Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (C.1309) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012
Riferimenti:
AC N. 1309/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 33
Data: 16/10/2013
Descrittori:
FRANCIA   LINEE FERROVIARIE
LIONE   RATIFICA DEI TRATTATI
TORINO, TORINO - Prov, PIEMONTE     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1309

 

Ratifica dell’Accordo fra Italia e Francia per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione

 

 

 

 

 

 

 

N. 33 – 16 ottobre 2013

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1309

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l’esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Bergamini

 

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-28 dell’Accordo e ARTICOLO 3 del ddl di ratifica.. 3

Realizzazione ed esercizio della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. 3



PREMESSA

 

Il disegno di legge autorizza la ratifica dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Repubblica francese per la realizzazione e l’esercizio della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, sottoscritto a Roma il 30 gennaio 2012. In particolare, formano oggetto dell'Accordo la sezione transfrontaliera della parte comune italo-francese dell'opera[1] e i raccordi con le linee esistenti. L'Accordo disciplina inoltre la costituzione e il funzionamento del Promotore pubblico, ente aggiudicatore istituito dalle Parti e destinato ad assumere la qualifica di gestore della sezione transfrontaliera.

Come precisato dall’articolo 1 dell’Accordo[2], quest’ultimo non ha come oggetto l'avvio dei lavori definitivi della parte comune italo-francese, che invece richiederà l'approvazione di un Protocollo addizionale separato, tenendo conto della partecipazione definitiva dell'Unione europea.

Il testo in esame è corredato di relazione tecnica.

Il disegno di legge di ratifica in esame reca una clausola di invarianza (articolo 3), in base alla quale dall’attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo articolo 3 prevede che con il successivo Protocollo addizionale[3] sarà disciplinato l’avvio dei lavori connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune. Alla copertura degli oneri derivanti da tale Protocollo addizionale si provvederà con la relativa legge di autorizzazione alla ratifica.

La presente Nota esamina le norme dell’Accordo del 30 gennaio 2012 che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-28 dell’Accordo e ARTICOLO 3 del ddl di ratifica

Realizzazione ed esercizio della nuova linea ferroviaria Torino-Lione

Le norme stabiliscono le condizioni per la realizzazione del progetto di collegamento ferroviario misto merci-viaggiatori tra Torino e Lione, nonché le condizioni di esercizio dell'opera (dopo la sua realizzazione) e quelle di miglior utilizzo della linea storica del Fréjus. In particolare:

-          viene prevista l’istituzione, dalle Parti, del Promotore pubblico, ente aggiudicatore ai sensi della direttiva 2004/17/CE  con sede legale a Chambéry (Francia)  e direzione operativa a Torino. Il Promotore pubblico, destinato a divenire gestore dell'infrastruttura della sezione transfrontaliera, è l'unico responsabile della conclusione e del monitoraggio dell'esecuzione dei contratti richiesti dalla progettazione, dalla realizzazione e dall'esercizio della medesima sezione. La composizione del consiglio di amministrazione del Promotore pubblico è paritaria tra i due Stati (articolo 6);

-          viene prevista l’istituzione, in seno al Promotore pubblico, di una Commissione dei contratti composta di dodici membri nominati per metà da ciascuna Parte, con competenza in materia di aggiudicazione e di controllo sull’esecuzione dei contratti (articolo 7);

-          viene prevista l’istituzione di un Servizio permanente di controllo, composto da dodici esperti nei settori interessati dalle attività del Promotore pubblico nominati per metà da ciascuna Parte. Il Servizio, collocato presso il Promotore (che provvede al suo funzionamento), è incaricato del controllo sul corretto impiego dei fondi pubblici, e della corretta esecuzione del progetto (articolo 8);

-          si prevede che nell’ambito della Commissione intergovernativa (CIG) siano istituiti due organismi: il Comitato di sicurezza tecnica e il Comitato di sicurezza antisabotaggio/antiterrorismo (ASAT). L'ASAT, che è organismo consultivo, ha come compiti, in particolare, l'emissione di pareri o proposte alla CIG; l'interlocuzione con il Promotore pubblico e con gli organi istituiti nell'ambito del medesimo sui temi ASAT, la predisposizione di documenti relativi alla sicurezza e la trasmissione delle istruzioni della CIG. ASAT, per lo svolgimento dei propri compiti, può ricorrere, senza oneri finanziari aggiuntivi, alla collaborazione delle Direzioni competenti in materia di sicurezza delle Amministrazioni di ciascuna Parte (articolo 9);

-          viene disciplinato il finanziamento degli studi, dei sondaggi e dei lavori preliminari della parte comune della sezione internazionale. In particolare si prevede che i sovracosti derivanti dal cambiamento del tracciato in Italia rispetto al progetto originario ("Sinistra Dora") saranno sostenuti totalmente dalla Parte italiana, la quale beneficerà della globalità del relativo finanziamento europeo (articolo 15);

-          vengono definite le modalità di realizzazione del progetto. In particolare, per la prima fase, riguardante la realizzazione della sezione transfrontaliera, le modalità di finanziamento prevedono che, al netto del contributo dell'Unione europea e della parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie, la ripartizione sarà del 57,9% per la parte italiana e del 42,1% per la parte francese, nei limiti del costo stimato nel progetto definitivo. Si precisa, inoltre, che nel limite della stima degli interventi di miglioramento della capacità sulla linea storica tra Avigliana e Bussoleno realizzata da LTF (Lyon Turin Ferroviaire), cioè 81 milioni di euro, il finanziamento di tali lavori sarà assicurato nell’ambito complessivo del finanziamento della prima fase. Gli eventuali sovracosti saranno totalmente a carico della Parte italiana (articolo 18).

Si ricorda che, secondo la Relazione sullo stato della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti[4], la stima dei costi complessivi della sezione transfrontaliera è pari a 8.763 milioni di euro così articolati:

-          8.038 milioni per lavori ed impianti;

-          330 milioni per acquisizioni fondiarie, risoluzione interferenze ed oneri di compensazione;

-          395 milioni per costi del Promotore.

La Relazione precisa che la ripartizione dei costi dell’opera tra Italia e Francia è fissata dall’articolo 18 in esame (sopra richiamato) e che “per quanto riguarda il contributo comunitario, si auspica un cofinanziamento pari al 40% dei costi”;

-          vengono definite le disposizioni applicabili alla messa in servizio dell'opera e al suo esercizio, ivi comprese le disposizioni di sicurezza, organizzazione dei soccorsi e gestione delle circostanze eccezionali (articolo 21);

-          viene demandata la composizione delle eventuali controversie tra Stati, o tra uno Stato e il Promotore pubblico, al giudizio di un tribunale arbitrale all'uopo istituito (articolo 27);

-          si dispone che dall’attuazione del provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 3 del ddl di ratifica).

Come ricordato in premessa, l’articolo 3 del ddl di ratifica rinvia ad un successivo Protocollo addizionale, da adottare ai sensi dell’articolo 1 dell’Accordo, la disciplina relativa all’avvio dei lavori per la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune. Alla copertura dei relativi oneri si provvederà con la legge di autorizzazione alla ratifica.

 

La relazione tecnica afferma che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, la RT ribadisce che il successivo Protocollo addizionale - espressamente previsto dall’articolo 1, paragrafo 3, dell’Accordo - sarà sottoscritto e ratificato ai sensi di un’apposita legge dello Stato, per tenere conto dei costi del progetto definitivo, del contributo dell’Unione europea e delle disponibilità complessive per il finanziamento dell’opera. Potranno così essere avviati i lavori. Soltanto dalla ratifica del suddetto Protocollo discenderanno gli obblighi giuridicamente vincolanti alla realizzazione dell’opera. Conseguentemente, in coerenza con la quantificazione degli oneri finanziari a carico dell’Italia, la legge di autorizzazione alla ratifica individuerà la relativa copertura finanziaria.

 

La relazione illustrativa precisa che, a legislazione vigente, sussistono risorse già destinate al finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari, nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Tali risorse ammontano a complessivi 2.815 milioni di euro per il periodo 2013-2029.

 

Si ricorda in proposito che l’articolo 1, comma 208, della legge 228/2012 ha autorizzato - per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della linea Torino-Lione - la spesa di 60 milioni nel 2013, 100 milioni nel 2014, 680 milioni nel 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029 (per un totale di 2.940 milioni nell’intero periodo). Si ricorda inoltre che l’articolo 18, comma 13, del DL 69/2013 ha disposto la riduzione di tale stanziamento in misura pari a 96 milioni per l’anno 2014, 258 milioni per l’anno 2015, 143 milioni per l’anno 2016 e 142 milioni per l’anno 2017. Secondo la relazione tecnica allegata al provvedimento, le predette risorse erano utilizzabili a copertura in quanto “al momento non necessarie”.

 

Al riguardo si osserva preliminarmente che, in base all’articolo 3 del disegno di legge in esame,  l’avvio dei lavori connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune sarà disciplinato con un successivo Protocollo addizionale e che, conseguentemente, alla copertura dei relativi oneri si provvederà con apposita legge di autorizzazione alla ratifica. Andrebbe confermato che fra tali oneri rientrano anche quelli derivanti dall’applicazione degli articoli 15 e 18 dell’Accordo, che riguardano la realizzazione della sezione transfrontaliera (e i connessi interventi di adeguamento) e che non vengono considerati dalla relazione tecnica.

 Quanto al finanziamento della fase progettuale, la relazione illustrativa afferma che sono attualmente disponibili risorse per complessivi 2.815 milioni di euro per il periodo 2013-2029. In proposito sarebbe utile acquisire un aggiornamento di tale dato, tenuto conto che - come detto – il DL 69/2013 ha stabilito una riduzione degli stanziamenti precedentemente disposti con la legge 228/2012.

Ciò premesso, si osserva che il provvedimento in esame prevede un obbligo di neutralità finanziaria (articolo 3 del ddl di ratifica) a fronte di norme che appaiono suscettibili di determinare effetti di spesa: si fa rifermento, in particolare, alle attività di gestione e di controllo affidate agli organismi di cui l’Accordo prevede l’istituzione (articoli 6-9). Poiché tali disposizioni non sono considerate dalla relazione tecnica, andrebbero precisati i presumibili costi delle richiamate attività e le relative modalità di finanziamento (eventualmente nell’ambito delle risorse sopra richiamate, già disponibili in bilancio).

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva l’opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all’articolo 3, comma 1, del ddl di ratifica conformemente alla prassi vigente, prevedendo che dall’attuazione della presente legge “non devono derivare”, anziché “non derivano”, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 



[1] La sezione transfrontaliera è compresa tra le stazioni di Saint-Jean-de-Maurienne in Francia e di Susa-Bussoleno in Italia.

[2] Che costituisce un protocollo addizionale del precedente Accordo Italia-Francia stipulato a Torino il 29 gennaio 2001 e ratificato dal Parlamento italiano con la legge 228/2002.

[3]  Previsto, come detto, dall’articolo 1 dell’Accordo.

[4] Cfr. Doc. CLXIV, n. 6 presentato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 11 luglio 2013.