Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri - A.C. 544
Riferimenti:
AC N. 544/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 43
Data: 08/07/2013
Descrittori:
ARTISTI   COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


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Celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri

8 luglio 2013
Elementi per l'istruttoria legislativa



Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Rispetto degli altri princìpi costituzionali|Incidenza sull'ordinamento giuridico|Formulazione del testo|



Contenuto

La proposta di legge – che riprende integralmente il testo dell'A.C. 5397 della XVI legislatura, senza tener conto delle modifiche approvate dalla VII Commissione (anche a seguito dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva) prima dell'invio al Senato  (A.S. 3652) - reca disposizioni per la celebrazione, nel 2015, del centenario della nascita del pittore e scultore Alberto Burri, attraverso la divulgazione della sua arte, nonché prevedendo attività di tutela delle strutture museali della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri. A tal fine, è istituito un apposito Comitato.

Il provvedimento non quantifica eventuali oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

In particolare, l'art. 1 inquadra la suddetta celebrazione, da parte dello Stato, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Paese.

 

L'art. 2 indica lo  scopo delle celebrazioni, volte a:

-    promuovere e realizzareesposizioni temporanee o permanenti delle opere di Burri, in accordo con la Fondazione;

-    finanziare e sostenere, sempre in accordo con la suddetta Fondazione, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati (sul punto si veda anche infra, art. 5, co. 2), attività formative, didattiche e scientifiche, editoriali, congressuali, espositive, culturali, sull'arte di Burri;

-    sostenere interventi di recupero e di adeguamento delle strutture museali della Fondazione. 

 

Al riguardo, si evidenzia che la Fondazione Palazzo Albizzini "Collezione Burri" è nata nel 1978 per volontà dello stesso Burri che, con una prima donazione, la dotò di trentadue opere. E' stata riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria e ha assunto la denominazione dall'edificio che la ospita.
Inoltre, nel 2004 la Soprintendenza Regionale umbra – su proposta della competente Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico – ha emanato due decreti con i quali ha dichiarato "di eccezionale interesse storico-artistico" la collezione di opere di Burri conservata a Città di Castello.
In base all'art. 3 dello Statuto, la Fondazione - che è composta da membri del Comune e della Cassa di risparmio di Città di Castello, dell'Associazione per la Tutela dei Monumenti dell'Alta Valle del Tevere e dell'Università "La Sapienza" di Roma - ha lo scopo di gestire e conservare l'esposizione permanente delle opere dell'artista, di tutelare il diritto d'autore e la circolazione, nonché l'utilizzazione delle immagini dell'opera, di promuovere studi sull'arte di Burri e sulla sua collocazione nel tempo.
La Collezione a Palazzo Albizzini (di proprietà della Cassa di risparmio di Città di Castello, che ha promosso il restauro del Palazzo e lo ha concesso in comodato alla Fondazione - v. artt. 6  e 15 Statuto) è stata aperta al pubblico nel dicembre 1981 e comprende circa 130 opere datate tra il 1948 e il 1989, ordinate cronologicamente in venti sale. Ulteriori 128 opere, risalenti al periodo dal 1970 al 1993, sono ospitate nella sede espositiva degli 11 capannoni Ex Seccatoi del Tabacco (di proprietà della Fondazione – v. art. 15 Statuto), in località Rignaldello di Città di Castello, inaugurata nel luglio 1990.
Presso la sede di Palazzo Albizzini sono allestite anche la biblioteca, contenente materiale relativo all'arte moderna e contemporanea (consultabile, su richiesta, da studenti e studiosi), la fototeca, che raccoglie tutta la documentazione riguardante l'opera di Burri e l'archivio, che conserva una bibliografia sull'artista.

 

L'art. 3 chiarisce che la promozione e la diffusione, attraverso un adeguato programma di celebrazioni e manifestazioni artistiche e culturali, in Italia e all'estero, della figura e delle opere - nonché "dell'attualità" - dell'artista, è affidata ad un  Comitato nazionale per le celebrazionidel centenario della nascita di Alberto Burri, che opera anche un coordinamento degli interventi di cui all'art. 2, fra i quali, come si è visto, rientrano anche interventi di recupero e adeguamento delle strutture museali della Fondazione.

 

In base all'art. 4, il Comitato è composto, complessivamente, da 10 soggetti. Si tratta di:

-    Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede anche attraverso un suo delegato;

-    Ministro per i beni e le attività culturali, o un suo delegato;

-    Presidente della Fondazione;

-    tre "esponenti della cultura nazionale", nominati con DPCM, d'intesa con la regione Umbria e con gli enti locali interessati;

-    ulteriori quattro soggetti, in rappresentanza, rispettivamente, di regione Umbria, provincia di Perugia, comune di Città di Castello, Fondazione.

Dunque, complessivamente, la Fondazione è rappresentata nel Comitato da due soggetti.

Previo accordo dei "soggetti fondatori", al Comitato possono in seguito aderire altri enti pubblici o soggetti privati che intendono promuovere la figura e l'opera di Alberto Burri.

 

Si segnala che, mentre si indica l'atto con il quale sono nominati alcuni membri, non è indicato l'atto con il quale si procede alla nomina del Comitato, né il soggetto che vi provvede e il relativo termine di emanazione.

Si segnala, altresì, che l'art. 1 della legge n. 71 del 2013 - di conversione, con modificazioni, del D.L. 43/2013 - ha trasferito al MIBAC le funzioni, già esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di turismo. Conseguentemente, il Ministro ha assunto la nuova denominazione di Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

 

L'art. 5, al comma 1, specifica le funzioni del Comitato, al quale sono affidate:

-    l'individuazione, la valutazione e l'approvazione delle iniziative, da svolgere in Italia o all'estero, per le celebrazioni del centenario, con predisposizione del relativo programma, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale (lett. a) e b)), nonché la valutazione e l'approvazione di ulteriori iniziative, non rientranti nel programma delle celebrazioni, proposte da amministrazioni (statali e non), enti, istituti, fondazioni e organismi pubblici e privati (lett. c)).

Con riferimento alle previsioni recate dalla lett. c), appare necessario un chiarimento circa l'ambito delle iniziative – extra programma – che il Comitato è chiamato a valutare ed approvare, in considerazione del fatto che lo stesso Comitato è istituito per le celebrazioni. Non è, inoltre, chiaro il motivo per il quale si individuino nella sola lett. c) – e non anche nella lett. a) – i soggetti che possono proporre iniziative;

-    comunicazione e informazione, in ambito nazionale e internazionale, sulle iniziative celebrative, anche mediante specifiche pubblicazioni (lett. d));

-    formulazione di pareri sulla concessione di patrocini alle iniziative celebrative, da parte delle amministrazioni statali (lett. e)).

Al riguardo si ricorda che, con lettera circolare del 16 febbraio 2010, il Dipartimento per il cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio, cui è attribuito in via esclusiva il coordinamento della concessione, fra gli altri, di patrocini, ha esplicitato che il patrocinio della Presidenza del Consigliodei Ministri è concesso a titolo gratuito per iniziative di carattere nazionale o internazionale di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico, sportivo, ad esclusione di quelle che abbiano scopi o finalità commerciali – ovvero, anche indirettamente, un fine lucrativo – e di quelle a carattere strettamente locale. Per quanto concerne i patrocini ministeriali, la circolare ha evidenziato che:
- qualora le richieste provengano daorganismi ad alta rappresentatività, o da strutture pubbliche, i singoli Ministeri possono accordare direttamente il patrocinio, senza il preventivo nulla osta del Dipartimento per il cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma dando comunque allo stesso tempestiva comunicazione;
- qualora si tratti di richieste di altra provenienza, incluse le iniziative private, occorre preventivamente inviarle – corredate del parere di competenza - al suddetto Dipartimento, ai fini di un'istruttoria concernente la validità della manifestazione, l'affidabilità, la serietà dell'organizzazione e dei promotori.

 

Nella procedura così delineata, dunque, si inserirebbe il parere del nuovo Comitato.

 

Gli oneri relativi ad ogni iniziativa celebrativa "possono essere cofinanziati" dagli enti proponenti e da soggetti privati, secondo quanto stabilito dal Comitato: a tal fine, i proponenti consegnano al Comitato, all'atto della proposta, una scheda tecnica concernente i costi dell'iniziativa e le relative disponibilità finanziarie (comma 2).

L'utilizzo dell'espressione "possono essere cofinanziati", lascerebbe intendere un finanziamento da parte dello Stato, peraltro già ricavabile dal combinato disposto dell'art. 1 – che affida le celebrazioni allo Stato – e dell'art. 2, co. 1, lett. b) – che prevede il finanziamento di una serie di iniziative "direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati".

Peraltro, lo stesso art. 5, al comma 3, dispone che, al termine delle celebrazioni, il Comitato trasmette alle Camere un rendiconto analitico delle spese e una relazione sulle iniziative promosse.

Occorre chiarire, dunque, se la proposta di legge determini l'insorgenza di oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso contrario, sembrerebbe opportuno che ciò fosse esplicitato: da questo punto di vista, si segnala, in particolare, che nulla si prevede in ordine alla gratuità della partecipazione al Comitato e che oneri potrebbero, altresì, derivare, ad esempio, dalle attività informative sulle iniziative celebrative, anche mediante specifiche pubblicazioni.

Con riferimento agli adempimenti del Comitato al termine delle celebrazioni, si segnala che non è definito il termine di operatività dello stesso Comitato.

 

L'art. 6 dispone l'immediata entrata in vigore del provvedimento.

 

Scopo delle celebrazioni
Comitato nazionale per le celebrazioni: composizione e funzioni
Oneri


Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.



Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge si giustificherebbe solo ove si creassero oneri a carico del bilancio statale (v. paragrafo Coordinamento con la normativa vigente).



Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dalla proposta di legge è riconducibile alla materia dei beni culturali, riguardando sia la tutela che la valorizzazione degli stessi, e l'organizzazione di attività culturali.

L'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l'art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l'art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare "forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali" tra Stato e regioni.

Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, la Corte costituzione, nelle sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004, ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, "il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni".
Nella sentenza n. 9 del 2004 la Corte ha individuato una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela "è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale"; la valorizzazione "è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa".
Successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, c. 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, c. 3). Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall'art. 118, terzo comma, Cost.


Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L'art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.



Incidenza sull'ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi


L'art. 4 dispone l'intervento di un DPCM per la nomina di alcuni membri del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri. Ulteriori adempimenti normativi riguarderebbero la nomina del Comitato, ma essi non sono esplicitati.

 

Coordinamento con la normativa vigente


La legge n. 420 del 1997ha inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l'intervento statale a favore di Comitati per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza (nonché di Edizioni nazionali).

A questo fine la legge ha previsto l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un organismo tecnico, la "Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali", al quale ha affidato il compito di deliberare, per quanto qui interessa, sulla costituzione e l'organizzazione dei Comitati nazionali (le relative richieste sono presentate da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato) nonché sull'accesso alcontributo finanziario statale e sulla misura dello stesso. In base al dettato normativo, la Consulta predispone con cadenza annuale un elenco dei Comitati ammessi al finanziamento, che viene emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Occorre peraltro ricordare che, a seguito dell'intervento dell'art. 7, co. 24, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) – che ha previsto la riduzione degli stanziamenti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi per una quota pari al 50% delle dotazioni dell'anno 2009, disponendo, altresì, che i Ministri competenti, entro 60 giorni, stabilissero con decreto il riparto delle risorse rimaste disponibili – per il 2010 il DM 30 novembre 2010 ha stabilito la corresponsione del contributo solo al Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Cavour. Per il 2011, lo schema Atto n. 362 è stato ritirato successivamente alla presentazione. Per il 2012 non è stato presentato alcuno schema.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso


Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.



Formulazione del testo

All'art. 4, co. 1, le parole "dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede anche attraverso un suo delegato" dovrebbero essere sostituite dalle parole "dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, o da un suo delegato".

Al co. 2, le parole "esponenti della cultura nazionale" potrebbero essere sostituite facendo riferimento a "personalità che siano distinte per ….". Inoltre, allo stesso comma, occorrerebbe chiarire se per "soggetti fondatori" si intenda far riferimento ai soggetti di cui al comma 1: in caso positivo, sarebbe preferibile sostituire la parola "fondatori" con le parole "di cui al comma 1".

Con riferimento alle funzioni del Comitato – di cui agli articoli  3, co. 1 (coordinamento degli interventi di cui all'art. 2), 3, co. 2 (promozione e diffusione….) e 5, co. 1 (elenco puntuale delle funzioni), se ne suggerisce l'indicazione in un solo articolo, anche al fine di evitare ripetizioni.