Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Promozione dell'occupazione, IVA ed altre misure D.L. 76/2013 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
Riferimenti:
DL N. 76 DEL 01-LUG-13   AC N. 1458/XVII
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 15
Data: 01/08/2013
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2013 0076   IVA
MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione


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Promozione dell'occupazione, IVA ed altre misure

2 agosto 2013
Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge



Indice

Contenuto|Tipologia del provvedimento|Precedenti decreti-legge sulla stessa materia|Specificità ed omogeneità delle disposizioni|Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione|Chiarezza e proprietà della formulazione del testo|



Contenuto

Il provvedimento in titolo si compone originariamente di 13 articoli recanti un complesso di misure di varia natura, teleologicamente orientate  al perseguimento di tre distinti obiettivi:  

-        promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e la coesione sociale;

-        fronteggiare la particolare congiuntura economica, mediante l'adozione di disposizioni in materia di IVA, interventi urgenti per il sistema produttivo e altre misure ritenute idonee a promuovere gli investimenti;

-        assicurare il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale e comunitaria. 

In relazione a tali composite finalità, esso reca:

al titolo I: norme in materia di incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani (articolo 1); misure relative all'apprendistato professionalizzante, ai tirocini formativi e di orientamento, al periodo di utilizzo del credito d'imposta per nuove assunzioni, ai tirocini curricolari e in orario extra-curriculare (articolo 2); stanziamenti per le misure relative all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, per progetti relativi alle infrastrutture sociali e alla valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, nonché per borse di tirocinio formativo  per i giovani delle regioni del Mezzogiorno; l'ampliamento dell'ambito territoriale di applicazione della cosiddetta carta acquisti sperimentale (articolo 3);  misure volte a velocizzare le procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione (articolo 4);  l'istituzione di una struttura di missione volta ad attuare il programma comunitario "Garanzia per i Giovani" e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga (articolo 5); norme per il raccordo tra i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale e quelli degli istituti professionali statali (articolo 6, soppresso dal Senato);

al titolo II: modifiche alla disciplina legislativa in materia di contratti di lavoro,  tentativo obbligatorio di conciliazione, dimissioni e risoluzione del rapporto,  ammortizzatori sociali di settore (articolo 7); la stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro (articolo 7-bis, introdotto dal Senato); l'istituzione nell'ambito del Ministero del lavoro della Banca dati delle politiche attive e passive (articolo 8); disposizioni relative ai profili di responsabilità per trattamenti retributivi e contributi nello svolgimento degli appalti; norme relative alla disciplina sulla rivalutazione degli importi di ammende e sanzioni in materia di igiene, salute e sicurezza del lavoro; modifiche alla normativa che consente ai contratti collettivi locali di derogare alla legge o ai contratti nazionali; norme relative ai soggetti extracomunitari; norme sulle assunzioni nelle imprese agricole; modifiche alla disciplina della s.r.l. semplificata; modifiche alla disciplina delle start-up innovative (articolo 9); disposizioni in materia di funzionamento della COVIP, competenze dell'INPS, finanziamento e prestazioni dei fondi pensione, requisiti reddituali per la pensione di invalidità (articolo 10);  disposizioni sui risparmi di spesa degli enti di previdenza di diritto privato (articolo 10-bis, introdotto dal Senato);  

al titolo III: disposizioni relative al rinvio al 1° ottobre 2013 dell'applicazione dell'incremento dal 21 al 22 per cento di una aliquota IVA, nonché norme sulla destinazione degli utili dei titoli di Stato greci nel portafoglio Securities Markets Programme attribuibili all'Italia; l'autorizzazione all'erogazione di contributi  in favore del Chernobyl Shelter Fund e del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo; modifiche alla disciplina concernente le agevolazioni in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012; norme relative alla rimozione dei materiali contenenti amianto in talune zone colpite da calamità naturali; disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF nelle regioni a Statuto speciale; disposizioni sull'accertamento  del disavanzo relativo al trasporto ferroviario nella regione Campania; l'anticipazione di finanziamenti alle fondazioni lirico sinfoniche; disposizioni sull'incremento dell'acconto IRPEF e IRES 2013 e sull'incremento dell'acconto sugli interessi maturati su conti correnti e depositi; l'assoggettamento delle sigarette elettroniche all'imposta di consumo (articolo 11);   norme sul limite di indebitamento degli enti locali e sul Fondo svalutazione crediti (articolo 11-bis, introdotto dal Senato); la copertura finanziaria del provvedimento (articolo 12).

Nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti numerosi commi aggiuntivi all'articolo 11, relativi a vari argomenti, tra i quali: i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori conseguenti al terremoto dell'Abruzzo (comma 11-bis); le bonifiche ambientali nella valle del Belice (comma 11-ter); l'esercizio del credito nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 (comma 11-quater); gli interventi di recupero del borgo storico di Spina del comune di Marsciano (comma 11-quinquies); i piani di rientro regionali dai disavanzi sanitari (comma 12-bis); i debiti delle pubbliche amministrazioni (commi da 12-ter a 12-septies). 

L'articolo 13 dispone l'entrata in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Tipologia del provvedimento

 

Il disegno di legge di conversione in titolo è stato approvato in prima lettura dal Senato ed è ora all'esame della Camera.

 

Il disegno di legge presentato al Senato non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

L'obbligo per il Governo di redigere l'AIR e gli eventuali casi di esclusione sono stabiliti dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
L'ATN dà conto dell'impatto normativo e della qualità redazionale dei testi sottoposti dal Governo al Parlamento; l'AIR consiste nella preventiva valutazione degli effetti della regolazione sull'ordinamento. Le due relazioni sono disciplinate, rispettivamente, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 settembre 2008 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.
Quest'ultimo, all'articolo 9, comma 3, prevede che si debba motivare l'eventuale esclusione dall'obbligo di redazione dell'AIR, indicando comunque in maniera sintetica "la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative".

 

 

La relazione illustrativa del provvedimento in titolo non ottempera a tale obbligo.



Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

 

L'articolo 3, comma 2 estende l'ambito territoriale di applicazione della carta acquisti sperimentale prevista dall'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5; in precedenza, l'articolo 81, comma 32 del decreto-legge n. 112/2008 aveva istituito la carta acquisti ordinaria.

Come segnalato nel paragrafo relativo alla modifica di norme di recente approvazione, il provvedimento tratta materie già oggetto dei decreti-legge n. 35 e n. 43 del 2013.



Specificità ed omogeneità delle disposizioni

 

Come già accennato nel paragrafo relativo al contenuto, il nucleo originario del decreto è incentrato su misure finalizzate al perseguimento di tre distinti obiettivi, soltanto due dei quali appaiono correlati tra di loro:

- promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e la coesione sociale;

- fronteggiare la particolare congiuntura economica, mediante l'adozione di disposizioni in materia di IVA, interventi urgenti per il sistema produttivo e altre misure ritenute idonee a promuovere gli investimenti;

- assicurare il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale e comunitaria;  

 

Su tale nucleo si sono innestate, nel corso dell'esame al Senato, ulteriori disposizioni che interessano ulteriori settori dell'ordinamento, di modo che i presupposti unificanti originari, come indicati nel preambolo, risultano del tutto diluiti.  Si segnalano i commi aggiuntivi all'articolo 11 riguardanti, in particolare: i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori conseguenti al terremoto dell'Abruzzo (comma 11-bis); le bonifiche ambientali nella valle del Belice (comma 11-ter); l'esercizio del credito nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 (comma 11-quater); gli interventi di recupero del borgo storico di Spina del comune di Marsciano (comma 11-quinquies); i piani di rientro regionali dai disavanzi sanitari (comma 12-bis); i debiti delle pubbliche amministrazioni (commi da 12-ter a 12-septies).



Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

 

Incidenza su fonti subordinate

L'articolo 9, comma 8 incide in maniera non testuale sull'articolo 44-bis del regolamento di cui al DPR n. 394/1999, in materia di determinazione del contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione professionale ovvero a svolgere tirocini formativi.

 

Deroghe implicite allo statuto del contribuente

All'articolo 11, i commi 18, 19, 20 e 21, incrementando la misura degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società, derogano implicitamente all'articolo 3, comma 1, secondo periodo della legge n. 212/2000 ("Statuto del contribuente"), in base al quale "Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono".

 

Coordinamento con disposizioni vigenti

Il provvedimento ricorre generalmente alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo previgente. Difetti di coordinamento si riscontrano in talune disposizioni, per lo più introdotte durante l'esame al Senato. A titolo esemplificativo:

all'articolo 7:

il comma 2 novella il decreto legislativo n. 276/2003; in particolare, la lettera a) introduce, nell'ambito dell'articolo 34 del citato decreto legislativo, il comma 2-bis; il comma 3 fa sistema con tale disposizione, senza novellare il richiamato articolo 34;

il comma 6 differisce in maniera non testuale il termine del 31 dicembre 2012 fissato dall'articolo 6, comma 2-bis del decreto-legge n. 216/2011;

All'articolo 9:

il comma 1 modifica in maniera non testuale l'ambito di applicazione dell'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo n. 276/2003, in materia di lavoratori impegnati in lavori d'appalto;

 il comma 9 – in materia di destinazione di risorse al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati – appare avulso da un idoneo contesto normativo, che potrebbe essere rappresentato dall'articolo 23 del decreto-legge n. 95/2012;

i commi 10-bis e 10-ter fanno sistema con l'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo n. 286/1998;

all'articolo 10:

il comma 3 modifica in maniera non testuale l'articolo 1 del decreto-legge n. 663/1979, in materia di gestione delle funzioni di accertamento e  riscossione dei contributi sociali di malattia  per i marittimi;

il comma 6 fa sistema con la novella in materia di pensione di invalidità al decreto-legge n. 663/1979 introdotta dal comma 5;

l'articolo 10-bis, in materia di contenimento della spesa degli enti di previdenza di diritto privato, appare avulso da un idoneo contesto normativo,

all'articolo 11:

il comma 11-bis sembrerebbe una riscrittura dell'articolo 7, comma 6-septies del recente decreto-legge n. 43/2013, in materia di pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori conseguenti al terremoto dell'Abruzzo. Andrebbe in proposito verificata la portata normativa della disposizione – se generale o riferita al solo Abruzzo, come il citato comma 6-septies – assicurandone il coordinamento con la medesima disposizione;

andrebbe valutata l'opportunità di inserire il comma 11-ter, relativo alle bonifiche ambientali nella valle del Belice, in un idoneo contesto normativo, che potrebbe anche essere rappresentato dalla legge 5 febbraio 1970, n. 21, citata nel testo;

il comma 11-quinquies estende in maniera non testuale l'ambito di applicazione del'articolo 3, comma 1-bis del decreto-legge n. 74/2012, relativo alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, agli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico degli immobili del borgo storico di Spina (comune di Marsciano), colpito dal sisma del dicembre 2009, oggetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2010, n. 3853;

andrebbe valutata l'opportunità di riformulare il comma 12, che introduce l'articolo 3-ter nell'ambito del recente decreto-legge n. 35/2013, in materia di addizionale regionale all'IRPEF nelle Regioni a Statuto speciale, in termini di novella all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che contiene la disciplina a regime della materia;

i commi da 12-ter a 12-septies, in materia di debiti delle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, fanno sistema con l'articolo 7 del recente decreto-legge n. 35/2013;

il comma 18 modifica in maniera non testuale la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fissata dall'articolo 1, comma 301 della legge n. 311/2004.

 

 

Disposizioni formulate in termini di interpretazione autentica

L'articolo 7, comma 2-bis e l'articolo 9, comma 5 recano disposizioni formulate in termini di interpretazione autentica.

Si segnala in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prescrive che l'intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione deve risultare nella rubrica dell'articolo. "Deve risultare comunque chiaro – continua la circolare – se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo".

Nel caso dell'articolo 7, comma 2-bis non appare chiara la novità che si vuole introdurre con la norma di interpretazione autentica rispetto alla disposizione attualmente vigente.

 

Reviviscenza

All'articolo 7, il combinato disposto del comma 5, lettera d), n. 2) e del comma 7 determinano la reviviscenza della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 181/2000. Infatti, il comma 7 reintroduce la citata lettera a) nella stessa formulazione vigente prima dell'abrogazione operata dall'articolo 3, comma 33, lettera c), n. 1) della legge n. 92/2012. La disposizione abrogatrice viene a sua volta abrogata dal comma 5, lettera d), n. 2).

In proposito, si rammenta che il paragrafo 15, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che "Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento".

 

Disposizioni ricognitive e descrittive; indicazione di finalità

Talune disposizioni non sembrano presentare un contenuto innovativo dell'ordinamento, limitandosi a richiamare la disciplina già vigente, ad annunciare un suo eventuale aggiornamento ovvero ad esplicitare le finalità perseguite. A titolo esemplificativo:

l'articolo 1, comma 1 indica inizialmente le finalità delle misure ivi previste, "in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020;

l'articolo 1, comma 22 preannuncia che "In relazione alla prossima scadenza del Regolamento (CE) n. 800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica la compatibilità delle disposizioni di cui al presente articolo alle nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento";

l'articolo 2, comma 1, nel testo modificato dal Senato, dichiara che "Le disposizioni di cui al presente articolo contengono misure volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani"; il comma 2 del medesimo articolo, in continuità con tale previsione, prevede l'adozione di linee guida in materia di apprendistato professionale "In considerazione della situazione occupazionale richiamata al comma 1, che richiede l'adozione di misure volte a restituire all'apprendistato il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro";

l'articolo 3, commi 1 e 2 e l'articolo 5, commi 1 e 4-bis recano ampie enunciazioni del contesto in cui si collocano;

l'articolo 7-bis, comma 1 e l'articolo 8, comma 1 esordiscono con un'ampia indicazione di finalità;

l'articolo 9, comma 4-ter novella l'articolo 3 del decreto legislativo n. 216/2003, in materia di parità di trattamento sul lavoro delle persone con disabilità, introducendovi il nuovo comma 3-bis, il cui primo periodo esordisce con l'indicazione del "fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con finalità" e termina con l'indicazione della finalità di "garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori";

l'articolo 9, comma 6 novella l'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 24 del 2012 al solo fine di mantenere ferma "l'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81";

all'articolo 11:

il primo periodo del comma 12-quater si limita a disporre che ai debiti in conto capitale delle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato "continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35";

al comma 22, capoverso Art.62-quater.5, la locuzione introdotta dal Senato si limita a richiamare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, specificandone la natura di attuazione dell'articolo 24, comma 42 del decreto-legge n. 98/2011.

 

Modifica di norme di recente approvazione

All'articolo 11:

il comma 8 novella l'articolo 6-novies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, introdotto dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71, in materia di  a distanza di tre giorni dalla sua entrata in vigore;

il comma 12 introduce, nell'ambito del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, l'articolo 3-ter, in materia di addizionale regionale all'IRPEF nelle Regioni a Statuto speciale;

il comma 12-bis introduce, nell'ambito dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 35/2013, il comma 1.1, in materia di piani di rientro regionali dai disavanzi sanitari.

L'articolo 11-bis, comma 2 novella l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 35/2013, in materia di anticipazioni agli enti locali delle risorse per il pagamento dei debiti da parte della cassa Depositi e prestiti.

 

Richiami normativi

L'articolo 7, comma 6 è elaborato in forma di concatenazione di richiami normativi, senza alcuna specificazione dell'oggetto cui si riferiscono. Si rammenta in proposito che l'articolo 13-bis, comma 1, lettera b) della legge n. 400/1988, introdotto dall'articolo 3 della legge n. 69/2009, pone in capo al Governo l'obbligo di provvedere a che  "ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare".

Ulteriori richiami normativi appaiono formulati in modo generico o impreciso. A titolo esemplificativo:

l'articolo 7, comma 5, lettera d), n. 1), nel novellare l'articolo 4 della legge n. 92/2012, estende l'ambito di applicazione dei commi da 16 a 23 del medesimo articolo, "in quanto compatibili";

l'articolo 9, comma 9 richiama la legge n. 135/2012in luogo del decreto-legge n. 95/2012, come convertito dalla legge citata.



Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

 

Disposizioni di non immediata applicazione

Il provvedimento contiene talune disposizioni i cui effetti finali sono destinati a prodursi in un momento differito rispetto all'entrata in vigore della legge di conversione, suscitando perplessità, per costante orientamento del Comitato, in ordine alla rispondenza al requisito - previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988- della "immediata applicabilità" delle misure disposte dal decreto e, sempre per costante giurisprudenza del Comitato, delle disposizioni introdotte in sede di conversione. A titolo esemplificativo, l'articolo 2, comma 5-bis, l'articolo 5, commi 1 e 4-bis e l'articolo 10, commi 3 e 7-bis dispiegano i loro effetti a decorrere dal 2014.

L'articolo 5, comma 1 esordisce con una sorta di ossimoro, fissando la decorrenza per la Garanzia per i giovani dal 1° gennaio 2014 "In considerazione della necessità di dare tempestiva ed efficace attuazione" a tale strumento; l'ossimoro viene ripetuto all'articolo 8, comma 1, là dove si richiama la "immediata attivazione della Garanzia per i giovani".

 

Disposizioni con efficacia retroattiva

L'articolo 5, comma 4-ter dispone l'equiparazione del trattamento retributivo del personale proveniente dal soppresso Istituto per gli affari sociali al restante personale dell'ISFOL, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

All'articolo 7,  comma 5, lettera c), i numeri 3) e 4) novellano l'articolo 3 della legge n. 92/2012, differendo – a distanza di qualche mese – i termini indicati al comma 14, primo periodo (sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, cioè  il 18 gennaio 2013) ed al comma 19 (31 marzo 2013).

L'articolo 7-bis, comma 1, relativo alla stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro, disciplina la stipulazione di contratti collettivi nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013.

 

Disciplina a regime e disposizioni transitorie, sperimentali e nelle more

Il disegno di legge contiene talune disposizioni aventi carattere sperimentale ovvero adottate in attesa di successivi interventi normativi. A titolo esemplificativo:

l'articolo 1, comma 1 istituisce "in via sperimentale" e "in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020", un incentivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato;

l'articolo 3, comma 2 proroga ed estende (peraltro in maniera non testuale), l'ambito territoriale di applicazione della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 5/2012, relativa al "programma carta acquisti", che ha fatto seguito al programma "social card". L'ultimo periodo del comma dichiara che "Tale sperimentazione costituisce l'avvio del programma "Promozione dell'inclusione sociale";

l'articolo 5, comma 1, ultimo periodo recita: "La struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego e cessa comunque al 31 dicembre 2015";

l'articolo 7, comma 6 agisce "Nelle more dell'adeguamento" della disciplina dei fondi per gli ammortizzatori sociali, peraltro richiamata attraverso una concatenazione di richiami normativi muti.

 

 

Adempimenti

 

Delegificazione spuria

L'articolo 9, comma 2 novella l'articolo 306 del decreto legislativo n. 81/2008, demandando ad un decreto del direttore generale della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro il compito di rivalutare ogni cinque anni le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato decreto legislativo nonché, genericamente, da "atti aventi forza di legge".

 

Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri

L'articolo 2, comma 7 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità attuative del comma 6, il quale istituisce un fondo per le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento.

Con riguardo a tale aspetto, relativo all'affidamento di compiti attuativi a fonti atipiche del diritto, il Comitato per la legislazione ha più volte segnalato, nei propri pareri, che il ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri non appare conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto di natura politica la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero regolamenti ministeriali).

 

Decreti di natura non regolamentare

L'articolo 7, comma 5, lettera c), n. 5-bis), come integrato dal Senato, novella l'articolo 3 della legge n. 92/2012al solo fine di precisare che il decreto ministeriale ivi previsto è di natura "non regolamentare"; a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come "un atto statale dalla indefinibile natura giuridica".

 

Clausola di salvaguardia nella previsione di decreti

L'articolo 9, comma 8 dispone che in caso di mancata emanazione del decreto interministeriale volto a definire il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione professionale o a svolgere tirocini formativi si possa procedere in via transitoria con semplice decreto ministeriale di validità annuale.

 

 

Linee guida

L'articolo 2, comma 2 demanda la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ad atti di indirizzo a contenuto normativo quali le linee guida da adottare in seno alla Conferenza Stato-Regioni, prevedendo che esse possano derogare per taluni aspetti (obbligatorietà del piano formativo individuale; registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita; imprese multi localizzate) al decreto legislativo n. 167/2011 (comma 2, lettere a), b) e c) ). Tale previsione relativa alle deroghe possibili sembra però anche prefigurare i contenuti delle linee guida e costituisce la disciplina applicabile in caso di loro mancata adozione, ferma restando – con locuzione di incerta portata normativa – "la possibilità di una diversa disciplina in seguito all'adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all'adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni".

Si segnala che l'apprendistato è anche oggetto della novella al decreto legislativo n. 167/2011 recata dall'articolo 9, comma 3.

 

 

Formulazione e coordinamento interno del testo

L'articolo 1, comma 22-bis e l'articolo 2, comma 8, nel disciplinare, con norme analoghe, il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni da essi recate, fanno riferimento – con locuzione non corretta – alla "valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo" dell'articolo 1 della legge n. 92/2012.

Il medesimo articolo 2, comma 8, non modificato dal Senato, definisce "straordinari" gli interventi disciplinati dai commi da 1 a 7 del medesimo articolo, mentre al comma 1  è stato soppresso il riferimento al loro "carattere straordinario e temporaneo".

L'articolo 2, comma 11 ricorre all'uso di una sigla non preceduta dalla denominazione per esteso dell'organo o dell'istituto cui ci intende riferire, ancorché la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 14, lettera b) ), raccomandi di riportare, nella prima citazione dell'ente, organo o istituto, la sua denominazione per esteso.

L'articolo 3, comma 1 indica come propria finalità "favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani". La lettura di tale disposizione, anche in forza dell'ampia enunciazione del contesto in cui si colloca, risulta particolarmente faticosa e sintatticamente non corretta: si fa riferimento "alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione", anziché disporre che le misure previste dal medesimo comma saranno attivate anche a valere "sulla rimodulazione" di tali risorse.

All'articolo 3, comma 1-bis, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire in quale modo si misura il "successo" dell'impresa oggetto del tutoraggio a fronte del quale è riconosciuta la remunerazione dell'impresa che svolge l'attività di tutoraggio.

All'articolo 3, commi 1-bis e 3, si usa il termine "intesa" in luogo del termine "concerto", in difformità da quanto previsto dalla circolare sula formulazione tecnica dei testi legislativi, in base alla quale (paragrafo 4, lettera p) ) si usa "il termine «concerto» per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri)". Inoltre, al comma 3 si prevede l'intesa tra due Ministri (del lavoro e per la coesione territoriale) ed un Ministero.

L'articolo 5, comma 2, lettera d) prevede la definizione di "linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva" in materia di occupazione.