Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Contrasto dell'omofobia e della transfobia - A.C. 245 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 245/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 19
Data: 05/06/2013
Descrittori:
EGUAGLIANZA   SESSO DELLE PERSONE E SESSUALITA'
Organi della Camera: II-Giustizia


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Contrasto dell'omofobia e della transfobia

5 giugno 2013
Elementi per l'istruttoria legislativa



Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Rispetto degli altri princìpi costituzionali|Incidenza sull'ordinamento giuridico|Formulazione del testo|



Contenuto

La proposta di legge A.C. 245 (Scalfarotto e altri) intende contrastare le discriminazioni fondate su omofobia e transfobia:

  • fornendo specifiche definizioni relative all'identità sessuale (art. 1);
  • novellando la legge Reale (legge 654/1975), che punisce le condotte di apologia, istigazione e associazione finalizzate alla discriminazione (art. 2);
  • novellando la legge Mancino (DL 122/1993), che punisce le manifestazioni esteriori della discriminazione (art. 3) e aggrava i delitti commessi con tali finalità (art. 5);
  • prevedendo per i condannati per tali delitti la pena accessoria dei lavori di pubblica utilità (art. 4).

 

In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge definisce l'espressione identità sessuale. In particolare, nel concetto di identità sessuale i proponenti ricomprendono:

- il sesso biologico della persona

- la sua identità di genere

- il suo ruolo di genere e

- l'orientamento sessuale.

In base alla lettera a), infatti, identità sessuale è l'insieme, l'interazione o ciascuna delle suddette quattro componenti.

La lettera b) definisce l'identità di genere come la percezione che ciascuno ha di sé, anche quando non corrispondente al proprio sesso biologico.

La lettera c) definisce il ruolo di genere come qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse all'essere uomo o donna.

La lettera d) definisce l'orientamento sessuale come l'attrazione emotiva o sessuale del singolo nei confronti di persone dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi.

Pertanto sulla base dell'estensione semantica delle definizioni, le singole fattispecie penali dovrebbero riferirsi a qualsiasi orientamento sessuale.

 

L'articolo 2 della proposta novella l'articolo 3 della c.d. legge Reale inserendo tra le condotte di apologia, istigazione e associazione finalizzata alla discriminazione anche quelle motivate dall'identità sessuale della vittima, come definita dall'articolo precedente.

In particolare, la proposta di legge interviene sul delitto di apologia e istigazione alla discriminazione:

  • per inasprire la pena, sostituendo (lett. a) le pene alternative della reclusione o della multa con la sola pena della reclusione (confermandone la durata massima in un anno e sei mesi);
  • per sostituire il verbo propagandare con il verbo diffondere («idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico»);
  • per sostituire il verbo istigare con il verbo incitare («a commettere o commette atti di discriminazione»). Con riguardo sia agli atti di discriminazione sia alla commissione di violenza o di atti di provocazione alla violenza, la proposta di legge intende dunque reintrodurre il testo originario di questa disposizione della legge del 1975, in vigore fino al 2006, ovvero fino all'entrata in vigore della legge 85 del 2006 (Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione) che ha novellato il testo;
  • per inserire tra i motivi della discriminazione l'identità sessuale della vittima.

A seguito della modifica, pertanto, le fattispecie penali, inasprite nelle sanzioni e modificate negli elementi costitutivi, si applicano anche laddove siano motivate dall'identità sessuale della vittima. A tal fine, occorre considerare l'"identità sessuale" secondo la definizione contenuta nell'art. 1 della proposta di legge.


Gli articoli da 3 a 5 della proposta di legge novellano il decreto-legge n. 122 del 1993 (c.d. legge Mancino).

L'articolo 3, con finalità di coordinamento, aggiunge la discriminazione motivata dall'identità sessuale della vittima nel titolo del provvedimento, nella rubrica del primo articolo e tra le finalità che aggravano i delitti comportando un aumento di pena sino alla metà. In particolare, per quanto riguarda le novelle all'art. 3 del decreto-legge (circostanza aggravante), la proposta sostituisce l'espressione «finalità» (di discriminazione) con l'espressione «motivi». Quindi, sulla base delle modifiche, la pene per i reati punibili con pena diversa dall'ergastolo sono aumentate fino alla metà ove tali reati siano commessi per motivi relativi all'identità sessuale della vittima (ovvero per motivi di discriminazione o di odio etnico).


L'articolo 4 sostituisce la disciplina della pena accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività. A tal fine la proposta di legge (comma 3 dell'art. 4):

  • elimina dall'articolo 1 del decreto-legge n. 122/1993 tutte le disposizioni che attualmente regolamentano tale pena accessoria, come una delle possibili pene accessorie cui il giudice può ricorrere (art. 1, comma 1-bis, lett. a); commi da 1-ter a 1-sexies);
  • introduce un nuovo articolo 1-bis nel decreto-legge 122/1993. Rispetto al testo attualmente in vigore la riforma della pena accessoria si caratterizza per le seguenti novità:

- la pena accessoria del lavoro di pubblica utilità non ha più carattere eventuale (il giudice può disporre) bensì obbligatorio (il giudice dispone);

- la durata della pena accessoria aumenta (dal massimo di 12 settimane al massimo di un anno);

- l'attività in favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato è estesa alle associazioni di tutela di omosessuali, bisessuali, transessuali o transgender.

Il comma 2 dell'articolo 4 demanda ad un regolamento del Ministro della giustizia il compito di disciplinare le modalità di svolgimento dell'attività di pubblica utilità. Il Ministero dovrà provvedere entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. 

 

L'articolo 5 interviene – analogamente all'articolo 3 – sull'articolo 3 del decreto-legge 122/1993, sostituendo il comma 2. La proposta riscrive la disposizione sul concorso tra circostanze e specifica che l'aggravante prevista dal comma 1 dell'articolo 3 è da ritenersi sempre prevalente sulle eventuali attenuanti.

Si osserva che il nuovo testo del comma 2 impedisce al giudice di valutare qualsiasi circostanza attenuante, ivi compresa la minore età dell'autore del reato: nell'applicazione dell'articolo 69 del codice penale (concorso di circostanze aggravanti e attenuanti) il giudice dovrà ritenere l'aggravante prevalente e dunque «non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti». La disposizione elimina ogni discrezionalità del giudice, che si troverà ad applicare l'aumento di pena sino alla metà senza poter apprezzare né le concrete modalità dell'azione né le caratteristiche personali del reo.



Relazioni allegate o richieste

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, è corredato della sola relazione illustrativa.



Necessità dell'intervento con legge

Le nuove disposizioni novellano precedenti disposizioni di rango legislativo, modificando, tra l'altro, alcune fattispecie di reato. Si giustifica pertanto l'intervento con legge.



Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame contiene disposizioni volte a modificare fattispecie di reato, riconducibili essenzialmente all'ambito di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione ("giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale"), ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.



Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Si ricorda che, nel corso della XV legislatura, in occasione dell'esame in sede referente presso la Commissione Giustizia di un provvedimento (A.C. 1249-ter) contenente norme analoghe a quelle di cui alla pdl in oggetto, è stata trattata la questione della mancanza di una definizione giuridica della nozione di "orientamento sessuale". Il problema si è posto in particolare in relazione alle fattispecie penali che a tale concetto fanno riferimento, in quanto esse risulterebbero non sufficientemente determinate, in contrasto con il secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione che stabilisce una riserva assoluta di legge in materia penale. Appare opportuno valutare adesso la questione, alla luce della definizione di "identità sessuale" contenuta nell'art. 1 della pdl.



Incidenza sull'ordinamento giuridico



Formulazione del testo

In relazione alla formulazione dell'articolo 3 si evidenzia l'esigenza di specificare che la sostituzione del termine "finalità" con il termine "motivi" va operata ovunque l'espressione ricorra; nel comma 1 dell'art. 3, infatti, il termine "finalità" ricorre due volte. Nel secondo caso occorre anche coordinare il genere dell'aggettivo («medesime») con il sostantivo che viene modificato ("motivi").

Sia l'articolo 3 sia l'articolo 5 della proposta novellano l'articolo 3 del decreto-legge 122/1993. Appare opportuno fare confluire entrambe le novelle in un unico articolo.