Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica A.C. 702, A.C. 100 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 702/XVII   AC N. 100/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 28
Data: 18/06/2013
Descrittori:
DONATORI DI ORGANI   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA     
Organi della Camera: XII-Affari sociali


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Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica

18 giugno 2013
Elementi per l'istruttoria legislativa



Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Incidenza sull'ordinamento giuridico|Formulazione del testo|



Contenuto

Le proposte di legge in esame recano disposizioni in tema di donazione del corpo post mortem a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione.

La proposta di legge A.C. 702 (Grassi ed altri) riproduce il contenuto del testo unificato di diverse proposte di legge (A.C. 746 ed abb.) disciplinanti il medesimo tema già esaminate nella scorsa legislatura da questo ramo del Parlamento.  Più in particolare, l'esame in sede referente presso la XII Commissione affari sociali si è concluso il 6 marzo 2012 con la votazione del mandato al relatore. Oltre alla fase di discussione e approvazione degli emendamenti l'esame in commissione si è articolato anche attraverso lo svolgimento di attività conoscitiva, mediante audizioni informali di docenti universitari ed esperti della materia, nonché di associazioni. Presso l'Assemblea della Camera si è poi svolta la discussione generale del provvedimento nella seduta del 23 ottobre: l'esame si è poi interrotto a causa della fine anticipasta della legislatura.

 

Va ricordato che la pratica della dissezione dei cadaveri a scopo di studio e ricerca è divenuta, in Italia, poco frequente.
In assenza di norme dedicate, l'utilizzo del corpo post mortem per finalità di studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal Regolamento di polizia mortuaria, il D.P.R. 285/1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), che dedica il Capo VI al Rilascio di cadaveri a scopo di studio (artt. 40-43).  
Le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria si basano sull'articolo 32 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 - recante il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, - che ha imposto un vincolo di legge sui cadaveri il cui trasporto non avvenga a spese dei congiunti compresi nel nucleo familiare fino al sesto grado o a cura di confraternite e sodalizi i, nonché di quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali che non siano richiesti da congiunti compresi nello stesso gruppo familiare, eccettuati comunque i casi di suicidio. Tali cadaveri, in virtù della norma sopra citata, vengono destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche.

 In particolare, la consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, può avvenire trascorso il periodo di osservazione prescritto dallo stesso Regolamento di polizia mortuaria (artt.8-10) .

I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti messi a loro disposizione, indicando per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale.

 Risultano invece del tutto assenti norme specifiche sulla manifestazione di volontà in ordine alla donazione post mortem del proprio corpo. Al contrario, la legge 1 aprile 1999, n. 91, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, ha disciplinato il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e ha regolamentato le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi.

 In particolare, il principio fondamentale recato dalla L. 91/1999 in materia di manifestazione della volontà, è fissato dall'articolo 4, comma 1, ove stabilisce che i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte. La mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione. Il principio così enunciato del silenzio assenso non è stato applicato per la mancata costituzione di un'anagrafe informatizzata dei cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, necessaria per l'espletamento, da parte delle aziende unità sanitarie locali, della procedura di notifica, alla generalità dei cittadini, della richiesta di dichiarazione di volontà. Pertanto, il sistema attuale è transitorio, e regolato dall'articolo 23 della legge 91/1999 che prevede il consenso o dissenso esplicito. In caso di assenza di entrambi è consentito procedere al prelievo di organi e di tessuti da soggetti di cui sia stata accertata la morte, solamente nei casi in cui i familiari (coniuge, convivente more-uxorio, figli, genitori) non si oppongano al prelievo (cd. non opposizione). Qualunque nota scritta che riporti: cognome e nome, data di nascita, codice fiscale, dichiarazione di volontà, data e firma, è considerata valida ai fini della manifestazione di volontà ( Decreto 8 aprile 2000, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto). Ogni cittadino può registrare la propria volontà anche alla ASL di appartenenza: in questo caso i suoi dati vengono inseriti in un archivio informatico situato presso il Centro Nazionale per i Trapianti e collegato con i Centri regionali e interregionali. Si ricorda altresì che nel maggio del 2000 il Ministero della Sanità ha inviato a tutti gli assistiti un tesserino blu, che, se compilato, vale come dichiarazione di volontà alla donazione. Valgono nella stessa misura l'atto olografo o la tessera dell'AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi) o di una delle altre associazioni di volontariato attive nel settore.

Il D.L. 194/2009 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 25) , novellando l'articolo 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, permette di indicare sulla carta di identità il consenso o il diniego del titolare del documento alla donazione dei propri organi e tessuti in caso di morte.

 

La proposta di legge si compone di 8 articoli.

L'articolo 1, qualifica come oggetto del provvedimento l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti a fini di ricerca scientifica dei soggetti dei quali sia stata accertata la morte ai sensi della legge n. 578/1993, e che abbiano espresso in vita il consenso informato. Tale utilizzazione è informata ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinata in modo da assicurare il rispetto del corpo umano. L'articolo 2 stabilisce che il Ministro della salute - utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente -, le regioni e le aziende sanitarie locali, per le rispettive competenze, promuovono iniziative di informazione, dirette al personale medico ed ai cittadini. L'articolo 3 prevede che la manifestazione del consenso all'utilizzazione del corpo e dei tessuti post mortem avvenga mediante una dichiarazione redatta nelle forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Una copia della dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento di cui al successivo articolo 4 – o all'azienda sanitaria di appartenenza che la consegna al suddetto centro -, che ha precisi obblighi informativi nei confronti dell'ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore del corpo. L'articolo 4 disciplina le modalità di selezione dei centri di riferimento - per la conservazione e utilizzazione delle salme - da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. L'articolo 5 obbliga i citati centri di riferimento alla restituzione della salma alla famiglia, in condizioni dignitose, entro un anno dalla consegna. Gli oneri per il trasporto della salma dal decesso alla riconsegna, le spese di tumulazione e quelle per l'eventuale cremazione sono a carico dell'istituzione in cui ha sede il centro di riferimento che l'ha presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1. 

L'articolo 6 stabilisce che la donazione del corpo post mortem non possa avere fini di lucro. L'articolo 7, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per l'adozione del regolamento di attuazione delle disposizioni in esame, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore allo scopo di:

  •  stabilire modi e tempi, comunque non superiori ad un anno, per la conservazione, il trasporto, l'utilizzo e riconsegna in condizioni dignitose delle salme alle famiglie da parte dei centri di riferimento, prevedendo la facoltà di procedere alla sepoltura delle salme di cui non venga chiesta la riconsegna;
  •  indicare le cause di esclusione di utilizzo delle salme;
  •  individuare le modalità applicative per il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8. 

L'articolo 8 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento autorizzando la spesa di 1 milione di euro nell'anno 2013 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 (trasporto della salma dal decesso alla riconsegna, le spese di tumulazione e quelle per l'eventuale cremazione).

 

La proposta di legge A.C. 100 (Binetti) si compone di 8 articoli aventi un contenuto simile a quello della proposta sopra esaminata.

L'articolo 1 qualifica l'oggetto e la finalità del provvedimento che disciplina la donazione del corpo post mortem a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione.  Oltre ai soggetti di cui è stata accertata la morte ai sensi della legge 578/1993, l'articolo in esame considera anche i soggetti deceduti non riconosciuti e conservati a disposizione dell'autorità giudiziaria per dodici mesi. L'articolo 2 definisce le modalità di manifestazione del consenso, prevedendo la necessità di un atto scritto - ma non la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata - , con una specifica sottoscrizione relativa al desiderio di essere tumulati o cremati al termine dell'attività di studio, di ricerca o di formazione. La volontà è sempre revocabile, mentre la mancata dichiarazione di volontà o la modifica anche solo verbale, prima della morte è considerata come dissenso all'utilizzo del proprio corpo. Per i minori di età il consenso è manifestato dai genitori. L'articolo 3 prevede che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed in collaborazione con altri enti od organismi, promuova iniziative di informazione dirette ai cittadini per diffondere la conioscenza della legge. L'articolo 4 (analogamente all'articolo 6 della pdl A.C.702) stabilisce che la donazione del corpo post mortem non possa avere fini di lucro. L'articolo 5 (analogamente all'articolo 7 della pdl A.C.702) prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con quello dell'istruzione dell'università e della ricerca e di intesa con la Conferenza Stato-regioni per stabilire le modalità per la conservazione, richiesta, trasporto, e restituzione della salma alla famiglia, le cause di esclusione di utilizzo dei cadaveri e per individuare le strutture universitarie ed ospedaliere da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione della salma. Presso i citati centri di riferimento l'articolo 6 istituisce il registro per l'utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, ove annotare gli elementi utili a identificare il soggetto utilizzatore, nonché il momento e le modalità di utilizzo del cadavere nel rispetto del corpo umano. L'articolo 7 prevede l'adozione del regolamento di attuazione della legge con decreto del Ministro della salute di intesa con la Conferenza Stato-regioni. L'articolo 8 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento, disponendo che all'onere derivante dall'attuazione della legge si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzielmante utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.




Relazioni allegate o richieste

Si tratta di proposte di legge di iniziativa parlamentare, corredate, pertanto, della sola relazione illustrative.



Necessità dell'intervento con legge

Oltre alla definizione delle modalità per l'utilizzazione del corpo post-mortem per fini di studio e ricerca le proposte di legge trattano anche le modalità di manifestazione del consenso in vita da parte del soggetto. Si giustifica, pertanto, l'utilizzazione dello strumento legislativo.



Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Come sopra già ricordato, oltre alla definizione delle modalità per l'utilizzazione del corpo post-mortem per fini di studio e ricerca, le proposte di legge trattano anche le modalità di manifestazione del consenso in vita da parte del soggetto, prevedendo la necessità dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticatao, più sdemplicemente, dell'atto scritto. Vengono pertanto in rilievo, oltre all'ambito di "tutela della salute", oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, quello di "Ordinamento civile", oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma 2 citato.



Incidenza sull'ordinamento giuridico

L'articolo 7 della proposta di legge A.C. 702 prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale di attuazione, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, per definire le modalità di richiesta, conservazione, trasporto, utilizzo e restituzione in condizioni dignitose della salma alle famiglie, le cause di esclusione di utilizzo delle salme e le modalità applicative necessarie a garantire il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 8. Un decreto ministeriale di contenuto analogo è contemplato anche dall'articolo 5 della proposta di legge A.C. 100. Il decreto previsto dall'articolo in esame dovrà anche individuare le strutture universitarie ed ospedaliere da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione del cadavere. L'articolo 7 della proposta da ultimo citata prevede invece l'emanazione di un regolamento di attuazione della legge con decreto del Ministro della salute di intesa con la Conferenza Stato-regioni.



Formulazione del testo

L'articolo 8 della proposta di legge A.C. 100 nel disciplinare la copertura finanziaria del provvedimento non quantifica l'onere derivante dalla sua attuazione.