Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: (AC 2679-bis) Emendamento del Governo 10.38 - Legge di stabilità 2015
Riferimenti:
AC N. 2679-BIS/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 155
Data: 19/11/2014
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione


 

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2679-bis

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2015)

 

 

EMENDAMENTO DEL GOVERNO

10.38

 

 

N. 155 – 19 novembre 2014

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Emendamento 10.38 del Governo (Articolo 10, comma 1-bis) – Spese di notificazione

Legislazione vigente: l’articolo 46, comma 1, della legge 374/1991 (Istituzione del giudice di pace) prevede che le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non ecceda la somma di euro 1.033 (nonché gli atti e i provvedimenti ad esse relativi) sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato.

La norma inserisce il comma 1-bis all’articolo 46 della legge n. 374/1991, prevedendo che siano posti a carico del notificante - nel caso delle notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari - i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione.

 

La relazione tecnica, riferita all’emendamento governativo in esame, evidenzia che l’emendamento è diretto ad introdurre l’obbligo di pagamento dei diritti e delle indennità di trasferta o delle altre spese di notificazione richieste agli ufficiali giudiziari, relativi alle cause e alle attività conciliative il cui valore non eccede la somma di euro 1.033, attualmente esenti. La proposta emendativa non determina oneri a carico del bilancio dello Stato. Da essa derivano anzi effetti di maggior gettito per l’Erario, allo stato non quantificabili, in quanto pone a carico della parte istante o notificante oneri che attualmente sono a carico del bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, considerato che a legislazione vigente – come affermato dalla relazione tecnica – le spese di notificazione (diritti, indennità di trasferta, spedizioni) sono a carico del bilancio dello Stato. Dall’emendamento derivano quindi effetti di riduzione della spesa, sia pure non scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.