Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 1139) DL 61/2013 Ulteriori disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale
Riferimenti:
DL N. 61 DEL 04-GIU-13     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 14
Data: 12/06/2013
Descrittori:
AMBIENTE   DECRETO LEGGE 2013 0061
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESE   TUTELA DELLA SALUTE
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
X-Attività produttive, commercio e turismo
Altri riferimenti:
AC N. 1139/XVII     

 


Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

A.C. 1139

 

Ulteriori disposizioni a tutela dell’ambiente,

della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese

di interesse strategico nazionale

 

(Conversione in legge del DL 61/2013)

 

 

 

 

 

N. 14 – 12 giugno 2013

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

A.C.

 

1139

Titolo breve:

 

Interventi a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

VIII Commissione (Ambiente) e X Commissione (Attività produttive)

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Borghi per la VIII Commissione

Fitto per la X Commissione

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive)

Oggetto:

 

 

 

 


INDICE

ARTICOLI  1 e 2. 3

Commissariamento straordinario.. 3

 



 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove norme urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, il provvedimento è finalizzato ad assicurare all’ILVA di Taranto la continuità del processo produttivo e la realizzazione di tutti gli interventi di risanamento ambientale e di bonifica necessari per garantire condizioni accettabili di salubrità ambientale e di salute dei cittadini.

Si ricorda che il provvedimento in esame fa seguito al precedente decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207[[1]], con il quale è stato consentito all’impianto siderurgico dell’ILVA di Taranto di continuare l’attività produttiva per un periodo non superiore a 36 mesi, nell’ambito delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), anche in presenza di provvedimenti di sequestro sui beni dell’impresa assunti dall’autorità giudiziaria.

Il testo, composto di tre articoli, è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI  1 e 2

Commissariamento straordinario

Le norme prevedono che il Consiglio dei ministri possa  deliberare il commissariamento straordinario (fino a un massimo di 36 mesi) dell'impresa che gestisca almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti rilevanti pericoli per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). La prosecuzione dell'attività produttiva dell’impresa durante il commissariamento è funzionale alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi per gli interventi di salvaguardia ambientale e sanitaria (articolo 1, commi 1 e 2). Il testo precisa che tali condizioni sussistono per la società per azioni ILVA, avente sede a Milano (articolo 2, comma 1).

La procedura prevede la nomina con DPCM di un commissario, che esercita tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa e che si avvale di un sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente (articolo 1, commi 1 e 3).

Viene quindi sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa e - nel caso di impresa costituita in forma societaria - l'esercizio dei poteri dell'assemblea.

Sono trasferiti al commissario le linee di credito ed i relativi rapporti debitori, concernenti l'attività dell'azienda, oggetto di commissariamento (articolo 1, comma 3).

Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente  nomina un comitato di tre esperti, chiamati a proporre al Ministro - in conformità alle norme comunitarie e alle leggi nazionali e regionali - il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti (articolo 1, commi 5 e 7).

Il piano deve altresì prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA, la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento. L'approvazione del piano equivale a modifica dell'AIA.

Una volta approvato il piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria, il commissario straordinario predispone il piano industriale di conformazione delle attività produttive, che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza (articolo 1, commi 6 e 7).

Fino all'approvazione del piano industriale, il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'AIA e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia ambientale e sanitaria, curando la prosecuzione dell'attività di impresa nel rispetto delle norme in esame (articolo 1, comma 8).

La predisposizione e l’osservanza dei piani di cui ai precedenti commi 5 e 6, nonché il rispetto dell’AIA,  producono i medesimi effetti, ai fini dell’accertamento di responsabilità per la struttura commissariale, derivanti dal rispetto dei modelli di organizzazione dell’ente da parte dei soggetti in posizione apicale (articolo 1, comma 9).

Il testo richiama le norme sull’accertamento di responsabilità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 231/2001. Tale articolo, fra l’altro, esclude la responsabilità dell’ente nel caso in cui i soggetti in posizione apicale abbiano adottato ed attuato modelli di organizzazione, di gestione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'attività di gestione dell'impresa è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto ed il commissario non risponde delle eventuali diseconomie dei risultati, tranne che abbia agito con dolo o colpa grave (articolo 1, comma 10).

Il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le quali in sede penale sia stato disposto il sequestro in danno dei soggetti nei cui confronti l'autorità amministrativa abbia disposto l'esecuzione degli obblighi di attuazione dell'AIA e di risanamento ambientale. Tali somme sono messe a disposizione del commissario e vincolate all’esecuzione delle prescrizioni dell’AIA, nonché alla messa in sicurezza, al risanamento e alla bonifica ambientale (articolo 1, comma 11).

I proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata restano nella disponibilità del commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'AIA ed alla gestione dell'impresa nel rispetto delle previsioni del presente decreto  (articolo 1, comma 12).

Tutti i trattamenti economici previsti per il commissario, il sub commissario e il collegio di esperti sono per intero a carico dell'impresa (articolo 1, comma 13).

Il compenso omnicomprensivo del commissario straordinario è determinato con DPCM nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legislazione vigente[2]. Il compenso del sub commissario è determinato nella misura del 50 per cento di quello fissato per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti del comitato è determinato nella misura del 15 per cento di quello fissato per il commissario.

Infine, viene integrato l’articolo 1, comma 3, del DL 207/2012, prevedendo (articolo 2, comma 3):

         un limite minimo di importo (50.000 euro) della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell’AIA[3];

         che l’importo della predetta sanzione pecuniaria si intenda non inclusivo dell’oblazione;

         che le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni siano svolte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

         che i proventi delle sanzioni irrogate siano versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero dell'ambiente per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato.

 

La relazione tecnica afferma che l’articolo 1 (commissariamento straordinario) non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i compensi del commissario, del sub-commissario e dei componenti del comitato sono per intero a carico dell'impresa.

Inoltre non derivano effetti negativi per la finanza pubblica dall’articolo 2, che prevede la riassegnazione al Ministero dell'ambiente dei proventi delle sanzioni e il loro utilizzo per la messa in sicurezza e la bonifica dei territori interessati.

 

La relazione illustrativa precisa che l’intervento normativo in esame si è reso necessario per assicurare all’ILVA di Taranto la continuità del processo produttivo e la realizzazione di tutti gli interventi di risanamento ambientale e di bonifica necessari per garantire condizioni accettabili di salubrità ambientale e di salute dei cittadini. La prosecuzione dell'attività industriale rappresenta infatti la condizione preliminare per assicurare l'effettiva realizzazione degli investimenti occorrenti per il risanamento ambientale dello stabilimento.

Fin dal primo intervento di sequestro preventivo disposto nel luglio 2012, gli investimenti, pur realizzati dall'ILVA, non si sono dimostrati sufficienti a garantire un equilibrato rapporto tra gli interessi della produzione e quelli della salute e dell'ambiente. Molte delle prescrizioni in materia ambientale e di sicurezza dei cittadini sono state almeno parzialmente disattese dall'impresa. Va tuttavia considerato che il polo siderurgico di Taranto è uno dei principali in Europa: copre oltre il 40 per cento della produzione nazionale di acciaio e oltre il  60 per cento della domanda nazionale nel settore dei laminati piani. Inoltre l'ILVA impiega direttamente circa 12 mila lavoratori, con un indotto di 9.200 unità. Pertanto il costo di un’eventuale chiusura dell'impianto avrebbe conseguenze negative gravi sul piano economico, che vengono stimate in oltre 8 miliardi di euro annui, di cui circa 6 miliardi per la crescita delle importazioni e circa 1,2 miliardi per interventi di sostegno del reddito e minori introiti per l'amministrazione pubblica.

 

Al riguardo si osserva preliminarmente che, con riferimento alla previsione di commissariamento straordinario, la relazione illustrativa afferma che un’eventuale chiusura degli impianti ILVA avrebbe conseguenze negative per la finanza pubblica quantificabili in circa 1,2 miliardi di euro (per minori introiti e per interventi di sostegno del reddito). La relazione tecnica non contiene invece indicazioni in ordine ai possibili effetti finanziari complessivamente derivanti dalle operazioni di bonifica e di messa in sicurezza richieste sulla base dell’AIA. In proposito l’articolo 1, comma 5, fa riferimento ad un piano di tutela ambientale e sanitaria, recante l’indicazione delle azioni e dei tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell’AIA. L’articolo 1, comma 6, prevede inoltre la predisposizione di un piano industriale di conformazione delle attività produttive, che dovrebbe consentire la continuazione dell’attività produttiva nel rispetto delle predette prescrizioni.

Alla luce di tali previsioni, pur preso atto che la specificazione degli interventi da effettuare formerà presumibilmente oggetto dei predetti piani, appare utile acquisire dati ed elementi circa:

          i possibili oneri e i tempi necessari per la piena attuazione dell’AIA;

          la tipologia e l’entità delle fonti di finanziamento a tal fine utilizzabili, con riferimento a quelle già attualmente a disposizione della struttura commissariale e a quelle che potranno rendersi disponibili nel corso della stessa gestione commissariale;

          gli eventuali oneri a carico dei conti pubblici connessi alla necessità di dare comunque attuazione ai predetti interventi anche in caso di insufficienza delle risorse disponibili.

Tali aspetti andrebbero chiariti anche in relazione ai profili di responsabilità e alle modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni delineati dal provvedimento in esame[4].

Riguardo ai costi direttamente derivanti dalla struttura commissariale, si osserva che in base al testo i relativi trattamenti economici saranno posti interamente a carico dell'impresa. Andrebbe confermato che rimarranno ugualmente a carico dell’impresa anche gli altri costi di funzionamento (organizzativi, logistici e strumentali).

In ordine all’affidamento all'ISPRA delle  attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni, andrebbe chiarito se tali attività rientrino fra quelle esercitate dall’ISPRA nell’ambito delle competenze proprie e se – pertanto – i relativi adempimenti possano essere svolti utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento, infine, alla destinazione delle somme provenienti dalle sanzioni pecuniarie (interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato), al fine di escludere effetti finanziari negativi andrebbe assicurato l’allineamento temporale fra l’acquisizione di tali risorse e il loro utilizzo per finalità di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con particolare riferimento all’articolo 2, comma 3, appare opportuno che il Governo confermi che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012, non siano già destinati a specifici interventi previsti a legislazione vigente.

Appare altresì opportuno che il Governo precisi quale sia il pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare al quale saranno riassegnati i suddetti proventi.

 

A tale ultimo proposito, si segnala che nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente è presente il capitolo 7503, recante piani di disinquinamento per il recupero ambientale, iscritto in bilancio ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 426 del 1998 che prevedeva tra le aree oggetto di primi interventi di bonifica nazionale anche quella della città di Taranto.

 

Si fa presente che nel caso di istituzione di un nuovo capitolo, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge n. 196 del 2009, si dovrebbe precisare la missione ed il relativo programma di spesa.

 



[1] XVI legislatura – C. 5617 (per l’analisi dei profili finanziari v.  la Nota di verifica n. 482 del 17 dicembre 2012 - Servizio Bilancio dello Stato e Commissione Bilancio).

[2] Tetto alle retribuzioni (trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione) previsto dall'articolo 23-bis, comma 5-bis, del DL 201/2011 (per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni) e  dall'articolo 23-ter, comma 1, del medesimo DL (per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni).

[3] Per tale sanzione pecuniaria l’ammontare massimo risulta già fissato dalla legislazione vigente (10 per cento del fatturato).

[4] Articolo 1, comma 9, del provvedimento in esame; articolo 1, comma 3, del DL 207/2012, come modificato dall’articolo 2, comma 3, del provvedimento in esame.