Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse - A.C. 67, A.C. 326, A.C. 893 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 67/XVII   AC N. 326/XVII
AC N. 893/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 23
Data: 12/06/2013
Descrittori:
COMMISSIONI D'INCHIESTA   CRIMINALITA' ORGANIZZATA
INCHIESTE PARLAMENTARI   REATI
SMALTIMENTO DI RIFIUTI     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici


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Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

12 giugno 2013
Elementi per l'istruttoria legislativa



Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Rispetto degli altri princìpi costituzionali|



Contenuto

Istituzione e durata della Commissione

Le proposte di legge abbinate nn. 67, 326 e 893 prevedono l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (per un confronto puntuale delle disposizioni si veda il testo a fronte).

L'A.C. 326 prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta con un ambito di competenza più esteso; la denominazione della Commissione, infatti, fa riferimento anche agli altri illeciti in materia ambientale.

L'istituzione della Commissione d'inchiesta rappresenta una ricostituzione – per la nuova legislatura – di una commissione bicamerale operante già dalla XIII legislatura .
In particolare, nella XVI legislatura, la ricostituzione della Commissione era stata disposta dalla legge L. 6 febbraio 2009, n. 6. In precedenza l'istituzione era avvenuta con le leggi nn. 97/1997, 399/2001 e 271/2006.
L'attività della Commissione nella XVI legislatura si è conclusa con l'approvazione della relazione finale approvata nella seduta del 28 febbraio 2013.

Tutte le proposte di legge in esame prevedono quale durata della Commissione, l'intera legislatura.

 

Funzioni attribuite alla Commissione

Per quanto riguarda i compiti specificamente attribuiti alla Commissione di inchiesta, l'elencazione contenuta nell'art. 1, comma 1, dell'A.C. 67 riproduce quella prevista dalla L. 6/2009.

Le funzioni previste sono:

a)  svolgere indagini sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni coinvolte e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata;

b)  individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;

c)  verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della P.A. centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;

d)  verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale;

e)  verificare la corretta attuazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e indagare sulle attività illecite connesse a tale gestione.

 

Ulteriori attribuzioni vengono previste dall'A.C. 326, che affida alla Commissione il compito di svolgere indagini anche nel settore dei rifiuti radioattivi, dell'uso del territorio, dell'abusivismo edilizio, della gestione degli impianti di depurazione delle acque e dello smaltimento dei reflui.

Con riferimento al settore dei rifiuti radioattivi si segnala che tale tematica è stata trattata dalla Commissione già nel corso della XVI legislatura (Doc XXIII, n. 15).

Si tratta di ulteriori competenze che vengono attribuite alla Commissione di inchiesta in ragione della maggiore ampiezza dell'oggetto dell'inchiesta medesima come si desume peraltro dalla denominazione della Commissione (Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti in materia ambientale); al riguardo, si osserva che, nel caso della gestione degli impianti di depurazione delle acque e dello smaltimento dei reflui, di cui alla lettera c), si fa riferimento allo svolgimento di indagini atte a far luce sugli illeciti ad esse connessi, mentre analogo riferimento agli illeciti non viene fatto per l'uso del territorio, di cui alla lettera b), per il quale l'oggetto delle indagini sembrerebbe risultare pertanto più ampio. 

 

Ulteriori competenze sono previste sia dall'A.C. 893 che dall'A.C. 326, in ordine alla verifica dell'attuazione delle normative vigenti nonchè alla proposizione di soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonchè per rimuovere le disfunzioni accertate. L'A.C. 326, che incardina la citata funzione propositiva nell'ambito dell'attività referente al Parlamento, prevede che in tale ultima attività la Commissione provveda anche alla sollecitazione al recepimento di normative previste in direttive europee  non introdotte nell'ordinamento italiano e in trattati o accordi internazionali non ancora ratificati dall'Italia.

Con riferimento a tali compiti aggiuntivi previsti dall'A.C. 893, si segnala che compiti analoghi erano previsti nelle proposte di legge presentate nel corso della XVI legislatura e rispettivamente nelle lettere c) ed f) dell'articolo 1 della legge n. 399/2001, che ha istituito la Commissione di inchiesta che ha operato nella XIV legislatura.

Il comma 2 dell'art. 1 di tutte le proposte di legge prevede, riproducendo il testo del corrispondente comma della L. 6/2009, che la Commissione riferisce al Parlamento con cadenza annuale e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

Poteri della Commissione

In linea con il disposto della L. 6/2009, il comma 3 dell'art. 1 di tutte le proposte di legge prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Tale formulazione riproduce il contenuto dell'articolo 82, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, ripreso anche dall'art. 141, comma 2, del regolamento della Camera. L'art. 162, comma 5, del regolamento del Senato, reca una diversa formulazione, prevedendo che "i poteri della Commissione sono, a norma della Costituzione italiana, gli stessi dell'autorità giudiziaria".
La possibilità dell'esercizio di poteri coercitivi rende l'inchiesta parlamentare lo strumento più incisivo del quale le Camere possono avvalersi per acquisire conoscenze. Diversamente, l'indagine conoscitiva pur essendo anch'essa finalizzata all'approfondimento di temi di ampia portata non prevede poteri coercitivi di acquisizione delle informazioni. I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente limitati alla fase "istruttoria", dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni.

Nelle proposte nn. 67 e 326 il comma 3 prevede altresì, riproducendo il disposto del corrispondente comma della L. 6/2009, che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale.

 

Composizione della Commissione

L'art. 2 dell'A.C. 67, identico all'art. 2 della L. 6/2009 disciplina la composizione della Commissione prevedendo, in particolare, che:

  • la Commissione sia composta da 12 senatori e 12 deputati (la proposta di legge 893 ne prevede solamente 10 e 10), nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza (anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione) in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento;
  • essa elegga, nella prima seduta, il proprio Ufficio di Presidenza (presidente, due vicepresidenti e due segretari), secondo le norme dettate dai commi 4 e 5;
  • essa sia rinnovata dopo il primo biennio (con possibilità di conferma dei componenti).

 

Il comma 1 delle proposte di legge nn. 67 e 326 prevede, così come il corrispondente comma della L. 6/2009, che i componenti della Commissione dichiarino alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa sulla designazione dei candidati alle elezioni amministrative, approvata nella seduta del 3 aprile 2007.

La corrispondente disposizione della proposta di legge n. 893 fa invece riferimento alle condizioni indicate nella Relazione della Commissione di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata il 18 febbraio 2010.

 

Testimonianze

Con riferimento al profilo delle testimonianze davanti alla Commissione, le proposte di legge in commento con norme di identico tenore (art. 3), che riproducono le corrispondenti disposizioni della L. 6/2009, dispongono l'applicazione delle disposizioni previste dagli artt. da 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) a 372 (Falsa testimonianza) del codice penale.

Si fa notare che l'art. 3 della proposta di legge n. 893 estende l'applicazione delle norme del codice penale fino all'articolo 384-bis (Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero ). Il riferimento a tale estensione era presente nel testo iniziale delle proposte di legge presentate nella XVI legislatura, ma non è confluito nella legge definitivamente approvata nella precedente legislatura. All'applicazione degli artt. da 366 a 384-bis faceva invece riferimento l'articolo 3 della legge 271/2006 istitutiva della Commissione di inchiesta nella XV legislatura.

Gli articoli precedentemente menzionati rientrano nel Capo I del Titolo III del Libro II del codice, relativo ai delitti contro l'attività giudiziaria.


 

Acquisizione di atti e documenti

All'art. 4, comma 1, tutte le proposte di legge prevedono esplicitamente, riproponendo pedissequamente il dettato della L. 6/2009, la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria e altri organismi inquirenti ovvero di atti e documenti in merito a inchieste e indagini parlamentari (anche se coperti dal segreto), prevedendo contestualmente il mantenimento del regime di segretezza.

Le proposte di legge 67 e 326 disciplinano inoltre (con una disposizione che riproduce la corrispondente norma recata dalla L. 6/2009) l'ipotesi in cui venga emesso un decreto motivato di rigetto da parte dell'autorità giudiziaria qualora, per ragioni di natura istruttoria, ritenga di non poter derogare al segreto; al venir meno delle indicate ragioni istruttorie consegue però l'obbligo della magistratura di trasmettere "senza ritardo" gli atti richiesti.

Il comma 2 delle proposte di legge specifica il potere della Commissione di stabilire quali atti non dovranno essere divulgati, mentre il comma 3 chiarisce che il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p. (ovvero, rispettivamente, associazione per delinquere ed associazione di tipo mafioso) non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

 

Obbligo del segreto

All'art. 5 tutte le proposte di legge recano le medesime disposizioni (a loro volte identiche a quelle recate dalla L. 6/2009) in merito all'obbligo del segreto e all'applicazione, nei casi di violazione, dell'art. 326 c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).

 

Organizzazione interna della Commissione

Con riferimento all'organizzazione interna, le proposte di legge recano disposizioni identiche alla L. 6/2009, tutte contenute nell'art. 6. La disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione viene demandata ad apposito regolamento interno.

Relativamente agli aspetti finanziari, si segnala che le proposte di legge 67 e 893 ripropongono gli stessi importi della L. 6/2009, vale a dire un limite di spesa pari a 75.000 euro per il 2013 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi.

La proposta di legge 326 riduce tali tetti di spesa rispettivamente a 65.000 e 130.000 euro. Tale riduzione viene però compensata con la possibilità di incremento fino al 30% dei limiti annuali citati, previa determinazione adottata d'intesa tra i Presidenti delle Camere, su richiesta della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Si fa infine notare che, in linea con il dettato della L. 6/2009, tutte le proposte di legge prevedono che le citate spese siano poste a carico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali.



Relazioni allegate o richieste

Ciascuna proposta di legge è accompagnata dalla relazione illustrativa del provvedimento.



Necessità dell'intervento con legge

Secondo il dettato costituzionale, le inchieste parlamentari possono essere disposte da ciascuna Camera. L'atto formale per la costituzione della Commissione d'inchiesta non viene espressamente previsto dalla disposizione costituzionale. In via di prassi si è affermato sia il modello della deliberazione monocamerale, sia quello del provvedimento legislativo. Quest'ultimo strumento è quello ordinariamente adoperato per l'istituzione di commissioni bicamerali.



Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, può ricondursi alla disciplina degli organi dello Stato, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione all'esclusiva competenza legislativa statale.

 



Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L'articolo 82 della Costituzione prevede che "ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse".