Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili - A.C. 331 e A.C. 927 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
Riferimenti:
AC N. 927/XVII   AC N. 331/XVII
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 6
Data: 12/06/2013
Descrittori:
PENE ALTERNATIVE   PENE DETENTIVE
Organi della Camera: Comitato per la legislazione


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Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili

12 giugno 2013
Elementi di valutazione sulla qualità del testo



Indice

Contenuto|Tipologia del provvedimento|Collegamento con lavori legislativi in corso|Omogeneità delle disposizioni|Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione|Chiarezza e proprietà della formulazione del testo|



Contenuto

 

Il testo unificato adottato come testo base dalla Commissione Giustizia nella seduta del 6 giugno 2013 riproduce – con qualche variante ed integrazione – i contenuti del disegno di legge C. 5019-bis, approvato dalla Camera dei deputati il 4 dicembre 2012, in prossimità della conclusione della XVI legislatura.

È strutturato in 4 capi:

il capo I (composto del solo articolo 1) delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice penale e nella normativa complementare;

il capo II introduce l'istituto della messa alla prova dell'imputato con sospensione del processo. Allo scopo, l'articolo 2 e l'articolo 3 novellano – rispettivamente – il codice penale ed il codice di procedura penale. L'articolo 4 introduce nell'ambito delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale l'articolo 191-bis, che disciplina l'attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova. L'articolo 5 novella il testo unico in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (DPR n. 313/2002) al fine di coordinarlo con le integrazioni apportate al codice di procedura penale. L'articolo 6 prevede che il Ministro della giustizia riferisca alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna in relazione alle esigenze di attuazione delle disposizioni contenute nel capo in esame;

il capo III concerne la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili. L'articolo 7 novella il codice di procedura penale in materia di assenza dell'imputato all'udienza preliminare. L'articolo 8 e l'articolo 9, novellando il codice di procedura penale,  disciplinano – rispettivamente – la  partecipazione al dibattimento dell'imputato assente all'udienza preliminare nonché il regime delle impugnazioni e della restituzione in termine. L'articolo 10 novella il codice penale in tema di prescrizione del reato. L'articolo 11 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno la definizione delle modalità e dei termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo ed alle successive informazioni all'autorità giudiziaria. L'articolo 12 introduce, nell'ambito delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, l'articolo 143-bis, che disciplina gli adempimenti del giudice in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato. L'articolo 13 reca una ulteriore novella di coordinamento al citato testo unico in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti

Il capo IV contiene il solo articolo 14, recante la clausola di invarianza finanziaria.



Tipologia del provvedimento

 

Si tratta del testo unificato di due proposte di legge di iniziativa parlamentare che, come già accennato, riproduce i contenuti del disegno di legge C. 5019-bis, approvato dalla Camera dei deputati il 4 dicembre 2012, in prossimità della conclusione della XVI legislatura.



Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.



Omogeneità delle disposizioni

Il testo unificato in esame presenta un contenuto omogeneo, in quanto affronta i temi tra loro strettamente connessi delle pene detentive non carcerarie (la cui disciplina è affidata dal capo I ad un procedimento legislativo delegato) e della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (capo II). Il capo III disciplina un ulteriore profilo della sospensione del procedimento, con riguardo agli imputati irreperibili.



Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Gli articoli da 7 a 13, nel recare una nuova disciplina - direttamente precettiva  - volta a sostituire l'istituto della contumacia con quello della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, elimina ogni riferimento o richiamo al richiamato istituto della contumacia in vari articoli del codice di procedura penale, fatta eccezione per l'articolo 429, comma 1, lettera f) e l'articolo 552, comma 1, lettera d), dai quali si dovrebbero espungere le parole "non comparendo sarà giudicato in contumacia".



Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

 

Disposizioni di delega

L'articolo 1, comma 2, quarto periodo, nel disciplinare il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi in materia di pene detentive non carcerarie, stabilisce che nella loro redazione "il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega". Il quinto periodo prosegue: "I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia".

Dalla collocazione della norma e dal combinato disposto del quarto e del quinto periodo non appaiono emergere profili problematici in ordine alla delega, dal momento che le eventuali modificazioni alla normativa vigente devono essere tenute in conto dal Governo esclusivamente ai circoscritti fini del coordinamento dei decreti legislativi con la normativa vigente.

Per quanto riguarda i termini per l'esercizio della delega, l'articolo 1, comma 2 prevede che i decreti legislativi vengano adottati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale termine può però essere prolungato di sessanta giorni se il Governo trasmette i relativi schemi al Parlamento  negli ultimi due degli otto mesi previsti.

L'articolo 1, comma 3 dispone che "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2". Anche in questo caso, la formulazione  genera incertezza circa il termine ultimo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, salvo che nell'unico decreto legislativo o nell'ultimo di essi (in caso di pluralità di decreti) non vi sia un'auto-qualificazione del provvedimento che consenta di dissipare tale incertezza. Inoltre, occorrerebbe fare riferimento non soltanto alla identità di procedimento con la delega principale, ma anche al rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

In relazione ai tempi, andrebbe valutata l'opportunità di fissare:

 un termine eventualmente più ampio per l'esercizio della delega principale, contestualmente fissando un termine per la trasmissione degli schemi alle Camere e rinunciando alla tecnica dello "scorrimento", al fine di individuare con certezza il termine ultimo per l'esercizio della delega;

 un termine certo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, per esempio calcolato dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione.

 

 

Formulazione del testo

A differenza delle rubriche degli altri articoli contenenti novelle, la rubrica dell'articolo 8 è formulata in termini generici, senza richiamare la disposizione novellata (articolo 489 del codice di procedura penale).