Legislatura: 17Seduta di annuncio: 34 del 17/06/2013
Primo firmatario: GIGLI GIAN LUIGI
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 17/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BINETTI PAOLA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 17/06/2013 BALDUZZI RENATO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 17/06/2013 SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 17/06/2013 OLIARO ROBERTA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 17/06/2013 SCHIRO' GEA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 17/06/2013 SBERNA MARIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 17/06/2013 CERA ANGELO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 17/06/2013 VARGIU PIERPAOLO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 17/06/2013 MONCHIERO GIOVANNI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 17/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 17/06/2013 Resoconto GIGLI GIAN LUIGI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA INTERVENTO PARLAMENTARE 17/06/2013 Resoconto GUTGELD ITZHAK YORAM PARTITO DEMOCRATICO Resoconto BIFFONI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 25/06/2013 Resoconto AMICI SESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) DICHIARAZIONE VOTO 25/06/2013 Resoconto CIRIELLI EDMONDO FRATELLI D'ITALIA Resoconto BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO Resoconto NASTRI GAETANO FRATELLI D'ITALIA Resoconto ALLASIA STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE INTERVENTO PARLAMENTARE 25/06/2013 Resoconto BINETTI PAOLA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA DICHIARAZIONE VOTO 25/06/2013 Resoconto ARGENTIN ILEANA PARTITO DEMOCRATICO Resoconto COSTA ENRICO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE Resoconto BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE Resoconto IMPEGNO LEONARDO PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 17/06/2013
DISCUSSIONE IL 17/06/2013
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 17/06/2013
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 25/06/2013
ACCOLTO IL 25/06/2013
PARERE GOVERNO IL 25/06/2013
DISCUSSIONE IL 25/06/2013
APPROVATO IL 25/06/2013
CONCLUSO IL 25/06/2013
La Camera,
premesso che:
spetta al Governo procedere all'adozione della proposta di decreto del Presidente della Repubblica contenente il regolamento che attua l'articolo 138 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005); tale provvedimento consente di stabilire in maniera univoca, a livello nazionale, i valori economici e medico-legali per la liquidazione del danno in sede assicurativa in ordine alla responsabilità civile automobilistica;
una bozza dello schema di decreto citato, di cui è stata data notizia negli scorsi mesi, contiene la tabella unica nazionale per il risarcimento delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità;
la tabella unica in questione si riferisce solo al danno biologico «standard», in quanto gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni consentono di aumentare l'importo risultante dall'applicazione della tabella fino al 30 per cento e al 20 per cento, rispettivamente per le macrolesioni e le microlesioni, laddove la menomazione accertata condizioni pesantemente determinati aspetti della persona;
risulta ai sottoscrittori del presente atto di indirizzo che il Ministro della salute pro tempore, onorevole Renato Balduzzi, abbia valutato di non sottoporre al Consiglio dei ministri il relativo schema di decreto (frutto di un lungo, ma non costruttivo, confronto tra le parti interessate e gli uffici del Ministero competente), in quanto l'applicazione della nuova tabella avrebbe comportato la riduzione sino al 60 per cento dei risarcimenti per tali eventi, rispetto ai parametri dettati dalle tabelle del tribunale di Milano (alle quali la Corte di cassazione ha fatto rinvio per determinare il valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona da applicare all'intero territorio nazionale; tabelle che contemplano, oltre al danno biologico, anche quello morale), con conseguenze fortemente pregiudizievoli per le vittime degli incidenti stradali;
spetta al decreto citato di fissare in maniera univoca i valori economici e medico-legali per la valutazione del risarcimento del danno derivante alla persona dalla circolazione stradale, applicabili anche alle persone danneggiate da eventi connessi alla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
la base giuridica del decreto citato, cioè gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, deve essere integrata con il riferimento all'evoluzione giurisprudenziale della nozione di danno biologico;
esiste la riconosciuta esigenza, da un lato, di dettare criteri certi per evitare sperequazioni territoriali e un'indiscriminata corsa al rialzo, non correlata al concreto bene giuridico tutelato, dei valori risarcitori; dall'altro, di addivenire ad una progressiva, ma certa, diminuzione dei premi assicurativi, sia per quanto attiene alla responsabilità civile automobilistica, sia per quanto concerne la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie,
impegna il Governo
a riconsiderare prontamente, sul solco di quanto già avviato dal competente Ministero nei primi quattro mesi dell'anno 2013, l'intera problematica, valutando l'adeguatezza della base giuridica su cui adottare il citato decreto del Presidente della Repubblica e ispirandosi all'esigenza di dare congrua e piena soddisfazione alle vittime di incidenti stradali e di eventi avversi in campo sanitario, nel contempo perseguendo, anche attraverso la prosecuzione dei lavori del tavolo tra le categorie e le associazioni interessate, l'obiettivo di dare certezza all'intero comparto, anche al fine di permettere una graduale, ma significativa, riduzione dei premi assicurativi.
(1-00102) «Gigli, Binetti, Balduzzi, Sottanelli, Oliaro, Schirò Planeta, Sberna, Cera, Vargiu, Monchiero».
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