Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali - D.L. 114/2013 ' A.C.1670
Riferimenti:
AC N. 1670-A/XVII   DL N. 114 DEL 10-OTT-13
AC N. 1670/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 79
Data: 05/11/2013
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2013 0114   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
PROROGA DI TERMINI     
Organi della Camera: IV-Difesa


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Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

5 novembre 2013
Elementi per l'esame in Assemblea



Indice

Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|



Contenuto

Le Commissioni riunite III e IV, nel corso della seduta antimeridiana del 5 novembre, hanno concluso l'esame in sede referente del disegno di legge A.C. 1670, di conversione del decreto-legge n. 114 del 2013, conferendo al relatore il mandato a riferire in Assemblea senso favorevole al provvedimento.

Il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per la proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (capo I, articoli 1-4), degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (capo II, articoli 5-7), nonché disposizioni finali (capo III, articoli 8 e 9).

Come precisato nella relazione sull'analisi tecnico normativa allegata al provvedimento in esame, la scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge "è determinata dalla scadenza, al 30 settembre 2012, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche".

Rispetto al precedente provvedimento di proroga (decreto legge n. 227 del 2012) che aveva disposto una proroga di nove mesi delle missioni internazionali - scaduta lo scorso 31 settembre 2013 - il decreto legge in esame ne prevede il rinnovo trimestrale per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2013.

Nello specifico del provvedimento:

■ Al capo I:

• l' articolo 1 provvede alla proroga delle missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia;

• reca le norme sul personale impegnato nelle missioni (articolo 2), nonché quelle in materia penale (articolo 3) e contabile (articolo 4).

■ Al capo II:

• l'articolo 5 è dedicato alle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi ad essi limitrofi;

• l'articolo 6 reca una serie di autorizzazioni di spesa per il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

• l'articolo 7 disciplina il regime degli interventi; dispone la convalida degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni già effettuate dal 1° ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione; distribuisce tra i Ministeri della difesa e degli affari esteri gli oneri per il trattamento economico del personale comandato presso l'Unità per le autorizzazioni di materiali d'armamento (UAMA).

■ Il capo III si compone degli articoli 8 e 9, riguardanti – rispettivamente – la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.



Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati approvati diversi emendamenti: in particolare, è stato elevato ad un milione di euro lo stanziamente disposto dal comma 25 dell'articolo 1 in favore delle associazioni combattentistiche ed è stato, altresì, precisato che tale stanziamento è vincolato alla rendicontazione e alla pubblicazione delle spese effettuate dalle medesime associazioni. Inoltre, sempre con riferimento all'articolo 1, è stato finalizzato uno stanziamento di 2 milioni di euro per dare continuità alle attività di cooperazione civile da parte dei contingenti militari in favore delle missioni in atto nei Balcani, in Libano, in Afghanistan e nel Corno d'Africa.

Per quanto concerne, poi, l'articolo 2, il nuovo comma 4-bis, prevede che al fine di potenziare, l'azione di monitoraggio dei flussi migratori nel bacino del Mediterraneo, la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani nonché la protezione delle vittime, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, stabilisce le modalità con cui gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza, in possesso di specifiche specializzazioni e documentate esperienze professionali nel settore aeronavale, possono transitare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo.

Con riferimento, invece, al Capo II, si segnala che due emendamenti approvati dalle Commissioni riunite hanno disposto, rispettivamente, che nell'ambito degli stanziamenti per iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui al comma 1 dell'articolo 5 (ammontanti a 23,6 milioni di euro) vengano promossi programmi finalizzati alla prevenzione ed il contrasto della violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e la promozione del lavoro femminile e che tutti gli interventi previsti dal richiamato comma 1 vengano adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli obiettivi di sviluppo del millennio e con i principi del diritto internazionale in materia.

Da ultimo, all'articolo 6, è stata prevista la trasmissione al Parlamento del decreto del Ministro degli affari esteri con il quale sono disposte risorse in favore di altre aree di crisi rispetto a quelle contemplate dal medesimo articolo, mentre all'articolo 7 è stato specificato che la novella ivi contempata all'articolo 30 della legge n. 185 del 1990, concernente il trattamento economico del personale militare comandato presso l'Autorità nazionale-UAMA, è previsto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al provvedimento in esame si segnala che, come preannunciato nel corso della seduta delle Commissioni riunite III e IV del 30 ottobre, il Gruppo parlamentare della Lega Nord ha presentato una propria relazione di minoranza (A.C. 1670-A bis).





I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul provvedimento in esame le Commissioni I, VI, XI, XIV hanno espresso parere favorevole.

La Commissione V ha espresso parere favorevole con due osservazioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione. La Commissione VIII ha espresso parere favorevole con una osservazione, mentre il Conitato per la legislazione ha formulato taluni rielievi e una raccomandazione.