Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 1670) decreto legge n. 114/2013 - Proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali
Riferimenti:
AC N. 1670/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 38
Data: 23/10/2013
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2013 0114   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
PROROGA DI TERMINI     
Organi della Camera: IV-Difesa

 


Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1670

 

Proroga della partecipazione italiana

alle missioni internazionali

 

(Conversione del decreto legge n. 114/2013)

 

 

 

 

 

N. 38 – 23 ottobre 2013

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1670

Titolo breve:

 

Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

III e IV

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Manciulli per la III Commissione

 

Rossi per la IV Commissione

Gruppo:

Pd

 

SCpI

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Commissioni III e IV

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1, commi 1-25. 5

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. 5

ARTICOLO 2. 8

Disposizioni in materia di personale. 8

ARTICOLI 3 e 4. 9

Disposizioni in materia penale e contabile. 9

ARTICOLO 5. 10

Iniziative di cooperazione allo sviluppo.. 10

ARTICOLO 6. 14

Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione ai processi di pace e di stabilizzazione  14

ARTICOLO 7. 17

Regime degli interventi 17

ARTICOLO 8. 20

Copertura finanziaria.. 20

 



 

PREMESSA

 

Il provvedimento dispone la conversione del decreto legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga - per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013 - delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Il testo è corredato di relazione tecnica e di un prospetto che riepiloga gli effetti finanziari in misura identica sui tre saldi di finanza pubblica.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(euro)

NORMA

OGGETTO

ONERE 2013

(SNF-Fabb.-Ind.netto)

Comma 1

ISAF ed EUPOL – Afghanistan

124.536.000

Art. 1

Comma 2

UNIFIL– Libano compreso UNIFIL Marittime Task Force

40.237.496

Art. 1

Comma 3

MSU, EULEX in Kosovo, Security Force Training Plan in Kosovo; Joint Enterprise

22.447.777

Art. 1

Comma 4

(ALTHEA), IPU dell’UE – Bosnia Erzegovina

75.320

Art. 1

Comma 5

Active Endeavour - Mediterraneo

5.090.340

Art. 1

Comma 6

Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2)

285.997

Art. 1

Comma 7

Unione europea (EUBAM) - Valico di Rafah

30.550

Art. 1

Comma 8

UNAMID - Darfur (Sudan)

63.425

Art. 1

Comma 9

United Nations Peacekeeping Force (UNFICYP) – Cipro

66.961

Art. 1

Comma 10

Operazione militare UE (Atalanta) e operazione Ocean Shield della NATO di contrasto alla pirateria

11.424.069

Art. 1

Comma 11

Impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq

5.509.576

Art. 1

Comma 12

Impiego di personale militare dell’Unione Europea nelle missioni EUTM Somalia e EUCAP Nestor e nelle iniziative UE per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e Oceano indiano occidentale

3.689.030

Art. 1

Comma 13

Impiego personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia

2.547.405

Art. 1

Comma 14

Missione di vigilanza dell’UE in Georgia (EUMM)

96.139

Art. 1

Comma 15

Partecipazione di personale militare alla missione ONU United Nations Mission in South Sudan (UNMISS)

42.470

Art. 1

Comma 16

Partecipazione personale militare alle missioni dell’UE EUCAP Sahel Niger e EUTM Mali, nonché alla missione ONU United Nations multidimensional integrated stabilization mission in Mali (MINUSMA)

726.003

Art. 1

Comma 17

Forze di Polizie italiane – Albania e Paesi dell’area balcanica

1.346.502

Art. 1

Comma 18

Polizia di Stato (EULEX) – Kosovo

373.640

Art. 1

Comma 18

Polizia di Stato (UNMIK) – Kosovo

16.070

Art. 1

Comma 19

Polizia di Stato (EUPOL COPPS) - Palestina

33.220

Art. 1

Comma 20

Polizia di Stato (EUBAM) Libia

91.430

Art. 1

Comma 21

Guardia di finanza - Libia. Ripristino efficienza unità navali cedute al governo libico ed attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica

2.895.192

Art. 1

Comma 22

Mantenimento del dispositivo info-operativo AISE a protezione delle Forze armate impiegate in missioni internazionali

4.000.000

Art. 1

Comma 23

Impiego personale del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana per esigenze di supporto sanitario nelle missioni in Afghanistan e negli Emirati arabi uniti

265.442

Art. 1

Comma 24

Cessione a titolo gratuito di 4 veicoli blindati leggeri alle Forze armate della Repubblica di Gibuti

192.000

Art. 1

Comma 25

Contributi alle associazioni combattentistiche

674.000

Art. 1       TOTALE

 

226.756.054

Art. 5

comma 1

Iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla L. 49/1987 (Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi  limitrofi)

23.600.000

Art. 5

comma 4

Programmi di sminamento umanitario di cui alla legge n. 58/2001

750.000

Art. 5       TOTALE

 

24.350.000

Art. 6

comma 1

Interventi a sostegno dei processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, conflitto e post-conflitto.

4.160.000

Art. 6

comma 2

Invio in missione di un funzionario diplomatico nell’area di conflitto turco siriana

139.872

Art. 6

comma 3

Contributo al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano

800.000

Art. 6

Comma 4

Partecipazione ai Fondi fiduciari NATO Afghanistan, NATO-Russia Council, NATO-Serbia IV e NATO-Moldova III

600.000

Art. 6

Comma 5

Partecipazione ad operazioni civili di mantenimento della pace e diplomazia preventiva e progetti di cooperazione OSCE

151.600

Art. 6

comma 6

Partecipazione a processi di pace nell’Africa sub-sahariana.

1.500.000

Art. 6

comma 7

Coordinamento attività relative all’Iniziativa adriatico Ionica (IAI) e partecipazione Fondo Fiduciario InCE

1.150.000

Art. 6

comma 8

Interventi operativi di emergenza e di sicurezza e per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio e nei Paesi di conflitto e post conflitto

4.288.027

Art. 6

Comma 9

Rafforzamento misure di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari

1.052.562

Art. 6

Comma 9

Rafforzamento contingente Carabinieri con funzioni di scorta del personale operante in sedi ad alto rischio

40.000

Art. 6

Comma 9

Sistemazione in alloggi provvisori del personale del Ministero degli affari esteri in servizio in Libia

395.250

Art. 6

comma 10

Invio in missione di personale del Ministero degli esteri nelle sedi situate in aree di crisi

303.907

Art. 6

comma 11

Partecipazione di personale del Ministero degli esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei rappresentanti speciali dell’Unione europea

78.190

Art. 6

comma 11

Viaggi di servizio personale MAE in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia ed altre aree di crisi.

36.152

Art. 6       TOTALE

 

14.695.560

TOTALE

 

265.801.614

Si evidenzia che gli importi esposti nella tabella sono riportati (come oneri di natura corrente) nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al testo del provvedimento, in modo uniforme sui tre saldi di finanza pubblica.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, commi 1-25

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Le norme autorizzano, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, le spese per la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di seguito riportate:

         euro 124.536.000, per le missioni ISAF[1] ed EUPOL[2] in Afghanistan (comma 1);

         euro 40.237.496, per la missioni UNIFIL[3] in Libano, compreso l’impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force (comma 2);

         euro 22.447.777, per le missioni nei Balcani Multinational Specialized Unit (MSU), EULEX Kosovo[4], Security Force Training Plan in Kosovo e Joint Enterprise (comma 3);

         euro 75.320, per la missione ALTHEA, nel cui ambito opera la missione IPU[5] dell’UE (comma 4);

         euro 5.090.340, per la missione Active Endeavour nel Mediterraneo (comma 5);

         euro 285.997, per la missione Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2) (comma 6);

         euro 30.550, per la missione dell’UE di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EUBAM Rafah) (comma 7);

         euro 63.425, per la missione delle Nazione Unite denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID) (comma 8);

         euro 66.961, per la missione delle Nazioni Unite UNFICYP[6] a Cipro (comma 9);

         euro 11.424.069, per l’operazione militare dell’UE denominata Atalanta e per la partecipazione all’operazione della NATO Ocean Shield per il contrasto alla pirateria (comma 10);

         euro 5.509.576, per l’impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa (Florida/USA) per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq (comma 11);

         euro 3.689.030, per la partecipazione di personale militare alla missione militare dell’Unione europea denominata EUTM Somalia ed EUCAP Nestor, nonché alle iniziative dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale (comma 12);

         euro 2.547.405, per la partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya[7] (EUBAM Libya) e per la proroga dell’impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia (comma 13);

         euro 96.139, per la missione di vigilanza dell’UE in Georgia, denominata EUMM[8] Georgia (comma 14);

         euro 42.470, per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, United Nations Mission in South Sudan (UNMISS)[9] (comma 15);

         euro 726.003 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali[10] (MINUSMA), e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger[11] ed EUTM Mali (comma 16);

         euro 1.346.502, per i programmi di cooperazione delle Forze di polizia in Albania e nei Paesi dell’area balcanica (comma 17);

         euro 373.640 ed euro 16.070, rispettivamente, per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX[12] Kosovo e alla missione UNMIK[13] in Kosovo (comma 18);

         euro 33.220, per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS[14] nei territori palestinesi (comma 19);

         euro 91.430 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) (comma 20);

         euro 2.985.192, per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia per procedere al ripristino dell’efficienza operativa delle unità navali cedute dal governo italiano a quello libico e ad attività addestrative del personale della Guardia costiera libica per il contrasto dell’immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani (comma 21).

         euro 4.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato in missioni internazionali (comma 22);

         euro 265.442 per l’impiego del personale del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti (comma 23).

         euro 192.000 per la cessione a titolo gratuito alle Forze armate della Repubblica di Gibuti di 4 veicoli blindati leggeri (comma 24);

         euro 674.000, a titolo di contributi in favore delle associazioni combattentistiche[15].

 

La relazione tecnica afferma che le norme comportano oneri solo come limite massimo di spesa. I dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla RT appaiono sostanzialmente conformi a quelli riferiti, per analoghe fattispecie, dalla relazione tecnica allegata al precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali di pace (DL n. 227/2012).

Per gli elementi di dettaglio concernenti le voci di costo relative alle suddette autorizzazioni, si rinvia al testo della RT allegata al provvedimento in esame.

 

Al riguardo, si evidenzia che gli oneri previsti dall’articolo in esame sono limitati all’entità dei rispettivi stanziamenti, che appaiono in linea con le precedenti autorizzazioni di spesa riferite alle medesime finalità. Sul punto non si formulano, pertanto, rilievi in ordine ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 2

Disposizioni in materia di personale

Le norme recano la disciplina relativa al trattamento giuridico ed economico del personale impegnato nelle missioni internazionali di cui al provvedimento in esame (comma 1). In proposito il testo opera un rinvio ad alcune specifiche disposizioni della legge n. 108/2009 e del decreto legge n. 152/2009.

Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni.

L’art. 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108/2009 prevede, tra l’altro: l’attribuzione di una indennità di missione in misura diversificata a seconda delle missioni stesse; la disciplina della valutazione dei periodi di comando; la possibilità di richiamare in servizio gli ufficiali della riserva di complemento; la possibilità di prorogare il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno; l’estensione ai volontari in “rafferma biennale” dell’indennità di impiego operativo prevista dall’articolo; la disciplina applicabile al personale in stato di prigionia o disperso.

L’art. 3, comma 6, del DL n. 152/2009 dispone l’applicazione al personale del Corpo della guardia di finanza delle disposizioni di cui all’art. 13 del DL n. 451/2001, che regolamentano la partecipazione del personale delle forze armate impiegato in missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero di appartenenza. In particolare l’articolo 13 prevede che il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato in missioni internazionali è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo. Al medesimo personale, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

Viene, inoltre, disposto (comma 2) che l’indennità di missione di cui all’articolo 3, comma 1, della legge  n. 108/2009 sia corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti (comma 2).

Il comma 3, definisce i criteri di calcolo della summenzionata indennità di missione sulla base delle diarie previste per specifiche aree geografiche.

Si prevede che al personale partecipante alle missioni Active Endeavour, Atalanta e all’operazione NATO Ocean Shield[16] per il contrasto della pirateria siano corrisposti il compenso forfetario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, con i limiti previsti - rispettivamente - dall’art. 9, comma 3, del DPR n. 171/2007 (protrazione dell’operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l’obbligo di rimanere disponibili nell’ambito dell’unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all’anno) e dall’art. 10, comma 3, della legge n. 231/1990 (limiti orari individuali). Il compenso è corrisposto, inoltre, ai volontari in ferma prefissata di un anno nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale, pari al 70 per cento di quella spettante ai volontari di truppa in servizio permanente[17]. Il medesimo trattamento economico è previsto anche per il personale che fa parte dei nuclei militari di protezione[18] (NMP) imbarcati a bordo delle navi commerciali battenti bandiera italiana (comma 4).

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni in esame.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che gli oneri connessi all’applicazione delle norme sono quantificati nell’ambito delle autorizzazioni di spesa previste dal provvedimento in esame.

 

ARTICOLI 3 e 4

Disposizioni in materia penale e contabile

Le norme dispongono:

·        l’applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni in tema di competenza territoriale per l’accertamento dei reati militari: quest’ultima viene  concentrata sul tribunale militare di Roma[19] (articolo 3, comma 1);

·        l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2, del DL n. 152/2009 (articolo 4, comma 1).

Detta norma prevede che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, possano essere attivate le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché l’esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture per specifiche esigenze, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali (comma 1). La norma richiamata prevede, altresì, che le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali siano effettuate in deroga all'articolo 3, comma 82, della legge n. 244/2007, che prevede che, a decorrere dal 2008, la spesa per prestazioni di lavoro straordinario venga contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l’anno finanziario 2007 (comma 2).

·         l’anticipazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze - entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame e su richiesta delle Amministrazioni interessate - di una somma pari al 70 per cento delle spese autorizzate dagli artt. 1, 5 e 6. Tali anticipazioni vengono effettuate a valere sullo stanziamento previsto dalla norma di copertura finanziaria del provvedimento in esame[20] (articolo 4, comma 2).

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 5

Iniziative di cooperazione allo sviluppo

Le norme, autorizzano le seguenti spese a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013:

         euro 23.600.000[21], per iniziative di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi limitrofi (comma 1). Nell’ambito di tale stanziamento e nel periodo di applicazione delle disposizioni dell’articolo in esame, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, ad iniziative di cooperazione in altre aree di crisi e può costituire strutture operative temporanee per assicurare il coordinamento delle attività e l’organizzazione degli interventi e delle iniziative previste. Il Ministro degli esteri identifica le misure volte ad agevolare l’intervento delle ONG che intendano operare per fini umanitari nei predetti Paesi (commi 1 e 3).

Nell’ambito della suddetta autorizzazione di spesa può essere inviato o reclutato in loco personale presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat in Afghanistan e, previa verifica delle condizioni di sicurezza, può essere inviato personale nel territorio della Repubblica Federale Somala[22] (comma 2).

Si evidenzia che l’art. 5, comma 2, del DL n. 227/2012 prevede che, nell’ambito dello stanziamento di euro 20 milioni recato all’art. 5, comma 1, dello stesso decreto, con riguardo ad iniziative di cooperazione in Iraq, Libia e Paesi a questa limitrofi, Myanmar, Siria e Paesi a questa limitrofi, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Libia e Paesi a questa limitrofi, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione, d’intesa tra loro, possano destinare risorse per la cooperazione in altre aree di crisi, in caso di necessità e urgenza di intervento, nel limite del 15 per cento del predetto stanziamento. A valere sull'autorizzazione di spesa di tale comma viene, altresì, prevista la possibilità di inviare personale tecnico nel territorio della Repubblica Federale Somala.

         euro 750.000 per interventi di sminamento di cui alla legge 58/2001 (comma 4).

Agli stanziamenti dell’articolo in esame si applica l’art. 6, comma 6, della legge n. 196/2009 che consente al Ministro dell’economia di apportare[23] variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli allocati nel programma “Cooperazione allo sviluppo”, nell’ambito della missione “L’Italia in Europa e nel mondo” dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l’aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella, allegata alla legge di stabilità. Resta fermo che le somme non impegnate nell’esercizio di competenza possono essere impegnate nell’esercizio successivo[24] (comma 5).

Viene, infine, previsto che nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo[25] e delle sezioni distaccate delle medesime strutture[26], il Ministero degli affari esteri è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui al comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell’Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle summenzionate strutture non si applicano le disposizioni che limitano le spese delle pubbliche amministrazioni con riferimento all’acquisto, noleggio e manutenzione di autovetture[27], alla stipula di contratti di lavoro o collaborazione a tempo determinato[28], nonché per l’acquisto di immobili ed arredi a titolo oneroso e per locazioni passive[29]. All’effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo (comma 6).

L'articolo 6, comma 14, del DL n. 78/2010 dispone che, a decorrere dal 2011, la spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni (con l’esclusione delle autovetture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di quelle utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica) non può essere superiore all’80 per cento della spesa 2009. Alla norma non sono ascritti effetti diretti di minore spesa sui saldi di finanza pubblica. La RT allegata al decreto legge afferma che i risparmi conseguibili per effetto della disposizione in riferimento, al pari di tutte le altre disposizioni di cui all’art. 6, risultano compresi in quelli ascritti all’articolo 2 del medesimo provvedimento (riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero). Con riguardo alla medesima fattispecie, l’art. 5, comma 2, del DL n. 95/2012, prevede che a decorrere dal 2013 le amministrazioni pubbliche, le autorità indipendenti - inclusa la Consob - e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possano effettuare spese superiori al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2011 per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni-taxi. Questo limite può essere derogato, per il solo 2013, per effetto di contratti pluriennali già in essere. Alla norma non sono ascritti effetti diretti sui tendenziali, in quanto - come evidenziato dalla RT allegata – gli stessi sono inclusi nella riduzione delle spese contabilizzate ai fini dei saldi di finanza pubblica, in altre disposizioni del medesimo decreto [in particolare, nelle disposizioni relative ad acquisiti di beni e servizi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato (art. 1, commi 21 e 22) e degli enti e organismi pubblici (art. 8, comma 3) e degli enti territoriali (art. 16)].

L’art. 1, commi 143, della legge n. 228/2012 prevede che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche non possono acquistare autovetture né stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate. Alla norma non sono ascritti effetti sui tendenziali.

L’art. 1, commi da 1 a 4 del DL n. 101/2013 (decreto in corso di conversione) prevede, tra l’altro, la proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 dell’efficacia delle disposizioni recate dall’articolo 1, comma 143, della legge n. 228/20122. E’ inoltre dettata una norma interpretativa dell’articolo 5, comma 2, del DL n. 95/2012. Il limite del 50 % ivi indicato è calcolato considerando la spesa sostenuta nel 2011 al netto degli esborsi effettuati per l’acquisto di autovetture. Si prevede, altresì, che le amministrazioni che non adempiano agli obblighi già vigenti di comunicazione in materia di autovetture di servizio, posti dall'art. 5 del DPCM 3 agosto 2011, siano assoggettate, a decorrere dal 2014, ad un ulteriore limite di spesa. Per tali amministrazioni il limite è pari all'60 per cento del limite di spesa previsto per il 2013 in materia di acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché di acquisto di buoni taxi. La RT allegata precisa che gli effetti di risparmio conseguenti dall’applicazione di tali norme saranno rilevabili solo a consuntivo.

L’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 riduce del 50%, rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009, la spesa delle pubbliche amministrazioni per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i contratti di formazione lavoro, somministrazione di lavoro, nonché il lavoro accessorio[30]. Alla norma sono ascritti effetti complessivi di minor spesa pari a 73 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013, sul saldo netto da finanziare e a 40,7 milioni di euro per il 2011 e 37,5 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2012-2013, sul fabbisogno e sull’indebitamento netto.

L’art. 12, comma 1-quater, del DL n. 98/2011 (introdotto dall’art. 1, comma 138, della legge n. 228/2012) prevede che, per il 2013, tutte le amministrazioni pubbliche, incluse le autorità indipendenti tra cui la CONSOB, non possano acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, oppure la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi dalle norme in esame gli enti previdenziali pubblici e privati. Alla norma non sono stati ascritti effetti diretti sui tendenziali.

L’art. 1, commi 141, della legge n. 228/2012 prevede, in capo alle amministrazioni pubbliche, per il 2013 ed il 2014, il divieto di effettuare spese per l’acquisto di mobili e arredi di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011[31], salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. Alla norma sono ascritti effetti di minore spesa pari a 5 milioni di euro rispettivamente per il 2013 e per il 2014.

 

La relazione tecnica considera esclusivamente i commi 1 e 4 dell’articolo in esame. Con riferimento al comma 1, ribadisce il contenuto della norma e reca alcune precisazioni in merito alle finalità operative delle iniziative di cooperazione in Siria, Afghanistan e Pakistan. Con riguardo al rifinanziamento della legge n. 58/2001 (comma 4), la RT si limita a definire il quadro operativo delle attività di sminamento umanitario, precisando che queste potranno essere realizzate anche in altre aree e territori in esecuzione di obblighi internazionali.

 

Al riguardo non si formulano osservazioni con riferimento all’entità delle spese autorizzate. Infatti, pur rilevando che la RT non fornisce i dati e gli elementi posti alla base delle quantificazioni, si evidenzia tuttavia che gli oneri recati dalle norme in esame sono limitati all’entità degli stanziamenti.

In merito alla contabilizzazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, si osserva che la possibilità di impegnare nell’esercizio successivo le somme non impegnate nell’esercizio di competenza (comma 5) sembrerebbe non coerente con la previsione di identici effetti sui tre saldi (come indicato nel prospetto riepilogativo). In proposito andrebbe acquisita una valutazione del Governo.

Si ricorda in proposito che, per quanto attiene alla spesa corrente, gli effetti sull’indebitamento netto sono in genere registrati al momento dell’impegno di spesa. Pertanto, a fronte di impegni assunti nel 2014, i corrispondenti effetti in termini di indebitamento netto potrebbero prodursi nel medesimo anno. Analoghe considerazioni valgono per il saldo di fabbisogno, che registrerebbe un’ulteriore spesa non nel 2013 ma nell’anno di effettiva erogazione delle somme.

 

ARTICOLO 6

Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione ai processi di pace e di stabilizzazione

Le norme autorizzano le seguenti spese a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013:

         euro 4.160.000, per gli interventi a sostegno dei processi di ricostruzione e di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto Nell’ambito di tale stanziamento, con decreto del Ministro degli affari esteri, possono essere destinate risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di applicazione della  disposizione in esame (comma 1).

Si rammenta che l’art. 6, comma 1, del DL n. 227/2012 – con norma di contenuto analogo a quella in riferimento – ha autorizzato, per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 settembre  2013, la spesa di euro 3.948.126 per gli interventi a sostegno dei processi di ricostruzione e di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto e per il contributo all’Unione per il Mediterraneo;

         euro 139.872 per l’invio in missione di un funzionario diplomatico nell’area di confine turco-siriana. Per l’espletamento delle sue attività il funzionario può avvalersi del supporto di 2 unità di personale, da reperire in loco (comma 2).

Al medesimo funzionario sono corrisposti un’indennità pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'art. 171 del DPR n. 18/1967, e il rimborso forfettario degli oneri commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno della Turchia;

         euro 800.000 per l’erogazione del contributo al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano (comma 3);

         euro 600.000, per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario NATO destinato al sostegno dell’esercito nazionale afgano, al Fondo NATO – Russia Council destinato al settore elicotteristico, al fondo fiduciario NATO-Serbia IV per la distruzione delle munizioni convenzionali in eccedenza ed esplosivi e al fondo fiduciario NATO-Moldova III per la distruzione di pesticidi e agenti chimici pericolosi (comma 4);

         euro 151.600, per la partecipazione alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione promossi dall’OSCE[32] (comma 5);

         euro 1.500.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per il 2013 per l’attuazione della legge n. 180/1992[33], per la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nei Paesi dell’Africa sub-sahariana (comma 6);

         euro 1.150.000 per il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti all'Iniziativa Adriatica Ionica (IAI) finalizzate al rafforzamento della cooperazione regionale nell’area e per assicurare la partecipazione italiana al Fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) (comma 7);

          euro 4.288.027, per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza a tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio e nei Paesi di conflitto e post conflitto (comma 8);

         euro 1.052.562 (per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva,  passiva e informatica delle sedi diplomatiche e consolari situate in aree ad alta conflittualità), euro 40.000 (per il rafforzamento del contingente dei Carabinieri con compiti di protezione e scorta del personale operante nelle sedi esposte ad alto rischio sicurezza) ed euro 395.250 (per la sistemazione del personale del Ministero degli affari esteri in servizio in Libia, in alloggi provvisori). Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, del DL n. 78/2010 (comma 9).

L’articolo 8, comma 1, del DL n. 78/2010[34], ha ridotto dal 3 al 2 per cento, a decorrere dal 2011, l’aliquota applicabile al valore degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato che determina la spesa massima per la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria. Il limite originario del 3 per cento è stato fissato dall’articolo 2, comma 618, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Il prospetto riepilogativo allegato al DL n. 78/2010 non ascriveva alla norma in riferimento effetti finanziari. La RT, con riguardo alla medesima norma, riferiva che le risorse destinabili, nel limite massimo del 3% del valore degli immobili (stimato dall'Agenzia del Demanio in circa 65 miliardi di euro), alla manutenzione straordinaria ed ordinaria dei medesimi immobili, erano quantificabili in circa 1,95 miliardi di euro. Riducendo la percentuale al 2%, tale limite sarebbe stato portato a circa 1,3 miliardi di euro, con differenza pari a 650 milioni di euro;

         euro 303.907 per l’invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia ed in altre aree di crisi. A tale personale è corrisposta una indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all’ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell’art. 171 del DPR n. 18/1967. Al personale inviato in missione è riconosciuto il viaggio aereo nella classe spettante (comma 10);

         euro 78.190, per la partecipazione di personale del Ministero degli esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, tra le quali le missioni PESD, nonché agli Uffici dei rappresentanti speciali dell’UE, ed euro 36.152 per i viaggi di servizio[35] del personale del Ministero degli esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che si dovessero manifestarsi nel corso del periodo (comma 11).

Al citato personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% dell’indennità di servizio all’estero riconosciuta dall’Amministrazione degli affari esteri[36]; per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali l’indennità non può superare il trattamento attribuito per la stessa missione all’organo di vertice del contingente.

 

La relazione tecnica fornisce i dati e gli elementi alla base della quantificazione degli oneri relativi alle autorizzazioni di spesa di cui ai commi da 1 a 11. Per gli elementi di dettaglio concernenti le voci di costo relative alle suddette autorizzazioni, si rinvia al testo della RT allegata al provvedimento in esame.

 

Nulla da osservare, considerato che gli oneri recati dalle norme sono limitati all’entità dei degli stanziamenti autorizzati.

 

ARTICOLO 7

Regime degli interventi

Le norme prevedono, nell’ambito degli stanziamenti[37] e nei limiti temporali di cui agli articoli 5 e 6 (disciplinanti rispettivamente le attività di cooperazione allo sviluppo e quelle di consolidamento della pace e di stabilizzazione), l’applicazione del regime previsto per la medesima tipologia di interventi dal precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali[38]. Viene inoltre prevista la non applicazione delle disposizioni limitative delle spese delle pubbliche amministrazioni per acquisto, noleggio e manutenzione di autovetture[39]. Ai relativi effetti finanziari si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6 (comma 1).

L’articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del DL n. 227/2012 autorizza il Ministero degli affari esteri, per le finalità e nei limiti temporali previsti dal decreto e in casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato (comma 1). Viene disciplinata l’indennità di missione per il personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, inviato in missione per le attività e le iniziative di cui agli artt. 5 e 6 (comma 2). Viene inoltre autorizzato il Ministero degli affari esteri all’affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato e alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla PA, in deroga alle disposizioni limitative di tale tipologia di spesa previste dalla normativa vigente. Vengono, inoltre, esclusi dall’applicazione delle disposizioni sulla tracciabilità finanziaria dei pagamenti[40], in caso di oggettive difficoltà di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, i pagamenti effettuati dalle rappresentanze diplomatiche fino ad un importo di 10.000 euro (comma 10).

Al comma 2 viene prevista - nei limiti delle risorse di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legge in esame - la convalida degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni effettuate dal 1° ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame. Le somme di cui agli articoli 5 e 6 del DL n. 227/2012, possono essere impegnate nell'intero esercizio 2013.

Si rammenta che gli artt. 5 e 6 del DL 227/2012 (precedente decreto di proroga delle missioni internazionali) hanno rispettivamente autorizzato - dal 1° gennaio al 30 settembre 2013 - per le attività di cooperazione allo sviluppo e di consolidamento della pace e di stabilizzazione, la spesa di euro 35.500.000 e di euro 58.402.017.

Viene previsto infine che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il trattamento economico del personale militare di cui si avvale l’Autorità nazionale Unità per le autorizzazioni dei materiali d’armamento[41] (UAMA) del Ministero degli Affari esteri, sia a carico del Ministero della difesa per le competenze fisse e continuative, e a carico del Ministero degli affari esteri per le competenze accessorie (comma 3)

La legge n. 185/1990 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) prevede che per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla medesima legge, venga disposto il distacco al Ministero degli affari esteri di personale di altre amministrazioni. Sul punto, il DM 7 gennaio 2013 n. 19, recante Regolamento di attuazione della legge n. 185/1990, all’articolo 26 dispone che il trattamento economico fisso e continuativo del personale distaccato presso l’UAMA sia a carico delle amministrazioni di appartenenza, mentre gli altri oneri finanziari siano di competenza del Ministero degli affari esteri. Per il personale militare si applicano le norme previste dal relativo ordinamento. Nello specifico l’art. 1777 del Codice dell’ordinamento militare, stabilisce che al personale militare si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, comma 91 della legge n. 244/2007 che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

 

La relazione tecnica evidenzia gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni richiamate dal comma 1, a copertura dei quali si provvede  a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5, comma 1 e 6 comma 8.

In particolare, il comma 1, richiama l’applicazione delle disposizioni contenute nel DL 227/2012 che derogano a vigenti disposizioni i materia di a) limiti per spese di autovetture e di b) limiti per contratti a tempo determinato e contratti di consulenza.

 

a) In relazione alla disapplicazione dei limiti di spesa relativi all’acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture, la RT precisa che la copertura finanziaria dell’onere di euro 637.000 (dettagliato di seguito) è operata, rispettivamente per 37.280 e per 600.000 euro, mediante l’autorizzazione di spesa di cui agli articoli 5, comma 1 e  6 comma 8.

 

(euro)

PAESE

N. AUTOVEICOLI

COSTO COMPLESSIVO ANNUO AUTOVETTURE

PREVISIONE DI MAGGIORE SPESA IN DEROGA

AFGHANISTAN

0

0

0

IRAQ*

 

 

 

MYANMAR*

1

 

25.000

SOMALIA*

 

 

 

LIBANO

1

3.120

6.000

PAKISTAN

 

 

5.000

SUD SUDAN

1

1.400

5.000

SUDAN

3

4.200

5.000

 

TOTALE (*)

8.720 (B)

46.000 (A)

 

TOTALE (B-A)

37.280

(*) Paesi nei quali non è istituita né un’UTL né una Sezione distaccata.

 

600.000 euro sono relativi all’acquisto di n. 4 auto blindate per Mogadiscio.

 

b) Per quanto concerne la disapplicazione dei limiti alla conclusione di contratti a tempo determinato, la RT precisa che la copertura finanziaria dei relativi oneri, pari ad euro 280.225 – relativi al personale locale delle UTL (dettagliato di seguito) – e ad euro 862.000 – altre fattispecie di lavoro flessibile relativo a varie aree geografiche (dettagliato di seguito) – per complessivi euro 1.142.225 - è operata mediante l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1

 

(euro)

 

PAESE

PERSONALE LOCALE DELLE UTL (unità tecniche locali)

UNITA’ DI PERSONALE

COSTO COMPLESSIVO

AFGHANISTAN

24

96.340

IRAQ*

0

0

LIBANO

0

0

LIBIA*

0

0

MYANMAR*

2

20.000

PAKISTAN

4

35.800

SOMALIA*

0

0

SUD SUDAN

3

29.635

SUDAN

10

98.450

TOTALE

 

280.225

 

(euro)

PAESI/SETTORI DI UTILIZZO

IMPORTO

N. CONTRATTI (mesi/unità)

Libia e Paesi limitrofi

60.000

1 (12)

Afghanistan e Pakistan

160.000

5 (44)

Iraq

222.000

4 (44)

Restanti Paesi

60.000

2 (12)

Siria e Paesi limitrofi

180.000

3 (36)

Emergenze

180.000

3 (36)

Totale

862.000

18 (202)*

* Il valore complessivo indicato dalla RT è 130 unità; presumibilmente il valore di 202 deriva da un refuso redazionale

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione della disposizione, si segnala che la clausola di neutralità finanziaria (articolo 7, comma 3), andrebbe più correttamente riferita all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anziché alla novella introdotta dal medesimo comma 3 in materia di trattamento economico del personale militare comandato presso l’Autorità nazionale – UAMA (Unità per le autorizzazioni di materali d'armamento).

 

ARTICOLO 8

Copertura finanziaria

La norma  dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 5, commi 1 e 4, e  6, pari complessivamente a euro 265.801.614 per l'anno 2013, si provvede:

              a) quanto a euro 66.387.523 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;

              b) quanto a euro 154.650.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

              c) quanto a euro 5.700.000 mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

              d) quanto a euro 39.064.091 mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono state versate all'entrata e non ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali somme restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di 39.064.091 milioni di euro è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera d).

 Il comma 2 prevede, inoltre, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Al riguardo, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura si segnala che:

-          il fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace di cui all’articolo 1, comma 1240 della legge n. 296 del 2006 (capitolo 3004 –Ministero dell’economia e delle finanze) del quale è previsto l’utilizzo, nella misura di 66.387.523 euro per l’anno 2013, reca le necessarie disponibilità;

-          il fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari di cui all’articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012 (capitolo 3074 – Ministero dell’economia e delle finanze) del quale è previsto l’utilizzo nella misura di 154.650.000 euro per l’anno 2013, reca le necessarie disponibilità., Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi che l’utilizzo delle predette risorse non pregiudichi gli interventi per i quali il fondo era stato originariamente costituito, dal momento che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2013 ha rideterminato, per l’anno 2013, gli obiettivi di riduzione del debito da realizzare mediante la dismissione del patrimonio immobiliare a fronte del quale è stata prevista la costituzione del medesimo fondo;

-          l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al ministero degli affari esteri, del quale è previsto l’utilizzo nella misura di 5.700.000 euro per l’anno 2013,  reca le necessarie disponibilità;

Per quanto concerne le disposizioni di cui al comma 1, lettera d) che prevede l’utilizzo, nella misura di 39.064.091 milioni di euro nell’anno 2013, delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall’Organizzazione delle Nazioni unite quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle operazioni internazionali di pace versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 8, comma 11, del decreto-legge n. 78 del 2010 e non ancora riassegnate al fondo per le missioni internazionali di pace di cui all’articolo 1, comma 1240 della legge n. 296 del 2006, si segnala che tale modalità di copertura è già stata utilizzata in altre occasioni (si ricorda da ultimo il decreto-legge n. 179 del 2012). A differenza delle precedenti volte, la disposizione prevede, a titolo cautelativo, che nelle more dell’accertamento dei predetti versamenti e solo temporaneamente sia accantonata e resa indisponibile una quota di pari ammontare delle spese rimodulabili relative al Ministero della difesa. Al riguardo, appare opportuno che sia precisato nella disposizione in esame che i predetti accantonamenti riguardano esclusivamente stanziamenti di parte corrente al fine di evitare, dato il carattere corrente degli oneri, una dequalificazione della spesa. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l’avviso del Governo.



[1] International Security Assistance Force (ISAF).

[2] European Police (EUPOL)

[3] United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

[4] European Union Rule of Law in Kosovo.

[5] Integrated Police Unit.

[6] United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP).

[7]  Di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013.

[8] European Union Monitoring Mission

[9] Di cui alla risoluzione 1996(2011), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in data 8 luglio 2011.

[10] Di cui alla risoluzione 2100 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 aprile 2013,

[11] Di cui alla decisione 2012/392/PESC del Consiglio del 16 luglio 2012.

[12] European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo).

[13] United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).

[14] European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS).

[15] Di cui all’articolo 2195 del D. lgs. n. 66/2010.

[16] Di cui all’art. 1, commi 5 e 10 del provvedimento in esame.

[17] Ai sensi dell’art. 9, comma 4 del DPR n. 171/2007.

[18] Di cui all’art. 5, comma 2, del DL n. 107/2011.

[19] Articolo 5 del DL. 209/2008 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per il 2009).

[20] V. il successivo articolo 8, comma 1.

[21] Ad integrazione delle risorse finanziarie di cui alla legge n. 49/1987 (Cooperazione allo sviluppo), come determinate dalla tabella C, allegata alla legge n. 228/2012 (legge di stabilità  2013).

[22] Sotto il coordinamento dell’Unità tecnica, di cui all’art. 13, della legge n. 49/1987, competente per territorio.

[23] Su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione.

[24] Ai sensi dell’art. 15, comma 9, primo periodo, della legge n. 49/1987.

[25] Di cui all’art. 13 della legge n 49/1987.

[26] Di cui all’articolo 4, comma 2, del DPR  n. 177/1988.

[27] Art. 6, comma 14, del DL n. 78/2010, art. 5, comma 2, del DL n. 95/2012, art. 1, comma 143, della legge n. 228/2012 ed art. 1, commi da 1 a 4, del DL n. 101/2013.

[28] Art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010.

[29] Art. 12, comma 1-quater, del DL n. 98/2011, art. 1, comma 141, della legge n. 228/2012.

[30] Di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 276/2003, (attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico).

[31] Se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia.

[32] Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

[33] Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.

[34] Convertito con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

[35] Ai sensi dell’art. 186 del DPR  n. 18/1967.

[36] Indennità determinata ai sensi dell'articolo 171 del DPR n. 18/1967.

[37] Gli stanziamenti rispettivamente previsti dall’art. 5 e dall’art. 6 del provvedimento in esame ammontano ad euro 24.350.000 e ad euro 14.695.560

[38]  Articolo 7, commi 1, 2, 5, 6 e 10, del DL n. 227/2012.

[39] Art. 5, comma 2, del DL n. 95/2012; art. 1, comma 143, della legge n. 228/2012; art. 1 del DL n. 101/2013.

[40] Di cui all’ art. 3 della legge n. 136/2010.

[41] Autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni per l’interscambio dei materiali di armamento e per il rilascio delle certificazioni delle imprese e per gli adempimenti connessi al controllo delle armi, ai sensi dell’art. 185/1990.