Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Nuove disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale - D.L. 4 giugno 2013, n. 61 - A.C. 1139 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
Riferimenti:
DL N. 61 DEL 04-GIU-13   AC N. 1139/XVII
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 5
Data: 12/06/2013
Descrittori:
AMBIENTE   IMPRESE
TUTELA DEI LAVORATORI   TUTELA DELLA SALUTE
Organi della Camera: Comitato per la legislazione


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Nuove disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale

12 giugno 2013
Elementi di valutazione sulla qualità del testo



Indice

Contenuto|Tipologia del provvedimento|Collegamento con lavori legislativi in corso|Omogeneità delle disposizioni|Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione|Chiarezza e proprietà della formulazione del testo|



Contenuto

 

Come già il precedente decreto-legge n. 207/2012, il provvedimento in titolo contiene sia una disciplina di carattere generale per gli stabilimenti strategici la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute, sia disposizioni puntuali, immediatamente applicabili alla società ILVA (articolo 3, commi 1 e 2). In particolare:

l'articolo 1 reca una disciplina di carattere generale, che detta, tra l'altro, una specifica procedura per il commissariamento straordinario dell'impresa che gestisca almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale che si trovi in condizioni particolarmente critiche dal punto di vista ambientale e sanitario. Al commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono attribuiti "tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa" (comma 3);

l'articolo 2:

al comma 1 dichiara già legislativamente che i presupposti per il commissariamento sussistono per la società ILVA, superando così la necessità di emanare apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 1, comma 1;

al comma 2 novella l'articolo 3, comma 1 del citato decreto-legge n. 207 del 2012, sostituendo il riferimento all'impianto siderurgico della società ILVA con quello  più complessivo agli impianti siderurgici della società;

al comma 3 novella l'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 207/2012 in tema di attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni e di destinazione dei proventi delle sanzioni comminate agli stabilimenti di interesse strategico nazionale. 

 

L'articolo 3 concerne l'entrata in vigore.

 



Tipologia del provvedimento

 

Il disegno di legge presentato in prima lettura alla Camera non  è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

L'ATN dà conto dell'impatto normativo e della qualità redazionale dei testi sottoposti dal Governo al Parlamento; l'AIR consiste nella preventiva valutazione degli effetti della regolazione sull'ordinamento. Le due relazioni sono disciplinate, rispettivamente, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 settembre 2008 e dal regolamento approvato con   DPCM (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) 11 settembre 2008, n. 170.

 

In calce alla relazione illustrativa è allegata l'esenzione disposta dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, a norma dell'articolo 9, comma 1, del citato regolamento. In base a tale disposizione, l'esenzione stessa può essere disposta, in particolare, in casi di straordinaria necessità ed urgenza. L'esenzione è qui tautologicamente motivata con la considerazione che lo schema di decreto-legge riveste carattere di necessità ed urgenza.



Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

 

Il decreto-legge in titolo è il terzo provvedimento d'urgenza adottato nel corso degli ultimi dieci mesi per fronteggiare l'emergenza ambientale ed occupazionale dello stabilimento ILVA di Taranto. Esso fa seguito ai decreti-legge 7 agosto 2012, n. 129 (Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto) e 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale).

Come già segnalato nella parte relativa al contenuto, il provvedimento in titolo è modellato sul decreto-legge n. 207/2012, che contiene sia una disciplina di carattere generale, sia disposizioni specifiche per la società ILVA. Tale struttura e le disposizioni di carattere provvedimentale  per fronteggiare la complicata situazione – occupazionale, ambientale e sanitaria – connessa  con l'attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto sono state riconosciute pienamente legittime dalla Corte costituzionale (sentenza n. 85 del 2013).

 



Collegamento con lavori legislativi in corso

 

Nulla da rilevare.

 



Omogeneità delle disposizioni

 

Il preambolo dà ampio conto delle motivazioni e del contesto nel quale si collocano l'articolo 1, che delinea la disciplina del commissariamento straordinario di imprese particolarmente pericolose per l'ambiente e la salute che già si trovino in determinate situazioni, e l'articolo 2, commi  1 e 2, specificamente dedicate alla società ILVA. Appare solo indirettamente riconducibile all'ambito materiale di tali articoli, come rappresentato nel preambolo e nella rubrica dell'articolo 2, il comma 3 di quest'ultimo articolo ("Commissariamento della s.p.a. ILVA"), che novella l'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 207/2012 in tema di attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni e di destinazione dei proventi delle sanzioni comminate agli stabilimenti di interesse strategico nazionale.



Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

 

Disposizioni in deroga

L'articolo 1, comma 1, secondo periodo dispone che il commissario straordinario chiamato alle gestione delle imprese che gestiscano "almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale la cu attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute" sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, così derogando implicitamente alla normativa vigente. Si segnala infatti che l'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede che i commissari straordinari del Governo chiamati a "realizzare specifici obiettivi determinati" siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica e che la legge 12 gennaio 1991, n. 13, all'articolo 1, comma 1, lettera ii), dispone che "tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri" debbano essere adottati nella forma di decreto del presidente della Repubblica;

Si rammenta inoltre che nella XVI legislatura, nel parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 129/2012, che già prevedeva la nomina di un commissario straordinario (con incarico annuale prorogabile) per lo stabilimento ILVA di Taranto, il Comitato ha formulato la seguente condizione, contenente anche un auspicio per il futuro: «sia esplicitata la deroga al disposto dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede invece che la suddetta nomina debba avvenire mediante decreto del Presidente della Repubblica, con l'auspicio che, per il futuro, ci si attenga, nel delineare le procedure di nomina di Commissari straordinari del Governo, al dettato della legge n. 400 del 1988».

Infine, la disposizione in esame non individua alcun criterio per la nomina a commissario straordinario (né per quella a subcommissario), senza prevedere, quindi, particolari requisiti di professionalità ed eventuali incompatibilità.

 



Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

 

L'articolo 1, comma 1 individua i presupposti che possono condurre alla deliberazione del commissariamento straordinario dell'impresa che gestisca almeno uno stabilimento strategico nazionale "ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207". Andrebbe in proposito valutata l'opportunità di chiarire se la richiamata espressione "ai sensi dell'articolo 1…" si connetta soltanto alla dichiarazione di stabilimento strategico nazionale, ovvero intenda integrare  - in aggiunta alle condizioni ora individuate (gestione di uno stabilimento di interesse strategico nazionale; pericolosità dell'attività svolta e accertamento dell'inosservanza dell'autorizzazione integrata ambientale)  -  anche tutti i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4 del decreto-legge n. 207 del 2012, che sono i seguenti:

  • lo stabilimento occupi almeno 200 lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, da almeno un anno;
  • vi sia una assoluta necessità di salvaguardare l'occupazione e la produzione;
  •  lo stabilimento sia stato autorizzato dal Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare,  in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, a proseguire l'attività produttiva per un periodo non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di   assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.

 

Ove si dovesse propendere per la prima opzione interpretativa (l'espressione "ai sensi" si connette esclusivamente alla dichiarazione di stabilimento strategico), andrebbe valutata l'opportunità di precisare maggiormente come si sostanzi la fattispecie dell'"inosservanza, rilevata dalle Autorità competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale", tenuto conto che essa sarebbe il presupposto dello stesso commissariamento d'impresa e degli effetti da esso indotti (sospensione dell'«esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa» o, in caso di impresa costituita in forma societaria, la sospensione dei «poteri dell'assemblea», nonché la possibilità, per il Presidente del Consiglio dei ministri, di «sostituire i componenti degli organi di controllo»).