ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00215

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 104 del 24/10/2013
Abbinamenti
Atto 1/00151 abbinato in data 28/10/2013
Atto 1/00158 abbinato in data 28/10/2013
Atto 1/00159 abbinato in data 28/10/2013
Atto 1/00219 abbinato in data 28/10/2013
Atto 1/00222 abbinato in data 28/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: NICCHI MARISA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 24/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELLEGRINO SERENA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 24/10/2013
PIAZZONI ILEANA CATHIA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 24/10/2013
AIELLO FERDINANDO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 24/10/2013
DI SALVO TITTI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 24/10/2013
MIGLIORE GENNARO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 24/10/2013


Stato iter:
29/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/10/2013
Resoconto NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 28/10/2013
Resoconto BINETTI PAOLA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
INTERVENTO GOVERNO 29/10/2013
Resoconto FADDA PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 29/10/2013
Resoconto PRATAVIERA EMANUELE LEGA NORD E AUTONOMIE
Resoconto NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto VEZZALI MARIA VALENTINA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto LAFFRANCO PIETRO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto MATTIELLO DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto MONGIELLO COLOMBA PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 29/10/2013
Resoconto FADDA PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/10/2013

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 28/10/2013

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/10/2013

DISCUSSIONE IL 29/10/2013

ACCOLTO IL 29/10/2013

PARERE GOVERNO IL 29/10/2013

APPROVATO IL 29/10/2013

CONCLUSO IL 29/10/2013

Atto Camera

Mozione 1-00215
presentato da
NICCHI Marisa
testo di
Martedì 29 ottobre 2013, seduta n. 107

   La Camera,
   premesso che:
    la celiachia è un'intolleranza permanente al glutine, sostanza proteica presente in avena, frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e triticale. Nel soggetto affetto, il consumo di questi cereali provoca una reazione avversa dovuta all'introduzione di prolamine e gliadine con il cibo all'interno dell'organismo e provoca gravi danni alla mucosa intestinale, tra cui l'atrofia dei villi intestinali. Fortunatamente, negli ultimi anni, il numero delle diagnosi è aumentato grazie alla sempre maggior attenzione che i medici di famiglia hanno rivolto all'intolleranza al glutine;
    nella popolazione italiana, che dai dati Istat risulta essere di oltre 60 milioni, il numero di celiaci effettivamente diagnosticati nel 2011 sono 135.800, ancora troppo pochi rispetto al numero di celiaci presumibilmente presenti in Italia, se si considera che le stime di questa patologia parlano di circa 600 mila casi. Tali dati provengono dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano che, ogni anno, provvedono a raccoglierli dalle asl e a trasmetterli al Ministero della salute;
    dal confronto dei dati 2011 con quelli del 2010, risulterebbero oltre 13 mila nuove diagnosi. Se si guarda le diagnosi in valori percentuali, si vede che la media dell'incremento nazionale è del 19 per cento. La tendenza negli anni si conferma così in forte e in costante aumento;
    curare la celiachia significa escludere dal proprio regime alimentare alcuni degli alimenti più comuni, come pane, pasta, biscotti e pizza, e spesso eliminare ogni minima traccia di glutine dalla dieta. Questo incide notevolmente sulle abitudini quotidiane e sulla dimensione sociale del celiaco, rendendo necessarie un'adeguata educazione alimentare e appropriate garanzie da parte delle aziende che commercializzano prodotti contenenti glutine;
    attualmente i prodotti per celiaci senza glutine (con glutine inferiore a 20 parti per milione), sostitutivi di quelli che normalmente contengono glutine tra i propri ingredienti (pane, pasta, prodotti da forno, pizza e altri), sono considerati «prodotti dietetici» e godono, quindi, di una specifica normativa che ne garantisce la sicurezza per il consumatore celiaco in termini di assenza di glutine;
    in Italia, questi prodotti sono elencati nel registro nazionale dei prodotti dietetici senza glutine (decreto legislativo n. 111 del 1992) ed erogati gratuitamente ai celiaci dal Sistema sanitario nazionale (legge n. 123 del 2005);
    il recente regolamento (UE) n. 609/2013 del 12 giugno 2013 prevede che dal 20 luglio 2016 sia abrogato il regolamento (CE) n. 41/2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine, che stabilisce i criteri per la composizione e l'etichettatura dei prodotti dietetici destinati ai soggetti intolleranti al glutine, nonché le condizioni per poter indicare l'assenza di glutine in alimenti di uso corrente;
    la distinzione tra persone sane e persone con problemi di salute impone una differente disciplina, e se per le persone sane può valere la disciplina generica di tutela del consumatore, per quelle con problemi di salute occorre una disciplina specifica che – per quanto riguarda le persone affette da celiachia – è individuata proprio dal suddetto regolamento (CE) n. 41/2009, ora oggetto di prossima abrogazione dal regolamento (UE) n. 609/2013. Dal 21 luglio 2016, con l'abrogazione di detto regolamento (CE) n. 41/2009, scomparirà, quindi, dalle etichette la dicitura «prodotto dietetico»;
    il medesimo regolamento (UE) n. 609/2013, finalizzato a introdurre elementi di semplificazione, indebolisce, quindi, quanto fatto fino ad oggi a favore dei celiaci. Come suesposto, verrà, infatti, cancellata dalle etichette dei prodotti alimentari la definizione di «prodotto dietetico», riducendo a un'etichetta generica la dicitura «senza glutine» e rimuovendo, così, la speciale protezione riservata ai celiaci garantita da una normativa stringente sui requisiti nutrizionali specifici e sui controlli relativi. Insomma, un «passo indietro» rispetto alla tutela oggi riconosciuta dall'ordinamento italiano;
    si segnala, comunque, che in relazione agli alimenti «senza glutine» e «con contenuto di glutine molto basso», il regolamento (UE) n. 609/2013 prevede, nella sua premessa, la necessità di un trasferimento delle disposizioni del suindicato regolamento (CE) n. 41/2009 che norma attualmente la materia e abrogato dal luglio 2016, nell'ambito del regolamento (UE) n. 1169/2011, cosiddetto Fic (Food information to consumers), sulle informazioni alimentari al consumatore;
    infatti, il regolamento (UE) n. 609/2013, al considerata n. 41, prevede la necessità che al suddetto regolamento (UE) n. 1169/2011 (Fic), debbano essere trasferite le norme sull'uso delle diciture «senza glutine» e «con contenuto di glutine molto basso» quali contenute nel regolamento (CE) n. 41/2009, al fine di assicurare almeno lo stesso livello di protezione per le persone intolleranti al glutine attualmente previsto dal medesimo regolamento (CE) n. 41/2009;
    il medesimo considerata chiarisce, inoltre, che «il trasferimento delle norme dovrebbe essere completato prima che entri in applicazione il presente regolamento», e che si «dovrebbe inoltre valutare come garantire che le persone intolleranti al glutine siano adeguatamente informate della differenza tra un alimento espressamente prodotto, preparato o trasformato al fine di ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine e gli altri prodotti alimentari ottenuti esclusivamente da ingredienti naturalmente privi di glutine»;
    rimane, comunque, il fatto che restano troppo vaghe le garanzie per i celiaci di un effettivo e corretto trasferimento al suddetto regolamento (UE) n. 1169/2011 delle norme garantite dal regolamento (CE) n. 41/2009, ai fini del mantenimento delle tutele loro riconosciute, sino ad oggi, in tema di prodotti dietetici per celiaci;
    sempre nell'ambito di questa patologia, va, inoltre, considerato che, con la definizione dei prossimi nuovi livelli essenziali di assistenza, la celiachia dall'elenco delle malattie rare passa a quello della patologie croniche. Allo stato attuale la patologia è, infatti, inserita nell'elenco delle malattie rare;
    fra i diritti riconosciuti a quanti sono affetti dalle patologie inserite nell'elenco delle malattie rare, il decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, prevede l'esenzione per il sospetto diagnostico e per il percorso di diagnosi dei parenti. È, quindi, necessario che nel prossimo passaggio da malattia rara a malattia cronica venga confermato nei livelli essenziali di assistenza il diritto, a tutt'oggi riconosciuto, dell'esenzione per il sospetto diagnostico. E questo anche in considerazione del fatto che per accertare la celiachia occorrono ancor oggi sei anni di percorso diagnostico;
    si rammenta altresì che, ad oggi, a seguito della diagnosi del medico specialista, il celiaco ha diritto ai prodotti dietetici senza glutine, indispensabili per la sua dieta, fino al raggiungimento di un tetto di spesa mensile, fissato oggi dal decreto del Ministero della salute del 4 maggio 2006;
    una volta ricevuto in assegnazione un budget mensile per l'acquisto di prodotti per celiaci, il cittadino è tenuto a rifornirsi nelle farmacie o nei negozi convenzionati situati sul territorio dell'asl di residenza o, nel migliore dei casi, della sola provincia o regione di appartenenza. Vi è, quindi, l'impossibilità per il celiaco di poter acquistare «gratuitamente» (in quanto rimborsati dal Servizio sanitario nazionale) i prodotti al di fuori del proprio territorio,

impegna il Governo:

   ad attivarsi nelle opportune sedi comunitarie, al fine di garantire una disciplina specifica a tutela delle persone affette da celiachia, mantenendo le garanzie finora a loro riservate dal regolamento (CE) n. 41/2009, abrogato dal 2016 dal regolamento (UE) n. 609/2013, riguardo la composizione e l'etichettatura dei prodotti dietetici destinati ai soggetti intolleranti al glutine, garantendo che nel regolamento (UE) n. 1169/2011, cosiddetto Fic (Food information to consumers) sia, tra l'altro, inserita una chiara distinzione in merito all'etichettatura dei prodotti senza glutine di consumo corrente e quegli alimenti specificamente destinati ai celiaci;
   a prevedere che nei nuovi livelli essenziali di assistenza, che prevedono il passaggio della celiachia dall'elenco delle malattie rare a quello delle patologie croniche, venga confermato per la celiachia quanto tutt'oggi previsto dal decreto ministeriale n. 279 del 2001 sulle malattie rare, ossia l'esenzione per il sospetto diagnostico, e ciò anche alla luce del fatto che per accertare la celiachia occorrono ancor oggi fino a sei anni di percorso diagnostico;
   a valutare le iniziative normative più idonee a garantire il diritto alla persona affetta da celiachia a potersi rifornire gratuitamente dei prodotti dedicati, entro il tetto di spesa previsto dalla normativa vigente, anche al di fuori dell'ambito regionale;
   ad attivare efficaci interventi di sensibilizzazione e di informazione degli operatori sanitari per riconoscere i sintomi ai fini di una diagnosi precoce e accurata, a vantaggio della salute stessa dei pazienti interessati dalla patologia celiaca.
(1-00215) «Nicchi, Pellegrino, Piazzoni, Aiello, Di Salvo, Migliore».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

malattia

prodotto dietetico

protezione del consumatore

prodotto alimentare

alimenti preparati

consumo alimentare

informazione del consumatore