Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali -A.C. 875, A.C. 901
Riferimenti:
AC N. 875/XVII   AC N. 901/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 9
Data: 21/05/2013
Descrittori:
DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI   EVASIONI FISCALI
FRODE   PREVENZIONE DEL CRIMINE
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali

21 maggio 2013
Elementi per l'istruttoria legislativa



Indice

Contenuto dell'accordo|Contenuto dei progetti di legge di ratifica|La relazioni economiche tra l'Italia e San Marino|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|



Contenuto dell'accordo

 

La problematica delle doppie imposizioni

 

La ratio di questa tipologia di accordi internazionali è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano "transnazionale".

Il quadro legislativo nazionale vigente prevede norme particolari per il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi dei soggetti non residenti: tali disposizioni si applicano solo se non sono state poste regole a livello internazionale, concordate tra Stati sovrani, quali soggetti primi del diritto internazionale.

Queste regole si concretizzano nella stipula di trattati bilaterali o multilaterali fra Stati, che vengono poi recepiti nelle singole legislazioni nazionali con strumenti diversi a seconda dei modelli costituzionali, derogando alle leggi interne e prevalendo su di esse.

Pertanto nel caso di soggetti non residenti si applicano le  disposizioni previste nella convenzione contro le doppie imposizioni qualora essa sia stata stipulata con il paese del soggetto non residente, ratificata dai paesi interessati ed entrata in vigore, oppure le disposizioni previste dalla legislazione nazionale se, rispetto a questa, sono più favorevoli.

Può anche accadere che l'accordo bilaterale o multilaterale prenda in considerazione solo alcuni dei redditi del non residente: in questo caso si avrà un regime integrato fra la legge nazionale e la convenzione internazionale.

Si ricorda altresì l'introduzione di una normativa, nel nostro Paese - analogamente a quanto già previsto in altri ordinamenti - diretta a disciplinare il fenomeno definito comunemente CFC (Controlled Foreign Corporation), mediante l'imputazione al soggetto residente dei redditi prodotti da società controllate residenti in Stati con regime fiscale privilegiato.

Una preoccupazione di tipo opposto all'esigenza di evitare la doppia imposizione internazionale è quella di evitare anche la mancata imposizione, poiché potrebbe verificarsi un eventuale azzeramento dell'imposizione, a causa di un utilizzo improprio dei regimi convenzionali (il c.d. Treaty shopping).

A partire dal primo dopoguerra si è andata affermando la necessità di evitare le doppie imposizioni, soprattutto nell'ambito della Società delle Nazioni, che favorì la stipula dei primi importanti trattati (ad esempio quello italo-tedesco del 1925).

Un ulteriore impulso alla stipulazione di tali convenzioni è stato dato negli anni Cinquanta, specialmente tra gli Stati appartenenti all'area occidentale.

A livello internazionale l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha redatto, nel 1963, un modello di convenzione-tipo, che è stato più volte aggiornato (da ultimo nel 2008), mentre le Nazioni Unite - con il Manuale di negoziazione del 1979 - ha inteso favorire i paesi in via di sviluppo ad accedere ad accordi equi con gli Stati economicamente più forti.

 

 

La Convenzione sulle doppie imposizioni del 2002 tra Italia e San Marino ed il Protocollo di modifica del 2012

 

La Convenzione tra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, è stata firmata a Roma il 21 marzo 2002 e, così come il Protocollo aggiuntivo del 2012, mai ratificata.

Il Protocollo aggiuntivo , fatto a Roma il 13 giugno 2012, fissa le modifiche alla precedente intesa del 2002, nel rispetto del modello OCSE 2005 e dunque aggiornandola agli standard internazionali, con particolare riferimento allo scambio di informazioni.

L'articolo I del Protocollo aggiuntivo sostituisce l'articolo 10 della Convenzione originaria in materia di dividendi (con tale termine si indicano non solo i redditi derivanti da azioni, ma anche i redditi percepiti dai titolari di quote sociali fiscalmente assimilabili alle azioni).

Il nuovo testo è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario e della concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti. In particolare, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta nello Stato della fonte, da applicare all'ammontare lordo, rispettivamente dello 0%, per partecipazioni di almeno il 10 %, detenute per un periodo di almeno dodici mesi precedentemente alla data della delibera di distribuzione; negli altri casi l'aliquota prevista è del  15%.

L'articolo II modifica l'articolo 11 sostituisce l'articolo 11 in materia di Interessi, promuovendo il principio di tassazione esclusiva nel Paese di residenza

L'articolo III sostituisce l'articolo 12 della Convenzione, in materia di Canoni, prevedendo in generale la tassazione nello Stato di residenza del beneficiario.

L'articolo IV sostituisce l'articolo 26 in materia di scambi di informazioni. La nuova formulazione, in sostanza, mira a rendere più penetrante l'azione di raccolta delle informazioni in campo fiscale, prevedendo che lo Stato contraente oggetto di una richiesta utilizzi i poteri a sua disposizione anche qualora le informazioni in questione non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni, e si esplicita anzi che tale ultima eventualità non possa essere invocata per rifiutare di fornire quelle informazioni. In particolare, poi, la nuova formulazione riduce la portata del cosiddetto segreto bancario, stabilendo che lo Stato richiesto non potrà rifiutare di fornire le informazioni con la sola motivazione che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione finanziaria o da un mandatario operante in qualità di agente o fiduciario.

L'articolo V prevede che le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 possano essere sospese qualora lo scambio di informazioni non sia adeguatamente applicato.

L'articolo VI prevede la sostituzione con un nuovo Protocollo aggiuntivo del precedente.

L'articolo VII comprende le formule relative all'entrata in vigore del Protocollo di modifica (alla data della ricezione della seconda notifica) e della denuncia dello stesso (non prima di cinque anni dalla sua entrata in vigore), previste nelle medesime modalità della Convenzione.

 

 

 

Le innovazioni del Protocollo del 2012
Le nuove disposizioni sul segreto bancario


Contenuto dei progetti di legge di ratifica

 

I due progetti di legge in esame sono l'A.C. 875, d'iniziativa governativa, e  l'A.C. 901 di iniziativa dell'on.Pini, di analogo contenuto.

Un disegno di legge di autorizzazione alla ratifica (A.C. 5667), presentato nella scorsa legislatura, era stato esaminato dalla Commissione Affari esteri della Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 2012, senza che ne venisse completato l'iter di approvazione.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo, il secondo il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento, il cui è onere è individuato in 3.282.000 euro a decorrere dal 2014, cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi di ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

La relazione tecnica che correda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ascrive gli oneri, in termini di perdita di gettito, alle disposizioni seguenti:

Art. 7: non applicazione della ritenuta sugli utili delle imprese euro 320.000

Art. 10: modifica aliquota ritenuta dividendi: euro 600.000

Art. 11: modifica tassazione utili da capitale: euro 120.000

Art. 12: modifica dell'aliquota sulle royalties: euro 112.000

Art. 13: modifica aliquota relativa alle plusvalenze: euro 1.950.000.

Art. 22: non applicazione ritenuta su altri redditi: euro 180.000.

 

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Il disegno di legge è corredato di Relazione tecnica, di Analisi tecnico-normativa e Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). La relazione tecnica evidenzia la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica della Convenzione e del Protocollo in esame, in base all'articolo 80 della Costituzione, in quanto le disposizioni in essa contenute modificano la potestà impositiva dell'Italia, come reso possibile dal richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio tanto dall'articolo 75 del DPR n. 600 del 1973 quanto dall'articolo 169 del TUIR (DPR n. 917 del 1986).

L'Analisi tecnico-normativa considera la Convenzione in oggetto priva di incidenza sull'ordinamento dell'Unione europea in quanto essa non si differenzia, se non in alcuni aspetti derivanti dalla particolarità dei sistemi fiscali vigenti nei due paesi, dall'attuale modello OCSE, sul quale sono basate tutte le analoghe nuove convenzioni stipulate dall'Italia e le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie. L'ATN, infine, esclude l'incompatibilità del Protocollo in esame con i poteri delle Regioni e degli enti locali, attesa la competenza esclusiva dello Stato nella stipula di accordi internazionali in materia fiscale.

 

Copertura finanziaria


La relazioni economiche tra l'Italia e San Marino

 

I rapporti con l'Italia, principale partner commerciale e finanziario sammarinese, sono assai rilevanti: già nel 1862 i due Stati conclusero un accordo di amicizia e cooperazione poi consolidatosi con la Convenzione di amicizia e buon vicinato del 1939: le relazioni sono tuttora assai consolidate anche se permangono tensioni dovute al contenzioso fiscale ed all'adozione, da parte italiana, di misure volte a contrastare l'evasione fiscale ed il riciclaggio. A tale riguardo San Marino ha adottato negli ultimi anni una politica volta a garantire una maggiore trasparenza, fissando l'obiettivo di cancellare il segreto bancario e concludendo alcuni accordi internazionali per lo scambio di informazioni in materia fiscale. Nel 2009 l'OCSE ha inserito il paese nella "lista bianca" dei paradisi fiscali ma, nel gennaio 2011, la medesima Organizzazione ha riscontrato che San Marino non si è ancora pienamente adeguata agli standard internazionali sullo scambio di informazioni.

L'economia sammarinese è fondamentalmente basata sul turismo (la Repubblica del Titano ospita annualmente più di tre milioni di visitatori) e sul settore bancario. Il comparto creditizio nel suo complesso - banche ed assicurazioni - rappresenta una quota importante del PIL nazionale intorno al 15% del totale.

Il fenomeno del "frontalierato" è assai significativo oltre 6.000 lavoratori italiani, residenti in Italia, (circa il 30% del lavoro dipendente a San Marino) concorrono infatti alla creazione della ricchezza sanmarinese.

Il PIL sammarinese è pari a 0,63 miliardi di dollari, le importazioni a 2.132 milioni di dollari mentre le esportazioni sono pari a 2.457 milioni di dollari.



Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

 

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettere a), Cost.).