti tra Stati membri – convergenza esterna –, tra gli agricoltori all'interno di ogni stato membro – convergenza interna –; entrambe le convergenze avverranno in modo graduale;
i «nuovi titoli» saranno soggetti alla «regionalizzazione», che è obbligatoria, e consiste nella fissazione di una distribuzione omogenea del sostegno per ettaro con lo scopo di attribuire un valore uniforme per tutti gli agricoltori, precisamente un valore medio uniforme a livello nazionale o regionale. La regione può essere individuata in base a criteri amministrativi, ad esempio l'attuale ripartizione amministrativa delle regioni, o in base a criteri agronomici, ad esempio pianura, collina e montagna, quindi sono due i tipi di pagamenti diretti che possono essere applicati a livello nazionale o regionale: il «pagamento di base» e il «greening». L'orientamento del Governo sembrerebbe quello di considerare l'Italia regione unica;
le opzioni di convergenza possibili, a discrezione degli Stati membri, sono tre:
a) mancanza di convergenza (titoli uniformi a partire dal 2015);
b) convergenza al 2019 (effetto «ritardato»): si stabilisce il valore di partenza, il valore finale di arrivo (uniforme) e gli stadi per arrivarci;
c) convergenza parziale (modello «irlandese»): non si raggiunge un valore uniforme, ma alla fine nessun titolo può avere valore unitario inferiore al 60 per cento del valore medio nazionale (regionale). L'orientamento del Governo è il «modello irlandese»;
OCM unica nella riforma della PAC riguarda due obiettivi maggiormente rappresentativi, il primo predispone un maggiore orientamento al mercato e il secondo afferisce al rafforzamento della rete di sicurezza per gli agricoltori. Il primo obiettivo contiene le misure relative alle organizzazione dei produttori, OP, e interprofessionali, OI, e il superamento dei vincoli quantitativi alla produzione (quote), al secondo la razionalizzazione delle misure di intervento e la riserva (nazionale) per il superamento delle crisi di mercato. Il modello di organizzazione delle OP e delle OI ha lo scopo di dare maggiore peso contrattuale per la componente agricola della filiera produttiva. Per la questione delle quote di produzione è prevista la fine delle «quote latte» il 31 marzo 2015 e la chiusura del regime per lo zucchero il 30 settembre 2017 e il passaggio ad un nuovo regime flessibile, a partire dal 2016, per quanto attiene i nuovi impianti per i vigneti, con crescita limitata all'1 per cento l'anno. Gli strumenti preposti nella riforma hanno lo scopo di gestire la volatilità dei mercati, a tal riguardo sono stati confermati sia l'intervento pubblico che gli aiuti per lo stoccaggio privato (con la previsione anche per alcuni prodotti DOP, ad esempio il Parmigiano Reggiano) con regole e modalità differenti per i vari comparti. Per tutelare i redditi degli operatori del settore, rispetto al mercato e agli eventi atmosferici, il fondo di riserva nazionale per le crisi di mercato verrà finanziato ogni anno tramite un accantonamento delle risorse destinate ai pagamenti diretti attraverso il meccanismo della disciplina finanziaria. Nel caso in cui i fondi non venissero utilizzati, essi vengono impiegati per integrare gli aiuti destinati ai pagamenti. La Commissione europea si è riservata la possibilità di intervenire per situazioni di crisi specifiche, legate anche all'emergenza sanitaria o eventi imprevisti;
il «pagamento redistributivo per i primi ettari» è un pagamento facoltativo, che mira a ridistribuire le risorse finanziarie all'interno dello Stato membro dalle aziende più grandi a quelle più piccole. Entro il 1o agosto di ciascun anno, uno Stato membro può decidere di concedere dall'anno successivo un «pagamento redistributivo per i primi ettari» agli agricoltori che hanno diritto a ricevere il «pagamento di base». Il pagamento redistributivo può essere applicato anche a livello regionale. A tale pagamento può essere destinato fino al 30 per cento del massimale nazionale. Gli Stati membri che applicano il pagamento redistributivo utilizzando più del 5 per cento del massimale nazionale non applicano il capping. Si tratta, in entrambi i casi, di strumenti che mirano a redistribuire risorse finanziarie: nel caso del capping, drenando risorse dalle aziende che beneficiano di oltre 150.000 euro di «pagamento di base», subendo, a tal riguardo, una riduzione del 5 per cento e le risorse derivanti da tale taglio saranno riversate per incrementare la dotazione finanziaria del secondo pilastro del Paese stesso, inoltre nel caso del pagamento redistributivo, drenando risorse da quelle più grandi in termini di superficie ammissibile verso quelle più piccole;
al «greening» hanno diritto gli agricoltori che beneficiano del pagamento di base e se rispettano sui loro ettari ammissibili tre pratiche agricole: diversificazione delle colture, mantenimento dei prati e pascoli permanenti esistenti, aree di interesse ecologico (consistono in margini dei campi, siepi, alberi, terreni lasciati a riposo, elementi caratteristici del paesaggio, biotipi, fasce tampone, superfici oggetto di imboschimento). Le aree di interesse ecologico si applicano solamente alle superfici a seminativo, quindi sono escluse dal greening le colture permanenti – vigneti, uliveti, frutteti, agrumeti – quelle sommerse e i prati permanenti, mentre sono obbligatorie per le aziende superiori a 15 ettari a seminativo, per almeno il 5 per cento della superficie a seminativo dell'azienda (dal 1o gennaio 2017 la percentuale passerà al 7 per cento). Il pagamento verde assume la forma di un pagamento forfetario a ettaro ottenuto dividendo il massimale per il pagamento verde per gli ettari ammissibili. Gli Stati membri che applicano la «convergenza interna», sia quella basata sulla differenziazione del valore dei titoli sulla base del loro valore iniziale che la «convergenza interna» «modello irlandese», possono calcolare il pagamento verde come una percentuale del valore dei titoli di ciascun agricoltore. Le aziende situate totalmente o parzialmente nelle aree coperte dalle direttive Habitat, Acque, e Uccelli per definizione sono titolate a beneficiare dei pagamenti verdi purché rispettino le pratiche verdi, a condizione che queste siano compatibili con gli obiettivi delle direttive in questione. Le aziende con metodo biologico sono anch'esse, per definizione, titolate a ricevere il pagamento verde, ma solo per le unità delle aziende condotte con il metodo biologico (equivalenza d'inverdimento). A partire dal 2017, tuttavia, il mancato rispetto delle pratiche verdi comporta una sanzione che si applica al pagamento di base, di importo pari al 20 per cento del pagamento verde nel 2017 e al 25 per cento nel 2018. Gli Stati membri possono applicare delle pratiche equivalenti a quelle verdi che producono un beneficio per il clima e l'ambiente pari o superiore alle pratiche verdi;
gli effetti del «greening» all'interno della nuova PAC costituisce un controverso strumento di aiuto a duplice valenza, ossia che da una parte tutte le imprese agricole in possesso di titoli di base disaccoppiati saranno beneficiarie, mentre dall'altra la reale applicazione graverà su una minoranza di agricoltori. Le stime parlano solo di un 5-6 per cento di produttori italiani, possessori di un terzo della superficie nazionale a seminativi, che saranno tenuti ad adempiere ai tre impegni obbligatori. Nel dettaglio l'incidenza sarà maggiore nel Nord del Paese soprattutto in regioni come il Piemonte, la Lombardia, e l'Emilia Romagna dove la dimensione media delle aziende agricole supera i 15 ettari di superficie agricola utilizzata, SAU, il «greening» avrà un impatto rilevante, riservando una incidenza minore per le aziende del Centro e Sud Italia, ad eccezione del Veneto con una dimensione media di nemmeno 7 ettari e la Sardegna che, con quasi 19 ettari di SAU, supera la Lombardia (18,4 ettari) come superficie media aziendale. Gli impegni saranno meno vincolanti per le imprese a seminativi, che già oggi adottano piano colturali con più colture, mentre peseranno di più sulle realtà economiche a indirizzo produttivo da carne bovina e suina, costringendole a diversificare maggiormente l'indirizzo colturale, oggi basato sul mais. Per tutte le aziende la creazione di aree a «focus ecologico», comporterà un sensibile calo delle entrate (almeno un 5 per cento di superficie produttiva verrà infatti dedicato alla creazione di aree a valenza ambientale). Nel Centro Italia, invece, la maggioranza delle aziende agricole, avendo superfici medie inferiori ai 10 ettari, saranno esentate dagli obblighi del greening, soprattutto alla diversificazione delle colture e alla creazione di aree a «focus ecologico» adempimento, quest'ultimo, che ricade sulle imprese con superfici a seminativo superiori ai 15 ettari. Sul mantenimento delle foraggere permanenti, dipenderà dalla loro eventuale ubicazione in aree protette;
il «pagamento delle aree svantaggiate» è una forma di sostegno attivabile in modo facoltativo dallo Stato membro e prevede la percentuale di finanziamento entro la soglia del 5 per cento del massimale nazionale ed è indirizzato a quelle aree interessate dai vincoli naturali;
il «pagamento per i giovani agricoltori» è stato previsto per promuovere il rinnovo generazionale, il pagamento di base accordato ai giovani agricoltori (di età inferiore a 40 anni) al loro primo insediamento viene integrato da un ulteriore 25 per cento per i primi cinque anni di attività. Il suo finanziamento proverrà fino al 2 per cento dalla dotazione nazionale e sarà obbligatorio per tutti gli stati membri. Questa disposizione si aggiunge alle altre misure a disposizione dei giovani agricoltori nel quadro dei programmi dello sviluppo rurale;
il «pagamento per i piccoli agricoltori» è una forma di sostegno attivabile in modo facoltativo dagli stati membri e incide nella misura del 10 per cento del massimale nazionale fino alla somma di 1.250 euro per azienda;
il «pagamento accoppiato» è una forma di sostegno attivabile in modo facoltativo dagli Stati membri nella misura fino al 13 per cento del massimale nazionale dei pagamenti diretti (escluso tabacco, patate e settore vitivinicolo) e un ulteriore 2 per cento per le colture proteiche. Il pagamento accoppiato è collegato a un prodotto specifico allo scopo di risolvere gli effetti potenzialmente negativi della convergenza interna per settori specifici di determinate regioni. Quindi la componente è finalizzata a quei settori che subiscono gli effetti negativi dell'uniformazione dei titoli, come la zootecnia, l'olio d'oliva, il pomodoro da industria, la barbabietola, eccetera;
le nuove norme della PAC 2014-2020 entrano in vigore dal 2015, compreso lo spacchettamento nelle sette tipologie di pagamenti diretti. Quindi, il «greening» entrerà in vigore dal 2015. Pertanto, i pagamenti diretti saranno suddivisi in due categorie: i pagamenti disaccoppiati: 92 per cento del plafond; i pagamenti accoppiati dell'articolo 68: 8 per cento del plafond. La quasi totalità del sostegno della PAC verrà erogato sotto forma di pagamenti disaccoppiati nell'ambito del regime di «pagamento unico», in funzione dei titoli (ordinari e speciali) posseduti da ogni agricoltore. Gli unici pagamenti accoppiati che rimangono in vigore nel 2014 riguardano i settori interessati dall'articolo 68 (carni bovine, carni ovicaprine, olio di oliva, latte, tabacco, barbabietola da zucchero, tabacco, Danaee Racemosa, avvicendamento colturale al Centro-Sud);
la definizione di «agricoltore attivo» ha l'obiettivo di destinare l'aiuto comunitario agli agricoltori «veri» cioè quelli che svolgono la loro attività in modo prevalente e professionale. Vengono, pertanto, esclusi dai pagamenti diretti tutti i soggetti che detengono terreni agricoli ma non sono agricoltori (inseriti in un apposita «lista nera» come: gli aeroporti, i campi sportivi e ricreativi, i servizi immobiliari, i servizi ferroviari, le compagnie delle acque, eccetera). Gli Stati membri possono integrare questa lista ma non sottrarre soggetti. Sono considerati «attivi per definizione» tutti coloro che ricevono meno di 5.000 euro di pagamenti diretti (anche se presenti nella lista nera). Tuttavia, lo Stato membro può abbassare questa soglia al di sotto dei 5.000 euro, rendendo più restrittiva la definizione di «agricoltore attivo». Va considerato che nel regime semplificato per i piccoli agricoltori il pagamento previsto è compreso tra 500 e 1.250 euro, mentre sono previste anche soglie minime per l'accesso ai pagamenti diretti, da esprimersi in montante finanziario o in estensioni superficiali minime;
la nuova programmazione prevede la proroga dei regimi «frutta nelle scuole» e «latte nelle scuole» e il bilancio annuale per il regime «frutta nelle scuole» è stato aumentato da 90 milioni di euro a 150 milioni di euro all'anno;
all'interno della riforma della PAC è stata introdotta la revisione della PAC di medio termine (mid-term review) nel 2017 alla luce del fatto che trattandosi di una delle politiche più impattanti dell'Unione, bisogna saper leggere il contesto in cui interviene – un contesto oggi caratterizzato dall'instabilità dei mercati, della volatilità dei prezzi e da un crescente disequilibrio tra domanda e offerta – e debba essere, eventualmente, rimodulata;
per agevolare la transizione dal periodo di programmazione 2007-2013 al «nuovo periodo di programmazione» 2014-2020, con riferimento alle politiche del secondo pilastro, l'UE ha emanato un regolamento transitorio (Reg. 1310/2013). Le regioni hanno la possibilità di assumere nuovi impegni per il 2014, sia per le misure dell'Asse 1 (miglioramento della competitività) che dell'Asse 2 (miglioramento dell'ambiente), conformemente ai Programmi di Sviluppo Rurale, PSR, 2007-2013, purché la domanda sia presentata prima dell'approvazione dei PSR 2014-2020. In sostanza le regioni possono assumere nuovi impegni con il vecchio PSR 2007-2013, che saranno pagati con le risorse finanziarie del PSR 2014-2020, al fine di evitare qualsiasi interruzione nel sostegno alla politica di sviluppo rurale sia per gli investimenti che per l'agroambiente;
in data 16 gennaio 2014 la Conferenza Stato-regioni ha raggiunto un accordo tra le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla ripartizione del secondo pilastro della PAC. Tale circostanza consente di sbloccare la programmazione dei PSR 2014-2020, in considerazione del fatto che le regioni entro quattro mesi dall'invio formale dell'accordo di partenariato a Bruxelles da parte del Governo, che avverrà presumibilmente ad aprile 2014, dovranno inviare formalmente i rispettivi PSR alla Commissione europea. La Commissione europea si riserva sei mesi di tempo per l'approvazione degli stessi. L'accordo ha ripartito le risorse tra i programmi nazionali e tra i PSR regionali, il regolamento sullo sviluppo rurale ha assegnato all'Italia una dotazione finanziaria di 10,43 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, a questo importo si deve aggiungere il cofinanziamento nazionale, per cui l'importo complessivo della spesa pubblica per lo sviluppo rurale diviene di 20,85 miliardi di euro in sette anni, con una maggiorazione dei fondi del 6 per cento superiore alla precedente programmazione. Per tenere conto dei diversi contesti regionali in cui si attua la politica strutturale in questione, il riparto della nuova programmazione prevede una diversificazione dei tassi di cofinanziamento comunitari. Nel cofinanziamento le risorse sono state così ripartite: cofinanziamento FEASR regioni competitività 43,12 per cento; regioni transizione 48 per cento; cofinanziamento regioni convergenza 60,50 per cento. Il cofinanziamento nazionale (Stato/Regioni) è del 50 per cento sull'intero ammontare finanziario. Di tale 50 per cento il 100 per cento è a carico dello Stato per le misure nazionali, mentre per i programmi regionali è per il 70 per cento a carico dello Stato e per il 30 per cento a carico delle regioni. La novità rispetto alla precedente programmazione dei programmi di sviluppo rurale è che la loro attuazione avverrà tramite un Programma Operativo Nazionale, PON, congiuntamente ai programmi regionali. L'accordo della Conferenza Stato-regioni ha previsto di destinare 18,6 miliardi di euro all'attuazione dei programmi regionali e 2,2 miliardi di euro a misure nazionali, in quattro linee di intervento: «gestione, del rischio» (1,640 miliardi - 7,86 per cento) «infrastrutture irrigue» (300 milioni di euro - 1,44 per cento), «biodiversità animale» (200 milioni di euro - 0,96 per cento) e «rete rurale nazionale» (100 milioni di euro - 0,48 per cento). Nella programmazione 2007-2013 la gestione del rischio (assicurazioni agevolate, stabilizzazione del reddito e fondi di mutualizzazione) faceva parte del primo pilastro della PAC (articolo 68 Reg. (CE) n. 73/2009), invece nella programmazione futura farà parte di un PSR nazionale. La misura «gestione del rischio» prevederà meccanismi e strategie tali da rendere applicabile l'intervento in tutto il territorio nazionale, anche attraverso l'attivazione di un «Fondo mutualistico» e delle misure di sostegno al reddito in caso di crisi. Altro tema che farà parte del PON è il «piano irriguo» che sta assumendo una notevole rilevanza a seguito degli eccessi di pioggia o la scarsità di acqua che in questi ultimi periodi ha colpito, ripetutamente, l'agricoltura italiana. La misura prevederà interventi alle strutture irrigue e non alla bonifica ambientale in senso lato, in quanto tali interventi non possono essere posti a carico del settore agricolo. La misura «biodiversità animale» (informazioni, banche dati, controlli utili alla selezione) consente di finanziare il programma nazionale per la gestione dei «Libri Genealogici» e il «miglioramento genetico». La riorganizzazione del sistema allevatoriale deve rispettare il principio di separazione fra le attività di miglioramento della biodiversità, poste a carico nazionale, da quelle di consulenza da attività poste a carico regionale. La nuova programmazione dello sviluppo rurale non sarà più classificata a livello dell'Unione europea in «assi» con l'obbligo di una spesa minima per «asse», si passerà dagli «assi» alle «priorità». Spetterà agli Stati membri o alle regioni decidere quale misura usare, e come, per raggiungere gli obiettivi fissati in base a «sei priorità» generali con relativi «settori di interesse» (sotto-priorità) più specifici, quindi ogni PSR dovrà contenere almeno quattro priorità, con un ampio spettro di misure con finalità ambientali (minimo 30 per cento). Le sei priorità sono fortemente incentrate sul: trasferimento di conoscenze, l'innovazione, l'organizzazione delle filiere agroalimentari, la gestione del rischio, la tutela degli ecosistemi, il contrasto ai cambiamenti climatici e la riduzione dell'anidride carbonica, l'inclusione sociale e lo sviluppo economico nelle zone rurali. Gli Stati membri saranno tenuti a riservare, obbligatoriamente, il 30 per cento degli stanziamenti, provenienti dal bilancio UE per lo sviluppo rurale, a determinate misure di gestione delle terre e alla lotta contro i cambiamenti climatici e il 5 per cento all'approccio «Liason entre actions de développement de l’èconomie rurale», LEADER. Il regolamento offre anche la possibilità per le regioni di mettere a punto «sottoprogrammi tematici» per concentrarsi meglio su specifiche esigenze: giovani agricoltori, piccoli agricoltori, zone montane, mitigazione dei cambiamenti climatici, biodiversità e filiere agroalimentari corte;
le novità del secondo pilastro attengono alla governance e ad avere un approccio integrato e complementare con la politica di coesione territoriale finanziata attraverso i fondi strutturali (Reg. (UE) 1303/2013). Infatti, la programmazione delle politiche di sviluppo regionale e rurale viene organizzata sulla base di un Quadro strategico comune, QSC, per tutti i fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale, FEASR, Fondo sociale europeo, FSE, e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, FEAMP) e supportato da un «position paper», per ogni singolo Stato membro, in cui vengono trasferiti i desiderata su alcune priorità di intervento per le future politiche di sviluppo territoriale;
l'Accordo di partenariato è stato elaborato a livello nazionale, al fine di definire la strategia dello Stato membro e l'azione, integrata, dei diversi fondi con cui agire, strategicamente, nel perseguimento degli obiettivi tematici contenuti nell'Accordo di partenariato e dei risultati attesi, nonché le modalità necessarie a garantire l'attuazione efficiente ed efficace dei programmi;
per il secondo pilastro è previsto, inoltre, il «Community-led local development», CLLD, che, sul modello dell'approccio leader, è estendibile ad aree non rurali e al contributo di altri Fondi;
i nuovi strumenti di governance introdotti nel secondo pilastro riguardano la «condizionalità ex ante» e la «riserva di performance». La prima è finalizzata a garantire alcune condizioni minime – aspetti normativi, amministrativi e organizzativi – al fine di migliore il raggiungimento e l'efficacia delle azioni poste in essere per le politiche di sviluppo rurale. L'assenza di una o più condizioni pone lo Stato e le Autorità di gestione dei programmi, nella condizione di dover definire percorsi e impegni precisi per il loro soddisfacimento, con il rischio del blocco nell'erogazione dei pagamenti comunitari qualora in caso di verifica ex post (2019) venisse verificato il mancato rispetto degli impegni assunti. La seconda riguarda la capacità dei programmi di raggiungere gli obiettivi preposti, stimolando le amministrazioni responsabili attraverso una premialità da assegnare ai programmi maggiormente performanti e virtuosi (6 per cento della quota complessiva assegnata ad allo Stato membro);
le ulteriori misure introdotte nel secondo pilastro sono volte a favorire:
a) la cooperazione, l'associazionismo e l'integrazione tra gli attori del sistema produttivo agroalimentare, con lo scopo di favorire gli obiettivi di sistema al fine di superare le debolezze settoriali e a favorire la trasparenza dei rapporti della filiera del settore primario;
b) la diffusione di strumenti per la «gestione del rischio» legato alle crisi di mercato e/o calamità naturali, nel dettaglio oltre a favorire l'assicurazione su tali eventi, vi è la possibilità di stimolare la nascita di fondi mutualistici e di attivare dei fondi per il sostegno dei redditi;
c) diffondere l'innovazione e i risultati della ricerca (Partenariato europeo per l'innovazione, PEI), tramite la creazione di un sistema di rete europea, in una logica che coinvolga l'intera Unione. Il PEI si articolerà per Stato membro, in gruppi operativi che a livello settoriale e territoriale dovrebbero costituirsi con il coinvolgimento delle imprese, sistema della ricerca e della consulenza al fine di innovare il sistema;
la strategia «Europa 2020» ha quali obiettivi tematici nell'ambito delle politiche europee da adottare entro il 2020, l'occupazione, la ricerca e l'innovazione, l'istruzione, la riduzione delle povertà, i cambiamenti climatici e l'energia. La programmazione PAC post 2013 s'inserisce nella cornice definita dalla strategia dell'Unione al 2020. Le possibilità offerte dal primo pilastro sono notevoli, ma quelle che offre il secondo pilastro, per come è strutturato, hanno una valenza maggiore rispetto al primo. Il livello d'interrelazione con il territorio che le politiche di sviluppo rurale hanno è notevole, tant’è vero che a livello legislativo comunitario sono state previste 6 priorità di intervento declinate in 18 focus area tutte indirizzate alla strategia «Europa 2020». Le sei priorità sono:
a) promozione del trasferimento di conoscenze e dell'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle aree rurali;
b) competitività e redditività nel settore agricolo;
c) promozione della filiera agroalimentare e gestione del rischio;
d) tutela e ripristino degli ecosistemi naturali;
e) lotta ai cambiamenti climatici;
f) favorire l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali;
alla luce di quanto descritto nel presente atto d'indirizzo risulta di fondamentale importanza pensare ad una agricoltura che riaffermi la sua funzione primaria di produrre alimenti e che sia capace di:
a) dare reddito agli agricoltori e nuova qualità della vita nelle aree rurali;
b) valorizzare il lavoro costruendo nuova e buona occupazione;
c) produrre eticamente garantendo la sicurezza alimentare ed il benessere degli animali;
d) assicurare la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio anche promuovendo l'uso delle fonti di energia rinnovabili, sulla base di una loro corretta regolamentazione e pianificazione;
e) mantenere una forte diversificazione produttiva e multifunzionalità dei servizi offerti, con una connotazione di qualità legata al territorio,

impegna il Governo:

ad attivare quelle componenti facoltative (pagamento redistributivo per i primi ettari, pagamento delle aree svantaggiate, pagamento per i piccoli agricoltori e pagamento accoppiato) previste nel primo pilastro della PAC le quali potrebbero rivelarsi degli straordinari strumenti socio-economici anticiclici e rispettosi della conformazione strutturale delle aziende agricole italiane in termini di dimensioni e orientamenti produttivi, nella misura in cui il Governo sarà in grado di implementare le scelte nazionali con meccanismi amministrativi che siano snelli, semplici e sburocratizzati, consentendo così ai nuovi attori economici una conoscenza delle potenzialità che questa riforma potrebbe esprimere, sia in campo agroambientale che economico;
a istituire, unitamente alle regioni, un programma nazionale per la «gestione del rischio» che coordini le azioni volte a ridurre e risarcire le attività agricole da eventi pedoclimatici avversi, crisi di mercato e politiche di mutualizzazione;
a intervenire in sede comunitaria per verificare la possibilità di istituire un Fondo unico europeo per le avversità ambientali, epizoiche in campo agricolo, utilizzando i fondi non spesi nella precedente programmazione, anche a seguito della riprogrammazione, rivenienti o dal primo o dal secondo pilastro;
a porre debita attenzione alla definizione di «agricoltore attivo», al fine di riconoscere i soggetti che svolgono una attività agricola produttiva;
a rendere coerente il sistema di soglie previste, con la necessità di salvaguardare le strutture aziendali, caratterizzanti le diverse realtà territoriali, pur conciliandole con un adeguato risparmio amministrativo e burocratico;
ad attivare delle vere politiche a difesa e valorizzazione dell'ambiente, con pratiche virtuose che prevedano servizi ambientali integrati con l'agricoltura, a cominciare dalla tutela della biodiversità, del risparmio idrico, di pratiche che possano incrementare la captazione di carbonio nel suolo e promuovere iniziative mirate alla valorizzazione delle aree marginali del Paese al fine di creare valori aggiunti in campo ecologico ed economico;
ad evitare che l'applicazione del «greening» produca delle distorsioni reddituali, nonché una diminuzione della produzione lorda vendibile, che può solo essere stimata ma non adeguatamente compresa nei suoi effetti di riduzione reddituale;
nell'ambito dello sviluppo rurale a raccogliere, con lo strumento del Partenariato europeo per l'innovazione, le sollecitazioni prodotte da molte organizzazioni della società civile tese a privilegiare un modello di «innovazione interattiva» che promuova l'avanzamento sociale e produttivo;
a porre in essere, nel minor tempo possibile, tutte le azioni necessarie a garantire le «condizionalità ex ante» strettamente funzionali ad una efficiente ed efficace attuazione dei programmi nazionali e regionali, con particolare riferimento alle interrelazioni tra banche dati per il dialogo interistituzionale tra gli Enti preposti al rilascio della documentazione necessaria per l'attività istruttoria legata alla concessione dei benefici previsti dalla PAC;
ad adottare tutte le misure necessarie a migliorare l'operatività delle strutture che intervengono nei processi di concessione ed erogazione dei benefici connessi alla PAC;
ad affrontare e trovare soluzione all'annoso problema dell'accesso al credito per le imprese agricole, al fine di garantire la quota di cofinanziamento privato necessaria alla realizzazione dei progetti di investimento, in particolare quelli riconosciuti ammissibili a finanziamento comunitario;
ad assumere iniziative per escludere, in sede comunitaria, dal computo delle spese che concorrono ai vincoli derivanti dal patto interno di stabilità e crescita, la quota del cofinanziamento regionale. In assenza di ciò potrebbe verificarsi l'impossibilità per le regioni di allocare a bilancio le risorse all'uopo necessarie;
a presidiare affinché quanto previsto dall'attuale formulazione del regolamento orizzontale, in ordine alla ammissibilità dell'imposta sul valore aggiunto, non recuperabile per i soggetti pubblici, venga confermata dai regolamenti attuativi della PAC e qualora tale condizione non si dovesse realizzare, istituire un fondo nazionale alimentato da risorse statali per assicurare la copertura dell'imposta sul valore aggiunto per i soggetti pubblici;
a destinare adeguate risorse finanziarie del Fondo di sviluppo e coesione al settore agricolo, in considerazione del ruolo e delle risorse che l'agricoltura impegna in misura considerevole per il mantenimento dei beni pubblici ambientali del sistema Paese, ritenuti utili al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'accordo di partenariato.
(1-00390) «Franco Bordo, Palazzotto, Migliore, Zan, Pellegrino, Zaratti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

politica agricola comune

sostegno agricolo

organizzazione comune di mercato

riforma della PAC

finanziamento comunitario

piccola azienda agricola