Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Legge di bilancio - A.C. 4127-bis - Profili di interesse della IV commissione
Riferimenti:
AC N. 4127-BIS/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 510
Data: 02/11/2016
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   COMMISSIONI PERMANENTI
DIFESA NAZIONALE     
Organi della Camera: IV-Difesa
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Casella di testo: LEGGE DI BILANCIO 2017

 

 

 

 

Casella di testo: novembre 2016Casella di testo: A.C. 4127 –bis



Casella di testo: Profili di competenza della IV Commissione Difesa


 

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Dossier n. 395

 

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Progetti di legge n. 510/0/IV

 

 

Il presente dossier č articolato in due parti:

§  la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;

§  la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2017-2019 di competenza di ciascuna Commissione.

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati č destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attivitā degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilitā per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 


 

 

I N D I C E

 

 

Il nuovo disegno di legge di bilancio.. 1

La prima Sezione.. 3

§  1. La disciplina contabile della prima sezione. 3

§  2. Profili di competenza della IV Commissione. 5

§  Articolo 52, commi 1-2 e 4-5 (Fondo per il pubblico impiego) 5

§  Articolo 54 (Proroga dell’impiego del personale militare appartenente alle Forze armate) 12

§  Articolo 61, comma 1 (Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri) 15

§  Articolo 80 (Fondo Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco) 18

La seconda Sezione.. 21

§  1. La disciplina contabile della seconda sezione. 21

§  2. Le previsioni di spesa di competenza della Commissione Difesa nel “nuovo” disegno di legge di bilancio. 24

§  3. Analisi della spesa per Missioni e programmi 28

§  4. Stanziamenti iscritti negli stati di previsione di altri Ministeri di interesse della Commissione. 33

Documentazione

§  Allegati conoscitivi al Ddl di bilancio (stralcio) 41

 

 


Il nuovo disegno di legge di bilancio

Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilitā e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilitā sono ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilitā.

La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilitā; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

Nella riallocazione tra le due Sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilitā e di bilancio, va considerato che la seconda sezione, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

L’integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilitā persegue la finalitā di incentrare la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le prioritā dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

 

 


La prima Sezione

1. La disciplina contabile della prima sezione

La prima sezione - disciplinata dai nuovi commi da 1‑bis a 1‑quinquies dell’articolo 21 della legge n. 196/2009 - contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Essa riprende sostanzialmente, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196/2009, riguardante la disciplina della legge di stabilitā.

Per quanto concerne il contenuto della sezione in esame, tra le novitā pių rilevanti rispetto all’ex disegno di legge di stabilitā va in primo luogo segnalato come essa potrā contenere anche norme di carattere espansivo, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non č stata riproposta la disposizione che recava l’articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilitā doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

 

Altra significativa novitā puō ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto giā previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora all’ulteriore divieto (commi 1-ter ed 1-quinquies dell’articolo 21) di inserire norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni contenute nella prima sezione – sottolinea la norma – devono determinare variazioni delle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione soltanto attraverso la modifica delle autorizzazioni legislative sottostanti o dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l’evoluzione delle entrate e della spesa, ovvero attraverso nuovi interventi. Le disposizioni della prima sezione non possono, cioč, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una modifica diretta dell’ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione. Tale modifica č possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l’evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.

Da segnalare inoltre come non sono riproposte, quale contenuto della prima sezione, le disposizioni (di cui all’ex articolo 11, comma 3, lettere d), e), f) ed h) della legge n. 196) che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui rispettivamente alle tabelle C, D ed E della legge di stabilitā. La mancata riproposizione va ricondotta al fatto che nell’impianto organico della nuova legge di bilancio tali determinazioni sono trasferite nell’ambito della seconda sezione. La nuova disciplina prevede perō, contestualmente, che i contenuti delle tabelle devono essere esposti – a fini conoscitivi – in appositi allegati del disegno di legge di bilancio, da aggiornare al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Un diverso contenuto caratterizza infine la relazione tecnica, finora prevista per la sola ex legge di stabilitā, che viene adesso estesa alla legge di bilancio nel suo complesso. Ciō in quanto l’unificazione dei due disegni di legge in un unico provvedimento e, all’interno di questo, il carattere sostanziale che caratterizza anche la seconda sezione, impone l’obbligo di presentazione della relazione in questione non solo con riferimento alla prima sezione ma anche con riguardo alla seconda sezione, in modo da consentire di valutare l’attendibilitā dei criteri utilizzati per l’elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.

I contenuti della prima sezione sono inoltre interessati, oltre che dalla relazione tecnica, da un ulteriore documento riferito alle grandezze economiche del provvedimento, costituito dalla Nota tecnico-illustrativa, giā prevista dalla legge n.196 del 2009 ma che viene arricchita di contenuti. Essa deve ora essere allegata al disegno di legge di bilancio con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni. A tal fine la Nota espone i contenuti e gli effetti sui saldi da parte della manovra, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione degli effetti dei vari interventi, e dovrā essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dalle Camere al disegno di legge di bilancio nel corso dell’esame parlamentare.


 

2. Profili di competenza della IV Commissione

 

Articolo 52, commi 1-2 e 4-5
(Fondo per il pubblico impiego)

 

 

L'articolo 52, commi 1-2 e 4-5 reca un duplice ordine di previsioni.

Un primo ordine di disposizioni concerne l'istituzione di un Fondo per finanziare in particolare (comma 2): la contrattazione collettiva entro la pubblica amministrazione; nuove assunzioni presso le amministrazioni dello Stato; l'attribuzione di risorse al personale dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate.

Un secondo ordine di disposizioni (comma 3) concerne l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universitā e della ricerca, per l'incremento dell'organico dell'autonomia, di cui alla legge n. 107 del 2015 (su cui si veda infra la scheda riferita all'articolo 53 – Organico di fatto).

Per tale duplice finalitā, č complessivamente stanziata la somma di 1,92 miliardi di euro per il 2017 e 2,63 miliardi di euro a decorrere dal 2018. In tale ambito, la dotazione del Fondo per le finalitā di cui al citato comma 2 č pari a 1,48 miliardi per il 2017 e a 1,93 miliardi a decorrere dal 2018, da ripartire con dPCm.

 

 

Il comma 1 dispone lo stanziamento complessivo destinato alle finalitā indicate ai commi 2,3, 4 e 5, di 1,92 miliardi di euro per il 2017 e di 2,63 miliardi di euro a decorrere dal 2018.

 

Il comma 2 prevede l'istituzione di un Fondo (presso lo stato di previsione del ministero dell'economia e finanze) per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche.

La dotazione del Fondo č pari a:

§  1,48 miliardi per il 2017;

§  1,93 miliardi a decorrere dal 2018.

Il Fondo č ripartito con uno (o pių) decreti del Presidente del Consiglio (su proposta del ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze).

 

Il Fondo č istituito con una triplice finalitā (ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c)):

 

a)   la copertura (ma la disposizione recita: "la determinazione") degli "oneri aggiuntivi" (rispetto ai 300 milioni di euro giā stanziati dall’ultima legge di stabilitā[1]) per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 nonché per "i miglioramenti economici" del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

 

Il 'blocco' della contrattazione collettiva (nonché il 'congelamento' dei trattamenti retributivi), disposti dal decreto-legge n. 78 del 2010 ed in seguito prorogati, sono stati caducati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015, per illegittimitā sopravvenuta, con effetto dalla pubblicazione della sentenza (dunque non retroattivo, rimanendo cosė salvi gli effetti economici fino a quel momento della normativa travolta).

Oggetto della censura della Corte costituzionale č stata non la misura in sé di contenimento della spesa pubblica bensė il suo protrarsi "cosė prolungato nel tempo da rendere evidente la violazione della libertā sindacale" sancita dall'articolo 39, primo comma della Costituzione.

Secondo la Corte "la contrattazione deve potersi esprimere nella sua pienezza su ogni aspetto riguardante la determinazione delle condizioni di lavoro, che attengono immancabilmente anche alla parte qualificante dei profili economici". Ebbene, "in ragione di una vocazione [per effetto del concatenarsi di proroghe] che mira a rendere strutturale il regime del 'blocco', si fa sempre pių evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertā sindacale sancito dall’art. 39, primo comma, Cost.". "Il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale", coinvolgente "una complessa trama di valori costituzionali (artt. 2, 3, 36, 39 e 97 Cost.)". Non la sospensione in sé ma il suo tramutarsi in misura strutturale ha segnato lo sconfinamento "in un bilanciamento irragionevole tra libertā sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e giā vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all’interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.)".

La sentenza della Corte costituzionale ha dato impulso allo 'sblocco' della contrattazione collettiva. La legge n. 208 del 2015 (legge di stabilitā 2016) ha indi previsto per il triennio 2016-2018 che gli oneri a valere sul bilancio statale per la contrattazione collettiva ammontassero a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Cosė il suo articolo 1, comma 466.

 

La disposizione in esame del disegno di legge fa menzione di "oneri aggiuntivi", appunto rispetto a quelli cosė quantificati dalla legge di stabilitā 2016. In breve, si amplia la capienza delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

E tali maggiori risorse si prevede (mediante apposita novella alla citata disposizione della legge di stabilitā 2016) siano altresė destinate ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

 

Com’č noto, la cd. privatizzazione del pubblico impiego (disposta dal decreto legislativo n. 29 del 1993, indi da quello oggi vigente n. 165 del 2001, secondo cui la disciplina del rapporto di lavoro ed impiego presso le pubbliche amministrazione č ormai 'attratto' all'ambito privatistico, con un contratto di lavoro disciplinato dalle norme del codice civile) non ha investito alcune categorie di pubblici dipendenti. Sono (ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001): "magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia" nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivitā in materia di risparmio, funzione creditizia e valutaria, tutela del risparmio, valore immobiliare e tutela della concorrenza e del mercato. Č inoltre disciplinato dai rispettivi ordinamenti il personale del Corpo dei Vigili del fuoco (con esclusione del personale volontario), il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, i professori e i ricercatori universitari (nelle more della specifica disciplina organica ed in conformitā ai principi della autonomia universitaria). Queste le amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

 

b)  “definizione” del finanziamento - per il 2017 e dal 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001)[2]. Per siffatte assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate (dal ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dell'economia) entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dal decreto-legge n. 101 del 2013 ("Disposizioni urgenti per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione nelle amministrazioni pubbliche) all'articolo 4.  

 

Tra le previsioni poste dall'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, puō valere ricordare quella secondo cui per tali amministrazioni l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali č subordinata: all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessitā organizzative adeguatamente motivate; all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalitā necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; al previo svolgimento di una ricognizione circa situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale.

 

c)   “definizione” dell’incremento - dal 2017 - del finanziamento previsto a legislazione vigente, per dare attuazione alle previsioni della legge-delega n. 124 del 2015 di revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché della legge n. 244 del 2012 per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Ovvero - alternativamente - finanziamento della proroga (per il solo anno 2017) del contributo straordinario previsto dalla legge n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972. I destinatari sono le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze armate.

 

Per intendere il contenuto della previsione normativa, si rende necessario sciogliere i riferimenti normativi in essa contenuti. La disposizione prevede infatti che una parte del neo istituito Fondo sia destinata a dare attuazione all'articolo 8, comma 1, lettera a), punti 1) e 4) della legge n. 124 del 2015 nonché all'articolo 1, comma 5 della legge n. 244 del 2012; oppure a finanziare la proroga (per il 2017) del contributo straordinario previsto dall'articolo di cui all'articolo 1, comma 972 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilitā 2016). Quest'ultima disposizione, cui quella in esame rinvia, prevede che "nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale č riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attivitā produttive e non č assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale [...]. Per le finalitā di cui al presente comma č autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016".

 

In base alla disposizione in commento, tale contributo straordinario di 960 euro annui per il personale testč richiamato potrā essere dunque prorogato al 2017, in alternativa (la ripartizione dei contributi del Fondo č, come previsto al comma 2, operata con uno o pių DPCM ) all’attuazione degli interventi prevista dalla legge di riorganizzazione della p.a. n. 124 del 2015 (delega al Governo per la riorganizzazione degli ordinamenti delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e dalla legge n. 244 del 2012 (riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate).

Si ricorda, a tal fine, che il termine per l’attuazione della delega di cui all’articolo 8 della legge n. 124 del 2015, originariamente fissato al 28 agosto 2016 č stato prorogato al 18 febbraio 2017 dall’art. 1 del DL 67/2016 (conv. L. 131/2016).

 

In particolare, č richiamato, della legge n. 124 del 2015, l'articolo 8, comma 1, lettera a), nei suoi punti 1 e 4.

Tale previsione delega il Governo alla riorganizzazione complessiva degli ordinamenti del personale di tutte le Forze di polizia (ossia Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale, a ordinamento civile, e Carabinieri e Guardia di finanza, a ordinamento militare), secondo i criteri indicati. Ed č investito anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il punto n. 1 della legge delega – richiamato espressamente dalla norma in commento - indica (quale criterio) la revisione generale della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione di carriera, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche di ruoli cosė come la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalitā e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltā assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiaritā ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia.

Il punto n. 4, oltre a prevedere che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresė le funzioni di ispettore fitosanitario (di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 214 del 2005), pone come criteri il riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la legge n. 56 del 2014 (escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia); l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006 (recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge n. 229 del 2003), in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo (e conseguente revisione del decreto legislativo n. 217 del 2005, recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge n. 252 del 2004), anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo (previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della delega).

Si ricorda che della delega di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) č stata finora data parziale attuazione con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 124/2015.

 

Unitamente a queste disposizioni della legge n. 124 del 2015, č richiamata la legge n. 244 del 2012 (di delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale), all'articolo 1, comma 5.

Tale richiamata disposizione - nella parte inserita dalla legge di conversione n. 9 del 2016 del DL 185/2015 recante Misure urgenti per interventi nel territorio -  prevede che una quota parte (non superiore al 50 per cento) dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, conseguenti alla revisione dello strumento militare nazionale, sia utilizzata per adottare, entro il 1š luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione di Forze di polizia e Forze armate quanto a carriere, attribuzioni e trattamenti economici (con esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva), secondo quanto previsto dalla legge n. 216 del 1992 (articolo 2, comma 1 ed articolo 3, comma 3) e nel rispetto dei criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 124 del 2014, giā sopra ricordato.

 

Il comma 4 demanda al decreto del Presidente del Consiglio sopra richiamato (comma 2) l'aggiornamento dei criteri di determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale da porre a carico dei rispettivi bilanci - criteri giā posti dal d.P.C.m. 18 aprile 2016.

 

Il d.P.C.m. 18 aprile 2016 era tenuto (ai sensi dall'articolo 1, comma 469 della legge n. 208 del 2015) a muovere in coerenza con quanto stabilito, per il personale delle amministrazione dello Stato, dal comma 466 della medesima legge, che ha previsto, per il triennio 2016-2018, un onere a carico del bilancio statale pari a 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, a fronte di un 'monte salari' al netto dell’indennitā di vacanza contrattuale nelle misure vigenti a decorrere dal 2010 (nell'importo a regime dal 1° luglio 2010) di circa 75 miliardi di euro complessivi, per tutto il personale delle amministrazioni interessate).

Pertanto il d.P.C.m. 18 aprile 2016 ha determinato gli oneri, a decorrere dal 2016, per l’intero triennio 2016-2018, per ciascuna delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici interessati, nella misura dello 0,4 per cento del 'monte salari' utile ai fini contrattuali e costituito dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e accessorio rilevate dai pių recenti dati inviati in sede di conto annuale al ministero dell’economia e delle finanze, al netto della spesa per l’indennitā di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall’anno 2010. Gli importi come sopra quantificati maggiorati degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attivitā produttive (IRAP), si aggiungono, a decorrere dall’anno 2016, a quelli giā determinati per il pagamento della predetta indennitā di vacanza contrattuale.

Per il personale 'non contrattualizzato' ossia in regime di diritto pubblico, resta fermo (mediante rinvio all'articolo 24, commi 1 e 4 della legge n. 448 del 1998) che gli stipendi, l'indennitā integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennitā integrativa speciale, e che siffatta previsione si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.

 

Il comma 5 infine novella la disposizione vigente della legge di stabilitā 2016 (il citato articolo 1, comma 466 della legge n. 208 del 2015) relativa al finanziamento della contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 a carico del bilancio dello Stato.

La novella č duplice.

Inserisce tra gli oneri oggetto della copertura finanziaria "i miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico".

E sopprime la quantificazione (entro i 300 milioni previsti da quell'altra disposizione) circoscritta a 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.

Articolo 54
(Proroga dell’impiego del personale militare
appartenente alle Forze armate)

 

 

articolo 54 proroga fino al 31 dicembre 2017 e limitatamente a 7.050 unitā l'operativitā del piano di impiego, concernente l’utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

 

Scopo della disposizione č quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attivitā di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009)  anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalitā e del terrorismo, nonché alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del prossimo  G7 e di prevenzione dei fenomeni di criminalitā organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

 

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attivitā, l’articolo in esame rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

1.   il personale militare č posto a disposizione dei prefetti interessati (comma 1);

2.   il piano di impiego del personale delle Forze armate č adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell’interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari (comma 2);

3.   nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

In relazione al richiamato piano di impiego si ricorda che il decreto legge n. 92/2008 ha autorizzato il ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio. In particolare, č stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalitā, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, č consentito impiegare personale militare delle forze armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere. Il Piano per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio č stato adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed č operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unitā con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l’impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle forze armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalitā, risultava necessario assicurare un pių efficace controllo del territorio.

Il piano č stato successivamente prorogato:

1.   fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

2.   fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell’articolo 5 del decreto legge n. 192 del 2014 (c.d. “mille proroghe”);

3.   fino al 30 giugno 2015 dall’articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,

4.   fino al 31 dicembre 2015 dall’articolo 5-bis del decreto legge n. 78 del 2015 (c.d. “enti territoriali”);

5.   fino al 31 dicembre 2016  dall’ articolo 1, commi 251 e 252 della legge 208 del 2015  (legge di stabilitā 2016).

·      

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all’impiego del richiamato contingente l’articolo in esame  autorizza la spesa di 123 milioni di euro per l’anno 2017 con specifica destinazione di euro :

§  120.536.797 per il personale delle forze armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);

§  2.463.203 per il personale delle forze di polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009).

 

In relazione alla richiamata autorizzazione di spesa la relazione tecnica allegata al provvedimento specifica che “per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i criteri presi a base di riferimento per le precedenti disposizioni di proroga dei suddetti interventi. In particolare, per il personale militare č prevista l'attribuzione di una indennitā onnicomprensiva commisurata all'indennitā di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di Polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a 26 euro per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. Inoltre, per tutti i militari č previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza utilizzando un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria di personale impiegato. A tali oneri si aggiungono, quali spese di funzionamento, spese per viveri, per alloggio dei militari impiegati fuori sede, per servizi generali, per equipaggiamento/vestiario, per l'impiego di automezzi nonché, per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio, spese una tantum per la corresponsione dell'indennitā di marcia/indennitā di missione durante i trasferimenti”.

Per quanto riguarda i costi del personale delle Forze di Polizia impiegato congiuntamente con quello militare nei servizi di vigilanza la relazione illustrativa precisa che “gli stessi derivano unicamente dal pagamento dell'indennitā onnicomprensiva ove non sia riconosciuta l'indennitā di ordine pubblico, ai sensi del citato articolo 24, comma 75, del D.L. 78/2009”.


 

Articolo 61, comma 1
(Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri)

 

articolo 61, comma 1 definisce le modalitā attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, prevedendo la possibilitā che le riduzioni di spesa disposte con il disegno di legge di bilancio possano essere rimodulate nell’ambito di ciascun Ministero, fermo restando i risparmi di spesa da realizzare in termini di indebitamento netto della P.A..

La rimodulazione viene attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Con il disegno di legge in esame si prevede che le Amministrazioni centrali dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri contribuiscano alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 attraverso misure disposte - in gran parte nella seconda sezione - con il disegno di legge medesimo.

L’entitā dei risparmi, in termini di riduzioni della spesa ovvero aumenti di entrata, č definita nella relazione tecnica, per un ammontare complessivo, in termini di indebitamento netto, pari a 728,4 milioni nel 2017, 708,9 milioni nel 2018 e 713,2 milioni nel 2019. A decorrere dal 2020 l’entitā dei risparmi previsti per il 2019 č da considerarsi permanente.

 

Considerata l’entitā delle misure di contenimento della spesa apportate con il disegno di legge di bilancio in esame, al fine di assicurare la necessaria flessibilitā gestionale nel corso dell’esercizio 2017, il comma 1 dell’articolo 61 prevede la possibilitā di rimodulare le riduzioni di spesa apportate a titolo di concorso dei Ministeri agli obiettivi di finanza pubblica, nell’ambito dei propri stati di previsione della spesa e fermi restando i risparmi da conseguire.

In relazione alla quantificazione della spending review, la relazione tecnica riporta nel dettaglio il contributo al miglioramento dei saldi da parte di ciascun Ministero e della Presidenza del Consiglio, sia in termini di saldo netto da finanziarie che di indebitamento netto, in una tabella riepilogativa, di seguito riportata con alcuni elementi integrativi della stessa. Tale contributo č stato realizzato attraverso misure di risparmio di spesa o di aumento di entrata che derivano sia dalle disposizioni della Sezione I che dai definanziamenti di spesa previsti nella Sezione II.

 

Si ricorda che con la riforma della legge di contabilitā sono state apportate rilevanti innovazioni alle disposizioni che disciplinano la formazione e la variazione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio di previsione. Innanzitutto, gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, riferiti al triennio, vengono ora definiti con apposito D.P.C.M., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro il 31 maggio di ciascun anno, ai sensi del nuovo articolo 22-bis, comma 1 (introdotto nella legge di contabilitā dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 90/2016).

I Ministri, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi triennali, anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse, e formulano le proprie proposte di modifica della legislazione vigente utili per il conseguimento dell’obiettivo di risparmio definito per ciascuna Amministrazione.

Nella relazione tecnica si evidenzia che, nelle more della prima attuazione di tale innovazione, il MEF ha condiviso l’obiettivo di risparmio e i criteri di valutazione delle proposte formulate da ciascuna Amministrazione attraverso apposite interlocuzioni a livello di vertice politico.

 

Come emerge dai conteggi riepilogativi elaborati nelle ultime righe della tabella, la quasi totalitā degli effetti migliorativi deriva dalla Sezione II del disegno di legge di bilancio, ovvero da definanziamenti di leggi di spesa operati sui singoli stati di previsione, come emerge dagli allegati conoscitivi ex articolo 23, comma 3, lettera b) della legge di contabilitā.

I risparmi derivanti dalla Sezione I del disegno di legge di bilancio, riguardano il Ministero degli affari esteri, e sono riconducibili alle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 dell’articolo 61 in esame, e il Ministero delle politiche agricole, derivanti dalle misure di cui al comma 5 del medesimo articolo 61, cui si rinvia.

La quota di risparmi di spesa che concerne la spesa corrente risulta crescente nel triennio, passando dall’82 per cento nel 2017 al 92 per cento del biennio successivo.

 

 


 

Tabella 1 - Ammontare dei risparmi conseguiti per ciascun Ministero

(Milioni di euro)

Effetti migliorativi per i Ministeri

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

e/s

sezione

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Presidenza del Consiglio Ministri

s

II

8

10,4

10

8

10,4

10

Economia e finanze

 

 

490,2

475,6

477,5

488,6

477,3

480,9

di cui

e

II

 

 

 

-0,1

-0,1

-0,1

 

s

II

490,2

475,6

477,5

488,7

477,4

481

Sviluppo economico

s

II

40

40

40

40

40

40

Lavoro

s

II

4

5

5

4

5

5

Giustizia

s

II

15,1

13,9

1,8

12,6

13,3

4,8

Esteri

 

 

35,5

29,5

35,5

35,5

29,5

35,5

di cui

e

I

20

20

26

4

4

10

 

s

I

 

 

 

16

16

16

 

s

II

15,5

9,5

9,5

15,5

9,5

9,5

Istruzione

s

II

11,9

2,9

2,6

11,9

2,9

2,6

Interno

 

 

27,4

26

24,4

24

22,8

24,4

di cui

e

II

 

 

 

-3,4

-3,2

0

 

s

II

27,4

26

24,4

27,4

26

24,4

Ambiente

s

II

4

5

5

4

5

5

Trasporti

s

II

10,2

10,8

15,5

8,2

11,3

17

Difesa

s

II

74,9

74,8

71,4

74,9

74,8

71,4

Politiche agricole

 

 

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

di cui

e

I

 

 

 

0,9

0,9

0,9

 

s

I

0,9

0,9

0,9

 

 

 

 

s

II

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

Beni culturali e turismo

s

II

5,5

5,3

5,5

5,5

5,3

5,5

Salute

s

II

6

6

6

6

6

6

Totale complessivo

 

 

737,9

710,4

705,3

728,4

708,9

713,2

di cui

 

 

 

 

 

 

 

 

Da maggiori entrate

 

 

20

20

26

1,4

1,6

10,8

Da minori spese

 

 

717,9

690,4

679,3

727

707,2

702.4

Spesa corrente

 

 

591,2

630

623,4

590,3

929,1

622,5

Spesa in conto capitale

 

 

126,7

60,4

55,9

136,7

78,2

79,9

Da Sezione I

 

 

20,9

20,9

26,9

20,9

20,9

26,9

Da Sezione II

 

 

717

689,5

678,5

707,5

687,9

686,4

e= entrata; s= spesa.

Gli importi negativi delle entrate del MEF e del Ministero dell’interno sono correlati a riduzioni di spesa relative a capitoli di bilancio che hanno natura di redditi da lavoro dipendente e ai quali sono associati effetti fiscali e contributivi.


 

Articolo 80
(
Fondo Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco)

 

 

L’articolo 80 dispone uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030 per l’acquisto e l’ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, istituendo a tal fine un apposito fondo.

 

articolo 80 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030 per l’acquisto e l’ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

All’acquisto di tali mezzi si puō procedere, come specificato dalla disposizione in commento, anche attraverso l’utilizzo di meccanismi di centralizzazione degli acquisti tramite Consip S.p.a. e leasing finanziario.

 

Si ricorda che Consip S.p.a. č la societā con capitale interamente posseduto dal Ministero dell’economia e finanze, che costituisce la struttura di servizio di riferimento per gli acquisti centralizzati di beni e servizi della P.A.. La Societā Consip e le Centrali regionali di acquisto della P.A. sono i soggetti competenti a stipulare - anche mediante il ricorso a strumenti e procedure informatiche - convenzioni quadro, con le quali l'impresa fornitrice di beni e servizi si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni, sino a concorrenza della quantitā massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti. Le amministrazioni pubbliche, in via generale, possono ricorrere alle convenzioni-quadro, ovvero sono obbligate a fare ricorso ai parametri prezzo-qualitā da tali convenzioni fissati (articolo 1, commi 449-458 della legge finanziaria 2007).

Si ricorda che nelle linee d’azione tracciate nel DEF il rafforzamento dell’acquisizione centralizzata costituisce un tassello fondamentale per sostenere la revisione della spesa tramite il recupero dell’efficienza nei processi e nei costi d’acquisto (inclusi gli oneri amministrativi connessi all’espletamento delle procedure di approvvigionamento) e una maggiore tracciabilitā, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa.

 

Le amministrazioni in concreto destinatarie delle somme sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze in relazione alle richieste del Ministro dell’interno (per Polizia di Stato e Vigili del fuoco), del Ministro della difesa (per i Carabinieri) e del Ministro della giustizia (per la Polizia penitenziaria). Tale decreto dovrā essere emanato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge.

 

Una norma analoga č contenuta, per il 2016, nella legge di stabilitā 2016 (L. 208/2015, art. 1, comma 967), che ha istituito il Fondo per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (presso il MEF) con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2016, il cui riparto č effettuato, con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. La disposizione autorizza, inoltre, la spesa di 10 milioni per il 2016, per il rinnovo e l'adeguamento della dotazione dei giubbotti anti-proiettile della Polizia di Stato. La corrispondente copertura č reperita a valere sul Fondo di riserva istituito nello stato di previsione del MEF, per le esigenze indifferibili che si manifestino in corso di gestione.

 

In precedenza, risultano altri interventi finalizzati all’adeguamento dei mezzi delle forze del comparto sicurezza.

Si richiama, in particolare, il D.L. 119/2014 (art. 8, comma 1) che ha stanziato in favore della Polizia di Stato 8 milioni di euro per l'anno 2014, 36 milioni di euro per l'anno 2015 e 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, per l'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, nonché per interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti.

Al Corpo dei vigili del fuoco sono stati destinati 2 milioni di euro per l'anno 2014, 4 milioni di euro per l'anno 2015 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente.

Il medesimo provvedimento prevedeva l’assegnazione, previa valutazione di convenienza, alle forze del comparto della pubblica sicurezza le automobili di proprietā delle amministrazioni pubbliche statali dismesse o da dismettere (art. 8, comma 1-ter).

 

Relativamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si ricordano, oltre al citato D.L. 119/2014, i seguenti interventi in ordine al potenziamento dei mezzi strumentali da ultimo adottati:

§  il D.L. 113/2016, che ha autorizzato una spesa di 10 milioni per l’ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo dei vigili del fuoco per ciascuno anno dal 2016 al 2018, attraverso una corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, utilizzando parzialmente l’apposito accantonamento relativo al Ministero dell’interno (art. 6-bis, commi 3 e 4);

§  il D.L. 189/2016, di cui č in corso di esame parlamentare la legge di conversione, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2016 e 45 milioni per l’anno 2017 per le seguenti finalitā: ripristinare l’integritā del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; garantire l’attivitā di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo degli edifici colpiti dall’evento sismico; assicurare lo svolgimento dell’attivitā di rimozione e trasporto delle macerie (art. 51, comma 4).


La seconda Sezione

1. La disciplina contabile della seconda sezione

La riforma ha apportato significative innovazioni alla normativa che disciplina i contenuti della seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio, concernente la parte contabile del provvedimento.

Rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata), che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare[3], la seconda sezione viene ora ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

Sulla base di quanto detto, nella seconda sezione le previsioni di spesa del bilancio, formate sulla base della legislazione vigente, tengono conto:

§  dell'aggiornamento delle dotazioni finanziarie relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno;

§  delle rimodulazioni compensative tra fattori legislativi (o tra fattori legislativi e fabbisogno) disposte ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera a);

§  dei rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera b).

Alle previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione, cosė determinate, si aggiungono, infine, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, formandosi in tal modo il dato di bilancio “integrato”, che costituirā l’unitā di voto.

L’unificazione in un unico documento dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilitā comporta, dunque, che le previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione ricomprendano in sé, fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, anche le variazioni riconducibili agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.

 

Le unitā di voto

Le unitā di voto, per le spese, sono individuate con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalitā omogenea diretti al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

Con il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 – attuativo della delega contenuta all’articolo 40, comma 1, della legge di contabilitā, finalizzata al completamento delle riforma della struttura del bilancio dello Stato – si č provveduto all’introduzione delle azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, destinate a costituire, in prospettiva[4], le unitā elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio.

Fino all’introduzione delle azioni, le unitā elementari di bilancio continueranno ad essere rappresentati dai capitoli, secondo l’oggetto della spesa; i programmi di spesa manterranno la suddivisione in macroaggregati per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale). Durante tale periodo, i programmi di spesa saranno comunque presentati suddivisi in "azioni"; tale suddivisione riveste carattere meramente conoscitivo, ad integrazione di quella per capitoli.

La classificazione delle spese

La dotazione finanziaria dei programmi di spesa si presenta distinta in spese correnti e spese d’investimento.

Con la riforma, č stata superata la ripartizione delle spese del bilancio dello Stato in "rimodulabili" e "non rimodulabili", in favore di una pių puntuale classificazione che distingue direttamente le spese a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilitā e di manovrabilitā della spesa stessa.

La spesa di ciascun programma č ora articolata nelle seguenti tre categorie: oneri inderogabili (ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie), fattori legislativi (ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio) e spese di adeguamento al fabbisogno (ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni).

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare il livello di manovrabilitā della spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilitā del bilancio.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno č indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

La programmazione e la flessibilitā degli stanziamenti di bilancio

Innovazioni rilevanti sono state apportate alle disposizioni che disciplinano la formazione e la variazione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio di previsione.

Si ricorda innanzitutto che gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, riferiti al triennio, vengono ora definiti con apposito D.P.C.M., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro il 31 maggio di ciascun anno, ai sensi del nuovo articolo 22-bis, comma 1 (introdotto nella legge di contabilitā dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 90/2016)[5].

I Ministri, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi triennali anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse.

Ai fini della formazione delle previsioni di competenza e di cassa, il D.Lgs. n. 93/2016 ha inoltre introdotto l'obbligo per le Amministrazioni di predisporre un piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di spesa, č stato ampliato l’ambito applicativo della c.d. flessibilitā di bilancio sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi, con l’obiettivo di dotare le amministrazioni di strumenti pių idonei ad una migliore programmazione delle risorse, attraverso:

§  la possibilitā di effettuare rimodulazioni in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi all’interno di ciascuno stato di previsione, senza pių il vincolo della compensativitā all'interno di uno stesso programma o di una stessa missione (c.d. rimodulazione verticale);

§  la previsione di una ulteriore fattispecie di rimodulazione delle leggi di spesa (c.d. rimodulazione orizzontale) che consente l’adeguamento delle relative dotazioni finanziarie di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma);

§  l’introduzione della possibilitā di apportare variazioni, con la seconda sezione, alle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale, con operazioni che precedentemente erano riservate alla legge di stabilitā, attraverso le tabelle C, D e E[6].

 

Per un’analisi pių dettagliata della disciplina, si rinvia al dossier generale sul disegno di legge di bilancio –II Sezione, redatto dal Servizio Studi – Dipartimento del Bilancio.

2. Le previsioni di spesa di competenza della Commissione Difesa nel “nuovo” disegno di legge di bilancio

Le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione difesa si rinvengono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero della Difesa (Tabella 11).

Stanziamenti che interessano la Difesa sono presenti anche negli stati di previsione dei seguenti ministeri:

-       Economia  e delle Finanze:  programma 5.8, cap. 3006/1 - Fondo per le missioni internazionali, ex articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016 -, sul quale sono appostati per il 2017 fondi pari a 997 milioni di euro.

-       Sviluppo economico: missione 11, programma 5 “promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivitā e innovazione, di responsabilitā d’impresa e movimento cooperativo”, recante i contributi relativi ad interventi nel settore navale, aeronautico, aerospaziale (tra cui il programma relativo ai velivoli Eurofighter) ed all’acquisizione delle navi fregata FREMM. (cap. 7420, 7421, 7485)

 

In via generale si osserva che lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 2017-2019 vede cambiamenti significativi nell’articolazione e contenuto delle unitā di voto rispetto alla Legge di bilancio precedente per effetto del riordino del Corpo forestale dello Stato assorbito nell’Arma dei Carabinieri[7], di una diversa evidenziazione delle missioni militari internazionali e per altri minori affinamenti.

 

Al riguardo, si ricorda che la legge n. 145 del 2016, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 1° agosto 2016, reca una normativa di carattere generale riguardante le missioni internazionali con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni e i ai molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse. Ulteriori disposizioni riguardano, poi, le procedure interne in forza delle quali č possibile pervenire all'adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell'ambito delle missioni militari oltreconfine. La legge entrerā in vigore il 31 dicembre 2016, fatta eccezione per l'articolo 20 (disposizioni transitorie relative al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

Ai sensi dell’articolo 4 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze č istituito un apposito fondo, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, la cui dotazione č stabilita annualmente dalla legge di stabilitā ovvero da appositi provvedimenti legislativi. Con uno o pių decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo sono ripartite tra le missioni internazionali indicate nella relazione analitica sulle missioni che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere, come risultante a seguito delle relative deliberazioni parlamentari. Gli schemi dei decreti, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che č reso entro venti giorni dall'assegnazione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

 

In particolare la missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio” presenta modifiche nell’articolazione dei programmi (con la soppressione di due unitā di voto) che derivano da una diversa ripartizione di alcune voci al suo interno, dall’allocazione delle risorse dei Fondi da assegnare dal cessato programma 33.1 Fondi da assegnare, nonché dalla redistribuzione di risorse provenienti dalla missione 17 “Ricerca e innovazione”.

Per quanto attiene le due unitā di voto soppresse si evidenzia quanto segue:

-       il precedente programma 5.5 “Interventi non direttamente connessi con l'operativitā dello strumento militare” si ricolloca in un nuovo programma creato ad hoc nella missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” mantenendo la denominazione originaria con il codice 32.6;

-      al fine di assicurare l’univoca gestione del programma 5.8 “Missioni internazionali” (che rimane ora di competenza esclusiva del Ministero dell’economia e delle finanze e che reca per l’anno 2017 risorse pari a 900.000.000), le spese generali per l'approvvigionamento di beni e servizi connessi alle missioni internazionali precedentemente collocate nel soppresso fondo da ripartire, sono evidenziate direttamente nei programmi in cui vengono effettivamente utilizzate: i programmi 5.1 “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza”, 5.2 “Approntamento e impiego delle forze terrestri”, 5.3 “Approntamento e impiego delle forze navali”, 5.4 “Approntamento e impiego delle forze aeree” nonché nel programma 5.6 “Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”;

 

Nella missione 17 “Ricerca e innovazione” non trova conferma per il Ministero della difesa l’unitā di voto 17.11 “Ricerca tecnologica nel settore della difesa”; si tratta di risorse gestite dal centro di responsabilitā Segretariato Generale destinate a spese per studi ed esperienze inerenti all’assistenza al volo che - non avendo un carattere prettamente di ricerca di base o applicata ma piuttosto di commissione di servizi a terzi – sono ricollocate nell’ambito della Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, nel programma 5.6 “Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari” attribuito al medesimo Segretariato Generale.

 

Infine, a partire dal 2017, il Ministero della difesa acquisisce una competenza nell’ambito della missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” tramite il nuovo programma 18.17 “Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare” appositamente istituito a seguito dell’assorbimento del Corpo forestale dello Stato (ex Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) nell’Arma dei Carabinieri, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Tale programma raccoglie tutte le risorse finanziarie che nel 2016 erano gestite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il pagamento degli stipendi al personale e delle spese di funzionamento del Corpo forestale dello Stato.

 

Lo stato di previsione del Ministero della difesa (A.C. Tabella 11)

Lo stato di previsione del Ministero della difesa si articola in 3 missioni e 9 programmi, che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unitā di voto parlamentare.

Nella Nota integrativa che accompagna lo stato di previsione, sono evidenziate le prioritā dell’azione amministrativa del Ministero, come stabilite dall’Atto di indirizzo per l’avvio del ciclo integrato di programmazione della performance e di formazione di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e la programmazione pluriennale 2018-2019, emanato in data 7 aprile 2016, e i Centri di responsabilitā amministrativa (CRA) coinvolti nella definizione degli obiettivi del ministero.

Con riferimento alle prioritā politiche del Dicastero, indicate nell’All. A, in considerazione degli indirizzi contenuti nel “Libro Bianco per la Sicurezza Internazionale e la Difesa, si segnalano: operativitā ed impiego dello strumento militare, ammodernamento dello strumento e, infine, revisione della governance, razionalizzazione dell’organizzazione, miglioramento dei processi e gestione delle risorse umane. Tali prioritā, si legge nella nota, sono state concepite preservando nel contempo “il loro diretto collegamento a specifici adempimenti del Programma di Governo o ad attivitā di rilevanza interna (schema di raffronto in All. B).

Inoltre sono riportate le schede obiettivo in cui si dā conto delle attivitā sottostanti i programmi stessi e degli stanziamenti ad essi afferenti, ripartiti tra le diverse categorie economiche di spesa, con specifica indicazione delle spese rimodulabili o non rimodulabili del programma medesimo.

 

Per quanto riguarda il 2017 il volume finanziario complessivo del progetto di bilancio a “legislazione vigente”, ovvero nel rispetto dei volumi e dei vincoli di spesa stabiliti nell’ambito del disegno di Legge di Bilancio 2017, risulta come da tabella sottostante pari a 20.268,1 M€ che, rapportato al PIL previsionale per il 2017[8] (definito in 1.703.023 M€), corrisponde a 1,190% rispetto a 1,195% rilevato per il 2016.

 

 

Rispetto al 2016, le disponibilitā per il 2017,  pari a 20.268,1 mln  di euro recano un decremento di 29,2 mln di euro. Per gli anni successivi le previsioni risultanti sono pari a 20.060,8 per il 2018 e 20.026,2 per il 2019, come si evince dalla tabella che segue:

 

 

 

 

 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

Bilancio 2016

Assestato
2016

ddl bilancio integrato 2017

Diff.
bil 2017/
ass 2016

ddl bilancio integrato 2018

ddl bilancio integrato 2019

Spese correnti

17.700,5

17.943,2

18.024,2

81,0

17.825,8

17.749,9

Spese in c/capitale

2.281,0

2.354,1

2.243,9

-110,2

2.234,9

2276,3

SPESE FINALI

19.981,6

20.297,3

20.268,1

-29,2

20.060,8

20.026,2

Spese ministero difesa in % spese finali STATO

3,29%

3,35%

3,34%

3,4%

3,27%

3,30%

 

La tabella di seguito riportata evidenzia le modifiche che il disegno di legge di bilancio intende apportare alla legislazione vigente 2017, con interventi sia di prima sezione (pari a 120,8 mln di euro) che di seconda sezione (pari a 126,5), ai fini della determinazione delle previsioni di spesa c.d. integrate del nuovo disegno di legge di bilancio.

Sulla base delle nuove norme di contabilitā, infatti, le previsioni di spesa della seconda sezione, formulate sulla base della legislazione vigente, possono essere modificate attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni disposte dalla seconda sezione; a questo dato si aggiungono poi gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, pervenendosi, in tal modo, per ciascuna unitā di voto ad un dato di bilancio integrato.

 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2016

2017

 

Assestato

 

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio Sez. II

Effetti

Sez. I

Dlb integrato

sezI+SezII

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Spese correnti

17.943,2

17.971,6

-68.2

17.903,3

120,8

18.024,2

Spese in c/capitale

2.354,1

2.049,0

194,8

2.243,9

-

2.243,9

SPESE FINALI

20.297,3

20.020,7

126,5

20.147,2

120,8

20.268,1

 

 

 

 

 

 

 

- La colonna (B) sulle modifiche derivanti dalla sezione II contiene sia le rimodulazioni che i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni ai sensi dell’art 23, comma 3 della legge di contabilitā;

- La colonna (E) corrisponde alla somma delle colonne (C) e (D);

 

3. Analisi della spesa per Missioni e programmi

La tabella seguente indica le previsioni di bilancio per ciascuna missione e per ciascun programma di spesa del Ministero della difesa per il 2017, a raffronto con i dati dell’assestamento dell’esercizio 2016. La tabella evidenzia altresė le modifiche che il disegno di legge di bilancio ha apportato alla legislazione vigente 2017, con interventi sia di prima che di seconda sezione, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa c.d. integrate del nuovo disegno di legge di bilancio.

Al riguardo si segnala che per il 2017 le spese della missione 5 (Funzione Difesa e sicurezza del territorio) riferite al DLB integrato esauriscono la quasi totalitā delle risorse dello stato di previsione in esame, rappresentandone complessivamente il 92,8%,  mentre per il 2016 era pari al 95,3.

I programmi della missione 5 comprendono infatti il complesso delle attivitā di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle rispettive forze militari.

 

 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

Ministero della difesa


 

Missione/Programma

2016

2017

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a.23 c. 3 lett a)

Variazioni
a.23 c. 3 lett b)

1

Difesa e sicurezza del territorio

(5)

19.360,0

18.511,6

-

195,0

18.706,6

120,8

18.827,5

1.1

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)

6.185,2

6.024,9

-

-

6.024,9

0,7

6.025,7

1.2

Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)

4.879,0

4.603,4

-

-

4.603,4

85,8

4.689.3

1.3

Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)

2.011,7

1.926,9

-

-

1.926,9

-

1.926,9

1.4

Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)

2.555,3

2.457,1

-

-

2.457,1

0,7

2.457,8

1.5

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)

 

3.728,7

3.499,1

-

195,0

3.694,1

33,5

3.727,6

2

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (18)

 

492,2

-

-0,4

491,9

-

491,9

2.1

Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e

agroalimentare (18.17)

 

492,2

-

-0,4

491,9

-

491,9

3

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

(32)

937,3

1.016,6

-

-68,0

948,6

-

948,6

3.1

Indirizzo politico (32.2)

23,4

23,8

-

-

23,8

-

23,8

3.2

Servizi e affari generali per le

amministrazioni di

competenza (32.3)

462,8

549,8

-

-68,0

481,8

-

481,8

3.3

Interventi non direttamente connessi con l’operativitā dello Strumento Militare (32.6)

450,9

443,0

-

-

443,0

-

443,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPESE FINALI MINISTERO

20.297.3

20.020,7

-

126,5

20.147,2

120,8

20.268,1

- si riporta tra parentesi la numerazione che la Missione/programma di spesa assume nello stato di previsione in cui č iscritto (Min.difesa-MEF).

 

Come evidenziato nella sopra riportata tabella la missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, evidenzia una diminuzione rispetto alle previsioni assestate Come precisato nella relazione tecnica, la riduzione deriva principalmente da interventi che hanno ricevuto risorse per un solo anno tramite specifica disposizione in legge finanziaria (come la partecipazione italiana alle missioni internazionali) o erano temporanei e limitati all’anno 2016 (in particolare, gli interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica, per la prevenzione e il contrasto alla criminalitā, nonché il bonus di 80 euro per le forze dell’ordine);

Nella tabella seguente si illustra l’incidenza percentuale di ciascuna missione e di ciascun programma sullo stanziamento complessivo di competenza del ministero della Difesa, nonché le variazioni percentuali rispetto alle previsioni assestate 2016.

 

 

Ministero della difesa

 

 

Missione/Programma

2016

2017

Assest.

Spese Missioni e Programmi in  % sulle spese del Ministero difesa

BLV

Spese Missioni e Programmi in  % sulle spese del Ministero difesa

Dlb integrato sez I+Sez II

Spese Missioni e Programmi in  % sulle spese del Ministero difesa

1

Difesa e sicurezza del territorio

(5))

19.360,0

95,3%

18.511,6

92,4%

18.827,5

92,8%

1.1

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)

6.185,2

30,4%

6.024,9

30,0%

6.025,7

29,7%

1.2

Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)

4.879,0

24,0%

4.603,4

22,9%

4.689.3

23,1%

1.3

Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)

2.011,7

9,9%

1.926,9

9,6%

1.926,9

9,5%

1.4

Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)

2.555,3

12,5%

2.457,1

12,2%

2.457,8

12,1%

1.5

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)

 

3.728,7

18,3%

3.499,1

17,4%

3.727,6

18,3%

2

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (18)

 

 

492,2

2,4%

491,9

2,4%

2.1

Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e

agroalimentare (18.17)

 

 

492,2

2,4%

491,9

2,4%

3

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

(32)

937,3

4,6%

1.016,6

5,0%

948,6

4,6%

3.1

Indirizzo politico (32.2)

23,4

0,1%

23,8

0,1%

23,8

0,1%

3.2

Servizi e affari generali per le

amministrazioni di

competenza (32.3)

462,8

2,2%

549,8

2,7%

481,8

2,3%

3.3

Interventi non direttamente connessi con l’operativitā dello Strumento Militare (32.6)

450,9

2,2%

443,0

2,2%

443,0

2,1%

 

SPESE FINALI MINISTERO

20.297.3

100%

20.020,7

100%

20.268,1

100%

 

 

 

 

 

3.1 Analisi delle modifiche della seconda sezione

 

Nell’allegato conoscitivo della seconda sezione sono esposte, tra le altre, le autorizzazioni legislative di spesa del Ministero della Difesa su cui sono state effettuate variazioni ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera b), della legge di contabilitā.

 

Al riguardo, si ricorda, infatti, che la seconda sezione incide - attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente.

 

In particolare, l’articolo 23, comma 3, lettera b) della legge n. 196/2009, ha previsto che con la seconda sezione possano essere rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi. Tale disposizione, in sostanza, č finalizzata a spostare nell’ambito della seconda sezione del disegno di legge di bilancio le variazioni di autorizzazioni legislative di spesa prima effettuate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilitā[9].

 

Sono di seguito illustrate le principali autorizzazioni di spesa del Ministero della Difesa modificate dalla seconda Sezione del disegno di legge di bilancio 2017.

 

Al riguardo si osserva che il totale dei definanziamenti corrisponde in massima parte ai risparmi di spesa previsti dal richiamato articolo 61 del DDL di bilancio (cfr. precedente scheda) e ammontanti, per il Ministero delle Difesa,  a 74.9 mln di euro.

 

 

Legge n. 465 del 1949, art. 1-bis – Ratifica ed esecuzione  del trattato nord atlantico  firmato a Washington il 4 aprile  del 1949
MISSIONE 5: DIFESA E SICUREZZA DEL TERITORIO

Programma: Pianificazione generale  delle Forze armate e approvvigionamenti militari (cap. 7123/2)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

47.434.543

47.434.543

47.434.543

3.794.763.440

Riduzione / Rifinanziamento

-5-000.000

-5-000.000

-5-000.000

-400.000.000

Totale esposto in Allegato

30.500.000

30.500.000

30.500.000

2.958.500.000

 

D.L. n. 66 del 2014, art. 49 c. 2 – Misure urgenti per la competitivitā  e la giustizia sociale  (Riaccertamento straordinario residui)

MISSIONE 5: DIFESA E SICUREZZA DEL TERITORIO

Programma: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche  (cap.1177/1)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

8.000.000

7.872.723

4.500.000

 

Riduzione / Rifinanziamento

-8-000.000

-7.872.723

-4.500.000

 

Totale esposto in Allegato

 

 

 

 

 

D.lgs. 66 del 2010, c.2 – Codice dell’ordinamento militare (Fondo per l'efficienza dello strumento militare)

MISSIONE 5: DIFESA E SICUREZZA DEL TERITORIO

Programma: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche  (cap.1177/1)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

60.500.000

60.500.000

60.500.000

5.868.500.000

Riduzione / Rifinanziamento

-30.000.000

-30.000.000

-30.000.000

-2.910.000.000

Totale esposto in Allegato

 

 

 

 

 

Legge n. 289 del 2002,  art. 23.c 1 – Legge finanziaria 2013 (Razionalizzazione delle spese e flessibilitā del bilancio)

MISSIONE 5: DIFESA E SICUREZZA DEL TERITORIO

Programma: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche  (cap.1177/1)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

67.069.182

65.498.640

58.569.182

1.522.798.732

Riduzione / Rifinanziamento

-30.000.000

-30.000.000

-30.000.000

-780.000.000

Totale esposto in Allegato

37.069.182

35.498.640

28.569.182

742.798.732

 

4. Stanziamenti iscritti negli stati di previsione di altri Ministeri di interesse della Commissione

Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3, missione 1)

Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (A.C. 4127 - Tab.3) si articola in 7 missioni e 17 programmi.

La legislazione vigente (BLV), per lo stato di previsione della spesa del MiSE (Tabella 3 del DDL), espone una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2017 di 4.331,2 milioni di euro.

Al netto del rimborso delle passivitā finanziarie, pari nel 2017 a 269,8 milioni di euro, le spese finali del MiSE a legislazione vigente sono pari nel 2017 a 4.061,3 milioni di euro, in riduzione del 23,1 percento rispetto alle previsioni assestate 2016.

Il DDL di bilancio - integrato degli effetti della I Sezione e delle modifiche della II Sezione sopra indicate - proponestanziamenti per il MiSE pari a 4.344,4 per il 2017, in aumento di complessivi 283 milioni rispetto al BLV.

 

La Missione Competitivitā e sviluppo delle imprese (n. 11 secondo classificazione generale del bilancio) condivisa con il Ministero dell'economia e finanze, ed, in particolare, il programma (11.5) Promozione e attuazione delle politiche di sviluppo č l’ambito su cui si concentra la gran parte della spesa del MiSE (76,9 % a BLV 2017) che per il medesimo anno scende al 73,2 % secondo quanto proposto dal disegno di legge di bilancio integrato in esame).

In particolare:

·       nel programma (11.5) Promozione e attuazione delle politiche di sviluppo sono esposte spese per investimenti pari a 2.778,8 milioni secondo le previsioni assestate 2016. Mentre, secondo il bilancio a legislazione vigente per l’anno 2017 espone investimenti per 3.007,9 milioni. Le modifiche in aumento proposte alla legislazione dal disegno di legge integrato sono pari a 45 milioni di euro, ascrivibili tutti alle modifiche di Sez. II.

Pertanto a DLB integrato, gli investimenti iscritti sul programma 11.5 divengono pari a 3.052,9 per il 2017 (il 90,5 percento degli stanziamenti dell’intero programma).

La gran parte dei contributi agli investimenti alle imprese iscritti nel Programma (11.5) č destinato alle imprese del settore aereonautico.

Al riguardo, per ciō che concerne le spese per investimenti destinati alla difesa, si segnalano i PRINCIPALI stanziamenti:

o   gli interventi agevolativi per il settore aeronautico, iscritti sul cap. 7421. Si segnala in proposito che l’autorizzazione di spesa relativa alla legge n. 808/1985, relativa agli interventi per la competitivitā delle industrie nel settore aeronautico non costituisce pių piano di gestione del capitolo in questione, ma č ora allocata sul cap. 7423 “Interventi nei settori industriali ad alta tecnologia” pg.10. Il capitolo in questione č stato dunque oggetto di riorganizzazione dal punto di vista gestionale interno del Ministero.

Il capitolo 7421, come riorganizzato , reca a BLV uno stanziamento di 1.128,7 milioni di euro per il 2017, di 890 milioni per 2018 e di 862 milioni di euro nel 2019. Il DLB in esame non reca variazioni alle dotazioni a legislazione vigente iscritte sul capitolo.

o   gli interventi per lo sviluppo e l'acquisizione delle unitā navali FREMM e delle relative dotazioni operative iscritti sul cap. 7485, che a BLV reca uno stanziamento di 590 milioni per il 2017, di 248 milioni per il 2018 e di 176 milioni nel 2019.

Sulle dotazioni a legislazione vigente incide, in aumento, il disegno di legge di bilancio 2016, Sezione II (cfr. meglio infra, capitolo Analisi delle modifiche della seconda sezione). Dunque, il disegno di legge integrato con gli effetti della Sez. II espone uno stanziamento di 610 milioni per il 2017, di 268 per il 2018 e 194,3 per il 2019.

o   Infine, si ricorda che per il finanziamento di interventi nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale il cap.7419 espone uno stanziamento di 692.200.000 nel  2017, di 749.900.000 milioni nel 2018 e di 649.400.000 milioni nel 2019.

 

In allegato allo stato di previsione del Ministero č riportato un  “Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni a legislazione vigente”, che espone le autorizzazioni legislative di spesa del Ministero su cui sono state effettuate variazioni ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera b), della legge di contabilitā.

Sono di seguito illustrate le autorizzazioni di spesa modificate dalla seconda Sezione del disegno di legge di bilancio 2017. L’esposizione č ripartita per Stato di previsione/Missione/programma.

 

Missione “Competitivitā e sviluppo delle imprese” -Programma (11.5) “Promozione e attuazione politiche di sviluppo”

 

L. n. 808 del 1985, articolo 3, co. 1, lettera a) – Interventi per la competitivitā delle industrie nel settore aeronautico

MISSIONE: COMPETITIVITĀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE

Programma: promozione e attuazione delle politiche di sviluppo, competitivitā e innovazione, di responsabilitā sociale d’impresa e movimento cooperativo
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (ex cap. 7421/pg.21
ora capitolo 7423/pg.10)

(milioni di euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

50

75

100

1090

Riprogrammazione

25

 

 

-25

Importi esposti a DLB II Sez.

75

75

100

1065

 

La Sez. II dispone una riprogrammazione degli interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitivitā delle industrie operanti nel settore aeronautico di cui all’articolo 3, lettera a), della legge n. 808/1985.

La riprogrammazione consta dell’anticipo di un importo pari a 25 milioni di euro nell’anno 2017 e di una conseguente riduzione di pari importo dello stanziamento previsto per gli anni 2020 e ss. .

 

 

Decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5, co. 2 Punto c) - Sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica

MISSIONE: COMPETITIVITĀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE

Programma: promozione e attuazione delle politiche di sviluppo, competitivitā e innovazione, di responsabilitā sociale d’impresa e movimento cooperativo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7420/Pg.1)

(milioni di euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

0

0

0

0

Rifinanziamento

 

10

15

275

Importi esposti a DLB II Sez.

 

10

15

275

 

La Sezione II dispone il rifinanziamento di una delle autorizzazioni di spesa relative a contributi pluriennali previsti dall’articolo 5 del decreto legge n. 321 del 1996 finalizzati ad assicurare la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale e la realizzazione di taluni programmi della Difesa da definire attraverso apposite convenzioni interministeriali. Il rifinanziamento č in misura pari a 10 milioni per il 2018, di 15 milioni per il 2019 e di 275 milioni per il periodo 2020 e ss. .

 

 

Legge 244/2007, articolo 2, co. 180 - Programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico

MISSIONE: COMPETITIVITĀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE

Programma: promozione e attuazione delle politiche di sviluppo, competitivitā e innovazione, di responsabilitā sociale d’impresa e movimento cooperativo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7421/Pg.20)

(milioni di euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

997

780

762

1.610

Rifinanziamento

 

 

 

900

Importi esposti a DLB II Sez.

997

780

762

2.510

 

La Sez. II dispone il rifinanziamento delle autorizzazioni pluriennali di spesa per taluni programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico di cui al co. 180 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 disponendo un incremento complessivo delle dotazioni finanziarie per il periodo 2020 e ss. pari a 900 milioni.

 

 

milioni di euro

L. n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), articolo 1, co. 95, punto 3 – Programma di sviluppo unitā navali classe FREMM

MISSIONE: COMPETITIVITĀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE

Programma: promozione e attuazione delle politiche di sviluppo, competitivitā e innovazione, di responsabilitā sociale d’impresa e movimento cooperativo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7485/Pg.4)

(milioni di euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

423,1

81,3

89,3

175,0

Riprogrammazione

20

20

18,3

-58,3

Rifinanziamento

 

 

 

1.350

Importi esposti a DLB II Sez.

443,1

101,3

107,6

1.466,7

 

La Sezione II dispone una riprogrammazione ed un rifinanziamento di una delle autorizzazioni pluriennali di spesa relative al programma di sviluppo delle unitā navali della classe FREMM di cui all’articolo 1, co. 95, punto 3), della legge n. 266 del 2005, ed in particolare:

·       un’anticipazione di 20 milioni all’anno 2017, di 20 milioni all’anno 2018 e di 18,3 milioni di euro all’anno 2019 delle risorse programmate per il 2020 e ss, che dunque subiscono una corrispondente decurtazione di 58,3 milioni.

·       un rifinanziamento per complessivi 1.350 milioni delle dotazioni finanziarie per il periodo 2020 e ss.


Documentazione

 


 



[1]     Articolo 1, comma 466, legge n.208/2015.

[2] Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[3]     Compito spettante alla legge di stabilitā, che poi si ripercuoteva sul bilancio attraverso la nota di variazioni.

[4]     Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarā valutato in base alle Relazioni relative all'efficacia dell'introduzione delle azioni che saranno predisposte dal MEF - Ragioneria generale dello Stato, d’intesa con la Corte dei conti, a partire dall'esercizio 2017 in sede di rendiconto 2017.

[5]     In questo contesto, sono state ridefinite le procedure per il monitoraggio del grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la previsione, dopo l'approvazione della legge di bilancio, di appositi accordi triennali tra il Ministro dell’economia e ciascun Ministro di spesa, da definirsi entro il 1° marzo di ciascun anno. Il Ministro dell'economia informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro entro il 15 luglio. Entro il 1° marzo dell’anno successivo, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – che verrā allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente. In relazione alla nuova procedura di programmazione finanziaria, č stato soppresso il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, previsto dall'articolo 41 della legge di contabilitā n. 196 del 2009, da considerarsi sostituito dalle Relazioni sull'esito degli accordi.

[6]     Tali tabelle prevedevano, rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale.

[7] Decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016 recante disposizioni in materia di  razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

[8]     Fonte :”Nota di aggiornamento al DEf 2016”.

[9]     Tali tabelle prevedevano, rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale.

NormalSegreteria

Casella di testo: LEGGE DI BILANCIO 2017

 

 

 

 

Casella di testo: novembre 2016Casella di testo: A.C. 4127 –bis



Casella di testo: Profili di competenza della IV Commissione Difesa


 

Servizio Studi

Tel. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - Twitter_logo_blue.png @SR_Studi

Dossier n. 395

 

Servizio del Bilancio

Tel. 06 6706-5790 - SbilancioCu@senato.it - Twitter_logo_blue.png @SR_Bilancio

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Difesa

Tel. 06 6760-4939 - st_difesa@camera.it - Twitter_logo_blue.png @CD_difesa

Progetti di legge n. 510/0/IV

 

 

Il presente dossier č articolato in due parti:

§  la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;

§  la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2017-2019 di competenza di ciascuna Commissione.

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati č destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attivitā degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilitā per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 


 

 

I N D I C E

 

 

Il nuovo disegno di legge di bilancio.. 1

La prima Sezione.. 3

§  1. La disciplina contabile della prima sezione. 3

§  2. Profili di competenza della IV Commissione. 5

§  Articolo 52, commi 1-2 e 4-5 (Fondo per il pubblico impiego) 5

§  Articolo 54 (Proroga dell’impiego del personale militare appartenente alle Forze armate) 12

§  Articolo 61, comma 1 (Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri) 15

§  Articolo 80 (Fondo Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco) 18

La seconda Sezione.. 21

§  1. La disciplina contabile della seconda sezione. 21

§  2. Le previsioni di spesa di competenza della Commissione Difesa nel “nuovo” disegno di legge di bilancio. 24

§  3. Analisi della spesa per Missioni e programmi 28

§  4. Stanziamenti iscritti negli stati di previsione di altri Ministeri di interesse della Commissione. 33

Documentazione

§  Allegati conoscitivi al Ddl di bilancio (stralcio) 41

 

 


Il nuovo disegno di legge di bilancio

Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilitā e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilitā sono ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilitā.

La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilitā; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

Nella riallocazione tra le due Sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilitā e di bilancio, va considerato che la seconda sezione, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

L’integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilitā persegue la finalitā di incentrare la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le prioritā dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

 

 


La prima Sezione

1. La disciplina contabile della prima sezione

La prima sezione - disciplinata dai nuovi commi da 1‑bis a 1‑quinquies dell’articolo 21 della legge n. 196/2009 - contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Essa riprende sostanzialmente, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196/2009, riguardante la disciplina della legge di stabilitā.

Per quanto concerne il contenuto della sezione in esame, tra le novitā pių rilevanti rispetto all’ex disegno di legge di stabilitā va in primo luogo segnalato come essa potrā contenere anche norme di carattere espansivo, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non č stata riproposta la disposizione che recava l’articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilitā doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

 

Altra significativa novitā puō ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto giā previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora all’ulteriore divieto (commi 1-ter ed 1-quinquies dell’articolo 21) di inserire norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni contenute nella prima sezione – sottolinea la norma – devono determinare variazioni delle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione soltanto attraverso la modifica delle autorizzazioni legislative sottostanti o dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l’evoluzione delle entrate e della spesa, ovvero attraverso nuovi interventi. Le disposizioni della prima sezione non possono, cioč, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una modifica diretta dell’ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione. Tale modifica č possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l’evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.

Da segnalare inoltre come non sono riproposte, quale contenuto della prima sezione, le disposizioni (di cui all’ex articolo 11, comma 3, lettere d), e), f) ed h) della legge n. 196) che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui rispettivamente alle tabelle C, D ed E della legge di stabilitā. La mancata riproposizione va ricondotta al fatto che nell’impianto organico della nuova legge di bilancio tali determinazioni sono trasferite nell’ambito della seconda sezione. La nuova disciplina prevede perō, contestualmente, che i contenuti delle tabelle devono essere esposti – a fini conoscitivi – in appositi allegati del disegno di legge di bilancio, da aggiornare al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Un diverso contenuto caratterizza infine la relazione tecnica, finora prevista per la sola ex legge di stabilitā, che viene adesso estesa alla legge di bilancio nel suo complesso. Ciō in quanto l’unificazione dei due disegni di legge in un unico provvedimento e, all’interno di questo, il carattere sostanziale che caratterizza anche la seconda sezione, impone l’obbligo di presentazione della relazione in questione non solo con riferimento alla prima sezione ma anche con riguardo alla seconda sezione, in modo da consentire di valutare l’attendibilitā dei criteri utilizzati per l’elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.

I contenuti della prima sezione sono inoltre interessati, oltre che dalla relazione tecnica, da un ulteriore documento riferito alle grandezze economiche del provvedimento, costituito dalla Nota tecnico-illustrativa, giā prevista dalla legge n.196 del 2009 ma che viene arricchita di contenuti. Essa deve ora essere allegata al disegno di legge di bilancio con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni. A tal fine la Nota espone i contenuti e gli effetti sui saldi da parte della manovra, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione degli effetti dei vari interventi, e dovrā essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dalle Camere al disegno di legge di bilancio nel corso dell’esame parlamentare.


 

2. Profili di competenza della IV Commissione

 

Articolo 52, commi 1-2 e 4-5
(Fondo per il pubblico impiego)

 

 

L'articolo 52, commi 1-2 e 4-5 reca un duplice ordine di previsioni.

Un primo ordine di disposizioni concerne l'istituzione di un Fondo per finanziare in particolare (comma 2): la contrattazione collettiva entro la pubblica amministrazione; nuove assunzioni presso le amministrazioni dello Stato; l'attribuzione di risorse al personale dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate.

Un secondo ordine di disposizioni (comma 3) concerne l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universitā e della ricerca, per l'incremento dell'organico dell'autonomia, di cui alla legge n. 107 del 2015 (su cui si veda infra la scheda riferita all'articolo 53 – Organico di fatto).

Per tale duplice finalitā, č complessivamente stanziata la somma di 1,92 miliardi di euro per il 2017 e 2,63 miliardi di euro a decorrere dal 2018. In tale ambito, la dotazione del Fondo per le finalitā di cui al citato comma 2 č pari a 1,48 miliardi per il 2017 e a 1,93 miliardi a decorrere dal 2018, da ripartire con dPCm.

 

 

Il comma 1 dispone lo stanziamento complessivo destinato alle finalitā indicate ai commi 2,3, 4 e 5, di 1,92 miliardi di euro per il 2017 e di 2,63 miliardi di euro a decorrere dal 2018.

 

Il comma 2 prevede l'istituzione di un Fondo (presso lo stato di previsione del ministero dell'economia e finanze) per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche.

La dotazione del Fondo č pari a:

§  1,48 miliardi per il 2017;

§  1,93 miliardi a decorrere dal 2018.

Il Fondo č ripartito con uno (o pių) decreti del Presidente del Consiglio (su proposta del ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze).

 

Il Fondo č istituito con una triplice finalitā (ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c)):

 

a)   la copertura (ma la disposizione recita: "la determinazione") degli "oneri aggiuntivi" (rispetto ai 300 milioni di euro giā stanziati dall’ultima legge di stabilitā[1]) per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 nonché per "i miglioramenti economici" del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

 

Il 'blocco' della contrattazione collettiva (nonché il 'congelamento' dei trattamenti retributivi), disposti dal decreto-legge n. 78 del 2010 ed in seguito prorogati, sono stati caducati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015, per illegittimitā sopravvenuta, con effetto dalla pubblicazione della sentenza (dunque non retroattivo, rimanendo cosė salvi gli effetti economici fino a quel momento della normativa travolta).

Oggetto della censura della Corte costituzionale č stata non la misura in sé di contenimento della spesa pubblica bensė il suo protrarsi "cosė prolungato nel tempo da rendere evidente la violazione della libertā sindacale" sancita dall'articolo 39, primo comma della Costituzione.

Secondo la Corte "la contrattazione deve potersi esprimere nella sua pienezza su ogni aspetto riguardante la determinazione delle condizioni di lavoro, che attengono immancabilmente anche alla parte qualificante dei profili economici". Ebbene, "in ragione di una vocazione [per effetto del concatenarsi di proroghe] che mira a rendere strutturale il regime del 'blocco', si fa sempre pių evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertā sindacale sancito dall’art. 39, primo comma, Cost.". "Il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale", coinvolgente "una complessa trama di valori costituzionali (artt. 2, 3, 36, 39 e 97 Cost.)". Non la sospensione in sé ma il suo tramutarsi in misura strutturale ha segnato lo sconfinamento "in un bilanciamento irragionevole tra libertā sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e giā vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all’interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.)".

La sentenza della Corte costituzionale ha dato impulso allo 'sblocco' della contrattazione collettiva. La legge n. 208 del 2015 (legge di stabilitā 2016) ha indi previsto per il triennio 2016-2018 che gli oneri a valere sul bilancio statale per la contrattazione collettiva ammontassero a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Cosė il suo articolo 1, comma 466.

 

La disposizione in esame del disegno di legge fa menzione di "oneri aggiuntivi", appunto rispetto a quelli cosė quantificati dalla legge di stabilitā 2016. In breve, si amplia la capienza delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

E tali maggiori risorse si prevede (mediante apposita novella alla citata disposizione della legge di stabilitā 2016) siano altresė destinate ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

 

Com’č noto, la cd. privatizzazione del pubblico impiego (disposta dal decreto legislativo n. 29 del 1993, indi da quello oggi vigente n. 165 del 2001, secondo cui la disciplina del rapporto di lavoro ed impiego presso le pubbliche amministrazione č ormai 'attratto' all'ambito privatistico, con un contratto di lavoro disciplinato dalle norme del codice civile) non ha investito alcune categorie di pubblici dipendenti. Sono (ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001): "magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia" nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivitā in materia di risparmio, funzione creditizia e valutaria, tutela del risparmio, valore immobiliare e tutela della concorrenza e del mercato. Č inoltre disciplinato dai rispettivi ordinamenti il personale del Corpo dei Vigili del fuoco (con esclusione del personale volontario), il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, i professori e i ricercatori universitari (nelle more della specifica disciplina organica ed in conformitā ai principi della autonomia universitaria). Queste le amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

 

b)  “definizione” del finanziamento - per il 2017 e dal 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001)[2]. Per siffatte assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate (dal ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dell'economia) entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dal decreto-legge n. 101 del 2013 ("Disposizioni urgenti per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione nelle amministrazioni pubbliche) all'articolo 4.  

 

Tra le previsioni poste dall'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, puō valere ricordare quella secondo cui per tali amministrazioni l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali č subordinata: all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessitā organizzative adeguatamente motivate; all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalitā necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; al previo svolgimento di una ricognizione circa situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale.

 

c)   “definizione” dell’incremento - dal 2017 - del finanziamento previsto a legislazione vigente, per dare attuazione alle previsioni della legge-delega n. 124 del 2015 di revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché della legge n. 244 del 2012 per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Ovvero - alternativamente - finanziamento della proroga (per il solo anno 2017) del contributo straordinario previsto dalla legge n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972. I destinatari sono le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze armate.

 

Per intendere il contenuto della previsione normativa, si rende necessario sciogliere i riferimenti normativi in essa contenuti. La disposizione prevede infatti che una parte del neo istituito Fondo sia destinata a dare attuazione all'articolo 8, comma 1, lettera a), punti 1) e 4) della legge n. 124 del 2015 nonché all'articolo 1, comma 5 della legge n. 244 del 2012; oppure a finanziare la proroga (per il 2017) del contributo straordinario previsto dall'articolo di cui all'articolo 1, comma 972 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilitā 2016). Quest'ultima disposizione, cui quella in esame rinvia, prevede che "nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale č riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attivitā produttive e non č assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale [...]. Per le finalitā di cui al presente comma č autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016".

 

In base alla disposizione in commento, tale contributo straordinario di 960 euro annui per il personale testč richiamato potrā essere dunque prorogato al 2017, in alternativa (la ripartizione dei contributi del Fondo č, come previsto al comma 2, operata con uno o pių DPCM ) all’attuazione degli interventi prevista dalla legge di riorganizzazione della p.a. n. 124 del 2015 (delega al Governo per la riorganizzazione degli ordinamenti delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e dalla legge n. 244 del 2012 (riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate).

Si ricorda, a tal fine, che il termine per l’attuazione della delega di cui all’articolo 8 della legge n. 124 del 2015, originariamente fissato al 28 agosto 2016 č stato prorogato al 18 febbraio 2017 dall’art. 1 del DL 67/2016 (conv. L. 131/2016).

 

In particolare, č richiamato, della legge n. 124 del 2015, l'articolo 8, comma 1, lettera a), nei suoi punti 1 e 4.

Tale previsione delega il Governo alla riorganizzazione complessiva degli ordinamenti del personale di tutte le Forze di polizia (ossia Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale, a ordinamento civile, e Carabinieri e Guardia di finanza, a ordinamento militare), secondo i criteri indicati. Ed č investito anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il punto n. 1 della legge delega – richiamato espressamente dalla norma in commento - indica (quale criterio) la revisione generale della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione di carriera, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche di ruoli cosė come la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalitā e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltā assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiaritā ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia.

Il punto n. 4, oltre a prevedere che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresė le funzioni di ispettore fitosanitario (di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 214 del 2005), pone come criteri il riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la legge n. 56 del 2014 (escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia); l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006 (recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge n. 229 del 2003), in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo (e conseguente revisione del decreto legislativo n. 217 del 2005, recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge n. 252 del 2004), anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo (previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della delega).

Si ricorda che della delega di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) č stata finora data parziale attuazione con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 124/2015.

 

Unitamente a queste disposizioni della legge n. 124 del 2015, č richiamata la legge n. 244 del 2012 (di delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale), all'articolo 1, comma 5.

Tale richiamata disposizione - nella parte inserita dalla legge di conversione n. 9 del 2016 del DL 185/2015 recante Misure urgenti per interventi nel territorio -  prevede che una quota parte (non superiore al 50 per cento) dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, conseguenti alla revisione dello strumento militare nazionale, sia utilizzata per adottare, entro il 1š luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione di Forze di polizia e Forze armate quanto a carriere, attribuzioni e trattamenti economici (con esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva), secondo quanto previsto dalla legge n. 216 del 1992 (articolo 2, comma 1 ed articolo 3, comma 3) e nel rispetto dei criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 124 del 2014, giā sopra ricordato.

 

Il comma 4 demanda al decreto del Presidente del Consiglio sopra richiamato (comma 2) l'aggiornamento dei criteri di determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale da porre a carico dei rispettivi bilanci - criteri giā posti dal d.P.C.m. 18 aprile 2016.

 

Il d.P.C.m. 18 aprile 2016 era tenuto (ai sensi dall'articolo 1, comma 469 della legge n. 208 del 2015) a muovere in coerenza con quanto stabilito, per il personale delle amministrazione dello Stato, dal comma 466 della medesima legge, che ha previsto, per il triennio 2016-2018, un onere a carico del bilancio statale pari a 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, a fronte di un 'monte salari' al netto dell’indennitā di vacanza contrattuale nelle misure vigenti a decorrere dal 2010 (nell'importo a regime dal 1° luglio 2010) di circa 75 miliardi di euro complessivi, per tutto il personale delle amministrazioni interessate).

Pertanto il d.P.C.m. 18 aprile 2016 ha determinato gli oneri, a decorrere dal 2016, per l’intero triennio 2016-2018, per ciascuna delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici interessati, nella misura dello 0,4 per cento del 'monte salari' utile ai fini contrattuali e costituito dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e accessorio rilevate dai pių recenti dati inviati in sede di conto annuale al ministero dell’economia e delle finanze, al netto della spesa per l’indennitā di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall’anno 2010. Gli importi come sopra quantificati maggiorati degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attivitā produttive (IRAP), si aggiungono, a decorrere dall’anno 2016, a quelli giā determinati per il pagamento della predetta indennitā di vacanza contrattuale.

Per il personale 'non contrattualizzato' ossia in regime di diritto pubblico, resta fermo (mediante rinvio all'articolo 24, commi 1 e 4 della legge n. 448 del 1998) che gli stipendi, l'indennitā integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennitā integrativa speciale, e che siffatta previsione si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.

 

Il comma 5 infine novella la disposizione vigente della legge di stabilitā 2016 (il citato articolo 1, comma 466 della legge n. 208 del 2015) relativa al finanziamento della contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 a carico del bilancio dello Stato.

La novella č duplice.

Inserisce tra gli oneri oggetto della copertura finanziaria "i miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico".

E sopprime la quantificazione (entro i 300 milioni previsti da quell'altra disposizione) circoscritta a 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.

Articolo 54
(Proroga dell’impiego del personale militare
appartenente alle Forze armate)

 

 

articolo 54 proroga fino al 31 dicembre 2017 e limitatamente a 7.050 unitā l'operativitā del piano di impiego, concernente l’utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

 

Scopo della disposizione č quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attivitā di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009)  anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalitā e del terrorismo, nonché alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del prossimo  G7 e di prevenzione dei fenomeni di criminalitā organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

 

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attivitā, l’articolo in esame rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

1.   il personale militare č posto a disposizione dei prefetti interessati (comma 1);

2.   il piano di impiego del personale delle Forze armate č adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell’interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari (comma 2);

3.   nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

In relazione al richiamato piano di impiego si ricorda che il decreto legge n. 92/2008 ha autorizzato il ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio. In particolare, č stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalitā, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, č consentito impiegare personale militare delle forze armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere. Il Piano per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio č stato adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed č operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unitā con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l’impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle forze armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalitā, risultava necessario assicurare un pių efficace controllo del territorio.

Il piano č stato successivamente prorogato:

1.   fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

2.   fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell’articolo 5 del decreto legge n. 192 del 2014 (c.d. “mille proroghe”);

3.   fino al 30 giugno 2015 dall’articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,

4.   fino al 31 dicembre 2015 dall’articolo 5-bis del decreto legge n. 78 del 2015 (c.d. “enti territoriali”);

5.   fino al 31 dicembre 2016  dall’ articolo 1, commi 251 e 252 della legge 208 del 2015  (legge di stabilitā 2016).

·      

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all’impiego del richiamato contingente l’articolo in esame  autorizza la spesa di 123 milioni di euro per l’anno 2017 con specifica destinazione di euro :

§  120.536.797 per il personale delle forze armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);

§  2.463.203 per il personale delle forze di polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009).

 

In relazione alla richiamata autorizzazione di spesa la relazione tecnica allegata al provvedimento specifica che “per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i criteri presi a base di riferimento per le precedenti disposizioni di proroga dei suddetti interventi. In particolare, per il personale militare č prevista l'attribuzione di una indennitā onnicomprensiva commisurata all'indennitā di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di Polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a 26 euro per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. Inoltre, per tutti i militari č previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza utilizzando un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria di personale impiegato. A tali oneri si aggiungono, quali spese di funzionamento, spese per viveri, per alloggio dei militari impiegati fuori sede, per servizi generali, per equipaggiamento/vestiario, per l'impiego di automezzi nonché, per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio, spese una tantum per la corresponsione dell'indennitā di marcia/indennitā di missione durante i trasferimenti”.

Per quanto riguarda i costi del personale delle Forze di Polizia impiegato congiuntamente con quello militare nei servizi di vigilanza la relazione illustrativa precisa che “gli stessi derivano unicamente dal pagamento dell'indennitā onnicomprensiva ove non sia riconosciuta l'indennitā di ordine pubblico, ai sensi del citato articolo 24, comma 75, del D.L. 78/2009”.


 

Articolo 61, comma 1
(Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri)

 

articolo 61, comma 1 definisce le modalitā attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, prevedendo la possibilitā che le riduzioni di spesa disposte con il disegno di legge di bilancio possano essere rimodulate nell’ambito di ciascun Ministero, fermo restando i risparmi di spesa da realizzare in termini di indebitamento netto della P.A..

La rimodulazione viene attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Con il disegno di legge in esame si prevede che le Amministrazioni centrali dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri contribuiscano alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 attraverso misure disposte - in gran parte nella seconda sezione - con il disegno di legge medesimo.

L’entitā dei risparmi, in termini di riduzioni della spesa ovvero aumenti di entrata, č definita nella relazione tecnica, per un ammontare complessivo, in termini di indebitamento netto, pari a 728,4 milioni nel 2017, 708,9 milioni nel 2018 e 713,2 milioni nel 2019. A decorrere dal 2020 l’entitā dei risparmi previsti per il 2019 č da considerarsi permanente.

 

Considerata l’entitā delle misure di contenimento della spesa apportate con il disegno di legge di bilancio in esame, al fine di assicurare la necessaria flessibilitā gestionale nel corso dell’esercizio 2017, il comma 1 dell’articolo 61 prevede la possibilitā di rimodulare le riduzioni di spesa apportate a titolo di concorso dei Ministeri agli obiettivi di finanza pubblica, nell’ambito dei propri stati di previsione della spesa e fermi restando i risparmi da conseguire.

In relazione alla quantificazione della spending review, la relazione tecnica riporta nel dettaglio il contributo al miglioramento dei saldi da parte di ciascun Ministero e della Presidenza del Consiglio, sia in termini di saldo netto da finanziarie che di indebitamento netto, in una tabella riepilogativa, di seguito riportata con alcuni elementi integrativi della stessa. Tale contributo č stato realizzato attraverso misure di risparmio di spesa o di aumento di entrata che derivano sia dalle disposizioni della Sezione I che dai definanziamenti di spesa previsti nella Sezione II.

 

Si ricorda che con la riforma della legge di contabilitā sono state apportate rilevanti innovazioni alle disposizioni che disciplinano la formazione e la variazione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio di previsione. Innanzitutto, gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, riferiti al triennio, vengono ora definiti con apposito D.P.C.M., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro il 31 maggio di ciascun anno, ai sensi del nuovo articolo 22-bis, comma 1 (introdotto nella legge di contabilitā dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 90/2016).

I Ministri, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi triennali, anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse, e formulano le proprie proposte di modifica della legislazione vigente utili per il conseguimento dell’obiettivo di risparmio definito per ciascuna Amministrazione.

Nella relazione tecnica si evidenzia che, nelle more della prima attuazione di tale innovazione, il MEF ha condiviso l’obiettivo di risparmio e i criteri di valutazione delle proposte formulate da ciascuna Amministrazione attraverso apposite interlocuzioni a livello di vertice politico.

 

Come emerge dai conteggi riepilogativi elaborati nelle ultime righe della tabella, la quasi totalitā degli effetti migliorativi deriva dalla Sezione II del disegno di legge di bilancio, ovvero da definanziamenti di leggi di spesa operati sui singoli stati di previsione, come emerge dagli allegati conoscitivi ex articolo 23, comma 3, lettera b) della legge di contabilitā.

I risparmi derivanti dalla Sezione I del disegno di legge di bilancio, riguardano il Ministero degli affari esteri, e sono riconducibili alle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 dell’articolo 61 in esame, e il Ministero delle politiche agricole, derivanti dalle misure di cui al comma 5 del medesimo articolo 61, cui si rinvia.

La quota di risparmi di spesa che concerne la spesa corrente risulta crescente nel triennio, passando dall’82 per cento nel 2017 al 92 per cento del biennio successivo.

 

 


 

Tabella 1 - Ammontare dei risparmi conseguiti per ciascun Ministero

(Milioni di euro)

Effetti migliorativi per i Ministeri

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

e/s

sezione

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Presidenza del Consiglio Ministri

s

II

8

10,4

10

8

10,4

10

Economia e finanze

 

 

490,2

475,6

477,5

488,6

477,3

480,9

di cui

e

II

 

 

 

-0,1

-0,1

-0,1

 

s

II

490,2

475,6

477,5

488,7

477,4

481

Sviluppo economico

s

II

40

40

40

40

40

40

Lavoro

s

II

4

5

5

4

5

5

Giustizia

s

II

15,1

13,9

1,8

12,6

13,3

4,8

Esteri

 

 

35,5

29,5

35,5

35,5

29,5

35,5

di cui

e

I

20

20

26

4

4

10

 

s

I

 

 

 

16

16

16

 

s

II

15,5

9,5

9,5

15,5

9,5

9,5

Istruzione

s

II

11,9

2,9

2,6

11,9

2,9

2,6

Interno

 

 

27,4

26

24,4

24

22,8

24,4

di cui

e

II

 

 

 

-3,4

-3,2

0

 

s

II

27,4

26

24,4

27,4

26

24,4

Ambiente

s

II

4

5

5

4

5

5

Trasporti

s

II

10,2

10,8

15,5

8,2

11,3

17

Difesa

s

II

74,9

74,8

71,4

74,9

74,8

71,4

Politiche agricole

 

 

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

di cui

e

I

 

 

 

0,9

0,9

0,9

 

s

I

0,9

0,9

0,9

 

 

 

 

s

II

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

Beni culturali e turismo

s

II

5,5

5,3

5,5

5,5

5,3

5,5

Salute

s

II

6

6

6

6

6

6

Totale complessivo

 

 

737,9

710,4

705,3

728,4

708,9

713,2

di cui

 

 

 

 

 

 

 

 

Da maggiori entrate

 

 

20

20

26

1,4

1,6

10,8

Da minori spese

 

 

717,9

690,4

679,3

727

707,2

702.4

Spesa corrente

 

 

591,2

630

623,4

590,3

929,1

622,5

Spesa in conto capitale

 

 

126,7

60,4

55,9

136,7

78,2

79,9

Da Sezione I

 

 

20,9

20,9

26,9

20,9

20,9

26,9

Da Sezione II

 

 

717

689,5

678,5

707,5

687,9

686,4

e= entrata; s= spesa.

Gli importi negativi delle entrate del MEF e del Ministero dell’interno sono correlati a riduzioni di spesa relative a capitoli di bilancio che hanno natura di redditi da lavoro dipendente e ai quali sono associati effetti fiscali e contributivi.


 

Articolo 80
(
Fondo Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco)

 

 

L’articolo 80 dispone uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030 per l’acquisto e l’ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, istituendo a tal fine un apposito fondo.

 

articolo 80 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030 per l’acquisto e l’ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

All’acquisto di tali mezzi si puō procedere, come specificato dalla disposizione in commento, anche attraverso l’utilizzo di meccanismi di centralizzazione degli acquisti tramite Consip S.p.a. e leasing finanziario.

 

Si ricorda che Consip S.p.a. č la societā con capitale interamente posseduto dal Ministero dell’economia e finanze, che costituisce la struttura di servizio di riferimento per gli acquisti centralizzati di beni e servizi della P.A.. La Societā Consip e le Centrali regionali di acquisto della P.A. sono i soggetti competenti a stipulare - anche mediante il ricorso a strumenti e procedure informatiche - convenzioni quadro, con le quali l'impresa fornitrice di beni e servizi si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni, sino a concorrenza della quantitā massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti. Le amministrazioni pubbliche, in via generale, possono ricorrere alle convenzioni-quadro, ovvero sono obbligate a fare ricorso ai parametri prezzo-qualitā da tali convenzioni fissati (articolo 1, commi 449-458 della legge finanziaria 2007).

Si ricorda che nelle linee d’azione tracciate nel DEF il rafforzamento dell’acquisizione centralizzata costituisce un tassello fondamentale per sostenere la revisione della spesa tramite il recupero dell’efficienza nei processi e nei costi d’acquisto (inclusi gli oneri amministrativi connessi all’espletamento delle procedure di approvvigionamento) e una maggiore tracciabilitā, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa.

 

Le amministrazioni in concreto destinatarie delle somme sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze in relazione alle richieste del Ministro dell’interno (per Polizia di Stato e Vigili del fuoco), del Ministro della difesa (per i Carabinieri) e del Ministro della giustizia (per la Polizia penitenziaria). Tale decreto dovrā essere emanato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge.

 

Una norma analoga č contenuta, per il 2016, nella legge di stabilitā 2016 (L. 208/2015, art. 1, comma 967), che ha istituito il Fondo per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (presso il MEF) con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2016, il cui riparto č effettuato, con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. La disposizione autorizza, inoltre, la spesa di 10 milioni per il 2016, per il rinnovo e l'adeguamento della dotazione dei giubbotti anti-proiettile della Polizia di Stato. La corrispondente copertura č reperita a valere sul Fondo di riserva istituito nello stato di previsione del MEF, per le esigenze indifferibili che si manifestino in corso di gestione.

 

In precedenza, risultano altri interventi finalizzati all’adeguamento dei mezzi delle forze del comparto sicurezza.

Si richiama, in particolare, il D.L. 119/2014 (art. 8, comma 1) che ha stanziato in favore della Polizia di Stato 8 milioni di euro per l'anno 2014, 36 milioni di euro per l'anno 2015 e 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, per l'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, nonché per interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti.

Al Corpo dei vigili del fuoco sono stati destinati 2 milioni di euro per l'anno 2014, 4 milioni di euro per l'anno 2015 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente.

Il medesimo provvedimento prevedeva l’assegnazione, previa valutazione di convenienza, alle forze del comparto della pubblica sicurezza le automobili di proprietā delle amministrazioni pubbliche statali dismesse o da dismettere (art. 8, comma 1-ter).

 

Relativamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si ricordano, oltre al citato D.L. 119/2014, i seguenti interventi in ordine al potenziamento dei mezzi strumentali da ultimo adottati:

§  il D.L. 113/2016, che ha autorizzato una spesa di 10 milioni per l’ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo dei vigili del fuoco per ciascuno anno dal 2016 al 2018, attraverso una corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, utilizzando parzialmente l’apposito accantonamento relativo al Ministero dell’interno (art. 6-bis, commi 3 e 4);

§  il D.L. 189/2016, di cui č in corso di esame parlamentare la legge di conversione, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2016 e 45 milioni per l’anno 2017 per le seguenti finalitā: ripristinare l’integritā del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; garantire l’attivitā di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo degli edifici colpiti dall’evento sismico; assicurare lo svolgimento dell’attivitā di rimozione e trasporto delle macerie (art. 51, comma 4).


La seconda Sezione

1. La disciplina contabile della seconda sezione

La riforma ha apportato significative innovazioni alla normativa che disciplina i contenuti della seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio, concernente la parte contabile del provvedimento.

Rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata), che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare[3], la seconda sezione viene ora ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

Sulla base di quanto detto, nella seconda sezione le previsioni di spesa del bilancio, formate sulla base della legislazione vigente, tengono conto:

§  dell'aggiornamento delle dotazioni finanziarie relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno;

§  delle rimodulazioni compensative tra fattori legislativi (o tra fattori legislativi e fabbisogno) disposte ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera a);

§  dei rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera b).

Alle previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione, cosė determinate, si aggiungono, infine, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, formandosi in tal modo il dato di bilancio “integrato”, che costituirā l’unitā di voto.

L’unificazione in un unico documento dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilitā comporta, dunque, che le previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione ricomprendano in sé, fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, anche le variazioni riconducibili agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.

 

Le unitā di voto

Le unitā di voto, per le spese, sono individuate con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalitā omogenea diretti al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

Con il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 – attuativo della delega contenuta all’articolo 40, comma 1, della legge di contabilitā, finalizzata al completamento delle riforma della struttura del bilancio dello Stato – si č provveduto all’introduzione delle azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, destinate a costituire, in prospettiva[4], le unitā elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio.

Fino all’introduzione delle azioni, le unitā elementari di bilancio continueranno ad essere rappresentati dai capitoli, secondo l’oggetto della spesa; i programmi di spesa manterranno la suddivisione in macroaggregati per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale). Durante tale periodo, i programmi di spesa saranno comunque presentati suddivisi in "azioni"; tale suddivisione riveste carattere meramente conoscitivo, ad integrazione di quella per capitoli.

La classificazione delle spese

La dotazione finanziaria dei programmi di spesa si presenta distinta in spese correnti e spese d’investimento.

Con la riforma, č stata superata la ripartizione delle spese del bilancio dello Stato in "rimodulabili" e "non rimodulabili", in favore di una pių puntuale classificazione che distingue direttamente le spese a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilitā e di manovrabilitā della spesa stessa.

La spesa di ciascun programma č ora articolata nelle seguenti tre categorie: oneri inderogabili (ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie), fattori legislativi (ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio) e spese di adeguamento al fabbisogno (ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni).

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare il livello di manovrabilitā della spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilitā del bilancio.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno č indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

La programmazione e la flessibilitā degli stanziamenti di bilancio

Innovazioni rilevanti sono state apportate alle disposizioni che disciplinano la formazione e la variazione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio di previsione.

Si ricorda innanzitutto che gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, riferiti al triennio, vengono ora definiti con apposito D.P.C.M., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro il 31 maggio di ciascun anno, ai sensi del nuovo articolo 22-bis, comma 1 (introdotto nella legge di contabilitā dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 90/2016)[5].

I Ministri, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi triennali anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse.

Ai fini della formazione delle previsioni di competenza e di cassa, il D.Lgs. n. 93/2016 ha inoltre introdotto l'obbligo per le Amministrazioni di predisporre un piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di spesa, č stato ampliato l’ambito applicativo della c.d. flessibilitā di bilancio sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi, con l’obiettivo di dotare le amministrazioni di strumenti pių idonei ad una migliore programmazione delle risorse, attraverso:

§  la possibilitā di effettuare rimodulazioni in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi all’interno di ciascuno stato di previsione, senza pių il vincolo della compensativitā all'interno di uno stesso programma o di una stessa missione (c.d. rimodulazione verticale);

§  la previsione di una ulteriore fattispecie di rimodulazione delle leggi di spesa (c.d. rimodulazione orizzontale) che consente l’adeguamento delle relative dotazioni finanziarie di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma);

§  l’introduzione della possibilitā di apportare variazioni, con la seconda sezione, alle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale, con operazioni che precedentemente erano riservate alla legge di stabilitā, attraverso le tabelle C, D e E[6].

 

Per un’analisi pių dettagliata della disciplina, si rinvia al dossier generale sul disegno di legge di bilancio –II Sezione, redatto dal Servizio Studi – Dipartimento del Bilancio.

2. Le previsioni di spesa di competenza della Commissione Difesa nel “nuovo” disegno di legge di bilancio

Le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione difesa si rinvengono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero della Difesa (Tabella 11).

Stanziamenti che interessano la Difesa sono presenti anche negli stati di previsione dei seguenti ministeri:

-       Economia  e delle Finanze:  programma 5.8, cap. 3006/1 - Fondo per le missioni internazionali, ex articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016 -, sul quale sono appostati per il 2017 fondi pari a 997 milioni di euro.

-       Sviluppo economico: missione 11, programma 5 “promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivitā e innovazione, di responsabilitā d’impresa e movimento cooperativo”, recante i contributi relativi ad interventi nel settore navale, aeronautico, aerospaziale (tra cui il programma relativo ai velivoli Eurofighter) ed all’acquisizione delle navi fregata FREMM. (cap. 7420, 7421, 7485)

 

In via generale si osserva che lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 2017-2019 vede cambiamenti significativi nell’articolazione e contenuto delle unitā di voto rispetto alla Legge di bilancio precedente per effetto del riordino del Corpo forestale dello Stato assorbito nell’Arma dei Carabinieri[7], di una diversa evidenziazione delle missioni militari internazionali e per altri minori affinamenti.

 

Al riguardo, si ricorda che la legge n. 145 del 2016, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 1° agosto 2016, reca una normativa di carattere generale riguardante le missioni internazionali con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni e i ai molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse. Ulteriori disposizioni riguardano, poi, le procedure interne in forza delle quali č possibile pervenire all'adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell'ambito delle missioni militari oltreconfine. La legge entrerā in vigore il 31 dicembre 2016, fatta eccezione per l'articolo 20 (disposizioni transitorie relative al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

Ai sensi dell’articolo 4 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze č istituito un apposito fondo, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, la cui dotazione č stabilita annualmente dalla legge di stabilitā ovvero da appositi provvedimenti legislativi. Con uno o pių decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo sono ripartite tra le missioni internazionali indicate nella relazione analitica sulle missioni che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere, come risultante a seguito delle relative deliberazioni parlamentari. Gli schemi dei decreti, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che č reso entro venti giorni dall'assegnazione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

 

In particolare la missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio” presenta modifiche nell’articolazione dei programmi (con la soppressione di due unitā di voto) che derivano da una diversa ripartizione di alcune voci al suo interno, dall’allocazione delle risorse dei Fondi da assegnare dal cessato programma 33.1 Fondi da assegnare, nonché dalla redistribuzione di risorse provenienti dalla missione 17 “Ricerca e innovazione”.

Per quanto attiene le due unitā di voto soppresse si evidenzia quanto segue:

-       il precedente programma 5.5 “Interventi non direttamente connessi con l'operativitā dello strumento militare” si ricolloca in un nuovo programma creato ad hoc nella missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” mantenendo la denominazione originaria con il codice 32.6;

-      al fine di assicurare l’univoca gestione del programma 5.8 “Missioni internazionali” (che rimane ora di competenza esclusiva del Ministero dell’economia e delle finanze e che reca per l’anno 2017 risorse pari a 900.000.000), le spese generali per l'approvvigionamento di beni e servizi connessi alle missioni internazionali precedentemente collocate nel soppresso fondo da ripartire, sono evidenziate direttamente nei programmi in cui vengono effettivamente utilizzate: i programmi 5.1 “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza”, 5.2 “Approntamento e impiego delle forze terrestri”, 5.3 “Approntamento e impiego delle forze navali”, 5.4 “Approntamento e impiego delle forze aeree” nonché nel programma 5.6 “Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”;

 

Nella missione 17 “Ricerca e innovazione” non trova conferma per il Ministero della difesa l’unitā di voto 17.11 “Ricerca tecnologica nel settore della difesa”; si tratta di risorse gestite dal centro di responsabilitā Segretariato Generale destinate a spese per studi ed esperienze inerenti all’assistenza al volo che - non avendo un carattere prettamente di ricerca di base o applicata ma piuttosto di commissione di servizi a terzi – sono ricollocate nell’ambito della Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, nel programma 5.6 “Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari” attribuito al medesimo Segretariato Generale.

 

Infine, a partire dal 2017, il Ministero della difesa acquisisce una competenza nell’ambito della missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” tramite il nuovo programma 18.17 “Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare” appositamente istituito a seguito dell’assorbimento del Corpo forestale dello Stato (ex Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) nell’Arma dei Carabinieri, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Tale programma raccoglie tutte le risorse finanziarie che nel 2016 erano gestite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il pagamento degli stipendi al personale e delle spese di funzionamento del Corpo forestale dello Stato.

 

Lo stato di previsione del Ministero della difesa (A.C. Tabella 11)

Lo stato di previsione del Ministero della difesa si articola in 3 missioni e 9 programmi, che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unitā di voto parlamentare.

Nella Nota integrativa che accompagna lo stato di previsione, sono evidenziate le prioritā dell’azione amministrativa del Ministero, come stabilite dall’Atto di indirizzo per l’avvio del ciclo integrato di programmazione della performance e di formazione di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e la programmazione pluriennale 2018-2019, emanato in data 7 aprile 2016, e i Centri di responsabilitā amministrativa (CRA) coinvolti nella definizione degli obiettivi del ministero.

Con riferimento alle prioritā politiche del Dicastero, indicate nell’All. A, in considerazione degli indirizzi contenuti nel “Libro Bianco per la Sicurezza Internazionale e la Difesa, si segnalano: operativitā ed impiego dello strumento militare, ammodernamento dello strumento e, infine, revisione della governance, razionalizzazione dell’organizzazione, miglioramento dei processi e gestione delle risorse umane. Tali prioritā, si legge nella nota, sono state concepite preservando nel contempo “il loro diretto collegamento a specifici adempimenti del Programma di Governo o ad attivitā di rilevanza interna (schema di raffronto in All. B).

Inoltre sono riportate le schede obiettivo in cui si dā conto delle attivitā sottostanti i programmi stessi e degli stanziamenti ad essi afferenti, ripartiti tra le diverse categorie economiche di spesa, con specifica indicazione delle spese rimodulabili o non rimodulabili del programma medesimo.

 

Per quanto riguarda il 2017 il volume finanziario complessivo del progetto di bilancio a “legislazione vigente”, ovvero nel rispetto dei volumi e dei vincoli di spesa stabiliti nell’ambito del disegno di Legge di Bilancio 2017, risulta come da tabella sottostante pari a 20.268,1 M€ che, rapportato al PIL previsionale per il 2017[8] (definito in 1.703.023 M€), corrisponde a 1,190% rispetto a 1,195% rilevato per il 2016.

 

 

Rispetto al 2016, le disponibilitā per il 2017,  pari a 20.268,1 mln  di euro recano un decremento di 29,2 mln di euro. Per gli anni successivi le previsioni risultanti sono pari a 20.060,8 per il 2018 e 20.026,2 per il 2019, come si evince dalla tabella che segue:

 

 

 

 

 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

Bilancio 2016

Assestato
2016

ddl bilancio integrato 2017

Diff.
bil 2017/
ass 2016

ddl bilancio integrato 2018

ddl bilancio integrato 2019

Spese correnti

17.700,5

17.943,2

18.024,2

81,0

17.825,8

17.749,9

Spese in c/capitale

2.281,0

2.354,1

2.243,9

-110,2

2.234,9

2276,3

SPESE FINALI

19.981,6

20.297,3

20.268,1

-29,2

20.060,8

20.026,2

Spese ministero difesa in % spese finali STATO

3,29%

3,35%

3,34%

3,4%

3,27%

3,30%

 

La tabella di seguito riportata evidenzia le modifiche che il disegno di legge di bilancio intende apportare alla legislazione vigente 2017, con interventi sia di prima sezione (pari a 120,8 mln di euro) che di seconda sezione (pari a 126,5), ai fini della determinazione delle previsioni di spesa c.d. integrate del nuovo disegno di legge di bilancio.

Sulla base delle nuove norme di contabilitā, infatti, le previsioni di spesa della seconda sezione, formulate sulla base della legislazione vigente, possono essere modificate attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni disposte dalla seconda sezione; a questo dato si aggiungono poi gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, pervenendosi, in tal modo, per ciascuna unitā di voto ad un dato di bilancio integrato.

 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2016

2017

 

Assestato

 

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio Sez. II

Effetti

Sez. I

Dlb integrato

sezI+SezII

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Spese correnti

17.943,2

17.971,6

-68.2

17.903,3

120,8

18.024,2

Spese in c/capitale

2.354,1

2.049,0

194,8

2.243,9

-

2.243,9

SPESE FINALI

20.297,3

20.020,7

126,5

20.147,2

120,8

20.268,1

 

 

 

 

 

 

 

- La colonna (B) sulle modifiche derivanti dalla sezione II contiene sia le rimodulazioni che i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni ai sensi dell’art 23, comma 3 della legge di contabilitā;

- La colonna (E) corrisponde alla somma delle colonne (C) e (D);

 

3. Analisi della spesa per Missioni e programmi

La tabella seguente indica le previsioni di bilancio per ciascuna missione e per ciascun programma di spesa del Ministero della difesa per il 2017, a raffronto con i dati dell’assestamento dell’esercizio 2016. La tabella evidenzia altresė le modifiche che il disegno di legge di bilancio ha apportato alla legislazione vigente 2017, con interventi sia di prima che di seconda sezione, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa c.d. integrate del nuovo disegno di legge di bilancio.

Al riguardo si segnala che per il 2017 le spese della missione 5 (Funzione Difesa e sicurezza del territorio) riferite al DLB integrato esauriscono la quasi totalitā delle risorse dello stato di previsione in esame, rappresentandone complessivamente il 92,8%,  mentre per il 2016 era pari al 95,3.

I programmi della missione 5 comprendono infatti il complesso delle attivitā di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle rispettive forze militari.

 

 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

Ministero della difesa


 

Missione/Programma

2016

2017

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a.23 c. 3 lett a)

Variazioni
a.23 c. 3 lett b)

1

Difesa e sicurezza del territorio

(5)

19.360,0

18.511,6

-

195,0

18.706,6

120,8

18.827,5

1.1

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)

6.185,2

6.024,9

-

-

6.024,9

0,7

6.025,7

1.2

Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)

4.879,0

4.603,4

-

-

4.603,4

85,8

4.689.3

1.3

Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)

2.011,7

1.926,9

-

-

1.926,9

-

1.926,9

1.4

Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)

2.555,3

2.457,1

-

-

2.457,1

0,7

2.457,8

1.5

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)

 

3.728,7

3.499,1

-

195,0

3.694,1

33,5

3.727,6

2

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (18)

 

492,2

-

-0,4

491,9

-

491,9

2.1

Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e

agroalimentare (18.17)

 

492,2

-

-0,4

491,9

-

491,9

3

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

(32)

937,3

1.016,6

-

-68,0

948,6

-

948,6

3.1

Indirizzo politico (32.2)

23,4

23,8

-

-

23,8

-

23,8

3.2

Servizi e affari generali per le

amministrazioni di

competenza (32.3)

462,8

549,8

-

-68,0

481,8

-

481,8

3.3

Interventi non direttamente connessi con l’operativitā dello Strumento Militare (32.6)

450,9

443,0

-

-

443,0

-

443,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPESE FINALI MINISTERO

20.297.3

20.020,7

-

126,5

20.147,2

120,8

20.268,1

- si riporta tra parentesi la numerazione che la Missione/programma di spesa assume nello stato di previsione in cui č iscritto (Min.difesa-MEF).

 

Come evidenziato nella sopra riportata tabella la missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, evidenzia una diminuzione rispetto alle previsioni assestate Come precisato nella relazione tecnica, la riduzione deriva principalmente da interventi che hanno ricevuto risorse per un solo anno tramite specifica disposizione in legge finanziaria (come la partecipazione italiana alle missioni internazionali) o erano temporanei e limitati all’anno 2016 (in particolare, gli interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica, per la prevenzione e il contrasto alla criminalitā, nonché il bonus di 80 euro per le forze dell’ordine);

Nella tabella seguente si illustra l’incidenza percentuale di ciascuna missione e di ciascun programma sullo stanziamento complessivo di competenza del ministero della Difesa, nonché le variazioni percentuali rispetto alle previsioni assestate 2016.

 

 

Ministero della difesa

 

 

Missione/Programma

2016

2017

Assest.

Spese Missioni e Programmi in  % sulle spese del Ministero difesa

BLV

Spese Missioni e Programmi in  % sulle spese del Ministero difesa

Dlb integrato sez I+Sez II

Spese Missioni e Programmi in  % sulle spese del Ministero difesa

1

Difesa e sicurezza del territorio

(5))

19.360,0

95,3%

18.511,6

92,4%

18.827,5

92,8%

1.1

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)

6.185,2

30,4%

6.024,9

30,0%

6.025,7

29,7%

1.2

Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)

4.879,0

24,0%

4.603,4

22,9%

4.689.3

23,1%

1.3

Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)

2.011,7

9,9%

1.926,9

9,6%

1.926,9

9,5%

1.4

Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)

2.555,3

12,5%

2.457,1

12,2%

2.457,8

12,1%

1.5

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)

 

3.728,7

18,3%

3.499,1

17,4%

3.727,6

18,3%

2

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (18)

 

 

492,2

2,4%

491,9

2,4%

2.1

Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e

agroalimentare (18.17)

 

 

492,2

2,4%

491,9

2,4%

3

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

(32)

937,3

4,6%

1.016,6

5,0%

948,6

4,6%

3.1

Indirizzo politico (32.2)

23,4

0,1%

23,8

0,1%

23,8

0,1%

3.2

Servizi e affari generali per le

amministrazioni di

competenza (32.3)

462,8

2,2%

549,8

2,7%

481,8

2,3%

3.3

Interventi non direttamente connessi con l’operativitā dello Strumento Militare (32.6)

450,9

2,2%

443,0

2,2%

443,0

2,1%

 

SPESE FINALI MINISTERO

20.297.3

100%

20.020,7

100%

20.268,1

100%

 

 

 

 

 

3.1 Analisi delle modifiche della seconda sezione

 

Nell’allegato conoscitivo della seconda sezione sono esposte, tra le altre, le autorizzazioni legislative di spesa del Ministero della Difesa su cui sono state effettuate variazioni ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera b), della legge di contabilitā.

 

Al riguardo, si ricorda, infatti, che la seconda sezione incide - attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente.

 

In particolare, l’articolo 23, comma 3, lettera b) della legge n. 196/2009, ha previsto che con la seconda sezione possano essere rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi. Tale disposizione, in sostanza, č finalizzata a spostare nell’ambito della seconda sezione del disegno di legge di bilancio le variazioni di autorizzazioni legislative di spesa prima effettuate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilitā[9].

 

Sono di seguito illustrate le principali autorizzazioni di spesa del Ministero della Difesa modificate dalla seconda Sezione del disegno di legge di bilancio 2017.

 

Al riguardo si osserva che il totale dei definanziamenti corrisponde in massima parte ai risparmi di spesa previsti dal richiamato articolo 61 del DDL di bilancio (cfr. precedente scheda) e ammontanti, per il Ministero delle Difesa,  a 74.9 mln di euro.

 

 

Legge n. 465 del 1949, art. 1-bis – Ratifica ed esecuzione  del trattato nord atlantico  firmato a Washington il 4 aprile  del 1949
MISSIONE 5: DIFESA E SICUREZZA DEL TERITORIO

Programma: Pianificazione generale  delle Forze armate e approvvigionamenti militari (cap. 7123/2)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

47.434.543

47.434.543

47.434.543

3.794.763.440

Riduzione / Rifinanziamento

-5-000.000

-5-000.000

-5-000.000

-400.000.000

Totale esposto in Allegato

30.500.000

30.500.000

30.500.000

2.958.500.000

 

D.L. n. 66 del 2014, art. 49 c. 2 – Misure urgenti per la competitivitā  e la giustizia sociale  (Riaccertamento straordinario residui)

MISSIONE 5: DIFESA E SICUREZZA DEL TERITORIO

Programma: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche  (cap.1177/1)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

8.000.000

7.872.723

4.500.000

 

Riduzione / Rifinanziamento

-8-000.000

-7.872.723

-4.500.000

 

Totale esposto in Allegato

 

 

 

 

 

D.lgs. 66 del 2010, c.2 – Codice dell’ordinamento militare (Fondo per l'efficienza dello strumento militare)

MISSIONE 5: DIFESA E SICUREZZA DEL TERITORIO

Programma: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche  (cap.1177/1)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

60.500.000

60.500.000

60.500.000

5.868.500.000

Riduzione / Rifinanziamento

-30.000.000

-30.000.000

-30.000.000

-2.910.000.000

Totale esposto in Allegato

 

 

 

 

 

Legge n. 289 del 2002,  art. 23.c 1 – Legge finanziaria 2013 (Razionalizzazione delle spese e flessibilitā del bilancio)

MISSIONE 5: DIFESA E SICUREZZA DEL TERITORIO

Programma: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche  (cap.1177/1)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

67.069.182

65.498.640

58.569.182

1.522.798.732

Riduzione / Rifinanziamento

-30.000.000

-30.000.000

-30.000.000

-780.000.000

Totale esposto in Allegato

37.069.182

35.498.640

28.569.182

742.798.732

 

4. Stanziamenti iscritti negli stati di previsione di altri Ministeri di interesse della Commissione

Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3, missione 1)

Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (A.C. 4127 - Tab.3) si articola in 7 missioni e 17 programmi.

La legislazione vigente (BLV), per lo stato di previsione della spesa del MiSE (Tabella 3 del DDL), espone una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2017 di 4.331,2 milioni di euro.

Al netto del rimborso delle passivitā finanziarie, pari nel 2017 a 269,8 milioni di euro, le spese finali del MiSE a legislazione vigente sono pari nel 2017 a 4.061,3 milioni di euro, in riduzione del 23,1 percento rispetto alle previsioni assestate 2016.

Il DDL di bilancio - integrato degli effetti della I Sezione e delle modifiche della II Sezione sopra indicate - proponestanziamenti per il MiSE pari a 4.344,4 per il 2017, in aumento di complessivi 283 milioni rispetto al BLV.

 

La Missione Competitivitā e sviluppo delle imprese (n. 11 secondo classificazione generale del bilancio) condivisa con il Ministero dell'economia e finanze, ed, in particolare, il programma (11.5) Promozione e attuazione delle politiche di sviluppo č l’ambito su cui si concentra la gran parte della spesa del MiSE (76,9 % a BLV 2017) che per il medesimo anno scende al 73,2 % secondo quanto proposto dal disegno di legge di bilancio integrato in esame).

In particolare:

·       nel programma (11.5) Promozione e attuazione delle politiche di sviluppo sono esposte spese per investimenti pari a 2.778,8 milioni secondo le previsioni assestate 2016. Mentre, secondo il bilancio a legislazione vigente per l’anno 2017 espone investimenti per 3.007,9 milioni. Le modifiche in aumento proposte alla legislazione dal disegno di legge integrato sono pari a 45 milioni di euro, ascrivibili tutti alle modifiche di Sez. II.

Pertanto a DLB integrato, gli investimenti iscritti sul programma 11.5 divengono pari a 3.052,9 per il 2017 (il 90,5 percento degli stanziamenti dell’intero programma).

La gran parte dei contributi agli investimenti alle imprese iscritti nel Programma (11.5) č destinato alle imprese del settore aereonautico.

Al riguardo, per ciō che concerne le spese per investimenti destinati alla difesa, si segnalano i PRINCIPALI stanziamenti:

o   gli interventi agevolativi per il settore aeronautico, iscritti sul cap. 7421. Si segnala in proposito che l’autorizzazione di spesa relativa alla legge n. 808/1985, relativa agli interventi per la competitivitā delle industrie nel settore aeronautico non costituisce pių piano di gestione del capitolo in questione, ma č ora allocata sul cap. 7423 “Interventi nei settori industriali ad alta tecnologia” pg.10. Il capitolo in questione č stato dunque oggetto di riorganizzazione dal punto di vista gestionale interno del Ministero.

Il capitolo 7421, come riorganizzato , reca a BLV uno stanziamento di 1.128,7 milioni di euro per il 2017, di 890 milioni per 2018 e di 862 milioni di euro nel 2019. Il DLB in esame non reca variazioni alle dotazioni a legislazione vigente iscritte sul capitolo.

o   gli interventi per lo sviluppo e l'acquisizione delle unitā navali FREMM e delle relative dotazioni operative iscritti sul cap. 7485, che a BLV reca uno stanziamento di 590 milioni per il 2017, di 248 milioni per il 2018 e di 176 milioni nel 2019.

Sulle dotazioni a legislazione vigente incide, in aumento, il disegno di legge di bilancio 2016, Sezione II (cfr. meglio infra, capitolo Analisi delle modifiche della seconda sezione). Dunque, il disegno di legge integrato con gli effetti della Sez. II espone uno stanziamento di 610 milioni per il 2017, di 268 per il 2018 e 194,3 per il 2019.

o   Infine, si ricorda che per il finanziamento di interventi nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale il cap.7419 espone uno stanziamento di 692.200.000 nel  2017, di 749.900.000 milioni nel 2018 e di 649.400.000 milioni nel 2019.

 

In allegato allo stato di previsione del Ministero č riportato un  “Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni a legislazione vigente”, che espone le autorizzazioni legislative di spesa del Ministero su cui sono state effettuate variazioni ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera b), della legge di contabilitā.

Sono di seguito illustrate le autorizzazioni di spesa modificate dalla seconda Sezione del disegno di legge di bilancio 2017. L’esposizione č ripartita per Stato di previsione/Missione/programma.

 

Missione “Competitivitā e sviluppo delle imprese” -Programma (11.5) “Promozione e attuazione politiche di sviluppo”

 

L. n. 808 del 1985, articolo 3, co. 1, lettera a) – Interventi per la competitivitā delle industrie nel settore aeronautico

MISSIONE: COMPETITIVITĀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE

Programma: promozione e attuazione delle politiche di sviluppo, competitivitā e innovazione, di responsabilitā sociale d’impresa e movimento cooperativo
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (ex cap. 7421/pg.21
ora capitolo 7423/pg.10)

(milioni di euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

50

75

100

1090

Riprogrammazione

25

 

 

-25

Importi esposti a DLB II Sez.

75

75

100

1065

 

La Sez. II dispone una riprogrammazione degli interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitivitā delle industrie operanti nel settore aeronautico di cui all’articolo 3, lettera a), della legge n. 808/1985.

La riprogrammazione consta dell’anticipo di un importo pari a 25 milioni di euro nell’anno 2017 e di una conseguente riduzione di pari importo dello stanziamento previsto per gli anni 2020 e ss. .

 

 

Decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5, co. 2 Punto c) - Sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica

MISSIONE: COMPETITIVITĀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE

Programma: promozione e attuazione delle politiche di sviluppo, competitivitā e innovazione, di responsabilitā sociale d’impresa e movimento cooperativo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7420/Pg.1)

(milioni di euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

0

0

0

0

Rifinanziamento

 

10

15

275

Importi esposti a DLB II Sez.

 

10

15

275

 

La Sezione II dispone il rifinanziamento di una delle autorizzazioni di spesa relative a contributi pluriennali previsti dall’articolo 5 del decreto legge n. 321 del 1996 finalizzati ad assicurare la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale e la realizzazione di taluni programmi della Difesa da definire attraverso apposite convenzioni interministeriali. Il rifinanziamento č in misura pari a 10 milioni per il 2018, di 15 milioni per il 2019 e di 275 milioni per il periodo 2020 e ss. .

 

 

Legge 244/2007, articolo 2, co. 180 - Programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico

MISSIONE: COMPETITIVITĀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE

Programma: promozione e attuazione delle politiche di sviluppo, competitivitā e innovazione, di responsabilitā sociale d’impresa e movimento cooperativo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7421/Pg.20)

(milioni di euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

997

780

762

1.610

Rifinanziamento

 

 

 

900

Importi esposti a DLB II Sez.

997

780

762

2.510

 

La Sez. II dispone il rifinanziamento delle autorizzazioni pluriennali di spesa per taluni programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico di cui al co. 180 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 disponendo un incremento complessivo delle dotazioni finanziarie per il periodo 2020 e ss. pari a 900 milioni.

 

 

milioni di euro

L. n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), articolo 1, co. 95, punto 3 – Programma di sviluppo unitā navali classe FREMM

MISSIONE: COMPETITIVITĀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE

Programma: promozione e attuazione delle politiche di sviluppo, competitivitā e innovazione, di responsabilitā sociale d’impresa e movimento cooperativo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7485/Pg.4)

(milioni di euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

423,1

81,3

89,3

175,0

Riprogrammazione

20

20

18,3

-58,3

Rifinanziamento

 

 

 

1.350

Importi esposti a DLB II Sez.

443,1

101,3

107,6

1.466,7

 

La Sezione II dispone una riprogrammazione ed un rifinanziamento di una delle autorizzazioni pluriennali di spesa relative al programma di sviluppo delle unitā navali della classe FREMM di cui all’articolo 1, co. 95, punto 3), della legge n. 266 del 2005, ed in particolare:

·       un’anticipazione di 20 milioni all’anno 2017, di 20 milioni all’anno 2018 e di 18,3 milioni di euro all’anno 2019 delle risorse programmate per il 2020 e ss, che dunque subiscono una corrispondente decurtazione di 58,3 milioni.

·       un rifinanziamento per complessivi 1.350 milioni delle dotazioni finanziarie per il periodo 2020 e ss.


Documentazione

 


 



[1]     Articolo 1, comma 466, legge n.208/2015.

[2] Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[3]     Compito spettante alla legge di stabilitā, che poi si ripercuoteva sul bilancio attraverso la nota di variazioni.

[4]     Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarā valutato in base alle Relazioni relative all'efficacia dell'introduzione delle azioni che saranno predisposte dal MEF - Ragioneria generale dello Stato, d’intesa con la Corte dei conti, a partire dall'esercizio 2017 in sede di rendiconto 2017.

[5]     In questo contesto, sono state ridefinite le procedure per il monitoraggio del grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la previsione, dopo l'approvazione della legge di bilancio, di appositi accordi triennali tra il Ministro dell’economia e ciascun Ministro di spesa, da definirsi entro il 1° marzo di ciascun anno. Il Ministro dell'economia informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro entro il 15 luglio. Entro il 1° marzo dell’anno successivo, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – che verrā allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente. In relazione alla nuova procedura di programmazione finanziaria, č stato soppresso il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, previsto dall'articolo 41 della legge di contabilitā n. 196 del 2009, da considerarsi sostituito dalle Relazioni sull'esito degli accordi.

[6]     Tali tabelle prevedevano, rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale.

[7] Decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016 recante disposizioni in materia di  razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

[8]     Fonte :”Nota di aggiornamento al DEf 2016”.

[9]     Tali tabelle prevedevano, rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale.