ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00192

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 83 del 24/09/2013
Firmatari
Primo firmatario: ALLI PAOLO
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/09/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VELLA PAOLO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/09/2013
LATRONICO COSIMO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/09/2013
DISTASO ANTONIO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/09/2013
CASTIELLO GIUSEPPINA IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/09/2013
BALDELLI SIMONE IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/09/2013
BIANCHI DORINA IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/09/2013


Stato iter:
25/09/2013
Fasi iter:

RITIRATO IL 25/09/2013

CONCLUSO IL 25/09/2013

Atto Camera

Mozione 1-00192
presentato da
ALLI Paolo
testo di
Martedì 24 settembre 2013, seduta n. 83

   La Camera,
   premesso che:
    il 14 marzo 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»;
    per combustibile solido secondario si intende «il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale» (articolo 183, primo comma, lettera cc), del codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
    il citato regolamento, in applicazione dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce:
     a) i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario cessino di essere qualificate come rifiuto;
     b) le procedure e le modalità affinché le fasi di produzione e utilizzo del combustibile solido secondario, ivi comprese le fasi propedeutiche alle stesse, avvengano senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente e, in particolare, senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; causare inconvenienti da rumori e odori; danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
     c) le condizioni di utilizzo del combustibile solido secondario in alcune specifiche tipologie di impianti industriali (in primis cementifici e centrali termoelettriche), al fine di rispettare gli standard di tutela dell'ambiente e della salute umana (in particolare, quelle stabilite dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, in materia di co-incenerimento di rifiuti);
    l'articolo 13 del decreto n. 22 del 2013 stabilisce, inoltre, che possono utilizzare combustibile solido secondario solo gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, obbligati, come tali, al rispetto delle migliori tecnologie disponibili (best available techniques, bat);
    la questione dei combustibili solidi secondari non può prescindere dalle problematiche inerenti alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti nel nostro Paese che ha mostrato, negli ultimi decenni, una crescita vertiginosa, con gravi conseguenze dal punto di vista ambientale e della salute, in particolare perché la maggior parte dei rifiuti prodotti è tuttora smaltita in discarica;
    la quantità di rifiuti costituisce un problema ambientale e territoriale comune a tutti i Paesi industrializzati, ma con connotati più gravi per l'Italia e, in particolare, per alcune aree del nostro Paese che fanno ancora ampio ricorso allo smaltimento in discariche, di cui molte, fra l'altro, in via di esaurimento;
    la prassi dello smaltimento in discarica rappresenta – come ricordato dal Sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo, in occasione dell'omologo dibattito già svoltosi al Senato della repubblica sui combustibili solidi secondari il 12 settembre 2013 – non soltanto un potenziale rischio ambientale, ma anche un enorme spreco di risorse materiali ed energetiche quali sono i materiali che possono essere ottenuti, previa effettuazioni di recupero, dai rifiuti;
    una seria politica complessiva in materia deve tener conto degli obiettivi fissati anche a livello europeo e della «gerarchia» del trattamento dei rifiuti indicata nella direttiva 2008/98/CE, al fine di favorire il miglior risultato ambientale complessivo, anche discostandosi, ove necessario, dalla citata gerarchia «laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti»;
    l'obiettivo di garantire una soluzione al problema dei rifiuti, costruendo un ciclo dei rifiuti integrato, virtuoso e sostenibile – attraverso la riduzione della produzione degli stessi, il loro riuso, l'aumento della raccolta differenziata e del riciclo che consenta il risparmio di materie prime e la riduzione dell'uso delle discariche – non è in contrasto con l'utilizzo di combustibile solido secondario in parziale co-combustione negli impianti industriali esistenti che soddisfino stringenti requisiti tecnici, con lo scopo, da un lato, di sostituire una parte dei combustibili fossili e inquinanti utilizzati fino ad oggi e, dall'altro, di limitare il ricorso alle discariche e agli inceneritori, senza incidere negativamente per questo sullo sviluppo della raccolta differenziata (per la quale la disciplina nazionale e comunitaria impongono obiettivi minimi di raccolta);
    da un corretto processo di raccolta e riciclo dei rifiuti non pericolosi è possibile un forte recupero energetico dalla percentuale restante (25-30 per cento), purché opportunamente trattata attraverso un complesso e controllato processo di produzione, che consenta di ottenere un combustibile con determinate caratteristiche e parametri qualitativi rigidamente prescritti nelle norme tecniche europee;
    l'utilizzo di rifiuti nei cementifici è una pratica largamente diffusa ed è riconosciuta a livello europeo. Nel 2011 nei Paesi europei più avanzati, il tasso di sostituzione termica dei combustibili fossili con i combustibili solidi secondari nelle cementerie ha raggiunto l'83 per cento in Olanda, il 62 per cento in Germania, il 63 per cento in Austria, il 40 per cento in Polonia, il 30 per cento in Francia, il 22 per cento in Spagna (dati aggiornati al 2011 in base alle fonti ufficiali Aitec);
    in Italia esiste un mercato per la produzione e l'utilizzo di determinate tipologie di combustibili solidi secondari, ma ad oggi solo il 10 per cento dell'energia termica necessaria per la produzione del cemento in Italia proviene da fonti energetiche alternative, il restante 90 per cento circa è ottenuto con l'utilizzo di combustibili fossili non rinnovabili;
    è necessario promuovere la produzione e l'utilizzo di combustibili solidi secondari di alta qualità da utilizzare, a determinate condizioni, in sostituzione di combustibili convenzionali per finalità sia ambientali che economiche, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, all'incremento dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili mediante l'utilizzo sostenibile a scopi energetici della biomassa contenuta nei rifiuti, ad un più elevato livello di recupero dei rifiuti, nel rispetto della «gerarchia di trattamento» come disciplinato dalla normativa comunitaria;
    il dibattito sulla produzione e l'utilizzo del combustibile solido secondario ha destato, in particolare nelle comunità locali più prossime agli impianti, forti preoccupazioni riguardo all'impatto delle emissioni sui livelli di tutela dell'ambiente e della salute. Risulta, pertanto, necessario adottare tutte le iniziative volte ad aumentare la fiducia in relazione all'utilizzo di detti combustibili e fornire, con riferimento alla produzione e all'utilizzo di combustibile solido secondario, chiarezza giuridica e certezze scientifiche, in particolare riguardo alle emissioni dei cementifici e alle eventuali variazioni della loro tipologia,

impegna il Governo:

   ad avviare approfondimenti tecnico-scientifici multidisciplinari volti a verificare se e a quali condizioni l'utilizzo del combustibile solido secondario nei cementifici non determini rischi per la salute e per l'ambiente in tutte le fasi d'esercizio degli impianti, tenendo conto anche delle esperienze degli altri Paesi europei;
   a valutare, anche sulla scorta degli approfondimenti sopra richiamati, se continuino a sussistere le condizioni per mantenere un iter procedurale semplificato nonostante l'oggettiva complessità della questione;
   ad adottare tutte le iniziative necessarie a tutela della salute e dell'ambiente, anche integrative, o, se necessario, di modifica del decreto ministeriale n. 22 del 2013;
   a fornire alle competenti Commissioni parlamentari ogni necessario elemento informativo relativo alle verifiche tecniche attuate e al vaglio dei risultati di tali verifiche, nonché ai dati di utilizzo del combustibile solido secondario, anche sulla base delle comunicazioni annuali previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 22 del 2013, a carico dei produttori e degli utilizzatori di combustibile solido secondario, nonché un quadro aggiornato sui processi autorizzativi avviati a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto n. 22 del 2013;
   a definire linee guida che specifichino le tecnologie di processo e di trattamento degli effluenti gassosi, liquidi e solidi degli impianti che utilizzano combustibile solido secondario, volte a garantire la qualità e la quantità delle emissioni nel rispetto delle normative di settore;
   a intraprendere le iniziative idonee a portare a conoscenza delle popolazioni interessate tutte le informazioni relative alla produzione e all'utilizzo del combustibile solido secondario;
   a prevedere adeguati strumenti di informazione e consultazione in relazione ai progetti di utilizzo, nell'ambito dei singoli cementifici, dei combustibili alternativi, tra cui i combustibili solidi secondari, in luogo dei combustibili tradizionali (carbone, petroleum coke ed altro), in particolare prevedendo forme di coinvolgimento delle regioni interessate a tali processi;
   a garantire la completa e verificata applicazione della normativa ambientale relativa all'esercizio degli impianti di produzione di cemento a ciclo completo, nonché ad assumere iniziative normative ad hoc per garantire, altresì, la completa trasparenza e aderenza alle severe norme comunitarie in materia di emissioni, nei processi di autorizzazione, che, nel caso di istanza da parte del gestore dell'impianto di utilizzo, dovranno essere considerati dall'autorità competente uno ad uno;
   a procedere alla costituzione del comitato di vigilanza previsto dall'articolo 15 del decreto ministeriale n. 22 del 2013 con il compito di:
    a) garantire il monitoraggio della produzione e dell'utilizzo del combustibile solido secondario ai fini di una maggiore tutela ambientale;
    b) garantire la verifica dell'applicazione di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
    c) promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra tutti i soggetti interessati alla produzione e all'utilizzo del combustibile solido secondario;
    d) esaminare il livello qualitativo e quantitativo della produzione e dell'utilizzo del combustibile solido secondario;
    e) intraprendere idonee iniziative di informazione in relazione alla produzione e all'utilizzo del combustibile solido secondario;
    f) assicurare il monitoraggio sull'attuazione della disciplina vigente;
    g) garantire l'esame e la valutazione delle problematiche collegate;
    h) favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire applicazione uniforme e coordinata del regolamento e sottoporre eventuali proposte integrative o correttive della normativa;
   a rafforzare con ogni strumento a disposizione, in particolare in materia di emissioni inquinanti, il processo di costruzione di un moderno ed efficace sistema di controlli ambientali in tempo reale, al fine di garantire ai cittadini effettive ed efficaci forme di tutela della salute e assieme dell'ambiente, anche con la prescrizione di precise procedure tecniche che impongano agli operatori l'obbligo di rendere disponibili on line i dati raccolti;
   nel rispetto del decreto ministeriale n. 22 del 2013, a mettere in atto misure che evitino che gli standard di qualità ambientali definiti dalle vigenti normative siano raggiunti attraverso meri effetti di diluizione del combustibile solido secondario con i tradizionali combustibili;
   a valutare l'opportunità, in coerenza con quanto affermato dal rappresentante del Governo in occasione dell'omologo dibattito sulle mozioni relative all'utilizzo dei combustibili solidi secondari, svoltosi al Senato della Repubblica il 12 settembre 2013, di procedere alla riduzione dell'utilizzo delle discariche, con particolare riferimento al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti in condizioni emergenziali.
(1-00192) «Alli, Vella, Latronico, Distaso, Castiello, Baldelli, Dorina Bianchi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

gestione dei rifiuti

protezione dell'ambiente

norma ambientale

impatto ambientale

politica sanitaria

rischio sanitario