Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 1458) DL 76/2013 Interventi in materia di promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, di coesione sociale e di IVA
Riferimenti:
AC N. 1458/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 25
Data: 02/08/2013
Descrittori:
DISOCCUPAZIONE GIOVANILE   IVA
MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE   SICUREZZA SOCIALE
Organi della Camera: VI-Finanze
XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1458

 

Interventi in materia di promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, di coesione sociale e  di IVA

 

(Conversione in legge del DL 76/2013

Approvato dal Senato – A.S. 890)

 

 

 

 

N. 25 –  2  agosto 2013

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

A.C.

 

1458

Titolo breve:

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

VI e XI Commissione

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Causi (VI) e Pizzolante (XI)

Gruppo:

rispettivamente  Pd e PdL

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

VI e XI Commissione

Oggetto:

 

 

 


INDICE

ARTICOLO 1. 7

Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani 7

ARTICOLO 2, commi 1-8. 14

Interventi straordinari per favorire l’occupazione in particolare giovanile. 14

ARTICOLO 2, comma 5-bis. 16

Fondo mille giovani per la cultura.. 16

ARTICOLO 2, comma 9. 16

Credito d’imposta per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno.. 16

ARTICOLO 2, commi 10-14. 17

Misure in favore dell’alternanza tra studio e lavoro.. 17

ARTICOLO 3. 19

Misure per l’occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno, nonché in materia di Carta per l’inclusione. 19

ARTICOLO 4. 23

Riprogrammazione di Fondi strutturali e rimodulazione del Piano di Azione Coesione. 23

ARTICOLO 5, commi da 1 a 4. 24

Garanzia per i giovani e ricollocazione dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga.. 24

ARTICOLO 5, commi 4-bis e 4-ter.. 29

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) 29

ARTICOLO 7, commi da 1 a 3. 31

Modifiche alla L. 92/2012 in materia di contratti di lavoro.. 31

ARTICOLO 7, comma 4. 33

Tentativo obbligatorio di conciliazione. 33

ARTICOLO 7, commi da 5 a 7-bis. 33

Ulteriori modifiche alla L. 92/2012 e in materia di lavoro.. 33

ARTICOLO 7-bis. 38

Stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro.. 38

ARTICOLO 8. 40

Banca dati politiche attive e passive. 40

ARTICOLO 9, comma 1. 42

Obblighi contributivi del committente. 42

ARTICOLO 9, comma 2. 42

Rivalutazione periodica degli importi delle ammende. 42

ARTICOLO 9, comma 3. 44

Norme sull’apprendistato professionalizzante. 44

ARTICOLO 9, commi 4-bis e 4-ter.. 44

Diritto al lavoro per i disabili 44

ARTICOLO 9, comma 8. 46

Definizione dei contingenti degli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione professionale  46

ARTICOLO 9, comma 9. 47

Utilizzo di risorse residue. 47

ARTICOLO 9, comma 10. 48

Rilascio del permesso di soggiorno in attesa di occupazione. 48

ARTICOLO 9, commi 10-bis e 10-ter.. 49

Obblighi di comunicazione del rapporto di lavoro.. 49

ARTICOLO 9, comma 11. 49

Assunzioni di lavoratori da parte delle cooperative agricole. 49

ARTICOLO 9, comma 12. 50

Prestazioni di lavoro accessorio presso gli enti locali 50

ARTICOLO 9, commi da 13 a 15-ter.. 51

Disciplina delle SRL  e delle SRL semplificate. 51

ARTICOLO 9, commi da 16  a 16quater.. 54

Requisiti per la qualificazione di una impresa come impresa di start-up innovativa.. 54

ARTICOLO 9, comma 16-quinquies. 57

Utilizzo di personale a tempo determinato.. 57

ARTICOLO 9, comma 16-sexies. 58

Cooperative della piccola pesca.. 58

ARTICOLO 10, commi 1 e 2. 59

Norme in materia di fondi pensione. 59

ARTICOLO 10, commi 3 e 4. 60

Assicurazioni per malattia e maternità dei lavoratori marittimi 60

ARTICOLO 10, commi 5 e 6. 61

Diritto alla pensione di inabilità.. 61

ARTICOLO 10, comma 7. 62

Trasferimenti erariali relativi alle politiche sociali e alle non autosufficienze. 62

ARTICOLO 10, comma 7-bis. 63

Rifinanziamento autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6 della legge n. 193 del 2000  63

ARTICOLO 10-bis. 65

Risparmi degli enti di previdenza di diritto privato.. 65

ARTICOLO 11, comma 1. 66

Sospensione dell’incremento dell’aliquota IVA.. 66

ARTICOLO 11, commi da 2 a 4. 67

Utili dei titoli di Stato greci attribuiti all’Italia.. 67

ARTICOLO 11, comma 5. 68

Contributo a favore del Chernobyl Shelter Fund.. 68

ARTICOLO 11, comma 6. 69

Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo.. 69

ARTICOLO 11, comma 6-bis. 70

Fondo nazionale per il Servizio civile. 70

ARTICOLO 11, commi 7 e 8. 70

Detassazione dei contributi per la ricostruzione in Emilia-Romagna.. 70

ARTICOLO 11, comma 8-bis. 72

Ripristino immobili pubblici e beni culturali danneggiati da eventi sismici 72

ARTICOLO 11, commi 9-11. 72

Procedure inerenti la rimozione di macerie miste ad amianto in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012 e della tromba d’aria del maggio 2013. 72

ARTICOLO 11, comma 11-ter.. 74

Smaltimento di amianto ed Eternit nella Valle del Belice. 74

ARTICOLO 11, comma 11-quater.. 75

Finanziamenti bancari agevolati in favore dei soggetti colpiti dal sisma in Emilia Romagna   75

ARTICOLO 11, comma 11-quinquies 76

Interventi di ricostruzione del comune di Marsciano.. 76

ARTICOLO 11, comma 12. 78

Addizionale regionale IRPEF nelle regioni a statuto speciale. 78

ARTICOLO 11, comma 12-bis. 79

Criteri per i pagamenti dei debiti delle regioni in piano di rientro da disavanzi sanitari 79

ARTICOLO 11, commi da 12-ter a 12-septies. 80

Garanzia dello Stato sui debiti di parte corrente della PA.. 80

ARTICOLO 11, commi da 13 a 16. 82

Anticipazioni in favore della regione Campania.. 82

ARTICOLO 11, comma 17. 85

Disposizioni in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche. 85

ARTICOLO 11, commi da 18 a 20. 85

Acconto imposte dirette e IRAP. 85

ARTICOLO 11, comma 21. 88

Acconto ritenute su interessi 88

ARTICOLO 11, commi 22 e 23. 90

Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei tabacchi lavorati 90

ARTICOLO 11-bis. 91

Limiti di indebitamento per gli enti locali e Fondo svalutazione crediti 91

ARTICOLO 12. 92

Copertura finanziaria.. 92

 



 

PREMESSA

 

Il disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

Il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica.  

Nel corso dell’esame presso il Senato è stato trasmesso un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, anch’esso riferito al testo iniziale del decreto-legge.

Sono state inoltre trasmesse note di risposta alle osservazioni formulate presso la Commissione Bilancio e ulteriori note tecniche del Governo.

Di tali documentazioni si dà conto nella presente Nota, che è riferita al testo approvato dal Senato.

Al momento della predisposizione della presente Nota, non si dispone della relazione tecnica e del prospetto riepilogativo aggiornati alla luce delle modifiche approvate dal Senato.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica e dalla documentazione sopra richiamata, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani

Le norme dispongono che, al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni, sia istituito in via sperimentale, nel limite delle risorse indicate, un incentivo, al quale si applicano i principi generali concernenti gli incentivi alle assunzioni[1]. L’incentivo, che non spetta per le assunzioni con contratto di lavoro domestico, è destinato ai datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori che rientrino in una delle seguenti condizioni:

·        siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

·        siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale (commi 1, 1-bis, 2 e 8).

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di approvazione degli atti di riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione ex L. 183/1987, di cui al successivo comma 12, e non oltre il 30 giugno 2015[2] (comma 3).

Detto incremento è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e quello dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti l’assunzione (comma 6).

L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile a fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, fatte salve le diverse modalità del settore agricolo. Il valore mensile dell’incentivo non può comunque superare l’importo di 650 euro per lavoratore assunto. L’incentivo è altresì corrisposto per 12 mesi nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato, qualora ricorrano comunque i requisiti sopra descritti, con esclusione dei lavoratori per i quali i datori di lavoro hanno già beneficiato degli incentivi di cui alle norme in esame. Alla trasformazione del rapporto di lavoro deve comunque corrispondere entro un mese un’ulteriore assunzione di lavoratore con contratto di lavoro dipendente, prescindendo in tal caso – per la sola assunzione ulteriore – dalle condizioni soggettive del lavoratore (commi 4 e 5).

Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’INPS adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate e disciplina le modalità attuative relative alla fruizione dell’incentivo (comma 9).

L’incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione, di cui al successivo comma 12. Tali assunzioni dovranno essere effettuate non oltre il 15 giugno 2015. Il Ministero del lavoro fornisce comunicazione della data di decorrenza dell'incentivo mediante avviso pubblicato nel sito internet istituzionale[3] (comma 10)

Le risorse, destinate all’incentivo straordinario e riversate sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione[4], sono determinate:

a)      nella misura di 100 milioni di euro per il 2013, 150 milioni di euro per il 2014 e per il 2015 e 100 milioni di euro per il 2016, per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione[5], già destinate ai programmi operativi 2007/2013, nonché – per garantirne l’avvio tempestivo – alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di azione e coesione[6]. Le risorse sono assegnate all’entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione alle presenti finalità;

b)     nella misura di 48 milioni di euro per il 2013, 98 milioni di euro per il 2014 e per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016 per le restanti regioni, ripartite tra le regioni sulla base del riparto dei Fondi strutturali (comma 12).

Le predette risorse sono destinate al Fondo sociale per l’occupazione[7], con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e indicazione degli importi destinati per singola regione. (comma 13).

L’INPS provvede entro 3 giorni dalla domanda di ammissione al beneficio a fornire comunicazione sulla sussistenza della disponibilità per l’accesso al beneficio medesimo. A seguito della comunicazione opera nei confronti del richiedente una riserva di somme pari all’ammontare del beneficio spettante in base alla documentazione allegata alla domanda, con un termine perentorio di 7 giorni lavorativi per la stipula del contratto di lavoro, che va comunicata entro i successivi 7 giorni. In caso di mancato rispetto dei termini perentori, il richiedente decade alla prenotazione delle risorse che vengono conseguentemente rimesse a disposizione dei beneficiari. L’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute. Nel caso di insufficienza delle risorse, la domanda è valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo. L’INPS non prende in considerazione ulteriori domante riferite alla regione per la quale sia stata verificata l’insufficienza. L’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell’incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia[8]  (comma 14).

A valere sulle risorse programmate nell’ambito dei programmi operativi regionali 2007-2013, le regioni e province autonome possono prevedere l’ulteriore finanziamento dell’incentivo (comma 15).

Si rende noto che il Senato ha soppresso a seguito dell’approvazione dell’emendamento 1.5000 (testo 2) delle Commissioni il secondo periodo del periodo del comma 15 contenuto nel testo originario. Tale periodo disponeva che l’ulteriore incentivo si sarebbe applicato alle assunzioni intervenute a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento che attiva detto incentivo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2014. Su tale soppressione la RGS ha espresso parere contrario, affermando che da essa conseguono minori entrate in quanto si prevede la possibilità di incentivi per le assunzioni oltre il 30 giugno 2014 senza disponibilità di risorse. In proposito, la 5a Commissione del Senato ha espresso parere di semplice contrarietà.

La decisione regionale di attivare l’incentivo deve indicare l’ammontare massimo di risorse dedicate all’incentivo stesso e prontamente comunicate al ministero del lavoro, al ministero dell’economia e all’INPS. Sulla base delle comunicazioni il ministero dell’economia provvede a versare all’entrata del bilancio dello Stato le risorse individuate nell’ambito dei programmi regionali imputandole, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione. Le predette risorse sono riassegnate per la suddetta finalità di spesa al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del ministero del lavoro con indicazione degli importi destinati per singola regione, anche a fini di monitoraggio. (comma 16).

Con disposizione introdotta durante l’esame presso il Senato, si dispone infine che gli interventi di cui al presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio Ai sensi degli articoli 1, commi 2 e 3 e  della legge 28 giugno 2012, n. 92[9]. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione (comma 22-bis).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Minori spese di parte corrente e capitale

 

Riprogrammazione risorse Fondo L. 183/1987

Comma 12, lett. a)

 

 

 

 

100

150

150

100

100

150

150

100

Maggiori spese di parte corrente

 

Incentivi per lavoratori nelle regioni del Mezzogiorno

Comma 12, lett. a)

 

 

 

 

100

150

150

100

100

150

150

100

Incentivi per lavoratori nelle regioni diverse dal Mezzogiorno

Comma 12, lett. b)

 

 

 

 

48

98

98

50

48

98

98

50

Incentivi per lavoratori nelle regioni diverse dal Mezzogiorno

Comma 12, lett. b)

48

98

98

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma con riguardo alla copertura degli oneri, che la stessa  viene assicurata, per quanto attiene alla lettera a), a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, sulla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione. Per quanto attiene alla lettera b), la copertura viene invece ricompresa nell’ambito delle disposizioni finali di copertura del complessivo decreto-legge in esame.

Per quanto riguarda le misure in esame, in termini di indebitamento netto delle PA, la RT afferma che le stesse conseguono i seguenti effetti:

 

 (milioni di euro)

 

2013

2014

2015

2016

2017

Minori entrate contributive

148

248

248

150

0

Minori spese (Riprogrammazione Fondo di rotazione PON-PAC)

100

150

150

100

0

Effetto complessivo

-48

-98

-98

-50

0

 

Con riferimento alle norme relative alle risorse programmate nell’ambito dei programmi operativi regionali 2007-2013 (commi da 15 a 18), la RT, oltre a descrivere le norme, afferma che dalle stesse non conseguono effetti negativi per la finanza pubblica.

Il Governo, durante l’esame presso il Senato[10], ha preliminarmente confermato la disponibilità nell’ambito della dotazione del Fondo di rotazione (ex L. 183/1987) delle risorse individuate a copertura degli oneri del provvedimento [comma 12, lettera a)], derivanti dalla riprogrammazione di interventi non avviati dei Programmi operativi cofinanziati dall’UE per il periodo 2007/2013, nonché del Piano di azione coesione.

Per quanto attiene all’impatto sull’indebitamento e sul fabbisogno delle spese da sostenere a valere sulla predetta riprogrammazione, il Governo ha sottolineato la loro neutralità, atteso che l’articolazione temporale della spesa prevista per i nuovi interventi è la medesima di quella stimata nei tendenziali per le misure definanziate.

Con riferimento alla natura di parte corrente degli oneri in esame, si ricorda che il Governo – durante l’esame dell’A.S. 588 (Legge europea 2013) - ha affermato che il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 è destinato a dare attuazione alle politiche e alla normativa comunitaria, assicurando sia la copertura degli oneri di parte nazionale degli interventi realizzati in regime di cofinanziamento, sia la copertura di quelli connessi con il recepimento nell’ordinamento interno degli atti normativi comunitari, sia la copertura di quelli relativi alla realizzazione di misure volte a superare contenziosi con l’UE, indipendentemente dalla natura della spesa, sia essa di parte corrente o in conto capitale. Ciò in quanto dall’attuazione delle politiche e della normativa comunitaria derivano sia oneri per spese di investimenti che per spese correnti.

Per i profili di copertura relativi a misure straordinarie per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, e della coesione sociale è stato evidenziato che le spese per i nuovi interventi hanno lo stesso profilo temporale di quelle oggetto di definanziamento.

 

Al riguardo, per quanto attiene  i profili di quantificazione, si rileva che l'onere è configurato come limite di spesa. A presidio del rispetto di tale limite viene espressamente previsto un meccanismo di erogazione e monitoraggio dell'incentivo, nonché la reiezione delle istanze in caso di raggiungimento (valutato anche su base pluriennale) del limite finanziario indicato.

Si rileva che nel prospetto riepilogativo alle norme in esame sono attribuiti effetti sui soli saldi di fabbisogno e indebitamento in quanto si tratta di contributi previdenziali che incidono sul solo bilancio INPS. Tuttavia, in relazione al comma 12, lettera b) (incentivo per le regioni non appartenenti all’area del Mezzogiorno), viene previsto anche un effetto di maggiore spesa corrente sul saldo netto da finanziare, per importi identici a quelli imputati agli altri due saldi. Andrebbero esplicitate le ragioni di tale diverso trattamento contabile.

Riguardo alla possibile incidenza della riprogrammazione delle risorse in questione rispetto ad interventi eventualmente già avviati si prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo durante l’esame al Senato, che escludono altresì effetti di cassa dovuti al diverso impiego delle risorse medesime.

Per quanto attiene all’ulteriore finanziamento attivabile dalle regioni a valere sulle risorse programmate nell’ambito dei programmi operativi regionali 2007-2013, si osserva che la soppressione – operata al Senato - dei limiti temporali entro i quali devono essere effettuate le assunzioni per fruire dei benefici regionali potrebbe determinare la necessità di individuare nuove modalità di copertura qualora le risorse dei POR 2007-2013 non dovessero essere più disponibili oltre le date originariamente indicate. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Appare infine utile acquisire elementi circa la effettiva sostenibilità per l’INPS , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di provvedere all’adeguamento delle proprie procedure informatizzate (comma 9) nonché dell’effettuazione del monitoraggio delle minori entrate (comma 14) e degli effetti derivanti dalle misure contenute nelle disposizioni in esame (comma 22-bis).

 

ARTICOLO 2, commi 1-8

Interventi straordinari per favorire l’occupazione in particolare giovanile

Le norme contengono misure volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale (comma 1).

In particolare le disposizioni prevedono che:

·        entro il 30 settembre 2013, la Conferenza Stato-regioni e province autonome adotti linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.

Nell’ambito delle linee guida, possono in particolare essere adottate disposizioni derogatorie del D. Lgs. 167/2011 quali quelle in base alle quali:

a) il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;

b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino;

c) in caso di imprese multilocalizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale.

Decorso inutilmente il termine per l’adozione delle linee guida, in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere trovano diretta applicazione le previsioni sopra descritte. Nelle predette ipotesi resta comunque salva la possibilità di una diversa disciplina in seguito all’adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all’adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni. (commi 2 e 3).

Si segnala che durante l’esame presso il Senato sono stati soppressi i commi 4 e 5 del testo originario, in materia di tirocini formativi in ambito regionale;

·        in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 sia istituito presso il Ministero del lavoro un fondo con dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, volto a consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento per le ipotesi in cui il soggetto ospitante del tirocinio sia un’amministrazione dello Stato e non sia possibile, per comprovate ragioni, far fronte al relativo onere attingendo ai fondi già destinati alle esigenze formative di tale amministrazione. Con DPR, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le relative modalità di attuazione  delle disposizioni (commi 6 e 7);

·        gli interventi straordinari sopra descritti costituiscano oggetto di monitoraggio[11]. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione in materia (comma 8)

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese di parte corrente

 

 

Co. 6 Tirocini nell’ambito della PA

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 

La relazione tecnica, afferma, per quanto attiene agli aspetti formativi dell’apprendistato e dei tirocini formativi (commi da 1 a 3 del testo originario), afferma che le norme sono dirette a velocizzare l’adozione e l’operatività della disciplina e che dalle stesse non conseguono effetti negativi per la finanza pubblica.

Relativamente all’istituzione di un fondo per consentire alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento (comma 6), la RT afferma che dalla disposizione discendono i seguenti oneri:

 

(milioni di euro)

2013

2014

2015

2016

2

2

2

0

 

Al riguardo, con riferimento all’adozione delle linee guida relative al contratto di apprendistato, non vi sono rilievi da formulare, attesa la natura ordinamentale delle norme.

Non vi sono altresì osservazioni relativamente al Fondo, di cui al comma 6, volto a consentire alle amministrazioni dello Stato di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento essendo tale onere configurato come limite di spesa.

Infine, con riferimento alle attività di monitoraggio di cui al comma 8, appare utile acquisire conferma – analogamente a quanto rilevato con riferimento al precedente articolo 1 – che gli eventuali adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente siano sostenibili dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 2, comma 5-bis

Fondo mille giovani per la cultura

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato[12], istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali, per l’anno 2014, un Fondo straordinario (“Fondo mille giovani per la cultura”) con una dotazione pari a 1 milione di euro. Il Fondo è destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori della cultura per giovani fino a 29 anni di età.

Si ricorda che, per compensare l’onere di 1 milione di euro nel 2014, l’emendamento con il quale la norma è stata introdotta al Senato[13] ha incrementato della stessa misura la copertura già prevista dall’articolo 12 a valere sul Fondo per i canoni di locazione[14] [art. 12, comma 1, lett. d)].

 

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non considerano la norma, introdotta dal Senato.

 

Nulla da osservare per i profili di quantificazione, essendo l’onere limitato all’entità della spesa autorizzata.

 

ARTICOLO 2, comma 9

Credito d’imposta per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno

La norma interviene sulla disciplina del credito di imposta riconosciuto a legislazione vigente[15] per i lavoratori assunti nel Mezzogiorno a tempo indeterminato entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto[16].

In particolare, si prevede che il credito d’imposta possa essere utilizzato in compensazione[17] entro il 15 maggio 2015 (anziché entro due anni dalla data di assunzione, come previsto dal testo previgente).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si osserva che la norma estende il termine entro il quale è consentita la compensazione del credito d’imposta in esame, senza tuttavia intervenire sul termine entro il quale le assunzioni usufruiscono dell’agevolazione stessa. Pertanto dalla norma non dovrebbero derivare riduzioni di gettito in termini di competenza.

Poiché, tuttavia, la previsione in esame  incide sulle modalità di fruizione dell’agevolazione  estendendo il periodo di utilizzo del credito d’imposta, essa potrebbe determinare effetti negativi in termini di cassa. Sul punto appare opportuno acquisire elementi di valutazione da parte del Governo.

 

ARTICOLO 2, commi 10-14

Misure in favore dell’alternanza tra studio e lavoro

Le norme dispongono quanto segue:

         è autorizzata la spesa di 3 milioni per l’anno 2013 e di 7,6 milioni di euro per l’anno 2014 da destinare al sostegno delle attività di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell’anno accademico 2013-2014 al fine di promuovere l’alternanza tra studio e lavoro (comma 10);

         viene demandata ad un decreto ministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione, su base premiale, delle risorse di cui al comma 10 tra le università statali che attivano tirocini della durata minima di tre mesi con enti pubblici o privati (comma 11);

         vengono indicati criteri per la formazione delle graduatorie per l’attribuzione agli studenti delle predette risorse (comma 12);

         è stabilito che ciascuna università assegni agli studenti risorse, secondo criteri di priorità definiti, nella misura massima di 200 euro mensili a studente. Tale importo è assegnato quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto da altro ente pubblico ovvero soggetto privato. Per i soli tirocini all’estero presso soggetti pubblici l’importo può essere corrisposto anche in forma di benefici o facilitazioni non monetari[18] (comma 13);

         viene rinviata ad un apposito decreto ministeriale la fissazione di criteri e modalità per definire piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali. Dall'attuazione di tali misure non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 14).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

snf

Fabbisogno

indebitamento

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2, comma 10

3,0

7,6

 

3,0

7,6

 

3,0

7,6

 

 

La relazione tecnica specifica che i commi da 10 a 13 sono finalizzati a sostenere ed incentivare le attività di tirocinio curriculare nell’anno accademico 2013-14; attività già incluse nei piani di studio che vengono svolte all'interno del periodo di frequenza del corso e per le quali il soggetto ospitante non ha l’obbligo di corrispondere un’indennità mensile al tirocinante.

La RR ricorda che il tirocinio è disciplinato, anche per quanto riguarda la durata, dalla normativa interna dei singoli atenei (regolamenti universitari), nel rispetto della normativa nazionale di riferimento (DM 142/1998) e che la durata massima, incluse eventuali proroghe, non può essere superiore a dodici mesi, salvo quanto previsto dalla normativa per gli studenti disabili.

La relazione sottolinea che l’intervento, che non comporta l’attribuzione obbligatoria di un riconoscimento economico alle attività di tirocinio curriculare (il cui onere sarebbe insostenibile), ha come obiettivo l’incentivazione delle predette attività attraverso un contributo statale dell’importo massimo di 200 euro mensili, quale quota di cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, in aggiunta al rimborso spese di pari importo corrisposto da altro ente pubblico ovvero soggetto privato in qualità di soggetto ospitante.

La somma stanziata, complessivamente pari a 10,6 milioni di euro, può consentire il cofinanziamento di tirocini per circa 10.000 studenti, il cui numero tuttavia varia in funzione dell’entità del cofinanziamento stesso e della durata del tirocinio.

La definizione dei criteri per l’attribuzione, su base premiale, delle risorse alle università che attivano tirocini con enti pubblici o privati è rimessa a un decreto ministeriale. Le università provvederanno poi all’attribuzione agli studenti delle risorse assegnate, secondo graduatorie formate sulla base di determinati requisiti concernenti la regolarità del percorso di studi, la votazione media degli esami e le condizioni economiche dello studente, individuate attraverso l’Indicatore della situazione economica equivalente, con priorità per gli studenti che hanno già concluso gli esami dell’intero corso di studi.

Con riferimento al comma 14, la RT esclude che la norma comporti effetti finanziari, essendo meramente programmatica e finalizzata a definire piani di intervento per la realizzazione di tirocini formativi.

 

Al riguardo andrebbero forniti dati ed elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria del comma 14, che prevede la realizzazione di tirocini formativi, anche presso enti pubblici, destinati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

 

ARTICOLO 3

Misure per l’occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno, nonché in materia di Carta per l’inclusione

Le norme dispongono che, in aggiunta alle misure di cui agli articoli 1 e 2,  a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui L. 183/1987, già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, previo consenso della Commissione europea, si attiveranno le seguenti ulteriori misure nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato quanto a 108 milioni di euro per l’anno 2013, a 68 milioni di euro per l’anno 2014 e a 152 milioni di euro per l’anno 2015 per essere riassegnate alle finalità di cui alle successive lettere:

a) per le misure per l’autoimpiego e autoimprenditorialità previste dal D. Lgs. 185/2000, nel limite di 26 milioni di euro per l’anno 2013, 26 milioni di euro per l’anno 2014 e 28 milioni di euro per l’anno 2015;

b) per l’azione del Piano di Azione Coesione rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate e molto svantaggiate per l’infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ai beni immobili confiscati alla mafia e delle misure di prevenzione, nel limite di 26 milioni di euro per l’anno 2013, 26 milioni di euro per l’anno 2014 e 28 milioni di euro per l’anno 2015;

c) per le borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle regioni del Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di una indennità di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di 16 milioni di euro per l’anno 2013, 96 milioni di euro per l’anno 2014 e 56 milioni di euro per l’anno 2015 (comma 1).

Per gli interventi e le misure sopra indicati, dovranno essere finanziati, in via prioritaria, i bandi che prevedano il sostegno di nuovi progetti o imprese in grado di contare su un'azione di accompagnamento e tutoraggio per l'avvio e il consolidamento dell'attività imprenditoriale da parte di altra impresa già operante da tempo, con successo, in altro luogo e nella medesima attività.

La remunerazione dell'impresa che svolge attività di tutoraggio, nell’ambito delle risorse di cui alle lettere a) e b) sopra descritte,  è definita con apposito decreto ed è corrisposta solo a fronte di successo dell'impresa oggetto del tutoraggio. L'impresa che svolge attività di tutoraggio non deve vantare alcuna forma di partecipazione o controllo societario nei confronti dell'impresa oggetto del tutoraggio[19] (comma 1-bis)

A valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, previo consenso della Commissione europea, la sperimentazione relativa alla diffusione della Carta acquisti (cosiddetta “Social Card”) tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno[20], è estesa, nei limiti di 140 milioni di euro per l’anno 2014 e di 27 milioni di euro per l’anno 2015, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti. Tale sperimentazione costituisce l’avvio del programma “Promozione dell’inclusione sociale”.

Si tratta della sperimentazione relativa alla diffusione della Carta acquisti (cosiddetta “Social Card”) tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno.

Le risorse sono versate dal Ministero dell’economia all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini meno abbienti[21]. Le risorse sono ripartite tra gli ambiti territoriali in maniera che ai residenti di ciascun ambito siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito. Ulteriori finanziamenti della sperimentazione o ampliamenti dell’ambito territoriale di applicazione possono essere disposti da regioni e province autonome, anche se non rientranti nel Mezzogiorno (commi 2-5).

Si segnala – come riportato successivamente nella sezione riservata della presente scheda relativa alla relazione tecnica – che l’emendamento 3.800 del Governo ha modificato gli importi riferiti al comma 1, alinea (importo complessivo della rimodulazione operata sul Fondo di rotazione), al comma 1, lettera c), (borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione) e al comma 2 (sperimentazione della “carta acquisti”).

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario, che non considera le modifiche apportate nel corso dell’esame al Senato, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori spese di parte corrente e capitale

 

 

Co. 1, Fondi strutt. 2007/2013 e rimodulazione PAC

 

 

 

108,0

108,0

112,0

108,0

108,0

112,0

Co. 2 Fondi strutt. 2007/2013 e rimodulazione PAC

 

 

 

 

100,0

67,0

 

100,0

67,0

Maggiori spese di parte corrente

 

Co. 1, lettera c) Tirocinio per giovani neet

 

 

 

56,0

56,0

56,0

56,0

56,0

56,0

Co. 2, Programma di inclusione sociale

 

 

 

 

100,0

67,0

 

100,0

67,0

Maggiori spese di parte corrente e capitale

 

Co. 1, lettera a) Misure per l’autoimpiego e l’imprenditorialità

 

 

 

26,0

26,0

26,0

28,0

28,0

28,0

Co. 1, lettera b) Programmi promossi da giovani o categorie svantaggiate

 

 

 

26,0

26,0

26,0

28,0

28,0

28,0

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che dalle stesse, di mero carattere procedurale, non derivano effetti finanziari negativi in quanto fanno riferimento a risorse già previste a legislazione vigente che vengono riprogrammate in favore degli interventi previsti dal provvedimento in esame.

Il Governo, durante l’esame presso il Senato, in merito agli eventuali finanziamenti da parte di regioni e province autonome, di cui al comma 5, ha fatto presente che gli stessi consistono in una mera facoltà e che le amministrazioni interessate saranno tenute a individuare la correlata copertura finanziaria soltanto nel caso e nel momento in cui decideranno di  esercitarla.

 

La relazione tecnica riferita all’emendamento 3.800 del Governo afferma che le modifiche apportate sono dirette a rimodulare gli interventi in esame, non alterando gli equilibri di finanza pubblica.

In sintesi:

 

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

Art. 3, comma 1, lettera c) (tirocini giovanili)

0

-40

+40

Art. 3, comma 2 (“social card”)

0

+40

-40

Effetto complessivo

0

0

0

 

Al riguardo, per quanto riguarda le misure di cui al comma 1 e l’estensione delle misure relative alla “social card” ai territori delle regioni del Mezzogiorno non coperti, non si hanno osservazione da formulare atteso che gli oneri sono configurati come limiti di spesa. Per quanto attiene alle misure di copertura, si rimanda alle considerazioni già espresse nella scheda riferita all’articolo 1.

Si rileva altresì che le norme di spesa, di cui alle disposizioni in esame, hanno effetto sui soli saldi di fabbisogno e indebitamento in quanto si tratta di contributi previdenziali che incidono sul solo bilancio INPS.

Per quanto attiene alle norme inserite dal Senato, relative all'azione di accompagnamento e tutoraggio da parte di imprese terze – ferme restando le considerazioni sulla neutralità finanziaria, atteso che le remunerazioni verso le imprese che svolgono tutoraggio sono a valere sulle risorse di cui al comma 1, configurate come limiti di spesa – si rileva che dette norme riducono le risorse destinate all’effettiva realizzazione delle misure indicate dal decreto legge nel testo originario. Sul punto appare utile acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 4

Riprogrammazione di Fondi strutturali e rimodulazione del Piano di Azione Coesione

Le norme dispongono che, al fine di rendere disponibili le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/ 2013, le Amministrazioni titolari dei programmi operativi interessati provvedono ad attivare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le necessarie procedure di modifica dei programmi, sulla base della vigente normativa comunitaria (comma 1).

Al medesimo fine, per la parte riguardante le risorse derivanti dalla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, entro trenta giorni il Gruppo di Azione Coesione provvede a determinare, anche sulla base degli esiti del monitoraggio sull’attuazione delle predette misure, le occorrenti rimodulazioni delle risorse destinate alle misure del Piano. Dell’ammontare della rimodulazione si tiene conto nel riparto delle risorse da assegnare a valere sui fondi strutturali per il periodo 2014-2020 (comma 2).

Al fine di assicurare il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse allocate sul Piano di Azione  Coesione secondo i cronoprogrammi approvati, il predetto Gruppo di Azione procede periodicamente, in partenariato con le amministrazioni interessate, alla verifica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e alle conseguenti rimodulazioni che si rendessero necessarie anche a seguito dell’attività di monitoraggio al fine di eventuali riprogrammazioni (comma 3).

L’operatività delle misure decorre dalla data di perfezionamento dei rispettivi atti di riprogrammazione prima citati (comma 4).

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che dalle stesse, di mero carattere procedurale, non derivano effetti finanziari negativi in quanto fanno riferimento a risorse già previste a legislazione vigente che vengono riprogrammate in favore degli interventi di cui al provvedimento in esame.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle norme in esame.

 

ARTICOLO 5, commi da 1 a 4

Garanzia per i giovani e ricollocazione dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga

La norma istituisce in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, una struttura di missione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attesa del riordino sul territorio nazionale dei servizi per l’impiego. La struttura è destinata a cessare il 31 dicembre 2015 (comma 1).

La struttura di missione è istituita, secondo quanto specificato dal testo, per dare tempestiva ed efficace attuazione alla cosiddetta «Garanzia per i Giovani» (Youth Guarantee) e per promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti «in deroga» alla legislazione vigente.

Sono definiti in dettaglio i compiti della struttura (comma 2).

La struttura di missione, fra l’altro, deve:

·          interagire con i diversi livelli di governo preposti alla realizzazione delle relative politiche occupazionali;

·          definire le linee-guida nazionali per la programmazione degli interventi di politica attiva concernenti le finalità di cui al testo in esame;

·          promuovere la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare le azioni intraprese per la tutela dei giovani e la ricollocazione sul mercato dei lavoratori.

Nel corso dell’esame presso il Senato il comma 2 è stato integrato prevedendo ulteriori compiti della struttura [lett. i-bis e i-ter)]:

               avviare l'organizzazione della rilevazione sistematica del tasso di coerenza tra la formazione professionale finanziata con risorse pubbliche e gli sbocchi occupazionali effettivi. A tal fine è prevista la possibilità che la struttura si avvalga di personale distaccato dei Centri per l'impiego, di Italia Lavoro SpA o dell'ISFOL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

               promuovere l'accessibilità, da parte di ogni persona interessata, alle banche dati, da chiunque detenute e gestite, contenenti informazioni sugli studi compiuti dalla persona stessa o sulle sue esperienze lavorative o formative.

La struttura di missione è coordinata dal Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da un Dirigente Generale a tal fine designato.

La struttura è composta:

·          dal Presidente dell’ISFOL;

·          dal Presidente di Italia Lavoro SpA;

·          dal Direttore generale dell’INPS,

·          dai Dirigenti delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca aventi competenza nelle materie di cui al comma 1;

·          da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni;

·          da due rappresentanti designati dall’Unione province italiane;

·          da un rappresentante designato dall’Unione italiana delle camere di commercio.

La partecipazione alla struttura di missione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione (comma 3).

Agli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione, pari a 20.000 euro per l’anno 2013, e 70.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione[22]. Gli oneri per il funzionamento dei Comitati scientifico e tecnico per l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro[23] sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro con una dotazione di euro 20 mila per l'anno 2013 e di euro 30 mila per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione (comma 4).

Gli oneri relativi al funzionamento dei Comitati scientifico e tecnico sono stati previsti da un emendamento[24] approvato nel corso dell’esame al Senato. Le somme destinate ai Comitati erano, nel testo originario, attribuite alla struttura di missione, per la quale si prevedeva un onere di 40.000 euro per il 2013 e di 100.000 euro per gli anni 2014 e 2015.

 

Il prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge originario, che non tiene conto delle modifiche apportate dal Senato, ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari.

milioni di euro

 

Snf

Fabbisogno

indebitamento

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struttura di missione

0,04

0,1

0,1

0,04

0,1

0,1

0,04

0,1

0,1

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo sociale per l’occupazione

0,04

0,1

0,1

0,04

0,1

0,1

0,04

0,1

0,1

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

Nel corso dell’esame presso la 5° Commissione del Senato l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro ha presentato una nota di risposta alle osservazioni avanzate dal Servizio bilancio. La documentazione indica le voci che contribuiscono a determinare l’onere quantificato dal testo originario, specificando che lo stanziamento è destinato in primo luogo alla copertura di spese connesse allo svolgimento delle riunioni e al rimborso di documentate spese di missione. La nota precisa inoltre che la realizzazione, a valere sulle medesime risorse, di iniziative di analisi e ricerca verrà disposta solo qualora risulti possibile sviluppare tali attività attraverso il ricorso alle strutture del Ministero o degli istituti e degli enti che partecipano stabilmente alla struttura di missione.

Per quanto concerne l’onere per il 2013, la nota precisa che la quantificazione ipotizza che le attività della struttura abbiano luogo negli ultimi cinque mesi dell’anno.

 

Al riguardo andrebbe preliminarmente acquisito un chiarimento in ordine alla portata applicativa della norma, considerato che in base al testo l'attuazione del programma comunitario Garanzia per i Giovani dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 2014,  mentre la copertura dell’onere per l’istituzione della struttura di missione è disposta a partire dal 2013.

Appare, inoltre, opportuno che sia chiarito se la preposizione di un dirigente di prima fascia all’incarico di coordinamento della struttura possa comportare l’erogazione di compensi aggiuntivi.

In proposito si osserva che la relazione tecnica, come integrata dai chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell’esame al Senato, non indica alcun onere di personale fra le componenti della spesa considerate ai fini della quantificazione. Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo ha precisato che il dirigente di prima fascia da preporre alla struttura di missione sarà individuato nell’ambito della dotazione organica del Ministero del lavoro così come attualmente determinata, senza ricorrere all'attribuzione ad hoc di alcun incarico aggiuntivo di prima fascia.

Riguardo alla riformulazione del comma 4, intervenuta nel corso dell’esame presso il Senato, si osserva che l’onere per la struttura di missione, inizialmente quantificato in 40.000 euro per il 2013 e in 100.000 euro per gli anni 2014 e 2015, è stato ridotto a 20.000 e 70.000 euro. Le somme così risultate disponibili, pari a 20.000 euro per il 2013 e a 30.000 euro per gli anni 2014 e 2015, sono state destinate alla copertura degli oneri di funzionamento dei Comitati scientifico e tecnico per l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro, costituiti ai sensi della legge 92/2012. Si rammenta che in base all’articolo 1, comma 6, della stessa legge, l’attuazione della norma non avrebbe dovuto comportare oneri. 

Ciò premesso, appare opportuno acquisire chiarimenti:

          in ordine ai criteri posti alla base della rideterminazione dell’onere originariamente previsto per il funzionamento della struttura di missione;

          circa le ragioni che hanno indotto a valutare le spese di funzionamento dei Comitati come onere temporaneo e non permanente.

Andrebbe, inoltre, confermato che le attività previste nel testo possano essere svolte mediante il ricorso alle dotazioni strumentali, finanziarie e di personale già disponibili a legislazione vigente, considerato che gli oneri sono quantificati in relazione allo svolgimento delle riunioni e al rimborso di documentate spese di missione.

Sempre con riferimento ai possibili effetti derivanti dall’assegnazione di nuovi compiti o dall’utilizzo di personale, si osserva che nel corso dell’esame presso il Senato è stata integrata la norma (comma 2) che specifica le principali funzioni della struttura di missione. In particolare, alla struttura sono stati affidati ulteriori compiti, attinenti alla verifica della coerenza tra la formazione professionale e gli sbocchi occupazionali effettivi e all’accessibilità alle banche dati contenenti informazioni sugli studi e sulle esperienze lavorative o formative. Anche su tali previsioni andrebbe acquisita una valutazione del Governo, considerato che:

          per la verifica della coerenza tra formazione e sbocchi occupazionali è stata introdotta la possibilità che la struttura si avvalga di personale distaccato di pubbliche amministrazioni;

          la promozione dell’accessibilità alle banche dati è potenzialmente rivolta ad una platea molto ampia di soggetti.

Andrebbe pertanto verificato:

·          nel primo caso, se i distacchi possano determinare spese di personale maggiori rispetto alle previsioni scontate a normativa vigente, ovvero - nelle amministrazioni di provenienza - carenze di organico suscettibili di riflettersi sulla spesa complessiva;

·          nel secondo caso, se la struttura di missione disponga dei mezzi e della strumentazione tecnica per dare luogo alle iniziative di accessibilità previste dal testo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’utilizzo con finalità di copertura del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008 (capitolo 2230 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali), appare opportuno che il Governo chiarisca, con riferimento alla copertura degli oneri derivanti dalla struttura di missione coordinata dal Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 4, di quale delle autorizzazioni di spesa confluita nel predetto fondo si intenda prevedere la riduzione. Tale chiarimento appare opportuno al fine di verificare la natura delle risorse utilizzate a copertura e se sia necessario procedere, come previsto nel caso di cui al successivo comma 4-bis, riguardo alla copertura degli oneri derivanti dalle attività affidate all’ISFOL, alla cosiddetta “caratura” della copertura finanziaria, al fine di garantire la neutralità della copertura finanziaria anche con riferimento ai saldi relativi al fabbisogno e all’indebitamento netto.

Appare inoltre opportuno che il Governo chiarisca se l’utilizzo delle somme iscritte nel Fondo sociale per l’occupazione e la formazione possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Si ricorda che sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono iscritte risorse pari a 1.804.384.623 euro per l’anno 2013, a 1.655.900.000 euro per l’anno 2014 e a 1.341.017.599 euro per l’anno 2015. Tale ammontare, peraltro, dovrebbe essere elevato, come risulta dal disegno di legge di assestamento per il corrente anno, a 1.806.739.739 euro nell’anno 2013.

 

ARTICOLO 5, commi 4-bis e 4-ter

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)  

Le norme destinano l'importo di 6 milioni di euro l'anno 2014, per la proroga fino al 31 dicembre 2014 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'ISFOL[25].

La predetta somma è assegnata all’Istituto in considerazione delle attività previste dall’articolo in esame, per il supporto della «Garanzia per i giovani» e per le attività di monitoraggio previste dalla legge 92/2012 per la valutazione degli effetti della nuova disciplina sul mercato del lavoro.

Alla copertura dei relativi oneri, pari a 6 milioni per l'anno 2014, si provvede - anche al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno - mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del DL 148/1993[[26]], confluita nel Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, per 10 milioni di euro nell'anno 2014 (comma 4-bis).

A decorrere dal 1º gennaio 2012, per il personale dell'ISFOL proveniente dal soppresso Istituto per gli affari sociali, il trattamento fondamentale e accessorio in godimento presso il soppresso Istituto deve intendersi a tutti gli effetti equiparato a quello riconosciuto al personale dell'ISFOL. Il medesimo personale conserva comunque sino al 31 dicembre 2011 il trattamento in godimento presso l'Istituto per gli affari sociali (comma 4-ter).

Si ricorda che con l’articolo 7, comma 15, del decreto legge n. 78/2012 l'Istituto affari sociali è stato soppresso e le relative funzioni sono state trasferite all'ISFOL, che è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi. La dotazione organica dell'ISFOL è stata incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto degli affari sociali.

 

Il prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge originario non considera la norma. L’emendamento con cui è stata introdotta la modifica in esame riporta i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

milioni di euro

 

Snf

Fabbisogno

indebitamento

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proroga di contratti

0

6,0

0

0

6,0

0

0

6,0

0

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo sociale per l’occupazione

0

10,0

0

0

6,0

0

0

6,0

0

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento che ha introdotto le norme in esame[27] precisa che la copertura della proroga dei contratti a tempo determinato è disposta mediante riduzione delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione  relative ad ammortizzatori sociali in deroga con particolare riferimento alle cosiddette “deroghe nazionali plurilocalizzate”. Il Ministero del lavoro ha comunicato l’effettiva sussistenza della disponibilità di dette risorse. Poiché queste ultime inglobano gli stanziamenti per contribuzione figurativa, il loro impatto in termini di indebitamento netto e fabbisogno è pari al 60 per cento della riduzione disposta. Pertanto la riduzione medesima è fatta pari, in termini di saldo netto da finanziare, a 10 milioni di euro per il 2014.

La relazione tecnica non considera le disposizioni di cui al comma 4-ter, sulle quali la Commissione Bilancio del Senato ha reso parere di semplice contrarietà[28].

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri derivanti dalla proroga dei contratti a tempo determinato in esame. Tali elementi andrebbero acquisiti, anche al fine di verificare la congruità della copertura disposta.

Andrebbe inoltre chiarito se la proroga dei contratti in esame possa costituire la premessa per successive richieste di stabilizzazione limitatamente al personale il cui rapporto di lavoro a tempo determinato sia stato prolungato in deroga ai limiti posti dalla normativa europea (recepita con il decreto legislativo n. 368/2001).

Riguardo ai possibili effetti finanziari del comma 4-ter, si osserva che la norma sembrerebbe finalizzata – stando al tenore letterale del testo – a riconoscere al personale dell’Istituto degli affari sociali il trattamento economico in godimento al personale dell’ISFOL. In tal caso, qualora la norma non fosse meramente ricognitiva di un diritto già sussistente in capo a detto personale[29], la stessa risulterebbe suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica. Su tali aspetti appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo chiarisca se l’utilizzo delle somme iscritte nel Fondo sociale per l’occupazione e la formazione possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. In ordine alle risorse iscritte sul capitolo 2230 dello Stato di previsione del Ministero del lavoro, si rinvia a quanto in precedenza segnalato con riferimento all’art. 5, comma 4, del provvedimento in esame.

 

ARTICOLO 7, commi da 1 a 3

Modifiche alla L. 92/2012 in materia di contratti di lavoro

Le norme  recano modifiche alla disciplina in materia di contratti di lavoro, di cui alla L. 92/2012.

In particolare, le disposizioni:

·        sostituiscono integralmente l’articolo 1, comma 1-bis, del D. Lgs. 368/2001,  come modificato dalla suddetta L. 92/2012, modificando inoltre i successivi articoli 4, 5 e 10. Le modifiche, in materia di contratti di lavoro a termine,  ampliano il ricorso ai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, sopprimendo altresì taluni divieti di proroga nonché l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di comunicare al centro per l'impiego la prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro. Vengono inoltre modificati i termini temporali per le riassunzioni a tempo determinato.

Le modifiche introdotte prevedono altresì che i termini temporali in esame non si applichino alle attività stagionali e alle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Dalla disciplina generale dei contratti di lavoro dipendente a termine vengono infine esclusi quelli stipulati con lavoratori in mobilità (comma 1);

·        modificano l’articolo 10 del D. Lgs. 368/2001, nonché taluni articoli del D. Lgs. 276/2003, come modificati dalla L. 92/2012, in materia di lavoro intermittente. Le modifiche introducono per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro un limite di 400 giornate complessive di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari, in caso di superamento del quale, il rapporto di lavoro intermittente per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Ai fini del computo in esame, si prendono in considerazione esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all'entrata in vigore del provvedimento in esame. Con norme approvate al Senato si dispongono altresì modifiche in materia di distacchi di personale che abbiano sottoscritto un contratto di rete; [comma 1, lettera d); comma 2, lettere 0a), a) e b); comma 3];

·        modificano gli articoli 61 e 62 del D. Lgs. 276/2003, come modificati dalla L. 92/2012, in materia di lavoro a progetto e lavoro occasionale. Le novelle intervengono sulla norma che esclude il ricorso all'istituto del lavoro a progetto per lo svolgimento di "compiti meramente esecutivi o ripetitivi", riformulando la locuzione in "compiti meramente esecutivi e ripetitivi". Si dispongono infine modifiche in materia di interpretazione estensiva nell’applicazione dei contratti  di lavoro a progetto e lavoro occasionale [comma 2, lettere c), c-bis) e d) e comma 2-bis];

·        modificano gli articoli 70 e 72 del D. Lgs. 276/2003, come modificati dalla L. 92/2012, in materia di lavoro accessorio. Le novelle introdotte sopprimono la qualificazione secondo cui le prestazioni hanno natura meramente occasionale. Si prevede altresì che con decreto il Ministro del lavoro possa stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari, in considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti, (disabili, detenuti, tossicodipendenti o fruitori di ammortizzatori sociali) per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell’ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche [comma 2, lettere e) ed f)].

 

La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto attiene alle modifiche in materia di lavoro accessorio, le stesse sono dirette a rimuovere incertezze applicative e a coordinare la relativa disciplina con le modifiche intervenute in materia.

 

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame appaiono di prevalente carattere ordinamentale.

Con riferimento alla lettera f) del comma 2, relativa alla disciplina dei buoni orari retributivi, andrebbe acquisita conferma che dalle modifiche in materia di contribuzione figurativa di lavoratori appartenenti a specifiche tipologie e utilizzati nell’ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche non discendano minori entrate per l’INPS.

 

ARTICOLO 7, comma 4

Tentativo obbligatorio di conciliazione

Le norme sostituiscono l’articolo 7, comma 6, della L. 604/1966 (Norme sui licenziamenti individuali),  in materia di tentativo obbligatorio di conciliazione. Le disposizioni escludono dall'ambito di applicazione del tentativo obbligatorio talune tipologie di licenziamento.

In particolare, si esclude il licenziamento per:

·          il superamento del periodo di comporto;

·          cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro;

·          le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

 

La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 7, commi da 5 a 7-bis

Ulteriori modifiche alla L. 92/2012 e in materia di lavoro

Le norme  recano talune modifiche alla normativa in materia di lavoro.

In particolare, le disposizioni:

·        modificano l’articolo 1, comma 3, della legge n. 92/2012, specificando che il monitoraggio sull’applicazione delle norme, di cui alla medesima, faccia riferimento anche agli effetti determinati dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali. Viene altresì prorogato al 1° gennaio 2014 di cessazione della validità dei contratti di lavoro intermittente, già sottoscritti alla data di entrata in vigore della L. 92, cessano di produrre effetti [comma 5, lettera a)];

·        con norme inserite durante l’esame presso il Senato, viene introdotto un secondo comma all’articolo 2549 del Codice civile, in materia di associazione in partecipazione, con il quale si prevede una deroga al primo comma del medesimo articolo 2549, relativo al limite di tre associati lavoratori. Dall’applicazione di tale limite sono esclusi le imprese a scopo mutualistico, gli associati individuati secondo le disposizioni di cui all’articolo 2540 del Codice civile, nonché il rapporto tra produttori e artisti, interpreti, esecutori volto alla registrazioni sonore e di immagini [comma 5, lettera a)-bis].

Si segnala che l’articolo 2549, primo comma, del Codice civile dispone che, qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una stessa attività non può essere superiore a tre (con eccezioni nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo). In caso di violazione del divieto, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

·        introducono un comma 10-bis all’art. 2 della L. 92/2012. La novella dispone che al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) sia concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, oppure risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo [comma 5, lettera b)];

·        modificano taluni termini temporali, di cui alla L. 92/2012, relativi all'istituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale [comma 5, lettera c)].

In particolare, viene prorogato al 31 ottobre 2013 il termine per la stipula di accordi collettivi e contratti collettivi. Viene altresì confermato che, decorsi inutilmente i termini summenzionati, si provvede mediante l'attivazione dell'apposito fondo di solidarietà residuale[30]. L'attivazione di quest'ultimo fondo decorre dal 1° gennaio 2014. Viene infine prorogato dal 30 giugno al 31 ottobre 2013 il termine per la conclusione degli accordi o contratti collettivi propedeutici all'adeguamento alla disciplina dei fondi di solidarietà di settore già istituiti in base a norme previgenti;

·        introducono l’articolo 4, comma 23-bis, della L. 92/2012, che estende l'ambito di applicazione delle norme in materia di forme e procedure relative alle dimissioni e alle risoluzioni consensuali del rapporto dei lavoratori e delle lavoratrici[31], ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e ai lavoratori impegnati con contratti di associazione in partecipazione [comma 5, lettera d), numero 1)]

·        prorogano dal 30 giugno al 31 dicembre 2013 la scadenza del termine per l'emanazione di norme in deroga alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni, nelle more dell’adeguamento della disciplina dei Fondi di solidarietà (comma 6);

·        ripristinano l’articolo 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 181/2000, abrogato dalla L. n. 92/2012. In base alla novella, per i servizi pubblici per l'impiego restano in stato di disoccupazione i soggetti che svolgano un'attività lavorativa tale da determinare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione nonché, in ogni caso, i soggetti che svolgano i lavori socialmente utili [comma 5, lettera d), numero 2) e comma 7];

·        modificano l’articolo 4, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 181/2000, con cui si dispone che tra i principi utilizzati dalle regioni  in materia di accertamento dello stato di disoccupazione vi sia la sospensione di tale stato in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi. La novella interviene sulla disposizione in esame sostituendo le parole “inferiore a sei mesi” con le parole “fino a sei mesi” (comma 7-bis).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori entrate di parte corrente

 

Co. 7 Ampliamento platea beneficiari di incentivi all’assunzione o trattamento integrazione salari

 

 

 

-0,5

-1,0

-1,0

-0,5

-1,0

-1,0

Maggiori spese di parte corrente

 

Co. 7 Ampliamento platea beneficiari di incentivi all’assunzione o trattamento integrazione salari

0,5

1,0

1,0

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere brevemente le norme, afferma quanto segue:

·        con  riferimento al comma 5, lettera b), in materia di ASpI, dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, in caso di adesione allo schema in esame, a fronte del beneficio economico per il datore di lavoro non viene corrisposta la prestazione al lavoratore (la quota del beneficio economico per il datore di lavoro al 50 per cento della prestazione mensile residua per il lavoratore garantisce gli equilibri di finanza pubblica in relazione anche ai casi in cui il lavoratore non avrebbe ricevuto la prestazione per l’intera durata residua legale) e, ovviamente, non è riconosciuta la contribuzione figurativa in presenza di contribuzione effettiva versata (a seguito dell’assunzione);

·        per quanto attiene al comma 5, lettera c), relativa all'istituzione di fondi di solidarietà bilaterali, la RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

 

Relativamente al comma 7, che dispone in materia di stato di disoccupazione, la RT afferma che la stessa produce effetti negativi sui saldi di finanza pubblica pari a circa 1 milione di euro per minori entrate contributive su base annua. La norma ha, infatti, effetto sull’incremento, sia pure molto limitato, della platea dei lavoratori possibili beneficiari degli incentivi all’assunzione previsto dall’articolo 8, comma 9, della L. 407/1990[32].

Sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni obbligatorie di assunzione effettuate si è stimato che, delle circa 62.000 assunzioni incentivate a valere sulla disposizione citata, circa 60 (lo 0,1 per cento) riguardavano lavoratori che avevano raggiunto i 24 mesi di durata grazie alla conservazione dello stato di disoccupazione. Considerando che la spesa per gli incentivi derivanti dalla legge n. 407 del 1990 ammonta a circa 1 miliardo di euro annuo, le minori entrate contributive possono essere prudenzialmente stimate in circa 1 milione di euro annui.

Per l’anno 2013, tenuto conto dell’entrata in vigore della disposizione, le minori entrate sono valutate in 0,5 mln di euro. In sintesi dalla disposizione conseguono le seguenti minori entrate contributive:

 

(milioni di euro)

2013

2014

2015

0,5

1

1

 

La RT, relativamente alle ulteriori disposizioni, afferma che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo, durante l’esame presso il Senato, ha confermato che dalla disposizione in materia di ASpI [(comma 5, lettera b)], non derivano effetti negativi per la finanza pubblica. Infatti, a fronte del beneficio economico per il datore di lavoro, non viene corrisposta la prestazione al lavoratore (il ridimensionamento del beneficio economico per il datore di lavoro al 50% della prestazione mensile residua per il lavoratore garantisce gli equilibri di finanza pubblica in relazione anche ai casi in cui il lavoratore non avrebbe ricevuto la prestazione per l’intera durata residua legale) e, ovviamente, non è riconosciuta la contribuzione figurativa in presenza di quella effettiva versata a seguito dell’assunzione.

 

La relazione tecnica riferita all’emendamento del Governo 7.800, che ha introdotto tra l’altro il comma 5, lettera a-bis) e il comma 7-bis, afferma che dalle disposizioni introdotte, di carattere meramente ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, con riferimento al comma 7, si rileva che la quantificazione degli oneri – la cui copertura è a valere sulle maggiori entrate di cui al successivo articolo 12, comma 1 - appare coerente sulla base dei parametri forniti nella relazione tecnica. Per quanto attiene alle modifiche relative ai principi seguiti dalle regioni in materia di accertamento dello stato di disoccupazione, non appare chiara la portata innovativa del comma 7-bis  introdotto al Senato. Appaiono utili precisazioni in proposito, atteso che dalla permanenza dello stato di disoccupazione discende la determinazione della platea dei possibili beneficiari agli incentivi all’assunzione, di cui all’articolo 8, comma 9, della L. 407/1990. 

Relativamente alle disposizioni – anch’esse introdotte durante l’esame presso il Senato – in materia di associazione in partecipazione (comma 5, lettera a)-bis), andrebbe chiarito se dalle stesse possano scaturire apprezzabili effetti di riduzione di gettito. Infatti, la deroga prevista estende per alcune tipologie di soggetti e di contratti la possibilità di ricorrere all’apporto lavorativo degli associati, per il cui utilizzo sono previste specifiche rispetto ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Si segnala che le norme in esame sono state introdotte a seguito dell’approvazione dell’emendamento 7.800 del Governo. In proposito, la 5a Commissione del Senato ha espresso parere di semplice contrarietà, modificando un parere precedentemente espresso di contrarietà ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione[33].

 

Infine, per quanto attiene al contributo, di cui al comma 5, lettera b), corrispondente al 50 per cento dell’indennità mensile AsPI, erogato ai datori che assumano, appaiono utili chiarimenti circa la possibilità che le agevolazioni in esame – stante il carattere permanente della norma - possano comunque determinare, soprattutto in periodi di espansione economica, un effetto negativo sui saldi per la quota di assunzioni agevolate cui si sarebbe comunque fatto ricorso anche in assenza di incentivi.

 

ARTICOLO 7-bis

Stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro

Le norme perseguono lo scopo di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione[34] e di garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. A tal fine è stabilito che le aziende, nel periodo compreso fra il 1º giugno 2013 e il 30 settembre 2013, possano stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi. Qualora detti contratti  abbiano i contenuti previsti dal successivo comma 2, si rendono applicabili le altre disposizioni recate dall’articolo in esame (comma 1).

I contratti collettivi devono prevedere l'assunzione, entro tre mesi dalla loro stipula, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Per le assunzioni sono applicabili i benefici previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere realizzate anche mediante contratti di apprendistato. I lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto riguardi  i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione[35] (comma 2).

Nei sei mesi successivi alle assunzioni di cui al precedente comma, i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo (comma 3).

L'efficacia degli atti di conciliazione è condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata[36], a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associanti per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato (comma 4).

I datori di lavoro depositano, presso le competenti sedi dell'INPS, la documentazione che attesta lo svolgimento della procedura sopra descritta[37] entro il 31 gennaio 2014 per la verifica della correttezza degli adempimenti (comma 5).

La predetta procedura può essere seguita anche dalle aziende che siano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino all'esito della verifica della correttezza degli adempimenti previsti dal testo in esame (comma 6). Il buon esito di tale verifica comporta l'estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio. Il buon esito della verifica rende inefficaci i provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo. L'estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti di lavoro in esame (comma 7).

 

La proposta emendativa[38] con la quale è stato introdotto l’articolo in esame ha anche modificato le lettere a) e d) del comma 1 dell’articolo 12 (cfr. relativa scheda). Le modifiche apportate:

·        quantificano con riguardo all’articolo in esame un onere di 6,15 milioni per gli anni dal 2013 al 2017 e di 6 milioni a decorrere dall’anno 2018 [modifiche apportate all’articolo 12, comma 1, lettera a)];

·        coprono per un importo pari a 6,15 milioni per gli anni dal 2013 al 2017 e per 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018 mediante la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 139, della legge n. 228/2012 [modifiche apportate all’articolo 12, comma 1, lettera d)].

 

La relazione tecnica non è stata integrata nel corso dell’esame presso il Senato al fine di valutare le norme in esame.

 

Al riguardo si osserva che gli oneri recati dalle disposizioni dovrebbero essere connessi con la perdita di riscossioni che si determinata in conseguenza dell’adesione alla sanatoria prevista dai commi 5, 6 e 7. Dal momento che la proposta emendativa che ha introdotto l’articolo in esame non risulta corredata di allegati che individuino gli elementi sottostanti la quantificazione dell’onere - quale emerge dalla norma di copertura (articolo 12) - non risulta possibile procedere alla verifica della quantificazione medesima. In proposito appare quindi opportuno acquisire i dati a gli elementi utilizzati ai fini della stima.

 

ARTICOLO 8

Banca dati politiche attive e passive

Le norme dispongono quanto segue:

         viene istituita la Banca dati delle politiche attive e passive, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica  ed avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili presso il Ministero a legislazione vigente (comma 1).

Alla costituzione della Banca dati concorrono le regioni e le province autonome, le province, l’ISFOL, l’INPS, Italia Lavoro SpA, il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’interno, il Ministero dello sviluppo economico, le Università pubbliche e private e le Camere di commercio (comma 3).

Secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati, confluiscono alla Banca dati  la Banca dati percettori, l’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università e la dorsale informativa relativa al patrimonio culturale e professionale dei cittadini e dei lavoratori;

         alla Banca dati è assegnata la funzione di raccolta delle informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunità di impiego (comma 2);

         il Ministero del lavoro è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati di cui al comma 1 ed eventualmente in altre banche dati costituite con la stessa finalità, nonché per determinare le modalità più opportune di raccolta ed elaborazione dei dati su domanda e offerta di lavoro secondo le migliori tecniche ed esperienze[39] (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che dall’istituzione della Banca dati non conseguono oneri, atteso che essa costituisce semplicemente una componente del sistema informativo lavoro e della borsa continua nazionale del lavoro. Inoltre Anche la convergenza nell’ambito della banca dati di alcuni strumenti previgenti non determina oneri.

Infine, stante la clausola di invarianza finanziaria recata al comma 1, le convenzioni che possono essere stipulate ai sensi del comma 5 avranno necessariamente un carattere gratuito.

Nel corso dell’esame presso il Senato, in risposta ad una richiesta di chiarimenti in merito all'effettiva assenza di oneri legati all’istituzione della nuova banca dati e della confluenza in essa - con le conseguenti esigenze di interconnessione - di diversi strumenti di raccolta dati già operanti, il Governo ha ribadito

          che la banca dati costituisce una componente del Sistema informativo lavoro e della Borsa continua nazionale del lavoro;

          che l’istituzione e la gestione della banca dati avvengono nell’ambito delle strutture già esistenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo si prende atto di quanto affermato dal Governo presso il Senato in ordine all’assenza di effetti finanziari.

 

ARTICOLO 9, comma 1

Obblighi contributivi del committente

Legislazione previgente. L’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 stabilisce che, in caso di appalto, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Le norme estendono l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 stabilendo che, in caso di appalto, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori impiegati con contratti di natura autonoma. E’ stabilito, inoltre, che le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni. 

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere procedurale e pertanto non derivano da essa nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 9, comma 2

Rivalutazione periodica degli importi delle ammende

Le norme, riformulando l’articolo 306, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 81/2008[40], confermano, in primo luogo, quanto già stabilito a legislazione previgente l’emanazione del presente decreto legge ossia che le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato decreto legislativo nonché da atti aventi forza di legge siano rivalutate ogni cinque anni in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Le novità introdotte con la nuova formulazione stabiliscono, inoltre, che in sede di prima applicazione la rivalutazione avvenga, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6 per cento. Un’ulteriore novità introdotta dal testo in esame stabilisce che le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, valuta, prudenzialmente, di non ascrivere alle disposizioni effetti migliorativi ai fini dei saldi di finanza pubblica con riferimento alla metà delle ulteriori entrate non oggetto di riassegnazione, in quanto le stesse potranno compiutamente essere valutate solo a consuntivo.

 

Al riguardo non appare chiaro il meccanismo in base al quale sarà possibile individuare l’ammontare delle maggiori entrate ascrivibile esclusivamente alla maggiorazione della rivalutazione tenuto conto che si tratta di un gettito caratterizzato da margini di aleatorietà e la cui effettiva entità, come osservato anche dalla relazione tecnica, è rilevabile solo a consuntivo.

Inoltre, tenuto conto di tali caratteristiche, non appare evidente su quale base ed in quale misura dette entrate, rilevabili solo a fine anno, possano finanziare in parte maggiori spese da effettuare nel corso di ciascun esercizio. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti anche al fine di evitare effetti negativi dovuti ad un eventuale disallineamento temporale tra l’acquisizione delle maggiori entrate e la loro destinazione al finanziamento di nuove spese.

 

ARTICOLO 9, comma 3

Norme sull’apprendistato professionalizzante

Le norme stabiliscono che, dopo il conseguimento della qualifica o del diploma professionale[41], allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto di apprendistato in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. In tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno carattere procedurale e pertanto non derivano dalle stesse nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 9, commi 4-bis e 4-ter

Diritto al lavoro per i disabili

Le norme, introdotte dal Senato[42], dispongono quanto segue:

         viene incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2013 e di 20 milioni di euro per il  2014 la dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili[43]. La relativa copertura, effettuata anche al fine di garantire la compensazione sui saldi di indebitamento netto e di fabbisogno, viene realizzata mediante la riduzione della quota del Fondo sociale per l'occupazione relativa agli ammortizzatori sociali in deroga, in ragione di 16,7 milioni di euro per l'anno 2013 e 33,3 milioni di euro per l’anno 2014 (comma 4-bis);

         viene disposto[44] che i datori di lavoro pubblici e privati,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, debbano adottare nei luoghi di lavoro accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori (comma 4-ter).

 

La relazione tecnica che la copertura (a valere su una riduzione della quota del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione relativa agli ammortizzatori sociali in deroga) fa riferimento, in particolare, alle cosiddette deroghe nazionali plurilocalizzate. La sussistenza delle relative disponibilità è stata assicurata da una specifica comunicazione del Ministero del lavoro. Tali risorse, inglobando gli stanziamenti per contribuzione figurativa, hanno un impatto in termini di indebitamento e di fabbisogno pari a circa il 60% delle riduzioni. Pertanto, al fine di garantire la compensazione sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, la riduzione della predetta quota è pari a 16,7 milioni di euro per l’anno 2013 e a 33,3 milioni di euro per l’anno 2014.

La RT riepiloga gli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno:

 

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

Maggiore spesa - Incremento Fondo disabilità

10

20

0

Minore spesa - Minori prestazioni per ammortizzatori sociali

10

20

0

Effetto complessivo

0

0

0

Gli effetti sul saldo netto da finanziare sono così riepilogati:

 

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

Maggiore spesa - Incremento Fondo disabilità

10

20

0

Minore spesa - Riduzione Fondo sociale per l’occupazione

16,7

33,3

0

Effetto complessivo positivo

6,7

13,3

0

 

Infine la RT afferma che la disposizione introdotta con il comma 4-ter non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica anche alla luce della clausola di invarianza contenuta nel secondo periodo dell’emendamento.

 

Al riguardo si osserva che non sono stati forniti gli elementi volti a suffragare l’ipotesi che gli interventi previsti dal comma 4-ter possano essere effettuati in assenza di oneri per le pubbliche amministrazioni interessate.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rinvia – per quanto riguarda l’utilizzo del Fondo per l’occupazione e la formazione - alle osservazioni formulate con riferimento al precedente articolo 5 (commi 4 e 4-bis).

 

ARTICOLO 9, comma 8

Definizione dei contingenti degli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione professionale

Le norme demandano ad un decreto ministeriale la determinazione del contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi[45]. In sede di prima applicazione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell’emanazione del decreto che fissa i contingenti e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto da decreto triennale, rilasciano i visti previa verifica dei requisiti previsti dalle norme vigenti[46]. dal medesimo comma 5.

Il numero di tali visti è portato in detrazione dal contingente indicato nel decreto triennale successivamente adottato.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

 

Al riguardo si rileva che dalla relazione tecnica non si evincono gli elementi necessari a verificare l’effettività della clausola di invarianza che sembrerebbe riferita alle verifiche che le rappresentanze diplomatiche e consolari dovranno effettuare per poter procedere al rilascio del visto. Sul punto appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo.

 

ARTICOLO 9, comma 9

Utilizzo di risorse residue

Le norme prevedono che le risorse residue derivanti dalle procedure di spesa autorizzate ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, all’esito delle attività solutorie di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d), dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Si rammenta che l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 reca ulteriori disposizioni[47]  urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi in quanto vengono utilizzate risorse già previste a legislazione vigente per finalità analoghe a quelle cui le risorse erano state destinate, non più necessarie una volta terminata la fase di verifica di eventuali pendenze, stante l’intervenuta chiusura della emergenza avvenuta ai sensi della Opcm n. 33 del 2012.

Nella nota di lettura predisposta dal Servizio bilancio del Senato a commento delle norme in esame è stato ipotizzato che, in assenza della disposizioni del presente comma, le risorse non utilizzate oggetto di riassegnazione sarebbero confluite definitivamente all'entrata del bilancio dello Stato con conseguente miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con propria nota[48] ha replicato che in base alla legislazione vigente, ossia al citato articolo 1, comma 5, lettera d), dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, le somme non utilizzate sono destinate alla Protezione civile.

 

Al riguardo andrebbero acquisiti dai volti a confermare che le dinamiche di spesa derivanti dal nuovo utilizzo disposto dalla norma in esame siano conformi a quelle derivanti dalla precedente destinazione (di cui all’art. 1, comma 5, lett. d), al fine di evitare effetti sui saldi di cassa.

 

 

ARTICOLO 9, comma 10

Rilascio del permesso di soggiorno in attesa di occupazione

Le norme prevedono[49] che, nei casi in cui la dichiarazione di emersione (del lavoratore extracomunitario irregolare) sia respinta per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l’immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro[50], al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Inoltre, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011, la procedura di emersione si considera conclusa per il lavoratore al quale è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In tale ipotesi, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme dovute per la regolarizzazione sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro. Gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che dalla disposizione non conseguono nuovi o maggiori oneri atteso che, comunque, gli oneri connessi all’emersione di tali soggetti sono già stati computati nell’ambito del citato decreto legislativo n. 109/2012.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 9, commi 10-bis e 10-ter

Obblighi di comunicazione del rapporto di lavoro

Le norme dispongono, tra l’altro, che il datore di lavoro, per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile che rientri nella sua disponibilità, assolva agli obblighi di comunicazione attraverso la comunicazione dovuta nell’ambito dell’instaurazione del rapporto di lavoro[51].

 

Le norme – approvate durante l’esame al Senato – non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 9, comma 11

Assunzioni di lavoratori da parte delle cooperative agricole

Le norme apportano modifiche all’articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, recate dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

In particolare, si consente alle imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, di procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende. Tali assunzioni congiunte possono essere effettuate anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole. I datori di lavoro interessati sono responsabili in solido per le obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con l’assunzione congiunta.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere procedurale e pertanto non derivano da essa nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 9, comma 12

Prestazioni di lavoro accessorio presso gli enti locali

Le norme integrano l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, che reca misure limitative dell’utilizzo di personale a tempo determinato, con contratti di collaborazione e con altre forme contrattuali flessibili.  In particolare si prevede che gli enti locali possano superare i limiti alle assunzioni fissati dal citato comma anche per le spese per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio[52].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che comunque non può essere superata la spesa complessiva per lavoro flessibile sostenuta nel 2009 e che gli enti sono soggetti al patto di stabilità interno, rispetto al quale la spesa di personale opera in termini strumentali, ad adiuvandum.

Nel corso dell’esame presso il Senato, all’osservazione secondo cui le norme consentono di incrementare la spesa di personale anche agli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno, con conseguenti possibili effetti finanziari negativi, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con propria Nota[53] ha replicato che, per gli enti non soggetti al patto di stabilità, le spese per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio non incidono in maniera significativa atteso che in ogni caso non può essere superato il tetto di spesa di cui all’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006. Tale disposizione stabilisce che per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare alal luce dei chiarimenti forniti nel corso dell’esame presso il Senato.

 

ARTICOLO 9, commi da 13 a 15-ter

Disciplina delle SRL  e delle SRL semplificate

Le norme, modificando l'articolo 2463-bis del codice civile, estendono anche ai soggetti con più di trentacinque anni di età la possibilità di costituire le società a responsabilità limitata semplificata (e di detenerne quote) ed eliminano il vincolo in base al quale gli amministratori - sulla base della legislazione previgente - dovevano essere scelti tra i soci (comma 13).

Conseguentemente si sopprimono i commi da 1 a 4 dell'articolo 44 del decreto-legge n. 83/2012, che dettavano la disciplina relativa alle società a responsabilità limitata a capitale ridotto, che potevano essere costituite da soci ultratrentacinquenni (comma 14). Dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame le società a capitale ridotto già costituite sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata (comma 15).

I commi 15-bis e 15-ter[54] intervengono sulla disciplina generale delle società a responsabilità disponendo:

- una modifica all’art. 2464[55] del cod. civ. con la quale si dispone che i conferimenti di capitale sociale delle SRL debbano essere eseguiti all’organo amministrativo della società in luogo del versamento in banca (comma 15-bis);

- una modifica all’art. 2463[56] del cod. civ., con la quale si riduce il valore minimo legale del capitale sociale delle Srl da 10.000 euro a 1 euro. In tal caso, i conferimenti devono essere effettuati esclusivamente in denaro e devono essere versati alle persone cui è affidata l’amministrazione (comma 15-ter);

- viene elevata da 1/20 a 1/5 la quota degli utili netti da destinare alla riserva obbligatoria di cui all’art. 2430 cod. civ. Tale accantonamento deve essere effettuato fino al raggiungimento di 10.000 euro (rispetto al valore di 1/20 del capitale sociale previsto dalla normativa vigente). La riserva può essere utilizzata esclusivamente per aumenti di capitale sociale o per copertura delle perdite (comma 15-ter).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita ai commi da 13 a 15, afferma che le disposizioni non comportano sostanziali effetti sul gettito. In particolare, in relazione all'eliminazione del limite di età di 35 anni per la costituzione di S.r.l. semplificate ed alla conseguente estensione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 1/2012 (che si sostanziano nell'esenzione dal diritto di bollo dell'atto costitutivo e dell'iscrizione nel registro delle imprese), si afferma che tale eliminazione non incide in maniera significativa sul numero delle nuove S.r.l. semplificate che si potranno costituire, considerata la scarsissima numerosità di tale tipologia societaria sul totale delle S.r.l. di nuova costituzione.

Nella nota di lettura predisposta dal Servizio bilancio del Senato è stato rilevato che le  agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 1/2012 consistono non solo nell'esenzione da diritti di bollo e di segreteria, ma anche nel fatto che non sono dovuti onorari notarili: l'insieme di tali agevolazioni, ad avviso del Servizio bilancio, potrebbe determinare un'attrazione verso la tipologia di società che le rende praticabili. Da questo punto di vista, quindi, l'eliminazione del limite di età potrebbe favorire un effetto "sostituzione" tale da determinare un ampliamento non trascurabile della tipologia di società in oggetto, con conseguenti riflessi sotto il profilo finanziario.

Il Dipartimento delle finanze con propria Nota[57] ha replicato che la natura "semplificata" di tali tipologia societaria non le rende idonee a sostituire in tutto e per tutto le società a responsabilità limitata ordinarie. Pertanto, nella Nota si ritiene congrua la previsione indicata nella relazione tecnica originaria, secondo la quale la disposizione in esame non determina significativi effetti finanziari, in considerazione del fatto che la stessa non incide in maniera significativa sul numero delle nuove SRL semplificate che si potranno costituire e iscrivere nel registro delle imprese, considerata anche la scarsa numerosità di tale tipologia societaria sul totale delle SRL di nuova costituzione.

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento che ha introdotto i commi 15-bis e 15-ter afferma che le disposizioni intervengono su norme civilistiche e che pertanto non producono effetti sulla disciplina fiscale.

La relazione illustrativa allegata all’emendamento che ha introdotto i commi 15-bis e 15-ter afferma che, in base alle modifiche introdotte, il versamento del conferimento in denaro avviene direttamente nelle mani degli amministratori nominati nell’atto costitutivo; tale procedura, evidenzia la relazione illustrativa, è allineata a quella già disciplinata dall’art. 2481-bis, comma 4, del cod. civ. concernente l’aumento di capitale.

In merito alla riduzione del capitale minimo legale delle Srl, la relazione illustrativa evidenzia che, a fronte di tale deroga, viene introdotta una nuova disposizione, a tutela degli interessi sia dei creditori che dei soci, con la quale si prevede un accantonamento “accelerato e maggiorato” della riserva legale di cui all’art. 2430 cod.civ. 

 

Al riguardo, pur considerando quanto indicato nella Nota del Dipartimento delle finanze in merito ai commi da 13 a 15, appaiono opportuni approfondimenti riguardo ai profili  finanziari della disposizione. Ciò in quanto l’agevolazione in esame potrebbe teoricamente, ove si consideri un mero calcolo di convenienza, essere applicata a tutte le prossime nuove costituzioni di società a responsabilità limitata tra persone fisiche con conseguente perdita di gettito, rispetto ai tendenziali, in termini di imposta di bollo e diritti di segreteria.

Per quanto riguarda i commi 15-bis e 15-ter si evidenzia, in via preliminare, che il capitale sociale delle società a responsabilità limitata – essendo queste ultime delle persone giuridiche caratterizzate, tra l’altro, dall’autonomia patrimoniale – rappresenta il patrimonio del soggetto giuridico nei confronti del quale i creditori possono far valere i propri diritti in caso di inadempimento, da parte della stessa Srl, degli obblighi contrattuali. Pur rilevando che la disposizione non è suscettibile di produrre effetti diretti sulla finanza pubblica, si osserva che la stessa determina, attraverso la diminuzione del valore minimo di capitale sociale richiesto per la costituzione di Srl, una riduzione del patrimonio societario sul quale possono rivalersi eventuali creditori. Tale circostanza potrebbe determinare conseguenze onerose per la finanza pubblica aumentando il rischio di totale o parziale impossibilità di recupero di somme dovute in caso di inadempimento di versamenti tributari e contributivi. Inoltre, la disposizione potrebbe favorire comportamenti volti ad eludere gli obblighi tributari e contributivi proprio in considerazione dell’esiguità del patrimonio societario aggredibile.

Tali rischi sarebbero peraltro solo parzialmente mitigati dalle modifiche introdotte alla disciplina sulla riserva obbligatoria, che rappresenta un ulteriore elemento del patrimonio societario. Infatti, pur considerando che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, a fronte di un minor capitale sociale minimo legale si introducono misure dirette a rafforzare il valore della riserva legale, si segnala che quest’ultima è per sua natura eventuale (in quanto formata con quota degli utili realizzati e non distribuiti) e inoltre, è sicuramente nulla nel primo esercizio di attività della società.

Infatti, l’accelerazione e la maggiorazione degli accantonamenti alla riserva obbligatoria evidenziati nella relazione illustrativa allegata all’emendamento, si verificano solo se e dal momento in cui la società realizza degli utili.

Pertanto, in relazione alle considerazioni svolte, appare utile acquisire l’avviso del Governo.

Inoltre, si segnala che l’incremento della quota di utili da accantonare nella riserva legale determina, corrispondentemente, una riduzione degli utili che possono essere distribuiti ai soci e che concorrono, seppure in misura parziale, alla formazione della base imponibile delle imposte dirette. Appare pertanto necessario l’avviso del Governo in merito ai possibili effetti di minori gettito tributario recati dalla disposizione in esame.

 

ARTICOLO 9, commi da 16  a 16quater

Requisiti per la qualificazione di una impresa come impresa di start-up innovativa

Normativa vigente Il decreto legge n. 179/2012 (artt. 25 e seguenti) ha introdotto la figura delle “start up innovative”, ossia di società di capitali in possesso di specifici requisiti, alle quali si applicano alcune disposizioni di favore, tra cui:

-          la disapplicazione della disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistemica. A tale disposizione la RT riferita al D.L. 179 ha attribuito un onere pari a 0,9 milioni nel 2014 e a 0,5 milioni a decorrere dal 2015 (articolo 25);

-          l’esonero dal pagamento dei diritti di bollo e di segreteria connessi agli adempimenti per l’iscrizione nel registro delle imprese nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. La RT non ha ascritto effetti alla disposizione in quanto ritenuti di trascurabile entità (articolo 25);

-          l’esenzione dal pagamento di imposte e oneri contributivi per il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione - ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi - di strumenti finanziari nonché dall’esercizio di diritti di opzione. A tale norma la RT ha attribuito: una perdita di gettito IRPEF pari a 29,6 mln nel 2013 e a 35 mln annui a decorrere dal 2014; una perdita di gettito delle addizionali regionali e comunali IRPEF pari, rispettivamente, a 1,5 e 0,5 mln nel 2014 e a 1,5 e 0,4 mln a decorrere dal 2015; una perdita di gettito contributivo pari a 38 mln di euro annui (articolo 27);

-          limitatamente al periodo 2013-2015, una detrazione IRPEF (19%) e una deduzione IRES (20%) in favore dei soggetti che investono nel capitale sociale di start up. La misura del beneficio è elevata, rispettivamente, a 25% e a 27% nel caso di start up a vocazione sociale e start up che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. La corrispondente perdita di gettito stimata dalla RT risulta pari a 65,9 mln per l’anno 2014 e a 37,5 mln, a 37,5 mln di euro per gli anni 2015 e 2016 e a 28,4 mln di recupero di gettito nel 2017 (articolo 29).

 

Le norme intervengono sulla disciplina delle start up contenuta negli articoli 25 e seguenti del decreto-legge n. 179 del 2012 al fine di consentire un più ampio accesso alla stessa. In particolare:

-         è soppresso l'obbligo in base al quale i soci, persone fisiche, devono detenere la maggioranza delle quote e viene abbassata dal 20 al 15 per cento la quota minima delle spese in ricerca e in sviluppo (comma 16);

-         l’accesso alla disciplina è consentito anche alle società già costituite purché in possesso dei requisiti richiesti.

A tal fine, viene eliminato il termine (60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 179/2012) entro il quale le società, già costituite alla data di entrata in vigore della predetta legge, possono depositare presso l’Ufficio del registro delle imprese una apposita dichiarazione per attestare il possesso dei requisiti necessari per essere qualificate come start up (comma 16-bis);

-         sono estese all’anno 2016 le agevolazioni fiscali disposte dall’art. 29 del decreto legge n. 179/2012 per il periodo 2013-2015 (comma 16-ter).

 

La copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 16-ter, corrispondente a 65,9 milioni nel 2016, è a valere sulle risorse del fondo di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 28 del 2011 ed è effettuata mediante una novella all’art. 38 del decreto legge n. 179/2012 (comma 16-quater).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica in relazione al comma 16.

I commi da 16-bis a 16-quater sono stati inseriti con emendamento approvato in data successiva a quella in cui è stato redatto il prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica allegata al testo iniziale ricorda che alle start-up in esame ed alle relative agevolazioni anche di carattere fiscale (es. esclusione dall’applicazione della normativa in materia di società di comodo, non concorrenza alla formazione del reddito delle remunerazioni con strumenti finanziari a favore dei dipendenti), il decreto legge n. 179 del 2012 non aveva associato una quantificazione puntuale, seguendo invece un approccio macro, caratterizzato da criteri prudenziali; asserisce poi che le modifiche in esame non risultano tali da comportare sostanziali effetti finanziari rispetto a quanto già scontato nei saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica allegata all’emendamento che ha introdotto i commi da 16-bis a 16-quater afferma che:

-         la modifica introdotta dal comma 16-bis si rende necessaria in quanto era riferita ad una norma transitoria utile al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Poiché ora vengono modificati i requisiti, la eliminazione della scadenza consente alle società costituite di applicare la disciplina in esame;

-         il comma 16-ter estende al 2016 gli incentivi fiscali introdotti per il periodo 2013-2015; tale modifica è dovuta al fatto che è ancora in atto la procedura di notifica comunitaria alla quale è subordinata l’efficacia della misura.

 

Gli effetti finanziari indicati dalla relazione tecnica sono riportati nella seguente tabella

 (milioni di euro)

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Comma 16-bis

senza sostanziali effetti

Comma 16-ter

0

0

0

0

- 65,9

+ 28,4

 

Alla copertura finanziaria si provvede - mediante corrispondente rideterminazione degli importi dei versamenti all’entrata del bilancio dello Stato effettuati dalla Cassa conguaglio del settore elettrico ai sensi del comma 3, lettera d) dell’art. 38 del decreto legge n. 179/2013 – con le risorse del Fondo di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 28/2011 che, secondo le indicazioni della relazione tecnica, presenta le necessarie disponibilità. I relativi effetti finanziari indicati dalla relazione tecnica sono riportati nella seguente tabella:

 (milioni di euro)

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

dal 2019

Utilizzo risorse Fondo art.38, c.3, lett.d) DL 179/2012:

 

 

 

 

 

 

 

- ante modifiche

145,02

145,92

137,02

76,87

0,97

29,37

29,37

- a seguito delle modifiche

0

0

0

0

+ 65,9

- 28.4

0

Nuovi versamenti Cassa Conguaglio

145,02

145,92

137,02

76,87

66,87

0,97

29,37

 

Al riguardo, per quanto concerne i commi 16 e 16-bis, appaiono necessarie maggiori informazioni in merito alle implicazioni finanziarie delle disposizioni introdotte, tenuto conto che le stesse sono dirette comunque ad ampliare l’ambito di applicazione del regime agevolato delle start up al quale erano stati ascritti effetti finanziari di minor gettito tributario e contributivo conseguenti alla disapplicazione della disciplina sulle società di comodo e sulle società in perdita sistemica.

La possibilità di un incremento degli effetti di minor gettito già scontati a legislazione vigente potrebbe risultare accentuata dalla scelta della soppressione (in luogo del mero aggiornamento) del termine entro il quale le società già costituite possono accedere alla disciplina delle start up. Tale soppressione potrebbe infatti determinare comportamenti finalizzati all’acquisizione dei requisiti necessari ai soli fini della fruizione dei benefici in favore delle start up.

Per quanto concerne la proroga al 2016 delle agevolazioni fiscali di cui al comma 16-ter, si evidenzia che la stima degli oneri relativamente ai quali si provvede alla copertura finanziaria appare in linea con la quantificazione indicata nella relazione tecnica allegata al decreto legge n. 179/2012. Tuttavia essa non sembra tener conto delle modifiche sopra esaminate, introdotte dalla norma in esame, dirette ad ampliare la possibile platea di start up (e, conseguentemente, dei soggetti che investono in tali società) rispetto a quella considerata nella relazione tecnica allegata al d.l. n. 179/2012.

Si segnala, tuttavia, che non risulta conseguentemente modificata la disposizione contenuta nell’alinea del comma 3 dell’articolo 38 in relazione al totale degli oneri per i quali si provvede alla copertura finanziaria.

 

ARTICOLO 9, comma 16-quinquies

Utilizzo di personale a tempo determinato

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 187, della legge 266/2005, ha stabilito che a decorrere dal 2006 le Amministrazioni pubbliche potessero avvalersi di personale a tempo determinato  nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2003. il successivo comma 188 ha stabilito che per gli enti di ricerca, le università, le scuole superiori ad ordinamento speciale ed altri enti appositamente elencati fossero fatte salve le assunzioni a tempo determinato per l’attuazione di progetti di ricerca i cui oneri non risultassero a carico né dei bilanci di funzionamento né del Fondo di finanziamento degli enti né del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

Al comma 188 non sono stati ascritti effetti finanziari (a fronte dei significativi risparmi – pari a circa 450 milioni di euro all’anno - stimati con riferimento al comma 187).

 

La norma, introdotta dal Senato[58], sostituisce il comma 188 dell’art. 1 della legge n. 266/2005, prevedendo che per gli enti di cui alla norma modificata, nonché per altri enti individuati dalla disposizione in esame, siano fatte salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica, anche finanziati con le risorse premiali di cui all’art. 4, comma 2, del D. Lgs. 213/2009[59], nonché di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La disposizione non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, andrebbe acquisita una valutazione del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari della norma, che incide su un meccanismo di riduzione delle spese di personale al quale erano stati ascritti, a suo tempo, significativi effetti di risparmio.

In particolare, andrebbe chiarito se possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica:

          dall’ampliamento dell’ambito applicativo della deroga, che viene estesa - dalla norma in esame - anche alle collaborazioni coordinate e continuative (oltre alle assunzioni a tempo determinato già previste);

          dalla mancata riproposizione, nel testo del novellato comma 188, della clausola finale della norma vigente, in base alla quale non avrebbero potuto essere autorizzate deroghe a valere sui bilanci di funzionamento o sui Fondi di finanziamento degli enti e delle università.

 

ARTICOLO 9, comma 16-sexies

Cooperative della piccola pesca

Normativa vigente. L’articolo 3, comma 1, della L. 142/2001 dispone che le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, oppure, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Il successivo comma 2-bis dispone altresì che detta norma non si applichi alle cooperative della piccola pesca, le quali possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Le norme dispongono che il suddetto articolo 3, comma 2-bis, della L. 142/2001 non si applichi in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria[60]

 

Le norme – approvate durante l’esame al Senato – non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 10, commi 1 e 2

Norme in materia di fondi pensione

Le norme dispongono che, sino alla nomina degli altri componenti della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione[61] (COVIP), nella composizione ridotta – di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g), del DL 201/2011 - il componente in carica alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame continui ad assicurare lo svolgimento di tutte le funzioni demandate da norme di legge e di regolamento alla predetta Commissione (comma 1).

Viene altresì introdotto l’articolo 7-bis, comma 2-bis, del D. Lgs.252/2005 in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari. Le norme introdotte dispongono che, qualora i fondi pensione che coprono rischi biometrici e procedono all’erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla COVIP per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilità che gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, si ricorda che alle disposizioni di cui all’art. 23, comma 1, del DL 201/2011, relativo alla riduzione dei componenti di una serie di Autorità, erano ascritti effetti di risparmio a decorrere dal 2012. Dalle disposizioni del comma 1 si evince che tale riduzione non è ancora operativa per la COVIP: tale circostanza non dovrebbe peraltro incidere sui risparmi già scontati in base alla previgente normativa, non essendo la COVIP inserita nell’elenco delle pubbliche amministrazioni che concorrono al conto economico consolidato della pa. In proposito andrebbero comunque acquisiti chiarimenti.

 

ARTICOLO 10, commi 3 e 4

Assicurazioni per malattia e maternità dei lavoratori marittimi

Le norme dispongono che, a decorrere dal 1º gennaio 2014, le attività in materia di assicurazioni per malattia e maternità dei lavoratori marittimi[62] siano gestite direttamente dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che subentra all’attuale soggetto gestore nei relativi rapporti attivi e passivi. Entro il 30 giugno 2014 l’INAIL provvede a fornire all’INPS il rendiconto di chiusura al 31 dicembre 2013 delle gestioni delle relative attività ai fini delle conseguenti regolazioni contabili. L’INPS provvede alle attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, oltre ad illustrare brevemente le norme, afferma che le stesse razionalizzano le competenze in materia di assicurazioni per malattia e maternità dei lavoratori marittimi (originariamente gestite dall’Istituto di previdenza per il settore marittimo – IPSEMA) trasferendole per omogeneità di materia all’INPS. Dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, appare necessario acquisire conferma che l’INPS possa svolgere le nuove attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 10, commi 5 e 6

Diritto alla pensione di inabilità

Le norme introducono un settimo comma all’articolo 14-septies, del D.L. 663/1979, in materia di pensioni di inabilità. In particolare, la novella dispone che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili sia calcolato con riferimento al reddito IRPEF, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte (comma 5).

Tale norma si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri sopra indicati (comma 6)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono dirette a confermare per via legislativa la prassi amministrativa in relazione al riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili in ragione della considerazione del solo reddito personale e non anche di quello degli altri componenti del nucleo familiare. La RT afferma inoltre che l’intervento si è reso necessario a seguito di contrastanti sentenze giurisdizionali al riguardo.

Il Governo, durante l’esame presso il Senato, ha confermato che le disposizioni  in oggetto sono volte a confermare la prassi amministrativa del riconoscimento della pensione di inabilità in ragione del solo reddito personale e non anche di quello degli altri componenti del nucleo familiare e che, pertanto, dalle medesime non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Governo[63] ha altresì affermato che Il recente orientamento giurisprudenziale ha reso evidente la necessità di intervenire in maniera correttiva sulla norma istitutiva del beneficio, da un lato, perché l’interpretazione sulla materia resta controversa, non essendosi finora espresse le Sezioni riunite della Corte di Cassazione, dall'altro perché non appare immediatamente applicabile il principio del limite di reddito applicato anche al coniuge per le disparità che verrebbero a crearsi tra persone inabili sole e persone inabili coniugate, nonché tra inabili totali e parziali (per i quali ultimi, pur essendoci un’inabilità meno grave, il limite è inequivocabilmente individuale).

 

Al riguardo, nel prendere atto di quanto affermato nella relazione tecnica, si rileva che le norme, prevedendo un’applicazione estensiva dei requisiti per il diritto alla pensione di inabilità, appaiono comunque suscettibili di determinare un incremento della spesa per le prestazioni in esame o - quanto meno una rinuncia a possibili risparmi – rispetto a quanto previsto dalla previgente disciplina. Andrebbe quindi evidenziato se tale differenza comporti effetti negativi apprezzabili rispetto a quanto incorporato nelle previsioni tendenziali di spesa.

 

ARTICOLO 10, comma 7

Trasferimenti erariali relativi alle politiche sociali e alle non autosufficienze

Normativa previgente. L’articolo 2, comma 1, del DL 174/2012 dispone che, a decorrere dal 2013, una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale, sia erogata a condizione che la regione disponga misure rivolte al contenimento dei cosiddetti “costi della politica”.

 

Le norme modificano l’articolo 2, comma 1, del DL 174/2012, prevedendo l’esclusione anche dei trasferimenti destinati al finanziamento delle politiche sociali e delle non autosufficienze da quelli condizionati al varo delle misure volte al contenimento dei costi della politica.

                                                  

La relazione tecnica afferma che si tratta di risorse volte a finanziare servizi essenziali per i cittadini, al pari dei trasferimenti già fatti salvi dalla norma vigente, e tenuto conto del fatto che i citati fondi non erano originariamente stati fatti salvi dal legislatore presumibilmente perché al momento dell’approvazione della norma non sussisteva la dotazione finanziaria a legislazione vigente da trasferire alle regioni. Inoltre, la stessa relazione tecnica relativa al DL 174/2012, con specifico riferimento all’articolo 2, precisa che la disposizione, essendo volta a garantire una riduzione dei "costi della politica" nelle regioni, è suscettibile di determinare risparmi di spesa per la finanza pubblica in atto non quantificabili.

La disposizione pertanto non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il Governo, durante l’esame presso il Senato[64], ha affermato che l’inclusione dei  fondi per le politiche sociali e per le non autosufficienze nel novero di quelli fatti salvi dalla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del DL 174/2012 non è suscettibile di determinare effetti volti ad affievolire l'osservanza della norma che impone alle regioni la riduzione del c.d. "costi della politica”. In proposito occorre infatti considerare che, al momento dell'entrata in vigore della disposizione de qua, i fondi sociali non disponevano di risorse da trasferire alle regioni, né si può immaginare che la dotazione finanziaria riservata a tali fondi nella successiva legge di stabilità fosse volta a rafforzare l'osservanza della norma stessa da parte delle regioni.

 

Al riguardo, si rileva che le norme in esame non appaiono comportare effetti diretti sui saldi di finanza pubblica in quanto all’art. 2 del DL n. 174/2012 non erano stati ascritti effetti di risparmio da scontare ai fini dei tendenziali.

 

ARTICOLO 10, comma 7-bis

Rifinanziamento autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6 della legge n. 193 del 2000

Normativa previgente La legge n. 193/2000, recante disposizioni per favorire l’attività lavorativa dei detenuti, ha introdotto – tra le altre – un credito d’imposta in favore dei soggetti che assumono o effettuano attività di formazione in favore dei detenuti. Ai fini della copertura, è prevista un’autorizzazione di spesa fissata in 4,6 milioni di euro annui (articolo 6).

Nel corso dell’esame presso il Senato del decreto legge n. 78/2013 (attualmente all’esame parlamentare per la conversione in legge, cfr. C.1417) è stato introdotto un articolo 3-bis alla legge n. 193/2000. Tale articolo disciplina un ulteriore credito d’imposta per favorire l’assunzione e la formazione dei lavoratori detenuti. Sul piano finanziario, si dispone che ai relativi oneri si fa fronte con l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6 e che tale autorizzazione rappresenta un limite di spesa[65].

L’articolo 28 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) ha disposto l’incremento del contributo unificato di cui al TU delle spese di giustizia[66] (comma 1). Le maggiori entrate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all'erario per un periodo di cinque anni. Il Ministero della giustizia è tenuto ad impegnare tali risorse per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale (comma 2).

 

La norma dispone l’incremento di 5,5 milioni di euro, a decorrere dal 2014, dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 193 del 2000.

Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’incremento del contributo unificato in materia di giustizia di cui all’art. 28, comma 2, della legge n. 183/2011.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo si osserva che le maggiori entrate derivanti dall’incremento del contributo unificato sono finalizzate, ai sensi dell’art. 28, comma 2, della legge n. 183/2011, ad assicurare  il  funzionamento  degli  uffici  giudiziari,  con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle  spese di personale. Andrebbe pertanto acquisito avviso del Governo circa la effettiva disponibilità delle risorse necessarie anche alla luce del fatto che, a fronte di un onere permanente, viene utilizzata una quota di gettito che, per la parte riferita alle autonomie speciali, è riservata all’Erario limitatamente ad un periodo di cinque anni (2012-2016).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’utilizzo delle risorse derivanti dal contributo unificato in materia di giustizia di cui all’articolo 28, comma 2, della legge n. 183 del 2011, appare opportuno che il Governo chiarisca se l’utilizzo di tali risorse possa pregiudicare gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse ai sensi della legislazione vigente. Infatti, secondo il citato articolo 28, comma 2, tale contributo dovrebbe essere versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale.

 

ARTICOLO 10-bis

Risparmi degli enti di previdenza di diritto privato

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato[67], stabiliscono che gli enti di previdenza di diritto privato[68], ferme restando le misure di contenimento della spesa già prevista dalla legislazione vigente, debbano realizzare ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione attraverso forme associative. Le ulteriori economie e i risparmi sono destinati ad interventi di welfare in favore dei propri iscritti e per le finalità di assistenza[69] (comma 1).

Lo scopo della norma è quello di destinare risorse aggiuntive all'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni e di sostenere i redditi dei professionisti nelle fasi di crisi economica.

I risparmi aggiuntivi[70] derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa sostenuta per consumi intermedi, nel rispetto dell'equilibrio finanziario di ciascun ente, possono essere destinati ad interventi di promozione e sostegno al reddito dei professionisti e agli interventi di assistenza in favore degli iscritti (comma 2).

Gli enti di previdenza di diritto privato[71], al fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro, svolgono, attraverso ulteriori risparmi, funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente (comma 3).

 

La relazione tecnica non è stata integrata nel corso dell’esame presso il Senato e, pertanto, non considera le norme in esame.

 

Al riguardo si rileva l’opportunità di un chiarimento circa la natura programmatica o immediatamente precettiva della disposizione in esame. Qualora la stessa implichi una diretta e immediata applicazione dovrebbe essere chiarito quale sia la natura e la dimensione concreta degli interventi e se la loro attuazione sia effettivamente compatibile con la salvaguardia “dell'equilibrio finanziario di ciascun ente”.

 

ARTICOLO 11, comma 1

Sospensione dell’incremento dell’aliquota IVA

La norma differisce al 1° ottobre 2013 l’incremento di un punto percentuale dell’aliquota IVA ordinaria (dal 21% al 22%) in precedenza previsto[72] a decorrere dal 1° luglio 2013.

Viene inoltre abrogato il comma 1-quater del medesimo articolo, in base al quale  l’aumento dell’aliquota non sarebbe stato applicato qualora entro il 30 giugno 2013 fossero entrati in vigore provvedimenti legislativi[73] tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

La relaziona illustrativa chiarisce che l’abrogazione di tale disposizione si è resa necessaria in quanto non più aggiornata dopo gli ultimi interventi legislativi e quindi non più operante.

 

Il prospetto riepilogativo  ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

minori entrate

1.059

0

0

1.059

0

0

1.059

0

0

 

 

La relazione tecnica afferma che sulla base di quanto valutato in sede di RT al provvedimento originario si stimano i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

IVA

-1.059

0

0

 

Al riguardo si rileva che la quantificazione degli effetti finanziari appare in linea con le stime  effettuate e gli elementi forniti nelle relazioni tecniche allegate ai precedenti provvedimenti legislativi vertenti sulla medesima materia.

 

ARTICOLO 11, commi da 2 a 4

Utili dei titoli di Stato greci attribuiti all’Italia

Le norme dispongono che, in attuazione dell’accordo dell’Eurogruppo del 27 novembre 2012[[74]], la Banca d’Italia, all’atto del versamento al bilancio dello Stato degli utili di gestione, debba comunicare annualmente al Ministero dell’economia - Dipartimento del tesoro la quota di tali utili riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio Securities Markets Programme attribuibili all’Italia. La quota di tali utili, relativa ai redditi provenienti dai titoli greci detenuti come investimento di portafoglio per il periodo 2012-2014 - ai sensi dell’accordo dell’Eurogruppo del 21 febbraio 2012 - è pari a 4,1 milioni di euro (comma 2).

Le predette quote sono riassegnate con decreto del Ministro dell’economia ad apposito capitolo di spesa per far fronte agli impegni previsti dal citato accordo (comma 3).

Nelle more della procedura di cui al comma precedente, con decreto del Ministro dell’economia può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo  non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

La relazione tecnica chiarisce che l’accordo del 27 novembre 2012 tra i Ministri dell’Eurogruppo prevede che gli Stati membri dell’area dell’euro trasferiscano alla Grecia un ammontare equivalente ai profitti derivanti dai titoli di Stato greci nel portafoglio Securities Markets Programme (SMP) dell’Eurosistema, nonché dei profitti rivenienti dai titoli greci detenuti da alcune banche centrali – tra le quali la Banca d’Italia – come investimento di portafoglio (c.d. “ANFA holdings”)[75]. Le risorse per il trasferimento di tali profitti provengono dalla retrocessione degli utili da parte delle rispettive Banche centrali nazionali (BCN) ai Governi dei paesi membri dell’area dell’euro, giacché i redditi derivanti dal portafoglio SMP delle BCN vengono redistribuiti tra le stesse in base allo schema di capitale nell’ambito del processo di ripartizione del reddito monetario. La quota di tali utili riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio Securities Markets Programme attribuibili all’Italia, per il periodo 2012-2014, è pari a 4,1 milioni di euro. Ai sensi della normativa che regola i rapporti tra Tesoro e Banca d’Italia, la retrocessione al Tesoro dei profitti ottenuti sui titoli SMP e sugli ANFA holdings deve avvenire attraverso il canale della distribuzione degli utili, nel rispetto delle disposizioni statutarie in materia di formazione del bilancio e in linea con il principio di indipendenza finanziaria sancito dal Trattato. Tale operazione si svolge ogni anno nel mese di giugno, mentre il trasferimento alla Grecia deve avvenire entro il 1° luglio, a cominciare dal 2013. Pertanto, in sede di distribuzione degli utili che la Banca d’Italia dovrà versare al bilancio dello Stato, l’importo riconducibile alle predette retrocessioni sarà enucleato dall’importo complessivo, posto che esse sono confluite nel risultato di esercizio dell’istituto. Tale quota di entrate sarà riassegnata alla spesa per provvedere al trasferimento alla Grecia.

La RT afferma che la disposizione non genera effetti negativi sui saldi di finanza pubblica trattandosi di un mero giro contabile, dovendosi provvedere alla restituzione dei maggiori introiti che sono derivati alla Banca d’Italia in conseguenza della detenzione dei titoli greci. Nelle more del perfezionamento del decreto di riassegnazione degli utili versati, è autorizzato il ricorso all’anticipazione di tesoreria. Le norme, pertanto, non comportano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate in prima lettura al Senato[76], il Governo ha evidenziato che il ricorso all’anticipazione di tesoreria costituisce una mera possibilità e che in ogni caso l’anticipazione verrebbe regolarizzata in tempi molto brevi. Quindi in un certo istante potrebbe anche verificarsi un peggioramento del fabbisogno in relazione alle risorse da destinare alla retrocessione. Ma una volta acquisiti gli introiti al bilancio si produrrà un miglioramento del fabbisogno stesso in quanto la retrocessione sarà stata già effettuata.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto evidenziato dal Governo (nella Nota del 15 luglio 2013) circa il carattere di mera eventualità dell’anticipazione di tesoreria e circa la limitatezza dei tempi entro i quali dovrebbe essere regolata.

 

ARTICOLO 11, comma 5

Contributo a favore del Chernobyl Shelter Fund

La norma autorizza un contributo in favore del Chernobyl Shelter Fund istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

Il contributo - dell’importo complessivo 25,1 milioni di euro - è versato in cinque rate annuali, di cui la prima, per l’anno 2013, di euro 2.000.000 e le successive di euro 5.775.000 per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017.

 

Il prospetto riepilogativo  ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

maggiore spesa in conto capitale

2

5,775

5,775

2

5,775

5,775

2

5,775

5,775

 

La relazione tecnica afferma che al relativo onere, pari a euro 2.000.000 per l’anno 2013, e 5.775.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale di conto capitale, accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

La relazione tecnica riproduce quanto previsto nella disposizione di copertura contenuta nel successivo articolo 12, comma 1, lett. g).

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento indicato dal testo.

 

ARTICOLO 11, comma 6

Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo

Legislazione vigente: l’articolo 1, commi 170 e 171, della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) disciplina la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse finanziarie di alcuni Fondi multilaterali di sviluppo. A tale scopo il comma 170 autorizza la spesa annua di 295 milioni di euro dal 2013 al 2022. Il comma 171 stabilisce una serie di contributi dovuti dall’Italia a singoli Fondi multilaterali in ordine alle ricostituzioni delle loro risorse già concluse e, dunque, rispetto alle quali l'Italia risulta in ritardo nei pagamenti. Tra questi, la lettera e) ha destinato 58 milioni di euro alla IX ricostituzione del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), Agenzia specializzata del sistema dell’ONU.

La norma modifica l’articolo 1, comma 171, lettera e), della legge di stabilità 2013, al fine di indicare in 58.017.000 euro l’effettivo importo dovuto come contributo italiano per la IX ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica

 

La relazione tecnica afferma che la differenza di euro 17.000 rispetto a quanto indicato precedentemente è ricompresa nei limiti dell’autorizzazione di spesa stabilita dall’articolo 1, comma 170, della legge n. 228 del 2012 e non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione illustrativa afferma che si tratta di una rettifica diretta a sanare un mero errore materiale, in quanto il contributo effettivamente da versare ammonta, appunto, a 58.017.000 euro.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 11, comma 6-bis

Fondo nazionale per il Servizio civile

La norma introdotta nel corso dell’esame presso il Senato incrementa lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile (art. 19 della legge n. 230/1998) di 1,5 milioni per l’anno 2013 e di 10 milioni di euro per l’anno 2014.

 

La norma, introdotta dal Senato non è corredata di relazione tecnica, ne è considerata nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari trasmesso al Senato e riferito al testo originario del decreto-legge.

 

Al riguardo, pur essendo lo stanziamento configurato come limite di spesa, risulterebbe utile conoscere l’incidenza del medesimo sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

 

ARTICOLO 11, commi 7 e 8

Detassazione dei contributi per la ricostruzione in Emilia-Romagna

Normativa vigente: l’articolo 12-bis del DL 74/2012, ha stabilito che per le imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012 le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti per danni non concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP.

L’articolo 6-novies del DL 43/2013 ha previsto la detassazione dei contributi (concessi con le modalità del finanziamento agevolato) destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai presidenti delle regioni interessate dagli eventi sismici. I predetti contributi sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRAP.

Le norme abrogano l’articolo 12-bis del DL 74/2012 e, contestualmente, modificano l’articolo 6-novies del DL 43/2013. Vengono così inglobate in un’unica disposizione l’agevolazione concernente la detassazione di plusvalenze e sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti in favore delle imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012 e l'agevolazione concernente la detassazione dei contributi destinati ad interventi di riparazione.

Il trattamento agevolativo (non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito - IRPEF ed IRES - e dell’IRAP) viene previsto in favore di tutti soggetti in relazione ai contributi, indennizzi o risarcimenti, di qualsiasi natura, ricevuti a seguito dei danni causati dal sisma del maggio 2012.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la previgente formulazione dell’articolo 6-novies, facendo esclusivo riferimento ai contributi di cui all’articolo 3-bis del DL 95/2012, di fatto ricomprendeva nella detassazione solo i contributi concessi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa o ad uso produttivo.

Si segnala inoltre che, rispetto alla previgente formulazione delle norme sopra citate, il testo in esame fa riferimento ai “soggetti” che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi, mentre il menzionato articolo 12-bis fa riferimento alle “imprese”. Ciò consentirebbe, come evidenziato dalla relazione illustrativa, di ricomprendere nell’agevolazione anche altri soggetti non titolari di reddito di impresa (quali i lavoratori autonomi) che ricevano gli stessi contributi per i danni causati dal sisma.

I presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, verificano l’assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici mediante l’istituzione e la cura del registro degli aiuti concessi. Le agevolazioni previste dal novellato articolo 6-novies è concessa nei limiti ed alle condizione previste dalle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012.

 

Il prospetto riepilogativo  non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica evidenzia che le norme  in esame unificano tutte le citate tipologie di agevolazioni in precedenza previste dall’articolo 12-bis del DL 74/2012 e dell’articolo 6-novies del DL 43/2013. Inoltre la detassazione viene estesa a qualunque forma di contributo, indennizzo o risarcimento ricevuto a causa dei danni subiti per il sisma in argomento.

La RT esclude effetti finanziari di riduzione del gettito in quanto, considerando la straordinarietà degli eventi calamitosi, nessun importo risulta scontato nelle previsioni di bilancio relativamente alle fattispecie da esentare, con ciò configurandosi una rinuncia a maggior gettito.

 

Al riguardo si osserva che l’invarianza finanziaria delle norme in esame appare confermata solo nel caso in cui nelle previsioni tendenziali non sia incluso in alcun modo il gettito derivante dalle fattispecie da esentare. Sul punto appare opportuna una conferma da parte del Governo.

 

ARTICOLO 11, comma 8-bis

Ripristino immobili pubblici e beni culturali danneggiati da eventi sismici

La norma dispone quanto segue:

a)      si interviene sulla disciplina relativa al ripristino di edifici pubblici e beni culturali danneggiati dagli eventi calamitosi in Emilia Romagna del maggio 2012. In particolare si dispone che per tali interventi i presidenti delle regioni possono avvalersi, oltre che dei soggetti pubblici competenti, anche degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

b)     si dispone che per la riparazione e il ripristino di opere pubbliche e beni culturali danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012, i soggetti attuatori, in deroga al codice degli appalti, possono affidare incarichi relativi a servizi tecnici specifici, di importo compreso tra euro 100.000 e la soglia comunitaria con la procedura  disciplinata dal medesimo codice degli appalti all’art. 57, comma 6, cui partecipano 10 concorrenti scelti da un elenco di professionisti e sulla base del principio di rotazione degli incarichi.

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, premessa la necessità di meglio precisare gli eventi sismici di cui alla lettera b), andrebbe chiarito, con riferimento alla medesima lettera, se le disposizioni siano conformi alla normativa comunitaria al fine di evitare eventuali sanzioni.

Con riguardo alla lettera a), andrebbe escluso che l’utilizzo degli enti ecclesiastici ai fini degli interventi di ripristino possa comportare, anche indirettamente, oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 11, commi 9-11

Procedure inerenti la rimozione di macerie miste ad amianto in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012 e della tromba d’aria del maggio 2013

Le norme disciplinano le attività da porre in essere ai fini della rimozione delle macerie a terra, miste a amianto, nelle aree delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012[77], nonché in quelle colpite dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013.

In particolare, si attribuisce ai gestori dei servizi pubblici il compito di identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto, e di pianificare la rimozione delle stesse. Sulla base di tali attività, il Presidente della regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario delegato, provvede allo svolgimento delle procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto l’elaborazione del piano di lavoro[78], la rimozione e il trasporto, nonché lo smaltimento delle macerie miste ad amianto (commi 9 e 10).

Il comma 10 specifica che la scelta di attribuire al Presidente della regione Emilia-Romagna il compito di procedere allo svolgimento delle gare sopra specificate ha anche ragioni di economia procedimentale.

Si prevede, infine, che agli oneri derivanti dalle attività sopra descritte si provveda con le risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, ovvero con le risorse finanziarie disponibili del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 74 del 2012, e dell'ordinanza n. 83 del 2013, negli ambiti di rispettiva competenza (comma 11).

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere sostanzialmente procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che le attività di che trattasi trovano copertura nelle risorse disponibili sul Fondo per la ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74 del 2012 e su quelle di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 2013, che ha stanziato risorse per i primi interventi emergenziali a seguito della tromba d’aria.

Nel corso della discussione al Senato, il Governo ha precisato[79] che le attività previste dalla norma vanno ricomprese nei primi interventi di tipo emergenziale e vanno considerati come propedeutici al ripristino del territorio colpito dalle due calamità. Secondo il Governo, dunque, la norma non introduce nuovi interventi, ma solo una nuova disciplina più efficace e veloce delle procedure concernenti la rimozione e lo smaltimento delle macerie miste ad amianto, i cui oneri trovano necessaria copertura nelle risorse stanziate dall’ordinanza n. 83 del 2013, e nel Fondo per la ricostruzione di cui al DL 74/2012.

 

Al riguardo, si prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo presso il Senato, in base ai quali  la norma non introduce nuovi interventi, ma intende disciplinare in maniera più efficace le procedure concernenti la rimozione e lo smaltimento delle macerie miste ad amianto. Riguardo alla copertura dei relativi oneri a valere sulle risorse stanziate dall’ordinanza n. 83/2013, e dal Fondo per la ricostruzione di cui al DL 74/2012, si rileva che non si dispone di elementi in merito all’entità delle spese connesse alle predette procedure e all’entità delle risorse effettivamente disponibili per farvi fronte.

In proposito appaiono utili dati ed elementi di valutazione.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 (capitolo 2177 – Ministero dell’economia e delle finanze), si rileva che da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato  lo stesso reca, per l’anno 2013, una disponibilità pari a circa 220 milioni di euro.

 

ARTICOLO 11, comma 11-ter

Smaltimento di amianto ed Eternit nella Valle del Belice

Le norme dispongono che il Ministero dell'ambiente definisca un programma di interventi finalizzato alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'Eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei comuni della Valle del Belice[80]. Alla realizzazione del programma si provvede nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2013, nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione Siciliana[81], anche mediante una rimodulazione degli interventi e delle relative risorse. Il riparto delle somme relative è stabilito nel rispetto delle quote percentuali determinate nel DM 2 agosto 2007.

 

Le norme – approvate durante l’esame al Senato – non sono corredate di relazione tecnica.

Si rende noto che la 5a Commissione del Senato sull’emendamento 11.25 Marinello e altri, che ha introdotto le norme in esame, ha espresso parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "50 milioni" con le seguenti: "10 milioni” relativamente al limite delle risorse stanziate.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione atteso che l’onere viene configurato come limite di spesa. Per quanto attiene alle modalità di copertura, si rileva che all’onere in questione si fa fronte nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione, anche mediante una rimodulazione degli interventi e delle relative risorse. In proposito, appare necessario acquisire l’avviso del Governo al fine di escludere la possibilità che detta rimodulazione pregiudichi la realizzazione di programmi già avviati a valere sulle medesime risorse.

 

ARTICOLO 11, comma 11-quater

Finanziamenti bancari agevolati in favore dei soggetti colpiti dal sisma in Emilia Romagna  

Normativa vigente L’art. 3-bis del decreto legge n. 95/2012 disciplina le modalità di erogazione di contributi in favore dei soggetti colpiti dal sisma in Emilia Romagna.

Tra l’altro, si dispone che le banche operanti nei territori colpiti possono contrarre finanziamenti - assistiti da garanzia dallo Stato fino ad un massimo di 6 miliardi di euro - con la Cassa depositi e prestiti al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici (comma 1, secondo periodo)[82].

 

La norma sostituisce il secondo periodo del comma dell’art. 3-bis del D.L. n. 95/2012.

Nella formulazione proposta:

-          in relazione ai finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti alle banche, viene confermata la garanzia statale già precedentemente prevista;

-          in relazione ai finanziamenti erogati dalla banca ai soggetti danneggiati dal sisma, viene introdotta la garanzia dello Stato;

-          resta fissato in 6 miliardi di euro il limite massimo della garanzia statale, già previsto dalla norma oggetto di modifica, ma precedentemente riferito ai soli finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti alle banche.

 

La norma non è fornita di relazione tecnica.

 

Al riguardo, appare necessario che sia chiarito in via preliminare se l’importo massimo della garanzia statale di 6 mld di euro sia da riferire alla somma dei crediti concessi da CDP alle banche e di quelli concessi da queste ultime ai contribuenti danneggiati dagli eventi sismici, o sia da riferire separatamente a ciascuna di tali categorie di crediti. In quest’ultima ipotesi, infatti, l’importo complessivo della garanzie potrebbe anche eccedere i 6 mld. Infatti, pur trattandosi di posizioni creditorie collegate tra di loro (in quanto i crediti concessi alle banche da CDP sono finalizzati a costituire una provvista per la concessione di crediti bancari ai contribuenti, al fine di consentire a questi ultimi l’assolvimento dei propri obblighi tributari), tali posizioni risultano formalmente distinte. Non può pertanto escludersi, in via teorica, una potenziale duplicazione delle possibilità di attivazione della garanzia statale.

La garanzia statale potrebbe infatti essere attivata sia in caso di insolvenza dei debitori privati nei confronti delle banche, sia in caso di insolvenza di queste ultime nei confronti di CDP, dovuta a cause diverse, anche se quest’ultima ipotesi sembrerebbe presentare probabilità più limitate.

I predetti chiarimenti, sul piano interpretativo, appaiono necessari al fine di escludere rischi per la finanza pubblica ulteriori, rispetto a quelli riconducibili al testo vigente della disposizione.

Per quanto attiene ai saldi di finanza pubblica, gli effetti si produrrebbero nel momento dell’effettiva escussione della garanzia.

Per quanto concerne lo stock di debito pubblico, andrebbero inoltre valutati eventuali rischi di riclassificazione delle garanzie come ulteriore debito pubblico. Infatti, indipendentemente dall’effettiva escussione si potrebbero produrre effetti sui conti pubblici e sul debito nel caso in cui, alla luce di una valutazione caso per caso delle condizioni complessive dell’operazione, dovessero emergere elementi tali da indurre a considerare certo o molto elevato il rischio per lo Stato di dover onorare la posizione debitoria oggetto di garanzia. Secondo gli indirizzi espressi da Eurostat, qualora tali rischi appaiano molto elevati, anche in base alla frequenza delle ipotesi di effettiva attivazione della garanzia, ciò potrebbe determinare una riclassificazione delle garanzie medesime come debito pubblico.

 

ARTICOLO 11, comma 11-quinquies [83]

Interventi di ricostruzione del comune di Marsciano

La norma, introdotta durante la discussione al Senato, estende la deroga al Codice dei contratti pubblici[84], già prevista per le zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012[85], agli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico degli immobili del borgo storico di Spina del Comune di Marsciano[86], danneggiati dal sisma che ha colpito la Regione Umbria il 15 dicembre 2009.

In particolare, a tali contratti si applica il comma 1-bis dell’articolo 3 del DL n. 74/2012, che esclude i contratti stipulati dai privati, beneficiari di contributi per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi, dall’applicazione delle norme di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

Si tratta delle disposizioni che individuano l’ambito di applicazione della disciplina del Codice dei contratti, attuativa della normativa europea, nei lavori (di importo superiore a un milione di euro) per i quali sia previsto un contributo pubblico superiore al 50% dell’importo complessivo e degli appalti di servizi (di importo superiore a 211.000 euro) connessi ai predetti lavori. Specifiche deroghe a procedure speciali sono previste dallo stesso Codice per i casi di urgenza. La disposizione, nel configurare una deroga all’applicazione della normativa nazionale e comunitaria sui contratti pubblici, esclude quindi per i suindicati contratti il ricorso alle procedure di affidamento secondo la disciplina del decreto legislativo n. 163/2006.

 

Ai sensi del comma 1-bis, dell’articolo 3, del DL n. 74/2012, per tali contratti resta comunque ferma l'esigenza di assicurare criteri di controllo, di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche nonché l’applicazione dei controlli antimafia previsti dal medesimo Codice, da effettuarsi secondo le linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, si osserva che le norme derogano all’applicazione delle disposizioni del “Codice dei contratti pubblici” (D.Lgs. 163/2003) che disciplina, tra l’altro, l’esecuzione dei lavori di ricostruzione mediante utilizzo di risorse pubbliche, il ricorso a procedure ad evidenza pubblica e, in casi particolari, a procedure negoziate. In proposito, andrebbe acquisita conferma che detta deroga sia compatibile con l’ordinamento comunitario in materia, al fine di evitare eventuali sanzioni.

 

ARTICOLO 11, comma 12

Addizionale regionale IRPEF nelle regioni a statuto speciale

La norma consente, con decorrenza 2014, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano di incrementare fino ad 1 punto percentuale l’aliquota di base dell’addizionale regionale IRPEF fissata in misura pari a 1,23%. L’incremento è finalizzato a consentire il rimborso dell’anticipazione di liquidità erogata dallo Stato per far fronte ai pagamenti dei debiti commerciali e dei debiti degli enti del SSN disciplinati dagli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 35 del 2013.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma è diretta ad assicurare, per le Regioni a Statuto Speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano, la necessaria copertura finanziaria all’onere annuale derivante dal rimborso dell’anticipazione di liquidità erogata dallo Stato per far fronte ai pagamenti di cui agli artt. 2 e 3 del decreto legge n. 35/2012 (pagamento dei debiti della PA).

A tal fine la disposizione amplia da 0,5[87] a 1 punto percentuale la manovrabilità in aumento rispetto all’aliquota di base dell’addizionale regionale IRPEF fissata all’1,23% dall’art. 28 del decreto legge n. 201/2011.

 

Al riguardo si segnala, in via preliminare, l’opportunità di acquisire chiarimenti in merito alla portata modificativa della disposizione rispetto alla facoltà di modificare l’addizionale IRPEF già riconosciuta alle regioni a statuto speciale sulla base della normativa previgente.

Non è chiaro infatti se la normativa previgente riconosca alle regioni a statuto speciale la facoltà di aumentare l’aliquota base, fissata in misura pari all’1,23%[88], dello 0,5% (quindi fino all’1,73%), come affermato dalla relazione tecnica e dalla relazione illustrativa, ovvero dello 0,27%, come desumibile dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 56/2000 che fissa l’aliquota massima dell’addizionale all’1,4% [89].

Appare inoltre opportuna una precisazione diretta a chiarire quale sia la nuova misura massima dell’addizionale regionale IRPEF consentita dalla norma in esame nelle RSS e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Ciò in quanto, sebbene dal testo della norma in esame si desuma un’aliquota massima di 2,23%, la relazione illustrativa allegata al provvedimento indica come misura massima il 2,13%.

Andrebbe altresì confermato se, come desumibile dal tenore letterale della norma in esame, sia preclusa per le regioni a statuto speciale, a differenza di quelle a statuto ordinario, la facoltà di apportare variazioni in diminuzione dell’addizionale IRPEF.

Andrebbe infine chiarito se la modifica apportata dalla norma debba intendersi di carattere transitorio, tenuto conto della sua natura derogatoria e del fatto che il maggior gettito è finalizzato dalla norma stessa al rimborso delle anticipazioni erariali ottenute per il pagamento dei debiti delle RSS e delle province autonome di Trento e Bolzano, ovvero se la norma abbia invece carattere permanente, tenuto conto che risulta fissato in modo esplicito unicamente il termine di decorrenza.

Sotto il profilo degli effetti finanziari, si segnala che l’utilizzo da parte delle RSS della maggiore facoltà di aumento dell’addizionale IRPEF loro riconosciuta dalla norma in esame, ove il relativo gettito risulti effettivamente destinato al rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi del DL n. 35/2013, appare suscettibile di determinare un miglioramento sia del fabbisogno che dell’indebitamento netto. Infatti mentre le maggiori entrate conseguite dall’aumento risulterebbero rilevanti ai fini dei predetti saldi, la relativa spesa ai fini del rimborso delle anticipazioni, non verrebbe contabilizzata, in quanto interna al comparto della PA.

 

ARTICOLO 11, comma 12-bis

Criteri per i pagamenti dei debiti delle regioni in piano di rientro da disavanzi sanitari

Normativa vigente - Il D.L. n. 35/2013 ha previsto, all’articolo 3, un’anticipazione di liquidità in favore delle regioni per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012 per l’importo complessivo di 14 miliardi, di cui 5 miliardi per il 2013 e 9 miliardi per il 2014. Tali debiti traggono origine sia dai c.d. ammortamenti non sterilizzati 2001-2011 (come risultanti dai modelli CE), sia dalla mancata erogazione per cassa alle aziende sanitarie delle somme stanziate per il finanziamento del SSN (crediti verso regioni come risultanti dai modelli SP 2011). Come precisato dalla relazione tecnica al D.L. 35, l’erogazione dell’anticipazione ed il conseguente pagamento dei debiti sanitari non determinano effetti sull’indebitamento netto, in quanto tali pagamenti sono a fronte non di nuove spese, ma di impegni già assunti in passato dagli enti del SSN. Si determina, invece, pienamente l’effetto sul SNF e sul fabbisogno.

Secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, i pagamenti disposti ai sensi del D.L. 35 sono effettuati dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro-soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro-soluto il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti.

 

La norma, introdotta durante l’esame in prima lettura al Senato, dispone che, nelle regioni che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari e che sono commissariate, i pagamenti dei debiti ai sensi dell’articolo 3 del D.L. 35/2013 possono essere effettuati, oltre che in applicazione dei criteri di cui all’articolo 6, comma 1, del medesimo decreto, anche attribuendo precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i quali non siano più esperibili rimedi giurisdizionali volti ad ottenere la sospensione dell’esecutività.

 

La disposizione, introdotta durante l’iter al Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare sotto il profilo della quantificazione, atteso che i pagamenti dei debiti sono compresi entro i limiti (quantitativi e temporali) autorizzati dal D.L. 35/2013 e che la norma fa salvi gli eventuali piani di pagamento dei debiti accertati in attuazione dei piani di rientro.

 

ARTICOLO 11, commi da 12-ter a 12-septies

Garanzia dello Stato sui debiti di parte corrente della PA

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, prevede la concessione della garanzia statale sui debiti di parte corrente delle PA[90] certificati secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 7 del DL 35 del 2013 (comma 12-ter). Con riferimento ai debiti in conto capitale, la disposizione precisa che continuano ad applicarsi le disposizioni del citato DL n. 35/2013 (comma 12-quater).

I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al 2 per cento dell'ammontare del credito. Avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice, diversa dallo Stato, può richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 5 anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. La garanzia dello Stato cessa al momento della ristrutturazione. L'amministrazione debitrice può contrattare con una banca o un intermediario finanziario la ristrutturazione del debito, a condizioni più vantaggiose, previa contestuale rimborso del primo cessionario (comma 12-quinquies).

Per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 7, comma 9-bis, del decreto-legge n. 35 del 2013.

In base al comma 9-bis, deve essere allegata alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 una relazione sull'attuazione del DL 35/2013. La relazione dà conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni effettuati ai sensi del medesimo decreto e indica le iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con la legge di stabilità per il 2014, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, anche mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

Con decreto del Ministro dell'economia sono definiti termini e modalità di attuazione delle norme in esame, comprese la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti nonché le modalità di escussione della garanzia, a decorrere dal 1º gennaio 2014. Si prevede, inoltre, che la garanzia dello Stato acquisti efficacia all'atto dell'individuazione delle risorse da destinare al predetto Fondo (comma 12-sexies).

In caso di escussione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa è esercitata sulle somme a qualsiasi titolo spettanti all'ente debitore (comma 12-septies)

 

La relazione tecnica precisa che il comma 12-ter prevede la concessione della garanzia dello Stato sui debiti di parte corrente certificati ex officio[91] che gli enti, diversi dallo Stato, sottoposti alla disciplina della certificazione[92] (ossia le regioni e le province autonome, gli enti locali, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti pubblici nazionali) sono tenuti a comunicare entro il 15 settembre 2013 alla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dalla RGS.

Con riferimento al comma 12-quater, la RT afferma che esso esclude i debiti di parte capitale in considerazione dell’impatto sull’indebitamento netto che deriverebbe dalla loro cessione a banche e intermediari finanziari. Sono inoltre fatte salve le operazioni di pagamento già avviate.

Riguardo al comma 12-quinquies, la RT afferma che la norma non determina oneri in quanto la facoltà di effettuare cessioni e ristrutturazioni delle proprie obbligazioni è già concessa agli enti, nei limiti della legislazione vigente che qui non viene modificata.

Infine con riferimento al comma 12-sexies, la RT precisa che le risorse del Fondo di garanzia saranno individuate con la procedura prevista dall’articolo 7, comma 9-bis, del DL 35/2013, tenuto conto che le eventuali escussioni della garanzia potranno avvenire a decorrere dall’anno 2014.

 

Al riguardo si osserva che in astratto un meccanismo di riconoscimento della garanzia statale sulla totalità dei debiti certificati di parte corrente delle pubbliche amministrazioni finalizzato alla loro cessione a istituti finanziari risulterebbe suscettibile di generare effetti negativi di rilevante entità sullo stock di debito e sul fabbisogno della PA. Tuttavia, nel caso delle norme in esame, la clausola di cui al comma 12-sexies, che condiziona l’efficacia della predetta garanzia alla previa individuazione, in sede di legge di stabilità, delle risorse del Fondo a tal fine istituito, sembra garantire che i predetti effetti siano limitati all’importo delle risorse che verranno appostate a copertura. Sul punto appare opportuna una conferma da parte del Governo, anche tenuto conto che il testo non specifica che la garanzia dovrebbe operare nei limiti delle risorse del Fondo.

Si segnala, inoltre, che la norma non fissa un criterio per la definizione di un ordine di priorità nell’attribuzione della garanzia statale ai crediti certificati nel caso in cui le risorse appostate risultino insufficienti rispetto alla totalità degli stessi.

Infine, risulterebbe utile acquisire dati ed elementi quantitativi in merito all’ammontare dei debiti di fornitura di parte corrente ad oggi certificati dalla piattaforma elettronica.

 

ARTICOLO 11, commi da 13 a 16

Anticipazioni in favore della regione Campania

Normativa vigente: l’art. 16, commi da 5 a 10, del DL n. 83/2012 ha previsto la predisposizione di un piano di rientro dai debiti relativi al settore del trasporto pubblico della regione Campania, il cui ammontare complessivo è stimato dalla relazione tecnica in circa 600 mln.  La regione può a tal fine utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ad essa assegnate[93] entro il limite complessivo di 200 milioni di euro. Le norme hanno inoltre disposto che, a decorrere dal 2013, gli aumenti fiscali previsti in caso di disavanzi sanitari[94] siano automatici e destinati alla ulteriore copertura del piano di rientro di cui al comma 5. Nel caso in cui si verifichino disavanzi sanitari, i predetti aumenti fiscali sono raddoppiati.

L’art. 1, comma 9-bis, del DL n. 174/2012, ha istituito un Fondo di rotazione finalizzato alla concessione di anticipazioni di cassa alle regioni in situazione di squilibrio finanziario per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati. Il Fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro. La citata disposizione è oggetto di modifica da parte della norma in esame (comma 16), che ha inserito tra le finalità del Fondo di rotazione il piano di rientro dai debiti del trasporto pubblico della regione Campania.

L’art. 2 del DL n. 35 del 2013 [95] ha previsto la concessione in favore delle regioni di anticipazioni finanziarie finalizzate al pagamento dei debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2012.

 

La norma dispone che l'anticipazione di liquidità  concessa alla Regione Campania[96] ai fini del pagamento dei debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2012 - cifrata dal testo in euro 1.452.600.000 - sia destinata, per la parte non utilizzata per la predetta finalità, al finanziamento del piano di rientro dei debiti del settore del trasporto pubblico locale[97] non coperto con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e con quelle del Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario (comma 13).

La norma subordina l'erogazione dell’anticipazione finalizzata al piano di rientro del settore del trasporto pubblico della regione Campania all'approvazione del piano stesso da parte dei Ministeri competenti e alla verifica della congruità della copertura annuale del rimborso del prestito, maggiorato degli interessi, nonché alla sottoscrizione di apposito contratto tra MEF e Regione Campania (comma 14).

E’ inoltre previsto che, a decorrere dal 2014, si applichino le maggiorazioni fiscali (IRAP  e addizionale IRPEF) previste dall'articolo 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009. Il relativo gettito è finalizzato prioritariamente all'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e, in via residuale, alla copertura dell'ammortamento del prestito destinato al piano di rientro dei debiti del trasporto regionale, per l'intera durata dell'ammortamento dei medesimi prestiti (comma 15).

E’ infine specificato che le risorse del Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario siano destinate, per la quota riferibile alla regione Campania, al finanziamento del menzionato piano di rientro del trasporto pubblico regionale (comma 16).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica afferma che le norme in esame non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto:

         le somme destinate alla parziale copertura del piano di rientro della Regione Campania (di cui all’articolo 16, comma 5, del DL 83/2012) sono reperite nell’ambito delle risorse già disposte in favore della Regione con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 maggio 2013, n. 41831, in applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013;

         la previsione che il gettito delle maggiorazioni fiscali sia finalizzato all'ammortamento delle anticipazioni di liquidità e al piano di rientro dei debiti del trasporto regionale costituisce (unitamente alla circostanza che l’anticipazione di liquidità di cui al comma 13 sia concessa entro i limiti compatibili con la copertura del relativo ammortamento) una salvaguardia per i saldi di finanza pubblica programmati.

Nella Nota di risposta del 15 luglio 2013 il Governo ha evidenziato che l’utilizzazione della quota parte dell’anticipazione di liquidità per il finanziamento del piano di rientro di cui all’articolo 16, comma 5, del DL 83/2012 non incide negativamente sul soddisfacimento dei debiti al 31 dicembre 2012 della Regione Campania in quanto, a seguito delle verifiche del tavolo di cui all’art. 2 del DL n. 35/2013, le richieste della medesima regione effettivamente rientranti nell’ambito applicativo dello stesso decreto risultano inferiori all’importo di 1.452.600.000 assegnato alla regione. Pertanto la norma in esame non determina alcuna necessità di reperire risorse finanziarie alternative.

Con riferimento ai profili di registrazione contabile, la Nota evidenzia che le risorse in esame costituiscono una mera anticipazione di liquidità che non può essere utilizzata a copertura di spese non opportunamente iscritte in bilancio.

Infine, la destinazione a decorrere dall’anno 2014 delle maggiorazioni fiscali previste dalla norma all’ammortamento dei prestiti di cui al DL n. 35/2013 e al piano di rientro non determina effetti negativi sulla copertura degli oneri recati dal predetto piano di rientro, atteso che le risorse allo scopo comunque destinate risultano sostanzialmente in linea con gli oneri da coprire.

 

Al riguardo si osserva che l’articolo 16, comma 9, del DL 83/2012 dispone l’automatico incremento delle aliquote fiscali IRAP e IRPEF già a decorrere dal 2013, con la possibilità di aumenti in misura doppia in presenza di disavanzi sanitari. Il comma 15 in esame, invece, prevede l’incremento delle aliquote solo a decorrere dal 2014. Andrebbe pertanto chiarito se la norma in esame possa determinare una disapplicazione delle predette disposizioni in materia di maggiorazioni IRAP e IRPEF. In tal caso andrebbe chiarito: in primo luogo, se possa determinarsi una riduzione di gettito per il 2013, in relazione al rinvio della decorrenza dei predetti aumenti: in secondo luogo, con quali risorse dovrebbe provvedersi al ripiano dei disavanzi sanitari nel caso in cui si verificassero.

 

ARTICOLO 11, comma 17

Disposizioni in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche

La norma autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali ad erogare a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, per l'anno 2013, tutte le somme residue a valere sul Fondo unico dello spettacolo.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ha carattere meramente gestionale e riguarda somme disponibili sullo stato di previsione del predetto Ministero, già destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche.

Nel corso dell’esame presso il Senato il Governo, in risposta ad alcune richieste di chiarimenti, ha affermato che le risorse in questione sono già scontate a legislazione vigente e che pertanto alla norma non sono associati effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Nulla da osservare per i profili di quantificazione, alla luce delle precisazioni fornite dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato.

 

ARTICOLO 11, commi da 18 a 20

Acconto imposte dirette e IRAP

La norma dispone l’incremento della misura dell’acconto delle imposte dirette dovuta in base al metodo storico. In particolare:

-          l’acconto IRPEF è aumentato, a decorrere dal 2013, dal 99% al 100%. Per l’anno in corso (2013) l’incremento della misura rileva ai fini della determinazione della seconda rata dovuta nel mese di novembre 2013. Nei casi in cui i contribuenti si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono la seconda o unica rata in base alle nuove disposizioni contenute nel presente comma (commi 18 e 19). In virtù del rinvio generale contenuto nell’art. 30 del d.lgs. n. 446/1997, l’incremento si applica anche all’acconto IRAP dovuto dalle persone fisiche;

-          l’acconto IRES è aumentato, per il solo anno 2013[98], dal 100% al 101%. La disposizione rileva esclusivamente in sede di determinazione della seconda o unica rata di acconto (comma 20). In virtù del rinvio generale contenuto nell’art. 30 del d.lgs. n. 446/1997, l’incremento si applica anche all’acconto IRAP dovuto dalle persone giuridiche.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari

 

milioni di euro

 

snf

Fabbisogno

Indebitamento

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Entrate tributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento 1 punto acc.IRPEF a regime (c.18-19)

175,7

 

 

175,7

 

 

175,7

 

 

Incremento 1 punto acc.IRES e addizionale IRES anno 2013(c.20)

281,4

-281,4

 

281,4

-281,4

 

281,4

-281,4

 

Incremento 1 punto acc.IRAP (solo anno 2013 per soggetti IRES e a regime per altri soggetti)  (c.18-19)

 

 

 

198,5

-163,6

 

198,5

-163,6

 

Spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento 1 punto acc.IRAP persone fisiche (a regime) e società (anno 2013)  (c.18-19)

-198,5

163,6

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica quantifica distintamente gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame.

Acconto IRPEF

La RT afferma che, in base ai dati di autotassazione, l’acconto IRPEF versato in relazione al 2012 ammonta a 16,87 mld di euro (di cui 6,94 mld come primo acconto versato dai contribuenti, 8,8 mld come secondo acconto versato dai contribuenti e 1,13 mld come acconti versati tramite sostituto d’imposta).

La relazione tecnica, considerato che nel 2012 la misura dell’acconto era pari a 96%[99], stima il maggior gettito 2013 pari a: (16,87mld : 96% x 1%) = 175,7 mln.

Trattandosi di una norma a regime, non si producono effetti di cassa negli anni successivi nel corso dei quali si compensano gli effetti di saldo e acconto.

Acconto IRES e addizionale IRES

I dati di autotassazione IRES evidenziano un acconto IRES pari a 26,7 mld (di cui 10,9 mld come primo acconto) e un acconto di addizionale IRES pari a 1,42 mld (di cui 574 mln come primo acconto).

L’incremento da 100% a 101% dell’acconto dovuto per l’anno 2013 determina un maggior gettito nel 2013 di IRES e addizionale IRES pari, rispettivamente, a 267,2 mln e 14,2 mln. A tali maggiori versamenti corrisponde il conseguente recupero nel 2014.

Acconto IRAP

I dati di autotassazione evidenziano un acconto IRAP 2012 versato dai soggetti IRES ammonta a 16,35 mld (di cui 6,7 mld come primo acconto) e quello versato dagli altri soggetti ammonta a circa 3,46 mld (di cui 1,46 mld come primo acconto).

Considerando che per i soggetti IRES l’incremento di 1 punto percentuale ha carattere transitorio, il maggior gettito per l’anno 2013 risulta pari a 163,6 mln cui corrisponde un pari minor gettito nel 2014.

Per gli altri soggetti, l’incremento di 1 punto percentuale è a regime, pertanto la norma determina solo effetti di maggior gettito nel 2013 pari a 34,9 mln.

 

Complessivamente, la relazione tecnica evidenzia i seguenti effetti finanziari

 

(milioni di euro)

 

 

2013

2014

2015

2016

Incremento 1 punto acc. IRPEF a regime (c.18-19)

+175,7

0

0

0

Incremento 1 punto acc. IRES solo per 2013(c.20)

+ 267,2

- 267,2

0

0

Incremento 1 punto acc. add.IRES solo per 2013 (c.20)

+14,2

-14,2

0

0

Incremento 1 punto acc. IRAP persone fisiche a regime (c.18-19)

+ 34,9

0

0

0

Incremento 1 punto acc. IRAP persone giuridiche solo per anno 2013 (c.20)

+ 163,6

- 163,6

0

0

 

Nel corso dell’esame presso il Senato è stato rilevato che la misura dell’acconto pari al 100% delle imposte pagate nell’anno precedente, ed ancor più nell’ipotesi del 101%, rende variabili i risultati finali di saldo delle imposte. Ciò anche in considerazione del fatto che i contribuenti hanno la facoltà di adottare il metodo previsionale in luogo del metodo storico per la determinazione dell’acconto da versare.

Il Dipartimento delle finanze con propria Nota[100] ha replicato che la sostanziale solidità e continuità temporale del dato complessivo di acconti versati, a fronte della modifica di un solo punto percentuale, rende sufficientemente attendibile il dato stimato. Per quanto concerne l’applicazione del metodo previsionale in luogo del metodo storico, la nota del Dipartimento delle finanze afferma che la stima è effettuata utilizzando una base dati che già sconta, in via ordinaria, eventuali scelte da parte dei contribuenti in merito a quale metodo utilizzare per il calcolo degli acconti.

 

Al riguardo, sulla base dei chiarimenti forniti nel corso dell’esame presso il Senato, si prende atto che la stima è effettuata considerando la possibilità dell’applicazione da parte dei contribuenti del metodo previsionale in luogo di quello storico. Si segnala, tuttavia, che dalla procedura illustrata nella relazione tecnica non si evince l’adozione di un’ipotesi di incremento del ricorso da parte dei contribuenti al metodo previsionale sia in considerazione del peggioramento della congiuntura economica sia per ridurre l’esborso in sede di acconto, incrementato in termini percentuali. In proposito sarebbe opportuno acquisire una valutazione del Governo.

Per quanto concerne le modalità operative circa il calcolo della nuova misura dell’acconto da versare, appaiono opportuni chiarimenti in merito alla possibilità, per i sostituti d’imposta facenti capo a pubbliche amministrazioni, di rideterminare gli acconti da trattenere ai propri dipendenti senza che ciò determini oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 11, comma 21

Acconto ritenute su interessi

La norma dispone l’incremento, da 100% a 110%, della misura dell’acconto dovuto sugli interessi maturati su depositi e conti correnti bancari[101] negli anni 2013 e 2014[102].

Per l’anno in corso, la disposizione produce effetti sulla seconda scadenza di acconto (16 ottobre 2013).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari

milioni di euro

 

snf

Fabbisogno

Indebitamento

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Entrate tributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento 10 punti acconto ritenuta su interessi bancari e postali (anni 2013 e 2014)

209

 

-209

209

 

-209

209

 

-209

 

La relazione tecnica, in base ai dati di gettito e alle previsioni formulate per l’anno 2013, stima in 209 milioni il maggior gettito attribuibile all’incremento di 10 punti percentuali dell’acconto da versare per gli anni 2013 e 2014.

Trattandosi di un maggior acconto, il predetto ammontare è recuperato nell’anno successivo in sede di saldo.

Gli effetti di cassa sono riportati nella seguente tabella. 

 

(milioni di euro)

 

 

2013

2014

2015

2016

Incremento 10 punti acc. ritenute su interessi bancari per anni 2013 e 2014 (c. 21)

+ 209

0

- 209

0

 

Nel corso dell’esame presso il Senato sono state richieste informazioni circa i dati e le ipotesi utilizzate per la quantificazione;  inoltre, è stato evidenziato che i risultati delle stime indicati dalla relazione tecnica sembrerebbero basati su un’ipotesi di invarianza del quadro economico finanziario di riferimento.

Il Dipartimento delle finanze con propria Nota[103] ha replicato che il dato utilizzato per la stima è relativo alle previsioni di gettito formulate per il capitolo di bilancio 1026/5 pari complessivamente a 2,6 miliardi di euro, successivamente nettizzate per considerare i versamenti a titolo di saldo e quelli relativi alla Cassa depositi e prestiti che affluiscono sullo stesso capitolo di bilancio. Con riferimento al profilo temporale degli effetti di gettito, il Dipartimento delle finanze ritiene che la previsione di un effetto costante comporti una stima sufficientemente prudenziale. Data, infatti, la vigenza della norma di soli due anni (2013 e 2014) l’effetto negativo del 2015 si riferisce alla compensazione che gli istituti di credito opereranno con il maggior acconto versato nell’anno precedente, mentre nel 2014 gli effetti saranno nulli.

 

Al riguardo, pur prendendo atto delle ulteriori informazioni fornite dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato, si segnala che le stesse non appaiono ancora sufficienti a consentire una verifica della stima effettuata.

In proposito si segnala che le previsioni assestate relative al capitolo 1026/5 evidenziano effettivamente una contrazione del gettito che passa da 2,594 mld. nel 2013 (in linea con quanto indicato nella Nota del dipartimento delle finanze) mentre per il 2014 la previsione è pari a 2,427 mld. nel 2014.

Più in generale sarebbe utile acquisire una valutazione del Governo in merito ai possibili criteri di classificazione dell’intervento previsto ai fini dei parametri rilevanti in sede europea. In particolare, andrebbero forniti elementi volti ad escludere la possibilità di una riclassificazione della misura in esame come anticipo di entrate future, in quanto tale non imputabile all’esercizio in corso ai fini dell’indebitamento netto. Ciò, in particolare, in considerazione dell’entità dell’incremento previsto (da 100 a 110%) e della natura transitoria dell’incremento medesimo.

Considerazioni analoghe potrebbero riguardare gli incrementi di acconto di carattere transitorio previsti dai precedenti commi 18 e 20, che risultano tuttavia di entità più contenuta in termini percentuali.

 

ARTICOLO 11, commi 22 e 23

Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei tabacchi lavorati

Le norme prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo del tabacchi lavorati, nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, siano assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento per cento del prezzo di vendita al pubblico. La commercializzazione di tali prodotti è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e deve essere prestata apposita cauzione preventiva a garanzia del versamento dell'imposta dovuta. La definizione delle norme applicabili alla distribuzione e vendita dei prodotti in oggetto ed ai relativi adempimenti amministrativi e contabili è quindi demandata ad un decreto del Ministro dell'economia, che disciplinerà la materia in conformità alle norme vigenti per i tabacchi lavorati, in quanto applicabili (comma 22).

Viene, inoltre, previsto che, ai fini della tutela della salute dei non fumatori, il Ministero della salute effettui il monitoraggio sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo per promuovere le necessarie iniziative normative (comma 23).

 

Il prospetto riepilogativo  ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

maggiori entrate

 

117

117

 

117

117

 

117

117

 

La relazione tecnica stima che il mercato delle c.d. sigarette elettroniche abbia un valore complessivo di circa 200 milioni di euro annui e, pertanto, l’assoggettamento alla tassazione del 58,5 per cento comporta maggiori entrate erariali pari a circa 117 milioni di euro su base annua.

La relazione illustrativa afferma che, in mancanza di dati e rilevazioni ufficiali in ordine al mercato delle cosiddette sigarette elettroniche, è possibile stimare, sulla base di valutazioni tuttora di natura induttiva e a condizione che si consolidi il target dei potenziali acquirenti, che il valore complessivo di questo specifico comparto sia attualmente pari a circa 150 milioni di euro. È stimabile che l’assoggettamento alla tassazione del 58,5 per cento, ipotizzando che non abbia un rilevante impatto sui consumi e ferma restando l’incertezza delle variabili da considerare, dovrebbe portare il valore complessivo del comparto a circa 200 milioni di euro, con conseguenti entrate erariali nell’ordine di 117 milioni di euro su base annua.

 

Al riguardo, con riferimento al valore di mercato delle sigarette elettroniche utilizzato per la stima del maggior gettito, si osserva che non appare evidente il rapporto fra l’attuale valore indicato nella relazione illustrativa (150 milioni di euro) e il valore utilizzato dalla RT per la quantificazione delle maggiori entrate (200 milioni di euro). Tale differenza andrebbe chiarita, anche al fine di verificare la prudenzialità della quantificazione (tenuto conto - per esempio - del possibile effetto disincentivante derivante dall’introduzione dell’imposta in esame).

Con riferimento all’attività di monitoraggio affidata al Ministero della salute (comma 23), andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare la possibilità che i necessari adempimenti possano essere svolti nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 

 

ARTICOLO 11-bis

Limiti di indebitamento per gli enti locali e Fondo svalutazione crediti

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura presso il Senato, modifica l’articolo 204, comma 1, del D. Lgs. 267/2000[[104]], disponendo l’incremento dei limiti fissati per il ricorso ai mutui e ad altre forme di indebitamento da parte degli enti locali.

In particolare, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi non superi i seguenti limiti, calcolati in percentuale delle entrate correnti (comma 1):

-          8 per cento per gli anni 2012 e 2013 (anziché 8 per cento per l’anno 2012 e 6 per cento per l’anno 2013);

-          6 per cento a decorrere dal 2014 (anziché 4 per cento).

Viene inoltre modificato l’articolo 1, comma 17, del DL 35/2013, prevedendo che, per gli enti locali beneficiari dell’anticipazione di cui all’articolo 1, comma 13, del medesimo decreto legge, il fondo di svalutazione crediti[105] relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l’anticipazione stessa, e comunque nelle more dell’entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio[106], sia pari ad almeno il 30 per cento (anziché 50 per cento) dei residui attivi aventi anzianità superiore a cinque anni (comma 2).

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento introduttivo della disposizione[107] non rileva la presenza di effetti finanziari.

 

Al riguardo si rileva che l’incremento dei limiti fissati per il ricorso ai mutui e ad altre forme di indebitamento da parte degli enti locali appare suscettibile di determinare un innalzamento del debito degli enti locali, con effetti negativi per la finanza pubblica. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Si ricorda che, con riferimento all’emendamento che ha introdotto la disposizione in esame, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso[108] parere di semplice contrarietà, limitatamente alla parte del testo (comma 1) che determina un incremento dei limiti per il ricorso all’indebitamento.

Riguardo al comma 2 non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che la disposizione appare volta a rimuovere un impedimento all’applicabilità all’anticipazione di liquidità prevista dal DL 35/2013. Infatti l’incremento della dotazione del fondo di svalutazione dei crediti in misura pari al 50% dei residui attivi ha determinato una limitazione della capacità di spesa degli enti locali con effetti dissuasivi nel richiedere l’anticipazione stessa.

 

ARTICOLO 12

Copertura finanziaria

La norma stabilisce che agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 12, lettera b), 2, commi 6 e 10, 7, comma 7 e 11, commi 1, 5, 20 e 21, pari a 1.122,15 milioni di euro per l’anno 2013, a 576,525 milioni di euro per l’anno 2014, a 321,925 milioni di euro per l’anno 2015, a 62,925 milioni di euro per l’anno 2016, a 12,925 milioni di euro per l’anno 2017 e a 7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, si provvede:

a) quanto a 65 milioni di euro per l’anno 2013, a 77 milioni di euro per l’anno 2014 e a 78 milioni di euro per l’anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) quanto a 98 milioni di euro per l’anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 864,6 milioni di euro per l’anno 2013, a 117 milioni di euro per l’anno 2014, a 112 milioni di euro per l’anno 2015, a 51 milioni di euro per l’anno 2016 e a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 11, commi da 18 a 22;

d) quanto a 91,05 milioni di euro per l’anno 2013,  a 209,15 per l’anno 2014, 6,15 milioni per ciascuno degli anni dal  2015 al 2017 e  6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al l’articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n.228;

e) quanto a 150 milioni di euro per l’anno 2014 e a 120 milioni di euro per l’anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

f) quanto a 7,6 milioni di euro per l’anno 2014, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento ordinario delle Università;

g) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2013 e a 5,775 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

h) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 10 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

 

Al riguardo, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, si segnala che:

quelle di cui alla lettera a) relative al Fondo per il federalismo amministrativo (capitolo 2856– Ministero dell’economia e delle finanze), sono  ridotte nella misura di 65 milioni di euro per l’ano 2013, 77 milioni di euro per l’anno 2014 e di 78 milioni di euro nell’anno 2015 e presentano natura corrente;

- quelle di cui alla lettera b) relative al Fondo per interventi strutturali di politica economica come rifinanziato dall’ articolo 7-bis, comma 4 decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013 (capitolo 3075– Ministero dell’economia e delle finanze), sono ridotte nella misura di 98 milioni di euro nell’anno 2013, presentano natura di parte corrente;

- quelle di cui alla lettera d) relative al Fondo da ripartire per provvedere alla spesa dei canoni di locazione degli immobili adibiti ad uffici pubblici (capitolo 3074– Ministero dell’economia e delle finanze), ridotte nella misura di 91,05 milioni di euro per l’anno 2013, di 209,15 per l’anno 2014, di 6,15 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, presentano natura corrente e sono state utilizzate, più volte, negli ultimi provvedimenti esaminati dalle Camere;

- quelle di cui alla lettera e) relative al Fondo da ripartire per l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive delle persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti e professioni che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati (capitolo 2870– Ministero dell’economia e delle finanze), sono ridotte nella misura di 150 milioni di euro nell’anno 2014, e di 120 milioni di euro nell’anno 2015 presentano natura di parte corrente e sono state utilizzate, più volte, negli ultimi provvedimenti esaminati dalle Camere;

- quelle di cui alla lettera f) sono utilizzate la riduzione, nella misura di 7,6 milioni di euro nell’anno 2014, del Fondo ordinario per le università (capitolo 1694 – Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) e presentano natura di parte corrente;

- quelle di cui alla lettera g), nella misura di 2 milioni di euro per l’anno 2013 e di 5,775 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, si riferiscono all’utilizzo dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale utilizzo di risorse di conto capitale non sembra determinare una dequalificazione della spesa dal momento che coincide nell’importo con gli oneri derivanti dall’assegnazione del contributo in favore del Chernobyl Shelter Fund, di cui all’articolo 11, comma 5, che presentano analoga natura;

- quelle di cui alla lettera h) prevedono l’utilizzo, nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 10 milioni di euro per l’anno 2014, delle risorse relative alla quota dell’otto per mille dell’IRPEF destinata allo Stato (capitolo 2780 - Ministero dell’economia e delle finanze), presentano natura di parte corrente e sono già state oggetto recentemente di numerose riduzioni.

 

Alla luce delle modifiche apportate alla copertura durante l’esame in prima lettura presso il Senato della Repubblica, con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui alle lettere d) e h), relative al Fondo da ripartire per l’esecuzione dell’IRAP delle persone fisiche esercenti arti e professioni e alla quota dell’otto per mille di competenza statale, appare opportuno che il Governo confermi l’effettiva disponibilità delle risorse e che il loro utilizzo non pregiudichi gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.

 



[1] Di cui all’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della L.92/2012.

[2] A seguito dell’approvazione dell’emendamento 1.800 del Governo. La relativa RT afferma che dalle modifiche in questione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né maggiori entrate.

[3] A seguito dell’approvazione degli emendamenti 1.5000 delle Commissioni e 1.801 del Governo.

[4] Di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008.

[5] Di cui alla L. 183/1987.

[6] Si ricorda che il Piano di azione e coesione (PAC) - concentrato nel Mezzogiorno e attuato in partenariato istituzionale e tecnico con le Amministrazioni titolari dei programmi operativi 2007-2013 (principalmente regioni) - è stato predisposto nel 2011 allo scopo di consolidare il processo di accelerazione dell'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 precedentemente avviato di intesa con la Commissione europea. La politica di coesione territoriale è svolta sinergicamente dall'Unione europea, tramite i fondi strutturali (Fondo sociale europeo e Fondo europeo di sviluppo regionale) e, in aggiunta, dallo Stato, mediante il Fondo per lo sviluppo e la coesione (già Fondo per le aree sottoutilizzate). Tale sistema si fonda sul "principio di addizionalità", in base al quale i singoli Stati membri devono stanziare un ammontare di cofinanziamento nazionale da affiancare, secondo una determinata proporzione, alle risorse europee che transitano dai Fondi strutturali. I livelli di cofinanziamento sono differenziati in base al livello di prosperità dei vari Stati.

[7] Di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

[8] A seguito dell’approvazione dell’emendamento 1.801 del Governo. La relativa relazione tecnica afferma che dalle modifiche in questione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né maggiori entrate. La RT altresì conferma che la salvaguardia degli equilibri finanziari è assicurata dal riconoscimento da parte dell’INPS delle domande pervenute in base all’ordine cronologico di ricevimento. Si fa notare che tale previsione, peraltro, viene riproposta dalla suddetta proposta emendativa senza modifiche rispetto a quella contenuta nel testo originario dell’articolo 1, comma 14.

[9] Si ricorda che detto articolo 1, comma 2, dispone che, al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini, sulle modalità di entrata e di uscita nell'impiego, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale.

[10] Con Nota del Ministero dell’economia – Dipartimento RGS del 15 luglio 2013.

[11] Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della L. 92/2012. Le norme prevedono che, al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure introdotte e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini, sulle modalità di entrata e di uscita nell'impiego, sia istituito presso il Ministero del lavoro, in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan).

[12] Emendamento 2.17 (testo 2), approvato dall’Assemblea del Senato nella seduta del 29 luglio 2013.

[13] V. nota precedente.

[14] Di cui all’art. 1, c. 139, della legge 228/2012.

[15] Art. 2 del DL 70/2011.

[16] Il DL n. 70 del 2011 è entrato in vigore il 14 maggio 2011.

[17] Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

[18] Comma modificato nel corso dell’esame al Senato.

[19] Si fa presente che il comma 1-bis) è stata introdotto al Senato a seguito dell’approvazione dell’emendamento delle Commissioni 3.4 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere di semplice contrarietà.

[20] Di cui all’articolo 60 del DL 5/2012.

[21] Di cui all’articolo 81, comma 29, del DL 112/2008

[22] Di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

[23] Costituiti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 8 luglio 2013 ed operanti presso il medesimo Ministero,

[24] Si tratta dell’emendamento 5.800 del Governo.

[25] Ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge  388/2000. La norma ha autorizzato gli enti pubblici di ricerca - nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari - a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. Si ricorda che l’ISFOL è un ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[26] Si ricorda che con l'articolo 1, comma 7, del DL 148/1993 è stato istituito presso il Ministero del lavoro il Fondo per l'occupazione, alimentato anche dai contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali.

[27] Si tratta dell’emendamento 5.800 del Governo.

[28] Si veda il resoconto della seduta pomeridiana del 25 luglio 2013.

[29] Ma in tale ipotesi non risulterebbe evidente la necessità di un intervento del legislatore.

[30] Di cui ai commi 19 e seguenti dell'art. 3 della L. 92/2012.

[31] Di cui all'art. 4, commi da 16 a 23, della L. n. 92.

[32] L’articolo 8, comma 9, della L. 407/1990 dispone, tra l’altro, che in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto i contributi previdenziali ed assistenziali siano applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi.

[33] Cfr. resoconti sommari della 5a Commissione permanente del Senato n.55 del 25 luglio 2013 e n. 58 del 31 luglio 2013.

[34] Mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

[35] Nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile.

[36] Di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

[37] Ossia i contratti di cui al comma 1, gli atti di conciliazione di cui al comma 2, unitamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 4.

[38] Articolo  aggiuntivo 7.0.200

[39] Comma modificato nel corso dell’esame al Senato.

[40] Di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

[41] Ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

[42] Emendamento 9.800 del Governo

[43] Di cui all’art. 13,  comma 4, legge n. 68/1999.

[44]Aggiungendo il comma 3-bis all’art. 3 del d.lgs. n. 216/2003 (“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro").

[45] Di cui all’articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

[46] Di cui all’articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

[47] Rispetto a quelle già disposte con l’emanazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011.

[48] Nota n. 59935 del 15 luglio 2013.

[49] Apportando delle modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012 che detta la disciplina di Attuazione della direttiva 2009/52/CE. Detta direttiva introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

[50] Dimostrata dal pagamento delle somme dovute per la regolarizzazione, e dal requisito della presenza al 31 dicembre 2011.

[51] Di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legge 10 ottobre 1996, n. 510.

[52] Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono, a norma dell’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003, attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.

[53] Nota n. 59935 del 15 luglio 2013.

[54] Inseriti con emendamento 9.801 approvato al Senato.

[55] L’art. 2464 del codice civile disciplina i conferimenti di capitale nelle SRL.

[56] L’art. 2463 del cod. civile disciplina la costituzione delle SRL.

[57] Nota n. 2544 del 16 luglio 2013.

[58] Subemendamento 9.802/1 (testo 2).

[59] La disposizione prevede che, a decorrere dall'anno 2011, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal MIUR, con progressivi incrementi negli anni successivi, è destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.

 

[60] Di cui all’articolo 7, comma 4, del  DL 248/2007.

[61] Di cui all’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

[62] Di cui all’articolo 1, ultimo comma, del DL 663/1979.

[63] Con Nota del Ministero del lavoro del 15 luglio 2013.

[64] Con Nota del Ministero del lavoro del 15 luglio 2013.

[65] In merito alla predetta autorizzazione di spesa si rinvia a quanto più dettagliatamente indicato nella scheda relativa all’articolo 3-bis del decreto legge n. 78/2013, attualmente all’esame parlamentare per la conversione in legge. (cfr Dossier Servizio Bilancio dello Stato n. 24 del 31 luglio 2013).

[66] D.P.R. n. 115/2002.

[67] Emendamento 10.0.200 Sacconi.

[68] Di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

[69] Di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

[70] Rispetto a quelli di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

[71] Singolarmente oppure attraverso l'associazione degli enti previdenziali privati – Adepp.

[72] Dall’articolo 40, comma 1-ter, del DL n. 98 del 2011, come modificato dalla legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 480, della legge 228/2012.

[73] Si trattava, in particolare, di provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché l’eliminazione o la riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali.

[74] V. infra quanto di seguito riportato nella relazione tecnica riferita alle norme in esame.

[75] Come da decisione dell’Eurogruppo del 21 febbraio 2012.

[76] Nota della RGS del 15 luglio 2013.

[77] Come identificate dall’articolo 1, comma 1, del DL 74/2012.

[78] L’articolo 256, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, prevede che i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo previa predisposizioni di un apposito piano di lavoro.

[79] Nota RGS 15 luglio 2013.

[80] Di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.

[81] Di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009.

[82] Il testo vigente del richiamato secondo periodo recita “A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici”.

[83] Emendamento 11.27.

[84] Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

[85] Come individuati dal DL n. 74/2012 recante interventi urgenti per le aree colpite dai sismi del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo.

[86] Si tratta degli immobili compresi nel piano integrato di recupero di cui all'articolo 1 comma 3 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3853 del 3 marzo 2010.

[87] Articolo 50, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997.

[88] Dall’art. 28, commi 1 e 2, del DL n. 201/2011.

[89] Tale limite massimo risulta applicabile alle sole regioni a statuto speciale a seguito del D.Lgs. n. 68/2011.

[90] Di cui al comma 1, dell’articolo 7 del DL n. 35 del 2013.

[91] Ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del DL n. 35 del 2013.

[92] Ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del DL n. 185 del 2008 e dell’articolo 12, comma 11-quinquies del DL n. 16 del 2012.

[93] Di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009.

[94] Di cui all’articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Si tratta delle seguenti maggiorazioni fiscali: incremento dell’aliquota IRAP nella misura fissa dello 0,15%; incremento dell’addizionale all’IRPEF nella misura fissa dello 0,30%.

[95] Attuato con il decreto del Ministro dell’economia del 14 maggio 2013.

[96] Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, attuato con il decreto del Ministro dell’economia del 14 maggio 2013.

[97] Previsto dall'articolo 16, comma 5, del DL 83/2012.

[98] La misura interessa l’acconto IRES dovuto per il periodo d’imposta in corso alla data 31 dicembre 2013.

[99] Con DPCM 21 novembre 2011, emanato ai sensi dell’art. 55 del decreto legge n. 78/2010, la misura dell’acconto dovuta per l’anno 2012 è stata ridotta di 3 punti percentuali (da 99 a 96 per cento).

[100] Nota n. 2544 del 16 luglio 2013.

[101] Di cui all’art. 35, comma 1, del decreto legge n. 46/1976.

[102] La misura interessa l’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e quello successivo.

[103] Nota n. 2544 del 16 luglio 2013.

[104] Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[105] Di cui al comma 17, dell’articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

[106] Di cui al d. lgs. n. 118/2011.

[107] Emendamento Senato 11.0.501

[108] Seduta del 18 luglio 2013.