Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) - A.C. 1865 - Sintesi del contenuto
Riferimenti:
AC N. 1865/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 95
Data: 02/12/2013
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2014)

 

A.C. 1865

Sintesi del contenuto

 

 

 

 

n. 95/0

 

 

 

 

 

2 dicembre 2013

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

Il presente dossier è articolato in tre volumi:

§      Sintesi del contenuto (dossier n. 95/0) e Schede di lettura (dossier n. 95, Parte I), redatti dal Servizio Studi e dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea, per le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea

§      Profili finanziari (dossier n. 95, Parte II) curati dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: ID0006_0.doc


INDICE

AGRICOLTURA. 3

AMBIENTE, TERRITORIO ED ENERGIA. 5

§      Ambiente e messa in sicurezza del territorio. 5

§      Ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici 6

§      Misure di incentivazione per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica. 7

§      Fonti energetiche. 8

DIFESA, FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA. 9

§      Settore difesa. 9

§      Forze armate e di polizia. 10

§      Misure di razionalizzazione della spesa. 10

ENTRATE, FISCO E FINANZE.. 11

§      Riordino della tassazione immobiliare comunale. 11

§      Maggiori entrate e norme di riordino. 13

§      Potenziamento dell’amministrazione finanziaria. 15

§      Rafforzamento dell’attività di controllo e razionalizzazione. 15

§      Disposizioni in materia finanziaria. 16

INFRASTRUTTURE.. 17

§      Infrastrutture strategiche. 17

§      Interventi di manutenzione straordinaria. 18

§      Ulteriori infrastrutture. 18

ISTRUZIONE, BENI CULTURALI ED EDITORIA. 20

§      Interventi di finanziamento e semplificazione. 20

§      Misure di razionalizzazione spesa. 21

LAVORO.. 23

§      Misure fiscali e contributive per il lavoro. 23

§      Misure di sostegno al lavoro. 24

§      Misure di razionalizzazione della spesa. 25

PATTO DI STABILITA’ INTERNO.. 26

§      Patto per le Regioni e gli Enti locali 26

§      Interventi sulle società partecipate locali 28

POLITICHE DI COESIONE.. 30

POLITICHE PER LE IMPRESE.. 32

§      Sostegno finanziario alle imprese. 32

§      Accesso al credito. 33

§      Imprese agricole. 34

§      Misure fiscali per le imprese. 34

POLITICHE SOCIALI 37

§      Misure in materia di sanità e assistenza. 37

§      Misure a favore di soggetti che operano nel sociale. 39

§      Misure di razionalizzazione spesa. 40

PREVIDENZA. 41

§      Misure di razionalizzazione della spesa. 41

§      Accesso alla pensione anticipata. 42

PUBBLICO IMPIEGO.. 43

SETTORE PUBBLICO.. 45

§      Misure di razionalizzazione della spesa. 45

§      Autorizzazioni di spesa. 48

§      Disposizioni nel settore della giustizia. 49

TRASPORTI 51

§      Sostegno finanziario al trasporto. 51

§      Capitanerie di porto. 51

 


 

NOTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier contiene una sintesi del contenuto delle disposizioni recate dal disegno di legge di stabilità 2014.

Le disposizioni sono state raggruppate sulla base di materie e politiche omogenee con l’obiettivo di dare conto delle principali misure che intervengono nei singoli settori.

 

 

 

 

 

 


AGRICOLTURA

Nel disegno di legge le politiche a favore dell’agricoltura sono rivolte, in parte, al sostegno dell’attività d’impresa, anche attraverso interventi in favore dei giovani che vogliono intraprendere l’attività (si veda imprese agricole) e la riforma di alcune norme di carattere fiscale d’interesse del settore; in parte intervengono attribuendo specifici finanziamenti finalizzati al funzionamento delle strutture di supporto della politica agricola ed alla realizzazione di specifiche funzioni.

In sintesi il provvedimento in esame:

§      autorizza una spesa di parte corrente, per l’importo di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato. Si persegue inoltre lo scopo di potenziare il concorso aereo all’attività di spegnimento degli incendi boschivi utilizzando le risorse derivanti dall’alienazione di velivoli della flotta di Stato (comma 168);

§      estende alle concessioni ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive connesse la proroga al 31 dicembre 2020 per le concessioni demaniali marittime (comma 183);

§      dispone l’incremento - nei limiti di spesa pari a 4 milioni per il 2014, a 21 milioni per il 2015 e a 16 milioni a decorrere dal 2016 - della misura dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato in agricoltura (comma 184);

§      prevede che venga assegnato al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera l’importo di 4 milioni di euro; tale somma viene sottratta dalle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola e viene versata a saldo della parte riservata al quarto anno nell’ambito del quinquennio di contributi nazionali ed europei previsti per la ristrutturazione del settore (comma 185);

§      interviene sulle competenze di Agea, attribuendo, nuovamente, alla stessa il ruolo, che era stato trasferito al MIPAAF, di coordinamento degli organismi pagatori e di responsabile nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative ai finanziamenti del FEAGA e del FEASR; il Ministero delle politiche agricole, alimentare e forestali mantiene, invece, la competenza in ordine all’attività di monitoraggio della spesa relativa ai finanziamenti europei in ambito PAC e alle fasi inerenti la decisione di liquidazione dei conti (comma 187);

§      autorizza l’utilizzazione per il 2014 ed il 2015 di talune somme iscritte nel bilancio Agea al fine di incrementare le iniziative di controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ed ittici e di repressione delle frodi nel settore (comma 188);

§      autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2014 per potenziare il servizio fitosanitario nazionale; tale somma sarà destinata, in particolare, a combattere l’emergenza sanitaria provocata, in parte, dal diffondersi tra gli ulivi della Puglia del batterio Xylella fastidiosa, nonché per svolgere i necessari controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati (comma 189);

§      autorizza il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, subentrato nelle competenze dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ad utilizzare i conti correnti intestati alla medesima Agenzia per le operazioni di pagamento e riscossione inerenti le competenze trasferite (comma 190);

§      ripristina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina: pertanto gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento; gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà (comma 418);

§      stabilisce che qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l'imposta si applica nella misura del 12 per cento (comma 419).


AMBIENTE, TERRITORIO ED ENERGIA

Nel disegno di legge di stabilità le politiche in materia ambientale sono volte, da un lato, al sostegno alla messa in sicurezza del territorio, incluso quello interessato da eventi emergenziali pregressi, e, dall’altro, a interventi concernenti le risorse idriche e le discariche abusive. Una serie di misure è destinata, inoltre, ai territori colpiti da eventi sismici nel corso degli anni, al fine della prosecuzione e del completamento degli interventi di ricostruzione. Un numero circoscritto di disposizioni riguarda, infine, anche le fonti energetiche. Di rilievo in tale ambito le misure per la riqualificazione energetica, il recupero edilizio e l’adeguamento antisismico degli edifici per le quali il disegno di legge reca una proroga dei regimi di incentivazione vigenti.

Ambiente e messa in sicurezza del territorio

In sintesi il provvedimento in esame:

§      reca un’articolata disciplina volta, per un verso, a destinare risorse già esistenti o allo scopo finalizzate a interventi contro il dissesto idrogeologico immediatamente cantierabili e, per l’altro, a recare uno stanziamento e a definire una nuova disciplina delle modalità di finanziamento di tali interventi. La norma differisce, inoltre, il termine entro il quale è consentita la nomina di commissari straordinari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico (comma 66);

§      istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, con una dotazione complessiva di 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016 (comma 67);

§      istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione europea. Il Fondo ammonta a 60 milioni di euro per il biennio 2014-2015 (comma 68);

§      prevede l’istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014, per interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza dei territori interessati da eventi emergenziali pregressi, per i quali il rientro alla disciplina ordinaria è già avvenuto o avverrà nel corso del 2014 e individua, in fase di prima attuazione, gli interventi finanziati dal Fondo (commi 220-221).

Ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici

In sintesi il provvedimento in esame:

§      disciplina l’erogazione dei contributi per gli interventi di ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009 (comma 163) e prevede l’assegnazione di un contributo straordinario, per l’esercizio 2014, nel limite complessivo di 31 milioni di euro, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (comma 224);

§      autorizza la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata disponendo, nel contempo, l’esclusione dal patto di stabilità interno dei relativi pagamenti (comma 164). In relazione al medesimo sisma del 26 ottobre 2012 prevede l’estensione, fino al 31 dicembre 2014 e nel limite di spesa di 1 milione di euro, dei contributi per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini, la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero (comma 225);

§      stabilisce le modalità di calcolo, per l’anno 2014, del complesso delle spese complessive per la regione Molise, ai fini dell’applicazione del patto di stabilità interno, al fine di escludere, dalla somma delle spese correnti e di quelle in conto capitale risultanti dal consuntivo, quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L’esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2014 (comma 226);

§      con riguardo alle zone (nei territori dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) colpite dagli eventi sismici del maggio 2012: reca un allentamento e incide sulla disciplina dell’esclusione delle spese dal patto di stabilità interno (commi 227-228); posticipa, fino al termine del periodo di ammortamento, il pagamento delle rate 2013 e 2014 dei mutui concessi agli enti locali interessati (comma 229); consente l’estensione degli interventi previsti per le zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ai comuni limitrofi alle zone medesime, come definite dalle disposizioni vigenti, in cui deve essere accertata l’esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici (comma 230); estende l’applicazione dei criteri per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili ad ulteriori tipologie di soggetti beneficiari (comma 231); autorizza l’impiego delle risorse del Fondo per la ricostruzione per il pagamento dei maggiori interessi maturati in conseguenza della sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per gli immobili di edilizia abitativa (comma 232); differisce dal 31 marzo 2013 al 31 dicembre 2014 il termine previsto per la valutazione da parte delle competenti autorità ai fini della concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie nelle zone colpite dal sisma (comma 233); modifica la disciplina dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione delle zone colpite, esentandoli dagli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e estendendone l’ambito di operatività (commi 234 e 235); autorizza la proroga per il 2015 della deroga già prevista per il triennio 2012-2014 ai fini dell’assunzione di personale, attraverso contratti di lavoro flessibile (con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014), per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma (comma 236) esenta le università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma, dal divieto, per l’anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva (comma 237) disciplina la predisposizione di piani organici, da parte dei comuni, per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione delle zone dei centri storici e dei centri urbani dei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo danneggiati dagli eventi sismici (commi 238-242);

§      prevede che le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrino in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, alla scadenza dello stato di emergenza. Il subentro riguarda non solo la chiusura delle gestioni commissariali, già disposta per interventi emergenziali di protezione civile, ma anche i rapporti derivanti dalle dichiarazioni relative ai grandi eventi (comma 281).

Misure di incentivazione per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica

Nel provvedimento in esame, in sintesi:

§      il comma 87 prevede una proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Per quanto concerne gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 65 per cento, mentre per il 2015 si prevede una detrazione del 50 per cento. Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si proroga sino al 30 giugno 2015 la detrazione al 65 per cento, prevedendo altresì che una detrazione del 50 per cento nei 12 mesi successivi. Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (per una spesa di 96 mila euro) viene prorogata al 31 dicembre 2014 la detrazione al 50 per cento, mentre per il 2015 si prevede una detrazione del 40 per cento. Con riferimento agli interventi antisismici, viene prorogata di 31 dicembre 2014 la detrazione al 65 per cento, stabilendo una detrazione del 50 per cento per il 2015. Con riferimento all’acquisto di mobili viene specificato il termine finale (31 dicembre 2014) entro cui devono essere sostenute le relative spese. Entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del loro rendimento energetico e dell’efficienza idrica. In assenza di un intervento normativo, dal 2016 le detrazioni e il limite massimo di spesa torneranno ai livelli previsti dalla legislazione vigente (36 per cento e 48 mila euro).

Fonti energetiche

In sintesi il provvedimento in esame:

§      reca una norma di interpretazione autentica che esclude le centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, sopra i 300 MW realizzate dal 10 febbraio 2002 in poi, dall'obbligo di corrispondere ai Comuni gli oneri di urbanizzazione (commi 74 e 75);

§      demanda all’Autorità per l’energia elettrica e il gas l’individuazione della modalità di integrazione della remunerazione della disponibilità di capacità di produzione di energia elettrica (capacity payment transitorio), con effetto dal 2014. Si tratta, in pratica, di un indennizzo previsto per le centrali termoelettriche per la flessibilità che esse garantiscono alla sicurezza del sistema elettrico, lavorando a ritmo ridotto quando è alta la produzione da fonti rinnovabili (che hanno priorità di ritiro), e compensando i fabbisogni nei momenti in cui la produzione da fonti rinnovabili si riduce. Per gli oneri derivanti dall’integrazione di tale corrispettivo la norma prevede la partecipazione delle diverse fonti energetiche (incluse, dunque, le fonti rinnovabili) ai costi del mantenimento della sicurezza del sistema elettrico (comma 99);

§      proroga di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente disegno di legge il termine per l’entrata in funzione degli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o terreni della pubblica amministrazione già iscritti nel registro del Gse ai fini degli incentivi del quinto Conto energia da realizzarsi in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013 (comma 100).


 

DIFESA, FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA

Il provvedimento in esame interviene su diversi profili di interesse che riguardano il settore della difesa con particolare riferimento al personale militare ai programmi di acquisizione di sistemi d’arma e alle missioni internazionali.

Settore difesa

In sintesi il provvedimento:

§      rifinanzia il Fondo per le missioni internazionali di pace, nella misura di 614 milioni per il 2014 (comma 162);

§      al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi della Difesa nazionale, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, autorizza contributi ventennali, di 80 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (comma 21);

§      reca una serie di finanziamenti nel settore navale (comma 22). La compensazione degli effetti finanziari derivanti da essi, sono posti, a valere sulle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali di 30 milioni per il 2015, di 60 milioni per il 2016 e di 70 milioni a decorrere dal 2017 (comma 24);

§      prevede che il Ministero della difesa, in sede di presentazione del documento previsionale programmatico di cui all’articolo 536 del Codice dell’ordinamento militare riferisca, altresì, sullo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare (comma 23);

§      provvede a rifinanziare il fondo per la tenuta in efficienza dello strumento militare per l’importo di 50 milioni di euro per l'anno 2014 (comma 170).

§      reca una novella all’articolo 2195 del Codice dell’ordinamento militare concernente contributi a favore delle associazioni combattentistiche, autorizzando la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 (comma 173);

§      reca una disposizione riguardante l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari (comma 321).


Forze armate e di polizia

Il disegno di legge di stabilità:

§      proroga, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio (comma 169);

§      istituisce, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un Fondo per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei Carabinieri, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 (comma 172);

§      prevede che, entro il 1° gennaio 2015, per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie di tutti i Corpi di polizia e delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, vengano utilizzate le procedure informatiche del Ministero dell’Economia e Finanze e che, all'attivazione della nuova procedura di pagamento, cessi l’invio dei dati mensili al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (comma 265);

§      precisa che la retribuzione a titolo di lavoro straordinario nei giorni festivi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per le Forze armate, sia erogata solamente per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato al 1° gennaio 2014 (comma 316).

Misure di razionalizzazione della spesa

Lo stesso provvedimento in esame:

§      esclude dalla gestione accentrata da parte dell’Agenzia del demanio sugli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Corpo della guardia di finanza è inoltre autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti (comma 255);

§      prevede la definizione da parte del Governo di un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali. Tale programma, da definire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, dovrà consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui (comma 256);

§      stabilisce che i programmi di investimenti pluriennali per la Difesa nazionale siano rideterminati in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche per l’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 (comma 259).


 

ENTRATE, FISCO E FINANZE

Oltre al riordino della tassazione immobiliare, con l’istituzione dell’Imposta comunale unica finalizzata a tassare non solo il possesso, ma anche i servizi resi dal Comune, le misure in materia di entrate riguardano in primo luogo, il riordino di specifiche agevolazioni o detrazioni, ferma restando la clausola di salvaguarda di cui la comma 288 che stabilisce una riduzione delle agevolazioni e detrazioni fiscali tale da assicurare maggiori entrate per 3.000 milioni nel 2015, 7.000 milioni nel 2016 e 10.000 milioni dal 2017, qualora non si reperiscano determinate risorse mediante la revisione della spesa pubblica.

Ulteriori misure in materia fiscale contenute nel disegno di legge di stabilità perseguono lo scopo di potenziare e coadiuvare l’attività dell’Amministrazione finanziaria, nonché di rafforzare i controlli sui contribuenti e razionalizzarne gli adempimenti e, infine, di razionalizzare l’attività dei CAAF (per misure fiscali a favore delle imprese si veda la specifica sezione).

Sono infine introdotte alcune misure di natura finanziaria.

Riordino della tassazione immobiliare comunale

Il disegno di legge di stabilità reca il complessivo riordino della tassazione immobiliare, istituendo l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU), che non colpisce le abitazioni principali; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (TASI e TARI).

Più in dettaglio il disegno di legge:

§      istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: da una parte, l'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; dall’altra, l'erogazione di servizi comunali, articolato in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 10,6 per cento (commi da 440 a 522);

§      disciplina l’applicazione della tassa sui rifiuti - TARI e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES, che viene contestualmente abrogata(commi da 442 a 469);

§      disciplina il tributo per i servizi indivisibili comunali – TASI, destinata al finanziamento dei servizi comunali rivolti all’intera collettività. Soggetto passivo è il possessore o il detentore dell’immobile; la base imponibile è il valore dell’immobile rilevante a fini IMU. La Tasi avrà un’aliquota base dell’1 per mille, che potrà essere azzerata o modificata dai Comuni. L’aliquota della Tasi, al netto dell'aliquota di base, sommata a quella dell’Imu dovrà comunque essere contenuta entro un tetto massimo, ovvero all’aliquota massima fissata al 31 dicembre 2013 per l’IMU (10,6 per mille o aliquote inferiori secondo la tipologia d’immobile). Per il solo 2014 l’aliquota massima sulle abitazioni principali non potrà superare il 2,5 per mille. Il comune disciplina riduzioni ed esenzioni in specifiche ipotesi determinate dalla norma primaria, nonché ripartisce il tributo tra detentore dell’immobile e titolare di diritto reale su di esso (commi da 470 a 479);

§      individua la disciplina generale dell’Imposta unica comunale (IUC), demandandone l’applicazione al comune con regolamento, Per quanto riguarda la TARI, il regolamento deve disciplinare tra l'altro, i criteri di determinazione delle tariffe e le eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE. Riguardo alla TASI il regolamento disciplina, oltre alle riduzioni, l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Si introducono una serie di sanzioni in caso di mancata collaborazione, omissione di versamento, infedele dichiarazione e così via (commi da 480 a 504);

§      conseguentemente modifica la disciplina IMU che, dal 2014 non si applicherà all’abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate ex lege. L’imposta rimarrà applicabile sugli immobili cd. “di lusso” adibiti ad abitazione principale, con il regime agevolato attualmente previsto per l’abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione). L’IMU dovuta sugli immobili strumentali viene resa deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 30 per cento per il 2014; successivamente, la quota deducibile a regime sarà del 20 per cento. Inoltre si assoggetta a IRPEF per il 50 per cento il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati. Sono infine recate specifiche disposizioni per la dichiarazione ed il versamento dell’IMU da parte degli enti non commerciali (commi da 505 a 515);

§      completa il quadro della riforma disciplinando le conseguenze degli erronei versamenti IMU per l’anno 2012 (versamento a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta; versamenti per importi superiori al dovuto; versamento allo Stato della quota dovuta ai Comuni e viceversa) (commi da 516 a 521);

§      interviene in materia di IMU e di finanziamento dei comuni, con riferimento al Fondo di solidarietà comunale. Viene ridefinita a regime la disciplina di alimentazione e di riparto del fondo tra i comuni, ai fini dell’assegnazione agli enti stessi del gettito IMU (che la legge di stabilità 2013 reca con riferimento ai soli anni 2013 e 2014); ne viene stabilita la dotazione annuale, quantificando la quota dell'imposta municipale propria che in esso confluisce a decorre dal 2014; inoltre, per l’anno 2014 assegna a detto Fondo ulteriori 500 milioni di euro, finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei Comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione (comma 522).

Maggiori entrate e norme di riordino

Inoltre il provvedimento:

§      dispone la soppressione, a decorrere dal 2015, del Fondo per esenzione dall’IRAP per i contribuenti minori, la cui dotazione è stata utilizzata da parte di diversi interventi legislativi a copertura degli oneri da essi recati (comma 269);

§      prevede che entro il 31 gennaio 2014 debbano essere adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all’articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l’anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016. In mancanza di tali provvedimenti, la misura della detrazione per oneri prevista dal TUIR è ridotta al 18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014 (commi 385 e 386);

§      reca disposizioni finalizzate al riordino di specifiche agevolazioni tributarie e dei crediti d’imposta. Le norme prevedono che con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, per ciascuno dei crediti d’imposta indicati all’elenco n. 2, sono stabilite le percentuali di fruizione dei crediti d’imposta in misura pari ad almeno l’85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente. Per l’anno 2014 la riduzione dello stanziamento non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori (commi dal 387 al 390);

§      incrementa a decorrere dal 2014 (dall'1,5 per mille al 2 per mille) l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati (comma 391);

§      incrementa a decorrere dal 2014 (dall'1,5 per mille al 2 per mille) l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (IVAFE) (comma 392);

§      dispone la soppressione, a decorrere dal 2014, di alcuni crediti di imposta ed agevolazioni fiscali riguardanti il cd. regime fiscale di attrazione europea, i distretti produttivi e le reti d’impresa, crediti d’imposta in favore delle PMI, alcune plusvalenze (comma 393);

§      prevede lo svolgimento da parte dell’Agenzia delle entrate di controlli preventivi, da effettuare prima dell’erogazione dei rimborsi a favore di persone fisiche da parte dei sostituti d’imposta di importo complessivo superiore a 4.000 euro, determinati da detrazioni per carichi di famiglia. La norma in esame posticipa pertanto l'erogazione del rimborso al termine delle operazioni di controllo (commi da 396 a 399);

§      proroga, per gli anni 2014, 2015 e 2016, il contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro, introdotto dall’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138 del 2011 (comma 400);

§      apporta modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo (in particolare incidendo sulla Tariffa annessa al D.P.R. n. 642 del 1972) fissando una misura forfettaria pari a 16 euro dell’imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica, nonché sugli atti e i provvedimenti rilasciati tramite i medesimi canali. La cifra di 16 euro è dovuta per ciascun documento, indipendentemente dalle sue dimensioni (commi da 401 a 406);

§      introduce un contributo obbligatorio a carico dei candidati che partecipano agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (50 euro), per l'iscrizione nell'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (75 euro), nonché ai concorsi per la nomina a notaio (50 euro) e a magistrato ordinario (50 euro) (commi da 410 a 415);

§      consente di definire con modalità agevolate le somme iscritte a ruolo i cui carichi siano stato affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013 (commi da 424 a 428);

§      differisce i termini relativi alla decorrenza dell’incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo dal 1° gennaio al 1° maggio 2014 (comma 429);

§      dispone per gli anni 2017 e 2018 l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni per il 2017 e a 199 milioni per il 2018 (comma 430);

§      prevede, con decorrenza dal 2014, un meccanismo di aggiornamento annuo - in relazione all'evoluzione dei rapporti di cambio tra euro e franco svizzero - della misura percentuale di riduzione del reddito imponibile ai fini IRPEF delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia (commi 433 e 434);

§      estende alle annualità dal 2014 al 2019 le disposizioni in tema di accisa ridotta per talune emulsioni stabilizzate con acqua idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione (commi 435 e 436);

§      autorizza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a procedere nel corso del 2014 alla riattribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo in scadenza negli anni 2013 e 2014 attraverso procedure di selezione concorrenziale, nonché alla attribuzione di ulteriori nuove 30 concessioni (commi da 437 a 439).

Potenziamento dell’amministrazione finanziaria

In sintesi il provvedimento in esame:

§      autorizza un contributo pluriennale (2014-2020) complessivo di 285 milioni di euro a favore del Corpo della Guardia di finanza per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale (comma 64);

·       assegna 100 milioni per il 2014 all’Agenzia delle entrate a titolo di contributo integrativo alle spese di funzionamento (comma 178);

·       assegna 5 milioni per il 2014 e 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 al fine di consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale (comma 179);

·       proroga al 31 dicembre 2014 l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (anche per le entrate di natura diversa dai tributi di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni), consentendo ad Equitalia ed agli altri concessionari di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali (comma 420);

·       introduce una serie di norme aventi il dichiarato intento di potenziare l'efficienza dell’amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di riscossione, e di assicurare la funzionalità delle strutture organizzative. In particolare sono apportate modifiche in tema di: reclamo e mediazione nel processo tributario; Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo; rimborso agli agenti della riscossione della spesa per l’iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati; applicabilità del Testo unico sulla trasparenza in materia tributaria e doganale; misure di contenimento della spesa per le Agenzie fiscali (comma 421).

Rafforzamento dell’attività di controllo e razionalizzazione

In sintesi il provvedimento in esame:

§      estende la possibilità di fruire della deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore (sostituto di imposta), se assoggettate a tassazione in anni precedenti: l’ammontare non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione per incapienza del reddito complessivo può essere portato in deduzione nei periodi d’imposta successivi, oppure può essere rimborsato secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (comma 118);

§      condiziona all’apposizione di apposito visto di conformità, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la compensazione di crediti e debiti fiscali di importo superiore a 15.000 euro annui in materia di imposte sui redditi e di IRAP (disciplinata all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997) (comma 384);

§      dispone, per gli anni 2015 e 2016, la sospensione dell’adeguamento in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo del compenso assegnato ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) (comma 268);

§      dispone la soppressione, a decorrere dal 2015, del Fondo per esenzione dall’IRAP per i contribuenti minori (comma 269);

§      estende la sanzione amministrativa per tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti, viene prevista la definizione dei livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale, sono definite le modalità di sospensione dell’attività, nonché la documentazione da allegare alla domanda per richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale (commi 422 e 423).

Disposizioni in materia finanziaria

In sintesi il provvedimento in esame:

§      consente il trasferimento, senza spese aggiuntive per il cliente, dei servizi di pagamento connessi ad un conto di pagamento da un prestatore di servizi ad un altro (commi 394 e 395);

§      stabilisce che gli interventi di sostegno da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti beneficiari. L'efficacia di tale esclusione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea (commi 431 e 432);

§      nell’ambito del sistema nazionale di garanzia istituisce il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari (comma 31, lettera c)).


 

INFRASTRUTTURE

Nel disegno di legge di stabilità le politiche in materia di infrastrutture sono, da un lato, volte a disciplinare la concessione di finanziamenti alle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001 (cd. “legge obiettivo) e, per l’altro, a recare specifici stanziamenti o a modificare la normativa che regola la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale e ferroviaria. Ulteriori disposizioni sono, infine, volte ad assegnare risorse finanziarie al potenziamento o alla realizzazione della dotazione infrastrutturale, anche di carattere immateriale, in ambiti non riconducibili né alla programmazione delle infrastrutture strategiche, né agli interventi di manutenzione.

Infrastrutture strategiche

In sintesi il provvedimento in esame:

§      autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016 per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria - tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso (comma 41);

§      autorizza la spesa complessiva di 401 milioni di euro per gli anni 2014 - 2017 per consentire la prosecuzione dei lavori e il completamento del sistema MO.S.E. (comma 43);

§      finanzia specifiche tratte ferroviarie (Cancello – Frasso Telesino, Apice-Orsara e Frasso Telesino – Vitulano, Brescia-Verona-Padova, Bologna-Lecce) (commi 45, 47 e 49);

§      precisa che le risorse già assegnate con la delibera CIPE 100/2006 e quelle assegnate con la delibera CIPE 62/2011, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per la realizzazione della strada statale n. 372 “Telesina” e del collegamento Termoli San Vittore, sono destinate esclusivamente alla realizzazione di tali opere per quanto di pertinenza (comma 46);

§      amplia la platea dei finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche le cui risorse possono essere revocate e fatte confluire in un apposito Fondo (comma 48);

§      demanda al CIPE il compito di individuare taluni interventi le cui risorse possono essere revocate per essere finalizzate prioritariamente alla metrotranvia di Padova (comma 51);

§      prevede uno stanziamento di 130 milioni di euro nel biennio 2014-2015 (30 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per il 2015) per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia (comma 57);

§      reca una nuova disciplina delle modalità di revoca dei finanziamenti relativi all’evento Expo 2015 e una procedura di rifinalizzazione e assegnazione delle citate risorse revocate. Viene, altresì, istituito un nuovo Fondo nell’ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato “Fondo unico Expo: infrastrutture strategiche di connessione all’Expo 2015” (comma 60).

Interventi di manutenzione straordinaria

In sintesi il provvedimento in esame:

§      reca stanziamenti al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale, la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAS S.p.A., nonché la realizzazione di nuove opere (comma 40);

§      amplia il novero degli interventi finanziabili nell’ambito del programma di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale gestita da ANAS S.p.A. (comma 42);

§      autorizza la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2014 per i lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete Ferroviaria italiana (comma 44).

Ulteriori infrastrutture

In sintesi il provvedimento in esame:

§      autorizza la spesa di 20,75 milioni di euro per l’anno 2014 per il completamento del piano nazionale della banda larga (comma 58);

§      con riguardo alle infrastrutture per i beni e le attività culturali ridefinisce le modalità di calcolo e di assegnazione, per il triennio 2014-2016, della riserva del 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. (commi 61 e 62);

§      prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2014, destinato ad incrementare l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 92, della L. 266/2005 (legge finanziaria 2006) al fine di finanziare gli interventi di potenziamento della rete infrastrutturale per la mobilità al servizio della Fiera di Verona (comma 65);

§      istituisce una gestione separata del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi – istituito dall’art. 90, co. 12, della L. n. 289/2002 –, con un importo di 10 milioni di euro per il 2014, 15 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni di euro per l’anno 2016, destinati a interventi per la sicurezza strutturale e funzionale, per la fruibilità, nonché per lo sviluppo e ammodernamento degli impianti (comma 192);

§      assegna 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016 per fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo e rafforzare la dotazione di infrastrutture nella medesima isola; nonché 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2021 per consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno (comma 202).


 

ISTRUZIONE, BENI CULTURALI ED EDITORIA

Le politiche per l’istruzione, i beni culturali, l’editoria e lo sport nel disegno di legge sono finalizzate, da una parte, a finanziare interventi anche a carattere ordinario, tra cui l’istruzione universitaria e le scuole paritarie, regolare il sostegno all’editoria e la disciplina speciale per le fondazioni lirico-sinfoniche, semplificare le procedure relative alle società partecipate che operano nel settore culturale e, dall’altra, a razionalizzare le misure di spesa, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e all’organizzazione scolastica periferica.

Interventi di finanziamento e semplificazione

Nel provvedimento in esame, in sintesi:

§      si incrementa il fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di 150 milioni di euro per l’anno 2014 (comma 165); si dispone inoltre il finanziamento, per l’anno 2014, di 50 milioni di euro e di 35 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, subordinandone l’erogazione alla sottoscrizione di specifici protocolli di intesa tra le singole università e la regione interessata (commi 246 e 247);

§      in considerazione degli effetti derivanti dall’adozione del bilancio unico d’ateneo, il fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario statale per il 2014 è determinato incrementando il fabbisogno programmato per il 2013 del 3 per cento (comma 277);

§      viene autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di 220 milioni per il sostegno alle scuole paritarie, con esclusione di quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano (comma 166);

§      viene prevista una nuova disciplina per la definizione delle fondazioni lirico-sinfoniche che possono dotarsi di forme organizzative speciali, da individuare, entro il 28 febbraio 2014, con decreto del MiBACT, di concerto con il MEF. Per le medesime fondazioni e per la Fondazione Teatro alla Scala sono previste, inoltre, disposizioni specifiche in materia di governance (commi 206-207);

§         si introduce una deroga in ordine al limite dei componenti degli organi di amministrazione in favore delle istituzioni culturali (comma 279);

§      si modificano le procedure per la liquidazione ed il trasferimento della società Cinecittà Luce S.p.A. alla società Fintecna S.p.A., o ad una società da essa interamente controllata (comma 210);

§      si dispongono specifiche autorizzazioni di spese per la celebrazione del Centenario e per la promozione della conoscenza degli eventi della Prima Guerra mondiale (commi 194 e 195);

§      viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria”, con la dotazione di 50 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015, 30 milioni di euro per il 2016 (comma 167);

§      viene differito al 31 dicembre 2014 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici; viene inoltre prevista la possibilità di accedere, nel 2014, al credito d’imposta già previsto per l’anno 2012 (comma 211);

§      si dispone la soppressione del credito d’imposta riconosciuto per gli anni 2013, 2014 e 2015 alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell’ingegno digitali. Le somme destinate a tale credito d'imposta per l’anno 2014 sono destinate in particolare a sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori dell’editoria (comma 212);

§      vengono stanziati fondi aggiuntivi per interventi in diversi settori di interesse degli italiani nel mondo, tra cui le attività culturali ed assistenziali, l’informazione e la stampa italiana diffuse all’estero (comma 186);

§      si stabilisce la reviviscenza dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi alla stampa periodica italiana diffusa all’estero, reintrodotta nelle more dell’emanazione del DPR che dovrà ridefinire i criteri e le modalità di accesso alle provvidenze (comma 214);

§      viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 finalizzata alla proroga, per due ulteriori anni, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A, titolare dell’emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (comma 193).

Misure di razionalizzazione spesa

Nel provvedimento in esame, in sintesi:

§      si prevede la delegificazione della materia relativa all’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (commi da 251 a 253);

§      vengono ridefinite le modalità di calcolo e l’assegnazione, per il triennio 2014-2016, della riserva del 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali (commi 61-62);

§      si prevede la possibilità per il MiBACT, con proprio decreto, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità, di predisporre un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante operazioni di fusione e di incorporazione, delle società controllate che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing (comma 278);

§      sono individuati entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità, con decreto del MIUR, i beni immobili appartenenti all’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) da trasferire all’Agenzia del demanio per la successiva dismissione (comma 257);

§      viene modificata l’organizzazione periferica del MIUR per consentire di articolare gli Uffici scolastici regionali anche in livelli dirigenziali non generali, in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione (comma 258);

§      si proroga, fino al 31 dicembre 2016, la sospensione delle agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali da parte di imprese editrici di quotidiani, periodici e libri mentre per le spedizioni effettuate dalle Onlus e dalle associazioni d’arma e combattentistiche si continua ad applicare l’apposito regime speciale (comma 213).


 

LAVORO

Nel disegno di legge gli interventi a favore del mercato del lavoro sono rivolti in primo luogo alla proroga di determinati strumenti di sostegno al reddito e di incentivazione al lavoro, anche in favore dei giovani, incrementando altresì le misure a favore dei lavoratori cd. esodati. Oltre a ciò sono previste una serie di misure agevolative in materia fiscale e contributiva e specifiche misure di razionalizzazione della spesa.

Misure fiscali e contributive per il lavoro

In sintesi il provvedimento in esame:

§      rimodula la misura delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi derivanti da lavoro dipendente ed altre categorie assimilate. Per effetto dell’esame presso il Senato, rispetto alle norme vigenti è stato innalzato l’importo della detrazione spettante per i redditi non superiori a 8.000 euro e sono stati rimodulati sia gli importi delle detrazioni, sia le fasce di reddito per cui esse spettano (comma 76);

§      prevede la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo modalità da definire, con effetto dal 1° gennaio 2014, con specifico decreto interministeriale adottato su proposta dell’I.N.A.I.L. (comma 77);

§      riconosce, dal 1° gennaio 2014, un aumento delle indennità dovute dall’I.N.A.I.L. a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico, pari a non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo I.S.T.A.T. intervenuta nel periodo 2000-2013 (comma 78);

§      reca disposizioni concernenti le rendite ai superstiti dei soggetti deceduti per infortuni sul lavoro (comma 79);

§      reca disposizioni concernenti la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro, prorogando di sei mesi i tempi previsti dalla normativa vigente per il periodo transitorio (commi 81 ed 82);

§      prevede, a decorrere dal 2014, l’integrale restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell’1,4% della retribuzione previsto per i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, nel caso in cui vengano trasformati in rapporti a tempo indeterminato (comma 83);

§      sopprime la riduzione, prevista dalla normativa vigente con decorrenza dal 1° gennaio 2014, dal 4 per cento al 2,6 per cento, della misura dell'aliquota contributiva a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro (comma 84);

§      l’istituzione di un Fondo per l'incentivazione di iniziative per partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato per lavoratori dipendenti (comma 120).

Misure di sostegno al lavoro

In sintesi il provvedimento in esame:

§      interviene per finanziare, relativamente all’anno 2014, ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà e cassa integrazione guadagni straordinaria (commi 122 e 123);

§      proroga al 2017 l’agevolazione, consistente nell’erogazione di un trattamento economico pari all’80% dell’importo massimo dell’indennità di mobilità, in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali situati in specifici territori con organico superiore a 1.800 unità lavorative nei settori della sanità privata (comma 125);

§      in materia di esodati in primo luogo incrementa di 6.000 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il contingente dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 per i quali trovano applicazione i requisiti previdenziali previgenti alla riforma pensionistica. Inoltre, introduce un vincolo di destinazione concernente le risorse finanziarie fin qui stanziate a favore delle diverse categorie di esodati, prevedendo che eventuali trasferimenti tra categorie possano essere disposti esclusivamente con decreto interministeriale a seguito di apposita conferenza di servizi (commi 126 e 127);

§      ai fini del potenziamento di misure e iniziative in favore di giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, prevede che l’incentivo straordinario volto all’assunzione e la stabilizzazione di giovani fino a 29 anni possa essere ulteriormente finanziato dalle regioni e dalle province autonome. Inoltre si prevede la proroga di determinate fattispecie contrattuali (strettamente indispensabili per l’attività di gestione dei fondi strutturali europei) da parte delle province, in vista dell’avvio della cd. Youth Guarantee e per consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego (comma 135);

§      a favore dei lavori socialmente utili, autorizza una spesa complessiva pari a 110 milioni di euro in favore dei lavori socialmente utili nei territori di Napoli, Palermo e della regione Calabria, nonché nei comuni con meno di 50.000 abitanti (comma 132).


Misure di razionalizzazione della spesa

In sintesi il provvedimento in esame:

§      riduce di 15 milioni di euro, per il 2014, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali (comma 271);

§      riduce di 95 milioni di euro per il 2014 lo stanziamento per la proroga, per il biennio 2013-2014, delle misure per la detassazione dei contratti di produttività (comma 272);

§      concerne le spese di funzionamento degli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza. La norma consente che, a decorrere dal 2014, gli enti previdenziali adempiano gli obblighi di contenimento della spesa a cui sono soggetti sulla base della normativa vigente, effettuando, in via sostitutiva, un riversamento in favore dell’entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per i consumi intermedi nell’anno 2010 (comma 276).

 


 

PATTO DI STABILITA’ INTERNO

Nel disegno di legge le misure relative al patto di stabilità interno sono volte, innanzitutto, a ridefinire gli obiettivi del patto per le regioni e gli enti locali per gli anni 2014-2017, quale concorso finanziario al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Sia per le regioni che per gli enti locali sono peraltro previste misure volte ad alleggerire gli obiettivi finanziari del patto, con la esclusione dai vincoli di determinate tipologie di spese. Per gli enti locali, in particolare, vengono esclusi dai vincoli i pagamenti in conto capitale per incentivare gli investimenti. Specifiche deroghe ai vincoli del patto sono previste per i territori colpiti da eventi sismici per gli interventi di ricostruzione (si veda la sezione ambiente, territorio ed energia).

Sono inoltre introdotte misure nei confronti delle aziende speciali, istituzioni e società partecipate dalle amministrazioni locali, ai fini della definizione del loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2014, finalizzate, inoltre, al controllo e al diretto coinvolgimento delle amministrazioni partecipanti nei casi di situazioni economiche negative degli enti controllati.

Patto per le Regioni e gli Enti locali

In sintesi il provvedimento in esame:

§      ridefinisce gli obiettivi del patto di stabilità per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, sia per le regioni a statuto ordinario (commi 328-330) che per le regioni a statuto speciale e le province autonome (commi 331-332), al fine di limitare ulteriormente il tetto di spese complessive consentito; le norme definiscono inoltre l'obiettivo del patto per ciascuna regione e provincia autonoma e modificano in tal senso la disciplina vigente dettata dalla legge di stabilità 2013 (L.228/2012, articolo 1, commi 448-472);

§      abroga la particolare disciplina prevista in caso di superamento degli obiettivi del patto determinato dalla maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, che prevedeva la non applicazione delle misure sanzionatorie, nel caso in cui la regione stessa procedesse ad applicare le prescrizioni di rigore finanziario (comma 333);

§      posticipa al 2015 l'avvio del c.d. "patto regionale integrato", vale a dire la possibilità per ciascuna regione di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi del patto di stabilità e quelli degli enti locali del proprio territorio, e conseguentemente estende al 2014 e 2015 l'applicazione delle altre misure di flessibilità del patto (comma 334);

§      stabilisce per il 2014 un ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario pari complessivamente a 560 milioni di euro e per le regioni a statuto speciale e le province autonome, pari complessivamente a 240 milioni di euro (commi 346-351);

§      reca modifiche alle norme sul limite all'indebitamento per le regioni a statuto ordinario; la norma amplia il complesso delle entrate considerate per il calcolo del 20%, posto come limite all'indebitamento regionale, comprendendovi le risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (comma 352);

§      introduce alcune novelle alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, valevole per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con particolare riferimento all’aggiornamento della base di calcolo e dei coefficienti annuali da applicare per la determinazione dei nuovi saldi obiettivo degli anni 2014-2017, finalizzate ad ottenere, a decorrere dal 2016, un ulteriore contributo degli enti locali alla manovra di finanza pubblica pari a circa 344 milioni di euro (commi 354). Poiché il nuovo meccanismo di calcolo potrebbe determinare, per alcuni enti, una variazione molto consistente dell’obiettivo da conseguire nel 2014 rispetto a quello calcolato con riferimento alla attuale disciplina, si introduce, per i comuni, per il solo esercizio 2014, una misura correttiva, volta a contenere la distanza tra i due obiettivi (quello calcolato con il nuovo metodo e quello calcolato con le vecchie modalità) entro un tetto massimo (comma 355). Vengono aggiornate, inoltre, le percentuali massime di penalizzazione da applicare agli enti locali non virtuosi negli anni 2014-2017 per il ricalcolo del loro saldo obiettivo, ai fini dell’applicazione del meccanismo di virtuosità introdotto dall’articolo 20, comma 2, del D.L. n. 98/2011 (comma 356);

§      per l’anno 2014 introduce, inoltre, l’esclusione dal calcolo del saldo rilevante ai fini del patto dei pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro (comma 357); una particolare esclusione dal computo del saldo finanziario è disposta in favore del comune di Campione d’Italia, per le spese sostenute dal comune per ciascuno degli anni 2014-2016 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave (comma 358);

§      reca modifiche alla disciplina del patto, volte alla informatizzazione delle procedure per il monitoraggio del rispetto del patto medesimo (commi 359-360). E’ inoltre disciplinata la decorrenza dell’assoggettamento alle regole del patto degli enti locali di nuova istituzione (comma 361);

§      sono inoltre previste norme volte ad anticipare i termini per l’attivazione delle procedure relative ai c.d. “Patti di solidarietà” tra enti territoriali, al fine di consentire agli enti locali coinvolti nelle procedure del patto regionale verticale, anche incentivato, ovvero al Patto orizzontale nazionale, di conoscere il prima possibile i nuovi obiettivi programmatici (commi 362-364);

§      interviene poi sulla procedura di emanazione del decreto del Ministro dell’economia attuativo del sistema di premialità per gli enti locali soggetti al patto, delimitandone l’ambito soggettivo di applicazione (comma 365);

§      disciplina l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno degli enti territoriali per l’anno 2014, per un importo pari a 500 milioni di euro, dei pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 sostenuti nel corso del 2014 da parte delle regioni, delle province e dei comuni. Si sottolinea che la deroga ai vincoli del patto è concessa in via prioritaria agli enti locali e soltanto in via residuale alle regioni. Soltanto qualora residuassero spazi non utilizzati dagli enti locali, infatti, questi potranno essere attribuiti alle regioni che ne abbiano fatto richiesta (commi da 366 a 369). E’ introdotta una norma che prevede un intervento a titolo di accertamento e, ricorrendone i presupposti, di sanzione, da parte della Procura regionale competente della Corte dei conti, nei casi di inadempimento da parte degli enti territoriali (in caso, cioè, di mancata richiesta degli spazi finanziari ovvero mancata effettuazione dei pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi) (comma 369);

§      modifica la normativa che riguarda il ricorso a strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali, in particolare rendendo permanente il divieto per detti enti di ricorrere a tali strumenti, salvo le ipotesi espressamente consentite dalla legge (comma 383).

Interventi sulle società partecipate locali

In sintesi il provvedimento in esame:

§      sostituisce il testo originario dell’articolo 15 del disegno di legge, dettano una nuova disciplina (commi 370-375) dei rapporti finanziari tra le amministrazioni locali e società partecipate dalle stesse, al fine di introdurre una miglior trasparenza ed un più immediato collegamento tra i risultati delle partecipate ed il bilancio delle amministrazioni partecipanti, con una precisa responsabilizzazione finanziaria che si determina anche sui bilanci delle amministrazioni in relazione alle eventuali perdite degli enti partecipati. Si dispone poi che a decorrere dal 2014 gli enti e società partecipati dalle amministrazioni locali debbano concorrere agli obiettivi di finanza pubblica;

§      estende altresì (commi 376-377) alle aziende speciali e alle istituzioni le norme sul contenimento dei costi di personale applicate all’amministrazione controllante;

§      modifica alcune disposizioni già vigenti che riguardano le società in house sia sotto il profilo del patto di stabilità, a fini di coordinamento con le nuove misure introdotte, sia per i vincoli attinenti al regime del personale e alle consulenze (comma 378);

§      in relazione alla nuova disciplina così introdotta, vengono conseguentemente modificate o soppresse (commi 379-381) le disposizioni attualmente vigenti in materia, in particolare, quella che impone ai comuni con popolazione inferiore ai 30mila abitanti di mettere in liquidazione entro il 30 settembre 2013 le società partecipate e quella che dispone lo scioglimento entro il 31 dicembre 2013 di società, che prestano servizi nei confronti della PA per oltre il 90 per cento del loro fatturato, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche.

 


 

POLITICHE DI COESIONE

Il disegno di legge interviene in materia di politiche per la coesione apprestando le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 e stabilendo le procedure per l’utilizzo delle quote di cofinanziamento nazionale dei programmi europei di coesione

In sintesi il provvedimento in esame:

§       quanto alle risorse, assegna 54,8 miliardi al Fondo per lo sviluppo e la coesione – FSC (ex FAS) per il finanziamento da destinare a interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, da ripartire per l’80 per cento alle aree del Mezzogiorno e per il 20 per cento alle aree del Centro-Nord. Di tali risorse tuttavia ne viene iscritto in bilancio soltanto una quota pari all’80 per cento (43.848 milioni), subordinando l’utilizzo della restante quota di 10.962 milioni ad una verifica a metà periodo del ciclo di programmazione in merito all’effettivo impiego delle risorse assegnate ( comma 5). In bilancio vengono pertanto assegnati di 50 milioni nel 2014, di 500 milioni nel 2015 e di 1 miliardo nel 2016, rinviando alla Tabella E delle successive leggi di stabilità la determinazione delle ulteriori quote annuali.

Nel testo sono altresì presenti alcune disposizioni che autorizzano il CIPE, in sede di ripartizione delle risorse del Fondo, a destinarle a specifici interventi (commi 32, 73, 121 e 202);

§       per quanto riguarda il cofinanziamento nazionale degli interventi dei fondi strutturali dell’Unione europea, la Tabella E provvede a definire la dotazione di bilancio del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (art. 5, legge n. 183 del 1987) per il nuovo ciclo 2014 e 2020, assegnando 4,5 miliardi per il 2016 e 19 miliardi per le annualità successive;

§       in merito al cofinanziamento, introduce disposizioni in materia di modalità di utilizzo del cofinanziamento nazionale dei programmi europei per il nuovo periodo di programmazione 2014/2020, a valere sul Fondo di rotazione. In particolare si introduce un limite agli oneri da porre a carico del Fondo di rotazione, attribuendo ad esso il cofinanziamento nella misura massima del 70% dei programmi a titolarità delle Regioni e delle Province autonome, cui è posto a carico il restante 30%. Si dispone, altresì, un ulteriore canale di accesso all’utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione, che potrà concorrere anche al finanziamento degli interventi complementari ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2014/2020, nonché si autorizza la concessione di anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, nel limite di 500 milioni di euro annui. Infine viene posto in capo alla Ragioneria generale dello Stato il monitoraggio degli interventi cofinanziati (commi da 151 a 158);

§       introduce disposizioni che autorizzano spese a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali. In particolare, viene autorizzata la spesa complessiva di 90 milioni nel triennio 2014-2016 per il finanziamento della "strategia per le Aree interne", predisposta dal Ministro per la coesione territoriale, destinata a progetti pilota volti a perseguire il riequilibrio dell'offerta di servizi di base nelle aree selezionate, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari (commi da 6 a 9), sono destinati 60 milioni per ciascuna annualità 2014-2016 (180 milioni complessivi) per le azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza e a completamento della politica di cooperazione dell’Unione europea (comma 159).

 


 

POLITICHE PER LE IMPRESE

Nel disegno di legge le politiche a favore del sistema produttivo sono da un lato volte al sostegno al tessuto produttivo delle piccole e medie imprese, alla valorizzazione dell’innovazione e della ricerca, nonché al rafforzamento della presenza internazionale delle imprese nazionali, dall’altro perseguono l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito, in particolare delle PMI.

Sostegno finanziario alle imprese

In sintesi il provvedimento in esame:

§      per finanziamenti agevolati nella forma di contratti di sviluppo nel settore industriale e nel settore turistico autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016 (comma 11);

§      per il Fondo per la crescita sostenibile, chiamato a promuovere i progetti di ricerca strategica, il rafforzamento della struttura produttiva e la promozione dell’internazionalizzazione delle imprese, dispone l'incremento di 100 milioni di euro per il 2014 e di 50 milioni per il 2015 (comma 12);

§      per incrementare la dotazione del Fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2014 (comma 13);

§      per sostenere il credito all’esportazione rifinanzia con 200 milioni di euro il Fondo di cui all’articolo 3 della L. 295/73 (comma 14);

§      per finanziare nuovi programmi da parte delle imprese aeronautiche nazionali consente di riutilizzare le risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti, ottenuti tramite la legge 808/1985 a sostegno del settore (comma 15);

§      al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi della Difesa nazionale, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia autorizza contributi ventennali, di 80 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (comma 21);

§      destina 1 milione di euro all'agenzia ICE per l'anno 2014 per l'attivazione - in collaborazione con le università con sede in Sicilia - di percorsi formativi e la concessione di borse di studio a giovani provenienti dai paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei paesi di origine (comma 10).

Accesso al credito

In sintesi il provvedimento in esame:

§      istituisce un “Sistema nazionale di garanzia”, con la finalità di facilitare l’accesso al credito delle famiglie e delle imprese. In tale sistema sono compresi: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in relazione al quale vengono apportate delle modifiche limitatamente all’organo di amministrazione; una sezione speciale "Progetti di Ricerca e Innovazione", istituita nell'ambito del medesimo Fondo di garanzia per le PMI; (per il Fondo di garanzia per la prima casa che completa il Sistema nazionale si rinvia alla sezione: Entrate, Fisco e Finanze) (comma 31);

§      assegna 200 milioni per ciascuna annualità 2014-2016 al Fondo di garanzia per le PMI, a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Ulteriori 600 milioni del Fondo sviluppo e coesione saranno successivamente destinati dal CIPE al Fondo di garanzia PMI. Si dispone, infine, la riduzione, con decorrenza dal 2015, di 15 milioni del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (comma 32);

§      costituisce un Fondo, presso Unioncamere, per la patrimonializzazione dei confidi finanziato in parti uguali dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e dal sistema delle Camere di Commercio (comma 33);

§      estende l'ambito dei destinatari delle operazioni realizzate da Cassa Depositi e Prestiti avvalendosi delle risorse provenienti dai fondi della raccolta del risparmio postale e degli altri fondi garantiti dallo Stato con finalità di sostegno all'economia (comma 26);

§      estende il perimetro delle attività che possono essere svolte dalla Cassa Depositi e Prestiti, prevedendo che le stesse possano ricomprendere anche l’acquisto di titoli emessi nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione concernenti crediti verso piccole e medie imprese (commi da 27 a 30);

§      estende la durata della garanzia dello Stato prevista per i debiti di parte corrente delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, oggetto delle disposizioni sui pagamenti dei debiti pregressi introdotte dal decreto legge n. 35 del 2013 (comma 34);

§      destina al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato per le piccole e medie imprese, gli interessi maturati su di un apposito conto corrente dedicato nel quale i notai e altri pubblici ufficiali hanno l’obbligo di versare una serie di onorari e somme a vario titolo dovute al professionista o a lui affidate (commi 35-39).

Imprese agricole

In sintesi il provvedimento in esame:

§      per favorire i giovani imprenditori prevede che: gli interventi per l’accesso al mercato dei capitali debbono prioritariamente essere indirizzati ai giovani imprenditori agricoli che abbiano un’età tra i 18 ed i 40 anni (commi 16); alla scadenza della concessione o di un contratto di affitto, qualora vi sia una manifestazione d’interesse da parte di un giovane imprenditore agricolo che abbia un’età compresa tra i 18 ed i 40 anni, l’assegnazione dei terreni avvenga al canone base indicato nell’avviso pubblico o nel bando di gara (comma 19);

§      alle operazioni di dismissione dei terreni agricoli messe in atto dalle regioni, province e comuni prevede che si applichino le norme relative alle operazioni di riordino fondiario (comma 18);

§      elimina l’obbligo per i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA di comunicare all’amministrazione finanziaria le operazioni rilevanti a fini IVA (c.d. “spesometro”) (comma 17);

§      aumenta gli importi dovuti a titolo di acconto delle imposte sui redditi, ampliando l’efficacia temporale esercitata dall’abrogazione di alcuni regimi di favore nei confronti dell’imprenditoria agricola disposta dalla legge di stabilità 2013 (comma 20).

Misure fiscali per le imprese

In sintesi il provvedimento in esame:

§      dispone l’applicazione a regime delle deduzioni IRAP per l’incremento di base occupazionale. In particolare, viene prevista la possibilità, per i soggetti passivi IRAP, di dedurre il costo del personale, ove stipulino contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato ad incremento d'organico a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 (comma 80);

§      modifica la disciplina c.d. Aiuto alla crescita economica (ACE), al fine di incrementare, per il triennio 2014 -2016, la quota di rendimento nozionale del nuovo capitale proprio deducibile dal reddito imponibile (commi 85 e 86);

§      concede alle società di capitali ed agli enti residenti sottoposti a IRES la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili. Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del dieci per cento (commi da 88 a 95);

§      dispone l’efficacia a regime delle disposizioni in materia di affrancamento fiscale dei maggiori valori contabili emersi in seguito ad operazioni straordinarie. Ne viene infatti consentita l’applicazione alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Gli effetti del riallineamento decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva (commi da 96 a 98);

§      destina al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, 200 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, pari alle maggiori entrate derivanti dalla riapertura dei termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta in origine dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo (commi 101 e 102);

§      modifica la disciplina del regime IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti, incidendo in particolare sul regime applicabile a enti creditizi, finanziari ed assicurativi e consente ai soggetti operanti nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, di includere nella base imponibile IRAP le perdite e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi (commi da 103 a 106);

§      modifica la disciplina della deducibilità delle rettifiche di valore (svalutazioni e perdite) sui crediti iscritti in bilancio, incidendo in particolare sul regime applicabile ad enti creditizi, finanziari e, per effetto delle modifiche apportate al Senato, anche assicurativi (commi 105 e 106).

§      reca disposizioni in materia di deducibilità dei beni concessi in locazione finanziaria (commi 107 e 108);

§      esenta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’imposta provinciale di trascrizione (Ipt) il riscatto dei veicoli in leasing. A copertura si prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (pari al 4 per cento) sulle cessioni, da parte degli utilizzatori, dei contratti di leasing di immobili strumentali (commi da 109 a 111);

§      integra la disciplina dei cd. “Deferred Tax Assets, relativa al sistema bancario, che consente di qualificare come crediti d’imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio. In particolare viene esteso l’ambito applicativo della predetta disciplina anche alle perdite su crediti ed alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti; viene introdotta un’ulteriore ipotesi di trasformazione dei DTA in crediti d’imposta, e cioè della quota dei DTA riferita ai predetti componenti negativi che hanno concorso alla formazione di un valore della produzione netta negativo a fini IRAP (commi da 112 a 116);

§      proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2016 il termine entro cui le società cooperative che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci possono continuare a svolgere la propria attività senza l’obbligo di iscrizione nell’albo degli intermediari di cui all’articolo 106 (albo intermediari) del Testo Unico Bancario (comma 119);

§      istituisce il Fondo per l'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti (e demandando ad uno specifico decreto le modalità ed i criteri di utilizzo del fondo stesso), assegnandogli 2 milioni di euro per il 2014 e 5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate alle misure per l'incremento della produttività del lavoro di cui all’articolo 1, comma 482, della L. 228/2012 (comma 120).


 

POLITICHE SOCIALI

Quanto alle misure di carattere sociale il disegno di legge in esame, in tema di sanità e assistenza, dispone il finanziamento di alcuni Fondi, detta norme in materia di farmaci e in tema di sistema informativo, introduce inoltre norme a favore di soggetti che operano nel sociale e misure di razionalizzazione della spesa, anche in ambito farmaceutico.

Misure in materia di sanità e assistenza

In sintesi il provvedimento in esame:

§      autorizza, rispettivamente, la spesa di spesa di 275 milioni di euro, per l'anno 2014, per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e di ulteriori 75 milioni di euro, sempre per il 2014, come aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal Fondo, da finalizzare per interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). (commi 128 e 129);

§      incrementa il finanziamento del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di 20 milioni, per ciascun anno 2015 e 2016 (comma 130);

§      estende la platea dei beneficiari della carta acquisti ordinaria anche ai cittadini comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. In secondo luogo, pone uno stanziamento, pari a 250 milioni di euro per il 2014, e demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia la determinazione di una quota di risorse da destinare alle aree territoriali non ancora coperte dalla sperimentazione della carta acquisti, con il relativo riparto delle somme, sia la definizione delle modalità di prosecuzione del programma carta acquisti ordinaria. Vengono poi finalizzati, per ciascuno degli anni 2014-2016, ulteriori 40 milioni di euro, stanziati a valere sul Fondo, all’estensione su tutto il territorio nazionale della sperimentazione della Carta acquisti di cui all’articolo 60 del decreto-legge n. 5/2012 (comma 133);

§      autorizza, a decorrere dal 2014, la spesa di 1.000.000 di euro al fine di contribuire al funzionamento dell’Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) e, in particolare, al fine di potenziare l’attività di ricerca da esso svolta (comma 136);

§      reca un incremento, per il 2014, di 121 milioni di euro delle risorse per gli obblighi di rimborso relativi all'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (comma 137);

§      reca un incremento di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, delle risorse relative all'attuazione della disciplina di cui alla legge n. 210/1992 sugli indennizzi in favore di determinati soggetti danneggiati in ambito sanitario: l'incremento è stanziato in relazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (Requête n. 5376/11), secondo la quale compete la rivalutazione anche sulla componente dell'indennizzo costituita dall'indennità integrativa speciale (comma 138);

§      applica a regime, a decorrere dal 1º gennaio 2014, il sistema del pay back alle aziende farmaceutiche. Su richiesta delle stesse, il sistema del pay back può essere applicato anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006 (commi 140 e 141);

§      demanda al Ministro della salute l’emanazione di un decreto che disponga, entro il limite di spesa di cinque milioni di euro, l’effettuazione di screening neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie. Per favorire su tutto il territorio nazionale un’applicazione uniforme della diagnosi precoce neonatale si istituisce, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.), un Centro di coordinamento sugli screening neonatali (comma 142);

§      istituisce l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), nell’ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo di rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario, di accelerare il processo di automazione amministrativa e di migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni (commi 144-145);

§      reca norme sulla raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari da parte delle ONLUS e degli operatori del settore alimentare. In particolare, gli operatori del settore alimentare, che forniscono prodotti alimentari alle ONLUS devono registrare l'oggetto, il luogo, la data, l'ora e il destinatario della fornitura. Da parte loro, le ONLUS devono garantire che durata, modalità del trasporto, stoccaggio e somministrazione degli alimenti non inficino la sicurezza dei medesimi (commi 146-150);

§      prevede il finanziamento, per un importo di 5 milioni di euro per l’anno 2014, del Fondo destinato a finanziare programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, istituito, presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (comma 139).

Misure a favore di soggetti che operano nel sociale

In sintesi il provvedimento in esame:

§      proroga al 31 dicembre 2016 il termine della sospensione dei termini di pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali in favore di enti non commerciali operanti (in specifici territori) nel settore della sanità privata stabilendo altresì l’obbligo per gli stessi, dal 1° gennaio 2017, di restituire all’I.N.P.S. i contributi previdenziali e i premi assicurativi, senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari importo (comma 124);

§      ripristina l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento - anziché del 10 per cento - per le prestazioni socio-sanitarie o educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, di handicappati psicofisici, di minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative sociali e loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale (comma 117);

§      incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità allo scopo di finanziare il ''Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere'' (comma 134);

§      autorizza la spesa di 3,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, in favore della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia al fine di garantire la prosecuzione delle relative attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche (comma 176);

§      autorizza la spesa di 300mila euro, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al fine di proseguire le attività dell’Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti, in particolare le attività del Centro autonomia e mobilità e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma (comma 177);

§      autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2014 favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica, per favorire le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici (comma 203);

§      autorizza la spesa fino ad un limite di 3 mln di euro per la Provincia e il comune di l’Aquila per la realizzazione di un centro poliedrico per le donne e per il contrasto a situazioni di marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini (comma 243);

§      abilita i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, pur se non in possesso della specifica specializzazione richiesta ai sensi della citata legge, ad operare nelle reti medesime, in presenza di alcune condizioni (comma 283);

§      dispone l’applicazione anche all'esercizio finanziario 2014 delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille IRPEF – anche destinato al finanziamento di attività di carattere sociale -  indicando in 400 milioni di euro l'importo destinato alla liquidazione per tale anno (comma 131).

Misure di razionalizzazione spesa

In sintesi il provvedimento in esame:

§      prevede che nel corso dell’aggiornamento annuale del Prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT), l’AIFA individua un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso la distribuzione per conto, e assegna alla distribuzione in regime convenzionale, attraverso le farmacie aperte al pubblico, i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica. Il Ministero della salute, di concerto con il MEF, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entità della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale (comma 284);

§      opera una riduzione del livello statale di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nella misura di 540 milioni di euro per il 2015 e di 610 milioni annui a decorrere dal 2016. Tale riduzione è esplicitamente posta in relazione ai precedenti commi, relativi al trattamento economico del pubblico impiego e del personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali). E' pertanto confermato che le misure per l’indennità di vacanza contrattuale, e per il blocco della contrattazione, sono applicabili anche al personale convenzionato del SSN (comma 320).

 


 

PREVIDENZA

Per quanto attiene la previdenza, il disegno di legge contiene specifiche misure di razionalizzazione volte a contenere la spesa pensionistica, quali il contributo di solidarietà sulle pensioni di importo elevato e la limitazione della rivalutazione dei trattamenti pensionistici. Inoltre, si prevede la rateizzazione del Trattamento di fine servizio (TFS) e si permette che le giornate per i permessi per assistenza a familiari invalidi siano computate per l’accesso alla pensione anticipata senza penalizzazioni.

Misure di razionalizzazione della spesa

In sintesi il provvedimento in esame:

§      reca disposizioni in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016. In particolare, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici opera nei seguenti termini percentuali: 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS; 90% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento; 75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo; 50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte il medesimo minimo (comma 322);

§      modifica la disciplina sui termini temporali della rateizzazione dell’erogazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici, con effetto sui soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2014 (commi 323 e 324);

§      introduce un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti, secondo le seguenti aliquote: 6% per parte eccedente l’importo superiore a quattordici volte il trattamento minimo I.N.P.S; 12% per la parte eccedente venti volte il trattamento stesso e 18% per la parte eccedente l'importo di trenta volte il medesimo (comma 325);

§      reca una norma di interpretazione autentica concernente le gestioni previdenziali obbligatorie facenti capo ad enti previdenziali di diritto privato, al fine di specificare che gli atti e le deliberazioni adottati dagli enti ed approvati dai Ministeri vigilanti prima del 1° gennaio 2007, sono fatti salvi unicamente a condizione che essi siano intesi ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine delle gestioni previdenziali (comma 326);

§      stanzia 40 milioni di euro annui per il biennio 2014-2015, per l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini del rimborso delle trattenute operate in base al contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici di importo elevato, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 3-5 giugno 2013 (comma 180).

Accesso alla pensione anticipata

In sintesi il provvedimento in esame:

§      prevede che anche le giornate dedicate dai lavoratori ai congedi e permessi concessi per l’assistenza di familiari invalidi vengano computate ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva per l’accesso alla pensione anticipata senza penalizzazioni (comma 327).

 


 

PUBBLICO IMPIEGO

Nell’ambito del contenimento della spesa del pubblico impiego, il disegno di legge contiene una serie di interventi quali il blocco dell’indennità di vacanza contrattuale, il trattamento accessorio del personale pubblico, la limitazione del turn over, il limite massimo retributivo annuo del personale della P.A. e la riduzione delle indennità di servizio all’estero.

 

In particolare il disegno di legge:

§      reca disposizioni in materia di indennità di vacanza contrattuale (IVC) e di rinnovi contrattuali, prevedendo, in particolare, che per il triennio 2015-2017 l'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici resta fissata agli importi in godimento al 31 dicembre 2013 (commi 301-304);

§      proroga a tutto il 2014 la disposizione in base alla quale l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale da parte di ciascuna amministrazione pubblica non può superare quello corrisposto nel 2010 (comma 305);

§      prevede che, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, gli onorari professionali previsti in seguito a sentenze favorevoli alle P.A., in favore dei dipendenti che hanno assistito professionalmente le P.A. medesime, incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato, siano corrisposti nella misura del 75 per cento (comma 306);

§      reca disposizioni in materia di assunzioni nella P.A., riducendo le percentuali del turn over in determinate pubbliche amministrazioni (tra cui le amministrazioni dello stato, gli enti pubblici non economici, le agenzie, le università statali e gli enti di ricerca) e prevedendo la possibilità di assunzioni aggiuntive, in deroga alla normativa vigente, per il comparto sicurezza (commi da 307 a 310);

§      estende anche ai soggetti che abbiano in essere rapporti lavorativi con le autorità amministrative indipendenti e agli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche, escluse le stesse autorità amministrative indipendenti, a decorrere dal 2014, la disciplina vigente sul limite massimo retributivo per il personale della pubblica amministrazione, ragguagliato alla retribuzione del Primo Presidente della Corte di cassazione (commi da 311 a 315);

§      dispone rispettivamente la riduzione dell’indennità di servizio all’estero e dei rimborsi per spese di viaggio del personale delle Ambasciate e dei consolati, per un risparmio totale quantificabile in 10.340.000 euro nel 2014, e di 20.340.000 a decorrere dal 2015 (commi 318-319);

§      estende alle aziende speciali e alle istituzioni le norme sul contenimento dei costi di personale applicate all’amministrazione controllante (commi 376 e 377);

§      dispone che la Banca d’Italia, nell’ambito della propria autonomia, tenga conto dei principi di contenimento della spesa per il pubblico impiego contenuti nello stesso provvedimento ai fini del contenimento della spesa del proprio personale (comma 215);

§      reca una disposizione riguardante l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari (comma 321).


 

SETTORE PUBBLICO

L’intervento nel settore pubblico risulta incentrato prevalentemente sul tema delle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa, perseguite sia mediante la riduzione degli stanziamenti di bilancio che attraverso disposizioni di natura organizzativa o procedimentale. Sono poi disposte autorizzazioni di spesa destinate a specifiche finalità istituzionali, nonché alcuni specifici interventi nel settore della giustizia. Per le province è prevista una proroga al 30 giugno 2014 delle disposizioni che consentono il commissariamento degli organi giunti a scadenza, naturale o anticipata.

Misure di razionalizzazione della spesa

In sintesi il provvedimento in esame:

§      reca una serie di misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, mediante cui viene affidato al Commissario straordinario per la spending review, il compito di assicurare una riduzione della stessa non inferiore a complessivi 3.520 milioni nel periodo 2014-2017, disponendo nel contempo, in attesa della definizione di tali interventi correttivi, alcuni accantonamenti delle spese rimodulabili dei Ministeri, per 256 milioni nel 2015 e 622 milioni annui a decorrere dal 2016. Le misure di risparmio dovranno operare anche nei confronti delle regioni, per 344 milioni a decorrere dal 2015, nonché degli enti locali, per 344 milioni a decorrere dal 2016. Viene inoltre prevista l'emanazione, entro il 15 gennaio 2015, di un DPCM recante riduzioni delle agevolazioni e detrazioni fiscali e riduzioni della misura delle agevolazioni e detrazioni tali da assicurare maggiori entrate per 3.000 milioni nel 2015, 7.000 milioni nel 2016 e 10.000 milioni dal 2017; cui peraltro potrà non procedersi (in tutto in parte) qualora entro il 15 gennaio 2015, vengano emanati provvedimenti che reperiscano risorse mediante la riduzione della spesa pubblica (commi da 285 a 288);

§      vincola l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità all’adozione di misure di contenimento della spesa dirette a garantire il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio complessivo annuo maggiorato del dieci per cento rispetto agli obiettivi di risparmio previsti a legislazione vigente (comma 204).

§      estende alle amministrazioni provinciali, i cui organi cessino per scadenza naturale del mandato o anticipatamente, la previsione del commissariamento già disposta dalla legge di stabilità per il 2013 per gli organi provinciali cessati entro il 31 dicembre 2013 (comma 205);

§      dispone la fusione per l’incorporazione della società SICOT – Sistemi di consulenza per il Tesoro s.r.l., nella società Consip S.p.a., società entrambe in house del Ministero dell’economia e delle finanze e partecipate interamente dallo stesso (comma 209);

§      contiene delle disposizioni volte al contenimento della spesa del personale della Banca d’Italia (comma 215);

§      definisce le procedure per il riparto tra le regioni delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri relativi agli accertamenti medico-legali, eseguiti dalle aziende sanitarie locali, sui dipendenti assenti per malattia (comma 216);

§      dispone che le amministrazioni pubbliche centrali possano avvalersi di Consip S.p.A. quale centrale di committenza anche per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (comma 217);

§      obbliga le amministrazioni pubbliche a scegliere, nell’individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, le soluzioni economicamente più vantaggiose, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici. Le stesse amministrazioni devono inoltre comunicare all’Agenzia del demanio i costi per l’uso degli immobili di proprietà statale e di terzi da loro utilizzati. L’Agenzia del demanio individua gli indicatori di performance (costo d’uso per addetto) sulla base dei dati comunicati dalle amministrazioni: entro due anni dalla pubblicazione degli indicatori le amministrazioni devono adeguarsi alle migliori performance (comma 254);

§      reca diverse misure di contenimento delle spese per le consultazioni elettorali, tra le quali la riduzione alla sola giornata di domenica dello svolgimento delle operazioni di votazione nelle consultazioni elettorali e referendarie, come già sperimentato dal 1993 al 2002. In conseguenza, viene disposta la riduzione di 100 mln del Fondo per le spese elettorali, pari a legislazione vigente a 420 mln (commi da 261 a 264);

§      dispone la soppressione, a decorrere dall’anno 2014, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), relativa al fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (comma 270);

§      introduce alcune misure in materia di finanziamento delle autorità indipendenti, intervenendo sul meccanismo di compensazione previsto dalla legge finanziaria per il 2010 (commi 273 e 275);

§      estende la rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici, già prevista per gli oneri finanziari conseguenti a sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano per violazioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei suoi Protocolli di cui siano responsabili regioni e altri soggetti pubblici, anche agli oneri finanziari sostenuti dallo Stato italiano nei giudizi dinanzi alla suddetta Corte conclusi con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo (comma 280);

§      autorizza una spesa di 4 milioni annui per il triennio 2014-2016 al fine di completare l’attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle regioni e degli enti locali (comma 282);

§      proroga al 30 giugno 2014 le gestioni commissariali delle province, i cui organi sono giunti a scadenza naturale o anticipata dopo l’entrata in vigore dei decreti legge 201/2011 e 95/2012 e della legge 228/2012 (comma 291);

§      integra il trasferimento di funzioni esercitate, fino al 2010, dalla soppressa Stazione Sperimentale delle Pelli e materie concianti. Alla camera di commercio di Napoli vengono aggiunte, come amministrazioni subentranti nell'esercizio dei relativi compiti e attribuzioni, per quanto di competenza, quelle di Pisa e di Vicenza (comma 292);

§      novella gli artt. 52 e 53 del Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011). Le modifiche introdotte: nell’accertamento dei diritti dei terzi sui beni confiscati, limitano - nel massimo - la misura degli interessi loro dovuti al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia; riducono dal 70 al 60% del valore dei beni sequestrati o confiscati la soddisfazione, da parte dello Stato, dei crediti per titolo anteriore al sequestro (comma 293);

§      riduce gli oneri a carico del Ministero dell’interno per la custodia di veicoli presso le depositerie autorizzate (commi 294-300);

§      pospone di un semestre, dal 1°gennaio al 1°luglio 2014, i termini attualmente previsti per l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni (comma 353);

§      detta una nuova disciplina (commi 370-375) dei rapporti finanziari tra le amministrazioni locali e società partecipate dalle stesse, al fine di introdurre una miglior trasparenza ed un più immediato collegamento tra i risultati delle partecipate ed il bilancio delle amministrazioni partecipanti, con una precisa responsabilizzazione finanziaria che si determina anche sui bilanci delle amministrazioni in relazione alle eventuali perdite degli enti partecipati. Essi inoltre (commi 376-377), sono volti a estendere alle aziende speciali e alle istituzioni le norme sul contenimento dei costi di personale applicate all’amministrazione controllante, e modificano (comma 378) alcune disposizioni già vigenti che riguardano le società in house sia sotto il profilo del patto di stabilità sia per i vincoli attinenti al regime del personale e alle consulenze. In relazione alla nuova disciplina così introdotta, vengono conseguentemente modificate o soppresse (commi 379-381) le disposizioni attualmente vigenti in materia (commi da 370 a 381);

§      stabilisce che il compenso previsto per il Garante del contribuente non possa essere superiore al 50 per cento di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013, rinviando ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la determinazione del compenso per le funzioni svolte a decorrere dal 1° gennaio 2014 (commi 266 e 267);

§      riduce le autorizzazioni di spesa relative ai trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell’allegato 4 per un importo complessivo pari a 60,2 milioni nel 2014, a 57,9 milioni nel 2015 e 58,7 milioni a decorrere dal 2016 (comma 289);

§      dispone con decorrenza dal 2014 una riduzione lineare delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi per un importo di 152 milioni per il 2014 e a 151 milioni per le altre annualità, secondo gli importi indicati nell'allegato 5 al disegno di legge (comma 290).

Autorizzazioni di spesa

In sintesi il provvedimento in esame:

§      autorizza la spesa di 56 milioni per l’anno 2014 e di 2 milioni per l’anno 2015 per l'adempimento degli impegni connessi con l’organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea nel 2014, e con il collegato funzionamento della Delegazione per la Presidenza (comma 174);

§      con riguardo all’organizzazione in Italia, nel 2014, del summit dei Capi di Stato e di governo dell’Unione europea sull’occupazione giovanile e del meeting Asia-Europa, prevede una spesa non eccedente 5 milioni di euro.(comma 175);

§      estende alle Ambasciate e ai consolati italiani alcune deroghe ai limiti di spesa dettati dalla normativa vigente in ordine agli acquisti di mobilio e di autovetture, comportando un aggravio di spesa di 986.000 euro (comma 200)

§      consente al Ministero degli Affari esteri di stipulare contratti di locazione passiva con durata doppia (fino a diciotto anni) per gli immobili all'estero destinati all'attività dell'Amministrazione degli affari esteri, qualora nel contratto sia inserita la clausola di acquisto con riscatto dell’immobile locato, ovvero un’opzione acquisitiva equivalente (comma 208);

§      rimodula gli aspetti organizzativi e rifinanzia la banca dati pubblica gratuita della normativa vigente (Normattiva), il progetto x-leges, relativo alle comunicazioni telematiche tra gli organi costituzionali, e sopprime l’obbligo per il Governo – ormai obsoleto – di allegare ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate (commi da 196 a 199);

§      incrementa di 3,4 milioni, per gli anni 2014, 2015 e 2016, l’autorizzazione di spesa prevista per gli interventi a tutela delle minoranze linguistiche slovene (comma 219);

§      prevede l’istituzione di un Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, presso il Ministero dell’economia e finanze, con una dotazione di 24,631 milioni di euro per l’anno 2014. Le risorse del fondo sono destinate alle finalità indicate nell’Elenco 1, allegato al provvedimento (Misure anti-tratta, Comitato Italiano Paraolimpico, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, Vittime del terrorismo, Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti) (comma 191);

§      dispone l’applicazione anche all'esercizio finanziario 2014 delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille IRPEF  indicando in 400 milioni di euro l'importo destinato alla liquidazione per tale anno (comma 131);

§      prevede numerose disposizioni che riguardano il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE, fondo di carattere generale che ha la finalità di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale), che da un lato ne hanno utilizzato le risorse a copertura degli oneri recati da nuove disposizioni introdotte nel corso dell’esame al Senato (commi 143, 274, 510, 528 e 530) e che, dall’altro, hanno incrementato le disponibilità del Fondo nella misura di 12 milioni nel 2014, di 389 milioni nel 2015 e di 163 milioni nel 2016 (commi 102, 161, 244 e 249).

Disposizioni nel settore della giustizia

In sintesi il provvedimento in esame:

§      autorizza l’Avvocatura dello Stato all’assunzione di ulteriori procuratori dello stato a decorrere dall’anno 2014 entro il limite di spesa di 845.000 euro. In relazione a tali nuove assunzioni, l’Unita tecnica amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, in relazione alle esigenze di consulenza nella gestione del contenzioso, è autorizzata ad avvalersi di 4 avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due fuori ruolo (comma 171);

§      autorizza il Ministero della giustizia nell’anno 2014, in aggiunta alle facoltà di assunzione ordinarie, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014. All’autorizzazione consegue una spesa di 18,6 milioni di euro per il 2014, di 25,3 milioni di euro per il 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dal 2016 (comma 181);

§      dispone la proroga al 31 dicembre 2014 dei termini previsti da talune disposizioni in materia di magistratura onoraria. Viene, in particolare, prevista la proroga del mandato dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 (e non ulteriormente confermabili sulla base delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario, RD 12/1941), nonché dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 (e per i quali non è consentita una ulteriore conferma ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 374 del 1991) (comma 182);

§      disciplina la ripartizione delle maggiori risorse derivanti dall’aumento del contributo unificato introducendo, per il solo 2014, un finanziamento di 7,5 mln di euro per il perfezionamento di coloro che abbiano completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari (comma 218);

§      interviene sulla geografia giudiziaria stabilendo che, in via sperimentale, il Ministro della giustizia possa disporre, mediante convenzioni stipulate con le Regioni e le Province autonome, che per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi (comma 260);

§      apporta modifiche al Testo Unico sulle spese di giustizia, aumentando da 8 a 27 euro l’importo forfetario anticipato relativo a diritti, indennità di trasferta e spese di spedizione per la notificazione dovuto dalla parte interessata, e riducendo di un terzo nel gratuito patrocinio – la liquidazione degli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e ad altri soggetti (commi 416-417).

 


 

TRASPORTI

Nel disegno di legge le politiche a favore del trasporto prevedono finanziamenti per l’acquisto di materiale rotabile per il trasporto pubblico locale, sia ferroviario che su gomma, nonché interventi e finanziamenti per il settore dell’autotrasporto e per garantire la capacità operativa del Corpo delle Capitanerie di porto.

Sostegno finanziario al trasporto

In sintesi il provvedimento in esame:

§      prevede la destinazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2105 e 2016 per l’acquisto di materiale rotabile su gomma e di 200 milioni di euro per l’anno 2014 per l’acquisto di materiale rotabile ferroviario, in entrambi i casi da destinare al trasporto pubblico locale (comma 50);

§      con specifico riguardo al settore dell’autotrasporto autorizza la spesa di 330 milioni di euro per l’anno 2014 per interventi in favore del settore (comma 52) e modifica le funzioni e la composizione del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, nonché la disciplina del rilascio della licenza per autotrasportatore (commi 54-56).

Capitanerie di porto

In sintesi il provvedimento in esame:

§      rifinanzia dal 2014 le autorizzazioni di spesa del Fondo per il funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera per mantenerne la capacità operativa (comma 63).