Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali - A.C. 730-A Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 730/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 8    Progressivo: 1
Data: 18/11/2013
Descrittori:
IMMOBILI PER IL TRASPORTO     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni


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Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali

18 novembre 2013
Elementi per l'esame in Assemblea



Indice

Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|



Contenuto

La L'articolo 1 reca le definizioni di piattaforma logistica territoriale, interporto e infrastruttura intermodale:
la piattaforma logistica territoriale è il compendio di infrastrutture e servizi presenti su un territorio interregionale destinato a svolgere funzioni connettive di valore strategico per il territorio nazionale, al fine di favorire l'interconnessione e la competitività del Paese;
l'interporto è, in base al testo modificato dalla IX Commissione, il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto imprenditoriale, finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a ricevere o formare treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione;
l'infrastruttura intermodale è ogni infrastruttura, lineare o nodale, funzionale alla connettività della piattaforma logistica.

L'articolo 2 stabilisce, nel testo modificato dalla IX Commissione, che spetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, di provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, alla ricognizione degli interporti e delle infrastrutture intermodali già esistenti, nonché degli interporti in corso di realizzazione e alla ricognizione delle piattaforme logistiche territoriali. Il Dipartimento per i trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, in coerenza con gli strumenti di programmazione generale e settoriale nei trasporti e nella logistica, il Piano generale per l'intermodalità, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il decreto definisce inoltre le piattaforme logistiche territoriali e la relativa disciplina amministrativa. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il proprio parere sullo schema di decreto, entro trenta giorni dall'assegnazione.
Con lo stesso decreto, o con successivo, è determinato l'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto.
Nuovi interporti e nuove infrastrutture intermodali possono essere individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.
L'articolo 3 subordina l'individuazione di nuovi interporti alla presenza dei seguenti requisiti:

a) disponibilità di un territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici;

b) collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione;

c) collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;

d) adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto ovvero un aeroporto;

e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto.

I progetti per i nuovi interporti devono prevedere:

a) un terminale ferroviario intermodale, in grado di operare con un numero non inferiore a quattordici coppie di treni per settimana (in base alla modifica introdotta dalla IX Commissione, in precedenza dieci);

b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali;

c) un servizio doganale;

d) un centro direzionale;

e) un'area per i servizi alle persone ed una per i servizi ai veicoli industriali;

f) aree diverse destinate a funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigiona­mento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;

g) sistemi che garantiscano la sicurezza di merci, aree e operatori;

h) interconnessioni con piattaforme info-telematiche, orientate, in base alla modifica approvata dalla IX Commissione Trasporti, alla gestione dei processi logistici e del trasporto di merci attraverso l'utilizzo di dati di tipo aperto, come definiti dall'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005)

Si ricorda che il citato articolo 68 definisce "dati di tipo aperto" quelli: a) disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato; b) sono accessibili e resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private.

Tutti i requisiti sopra indicati devono essere soddisfatti, entro tre anni (così nel testo modificato dalla IX Commissione, in precedenza cinque) dall'entrata in vigore della legge, anche dagli interporti già operativi e da quelli in corso di realizzazione.

In base ad una modifica inserita dalla IX Commissione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno individuati i soggetti incaricati di definire lo standard per i dati di tipo aperto.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica al quale sono attribuiti compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo delle piattaforme logistiche territoriali e di promozione dello sviluppo economico e del miglioramento qualitativo delle aree facenti parte delle piattaforme logistiche territoriali.
Il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato, e ne fanno parte i Presidenti delle regioni (o loro delegati) nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali. In base a una modifica introdotta dalla IX Commissione, alle riunioni del Comitato possono essere invitati i sindaci e i presidenti delle autorità portuali dei territori interessati, nonché i rappresentanti delle imprese di trasporto e di logistica o delle loro associazioni che operano nei medesimi ambiti territoriali. Ulteriori disposizioni relative a composizione, organizzazione, funzionamento e disciplina amministrativa e contabile del Comitato dovranno essere dettate con un successivo regolamento ministeriale. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso di spese.
Il Comitato partecipa alla conclusione degli atti d'intesa e di coordinamento con regioni, province e comuni interessati, attraverso i quali le autorità portuali possono costituire sistemi logistici.
La gestione di un interporto, ai sensi dell'articolo 5, costituisce attività di prestazione di servizi e rientra fra le attività di natura commerciale; i gestori agiscono conseguentemente in regime di diritto privato. In caso di utilizzo di risorse pubbliche, si applicano le norme della contabilità di Stato e del codice dei contratti pubblici. In base ad una modifica introdotta dalla IX Commissione, le disposizioni dell'articolo 5 si applicano agli interporti costituiti, alla data di entrata in vigore della legge, come ente pubblico economico compatibilmente con la loro natura giuridica.
La realizzazione di nuovi interporti e l'adeguamento strutturale degli interporti già operativi o in corso di realizzazione è di competenza dei gestori degli stessi.

L'articolo 6 stabilisce che, entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, d'intesa con la Conferenza Unificata, individua, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e all'implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali. La norma autorizza a tal fine la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Alla copertura dell'onere si provvede, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2013, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (articolo 9). Mentre per gli anni successivi al 2016 si provvedrà mediante finanziamento nella tabella E della legge di stabilità.

Si ricorda che, in base all'articolo 11, comma 3, lettera e della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), sono iscritti nella tabella E gli importi per la copertura delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni

L'articolo 7 stabilisce che, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata.

L'articolo 8, come modificato nel corso dell'esame da parte della IX Commissione trasporti, dispone infine che i progetti di realizzazione e di implementazione degli interporti, delle infrastrutture modali e delle piattaforme logistiche territoriali, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità, sono approvati mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000). Se l'accordo non è perfezionato entro quattro mesi, ovvero il consiglio comunale non ratifica l'adesione del sindaco, i progetti decadono dagli investimenti previsti dall'articolo 6.

Si ricorda che il citato articolo 34, tra le altre cose, prevede: a) che l'accordo sia promosso dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento; b) l'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.

L'articolo 10, inserito nel corso dell'esame in sede referente, reca le abrogazioni di alcune disposizioni il cui contenuto risulta superato dalle disposizioni del provvedimento.

Si tratta in particolare di: 1) gli articoli 1, 2, 4, 5 e da 7 a 10 della precedente legge quadro in materia di interporti (legge n. 240/1990) e volti a definire gli interporti; prevedere l'approvazione di un piano quinquennale degli interporti; richiedere l'approvazione di una convenzione tra interporto e Ministero vigilante; disciplinare l'individuazione dell'ubicazione degli interporti; 2) l'articolo 6 del decreto-legge n. 98/1995 che disciplina le modalità di ammissione ai contributi di cui alla legge n. 240/1990.

L'articolo 10 fa comunque salvi i procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della legge, ai sensi delle disposizioni abrogate.

 

Finalità
Definizioni
Piano generale per l'intermodalità e definizione di nuovi Interporti
Programmazione delle piattaforme logistiche e attività degli interporti


Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

Nella seduta del 14 novembre 2013, il relatore ha dato conto dei pareri pervenuti, approvando emendamenti volti a recepire due osservazioni contenute nel parere reso della X Commissione (Attività produttive). Le condizioni sono volte a precisare che l'elaborazione del Piano generale per l'intermodalità, di cui all'articolo 2, avvenga in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano generale dei trasporti e della logistica e nei conseguenti piani settoriali e documenti attuativi e che nella composizione, organizzazione e funzionamento del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, di cui all'articolo 4, sia favorito il coinvolgimento dei gestori della rete ferroviaria e delle imprese ferroviarie, delle imprese dell'autotrasporto, delle imprese della logistica.

 

Esito pareri e mandato al relatore