Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: (AC 1865) Legge di stabilità 2014
Riferimenti:
AC N. 1865/XVII     
Serie: Analisi di finanza pubblica    Numero: 4
Data: 03/12/2013
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2014)

 

A.C. 1865

(Approvato dal Senato A.S. 1120)

Profili finanziari

 

 

 

 

n. 95

 

Parte II

(Articolo 1, commi da 2 a 530)

 

 

 

3 dicembre 2013

 

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Bilancio dello Stato

Analisi di finanza pubblica n. 4

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

Il presente dossier è articolato in tre volumi:

§      Sintesi del contenuto (dossier n. 95/0) e Schede di lettura (dossier n. 95, Parte I), redatti dal Servizio Studi e  dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea, per le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea

§       Profili finanziari (dossier n. 95, Parte II) curati dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 




INDICE

 

PROFILI FINANZARI 20

Gli effetti sui saldi di finanza pubblica.. 22

Commi 2 e 3 – Finanziamento gestioni previdenziali 30

Comma 4 – Disposizioni contabili in materia previdenziale.. 32

Comma 5 – Fondo per lo sviluppo e la coesione.. 33

Commi da 6 a 9 – Fondi per il programma Aree interne del Paese   35

Comma 10 – Destinazione di risorse all’ICE.. 36

Comma 11 – Agevolazioni per gli investimenti privati 37

Comma 12 – Fondo per la crescita sostenibile.. 38

Comma 13 – Fondo rotativo per l’internazionalizzazione delle imprese   38

Comma 14 – Rifinanziamento Fondo SIMEST.. 39

Comma 15 – Fondo settore aeronautico... 40

Commi 16, 18 e 19 – Imprenditoria giovanile in agricoltura.. 41

Comma 17 – Obblighi di comunicazione per imprenditori agricoli 43

Comma 20- Acconto imposte società agricole.. 44

Commi 21 – 24 - Spesa per investimenti nel settore navale ed aeronautico    45

Comma 25 – Programma Te.T.Ra. per Forze di Polizia.. 47

Comma 26 – Finanziamento di CDP a grandi imprese.. 48

Commi da 27 a 33 – Sostegno alle piccole e medie imprese.. 49

Comma 34 – Mantenimento della garanzia statale sul debito delle pubbliche amministrazioni oggetto di ristrutturazione.. 56

Commi da 35 a 39  – Rifinanziamento dei fondi di credito agevolato per le piccole e medie imprese.. 57

Comma 40 – Manutenzione straordinaria ANAS.. 58

Comma 41 – Autostrada Salerno-Reggio Calabria.. 59

Comma 42 – Fondo sblocca cantieri 60

Comma 43 – Sistema MOSE.. 61

Commi 44, 45, 47 e 49 – Infrastrutture ferroviarie.. 62

Comma 46 – Strada statale Telesina.. 64

Comma 48 – Revoca di finanziamenti relativi a infrastrutture.. 64

Comma 50 – Parco mezzi trasporto pubblico locale.. 65

Comma 51 – Realizzazione di linee tramviarie e ferroviari 67

Comma 52 – Misure di sostegno al settore dell’autotrasporto    67

Comma 53 –Aeroporto Trapani – Birgi 68

Commi 54 e 55 – Compiti del comitato centrale degli autotrasportatori 69

Commi 56 – Trasferimento delle funzioni relativa alla gestione degli albi provinciali dei trasportatori 70

Comma 57 – Tratta autostradale Quarto d’Altino-Villesse-Gorizia   71

Comma 58 – Piano nazionale banda larga.. 72

Comma 59 – Cessazione intervento straordinario nel Mezzogiorno    73

Comma 60  – Rifinalizzazione dei finanziamenti revocati riferiti a Expò 2015. 73

Comma 61 e 62 – Investimenti in favore dei beni culturali 74

Comma 63 – Corpo delle Capitanerie di porto... 75

Comma 64 – Corpo della Guardia di finanza.. 76

Comma 65 – Fiera di Verona.. 77

Commi da 66 a 68 – Misure in materia di ambiente e tutela del territorio    78

Comma 69 –Acquisto Isola di Budelli 81

Commi da 70 a 73 - Interventi per l'emergenza di novembre 2013 a favore della regione autonoma della Sardegna.. 82

Commi 74 e 75 – Condizioni sospensive relative a centrali termoelettriche e turbogas.. 84

Comma 76 – Detrazione IRPEF per lavoro dipendente.. 85

Commi 77-79 – Riduzione degli oneri contributivi 89

Comma 80 – Aumento delle deduzioni IRAP.. 92

Commi 81 e 82  – Stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro... 95

Comma 83 – Trasformazioni di contratti a tempo indeterminato    96

Comma 84 – Aliquota contributiva dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro... 97

Commi 85 e 86  – Aiuto alla crescita economica (ACE). 98

Comma 87, lett. a) – Proroga detrazione per spese riqualificazione energetica   101

Comma 87, lett. b) e c) – Incremento detrazione per spese ristrutturazione edilizia e proroga detrazione per acquisto mobili 106

Commi da 88 a 95  – Rivalutazione dei beni di impresa.. 110

Commi da 96 a 98  – Affrancamento maggiori valori contabili 114

Comma 99 – Tariffe elettriche.. 117

Comma 100 – Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici 118

Comma 101 – Rivalutazione agevolata terreni e partecipazioni 119

Comma 102 – Fondo per interventi strutturali di politica economica   120

Commi 103-106  – Deducibilità fiscale ai fini IRAP e IRES delle rettifiche e delle perdite su crediti 121

Commi 107 e 108 – Deducibilità beni in locazione finanziaria.. 128

Commi da 109 a 111 – Imposte di trasferimento di beni in locazione finanziaria   131

Commi 112-116 – Trasformazione in crediti d’imposta di alcune riserve per imposte anticipate.. 134

Comma 117  –IVA cooperative sociali 139

Comma 118  – Recupero imposte assolte in anni precedenti 139

Comma 119 - Società cooperative.. 140

Comma 120 – Partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa   141

Comma 121 – Fondo sviluppo e coesione.. 142

Comma 122 – Integrazioni del reddito... 142

Comma 123 – Cassa integrazione in deroga nel settore della pesca   143

Comma 124 – Enti non commerciali operanti nelle aree svantaggiate   144

Comma 125 – Proroghe in materia di sostegno al reddito... 146

Commi 126 e 127 – Estensione platea salvaguardati 147

Commi 128-129 – Fondo per le non autosufficienze.. 150

Comma 130 – Fondo minori non accompagnati 151

Comma 131  – Riparto del 5 per mille dell’Irpef.. 151

Comma 132 – Lavoratori socialmente utili LSU... 152

Comma 133 – Carta acquisti 154

Comma 134 – Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere   155

Comma 135 –Iniziative per l’occupabilità.. 156

Comma 136 – Istituto nazionale di genetica molecolare.. 158

Comma 137 – Assistenza sanitaria cittadini italiani all’estero... 158

Comma 138 – Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati 160

Comma 139 – Fondo per la distribuzione di derrate alimentari a persone indigenti 161

Commi 140-141 – Regime di pay back sul prezzo dei farmaci 161

Comma 142 - Screening neonatale.. 162

Commi 144-145 – Anagrafe nazionale degli assistiti 163

Commi 146-150 – Distribuzione gratuita di prodotti alimentari 165

Commi 151-160  Cofinanziamento nazionale di programmi UE.. 165

Comma 162 –Missioni internazionali di pace.. 167

Comma 163 – Ricostruzione comuni Abruzzo... 168

Comma 164 – Sisma Calabria e Basilicata.. 169

Comma 165 – Fondo per il finanziamento ordinario delle università   170

Comma 166 – Scuole non statali 170

Comma 167 – Fondo per interventi di sostegno all’editoria.. 172

Comma 168 – Flotta aerea antincendio... 173

Comma 169 – Impiego FF.AA. in vigilanza territorio... 174

Comma 170  –  Efficienza strumento militare.. 176

Comma 171  – Assunzioni presso l’Avvocatura dello Stato... 177

Comma 172 – Fondo funzionamento Carabinieri 178

Comma 173 – Associazioni combattentistiche.. 179

Comma 174 – Spese per il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea.. 180

Comma 175 – Vertice sull’occupazione giovanile dell’Unione Europea e dell’Asia   182

Comma 176 – Fondo per il funzionamento dell’Istituto di ematologia - IME   183

Comma 177 – Risorse per l’Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti 183

Comma 178 – Risorse per l’Agenzia delle entrate.. 184

Comma 179 – Risorse per la riforma del catasto... 185

Comma 180 – Restituzione del contributo di perequazione delle pensioni alte   186

Comma 181  – Assunzione di magistrati 187

Comma 182  – Proroga di magistrati onorari 189

Comma 183 – Proroga delle concessioni demaniali per attività di pesca e acquacoltura.. 190

Comma 184 – Incremento del contingente di gasolio agevolato    191

Comma 185 – Rifinanziamento del Fondo bieticolo-saccarifero    192

Comma 186 – Misure finanziarie a favore degli italiani all’estero    194

Commi 187 e 188 – Competenze dell’Agea e del Ministero delle politiche agricole   197

Comma 189 – Potenziamento del servizio fitosanitario nazionale   198

Comma 190 – Pagamenti e riscossioni di competenza dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico... 199

Comma 191 – Fondo per esigenze indifferibili 200

Comma 192 – Risorse per impianti sportivi 201

Comma 193 – Risorse al Centro di produzione Spa.. 202

Commi 194 e 195 – Luoghi della memoria della I^ Guerra mondiale   202

Commi 196-199 – Risorse alla Presidenza del Consiglio per la gestione e l’implementazione di banche dati normative.. 203

Comma 200 – Acquisto di mobili, arredi ed autovetture.. 206

Comma 202  – Disposizioni in favore del comune di Lampedusa e Linosa e del programma di metanizzazione del Mezzogiorno... 209

Comma 203 – Finanziamento del CNAO... 211

Comma 204 – Obiettivi di risparmio per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità   213

Comma 205 – Condizioni per l’applicabilità del commissariamento provinciale   214

Commi 206-207 – Fondazioni lirico-sinfoniche di peculiare rilevanza   214

Comma 208  – Contratti di locazione delle sedi diplomatiche.. 215

Comma 209– Fusione di SICOT S.r.l. e Consip S.p.A. 216

Comma 210 – Modifiche alla procedura per la liquidazione di Cinecittà Luce S.p.A. 217

Comma 211 – Credito d’imposta per l’informatizzazione nel settore editoria   218

Comma 212 – Credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno... 221

Comma 213 – Applicazione di tariffe postali agevolate alla spedizione di prodotti editoriali 222

Comma 214 – Contributi alla stampa estera.. 223

Comma 215  – Riduzione delle spese della Banca d’Italia.. 225

Comma 216  – Somme destinate ad accertamenti medico-legali 225

Comma 217  – Supporto di Consip agli acquisiti effettuati dalle pubbliche amministrazioni 226

Comma 218  – Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari 227

Comma 219 - Interventi a favore delle minoranze slovene.. 227

Commi 220 e 221 – Fondo per la ricostruzione nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi 228

Comma 222 – Proroga di contratti di lavoro nei comuni del cratere del terremoto in Abruzzo... 229

Comma 223 – Proroga di contratti di lavoro nel comune dell’Aquila   230

Comma 224 – Contributi straordinari per L’Aquila e per i comuni del cratere   231

Comma 225 – Contributi per la prima abitazione in Calabria e Basilicata   232

Comma 226 – Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per la ricostruzione post terremoto in Molise.. 232

Comma 227 – Riduzione obiettivi del patto di stabilità interno per interventi post terremoto in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia.. 233

Comma 228 – Esclusione dal patto di stabilità interno della quota regionale del contributo di solidarietà in Emilia Romagna.. 234

Comma 229 – Differimento di rate di mutui di enti locali 235

Commi da 230 a 232 – Interventi in comuni colpiti da eventi sismici del maggio 2012   236

Commi da 233-235 – Finanziamenti per la ricostruzione in comuni colpiti da eventi sismici del maggio 2012.. 237

Comma 236 – Assunzioni con contratti di lavoro flessibile.. 238

Comma 237 – Acquisti di immobili delle Università.. 239

Commi da 238 a 242 - Riqualificazione dei centri storici danneggiati dal sisma del maggio 2012.. 240

Comma 243, Iniziative a favore dell’infanzia e contro la violenza di genere   241

Comma 244 – Copertura degli oneri derivanti dal commi 220-225   242

Comma 245 – Compensazione degli oneri derivanti dai commi 226-228 mediante utilizzo del Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali 245

Commi 246-247 – Policlinici universitari e Ospedale Bambino Gesù    246

Comma 248 – Fondo per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo  del territorio    247

Commi 251-253 – Contributi statali alle istituzioni culturali 247

Comma 254 e commi 256 e 257 – Ottimizzazione di spazi e programma straordinario di cessione di immobili pubblici 248

Comma 255 – Manutenzione immobili pubblici 251

Comma 258 – Uffici scolastici regionali 252

Comma 259 – Riduzione investimenti difesa nazionale.. 253

Comma 260 – Norme transitorie concernenti gli uffici giudiziari periferici soppressi 254

Commi da 261 a 264 – Spese per lo svolgimento delle elezioni 254

Comma 265 – Pagamento competenze personale comparto difesa e sicurezza   257

Commi 266 e 267 – Garante del contribuente.. 258

Comma 268 – Adeguamento dei compensi spettanti ai CAF.. 259

Comma 269 – Soppressione fondo IRAP.. 260

Comma 270 – Soppressione del Fondo per i canoni di locazione   261

Comma 271– Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione.. 262

Comma 272 – Minore utilizzo risorse destinate alla produttività del lavoro    262

Commi 273 e 275  – Misure finanziarie compensative fra le Autorità indipendenti 263

Comma 276 – Consumi intermedi di enti previdenziali 266

Comma 277 – Fabbisogno finanziario del sistema universitario    268

Comma 278 – Disposizioni in materia di House providing... 269

Comma 279 – Componenti dei consigli di amministrazione.. 269

Comma 280 – Diritto di rivalsa dello Stato in caso controversie dinanzi alla corte europea dei diritti dell’uomo... 270

Comma 281 – Chiusura stati di emergenza di protezione civile.. 271

Comma 282 – Prosecuzione del finanziamento per la determinazione dei fabbisogni standard... 272

Comma 283 – Cure palliative.. 272

Comma 284 - Prontuario assistenza.. 273

Commi 285-286 - Spending review e riduzione di spesa Amministrazioni statali 273

Comma 287 – Revisione della spesa degli enti territoriali per beni e servizi e per uso degli immobili 276

Comma 288 – Revisione delle aliquote di imposta e riduzione di agevolazioni e detrazioni 277

Comma 289 – Riduzione dei trasferimenti ad imprese.. 277

Comma 290– Riduzione di spesa dei Ministeri 278

Comma 291 – Cessazione delle gestioni commissariali delle province   279

Comma 292 – Stazione sperimentale delle pelli e materie concianti 280

Comma 293 – Normativa patrimoniale antimafia.. 280

Commi da 294 a 300  – Alienazione e rottamazione di veicoli sequestrati 282

Commi da 301 a 304 – Indennità di vacanza contrattuale.. 284

Commi 305 e 317  – Trattamento accessorio dei pubblici dipendenti 287

Comma 306  – Compensi professionali liquidati a seguito di sentenze favorevoli alle amministrazioni pubbliche ai dipendenti 289

Commi 307 e 308  – Misure limitative del turn over... 291

Commi 309 e 310  – Assunzioni nel comparto sicurezza.. 293

Commi da 311 a 315  – Limite dei trattamenti economici corrisposti da amministrazioni pubbliche.. 294

Comma 316  – Prestazioni di lavoro straordinario del personale delle forze di polizia.. 296

Comma 318  – Riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’indennità di servizio all’estero... 297

Comma 319  – Riduzione del rimborso delle spese di viaggio sostenute dal personale in servizio all’estero e dai familiari 297

Comma 320  –Livello di finanziamento del SSN cui concorre lo Stato    299

Comma 321 – Assunzione di personale già in servizio presso organismi della NATO    300

Comma 322 – Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici 302

Commi 323 e 324 – Liquidazione dei trattamenti di fine servizio... 306

Comma 325 – Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici elevati 309

Comma 326 – Gestioni previdenziali degli enti di diritto privato    312

Comma 327  – Profili pensionistici dei congedi per assistenza a persone con handicap   313

Commi da 328 a 352 - Patto di stabilità interno delle regioni 315

Commi da 354 a 369 Patto di stabilità interno degli enti locali 323

Commi da 370 a 381 - Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali 328

Comma 382 - Revisione delle competenze attribuite alle Province autonome   329

Comma 383 – Strumenti finanziari derivati degli enti territoriali 329

Comma 384 – Compensazione crediti d’imposta.. 331

Commi 385 e 386 – Riduzione detrazione IRPEF per oneri 333

Commi da 387 a 390  – Razionalizzazione della spesa per crediti d’imposta   335

Comma 391 – Aumento imposta di bollo su conto titoli 337

Comma 392 – IVAFE.. 339

Comma 393 – Soppressione agevolazioni e norme di spesa.. 339

Commi 394-395 – Trasferimento servizi di pagamento... 343

Commi 396-399 – Azione di contrasto ai rimborsi tributari indebiti 343

Comma 400 – Contributo di solidarietà su redditi complessivi superiori a 300.000 euro    344

Commi da 401 a 407 – Imposta di bollo sulle istanze trasmesse per via telematica   346

Commi 408 e 409 – Spese giustizia nel processo tributario telematico    347

Commi da 410 a 415 – Contributo obbligatorio per la partecipazione a concorsi 349

Commi 416 e 417 – Spese di giustizia.. 351

Commi 418 e 419  – Agevolazioni per la piccola proprietà contadina   353

Comma 420 – Proroga termini in materia di modalità di riscossione dei tributi locali 354

Comma 421 lettere da a) ad f) – Processo tributario e riscossione   355

Comma 421 lettere g) ed h) – Contenimento delle spese dell’Agenzia delle Entrate   358

Commi  422 e 423 – Trasmissione telematica delle dichiarazioni 359

Commi da 424 a 428 – Definizione di situazioni debitorie pregresse   360

Comma 429 – Imposta prodotti da fumo... 360

Comma 430 – Accise benzina.. 361

Commi 431 e 432 – Fondo interbancario di tutela dei depositi 362

Commi 433 e 434 – Disposizioni fiscali relativi al comune di Campione d’Italia   363

Commi 435 e 436 – Accisa agevolata sulle emulsioni di combustibili e acqua   364

Commi da 437 a 439 – Concessioni di gioco per la raccolta del Bingo    365

Commi 440-515 – Riforma della tassazione immobiliare.. 369

Commi da 516 a 521 - Erronei versamenti relativi all’imposta municipale propria e conseguenti regolazioni contabili 385

Comma 522- Fondo di solidarietà comunale.. 385

Comma 528 – Aliquota contributiva lavoratori gestione separata   392

Comma 529 - Proroga contratti per l’espletamento di funzioni di collaboratore scolastico... 393

Comma 530 – Estinzione debiti MIUR... 394

ALLEGATO 3.. 397

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROFILI FINANZARI



Gli effetti sui saldi di finanza pubblica

In linea con quanto previsto dalla Nota di aggiornamento del documento di finanza pubblica 2013[1], il disegno di legge di Stabilità, nel testo come modificato dal Senato, determina un peggioramento dei saldi nel 2014 a fronte di un miglioramento negli anni successivi.

In termini di indebitamento netto, il deficit aumenta di 2,6 miliardi (circa 0,2 punti percentuali di PIL) nel 2014, mentre si riduce di 3,5 miliardi nel 2015 (2,1 punti) e di 7,3 miliardi (4,2 punti) nel 2016.

Come evidenziato dalla tavola 1, su tali andamenti incidono le modifiche intervenute nel corso della prima lettura, che comportano un miglioramento - rispetto a quanto previsto dal testo iniziale del disegno di legge - in ciascun anno del triennio: 83 milioni nel 2014, 15,7milioni nel 2015 e 23,8 milioni nel 2016.

L’effetto complessivo (testo base + modifiche) sul saldo (IN) é ascrivibile a maggiori entrate nette pari a 1,3 miliardi nel 2014, 112,2 milioni nel 2015 e 1,5 miliardi nel 2016, a fronte di una variazione delle spese nette in aumento nel prossimo esercizio (+3,9 miliardi) ed in riduzione nel biennio successivo (rispettivamente, -3,4 miliardi e -5,8 miliardi) (v. Tavola 1)[2].

Il ddl di Stabilità può essere esaminato anche in termini di risorse e impieghi (v. Tavola 2). Le prime sono reperite prevalentemente dal lato delle maggiori entrate, il cui peso tuttavia si riduce nel triennio, passando da circa il 63 per cento del totale nel 2014 al 57,1 per cento nel 2016, a fronte di un apporto più consistente dal lato delle spese. Per quanto riguarda gli impieghi, fatta eccezione per il primo anno in cui le maggiori spese assorbono il 58 per cento delle risorse, prevale la destinazione delle stesse alla riduzione delle entrate: le minori entrate passano, infatti dal 42 per cento del totale degli impieghi nel 2014 ad oltre il 79 per cento nell’ultimo anno[3].

 

 




Principali modifiche introdotte dal Senato

 

Con riferimento alle entrate, si prevede in materia di “cuneo fiscale”, l’incremento della detrazione IRPEF per lavoro dipendente. Nel corso dell’esame presso il Senato è stata introdotta una diversa modulazione della misura del beneficio effettivamente spettante che, in ogni caso, rispecchia il criterio dell’inversa proporzionalità, ossia al crescere del reddito complessivo si riduce l’ammontare del beneficio fino ad annullarsi per redditi superiori a 55.000[4]. Alle modifiche introdotte sono stati attribuiti effetti di maggior gettito IRPEF (12,7 milioni nel 2014, 13,9 milioni a decorrere dal 2015) ed effetti di minor gettito delle addizionali regionali e comunali IRPEF (pari, rispettivamente, a 10,1 milioni e a 3,6 milioni nel 2015 e a 10,1 milioni e 2,8 milioni a decorrere dal 2016).

E’ stata introdotta la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2014. Alla disposizione sono attribuiti effetti di maggior gettito di imposta sostitutiva pari a 200 milioni nel 2014, e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016[5].

Ferma restando la revisione del sistema di agevolazioni fiscali previsto nel testo iniziale del provvedimento, da cui sono attesi maggiori entrate per 3 miliardi nel 2015, 7 miliardi nel 2016 e 10 miliardi annui a decorrere dal 2017, le disposizioni introdotte al Senato prevedono, a decorrere dal 2014, l’abrogazione delle seguenti agevolazioni fiscali e crediti d’imposta[6], cui sono attribuiti effetti positivi pari, complessivamente, a 122 milioni nel 2014 e a 123 milioni a decorrere dal 2015 ai fini del saldo netto da finanziare e pari a 107 milioni a decorrere dal 2014 ai fini del fabbisogno e indebitamento:

-          regime fiscale di attrazione europea;

-          regime agevolato in favore dei distretti produttivi e delle reti d’impresa;

-          credito d’imposta in favore delle PMI che investono nella ricerca scientifica;

-          esenzione delle plusvalenze reinvestite in società (start up).

Sono state, infine, apportate modifiche alla disciplina della tassazioni immobiliare che comprende:

- l’imposta municipale sugli immobili (IMU). Tra le modifiche introdotte si segnala l’incremento dal 20% al 30% della quota di IMU pagata sugli immobili strumentali che viene riconosciuta deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo e l’introduzione di una specifica disciplina per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali[7]. All’incremento della quota di deducibilità per l’anno 2013 è attribuito, in termini di cassa, un maggiore onere per l’anno 2014 pari a 237,9 milioni ed un recupero di gettito (per minore acconto 2014) nel 2015 pari a 100,7 milioni;

- l’istituzione dell’imposta unica comunale (UIC), (che sostituisce l’istituzione TRISE prevista nel testo iniziale del disegno di legge) che comprende il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI). Tra le modifiche introdotte alla disciplina TASI si segnala l’introduzione della facoltà per i comuni di introdurre una detrazione in favore di specifiche categorie di contribuenti; a tal fine viene riconosciuta ai comuni una ulteriore somma pari a 500 milioni nel2014[8]. In merito alla disciplina TARI sono introdotte specifiche disposizioni con riferimenti alla gestione dei rifiuti speciali: ad esse non sono ascritti effetti in considerazione del fatto che il tributo in ogni caso deve generare entrate pari ai costi del servizio[9].

Sempre con riferimento alle Autonomie locali, si segnalano di seguito alcune disposizioni introdotte durante l’iter al Senato, cui non sono attribuiti effetti sui saldi. Tra queste, la ridefinizione delle modalità di concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e le relative competenze in materia di finanza locale[10]. E’ stata inoltre introdotta una clausola di salvaguardia, riferita all’aggiornamento dei parametri del patto di stabilità interno per gli enti locali, che prevede che, per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei Comuni sia rideterminato in modo da garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo calcolato sulla base della legislazione previgente[11]. Ulteriori modifiche hanno riguardato il meccanismo di premi e sanzioni per il rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali, prevedendo che agli enti locali cui si applica la sanzione, a fronte del taglio del fondo di solidarietà sia concesso un allentamento dell’obiettivo del patto di pari importo. E’ corrispondentemente soppresso il meccanismo premiale nei confronti degli enti rispettosi del patto di stabilità interno[12].

Introduzioni di deroghe al patto, limitatamente all’anno 2014, per spese relative a di calamità naturali hanno riguardato le regioni Molise per il sisma del 2002 (5 milioni) ed Emilia-Romagna (10 milioni) relativamente ai trasferimenti a favore delle popolazioni e dei territori terremotati del maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà. Sono inoltre escluse dai vincoli del patto le spese degli enti locali dell’Emilia Romagna (nel limite di 20,5 milioni) e della Lombardia e del Veneto (per complessivi 5 milioni). Viene, infine, rinviato all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento il pagamento delle rate scadenti nell’esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni e alle province interessati dal sisma in Emilia Romagna del maggio 2012 trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze (maggiori spese per 12,1 milioni di per l’anno 2014 e a 5,3 milioni per l’anno 2015).

Per finalità analoghe, deroghe al patto sono disposte in favore della regione Sardegna, cui sono destinate risorse per le aree interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, a valere in parte sulla contabilità speciale per il dissesto (27,6 milioni) e in parte sul Fondo per lo sviluppo e la coesione con riferimento alla programmazione nazionale 2014-2020. E’ infatti previsto che le spese effettuate dalla Regione a valere sulle risorse già assegnate alla Regione stessa[13], pari a 23,52 milioni di euro, non siano assoggettate per l'anno 2014 ai vincoli del patto di stabilità interno, e che il Commissario delegato possa avvalersi di ANAS spa, in via di anticipazione, a valere sulle risorse autorizzate per il programma di manutenzione straordinaria della rete stradale[14].

Motivata, invece, dalle peculiarità territoriali dell'enclave é l’esclusione, per 10 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, dal saldo soggetto al vincolo del patto delle spese del comune di Campione d’Italia[15].

Vengono infine escluse dai vincoli del patto di stabilità interno, nel limite di 100 milioni nel 2014, le spese regionali relative a interventi a favore delle scuole non statali [16].

Tra le altre modifiche sul versante della spesa relative alla parte capitale, si ricordano le risorse destinati al comune di Lampedusa e Linosa[17] (20 milioni complessivi per il triennio 2014-2016), il finanziamento del piano di metanizzazione del mezzogiorno (20 milioni annui dal 2015 al 2021)[18]; lo stanziamento di 3 milioni per il 2014 per consentire allo Stato l’esercizio di prelazione per l’acquisto dell’isola di Budelli[19]; i trasferimenti all’Anas per 150 milioni per l’esercizio 2015[20], a fronte di corrispondenti riduzioni del finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

E’ rimodulato, rispetto al testo originario, lo stanziamento per la realizzazione del MOSE, riducendo di 49 milioni l’onere per l’annualità 2014 e incrementando per la medesima cifra quello relativo all’esercizio 2017[21]. Sono rivisti in riduzione (40 milioni dal 2014 e 50 milioni a decorrere dal 2015) gli importi relativi ai contributi di durata ventennale per investimenti nel settore navale ed aeronautico, che risultano pertanto rideterminati in 40 milioni nel 2014, 110 milioni nel 2015 e 140 milioni a decorrere dal 2016; sono conseguentemente autorizzati contributi ventennali (40 milioni dal 2014 e 50 milioni a decorrere dal 2015) per il finanziamento di programmi di ricerca e di progetti in tali settori[22].

Per quanto riguarda la spesa corrente, risparmi derivano nel settore previdenziale dall’incremento delle aliquote e dall’estensione della platea degli interessati – rispetto al testo originario - del contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici elevati[23].

 In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS[24] (circa 90.000 euro lordi annui), è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte (circa 129.000 euro lordi annui) il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento  per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte (circa 193.000 euro lordi annui) il trattamento minimo INPS[25].

L’incremento dei risparmi previdenziali è valutato in 40 milioni annui per ciascun esercizio del triennio interessato, su ognuno dei tre saldi di finanza pubblica, al netto del minor gettito fiscale previsto. Tali effetti si sommano a quelli previsti dalla norma originaria, valutati in 12 milioni annui per ciascun esercizio del triennio interessato, anch’essi al netto del minor gettito fiscale. Come già previsto dal testo originario, le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 126 e relativo alla salvaguardia dalla riforma pensionistica (cosiddetta “riforma Fornero”) di ulteriori 6.000 lavoratori esodati.

Risparmi di spesa provengono, inoltre, dalla riduzione del finanziamento del Fondo per le missioni internazionali di pace, rideterminato in 614 milioni nel 2014 rispetto ai 765 milioni del testo originario[26], e degli stanziamenti per la realizzazione della riforma del catasto (5 milioni per il 2014 e 40 milioni annui dal 2015 al 2019 in luogo di 20 milioni nel 2014 e 50 milioni negli anni successivi previsti dal testo iniziale)[27].

Maggiori spese correnti derivano, tra gli altri interventi, dalla rideterminazione in aumento del finanziamento dei lavori socialmente utili (da 100 a 110 milioni nel 2014) [28], del Fondo per le non autosufficienze (100 milioni nel 2014 in aggiunta ai 250 milioni previsti nel testo iniziale)[29], dei policlinici universitari gestiti da università non statali (35 milioni annui dal 2015 al 2024 in aggiunta allo stanziamento di 50 milioni già previsto nel 2014)[30]

Neutrale sui saldi è, infine, la proroga per il triennio 2014-2016 del regime di sospensione delle agevolazioni tariffarie postali, in scadenza al 31 dicembre 2013; fino al 31 dicembre 2016 continua inoltre ad applicarsi la disciplina introdotta dall'art. 21, comma 3, del DL n. 216/2011 per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d'arma e combattentistiche. Tale disciplina esclude comunque ogni forma di rimborso da parte dello Stato per l’applicazione delle tariffe agevolate anche alle suddette associazioni e organizzazioni.

 


 

Commi 2 e 3 – Finanziamento gestioni previdenziali

La norme determinano l'adeguamento, per l'anno 2014, dei trasferimenti dovuti dallo Stato all'INPS e relativi alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della L. 88/1989, istitutiva della GIAS (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali), e dell'articolo 59, comma 34, della L. 449/1997, che ha rideterminato i trasferimenti statali alle gestioni pensionistiche in conseguenza dell'assunzione da parte dello Stato dell'intero onere relativo ai trattamenti liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché dell’articolo 2, comma 4, della L. 183/2011, che ha trasferito all'INPS la gestione ex-INPDAP.

Tali importi, e quelli dovuti dallo Stato e non ripartiti tra le gestioni con conferenza dei servizi, sono riportati nella seguente tabella:

(milioni di euro)

 

Riferimento normativo

Adeguamento trasferimenti all’INPS 2014

Importi a carico dello Stato riportati nell’Allegato 2

Fondo pensioni lavoratori dipendenti

Articolo 37, comma 3, lettera c), della L. 88/1989

539,55

 

Pensioni coltivatori diretti, coloni, mezzadri prima del 1° gennaio 1989

649,9

Gestione lavoratori autonomi

 

Gestione speciale minatori

3,08

Gestione ex ENPALS

71,45

Fondo pensioni lavoratori dipendenti

Articolo 59, comma 34, , della L. 449/1997

133,32

 

Gestione esercenti attività commerciali

 

Gestione artigiani

 

Gestione ex INPDAP

Articolo 2, comma 4, della L. 183/2011

61.02

2.321.88

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese parte corrente

 

Gestioni  previdenziali (adeguamento ISTAT)

733,9

733,9

733,9

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese parte corrente

 

Gestioni  previdenziali (adeguamento ISTAT)

733,9

733,9

733,9

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica ricorda che l'articolo 3, comma 2 della legge 335/95 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all’INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,  venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché la somma relativa ai trasferimenti alla gestione ex-INPDAP presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011 , n. 183, per l'anno 2014.

Pertanto, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2013 dall'art. 1, commi  2 e 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con i contenuti della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2013, nella misura del 3,0% per il 2013 e dell’1,6% per il 2014.

Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle predette variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2014 un incremento pari a 539,55 milioni di euro  per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, di 133,32  milioni di euro  per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, comma 43, della legge 449/97, e di 61,02 milioni di euro  per la somma da trasferire ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011 , n. 183.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 649,90 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed ex-Enpals, pari rispettivamente a 3,08 e 71,45  milioni di euro.

In termini di maggiori oneri:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese parte corrente

 

Gestioni  previdenziali (adeguamento ISTAT)

733,9

733,9

733,9

 

 

 

 

 

 

 

In proposito, la RT afferma che i predetti oneri trovano copertura, in quanto il miglioramento dei saldi delle gestioni previdenziali conseguente all’incremento delle somme di cui ai commi  1 e 2 determina corrispondenti minori esigenze di  trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle medesime gestioni previdenziali.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese parte corrente

 

Gestioni  previdenziali (adeguamento ISTAT)

733,9

733,9

733,9

 

 

 

 

 

 

 

Pertanto, l’effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica è il seguente:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese parte corrente

 

Gestioni  previdenziali (adeguamento ISTAT)

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Comma 4 – Disposizioni contabili in materia previdenziale

La norme riportano, mediante l’Allegato 2, i maggiori oneri, per l’anno 2012, destinati al finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità (di cui alla L. 53/2000) e pari a 571,021 milioni di euro.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

La relazione tecnica afferma che la norma dispone una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati dell’ultimo bilancio consuntivo approvato dall’INPS (2012), intesa ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili del predetto istituto; risulta quindi evidente che essa non determina alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni. Infatti, da un lato, la norma dispone l’imputazione di somme già trasferite all’INPS e non utilizzate; dall’altro lato, si osserva che i maggiori importi corrisposti alla Gestione per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità sono già stati considerati, nell’ambito dei complessivi risultati e previsioni del predetto Conto delle pubbliche amministrazioni. In particolare, per le suddette maggiori esigenze finanziarie, per l’anno 2012, la norma prevede di utilizzare, per un importo di 571,021 milioni di euro, le risorse che risultano, sulla base del consuntivo 2012 dell’INPS, accantonate in specifici Fondi, in quanto trasferite alla medesima gestione in eccedenza rispetto agli oneri consuntivati per prestazioni e provvidenze varie.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Comma 5 – Fondo per lo sviluppo e la coesione

La norma stabilisce in 54.810 mln la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020. Tali risorse, destinate esclusivamente per interventi di sviluppo, con il disegno di legge, sono iscritte in bilancio nella misura di 50 mln per l'anno 2014, 500 mln per l'anno 2015, 1.000 mln per l'anno 2016. Per gli anni successivi la quota è determinata in sede di legge di stabilità ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge n. 196 del 2009.

Ciò implica che l’importo residuo di 42.298 mln sarà iscritto in bilancio con successive leggi di stabilità riferite al periodo 2017-2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese c/capitale

50

500

1.000

10

50

200

10

50

200

 

La relazione tecnica afferma che il dimensionamento del Fondo va affrontato in correlazione sia agli obiettivi di sviluppo che a quelli di finanza pubblica. Tenuto conto dell’attuale contesto, a differenza di quanto accaduto nei precedenti cicli di programmazione, nei quali il dimensionamento annuale era stato fissato allo 0,6 per cento del PIL, si propone l’identificazione di una soglia annuale più contenuta, pari allo 0,5 per cento, parte della quale da confermarsi a metà del ciclo di programmazione. L’applicazione della percentuale dello 0,5 per cento al valore del PIL 2012, pari a circa 1.566 miliardi di euro, porta a valutare in 7.830 milioni di euro la dotazione media annuale del Fondo che, su un ciclo di programmazione di durata di 7 anni, determinerebbe un ammontare per l’intero periodo pari a circa 54.810 milioni di euro.

Per assicurare l’efficienza delle scelte, operate dai diversi soggetti attuatori, la RT ritiene opportuno che, in questa prima fase, una parte delle risorse stimate necessarie per l’intero periodo di programmazione non sia garantita dall’immediata iscrizione in bilancio. Tale quota, pari a circa il 20 per cento (10.962 milioni), è da subordinare ad una verifica di metà periodo, da effettuare in preparazione della legge di stabilità per il 2019, sull’effettivo utile impiego delle prime risorse assegnate.

In conseguenza di quanto sopra, la prima quota da iscrivere in bilancio, ammonta a 43.810 milioni di euro, in linea peraltro con il valore del Fondo che si è riusciti ad assicurare, nonostante le riduzioni connesse con la crisi internazionale e le correlate esigenze di finanza pubblica, per il ciclo di programmazione in corso.

 

Il Governo, in risposta a quesiti emersi nel corso dell’esame presso il Senato circa gli effetti ascritti alla norma ai fini dell’indebitamento netto e del fabbisogno, che riflettono per il 2015 un indice di spendibilità diverso da quello previsto per gli altri esercizi, ha precisato che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari rispecchia un profilo dell’indice di spendibilità che si ritiene consono all’andamento delle spese legato al suddetto Fondo. In particolare tale profilo tiene conto sia dell’entità delle risorse complessivamente stanziate (più modeste nel 2014 e più ingenti negli anni successivi), sia del fatto che tali risorse sono da riferirsi alla nuova programmazione per il periodo 2014-2020 (da cui deriva che nei primi anni l’incidenza della spesa rispetto agli stanziamenti potrà risultare minore di quella stimata per il resto del periodo di previsione). La ripartizione delle risorse per gli anni successivi 2017-2020, secondo quanto specificato nel predetto comma, verrà stabilita con la tabella E della legge di stabilità.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto dei chiarimenti

forniti nel corso dell’esame presso il Senato, si rileva che gli effetti ascritti alla disposizione in termini di fabbisogno ed indebitamento non riflettono la tradizionale valenza attribuita, per cassa, agli stanziamenti del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (in genere rapportati, per ciascun anno, a circa 1/3 della dotazione in termini di SNF). In proposito appaiono utili precisazioni, anche al fine di poter valutare l’impatto di eventuali proposte di modifica degli stanziamenti in esame.

 

Commi da 6 a 9 – Fondi per il programma Aree interne del Paese

Le norme autorizzano la spesa di 3 milioni di euro nel 2014 e di 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie[31] (comma 6). Tali risorse sono destinate prioritariamente al finanziamento di interventi[32] nei settori del trasporto pubblico locale (incluso quello a trazione elettrica)[33], dell’istruzione e dei servizi socio-sanitari (comma 7): interventi da attuarsi attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati e mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro[34] (comma 8). Ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 2, il Ministro per la coesione territoriale presenta annualmente al CIPE i risultati degli interventi posti in essere nel periodo di riferimento (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

La relazione tecnica riferita al testo licenziato dal Senato afferma che la modifica introdotta non comporta effetti finanziari negativi.

Si assume, quindi, che con la richiamata modifica il testo si limiti a specificare la finalizzazione di risorse già individuate dal disegno di legge di stabilità.

 

La relazione illustrativa precisa che le Aree Interne rappresentano una delle opzioni strategiche d’intervento per la programmazione 2014-2020. Per le aree-progetto selezionate il finanziamento degli interventi di sviluppo locale sarà integrato da due condizioni vincolanti: l’adeguamento della qualità dei servizi di istruzione, salute e mobilità; l’associazione fra i comuni partecipanti per la gestione dei servizi.

 

Nel corso dell’esame presso il Senato il Governo ha precisato[35], in risposta ai rilievi formulati dalla Commissione Bilancio, che le norme prevedono utilizzi di risorse già autorizzate dalla legislazione preesistente, nell’ambito del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che gli effetti finanziari delle norme in esame non sono inclusi nel prospetto riepilogativo. Inoltre il testo precisa i settori ma non le tipologie di intervento che si prevede di finanziare. Andrebbero quindi acquisiti elementi volti a confermare la corrispondenza temporale (con particolare riferimento ai saldi di fabbisogno e di indebitamento) fra gli oneri previsti dal testo e le risorse utilizzate a copertura (Fondo per l’attuazione delle politiche comunitarie).

Qualora dovesse implicitamente intendersi che la spesa e la relativa copertura abbiano uguali effetti sui tre saldi, tale corrispondenza andrebbe comunque suffragata alla luce delle specifiche tipologie di intervento da finanziare, considerato che il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie può dare copertura sia ad oneri di parte corrente sia ad oneri in conto capitale.

Nulla da osservare con riferimento al comma 9 (che prevede la possibilità di successivi rifinanziamenti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 6), nel presupposto che tali rifinanziamenti siano approvati con successive norme di rango legislativo.

 

Comma 10 – Destinazione di risorse all’ICE

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, stabilisce che, per l'attivazione, in collaborazione con le università che hanno sede in Sicilia di percorsi formativi e per la concessione di borse di studio  a giovani in possesso almeno di istruzione superiore provenienti dai Paesi  extraeuropei del bacino del Mediterraneo, finalizzati all’avvio di piccole attività imprenditoriali nei Paesi di origine, è destinato 1 milione di euro alla Agenzia ICE per l'anno 2014.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

Agenzia ICE  - Borse di studio

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

 

 

La relazione tecnica specifica che la disposizione prevede l’assegnazione di 1 milione di euro alla Agenzia ICE per l'anno 2014, per l'attivazione, in collaborazione con le Università che hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e la concessione di borse di studio a giovani provenienti dai paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei paesi di origine.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare essendo l’onere configurato come limite di spesa.

 

 

Comma 11 – Agevolazioni per gli investimenti privati

La norma, per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, autorizza la spesa di 50 mln di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 mln di euro per l'anno 2016, da utilizzare per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette risorse saranno destinate, per il cinquanta per cento, a contratti di sviluppo nel settore industriale - inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed ittici - e, per il restante cinquanta per cento, a contratti di sviluppo in ambito turistico.

Il riferimento ai prodotti ittici è stato introdotto nel corso dell’esame presso il Senato.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese c/capitale

50

50

100

20

50

100

 

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo originario, oltre a descrivere la norma, precisa che le risorse saranno utilizzate esclusivamente per l’erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto. La RT riferita al maxiemendamento approvato dal Senato, riguardo alla modifica che estende ai contratti di sviluppo relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici la possibilità di essere destinatari delle risorse del Fondo , precisa che, poiché non è previsto un incremento della dotazione finanziaria del medesimo Fondo, alla disposizione non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Il Governo, in risposta a quesiti emersi nel corso dell’esame presso il Senato circa la natura del Fondo, ha precisato la volontà di prevedere interventi agevolati solo di natura rotativa, in linea con quanto riportato nella relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento. E’ stato altresì rilevato che sarebbe stata valutata l’opportunità di un eventuale emendamento per chiarire nel testo la natura rotativa dell’agevolazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la natura rotativa del fondo oggetto di finanziamento, asserita dalla RT e precisata nei chiarimenti forniti presso il Senato, non si evince espressamente dal testo in esame né dall’ articolo 43, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008.

 

Comma 12 – Fondo per la crescita sostenibile

La norma incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, di 100 mln di euro per l'anno 2014 e 50 mln per l'anno 2015.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spesa in c/capitale

100

50

 

50

50

50

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere la norma, precisa che le risorse saranno utilizzate esclusivamente per l’erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto dell’utilizzo rotativo delle risorse del Fondo.

 

Comma 13 – Fondo rotativo per l’internazionalizzazione delle imprese

La norma incrementa la dotazione del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 251 del 1981, di 50 mln di euro per l'anno 2014, per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Una disposizione introdotta nel corso dell’esame al Senato ha previsto che una quota del 40 per cento dell’incremento sia destinato alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell’internazionalizzazione delle imprese.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese c/capitale

50

 

 

25

25

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere la norma, precisa che le risorse saranno utilizzate esclusivamente per l’erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto. La RT riferita al maxiemendamento approvata dal Senato non ascrive alla modifica introdotta effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 14 – Rifinanziamento Fondo SIMEST

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, incrementa di 200 mln per il 2014 la dotazione del Fondo di cui all’art. 3 della legge n. 295/1973. La predetta somma è rinvenuta sulle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all’art. 7, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 143/1998, che è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al predetto fondo per le finalità connesse al credito all’esportazione.

Il comma 2-bis dell’art. 7 D.Lgs. n. 143/1998 dispone che le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro. Questi è autorizzato ad avvalersi delle disponibilità di tale conto corrente per finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A. e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché per ogni altro scopo e finalità connesso con l'esercizio dell'attività della SACE S.p.A. nonché con l'attività nazionale sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese

c/capitale

 

 

 

 

   20

   20

 

   20

   20

 

 

La relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato, precisa che la disposizione rifinanzia per l'importo di 200 milioni di euro nel 2014, il c.d. Fondo 295/1973, gestito da SIMEST, che eroga contributi in conto interessi a sostegno delle esportazioni a pagamento differito (stabilizzazione del tasso di interesse e smobilizzi) e degli investimenti all'estero (artt. 14, 20 e 21 del D. Lgs.l43/1998), nel rispetto dell'accordo internazionale OCSE denominato Arrangement on officially supported export credits (detto Consensus). In relazione agli impegni che saranno assunti nel prossimo triennio, tenendo conto del dato storico, si può stimare che le erogazioni - a valere sui 200 milioni in questione - potranno attestarsi sul l 0% massimo all’anno. In particolare, le operazioni di stabilizzazione potranno comportare esborsi annuali pari a circa 3-4 milioni e quelle di smobilizzo circa 17-16 milioni annui (per un totale di circa 20 mln di euro).

Per la copertura degli oneri, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede mediante corrispondente versamento ali' entrata del bilancio dello Stato di 200 milioni di euro a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria 20013, relativo al Fondo di cui all'art. 5 D.Lgs. 170/1999 (Fondo relativo alla sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE SpA), Fondo per il quale allo stato non sussiste l'esigenza di attingere per la sottoscrizione di aumenti di capitale o escussione garanzia statale, in considerazione della solidità patrimoniale di SACE S.p.A. La norma determina maggiori spese per 20 milioni di euro annui in termini di indebitamento e fabbisogno dal 2015, alla cui compensazione si provvede mediante l'utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero esplicitate le ragioni sottostanti la quantificazione in 20 mln annui dell’effetto stimato in termini di fabbisogno e di indebitamento netto e la proiezione temporale dell’onere medesimo. In proposito si evidenzia che la RT indica la decorrenza della spesa dal 2015 senza precisare se alla stessa debba o meno attribuirsi carattere permanente. Tale indicazione appare necessaria al fine di verificare la compatibilità dell’onere con l’effettiva consistenza e la proiezione temporale attualmente attribuita al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali, le cui risorse sono utilizzate a fini di compensazione.

 

Comma 15 – Fondo settore aeronautico

La norma dispone che le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'art. 3 della legge n. 808/1985 vengano riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per le medesime finalità.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori  entrate extra tributarie

30,0

30,0

30,0

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

 

 

La relazione tecnica afferma, tra l’altro, che nel comparto aerospaziale, i programmi di ricerca e sviluppo sono caratterizzati da costi e durata tali che non possono essere sostenuti finanziariamente solo dagli operatori industriali, ma richiedono anche il sostegno strutturale dello Stato; a tale proposito, la RT  precisa che la legge n. 808/1985, ha consentito all’industria italiana del settore di recuperare competitività sul piano internazionale. Gli interventi della legge n. 808/1985 sono rappresentati da finanziamenti a tasso zero che, una volta concluso l’iter delle erogazioni (15 anni mediamente), vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Le restituzioni vengono effettuate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie).

La RT evidenzia, altresì, che la norma in esame è finalizzata a “rimettere in circolo” le risorse derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese, consentendone la riassegnazione sui capitoli di spesa della legge n. 808/1985 al fine di finanziare nuovi programmi. La RT stima un onere pari a 30 milioni di euro, corrispondente all’importo iscritto sul predetto capitolo di entrata nel disegno di legge di bilancio 2014-2016 e in linea con il valore delle restituzioni degli ultimi anni.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero forniti chiarimenti circa gli effetti ascritti alla norma sui saldi di finanza pubblica. Da quanto evidenziato nel prospetto riepilogativo, infatti, in corrispondenza di ciascun esercizio del triennio 2014-2016, si produrrebbe un effetto di perfetta coincidenza tra il momento in cui le somme riaffluiscono al bilancio dello Stato e il momento in cui sono spese sotto forma di contributi alle imprese.

 

Commi 16, 18 e 19 – Imprenditoria giovanile in agricoltura

Le norme dispongono che gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui alla legge 289/2002, debbano essere prioritariamente rivolti ai giovani imprenditori dei settori agricolo e ittico (comma 16).

Il testo fa riferimento all’articolo 66, comma 3, della legge 289/2002, che ha introdotto un regime di aiuti (conforme al diritto comunitario) volto a facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole. Sulla base di tale norma è stato successivamente previsto[36] il conferimento all’ISMEA - attraverso il Fondo di investimento nel capitale di rischio – di risorse da destinare alle predette finalità attraverso apposite operazioni finanziarie.

Si prevede inoltre che possano formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario - nell’ambito delle dismissioni di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola - anche i terreni appartenenti a regioni, province e comuni. Ciò per favorire l’imprenditoria giovanile in agricoltura (comma 18).

Il testo fa riferimento all’articolo 66 del DL 1/2012, in base al quale sono state disciplinate le modalità di alienazione dei terreni agricoli, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali. Tali beni possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 441/1998 (ricomposizioni fondiarie mediante acquisto o ampliamento di aziende con l’assistenza finanziaria dell’ISMEA, prioritariamente a favore di giovani agricoltori). Il medesimo articolo 66 ha previsto, al comma 7, che anche le regioni, le province e i comuni possano vendere o cedere in locazione i beni agricoli di loro proprietà, riservandone una quota ad agricoltori giovani. A tal fine gli enti territoriali possono avvalersi dell’Agenzia del demanio che, in caso di vendita, provvederà al versamento - ai medesimi enti - di quanto ricavato, al netto dei costi sostenuti. Si ricorda che al richiamato articolo 66 non sono stati ascritti effetti finanziari.

Le norme individuano, infine, i criteri cui gli enti proprietari devono attenersi per l’affitto o la concessione di terreni agricoli a giovani imprenditori agricoli. In particolare, fermo restando che l’assegnazione non può avvenire ad un canone inferiore rispetto a quello base indicato nell’avviso pubblico o nel bando di gara, l’assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell’avviso o nel bando quando abbiano manifestato interesse all’affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli. In caso di pluralità di richieste da parte di soggetti che integrano tutti i predetti requisiti, si procede mediante sorteggio, fermo restando il canone base (comma 19).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica  afferma che le norme non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 18, si osserva che la normativa vigente (articolo 66 del DL 1/2012) ha già previsto la possibilità, per gli enti territoriali, di vendere o di cedere in locazione i beni agricoli di loro proprietà. A tali norme non erano stati ascritti effetti finanziari. Conseguentemente, la possibilità – prevista dal comma 18 in esame – di includere nelle operazioni di riordino fondiario anche i terreni demaniali di proprietà dei medesimi enti non sembra incidere sulla generale neutralità finanziaria della disciplina. In proposito, pertanto, non si formulano osservazioni.

Comma 17 – Obblighi di comunicazione per imprenditori agricoli

Normativa vigente Il decreto legge n. 179/2012 ha introdotto (articolo 36, comma 8-bis) l’obbligo a carico dei produttori agricoli[37] di inviare la comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010 (c.d. spesometro). La relazione tecnica allegata al DL n. 179 non ha attribuito alcun effetto finanziario alla disposizione richiamata in quanto ha affermato che l’art. 21 del DL n. 78/2010, cui la stessa rinvia, non esclude gli imprenditori agricoli dall’obbligo di comunicazione annuale IVA.

Tuttavia, si segnala che la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/E del 15 febbraio 2013 – dopo aver ricordato che lo “spesometro” è stato introdotto al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti, soprattutto in materia di IVA, dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010” – afferma che l’art. 36, comma 8-bis, del D.L. n. 179/2012 ha esteso tale obbligo anche ai produttori agricoli in regime di esonero ai sensi dell’art. 34, sesto comma, del DPR n. 633/1972, che prima erano esclusi. La circolare ricorda che tale ampliamento consente di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari, ai sensi dell’art. 18 del regolamento CE 28 gennaio 2002, n. 178/2002, in tema di sicurezza alimentari. 

 

La norma, inserita dal Senato, abroga il sopra richiamato comma 8-bis che estende l’obbligo di presentazione della comunicazione IVA agli imprenditori agricoli.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferita al testo approvato al Senato afferma che la modifica interessa aspetti procedurali e che pertanto non comporta effetti finanziari, coerentemente con quanto disposto in sede di valutazione della disposizione originaria alla quale non erano stati ascritti effetti.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerando che alla norma che aveva esteso l’applicazione dello spesometro ai produttori agricoli non erano stati ascritti effetti, si segnala che la disposizione in esame appare suscettibile di ridurre gli effetti di controllo dell’Amministrazione finanziaria finalizzati al contrasto all’evasione fiscale, anche in considerazione di quanto affermato nella circolare n. 1/E sopra illustrata. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

Comma 20- Acconto imposte società agricole

Normativa vigente La legge di stabilità 2013[38] ha abrogato, a decorrere dal 2015, le disposizioni agevolative in favore delle società agricole contenute nei commi 1093 e 1094 della legge n. 296 del 2006. La norma (articolo 1, comma 513) ha stabilito che l’abrogazione introdotta rileva ai fini della determinazione degli acconti dovuti per l’anno 2015. La relazione tecnica allegata quantifica il maggior gettito annuo, in termini di competenza, in 43,7 milioni. Considerando una misura dell’acconto pari al 75%, gli effetti ascritti ammontano a 32,8 nel 2015 e a 43,7 milioni a decorrere dal 2016.

 

La norma, modificando il comma 513 della legge di stabilità 2013, stabilisce che l’abrogazione delle agevolazioni fiscali per le società agricole, rileva ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi per i due periodi imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferita al testo approvato al Senato, dopo aver illustrato la disposizione in esame, afferma che la modifica non determina alcun effetto finanziario in quanto:

-               in via generale, i contribuenti già a legislazione vigente, in sede di determinazione dell’acconto dovuto per il 2016 si commisurano ad un rigo differenza (quello del periodo di impresa precedente, quindi il 2015) che già tiene conto dell’abolizione di dette agevolazioni (ed è quindi tendenzialmente maggiore);

-               in sede di relazione tecnica originaria al provvedimento la quantificazione ha già tenuto conto di questa fattispecie, essendo la stima dei maggiori acconti 2015 e seguenti già commisurata all’abrogazione delle agevolazioni in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 21 – 24 - Spesa per investimenti nel settore navale ed aeronautico

Le norme, oggetto di modifica ed integrazione al Senato recano una serie di autorizzazioni di spesa per investimenti nel settore navale ed aeronautico.

In particolare  vengono autorizzati contributi di durata ventennale[39], rispettivamente di 40 milioni a decorrere dal 2014, di 110 milioni a decorrere dal 2015 e di 140 milioni a decorrere dal 2016, al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi della difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea (comma 21).

La norma nel testo originario autorizzava contributi pluriennali per 80 milioni a decorrere dal 2014, 120 milioni a decorrere dal 2015 e di 140 milioni a decorrere dal 2016. Per effetto delle modifiche apportate, pertanto, si evidenzia una minor spesa per 40 milioni nel 2014, e 50 milioni a decorrere dal 2015.

Vengono, inoltre, autorizzati (comma 22) i seguenti contributi ventennali rispettivamente pari a:

·         30 milioni a decorrere dal 2014 e 10 milioni a decorrere dal 2015, per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo nel settore aeronautico[40] (comma 22, primo periodo);

·         5 milioni a decorrere dal 2014, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi in favore degli investimenti delle imprese marittime[41] (comma 22, secondo periodo);

·         5 milioni a decorrere dal 2014, per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale già avviati[42] negli anni 2012 e 2013 (comma 22, terzo periodo).

Viene, altresì previsto che il Ministro della difesa riferisca in sede di presentazione al Parlamento del documento in materia di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma[43] in merito allo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare (comma 23).

Viene, infine, disposto che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali[44] venga ridotto di 30 milioni per il 2015, di 50 milioni per il 2016 e di 70 milioni a decorrere dal 2017 (comma 24).

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo licenziato al Senato, ascrive al comma 21 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese in conto capitale

40,0

150,0

290,0

 

10,0

55,0

 

 

 

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo licenziato al Senato, ascrive al comma 22 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese in conto capitale

Programmi di ricerca e sviluppo nel settore aeronautico

30,0

40,0

40,0

 

7,0

20,0

 

7,0

20,0

Maggiori spese correnti

Investimenti delle imprese marittime

5,0

5,0

5,0

 

1,5

6,0

 

1,5

6,0

Maggiori spese in conto capitale

Progetti innovativi in campo navale

5,0

5,0

5,0

 

1,5

4,0

 

1,5

4,0

 

La relazione tecnica afferma che le modifiche e le integrazioni introdotte, al Senato prevedono che i contributi già assegnati, nel testo originario del provvedimento, per il consolidamento della flotta navale siano destinati al finanziamento di:

·         programmi di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, della legge n. 808/1985, di cui al successivo comma 22, primo periodo prevedendo due contributi ventennali, rispettivamente di 30 milioni e decorrere dal 2014 e di 10 milioni a decorrere dal 2015;

·         prosecuzione degli interventi di cui all’art. 3, della legge n. 88/2001, in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla Commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1° febbraio 2001, mediante la previsione di un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014, fattispecie disciplinata al comma 22, secondo periodo;

·         progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati nel 2012 e nel 2013, ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06, in vigore dal 1° gennaio 2012, con un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014, fattispecie disciplinata al comma 22, terzo periodo;

La RT afferma che, sotto il profilo del saldo netto da finanziare la proposta emendativa è neutrale, trattandosi di un mero diverso utilizzo di risorse già previste.

Per quanto riguarda in particolare l’indebitamento, la RT precisa che tenuto conto della natura degli interventi previsti dalla legge n. 808/1985, dei tempi tecnici per l’utilizzo delle risorse, che avverrà in erogazione diretta, nonché degli altri due interventi, si determineranno effetti finanziari negativi valutabili complessivi in 10 milioni di euro nel 2015 e, in 30 milioni di euro nel 2016 e in 50 milioni di euro dal 2017, alla cui compensazione si provvede mediante l’utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente[45] di cui all’art. 6, comma 2, del DL n. 154/2008 di cui al comma 24

 

In merito ai profili di quantificazione, non appare chiara la natura corrente della spesa di cui al comma 22, secondo periodo, evidenziata nel prospetto riepilogativo. La spesa in riferimento, essendo finalizzata a garantire la prosecuzione degli interventi in favore degli investimenti delle imprese marittime, sembrerebbe possedere, anche alla luce dell’impatto ascritto sul fabbisogno e sull’indebitamento, natura in conto capitale. Sul punto appare opportuno un chiarimento del Governo.

Comma 25 – Programma Te.T.Ra. per Forze di Polizia

La norma autorizza la spesa di 50 milioni per il 2014 e 70 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 per la prosecuzione della Programma TETRA[46].

L’art. 1, comma 209, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per il 2013 e di 50 milioni di euro per il 2014 (con pari effetti sui tre saldi di finanza pubblica) per la predisposizione da parte del Ministero dell’interno di un programma straordinario di interventi per il completamento del sistema digitale radiomobile standard tra i corpi di Polizia (Te.T.Ra.). La norma prevede, altresì, che all’attuazione del programma, l’Amministrazione possa assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese in conto capitale

50,0

70,0

70,0

25,0

50,0

70,0

25,0

50,0

70,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo il maggior onere limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa. Nulla da osservare, altresì, con riguardo agli effetti ascritti dalla norma sui saldi.

Ai fini della contabilizzazione pubblica degli investimenti[47], con specifico riguardo alla realizzazione di opere pubbliche finanziate[48] dallo Stato, nel caso degli investimenti diretti, mentre sul saldo netto da finanziare viene contabilizzato lo stanziamento autorizzato dalla norma, su fabbisogno e indebitamento netto si determina un impatto differente. Tale impatto, viene, infatti, stimato sul saldo netto da finanziare sulla base del grado di spendibilità delle somme - la cui valutazione tiene anche conto delle procedure di spesa sottostanti - con un incidenza, in termini di evidenza statistica, di circa il 30 per cento - almeno sul primo anno - della spesa prevista nell’anno in cui lo stanziamento viene iscritto in bilancio. Sull’indebitamento netto viene registrato, altresì, il valore dei beni che si prevede saranno consegnati nel periodo di riferimento.

Comma 26 – Finanziamento di CDP a grandi imprese

La normativa vigente[49] prevede che le operazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti nell’ambito della cd. “gestione separata”, ovvero a valere sul risparmio postale, possano assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, di assunzione di capitale di rischio o di debito e possano essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno all’economia. Tali operazioni possono essere effettuate attraverso l’intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del credito ovvero in via diretta. Tale ultima forma è esclusa nel caso di interventi a favore delle piccole e medie imprese.

 

La norma dispone che le operazioni di finanziamento condotte da CDP per finalità di sostegno all’economia nell’ambito della gestione separata, finora limitate alle piccole e medie imprese, possano essere effettuate anche nei confronti di grandi imprese.

La modifica apportata al Senato specifica ulteriormente che le operazioni condotte da CDP a favore delle imprese, effettuabili esclusivamente mediante intermediazione di istituti finanziari, debbano avere la finalità di sostegno all’economia.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica sottolinea che l’intervento di CDP continua ad essere effettuato in via indiretta ed afferma che la norma non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.

Nella Nota del Governo, depositata al Senato, si afferma che la modifica apportata, di carattere strettamente ordinamentale e priva di effetti finanziari, mira a chiarire la portata della disposizione già presente nel disegno di legge, definendo gli ambiti di intervento della CDP in favore delle imprese.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che, tenuto conto che la gestione separata opera utilizzando mezzi di provvista assistiti dalla garanzia dello Stato, appare necessario acquisire elementi informativi in relazione al maggiore profilo di rischio connesso all’estensione alle grandi imprese degli impieghi della Cassa. Infatti, pur trattandosi, come sottolineato dalla relazione tecnica, di interventi effettuati in via indiretta, per il tramite di istituti di credito o fondi comuni di investimento, non appare chiaro con quali modalità possa essere garantito che, in caso di insolvenza di grandi imprese beneficiarie del sostegno finanziario della CDP, quest’ultima non subisca riflessi finanziari negativi.

Nulla da osservare con riferimento alla modifica apportata al Senato.

 

Commi da 27 a 33 – Sostegno alle piccole e medie imprese

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, prevede alcune misure a sostegno delle piccole e medie imprese nonché disposizioni relative all’attività di Cassa Depositi e Prestiti. In particolare:

-              viene consentito alla CDP di finanziare operazioni assistite da garanzia non solo della SACE, ma anche di altri istituti assicurativi le cui obbligazioni sono garantite dallo Stato (comma 27);

-              viene soppressa la previsione in forza della quale la raccolta di fondi della CDP “è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali" (comma 28);

-              si prevede che CDP possa acquistare titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese, al fine di accrescere il volume del credito alle PMI. Gli acquisti dei predetti titoli possono essere garantiti dallo Stato. Agli eventuali oneri derivanti da escussioni delle garanzie si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie-imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996 (comma 29);

-              viene integrato il comma 11 dell’articolo 5 del DL 269/2003, prevedendo che, per l'attività della gestione separata di CDP s.p.a., il Ministro dell'economia e delle finanze determini con propri decreti di natura non regolamentare, con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP, ai sensi del comma 7, lett. a)[50] dell’articolo 5 del D.L. n. 269/2003 che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all’azione di regresso su CDP s.p.a., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell’Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato (comma 30);

-              al fine di riordinare il sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato, viene istituito il Sistema Nazionale di Garanzia che ricomprende i seguenti fondi (comma 31):

a)      il Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, alla cui amministrazione sono apportate modifiche, prevedendo che essa sia affidata, in sostituzione del Comitato di amministrazione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, ad un Consiglio di gestione composto solo da rappresentanti ed esperti delle pubbliche amministrazioni interessate[51], cui viene riconosciuto un compenso annuo pari a quello già previsto per i componenti del Comitato di amministrazione. Nell’ambito del medesimo Fondo di garanzia viene, inoltre, prevista la creazione di una sezione speciale di garanzia "Progetti di Ricerca e Innovazione", con una dotazione iniziale, nell'ambito delle correnti disponibilità del Fondo di garanzia, di 100 milioni di euro, stanziamento che potrà essere incrementato anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. La Sezione è destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle "prime perdite" su portafogli di un insieme di progetti di ammontare minimo pari a 500.000.000 euro costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia;

b)      il Fondo di garanzia per la prima casa per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie[52]. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria di tale ultimo Fondo. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico[53]. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo;

-              si prevede, inoltre, che mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione[54] e in coerenza con le relative finalità, sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni di euro. Il CIPE tiene conto degli stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalità operative di funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. La dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali[55] è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 (comma 32);

-              infine si prevede che, al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, sono destinati in parti uguali una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per un ammontare complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016 per costituire un Fondo presso Unioncamere con la finalità di patrimonializzare i Confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero i Confidi che realizzeranno operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, nei successivi 24 mesi dalla data di pubblicazione della legge in esame. Previa autorizzazione della Commissione europea, con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione e definiti i requisiti di accesso per i Confidi (comma 33).

 

Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, ascrive alle stesse i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica. 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese in conto capitale:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa

20

20

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione fondo sviluppo e coesione

200

200

200

 

 

 

 

 

 

Fondo di garanzia piccole e medie imprese

50

75

100

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese in conto capitale:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo garanzia prima casa

220

220

200

7

10

10

7

10

10

Fondo di garanzia piccole e medie imprese

200

200

200

15

15

15

15

15

15

Fondo per la patrimonializzazione e l’accesso al credito delle PMI

50

75

100

10

50

70

10

50

70

 

La relazione tecnica allegata alle modifiche introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, con riferimento ai commi 27 e 28, afferma che tali disposizioni non hanno riflessi negativi sulla finanza pubblica, in quanto il comma 27 è diretto a consentire alla CDP di potenziare l'attività di sostegno finanziario all'export e all'internazionalizzazione delle imprese, consentendole di finanziare operazioni assistite da garanzia non solo SACE, ma anche di altre primarie istituzioni assicurative, il comma 28 è diretto ad espungere la previsione in forza della quale "la raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali", così da ampliare per la “gestione ordinaria" (fondi tratti dal mercato) la possibilità di raccogliere risorse da impiegare per investimenti pubblici e privati.

Con riferimento al comma 31 ed in particolare alla creazione della Sezione “Progetti di ricerca e Innovazione”, la RT afferma che la norma prevede espressamente che, a fronte del rilascio della predetta garanzia, la BEI versi delle commissioni a remunerazione del rischio assunto dalle risorse pubbliche. Il livello di tali commissioni sarà determinato applicando metodologie - ivi inclusa quella già utilizzata da BEI e Commissione europea nello schema Risk sharing finance facility - che tengano conto dell'effettivo rischio posto a carico delle risorse pubbliche. La remunerazione, in altre parole, dovrebbe corrispondere alla probabilità di perdita attesa, in maniera tale che ogni trimestre il Fondo di garanzia percepisca una remunerazione tale da controbilanciare le perdite attese. Alla luce di quanto evidenziato la RT ritiene che l'istituzione della Sezione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Con riferimento al Fondo di garanzia per la prima casa, la RT precisa che viene utilizzato il conto corrente di tesoreria n. 25044, Intestato al Gestore Consap, del Fondo per l'accesso a! credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie, sul quale sono giacenti risorse per circa 49,4 milioni di euro, dei quali sono stati accantonati, per garanzie concesse, circa 1,9 milioni di euro (ad oggi non sono state registrate sofferenze né escussioni). La RT afferma, inoltre che per la copertura degli oneri derivanti dalla creazione del Fondo di garanzia per la prima casa, pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede mediante corrispondente riduzione, alla Tabella E, della voce relativa al Fondo di garanzia PMI. Per quanto riguarda gli effetti sull'indebitamento netto ed il fabbisogno, in via prudenziale, si può stimare che il Fondo di garanzia per la prima casa avrà un profilo di escussione della garanzia analogo a quello stimato per il Fondo di garanzia per le PMI. Infatti, il Fondo Centrale di garanzia PMI evidenzia al 30 settembre 2013 un rapporto tra sofferenze e domande accolte riferito all'intera vita del Fondo pari al 2,7% in termini di numero di operazioni  (era 1,8% a gennaio 2012), del 3,3% per importo finanziato (era 2,1% a gennaio 2012) e del 3,7% per importo garantito (era 2,2% a gennaio 2012). Secondo Banca d'Italia (ultimo dato disponibile 30 giugno 2013) il rapporto tra sofferenze e impieghi per famiglie consumatrici per acquisti abitazioni è pari al 3,1% (5,8% se si tiene conto anche di crediti "incagliati" e "scaduti"). In tal caso, però, interviene anche la garanzia ipotecaria. La RT afferma, quindi che il comma 32 provvede a reintegrare la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia PMI delle risorse, ridotta appunto in Tabella E, per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88 relative a risorse derivanti da mancati utilizzi della programmazione regionale del 2007-2013. Inoltre, con apposita delibera del CIPE, sono altresì assegnati al medesimo Fondo ulteriori risorse per 600 milioni di euro destinati esclusivamente alle imprese del Mezzogiorno, sulla base di criteri e priorità di accesso stabiliti con delibera CIPE a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione.

La RT afferma, infine, che ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede per l'anno 2014 mediante riduzione dal 50 per cento al 45 per cento del limite di cui all'articolo 1, comma 50, ultimo periodo del provvedimento in esame e a decorrere dal 2015 mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del d.l. 154 del 2008.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame, per un verso (commi da 27 a 30), intervengono sulla disciplina relativa ai finanziamenti concessi da CDP s.p.a., in parte assistiti da garanzia statale, per altro verso delineano una riforma di alcuni strumenti dei concessione della garanzia pubblica (commi da 31 a 33). Al primo gruppo disposizioni non sono attributi espressamente effetti nel prospetto riepilogativo, in quanto intervengono prevalentemente sulla disciplina generale dei finanziamenti erogati da CDP.

Tuttavia, anche con riferimento a tali norme, andrebbero forniti elementi di valutazione su talune delle innovazioni normative introdotte al fine di evitare eventuali riflessi indiretti sui saldi e sul debito pubblico. In particolare, con riguardo al comma 29, andrebbero precisati quali sono i limiti  e le condizioni per la concessione della garanzia statale sugli acquisti di titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti verso PMI. Infatti, poiché agli oneri derivati da eventuali escussioni si provvederà a valere su un fondo di garanzia di disponibilità predeterminata, non appare chiaro quale meccanismo di carattere procedurale e quali requisiti assicurino la coerenza tra il profilo di rischio delle operazioni effettuate e la consistenza effettiva del predetto fondo di garanzia. Dette condizioni di garanzia andrebbero valutate anche tenendo conto della necessità di evitare che, in presenza di ripetute escussioni, l’intero ammontare dei crediti garantiti possa essere riclassificato come debito pubblico sulla base dei criteri correntemente adottati da Eurostat.

In merito al comma 30, che prevede la possibilità di rilascio di garanzia anche di carattere pluriennale e con rinuncia all’azione di regresso su CDP s.p.a., pur prendendo atto che al norma prescrive che i criteri di rilascio della garanzia devono essere compatibili con la normativa dell’UE, appaiono utili chiarimenti riguardo alla tipologia di operazioni interessate dal rilascio di tale garanzia. Più in generale, con riferimento all’insieme delle disposizioni in esame occorrerebbe accertare se l’intervento di CDP si configuri, in relazione ai profili di rischio dell’operazione, in maniera coerente con l’attuale classificazione della Cassa nell’ambito del settore degli operatori finanziari.

Infine, con riferimento all’impatto sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni in esame, appaiono utili chiarimento in merito:

-              all’assenza di effetti ascritti sui saldi di fabbisogno e indebitamento relativamente alla riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al comma 32 in esame;

-              ai criteri utilizzati ai fini della determinazione degli effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento con riferimento al Fondo per la patrimonializzazione e l’accesso al credito delle PMI.

Comma 34 – Mantenimento della garanzia statale sul debito delle pubbliche amministrazioni oggetto di ristrutturazione

La norma, introdotta al Senato[56], prevede che la garanzia dello Stato sui debiti certificati[57] delle pubblica amministrazioni oggetto di piani di ristrutturazione del debito presso il sistema finanziario[58] non cessi al momento della ristrutturazione stessa.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, nel descrivere la disposizione, afferma che, considerato che il Fondo di garanzia previsto dalla disposizione modificata, relativa ai piani di ristrutturazione del debito delle pubbliche amministrazioni, deve essere ancora costituito e che la garanzia dello Stato acquisterà efficacia all'atto dell'individuazione delle risorse da destinare al  Fondo[59], della modifica del profilo temporale dei potenziali oneri da escussione derivante dalla disposizione si potrà tenere conto nel momento della costituzione del Fondo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma in esame, prevedendo il mantenimento della garanzia dello Stato anche dopo la conclusione degli accordi con istituti di credito inerenti piani di ristrutturazione del debito delle amministrazioni pubbliche, appare finalizzata a favorire la conclusione dei predetti accordi, aumentando l’esposizione potenziale dello Stato nei confronti del sistema finanziario. Prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, andrebbe chiarito in quale sede è previsto che sia definita la dotazione del Fondo. Si segnala infatti che la disposizione oggetto di modifica fa riferimento alla procedura di cui all’articolo 7 del DL n. 35/2013, che a sua volta demanda alla legge di stabilità per il 2014 l’individuazione delle misure da assumere al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche mediante la concessione della garanzia dello Stato sui debiti ceduti  agli intermediari finanziari.  Sembrerebbe pertanto che la sede alla quale la normativa vigente demandi il reperimento delle risorse necessarie a far fronte alle garanzie statali, accresciute ai sensi disposizione in esame, sia il provvedimento in esame.

 

Commi da 35 a 39  – Rifinanziamento dei fondi di credito agevolato per le piccole e medie imprese

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato[60], stabiliscono che il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto, fra l’altro, a versare su un conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, incluse le spese, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti da lui rogitati e soggetti a pubblicità immobiliare [comma 35, lettera a)];

b) l'intero prezzo o corrispettivo e gli altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende [comma 35, lettera c)].

La norma sopra descritta non si applica agli importi inferiori ad euro 100.000 e per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza [comma 36]. Gli importi depositati presso il conto corrente dedicato costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio e altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili [comma 37].  

Eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato al verificarsi di un evento, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova[61], che l'evento dedotto in condizione si sia avverato. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzate a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese (comma 38).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

 

La relazione tecnica allegata al testo approvato dal Senato ribadisce il contenuto delle norme e afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che la spesa finanziata dalle norme in esame non ha carattere vincolato, si osserva che le modalità di rifinanziamento del fondo per il credito agevolato appaiono suscettibili di determinare contenzioso da parte dei proprietari delle somme vincolate che si vedono depapuerati degli interessi maturati su dette somme. A tal proposito si constata che il prelievo degli interessi, pur risultando previsto da una norma a carattere permanente, non appare legato né alla capacità contributiva dei proprietari delle somme né alla erogazione ad essi di servizi. Pertanto dovrebbe essere assicurato che l’utilizzo delle somme destinate al rifinanziamento del credito agevolato sia limitato ai soli importi che risultino definitivamente acquisiti senza possibilità di restituzione al fine di escludere futuri effetti pregiudizievoli sui saldi di finanza pubblica.

Si rileva, inoltre, che la norma destina al rifinanziamento del credito agevolato l’intero importo degli interessi al netto delle spese di gestione del conto. Considerato che le somme depositate sui conti avrebbero comunque generato dei frutti assoggettati ad imposizione fiscale, si osserva che le somme da destinare a finalità di spesa sembrano dover essere calcolate anche la netto delle entrate fiscali che non sono più riscosse sugli interessi maturati.

Comma 40 – Manutenzione straordinaria ANAS

La norme autorizzano la spesa di 335 milioni di euro per l’anno 2014 al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale e la prosecuzione degli interventi previsti dal contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS s.p.a..

Con modifiche introdotte durante l’esame al Senato, viene altresì autorizzata la spesa per l’anno 2015 pari a 150 milioni di euro e vengono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, di cui all’articolo 1, comma 208, della L. 228/2012.

L’articolo 1, comma 208, della L. 228/2012, ha autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo licenziato dal Senato, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese conto capitale

 

Acquisto materiale rotabile gomma-ferro

335

 

 

335

 

 

335

 

 

Realizzazione di nuove opere

 

150

 

 

150

 

 

150

 

 

 

La relazione tecnica, riferita al testo licenziato dal Senato, oltre a descrivere le norme, nulla aggiunge al contenuto delle stesse.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l’onere si configura come limite di spesa. Appare comunque utile acquisire conferma dal Governo circa la piena spendibilità nel corso degli esercizi 2014 e 2015 delle risorse stanziate, atteso che il prospetto riepilogativa ascrive i medesimi effetti sui tre saldi di finanza pubblica.

Appare altresì utile che il Governo fornisca elementi di valutazione sulla tipologia di interventi finanziati con le disposizioni in esame e sull’impossibilità per ANAS s.p.a. di far fronte ad essi delle risorse di bilancio.

Per quanto attiene allo stanziamento relativo all’annualità 2015, la cui copertura è individuata mediante corrispondente riduzione di spesa per il finanziamento di misure relative alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione, appare necessario acquisire conferma che detta riduzione non pregiudichi la realizzazione di opere e programmi cui detta autorizzazione di spesa è preposta. 

 

Comma 41 – Autostrada Salerno-Reggio Calabria

La norme autorizzano la spesa di 50 milioni per l’anno 2014, di 170 milioni per l’anno 2015 e di 120 milioni per l’anno 2016 per la realizzazione del secondo stralcio del Macrolotto 4 dell’asse autostradale Salerno-Reggio Calabria.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese conto capitale

 

Autostrada SA-RC

50

170

120

50

100

100

50

100

100

 

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse autorizzano una spesa complessiva di 340 milioni di euro per il finanziamento del secondo stralcio del Macrolotto 4, parte II, dell’asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, con riferimento al tratto tra il viadotto Stupino (escluso) e lo svincolo di Altilia (incluso) (dal km. 280+350 al km 286+050 circa, per un’estensione totale di 5,650 km.) che si collega al Macrolotto 4b, già realizzato fino a Falerna. L’intervento interessato è il più urgente tra quelli che compongono i 578 km. di autostrada non ancora ammodernata, caratterizzata da una diffusa instabilità dei versanti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che lo stanziamento si configura come limite di spesa. Appare comunque utile acquisire chiarimenti dal Governo circa i criteri di spendibilità delle risorse in esame, atteso che a un effetto identico effetto sui tre saldi di finanza pubblica per l’anno 2014 si contrappongono impatti differenziati nel corso delle annualità successive.

Appare altresì utile che il Governo fornisca elementi di valutazione in merito alle risorse necessarie e ai profili temporali necessari per il completamento dell’infrastruttura in oggetto.

 

Comma 42 – Fondo sblocca cantieri

La norme ampliano le finalità del Fondo, di cui all’articolo 18, comma 1, del DL 69/2013 (Fondo sblocca cantieri), prevedendo che lo stesso possa essere utilizzato per interventi destinati a incrementare la sicurezza e le condizioni dell’infrastruttura viaria.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

La relazione tecnica riferita al testo licenziato dal Senato nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che le disposizioni in esame ampliano le finalità di risorse già stanziate a legislazione vigente.

In proposito, si ricorda che l’articolo 18, comma 1, del DL 69/2013 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture un Fondo, con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni per l'anno 2013, 405 milioni per l'anno 2014, 652 milioni per l'anno 2015, 535 milioni per l'anno 2016 e 142 milioni per l'anno 2017.

 

Comma 43 – Sistema MOSE

Le norme – come modificate durante l’esame presso il Senato - autorizzano la spesa di 151 milioni per l’anno 2014, di 100 milioni per l’anno 2015, di 71 milioni per l’anno 2016 e di 79 milioni di euro per l’anno 2017 per consentire:

a)      la prosecuzione dei lavori del sistema MOSE (atto attuativo alla Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture – Magistrato alle Acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova;

b)      il completamento per l’intero sistema MOSE (atto aggiuntivo alla Convenzione di cui sopra).

Le modifiche introdotte al Senato riducono lo stanziamento in ragione di 49 milioni nell’esercizio 2014 e contestualmente aumentano della stessa cifra lo stanziamento relativo al 2017 già dotato in base al testo iniziale di 30 milioni. Le risorse relative all’annualità 2014 vengono riversate all’autorizzazione di spesa in Tabella E relativa alla linea ferroviaria Torino-Lione.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo licenziato dal Senato, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese conto capitale

 

MOSE

200

100

71

200

100

71

200

100

71

Minori spese conto capitale

 

MOSE

49

 

 

49

 

 

49

 

 

 

 

La relazione tecnica, riferita al testo licenziato dal Senato, oltre a descrivere le norme, afferma, con riferimento alla lettera a), che la spesa è volta a consentire la prosecuzione dei lavori finalizzati alla messa in esercizio del sistema MOSE. Per quanto attiene alla lettera b), la RT  afferma che le risorse aggiuntive si rendono necessarie per mettere in funzione le barriere mobili entro il 2017, come da cronoprogramma.

La RT afferma altresì che la rimodulazione operata al Senato non pregiudica il completamento del sistema MOSE entro i termini previsti dal crono programma; la stessa invece ha lo scopo di incrementare di 49 milioni di euro l’annualità 2014 dell’autorizzazione di spesa relativa alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione (Tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge di stabilità n. 228 del 2012, - Art. 1, comma 208), che viene ridotta di pari importo nell’anno 2017.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l’onere si configura come limite di spesa. Appare comunque utile acquisire conferma dal Governo circa la piena spendibilità delle risorse stanziate, atteso che il prospetto riepilogativo ascrive i medesimi effetti sui tre saldi di finanza pubblica.

 

Commi 44, 45, 47 e 49 – Infrastrutture ferroviarie

La norme autorizzano le seguenti spese:

·         500 milioni per l’anno 2014 per la manutenzione straordinaria della rete ferroviaria, nell’ambito del contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) (comma 44);

·         50 milioni per gli anni 2015 e 2016 al fine di assicurare la presentazione entro il 30 settembre 2014 e di completare il finanziamento della tratta Cancello-Frasso Talesino alla linea Roma-Napoli (via Cassino) (comma 45);

·         50 milioni per l’anno 2014 e 150 milioni per gli anni 2015 e 2016 per l’avvio immediato di interventi di adeguamento dell’asse ferroviario Bologna-Lecce. Nelle more dell’approvazione del contratto di programma (parte investimenti) 2012-2016, con RFI, è autorizzata la contrattualizzazione dei predetti interventi (comma 49).

Si dispone altresì che le tratte Brescia-Verona-Padova (Milano –Venezia), Apice-Orsara e Frasso Telesino-Vitulano (Napoli-Bari) siano realizzate con le modalità di cui all’articolo 2, commi 232 [lettere b) e c)], 233 e 234 della L. 191/2009 (Legge finanziaria 2010). Il CIPE può approvare i progetti preliminari anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e dei relativi progetti definitivi purché sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere. A tal fine è autorizzata la spesa, mediante erogazione diretta, di 120 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2029. Sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato (comma 47).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese conto capitale

 

Manutenzione straord. rete ferrov. (comma 44)

500

 

 

500

 

 

500

 

 

Tratto Cancello-Frasso Telesio (comma 45)

 

50

50

 

40

50

 

40

50

Milano-Venezia e Napoli-Bari (comma 47)

 

120

120

0

0

120

0

0

120

Adeguamento e valorizzazione asse ferroviario adriatico (BO-LE) (comma 49)

50

150

150

50

100

100

50

100

100

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma, con riferimento al comma 47, che il completamento dell’asse ferroviario Brescia-Verona-Venezia risponde a due distinte e improcrastinabili finalità: rendere funzionale il collegamento Milano-Verona (asse al momento saturo con 248 treni/giorno) e risolvere le emergenze presenti su due nodi strategici del Corridoio comunitario mediterraneo (ex Corridoio 5), quali quelli di Brescia e Verona. La RT afferma altresì che per la realizzazione delle tratte intermedie dell’asse Napoli-Bari sono utilizzabili risorse per un valore globale nel tratto iniziale Napoli-Frasso Telesino di 1,5 miliardi di euro e che sono di prossimo avvio i lavori del nodo di Bari.

Il Governo, durante l’esame presso il Senato, ha confermato – con riferimento al finanziamento delle tratte Milano-Venezia e Napoli-Bari, di cui al comma 47 – che nell’anno 2015 non sono previste erogazioni e, di conseguenza, non sono stimati effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento. Il Governo ha altresì precisato che gli effetti avranno luogo a partire dall’annualità 2016, in quanto l’effetto in termini di cassa è legato allo stato di avanzamento dei lavori.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame si configurano come limiti di spesa. Non si hanno in proposito osservazioni da formulare, alla luce di quanto precisato dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato, per quanto attiene gli effetti relativi ai contributi pluriennali, di cui al comma 47, sui saldi di fabbisogno e indebitamento.

 

Comma 46 – Strada statale Telesina

La norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – modificano l’articolo 25, comma 11-ter, del DL 69/2013. In particolare, le disposizioni specificano che le risorse, già assegnate con la delibera del CIPE n. 100/2006 del 29 marzo 2006, e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011 siano destinate non solo a interventi di adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina", ma al complesso del collegamento autostradale Termoli-San Vittore.  

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

La relazione tecnica riferita al testo licenziato dal Senato afferma che la disposizione chiarisce l’ambito di applicazione dell’articolo 25, comma 11-ter e che non determina effetti finanziari negativi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che le disposizioni in esame ampliano le finalità di risorse già stanziate a legislazione vigente.

 

Comma 48 – Revoca di finanziamenti relativi a infrastrutture

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – modificano l’articolo 32, commi 2 e 3, del DL 98/2011, in materia di revoca di finanziamenti relativi a infrastrutture. In particolare, le disposizioni prevedono la revoca dei finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2010 (posticipando quindi tale termine di due anni rispetto a quello previsto a legislazione vigente) per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche per le quali non sia stato emanato il decreto interministeriale e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Sono altresì revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2010 (con analogo posticipo di due anni rispetto alla legislazione vigente) all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali, non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo licenziato dal Senato afferma che la disposizione mira ad estendere le revoche delle assegnazioni disposte dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche - che a normativa vigente (articolo 32, commi 2 e 3, del decreto legge n. 98/2011) interessano i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008 - ai finanziamenti assegnati entro il 31 dicembre 2010. La RT afferma altresì che la norma ha natura procedurale e che la stessa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, rilevato che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri, appare opportuno che il governo chiarisca se le spese a fronte delle risorse di cui si dispone la revoca siano ancora scontate nei tendenziali a legislazione vigente. In caso contrario, la riprogrammazione delle risorse revocate e la loro spendibilità sarebbe condizionata all’individuazione di una copertura relativamente agli esercizi in cui si manifesti un effetto in termini di cassa.

 

Comma 50 – Parco mezzi trasporto pubblico locale

Le norme incrementano il Fondo per il miglioramento della mobilità dei pendolari[i] in ragione di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, da destinare all’acquisto di materiale rotabile su gomma, e di ulteriori 200 milioni per il solo anno 2014, da destinare all’acquisto di materiale rotabile ferroviario. Al relativo riparto tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio sulla base del maggior carico medio per servizio effettuato, registrato nell’anno precedente. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite – come definito dopo le modifiche intervenute al Senato - del 45% (50% nel testo iniziale) dell’assegnazione di ciascuna regione per l’anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo licenziato dal Senato ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese conto capitale

 

Acquisto materiale rotabile gomma-ferro

300

100

100

150

100

100

150

100

100

Minori spese conto capitale

 

Riduzione limite da 50% a 45% deroga patto di stabilità

 

 

 

15

 

 

15

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo licenziato dal Senato, oltre a descrivere le norme, afferma che l’incremento si rende necessario per consentire un progressivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, in linea con il processo di razionalizzazione ed efficientamento di cui all’articolo 16-bis del DL 95/2012. Tale processo può contribuire in modo strutturale a una progressiva ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse di parte corrente destinate al settore. Il Fondo contribuisce all’acquisto di veicoli nuovi nella misura massima del 75% del costo. Ciò genera un investimento complessivo minimo di 300/0,75 (400 milioni di euro) per l’anno 2014 (di cui circa 133 milioni per il materiale rotabile su gomma e di circa 267 milioni per il materiale rotabile ferroviario) e di 100/0,75 per gli anni 2015 e 2016 (materiale rotabile su gomma).

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti chiarimenti se la previsione di una deroga solo parziale al patto di stabilità interno delle regioni, contestuale allo stanziamento comunque previsto per l’esercizio 2014, possa determinare difficoltà nell’effettivo utilizzo da parte delle regioni delle risorse loro attribuite. Tale circostanza sembra di fatto scontata nel prospetto riepilogativo che ascrive effetti finanziari alla disposizione limitati solo a quota parte dello stanziamento disposto.

Pertanto, la disponibilità solo parziale delle risorse stanziate potrebbe comportare, da parte delle regioni, l’assunzione - da un lato - di impegni finanziari commisurati alle risorse astrattamente loro attribuite e – dall’altro lato -  il rinvio dei pagamenti, in ragione dei vincoli del patto di stabilità interno, con la possibile formazione di residui passivi.

 

Comma 51 – Realizzazione di linee tramviarie e ferroviari

La norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – dispongono che, al fine di accelerare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane, il CIPE individui gli interventi da revocare che, alla data di entrata di entrata in vigore del provvedimento in esame, non siano stati affidati con apposito bando di gara. Le risorse rivenienti dalle revoche confluiscono in apposita sezione del Fondo di cui all’articolo 32, comma 6, del DL 98/2011 e sono finalizzate dal CIPE con priorità per la metrotramvia di Padova.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo licenziato dal Senato, oltre a descrivere le norme, afferma che la revoca, limitata alle somme iscritte in bilancio, con esclusione di quelle perenti, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dal Governo nella relazione tecnica riferita al maxiemendamento.

 

Comma 52 – Misure di sostegno al settore dell’autotrasporto

La norme autorizzano la spesa di 330 milioni di euro per l’anno 2014 per misure di sostegno al settore dell’autotrasporto.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese parte corrente

 

Sostegno all’autotrasporto

330

 

 

330

 

 

330

 

 

 

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse hanno pari effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che lo stanziamento in oggetto si configura come limite di spesa.

 

Comma 53 –Aeroporto Trapani – Birgi

La norma, introdotta al Senato, prevede che, a titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla Società di gestione dell'Aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari[62] del 2011 in Libia, i diritti di approdo, partenza, sosta e ricovero per gli aeromobili[63], introitati dalla medesima società di gestione[64] a titolo di occupazione ed uso dei beni demaniali del sedime aeroportuale, destinati a legislazione vigente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alla gestione delle infrastrutture aeroportuali, vengano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di sostegno e rilancio dei settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte dalle suddette operazioni militari[65].

L'art. 17, comma 1, del DL n. 67/1997, prevede che il Ministro dei trasporti possa autorizzare, su richiesta, i soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali all'occupazione e all'uso dei beni demaniali rientranti nel sedime aeroportuale, vincolando la destinazione dei diritti percepiti a norma, agli interventi indifferibili ed urgenti necessari alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali, nonché all'attività di gestione aeroportuale.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che le somme relative ai diritti aeroportuali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 324/1976, erano destinate ad essere utilizzate dal gestore a titolo precario (la Società Airgest, nel periodo in cui esercitava la sua attività come gestore parziale ai sensi dell’art.17 del DL n. 67/1997) per gli interventi di manutenzione dell’infrastruttura. A seguito dell’intervenuta approvazione della concessione in gestione totale, tali somme non sono più utilizzabili dal gestore definitivo a tali scopi e, pertanto, possono essere utilizzati a ristoro parziale dei danni. Dalla disposizione non derivano effetti negativi a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame destina al sostegno ed al rilancio dei settori dell'economia locale pregiudicati dalle operazioni militari effettuate in Libia in attuazione delle risoluzione ONU n. 1973, risorse che a legislazione vigente sono finalizzate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alla gestione delle infrastrutture aeroportuali. Sul punto, pur considerato quanto affermato nella RT circa la neutralità finanziaria della disposizione in esame, appare comunque opportuno che il Governo chiarisca che la stessa non è suscettibile di incidere sulla funzionalità operativa delle infrastrutture aeroportuali interessate e che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse infrastrutture potranno essere disposte senza oneri per la finanza pubblica.

Commi 54 e 55 – Compiti del comitato centrale degli autotrasportatori

Le norme, inserite nel corso dell’esame al Senato[66], apportano modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, che ha disposto il riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

In particolare è modificato l’articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo che elenca le attribuzioni del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori (Comitato). Si prevede, fra l’altro, che il Comitato debba anche:

·         svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;

·         verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero, dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio;

·         svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) 1071 del 2009.'

E’, inoltre, modificato l’articolo 10 del D. Lgs n. 284/2005 al fine di stabilire che un rappresentante di ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo faccia parte del Comitato. La partecipazione al Comitato è subordinata al fatto che l’associazione abbia determinati requisiti. La legislazione vigente prevede la partecipazione al Comitato di quattro rappresentanti delle citate associazioni (comma 54).

E’ stabilito, infine, che le nuove funzioni attribuite al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori trovano copertura[67] nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, ovvero le stesse sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 55).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

 

La relazione tecnica allegata al testo approvato dal Senato ribadisce il contenuto delle norme e afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di funzioni che saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica, inoltre, afferma che la nuova disciplina concernente la composizione del Comitato non incide sul numero dei componenti e, pertanto, dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della funziona pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto, fra l’altro, che il Comitato è finanziato dalle quote annue di iscrizione all'Albo dei trasportatori, al cui versamento sono soggette le imprese iscritte all'Albo stesso, ai sensi dell'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 2.

 

Commi 56 – Trasferimento delle funzioni relativa alla gestione degli albi provinciali dei trasportatori

Le norme, inserite nel corso dell’esame dell’esame al Senato[68], stabiliscono che non sia più competenza delle province la tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori[69]. Conseguentemente è stabilito che le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni in questione sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono altresì trasferite le risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle Province.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento presentato al Senato ribadisce che le norme prevedono il trasferimento delle funzioni di cura e gestione degli albi provinciali degli autotrasportatori dalle Province agli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che le eserciterà con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. La norma non determinerebbe oneri a carico della finanza pubblica in quanto con decreto del Presidente del Consiglio vengono trasferite al Ministero delle infrastrutture anche le risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici periferici.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che l’esercizio di una funzione amministrativa è effettuato mediante l’utilizzo di risorse strumentali, finanziarie e di personale e che la disposizione prevede solo il trasferimento delle seconde dalle province al Ministero. Appare, pertanto, necessario che il Governo chiarisca le ragioni in virtù delle quali non si è proceduto al trasferimento del personale già incaricato delle funzioni trasferite e degli strumenti utilizzati per svolgere le azioni amministrative connesse alle funzioni assegnate al Ministero.

 

Comma 57 – Tratta autostradale Quarto d’Altino-Villesse-Gorizia

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, destina 30 mln. per il 2014 e 100 mln per il 2015 alla realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d’Altino-Villesse-Gorizia[70].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiore spesa

c/capitale

30

100

 

30

100

 

30

100

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato si limita a descrivere al norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur essendo l’onere configurato come limite massimo di spesa, andrebbero esplicitati i parametri sottostanti la quantificazione del medesimo in relazione agli interventi da realizzare. Ciò al fine di escludere che lo stanziamento previsto possa costituire la premessa per successivi rifinanziamenti necessari al completamento degli interventi medesimi. Andrebbero inoltre indicate le ragioni per l’attribuzione di un identico effetto sui tre saldi di finanza pubblica pur in presenza di una spesa in conto capitale per infrastrutture, solitamente caratterizzata da una dinamica di cassa più diluita nel tempo rispetto agli effetti stimati sul bilancio dello Stato (SNF).

 

Comma 58 – Piano nazionale banda larga

La norme autorizzano la spesa di 20,75 milioni di euro per l’anno 2014 per il completamento del Piano nazionale banda larga.     

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese conto capitale

 

Piano nazionale Banda larga

20,8

 

 

20,8

 

 

20,8

 

 

 

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che l'autorizzazione di spesa integra lo stanziamento di cui all'articolo 14, comma 1, del DL 179/2012, che era stato ridotto (per l'importo ora autorizzato) ad opera dell'articolo 61, comma 1, lett. c), del DL 69/2013, di copertura degli oneri recati da taluni articoli del provvedimento.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l’onere si configura come limite di spesa. Appare comunque utile acquisire conferma dal Governo circa la piena spendibilità nel corso dell’esercizio 2014 delle risorse stanziate, atteso che il prospetto riepilogativa ascrive i medesimi effetti sui tre saldi di finanza pubblica.

 

Comma 59 – Cessazione intervento straordinario nel Mezzogiorno

La norma, al fine di procedere al completamento dei pagamenti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, autorizzano la spesa di 80 milioni nel 2014 e di 70 milioni nel 2015.     

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese conto capitale

 

Completamento pagamento opere ex Agensud

80

70

 

80

70

 

80

70

 

 

 

La relazione tecnica afferma che per il completamento dei pagamenti  relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito della cessazione  dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno e relative alla gestione separata e dei progetti speciali di cui al D.Lgs 3 aprile 1993, n. 96, è iscritto nello stato di previsione del predetto ministero un fondo con una dotazione finanziaria pari a 80 milioni nel 2014 e 70 milioni nel 2015.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l’onere in esame si configura come limite di spesa. In proposito, appare comunque utile acquisire dati ed elementi volti a chiarire quali opere siano interessate dalle risorse in esame ed il costo complessivo delle stesse.

 

Comma 60  – Rifinalizzazione dei finanziamenti revocati riferiti a Expò 2015.

La normativa vigente[71] ha previsto la revoca, fino alla concorrenza del contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, dei finanziamenti statali relativi ad opere connesse a Expo’ 2015, il cui progetto definitivo non è stato approvato dal CIPE.

 

La norma, introdotta dal Senato[72], prevede che i finanziamenti revocati ai sensi dell’art. 46-ter, comma 5, del DL n. 69/2012, siano rifinalizzati alla realizzazione di opere di connessione infrastrutturale, mediante un apposito Fondo unico EXPO.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita alle modifiche approvate al Senato, afferma che la disposizione è volta ad istituire, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il Fondo Unico Expo relativo alle infrastrutture strategiche di connessione all’Expo 2015. Su tale Fondo confluiscono risorse stanziate per opere di pertinenza del Tavolo Lombardia e opere connesse allo svolgimento dell’EXPO 2015, non immediatamente utilizzabili, per essere rifinalizzate alla realizzazione delle opere ritenute più urgenti e indispensabili ai fini dell’Evento. La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di diverso utilizzo di risorse già previste a legislazioni vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare considerato che, in sede di revoca dei finanziamenti, non erano stati ascritti effetti di risparmio.

 

Comma 61 e 62 – Investimenti in favore dei beni culturali

Normativa vigente. L’articolo 60, comma 4, della L. 289/2002 dispone, tra l’altro, che Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture sia destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali.

La norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – sostituiscono integralmente il suddetto articolo 60, comma 4, della L. 289/2002, disponendo che per il triennio 2014-2016 una quota fino al 3 per cento, e nel limite di 100 milioni annui, delle risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali.

Viene contestualmente soppresso l’articolo 32, comma 16, del DL 98/2011: tale norma prevedeva, tra l’altro, che dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per cento, delle risorse del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico (di cui al comma 1 del medesimo articolo 32), fosse assegnata, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento non ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

La relazione tecnica riferita al testo licenziato dal Senato afferma che le disposizioni sono volte a semplificare e razionalizzare il processo di definizione delle risorse per le infrastrutture da destinare alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali, che mal si coordina con l’articolo 32, comma 16, del DL 98/2011. La RT afferma altresì che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi, operando nell’ambito di risorse già previste a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dal Governo nella relazione tecnica.

 

Comma 63 – Corpo delle Capitanerie di porto

La norma, introdotta al Senato, autorizza la spesa di 1,5 milioni a decorrere dal 2014, per le esigenze di funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto[73], nonché di 0,5 milioni per il 2014 e 14 milioni  per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 ai fini dello sviluppo e dell’adeguamento della componente aeronavale del medesimo Corpo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizioni in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

Fondo funzionamento Capitanerie

di Porto

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Maggiori spese in conto capitale

Adeguamento componente aeronavale Capitanerie

di Porto

0,5

14,0

14,0

0,5

14,0

14,0

0,5

14,0

14,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero forniti chiarimenti in merito agli effetti ascritti sui saldi di finanza pubblica alla norma che prevede interventi per lo sviluppo e l’adeguamento della componente aeronavale delle Capitanerie di Porto. Con riguardo a tale disposizione, si rileva che, in base a quanto evidenziato nel prospetto riepilogativo, in corrispondenza di ciascun esercizio del triennio 2014-2016, sembrerebbe prodursi un effetto di perfetta coincidenza tra pagamenti e consegne. Tale effetto che, tra l’altro, impatta su tutti e tre i saldi in conto capitale, sembra discostarsi dalle modalità di contabilizzazione tradizionalmente seguite in materia di investimenti pubblici nel settore militare.

Si rammenta che gli acquisti di forniture militari (fattispecie nella quale sembra rientrare quella relativa all’implementazione della componente navale delle Capitanerie di Porto, nel bilancio dello Stato sono iscritti tra gli investimenti fissi, mentre con riferimento al conto consolidato delle pubbliche amministrazioni sono registrati tra i consumi intermedi[74]. Per questo tipo di spesa sono state individuate le seguenti modalità di contabilizzazione sui tre saldi: sul SNF viene registrato, in conto capitale, lo stanziamento autorizzato dalla norma; sul fabbisogno viene registrata, in conto capitale, la previsione di pagamento basata su una stima dell’avanzamento dei lavori (S.A.L.); sull’indebitamento netto viene registrato, in conto spesa corrente, il valore dei beni che si prevede saranno consegnati nel periodo di riferimento.

 

Comma 64 – Corpo della Guardia di finanza

La norma, introdotta al Senato, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2016 al 2020 per l’ammodernamento e la razionalizzazione della flotta e per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della Guardia di finanza.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese in conto capitale

5,0

30,0

50,0

3,0

17,0

40,0

3,0

17,0

40,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che gli oneri recati dalla norma, finalizzati allo sviluppo infrastrutturale della Guardia di Finanza, risultano limitati all’entità delle rispettive disposte autorizzazioni di spesa, andrebbero forniti chiarimenti in merito agli effetti ascritti sui saldi di finanza pubblica. In particolar modo andrebbe confermato che, come evidenziato nel prospetto riepilogativo, in ciascun esercizio del triennio 2014-2016, si determinerà la perfetta coincidenza tra pagamenti e consegne delle dotazioni infrastrutturali previste.

Ai fini della contabilizzazione pubblica degli investimenti civili (fattispecie nella quale sembra rientrare lo sviluppo infrastrutturale della Guardia di Finanza) con specifico riguardo alla realizzazione di opere pubbliche finanziate[75] dallo Stato, nel caso degli investimenti diretti, mentre sul saldo netto da finanziare viene contabilizzato lo stanziamento autorizzato dalla norma, su fabbisogno e indebitamento netto si determina un impatto differente. Tale impatto, viene, infatti, stimato sul saldo netto da finanziare sulla base del grado di spendibilità delle somme - la cui valutazione tiene anche conto delle procedure di spesa sottostanti - con un incidenza, in termini di evidenza statistica, di circa il 30 per cento - almeno sul primo anno - della spesa prevista nell’anno in cui lo stanziamento viene iscritto in bilancio. Sull’indebitamento netto viene registrato, altresì, il valore dei beni che si prevede saranno consegnati nel periodo di riferimento.

 

Comma 65 – Fiera di Verona

La norma, introdotta al Senato, incrementata di 5 milioni di euro per il 2014 l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 92, della legge n. 266/2005[76], al fine di finanziare gli interventi per potenziare la rete infrastrutturale per la mobilità al servizio della Fiera di Verona.

Si rammenta che l’art. 9, comma 20, del testo originario del provvedimento in esame, (comma 191 nel testo in esame) ha istituito il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 107.631.245 euro, demandando ad un decreto ministeriale (MEF) la ripartizione di tali risorse tra le finalità indicate nell’allegato elenco 1, tra le quali figura anche la Fiera di Verona con una spesa di 3 milioni di euro. Contestualmente all’introduzione del comma in esame, la suddetta voce è stata stralciata dall’elenco 1 ed è stata, altresì, ridotta in misura corrispondente la dotazione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui al medesimo comma 191[77].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese in conto capitale

5,0

 

 

5,0

 

 

5,0

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo il maggior onere limitato all’entità dello stanziamento.

 

Commi da 66 a 68 – Misure in materia di ambiente e tutela del territorio

Le norme, modificate al Senato[78], prevedono che le risorse disponibili e non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, giacenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, intestate ai Commissari straordinari, nel limite massimo di 600 milioni e quelle previste dalle delibere CIPE n. 6 e n. 8 del 20 gennaio 2012 pari complessivamente a 804 milioni, vengano destinate a permettere l’avvio nel 2014 di progetti immediatamente cantierabili relativi alla messa in sicurezza del territorio, nell’ambito di procedure e secondo modalità indicate dalla norma stessa. A decorrere dal 2014 viene previsto che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare presenti al CIPE una relazione ministeriale in ordine agli interventi in corso di realizzazione, alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di programmi e al fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi.

Viene, altresì, autorizzata una spesa di 30 milioni per il 2014, di 50 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016 ad incremento della dotazione delle risorse complessive per interventi contro il dissesto idrogeologico (comma 66).

Le norme prevedono, inoltre, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 10 milioni per il 2014, di 30 milioni per il 2015 e di 50 milioni per il 2016 da destinare al finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorse idrica e prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. L'erogazione del finanziamento degli interventi è stabilito da un piano ed avviene per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento (comma 67)

Le norme dispongono, infine, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. Il Ministero dell'ambiente esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti dei responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti. Anche in tal caso l'erogazione del finanziamento degli interventi è stabilito da un piano ed avviene per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento (comma 68).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese in conto capitale

Comma 66

30,0

50,0

100,0

 

20,0

40,0

 

20,0

40,0

Maggiori spese correnti

Comma 67

10,0

30,0

50,0

10,0

20,0

30,0

10,0

20,0

30,0

Maggiori spese in conto capitale

Comma 68

30,0

30,0

 

 

10,0

20,0

 

10,0

20,0

 

La relazione tecnica si limita a descrivere le norme e con riguardo al comma 68 non ravvisa ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli descritti.

Si evidenzia che durante l’esame in prima lettura in 5^ Commissione al Senato, sono stati richiesti chiarimenti con riferimento al comma 66, primo periodo, che destina le risorse disponibili al 31 dicembre 2013 (nel limite di 600 milioni di euro) giacenti sulle contabilità speciali per la gestione del dissesto idrogeologico e quelle previste dalle delibere CIPE n. 6 e n. 8 del 2012 (pari complessivamente ad 804 milioni di euro), a progetti immediatamente cantierabili. Nello specifico è stato chiesto di chiarire come le risorse giacenti sulle contabilità speciali siano scontate sui saldi di finanza pubblica e se, eventualmente, la disposizione non possa profilare un’accelerazione della spesa con conseguente diverso impatto finanziario sui predetti saldi. Sul punto il Governo, nella documentazione tecnica depositata[79] in 5^ Commissione in risposta alle osservazioni formulate, ha chiarito che la norma in riferimento risulta coerente con profili di spesa scontati dalle risorse delle contabilità speciali. E’ stato, inoltre, precisato che il meccanismo individuato dalla disposizione ha lo scopo di attuare, nei termini originariamente previsti, i programmi di spesa associati alle predette contabilità speciali.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle autorizzazioni di spesa e alla costituzione di fondi recati dalle norme (commi 66-68), pur considerato che i relativi oneri sono comunque limitati - sul saldo netto da finanziare - all'entità delle rispettive risorse, appare opportuno acquisire dei chiarimenti in merito agli effetti finanziari ascritti agli stessi sugli altri saldi.

In primo luogo andrebbe chiarita la natura della maggior spesa connessa all’adozione del piano straordinario di tutela e gestione della risorse idriche di cui al comma 67. Il prospetto riepilogativo, infatti, qualifica tale spesa come di natura corrente, evidenziando, però, in corrispondenza della stessa un tipo di impatto su fabbisogno ed indebitamento - diverso rispetto a quello prodotto sul saldo netto - che sembrerebbe, più che altro, ascrivibile ad una spesa in conto capitale.

Con riferimento, inoltre, agli effetti finanziari dei commi 66 e 68, pur rilevando che questi appaiono complessivamente compatibili con le modalità di contabilizzazione dei pubblici investimenti, in mancanza di ulteriori elementi di valutazione tecnica, non appare chiara la ragione dell’assenza di effetti per il 2014 sul fabbisogno e sull’indebitamento.

Si rammenta che ai fini della contabilizzazione pubblica degli investimenti[80], con specifico riguardo alla realizzazione di opere pubbliche finanziate[81] dallo Stato, nel caso degli investimenti diretti, mentre sul saldo netto da finanziare viene contabilizzato lo stanziamento autorizzato dalla norma, su fabbisogno e indebitamento netto si determina un impatto differente. Tale impatto, viene, infatti, stimato sulla base del grado di spendibilità delle somme - la cui valutazione tiene anche conto delle procedure di spesa sottostanti - con un incidenza, in termini di evidenza statistica, di circa il 30 per cento - almeno sul primo anno - della spesa prevista nell’anno in cui lo stanziamento viene iscritto in bilancio.

Nulla da osservare, infine, preso atto di quanto evidenziato in prima lettura al Senato, in merito alla destinazione (comma 66, primo periodo) a progetti immediatamente cantierabili delle risorse disponibili delle contabilità speciali per la gestione del dissesto idrogeologico e di quelle delle delibere CIPE nn. 6 ed 8 del 2012.

 

Comma 69 –Acquisto Isola di Budelli

La norma, introdotta al Senato, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, autorizza la spesa di 3 milioni per 2014, in deroga al comma 138, dell'articolo 1, cpv. 1-quater, della legge n. 228/2012. Gli oneri derivanti dalla disposizione, vengono valutati in 3 milioni di euro per il 2014.

L’art. 1, comma 138, cpv. 1-quater, della legge n. 228/2012, prevede che per il 2013 le amministrazioni pubbliche[82] non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Alla norma in riferimento non sono stati ascritti effetti finanziari sui tendenziali.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese in conto capitale

3,0

 

 

3,0

 

 

3,0

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che la disposta autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro è volta a consentire l’esercizio del diritto di prelazione pubblica nell’ambito della procedura di vendita all’incanto dell’isola di Budelli, si evidenzia che la norma determinando il subentro di un soggetto pubblico - presumibilmente l’Ente parco nazionale dell’Arcipelago della Maddalena[83] – nella proprietà dell’immobile in questione, presenta evidenti profili di onerosità per la finanza pubblica – connessi ai costi di gestione diretta della proprietà - che non sono stati valuti nella relazione tecnica. Sul punto appare opportuno un chiarimento del Governo.

In particolare, si rammenta che l’Isola di Budelli in data 8 ottobre c.a. è stata acquisita per la cifra di 2,94 milioni di euro da un soggetto privato nell’ambito della procedura fallimentare aperta presso tribunale di Tempio Pausania, nei confronti della società privata che ne deteneva la proprietà.

 

Commi da 70 a 73 - Interventi per l'emergenza di novembre 2013 a favore della regione autonoma della Sardegna

La norma, introdotta dal Senato[84], destina risorse in favore degli interventi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013. A tal fine sono utilizzate risorse pari a:

- 27,6 milioni di euro, a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale per il dissesto (comma 70);

- 50 mln di euro per il 2015, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione con riferimento alla programmazione nazionale 2014-2020, da assegnare con delibera CIPE (comma 73).

E’ inoltre previsto che le spese effettuate dalla Regione a valere sulle risorse, pari a 23,52 milioni di euro, già assegnate alla Regione stessa[85], non siano assoggettate per l'anno 2014 ai vincoli del Patto di stabilità interno (comma 71).

E’ infine previsto che il Commissario delegato possa avvalersi di ANAS spa, che provvede, in via di anticipazione, a valere sulle risorse autorizzate per il programma di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale gestita da ANAS[86] (comma 72).

L’emendamento introduttivo della disposizione, ha previsto, a copertura della disposizione che prevede l’esclusione di alcune spese dal patto di stabilità della regione Sardegna per il 2014, una riduzione dello stanziamento in Tabella B, con riferimento alla voce «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

 

Il prospetto riepilogativo, riferito alle modifiche apportate al Senato ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esclusione dal patto di stabilità delle spese per l’alluvione in Sardegna

 

 

 

23,52

 

 

23,52

 

 

 

La disposizione di copertura è confluita nell’ambito delle modifiche complessivamente apportate alla tabella B.

 

La relazione tecnica, riferita alle modifiche apportate al Senato, afferma che la norma prevede l’utilizzo per l’emergenza in Sardegna delle risorse relative al dissesto idrogeologico. Vengono pertanto a ciò finalizzate le risorse disponibili giacenti su apposta contabilità speciale, nonché le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione- parte regionale, sempre destinate al dissesto. Poiché è prevista l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità delle spese effettuate sulle risorse del FSC assegnate alla regione Sardegna, è prevista la necessaria compensazione per gli effetti sull’indebitamento netto a valere sulla riduzione della tabella B del Ministero dell’ambiente[87].

La relazione afferma infine che la disposizione che prevede la possibilità di utilizzare la società Anas per il ripristino di ponti e strade danneggiate, seppur non di competenza statale ma provinciale, a valere su fondi già previsti dalla stessa legge di stabilità 2014, non determina oneri aggiuntivi.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

-            con riferimento alle risorse di cui al comma 1, pari a 27,6 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale per il dissesto, andrebbe confermato in primo luogo se gli andamenti tendenziali in termini di cassa e competenza economica, scontino il relativo utilizzo nell’esercizio 2014. Andrebbe inoltre confermato se le predette risorse restino nella gestione del Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, senza transitare per il bilancio della regione Sardegna. In caso contrario esse resterebbero assoggettate ai vincoli del patto di stabilità interno, con conseguenti limiti di spendibilità;

-            analoghi profili andrebbero chiariti con riferimento alle risorse di cui al comma 4, pari a 50 mln di euro per il 2015, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione con riferimento alla programmazione nazionale 2014-2020, da assegnare con delibera CIPE: andrebbe in questo caso chiarito se si tratti di risorse a valere sulla quota del Fondo di competenza della regione stessa (nel qual caso non si tratterebbe di risorse aggiuntive ma di specifica finalizzazione delle risorse regionali) o sulla quota nazionale. Andrebbe in ogni caso chiarito se il profilo temporale di utilizzo delle risorse sia compatibile da un lato con le proiezioni degli andamenti di cassa e competenza economica previsti a legislazione vigente e dall’altro con i vincoli del patto della regione Sardegna;

-            in merito all’utilizzo, in via di anticipazione, delle risorse autorizzate per il programma di manutenzione straordinaria della rete stradale gestita da ANAS, la norma non chiarisce tempi e modalità del relativo rimborso, né specifica a valere su quale soggetto (Regione o Stato) esso faccia capo. Si osserva in proposito che, non essendo prevista una riduzione delle risorse destinate alla manutenzione straordinaria della rete stradale ANAS, ma solo una temporanea distrazione delle stesse in vista di un successivo reintegro, ove quest’ultimo fosse posto a carico dello Stato, dalla norma deriverebbero maggiori oneri non coperti riferiti all’esercizio di reintegro delle risorse temporaneamente distratte. Viceversa, ove il rimborso fosse posto a carico della Regione Sardegna, andrebbe chiarito se tale rimborso possa incidere negativamente sul rispetto da parte della Regione stessa dei vincoli del patto di stabilità interno.

 

Commi 74 e 75 – Condizioni sospensive relative a centrali termoelettriche e turbogas

Normativa vigente. L'Allegato IV al DPCM 27/12/1988 prevede una serie di norme relative alle procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas.

L’articolo 15 della L. 393/1975 dispone che per le opere di urbanizzazione secondaria, che il comune deve eseguire in relazione alla costruzione di centrali termiche di qualsiasi tipo e di centrali idroelettriche di accumulazione mediante pompaggio, l'ENEL sia tenuto a corrispondere al comune nel cui territorio deve essere installato l'impianto, un contributo di lire 2.200 per chilowatt di potenza nominale dell'impianto stesso, relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW. Per tale adempimento, l'ENEL ed i comuni interessati sono tenuti a stipulare, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ENEL, apposita convenzione.

Il DPR 53/1998 reca disposizioni di dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali.

Infine, l’articolo articolo 1, comma 5, del DL 7/2002 ha disposto che, fino al 31 dicembre 2003, fosse sospesa l'efficacia dell'Allegato IV al DPCM 27/12/1988 (Procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas), dell'articolo 15 della L. 393/1975 e del DPR 53/1998, fermi restando gli obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle convenzioni in essere.

 

La norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – dispongono che le condizioni sospensive, di cui all’articolo 1, comma 5, del DL 7/2002, siano applicabili a tutte le fattispecie insorte a fare data dal 10 febbraio 2002.

È altresì esclusa l’applicabilità dell’articolo 16 del DPR 380/2001 (Testo unico di disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), relativo al contributo di costruzione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

La relazione tecnica riferita al testo licenziato dal Senato afferma che la disposizione mira a chiarire il vigente quadro normativo, precisando l'ambito di operatività della sospensione, prevista dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 7/2002 e stabilizzata dal DL 239/2003, dell'efficacia dell'art. 15 della legge n. 393/1975 secondo cui, a favore del comune che realizzi opere di urbanizzazione secondaria, è posto a carico dell'ENEL un contributo pari a L. 2.200 per KW di potenza dell'impianto. Avendo carattere interpretativo, alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le la relazione tecnica afferma che le norme in esame sono volte a chiarire l’ambito di operatività delle sospensive, di cui all’articolo 1, comma 5, del DL 7/2002, sotto il profilo temporale della sua applicazione. In proposito, appare utile che il Governo fornisca chiarimenti sull’ambito applicativo della norma, al fine di escludere che le suddette sospensive possano determinare un minor gettito per gli enti locali interessati relativamente ai contributi loro corrisposti sotto forma di contributo per gli oneri di  urbanizzazione secondaria, nonché a titolo di contributo di urbanizzazione.

 

Comma 76 – Detrazione IRPEF per lavoro dipendente

La norma, modificando l’art. 13 del TUIR, interviene sul c.d. cuneo fiscale al fine di ridurre il carico tributario per i lavoratori dipendenti.

In particolare, viene incrementata la misura della detrazione IRPEF per lavoro dipendente spettante ai soggetti che realizzano un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro annui.

La misura della detrazione spettante, sia nella formulazione originaria che in quella in esame, è basata sul principio per cui al crescere del reddito complessivo si riduce la misura del beneficio effettivamente fruito, fino ad azzerarsi nel caso di redditi complessivi superiori a 55.000 euro.

Il testo originario (art. 6, c. 1, del ddl A.S.1120) interveniva sulla medesima disciplina prevedendo una diversa rimodulazione della misura della detrazione. Inoltre, sopprimeva il comma 2 del richiamato art. 13 concernente la maggiorazione della detrazione IRPEF per i bassi redditi.

 

Il prospetto riepilogativo allegato al testo originario ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori entrate tributarie

IRPEF

1.560,9

1.702,8

1.702,8

1.560,9

1.702,8

1.702,8

1.560,9

1.702,8

1.702,8

Add.le reg.le IRPEF

 

 

 

 

23

23

 

23

23

Add.le com.le IRPEF

 

 

 

 

8,2

6,3

 

8,2

6,3

Maggiori spese correnti

Add.le reg.le IRPEF

 

23

23

 

 

 

 

 

 

Add.le com.le IRPEF

 

8,2

6,3

 

 

 

 

 

 

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo approvato dal Senato ascrive alle modifiche apportate i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori entrate tributarie

Add.le reg.le IRPEF

 

 

 

 

10,1

10,1

 

10,1

10,1

Add.le com.le IRPEF

 

 

 

 

3,6

2,8

 

3,6

2,8

Maggiori entrate tributarie

IRPEF

12,7

13,9

13,9

12,7

13,9

13,9

12,7

13,9

13,9

Maggiori spese correnti

Add.le reg.le IRPEF

 

10,1

10,1

 

 

 

 

 

 

Add.le com.le IRPEF

 

3,6

2,8

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che l’analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2012 (periodo d’imposta 2011). I singoli redditi (ad eccezione delle rendite catastali) sono estrapolati all’anno di riferimento.

La perdita di gettito è stimata, su base annua e in termini di competenza, in 1.702,8 milioni di euro. Si stima inoltre una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa 23 e 6,3 milioni di euro.

Per tenere conto degli effetti di cassa, nel primo anno di applicazione sono stimati effetti IRPEF pari a 1.560,9 milioni.

La relazione tecnica non indica la procedura adottata per la determinazione degli effetti di cassa nel 2014. Tuttavia, considerato che il rapporto tra dato di competenza e dato di cassa è pari a 11/12, si ritiene che sia stato valutato lo slittamento della mensilità di dicembre. Ove tale interpretazione fosse corretta, si segnala che nello stesso mese viene corrisposta anche la 13ma mensilità e che pertanto lo slittamento dovrebbe interessare i 2/13 del valore annuo. Trattandosi, tuttavia, della stima di un minor gettito, si ritiene prudenziale l’ammontare iscritto.

 

La Nota del MEF del 31 ottobre 2013 chiarisce che, ai fini della determinazione degli effetti IRPEF in termini di cassa sono state considerate 12 mensilità (escludendo la 13ma) e, pertanto, nel primo anno di applicazione la stima risulta pari agli 11/12 del valore di competenza.

Inoltre, per quanto concerne le addizionali IRPEF, la Nota chiarisce che gli effetti non risultano dall’applicazione di un’aliquota media, ma sono stimati dal modello di microsimulazione per quei soggetti che, in virtù dell’incremento delle detrazioni in oggetto e considerando il loro complesso dei loro dati dichiarativi (altre detrazioni, oneri detraibili, oneri deducibili, ecc) diventano esenti IRPEF e, di conseguenza, anche dal pagamento delle addizionali locali. La Nota evidenzia, quindi, che risulta fuorviante considerare un’aliquota media come rapporto tra le due variazioni d’imposta.

 

La relazione tecnica riferita al testo approvato al Senato evidenzia le differenze tra le modifiche proposte come risulta dalla seguente tabella[88].

 

Reddito complessivo

Importo della detrazione

(a.6, c1, A.S.1120)

Importo della detrazione

(testo in esame)

Fino a 8.000

1.840

1.880

Oltre 8.000 a 15.000

1.520+(1840-1520)x[1-(rdt-8.000)/(15000-8000)]

669+(1880-669)x[1-(rdt-8000)/(35000-8000)]

Oltre 15.000 a 35.000

1.520x[1-(rdt-15000)/(55000-15000)]

669+(1880-669)x[1-(rdt-8000)/(35000-8000)]

Oltre 35.000 a 55.000

1.520x[1-(rdt-15000)/(55000-15000)]

669x[1-(rdt-35000)/(55000-35000)]

Oltre 55.000

0

0

rdt= reddito complessivo

 

La relazione tecnica afferma che l’analisi degli effetti finanziari è stata condotta mediante il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2012. I singoli redditi (ad eccezione della rendita catastale) sono stati estrapolati all’anno di riferimento.

 

In base alle elaborazioni condotte ponendo a confronto per ogni soggetto l’imposizione derivante dalla normativa in esame con l’imposizione a legislazione vigente, la RT stima una perdita di gettito IRPEF di circa 1.688,9 milioni di euro a decorrere dal 2014. Stima, inoltre, una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa 33,1 e 9,1 milioni di euro.

Considerato che la norma entra in vigore a partire dall’anno 2014, gli effetti di cassa sono indicati nel seguenti prospetto.

milioni di euro

Effetti comprensivi delle modifiche apportate dal Senato

2014

2015

2016

IRPEF

-1.548,2

-1.688,9

-1.688,9

Add.le reg.IRPEF

0

-33,1

-33,1

Add.le com.IRPEF

0

-11,8

-9,1

Variazione effetti rispetto al ddl stabilità

-1.548,2

-1.733,8

-1.731,1

 

 

 

 

Relazione tecnica originaria (A.S. 1120)

 

 

 

IRPEF

-1.560,9

-1.702,8

-1.702,8

Add.le reg.IRPEF

0

-23

-23

Add.le com.IRPEF

0

-8,2

-8,2

Totale RT originaria

-1.560,9

1.734,0

-1.732,1

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la quantificazione è stata effettuata mediante il modello di microsimulazione e che, pertanto, non risulta possibile effettuare una verifica puntuale della stima effettuata.

Appaiono tuttavia opportuni dei chiarimenti in merito agli effetti finanziari indicati in relazione alle modifiche introdotte al Senato. In particolare andrebbero precisate le motivazioni che determinano effetti finanziari di segno opposto in termini di IRPEF (maggior gettito) e di addizionali IRPEF (minor gettito). Ciò in quanto la disposizione, introducendo una modifica alla detrazione IRPEF, appare suscettibile di determinare effetti sulle altre imposte considerate solo nell’ipotesi in cui, riducendo (o aumentando) il numero dei contribuenti incapienti ai fini IRPEF, amplia (o riduce) l’ambito dei soggetti tenuti al pagamento delle relative addizionali. Sul punto appare necessario l’avviso del Governo.

Confrontando la relazione tecnica allegata all’A.S. 1120 con quella riferita al testo modificato dal Senato, si registra un miglioramento degli effetti IRPEF (la perdita di gettito è ridotta da 1.702,8 mln a 1.688,9 mlne) ed un peggioramento degli effetti delle addizionali regionali e comunali IRPEF (la cui perdita di gettito passa, rispettivamente, da 23 a 33,1 milioni e da 6,3 a 9,1 milioni).

 

In merito agli effetti in termini di addizionali IRPEF ascritti alla norma in esame, tenuto conto di quanto affermato nella Nota del MEF, è opportuno che il Governo chiarisca se il modello di microsimulazione consideri aliquote standard o le aliquote effettive delle addizionali medesime.

 

Commi 77-79 – Riduzione degli oneri contributivi

La norme – come modificate durante l’esame presso il Senato – dispongono, con effetto dal 2014, con decreto, su proposta dell'INAIL, la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrete dall'anno 2016. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. È altresì riconosciuto all’INAIL da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, comma 1. del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR 1124/1965). L'aggiornamento di premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo (comma 77).

Con effetto dal 1° gennaio 2014, in via straordinaria, è riconosciuto un aumento delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013, e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 (comma 78).

Viene altresì modificato l’articolo 85 del DPR 1124/1965. In particolare, si dispone che, in caso di infortunio mortale, la rendita per i superstiti sia calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116, costituito da trecento volte la retribuzione media giornaliera, aumentata del trenta per cento (comma 79).

Alle predette finalità, si fa fronte con le somme sopra indicate, nonché, con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL, per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del D. Lgs. 81/2008[89] e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto dell’onere di cui ai commi 78 e 79 fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno 2016. l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale. asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo licenziato al Senato ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori entrate contributive

 

Riduzione premi e contributi

 

 

 

1.000

1.100

1.200

1.000

1.100

1.200

Maggiori entrate

 

Effetti fiscali della riduzione premi e contributi

 

389

257

 

389

257

 

389

257

Maggiori spese correnti

 

Trasferimento INAIL

500

600

700

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo licenziato dal Senato afferma che la disposizione è diretta a prevedere, con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia, su delibera dell’INAIL, la riduzione degli oneri contributivi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattia professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 euro per l’anno 2014, 1.100 milioni per l’anno 2015 e di 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, tenendo conto degli andamenti degli eventi in relazione al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Dalla disposizione conseguono pertanto le minori entrate contributive e il relativo impatto in termini di indebitamento netto, tenendo conto dell’effetto fiscale indotto (computato con il meccanismo di acconto/saldo):

(milioni di euro)

 

2014

2015

2016

2017

Al lordo effetti fiscali

-1.000

-1.100

-1.200

-1.200

Al netto effetti fiscali

-1.000

-711

-943

-935

In considerazione dei risultati gestionali dell’INAIL e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione delle entrate contributive all’ente è riconosciuto da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l’anno 2014, a 600 milioni di euro per l’anno 2015 e a 700 milioni di euro per l’anno 2016. Pertanto, in termini di saldo netto da finanziare la disposizione comporta una maggiora spesa per trasferimenti all’INAIL nei termini sopra indicati.

Il Governo, durante l’esame presso il Senato, ha fatto presente, in merito al computo degli effetti fiscali indotti, che gli stessi sono computati con il meccanismo dell’acconto/saldo e che tengono conto, in fase di applicazione, dell’aliquota media IRES, inferiore a quella legale, della presenza di imprese con assenza di utile.

La RT afferma altresì, per quanto attiene al comma 78, che la disposizione riguarda interventi di miglioramento delle prestazioni in favore degli infortunati sul lavoro. In particolare, viene previsto un aumento in via straordinaria degli indennizzi del danno biologico a titolo di parziale recupero della variazione dei prezzi al consumo intervenuta dal 2000 al 2013, in aggiunta all'8,68 per cento di cui al D.M. 27 marzo 2009. In precedenza il decreto interministeriale del 27 marzo 2009, attuativo della legge n. 247/2007, aveva disposto a decorrere dal 2008 l'aumento delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico nella misura dell'8,68%, ossia pari al 50% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta da luglio 2000 a dicembre 2007, incremento che rappresenta solo un parziale adeguamento rispetto alla stima della variazione del suddetto indice per il periodo 2000-2013 e, pertanto, non risponde alla piena e completa rivalutazione degli indennizzi prevista dal legislatore nel 2000.

Sulla base delle stime elaborate dalla consulenza statistico attuariale dell'INAIL, tale intervento determina una maggiore spesa media annua nel prossimo decennio di 50 milioni di euro e consente di incrementare in via straordinaria l'indennizzo del danno biologico di circa il 7% che, aggiungendosi precedente incremento, determina una rivalutazione complessiva tale da consentire il recupero di circa il 50% dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuto dal 2000 al 2013. La disposizione prevede espressamente il riconoscimento del beneficio nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

Relativamente al comma 79, la RT afferma che la disposizione prevede il calcolo della rendita ai superstiti per qualsiasi lavoratore deceduto sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116 del T.U., con un miglioramento dei livelli delle rendite ai superstiti, essendo queste calcolate con riferimento alla retribuzione massimale fissata dalla legge. I maggiori oneri derivanti da tale disposizione sono valutati dall'INAIL sulla base dei dati amministrativi dell'ente in 70 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

La RT afferma infine che ai suddetti relativi oneri, complessivamente pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si fa fronte mediante quota parte delle risorse programmate dall'INAIL, per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati e la programmazione delle predette risorse anche per gli anni successivi al 2015, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. In tali termini non derivano nuovi o maggiori oneri dai commi in esame atteso che viene disciplinata la rimodulazione tra diverse finalità di spesa in ambito INAIL e che le ulteriori modifiche introdotte attengono ad aspetti procedimentali nel riconoscimento della riduzione dei premi e contributi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quanto già previsto dal testo originario del provvedimento in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la relazione tecnica riferita al maxiemendamento e il prospetto riepilogativo non ascrivono effetti riguardo alle disposizioni – introdotte durante l’esame al Senato – relative all’indennizzo del danno biologico e alla rendita ai superstiti. La RT afferma che la relativa copertura avviene mediante rimodulazione delle risorse INAIL. In proposito, andrebbe acquisita conferma che tale rimodulazione non pregiudichi lo svolgimento di progetti finanziati a valere sulle medesime risorse, già definiti e avviati.

Per quanto attiene alla quantificazione degli oneri connessi alla rivalutazione degli indennizzi da danno biologico e delle rendite ai superstiti in caso di infortunio mortale, si rileva che detti oneri vengono configurati come limiti di spesa. In proposito, la RT riferita al maxiemendamento non fornisce tutti gli elementi necessari per la verifica della congruità delle risorse stanziate. Sul punto opportuno acquisire chiarimenti dal Governo anche in considerazione che dalle norme in questione sembrano discendere diritti soggettivi difficilmente comprimibili in un limite di spesa prefissato.

Per quanto attiene alla quantificazione degli effetti fiscali connessi alla riduzione degli oneri contributivi, di cui al comma 77, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato.

Appare infine utile acquisire dati ed elementi volti a confermare la sostenibilità per l’INAIL delle minori entrate contributive previste dalle disposizioni in esame[90].

Comma 80 – Aumento delle deduzioni IRAP

La norma, modificando l’art. 11 del d.lgs. n. 446/1997, interviene sulle deduzioni ai fini IRAP spettanti ai soggetti privati in relazione al numero dei lavoratori dipendenti assunti.

In particolare, sostituendo il comma 4-quater[91], si dispone che, a decorrere dal 2014, per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato che determinano un incremento, rispetto all’anno precedente, del numero dei lavoratori con la medesima tipologia di contratto, è riconosciuta una deduzione triennale (anno di assunzione e due periodi d’imposta successivi) ai fini IRAP di un ammontare non superiore a 15.000 euro annui.

Si introduce, inoltre, una disposizione antielusiva finalizzata ad evitare che l’incremento del numero dei lavoratori sia dovuto ad un trasferimento di lavoratori dall’attività istituzionale all’attività commerciale.

Viene infine sostituito il comma 4-septies del richiamato art. 11 al fine di escludere l’alternatività tra la deduzione IRAP in esame (nuovo comma 4-quater) con la deduzione IRAP rapportata al numero dei lavoratori dipendenti di cui al comma 1, lettera a), nn.2, 3 e 4 del medesimo articolo 11.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori entrate tributarie

IRAP

 

 

 

36

115

200

36

115

200

Maggiori spese correnti

IRAP (FSN)

36

115

200

 

 

 

 

 

 

In considerazione della triennalità del beneficio introdotto, gli effetti finanziari in termini di cassa assumono un valore “a regime” nel 2017. Infatti, la relazione tecnica indica un onere per tale anno pari a 213 milioni di euro.

 

La relazione tecnica, dopo aver ricostruito la nuova disciplina complessiva in materia, afferma che la stima degli effetti finanziari è stata effettuata attraverso il modello di microsimulazione.

Con riferimento al periodo d’imposta 2014, la relazione tecnica stima che il costo del lavoro non deducibile e capiente ai fini IRAP pari a circa 23.000 euro per ogni lavoratore a tempo indeterminato. Considera, inoltre, che il costo medio del lavoro per i nuovi assunti sia inferiore alla media delle retribuzioni del totale degli impiegati, stimando il costo del lavoro non ancora dedotto per tale tipologia di lavoratori in circa 15 mila euro, pari esattamente alla deduzione prevista.

Con riferimento al numero dei lavoratori, la relazione tecnica stima circa 135.000 nuove assunzioni, ossia la stessa platea che in base al modello IRAP 2006, ha fruito di una analoga agevolazione.

Considerando l’aliquota del 4,2%, il minor gettito in termini di competenza annua a partire dall’anno di imposta 2015 ammonta a 85 milioni (135.000 x 15.000 x 4,2%).

Per il primo anno di applicazione, per ragguagliare la deduzione annua all’effettivo periodo di lavoro, si è considerato metà dell’importo nell’anno di assunzione “e quindi per l’anno d’imposta 2014 è stimata una perdita di gettito di 42,5 milioni (85 x 50%)”.

Pertanto, gli effetti in termini di competenza sono:

(milioni di euro)

Competenza

2014

2015

2016

2017

IRAP

-42,5

-127,5

-212,5

-212,5

Per la determinazione degli effetti di cassa, si considera un acconto IRAP dell’85%.

(milioni di euro)

Cassa

2014

2015

2016

2017

IRAP

-36

-115

-200

-213

 

La Nota del MEF del 31 ottobre 2013 afferma che la platea dei nuovi assunti considerata ai fini della stima degli effetti finanziari è considerata costante in quanto allo stato attuale non si dispongono di informazioni utili a supporto di tale ipotesi e, in particolare, per quanto concerne i possibili effetti futuri sull’andamento occupazionale. Considerata la fase economica attuale, la Nota ritiene la stima ampiamente prudenziale.

Inoltre, per quanto concerne l’ammontare di capienza della deduzione introdotta, la Nota conferma, come già indicato nella relazione tecnica originaria, che il costo del lavoro non dedotto ai fini IRAP risultante dal modello di microsimulazione, è stato stimato in 23.000 euro per ogni lavoratore a tempo indeterminato. Considerando che le nuove assunzioni scontino una retribuzione inferiore di circa il 20% e che metà delle nuove assunzioni sia relativa a lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni, la stima del costo medio del lavoro dei nuovi assunti è pari a 15.000 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la quantificazione è stata effettuata mediante un modello di microsimulazione e che, pertanto, non è possibile effettuare una puntuale verifica della stima degli effetti finanziari.

In base a quanto indicato, tuttavia, si chiedono chiarimenti in merito all’ammontare del beneficio considerato nella quantificazione. Ciò in quanto, anche se nell’illustrare i criteri adottati la RT afferma che solo per l’anno 2014 si considera la metà dell’importo annuo, la procedura di quantificazione illustrata evidenzia che a fronte di un beneficio massimo unitario pari a 45.000 euro in tre anni (deduzione annua 15.000 x 3 anni) viene considerato un onere a regime riferito a 2,5 annualità. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Infatti l’onere a regime dovrebbe essere, considerando la misura massima del beneficio, pari a 85 x 3 = 255 milioni, mentre l’ammontare indicato a regime risulta 85 x 2,5 = 212,5 milioni. 

Per quanto riguarda la platea dei lavoratori interessati, pur considerando quanto affermato nella Nota del MEF del 31 ottobre 2013, si ritiene che sarebbe risultato prudenziale prevedere un andamento crescente della platea medesima, in considerazione dell’attuale particolare congiuntura economica.

 

Per altro verso, si segnala che la norma potrebbe comportare effetti positivi in quanto riduce la quota di IRAP pagata sul costo del lavoro considerata deducibile ai fini IRPEF/IRES (articolo 2 del D.L. n. 201/2011).

 

Commi 81 e 82  – Stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato[92], modificano l'articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (comma 81).

Tale articolo è volto a garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro; tali contratti erano spesso impiegati dalle imprese per non ricorrere ad assunzioni a tempo indeterminato. Il citato articolo prevede la stipula di contratti collettivi per la trasformazione dei contratti di associazioni in partecipazione citati in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La trasformazione dei contratti è il primo passo di una procedura conciliativa che prevede, fra l’altro, una sanatoria per i contributi dovuti con riferimento ai periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione contestati. La procedura, scandita in una serie di tappe, doveva concludersi con il deposito della documentazione relativa alla conciliazione ed il pagamento di un contributo da parte del datore di lavoro entro il 31 gennaio 2014. Le norme in esame, invece, consentono alla procedura di concludersi entro il 31 luglio 2014. L’articolo 7-bis del decreto legge era stato, a suo tempo, introdotto mediante emendamento parlamentare privo di relazione tecnica ma che ipotizzava un onere di 6,15 milioni per gli anni dal 2013 al 2017 e di 6 milioni a decorrere dall’anno 2018. L’onere era, presumibilmente, connesso al fatto che la sanatoria estingueva gli eventuale illeciti contestati con conseguente perdita di riscossioni in relazione ad importi già iscritti a ruolo.

E’ stabilito che dall'attuazione del comma sopra descritto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 82).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

 

La relazione tecnica allegata al testo approvato dal Senato non considera la norma.

 

 In merito ai profili di quantificazione si osserva che, non essendo stata a suo tempo predisposta una relazione riferita alle norme oggetto di modifica e non essendo le norme in esame corredate di relazione tecnica non appare possibile verificare se il differimento del termine fissato per la conclusione della procedura da svolgere per accedere alla sanatoria sia suscettibile di determinare effetti sui saldi di finanza pubblica. Sul punto appare pertanto necessario acquisire informazioni da parte del Governo.

 

 

Comma 83 – Trasformazioni di contratti a tempo indeterminato

La norme sopprimono il limite di sei mensilità, di cui all’articolo 2, comma 30, della L. 92/2012 (Riforma del lavoro), relativo alla restituzione integrale del contributo addizionale – introdotto dall’articolo 2, comma 28, della legge sopra citata in ordine al finanziamento dell’assicurazione sociale per l’impiego (ASPI) e pari all’1,4% della retribuzione imponibile – per i datori di lavoro che trasformano i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori entrate contributive

 

Restituzione completa contr. Ex art. 2, co. 28, L. 92/2012

 

 

 

70

70

70

70

70

70

Maggiori entrate

 

Effetti fiscali restituzione completa contributo

 

30

17

 

30

17

 

30

17

Maggiori spese correnti

 

Restituzione completa contr. Ex art. 2, co. 28, L. 92/2012

70

70

70

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che dalle stesse, tenuto conto di quanto già scontato in relazione alla restituzione del contributo per il periodo di sei mesi e in coerenza con le basi tecniche della RT presentata in sede di approvazione della L. 92/2012, conseguono le seguenti minori entrate contributive:

 

 

2014

2015

2016

Al lordo effetti fiscali

-70

-70

-70

Al netto effetti fiscali

-70

-40

-53

 

Si rende noto che la RT relativa alla L. 92/2012, relativamente all’articolo 2, comma 30, quantificava i seguenti effetti:

 

 

2014

2015

2016

Al lordo effetti fiscali

-51

-53

-54

Al netto effetti fiscali

-51

-29

-40

 

Detta RT ipotizzava in proposito un monte retributivo soggetto ad addizionale dell’1,4 per cento di circa 30 miliardi di euro (2013).

Il Governo, durante l’esame presso il Senato, ha fatto presente, in merito al computo degli effetti fiscali indotti, che gli stessi sono computati con il meccanismo dell’acconto/saldo e che tengono conto, in fase di applicazione, dell’aliquota media IRES, inferiore a quella legale, della presenza di imprese con assenza di utile.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione del Governo – effettuata secondo le basi esplicitate dal Governo nella RT relativa alla L. 92/2012, che non forniva il numero dei contratti per il quale si prevedeva la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato – appare prudenzialmente in linea con quanto ipotizzato in quella sede.

Per quanto attiene alla quantificazione degli effetti fiscali, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato.

 

Comma 84 – Aliquota contributiva dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro

Normativa vigente. L’articolo 2, comma 39, della L. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro) - come modificato dall’articolo 1, comma 250, lettera g), della L. 228/2012 - dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota contributiva a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro e in favore dei fondi bilaterali, di cui all’articolo 12, comma 1, del D. Lgs. 276/2003[93], sia ridotta dal 4 al 2,6 per cento.

 

La norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – dispongono la soppressione del suddetto articolo 2, comma 39, della L. 92/2012.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo licenziato dal Senato afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica ed è diretta a eliminare la decurtazione della contribuzione (dal 4% al 2,6%) al Fondo per la formazione professionale dei lavoratori in somministrazione, introdotta dall’articolo 2, comma 39, della L. 92/2012, con decorrenza dal 1° gennaio 2014. La disposizione è quindi volta a lasciare inalterata la capacità di tale Fondo di adempiere alla sua primaria funzione di politica attiva, consentendo l’adeguamento professionale dei lavoratori e fornendo risposte rapide ed efficaci ai fabbisogni delle imprese utilizzatrici.

Si ricorda che 1, comma 250, lettera g), della L. 228/201 ha prorogato dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2014 il mantenimento dell’aliquota in esame al 4%. Il prospetto riepilogativo non ascriveva effetti a tale disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Commi 85 e 86  – Aiuto alla crescita economica (ACE)

Normativa vigente. L’articolo 1 del DL n. 201/2011, ha introdotto un’agevolazione fiscale in favore delle imprese e delle società che incrementano il capitale investito nell’attività svolta. Il beneficio consiste in una deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, di un ammontare corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale investito e si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011. L’aliquota del rendimento nozionale è fissata in via transitoria - per il primo triennio di applicazione - al 3%. Dal quarto periodo d’imposta sarà determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti medi dei titoli obbligazionari pubblici, eventualmente aumentabili fino a 3 punti percentuali.

La norma modifica la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE) di cui al citato articolo 1 del DL n. 201 del 2011.

In particolare viene posticipato al settimo anno (anziché al quarto) di applicazione del regime fiscale in argomento (quindi dal 2017) la determinazione, mediante apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, dell’aliquota percentuale utile per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio , e contestualmente vengono rideterminate, per gli anni dal 2014 al 2016, le aliquote di rendimento nozionale per ciascun anno d’imposta nella seguente misura: per l’esercizio 2014 il 4 per cento; per l’esercizio 2015 il 4,5 per cento; per l’esercizio 2016 il 4,75 per cento (comma 85).

Infine viene esclusa la possibilità di calcolare gli acconti delle imposte sui redditi, dovuti per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015, utilizzando il c.d. metodo previsionale; infatti per i due periodi citati gli acconti si calcoleranno utilizzando l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d’imposta precedente (comma 86).

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori entrate

0

658,5

716,5

0

658,5

716,5

0

658,5

716,5

 

La relazione tecnica afferma che dall’elaborazione dei dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi UNICO 2012, relativi al primo anno di applicazione della misura in esame, è emerso quanto segue:

-             effetti IRES (Società di capitali + enti non commerciali): il reddito esente ai fini ACE ha ridotto l’imponibile di circa 784 milioni di euro da parte di circa 166 mila società di capitali e gruppi fiscali, con conseguente  perdita effettiva di gettito IRES di circa 215,6 milioni di euro. A ciò si aggiunge la perdita di gettito derivante dagli enti non commerciali, di circa 0,16 milioni di euro da parte di 17 soggetti;

-             effetti addizionale IRES (settore energetico): il reddito esente ai fini ACE ha ridotto l’imponibile dell’addizionale di circa 47 milioni di euro, con conseguente  perdita effettiva di gettito da addizionale IRES (al 10,5%) di circa 4,9 milioni di euro;

-             effetti IRPEF (Società di persone + imprese individuali): nel caso in cui il contribuente, a legislazione vigente, abbia dichiarato un reddito ai fini ACE (di cui al rigo RF55, colonna 4, che rappresenta il rendimento nozionale dell’esercizio nei limiti del reddito di specie per le società di persone o di cui al rigo RS37, colonna 4, che rappresenta il rendimento nozionale dell’esercizio per l’imprenditore individuale) è stata calcolata la minore IRPEF derivante, applicando il particolare meccanismo previsto al quadro RN delle persone fisiche – righi RN04 e RN05 - di progressività per scaglioni del risparmio di imposta per ogni imprenditore individuale o socio di società di persone (percettore di reddito di partecipazione). Il reddito esente ai fini ACE, di circa 829 milioni di euro da parte di circa 80 mila società di persone ed a circa 352 milioni di euro da parte di circa 47 mila imprenditori individuali, ha comportato una perdita effettiva di gettito IRPEF di circa 223,5 milioni di euro a carico degli imprenditori individuali e dei soci persone fisiche delle imprese in forma associata.

La RT afferma quindi che sulla base di quanto effettivamente emerso il primo anno di applicazione della disciplina in esame e:

-             applicando per le società di capitali a tale perdita l’andamento di crescita percentuale stimato per gli esercizi successivi in sede di RT originaria (più accentuato nei primi quattro anni, un 5 per cento per due esercizi – 2015 e 2016 - per poi andare a regime);

-             applicando, invece, da subito una crescita annua del 5% per le imprese individuali ed in forma associata (in quanto commisurato all’intero patrimonio netto);

-             utilizzando la simulazione originale per determinare l’incremento relativo di perdita di gettito derivante dall’aumento del tasso di remunerazione prima dal 3 per cento al 4 per cento nel 2014 e successivamente al 4,5 per cento nel 2015 ed al 4,75% dal 2016;

-             considerando le variazioni del risparmio di imposta a partire dal 2014,

si ottiene la stima degli effetti finanziari di seguito riportata.

Al riguardo la RT evidenzia che, ai fini della stima degli effetti di gettito di cassa, si è tenuto conto del fatto che la normativa proposta prevede esplicitamente che i contribuenti, nella determinazione dell’acconto dovuto per i primi anni di imposta, non possono utilizzare il cd. metodo previsionale con riferimento al nuovo rendimento nozionale ma debbono fare riferimento esclusivamente al metodo “storico”, riferendosi quindi al risparmio di imposta conseguente al rendimento nozionale dell’anno di imposta precedente a quello con riferimento al quale stanno determinando l’acconto. Pertanto, nel 2014 faranno riferimento al 2013 (rendimento del 3%) mentre, in sede di determinazione del versamento dell’acconto 2015, faranno riferimento alla competenza 2014 (rendimento nozionale del 4%).

 

(milioni di euro)

 

2014

2015

2016

2017

Legislazione vigente

IRES ordinaria

-1.160,4

-1.357.7

-1.236,9

-1.298.8

Addizionale energetica

-34,0

-16,7

-23,6

-23,4

IRPEF società di persone + ditte ind.

-255,2

-268,0

-281,4

-295,4

Totale

-1.449,6

-1.642,4

-1.541,9

-1.617,6

Legislazione proposta

IRES ordinaria

-1.160,4

-1.883,1

-1.812,2

-1.926,8

Addizionale energetica

-34,0

-30,3

-34,0

-35,9

IRPEF società di persone + ditte ind.

-255,2

-387,5

-412,2

-438,2

Totale

-1.449,6

-2.300,9

-2.258,4

-2.400,9

Effetto netto complessivo

0,0

-658,5

-716,5

-783,3

 

Nella Nota[94] di risposta alle osservazioni formulate in prima lettura al Senato, il Governo ha fornito la stima della perdita di gettito in termini di competenza relativa ai tre periodi di imposta in questione, che risulta in base alla metodologia esposta in sede di relazione tecnica:

-             375,3 milioni di euro nel 2014;

-             570 milioni di euro nel 2015;

-             691,6 milioni di euro nel 2016.

La Nota, inoltre, con riferimento alla possibilità di sottostima del dato relativo alle imprese individuali ed in forma associata (ai fini IRPEF) attribuibile alla mancanza di “effetto accumulo” presente con riferimento alle società di capitali, afferma che la scelta è stata  effettuata sulla base del chiarimento fornito dall’Amministrazione finanziaria, secondo la quale nei confronti dei soggetti persone fisiche e delle società di persone si deve fare riferimento all’intero patrimonio netto (stock), in luogo dell’incremento dello stesso rispetto al patrimonio esistente al 31 dicembre 2010 per le società di capitali (flusso cumulato).

Infine,  il Governo rileva che nella presente relazione tecnica la stima è riferita ad una variazione normativa rispetto alla legislazione vigente, mentre non ha la funzione di valutazione “ex post”. Si ritiene, pertanto, corretto il riferimento ad un quadro a legislazione vigente che tiene conto dei dati effettivi dichiarati disponibili.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la relazione tecnica illustra la procedura adottata senza fornire i dati e i criteri di stima utilizzati per la quantificazione e che, pertanto, non è possibile una verifica della stessa.

Si osserva, inoltre, che, per quanto riguarda le imprese individuali e le società di persone, andrebbe precisato se il beneficio introdotto riguarda esclusivamente l’IRPEF o anche le relative addizionali. In tale ultimo caso, la norma andrebbe coordinata con la disciplina in materia di federalismo fiscale tenuto conto che determinerebbe un minor gettito per gli enti territoriali interessati.

 

Comma 87, lett. a) – Proroga detrazione per spese riqualificazione energetica

La norma interviene sulla disciplina della detrazione fiscale per spese di riqualificazione energetica, modificando i termini e la misura del beneficio concesso come illustrato nel seguente prospetto[95].

 

 

6/6/2012-31/12/2013

1/1/2014-30/6/2014

1/7/2014-31/12/2014

1/1/2015-30/6/2015

1/7/2015-31/12/2015

1/1/2016-30/6/2016

1/7/2016-31/12/2016

Legislazione vigente

Disciplina generale

65%

no

no

no

no

no

no

Edifici condominiali

65%

65%

no

no

no

no

no

Disegno di legge stabilità 2014

Disciplina generale

65%

65%

65%

50%

50%

no

no

Edifici condominiali

65%

65%

65%

65%

50%

50%

no

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive effetti finanziari riferiti all’intero comma in esame, includendo quindi anche gli effetti relativi alla modifica alla disciplina sulla detrazione per spese di ristrutturazione e per acquisto mobili (cfr. scheda comma 87, lett. b) e c)). Nella seguente tabella, oltre al dato del prospetto riepilogativo, si indica anche la quota dello stesso riferito alla detrazione per spese di riqualificazione energetica in esame (in corsivo).

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori entrate tributarie

IRPEF,IRES, IVA

72,7

775,9

835,9

72,7

775,9

835,9

72,7

775,9

835,9

Di cui per detrazione riqualificazione

30,9

329,9

410,8

30,9

329,9

410,8

30,9

329,9

410,8

IRAP

 

 

 

 

 

5,9

 

 

5,9

Di cui per detrazione riqualificazione

 

 

 

 

 

0

 

 

0

Maggiori entrate tributarie

IRPEF,IRES, IVA

155,8

481,2

76,6

155,8

481,2

76,6

155,8

481,2

76,6

Di cui per detrazione riqualificazione

69,4

245,3

76,6

69,4

245,3

76,6

69,4

245,3

76,6

IRAP

 

 

 

6,2

66,0

11,7

6,2

66,0

11,7

Di cui per detrazione riqualificazione

 

 

 

3,0

31,9

11,7

3,0

31,9

11,7

Minori spese correnti

IRAP

6,2

66,0

11,7

 

 

 

 

 

 

Di cui per detrazione riqualificazione

3,0

31,9

11,7

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

IRAP

 

 

5,9

 

 

 

 

 

 

Di cui per detrazione riqualificazione

 

 

0

 

 

 

 

 

 

L’effetto complessivo netto risulta variabile negli anni successivi a quelli considerati nell’allegato 3. In particolare, il 2017 registra l’onere massimo, con riferimento all’intero comma 7, con un effetto negativo pari a 781,1 milioni, di cui 408 milioni sono oneri (minor gettito e maggiore spesa) imputabili alla proroga in esame.

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere la norma, afferma che le stime sono ottenute applicando la metodologia già consolidata utilizzata nella RT a corredo dell’ultima norma di proroga (art. 14 del D.L. n. 63/2013). In particolare:

-            la spesa considerata è stimata in 4.500 milioni di euro per l’anno 2014, di cui circa 225 milioni riguardano la spesa relativa alle parti condominiali (corrispondente al 5% del totale considerato). In proposito, la RT afferma che in base alle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, la spesa effettuata nel 2011 ammonta a circa 3.500 milioni;

-            circa la qualificazione della suddetta spesa, si ipotizza che il 50% (2.250 milioni) avrebbe comunque fruito della detrazione per ristrutturazioni edilizie (36%), mentre il restante 50% rappresenta un reale incremento di spesa agevolata;

-            negli anni successivi, ipotizzando un andamento decrescente, la spesa agevolata è stimata in 3.908 milioni per il 2015 (di cui 225 relativa ai condomini) e per l’anno 2016 è stimata una spesa condominiale di 195,5 milioni su base annua;

-            circa la qualificazione delle spese 2015 e 2016, è stata confermata la quota (calcolata per il 2014) di spese che comunque avrebbero fruito della detrazione 36% (2.250 mln); pertanto la spesa incrementale è determinata come differenza.

Pertanto, l’onere per detrazione IRPEF, in termini di competenza:

anno 2014

disciplina generale: (2.250-225/2) x (65%-36%) + (2.250-225/2) x 65%

condomini: (225/2 x 6/12 X (65%-36%)  + (225/2 x 6/12 x 65%).

La misura del beneficio complessivo per le spese del 2014 risulta pari a 2.062 milioni da ripartire in 10 quote annuali (singola rata 206,2 milioni).

anno 2015

disciplina generale: (2.250-225/2) x (50%-36%) + (3.908-2.250-225/2) x 50%

condomini: 225/2 x 6/12 X (50%-36%)  + (195,5-112,5) x 6/12 x 50%.

La misura del beneficio complessivo per le spese del 2015 risulta pari a 1.168 milioni da ripartire in 10 quote annuali (singola rata 116,8 milioni).

anno 2016

condomini: (225/2 x 6/12 X (50%-36%)  + (195,5-112,5) x 6/12 x 50%.

La misura del beneficio complessivo per le spese del 2016 risulta pari a 29 milioni da ripartire in 10 quote annuali (singola rata 2,9 milioni).

 

La norma, inoltre, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il 2014 e per il 2015 (applicando analoghe percentuali a quelle adottate per stime precedenti) in circa 548,4 e 418,2 milioni (comprensivo di IVA). Considerando un’aliquota IVA del 10% e un’aliquota media di imposte dirette del 30% (di cui 26% IRES/IRPEF e 4% IRAP), si stima un incremento del gettito, in termini di competenza, pari a:

-            per il 2014: 49,9 mln (IVA) e 149,6 mln (IRPEF/IRES/IRAP);

-            per il 2015: 38 mln (IVA) e 114 mln (IRPEF/IRES/IRAP);

-            per il 2016: 0,9 mln (IVA) e 2,8 mln (IRPEF/IRES/IRAP).

 

Per la determinazione degli effetti di cassa, indicati nel seguente prospetto, è stato considerato un acconto a regime delle imposte dirette del 75% (nel primo anno di applicazione 15%).

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

Da 2019

a 2024

2025

2026

2027

IRPEF

- 30,9

-329,9

-410,6

-328,1

-325,9

-325,9

+35

+84,7

+2,2

IRPEF/IRES

+19,4

+207,4

+75,8

-69,8

-1,8

 

 

 

 

IRAP

+3,0

+31,9

+11,7

-10,7

-0,3

 

 

 

 

IVA

+49,9

+38,0

+0,9

 

 

 

 

 

 

TOTALE

+41,4

-52,6

-322,3

-408,6

-328,0

-325,9

+35,0

+84,7

+2,2

 

La Nota del MEF del 31 ottobre 2013 chiarisce che i dati delle dichiarazioni dei redditi relativi al 2012 non sono ancora fruibili da un punto di vista statistico, e che quindi sono stati utilizzati i dati aggiornati disponibili al momento della stima. In particolare, la Nota conferma la stima pari a 4.500 milioni di euro in relazione alla spesa per interventi di riqualificazione energetica (a fronte di una spesa indicata nelle dichiarazioni 2011 pari a 3.500 milioni) anche per tenere conto, a fini prudenziali, del possibile effetto legato all’incremento dell’aliquota di detraibilità al 65% in luogo del 55% in vigore nel periodo in cui si riferisce il dato di 3.500 milioni di euro.

Inoltre, per quanto riguarda l’effetto indotto, la Nota afferma che risultano adottati criteri di prudenzialità tenuto conto che la relazione tecnica stima la spesa indotta in misura non superiore al 10%, mentre un recente studio pubblicato da CRESME (maggio 2013) indica che tra il 1998 e il 2012 la quota di investimenti in riqualificazione incentivati dai provvedimenti di defiscalizzazione per il recupero edilizio e l’efficientamento energetico risulta mediamente pari al 20%.  

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la disciplina in esame - introdotta inizialmente in via transitoria con la legge finanziaria 2007 - è stata oggetto di numerosi interventi di proroga dei termini. In occasione di ciascuna proroga, le relazioni tecniche di accompagnamento hanno ipotizzato un effetto indotto, consistente in un incremento del fatturato del settore, rispetto al quale sono stati stimati effetti di maggior gettito IVA e IIDD (nei primi anni di applicazione). Sul punto, ove non fosse possibile verificare la realizzazione dell’effettivo incremento del fatturato nel settore interessato recato dalle precedenti proroghe di incentivazione, potrebbe risultare prudenziale limitare la stima delle maggiori entrate recate dagli effetti indotti anche per tenere conto dell’attuale particolare congiuntura economica.

Il Rapporto Enea “Le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente 2011” evidenzia, nell’anno 2011, un ammontare complessivo di investimenti superiore a 3.300 milioni cui corrispondono 1.820 milioni di detrazione IRPEF. Il dato 2011 indicato non si discosta molto da quello indicato nella RT (circa 3.500 nel 2011) la quale, tuttavia, considera nel 2014 una spesa annua di 4.500 mln, presumibilmente anche per tenere conto degli effetti indotti scontati nelle precedenti proroghe.

Il rapporto del Centro studi CNA –CRESME citato nella Nota del MEF del 31 ottobre 2013 riporta dei dati sugli investimenti privati in riqualificazione edilizia, indicando la quota di essi che risulta veicolata dai provvedimenti di defiscalizzazione, ottenuti sulla base di proprie elaborazioni e stime rispetto alle quali non sono fornite informazioni circa le fonti e le ipotesi adottate[96]. Si ritiene, pertanto, che tali dati possano essere utilizzati solo dopo aver verificato le fonti e le ipotesi sottostanti le elaborazioni fornite.

Infine, per quanto riguarda gli effetti sui saldi di finanza pubblica, si evidenzia che l’onere massimo quantificato dalla relazione tecnica (con riferimento sia all’intero comma 7 sia alla sola proroga della detrazione in commento) si realizza nel 2017 e non risulta evidenziato nell’allegato 3 che considera il triennio 2014-2016. Si chiedono pertanto chiarimenti in merito all’imputazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica per gli anni successivi al triennio considerato nell’allegato 3.

Comma 87, lett. b) e c) – Incremento detrazione per spese ristrutturazione edilizia e proroga detrazione per acquisto mobili

La norma interviene sulla disciplina della detrazione fiscale spettante (lettera c)):

-             per spese di ristrutturazione edilizia, elevando dal 36% al 50% e dal 36% al 40% la misura del beneficio spettante per le spese sostenute, rispettivamente, nel 2014 e nel 2015;

-             per gli interventi di carattere antisismico, la detrazione è elevata al 65% nel 2014 e al 50% nel 2015;

-             per l’acquisto di mobili, correlato alla ristrutturazione edilizia, è riconosciuta una ulteriore detrazione del 50% della spesa sostenuta nel limite di importo di 10.000 euro.

Inoltre, modifica l’articolo 15 del decreto legge n. 63 del 2013 al fine di spostare dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale dovranno essere definite misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l’adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento dell’efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi (lettera b)).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive effetti finanziari riferiti all’intero comma in esame, includendo quindi anche gli effetti relativi alla modifica alla disciplina sulla detrazione per spese per riqualificazione energetica (comma 87, lett. a)). Nella seguente tabella, oltre al dato del prospetto riepilogativo, si indica anche la quota dello stesso riferito alla detrazione per spese di ristrutturazione e per acquisto mobili in esame.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori entrate tributarie

IRPEF,IRES, IVA

72,7

775,9

835,9

72,7

775,9

835,9

72,7

775,9

835,9

Di cui per detrazione ristrutturazione

34,8

370,9

370,6

34,8

370,9

370,6

34,8

370,9

370,6

Di cui per detrazione acquisto mobili

7,0

75,1

54,5

7,0

75,1

54,5

7,0

75,1

54,5

IRAP

 

 

 

 

 

5,9

 

 

5,9

Di cui per detrazione ristrutturazione

 

 

 

 

 

4,7

 

 

4,7

Di cui per detrazione acquisto mobili

 

 

 

 

 

1,2

 

 

1,2

Maggiori entrate tributarie

IRPEF,IRES, IVA

155,8

481,2

76,6

155,8

481,2

76,6

155,8

481,2

76,6

Di cui per detrazione ristrutturazione

68,6

219,7

 

68,6

219,7

 

68,6

219,7

 

Di cui per detrazione acquisto mobili

17,8

16,1

 

17,8

16,1

 

17,8

16,1

 

IRAP

 

 

 

6,2

66,0

11,7

6,2

66,0

11,7

Di cui per detrazione ristrutturazione

 

 

 

3,0

31,6

 

3,0

31,6

 

Di cui per detrazione acquisto mobili

 

 

 

0,2

2,5

 

0,2

2,5

 

Minori spese correnti

IRAP

6,2

66,0

11,7

 

 

 

 

 

 

Di cui per detrazione ristrutturazione

3,0

31,6

 

 

 

 

 

 

 

Di cui per detrazione acquisto mobili

0,2

2,5

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

IRAP

 

 

5,9

 

 

 

 

 

 

Di cui per detrazione ristrutturazione

 

 

4,7

 

 

 

 

 

 

Di cui per detrazione acquisto mobili

 

 

1,2

 

 

 

 

 

 

L’effetto complessivo netto risulta variabile negli anni successivi a quelli considerati nell’allegato 3. In particolare, il 2017 registra l’onere massimo pari a, con riferimento all’intero comma 7, un effetto negativo pari a 781,1 milioni, di cui 408 milioni sono oneri (minor gettito e maggiore spesa) imputabili alla proroga in esame.

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che le stime sono ottenute applicando la metodologia già consolidata utilizzata nella RT a corredo dell’ultima norma di proroga (art. 16 del D.L. n. 63/2013). In particolare:

Spese ristrutturazione edilizia

-            la spesa per recupero di patrimonio edilizio è stimata in 8.521 milioni di euro annui (dato rilevato dalle dichiarazioni dei redditi relative all’anno di imposta 2011);

-            è stato considerato un effetto incentivante – dovuto all’incremento della misura del beneficio – stimato in 2.130 milioni di euro (25% della spesa) nel 2014 e in 609 milioni nel 2015.

Pertanto, l’onere per detrazione IRPEF, in termini di competenza:

anno 2014

8.521 x (50%-36%) + 2.130 x 50%

La misura del beneficio complessivo per le spese del 2014 risulta pari a 2.258 milioni da ripartire in 10 quote annuali (singola rata 225,8 milioni).

anno 2015

8.521 x (40% - 36%) + 609 x 40%

La misura del beneficio complessivo per le spese del 2015 risulta pari a 584 milioni da ripartire in 10 quote annuali (singola rata 58,1 milioni).

 

Spese antisismiche

La spesa per interventi antisismici è stimata in 256 milioni di euro per il 2014 (di cui 43 mln di spesa incrementale per effetto incentivante) e in 234 milioni nel 2015 (di cui 21 mln di spesa incrementale per effetto incentivante).

Pertanto, l’onere per detrazione IRPEF, in termini di competenza:

anno 2014

(256-43) x (65%-50%) + 43 x 65%

La misura del beneficio complessivo per le spese del 2014 risulta pari a 60 milioni da ripartire in 10 quote annuali (singola rata 6 milioni).

anno 2015

(234-21) x (50% - 40%) + 21 x 50%

La misura del beneficio complessivo per le spese del 2015 risulta pari a 32 milioni da ripartire in 10 quote annuali (singola rata 3,2 milioni).

 

La norma, inoltre, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il 2014 e per il 2015 (applicando analoghe percentuali a quelle adottate per stime precedenti) in circa 543,2 e 157,3 milioni (comprensivo di IVA). Considerando un’aliquota IVA del 10% e un’aliquota media di imposte dirette del 30% (di cui 26% IRES/IRPEF e 4% IRAP), si stima un incremento del gettito, in termini di competenza, pari a:

-            per il 2014: 49,4 mln (IVA) e 148,1 mln (IRPEF/IRES/IRAP);

-            per il 2015: 14,3 mln (IVA) e 42,9 mln (IRPEF/IRES/IRAP);

-            per il 2016: 0,9 mln (IVA) e 2,8 mln (IRPEF/IRES/IRAP).

 

Per la determinazione degli effetti di cassa, indicati nel seguente prospetto, è stato considerato un acconto a regime delle imposte dirette del 75% (nel primo anno di applicazione 15%).

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

Da 2019

a 2024

2025

2026

2027

IRPEF

-34,8

-370,9

-339,6

-293,4

-293,4

-293,4

+112,3

+46,2

0

IRPEF/IRES

19,3

205,4

-31,2

-27,9

 

 

 

 

 

IRAP

3,0

31,6

-4,8

 

 

 

 

 

 

IVA

49,4

14,3

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

36,9

-119,6

-375,6

-325,6

-293,4

-293,4

112,3

46,2

0

 

Acquisto mobili

La spesa per acquisto mobili è stimata in 938,4 milioni di euro.

Pertanto, l’onere per detrazione IRPEF, in termini di competenza, per l’anno 2014 risulta pari a: 938,4 x 50% = 469 milioni, da ripartire in 10 quote annuali (singola rata 46,9 milioni).

 

La norma, inoltre, è suscettibile di determinare un effetto indotto stimato in misura pari al 10%. L’incremento degli investimenti nel settore (93,8 mln IVA compresa) determina un maggiore gettito di IVA pari a 16,3 mln (aliquota IVA 21%) e un incremento di IRPEF/IRES/IRAP indicato in 11,5 milioni, in termini di competenza.

 

Per la determinazione degli effetti di cassa, indicati nel seguente prospetto, è stato considerato un acconto a regime delle imposte dirette del 75% (nel primo anno di applicazione 15%).

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

Da 2019

a 2024

2025

IRPEF

-7,0

-75,1

-46,9

-46,9

-46,9

-46,9

35,2

IRPEF/IRES

1,5

16,1

-7,6

 

 

 

 

IRAP

0,2

2,5

-1,1

 

 

 

 

IVA

16,3

 

 

 

 

 

 

TOTALE

11,0

-56,5

-55,6

-46,9

-46,9

-46,9

35,2

 

La Nota del MEF del 31 ottobre 2013 chiarisce che i dati delle dichiarazioni dei redditi relativi al 2012 non sono ancora fruibili da un punto di vista statistico, e che quindi sono stati utilizzati i dati aggiornati disponibili al momento della stima.

Inoltre, per quanto riguarda l’effetto indotto, la Nota afferma che risultano adottati criteri di prudenzialità tenuto conto che la relazione tecnica stima la spesa indotta in misura non superiore al 10%, mentre un recente studio pubblicato da CRESME (maggio 2013) indica che tra il 1998 e il 2012 la quota di investimenti in riqualificazione incentivati dai provvedimenti di defiscalizzazione per il recupero edilizio e l’efficientamento energetico risulta mediamente pari al 20%.  

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la detrazione IRPEF spettante in misura pari al 36% delle spese di ristrutturazione è disciplinata a regime dall’art. 16-bis del TUIR e che tale disciplina è stata oggetto di numerose modifiche dirette ad introdurre - ciascuna in via temporanea ma disponendo, di fatto, la continuità – una maggiore misura del beneficio in esame. Appare pertanto opportuno effettuare una verifica dell’andamento delle spese in esame, tenuto conto che in ciascuna norma di proroga viene valutato un effetto indotto rispetto al quale sono ascritti, nei primi anni di applicazione della proroga, effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

Tale verifica potrebbe correttamente essere effettuata sulla base dei dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi dai quali risulta, per ciascun contribuente, l’ammontare della spesa incentivata e l’anno in cui la stessa è stata sostenuta.

Per quanto riguarda, invece, i risultati delle elaborazioni contenuti nel rapporto del Centro studi CNA –CRESME (citato nella Nota del MEF del 31 ottobre 2013) si evidenzia che lo stesso rapporto non esplicita le fonti e le ipotesi adottate per l’elaborazione effettuata e che, pertanto, il loro utilizzo potrà essere effettuato solo dopo una verifica delle fonti e delle ipotesi medesime[97].

Per quanto riguarda, più specificatamente, la quantificazione illustrata nella relazione tecnica, si chiedono chiarimenti circa l’aliquota considerata ai fini della valutazione del maggior gettito IRPEF/IRES/IRAP recato dagli effetti indotti dalla proroga della detrazione per acquisto di mobili.

In proposito, si segnala che il maggior gettito indicato appare prudenziale.

 

Commi da 88 a 95  – Rivalutazione dei beni di impresa

Le norme prevedono, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutazione dei beni d’impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento. Sono esclusi i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività d’impresa (cd. beni merce). La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2012 e siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita (commi 88 e 89).

E’ consentito affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento (comma 90). Il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione decorre dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (quindi il 2016) ed avviene mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili (comma 91).

Le suddette imposte sostitutive sono versate in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle  imposte sui redditi (comma 93). Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati, prima del 2018 (quindi in data antecedente a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita), ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione (comma 92).

La disposizione consente anche, mediante il rinvio all’articolo 14 della legge del 21 novembre 2000, n. 342, il riallineamento del valore fiscale dei beni anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (c.d. IAS20) di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. Per questi soggetti l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva, è vincolato ad una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata mediante il pagamento della citata imposta sostitutiva del 10 per cento (comma 95).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori entrate

303,8

303,8

303,8

303,8

303,8

303,8

303,8

303,8

303,8

 

La relazione tecnica precisa che la stima degli effetti di gettito attribuibili alla disposizione in esame è basata sui dati di gettito e di adesione riscontrati con riferimento alla legge n. 266/2005, ultimo provvedimento del genere (dati F24, dati UNICO2006 società di capitali e società di persone). In base a tali dati, la RT afferma che le società di persone e le società di capitali hanno rivalutato circa 30,8 miliardi di euro di beni ammortizzabili, circa 3 miliardi tra beni non ammortizzabili e partecipazioni e hanno affrancato circa 5 miliardi di euro di saldo attivo di rivalutazione: il gettito complessivo da rivalutazione/riconoscimento in un’unica soluzione, nel 2006 è stato pari ad oltre 3,9 miliardi di euro, mentre dal 2006 al 2008 (poiché era rateizzato) il gettito da imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione è stato parti ad oltre 500 milioni di euro.

Ai fini della presente stima, la RT ipotizza che, dato il particolare periodo di crisi e di illiquidità e tenuto altresì conto del fatto che le nuove aliquote sono superiori a quanto al tempo previsto e pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per quelli non ammortizzabili e per le partecipazioni (il saldo attivo è invece al 10%), l’adesione possa essere inferiore di circa il 15% di quella effettiva riscontrata al tempo.

La RT afferma, quindi, che il gettito da imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni ammortizzabili, stimato in circa 776 milioni di euro, è pertanto pari al 16% del 15% di circa 32 miliardi di euro (dato 2005 estrapolato all’universo dei contribuenti), cui si aggiunge anche quello relativo all’imposta sostitutiva sui beni non ammortizzabili, sulle partecipazioni e dal riconoscimento del saldo attivo di rivalutazione stimato nello stesso modo.

La perdita di gettito conseguente (a partire dal 2016) è attribuibile a due fattispecie:

-             maggiori ammortamenti fiscali ai fini IRES/IRPEF ed IRAP, in dieci anni ed alle aliquote del 23% e del 4,2%, in misura rispettivamente di circa 32 mld x 15% /10 x 23% = -111 milioni di euro e di circa 32 mld x 15% /10 x 4,2% = -20,4 milioni di euro;

-             minori plusvalenze imponibili sui beni non ammortizzabili e le partecipazioni, ipotizzando che la cessione avvenga in misura pari ad un decimo l’anno e che sarebbero state imponibili in cinque anni ai fini IRES (ai fini IRAP plusvalenze solo sui beni non ammortizzabili e niente rateizzazione in cinque anni): la stima ai fini IRES di circa 3 mld x 15% /10/5 x 23% = -2,2 milioni di euro annui mentre ai fini IRAP è di circa 2,8 mld x 15%/10 x 4,2% = -1,8 milioni di euro l’anno.

 

Di seguito si indicano gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

 

 

(milioni di euro)

 

2014

2015

2016

2017

2018

Imposta sostitutiva

303,8

303,8

303,8

 

 

Minori entrate IRES/IRPEF

 

 

 

-199

-117,5

Minori entrate IRAP

 

 

 

-40,9

-22,2

Totale

303,8

303,8

303,8

-239,9

-139,7

Nella Nota[98] di risposte alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo ha fornito i seguenti dati dettagliati del gettito da imposta sostitutiva:

(milioni di euro)

Imposta sostitutiva rivalutazione e maggiori valori

                           832,5

-di cui beni non ammortizzabili

51,4

- di cui beni ammortizzabili

775,7

- di cui partecipazioni

5,4

Imposta sostitutiva saldo attivo rivalutazione

78,7

 Il Governo, inoltre, conferma il dato di cassa relativo alla stima degli effetti di gettito negativi e di minor gettito a titolo di entrate IRES/IRPEF per l’anno 2018, quantificati in 117,5 milioni di euro. Tale importo, infatti, da un lato sconta l’effetto di saldo e acconto, dall’altro tiene conto del dato crescente ogni anno relativo alla perdita di gettito IRES sulle plusvalenze in quote costanti in cinque anni. La competenza esatta 2016 e, infatti, di circa -2,2 (mancato primo quinto delle plusvalenze) -111,5 = -113,7 milioni di euro, mentre nel 2017 la competenza esatta è pari a -4,4 (mancato primo quinto 2017 + secondo quinto 2016 delle plusvalenze) -111,5 = -115,9 milioni di euro. Per cassa, nel 2018, l’effetto netto è pertanto di circa -115,9 x 1,75 – (-113,7 x 0,75) = -117,5 milioni di euro.

Inoltre, per quanto attiene alle partecipazioni in società che devono essere iscritte tra le immobilizzazioni, la Nota afferma che effettivamente la presenza dell’istituto della partecipation exemption (c.d. PEX) rende meno conveniente la rivalutazione di tali beni. Tuttavia, già nel 2005 era in vigore la riforma IRES; il dato relativo alle partecipazioni rivalutate, infatti, era già al tempo molto ridotto ed è stato ulteriormente ridotto in questa occasione (gettito stimato di circa 5 milioni di euro).

Infine, per quanto concerne la non favorevole congiuntura economica e quindi il potenziale minore interesse da parte degli operatori, il Governo afferma che in sede di RT si è tenuto conto del mutato quadro macroeconomico attraverso l’utilizzo di una percentuale di adesione notevolmente più bassa rispetto a quanto emerso nel 2005.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva, in via preliminare, che la RT, ai fini della quantificazione degli effetti di gettito, utilizza i dati effettivi di gettito e di adesione riscontrati con riferimento alla legge n 266/2005 (legge finanziaria per il 2006). In particolare, la RT per la determinazione del gettito da imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni ammortizzabili, fa espresso riferimento al dato 2005. Tenuto conto, fra l’altro, che una disposizione di analogo tenore a quella attuale è stata introdotta successivamente alla legge n. 266/2005, con il DL n 185/2008 (articolo 15, commi da 16 a 23) non appare chiaro il motivo in base al quale non si sia tenuto conto di dati più recenti per la quantificazione della disposizione in esame.

Sulla base di quanto evidenziato, appare, inoltre, utile una conferma in merito all’esclusione, ai fini della stima, dei soggetti IAS (soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali), ai quali, in base al comma 8 in esame, non si applica la disciplina in esame e che invece non erano esclusi dalle disposizioni di cui alla legge n. 266/2005.

Inoltre, con riferimento alla rivalutazione dei beni ammortizzabili, la RT effettua la stima del gettito da imposta sostitutiva sui maggiori valori utilizzando un valore pari a 32 miliardi. Tuttavia la stessa RT indica come dato effettivo di gettito riscontrato un valore pari a circa 30,8 miliardi. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Infine, pur tenendo conto di quanto evidenziato dal governo nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, andrebbe valutata la prudenzialità dell’ipotesi di ridurre di un valore pari al 15% l’adesione riscontrata nel 2005, ciò tenendo conto dei numerosi fattori (andamento negli ultimi anni dei valori di mercato degli immobili, difficili condizioni di liquidità nonché la possibilità di rivalutazione concesse in anni recenti) che  potrebbero ridurre in modo rilevante l’interesse delle imprese ad effettuare una  rivalutazione dei beni.

 

Commi da 96 a 98  – Affrancamento maggiori valori contabili

Normativa vigente. Il comma 10, dell’articolo 15 del DL 185/2008 ha consentito il riallineamento, mediante versamento di un’imposta sostitutiva del 16 per cento, dei minori valori fiscali ai maggiori valori contabili dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritti, a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni, dall’avente causa nel proprio bilancio individuale. Successivamente i commi da 12 a 15 del DL 98/2011, introducendo i commi 10-bis e 10-ter al medesimo articolo 15, hanno esteso la facoltà di affrancamento anche ai maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a seguito dell'operazione straordinaria, a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali[99]. Tale facoltà ha riguardato, tuttavia, esclusivamente l’affrancamento per le operazioni effettuate  sino al periodo d’imposta in corso la 31 dicembre 2011.

La norma consente a regime, a decorrere dalle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 , la facoltà di affrancamento delle operazioni previste dai citati commi 10-bis e 10-ter, dell’articolo 15 del DL n. 185/2008.

L’imposta sostitutiva è dovuta su tali operazioni (con aliquota del 16 per cento, così come disciplinato dal comma 5, dell’articolo 15 del medesimo DL) in un’unica rata da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l’operazione è effettuata; si specifica che l’imposta sostitutiva per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 è versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (comma 96).

Inoltre, gli effetti del riallineamento decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva. Gli effetti si revocano nel caso di realizzo anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva. Inoltre al fine di evitare la duplicazione dei benefici è previsto un divieto di cumulo con altri regimi di riallineamento (comma 97).

Infine, si rinvia ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità attuative delle disposizioni in commento (comma 98).

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori entrate –imposta sostitutiva

500

100

100

500

100

100

500

100

100

Maggiori spese-credito d’imposta

300,8

60,2

60,2

300,8

60,2

60,2

300,8

60,2

60,2

 

La relazione tecnica utilizza i dati dei versamenti dell’imposta sostitutiva relativa ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 15 del DL 185/2008, dai quali risultano 3,9 miliardi di euro nel 2011 e 2,1 miliardi di euro nel 2013 (prima rata di tre rate di pari importo): ne consegue che l’imposta sostitutiva attribuibile al riallineamento dei valori relativi alle operazioni straordinarie effettuate fino al 31 dicembre 2011 è pari a 10,2 miliardi di euro. La RT tuttavia, afferma che, ai fini della presente stima, proprio alla luce del massiccio ricorso da parte di tutti i contribuenti potenzialmente interessati riscontrato con riferimento a tutti gli esercizi fino al 2011, appare prudente ritenere in via di esaurimento l’interesse ed il potenziale ancora inespresso, stimando pertanto un’adesione in misura più limitata. Nello specifico, la RT ipotizza per il primo anno di nuova applicazione, relativo alle operazioni del 2012 ma “riconosciute” nel 2013 e del 2013, un’imposta pari al 5% dello stock (quindi 500 milioni di euro) mentre il flusso annuo di imposta sostitutiva per gli esercizi successivi viene indicato in misura di circa 100 milioni di euro l’anno.

Per quanto riguarda il maggior credito d’imposta sulle DTA (Defferred tax asset) IRES ex art. 2 commi 55-59 del DL n. 225/2010, la RT afferma che in via prudenziale si è proceduto utilizzando un dato relativo ad un’altra fattispecie, anch’essa potenzialmente foriera di DTA: il peso relativo delle svalutazioni crediti eccedenti il limite effettuate da parte di banche in perdita nella dichiarazione UNICO2012, riscontrando un peso del 35%. La RT stima, pertanto, un credito DTA di competenza 2013 per un importo massimo pari a circa 500/16% x 35% x 27,5% = -300,8 milioni di euro, mentre quello per gli anni successivi è pari a circa 100/16% x 35% x 27,5% = -60,2 milioni di euro. Infine, con riferimento alla perdita di gettito  ai fini IRES e IRAP per la deducibilità in 10 quote costanti dei maggiori ammortamenti, la RT evidenzia che l’utilizzo del credito DTA, in quanto anticipo degli effetti di recupero delle DTA, riduce gli effetti negativi IRES conseguenti all’ammortamento dei maggiori valori nella stessa misura del 35%[100]. Ne consegue l’emersione di perdite di gettito IRES ed IRAP nei 10 esercizi successivi, a partire dal terzo periodo d’imposta, conseguenti alle maggiori deduzioni per quote di ammortamento per circa (500/16%)/10 x 27,5% x (1-35%) = -55,9 milioni di euro ai fini IRES e per circa (500/16%)/10 x 5,51% = -17,2 milioni di euro ai fini IRAP di competenza nel 2016. Nel 2017 la perdita lorda è rispettivamente pari a circa ((500+100)/16%)/10 x 27,5% x (1-35%) = -67 milioni di euro ai fini IRES e per circa ((500+100)/16%/10 x 5,51% = -20,7 milioni di euro ai fini IRAP.

Di competenza l’andamento del gettito si stima essere il seguente:

(milioni di euro)

Competenza

2012/2013

2014

2015

2016

2017

Imposta sostitutiva

500

100

100

100

100

Credito d’imposta DTA

-300,8

-60,2

-60,2

-60,2

-60,2

Minore IRES

 

 

 

-55,9

-67

Minore IRAP

 

 

 

-17,2

-20,7

Totale

199,2

39,8

39,8

-33,3

-47,9

 

In termini di cassa, la RT ipotizza che il credito d’imposta sia spendibile dall’anno successivo a quello nel quale si rileva la perdita d’impresa, in via prudenziale, inoltre, ipotizza che il credito di imposta che emerge complessivamente sulle operazioni straordinarie di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 15 del DL 185/2008 sia immediatamente spendibile/utilizzabile in compensazione ancorché la rilevanza fiscale degli ammortamenti decorra a partire dal 2016.

Per cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP dell’85% si ottiene:

(milioni di euro)

Cassa

2014

2015

2016

2017

Imposta sostitutiva

500

100

100

100

Credito d’imposta DTA

-300,8

-60,2

-60,2

-60,2

Minore IRES

 

 

 

-97,8

Minore IRAP

 

 

 

-31,8

Totale

199,2

39,8

39,8

-89,8

Nella Nota[101] formulata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo ha precisato che le ipotesi di adesione sulle quali è basata la stima sono state definite tenendo conto del successo espresso dalle operazioni fino al 2011 e, allo stesso tempo, contemperando tale dato con l’andamento macroeconomico e la perdurante congiuntura economica, ritenendo congruo considerare un’adesione molto ridotta (5% per gli anni 2012/2013) per arrivare ad un valore tendenziale limitato all’1% per le operazioni dal 2014.

Inoltre  il Governo conferma il dato di cassa indicato nella RT con riferimento all’effetto di accumulo che si ha per la minore entrata IRES/IRPEF e IRAP a titolo di maggiori ammortamenti.

Infine, con riferimento al calcolo del peso relativo alla stima del maggior credito d’imposta sulle imposte anticipate, la Nota evidenzia che la RT utilizza il peso del 35% relativo alle banche in perdita, estendendolo alle operazioni future di riallineamento, basandosi sul fatto che la quasi totalità dei riallineamenti effettuati in passato sono a carico di banche.

 

In merito ai profili di quantificazione, anche tenendo conto di quanto evidenziato dal Governo in prima lettura al Senato, si rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica, non si hanno , pertanto, osservazioni da formulare.

 

Comma 99 – Tariffe elettriche

Normativa vigente. L’articolo 5, comma 5, del D. Lgs. 379/2003, dispone che con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sia stabilito il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità, tenendo conto del gettito tariffario destinato, attualmente, alla copertura della riserva, nonché i criteri per il calcolo della disponibilità delle unità di produzione che chiedono di essere ammesse al sistema di remunerazione, ai fini della remunerazione spettante.

La norma – introdotta durante l’esame presso il Senato – dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le modalità di integrazione del corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità (di cui al suddetto articolo 5, comma 5, del D. Lgs. 379/2003), senza nuovi o maggiori oneri per prezzi o tariffe dell’energia elettrica, anche disponendo un’adeguata partecipazione delle diverse fonti ai costi per il mantenimento della sicurezza del sistema elettrico.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

La relazione tecnica riferita al testo licenziato dal Senato afferma che la norma non comporta effetti per la finanza pubblica, in quanto l'intervento dell'Autorità riguarda la definizione di componenti della tariffa elettrica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, atteso che le disposizioni sono relative alla determinazione della tariffa elettrica, da cui non discendono effetti diretti per la finanza pubblica.

 

Comma 100 – Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia), dispone che gli incentivi si applichino, tra l’altro, agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche, che entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

Il successivo articolo 4, comma 8, dispone che siano ammessi alle tariffe incentivanti gli impianti iscritti nell’apposito registro in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili – come determinati dal medesimo DM -, purché entrino in esercizio entro un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria predisposta dal Gestore dei servizi energetici (GSE).

La norma – introdotta durante l’esame presso il Senato – proroga i termini di decadenza previsti dal DM 5 luglio 2012 (v. le norme sopra richiamate). La proroga opera per un anno dall’entrata in vigore del provvedimento in esame ed è limitata a quegli impianti, già i scritti nei registri aperti presso il GSE, da realizzarsi in zone che nel corso degli anni 2012 e 2013 siano state colpite da eventi calamitosi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone calamitate sono le opere connesse agli impianti prima indicati.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo licenziato dal Senato, non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferita al testo licenziato dal Senato afferma che la norma non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto le proroghe in esame riguardano incentivi riconosciuti nell'ambito di apposite componenti della tariffa elettrica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, atteso che gli oneri relativi all’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici sono coperti a valere sulle tariffe elettriche, come peraltro ricordato nella relazione tecnica.

 

Comma 101 – Rivalutazione agevolata terreni e partecipazioni

La norma, introdotta dal Senato, dispone la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un’imposta sostitutiva.

In particolare viene prorogata dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2014 la data di possesso dei beni e fissata al 30 giugno 2014 la decorrenza del termine di versamento della prima rata dell’imposta, che deve essere versata in tre rate annuali di pari importo.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo approvato dal Senato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori entrate tributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposta sostitutiva

200

100

100

200

100

100

200

100

100

 

 

La relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato, afferma che, in base ai dati definitivi di autotassazione (dal 2008 al 2012) e ai dati parziali del 2012, tenuto conto altresì delle rate residue relative alle precedenti riaperture dei termini, si ha:

-             gettito 2012 netto, codice tributo 8055, pari a circa 553 mln; al netto della terza e ultima rata relativa alla riapertura di cui alla finanziaria 2010 (circa 223 milioni) si ottiene un maggior gettito di circa 331 mln di euro;

-             gettito 2012 netto, codice tributo 8056, pari a circa 201 mln; al netto della terza e ultima rata relativa alla riapertura di cui alla finanziaria 2010 (circa 109 milioni) si ottiene un maggior gettito di circa 92 mln;

-             gettito 2012 complessivo attribuibile alla proroga del DL 70/2011 risulta quindi pari a (331+92) = 423 milioni;

-             gettito 2013 attribuibile alla prima o unica rata della ultima proroga disposta dal 228/2012 pari a circa (433+97) – (331+92)/2=319 mln.

 

Sulla base della stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica all’ultimo provvedimento e tenuto conto dei nuovi dati 2013 disponibili di autotassazione dell’imposta sostitutiva, considerata altresì la minore liquidità disponibile – stante anche la necessità di effettuare il versamento in una unica soluzione – si ipotizza in via prudenziale che l’ulteriore estensione temporale di un anno del possesso (1° gennaio 2013-1° gennaio 2014) equivalga – come potenziale interesse ed adesione – a circa 2/3 degli effetti emersi (relativi a loro volta ad una estensione temporale di 1 anno e mezzo), quindi 200 milioni stimati rispetto ai 320 milioni effettivi.

La relazione tecnica, evidenzia quindi i seguenti effetti finanziari:

milioni di euro

2014

2015

2016

+200

+100

+100

 

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che gli effetti positivi della disposizione (imposta sostitutiva) si realizzano nei primi tre anni, mentre gli effetti negativi sono diluiti nel tempo in quanto si verificano al momento della vendita dei beni rivalutati. Sul punto si chiedono chiarimenti circa l’attribuzione degli effetti negli anni successivi.

Per quanto concerne la quantificazione, la relazione tecnica ha adottato criteri che risultano in linea con quelli utilizzati nelle precedenti proroghe. In proposito, anche in considerazione della particolare congiuntura economica, andrebbe valutata la possibilità di stimare un minor numero di contribuenti che optano per il versamento unico (in luogo di quello rateizzato) ed il cui effetto di gettito è integralmente ascritto nel 2014. Sul punto si chiede l’avviso del Governo.

 

Comma 102 – Fondo per interventi strutturali di politica economica

La norma, introdotta dal Senato, dispone che le maggiori entrate recata dal comma 101 (riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola) sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’art. 10, c.5, del decreto legge n. 282 del 2004.

In proposito si ricorda che gli effetti di maggiore entrata ascritti nell’allegato 3 in relazione al richiamato comma 101 sono pari a +200 mln nel 2014, +100 mln nel 2015 e + 100 mln nel 2016.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo approvato dal Senato, iscrive tra le maggiori spese l’incremento del fondo ISPE. Gli importi indicati, tuttavia, sono il risultato delle complessive modifiche apportate dal provvedimento alla dotazione del Fondo medesimo.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuna una precisazione diretta a confermare che il valore iscritto nel prospetto riepilogativo relativo al rifinanziamento del Fondo ISPE includa anche gli effetti della norma in esame.

 

Commi 103-106  – Deducibilità fiscale ai fini IRAP e IRES delle rettifiche e delle perdite su crediti

Le norme, modificate nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, intervengono sugli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta delle banche e delle imprese di assicurazione. In particolare, per le banche e gli istituti finanziari, la disposizione prevede la concorrenza, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, delle rettifiche e delle riprese di valore nette per deterioramento di crediti[102]. Per quanto riguarda le imprese di assicurazione la disposizione prevede la concorrenza, sempre ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, delle perdite, delle svalutazioni e delle riprese di valore nette relative a crediti nei confronti degli assicurati iscritti in bilancio. Nell’ambito delle suddette modifiche, le componenti fiscalmente rilevanti sono quelle unicamente riconducibili a crediti alla clientela e, per le imprese di assicurazioni, a crediti nei confronti di assicurati. Tali rettifiche di valore, sia per il settore bancario che per quello assicurativo, concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell’esercizio in cui sono rilevati in bilancio e nei quattro successivi (comma 103). Tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (comma 104).

Viene, inoltre, modificato il regime di deducibilità delle rettifiche di valore su crediti. In particolare (comma 105):

-             viene modificato il comma 5 dell’articolo 101[103] del TUIR prevedendo che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e tali caratteristiche sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili (qualunque essi siano prescindendo quindi se siano nazionali o internazionali);

-             viene sostituito il comma 3 dell’articolo 106[104] del TUIR nel senso di prevedere che sia le svalutazioni che le perdite su crediti iscritte in bilancio da parte degli enti creditizi e finanziari sono deducibili a fini IRES nell’esercizio in cui sono imputate a bilancio e nei quattro successivi (5 anni). Si stabilisce, inoltre, che le svalutazioni e le perdite dedotte in quote da un quinto l’una si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio;

-             viene modificato il comma 3 dell’articolo 111[105] prevedendo la deducibilità fiscale in 5 anni dell’importo della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo.

Le suddette disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, ferma restando l’applicazione delle vigenti disposizioni per le rettifiche di valore iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti (comma 106).

 

                                                                                                       

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori entrate – IRES

 

5

867

 

5

867

 

5

867

Minori entrate – IRAP

 

 

 

410

630

852

410

630

852

Maggiori spese – IRAP

410

630

852

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate

2.634

 

 

2.634

 

 

2.634

 

 

 

Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, ascrive alle stesse i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli già scontati con riferimento alla formulazione originaria. 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori entrate – IRES

 

60,3

113,9

 

60,3

113,9

 

60,3

113,9

Maggiori entrate -IRES

58,2

 

 

58,2

 

 

58,2

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita  al testo originario precisa che la disposizione in esame introduce per i soggetti che operano nei settori bancari, finanziari e assicurativo, a partire dal periodo d’imposta 2013, la deducibilità fiscale in 5 anni ai fini IRES e IRAP delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti derivanti da elementi certi e precisi. Inoltre estende le ipotesi in cui si considerano soddisfatti i requisiti per la deducibilità delle perdite su crediti anche all’ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali: pertanto anche per i soggetti non IAS le perdite su crediti derivanti dalla cancellazione del credito dal bilancio diventano deducibili in un unico esercizio. La RT precisa, inoltre, che la diposizione vale anche ai fini IRAP consentendo la deducibilità sia delle perdite su crediti da “cancellazione” sia delle svalutazioni producendo maggiori valori deducibili ai fini IRAP come conseguenza della deduzione delle rettifiche con un effetto positivo sul gettito stimato nel 20% annuo.

 

 

Legislazione vigente

Legislazione proposta

Effetti sul gettito

 

IRES

IRAP

IRES

IRAP

IRES

IRAP

Rettifiche su crediti

deducibilità nel limite dello 0,30% dei crediti

non deducibile

deducibilità in 5 quote

deducibilità in 5 quote

+

-

Rettifiche su crediti

eccedenza riportata agli esercizi successivi con deducibilità in 18 anni

non deducibile

deducibilità in 5 quote

deducibilità in 5 quote

-

-

Perdite ex 101, comma 5

deducibilità nel periodo di realizzazione

non deducibili

deducibilità in 5 quote

deducibilità in 5 quote

+

-

 

Per quanto riguarda le perdite su crediti per i soggetti non IAS, la RT precisa che l’effetto in termini di gettito dovrebbe essere di trascurabile entità, considerata la circostanza che per tali soggetti già oggi in alcuni casi le perdite da cancellazione sono deducibili immediatamente: è il caso, ad esempio, della cessione di un credito a istituto bancario.

Banche

Ai fini della stima degli effetti di gettito, la RT utilizza i dati contenuti nel prospetto dei crediti di cui al quadro RS del modello di dichiarazione UNICO 2012 società di capitali ed enti commerciali, dai quali emerge per le sole banche:

-             un importo complessivo di svalutazioni crediti civilistiche per circa 13,7 miliardi di euro relativi a 664 soggetti;

-             un importo complessivo di svalutazioni crediti fiscali deducibili nell’anno (nei limiti pertanto dello 0,3% dei crediti) di circa 4,7 miliardi di euro;

-             un’eccedenza fiscalmente deducibile nei 18 esercizi successivi, di circa 9,1 miliardi di euro.

Le perdite su crediti da elementi certi e precisi sono state stimate in misura pari a circa 3,7 miliardi di euro. La RT afferma che è stata effettuata una simulazione su diversi anni ipotizzando costanti nel tempo i dati rilevati, e stimando le deduzioni fiscali a legislazione vigente e le deduzioni a legislazione proposta per i diversi anni considerati.

Ai fini della stima si è tenuto conto altresì del fatto che in base a specifica elaborazione, circa il 35% delle eccedenze fiscalmente riportabili nei 18 esercizi successivi risulta attribuibile a soggetti bancari in perdita fiscale. Tale circostanza concorre a generare, sia a legislazione vigente che a legislazione proposta, crediti d’imposta per Deferred Tax Assets (stante il permanere dell’indeducibilità piena nell’esercizio determinata dal riporto ai 4 esercizi successivi). La RT afferma, pertanto di aver tenuto conto, nella determinazione del differenziale di deducibilità IRES relativo al passaggio dal riporto in 18 anni alla deducibilità in cinque esercizi, di una capienza nel reddito del 65%.

In base ai differenziali indicati l’andamento di gettito di competenza, applicando l’aliquota IRES del 27,5% ed IRAP del 5,51% (al netto della quota trasformata in credito d’imposta ex DTA, il 2,3% calcolata sui soggetti in perdita IRAP), è il seguente:

(milioni di euro)

Competenza

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle perdite ex.101, c. 5 ora dedotte nell’anno

814

610,5

407

204

0

0

0

0

0

0

B. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, c. 3, ora dedotte entro il limite dello 0,30%

1034

776

517

259

0

0

0

0

0

0

C. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte in 18 anni

-325

-561

-796

-1.031

-1.266

-1.175

-1.085

-994

-904

-814

IRES – Impatto sul gettito (A+B+C)

1.523

826

129

-569

-1.266

-1.175

-1.085

-994

-904

-814

IRAP*

-180

-361

-541

-722

-902

-902

-902

-902

-902

-902

Impatto complessivo IRES+IRAP

1.342

465

-413

-1.291

-2.168

-2.078

-1.987

-1.897

-1.807

-1.716

(*) dal secondo anno le perdite su crediti sono dedotte all’80% per tener conto della deduzione delle rettifiche su crediti.

 

Di cassa, con le percentuali di acconto utilizzate del 75% ai fini IRES e dell’85% ai fini IRAP, l’andamento è il seguente:

(milioni di euro)

Cassa

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

IRES

0

2.665

303

-394

-1091

-1.788

-1.107

-1.017

-927

-836

IRAP

0

-334

-514

-695

-875

-1.056

-902

-902

-902

-902

Totale IRES+IRAP

0

2331

-212

-1.089

-1.967

-2.844

-2.010

-1.920

-1.829

-1.739

 

Assicurazioni

Ai fini della stima degli effetti di gettito, la RT utilizza i dati ricavati dal prospetto dei crediti di cui al quadro RS e dal quadro RF del modello di dichiarazione Unico 2012 società di capitali ed enti commerciali, dai quali emerge per le sole assicurazioni:

-             un importo complessivo di svalutazioni crediti civilistiche per circa 465,8 milioni di euro relativi a 142 soggetti;

-             un importo complessivo di svalutazioni crediti fiscali deducibili nell’anno (nei limiti pertanto dello 0,3% dei crediti) di circa 14 milioni di euro;

-             una eccedenza, fiscalmente deducibile nei 18 esercizi successivi, di circa 452 milioni di euro.

La RT precisa, inoltre, che è stata effettuata una simulazione su diversi anni ipotizzando costanti nel tempo i dati rilevati, stimando le deduzioni fiscali a legislazione vigente e le deduzioni a legislazione proposta per i diversi anni considerati.

In base ai differenziali indicati l’andamento di gettito di competenza, all’aliquota IRES del 27,5% ed IRAP al 6,82%, è il seguente:

(milioni di euro)

Competenza

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, c. 3, ora dedotte entro il limite dello 0,30%

3

2

1

1

0

0

0

0

0

0

B. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte in 18 anni

-25

-43

-61

-79

-97

-90

-83

-76

-69

-62

IRES – Impatto sul gettito (A+B)

-22

-41

-59

-78

-97

-90

-83

-76

-69

-62

IRAP

-6

-13

-19

-25

-32

-32

-32

-32

-32

-32

Impatto complessivo IRES+IRAP

-28

-53

-78

-103

-128

-122

-115

-108

-101

-94

 

Di cassa, con le percentuali di acconto utilizzate del 75% ai fini IRES e dell’85% ai fini IRAP, l’andamento è il seguente:

(milioni di euro)

Cassa

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

IRES

0

-38

-55

-73

-92

-111

-85

-78

-71

-64

IRAP

0

-12

-18

-24

-31

-37

-32

-32

-32

-32

Totale IRES+IRAP

0

-50

-73

-98

-123

-148

-116

-109

-103

-96

 

Intermediari finanziari

Ai fini della stima degli effetti di gettito, la RT utilizza i dati del prospetto dei crediti di cui al quadro RS del modello di dichiarazione Unico 2012 società di capitali ed enti commerciali, dai quali emerge per i soli intermediari finanziari:

-             un importo complessivo di svalutazioni crediti civilistiche per circa 4.1 miliardi di euro relativi a 1.047 soggetti;

-             un importo complessivo di svalutazioni crediti fiscali deducibili nell’anno (nei limiti pertanto dello 0,3% dei crediti) di circa 839 milioni di euro;

-             una eccedenza, fiscalmente deducibile nei 18 esercizi successivi, di circa 3.264 milioni di euro;

La RT precisa, inoltre, che è stata effettuata una simulazione su diversi anni ipotizzando i dati rilevati costanti nel tempo e stimando le deduzioni fiscali a legislazione vigente e le deduzioni a legislazione proposta per l’arco temporale  considerato.

In base ai differenziali indicati l’andamento di gettito di competenza, all’aliquota IRES del 23% ed IRAP al 4,2%, è il seguente:

(milioni di euro)

Competenza

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, c. 3, ora dedotte entro il limite dello 0,30%

185

138

92

46

0

0

0

0

0

0

B. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte in 18 anni

-180

-309

-439

-568

-698

-648

-598

-549

-499

-449

IRES – Impatto sul gettito (A+B)

5

-171

-347

-522

-698

-648

-598

-549

-499

-449

IRAP*

-34

-69

-103

-138

-172

-172

-172

-172

-172

-172

Impatto complessivo IRES+IRAP

-29

-240

-450

-660

-870

-821

-771

-721

-671

-621

(*) dal secondo anno le perdite su crediti sono dedotte all’80% per tener conto della deduzione delle rettifiche su crediti.

I valori riportati nella tabella appaiono riferirsi ad un’aliquota IRES del 27,5%, a differenza di quanto affermato dalla RT con riferimento all’utilizzo di un’aliquota IRES del 23%. Sembra, tuttavia, che si tratti  semplicemente di un refuso, dal momento che i dati di cassa risultano corretti con riferimento ad una competenza calcolata con un’aliquota del 23%.

 

Di cassa, con le percentuali di acconto utilizzate del 75% ai fini IRES e dell’85% ai fini IRAP, l’andamento è il seguente:

(milioni di euro)

Cassa

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

IRES

0

7

-253

-400

-547

-694

-511

-469

-427

-386

IRAP

0

-64

-98

-133

-167

-202

-172

-172

-172

-172

Totale IRES+IRAP

0

-56

-351

-533

-714

-896

-683

-641

-600

-558

 

Complessivamente l’andamento di cassa della proposta normativa per banche, intermediari finanziari ed assicurazioni è il seguente:

 

 

 

 

 

(milioni di euro)

Cassa

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

IRES

0

2634

-5

-867

-1730

-2593

-1703

-1564

-1425

-1286

IRAP

0

-410

-630

-852

-1073

-1295

-1106

-1106

-1106

-1106

Totale IRES+IRAP

0

2224

-635

-1720

-2803

-3888

-2808

-2669

-2531

-2392

Nella Nota[106] formulata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo ha evidenziato che il dato relativo ai contribuenti in perdita per i settori assicurativo e di intermediazione finanziaria non è stato ritenuto rilevante ai fini della stima ed è stato utilizzato limitatamente al settore bancario in quanto rappresenta più del 95% dei crediti d’imposta DTA utilizzati in F24.

Nella Nota, inoltre viene riportata la tabella corretta, riferita, quindi, ad un’aliquota IRES del 23%, relativa al dato di competenza per gli intermediari finanziari:

(milioni di euro)

Competenza

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, c. 3, ora dedotte entro il limite dello 0,30%

154

116

77

39

0

0

0

0

0

0

B. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte in 18 anni

-150

-259

-367

-475

-584

-542

-500

-459

-417

-375

IRES – Impatto sul gettito (A+B)

4

-143

-290

-437

-584

-542

-500

-459

-417

-375

IRAP*

-34

-69

-103

-138

-172

-172

-172

-172

-172

-172

Impatto complessivo IRES+IRAP

-30

-212

-393

-575

-756

-714

-673

-631

-589

-548

 

La relazione tecnica riferita alle modifiche, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, ai fini della stima degli effetti di gettito, utilizza i dati ricavati dal quadro RF del modello di dichiarazione UNICO2012 società di capitali ed enti commerciali, dai quali emerge una variazione in aumento per la variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, di circa 846 milioni di euro (deducibili nei 18 esercizi successivi), da cui la RT stima in misura pari a circa 363 milioni di euro la quota attualmente deducibile nell’esercizio. La RT precisa che la normativa proposta prevede la deducibilità in 5 anni dell’importo della variazione riserva sinistri, producendo una differenza di deducibilità rispetto alla legislazione vigente.

La RT precisa, inoltre, che è stata effettuata una simulazione su diversi anni ipotizzando costanti nel tempo i dati rilevati, stimando le deduzioni fiscali a legislazione vigente e le deduzioni a legislazione proposta per i diversi anni considerati.

In base ai differenziali indicati l’andamento di gettito di competenza, all’aliquota IRES del 27,5%:

(milioni di euro)

Competenza

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle variazioni della riserva sinistri per la quota di lungo periodo ora dedotte nei 18 esercizi successivi

-46,5

-80,1

-113,7

-147,3

-180,9

-168

-115

-142,1

-129,2

-116,3

B. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni della variazione della riserva sinistri attualmente deducibile nell’esercizio di riferimento

79,8

59,8

39,9

19,9

0

0

0

0

0

0

IRES – Impatto sul gettito (A+B)

33,2

-20,2

-73,8

-127,3

-180,9

-168

-155

-142,1

-129,2

-116,3

 

Di cassa, con la percentuali di acconto del 75% ai fini IRES, l’andamento è il seguente:

(milioni di euro)

Cassa

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

IRES

0

58,2

-60,3

-113,9

-167,5

-221,1

-158,3

-145,3

-132,4

-119,5

 

 

In merito ai profili di quantificazione, anche tenendo conto di quanto evidenziato dal Governo in prima lettura al Senato, si rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica, non si hanno , pertanto, osservazioni da formulare.

Commi 107 e 108 – Deducibilità beni in locazione finanziaria

Normativa vigente L’articolo 54 del TUIR disciplina la determinazione del reddito di lavoro autonomo. In particolare, il comma 2[107] stabilisce che i canoni pagati per i beni strumentali in leasing sono deducibili per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento riconosciuto allo stesso bene ai fini fiscali; nel caso di beni immobili il periodo deve essere compreso tra un minimo di 8 anni e un massimo di 15 anni.

L’articolo 102 del TUIR, nel disciplinare il reddito d’impresa ai fini IRES, stabilisce al comma 7[108] che i canoni leasing pagati in relazione a beni strumentali sono deducibili per un periodo non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento riconosciuto ai fini fiscali; nel caso di beni immobili il periodo deve essere compreso tra un minimo di 11 anni e un massimo di 18 anni.

 

Le norme, introdotte dal Senato, modificano la durata del periodo di deducibilità fiscale del costo dei beni in locazione finanziaria in relazione ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014. In particolare:

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo approvato al Senato ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori entrate tributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRES

 

216,4

340,0

 

216,4

340,0

 

216,4

340,0

IRAP

 

 

 

 

5,1

7,1

 

5,1

7,1

Maggiori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRAP

 

5,1

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato afferma che per la stima degli effetti finanziari sono stati utilizzati i dati ricavati dal Rapporto sul leasing 2012 redatto da Assilea dai quali risulta che nel 2012 sono stati stipulati contratti leasing per 16,7 miliardi di cui:

-            4,9 mld per auto (di cui 36,6% autovettura, 22% renting, 41,4% industriali e commerciali). La durata media dei contratti relativi a veicoli industriali e commerciali è di 56 mesi;

-            5,7 mld per beni strumentali. La durata media dei contratti è di 54 mesi;

-            3,6 mld per immobili. La durata media è 206 mesi;

-            2,2 mld per impianti per la produzione di energia da fondi rinnovabili. La durata media è di 209 mesi.

Lo stipulato complessivo è stato depurato dei dati relativi ad alcuni comparti caratterizzati da una normativa fiscale specifica e diversa dai comparti oggetto della proposta normativa (tra cui le auto aziendali per le quali la normativa vigente rimane invariata), ottenendo uno stipulato totale di circa 12,8 mld di euro. In base alle informazioni fornite dalla Assilea, lo stipulato è stato ridotto ulteriormente per tenere conto della flessione del 19% evidenziata nel primo semestre 2013.

Le durate medie sono state considerate precedenti alla normativa che ha svincolato la durata contrattuale dalla durata minima fiscalmente rilevante, per cui la stima ha considerato le durate indicate come rappresentative dei due terzi dell’ammortamento. Di conseguenza è stata ricalcolata in anni la durata minima proposta passando da due terzi alla metà; nel caso di immobili la durata è stata fissata a 12 anni.

In base ai dati indicati, è stata effettuata una simulazione che ha ricalcolato, secondo le nuove durate ed i tassi di interesse ridotti in virtù della minore durata contrattuale, i canoni di locazione fiscali per i diversi comparti, ipotizzando la costanza negli anni dello stipulato complessivo e della ripartizione pro-quota. Relativamente ai diversi comparti è stato valutato il differenziale di deducibilità tra i canoni fiscalmente deducibili a legislazione vigente rispetto ai nuovi canoni ricalcolati in base alla normativa proposta.

Ai fini IRAP l’effetto fiscale è stato stimato limitatamente ai soggetti per i quali non si applica il principio di derivazione, sostanzialmente le società di persone e ditte individuali, individuate dalla composizione dello stipulato per settore di attività economica della clientela[111]. Infine, si assume la decorrenza 2014.

La proposta determina, in via generale, un aumento della deducibilità fiscale nei primi anni con una conseguente riduzione di gettito per poi condurre ad un riallineamento a regime.

 

 

Applicando un’aliquota media IRES/IRPEF del 23% e IRAP del 3,9% si evidenziano i seguenti effetti di gettito:

 

(milioni di euro)

Competenza

2014

2015

2016

2017

IRES

-123,6

-247,3

-370,9

-355,8

IRAP

-2,7

-5,1

-7,1

-6,6

Totale

-126,4

-252,4

-378,0

-362,4

 

Per la determinazione degli effetti di cassa sono stati considerati acconti in misura pari al 75% per IRPEF/IRES e all’85% per l’IRAP.

(milioni di euro)

Cassa

2014

2015

2016

2017

IRES

0

-216,4

-340,0

-463,6

IRAP

0

-5,1

-7,1

-8,7

Totale

0

-221,4

-347,1

-472,3

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la quantificazione è stata effettuata attraverso un modello di microsimulazione e pertanto non risulta possibile effettuare una puntuale verifica della stima degli effetti finanziari.

In base a quanto illustrato nella relazione tecnica, si segnala che la stessa non sembrerebbe considerare la modifica alla disciplina dei lavoratori autonomi apportata dalla lettera a) della norma in esame. Sul punto, appaiono opportuni chiarimenti da parte del Governo.

Per quanto concerne la quantificazione degli effetti finanziari relativi alle imprese andrebbe verificata la prudenzialità utilizzata nella determinazione di alcuni parametri. In particolare:

-            la relazione tecnica afferma che sono stati considerati “tassi di interesse ridotti in virtù della minore durata contrattuale”. Su tale aspetto si chiedono chiarimenti, tenuto conto che la durata contrattuale non rileva ai fini della determinazione della quota di deducibilità fiscale e che la determinazione del tasso di interesse da applicare è stabilita in base ad accordi tra le parti. In via prudenziale – poiché l’interesse è un onere deducibile rispetto al quale si sta quantificando la perdita di gettito fiscale -  si ritiene utile considerare il tasso di interesse finora mediamente applicato;

-            la relazione tecnica ipotizza una “costanza negli anni dello stipulato”. In proposito, tenuto conto che la medesima RT evidenzia una flessione del 19% registrata nel primo semestre del 2013 (considerata nella stima), sarebbe stato prudenziale stimare un andamento che rifletta tale andamento negativo anche in considerazione del perdurare della attuale non favorevole congiuntura economico-finanziaria;

-            le aliquote di imposta considerate (23% per IRPEF/IRES e 3,9% per IRAP) appaiono inferiori a quelle utilizzate in altre quantificazioni;

-            ai fini degli effetti di cassa, non sono stati scontati effetti nel 2014 in quanto, presumibilmente, si ritiene che tutti i contribuenti adottino il metodo storico. Sul punto si segnala che andrebbe prudenzialmente considerata l’ipotesi che una parte dei contribuenti consideri già in sede di acconto gli effetti della disposizione in esame ed effettui pertanto nel 2014 un minore versamento.

 

Commi da 109 a 111 – Imposte di trasferimento di beni in locazione finanziaria

La norme, introdotte dal Senato, intervengono sul regime tributario applicato agli atti di trasferimento di specifici beni che sono oggetto di contratto di leasing. In particolare, a decorrere dal 2014:

-             la cessione, da parte degli utilizzatori, dei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili  strumentali è assoggettata ad imposta di registro in misura proporzionale (4%), anche se già assoggettati ad IVA. La base imponibile è determinata sommando il prezzo di cessione concordato, il prezzo di riscatto e i canoni leasing da pagare (quota capitale). Il versamento dell’intera imposta di registro è effettuata contestualmente all’atto di trasferimento;

-             l’esercizio del riscatto delle auto in leasing viene escluso dal pagamento dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo approvato dal Senato ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposta registro – Effetti IRAP

 

 

 

 

9,0

13,8

 

9,0

13,8

Imposta di registro – effetti IRES

 

50,2

78,9

 

50,2

78,9

 

50,2

78,9

 

 

 

 

24,0

24,0

18,1

24,0

24,0

18,1

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro al netto IRES

620,8

620,8

620,8

620,8

620,8

620,8

620,8

620,8

620,8

Esenzione IPT – effetti IRPEF/IRES

 

9,2

5,2

 

9,2

5,2

 

9,2

5,2

Esenzione IPT – effetti IRAP

 

 

 

 

1,8

1,0

 

1,8

1,0

Minori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esenzione IPT – effetti IRAP

 

1,8

1,0

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esenzione IPT

24,0

24,0

18,1

 

 

 

 

 

 

Imposta registro – Effetti IRAP

 

9,0

13,8

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato effettua due distinte quantificazioni in relazione, rispettivamente, alle cessioni degli immobili strumentali in leasing e al riscatto delle auto in leasing.

 

Cessioni contratti di leasing immobiliare

La relazione tecnica ipotizza un numero di 15.000 subentri in contratti di leasing immobiliare ed un controvalore medio di 1.034.599 euro (dati forniti da Assilea).

Applicando l’aliquota proporzionale del 4% si ottiene un gettito annuo di 620,8 milioni (n. 15.000 x 1.034.599 x 4%).

L’imposta di registro pagata dal cessionario è deducibile ai fini delle imposte dirette in base ai criteri che riguardano l’imputazione dei canoni di locazione ai fini fiscali.

Ipotizzando una vita residua di 5 anni, applicando un’aliquota media del 23% per IRES/IRPEF e del 3,9% per l’IRAP  e una misura degli acconti pari al 75% per IRPEF/IRES e all’85% per l’IRAP si ottiene:

(milioni di euro)

Competenza

2014

2015

2016

2017

Registro

620,8

620,8

620,8

620,8

IRES

-28,7

-57,4

-86,1

-114,8

IRAP

-4,8

-9,7

-14,5

-19,4

Totale

587,3

553,7

520,2

486,7

 

 (milioni di euro)

Cassa

2014

2015

2016

2017

Registro

620,8

620,8

620,8

620,8

IRES

0

-50,2

-78,9

-107,6

IRAP

0

-9,0

-13,8

-18,6

Totale

620,8

561,6

528,1

494,6

 

Riscatto di veicoli in leasing

La relazione tecnica afferma che, non disponendo di informazioni puntuali sull’entità delle fattispecie interessate, per la stima sono stati utilizzati i dati di settore forniti da Assilea in relazione al valore medio dell’IPT e alla frequenza dei riscatti riportati nella seguente tabella.

 

Tipologia del veicolo

2014

2015

2016

2017

Gettito medio unitario IPT al riscatto (euro)

Autovetture

50.000

50.000

35.000

35.000

210

Veicoli commerciali e industriali

30.000

30.000

24.000

24.000

450

Totale

80.000

80.000

59.000

59.000

 

 

Gli effetti finanziari, considerando anche quelli positivi derivanti dal venir meno della deducibilità della IPT ai fini delle imposte dirette sono i seguenti:

 

(milioni di euro)

Cassa

2014

2015

2016

2017

IPT

-24

-24

-18,1

-18,1

IRPEF/IRES

0

9,2

5,2

3,0

IRAP

0

1,8

1,0

0,5

Totale

-24,0

-13,0

-11,9

-14,6

 

 

In merito ai profili di quantificazione appaiono necessari i chiarimenti di seguito illustrati.

Relativamente ad entrambe le quantificazioni, andrebbe verificata la prudenzialità sia delle aliquote di imposta considerate – che assumono valori inferiori a quelli mediamente utilizzati nelle quantificazioni – sia della mancata imputazione di effetti di cassa negativi nel 2014 in relazione alla stima degli acconti delle IIDD. Rispetto a quest’ultimo aspetto, in particolare, si ritiene che mentre è presumibile ipotizzare che i contribuenti non considerino, in sede di versamento di acconto, le modifiche che comportano un aggravio delle imposte (come nel caso del leasing auto), appare prudenziale considerare l’ipotesi in cui il contribuente consideri, in sede di versamento di acconto delle II.DD., le modifiche alla disciplina tributaria che comportino una riduzione del carico fiscale (come nel caso di leasing immobiliare).

Per quanto riguarda, nello specifico, le cessioni di contratti di leasing immobiliare, andrebbe chiarito se l’imposizione in misura proporzionale che si intende introdurre sia da considerare sostitutiva di imposte già dovute, in base alla normativa vigente, all’atto del trasferimento medesimo (ad esempio, imposta di registro in misura fissa). Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

In merito alle medesime cessioni, inoltre, si segnala che gli effetti positivi assumono un andamento decrescente nei primi anni di applicazione prima di assumere un valore netto a regime costante. In base alle ipotesi adottate dalla relazione tecnica (ed in particolare quella relativa alla vita media residua pari a 5 anni), gli effetti positivi netti assumono un valore minimo – in termini di cassa - nel 2019 pari a circa 428 milioni di euro. Sul punto, considerato che né la relazione tecnica né il prospetto finanziario evidenziano tale andamento, si chiedono chiarimenti circa l’effettiva imputazione degli effetti negli anni non espressamente indicati nei documenti richiamati.

Commi 112-116 – Trasformazione in crediti d’imposta di alcune riserve per imposte anticipate

Normativa vigente L’art. 2, comma 55, del decreto legge n. 225/2010 stabilisce che le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio – se relative a perdite presunte su crediti, nonché al valore dell’avviamento o di altre attività immobiliari i cui componenti negativi sono deducibili in più esercizi – sono trasformate in crediti d’imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d’esercizio.

 

Le norme, introdotto dal Senato, estendono ai fini IRAP la disciplina vigente, di cui all’art. 2, comma 55, del D.L. n. 225/2010, che consente la trasformazione in credito d’imposta ai fini delle II.DD. di alcune attività iscritte in bilancio per imposte anticipate qualora la società registri una perdita fiscale.

In particolare, si stabilisce che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, qualora dalla dichiarazione IRAP emerga un valore della produzione negativo, la quota delle attività per imposte anticipate di cui all’art. 2, comma 55, del D.L. n. 225/2010 che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in credito d’imposta.

Nel dettaglio, viene modificato il richiamato comma 55 al fine di includere, oltre alle svalutazioni dei crediti, anche le perdite di crediti non ancora dedotte e vengono effettuate modifiche di coordinamento e di integrazione alla disciplina originaria.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo approvato dal Senato ascrive alla norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTA-Crediti d’imposta

33,7

41,0

48,3

33,7

41,0

48,3

33,7

41,0

48,3

 

 

La relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato, dopo aver ricordato il contenuto delle norme, afferma che ai fini della stima degli effetti di gettito è necessario considerare due elementi che possono produrre imposte anticipate ai fini IRAP:

1.             i maggiori valori conseguenti alle operazioni straordinarie di cui all’art. 15, c.10-10ter, del DL n. 185/2008;

2.             la deducibilità ripartita in cinque anni delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti da elementi certi e precisi.

 

Punto 1

Per quanto riguarda il punto 1 sono stati utilizzati i dati ricavati dal quadro RQ (imposta sostitutiva sugli affrancamenti di cui all’art.15 del D.L. n. 185/2008) per gli anni d’imposta 2008-2011.

La relazione tecnica ricorda che si tratta di soggetti che, a seguito di operazioni straordinarie, hanno potuto affrancare i maggiori valori rispetto a quelli attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immobiliari. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori, subordinato al pagamento di un’imposta sostitutiva del 16%, consente di portare in deduzione i maggiori ammortamenti dei valori affrancati.

Tuttavia, poiché la norma originaria più volte richiamata (art. 15, commi 10 e seguenti, del decreto legge n. 185/2008) è stata oggetto di riapertura di termini e di ampliamento dell’ambito di applicazione, è necessario individuare diverse fonti di informazioni per il reperimento dei dati necessari.

Dalle dichiarazioni Unico 2012 delle società di capitali e enti non commerciali, è stato considerato il quadro RQ, sezione XIX, nel quale risultano gli importi delle rivalutazioni effettuate, ai sensi del richiamato art. 15 del D.L. n. 185/2008, sulle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio.

Infine, la relazione tecnica ricorda che ai sensi dell’art. 20, c. 1, del decreto legge n. 201/2011, la disciplina della rivalutazione agevolata si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 e che il versamento della prima rata doveva avvenire entro giugno 2013.

Da ultimo, la RT ricorda che il provvedimento in esame (art. 6, c. 16-18, del testo iniziale del ddl stabilità 2014) prevede un’ulteriore possibilità di optare per l’affrancamento agevolato.

Complessivamente, per le sole banche, i dati risultanti sono:

-             maggiori valori attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali nel 2008, pari a 29,9 miliardi di euro relativi a 31 soggetti;

-             maggiori valori attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali nel 2009, pari a 6,3 miliardi di euro relativi a 13 soggetti;

-             maggiori valori attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali nel 2010, pari a 1 miliardo di euro relativi a 9 soggetti;

-             maggiori valori attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali nel 2011, pari a 3,7 miliardi di euro (valore ottenuto in base al gettito 2012 pari a 599 mld);

-             maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio nel 2011 per circa 13,1 mld (valore ottenuto in base al gettito 2013 pari a 2,1 mld).

Attraverso l’abbinamento con l’archivio IRAP è stata rilevata, per ogni annualità interessata dalla normativa (dal 2013), la somma degli ammortamenti potenzialmente deducibili in ogni periodo d’imposta e la quota di detti ammortamenti che hanno concorso o si stima concorreranno, alla formazione del valore della produzione netta IRAP negativo e che, quindi, genereranno un credito d’imposta sulle DTA (imposte anticipate). Tale credito d’imposta è spendibile a decorrere dal periodo d’imposta successivo, tenuto altresì conto della decorrenza fiscale delle maggiori quote di ammortamento deducibili.

Per quanto riguarda lo stock, la quota di ammortamenti che si stima concorrano alla formazione della base imponibile IRAP negativa è di circa 649 milioni di euro annui, dal 2013 al 2017, e di circa 1.265 milioni annui a decorrere dal 2018 (rappresenta il valore massimo di ammortamenti destinato a ridursi negli anni successivi per l’esaurirsi delle quote di ammortamento relative alle operazioni straordinarie dei primi anni).

Per quanto riguarda, invece, il credito d’imposta che maturerà sulle DTA IRAP per le operazioni straordinarie future, considerando che la disciplina divenga a regime come previsto dal provvedimento in esame, si stima:

-             relativamente al comma 10 dell’art. 15 del DL n. 185/2008, si ipotizza un flusso a regime pari a 1/3 di quello realizzato negli ultimi tre esercizi (1.188 /3 = 396) cui corrisponde un maggior valore di 2.475 milioni (396/16%) da ammortizzare in 10 anni;

-             relativamente ai commi 10bis e 10ter (partecipazioni), i maggiori valori si stimano in circa 625 milioni (100 / 16%) – come indicato nella RT allegata alla norma sul riallineamento delle partecipazioni – ammortizzabili in 10 anni.

Una volta individuati i flussi annui dei maggiori valori e, quindi, le relative quote di ammortamento deducibili, si è provveduto a stimare la quota di tali flussi riferibile a contribuenti con valore della produzione IRAP negativo, applicando la percentuale rilevata nei valori di stock (649/4.094, circa il 16%).

Pertanto, relativamente ai dati del comma 10 (avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali) si ottiene una quota annua di circa 2.475/10 x 649/4.094 = 39,2 milioni per il primo anno (2013), crescente di anno in anno per 10 anni.

Relativamente ai dati dei commi 10-bis e 10-ter, si ottiene una quota di circa 625/10 x 649/4.094 = 9,9 milioni nel primo anno (2016), crescente di anno in anno per dieci anni.

 

Punto 2

Per quanto riguarda il punto 2, in relazione alle maggiori deduzioni conseguenti alla normativa proposta, che introduce ai fini IRAP la deducibilità in quindi delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti da elementi certi e precisi rispetto alla legislazione vigente, sono state analizzate, attraverso l’abbinamento con l’archivio IRAP, le svalutazioni con valore della produzione negativo, individuandole in circa 415 milioni di euro rispetto ai 18,2 mld di euro di svalutazioni totali (2,3%).

Applicando tale percentuale alle svalutazioni e alle perdite da elementi certi e precisi, tenuto altresì conto dei dati dalle associazioni di settore, si stima un importo di componenti negativi che concorreranno alla formazione del valore della produzione netta IRAP negativo e che quindi genereranno il credito d’imposta sulle DTA di circa (18,2+3,7) x 2,3% /5 =100,7 milioni il primo anno (2014), crescente di anno in anno per quattro anni.

 

La relazione tecnica evidenzia, in termini di competenza, l’andamento negli anni dei componenti negativi che hanno concorso o concorreranno alla formazione del valore di produzione, nonché l’effetto negativo di gettito annuo, sotto forma di maggiore credito d’imposta sulle DTA utilizzabile in compensazione che maturerà ogni anno, all’aliquota del 5,2%.

Per la valutazione degli effetti di cassa, si considera che il credito d’imposta è spendibile dall’anno successivo a quello in cui si rileva il valore negativo ai fini IRAP.

(milioni di euro)

Ammortamenti

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stock

648,7

648,7

648,7

648,7

1.264,6

1.264,6

1.264,6

1.181,8

Flusso c.10

 

39,2

78,4

117,6

156,8

196,1

235,3

274,5

Flusso c.10bis-10ter

 

 

 

9,9

19,8

29,7

39,6

49,5

Svalutazioni

 

100,7

201,5

302,2

403,0

403,0

403,0

403,0

Totale

648,7

788,6

928,6

1.078,4

1.228,3

1.893,3

1.924,4

1.908,8

 

(milioni di euro)

Competenza

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stock

-33,7

-33,7

-33,7

-33,7

-33,7

-65,8

-65,8

-61,5

Flusso c.10

0

-2

-4,1

-6,1

-8,2

-10,2

-12,2

-14,3

Flusso c.10bis-10ter

0

0

0

-0,5

-1

-1,5

-2,1

-2,6

Svalutazioni

0

-5,2

-10,5

-15,7

-21

-21

-21

-21

Totale

-33,7

-41,0

-48,3

-56,1

-63,9

-98,5

-101,0

-99,3

 

(milioni di euro)

Cassa

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stock

 

-33,7

-33,7

-33,7

-33,7

-33,7

-65,8

-65,8

Flusso c.10

 

0

-2

-4,1

-6,1

-8,2

-10,2

-12,2

Flusso c.10bis-10ter

 

0

0

0

-0,5

-1

-1,5

-2,1

Svalutazioni

 

0

-5,2

-10,5

-15,7

-21

-21

-21

Totale

 

-33,7

-41,0

-48,3

-56,1

-63,9

-98,5

-101,0

 

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la relazione tecnica adotta ipotesi e procedure che, pur essendo illustrate, non consentono una verifica puntuale della stima tenuto conto che il presupposto per fruire del beneficio introdotto dalla norma in esame è il realizzo di un valore di produzione ai fini IRAP di segno negativo.

In base a quanto indicato, si chiedono chiarimenti in merito ai criteri di prudenzialità adottati nella determinazione dei parametri. Ciò in quanto, in primo luogo, la disciplina dell’affrancamento agevolato ha registrato rilevanti adesioni da parte dei soggetti interessati e, in secondo luogo, l’attuale congiuntura non positiva dei mercati potrebbe far evidenziare valori di produzione negativa in relazione ad un numero di soggetti più ampio di quello registrato negli anni precedenti. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Ulteriori chiarimenti andrebbero forniti in merito alla platea considerata, tenuto conto che la RT effettua la stima sulla base dei dati delle “sole banche”. Sul punto, pur considerando che la disciplina agevolata ha interessato, in via prioritaria, il settore creditizio, andrebbe valutata una maggiore adesione per tenere conto anche di altri soggetti.

Infine, si chiedono chiarimenti circa l’estensione alle perdite su crediti della disciplina vigente operata mediante modifica al comma 55 del d.l. n. 225/2010, tenuto conto che la suddetta modifica determina effetti anche ai fini delle imposte dirette e potrebbe, pertanto, far sorgere un credito d’imposta nelle ipotesi in cui i crediti non siano stati dedotti dal reddito imponibile.

 

Comma 117  –IVA cooperative sociali

La norma modifica i commi 488 e 489 dell’articolo 1, delle legge n. 228/2012, ripristinando, in vista della riforma dei regimi IVA speciali dell’Unione Europea previsti dalla Direttiva 112/2006/UE, l’aliquota IVA agevolata del 4 per cento per le prestazioni socio-sanitarie ed educative, rese dalle sole cooperative sociali.

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori entrate

130

130

130

130

130

130

130

130

130

 

La relazione tecnica ricorda che in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, che aveva previsto il passaggio per le prestazioni in esame dell’aliquota IVA dal 4 per cento al 10 per cento, si era stimato un incremento di gettito di 153 mln di euro su base annua. Considerando che il peso delle cooperative sociali nei settori in questione è di circa l’85 per cento ne consegue che il ripristino dell’aliquota IVA agevolata del 4 per cento determinerà una perdita di gettito di circa 130 mln di euro annui a decorrere dal 2014.

 

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni attesa la coerenza con la quantificazione precedentemente predisposta.

 

Comma 118  – Recupero imposte assolte in anni precedenti

Normativa vigente. La lettera d-bis) dell’articolo 10 del TUIR prevede la deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti.

La norma, modificando la citata lettera d-bis), consente, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, ai contribuenti di recuperare le imposte assolte in anni precedenti su somme restituite al soggetto erogatore. Si prevede, inoltre, che l’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti in termini di gettito.

Nella Nota[112] formulata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo ha confermato quanto indicato in sede di RT, ovvero che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito, trattandosi di somme che in ogni caso devono essere riconosciute e che gli importi relativi alle suddette fattispecie possono considerarsi di trascurabile entità.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi volti a dimostrare la neutralità finanziaria della disposizione in esame. In particolare, si rileva che la norma, mediante la deduzione nei periodi successivi e il meccanismo del rimborso d’imposta, permette il recupero delle somme in esame anche ai soggetti che a causa di incapienza, non possono  procedere, a legislazione vigente, allo stesso. La disposizione in tal senso appare, pertanto, suscettibile di determinare effetti negativi sul gettito che seppur di trascurabile entità andrebbero indicati.

 

Comma 119 - Società cooperative

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, proroga al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, in attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, possono continuare a svolgere la propria attività.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica allegata alle modifiche introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, afferma che la norma non comporta effetti sulla finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

 

Comma 120 – Partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa

Normativa vigente : il comma 481 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha disposto la proroga per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013 di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, introducendo una speciale agevolazione, nel limite massimo di 950 milioni di euro nel 2013 e di 400 milioni di euro nel 2014 e prevedendo che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto del richiamato onere massimo, siano stabilite le relative modalità di attuazione. Il successivo comma 482 ha disposto che le predette misure si applichino con le stesse modalità anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro, prevedendo che il relativo onere non possa essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015. Con il D.P.C.M. 22 gennaio 2013 sono state dettate le modalità applicative delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, mentre il termine per l'emanazione dell’analogo provvedimento per il 2014 è fissato al 15 gennaio 2014.

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo con la dotazione di 2 mln per il 2014 e 5 mln per il 2015 per l’incentivazione di iniziative volte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione di piani di azionariato per lavoratori dipendenti. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui al citato art. 1, comma 482, della legge di stabilità per il 2013.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori entrate tributarie

2,0

5,0

 

2,0

5,0

 

2,0

5,0

 

Maggiori spese correnti

2,0

5,0

 

2,0

5,0

 

2,0

5,0

 

 

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento presentato al Senato nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato all’importo indicato. Andrebbe peraltro acquisita conferma dell’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a fini di copertura nonché della neutralità della nuova destinazione ai fini dell’impatto sui saldi di fabbisogno ed indebitamento.

 

Comma 121 – Fondo sviluppo e coesione

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, prevede che, nell’ambito della programmazione del Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l’efficienza del sistema giudiziario previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. Il finanziamento è revocato in caso di mancata presentazione dei SAL entro 12 mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione o in caso di mancato affidamento dei lavori entro 6 mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica allegata alle modifiche introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a prevedere una finalizzazione di stanziamenti autorizzati dalla stessa legge di stabilità.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che il Governo confermi che le finalizzazioni delle risorse indicate dalla disposizione in esame, connesse in particolare ad interventi urgenti relativi alle sedi giudiziarie, siano compatibili e in linea con quelle di cui al Fondo sviluppo e coesione e non pregiudichino le finalità già previste e programmate.

 

Comma 122 – Integrazioni del reddito

La norma dispone l’incremento del Fondo per l’occupazione (confluito nel Fondo sociale per l’occupazione e la formazione) di 600 milioni di euro, per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Inoltre, a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione è autorizzata la spesa di 40 milioni nel 2014 per il finanziamento dei contratti di solidarietà, nonché la spesa di 50 milioni nel 2014 per il finanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo sociale occupazione – Ammortizzatori sociali in deroga

 

 

600

 

 

 

 

360

 

 

 

 

360

 

 

 

 

La relazione tecnica precisa che dal rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga scaturiscono oneri, per l’esercizio 2014, in termini di maggiori prestazioni sociali, pari a 600 milioni ai fini del saldo netto da finanziare e di 360 milioni ai fini dell’indebitamento netto. Gli oneri per la contribuzione figurativa (stimabili in 240 milioni di euro, circa il 40% dell’importo complessivo) hanno riflesso sul 2014 solo in termini di SNF.

La RT afferma inoltre che le disposizioni prevedono il rifinanziamento della proroga per il 2014 dei contratti di solidarietà e della CIG straordinaria per cessazione di attività avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che è posto a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione nei limiti di risorse già programmate.

Il Governo, durante l’esame presso il Senato, ha affermato che la stima degli eventuali oneri pensionistici conseguenti al riconoscimento della contribuzione figurativa connessa al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga si riverbererà in particolare nel medio-lungo periodo, successivamente al triennio in esame.

Il Governo ha altresì fatto presente che l’utilizzo della percentuale del 60% per il computo degli oneri diretti nell’anno di finanziamento degli ammortizzatori in deroga ha comunque carattere prudenziale, atteso che i trattamenti oggetto di più proroghe sono liquidati con riduzioni rispetto alla misura del trattamento relativo alla prima concessione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni per quanto attiene al rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, considerato che l’onere si configura come limite di spesa.

Per quanto attiene al finanziamento dei contratti di solidarietà a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire conferma dal Governo – che nel suddetto Fondo le risorse destinate a copertura delle disposizioni in esame non risultino utilizzate o programmate per altre finalità previste dalla normativa vigente.

Comma 123 – Cassa integrazione in deroga nel settore della pesca

La norme – introdotte durante l’esame presso il Senato - dispongono che nell’ambito del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del DL 185/2008 - destinate al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, sia destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo licenziato dal Senato non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo licenziato dal Senato, oltre a descrivere la norma, afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la stessa disciplina l’utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni in esame introducono una nuova finalità nell’ambito del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dal Governo nella relazione tecnica.

Comma 124 – Enti non commerciali operanti nelle aree svantaggiate

La norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, dispongono l’ulteriore proroga al 31 dicembre 2016 del termine di cui all’articolo 6, comma 8-quinquies, del DL 300/2006, già prorogato – a legislazione vigente – fino al 31 dicembre 2015.

Si ricorda che il comma 8-quinquies ha prorogato, per gli enti non commerciali operanti nelle aree svantaggiate[113] nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale, la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, dovuti anche in qualità di sostituto di imposta.

Come precisato dal testo, la norma è finalizzata a confermare la sospensione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in favore dei predetti enti.

Vengono inoltre prorogate al 2016 le misure previste dall’articolo 2, comma 12-undecies, terzo periodo, del DL 225/2010.

Tale disposizione ha previsto che i medesimi soggetti sopra richiamati abbiano diritto al beneficio della sospensione, fino al 31 dicembre 2015, dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualità di sostituti d’imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2015, senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi.

Si dispone altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, i contributi previdenziali e i premi assicurativi sospesi siano restituiti all’INPS dagli enti interessati, senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari importo.

Al conseguente onere, valutato in 3,6 milioni per l’anno 2016 e in 3 milioni di euro per l’anno 2017 si provvede mediante corrispondente variazione in diminuzione della Tabella A allegata al presente disegno di legge (Fondi speciali di parte corrente).

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo licenziato dal Senato ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

Sospensione contributi previdenziali e premi assicurativi

 

 

 

 

3,6

 

 

 

 

 

 

Minori entrate tributarie

 

Sospensione contributi previdenziali e premi assicurativi

 

 

 

 

 

 

3,6

 

 

 

3,6

 

 

La relazione tecnica riferita al testo licenziato dal Senato afferma che dalle norme derivano minori entrate. In particolare, la previsione del testo fa riferimento ad enti non commerciali della sanità privata residenti in alcuni territori di Molise Puglia e Sicilia (zone Campobasso, Foggia e Catania), per i quali a legislazione vigente è stato sospeso l’onere contributivo e fiscale fino al 31 dicembre 2015, con un onere valutabile complessivamente in circa 12 milioni di euro. La disposizione è diretta a prorogare al 2016 la sospensione dei soli contributi. Nell’ipotesi che il monte contributi sospeso valga intorno al 50% del predetto onere, considerato che la restituzione potrebbe essere consentita in 24 mesi, dalle norme in esame conseguono le seguenti minori entrate: 3,6 milioni nel 2016; 3 milioni nel 2017.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire un chiarimento dal Governo circa la portata applicativa della norma, atteso che le proroghe previste dal DL 300/2006 e dal DL 225/2010 riguardavano anche la sospensione del pagamento di tributi e imposte, fattispecie esclusa - invece - da quanto riportato nella relazione tecnica relativa al testo licenziato dal Senato.

In proposito si osserva che la precisazione, contenuta nel testo, circa la finalità di “confermare la sospensione dei contributi previdenziale e dei premi assicurativi” non risulta di univoca interpretazione con riferimento alla novella del DL 225/2010. Quest’ultima, infatti, modificando i termini temporali previsti dall’articolo 2, comma 12-undecies, terzo periodo, del DL 225/2010, appare idonea a determinare uno slittamento di tutti gli adempimenti ivi previsti, compresi quelli di carattere tributario.

Andrebbero inoltre acquisiti chiarimenti circa le modalità di calcolo degli oneri conseguenti alle predette proroghe, con particolare riferimento:

          all’entità e alla durata dell’onere rispetto al complesso dei versamenti sospesi;

          alla tempistica di restituzione delle somme dovute (120 rate, secondo il testo; 24 mesi, secondo la relazione tecnica).

In proposito andrebbe anche chiarito se, ed in quale misura, siano stati conteggiati gli eventuali effetti (negativi) della mancata corresponsione di interessi legali sugli arretrati dovuti e gli effetti (positivi) determinati dai rientri, negli anni successivi, delle somme oggetto di restituzione.

Comma 125 – Proroghe in materia di sostegno al reddito

La norme, introdotte dal Senato, dispongono quanto segue:

          viene modificato l’articolo 41, comma 7, della legge 289/2002, prorogando per gli anni 2016 e 2017 il riconoscimento delle misure di sostegno del reddito riguardanti i lavoratori licenziati dagli enti non commerciali che operano nelle aree svantaggiate[114].

Si tratta di prestazioni a sostegno del reddito parametrate all'indennità di mobilità. Si tratta, inoltre, dei conseguenti benefici pensionistici, per effetto dell’applicazione di requisiti agevolati rispetto alla disciplina generale (come da ultimo modificata dal DL 201/2011);

          viene modificato l’articolo 1, comma 5, del DL 108/2002, che prevede interventi a favore delle aziende operanti nel settore della sanità privata, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti nelle aree svantaggiate. In particolare, viene abbassato da 1.500 a 1.300 il limite di organico aziendale al di sopra del quale ai lavoratori licenziati è corrisposto, per la durata di ventiquattro mesi e nel limite massimo di 1.800 unità, un trattamento pari all'ottanta per cento dell'importo massimo dell'indennità di mobilità, comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

Per le finalità in esame è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo licenziato dal Senato non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo licenziato dal Senato afferma che, tenuto conto delle autorizzazioni di spesa già deliberate per interventi di sostegno al reddito, si stima una platea  di circa 100 soggetti interessati. Il relativo onere è stimato  pari a 2 milioni di euro per ogni proroga annuale (pertanto 2 milioni di euro annui nel 2016 e 4 milioni di euro annui dal 2017, resi continuativi per effetto dei connessi benefici pensionistici).

Per quanto attiene all’abbassamento del limite di organico aziendale, la RT sottolinea che resta comunque fermo il limite massimo numerico dei soggetti complessivamente interessati.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che andrebbero acquisite precisazioni in ordine ai dati e agli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere connesso alla proroga degli interventi di sostegno al reddito.

Detta quantificazione è in linea con quelle operate nel corso di precedenti proroghe. Tuttavia la relazione tecnica non fornisce tutti i parametri necessari alla sua verifica. Inoltre gli effetti di incremento della spesa determinati dal testo non sono inclusi nel prospetto riepilogativo.

Fra tali aspetti, andrebbero chiariti - in particolare - i possibili effetti dell’abbassamento del limite di organico aziendale. Infatti non appare evidente se – secondo la RT - tale modifica comporti, o meno, un aumento del numero dei soggetti complessivamente interessati rispetto alle precedenti proroghe.

Non è chiaro, in particolare, se la RT – nel sottolineare che resta fermo il limite massimo numerico dei soggetti complessivamente interessati – faccia riferimento al limite di 1.800 unità. Effettivamente questo limite non viene modificato dalle norme in esame; tuttavia esso non sembra incidere sul numero di soggetti posto alla base della quantificazione dell’onere, che secondo la RT si attesta intorno alle 100 unità

Con riferimento alle modalità di copertura, mediante il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, appare necessario acquisire conferma dal Governo circa la disponibilità di risorse nel Fondo in misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dalla norma in esame senza pregiudicare interventi già programmati a valere sulle medesime risorse. 

Commi 126 e 127 – Estensione platea salvaguardati

La norme dispongono, in relazione alle pensioni decorrenti dall’anno 2014, l’incremento di 6.000 unità del contingente numerico[115] relativo ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge 201/2011, cui continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico vigenti prima della data di entrata in vigore del DL 201/2011, ancorché maturino il requisito per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

Conseguentemente vengono modificati i commi 234 e 235 dell’articolo 1, della L. 228/2012, relativamente all’onere complessivo derivante dall’applicazione della previgente normativa pensionistica nei riguardi dei soggetti salvaguardati.

Con modifica introdotta al Senato, sono stati ricompresi negli oneri complessivamente programmati per le tutele dei lavoratori salvaguardati (articolo 1, comma 235, della legge 228/2012) anche quelli di cui all’articolo 11-bis del DL 102/2013, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2014, 17 milioni per il 2015, 9 milioni per il 2016, 6 milioni per il 2017 e 2 milioni per il 2018.

Viene infine disposto che il trasferimento delle risorse complessivamente finalizzate alla copertura degli oneri per la salvaguardia pensionistica e il trasferimento delle relative consistenze numeriche tra le categorie di soggetti tutelati possano avvenire con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo sociale occupazione – Ammortizzatori sociali in deroga

 

 

49

 

 

62

 

 

51

 

 

49

 

 

62

 

 

51

 

 

49

 

 

62

 

 

51

 

 

La relazione tecnica riferita al testo al testo licenziato dal Senato afferma che l’incremento numerico del contingente di lavoratori salvaguardati consente di dare attuazione a un’interpretazione estensiva della norma, esplicitata in sede di approvazione del decreto attuativo, con particolare riferimento ai soggetti che hanno ripreso l’attività prima del 4 dicembre 2011.

Sulla base dei dati amministrativi INPS, l’incremento del contingente numerico necessario è pari a 6.000 unità, dal quale conseguono i seguenti oneri in termini di maggiore spesa pensionistica (tenuto conto che per una parte dei soggetti interessati si è parzialmente consumato il periodo del potenziale beneficio):

(milioni di euro)

Anno

Maggiore spesa pensionistica

2014

49

2015

62

2016

51

2017

31

2018

23

2019

23

2020

8

 

La RT afferma che le disposizioni provvedono a coordinare il conseguente incremento dei limiti di spesa – di cui all’articolo 1, comma 234, della legge 228/2012  - nonché gli importi complessivi destinati alle diverse misure di salvaguardia, di cui al successivo comma 235.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato afferma che le modifiche apportate in sede di esame parlamentare (inclusione, fra gli oneri complessivamente programmati per le tutele dei lavoratori salvaguardati, anche di quelli derivanti dall’articolo 11-bis del DL 102/2013) corrispondono a un’esigenza eminentemente tecnica di coordinamento dell'articolo 1, comma 235, della legge n. 228/2012 (oneri complessivi per la tutela dei lavoratori salvaguardati) rispetto alla disciplina introdotta con il medesimo articolo 11-bis (incremento del numero dei lavoratori salvaguardati). Pertanto dalla modifica non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda infatti che il richiamato articolo 11-bis reca un’autonoma copertura degli oneri da esso determinati, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (23 milioni di euro nel 2014, 17 milioni nel 2015, 9 milioni nel 2016, 6 milioni nel 2017, 2 milioni nel 2018).

La RT afferma inoltre che le modalità di trasferimento delle risorse complessivamente finalizzate alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di salvaguardia pensionistica non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né minori entrate. La disposizione, infatti, si limita a introdurre elementi di maggiore flessibilità ed efficacia nella disciplina in materia di salvaguardia, pur garantendo l'invarianza delle somme complessive a tal fine destinate (che costituiscono comunque un limite di spesa) e l'invarianza della platea dei soggetti beneficiari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che con le norme in esame – così come con le precedenti disposizioni sulla medesima materia – il beneficio dell’applicazione dei requisiti previgenti viene corrisposto nell’ambito di un doppio vincolo, costituito da una platea quantitativamente definita (in questo caso formata da 6.000 unità) e dai limiti di spesa annuale indicati dal testo (mediante la modifica dell’articolo 1, comma 234, della legge 228/2012). Si rileva in proposito che la stima degli oneri derivanti dall’incremento in esame appare in linea con quella relativa al richiamato  comma 234, attualmente vigente.

Per una platea individuata in circa 10.130 unità l’articolo 1, comma 234, della L. 228/2012 ha quantificato oneri pari a 64 milioni di euro per l'anno 2013, 134 milioni per il 2014, 135 milioni per il 2015, 107 milioni per il 2016, 46 milioni per il 2017, 30 milioni per il 2018, 28 milioni per il 2019 e 10 milioni per il 2020.

Ciò premesso, si segnala comunque l’opportunità di acquisire maggiori elementi informativi dal Governo circa i dati e i parametri sottostanti la definizione dei predetti limiti.

Commi 128-129 – Fondo per le non autosufficienze

La norma, come modificata al Senato[116], prevede il rifinanziamento degli interventi del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi multipla. La spesa autorizzata ammonta a 275 milioni per il 2014  (comma 128).

Un ulteriore finanziamento, per 75 milioni nel 2014, in aggiunta alle risorse ordinarie del Fondo, è riservato agli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da gravi disabilità, incluse quelle affette dalla SLA[117] (comma 129).

 

Il prospetto riepilogativo relativo al testo iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 128
(ex Art 7, comma 3, AS 1120)

250

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo licenziato dal Senato ascrive alle modifiche i seguenti effetti.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 128

25

 

 

0

 

 

0

 

 

Comma 129

75

 

 

0

 

 

0

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione in esame comporta maggiori oneri solo in termini di saldo netto da finanziare. L’assenza di effetti su fabbisogno ed indebitamento netto sembra riconducibile al fatto che la disposizione in esame non prevede espressamente che le somme in questione possano essere spese in deroga al patto di stabilità interno[118]..

 

Comma 130 – Fondo minori non accompagnati

La norma incrementa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 la dotazione del Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all’articolo 23, comma 11, del DL n. 95/2012.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

20,0

20,0

 

20,0

20,0

 

20,0

20,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, descrive le modalità di funzionamento e le finalità del Fondo in questione ed illustra le motivazioni che ne giustificherebbero il rifinanziamento.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo il maggio onere limitato all’entità dello stanziamento.

 

Comma 131  – Riparto del 5 per mille dell’Irpef

La norma dispone la proroga delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte del contribuente. In base al testo, tale riparto si applicherà anche all'esercizio finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le risorse complessivamente destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille Irpef nell'anno 2014 sono quantificate in  400 mln di euro. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno potranno esserlo nell'esercizio successivo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinque per mille

400

 

 

400

 

 

400

 

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento (analogamente ai precedenti casi di applicazione della medesima disciplina).

Sotto il profilo metodologico, tuttavia, si ricorda che il meccanismo di attribuzione della quota Irpef del 5 per mille si basa sulle opzioni dei contribuenti. Pertanto i relativi oneri possono risultare variabili di anno in anno in ragione delle scelte effettuate e, di conseguenza, non appaiono circoscrivibili - in linea di principio - entro limiti di spesa. Ciò considerato, l’eventuale mancata rispondenza dell’onere rispetto al fabbisogno finanziario derivante dalle opzioni espresse potrebbe determinare la necessità di integrare successivamente lo stanziamento con norma di rango legislativo.

 

Comma 132 – Lavoratori socialmente utili LSU

La norma autorizza la spesa di 110 milioni[119] per il 2014 per il rifinanziamento dei lavori socialmente utili di cui all'articolo 3, comma 1, del DL  n. 67/1997[120], e, nel limite di 1 milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008)[121], nonché per far fronte all’eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili della regione Calabria. La norma specifica che, nell’ambito delle risorse predette, la regione Calabria provvede al pagamento degli arretrati dell’anno 2013 dei progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità, alla proroga per l’anno 2014 dei medesimi soggetti in essere alla data di entrata in vigore della legge in esame, nonché all’avvio di un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

LSU

110

 

 

110

 

 

110

 

 

 

La relazione tecnica ricorda che la norma è finalizzata al rifinanziamento delle disposizioni in materia di lavori socialmente utili, integrazione salariale e formazione professionale per complessivi euro 100 milioni per l’anno 2014, di cui 99 milioni di euro per le finalità di cui al comma 1, dell’articolo 3, del decreto legge n. 67 del 1997, relativo agli interventi in favore del comune e della provincia di Napoli e del comune di Palermo, ed un milione di euro per la concessione di un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni così come previsto dall’articolo 2, comma 552, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

 

In merito ai profili di quantificazione,si rileva che l’onere recato dalla norma e come registrato nel prospetto riepilogativo ammonta a 110 milioni anziché 100 come riportato dalla relazione tecnica. Sul punto andrebbero forniti chiarimenti.

Inoltre, pur rilevato che l’onere si configura come tetto di spesa, appare opportuno che siano forniti i dati sottostanti la quantificazione, tenuto conto che la norma destina le risorse in questione a diverse finalità e la relazione tecnica non riferisce né il numero dei soggetti destinatari delle risorse né l’ammontare complessivo dei disavanzi pregressi e delle occorrenze relative al prossimo esercizio finanziario. Andrebbero inoltre forniti elementi circa il percorso di inserimento lavorativo dei predetti soggetti al fine di escludere il protrarsi dell’onere in esercizi successivi.

 

Comma 133 – Carta acquisti

La norma, modificata al Senato, estende ai cittadini comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la possibilità di usufruire della cosiddetta “carta acquisti". Viene, inoltre, incrementato il relativo Fondo[122] in misura pari a 250 milioni per il 2014. In presenza di risorse disponibili in relazione all’effettivo numero dei beneficiari, con decreto interministeriale è determinata una quota del Fondo da riservare all’estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti - ai sensi dell’art. 60 del DL n. 5/2012 - finalizzata a valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti in funzione dell’evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse fra i territori coinvolti nell’estensione della sperimentazione di cui al presente comma.

La norma, come integrata al Senato, prevede, altresì, l’ulteriore incremento del summenzionato Fondo per 40 milioni per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del DL n. 5/2012.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario della disposizione, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

250,0

 

 

250,0

 

 

250,0

 

 

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento approvato al Senato, ascrive alla norma che ha integrato la disposizione in esame, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed evidenzia che questa mira a chiudere una procedura d'infrazione in corso contro lo Stato italiano (2013/4009) concernente la non conformità delle disposizioni che limitano il contributo previsto dalla carta acquisti ai soli residenti cittadini italiani con la direttiva 2003/109/CE. La RT precisa, altresì, che le erogazioni effettuate non potranno superare lo stanziamento previsto, che si configura, pertanto, come un limite di spesa sia con riferimento al programma carta acquisti, c.d. “ordinaria”, sia con riferimento alla sperimentazione di cui all’art. 60 del DL n. 5/2012. Pertanto dalla disposizione conseguono maggiori oneri, sia in termini di saldo netto da finanziare, sia in termini di indebitamento netto (maggiori prestazioni sociali), pari a 250 milioni di euro per il 2014.

La RT ribadisce, altresì, il contenuto della norma introdotta al Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo il maggior onere limitato all’entità dello stanziamento.

Comma 134 – Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere

La norma autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il rifinanziamento del Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere,  di cui all’articolo 1, comma 1261, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

Rifinanziamento fondo violenza sessuale e di genere

10

10

10

3

5

10

3

5

10

 

 

La relazione tecnica specifica che la disposizione è finalizzata all’incremento di 10 milioni di euro annui dal 2014 al 2016 delle risorse del  Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il finanziamento del Piano d’azione  straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,

La RT fa presente che le risorse sono necessarie a garantire  la prevenzione e il contrasto e  la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica; in particolare, i nuovi finanziamenti saranno utilizzati per la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili ed in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime di violenza domestica,  per la creazione di centri per le vittime della  violenza sessuale e degli stupri, nonché per l’assistenza continua, gratuita e telefonica alle vittime di violenza.

In sede di prima lettura al Senato, lasciando inalterata la finalità, è stato effettuato il necessario coordinamento normativo con le previsioni da ultimo introdotte dall’articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, relativamente al “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare essendo l’onere configurato come limite di spesa. Tuttavia, poiché dalla relazione tecnica sembrerebbe evincersi che parte della spesa abbia finalità di investimento, sarebbe utile che il Governo chiarisca se sia proprio la natura della spesa classificata peraltro come di parte corrente nell’allegato 3, a giustificare i diversi effetti sui saldi di bilancio.

 

 

Comma 135 –Iniziative per l’occupabilità

Normativa vigente: l’art. 1 del DL  n. 76/2013 prevede l’istituzione di un incentivo, al fine di promuovere, in via sperimentale, forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni, nel limite delle risorse indicate. L’incentivo, che non spetta per le assunzioni con contratto di lavoro domestico, è destinato ai datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori che rientrino in determinate condizioni. Il comma 15 del medesimo articolo prevede che a valere sulle risorse programmate nell’ambito dei programmi operativi regionali 2007-2013, le regioni e province autonome possono prevedere l’ulteriore finanziamento dell’incentivo.

 

Le norme prevedono quanto segue:

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione di cui alla lettera a) non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che si limita (peraltro, con previsione meramente eventuale) a consentire che al finanziamento dell’incentivo per l’assunzione di giovani svantaggiati, di cui all’articolo 1 del D.L. 76/2013, si provveda anche mediante risorse rese disponibili dagli atti di riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183 già destinate ai Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei.

La disposizione di cui alla lettera b) non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la possibilità ivi prevista di erogare anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell’Unione europea è prevista nei limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine preordinate sul Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l’accesso al fondo sociale europeo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

La disposizione di cui alla lettera c) non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato in questione viene limitata dal necessario rispetto della vigente normativa in tema di contenimento della spesa complessiva di personale. Ad ogni modo, viene precisato che la possibilità di proroga viene limitata ai soli contratti che siano indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, nel presupposto che la coerenza con gli obiettivi del Piano di azione coesione garantisca la non dequalificazione della spesa relativamente alle risorse del Fondo di rotazione..

 

Comma 136 – Istituto nazionale di genetica molecolare

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato[123], autorizza la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2014 quale contributo al funzionamento e al potenziamento della ricerca dell’Istituto di genetica molecolare (INGM).  

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

Istituto di genetica molecolare

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

La relazione tecnica ribadisce che a decorrere dall’anno 2014 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a favore dell’Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) al fine di contribuire al suo funzionamento ed al potenziamento dell’attività di ricerca da esso svolta.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare essendo l’onere qualificato come limite di spesa.

 

Comma 137 – Assistenza sanitaria cittadini italiani all’estero

La norme prevedono che, al fine di adempiere alle disposizioni comunitarie e internazionali in materia di obblighi di rimborso relativamente alla mobilità sanitaria internazionale, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del ministero della salute sono incrementati per l’anno 2014 di 121 milioni di euro.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo sociale occupazione – Ammortizzatori sociali in deroga

121

 

 

121

 

 

121

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che il Ministero della salute è competente dal 1980 in materia di assistenza sanitaria da e per l’estero, cioè di “mobilità sanitaria” internazionale.

Per far fronte alle seguenti attività:

·         regolazione di rapporti economici finanziari con i Paesi UE in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero in applicazione dei regolamenti comunitari;

·         regolazione dei rapporti economici finanziari derivanti dagli accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria con gli Stati non appartenenti all’UE,

lo stanziamento relativo è incrementato di euro 121 milioni per l’anno 2014.

Il Governo, durante l’esame presso il Senato, ha ribadito che le risorse autorizzate sono valutate congrue rispetto agli obblighi di rimborso.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’onere derivante dalle norme in esame si configura come limite di spesa. Ciò premesso, nel prendere atto di quanto affermato dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato, appare tuttavia utile acquisire maggiori elementi di dettaglio volti alla valutazione della congruità della somma stanziata con gli obblighi connessi alla mobilità sanitaria internazionale. 

 

Comma 138 – Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

La norme dispongono l’incremento di 50 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 dell’autorizzazione di spesa relativa all’indennizzo a favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo recante l’obbligo di liquidazione ai titolari di detto indennizzo degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell’indennità integrativa speciale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

Indennizzo a soggetti danneggiati da emotrasfusioni

50

50

 

50

50

 

50

50

 

 

La relazione tecnica ricorda che la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del 3 settembre 2013 ha stabilito che gli arretrati relativi alla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale - di cui all’indennizzo ai sensi della L. 210/1992 - devono essere erogati dal momento del riconoscimento dell’indennizzo. Detto dispositivo stabilisce che “l’Italia, in cooperazione con il Comitato dei Ministri, dovrà fissare entro sei mesi dall’esecutività della sentenza, un termine di natura obbligatoria nel corso del quale si impegna a garantire, attraverso misure giuridiche e amministrative appropriate, la realizzazione effettiva e rapida dei diritti in oggetto, specificamente attraverso il pagamento della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale (IIS) a tutti i beneficiari, a partire dal momento in cui la stessa è stata riconosciuta, e indipendentemente dal fatto che l’interessato abbia o meno introdotto un apposito procedimento”.

A seguito della pronuncia della Corte costituzionale, di cui alla sentenza 293/2011, si è provveduto all’adeguamento dell’indennizzo vitalizio di circa 9.000 soggetti beneficiari della L. 210/1992 di competenza statale che, pertanto, percepiscono a decorrere dal 2012 l’indennizzo rivalutato anche per la componente IIS. La citata decisione della Corte europea determina un ulteriore fabbisogno di finanziamento per i 9.000 indennizzati di competenza statale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non fornisce elementi di valutazione in merito alla quota pro capite di integrazione dell’indennizzo dovuta ai soggetti beneficiari. Andrebbe altresì acquisita conferma circa l’esaustività del contingente di 9.000 unità relativo ai potenziali beneficiari di detto, al fine di escludere ulteriori oneri dovuti all’allargamento di detta platea.

 

Comma 139 – Fondo per la distribuzione di derrate alimentari a persone indigenti

La norma rifinanzia di 5 milioni di euro per il 2014 il fondo di cui all’art. 58, comma 1, del DL n. 83/2012, finalizzato alla distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

5,0

 

 

5,0

 

 

5,0

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 140-141 – Regime di pay back sul prezzo dei farmaci

La norma, introdotta dal Senato[124], rende permanente[125] il regime di pay back sul prezzo dei farmaci istituito dall’articolo 1, comma 796, lett. g, della legge 296/2007, cioé la possibilità, per le aziende farmaceutiche, di non ridurre del 5 per cento il prezzo di taluni farmaci a carico del SSN a fronte del versamento in favore delle regioni dell’importo equivalente al maggior costo a carico dei servizi sanitari regionali.

Tale regime, su richiesta delle imprese interessate, si applica anche ai farmaci immessi in commercio successivamente al 31 dicembre 2006[126].

 

Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma.

 

 

La relazione tecnica precisa che il meccanismo del pay-back garantisce l’invarianza finanziaria della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto la proroga della possibilità di versare alle regioni (in alternativa alla riduzione del 5 per cento del prezzo dei farmaci a carico del SSN), una somma equivalente al risparmio previsto su tali farmaci non incide sui vincoli derivanti dai limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente

Comma 142 - Screening neonatale

La norma, introdotta dal Senato[127]), prevede che, in via sperimentale, per l’anno 2014, le Aziende sanitarie effettuino lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica, nel limite di un importo complessivo pari a 5 milioni. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della salute definisce l'elenco delle predette patologie. Al fine di favorire l’uniformità dell'applicazione della disposizione sul territorio nazionale è istituito, presso Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, un Centro di coordinamento sugli screening neonatali, i cui membri partecipano a titolo gratutito. Per effetto della disposizione, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 5 milioni annui a decorrere dal 2014.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi necessari ai fini di valutare la quantificazione della spesa. Pur essendo lo screaning effettuato in via sperimentale relativamente alle patologie indicate dal decreto ministeriale, non sembra discendere da ciò un automatismo che consenta di mantenere la spesa entro il limite previsto di 5 milioni annui, limitando se necessario le analisi ad un numero più ristretto di soggetti rispetto alla platea interessata.

 

Commi 144-145 – Anagrafe nazionale degli assistiti

La norma, introdotta dal Senato[128] istituisce l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), intesa quale sistema centralizzato di raccolta, gestione e messa a disposizione dei dati attualmente contenuti nell’ambito delle anagrafi degli assistiti tenute dalle singole aziende sanitarie locali. E’ autorizzata allo scopo la spesa di 2 milioni per il 2014 e di 1 milione decorrere dal 2015.

 

Il prospetto riepilogativo relativo al testo licenziato dal Senato ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese conto capitale

2

1

1

2

1

1

2

1

1

 

La relazione tecnica precisa che L’ANA viene realizzata a partire dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all’articolo 62 del CAD, integrando le informazioni dei cittadini in questa già contenute, con i dati necessari alla gestione degli assistiti (tra i quali, medico di famiglia, codice di eventuale esenzione e domicilio). Conseguentemente, ai fini dell’ottimizzazione delle infrastrutture ICT, l’ANA è istituita nell’ambito del sistema informativo già realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze per il sistema tessera sanitaria, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269.

L’ANA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei LEA, oltre a consentire una razionalizzazione della spesa in termini di sistemi informativi delle aziende sanitarie locali, consente importanti semplificazioni per le medesime aziende, nonché per le altre amministrazioni e per i cittadini. In particolare, con l’ANA diviene possibile:

a)      eliminare il libretto sanitario personale che le singole aziende sanitarie devono fornire a tutti i cittadini, ai sensi dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n.833, recante istituzione del SSN;

b)      supportare in un’ottica di efficacia e di efficienza, i processi organizzativi strettamente correlati sia alle attività di cura sia alle attività amministrative;

c)      migliorare il monitoraggio dell’appropriatezza e della qualità delle prestazioni di cura erogate al cittadino, attraverso l’integrazione delle informazioni in essa contenute con il nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute;

d)      semplificare, per le aziende sanitarie, i comuni e i cittadini, le procedure amministrative legate al cambio di residenza, eliminando gli oneri di comunicazione e di gestione aggiuntivi attualmente previsti per i comuni e le aziende sanitarie, nel rispetto della procedura di cui al comma 2-bis dell’articolo 6 del dl 13 maggio 2011, n.70;

e)      consentire a tutte le amministrazioni interessate, nonché agli operatori sanitari autorizzati, l’accesso ai dati dell’ANA, semplificando lo scambio informativo e facilitando eventuali controlli (ad esempio sul tema esenzioni);

f)        permettere ai cittadini di verificare on–line, in modo sicuro, i propri dati contenuti nell’ANA, ferma restando la possibilità di chiederne copia cartacea presso la propria azienda sanitaria.

In base a quanto disposto con la presente disposizione, l’ANA sarà interoperabile con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale e potrà cooperare con le banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

Grazie alla disponibilità dell’infrastruttura dell’ANPR e alla istituzione dell’ANA nell’ambito del sistema informativo tessera sanitaria, è possibile procedere alla realizzazione della stessa prevedendo i soli costi marginali legati alla implementazione delle interfacce software e dei relativi servizi telematici da rendere disponibili al cittadino, alle aziende sanitarie locali e a tutte le altre amministrazioni interessate.

In particolare si prevede  uno stanziamento di 2 milioni per il 2014, necessari per lo sviluppo e la gestione iniziale del sistema, e di 1 milione a decorrere dal 2015 con l’entrata a regime dello stesso.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur essendo l’onere limitato all’entità della spesa autorizzata, andrebbero acquisiti i dati sottostanti la sua quantificazione. Detti dati appaiono necessari al fine di verificare se lo stanziamento indicato dalla somma, corrisponde agli oneri effettivi derivanti dall’istituzione dell’Anagrafe nazionale degli assistiti ovvero se possano configurarsi ulteriori necessarie spese connesse al suo finanziamento.

 

Commi 146-150 – Distribuzione gratuita di prodotti alimentari

Le norme[129] disciplinano le modalità di fornitura, raccolta, stoccaggio, conservazione e distribuzione di prodotti alimentari a persone indigenti da parte degli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, e stabiliscono che dall’attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che le norme hanno natura ordinamentale e non comportano oneri

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 151-160  Cofinanziamento nazionale di programmi UE

Le norme stabiliscono i criteri di cofinanziamento per il ciclo di programmazione 2014-2016, prevedendo che il cofinanziamento nazionale sia per il 70% carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987 e per il 30% a carico delle regioni. Nel caso di interventi delle Amministrazioni centrali, l’intera quota è a valere sul Fondo. Inoltre il Fondo concorre, nell’ambito delle risorse disponibili, al finanziamento dei c.d. programmi complementari, ossia dei programmi aventi la stessa finalità di quelli cofinanziati, ma che vengono finanziati esclusivamente con risorse nazionali, che saranno oggetto di specifico accordo con le Autorità europee (commi 151-153).

Il Fondo è autorizzato a concedere anticipazioni, fino a 500 milioni annui, delle quote comunitarie o nazionali relative ai programmi cofinanziati e complementari (comma 154).

Vengono disciplinati il recupero delle somme precedentemente erogate (comma 155), il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi (comma 156), l’estensione del controllo preventivo di legittimità agli atti delle Amministrazioni centrali relativi ai programmi in esame anche nel caso in cui non abbiano un impatto diretto sui capitoli di bilancio (comma 157), il ricorso a Consip SpA quale centrale di committenza (comma 158).

Per il finanziamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo è autorizzato l’utilizzo, da parte del MAE, di 60 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sulle risorse del Fondo (comma 159).

La Presidenza del Consiglio provvede al pagamento delle somme conseguenti alle pronunce di condanna emesse nei confronti dello Stato (per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea) a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del MEF. Nei confronti dei relativi titoli giudiziari si applicano le disposizioni previste dalla normativa in materia di esecuzione forzata, in particolare riguardanti l’impignorabilità (comma 160).

 

Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione le norme.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme, specificando che esse non comportano nuovi o maggiori oneri.

 

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo - in risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio[130] - ha precisato che le norme relative alle anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (commi 154 e 155) non determinano maggiori oneri, in quanto le anticipazioni trovano integrale copertura nelle disponibilità del medesimo Fondo. Inoltre, in caso di mancato riconoscimento, da parte della Commissione UE, delle spese rendicontate, il Fondo si rivarrebbe nei confronti delle amministrazioni interessate mediante le procedure di recupero previste dalla legge 183/1987.

Quanto ai possibili fabbisogni di personale e di mezzi da destinare alle attività di monitoraggio previste dal testo (commi 156-157), il Governo ha precisato che è già operativo presso la RGS il sistema nazionale di monitoraggio sull’utilizzo dei fondi UE. Pertanto non si prospettano esigenze di maggiori risorse per l’attuazione della norme. Ciò vale anche per le altre amministrazioni interessate, che peraltro possono anche utilizzare le apposite risorse finanziarie allocate nell’asse assistenza tecnica dei rispettivi programmi UE.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 154 - che autorizza il Fondo ad anticipare fino a 500 milioni annui per i programmi cofinanziati e complementari - potrebbe comportare un’accelerazione della spesa rispetto alle previsioni scontate a legislazione vigente: sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Non si formulano osservazioni in ordine ai restanti commi presi in esame.

Sotto un profilo generale, si ricorda che le maggiori spese di parte capitale relative al rifinanziamento del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (tabella E) sono, di norma, computate soltanto ai fini del saldo netto da finanziare, atteso che trattasi di obblighi internazionali e che gli importi autorizzati sono in linea con quanto previsto negli esercizi precedenti.

Come evidenziato nella Tabella E del ddl Legge di stabilità, il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie ha una dotazione a legislazione vigente di 5,5 miliardi per ciascuno degli anni 2014 e 2015. In tabella E viene disposta:

-          una rimodulazione degli importi 2014 e 2015, con un definanziamento annuo di 500 milioni ed un aumento di 1 miliardo per il 2017 e successivi;

-          un rifinanziamento di 4,5 miliardi per il 2016 e di 19 miliardi dal 2017 al 2020.

Appare opportuna una conferma circa la neutralità, in termini di indebitamento e fabbisogno, degli effetti derivanti dalle variazioni disposte in tabella E.

 

Comma 162 –Missioni internazionali di pace

La norma, modificata al Senato, ai fini della proroga per il 2014, della partecipazione italiana a missioni internazionale di pace, prevede l’integrazione del fondo di cui all'art. 1, comma 1240, della legge n. 296/2006, di 614milioni di euro[131] per il 2014.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

614,0

 

 

614,0

 

 

614,0

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

Si evidenzia che durante l’esame in prima lettura in 5^ Commissione al Senato, con riferimento alla norma in esame sono stati chiesti elementi di chiarificazione in merito all’adeguatezza delle risorse stanziate, a fronte degli impegni assunti dal paese, o in via di perfezionamento, in sede internazionale per la partecipazione alle missioni nelle aree di crisi. Sul punto il Governo, nella documentazione tecnica depositata[132] in 5^ Commissione, in risposta alle osservazioni formulate, ha affermato che le risorse autorizzate (765 milioni di euro nel testo originario del provvedimento) possono essere considerate congrue ai fini degli impegni assunti e della loro proroga per il 2014, considerato il tendenziale andamento decrescente degli oneri relativi alle missioni autorizzate rilevato negli ultimi anni.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’importo autorizzato dalla norma in esame (614 milioni di euro per il 2014) risulta inferiore a quello previsto nel testo originario (765 milioni di euro). Sul punto,  preso atto di quanto affermato dal Governo in prima lettura, appare necessario – alla luce di un’autorizzazione di spesa ridotta di 151 milioni di euro – un chiarimento circa l’adeguatezza o meno di tali risorse rispetto alla loro finalizzazione.

 

Comma 163 – Ricostruzione comuni Abruzzo

La norma stabilisce, con riferimento all’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 - concernente gli interventi per i comuni abruzzesi interessati dal sisma – che l’erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014, che sarà presentato dagli enti locali e previa verifica dell’utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE può autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione.

A tali erogazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 7-bis, laddove é stabilito che i contributi siano erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi e che siano previste clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel medesimo articolo, a pena del recupero delle somme erogate anche mediante iscrizione a ruolo.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione permette - in combinato disposto con il rifinanziamento previsto in Tabella E per 300 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, aggiuntivi rispetto all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7-bis, comma 1, del DL 43/2013 - la prosecuzione degli interventi relativi alla ricostruzione privata nei comuni dell’Aquila e del cratere del sisma del 2009, tenuto conto delle maggiori esigenze che si concentreranno negli anni indicati.

In analogia a quanto già previsto con la citata disposizione, al fine di permettere un’erogazione dei contributi coerente con i profili di spesa effettivi, la RT riferisce che la norma prevede la presentazione, da parte degli enti locali, del fabbisogno per il 2014 unitamente alla dimostrazione dell’utilizzo delle risorse disponibili. Ciò permetterà al CIPE, sempre in analogia a quanto previsto dalle norme vigenti, previa valutazione dei risultati del monitoraggio e delle esigenze, di attribuire i contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione secondo precisi crono-programmi. La norma non comporta effetti finanziari ulteriori rispetto alla legislazione vigente e all’incremento previsto in Tabella E.

 

 

Il prospetto riepilogativo non evidenzia specifici effetti, essendo gli stessi inclusi nell’ambito delle rimodulazioni della Tabella E.

 

Il Governo, in risposta a quesiti emersi nel corso dell’esame presso il Senato circa eventuali alterazioni degli effetti di cassa già considerati nei tendenziali, ha precisato di non ritenere che le modalità di concessione dei contributi possano creare disallineamenti con profili di spesa scontati, in quanto la disposizione ha l’intento semplicemente di razionalizzare la procedura di concessione dei contributi indirizzandoli, secondo i limiti previsti, verso fabbisogni di spesa effettivi. In tale senso, anzi, la procedura si rende garante del rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente ivi compresi gli effetti considerati.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che, secondo quanto chiarito al Senato, la disposizione non alteri gli effetti finanziari già scontati in base alla legislazione vigente.

 

Comma 164 – Sisma Calabria e Basilicata

La norma, al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, autorizza la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno.

 

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese c/capitale

7,5

7,5

 

3,0

9,5

2,5

3,0

9,5

2,5

 

 

La relazione tecnica dopo aver descritto il contenuto della norma, precisa che viene autorizzata la spesa  di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per interventi di ricostruzione di conto capitale  nelle regioni Calabria e Basilicata (Pollino) colpiti dagli eventi sismici del 26 ottobre 2012. La norma comporta il peggioramento dell’indebitamento netto e  del fabbisogno nel 2014 e nel 2015 per pari  importo.

 

Il Governo, in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame presso il Senato circa l’impatto della misura sui saldi di finanza pubblica per il triennio 2014-2016, ha rappresentato che gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto dipendono da una stima dei prevedibili stadi di avanzamento dei lavori.

 

In merito ai profili di quantificazione, preso atto dei chiarimenti forniti nel corso dell’esame presso il Senato, si osserva che, essendo i pagamenti esclusi dal patto di stabilità interno, andrebbe verificato se sussistano procedure di monitoraggio in grado di assicurare che le erogazioni per cassa - che incidono in termini sia di fabbisogno che di indebitamento - si realizzino effettivamente secondo la dinamica indicata nel prospetto riepilogativo, al fine di evitare effetti non previsti sui predetti saldi. Ciò anche in considerazione del fatto che la norma non precisa i tempi di erogazione della spesa da parte delle Regioni.

 

Comma 165 – Fondo per il finanziamento ordinario delle università

La norma incrementa il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l’importo di 150 milioni di euro per l’anno 2014.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

Fondo per il finanziamento ordinario delle università

150

0

0

150

0

0

150

0

0

 

 

La relazione tecnica ribadisce che la norma prevede il  rifinanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l’importo di 150 milioni di euro per l’anno 2014.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare essendo l’onere configurato come limite di spesa.

 

Comma 166 – Scuole non statali

Normativa vigente: l’art. 2, comma 47, della legge n. 203/2008 (legge finanziaria 2009) prevede che, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, siano stabiliti i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione.

 

La norma, modificata nel corso dell’esame al Senato, autorizza la spesa di 220 milioni di euro per l’anno 2014 per gli interventi di sostegno a favore delle scuole non statali, specificando che la spesa viene autorizzata per le finalità di cui all'art. 2, comma 47, della legge n. 203/2008. In virtù della modifica approvata al Senato, le predette spese vengono escluse dal patto di stabilità interno nel limite di 100 milioni di euro per l’anno 2014. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali[133], è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2014.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

Scuole non statali

220

0

0

0

0

0

0

0

0

Scuole non statali

 

 

 

100

 

 

100

 

 

Minori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo contributi pluriennali (*)

 

 

 

160,5

105

145

160,5

105

145

(*) L’entità della riduzione del fondo registrata nel prospetto è maggiore di quanto previsto a copertura dell’onere recato dalla norma in quanto riferita anche ad altre norme del provvedimento che insistono sul medesimo fondo per la copertura di oneri.

 

La relazione tecnica ricorda che la disposizione prevede il rifinanziamento degli interventi di sostegno in favore delle scuole non statali,  autorizzando la spesa di 220 milioni di euro  per l’anno 2014. Tenuto conto che le suddette risorse sono gestite dalle Regioni soggette al patto di stabilità interno, il testo emendato elimina il vincolo per 100 milioni di euro per l’anno 2014. Alla copertura si provvede tramite la riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del DL 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. La disposizione impatta sul fabbisogno e indebitamento.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione reca effetti, per l’anno 2014, sul saldo netto da finanziare per 220 milioni di euro a fronte di 100 milioni su fabbisogno e indebitamento netto, corrispondentemente alla deroga al patto di stabilità interno. Ulteriori spese per l’istruzione eventualmente eccedenti i limiti derivanti dal Patto dovrebbero pertanto poter essere  effettuate solo a fronte di riduzioni di risorse già assegnate ad altre finalità.

 

Comma 167 – Fondo per interventi di sostegno all’editoria

La norma, modificata nel corso dell’esame al Senato, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del “fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria” con la dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2014, 40 milioni di euro per l’anno 2015 e 30 milioni di euro per l’anno 2016, destinato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Affida ad un successivo DPCM, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, la definizione della la ripartizione delle risorse del predetto fondo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

Misure a sostegno dell’editoria

50

40

30

50

40

30

50

40

30

 

 

La relazione tecnica specifica che la norma prevede l’istituzione di un fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria con dotazione di 50 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 30 milioni di euro per il 2016. Il fondo sarà destinato ad incentivare l’innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con successivo DPCM sarà definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo. La disposizione precisa che gli incentivi del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria sono erogati in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis"). La modifica introdotta al Senato non comporta effetti per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare essendo l’onere configurato come limite di spesa.

 

Comma 168 – Flotta aerea antincendio

La norma, per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato, integra di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 la dotazione del Programma “Interventi per soccorsi”, relativo alla Missione “Soccorso civile” dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Le risorse derivanti dall’alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze finalizzato alle esigenze di protezione civile per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell’economia e della finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Il prospetto riepilogativo  evidenzia i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

La relazione tecnica precisa che l’autorizzazione di spesa di parte corrente, per l’importo di 5 milioni di euro all’anno dal 2014, determina pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

Il secondo periodo del comma in esame ha lo scopo di favorire il reimpiego delle risorse derivanti dall’alienazione dei velivoli della flotta di Stato, da dismettere a seguito dell’adozione della direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio del 12 agosto 2013, prot. UV/IV.1/2180/2013 concernente “Revisione del trasporto aereo di Stato”.

Le risorse derivanti dalla vendita sono utilizzate per il potenziamento della flotta aerea di Stato destinata all’attività di spegnimento degli incendi boschivi mediante riassegnazione delle somme nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

In merito ai profili di quantificazione, appaiono utili precisazioni circa le modalità di classificazione dei proventi derivanti dalla vendita dei velivoli della flotta di Stato e riguardo alle successive modalità di utilizzo delle medesime somme. Ciò al fine di escludere eventuali problemi di dequalificazione o eventuali effetti in termini di indebitamento netto strutturale.

 

Comma 169 – Impiego FF.AA. in vigilanza territorio

La norma autorizza la spesa di 40 milioni ai fini della proroga fino al 31 dicembre il 2014, del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia (c.d. Operazione “Strade Sicure”), previsto dall’art. 24, comma 74 del DL n. 78/2009.

L’art. 24, comma 74, del DL n. 78/2009, ha autorizzato la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, dell’impiego di contingenti militari nel controllo del territorio (Operazione “Strade Sicure”), già previsto dall’art. 7-bis del DL n. 92/2008. In particolare, la norma prevede che l’intervento possa essere prorogato per due ulteriori semestri, incrementando il contingente di 3.000 militari, originariamente previsto dall’art. 7-bis del DL n. 92/2008, di 1.250 unità aggiuntive, autorizzando, a tal fine, per il 2009 la spesa di 27,7 milioni e per il 2010 la spesa di 39,5 milioni.

L’intervento in parola, per effetto dell’art. 23, comma 7, del DL n. 95/2012, è stato da ultimo nuovamente prorogato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. A tal fine la norma ha autorizzato per il 2013 la spesa di 72,8 milioni, con specifica destinazione di 67 milioni per il personale militare di cui al comma 74 e di 5,8 milioni per il personale delle Forze di polizia impiegate nella medesima operazione, ai sensi del comma 75 dell’articolo 24. Si evidenzia, infatti, che l’Operazione “Strade Sicure”, in virtù dell’art. 24, comma 75, del DL n. 78/2009, prevede la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate la corresponsione di un’indennità di importo analogo all’indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

40,0

 

 

20,4

 

 

20,4

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che gli interventi in esame prevedono l’impiego delle Forze Armate e comportano il sostenimento di spese di parte corrente.

Si evidenzia che durante l’esame in prima lettura in 5^ Commissione al Senato, con riguardo alla norma in riferimento, sono stati richiesti elementi documentali idonei a confermare l’adeguatezza delle risorse stanziate rispetto alle finalità previste dalla norma. Sul punto, nella nota[134] della Ragioneria generale dello Stato depositata dal Governo in 5^ Commissione in risposta alle osservazioni formulate, è stato evidenziato che, presumibilmente, per la prosecuzione dell’Operazione Strade Sicure nel 2014, verrà utilizzato un numero minore di unità, rispetto al contingente massimo previsto dalla normativa vigente. Nella nota viene fatto rinvio, per gli aspetti di dettaglio, ad eventuali ulteriori elementi di valutazione tecnica producibili da parte del Ministero della difesa.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione proroga a tutto il 2014 - con un onere determinato in  40 milioni senza fornire elementi di quantificazione – quanto disposto all'articolo 24, comma 74, del DL n. 78/2009 che, per le attività di impiego delle FF.AA. in attività controllo del territorio (in un numero massimo di 1.250 unità, in aggiunta alle 3000 previste dall’art. 7-bis del DL n. 92/2008) autorizzava[135] per il 2009 (quattro mesi) la spesa di 27,7milioni di euro e per il 2010 (otto mesi) una spesa di 39, 5 milioni di euro, per un importo complessivo di circa 67 milioni  su 12 mensilità.

Sul punto, posto che l’ultimo intervento di proroga disposto dell’Operazione “Strade Sicure” (art. 23, comma 7 del DL n. 95/2012) ha autorizzato per le medesime finalità - anche in tal caso senza fornire elementi di valutazione tecnica - la spesa 67 milioni per il 2013, appare opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi di quantificazione idonei a confermare l’adeguatezza dell’autorizzazione di spesa disposta, fornendo, altresì, una rappresentazione del volume del contingente militare di cui si prevede presumibilmente l’impiego.

Si evidenzia, inoltre, che l’Operazione “Strade Sicure” prevede l’impiego di personale militare in attività di controllo del territorio, in concorso con il personale delle Forze di polizia, con la corresponsione a favore di quest’ultimo (in virtù dell’art. 24, comma 75, del DL n. 78/2009) di un’indennità di importo analogo a quella spettante al personale delle Forze armate. Sul punto, posto che la norma in esame ai fini della proroga dell’Operazione non sembra valutare tale fattispecie, appare opportuno acquisire un chiarimento del Governo al fine di escludere il sopraggiungere, per effetto della medesima disposizione, di ulteriori oneri non quantificati.

Si rammenta che l’art. 23, comma 7, del DL n. 95/2012, ha autorizzato per il 2013 per la proroga dell’Operazione “Strade Sicure” la spesa di 72,8 milioni di euro, con specifica destinazione di 5,8 milioni di euro per il personale delle Forze di polizia impiegato ai sensi dell’art. 24, comma 75 del Dl n. 78/2009.

Con specifico riferimento all’impatto della norma sui saldi di finanza pubblica si rileva, infine, che, in merito all’effetto su fabbisogno e indebitamento netto pari a circa il 51 % del saldo netto da finanziare, questo sembra essere conseguenza dello sconto degli effetti indotti (rincasso di parte delle somme erogate a titolo di contributi ed imposte) recati della norma. Sul punto appare opportuno acquisire la conferma del Governo.

Comma 170  –  Efficienza strumento militare

La norma, modificata al Senato, dispone il finanziamento del Fondo di cui all’art. 616 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) per un importo di 30 milioni [136] per il 2014.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario della disposizione, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

50,0

 

 

50,0

 

 

50,0

 

 

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento approvato al Senato, ascrive alla norma che ha modificato la disposizione in esame, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese correnti

20,0

 

 

20,0

 

 

20,0

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che l’intervento è finalizzato alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, nonché all’adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari.

Nel corso della trattazione del provvedimento in prima lettura al Senato, durante l’esame in 5^ Commissione, sono stati chiesti chiarimenti in merito ai fabbisogni di spesa cui si dovrà far fronte, nel 2014, con le risorse stanziate dalla norma in esame, considerato che ai sensi dell'articolo 616, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, alle finalità dell’efficienza dello strumento militare, dovrebbero essere già destinati a legislazione vigente, i pagamenti ed i rimborsi ricevuti da Stati o organizzazioni internazionali come corrispettivo collegato alle prestazioni rese dalle FF.AA. italiane nell'ambito delle missioni internazionali. Sul punto il Governo, nella documentazione tecnica depositata[137] in 5^ Commissione, in risposta alle osservazioni formulate, ha affermato che, a legislazione vigente, sono destinati al Fondo di cui all’art. 616, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare, i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati ed organizzazioni internazionali quale corrispettivo direttamente collegato alle prestazioni rese dalle FF.AA: nell’ambito delle missioni internazionali, ma non quelli relativi alle somme corrisposte[138] dall’ONU che, invece, sono riassegnati al Fondo per la partecipazione alle missioni internazionali di pace, di cui all’art. 1, comma 1240, della legge n. 296/2006. In merito ai fabbisogni di spesa cui si dovrà far fronte con le risorse assegnate dalla norma in esame, la nota dell’RGS, fa rinvio alle eventuali valutazioni del competente Ministero della difesa.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, rilevato che il maggior onere è limitato all’entità dello stanziamento, appare opportuno un chiarimento del Governo circa l’adeguatezza del finanziamento del Fondo (decurtato di 20 milioni rispetto all’importo iniziale) rispetto alle finalità di spesa cui esso deve sopperire.ù

 

Comma 171  – Assunzioni presso l’Avvocatura dello Stato

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato[139], autorizzano l'Avvocatura dello Stato ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo organico vigente, ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di spesa di euro 845.000 a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni sono disposte al fine di incrementare la costituzione di parte civile dell'Agenzia delle entrate nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati tributari, di assicurare l'assistenza delle amministrazioni dello Stato e degli enti patrocinati nei procedimenti di mediazione obbligatoria, nonché di garantire l'indispensabile attività di consulenza in via breve in favore dell'Unità tecnica amministrativa ex art. 15 del OPCM n. 3920 del 2011 in relazione all'imponente contenzioso in gestione. In dipendenza di tali ulteriori assunzioni e per garantire la suddetta attività di consulenza, la citata Unità è autorizzata ad avvalersi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori ruolo.

L’unità tecnica amministrativa di cui all’articolo 15 del OPCM n. 3920/2011 è incaricata di provvedere all'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare le problematiche inerenti al movimento franoso nel territorio di Montaguto, in provincia di Avellino.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica chiarisce che la disposizione è intesa a consentire l'assunzione, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, di undici procuratori dello Stato, al fine di potenziare gli impegni connessi alle diverse linee di attività dell'Avvocatura dello Stato. Il costo complessivo annuo per i nuovi assunti è pari a 844.440,52 euro a decorrere dall'anno 2014 a fronte di un onere unitario pari a 76.767,32 euro. Non sussistono, secondo la relazione tecnica, nuovi o maggiori oneri discendenti dalla previsione della consulenza in via breve presso l'Unità tecnico-amministrativa, di cui all’articolo 15 dell' OPCM n. 3920/2011, in quanto la stessa avviene nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

 

 In merito ai profili di quantificazione si osserva che, sebbene la norma sia configurata quale tetto di massimo di spesa, la quantificazione non appare tenere conto degli incrementi stipendiali spettanti ai procuratori assunti che sono corrisposti al maturare di crescenti anzianità di servizio. A tal proposito appare necessario che sia fornita una proiezione pluriennale dell’onere recato dalle norme in esame e chiarite le ragioni in base alle quali si è indicato un onere non crescente per una categoria di personale che gode di progressioni di carriera economica praticamente automatiche.

Dovrebbe inoltre essere chiarita a quale titolo il personale dell’Avvocatura dello Stato sarà impegnato dall'Unità tecnica amministrativa di cui all’articolo 15 del OPCM n. 3920/2011. Si rileva, infatti, che la norma, da un lato parla della facoltà di avvalersi, richiamando, pertanto, l’istituto dell’avvalimento e, dall’altro, parla di fuori ruolo con riferimento ad “almeno” due unità di personale. A tal proposito si rammenta che il collocamento fuori ruolo consente, in linea teorica, la copertura del posto lasciato vacante qualora cessi l’efficacia delle misure limitative del turn over.

 

Comma 172 – Fondo funzionamento Carabinieri

La norma prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero della Difesa, del “Fondo per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei Carabinieri” con una dotazione di 10 milioni a decorrere dall’anno 2014. 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che questa pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo il maggio onere limitato all’entità dello stanziamento.

Comma 173 – Associazioni combattentistiche

La norma, introdotta al Senato, sostituisce l’art. 2195 del D.lgs. n.66/2010 (Codice dell’ordinamento militare), autorizzando in favore delle Associazioni combattentistiche la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2014 - 2016.

L’art. 2195, del D.lgs. n.66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) – nel testo vigente – autorizza in favore delle Associazioni combattentistiche la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.

Si rammenta che l’art. 1, comma 25, del DL 10 ottobre 2013, n. 114 (Proroga delle missioni internazionali di pace), attualmente[140] in fase di conversione parlamentare, ha autorizzato in favore delle Associazioni in riferimento, per il 2013, la spesa di 674.000 euro.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo il maggior onere limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa.

 

Comma 174 – Spese per il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea

Le norme autorizzano la spesa di 56 milioni per l’anno 2014 e di 2 milioni per l’anno 2015 per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l’organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea del 2014 e con il funzionamento della Delegazione per la Presidenza.

Le somme non impegnate nell’esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell’esercizio finanziario successivo. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni che stabiliscono che la spesa impegnabile mensilmente non può eccedere un dodicesimo dello stanziamento disposto[141].

Le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla Delegazione restano disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208 che ha dettato l’organizzazione e il finanziamento di un precedente semestre di presidenza italiana dell’Unione europea[142].

All’atto del collocamento in fuori ruolo del personale di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 5 giugno 1984, n. 208[143], è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.   L’articolo 1, comma terzo, della legge 5 giugno 1984, n. 208[144] si interpreta nel senso che, nei limiti temporali di operatività della Delegazione e nell’ambito dello stanziamento di cui al presente comma, le spese sostenute dalla Delegazione per consumi intermedi, nonché il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l’acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall’applicazione della normativa vigente.

Ai componenti della delegazione di cui al presente comma è corrisposta, se inviati in missione all’estero, l’indennità di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. Nell’ambito delle risorse di cui al presente comma, al personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione può essere corrisposto un contributo fisso onnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l’attività della delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell’Amministrazione centrale.

Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza Permanente a Bruxelles connesse con il semestre italiano è autorizzata per l’anno 2014, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma e nei limiti di 1.032.022 euro, la spesa per l’assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell’articolo 153[145] del decreto del Presidente delle Repubblica 5 gennaio 1967, n, 18, in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione. Per le iniziative connesse con il semestre di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri, è istituito presso lo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2014, da ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri formulata di concerto con il Ministro per gli affari europei.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti – Semestre di presidenza UE

66

2

0

56

12

0

56

12

0

 

La relazione tecnica si limita, per lo più, a ribadire il contenuto delle disposizioni. Viene specificato che la spesa stimata per la corresponsione al personale non dirigenziale assegnato alla Delegazione di un contributo fisso omnicomprensivo ammonta ad 288.516 euro per il 2014 e a euro 192.344 euro per il 2015.

Una nota della Ragioneria generale dello Stato depositata nel corso dell’esame presso il Senato[146] precisa che gli effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto sono stati determinati sulla base di una “stima di spendibilità” dell’autorizzazione di spesa disposta.

Con riferimento alle assunzioni di personale a contratto temporaneo per le esigenze di servizio della rappresentanza permanente a Bruxelles, la nota della RGS precisa altresì che non è, attualmente, noto il numero delle unità di personale da assumere e la relativa qualifica.

 

 In merito ai profili di quantificazione si rileva che ai fini della valutazione della congruità dello stanziamento appare, necessario che siano forniti gli elementi informativi che hanno consentito di definire l’ipotesi di spesa nella misura indicata.

Per quanto riguarda l’utilizzo di personale in posizione di comando appare opportuno che sia confermato che tale utilizzo non pregiudichi la piena funzionalità delle amministrazioni cedenti il personale medesimo.

Comma 175 – Vertice sull’occupazione giovanile dell’Unione Europea e dell’Asia

Normativa vigente: l'articolo 6 del DL 78/2010 prevede una serie di disposizioni volte al contenimento della spesa degli apparati amministrativi. I commi da 1 a 5 sono volti alla riduzione dei costi degli organi collegiali: rendendo onorifica la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 112/2008 e a quelli degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche; riducendo del 10% i compensi dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati di tutte le pubbliche amministrazione comunque denominate; prevedendo che i compensi dovuti al dipendente pubblico che sia autorizzato a partecipare all'amministrazione o a fare parte di collegi sindacali di società o enti siano corrisposti non all'impiegato stesso ma all'amministrazione di cui egli fa parte; ponendo un limite al numero di componenti degli organi di amministrazione e controllo di tutti gli enti pubblici, anche economici e di tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato.

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, dispone che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel limite di 5 milioni di euro, all'organizzazione del vertice dei Capi di Stato e di governo dell'Unione Europea sull'occupazione giovanile e dell'Asia- Europe Summit che si terranno in Italia nel 2014. Le spese per l'organizzazione dei vertici sono escluse dall'applicazione dei limiti di spesa di cui all'art. 6 del DL n. 78/2010.

 

     Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel limite di 5 milioni di euro, all'organizzazione del vertice dei Capi di Stato e di governo dell'Unione Europea sull'occupazione giovanile e dell'Asia – Europe Summit che si terranno in Italia nel 2014. Le spese per l'organizzazione dei vertici sono escluse dall'applicazione dei limiti di spesa di cui all'articolo 6 del DL 31 maggio 2010, n. 78. la RT afferma inoltre che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbe acquisita dal Governo la conferma che all’onere ascrivibile alla norma, limitato in 5 milioni, si possa far fronte con le risorse a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Comma 176 – Fondo per il funzionamento dell’Istituto di ematologia - IME

La norma autorizza la spesa di 3,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, per la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte dall’IME.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

Fondo per il funzionamento dell’IME

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

 

 

La relazione tecnica specifica che la disposizione prevede la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di Ematologia (IME). A tal fine è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, con specifico riferimento ai progetti di ricerca e alle attività soprattutto nei confronti di organismi e enti internazionali.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare essendo l’onere configurato come limite di spesa.

 

Comma 177 – Risorse per l’Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato[147], autorizza la spesa di 300.000  euro per l’anno 2014, per le attività del Centro autonomia e mobilità e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la disposizione.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare essendo l’onere configurato come limite di spesa.

 

Comma 178 – Risorse per l’Agenzia delle entrate

La norma autorizza, per l’anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro da assegnare all’Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

Agenzie fiscali (entrate e dogante)

100

 

 

100

 

 

100

 

 

 

 

La relazione tecnica ricorda che lo stanziamento dell’Agenzia delle entrate viene, annualmente, determinato in base al meccanismo di finanziamento previsto dall’articolo 1, comma 74, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (LF 2006).

Secondo tale normativa, l’ammontare massimo delle risorse da attribuire annualmente alle Agenzie fiscali, è determinato moltiplicando la media degli incassi dell’ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, con riferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell’Entrata indicate in un apposito elenco allegato alla legge finanziaria 2006, con le aliquote indicate dallo stesso comma 74.

Lo stanziamento dell’Agenzia delle entrate per l’esercizio 2014, così come determinato ai sensi del predetto comma 74, è pari ad euro 3.100.688.062, a fronte di un fabbisogno, comunicato dal Dipartimento delle finanze di euro 3.396.000.000. Lo squilibrio è dovuto congiuntamente alla contrazione del gettito medio delle entrate e ad un aumento dei costi di intermediazione del sistema delle riscossioni delle imposte, anche di tipo locale, mediante compensazione F24.

L’incremento dello stanziamento dell’Agenzia, pari a 100 milioni di euro, è necessario a garantire alla stessa un fabbisogno minimo per lo svolgimento dei compiti istituzionali, tenuto conto del processo di razionalizzazione delle spese e della natura fissa delle spese di intermediazione a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare essendo l’onere configurato come limite di spesa e tenuto altresì conto di quanto affermato dal Governo in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame del provvedimento a Senato, circa la natura economica degli oneri, ovvero che questi sono stati prudenzialmente contabilizzati come spese di natura corrente e, pertanto, coperte interamente in termini di saldo netto da finanziare.

 

 

Comma 179 – Risorse per la riforma del catasto

La norma, modificata nel corso dell’esame al Senato, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 per la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale.

Prima delle modifiche intervenute al Senato, la spesa autorizzata ammontava a 20 milioni di euro per l’anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli ani dal 2015 al 2019.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

Revisione catasto

5

40

40

3

15

35

3

15

35

 

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione, incrementa, tenuto conto delle modifiche apportate al Senato,  di   5 milioni di euro per l’anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, la spesa da destinare  alla realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale.

 

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che l’onere è configurato come limite di spesa, in relazione al diverso impatto della disposizione sui saldi di bilancio, si prende atto di quanto affermato dal Governo[148]che ha specificato che gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento sono stati valutati in relazione alla presunta spendibilità delle risorse stanziate. Pertanto non si hanno ulteriori rilievi da formulare.

 

Comma 180 – Restituzione del contributo di perequazione delle pensioni alte

La norme – come modificate durante l’esame presso il Senato - dispongono l’istituzione di un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni per l’anno 2014 e di 60 milioni per l’anno 2015, al fine di rimborsare le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato – in ragione del contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici superiori ai 90.000 euro lordi annui e pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro, di cui all’articolo 18, comma 22-bis, del DL 98/2011, come modificato dall’articolo 24, comma 31-bis del DL 201/2011 – in attuazione della sentenza della Corte costituzionale 116/2013.

Il testo originario prevedeva che la dotazione del Fondo fosse pari a 40 milioni per entrambi gli esercizi 2014 e 2015.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori entrate tributarie

 

Restituzione contributo perequazione pensioni alte

 

 

 

40

40

 

40

40

 

Maggiori spese correnti

 

Restituzione contributo perequazione pensioni alte (testo originario)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

Restituzione contributo perequazione pensioni alte (Modifica Senato)

 

20

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

Restituzione contributo perequazione pensioni alte (Modifica Senato)

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo licenziato dal Senato, oltre a descrivere le norme, nulla aggiunge al contenuto delle stesse.

Si ricorda che la RT riferita all’articolo 18, comma 22-bis, del DL 98/2011, che istituiva il contributo di solidarietà pari al 5 per cento per la quota di pensione compresa tra 90.000 e 150.000 euro e pari al 10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro, quantificava maggiori entrate fiscali pari a 18 milioni nel 2011 e a 44 milioni negli anni 2012, 2013 e 2014. Al netto delle minori entrate fiscali, tali incrementi si riducevano a 18 milioni nel 2011 e a 24 milioni nel triennio 2012-2014. L’articolo 24, comma 31-bis, del successivo DL 201/2011, ha elevato, per la quota superiore ai 200.000 euro, l’aliquota dal 10 al 15 per cento. La relativa RT, predisposta sulla base delle medesime basi tecniche adottate in sede di conversione del decreto-legge n. 98 del 2011, aveva stimato le maggiori entrate in 3,5 milioni annui lordi, 1,8 milioni annui al netto dell'effetto fiscale indotto per il triennio 2012-2014.

Il Governo, durante l’esame presso il Senato, ha reso noto l’ammontare delle ritenute effettuate annualmente nel triennio 2011-2013, riportando i versamenti effettuati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato (3511 “Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici di cui al DL 98/2011, articolo 18, comma 22-bis”):

(importi in euro)

·         2011 –   8.094.690,00;

·         2012 – 56.880.518,29;

·         2013 – 12.946.268,28;

per un totale di euro 77.946.268,28.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che il Senato ha modificato le norme in esame, rimodulando gli importi da restituire a seguito della sentenza 116/2013. Tali importi risultano ora pari a 20 milioni di euro nel 2014 (nel testo originario erano iscritti 40 milioni di euro) e a 60 milioni nel 2015 (nel testo originario erano iscritti 40 milioni di euro). Tale rimodulazione è evidenziata nel prospetto riepilogativo con riferimento al SNF, ma non trova riscontro con riguardo ai saldi di fabbisogno e indebitamento, sui quali il prospetto registra effetti per 40 milioni di euro annui nel 2014 e nel 2015. Sul punto appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo.

Appare altresì necessario un chiarimento riguardo alla qualificazione di detti effetti come minori spese correnti, con riguardo al SNF, e come minori entrate tributarie, con riferimento al fabbisogno e all’indebitamento, laddove alla norma originaria introduttiva del contributo erano stati ascritti effetti di maggiore entrata extratributaria ai fini dei tre saldi.

 Si rileva infine la necessità di chiarire se la diversa modulazione temporale della restituzione del contributo, derivante dalle modifiche approvate dal Senato, possa determinare eventuali oneri aggiuntivi a titolo di interessi.

 

Comma 181  – Assunzione di magistrati

Le norme, per l’anno 2014, autorizzano il Ministero della giustizia ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A tal fine è autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l’anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l’anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

18,6

25,3

31,2

9,5

12,9

15,9

9,5

12,9

15,9

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione consente l’assunzione di 331 magistrati vincitori del concorso bandito con D.M. 21 settembre 2011. Il numero delle unità di personale da assumere in forza delle norme in esame è stato calcolato considerato il numero delle assunzioni che possono, comunque, essere già autorizzate a legislazione vigente, pari a 23 unità di personale, e “sulla base degli ammessi agli orali” che sembrerebbero essere 370. Gli oneri stipendiali sono stati calcolati tenendo conto degli ultimi adeguamenti ISTAT di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2013, ed ammontano per il triennio 2014-2016 ad euro 18,58 milioni per l’anno 2014, ad euro 25,26 milioni per l’anno 2015 e ad euro 31,19 milioni per l’anno 2016.

 

La relazione tecnica fornisce un prospetto con la proiezione decennale degli oneri stipendiali che di seguito è riportato in sintesi. Il prospetto allegato alla relazione tecnica considera, nel dettaglio, le seguenti voci di spesa:

·         stipendio;

·         indennità integrativa speciale;

·         indennità speciale ex art. 3 della legge n. 27/1981;

·         rateo di tredicesima;

·         ritenute IRAP (8,5 per cento);

·         ritenute previdenziali (24,2 per cento);

·         ritenute opera previdenza su stipendio e tredicesima (5,68 per cento);

·         ritenute opera previdenza su indennità integrativa (3,408 per cento).

 

 

 Anno

Trattamento economico

Oneri per 331 unità

2014

       56.135,63

            18.580.893,53

2015

       76.321,50

            25.262.416,50

2016

       94.239,07

            31.193.132,17

2017

       95.386,82

            31.573.037,42

2018

     117.344,40

            38.840.996,40

2019

     121.833,25

            40.326.805,75

2020

     122.612,25

            40.584.654,75

2021

     124.603,35

            41.243.708,85

2022

     127.390,88

            42.166.381,28

2023

     129.381,97

            42.825.432,07

 

 

 In merito ai profili di quantificazione dovrebbe essere chiarito se il numero delle unità da assumere risulti univocamente determinato in esito all’effettiva conclusione delle procedure del concorso ovvero risulti ad oggi, come sembrerebbe in base al tenore letterale della relazione tecnica, solamente stimato. In tale ipotesi non sembra possibile configurare l’autorizzazione di spesa quale tetto massimo come, invece, previsto dalle norme in esame. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

Si osserva, inoltre, che, prudenzialmente, per finalità di copertura, l’onere da indicare nel terzo anno del triennio è, di prassi, fatto pari all’importo più alto dell’onere calcolato nelle proiezioni decennali. Qualora questo criterio prudenziale fosse stato seguito, l’onere del 2016 sarebbe risultato pari, in termini di saldo netto da finanziare a 42,8 milioni di euro in luogo dei 31,2 milioni indicati nel prospetto riepilogativo degli effetti. Analogamente dovrebbe variare la misura degli effetti scontati sugli altri saldi di finanza pubblica, tenendo, tuttavia, conto che gli effetti indotti abbattono la misura dell’onere di circa il 49 per cento. Risulta, pertanto, opportuno che il Governo indichi le motivazioni poste alla base dei criteri di quantificazione adottati per la determinazione dell’onere riferito all’ultimo anno del triennio. 

 

Comma 182  – Proroga di magistrati onorari

Le norme stabiliscono che i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma a norma dell’articolo 42-quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma a norma dell’articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ciò in quanto le risorse finanziarie complessive necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica, nonché dei giudici di pace,  sono iscritte annualmente nel bilancio di previsione del Ministero della giustizia sul capitolo 1362  (Dipartimento per gli affari di giustizia) che già prevede, a legislazione vigente, e nel disegno di legge di bilancio per l’anno 2014, gli stanziamenti necessari alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere a tutti i componenti della magistratura onoraria attualmente in servizio.

In particolare la relazione tecnica segnala che il capitolo 1362  presenta uno stanziamento di 147,84 milioni di euro nel disegno di  legge di bilancio 2014.

 

 In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare anche alla luce di quanto specificato dalla relazione tecnica.

 

Comma 183 – Proroga delle concessioni demaniali per attività di pesca e acquacoltura

La norma, introdotta al Senato[149] estende ai settori della pesca, dell’acquacoltura e delle attività produttive connesse la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di scadenza delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali, già prevista   per le attività turistico-ricreative e sportive e per la nautica da diporto.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato al Senato afferma che l’art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, nelle more del procedimento di revisione delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, nonché di quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, ha stabilito per le medesime concessioni la proroga del termine di scadenza fino al 31 dicembre 2020, fermo restando il limite ventennale di durata delle concessioni[150].

La disposizione in esame, includendo le concessioni ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive connesse, nella previsione di cui al citato art. 1, comma 18, è volta a conferire uniformità alla disciplina di settore riallineando il termine di scadenza delle diverse tipologie di concessione. Essa pertanto non risulta suscettibile di produrre effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita conferma che gli andamenti tendenziali non scontino effetti di incremento di entrata in relazione al rinnovo delle concessioni demaniali oggetto di proroga da parte della norma in esame. In tal caso, la norma si configurerebbe comunque come una rinuncia alle maggiori entrate che si sarebbero potute conseguire in sede di rinnovo delle concessioni in scadenza.

 

Comma 184 – Incremento del contingente di gasolio agevolato

La norma incrementa, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2014,  21 milioni di euro per l’anno 2015 e 16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 la misura dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato, come determinati nell’Allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 184 – aumento conting gasolio agevolato

4,0

21,0

16,0

4,0

21,0

16,0

4,0

21,0

16,0

 

La relazione tecnica afferma che, in applicazione della disposizione, si avrà un incremento delle assegnazioni concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati, espressi in “l/ha”, indicati nell’allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002.

Ai fini della determinazione degli incrementi dei quantitativi contingentati di gasolio agricolo ad aliquota agevolata, occorre incrementare di 0,37% i consumi medi standardizzati per l’anno 2014 (pari al limite di 4 milioni di spesa), di 1,94% i consumi medi standardizzati per l’anno 2015 (pari al limite di 21 milioni di spesa) e di 1,48% i consumi medi standardizzati dall’anno 2016 (pari al limite di 16 milioni di spesa).

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala preliminarmente che la quantificazione della relazione tecnica in esame, che indica la riduzione del contingente compatibile con l’onere quantificato, risulta proporzionale rispetto a quella operata dalle relazioni tecniche all’art. 1, comma 517 della legge n. 228/2012 a all’art. 6, comma 3 del DL 69/2013 che hanno da ultimo ridotto il contingente di consumo di gasolio agevolato[151]. Si segnala peraltro che, tenendo conto della riduzione del contingente già operata dai predetti provvedimenti, le percentuali di aumento del contingente compatibili con l’onere quantificato risulterebbero lievemente più elevate.

A fini meramente conoscitivi, la quantificazione delle maggiori entrate operata lo scorso anno dalla relazione tecnica alla Legge di stabilità per il 2013 risulta coerente con un onere complessivo dell’intero contingente di consumo di gasolio agricolo agevolato, pari a 1.080 mln di euro annui. Applicando a tale importo le percentuali indicate dalla relazione tecnica attualmente in esame si perviene all’onere da essa quantificato. Tenendo invece conto delle riduzioni del predetto contingente già previste dai due citati provvedimenti, l’onere dell’intero contingente di gasolio agevolato dovrebbe risultare ridotto, a legislazione vigente, all’importo di 992 mln di euro. Sulla base di tale ammontare, l’onere attualmente quantificato dalla relazione tecnica risulterebbe coerente con percentuali di aumento del contingente pari, rispettivamente, per il triennio 2014-2016 a 0,4%, 2,1% e 1,6%.

 

Comma 185 – Rifinanziamento del Fondo bieticolo-saccarifero

La norma, modificata nel corso dell’esame presso il Senato[152], dispone che, a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura[153], l’importo di 4 milioni di euro sia versato all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2014 e sia riassegnato alla spesa per il rifinanziamento del  Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera[154]. Tale rifinanziamento è inteso come competenza della restante parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti finanziari.

Anche il prospetto riepilogativo allegato al testo iniziale non ha considerato la norma.

 

La relazione tecnica  nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

La relazione illustrativa precisa che il rifinanziamento del Fondo per la produzione bieticolo-saccarifera è finalizzato a dare seguito ai rimborsi dovuti al settore, derivanti da impegni assunti in sede europea. Il Fondo per la produzione bieticolosaccarifera, operante presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), è stato istituito dalla legge 81/2006 appunto per il riconoscimento dei predetti rimborsi. Con la norma in esame si intende provvedere, per il 2013, a rimborsare la restante parte del quarto anno.

La relazione fa riferimento agli aiuti destinati agli Stati membri che hanno rinunciato ad almeno il 50 per cento della propria quota produttiva nel settore bieticolo-saccarifero, aiuti che in base alla normativa vigente possono essere erogati per un massimo di cinque anni consecutivi[155]. Il quinquennio di validità decorre dallanno in cui è stata raggiunta la riduzione del 50 per cento, ma l’aiuto può essere erogato al più tardi nella campagna di commercializzazione 2013/2014.

 

Nel corso dell’esame presso il Senato il Governo ha precisato[156], in risposta ai rilievi formulati dalla Commissione Bilancio, che alla norma non erano stati ascritti effetti in termini di saldo netto da finanziare in quanto si tratta di una riassegnazione di risorse da versare all’entrata del bilancio dello Stato. Circa i possibili effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, il Governo ha affermato di non disporre dei necessari elementi informativi in ordine al tiraggio dei futuri rimborsi dovuti al settore bieticolo-saccarifero sulla base dello specifico accordo stipulato in sede europea. Pertanto sul punto il Governo ha rinviato a possibili precisazioni dell’Agea, che tuttavia non risultano pervenute.

 

In merito ai profili di quantificazione, premesso che la norma non è considerata nel prospetto riepilogativo, andrebbe escluso che la riassegnazione alla spesa disposta dal testo possa alterare le previsioni di cassa scontate a normativa vigente.

Come desumibile dal testo e dalle dichiarazioni del Governo nel corso dell’esame presso il Senato,  la riassegnazione dovrebbe avvenire nello stesso esercizio in cui la somma sarà versata all’entrata (ossia nel 2014). Anche la circostanza – indicata dalla relazione illustrativa – che la competenza da riconoscere ai destinatari degli aiuti riguarda l’anno 2013 non sembrerebbe in sé alterare la corrispondenza temporale fra le previsioni di cassa e l’effettiva erogazione delle somme.

Non si dispone, comunque, di una valutazione del Governo circa i possibili effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Riguardo al riconoscimento delle successive quote di aiuto previste dalla normativa vigente (il testo fa infatti riferimento ad una competenza relativa alla “restante parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea”), appare utile chiarire se il Fondo per la produzione bieticolo-saccarifera disponga già delle somme necessarie ovvero se occorrerà individuare una fonte di finanziamento mediante una nuova norma legislativa.

Si ricorda che il Fondo per la produzione bieticolo-saccarifera è già stato finanziato con la legge 296/2006 (dotazione annuale di 65,8 milioni di euro) e, successivamente, con la legge 244/2007 (50 milioni di euro per il solo anno 2008).

Comma 186 – Misure finanziarie a favore degli italiani all’estero

La norma, introdotta dal Senato[157], dispone misure finanziarie a favore degli italiani nel mondo, per un totale di 5 milioni di euro nell’anno 2014.

Nell’emendamento che ha introdotto la norma al Senato, la compensazione è stata effettuata, per un pari importo, a valere sul Fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

In particolare, vengono disposti i seguenti interventi, tutti riferiti al solo anno 2014:

a)      2 milioni di euro da destinare alle elezioni per il rinnovo degli organismi di rappresentanza degli italiani all’estero: i Comitati degli italiani all’estero (Comites) e il Consiglio generale degli italiani all’estero (Cgie);

I Comitati degli italiani all'estero sono stati istituiti in base alla legge 286/2003, che ne prevede la costituzione in ogni circoscrizione consolare nella quale risiedano almeno tremila cittadini italiani. I Comites sono organi di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari e sono chiamati a realizzare iniziative nel campo sociale e culturale, nonché ad esprimere pareri obbligatori sui contributi pubblici accordati ai locali mezzi di informazione. Fra le risorse finanziarie attribuite ai Comitati dalla legge si segnalano i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri, che vengono determinati annualmente in misura adeguata per assicurare la funzionalità dei servizi. Nei Paesi in cui non è possibile procedere all'elezione dei Comitati vengono istituiti organismi aventi gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi, ma di nomina consolare. Gli stanziamenti necessari per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comitati sono determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato relativa agli esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono.  Ai sensi della legge 36/1989 le assemblee formate in ciascun paese dai componenti dei Comites provvedono ad eleggere i sessantacinque membri del Consiglio generale degli italiani all’estero (Cgie), organismo al quale sono affidate diverse funzioni nel campo della valutazione degli stanziamenti in favore delle comunità italiane all'estero, della politica scolastica, assistenziale e previdenziale, della contribuzione per gli organi di stampa, dei servizi consolari, scolastici e sociali;.

b)      1 milione di euro da destinare al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

c)      600 mila euro da destinare al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

d)      200 mila euro da destinare al Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma;

e)      200 mila euro da destinare alle Agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;

f)        1 milione di euro da destinare all’integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1 bis del DL 63/2012.

Si ricorda che in base al richiamato articolo 1-bis, è stata autorizzata - nel rispetto del limite delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio - la corresponsione di contributi per complessivi 2 milioni di euro all’anno, a decorrere dal 2012, a favore di periodici italiani pubblicati all’estero[158].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lett. a)

Elezioni rinnovo Comites e Cgie

2

 

 

2

 

 

2

 

 

Lett. b)

Interventi a sostegno corsi di lingue e cultura italiana all'estero

1

 

 

1

 

 

1

 

 

Lett. c) Assistenza italiani all'estero indigenti

0,6

 

 

0,6

 

 

0,6

 

 

Lett. d)

Museo dell'emigrazione italiana

0,2

 

 

0,2

 

 

0,2

 

 

Lett. e)

Agenzie specializzate servizi stampa italiani all'estero

0,2

 

 

0,2

 

 

0,2

 

 

Lett. f) Contributi a favore della stampa italiana all'estero

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

La relazione tecnica afferma che il contributo previsto dalla norma, quantificato in complessivi 5 milioni di euro, è finalizzato ad intensificare le attività e le iniziative rivolte ai cittadini italiani, con particolare riferimento a quelli residenti all’estero in condizioni di indigenza. Tali interventi riguardano forme di assistenza diretta, nonché il finanziamento di network di comunicazione e di editoria, la diffusione della lingua e della cultura italiana all’estero. Viene previsto, inoltre, il finanziamento delle spese per l’organizzazione e l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei Comites e del Consiglio Generale degli italiani all’estero, da effettuarsi entro l’anno 2014. Si prevede, infine, un contributo in favore del Museo Nazionale dell’emigrazione (MEI), allestito presso il Complesso monumentale del Vittoriano. 

Si ricorda che la relazione illustrativa allegata al DL 207/2008 (Proroga di termini), con riferimento alle norme che disponevano il rinvio al 2010 delle elezioni per il rinnovo dei Comites e del Cgie, aveva quantificato oneri per il rinnovo dei due organismi nella misura, rispettivamente, di 6 milioni e di 1 milione di euro. Successivamente le elezioni per il rinnovo degli organismi sono state ripetutamente rinviate: prima al 2012 (con il DL 63/2010), poi al 2014 (con il DL 67/2012). Con il medesimo DL 67/2012, inoltre, era stata demandata ad un regolamento[159] l’individuazione delle modalità di votazione e di scrutinio, anche mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche, in modo da garantire che il relativo onere non superasse il tetto di spesa di 2 milioni di euro per il 2014. Tale limite di spesa era stato quantificato dalla relativa RT tenendo conto dei seguenti elementi:

          le risorse disponibili per le elezioni degli organismi di rappresentanza degli italiani all’estero erano pari a 6,7 milioni di euro[160];

          si sarebbero tuttavia verificati risparmi in caso di entrata in vigore della riforma degli organismi – all’epoca in corso di esame -, la quale avrebbe ridotto i costi di funzionamento (in realtà l’esame parlamentare della riforma non si è completato entro la conclusione della XVI legislatura[161] e quindi la riforma non è entrata in vigore) ;

          ulteriori risparmi sarebbero derivati dall’introduzione di modalità di votazione tramite le tecnologie informatiche.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti i dati e gli elementi posti alla base della stima dell’onere di 2 milioni di euro per le elezioni dei Comitati degli italiani all’estero (Comites) e del Consiglio generale degli italiani all’estero (Cgie). In particolare, poiché i relativi adempimenti appaiono di carattere obbligatorio, andrebbe chiarito se la spesa autorizzata sia sufficiente a garantire il completamento delle relative procedure. A tal fine andrebbero precisate sia l’entità delle risorse già disponibili sia le occorrenze finanziarie necessarie per esaurire le richiamate procedure.

Con riferimento alle restanti voci di spesa indicate dalla norma, i relativi oneri sembrerebbero effettivamente circoscrivibili entro i limiti degli stanziamenti autorizzati, trattandosi di contributi destinati a finalità non obbligatorie. Sul punto appare comunque opportuno acquisire una conferma del Governo.

Commi 187 e 188 – Competenze dell’Agea e del Ministero delle politiche agricole

Le norme, introdotte dal Senato, modificano l’articolo 12 del DL 95/2012, attribuendo All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) le attività tecnico-operative di coordinamento delle funzioni di pagamento relative al Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga) e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).

A tal fine l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al Feaga ed al Feasr ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziate dai predetti Fondi.

Vengono conseguentemente abrogate le norme del medesimo articolo 12 che avevano disposto l’attribuzione al Ministero delle politiche agricole delle predette funzioni e delle connesse risorse umane, strumentali e finanziarie e che avevano altresì previsto la contestuale riduzione della dotazione organica di Agea del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia (comma 187).

Viene inoltre stabilito che le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 99/2009 iscritte nel bilancio dell'Agea e non ancora utilizzate possano essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge (comma 188).

Il richiamato comma 11 ha autorizzato - per l’attuazione dei precedenti commi 1 e 2 - la spesa di 7 milioni di euro per il 2009 (per iniziative volte a garantire la qualità e il monitoraggio delle produzioni agroalimentari) e la spesa di 2 milioni di euro per il 2009 (per le attività di controllo di qualità nella filiera ittica). Le suddette risorse sono state assegnate dall’Agea. I precedenti commi 1 e 2 hanno previsto, a loro volta, iniziative per la tutela della qualità delle produzioni agroalimentari e ittiche e per il contrasto delle frodi nei medesimi settori.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica  afferma che il comma 187 ripristina lo status quo ante l’entrata in vigore del DL 95/2012, mantenendo in capo all’Agea le funzioni di coordinamento di cui all’articolo 6, comma 3, del Regolamento CE 1290/2005. La norma non comporta oneri aggiuntivi, in quanto non erano state scontate economie sui saldi di finanza pubblica con riferimento alle disposizioni di cui al citato decreto legge. Inoltre il trasferimento delle funzioni al MIPAAF ad oggi non è stato ancora attuato.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 187, pur prendendo atto di quanto precisato dalla relazione tecnica in ordine alla mancata applicazione - fino ad oggi - delle norme del DL 95/2012 che avevano previsto il trasferimento al Ministero delle politiche agricole delle funzioni richiamate dal testo, appare comunque opportuno acquisire una valutazione del Governo in ordine alla modifica in esame, che ripristina in parte la preesistente distribuzione delle competenze fra l’Agea e il Ministero. .

Secondo la RT allegata al DL 95/2012, infatti, la predetta riorganizzazione dell’Agea e del Ministero (con la definizione della nuova struttura di governance e di controllo dell’Agenzia) era finalizzata a contenere le spese di funzionamento dell’Agenzia. Eventuali risparmi sarebbero stati accertati a consuntivo. Sempre secondo la medesima RT, tale contenimento della spesa sarebbe stato realizzato attraverso un ridimensionamento degli organi direttivi dell’Agenzia, con la soppressione del consiglio di amministrazione (composto da sette membri più il presidente) e del consiglio di rappresentanza (composto da dieci membri). In proposito si segnala che tale ridimensionamento non viene revocato con il comma 187 in esame, tenuto conto che fra le abrogazioni previste dalla norma non rientra la disposizione (art. 12, comma 13, del DL 95/2012) con la quale il ridimensionamento era stato disposto.

Riguardo al comma 188, si osserva che non sono disponibili informazioni in ordine all’entità delle somme interessate dallo slittamento previsto dalla norma. Ciò premesso, andrebbe comunque escluso che tale slittamento possa alterare le previsioni di cassa scontate a legislazione vigente. Si ricorda, infatti, che l’Agea rientra fra le amministrazioni pubbliche che concorrono alla costruzione del conto economico consolidato.

 

Comma 189 – Potenziamento del servizio fitosanitario nazionale

La norma, introdotta dal Senato, autorizza la spesa di 5 milioni di euro nel 2014 al fine di potenziare il servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata sugli olivi dal batterio Xylella fastidiosa e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e di controllo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura.

 

Il prospetto riepilogativo trasmesso alla Camera al passaggio del disegno di legge fra i due rami del Parlamento ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emergenza batterio Xylella fastidiosa

5

 

 

5

 

 

5

 

 

Maggiori entrate extratributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento all’entrata bilancio dello Stato – Fondo meccanizzazione agricola

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione Fondo meccanizzazione agricola(*)

 

 

 

5

 

 

5

 

 

(*) L’allegato fa riferimento – per un errore materiale, si presume – al “Fondo di cui all’articolo 6 della legge 910/1966”, finalizzato a finanziare contributi e mutui da destinare alle cooperative fra produttori agricoli. Il testo del comma 189 in esame fa invece riferimento al Fondo di cui all’articolo 12 della medesima legge (Fondo per la meccanizzazione in agricoltura)[162].

 

La relazione tecnica  nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Comma 190 – Pagamenti e riscossioni di competenza dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico

La norma, introdotta dal Senato, autorizza Il Ministero delle politiche agricole - per l'anno 2014 - ad effettuare le operazioni di pagamento e di riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (Assi) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-quater del DL 95/2012. Tali operazioni saranno effettuate utilizzando i conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, con successiva rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.

L’articolo 23-quater ha disposto, al comma 9, la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (Assi), stabilendo che con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole fossero ripartite tra il medesimo Ministero e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad Assi dalla normativa vigente, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Tale ripartizione è stata effettuata con il DM 31 gennaio 2013.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica  afferma che la norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire la conferma del Governo – che le operazioni di pagamento e di riscossione richiamate dal testo siano effettuate nell’ambito delle risorse disponibili e senza alterare le previsioni di cassa scontate a normativa vigente.

Peraltro non appaiono del tutto chiare le finalità della norma, atteso che il decreto ministeriale volto a ripartire le funzioni e le risorse ex-Assi fra il Ministero delle politiche agricole e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli risulta già adottato (in data 31 gennaio 2013).

 

Comma 191 – Fondo per esigenze indifferibili

La norma, modificata al Senato, prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di euro 24.631.245 per il 2014.

La norma demanda ad un decreto ministeriale (MEF) la ripartizione delle dotazioni del Fondo tra le finalità indicate nell’Elenco 1 allegato al provvedimento in esame.

Si evidenzia che rispetto al testo originario del provvedimento, tra le finalità riportate nell’Elenco 1, è stata espunta la voce “Policlinici universitari e strutture ospedaliere”, alla quale era associata una spesa di 80 milioni di euro (v. commi 246 e 247), nonché quella relativa alla voce “Fiera di Verona”, alla quale era associata la spesa di 3 milioni di euro. Le modifiche apportate hanno ridotto, pertanto, le dotazioni del fondo in riferimento da 107.631.245 euro a quello evidenziato nel testo in esame (euro 24.631.245) con una riduzione complessiva di 83 milioni di euro.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo licenziato al Senato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

24,6

 

 

24,6

 

 

24,6

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, essendo il maggior onere limitato all’entità dello stanziamento.

 

Comma 192 – Risorse per impianti sportivi

Normativa vigente: l’art. 90, comma 12, della legge n. 289/2002 istituisce presso l'Istituto per il credito sportivo il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.

 

La norma, modificata nel corso dell’esame al Senato, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2014, 15 milioni di euro per l’anno 2015 e 20 milioni di euro per l’anno 2016 per l’integrazione del Fondo di cui all’art. 90, comma 12, della legge n. 289/2002.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese in conto capitale

 

 

10

15

20

5

10

15

5

10

15

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire che il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è integrato con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare essendo l’onere configurato come limite di spesa. In merito alla diversa distribuzione degli effetti nel triennio sui tre saldi, si prende atto di quanto affermato dal Governo in sede di esame del provvedimento al Senato[163], rappresentando che il profilo di cassa dell’intervento è stato valutato in modo prudenziale e tiene conto sia dell’avvio progressivo delle attività per la costruzione di nuovi impianti sportivi che del potenziale tiraggio, diluito nel tempo, derivante dalla ristrutturazione di quelli già esistenti.

 

Comma 193 – Risorse al Centro di produzione Spa

La norma autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.a., di cui all’art. 2, comma 3, del DL n. 194/2009[164].

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

Centro di produzione Spa

10

10

 

10

10

 

10

10

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare essendo l’onere configurato come limite di spesa.

 

Commi 194 e 195 – Luoghi della memoria della I^ Guerra mondiale

Le norme, introdotte al Senato, dispongono le seguenti autorizzazioni di spesa:

·         8 milioni per il 2014 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, al fine realizzare interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei “Luoghi della memoria” nel quadro degli eventi programmati per la celebrazione del Centenario della prima guerra mondiale (comma 194);

·         1,5 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di promuovere la conoscenza degli eventi dalla prima guerra mondiale e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico (comma 195).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese in conto capitale

Comma 194

8,0

5,0

5,0

8,0

5,0

5,0

8,0

5,0

5,0

Maggiori spese correnti

Comma 195

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 196-199 – Risorse alla Presidenza del Consiglio per la gestione e l’implementazione di banche dati normative

Le norme:

·         incrementano il Fondo per il finanziamento del Portale Normattiva[165] di euro 1.500.000 per l’anno 2014, euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e euro 800.000 a decorrere dall’anno 2017 e stabiliscono che ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con modalità stabilite attraverso un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 196);

·         mediante l’abrogazione dei commi 1, 2 e 3 del DL 200/2008, escudono il Ministro della semplificazione dal coordinamento delle attività per l'informatizzazione della normativa ed abrogano la disposizione che poneva il divieto di finanziamento, a carico di bilanci pubblici, di progetti di classificazione e di accesso alla normativa vigente non rientranti nell'ambito delle attività coordinate ai sensi di quel decreto-legge (comma 197);

·         istituiscono un Fondo presso la  Presidenza del Consiglio dei ministri per il programma x-leges, finalizzato alla trasmissione telematica tra organi costituzionali delle deliberazioni e documenti inerenti la formazione degli atti normativi, nonché all’alimentazione della Gazzetta ufficiale in conformità al codice dell'amministrazione digitale). La dotazione del fondo è determinata in complessivi euro 1.500.000 di cui euro 200.000 per l’anno 2014, euro 400.000 per l’anno 2015, euro 300.000 per l’anno 2016, euro 200.000 per l’anno 2017, euro 200.000 per l’anno 2018 ed euro 200.000 per l’anno 2019 (comma 198);

·         dispongono l’abrogazione della vigente disposizione secondo cui i disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento debbono recare in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate[166] (comma 199).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

Normattiva

1,5

1,0

1,0

1,5

1,0

1,0

1,5

1,0

1,0

Progetto x-leges

0,2

0,4

0,3

0,2

0,4

0,3

0,2

0,4

0,3

 

 

La relazione tecnica premette che l’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n.388 ha istituito un Fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente. Le risorse del suddetto Fondo sono state utilizzate per il programma per l’informatizzazione della normativa vigente. Nell’ambito di tale programma è stato realizzato in particolare il Portale denominato “Normattiva”, il quale si propone di fornire un servizio che consenta ai cittadini l’accesso libero e gratuito, attraverso internet, alla normativa vigente ed al legislatore strumenti di supporto per la produzione e la semplificazione normativa.

La RT ricorda che le modalità di esecuzione del sopra citato programma sono state regolamentate con il d.P.C.M. 24 gennaio 2003 e che l’art. 1 del DL n. 200/2008 ha stabilito, tra l’altro, che le Amministrazioni di Camera e Senato collaborino all’attuazione delle suddette iniziative e che sia assicurata la convergenza presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale, in cooperazione con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

In attuazione di quanto sopra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) hanno stipulato, in data 8 ottobre 2009, un accordo, di durata quinquennale, con il quale le parti si sono impegnate a collaborare, assumendo ciascuna le obbligazioni di competenza per la realizzazione del Portale “Normattiva”.

In tale accordo è stato previsto che per lo “start up” del Portale vengano corrisposte risorse pari ad euro 3.035.500,00 (esclusa IVA) e per la gestione (acquisizione e multivigenza) e l’ulteriore realizzazione di implementazione del Portale stesso, comprendente solamente gli atti normativi numerati dal 1946 ad oggi, venga corrisposto un canone annuo forfettario pari ad euro 497.500 (esclusa IVA).

Il Portale “Normattiva”, così come realizzato ad oggi, garantisce quotidianamente  circa 30.000 accessi nei giorni lavorativi, costituendo, pertanto, un servizio pubblico di fondamentale rilievo, anche ai fini della trasparenza dell’azione normativa.

E’ necessario, pertanto, garantire un finanziamento stabile sia per la gestione ordinaria, comprendente l’acquisizione e l’aggiornamento in multivigenza degli atti normativi, che per il completamento e lo sviluppo del Portale.

In particolare, è necessario completare la banca dati con gli atti normativi numerati dal 1861 al 1945, con gli atti non numerati e con la classificazione dei testi secondo i descrittori estratti dal THESAURUS EUROVOC, adottato nell’ambito dell’Unione europea, nonché di integrare il Portale con gli atti normativi in multivigenza regionali.

La relazione tecnica ricorda quindi che, a tal fine, la disposizione  recata dal comma 196 prevede che il Fondo  di cui all’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinato esclusivamente al Portale “Normattiva”, sia incrementato di euro 1,5 milione per il 2014, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 durante i quali realizzare l’implementazione sopra descritta, e di euro 800 mila annui a partire dall’anno 2017 per la gestione ordinaria e per le attività di miglioramento del sito.

Sottolinea infine che con il comma 198 viene istituito un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi costituzionali, per assicurare la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri, nonché ad alimentare la Gazzetta Ufficiale. Il fondo è costituito con una dotazione complessiva  pari a 1,5 milioni di euro, di cui 200.000 euro per l’anno 2014,  400.000 euro per l’anno 2015, 300.000 euro per l’anno 2016 e 200.000 dall’anno 2017 all’anno 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, essendo gli oneri configurati come limiti di spesa.

 

Comma 200 – Acquisto di mobili, arredi ed autovetture

La norma reca la novella dell’art. 1 comma 144, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) nonché dell’art. 5, comma 2, della legge n. 95/2012 (DL spending review) al fine di escludere gli acquisti effettuati per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all’estero dai limiti previsti in capo alle pubbliche amministrazioni per l’acquisto di arredi, mobilio ed autovetture, nonché per le spese di esercizio e manutenzione di autovetture e per l’acquisto di buoni taxi.

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di parte capitale destinati all’erogazione agli uffici all’estero delle dotazioni finanziarie di parte corrente e di parte capitale, iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

L’art. 5, comma 2, del DL n. 95/2012 - nel testo vigente - prevede che a decorrere dal 2013 le amministrazioni pubbliche[167] non possano effettuare spese superiori al 50 % della spesa sostenuta nel 2011 per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni-taxi. Alla norma non sono ascritti effetti diretti sui tendenziali, ciò in quanto - come evidenziato dalla RT allegata – agli stessi sono inclusi nella riduzione delle spese contabilizzate ai fini dei saldi di finanza pubblica, in altre disposizioni del medesimo decreto. In particolare nelle disposizioni relative ad acquisiti di beni e servizi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato (art. 1, commi 21 e 22) e degli enti e organismi pubblici (art. 8, comma 3) e degli enti territoriali (art. 16).

I commi 141-144, dell’art. 1, della legge n. 228/2012, prevedono in capo alle amministrazioni pubbliche, per gli anni 2013 e 2014, il divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi, salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili (comma 141). Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni dal 1° gennaio 2013 fino al 31dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche non possono acquistare autovetture né stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture (comma 143) Le summenzionate disposizioni non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza (comma 144). Alla norma di cui al comma 141, sono ascritti sui tendenziali effetti di minor spesa in conto capitale pari a 5 milioni di euro rispettivamente per il 2013 e per il 2014.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese correnti

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Minori spese in conto capitale

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

 

La relazione tecnica afferma che gli effetti finanziari delle norme derogatorie previste nel presente comma sono pari complessivamente a circa 986 mila euro. Gli oneri in riferimento vengono quantificati come mancati risparmi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto e trovano corrispondente copertura negli stanziamenti dei capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri destinati al sostenimento degli oneri derivanti dall’acquisto e manutenzione delle autovetture (capitolo n. 1613[168]) e di quelli relativi all’acquisto di mobili ed arredi (capitolo n. 7248[169]).

Tali effetti vengono quantificati dalla RT nei seguenti termini:

·         per quanto concerne l’acquisto di mobili ed arredi, viene valutato il mancato risparmio, pari ad euro 308.271,96, corrispondente all’80 per cento della media delle spese sostenute negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili ed arredi all’estero, poiché il limite vigente è fissato, dall’art. 1, comma 141 della legge n. 228/2012, al 20 per cento di tale somma;

·         per quanto attiene, al limite di spesa per l’esercizio e la manutenzione delle autovetture, viene valutato il mancato risparmio corrispondente al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2011 per tale finalità, poiché il limite vigente è fissato, dall’art. 5, comma 2, del DL n. 95/2012, al 50 per cento dello stesso ammontare; l’importo da decurtare è pari ad euro 392.612,25.

·         per quanto concerne, infine, la deroga al divieto di acquisto delle autovetture, viene computato l’intero ammontare speso nell’anno 2011 (anno di riferimento per il calcolo del limite) per l’acquisto di autovetture da parte degli uffici all’estero, pari ad euro 285.522,98;

Si evidenzia che durante l’esame in prima lettura in 5^ Commissione al Senato, con riferimento alla norma in esame sono stati chiesti elementi di chiarificazione in merito all’effettiva riducibilità delle dotazioni degli stanziamenti di detto ministero. Sul punto il Governo, nella documentazione tecnica depositata[170] in 5^ Commissione, in risposta alle osservazioni formulate, ha confermato che i mancati risparmi sono stati quantificati per un importo complessivo di 1 milione di euro alla cui copertura finanziaria si provvede mediante la contestuale riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli 1613 e 7248 destinati al sostenimento delle spese istituzionali delle rappresentanze all’estero rispettivamente di parte corrente ed di parte capitale. E’ stato, altresì, confermato che i citati capitoli sono annoverati tra le spese rimodulabili.

 

In merito ai profili di quantificazione non appare chiaro come le deroghe disposte in favore del MAE alle norme limitative delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, possano produrre un effetto finanziario uniforme su ciascuno degli anni 2014-2016 nell’ambito delle rispettive poste correnti e in conto capitale. In particolare, con riferimento alla riduzione lineare delle spese in conto capitale, in corrispondenza di ciascun esercizio del triennio 2014-2016, in base a quanto rappresentato nel prospetto riepilogativo si produrrebbe un effetto di perfetta coincidente riduzione degli stanziamenti, dei pagamenti e delle relative consegne; effetto che sembrerebbero discostarsi dalle modalità di contabilizzazione tradizionalmente seguite in materia di investimenti pubblici.

Si rammenta, infatti, che ai fini della contabilizzazione pubblica degli investimenti[171], con riguardo alla realizzazione di opere pubbliche finanziate[172] dallo Stato, nel caso degli investimenti diretti, mentre sul saldo netto da finanziare viene contabilizzato l’importo autorizzato dalla norma, su fabbisogno e indebitamento netto si determina un impatto differente. Tale impatto, viene, infatti, stimato sul saldo netto da finanziare sulla base del grado di spendibilità delle somme - la cui valutazione tiene anche conto delle procedure di spesa sottostanti - con un incidenza, in termini di evidenza statistica, di circa il 30 per cento - almeno sul primo anno - della spesa prevista nell’anno in cui lo stanziamento viene iscritto in bilancio. Sull’indebitamento netto viene registrato, altresì, il valore dei beni che si prevede saranno consegnati nel periodo di riferimento.

La richiesta di chiarimenti, appare, altresì, opportuna, considerato che con riferimento alle norme limitative delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche derogate in favore del MAE dalla disposizione in esame, le misure previste dal DL n. 95/2012 (limitazione acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché limitazione acquisto di buoni-taxi) hanno natura permanente e producono propri effetti a decorrere dal 2013, mentre quelle previste dalla legge n. 228/2012, fanno riferimento ad esercizi limitati, quali il biennio 2013-2014 (acquisto di mobili e arredi) ed il triennio 2013-2015 (divieto di acquisto autovetture e stipula contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture). Si evidenzia, altresì, che alle norme derogate non sono stati ascritti effetti di risparmio sui tendenziali in quanto questi (con l’eccezione del comma 141, dell’art. 1, della legge 228/2012 che impatta in conto capitale sui saldi per 5 milioni di euro nel 2013 e nel 2014) come evidenziato nelle rispettive RT sono "quantificabili solo a consuntivo". Si rileva, inoltre, che tra le spese correnti di cui si prevede la riduzione, in base a quanto rappresentato nella RT, sembrano figurare, tra l’altro, quelle relative all’acquisto di mobili ed arredi che, viceversa ai sensi del citato comma 141, dell’art. 1, della legge 228/2012 sembrano possedere natura in conto capitale.

 

Comma 202  – Disposizioni in favore del comune di Lampedusa e Linosa e del programma di metanizzazione del Mezzogiorno

La norma, introdotta dal Senato[173], contiene disposizioni in favore del comune di Lampedusa e Linosa[174] e in favore del programma di metanizzazione del Mezzogiorno[175]. Con riferimento al primo aspetto la norma dispone:

-            l’assegnazione al Comune di Lampedusa e Linosa di 20 milioni di euro complessivi per il triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) stanziate dalla presente legge per gli anni 2014-2020.

Le risorse sono utilizzabili nell’ambito di un piano di interventi in materia di incremento dell'efficienza della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento e ammodernamento dell'edilizia scolastica, predisposto dal Comune, istruito dal Ministro per la coesione territoriale e approvato dal CIPE;

-             la possibilità da parte del comune di richiedere l’assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., sulla base di apposita convenzione, con oneri a carico delle risorse stanziate dal presente comma;

-             l’accesso per le micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana del Comune di Lampedusa e Linosa alle agevolazioni[176] riconosciute alle zone franche urbane della Sicilia, a valere sulle risorse allo scopo stanziate.

Con riferimento al programma di metanizzazione del Mezzogiorno[177], la norma autorizza la spesa di 20 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2015-2021 per la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del  54 per cento del costo dell'investimento previsto.

I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento secondo criteri di priorità definiti dal CIPE.

La copertura della spesa di cui al presente comma è assicurata:

-             per il cinquanta per cento (vale a dire per 10 milioni di euro l'anno per i periodi di imposta dal 2015 al 2021), mediante una componente a valere sulle tariffe, stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

-             per il restante cinquanta per cento, mediante una parte dell'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma è tenuto a corrispondere annualmente[178]. E corrispondentemente previsto  che sia ridotta, per pari importo, la quota del gettito da riversare, sulla base della normativa vigente, al Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui al comma 2.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa alle modifiche apportate al Senato, afferma quanto segue:

- le risorse assegnate al comune di Lampedusa e Linosa, sono finalizzate alla realizzazione di interventi infrastrutturali, sulla base di un piano che dovrà essere approvato dal CIPE. Il contributo è pari a 20 mln di euro per il periodo 2014-2016, la cui articolazione temporale sarà stabilita dal CIPE. La copertura è a carico della quota nazionale del Fondo di sviluppo e coesione e quindi non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si prevede che la zona franca urbana (ZFU) del Comune di Lampedusa e Linosa[179], possa accedere alle risorse del Piano d’azione e coesione, stanziate[180] per le sole ZFU individuate nella delibera CIPE 14/2009. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non sono infatti previsti stanziamenti aggiuntivi, ma in virtù di questa disposizione, il comune di Lampedusa e Linosa è ammesso a partecipare alla ripartizione del plafond disponibile che attualmente è pari, fatto salvo il cofinanziamento della Regione Siciliana, a 184,7 mln di euro per le ZFU siciliane, di cui 147 mln a valere sul Piano di azione e coesione e 37,7 mln rinvenienti dalle risorse ex D.Lgs. n. 112/1998.

- è sottolineata la necessità di portare a conclusione il Programma di metanizzazione del Mezzogiorno, istituito con la legge 28 novembre 1980, n. 784, successivamente rilanciato con la legge 7 agosto 1997, n. 266, e non ancora completato.

In particolare occorre – tra l’altro – dare riscontro alle pressanti richieste di integrazione alla rete energetica nazionale provenienti dal Cilento, vasta zona meridionale della Campania nella quale ricadono circa novanta comuni nonché area non ancora fornita di una rete di distribuzione locale di gas naturale.

Il Programma verrebbe attuato e completato dando priorità a quattro comuni campani già inseriti in una graduatoria del Ministero dello sviluppo economico del 1999, secondo le  modalità e priorità per la concessione dei contributi agli altri comuni stabilite dal CIPE.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle disposizioni in esame, presumibilmente in ragione della loro compensatività, mentre risulterebbe corretto, sotto il profilo contabile iscrivere le relative maggiori spese e le corrispondenti misure di copertura.

In particolare, con riferimento alle disposizioni in favore del comune di Lampedusa e Linosa, andrebbe indicata la maggiore spesa in conto capitale derivante dalla destinazione di risorse al Comune di Lampedusa e Linosa, riducendo corrispondentemente l’importo del Fondo per lo sviluppo e la coesione. La mancata indicazione di tali effetti non consente di individuare il profilo temporale degli effetti di finanza pubblica connessi all’utilizzo dei 20 mln di euro stanziati per il triennio 2014-2016, cui deve corrispondere un’equivalente riduzione di spesa a valere sul fondo utilizzato a copertura.

Analogamente, con riferimento al programma di metanizzazione andrebbe indicato, tra le maggiori spese in conto capitale, l’importo di 20 mln annui a decorrere dal 2015 (fino al 2021), tra le maggiori entrate, il gettito derivante dagli incrementi tariffari e, tra le minori spese, la riduzione delle dotazioni del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi.

 

Comma 203 – Finanziamento del CNAO

La norma, introdotta dal Senato[181], autorizza la spesa di 3 milioni per l’anno 2014 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO)

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

3

 

 

3

 

 

3

 

 

 

La relazione tecnica precisa che l’art. 92, comma 1, della legge n. 388 del 2000 ha istituito il Centro nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) e ha assegnato al medesimo Centro un contributo annuo di 20 miliardi di lire (corrispondenti a €10.329.137,98) per ciascuno degli anni 2001 e 2002 per la realizzazione della struttura.

La legge n. 289/2002 art. 52, comma 21, al fine di potenziare le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, ha riconosciuto al CNAO l’assegnazione di fondi per l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e, per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all’art. 52, sopra citato, il decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2006.

Va a questo punto osservato che, a seguito delle numerose variazioni negative di bilancio introdotte nel corso degli anni dalle leggi finanziarie, gli stanziamenti previsti dalla norma istitutiva del CNAO, sono stati così ridotti: nel 2002 il finanziamento non è stato erogato, fino a subire, a partire dal 2011, una decurtazione di quasi il 50% (il bilancio di previsione dello Stato – anni 2012/2014 prevede per il finanziamento CNAO solo € 5.251.791,00 rispetto ai € 10.000.000 statuiti dalla L.248/2005).

Nel 2013 lo stanziamento di bilancio assestato concernente il CNAO è pari a circa 5,9 milioni euro, nessun contributo è previsto per gli anni successivi.

La proposta normativa in esame ha, pertanto, lo scopo di consentire la conclusione delle procedure di sperimentazione dei fasci di ioni di carbonio e di protoni, avviata dal novembre 2012 con il trattamento di 56 pazienti, e di approvazione dei protocolli terapeutici, destinando al medesimo Centro la quota di 3 milioni per il 2014. Agli oneri derivanti dall’attuazione della proposta normativa in esame, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente  relativo all’accantonamento del Ministero della salute per il medesimo.

A sostegno della proposta normativa in esame va segnalato che il CNAO è il secondo Centro adroterapico in Europa e pertanto, grazie anche alla Direttiva 2011/24/UE del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, come noto in fase di recepimento da parte del Ministero della salute, ha alte potenzialità di attrarre pazienti dall’estero, rendendo il proprio bacino d’utenza più ampio rispetto a quello nazionale, e conseguentemente di reperire ulteriori entrate derivanti dai rimborsi da parte degli Stati membri dell’UE per le prestazioni erogate.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato all’entità della spesa autorizzata.

 

Comma 204 – Obiettivi di risparmio per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato[182], prevedono che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del dieci per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione. Le misure alternative di contenimento della spesa non possono prevedere l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente né deroghe alle vigenti disposizioni in tema di personale, con particolare riferimento a quelle comportanti risparmi di spesa. Il rispetto di quanto previsto dal presente comma è asseverato dall'organo di controllo interno delle predette autorità.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

 

La relazione tecnica afferma che la norma mira a consentire alle Autorità indipendenti ricomprese nel suo ambito applicativo di accompagnare l’equilibrato e corretto sviluppo dei settori economici con adeguati livelli di regolazione e controllo, anche tramite l’adozione di misure gestionali di contenimento della spesa  alternative che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del dieci per cento rispetto gli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi dell’entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.

Le previsioni normative sopra descritte, secondo la relazione tecnica, migliorano gli obiettivi di finanza pubblica e i relativi saldi garantendo, al contempo, il rispetto dell’autonomia finanziaria e indipendenza sia dell’Autorità antitrust sia dei Regolatori di settore sancito anche a livello sovranazionale.

 

 In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che i risparmi derivanti dall’applicazione della norma non sono scontati sui saldi di finanza pubblica.

 

Comma 205 – Condizioni per l’applicabilità del commissariamento provinciale

La norma, introdotta dal Senato[183], dispone che le disposizioni relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali si applicano ai casi in cui la scadenza naturale del mandato, o la cessazione anticipata degli organi provinciali, intervengano in una data compresa tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2014.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

 

La relazione tecnica, riferita alle modifiche apportate al Senato, afferma che la norma ha carattere strettamente ordinamentale e, in quanto tale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Viene precisato, comunque, che i compensi dei commissari straordinari sono già stanziati nel bilancio dei rispettivi enti ai fini dell’erogazione ai corrispondenti organi ordinari e che la gestione commissariale produce, anzi, un risparmio di spesa atteso il minor numero dei commissari rispetto a quello dei componenti degli organi ordinariamente costituiti.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare.

 

Commi 206-207 – Fondazioni lirico-sinfoniche di peculiare rilevanza

Normativa vigente: l’art. 11, commi 15 e 16, del DL 91/2013 stabilisce che le fondazioni, al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, sono tenute ad adeguare i propri statuti entro il 30 giugno 2014, nel rispetto di precise disposizioni concernenti la previsione di una struttura articolata in determinati organi, la possibilità della partecipazione di soci privati alla gestione o al patrimonio della fondazione in proporzione agli apporti finanziari disposti e l’articolazione del patrimonio della fondazione in un fondo di dotazione, indisponibile destinato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione per le spese correnti dell’ente. Le  disposizioni statutarie si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2015. Il mancato adeguamento dello statuto nei suddetti termini determina l’applicazione della disciplina sull’amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico sinfoniche di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 367/1996.

 

Le norme stabiliscono che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano individuate le fondazioni lirico-sinfoniche che, in possesso di evidenti  caratteri di peculiarità specificati dal comma 206, possono dotarsi di forme organizzative speciali.  Stabiliscono inoltre alcune eccezioni relativamente all’applicazione delle disposizioni concernenti l’organizzazione statutaria per la Fondazione Teatro alla Scala, le cui funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio di Amministrazione.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 206, specifica che la disposizione prevede l’individuazione, da parte del MIBACT di concerto con il MEF, delle fondazioni lirico-sinfoniche che - per le loro peculiarità storiche, artistiche  e gestionali - possono dotarsi di forme organizzative speciali e afferma che la disposizione, di carattere ordinamentale, non determina effetti finanziari. La RT non considera la disposizione di cui al comma 207 relativa alle eccezioni riferite alla Fondazione Teatro alla Scala.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Comma 208  – Contratti di locazione delle sedi diplomatiche

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato[184], modificano l’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18[185], che tratta dei beni mobili ed immobili utilizzati nelle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero. In particolare è stabilito che i contratti di locazione passiva possono avere una durata fino a diciotto anni (in luogo dei nove previsti dalle norme vigenti), se nel contratto è inserita la clausola di acquisto dell'immobile locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

 

La relazione tecnica afferma che la norma ha come finalità quella di superare il limite temporale (9 anni) previsto dalla vigente normativa per i contratti di affitto stipulati dall’Amministrazione degli Affari Esteri per gli immobili da destinare a sedi di rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituti di cultura e residenze ubicati all'estero. Detta proposta consente una diminuzione della spesa mediante l'utilizzo di contratti con previsioni temporali più lunghe che includano anche la possibilità di acquisire la proprietà (locazioni con patto di riscatto).

La proposta consentirebbe all’amministrazione degli esteri di avvalersi di soluzioni più convenienti disciplinate dalla normativa locale. In molti Paesi infatti esistono formule contrattuali di locazione con patto di riscatto opzionale che consentono - mediante l'esercizio dell’opzione - la possibilità di diventare proprietari dell'immobile, recuperando gli oneri per i canoni di fitto già corrisposti.  Ciò consentirebbe il recupero di risorse mediante investimento (attualmente spese senza alcun ritorno). Queste formule tuttavia di solito sono utilizzabili in contratti di durata temporale più ampia dei 9 anni previsti dalle norme vigenti.

La nuova disposizione non consente il ricorso a contratti di leasing finanziario.

La disposizione in esame non determina, pertanto, oneri a carico della finanza pubblica.

 

 In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 209– Fusione di SICOT S.r.l. e Consip S.p.A.

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato[186], stabiliscono che i consigli di amministrazione di SICOT - Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l. e di Consip S.p.A., entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano l'assemblea per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SICOT S.r.l. in Consip S.p.A.. Dal momento dell'attuazione dell'incorporazione, la convenzione attualmente in essere tra la SICOT S.r.l. e il Ministero dell'economia e delle finanze è risolta e le attività previste dalla stessa, ovvero parte delle stesse, potranno essere affidate dal Ministero, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale, a Consip S.p.A., secondo modalità in grado di limitare esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro l'accesso ai dati e alle informazioni trattati. Le operazioni compiute in attuazione delle norme in esame sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

 

La relazione tecnica ribadisce che le disposizioni prevedono la fusione per incorporazione della società SICOT - Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.L nella società CONSIP S.p.A., e che entrambe le società sono in house e partecipate interamente dal MEF.

Le attività di supporto prestate dalla SICOT al Dipartimento del Tesoro, per la gestione delle partecipazioni azionarie detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze e per l'attuazione dei processi di privatizzazione[187] e regolate dalla convenzione in essere tra MEF e Sicot, possono essere affidate dal Ministero dell'economia e delle finanze a CONSIP S.p.A. che può svolgere le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. L’affidamento sarà disposto sulla base di un nuovo rapporto convenzionale e secondo modalità in grado di limitare l'accesso ai dati ed alle informazioni trattate esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.

La norma, secondo la relazione tecnica, è volta ad una razionalizzazione dell'assetto delle partecipazioni detenute dal MEF, anche al fine di realizzare economie di scala.

La proposta non comporta oneri a carico della finanza pubblica ma potrebbe far realizzare risparmi di spesa, allo stato non quantificabili, grazie ad un più flessibile utilizzo delle figure professionali necessarie al supporto del Ministero nella gestione delle partecipazioni, nell'ambito della nuova convenzione che potrà essere stipulata con Consip.

In merito, poi, all'esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta esclusa l'IVA, per le operazioni effettuate in attuazione delle norme  in esame  si evidenzia che tale esenzione configura una rinuncia a maggior gettito e, pertanto, non si ascrivono effetti.

 

 In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 210 – Modifiche alla procedura per la liquidazione di Cinecittà Luce S.p.A.

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato[188], modificano i commi 11 e 12 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98/2011.  In particolare le modifiche apportate al comma 11 consentono il trasferimento a Fintecna, o a sua controllata, di Cinecittà Luce S.p.A. a prescindere dalla sua liquidazione, passaggio preliminare obbligatorio previsto, invece dalla legislazione vigente. Il trasferimento secondo le norme in esame deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, la società trasferitaria provvede a delibera la messa in liquidazione di Cinecittà Luce S.p.A.

La riformulazione del comma 12 del citato articolo 14 prevede che entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della società, si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine di effettuare, entro 90 giorni, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita. Tale valutazione è effettuata per determinare il corrispettivo del trasferimento.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che le stesse non comportano oneri a carico della finanza pubblica perché si limitano a modificare alcuni aspetti procedurali di un processo già previsto dalla normativa vigente.

 

 In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Comma 211 – Credito d’imposta per l’informatizzazione nel settore editoria

Normativa vigente L’art. 4, c. 1, del decreto legge n. 63/2012 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2013, l’obbligo della tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici.

Al fine di agevolare i soggetti interessati – che devono dotarsi dei necessari strumenti informatici e telematici per la lettura del codice a barra – è stato introdotto, per l’anno 2012 e nei limiti della regola del de minimis, un credito d’imposta da utilizzare in compensazione per il pagamento di debiti tributari e contributivi ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il beneficio spetta nel limite di spesa fissato in 10 milioni per l’anno 2012.

L’art. 10-sexies, comma 2, del d.l. n. 194/2009 dispone che - in attesa della riforma organica del settore dell’editoria prevista dal comma 1 e fermi restando gli stanziamenti previsti per le provvidenze all’editoria come determinati dalla Tabella C della legge finanziaria per il 2010 – una quota dei predetti stanziamenti, non inferiore a 50 milioni di euro per il 2010 sia destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali del settore dell’editoria. A tal fine il citato importo è immediatamente accantonato e reso indisponibile fino all’utilizzo per la predetta finalità.

 

La norma, introdotta dal Senato, interviene sull’articolo 4, comma 1 del decreto legge n. 63/2012 disponendo la proroga di due anni l’entrata in vigore dell’obbligo di tracciabilità delle vendite (dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014).

Contestualmente attribuisce il credito d’imposta – già disposto per l’anno 2012 – alle spese sostenute nel 2014.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

 

La relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato, afferma che il credito d’imposta introdotto dal decreto legge n. 63/2012 (anno 2012) non ha avuto alcuna applicazione concreta e, conseguentemente, non ha generato ad oggi alcun onere finanziario.

Infatti, spiega la RT, “la disciplina di cui all’articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 non era direttamente applicativa, disponendo che il credito d'imposta fosse finanziato, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2012, a valere sui risparmi derivanti da una pregressa regolazione debitoria con Poste Italiane, da accertare con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e con il quale si sarebbero dovuti altresì definire “le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo, anche con riguardo alla fruizione del credito d’imposta ai fini del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.”. 

Le risorse destinate alla sua copertura finanziaria derivavano dalla conclusione del complesso iter di accertamento dei risparmi effettivi conseguiti in ragione dell’applicazione dell’art. 56 delle legge n. 99/2009, come interpretato dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 63/2012, che ha stabilito le tariffe di riferimento per il calcolo e la liquidazione dei rimborsi a Poste Italiane relativamente ai primi tre mesi dell’anno 2010. In relazione a tale esigenza, risultavano già stanziati nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri 50 milioni di euro, ai sensi dell’art. 10-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 194/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 25/2010.

Tale stanziamento non è stato ancora utilizzato a causa delle difficoltà applicative concernenti le tariffe postali di riferimento, poi risolte dalla disposizione di cui al citato art. 4 del decreto-legge n. 63/2012.

La complessa vicenda si sta concludendo in questi giorni, con la determinazione del quantum dovuto a Poste italiane rispetto ai 50 milioni già previsti in bilancio; in particolare, è stato definito che il risparmio congiuntamente stimato dovrebbe attestarsi intorno ai 5 milioni di euro. La differenza - appositamente  richiamata dal fondo delle partite perente del bilancio della PCM - sarà corrisposta a Poste Italiane entro dicembre 2013.

Soltanto in quel momento sarà possibile adottare il provvedimento di accertamento dei risparmi conseguiti e, successivamente, il DPCM, da adottarsi di concerto con il MEF, che definirà condizioni, termini e modalità di applicazione del presente credito di imposta di  cui all’art. 4 sopra richiamato, con il successivo versamento in conto entrate di tali risparmi al fine attivare concretamente il credito di imposta predetto”.

Ad integrazione delle risorse così accertate, si aggiungeranno quelle rinvenienti dall’applicazione del comma 212 del testo in esame, fermo restando il tetto massimo di spesa già stabilito in 10 milioni di euro dalla disciplina vigente” .

 

Per quanto sopra indicato, la RT ritiene che il differimento del credito di imposta già contemplato dal decreto-legge n. 63/2012 non genera per la finanza pubblica alcun nuovo onere suscettibile di determinare l’obbligo di copertura, trattandosi di risorse già stanziate e presenti nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva, in primo luogo, che gli oneri recati dalla norma in esame – la cui copertura finanziaria è parzialmente a valere sui risparmi stimati dalla disposizione contenuta nel comma 212 (5 milioni di euro per l’anno 2014) – non risultano evidenziati nel prospetto riepilogativo allegato al testo in esame. Sul punto appare necessario l’avviso del Governo.

In merito alla compensatività degli effetti finanziari si rileva che una parte delle risorse necessarie (5 milioni nel 2014) è riferita ai  risparmi che si prevede di realizzare (rispetto ai 50 milioni previsti) nella definizione del quantum dovuto a Poste italiane in relazione ai risparmi effettivi conseguiti in ragione dell’applicazione dell’art. 56 delle legge n. 99/2009, come interpretato dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 63/2012, che ha stabilito le tariffe di riferimento per il calcolo e la liquidazione dei rimborsi a Poste Italiane relativamente ai primi tre mesi dell’anno 2010. Sul punto si segnala quanto segue:

-             le stime indicate nella relazione tecnica non sono evidenziate nel prospetto riepilogativo e pertanto non risultano scontate nei saldi di finanza pubblica;

-             l’eventuale compensatività degli effetti finanziari recati dal comma in esame e dal comma 212 è subordinato alla realizzazione di risparmi, non ancora verificati, che dovrebbero ottenersi dalla disciplina sulle tariffe agevolate e dai relativi rapporti finanziari con Poste S.p.A.. Si ritiene, pertanto, che tali risorse possano essere utilizzate per la copertura solo in presenza di una corrispondente riduzione del relativo stanziamento di spesa;

-             fermo restando che le risorse necessarie per l’integrale copertura finanziaria (5 milioni) sono, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, presenti nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, appaiono necessari dei chiarimenti in merito all’annualità nella quali tali oneri sono iscritti ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto, tenuto conto che tale imputazione risulta legata alla effettiva fruizione del beneficio da parte dei contribuenti..

In particolare, si evidenzia che il credito d’imposta in esame, utilizzabile in compensazione per il pagamento di debiti tributari e contributivi, anche se riconosciuto per le spese sostenute nel 2014, è suscettibile di determinare effetti di cassa anche nei periodi d’imposta successivi.

 

Per le ulteriori richieste concernenti la stima degli effetti e il rispetto del limite di spesa, si ribadisce quanto già evidenziato in sede di verifica degli effetti del citato articolo 4 del decreto legge n. 63/2012.

In tale sede, tra l’altro, era stato evidenziato che “Con riferimento al rispetto del limite di spesa, si osserva che il monitoraggio previsto non sembrerebbe sufficiente a garantire tale limite. Ciò in quanto il beneficio introdotto dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2012, il cui termine di scadenza è fissato al 30 settembre 2013. Prima di tale data (e dei tempi necessari per elaborare le dichiarazioni presentate), in assenza di una preventiva autorizzazione per l’accesso al beneficio, non è possibile conoscere l’onere a carico della finanza pubblica. Il monitoraggio previsto dalla norma sembra quindi consentire una verifica solo ex post degli effetti finanziari e in soli termini di competenza.

Si segnala in proposito che la fruizione del credito d’imposta introdotto dal comma 1 potrà avvenire in compensazione a decorrere dal 2013 (anno in cui si presenta la dichiarazione dei redditi relativa al 2012) ed esaurirà i suoi effetti solo quando gli operatori interessati avranno utilizzato l’intero beneficio fiscale. Pertanto l’onere può considerarsi correttamente compensato, per quanto attiene al profilo di cassa, soltanto nel caso in cui i risparmi derivanti dal successivo comma 3 risultino corrispondenti sia in termini quantitativi che di allineamento temporale ai predetti oneri. Appare quindi necessario acquisire maggiori elementi di valutazione in merito all’effettivo profilo di cassa dei risparmi di cui al comma 3. Sul punto si rinvia alla relativa scheda.

Appare, infine, opportuna una conferma circa la possibilità, per gli uffici finanziari interessati, di effettuare il monitoraggio previsto con l’utilizzo delle risorse umane e finanziarie disponibili.”.

 

Comma 212 – Credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno

La norma, introdotta dal Senato, prevede l’abrogazione della disposizione che ha introdotto un credito d’imposta in favore delle imprese che sviluppano  nel  territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il  noleggio di opere dell'ingegno digitali.

Il beneficio è riconosciuto in misura pari al 25% dei costi sostenuti negli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa di 5 milioni annui fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le somme originariamente destinate al credito d’imposta per l’anno 2014 sono utilizzate come parziale copertura degli oneri recati dal comma 211 (credito d’imposta per l’informatizzazione nel settore della editoria). (cfr relativa scheda)

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato, afferma che le norme di cui si dispone l’abrogazione recavano l’istituzione di un credito d’imposta per lo sviluppo di piattaforme telematiche (destinate alla distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali). Tale beneficio non ha trovato alcuna concreta attuazione, anche in ragione della eccessiva indeterminatezza della fattispecie e dei criteri per il riconoscimento dell’agevolazione.

 

In merito ai profili di quantificazione si segnala la necessità di verificare la mancata applicazione del beneficio. Infatti, tenuto conto che il beneficio è stato introdotto in relazione alle spese sostenute dal 2013, l’Amministrazione finanziaria potrebbe non aver ancora avuto riscontro circa la fruizione del credito d’imposta medesimo. Ciò anche in considerazione del fatto che, in termini di cassa, gli effetti del beneficio – collegati alle spese sostenute nel 2013 – potrebbero presentarsi anche negli anni successivi. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Inoltre, si evidenzia che gli effetti finanziari positivi attribuiti alla norma in esame sembrerebbero utilizzati (per l’anno 2014) per la parziale copertura degli oneri recati dal comma 211. Rinviando per approfondimenti alla richiamata scheda, si rileva che il prospetto riepilogativo non evidenzia gli effetti stimati che dovrebbero interessare, oltre al 2014, anche il 2015. Sul punto si chiede l’avviso del Governo.

 

Comma 213 – Applicazione di tariffe postali agevolate alla spedizione di prodotti editoriali

Normativa vigente: l’art. 2, comma 1-bis del DL n. 125/2010 dispone che, fino al 31 dicembre 2012[189], per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri non si applica da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri il rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate e che le tariffe massime applicabili sono determinate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto interministeriale.

Il comma 3 dell’articolo 21 del DL 216/2011 stabilisce che fino al termine del 31 dicembre 2013 (così prorogato dal comma 2), le tariffe agevolate per la spedizione postale di cui al D.M. 21 ottobre 2010, si applichino anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC), individuate dall’art. 1, comma 3 del D.L. n. 353 del 2003 e delle associazioni d'arma e combattentistiche. Viene specificato che dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, stabilisce che sia mantenuto  per il triennio 2014-2016 il regime di sospensione delle agevolazioni tariffarie postali, in scadenza al 31 dicembre 2013. Stabilisce inoltre che fino al 31 dicembre 2016 continui ad applicarsi la disciplina introdotta dall'art. 21, comma 3, del DL n. 216/2011 per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d'arma e combattentistiche.

Tale disciplina esclude comunque ogni forma di rimborso da parte dello Stato per l’applicazione delle tariffe agevolate anche alle suddette associazioni e organizzazioni.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica specifica che la norma dispone l’ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2016, dell’attuale quadro regolatorio del sistema di “tariffe postali massime” applicabili alle spedizioni dei prodotti editoriali. La proroga in argomento è finalizzata ad evitare che la “disapplicazione” del regime del finanziamento pubblico delle agevolazioni tariffarie postali praticate alle imprese editoriali – disposta originariamente dal 1° settembre 2010 sino al 31 dicembre 2012 dall’art. 2, comma 1-bis, del DL n. 125/2010 e prorogata sino al 31 dicembre 2013 dall’art. 21, comma 2, del DL n. 216/2011– non sia più operante dal 1° gennaio 2014, con la conseguenza di ripristinare il previgente sistema di rimborso a carico dell’erario. Con la proroga rimane operante l’attuale meccanismo di determinazione delle tariffe massime praticabili agli editori – introdotto dal citato decreto legge n. 125 del 2010 – che si impernia sulla competenza del Ministro per lo sviluppo economico che provvede alla determinazione con decreto di concerto con il Ministro dell’economia, senza oneri a carico del bilancio statale. Con lo stesso comma si provvede a prorogare, per il medesimo arco temporale, la disposizione, pure introdotta dal citato decreto legge n. 125 del 2010, che ha esteso l’operatività delle “tariffe massime applicabili” alle spedizioni effettuate dalle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle associazioni d’arma e combattentistiche, anche qui sino al 31 dicembre 2013.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Comma 214 – Contributi alla stampa estera

Normativa vigente: l’art. 1-bis, commi 1 e  3, del DL 63/2012 dispone che con decreto del Presidente della Repubblica siano definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on-line, per un importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d'anno.

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, stabilisce che nelle more dell’emanazione del decreto previsto dall’art. 1-bis del DL 63/2012, per l’erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e diffusa all’estero, continuino ad applicarsi i criteri e le modalità di cui al DPR n. 48/1983[190].

 

Il prospetto riepilogativo, riferito alle modifiche introdotte al Senato, non considera la norma.

 

La relazione tecnica precisa che con la norma si provvede a prorogare l’operatività dei criteri stabiliti dal D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 48 per l’attribuzione dei contributi annuali alla stampa periodica edita e distribuita all’estero, previsti dall’articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416; la proroga si rende indispensabile, posto che il complesso iter di approvazione del nuovo regolamento di settore, previsto dall’articolo 1-bis, comma 3, del DL n. 63/2012, non si è ancora. Con la proroga della previgente disciplina regolamentare, viene resa pertanto possibile l’erogazione dei fondi già stanziati dall’art. 1-bis del DL n. 63/2012 (2 milioni di euro).

 

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare, atteso che la norma non innova rispetto alla disciplina vigente.

Si fa presente, tuttavia, che il DPR le cui disposizioni vengono mantenute applicabili dalla norma in esame, risulta abrogato[191].

 

Comma 215  – Riduzione delle spese della Banca d’Italia

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato[192], prevedono che la Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito della propria autonomia, dei principi di contenimento della spesa di personale di cui ai commi da 301 a 326. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che le stesse sono prive di effetti finanziari dal momento che la Banca d’Italia è fuori dal perimetro delle pubbliche amministrazioni.

 

 In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Comma 216  – Somme destinate ad accertamenti medico-legali

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato[193], prevedono che a decorrere dall'anno 2014, la quota delle risorse da attribuire alle Regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, è ripartita annualmente tra le Regioni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Le singole Regioni provvedono all'assegnazione delle rispettive quote agli enti da esse vigilati. Le risorse attribuite alle Regioni e agli enti da esse vigilati in forza delle norme in esame non possono essere destinate a finalità diverse dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, i cui oneri dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

 

La relazione tecnica afferma che le norme non determinano oneri in quanto finalizzate al mero riparto di risorse già previste a legislazione vigente.

 

 

 In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Comma 217  – Supporto di Consip agli acquisiti effettuati dalle pubbliche amministrazioni

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato[194], modificano l’articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, che tratta dell’acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale. L’attuale testo dell’articolo prevede che le amministrazioni pubbliche centrali possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario. Le modifiche eliminano il riferimento alla soglia di rilievo comunitario al fine di consentire alle amministrazioni di avvalersi comunque, se necessario, della consulenza di Consip per l’acquisto di beni o servizi.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

 

La relazione tecnica ribadisce che la norma intende consentire alle amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza indipendentemente dal fatto che gli acquisti che si intendono effettuare siano di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria. L'attività di centrale di committenza può, pertanto, esplicarsi anche in riferimento alle acquisizioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. La norma, dunque, garantirebbe una maggiore efficienza del rapporto collaborativo.

L’emendamento, secondo la relazione tecnica, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché la maggiore efficienza del rapporto collaborativo fra amministrazione e centrale di committenza determina una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione degli effetti di razionalizzazione e semplificazione dei processi di acquisto, della riduzione dei tempi e dei costi delle procedure nonché delle economie di scala realizzabili mediante l'aggregazione dei fabbisogni. In tal modo sarà possibile ottenere, anche per gli acquisti sotto la soglia di rilievo comunitaria risparmi di spesa, sia pure quantificabili a consuntivo.

 

 In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

 

Comma 218  – Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato[195], modificano l'articolo 37, comma 11 del decreto-legge n. 98/2011 6 luglio 2011. Il testo vigente di tale disposizione destina, a decorrere dall’anno 2014, la somma di 7,5 milioni di euro all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Le modifiche proposte stornano le somme del solo anno 2014 a diversa finalità di spesa: allo scopo di consentire che coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari possano svolgere un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

 

 In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Comma 219 - Interventi a favore delle minoranze slovene

Normativa vigente : l’articolo 8 della legge n. 38/2001 ha riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse aventi sede nel territorio delle province di Trieste, Gorizia e Udine. Per il progressivo conseguimento di tali finalità è stata autorizzata la spesa massima di lire 5.805 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Il successivo articolo 21 della medesima legge, per consentire l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nelle comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena, ha assegnato, a decorrere dall'anno 2001, alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo annuo pari a 1.000 milioni di lire.

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, autorizza la spesa complessiva di 3,4 mln di euro annui per gli ciascuno degli esercizi 2014, 2015, 2016, destinati in parte (2,9 mln annui) alle finalità di cui all’art. 8 della cita legge n. 38/2001 e, per la restante parte (0,5 mln annui) alle finalità di cui all’art. 21 della medesima legge.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese c/capitale

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

 

La relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato nulal aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni fa formulare essendo l’onere configurato come limite massimo di spesa.

Si rileva peraltro che il prospetto riepilogativo ascrive alla norma effetti di maggiore spesa in conto capitale. Per verificare la correttezza di tale qualificazione andrebbero fornite più puntuali indicazioni riguardo agli interventi finanziati dalla norma in esame.

 

Commi 220 e 221 – Fondo per la ricostruzione nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi

Le norme, introdotte dal Senato, istituiscono presso il Ministero dell’e-conomia un Fondo per interventi in conto capitale finalizzati alla ricostruzione e alla messa in sicurezza nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro nel regime ordinario. Il Fondo, recante una dotazione di 26,5 milioni di euro per l’anno 2014, può essere utilizzato per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali all’attività produttiva (comma 220).

In fase di prima attuazione, al Fondo sono ammessi specifici interventi, individuati dal testo con i relativi importi (comma 221).

Si tratta dei seguenti interventi:

a)       contributi alle imprese che abbiano subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Marche nel marzo 2011. tali contributi sono concessi entro il limite di 1,5 milioni di euro;

b)       interventi per la ricostruzione nelle province di Lucca, Massa Carrara, Genova e La Spezia colpite da eventi alluvionali nell’ottobre 2013, nonché interventi per la ricostruzione nella regione Marche a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2013. Tali interventi vengono finanziati per un importo di 20 milioni di euro nel 2014;

c)       avvio della ricostruzione nei territori della Toscana colpiti dal sisma del giugno 2013. A tali interventi viene destinata la somma di 5 milioni nel 2014.

 

Si segnala che il testo in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti complessivamente dai commi 220-225 mediante i risparmi previsti dal successivo comma 244 (v. la relativa scheda).

 

Il prospetto riepilogativo  ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo ricostruzione zone interessate da eventi emergenziali pregressi

26,5

 

 

26,5

 

 

26,5

 

 

Minori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risparmi accertati anno 2013 derivanti dall’art. 1 della legge 96/2012(*)

67,6

 

 

67,6

 

 

67,6

 

 

(*) Come detto, la copertura mediante i risparmi accertati per il 2013 con riferimento alla legge 96/2012 (Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti politici - v. successivo comma 244) riguarda tutti gli oneri derivanti dai commi 220-225.

 

La relazione tecnica  afferma che alla copertura degli oneri in esame si provvede ai sensi del successivo comma 244.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire la conferma del Governo - che le risorse in esame, di conto capitale, siano integralmente utilizzate nel 2014. Diversamente, potrebbe verificarsi un disallineamento temporale fra gli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Riguardo al meccanismo utilizzato per la copertura degli oneri, si rinvia alla successiva scheda dedicata al comma 244.

 

Comma 222 – Proroga di contratti di lavoro nei comuni del cratere del terremoto in Abruzzo

La norma, introdotta dal Senato, prevede che i comuni del cratere del sisma del 2009 in Abruzzo possano prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio di cui all’articolo 7, comma 6-ter, del DL 43/2013 (Ricostruzione nei territori colpiti dal sisma in Abruzzo), avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l’anno 2014, entro il limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro.

Con il richiamato comma 6-ter , il comune dell'Aquila è stato autorizzato alla proroga o al rinnovo per tutto il 2013 dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale. La norma ha previsto la possibilità di derogare alle vigenti normative in materia di spese per il personale, di rispetto del patto di stabilità e di limitazione delle assunzioni nel pubblico impiego.

Si ricorda che il testo in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti complessivamente dai commi 220-225 mediante i risparmi previsti dal successivo comma 244 (v. la relativa scheda).

 

Il prospetto riepilogativo  ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proroga contratti lavoro a tempo determinato L’Aquila e comuni del cratere

0,5

 

 

0,26

 

 

0,26

 

 

Di norma, per le spese di personale, sui saldi di fabbisogno e di indebitamento si registrano minori effetti di spesa, connessi al rientro degli oneri fiscali e contributivi.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbe escluso che la proroga dei contratti a tempo determinato in esame possa costituire la premessa per richieste di stabilizzazione, anche in considerazione del fatto che le proroghe medesime sono disposte in deroga alla normativa vigente in materia.

La vigente normativa disciplina, tra l’altro, le fattispecie al verificarsi delle quali il datore di lavoro ha l’obbligo di assumere a tempo indeterminato un lavoratore. Tra tali fattispecie ha particolare rilevanza la proroga, oltre certi limiti temporali, dell’utilizzo del medesimo lavoratore con più contratti di lavoro a tempo determinato.

 

Comma 223 – Proroga di contratti di lavoro nel comune dell’Aquila

La norma, introdotta dal Senato, autorizza il comune dell’Aquila, per il solo anno 2014 e nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il medesimo anno, a prorogare o rinnovare non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di funzione dirigenziale, stipulati sulla base della normativa emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 4013 del 2012.

Con la richiamata ordinanza sono stati disciplinati gli interventi e l’organizzazione finalizzati al superamento dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma dell’aprile 2009

Le proroghe dei contratti possono essere effettuate in deroga alle vigenti normative in materia di spese per il personale, di rispetto del patto di stabilità e di limitazione delle assunzioni nel pubblico impiego.

 

Dal testo del successivo comma 244 si desume che anche la spesa prevista dal comma in esame risulta inclusa fra gli oneri oggetto di copertura (mediante quota dei risparmi accertati con il medesimo comma). Sul punto si rinvia alla scheda dedicata al comma 244.

 

Il prospetto riepilogativo  non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma e conferma che la copertura finanziaria è rinvenuta nell’ambito delle economie di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio 4013/2012.

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbe acquisita una precisazione in ordine alla fonte delle economie richiamate dal testo, anche al fine di escludere che il loro utilizzo nel 2014 possa alterare le previsioni di cassa scontate a normativa vigente.

Circa la proroga dei contratti a tempo determinato, si conferma la necessità (già segnalata nella precedente scheda dedicata al comma 222) di acquisire elementi  volti ad escludere che le proroghe possano costituire la premessa per richieste di stabilizzazione, anche in considerazione delle deroghe previste alla normativa vigente.

 

Comma 224 – Contributi straordinari per L’Aquila e per i comuni del cratere

La norma, introdotta dal Senato, assegna i seguenti contributi straordinari per il 2014: 24,5 milioni di euro in favore del comune dell’Aquila; 3,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere del Sisma del 2009 in Abruzzo; 3 milioni di euro in favore della provincia dell’Aquila.

Tali contributi sono finalizzati ad agevolare l’equilibrio finanziario dei predetti enti territoriali, nonché ad assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

 

Si ricorda che il testo in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti complessivamente dai commi 220-225 mediante i risparmi previsti dal successivo comma 244 (v. la relativa scheda).

 

Il prospetto riepilogativo  non considera la norma.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che le maggiori spese previste dalla norma non sono considerate nel prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento. Sul punto appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento, tenuto conto che gli effetti positivi derivanti dal successivo comma 244 (ossia dalla norma di copertura) sono invece scontati nel medesimo prospetto.

 

Comma 225 – Contributi per la prima abitazione in Calabria e Basilicata

La norma, introdotta dal Senato, estende fino al 31 dicembre 2014 i contributi previsti dall’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 25/2012.

Il testo fa riferimento dell’ordinanza di protezione civile con la quale è stata autorizzata l’assegnazione di contributi ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata gravemente danneggiata o sgomberata a seguito degli eventi sismici del 2012.

Tale estensione è prevista entro il limite di spesa di 1 milione di euro ed è finalizzata ad agevolare l’autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 2012 in Calabria e Basilicata.

 

Si ricorda che il testo in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti complessivamente dai commi 220-225 mediante i risparmi previsti dal successivo comma 244 (v. la relativa scheda).

 

Il prospetto riepilogativo  non considera la norma.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che le maggiori spese previste dalla norma non sono considerate nel prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento. Sul punto appare necessario acquisire un chiarimento del Governo, tenuto conto – fra l’altro – che gli effetti positivi derivanti dal successivo comma 244 (ossia dalla norma di copertura) sono invece scontati nel medesimo prospetto.

 

Comma 226 – Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per la ricostruzione post terremoto in Molise

La norma, introdotta dal Senato, prevede che per l’anno 2014 dal complesso delle spese finali della regione Molise siano escluse – ai fini del patto di stabilità interno - quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell’ottobre e del novembre 2002. Tale esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per il 2014.

 

Si ricorda che il testo in esame provvede alla compensazione degli oneri derivanti complessivamente dai commi 226-228 mediante la riduzione del Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali prevista dal successivo comma 245 (v. la relativa scheda).

 

Il prospetto riepilogativo  ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti/conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventi sismici regione Molise 2002

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Comma 227 – Riduzione obiettivi del patto di stabilità interno per interventi post terremoto in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia

La norma, introdotta dal Senato, prevede che per l’anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province colpiti dal sisma del maggio 2012 siano ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell’attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali, non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.

La norma è finalizzata ad agevolare la ripresa delle attività e a consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi si-smici del 20 e 29 maggio 2012,

 

Si ricorda che il testo in esame provvede alla compensazione degli oneri derivanti complessivamente dai commi 226-228 mediante la riduzione del Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali prevista dal successivo comma 245 (v. la relativa scheda).

 

Il prospetto riepilogativo  ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione Emilia Romagna – sisma 2012

 

 

 

20,5

 

 

20,5

 

 

Regioni Veneto e Lombardia – emergenze ambientali

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

La relazione tecnica precisa che gli effetti negativi sull’indebitamento netto, per complessivi 25,5 milioni, sono connessi al meccanismo previsto dalla norma, in base al quale le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nel ridurre gli obiettivi degli enti locali, non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Comma 228 – Esclusione dal patto di stabilità interno della quota regionale del contributo di solidarietà in Emilia Romagna

La norma, introdotta dal Senato, prevede che - limitatamente all’anno 2014 - i trasferimenti effettuati dalla regione Emilia-Romagna a favore delle popolazioni e dei territori terremotati del maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà, siano esclusi, nel limite di 10 milioni di euro, dal complesso delle spese finali della regione che concorrono a determinare il suo obiettivo di patto di stabilità interno.

 

Si ricorda che il testo in esame provvede alla compensazione degli oneri derivanti complessivamente dai commi 226-228 mediante la riduzione del Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali prevista dal successivo comma 245 (v. la relativa scheda).

 

Il prospetto riepilogativo  ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione Emilia Romagna – contributo di solidarietà

 

 

 

10

 

 

10

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Comma 229 – Differimento di rate di mutui di enti locali

La norma prevede che il pagamento delle rate scadenti nell’esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di e alle province interessati dal sisma in Emilia Romagna del maggio 2012 -trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 - non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro per l’anno 2014 e a 5,3 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori entrate extratributarie

12,1

5,3

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

 

 

12,1

5,3

 

12,1

5,3

 

Maggiori spese correnti

12,1

5,3

 

12,1

5,3

 

12,1

5,3

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato fa presente che il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro per l’anno 2014 e 5,3 milioni per l’anno 2015, si provvede con le risorse delle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 6 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la RT non indica gli elementi alla base della determinazione dell’onere: in proposito appaiono necessari chiarimenti con riguardo sia all’entità dell’onere stimato sia alla sua imputazione agli esercizi 2014 e 2015.  Da tale imputazione sembra infatti dedursi che una quota delle rate riferite a ciascun esercizio finanziario venga a scadenza nell’esercizio immediatamente successivo. Va peraltro considerato che la norma entrerà in vigore al momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi, presumibilmente, nell’esercizio 2013. Andrebbe quindi chiarito se possano prodursi effetti onerosi anche nel 2013 in relazione a rate riferite a tale esercizio e non versate al momento della pubblicazione della norma.

L’imputazione dell’onere anche sul saldo di indebitamento netto sembrerebbe invece riconducibile alla natura dell’operazione che, per le caratteristiche assunte, non appare pienamente ascrivibile al novero delle operazioni di natura meramente finanziaria. In proposito appaiono utili una conferma ed elementi di valutazione.

Occorrerebbe altresì acquisire conferma che l’utilizzo delle risorse derivanti dalle contabilità speciali non pregiudichi la realizzazione di interventi già avviati o comunque da realizzare in base alla vigente normativa.

In merito all’esclusione del pagamento di sanzioni ed interessi, tale previsione sembra riferirsi ai soli interessi riguardanti il differimento delle rate e dovrebbe quindi configurarsi come mera rinuncia a maggiori entrate.

 

Commi da 230 a 232 – Interventi in comuni colpiti da eventi sismici del maggio 2012

Le norme prevedono:

·      la possibilità di estendere gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti dal  decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 ai Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge ove risulti l'esistenza di un nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti ed eventi sismici (comma 230);

·      un ampliamento dei criteri per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel medesimo decreto-legge (comma 231);

·      l’autorizzazione ai Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all’articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate di cui all’articolo 8, comma 1, numero 9), del medesimo decreto-legge (comma 232).

 

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato evidenzia che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto destinate ad operare  nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare necessari una conferma – che l’utilizzo per le finalità del comma 232 delle risorse di cui al D.L. n. 74/2012 non pregiudichi la realizzazione di interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse e non alteri il profilo di cassa stimato in relazione alle somme in questione.

 

Commi da 233-235 – Finanziamenti per la ricostruzione in comuni colpiti da eventi sismici del maggio 2012

Normativa vigente. L’art. 3-bis, comma 1, del D.L. n. 95/2012 ha previsto che i contributi destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici in Emilia Romagna del maggio 2012, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5, siano alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa.

 

Le norme prevedono, tra l’altro, che:

·      la concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici sia valutata dall'autorità competente entro il 31 dicembre 2014 anziché entro il 31 marzo 2013 e che il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo è conosciuto entro il 31 dicembre 2014 (anziché entro il 31 marzo 2013) (comma 233);

·      i finanziamenti di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 95/2012 siano esentati dagli obblighi derivanti dalla disciplina contro il riciclaggio in quanto a basso rischio di riciclaggio (comma 234);

·      le provvidenze di cui al citato art. 3-bis, comma 1, del D.L. n. 95/2012 possano essere anche finalizzati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all’attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva (comma 235).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, riferita al testo approvato dal Senato, precisa che il comma 235 prevede  la possibilità di accesso al finanziamento per la ricostruzione anche per i beni mobili strumentali e per permettere la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto destinata ad operare  nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente. Con riferimento ai commi 233 e 234 la RT precisa che le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto indicato dalla RT con riferimento ai commi 234 e 235. Per quanto attiene al comma 233, andrebbe chiarito se l’estensione del termine ivi previsto possa influire sulla proiezione per cassa dell’onere connesso all’erogazione dei contributi.

 

Comma 236 – Assunzioni con contratti di lavoro flessibile

Normativa vigente Il comma 8 dell’art. 3-bis del D.L. n. 95/2012 per le finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2014 ha autorizzato l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto di limiti di spesa annui fissati dal successivo comma 9. Quest’ultima disposizione ha previsto ai predetti fini l’utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000 per l'anno 2014.

 

La norma dispone - nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (legge 7 agosto 2012, n. 135) - la proroga all’anno 2015 delle possibilità assunzionali previste dal comma 8 del medesimo articolo 9 del D.L. n. 95/20012.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato fa presente che con la disposizione viene estesa al 2015 l’autorizzazione ad assumere con contratti di lavoro flessibile, al fine di completare le attività connesse alla situazione emergenziale a seguito del sisma del 2012 in Emilia-Romagna, secondo le procedure di cui all’articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 95/2012. Tale previsione trova copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili a valere sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva la necessità di chiarimenti in ordine ai seguenti profili:

·         andrebbe confermato che la proroga dei contratti al 2015 sia compatibile con il profilo di cassa scontato nei tendenziali con riguardo alle risorse utilizzate a copertura. Ciò con particolare riferimento alle risorse di cui all’art. 3-bis , comma 9, del D.L. n. 95/2012, che la disposizione in esame fa confluire sulle contabilità dei Commissari;

·         andrebbe escluso che la proroga possa comportare la maturazione dei periodi previsti dalla vigente normativa per una eventuale stabilizzazione del personale interessato.

 

Comma 237 – Acquisti di immobili delle Università

La norma, al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, esenta le Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tale disposizione – alla quale non sono stati, in sede di approvazione della stessa, ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica - ha stabilito il divieto per le amministrazioni pubbliche di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

    La relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato fa presente che la disposizione non comporta effetti finanziari tenuto conto che alla norma del D.L. n. 98 non erano stati associati effetti di risparmio.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare utile acquisire conferma che, in relazione alle disposizioni limitative della facoltà di acquisto di immobili o di stipula di contratti di locazione da parte di amministrazioni pubbliche non siano stati associati, successivamente alla loro approvazione, effetti positivi scontati ai fini dei tendenziali di finanza pubblica.

 

Commi da 238 a 242 - Riqualificazione dei centri storici danneggiati dal sisma del maggio 2012

Le norme, per favorire la ricostruzione, riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subìto danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, prevedono:

·      la predisposizione da parte dei comuni interessati di piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate (comma 238);

·      la possibilità che al finanziamento dei piani concorrano le risorse disponibili ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate (comma 239).

La norma citata ha previsto la concessione di finanziamenti agevolati nonché il riconoscimento, in capo al beneficiario del finanziamento, di un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa prevista. Al fine dell'attuazione del complesso delle disposizioni di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 95/2012 è stata autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013;

 

·      i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti (comma 241);

·      nel caso di delocalizzazione totale, il finanziamento per l’acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell’intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell’area originaria su cui insiste l’edificio demolito e non ricostruito (comma 242).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato fa presente che le disposizioni sono volte a favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate.

 

In merito ai profili di quantificazione, per quanto attiene all’utilizzo, per il finanziamento dei piani, delle risorse di cui articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si segnala che per la stima delle somme effettivamente disponibili occorrerebbe tener conto anche delle esigenze connesse al riconoscimento dei crediti di imposta in favore dei beneficiari dei finanziamenti e del relativo profilo temporale di spesa. In proposito appare utile acquisire l’avviso del Governo.

 

Comma 243, Iniziative a favore dell’infanzia e contro la violenza di genere

Normativa vigente: l’art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009, al fine di favorire la ripresa delle attività dei centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficoltà, ivi comprese quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici, ha autorizzato la spesa di tre milioni di euro, per l'anno 2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o di restauro di immobili a tale scopo destinati situati nei comuni di cui colpiti dagli eventi sismici in Abruzzo.

 

La norma dispone che le risorse disponibili di cui al citato art. 10, comma 5, del DL n. 39/2009, nel limite massimo di 3 mln di euro siano destinate alla provincia dell’Aquila per al realizzazione di un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di contrasto a situazioni di marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto utilizza risorse disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, appaiono necessari chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti:

·      andrebbe chiarito se l’utilizzo delle risorse a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’art. 10, co. 5, del DL n. 39/2009 possa compromettere la realizzazione di interventi già avviati o programmati sulla base della vigente normativa;

·      la norma in esame non definisce l’ambito temporale di utilizzo delle somme in questione secondo le nuove finalità: Andrebbe quindi precisata tale proiezione temporale e chiarito altresì se la dinamica di cassa già inclusa nei tendenziali con riguardo alle risorse in questione sia coerente con il nuovo profilo temporale di spesa.

 

Comma 244 – Copertura degli oneri derivanti dal commi 220-225

La norma, introdotta dal Senato, dispone che i risparmi derivanti dall’attuazione dell’articolo 1 della legge 96/2012 (Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici), relativi all’anno 2013, sono accertati in euro 67.629.845 euro e sono destinati, per l’importo di 60,5 milioni nel 2014, alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 220 a 225. La rimanente quota, pari a 8.629.845 euro, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Si ricorda che l’articolo 1 della legge 96/2012 ha previsto, oltre alla riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici a decorrere dai prossimi rinnovi degli organi elettivi, anche la diminuzione del 5% dei contributi in caso di liste nelle quali vi sia un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, nonché la riduzione del 55% delle rate dei rimborsi per le elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge 96/2012.

 

Il prospetto riepilogativo  ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risparmi accertati anno 2013 derivanti dall’art. 1 della legge 96/2012

67,6

 

 

67,6

 

 

67,6

 

 

 

La relazione tecnica  ribadisce il contenuto della norma, affermando che la quota non utilizzata per la copertura degli oneri derivanti dai commi da 220 a 225 ammonta a euro 7.129.845.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che il testo e la RT riportano la medesima cifra come somma degli oneri derivanti dai commi 220-225: ossia 60,5 milioni di euro per il 2014.

Il testo e la RT differiscono, invece, nell’indicazione della quota dei risparmi sui contributi ai partiti politici (67,6 milioni) non utilizzata per la copertura degli oneri derivanti dai commi da 220 a 225 (quota che va ad alimentare il Fondo per interventi strutturali di politica economica). Infatti, mentre in base al testo la quota non utilizzata per la copertura dei predetti oneri ammonterebbe a euro 8.629.845, secondo la relazione tecnica tale quota risulterebbe di euro 7.129.845.

Andrebbe acquisito un chiarimento in ordine alla difformità fra i due dati riportati nel testo e nella RT.

La differenza fra i dati riportati nel testo (euro 8.629.845) e nella relazione tecnica (euro 7.129.845) è di 1,5 milioni di euro, somma che coincide esattamente con la spesa prevista dal comma 223. Poiché tale ultimo comma prevede che la spesa di 1,5 milioni nel 2014 sia effettuata a valere sulle economie di cui all’OPCM 4013/2012, l’onere risulterebbe autonomamente coperto, senza fare ricorso al meccanismo indicato dal comma 244 in esame.

Escludendo tale spesa dal computo, il totale degli oneri derivanti dai commi 220-225 ammonterebbe a 59 milioni di euro invece che a 60,5 milioni (cifra, quest’ultima, erroneamente riportata nel testo del comma 244 e nella RT). Conseguentemente la differenza fra risorse disponibili e oneri complessivi risulterebbe di euro  8.629.845, come correttamente indicato dallo stesso comma 244.

Si ricorda che l’importo di 60,5 milioni - indicato dal testo come somma degli oneri oggetto di copertura con il presente comma - è così ottenuto (v. commi 220-225):

 

 

Norma

 

 

Finalità

 

Onere 2014

(milioni di euro)

 

Commi 220-221

Fondo ricostruzione  Marche, Toscana, Lucca, Massa Carrara, Genova, La Spezia

26,5

Comma 222

Proroga contratti di lavoro

comuni del cratere terremoto Abruzzo

0,5

 

Comma 223

 

Proroga contratti di lavoro L’Aquila

(a valere su economie OPCM 4013/2012)

 

 

1,5

 

Comma 224

Contributo straordinario

equilibrio finanziario e smaltimento rifiuti urbani

comune L’Aquila

 

24,5

 

 

Contributo straordinario

comuni del cratere terremoto Abruzzo

 

 

3,5

 

 

Contributo straordinario

Provincia L’Aquila

 

 

3,0

 

Comma 225

 

Contributi prima abitazione

Calabria e Basilicata

 

1,0

 

                      TOTALE

 

 

60,5

 

Riguardo all’utilizzo nel 2014 dei risparmi derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici ai partiti politici riferiti all’anno 2013, non si formulano osservazioni nel presupposto che tali risparmi risultino incorporati nei tendenziali di finanza pubblica con riferimento all’esercizio 2014 (ossia nel medesimo anno in cui si prevede che saranno utilizzati).

Si segnala, infine, che l’eventuale utilizzo di risorse in conto capitale per la copertura di oneri di parte corrente determinerebbe una dequalificazione della spesa. In proposito si fa presente che, in base alle indicazioni riportate nel  prospetto riepilogativo, i risparmi accertati per la riduzione dei contributi pubblici ai partiti politici risultano classificati come (minore) spesa in conto capitale. Non è chiaro, invece, se ed in quale misura alcune delle finalità di spesa che trovano copertura mediante l’utilizzo di tali risparmi (v. commi 220-225) siano di parte corrente (v. per esempio i commi 224 e 225, i cui effetti non risultano considerati nell’allegato 3). Sul punto andrebbe acquisito un chiarimento del Governo.

 

Comma 245 – Compensazione degli oneri derivanti dai commi 226-228 mediante utilizzo del Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali

La norma, introdotta dal Senato, dispone che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’attuazione di commi da 226 a 228, valutati complessivamente in 40,5 milioni di euro per l’anno 2014, si provveda mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali.

 

Il prospetto riepilogativo  riporta i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, riferiti non esclusivamente alla norma in esame, ma ad un insieme di disposizioni che hanno ridotto il Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo contributi pluriennali

(commi 24-32-166-201-245-358)

 

 

 

160,5

105

145

160,5

105

145

 

La relazione tecnica  nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che l’onere indicato dal testo (40,5 milioni nel 2014) corrisponde alla somma degli oneri derivanti dai commi 226-228, come di seguito illustrato:

 

 

Norma

 

 

Finalità

 

Effetti finanziari 2014

(milioni di euro)

 

Comma 226

Patto di stabilità interno Molise

5

 

Comma 227

 

Patto di stabilità interno comuni e province

Emilia Romagna, Veneto, Lombardia

 

 

25,5

 

Comma 228

 

Contributo di solidarietà Emilia Romagna

 

10

 

                      TOTALE

 

 

40,5

 

Ciò premesso, si osserva che l’utilizzo di risorse in conto capitale per la copertura di oneri di parte corrente determina una dequalificazione della spesa. In proposito si fa presente che, in base alle indicazioni riportate nel  prospetto riepilogativo, la riduzione del Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali è classificata come minore spesa in conto capitale, mentre la gran parte degli oneri che trovano copertura a valere su tali risorse risultano di parte corrente (v.  commi 226-228). Sul punto andrebbe acquisito un chiarimento del Governo.

 

Commi 246-247 – Policlinici universitari e Ospedale Bambino Gesù

La norma, modificata dal Senato[196], prevede, per l’anno 2014, un’autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro in favore dei Policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e di 30 milioni di euro in favore dell’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”.

Conseguentemente viene soppressa la relativa voce all’elenco 1 di cui all’articolo 9, comma 20, del disegno di legge iniziale (ora comma 191) che autorizzava per tale finalità l’importo complessivo di 80 milioni per il 2014.

Si dispone, altresì, per i Policlinici universitari che l’autorizzazione di spesa sia estesa al periodo 2015-2024, per un importo pari a 35 milioni annui. L’erogazione di tali somme è subordinata alla sottoscrizione di protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, che disciplinino tutti gli aspetti relativi all’assistenza sanitaria, compresa la definitiva regolazione di eventuali contenziosi pregressi.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 246

Policlinici universitari

50

35

35

50

35

35

50

35

35

Comma 247

OBG

30

 

 

30

 

 

30

 

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare essendo la spesa è contenuta nei limiti dell’autorizzazione disposta.

 

Comma 248 – Fondo per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo  del territorio

Normativa vigente: L’articolo 13, comma 3-quater, del D.L. n. 112/2008 ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con dotazione iniziale di 60 milioni di euro per l’anno 2009, 30 milioni di euro per l’anno 2010 e 30 milioni di euro per l’anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell’ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all’individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, destina 30 mln per il 2014 al rifinanziamento del Fondo di cui al citato articolo 13, comma 3-quater, del D.L. n. 112/2008.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiore spesa c/capitale

30

 

 

30

 

 

30

 

 

 

 

La relazione tecnica si limita a descrivere la norma[197].

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato alla spesa autorizzata.

Commi 251-253 – Contributi statali alle istituzioni culturali

Le norme demandano ad un decreto governativo la disciplina relativa alla razionalizzazione della normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534[198], e dettano i relativi principi e criteri direttivi.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica specifica che le norme prevedono interventi di razionalizzazione della spesa finalizzata all’erogazione dei contributi statali previsti ex legge 534 del 1996 “Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali. Le disposizioni sono volte a ridefinire, attraverso lo strumento normativo del regolamento governativo di delegificazione, le modalità di assegnazione delle risorse,  già destinate al settore degli Istituti culturali e delle riviste di elevato valore culturale, con l’individuazione di criteri più stringenti e con l’obiettivo di evitarne la parcellizzazione. La RT afferma che dall’attuazione dei citati commi non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

Comma 254 e commi 256 e 257 – Ottimizzazione di spazi e programma straordinario di cessione di immobili pubblici

La norma prevede, al comma 254, misure ordinamentali in merito al processo di razionalizzazione degli spazi[199] occupati dalle Amministrazioni dello Stato, destinando le conseguenti maggiori entrate e i risparmi di spesa[200] al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato in luogo del previgente fondo ISPE.

E’ previsto, tra l’altro, l’obbligo per le amministrazioni dello Stato:

-                di scegliere, nell’espletamento delle indagini di mercato finalizzate all’individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l’Erario, valutando anche la possibilità di decentrare gli Uffici;

-                di comunicare all’Agenzia del demanio i dati e le informazioni relativi ai costi per l’uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi sulla base di indicatori di performance elaborati dalla stessa Agenzia in termini di costo d’uso/addetto;

-                di adeguarsi entro due anni ai migliori indicatori di performance.

Il comma 256 delega il Governo a definire un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, al fine di consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a euro 500 milioni annui.

Il comma 257 demanda a un decreto ministeriale l’individuazione dei beni immobili appartenenti all’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire all’Agenzia del demanio per la successiva dismissione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori Entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dismissione immobili - c.256

500

500

500

500

500

500

 

 

 

Minori spese in conto capitale[201]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dismissione immobili - c.256

 

 

 

 

 

 

500

500

500

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 254, afferma che le norme sono volte sia ad obbligare le Amministrazioni dello Stato a valutare, ai fini dell’assunzione di immobili in locazione passiva, soluzioni allocative maggiormente delocalizzate, sia a superare le criticità emerse in sede applicativa della norma e riferite al processo di elaborazione del piano di razionalizzazione degli spazi delle Amministrazioni stesse, meglio dettagliando le fasi di definizione del medesimo processo.

Alla comunicazione degli indicatori di performance, individuati da parte dell’Agenzia del Demanio, sono attribuiti prevedibili effetti positivi sulle modalità di raccolta dei dati nonché di semplificazione e accelerazione delle pertinenti procedure amministrative. I risparmi di spesa attesi dal processo di razionalizzazione affluiscono al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

La relazione afferma che le norme risultano suscettibili di determinare risparmi di spesa, allo stato non quantificabili, sia in termini di locazioni passive, sia in termini di riduzione del costo totale di occupazione degli edifici, nonché di comportare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, stante la prevista destinazione delle maggiori risorse disponibili alla riduzione del debito pubblico.

Dal comma 256, che prevede una delega al Governo per  definire un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, al fine di consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a euro 500 milioni annui, sono attesi i  corrispondenti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

 

Nella Nota di risposta del Governo presentata nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato, si precisa che la destinazione dei risparmi al fondo per l’ammortamento dei titoli e non più al fondo per le spese urgenti e indifferibili del MEF comporta un miglioramento dei saldi, che prudenzialmente non è scontato, derivante dalla circostanza sia dal venir meno di una spesa certa (relativa ai mancati utilizzi del fondo MEF) che dal decremento degli interessi passivi del debito pubblico, conseguenti all’ammortamento dei titoli.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all’effetto della disposizione sui saldi di finanza pubblica, si osserva che il criterio adottato dalla relazione tecnica in esame, che opta per l’iscrizione anticipata nei saldi degli effetti attesi dalle operazioni di dismissione immobiliare, appare discostarsi rispetto al criterio, di maggiore prudenzialità, recentemente seguito dalle relazioni tecniche con riferimento a disposizioni di analogo contenuto. Infatti, dopo numerosi casi in cui gli effetti attesi di disposizioni prefiguranti piani di dismissione non sono stati effettivamente conseguiti, l’orientamento metodologico seguito di recente dalle relazioni tecniche è stato ispirato a maggiore cautela, rinunciando ad attribuire effetti positivi ai provvedimenti in sede di previsione e rinviando la relativa quantificazione in sede di consuntivo.

Da ultimo, la legge di stabilità dello scorso hanno aveva prefigurato una massiccia operazione di dismissione di immobili con successiva locazione degli stessi, appostando a tal fine rilevanti importi a titolo di spese per locazione, ma senza iscrivere nei saldi i corrispondenti incassi da dismissione (peraltro comunque scontati ai fini degli obiettivi programmatici del debito). Tale orientamento si è di fatto rivelato prudenziale (limitatamente all’effetto sui saldi) dal momento che gli incassi non sono stati conseguiti e l’operazione è stata abbandonata. Il comma 20 dell’art. in esame sopprime infatti lo stanziamento per le locazioni.

Analoga prudenzialità non è adottata dalla relazione tecnica riferita alla norma in esame. Tale diverso orientamento è presumibilmente attribuibile alla relativa esiguità dell’operazione di dismissione prefigurata rispetto alle precedenti. Nondimeno, l’importo degli incassi attesi, pari a 500 mln annui, rappresenta un incremento di circa il 35% rispetto all’ammontare delle dismissioni iscritto negli andamenti tendenziali[202] e appare pertanto necessario acquisire conferma della relativa conseguibilità.

Si ricorda inoltre che l’effetto atteso dalla disposizione in esame non appare suscettibile di produrre effetti migliorativi sul saldo dell’indebitamento netto strutturale. Ai fini di tale saldo, pertanto, gli effetti complessivi indicati nel prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento con riferimento al saldo dell’indebitamento netto, devono intendersi peggiorati di 500 mln annui.

 

Con riferimento agli effetti attesi dell’operazione sul debito, si segnala che in questo caso gli effetti dell’operazione sono già iscritti negli andamenti programmatici considerati dalla Nota di aggiornamento al DEF 2013. Peraltro In tale sede gli effetti attesi dal complessivo processo di dismissione patrimoniale (inclusa la componente mobiliare) è valutato in 0,5 punti percentuali di PIL annuo. Dal momento che la norma in esame quantifica una quota minoritaria di tale importo (500 mln, pari a 0,03 di PIL), andrebbe chiarito se la restante quota (superiore a 7,5 mld annui, dell’ordine di 0,47 punti di PIL) sia interamente da realizzare tramite dismissioni mobiliari.

 

Con riferimento alle precisazioni fornite nella Nota di risposta del Governo, si osserva che non appare chiaro il tenore dell’affermazione che precisa che i risparmi derivanti dal versamento delle entrate da dismissioni al fondo ammortamento titoli di Stato, in luogo del fondo ISPE, non sono stati quantificati per ragioni di prudenzialità, al pari di quelli derivanti dalla minore spesa per interessi. Sembra invece che di entrambe tali voci si tenga conto nei saldi di finanza pubblica:

-                la prima come effetto esplicitamente attribuito alla norma in esame (pari a 500 mln annui), il cui computo al fine del miglioramento dei saldi deriva proprio dal mancato riversamento delle predette somme a finalità di spesa;

-                la seconda nell’ambito dell’aggiornamento complessivo dei tendenziali della spesa per interessi risultante dalla manovra approvata, al fine del raggiungimento degli andamenti programmatici considerati dalla Nota di aggiornamento al DEF 2013.

 

Comma 255 – Manutenzione immobili pubblici

La norma, introdotta al Senato, esclude le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dalla disciplina di cui al comma 2, lett. a) e b), dell’art. 12 del DL n. 98/2011, che prevede, in particolare, l’accentramento in capo all’Agenzia del demanio delle decisioni in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni pubbliche.

L’art. 12, comma 6, del DL n. 98/2011, prevede, altresì, che gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni confluiscano, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione.

La relazione tecnica relativa al DL n. 98/2011, con riguardo all’art. 12, riferisce che la disposizione non modifica gli effetti di contenimento delle spese di gestione e manutenzione degli immobili, come già quantificate dalla legge n. 244/2007 e dalla legge n. 191/2009, e pertanto, alla stessa non vengono attribuiti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1° gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6, dell’art. 12, del DL n. 98/2011.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione esclude dall’applicazione della disciplina del c.d. “manutentore unico” le sedi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Guardia di finanza.

 

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, su cui è opportuna la conferma da parte del Governo, che la modifica in esame non incida negativamente sull’efficienza dell’attività di manutenzione derivante dall’accentramento decisionale in capo all’Agenzia del demanio, e non pregiudichi quindi eventuali risparmi di spesa

 

Comma 258 – Uffici scolastici regionali

La norma[203] prevede che gli Uffici scolastici regionali del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, tutti attualmente di livello dirigenziale generale, possano essere trasformati, in base alla popolazione studentesca presente nella relativa regione, in uffici di livello dirigenziale non generale ed  essere affidati, pertanto, ad un dirigente di livello non generale

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica specifica che la norma prevede che gli Uffici scolastici regionali (USR) del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, tutti attualmente di livello dirigenziale generale, possano essere trasformati, in base alla popolazione studentesca presente nella relativa regione, in uffici di livello dirigenziale non generale ed affidati, pertanto, ad un dirigente di livello non generale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, essendo volta a dare attuazione all’articolo 2, commi 10 e 10-ter del D. L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, in cui si prevede che a seguito della riduzione delle dotazioni organiche le amministrazioni adottano i relativi regolamenti di organizzazione, consentendo, così, una flessibilità organizzativa periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

Comma 259 – Riduzione investimenti difesa nazionale

La norma prevede che i Programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale vengano rideterminati in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari a 100 milioni per gli anni 2015 e 2016.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese correnti

 

 

 

 

100,0

100,0

 

100,0

100,0

Minori spese in conto capitale

 

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero forniti chiarimenti circa gli effetti ascritti alla norma sul fabbisogno e sull’indebitamento. Da quanto evidenziato nel prospetto riepilogativo, infatti, in corrispondenza di ciascun esercizio del biennio 2015-2016, si produrrebbe un effetto di perfetta coincidenza tra pagamenti e consegne; effetto che sembrerebbero discostarsi dalle modalità di contabilizzazione tradizionalmente seguite in materia di investimenti pubblici.

Alla luce delle medesime citate modalità, non appare  chiara, altresì, la mancata contabilizzazione in conto capitale delle minori spese ascritte sul fabbisogno.

Si rammenta che gli acquisti di forniture militari nel bilancio dello Stato sono iscritti tra gli investimenti fissi, mentre con riferimento al conto consolidato delle pubbliche amministrazioni sono registrati tra i consumi intermedi[204]. Per questo tipo di spesa sono state individuate le seguenti modalità di contabilizzazione sui tre saldi: sul SNF viene registrato, in conto capitale, lo stanziamento autorizzato dalla norma; sul fabbisogno viene registrata, in conto capitale, la previsione di pagamento basata su una stima dell’avanzamento dei lavori (S.A.L.); sull’indebitamento netto viene registrato, in conto spesa corrente, il valore dei beni che si prevede saranno consegnati nel periodo di riferimento.

 

Comma 260 – Norme transitorie concernenti gli uffici giudiziari periferici soppressi

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato[205], integrano il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 che disciplina la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero effettuata per razionalizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. In particolare è stabilito che, in via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione. 

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

 

La relazione tecnica allegata al testo approvato dal Senato, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che le disposizioni non determinano oneri a carico del bilancio statale.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerato, tra l’altro, che la convenzione ha carattere facoltativo e che le eventuali spese derivanti dalle convenzione sono poste a carico da enti che restano soggetti ai vincoli posti dal patto di stabilità interno.

 

Commi da 261 a 264 – Spese per lo svolgimento delle elezioni

Le norme, modificate nel corso dell’esame presso il Senato[206], stabiliscono che le risorse stanziate sul “Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall’attuazione dei referendum” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 (comma 261).

E’ altresì stabilito che a decorrere dal 2014 le operazioni di votazione relative alle consultazioni elettorali e referendarie si svolgono dalle ore 7 alle ore 23 della domenica (comma 262).

Sono dettate specifiche norme finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al comma 261. Tali norme, tra l’altro, prevedono:

·         la riduzione dell’importo massimo dei compensi per lavoro straordinario liquidabile ai dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali [comma 263, lettera d), punto 1)];

·         che in caso di annullamento di elezioni comunali le nuove elezioni non siano indette entro 3 mesi bensì in occasione del primo turno elettorale utile individuato ai sensi delle norme vigenti[207] [comma 263, lettera e)];

·         una riduzione degli orari di apertura dell’ufficio elettorale comunale finalizzati al rilascio dei duplicati delle tessere elettorali o al loro rinnovo [comma 263, lettera g)];

·         una riduzione degli spazi dedicati alla propaganda elettorale gestiti dai Comuni  [comma 263, lettera h)];

·         che i Presidenti di seggio, ove possibile, devono essere nominati tra i residenti del Comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione [comma 263, lettera i)];

·         la riduzione del formato delle schede elettorali [comma 263, lettera m)].

Fermo restando il limite massimo di spesa annuale definito dal comma 261[208] per il complesso delle consultazioni elettorali che  possono svolgersi in un anno, e stabilito che debbano essere individuate idonee procedure per una congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali. Le amministrazioni interessate da tali spese devono, pertanto, fornire tutti i dati, i parametri e le informazioni utili per effettuare tale quantificazione (comma 264).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese correnti – Riduzione Fondo spese elettorali

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

La relazione tecnica allegata al testo approvato dal Senato afferma che con la nuova formulazione del comma 263 vengono specificate alcune misure che concorrono alla realizzazione dell’obiettivo di risparmio di spesa previsto dal comma 261 pari a 100 milioni di euro. Gli effetti di tali misure consentono di realizzare risparmi complessivi per 44,5 milioni di euro. In particolare le misure proposte si riferiscono:

a)  alla modifica della disciplina della propaganda elettorale attraverso la riduzione degli spazi per la propaganda diretta e l’eliminazione della propaganda indiretta. Tale misura, che comporta minori spese da rimborsare ai comuni per l’acquisto di tabelloni e minori oneri per il loro montaggio e smontaggio, realizza risparmi pari a 4.000.000;

b)  alla eliminazione della possibilità di nomina dei Presidenti di seggio non residenti nel comune. In tal modo vengono ridotti i trasferimenti ai Comuni dovuti ai rimborsi delle spese di viaggio e di vitto e alloggio ai presidenti residenti fuori comune, consentendo un risparmio di euro 1.000.000;

c)  alla riduzione obbligo di apertura degli uffici comunali, alla fissazione del limite massimo di spesa da rimborsare a ciascun comune, alla riduzione di ore di straordinario individuali mensili dei dipendenti comunali e del periodo nel quale tale straordinario può essere autorizzato. Tale misura consente un risparmio di euro 36.000.000;

d)  alla riduzione del formato delle schede elettorali e all’abolizione dei registri in dotazione presso i seggi impiegati per la registrazione delle tessere elettorali e dei cellulari depositati dai votanti. Tale misura contribuisce alla riduzione delle spese per stampati del Poligrafico dello Stato per euro 1.000.000;

e)  All’abrogazione degli oneri ex Legge n. 62/2002. Tale misura comporta un risparmio di spesa pari ad euro 2.500.000.

La relazione tecnica allegata al testo originario del provvedimento evidenzia che lo svolgimento delle elezioni in un’unica giornata, consentirà una riduzione delle spese variabili legate al numero di giornate di voto. Tali spese riguardano prevalentemente il presidio e tutte le spese necessarie per assicurare il funzionamento dei luoghi deputati alle votazioni. La relazione affermava che ulteriori risparmi potevano derivare dall’emanazione di un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri nel quale potevano essere fissati ulteriori criteri e misure per il conseguimento del risparmio anche attraverso la riduzione delle singole voci di spesa e la conseguente rideterminazione dei limiti massimi di spesa per sezione elettorale. Le principali componenti di spesa, secondo tale relazione tecnica, avrebbero riguardato le spese per lo straordinario effettuato dal personale addetto ai servizi elettorali e il compenso ai componenti dei seggi elettorali, le spese relative alle forze di polizia, la stampa del materiale elettorale e le spese necessarie per assicurare il voto degli elettori all’estero. Tali componenti di spesa avrebbero costituito le leve attraverso le quali il decreto sarebbe dovuto intervenire per assicurare il raggiungimento del risparmio previsto. La nuova formulazione delle norme prevista nel maxiemendamento rende immediatamente operative alcune delle leve in questione.

 

 In merito ai profili di quantificazione si rileva che la relazione tecnica non fornisce evidenza che le misure in esame consentano di conseguire risparmi nella misura indicata dal comma 261. Appare, pertanto, opportuno che il Governo provveda ad integrare le informazioni fornite al fine di dimostrare la piena conseguibilità della minore spesa ipotizzata. Le spese in questione hanno infatti natura obbligatoria e qualora il capitolo risultasse insufficiente si dovrebbe necessariamente procedere alla sua integrazione.

Dovrebbe, inoltre, essere chiarito quale sia il profilo di spesa scontato nei tendenziali a legislazione vigente per quanto riguarda i saldi di fabbisogno e indebitamento netto: se cioè in ogni esercizio sia scontato l’intero importo iscritto in bilancio indipendentemente dal numero e caratteristiche delle tornate elettorali attese, o se sia prevista una diversa modulazione dei saldi. In questo secondo caso, infatti, la riduzione di 100 milioni dello stanziamento in termini di SNF disposto dalla norma si potrebbe tradurre in una effettiva minore spesa in termini di competenza economica e cassa solo negli esercizi in cui, in assenza delle misure di risparmio proposte, si sarebbe utilizzato l’intero importo iscritto in bilancio.

A tal proposito si rammenta che il dimensionamento del “Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall’attuazione dei referendum” è risultato corrispondere, nel corso degli ultimi anni a circa 400 milioni di euro.

Tale dimensionamento fa riferimento al costo medio massimo ordinariamente riscontrato, ossia quello che si sostiene in media quando nell’anno ha luogo un solo comizio elettorale che interessi l’intero territorio.

Come evidenziato dai dati relativi ai Rendiconti relativi agli anni dal 2008 al 2012 e al dato provvisorio relativo al 2013, lo stanziamento presenta significative economie negli anni in cui le elezioni hanno riguardato un ambito territoriale ristretto, mentre è risultato pienamente utilizzato in altri esercizi.

 

Capitolo 3020 – Ministero dell’economia e delle finanze - Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, ecc.

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Stanziamento iniziale

490,0

436,9

400,0

400,0

400,0

420,0

Variazione di bolancio

403,2

436,9

122,2

400,0

28,3

389,5

In economia

86,8

0

277,8

0

371,7

n.a.

 

Comma 265 – Pagamento competenze personale comparto difesa e sicurezza

La norma prevede che entro il 1° gennaio 2015, tutti i Corpi di polizia, compresa l’Arma dei carabinieri e le Forze armate si avvalgono delle procedure informatiche del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del MEF per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, l’invio al Dipartimento della Ragioneria dello Stato del MEF dei dati mensili[209] di pagamento delle competenze del relativo personale cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale delle summenzionate procedure informatiche.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che questa non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che la norma appare suscettibile di determinare effetti virtuosi grazie all’estensione applicativa al personale del comparto difesa e sicurezza del sistema di trattamento delle competenze di tutte le amministrazioni centrali attualmente gestito dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del MEF, si evidenzia l’opportunità di una conferma da parte del Governo circa l’effettiva sostenibilità di tali nuovi adempimenti da parte della citata struttura dipartimentale del MEF, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Commi 266 e 267 – Garante del contribuente

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato[210], stabiliscono che il compenso previsto per il Garante del contribuente non può essere superiore al 50 per cento di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013 (comma 266).

Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato il compenso spettante al Garante del contribuente per le funzioni svolte a decorrere dal 1° gennaio 2014 (comma 267).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese correnti – Compensi al Garante del contribuente

0,367

0,354

0,356

0,187

0,181

0,182

0,187

0,181

0,182

 

La relazione tecnica allegata al maximendamento presentato al Senato non considera le disposizioni in esame che sostituiscono le norme recate dall’articolo 10, commi 16 e 17 del testo originario del disegno di legge di stabilità. Tale ultime disposizioni parimenti, sebbene per altra via, riducevano la misura dei compensi spettante ai Garanti del contribuente: gli effetti di risparmio recati dalle norme contenute nel testo originario del disegno di legge di stabilità non erano scontati sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica allegata al disegno originario affermava, inoltre, che i compensi corrisposti annualmente ai ventuno Garanti, istituiti presso ciascuna regione e provincia autonoma, ammontano a circa 765.000 euro dal momento che il compenso mensile attribuito è circa pari a 2.800 euro. Si rileva, comunque, che la quantificazione degli effetti di risparmio scontata con riferimento alla nuova formulazione delle norme è coerente con i dati di quantificazione forniti con riferimento al testo originario delle norme: la riduzione a metà dei compensi spettante ai Garanti comporta un risparmio pari alla metà della somma di 765.000 euro. 

 

 In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerato.

 

Comma 268 – Adeguamento dei compensi spettanti ai CAF

Le norme modificano l’articolo all’articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale stabilisce che per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013 non si procede all'adeguamento istat dei compensi erogati in favore di coloro che prestano attività di assistenza fiscale ai contribuenti per la compilazione e l’inoltro della dichiarazione dei redditi. Le modifiche stabiliscono, inoltre  che i compensi non sono adeguati anche negli anni 2015 e 2016.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese correnti – Compensi CAF

0

6,0

10,6

0

6,0

10,6

0

6,0

10,6

 

La relazione tecnica evidenzia che legislazione vigente assegna ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) un compenso per le attività svolte a favore dei contribuenti, annualmente adeguato sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’Istat.

La disposizione in esame, propone di prorogare per gli anni 2015 e 2016 la sospensione dell’adeguamento Istat già in vigore per gli anni 2011, 2012 e 2013 (L. n. 183/2011 art. 4 comma 32), al fine del contenimento della spesa registrata  negli ultimi anni, in concomitanza di scarsità di risorse. Si stima che la sospensione dell’adeguamento ISTAT, determini un corrispondente risparmio di spesa quantificato in circa 6 milioni di euro per l’anno 2015, 10,64 milioni di euro  a decorrere dall’anno 2016.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che i criteri adottati per la quantificazione dei risparmi divergono da quelli utilizzati con riferimento alla precedente disposizione di sospensione dell’adeguamento Istat dei compensi in esame. Infatti la relazione tecnica allegata all’articolo 4, commi da 30 a 33 della legge n. 183/2011 stimava un risparmio permanente di 42,5 milioni per la rideterminazione dei compensi spettanti ai CAF. La medesima relazione tecnica affermava che la misura dei risparmi doveva considerarsi costante in relazione alla mancata rivalutazione dei compensi disposta a norma del successivo comma 32 (integrato dalla norma in esame). La quantificazione, dunque, non considerava, diversamente da quanto previsto dalla relazione tecnica in esame, ulteriori risparmi in collegamento con la mancata rivalutazione dei compensi spettante ai CAF. Il Governo dovrebbe, pertanto, chiarire quale delle due impostazioni, nel caso in specie, debba assumersi come corretta al fine della stima dei risparmi e quali siano le motivazioni poste alla base della soluzione scelta.  

 

Comma 269 – Soppressione fondo IRAP

La norma sopprime, a decorrere dal 2015, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 515, della legge n. 228 del 2012.

Il comma richiamato ha istituito, nello stato di previsione del MEF, un fondo finalizzato ad escludere dall’applicazione IRAP le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni purché non si avvalgano di lavoratori dipendenti o impieghino, anche mediante leasing, beni strumentali di ammontare non superiore ad un ammontare da determinare con apposito decreto ministeriale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori entrate tributarie

Soppressione fondo IRAP

 

 

 

 

82,6

192,6

 

82,6

192,6

Minori spese correnti

Soppressione fondo IRAP

 

82,6

192,6

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, dopo aver descritto la norma, afferma che la dotazione del Fondo di cui si prevede la soppressione è pari a 82,6 milioni nel 2015 e a 192,6 milioni a decorrere dal 2016.

 

La Nota della RGS del 7 novembre 2013 conferma che gli effetti ai fini del fabbisogno e indebitamento sono rappresentati da maggiori entrate.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare sulla base delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica.

 

Comma 270 – Soppressione del Fondo per i canoni di locazione

La norma prevede la soppressione, a decorrere dall’anno 2014, dell’autorizzazione di spesa relativa al fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 139, della legge 228/2012.

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 270 – Soppressione fondo canoni locaz.

637,0

583,8

633,8

637,0

583,8

633,8

637,0

583,8

633,8

 

La relazione tecnica afferma che, tenuto conto del mancato conferimento degli immobili dello Stato previsto dalla legge di stabilità per il 2013, come risulta dalla Nota di aggiornamento del DEF, che conseguentemente ha provveduto ad aggiornare i tendenziali in termini di spesa per interessi, dalla disposizione derivano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, corrispondenti alla riduzione della dotazione del fondo medesimo, iscritto nel bilancio a legislazione vigente (sul cap. 3074/MEF) per 637 milioni di euro per l’anno 2014,  583,8 milioni di euro per ciascuno l’anno 2015 e 633,8 milioni di euro decorrere dall’anno 2016.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia a quanto osservato con riferimento ai  commi 254 e 256-257, relativi alle modifiche apportate al piano di dismissione immobiliare, cui il fondo per le locazione degli immobili in uso della PA, soppresso dalla norma in esame, risultava finalizzato.

 

Comma 271– Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione

La norma riduce di 15 mln di euro per l’anno 2014 l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 9, comma 8, D.L. n. 457/1997 (legge n. 30/1998), relativa al Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese correnti

15

 

 

7,7

  

 

7,7

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero esplicitate le ragioni sottostanti la stima in 7,7 mln dell’effetto in termini di fabbisogno e di indebitamento netto nell’anno 2014 (senza recupero della somma residua rispetto a 15 mln negli esercizi successivi).

Andrebbero inoltre forniti elementi volti ad escludere che la riduzione disposta dalla norma possa incidere su posizioni soggettive già riconosciute  in base alla vigente normativa o compromettere la realizzazione di interventi già avviati a valere sulle risorse in questione.

 

Comma 272 – Minore utilizzo risorse destinate alla produttività del lavoro

La norma, introdotta al Senato, riduce da 400 milioni di euro a 305 milioni il limite massimo di spesa per il 2014, previsto dall’art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012, per la proroga al 31 dicembre 2014, delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, mediante detassazione dei salari di produttività. La riduzione è disposta a seguito dell'adozione del DPCM 22 gennaio 2013[211], recante “Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228”

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori entrate tributarie

95,0

 

 

95,0

 

 

95,0

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la norma azzera le risorse destinate alla detassazione dei contratti di produttività non utilizzate con l’apposito decreto adottato nel mese di gennaio 2013, con ciò determina un minor onere per lo Stato utilizzato per l’incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 273 e 275  – Misure finanziarie compensative fra le Autorità indipendenti

Le norme integrano la legge 191/2009 (comma 273) e la legge 228/2012 (comma 275) prevedendo misure finanziarie compensative fra Autorità indipendenti.

Tali misure vengono assunte  a valere sulle seguenti risorse già previste a legislazione vigente:

 

          contributi di vigilanza e altre entrate previste dalla normativa vigente per l’Ivass (ex Isvap) [articolo 23 della legge 576/1982];

          contributi dovuti dai soggetti regolati all’Autorità per l’energia e all’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (Agcom) [articolo 2, comma 38, della legge 481/1995];

          contributi dovuti all’Agcom per il rilascio di licenze e di autorizzazioni [articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 249/1997];

          contributi dovuti all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici da parte dei soggetti vigilati [articolo 1, comma 67, della legge 266/2005];

          contributi dovuti dalle grandi società di capitali all’Autorità garante per la concorrenza [articolo 10, comma 7-ter, della legge 287/1990];

          contributi dovuti alla Consob dai soggetti sottoposti a vigilanza [articolo 40 della legge 724/1994];

          entrate a carico del bilancio dello Stato destinate alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) [articolo 13 della legge 335/1995] e versamenti annuali alla medesima Commissione da parte dei fondi pensione, a valere su una quota dei contributi da essi incassati [articolo 59, comma 39, della legge 449/1997].

 

In particolare, il comma 273 integra la normativa vigente (articolo 2, comma 241, della legge 191/2009), disponendo che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato deve provvedere alla restituzione, entro il 31 gennaio 2014, delle somme ad essa trasferite, per l’anno 2012, dalle altre Autorità indipendenti chiamate a contribuire in base alla richiamata normativa. Le restanti somme saranno restituite in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015.

Si ricorda che con il citato comma 241 era stato previsto un trasferimento di risorse (puntualmente quantificato) tra autorità indipendenti, attribuendo maggiori risorse all’Autorità antitrust, al Garante per la protezione dei dati personali e alla Commissione di garanzia per l’attuazione delle legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici, con contestuale riduzione di risorse destinate ad altre Autorità (le fonti di finanziamento erano le medesime sopra richiamate). L’ultimo periodo del comma 241 ha previsto che sarebbero state individuate, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, misure reintegrative in favore delle Autorità contribuenti, a partire dal decimo anno successivo all’erogazione del contributo, a carico delle autorità indipendenti percipienti che a tale data presentassero un avanzo di amministrazione.

Il comma 275 dispone che, per gli anni 2014 e 2015, sia attribuita all’Autorità per la protezione dei dati personali[212] una quota - pari a 2 milioni di euro per ciascun anno - a valere su ognuna delle fonti di finanziamento sopra richiamate. Anche alla Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici[213], viene attribuita, sempre per gli anni 2014 e 2015, una quota di risorse a valere sulle medesime fonti di finanziamento (quota pari a 0,17 milioni di euro per ciascun anno a valere su ognuna di tali fonti).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica  precisa che in base al comma 275 spetteranno all’Autorità per la protezione dei dati personali quote di 2 milioni a carico di ciascuno dei seguenti enti: Ivass (ex Isvap), Autorità per l'energia, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Autorità garante della concorrenza, Consob.

Dalla RT si desume, quindi, che saranno complessivamente destinati all’Autorità per la protezione dei dati personali 12 milioni di euro, suddivisi in quote di 2 milioni a carico di ciascuno dei predetti enti.

La RT precisa inoltre che la nuova formulazione dell’articolo 1, comma 523, della legge 228/2012 introduce tra le Autorità contribuenti anche la Consob e l’Antitrust.

Spetteranno inoltre alla Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali quote di 0,17 milioni a carico di ciascuno dei medesimi enti sopra richiamati e un’unica quota di 0,98 milioni a carico della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Complessivamente, quindi, saranno destinati alla Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici 2 milioni di euro, suddivisi in quote di 0,17 milioni a carico di ciascuno dei predetti enti, alle quali andrà ad aggiungersi la quota di 0,98 milioni a carico della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

La RT afferma, infine, che i commi 273 e 275 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta esclusivamente di una rimodulazione di trasferimenti di risorse tra i bilanci delle Autorità indipendenti. 

 

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[214] ha concordato in ordine ai rilievi formulati in Commissione Bilancio. In particolare, durante la discussione erano state richieste[215] rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità delle nuove contribuzioni poste, in particolare, a carico dei bilanci di Consob e Autorità per la concorrenza, sinora escluse da dette contribuzioni. Pur considerando che le citate Autorità traggono i mezzi per il loro funzionamento esclusivamente dai mercati di riferimento, si segnalava comunque l’opportunità di inserire nel testo un’apposita clausola di neutralità finanziaria, da accompagnarsi con una relazione tecnica volta a confermare la piena ed effettiva sostenibilità della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica non fornisce dati in ordine alle finalizzazioni attuali e all’effettiva disponibilità delle risorse indicate dal testo. Andrebbe pertanto chiarito - anche alla luce di quanto affermato dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato - se il loro utilizzo per finalità non previste possa pregiudicare il funzionamento degli organismi interessati ovvero il completamento di adempimenti amministrativi o di altri interventi di spesa già programmati a valere sulle medesime risorse.

 

Comma 276 – Consumi intermedi di enti previdenziali

La norma prevede che a decorrere dall’anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti e le casse professionali [216] possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato ISTAT[217], ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica

 

La relazione tecnica, afferma che in considerazione della specifica governance e delle tipologie di controlli già previsti per gli enti previdenziali e le casse previdenziali professionali, con la disposizione in esame viene individuato il contributo annuo che i medesimi enti devono versare in una misura tale, da assicurare comunque gli importi attualmente previsti ai sensi dell’art. 8, comma 3, del DL n. 95/2012 e dell’art. 1, commi 141 e 142, della legge n. 228/2012, devono essere oggi versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

L’art. 8, comma 3, del DL n. 95/2012, prevede, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, relativamente agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa per consumi intermedi sostenuta nell'anno 2010. Alla disposizione in riferimento sono scontati effetti sui saldi per 373 milioni a decorrere dal 2013.

Il commi 141 e 142, dell’art. 1, della legge n. 228/2012, prevedono in capo alle amministrazioni pubbliche[218], per gli anni 2013 e 2014, il divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi, salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili (comma 141). Le somme derivanti dalle suddette riduzioni di spesa sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato (comma 142). Alla norma di cui al comma 141, sono ascritti sui tendenziali effetti di minor spesa in conto capitale pari a 5 milioni rispettivamente per il 2013 e per il 2014.

Il versamento è sostitutivo delle diverse limitazioni previste dal legislatore con i richiami alle amministrazioni iscritte nel conto economico consolidato dell’ISTAT. Le disposizioni fin qui introdotte, infatti, potrebbero limitare la funzionalità delle casse in termini di minori investimenti e di mancati controlli sui rischi e sull'evasione contributiva, compromettendo il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità previsti da ultimo all'art. 24, comma 24, del DL n. 201/2011.

L’art. 24, comma 24 del DL 201/2011, prevede che gli enti previdenziali dei professionisti (decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996) sono tenuti ad adottare entro il 31 marzo 2012 misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni (in luogo dell’attuale arco di tempo trentennale). Decorso inutilmente tale termine, la norma dispone l’estensione del sistema di calcolo contributivo pro rata agli iscritti alle gestioni e l’applicazione di un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati, nella misura dell’1 per cento.

Sulla base dei bilanci in possesso del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il versamento da parte degli enti in argomento, a decorrere dall'anno 2013, è stato stimato pari a circa 7,6 milioni per i risparmi di cui all’art. 8, comma 3, del D.L. n. 95/2012, mentre quello relativo all’art. 1, commi 141 e 142, della legge n. 228/2012, è stimabile in circa 800.000 euro. Con l’aliquota del 12 per cento sui consumi intermedi dell’anno 2010, viene garantito al bilancio dello Stato un versamento in entrata stimabile prudenzialmente in circa 9 milioni, con cui viene assicurato l’apporto annuale imposto agli enti in questione ai sensi della vigente normativa e, nel contempo, rispettata la relativa autonomia organizzativa, con positivi effetti sull’efficienza degli stessi enti.

Si evidenzia che durante l’esame in prima lettura in 5^ Commissione al Senato, ai fini della valutazione della compensatività degli effetti ascritti alla disposizione in esame, rispetto a quelli riferiti alle norme dalla stessa derogate, è stato chiesto di acquisire i dati relativi alla spesa per consumi intermedi dalla casse professionali nel 2010. Sono stati chiesti, altresì, chiarimenti in merito agli effetti delle misure di cui al comma 141, dell’art. 1, della legge n. 228/2012. Al riguardo, il Governo, nella documentazione tecnica depositata[219] in 5^ Commissione, in risposta alle osservazioni formulate, ha preliminarmente precisato che i dati indicati nella RT sono stati determinati sulla base delle informazioni fornite dagli Enti interessati. Ciò premesso, con riguardo alla prima richiesta di chiarimenti è stato evidenziato che l’ammontare complessivo dei consumi intermedi riferiti all’intero comparto degli enti in parola, nel 2010 risulta pari a 76 milioni di euro. Con riferimento alla seconda osservazione, è stato inoltre, affermato che con l’entrata in vigore della disposizione in esame, verrà acquisito all’entrate del bilancio dello Stato un importo superiore a quello complessivamente previsto dal comma 141, la cui applicazione è peraltro limitata al biennio 2013-2014. Pertanto, mediante l’applicazione dell’aliquota del 12 % (prevista dalla norma in esame) sui consumi intermedi del 2010 rilevato per il comparto delle Casse di previdenza viene stimato un importo di circa 9 milioni di euro, mentre lo stesso comparto versa in ragione dell’art. 8, comma 3, del DL 95/2012, circa 7,6 milioni di euro, e in virtù del citato art. 1, comma 141, del DL 228/2012, circa 800.000 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato quanto evidenziato nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.

 

Comma 277 – Fabbisogno finanziario del sistema universitario

Normativa vigente: l’art. 1, comma 116, della legge n. 228/2012 (legge finanziaria 2013) stabilisce che  per il triennio 2013-2015 continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 637 a 640 e 642, della legge n. 296/2006. Dette disposizioni prevedono, nel quadro del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, un limite alla crescita annuale del fabbisogno finanziario complessivo del sistema universitario statale (comma 637) e del sistema degli enti pubblici di ricerca (comma 638). Il limite fissato è pari al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 3 per cento per il sistema universitario statale e del 4 per cento per il sistema degli enti pubblici di ricerca.

E’ altresì disposto, al fine di conferire margini di flessibilità al limite sopra indicato, che per il sistema universitario tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate (comma 642) e che il Ministro dell’università e della ricerca determini annualmente il fabbisogno per ciascun ateneo, previo parere la Conferenza dei rettori delle università italiane (comma 637).

 

La norma stabilisce che, per il 2014, il fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario sia determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato nell'anno 2013.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica  afferma che la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto diretta a conservare il livello di fabbisogno del 2014, presente nei tendenziali, ponendolo pari al  fabbisogno di tesoreria del 2013, incrementato del 3%.

Nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, il Governo[220] ha inoltre precisato che l’incremento del 3% del fabbisogno finanziario annuale 2014 del sistema universitario risulta contemplato nei tendenziali di spesa a legislazione vigente e che dallo stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del FFO di cui all’art. 5 della legge n. 537/1993, il cui incremento previsto, pasri a 150 milioni di euro disposto dal precedente articolo 9, comma 4, non è da porsi in relazione alla norma in esame. Ha precisato inoltre che il livello di fabbisogno finanziario, costituito dalla sommatoria dei trasferimenti erogati dal bilancio dello Stato con il saldo tra i prelevamenti e i versamenti nel conto di tesoreria unica intestato agli atenei, non è correlato in modo direttamente proporzionale allo stanziamento del fondo di finanziamento ordinario delle università.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare tenuto conto che la norma non innova rispetto a quanto già stabilito dalla legislazione vigente.

Comma 278 – Disposizioni in materia di House providing

La norma prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, possa predisporre un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare avendo la norma contenuto ordinamentale.

 

    Comma 279 – Componenti dei consigli di amministrazione

La norma stabilisce che, al fine di favorire l’intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi.

La norma del D.L. n. 78 richiamata ha posto un limite al numero di componenti degli organi di amministrazione e controllo di tutti gli enti pubblici, anche economici, e di tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato. La relativa relazione tecnica non ha ascritto alla norma effetti sui saldi, affermando che gli stessi effetti avrebbero potuto registrarsi solo a consuntivo

 

La relazione tecnica ed il prospetto riepilogativo non considerano la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. n. 78/2010 non siano stati scontati – successivamente all’approvazione della stessa norma - effetti di risparmio ai fini dei tendenziali di finanza pubblica.

 

Comma 280 – Diritto di rivalsa dello Stato in caso controversie dinanzi alla corte europea dei diritti dell’uomo

La norma contiene l’interpretazione autentica dell’articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, chiarendo che il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che le controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo si possono concludere prima di arrivare alla sentenza di condanna, con la definizione di un regolamento amichevole o con un’offerta unilaterale ritenuta congrua dalla Corte europea, ai quali consegue una pronuncia di radiazione della causa dal ruolo.

La disposizione proposta è finalizzata a consentire l’esercizio della rivalsa anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per le definizioni delle controversie CEDU che evitano una sentenza di condanna dello Stato. E’ opportuno segnalare che tali definizioni, valutate sul presupposto della responsabilità dell’ente di violazioni di norme della Convenzione, comportano normalmente un esborso inferiore, da parte dello Stato, rispetto agli oneri derivanti dall’esecuzione di sentenze di condanna pronunciate ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 281 – Chiusura stati di emergenza di protezione civile

La norma prevede che, alla chiusura degli stati di emergenza di protezione civile, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti[221] subentrino in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti[222], nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile[223], già facenti capo ai Commissari delegati[224] per le emergenze. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i summenzionati soggetti siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame inerisce gli aspetti sostanziali e processuali connessi al subentro delle amministrazioni ed enti ordinariamente competenti in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti a seguito della chiusura delle gestioni commissariali di cui alla legge n. 225/1992, comprese quelle relative ai grandi eventi. Non si rilevano, pertanto, effetti finanziari negativi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale si chiede la conferma del Governo, che le amministrazioni che, con la chiusura degli stati di emergenza di protezione civile previsti dalla norma, subentreranno alle relative gestioni commissariali straordinarie, nelle attività di prosecuzione degli interventi, nonché nella gestione delle posizione attive e passive e nei procedimenti giurisdizionali pendenti, possano far fronte a tali attività senza oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali rispettivamente disponibili a legislazione vigente.

 

Comma 282 – Prosecuzione del finanziamento per la determinazione dei fabbisogni standard

La norma, nel testo originario, prevede un’autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 allo scopo di proseguire nell’attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali.

Il Senato ha limitato l’autorizzazione di spesa ai soli esercizi 2014-2015.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 282 monitoraggio costi standard

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo approvato al Senato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 282 monitoraggio costi standard

4

4

 

4

4

 

4

4

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato alla spesa autorizzata.

 

Comma 283 – Cure palliative

La norma, introdotta dal Senato[225], interviene sui criteri di idoneità relativi ai medici che possono essere chiamati ad operare nel campo delle cure palliative.

 

Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 284 - Prontuario assistenza

La norma, introdotta dal Senato[226], prevede che l’Agenzia italiana del farmaco aggiorni annualmente il prontuario della continuità assistenziale ospedaliera-territoriale, e predisponga un elenco di farmaci che possono essere dispensati dalle farmacie pubbliche o private convenzionate secondo le modalità dell’articolo 8, comma 1, lett. a), del D.L. 347/2001; assegna inoltre alle farmacie in regime di convenzione la distribuzione dei medicinali non coperti da brevetto e quelli per cui siano cessate le esigenze di controllo.

Conseguentemente, viene rideterminata in riduzione il tetto della farmaceutica ospedaliera ed in aumento quello della territoriale (comprendente la farmaceutica in convenzione).

 

Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione è diretta a prevedere che il prontuario relativo ai farmaci che possono essere distribuiti direttamente dalle aziende sanitarie per garantire la continuità assistenziale Ospedale-Territorio, sia aggiornato con cadenza annuale. Trattandosi di farmaci che ricadono comunque all’interno del sistema di regole dei tetti di spesa farmaceutica, previsto dalla vigente normativa, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica.

 

Commi 285-286 - Spending review e riduzione di spesa Amministrazioni statali

La norma prevede l’adozione entro il 31 luglio 2014, sulla base dell’attività del Commissario straordinario per la spending review, di misure di revisione e razionalizzazione della spesa nonché di ottimizzazione dell’uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione per il triennio 2015-2017, una riduzione della spesa della P.A. in misura non inferiore a 60 milioni nel 2014, 700 milioni nel 2015 e 1.410 milioni nel 2016 e 2017 (comma 285).

Il testo iniziale  (A.S. 1120) dell’articolo 10, comma 32 ( ora articolo 1, comma 285) è stato così modificato a seguito dell’approvazione, presso la Commissione Bilancio del Senato, dell’emendamento 17.48. Si ricorda che infatti nel testo iniziale non erano previsti risparmi di spesa nel 2014, mentre per gli anni successivi  erano previsti risparmi per 600 milioni nel 2015 e 1,31 miliardi per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Tali obiettivi erano così suddivisi tra le Amministrazioni statali (art. 10, comma 33, ora comma 286) e quelle territoriali (art. 10, comma 34, ora comma 287):

 

S. 1120 – TESTO INZIALE

 

Risparmi derivanti dall’attività di
Spending review

Fabbisogno e Indebitamento netto
(milioni di euro)

 

2014

2015

2016

Amministrazioni Statali, di cui

-

256

622

corrente

-

108,7

260,9

Conto/capitale

-

147,3

361,1

Regioni

-

344,0

344,0

Enti locali

-

 

344,0

Totale risparmi

-

600

1.310

 

Si fa presente che il prospetto riepilogativo (sia nel testo iniziale del disegno di legge che nel testo licenziato dal Senato) non attribuisce effetti di risparmio direttamente alla norma di cui al comma 285, ma li imputa ai successivi commi 286 e 287, ossia alle disposizioni che prevedono – rispettivamente – l’accantonamento di dotazioni finanziarie dei Ministeri e i risparmi per le amministrazioni territoriali.

 

Per quanto riguarda la quota statale (comma 286), nelle more della definizione di suddetti interventi correttivi, al fine di tener conto degli effetti positivi derivanti sui saldi di finanza pubblica e garantire l’efficacia dell’applicazione della disposizione entro i termini previsti, è stabilito che le spese rimodulabili del bilancio dello Stato siano accantonate e rese indisponibili, secondo quanto indicato nell'allegato 3 alla presente legge, per gli importi di 256 milioni per l’anno 2015 e 622 milioni annui a decorrere dall’anno 2016.

Restano escluse dalle riduzioni le spese dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, nonché le spese per la ricerca, quelle del Fondo per lo sviluppo e la coesione e dell’ evento Expo Milano. Sono inoltre esclusi gli interventi sui quali la legge di stabilità già opera altre riduzioni, ai sensi dei commi 289, 290, 387 e 388.

Al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale, le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, restando precluso l'utilizzo  degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

A seguito dell’adozione degli interventi correttivi nell’ambito della complessiva revisione della spesa, le quote accantonate saranno rese disponibili. Qualora, invece, a seguito dell’adozione dei citati interventi, si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio, il Ministro dell'economia provvederà, con proprio decreto, alla riduzione delle spese accantonate e rese indisponibili, nella misura necessaria alla copertura finanziaria dei mancati risparmi.

 

Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la disposizione di cui al comma 285, ma ascrive alle norme di cui al comma 286 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Comma 286
(ex Art 10, co. 33)

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese correnti

 

 

 

 

108,7

260,9

-

108,7

260,9

Minori spese c/capitale

 

 

 

 

147,3

361,1

 

147,3

361,1

 

TOTALE RISPARMI

 

 

 

 

256

622

 

256

622

 

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale ribadisce il contenuto delle norme. Con riferimento all’articolo 10, comma 33, ora comma 286, rileva che la ripartizione per ciascun Ministero degli accantonamenti di spesa tiene conto dell’incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2013-2015.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che il prospetto riepilogativo (sia nel testo iniziale del disegno di legge che nel testo trasmesso dal Senato) non attribuisce effetti di risparmio direttamente al comma 285, ma li imputa ai successivi commi 286 e 287, ossia alle disposizioni che prevedono – rispettivamente – l’accantonamento di dotazioni finanziarie dei Ministeri e i risparmi di spesa per le amministrazioni territoriali. Peraltro, i maggiori risparmi previsti dal comma 285 rispetto al testo iniziale della stessa norma (60 milioni nel 2014; 100 milioni dal 2015 al 2017), non risultano coincidenti con quelli determinati ai sensi dei successivi commi 286 e 287. Sul punto appare opportuno un chiarimento.

Con riferimento al comma 286, pur considerando il carattere rimodulabile degli stanziamenti a valere dei quali  si dispone l’accantonamento, si rileva che più volte in passato si sono registrati sensibili aumenti di spesa a consuntivo,negli esercizi successivi, per le medesime finalità.

 

Comma 287 – Revisione della spesa degli enti territoriali per beni e servizi e per uso degli immobili

La norma dispone che, a seguito delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al comma 285 (riguardanti le spese per beni e servizi e quelle relative all’uso degli immobili), sia assicurato un contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni e province autonome e degli enti locali, nella seguente misura:

-            344 milioni di euro a decorrere dal 2015 da parte delle Regioni e delle Province autonome;

-            275 milioni di euro annui da pare dei comuni e 69 milioni di euro annui da parte delle province, a decorrere dal 2016.

Entrambe tali obiettivi di risparmio sono conseguiti mediante  corrispondente revisione delle percentuali del patto di stabilità interno, ai sensi dei commi da 328 a 352 per le regioni e dei commi da 354 a 369 per gli enti locali.

 

Il prospetto riepilogativo considera la norma congiuntamente alle citate disposizioni riguardanti il patto di stabilità interno di regioni ed enti locali, cui si fa rinvio.

 

La relazione tecnica afferma che la norma in coerenza con le  misure di razionalizzazione e di revisione della spesa determina, per il triennio 2015-2017, una riduzione della spesa degli enti territoriali che si traduce, mediante i commi 329 per le regioni e 354 per gli enti locali, in un miglioramento dell’indebitamento netto e del fabbisogno di 344 milioni di euro  per l’anno 2015 e di 688 milioni di euro  per il biennio 2016-2017. Più precisamente, per gli anni 2015-2017 è posto a carico delle Regioni e delle Province autonome un miglioramento di 344 milioni di euro e,  per gli anni 2016-2017, è posto a carico degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno un miglioramento di  ulteriori 344 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia a quanto osservato con riferimento ai citati commi da 328 a 352 e da 354 a 369, riguardanti, rispettivamente, il patto di stabilità interno di regioni ed enti locali.

 

Comma 288 – Revisione delle aliquote di imposta e riduzione di agevolazioni e detrazioni

La norma stabilisce che entro il 15 gennaio 2015 dovrà essere emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale saranno disposte variazioni di aliquote di imposta e riduzioni di misure delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni nel 2015, 7.000 milioni per l’anno 2016 e 10.000 milioni a decorrere dal 2017.

Le suddette misure potranno essere introdotte in misura ridotta, ovvero potranno non essere introdotte, se entro il 1° gennaio 2015 saranno approvati provvedimenti che assicurino, parzialmente o totalmente, i suddetti effetti finanziari (in termini di maggiori entrate o minori spese).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori entrate tributarie

Variazioni aliquote e riduzione agevolazioni

 

3.000

7.000

 

3.000

7.000

 

3.000

7.000

A decorrere dal 2017, l’effetto finanziario è fissato in 10.000 milioni annui.

 

La relazione tecnica si limita a descrivere la norma.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la norma rinvia ad un DPCM la definizione di specifiche misure per la realizzazione di obiettivi finanziari le cui risorse risultano utilizzate nell’ambito del provvedimento in esame. Sul punto appare opportuno che il Governo chiarisca se la procedura indicata consenta la verifica parlamentare degli effetti finanziari recati dalle modifiche da introdurre con DPCM.

 

Comma 289 – Riduzione dei trasferimenti ad imprese

La norme riducono le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, secondo gli importi elencati in un apposito allegato. Le erogazioni alle imprese spettano nei limiti dei rispettivi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni in esame.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese correnti

 

Riduzione trasferimenti Stato a imprese

60,2

57,9

58,7

60,2

57,9

58,7

60,2

57,9

58,7

 

 

La relazione tecnica afferma che le norme dispongono la riduzione di talune autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese, iscritte nella Categoria VI della spesa del bilancio dello Stato, elencate in apposito allegato, per un importo complessivo pari a 60,2 milioni di euro per l’anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l’anno 2015 e a 58,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. La riduzione media è valutabile intorno al 10% degli stanziamenti complessivi delle autorizzazioni interessate.

La RT riporta un prospetto ove sono indicati gli estremi e le descrizioni dei capitoli e degli stanziamenti interessati alle riduzioni.

Dal predetto Allegato sono escluse, in primo luogo, le autorizzazioni di spesa afferenti i crediti d’imposta fruiti dalle imprese, tenuto conto che i relativi stanziamenti sono oggetto di un apposito intervento di contenimento della spesa previsto da una specifica disposizione (articolo 1, comma 387). Inoltre, in particolare, sono state escluse le spese a carattere obbligatorio destinate al pagamento di rate ammortamento di mutui già attivati, contributi in conto interessi, rimborsi di spese pregressi, ripianamento di perdite di esercizio ecc.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Comma 290– Riduzione di spesa dei Ministeri

La norma, come modificata dal Senato, in aggiunta alle misure di cui al comma 286, dispone una riduzione lineare della spesa dello Stato per consumi intermedi, iscritta nella categoria II, elencata nell’allegato 5, per un importo complessivo pari a 152 milioni nel 2014[227] e a 151 milioni a decorrere dal 2015, ferma restando la possibilità di variazioni compensative tra i capitoli interessati, a parità di effetti in termini di indebitamento netto. Restano escluse dalle riduzioni le spese dei Ministeri per i beni e le attività culturali, per l’istruzione, per la ricerca e per l’evento Expo Milano.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 290

152,0

151,0

151,0

152,0

151,0

151,0

152,0

151,0

151,0

 

 

La relazione tecnica precisa che dalle riduzioni sono escluse le quote di spese a carattere obbligatorio, destinate al funzionamento della pubblica amministrazione e connesse a contratti in corso, aggiudicati o in fase di stipulazione (i cui finanziamenti sono comunque stati già oggetto di significative riduzioni per effetto delle precedenti manovre di finanza pubblica), al fine di non comprimere ulteriormente tali spese con conseguente formazione di debiti fuori bilancio. Pertanto, secondo la RT, le riduzioni operate sono adeguate a permettere alle amministrazioni di riorganizzare e riprogrammare le proprie attività, in funzione del nuovo livello di stanziamenti disponibili.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto precisato dalla relazione tecnica circa l’esclusione dal taglio delle somme destinate al funzionamento della pubblica amministrazione e connesse a contratti in corso. Si rileva, tuttavia, che tali esclusioni non sono precisate dalla norma, che si limita a disporre tagli lineari degli stanziamenti relativi ai consumi intermedi iscritti in bilancio (allegato 5).

 

Comma 291 – Cessazione delle gestioni commissariali delle province

La norma dispone che le gestioni commissariali straordinarie delle amministrazioni provinciali[228] cessino il 30 giugno 2014[229].

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 292 – Stazione sperimentale delle pelli e materie concianti

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, prevede che l’esercizio dei compiti e le attribuzioni della “Stazione Sperimentale delle Pelli e materie concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540”, soppressa dall’articolo 7, comma 20, decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, siano trasferite anche alle Camere di commercio per l’industria, artigianato e agricoltura di Pisa e Vicenza, oltre che alla Camera di commercio di Napoli. La norma dispone che dall’attuazione di quanto previsto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a cario del bilancio dello Stato.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che il trasferimento delle risorse finanziarie e patrimoniali avviene in favore di altre amministrazioni rientranti nel perimetro del conto economico consolidato.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe confermata l’invarianza di oneri affermata dalla RT in ragione delle ricadute economiche sugli enti interessati dal provvedimento in relazione al nuovo assetto organizzativo che deriva dall’applicazione della norma in esame.

 

Comma 293 – Normativa patrimoniale antimafia

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, modifica il Codice delle leggi antimafia[230] nella parte riguardante “la tutela dei terzi  e i rapporti con le procedure concorsuali”.

In particolare, si prevede che gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti[231] dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro del bene, sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d’Italia sulla base di un paniere composto dai Buoni del Tesoro Poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO).

Si prevede, inoltre, che i crediti per titolo anteriore al sequestro siano soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento (anziché 70 per cento) del valore dei beni sequestrati o confiscati.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica allegata alle modifiche introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato precisa che la norma introduce un tetto massimo al riconoscimento, in relazione ai diritti di credito vantati da terzi in forza di titoli anteriori al sequestro, degli interessi convenzionali, moratori e a qualunque titolo dovuti sui crediti in questione. Tale limite massimo è pari al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d’Italia sulla base di un paniere composto dai Buoni del Tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO). La RT afferma che le disposizioni sono volte al contenimento degli esborsi da parte dello Stato per il soddisfacimento dei crediti vantati da terzi su beni oggetto di sequestro o confisca.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi da 294 a 300  – Alienazione e rottamazione di veicoli sequestrati

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato[232], prevedono che il prefetto dispone la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate[233], a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti. Dei veicoli giacenti viene formato un elenco provinciale, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura ufficio territoriale del Govemo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico. La norme sono finalizzate a ridurre gli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell’interno (comma 294).

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco il proprietario può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione con la pubblicazione dell'elenco, con l'avviso che, in caso di mancata assunzione della custodia, si procederà all'alienazione del veicolo alla depositeria, anche ai soli fini della rottamazione (comma 295).

Decorso inutilmente il termine sopra indicato, la Prefettura notifica al soggetto titolare del deposito l'atto recante la determinazione all'alienazione. L'alienazione si perfeziona con il consenso del titolare del deposito, comunicato alla Prefettura entro i quindici giorni successivi alla notifica. L'alienazione è comunicata dalla Prefettura al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri (comma 296).

Con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con l'Agenzia del demanio sono definite le modalità dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalle amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al soggetto titolare del deposito in relazione alle spese di custodia e degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo soggetto (comma 297).

La somma eventualmente ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto (comma 299).

All'attuazione delle norme in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 300).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

 

La relazione tecnica ribadisce che la norma prevede una ricognizione straordinaria di veicoli giacenti nelle depositerie autorizzate e l'alienazione, anche solo ai fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito che vi consenta. La disposizione è finalizzata a ridurre gli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, derivanti dal protrarsi della custodia di veicoli in depositerie, senza alcun interesse alla restituzione da parte del proprietario, od altro avente diritto sulla cosa, e consente l'incameramento al bilancio dello Stato dei proventi delle cessioni, al momento peraltro non quantificabili. La relazione tecnica chiarisce che per lo svolgimento della ricognizione straordinaria, il Prefetto si avvarrà del personale della Prefettura, senza alcun onere aggiuntivo di spesa. L'avente diritto ha titolo sia alla presa in custodia del veicolo, con contestuale liquidazione della depositeria, entro sessanta giorni dalla pubblicazione degli elenchi dei veicoli oggetto della procedura, sia alla restituzione della somma ricavata dall’alienazione che, fino alla definizione del procedimento per il quale è stato disposto il sequestro o il fermo, è depositata in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria della Stato.

La relazione tecnica ribadisce che all'attuazione della disposizione si provvede con le risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili a legislazione vigente, come espressamente precisato al comma 300.

 

 In merito ai profili di quantificazione si rileva che la disposizioni appare senza dubbio suscettibile di generare risparmi in esito alla procedura di alienazione. Si rileva, tuttavia, che la relazione tecnica non fornisce concreta evidenza che l’attività straordinaria di ricognizione dello stato e della alienabilità, in base alle norme in esame, dei veicoli sequestrati possa effettivamente essere svolta, nel breve periodo, in assenza di oneri. Appare, pertanto, opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi volti ad asseverare la sussistenza delle risorse necessarie allo svolgimento dell’attività straordinaria di ricognizione disciplinata dalle norme sopra descritte.

 

 

Commi da 301 a 304 – Indennità di vacanza contrattuale

Le norme stabiliscono che con riferimento alla tornata contrattuale 2015-2017 non sarà determinata una nuova indennità di vacanza contrattuale. L’importo dell’indennità di vacanza contrattuale già in godimento al 31 dicembre 2013[234] continuerà ad essere fruita a titolo di anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale 2015-2017 (comma 301).

E’ stabilito che le procedure contrattuali e negoziali relative al biennio 2013-2014 che coinvolgono le amministrazioni pubbliche abbiano per oggetto la sola parte normativa. E’ esclusa la possibilità di successivo recupero della parte economica non oggetto di contrattazione secondo il dettato della presente disposizione (comma 302).

Le misure sopra descritte, concernenti l'indennità di vacanza contrattuale e il 'blocco' della contrattazione per la parte economica, si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (comma 303). Conseguentemente ai fini della quantificazione degli accantonamenti obbligatori nei bilanci regionali per le spese di personale non si deve tener conto dell’indennità di vacanza contrattuale riferita al triennio 2015-2017 (comma 304).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese correnti – indennità di vacanza contrattuale

0

300,0

440,0

0

213,8

313,7

0

213,8

313,7

 

La relazione tecnica, preliminarmente, rammenta che:

·         l’articolo 9, comma 17, primo periodo, del decreto legge n. 78/2010 prevede che non si dia luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale delle pubbliche amministrazioni;

·         il secondo periodo del citato articolo dispone che sia fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010;

·         l’articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 98/2011, prevede la possibilità di prorogare sino al 31 dicembre 2014, mediante apposito regolamento attuativo, le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici del personale delle pubbliche amministrazioni. Tale regolamento è contenuto nel D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 ottobre 2013. Il comma 2 dell’articolo in esame, ribadendo quanto già stabilito nel citato regolamento, dà attuazione in via legislativa al citato articolo 16, prevedendo che le procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014, del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, possano produrre effetti limitatamente alla sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. La disposizione in esame non comporta risparmi di spesa, in quanto quest’ultimi sono già stati scontati nell’ambito del decreto legge n. 98/2011.

Con riferimento all’indennità di vacanza contrattuale, la relazione tecnica evidenzia che il comma 301 prevede che la misura da computare per il periodo contrattuale 2015-2017, sia quella in godimento al 31 dicembre 2013, nelle misure previste dal citato articolo 9, comma 17, del decreto legge n. 78/2010. Pertanto, per effetto di tale disposizione, nel predetto periodo contrattuale non verrà corrisposta una nuova indennità di vacanza contrattuale, diversamente da quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lett. d), ultimo periodo, del citato Regolamento n. 122/2013, sulla cui base sono state elaborate le previsioni di bilancio per gli anni 2014 e seguenti.

In altre parole la relazione tecnica sconta dei risparmi dal momento che i tendenziali di bilancio elaborati prima della pubblicazione del disegno di legge di stabilità quantificavano un ammontare complessivo di spesa per redditi da lavoro che includeva l’erogazione di una ulteriore indennità di vacanza contrattuale riferita al triennio 2015-2017. Le norme recate dal comma 1, invece, affermano che l’indennità in questione rimane fissata nella misura già in godimento al 31 dicembre 2013.

I successivi commi 303 e 304 regolano gli effetti dei commi 301 e 302 sul Servizio sanitario nazionale, anche per quanto riguarda il personale convenzionato. Considerato che la copertura economica della indennità di vacanza contrattuale 2013 è già garantita a legislazione vigente dall'attuale livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, (dimensionato per consentire l'erogazione della medesima indennità nella misura prevista dall'anno 2010) e che il livello del predetto fabbisogno è altresì dimensionato per dare copertura integrale, a decorrere dall’anno 2015, agli oneri del rinnovo del contratto relativo alla tornata contrattuale 2015-2017, la disposizione normativa in esame determina minori esigenze di spesa pari alla indennità di vacanza contrattuale 2015-2017, valorizzata secondo il parametro di finanza pubblica di riferimento e già scontata nei tendenziali di spesa.

La relazione tecnica riporta un prospetto riepilogativo delle economie lorde previste per l’intero Pubblico Impiego, con riferimento ai commi 301, 302 e 304, suddivise tra quelle riferibili al settore statale e quelle imputabili al settore non statale.

 

Economie[235] di spesa – Indennità di vacanza contrattuale

(milioni di euro)

Comparto

2015

2016

2017

Totale settore statale

300

440

440

Totale settore non statale

260

380

380

Totale pubblico impiego

560

820

820

 

Gli effetti netti sui saldi sono invece riepilogati nella tabella che segue.

 

Economie di spesa – Indennità di vacanza contrattuale

(milioni di euro)

Saldo

2015

2016

2017

Saldo netto da finanziare(*)

440

650

650

Fabbisogno e indebitamento (**)

294

434

434

                   (*) 140 milioni di risparmi per il 2015 e 210 dal 2016 sono calcolati

in conseguenza della riduzione del finanziamento del SSN.

(**) 80 milioni di risparmi per il 2015 e 120 dal 2016 sono calcolati

in conseguenza della riduzione del finanziamento del SSN.

 

 In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione fornisce indicazione unicamente sull’ammontare complessivo dei risparmi che si determinano in applicazione delle norme in esame senza fornire alcun elemento che consenta di riscontrare la correttezza della stima proposta. Appare, pertanto, opportuno che siano fornite indicazioni circa i parametri utilizzati per la determinazione dei risparmi ipotizzati dalla relazione tecnica.

Una richiesta di chiarimenti di analogo tenore è stata avanzata nel corso dell’esame presso il Senato dove la Ragioneria generale dello Stato ha chiarito[236] che la stima dei risparmi è stata elaborata prendendo a riferimento i seguenti dati:

·         retribuzioni medie;

·         unità di personale come risultanti dal Conto annuale;

·         tasso programmato di inflazione nella misura vigente, ossia 1,5 per cento.

Si rileva, inoltre, che l’intervento normativo è finalizzato ad assorbire l’indennità di vacanza contrattuale erogata con riferimento al triennio 2010-2012 nell’ambito delle procedure contrattuali 2015-2017. Da un punto di vista logico l’indennità 2010-2012 sembrava destinata a permanere come elemento aggiuntivo del trattamento economico dei pubblici dipendenti in assenza della sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro in relazione al quale era stata erogata. Tale impostazione sembra in linea con quanto stabilito anche dal DPR 4 settembre 2013, n. 122[237], che infatti prevedeva che l’indennità di vacanza contrattuale 2015-2017 si sommasse a quella in godimento. Tanto premesso, si osserva, in conclusione, che la disposizione recata dal comma 301 opera in senso inverso rispetto a precedenti interventi normativi che hanno costantemente tutelato i livelli retributivi già acquisiti in busta paga. Appare, pertanto, opportuno che sia chiarito se non si ritenga che la disposizione in esame non sia suscettibile di determinare l’insorgenza di contenzioso.

 

Commi 305 e 317  – Trattamento accessorio dei pubblici dipendenti

Le norme dispongono in materia di trattamento economico accessorio dei pubblici dipendenti. In particolare si integra il testo dell’articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Le modifiche prevedono che anche l’ammontare delle medesime risorse per il 2014 sia sottoposto ai vincoli sopradescritti.

E’ inoltre stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio siano decurtate di un importo pari alle riduzioni operate ai sensi del citato articolo 9, comma 2-bis (comma 305).

E’ previsto, infine, che i risparmi derivanti dall'applicazione del comma 5, per gli enti nazionali di previdenza e di assistenza, siano destinati al conseguimento degli obiettivi di risparmio posti da norme vigenti (comma 317).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese correnti – Trattamento accessorio

0

211,4

208,5

0

111,8

113,3

0

111,8

113,3

Minori spese in conto capitale – Trattamento accessorio

0

3,6

6,5

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica afferma che con decorrenza 1 gennaio 2015, viene previsto che le riduzioni delle risorse destinate al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici siano permanentemente decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del citato articolo 9, comma 2-bis del decreto legge n. 78/2010.

La relazione tecnica reca due prospetti riepilogativi, di seguito riprodotti, dei risparmi strutturali previsti, come conseguenza della norma, per l’intero Pubblico Impiego, suddivisi tra quelle rivenienti dal settore statale e quelli conseguiti a carico del settore non statale. I risparmi sono stati quantificati prendendo a riferimento le economie realizzate nell’anno 2012, acquisite attraverso la tabella 15 del conto annuale di cui all’art. 60 del Decreto legislativo n. 165/2001, aggiornate con la stima degli ulteriori risparmi riferibili all’anno 2014.

 

Economie lorde di spesa – Trattamento accessorio[238]

(milioni di euro)

Comparto

2015

2016

2017

Totale settore statale

215

215

215

Totale settore non statale

400

400

400

Totale pubblico impiego

615

615

615

 

Gli effetti netti sui saldi sono invece riepilogati nella tabella che segue[239].

 

Economie di spesa – Trattamento accessorio

(milioni di euro)

Saldo

2015

2016

2017

Saldo netto da finanziare

615

615

615

Fabbisogno e indebitamento

330

330

330

 

Ai sensi del comma 317 per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 305 del presente provvedimento concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per le altre amministrazioni non statali, diverse dal SSN, i risparmi conseguenti all’applicazione del citato comma 305, rimangono acquisiti nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione fornisce indicazione circa l’ammontare complessivo dei risparmi che si determinano in applicazione delle norme in esame ed indica la fonte sulla base della quale sono state effettuate le quantificazioni[240] . Si rileva, tuttavia, che la medesima relazione tecnica non fornisce alcun elemento che consenta di riscontrare la correttezza della stima proposta. Appare, pertanto, opportuno che siano fornite indicazioni circa i parametri utilizzati per la determinazione dei risparmi ipotizzati dalla relazione tecnica.

Una richiesta di chiarimenti di analogo tenore è contenuta nella Nota di lettura predisposta dal Servizio bilancio dello Stato del Senato a commento delle norme in esame come recate dal testo originario del disegno di legge di stabilità. Nel corso dell’esame presso il Senato la Ragioneria generale dello Stato ha chiarito[241] che la stima dei risparmi è sostanzialmente riconducibile alla riduzione di personale delle pubbliche amministrazioni a cui deve corrispondere una correlata contrazione dei fondi ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis del decreto legge n. 78/2010. La stima dei risparmi si basa, pertanto, sulla misura della riduzione dei fondi operata per effetto della citata norma negli anni 2011 e 2012 come rilevata nel conto annuale. L’esame di tali dati ha evidenziato una sensibile crescita, da un anno all’altro, delle economie realizzate; la nota ipotizza che tali economie possano mantenersi fino al 2014 anche tenuto conto delle vigenti misure limitative del turn over.

Dovrebbe, inoltre, essere chiarito in base a quali ragioni si assume che la riduzione dei trattamenti accessori del personale possa determinare una minore spesa di conto capitale: i pagamenti per retribuzioni sembrano, infatti, avere solo natura di spesa corrente.

 

Comma 306  – Compensi professionali liquidati a seguito di sentenze favorevoli alle amministrazioni pubbliche ai dipendenti

Le norme dispongono che dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016 siano ridotti al 75 per cento i compensi professionali liquidati in seguito a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni compreso il personale dell'Avvocatura dello Stato. Sono esclusi, nella misura del 50 per cento, i compensi a carico della controparte. Le somme così risparmiate verranno versate annualmente in un apposito capitolo di bilancio dello Stato dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria (ad eccezione degli enti territoriali e degli enti regionali del Servizio Sanitario Nazionale).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori entrate  – Riduzione compensi avvocati

10,3

10,3

10,3

0

0

0

0

0

0

Minori spese correnti – Compensi avvocati

0

0

0

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

 

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione prevede che, dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi nella misura del 50 per cento quelli a carico della controparte, a seguito di sentenze favorevoli per le pubbliche amministrazioni, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura pari al 75%. L’esclusione dalla predetta riduzione, del 50 per cento dei compensi a carico della controparte, si rende necessaria per garantire una soglia minima di onorario integralmente spettante al personale interessato. Oltre tale limite, si procederà, nel triennio considerato, a corrispondere il compenso nella misura del 75%. Le pubbliche amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, ad eccezione degli enti territoriali e degli enti del SSN, sono tenute a versare i risparmi conseguenti ad un apposito capitolo del bilancio dello Stato. La stima degli effetti recati dalle norme è stata effettuata sulla base della rilevazione periodica relativa alla spesa di personale curata dalla Ragioneria generale dello Stato  (conto annuale).

 

(milioni di euro)

Saldo

2015

2016

2017

Saldo netto da finanziare

7,3

7,3

7,3

Fabbisogno e indebitamento

9,5

9,5

9,5

 

In merito ai profili di quantificazione, si ribadisce quanto già affermato in precedenza ossia che la stima dei risparmi è indicata nel suo ammontare complessivo senza che siano messi a disposizione i singoli elementi di calcolo posti alla base della quantificazione medesima.

Si rileva inoltre che gli effetti finanziari scontati nel prospetto riepilogativo non coincidono con la quantificazione degli effetti arrecati dalla norma proposta dalla relazione tecnica. Il Governo dovrebbe pertanto chiarire quale dei due valori deve essere assunto come corretto.

 

Commi 307 e 308  – Misure limitative del turn over

Le norme ridefiniscono la modulazione delle misure limitative del turn over applicabili alle pubbliche amministrazioni.

La tabella che segue pone a confronto le attuali misure limitative del turn over, come fissate a legislazione vigente, con quelle proposte dal testo in esame con riferimento alle amministrazioni dello Stato (esclusi Corpi di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco) alle agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici e agli enti di cui all’articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001 [comma 307 lettera a) e comma 308].

 

 

Anno

Percentuale di turn over ammessa

 

Legislazione vigente

Testo in esame

2015

50 per cento

40 per cento

2016

100 per cento

60 per cento

2017

100 per cento

80 per cento

2018

100 per cento

100 per cento

 

I nuovi limiti assunzionali per le università e gli enti di ricerca sono fissati dal comma 8, lettere b) e c) come riepilogato nella tabella che segue.

 

Anno

Percentuale di turn over ammessa

 

Legislazione previgente

Testo in esame

2016

60 per cento

100 per cento

2017

80 per cento

100 per cento

2018

 100 per cento

100 per cento

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese correnti – Blocco turn over

0

10,1

93,3

0

6,2

53,7

0

6,2

53,7

 

La relazione tecnica dopo aver ribadito il contenuto delle norme stima le economie derivanti dalle disposizioni in esame sulla base dei dati del conto annuale. La stima proposta è sintetizzata nel prospetto che segue.

 

 

Economie anno 2015

Economie anno 2015

Economie anno 2017

Economie dall’anno 2018

Ministeri

6.631.700

39.538.600

78.893.600

91.973.400

Agenzie

2.123.300

12.665.000

25.272.200

29.461.000

Carriera diplomatica

89.250

535.500

1.071.000

1.249.500

Carriera prefettizia

131.750

790.500

1.581.000

1.844.500

Carriera penitenziaria

33.750

202.500

405.000

472.500

Magistratura

1.165.000

6.930.000

13.820.000

16.110.000

Enti pubblici non economici e enti art. 70

2.014.500

12.012.200

23.970.000

27.944.600

Università

-

28.043.000

70.045.000

84.004.000

Ricerca

 -

4.653.600

11.624.600

13.942.000

TOTALE ECONOMIE

12.189.250

105.370.900

226.682.400

267.001.500

 

Gli effetti sui saldi sono invece riepilogati nella tabella che segue.

 

Economie di spesa – Misure limitative del turn over

(milioni di euro)

Saldo

2015

2016

2017

2018

Saldo netto da finanziare

10,1

93,3

202,7

239

Fabbisogno e indebitamento

6,18

53,71

115,60

136,14

 

I risparmi indicati sono comprensivi delle economie relative al settore università per 28 milioni per l’anno 2016, 70 milioni di euro per l’anno 2017 e 84 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, in relazione alle quali è stata prevista una contestuale riduzione del Fondo di finanziamento ordinario.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la stima dei risparmi è indicata nel suo ammontare complessivo senza che siano messi a disposizione i singoli elementi di calcolo posti alla base della quantificazione medesima. Appare, pertanto, necessario che sia fornita adeguata documentazione che dettagliatamente giustifichi i criteri di quantificazione adottati indicando esplicitamente quali spazi assunzionali risultino compressi per le singole amministrazioni interessate in forza delle sole norme introdotte dai commi in esame, considerato che le norme oggi vigenti potrebbero in parte già produrre gli effetti di risparmio che la relazione tecnica, invece, ascrive alle norme in esame[242].

 

Commi 309 e 310  – Assunzioni nel comparto sicurezza

Le norme autorizzano assunzioni in deroga alle misure limitative del turn over per l’anno 2014 nelle amministrazioni del comparto sicurezza. E’ stabilito che il turn over complessivo consentito non possa essere, comunque, superiore al 55 per cento. Le assunzioni sono autorizzate nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa  annua lorda pari a 50 milioni di euro per l’anno 2014 e a 120 milioni a decorrere dall’anno 2015, con riserva di assunzione di 1000 unità per la Polizia di Stato, 1000 unità per e l’Arma dei Carabinieri e di 600 unità  per il Corpo della guardia di finanza.  A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 (comma 309). Le assunzioni possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle forze armate (comma 310).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti – Assunzioni comparto sicurezza

50,0

120,0

120,0

26,0

61,0

61,0

26,0

61,0

61,0

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, indica gli effetti recati sui saldi dalle stesse come riepilogato nella tabella che segue.

 

Maggiori spese – Assunzioni nel Comparto sicurezza

(milioni di euro)

Saldo

2014

2015

Dal 2016

Saldo netto da finanziare

50

120

120

Fabbisogno e indebitamento

25,5

61,2

61,2

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che gli effetti delle norme sui saldi indicati nel prospetto riepilogativo degli effetti non coincidono con quelli evidenziati dalla relazione tecnica pur per importi esigui. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Si rileva, inoltre, che, conformemente alla prassi instauratasi nel corso degli ultimi anni, le disposizioni indicano la finalità cui è preposta l’autorizzazione di spesa e l’ammontare dello stanziamento previsto senza che né la norma né la relazione tecnica indichino in modo puntuale il numero delle unità di personale assunte e la ripartizione delle medesime unità tra i diversi Corpi, ruoli e gradi. Non è possibile dunque effettuare una verifica della quantificazione proposta né risulta evidente se le assunzioni previste siano idonee a compensare le carenze di organico che si intendono coprire.

Commi da 311 a 315  – Limite dei trattamenti economici corrisposti da amministrazioni pubbliche

Le norme stabiliscono che a decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni che fissano i limiti dei trattamenti economici corrisposti da amministrazioni pubbliche[243] si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo  intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni. I limiti si applicano anche al personale di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 165/2001 (comma 311).  Rilevano ai fini del raggiungimento del limite anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche  (comma 312) non rilevano, invece i compensi percepiti per prestazioni occasionali (comma 313).

E’ stabilito, con norma di non agevole interpretazione, che le risorse rivenienti dall’applicazione delle misure di cui ai commi da 312 e 313, per le amministrazioni di cui all’articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, sono annualmente versate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. La norma da ultimo descritta sembra non applicarsi alle amministrazioni indipendenti ossia le sole amministrazioni che sono menzionate dal comma 311 del testo in esame ma non dal citato articolo 23-ter. Per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 311 e 313 del presente articolo, ossia per le autorità indipendenti, se l’interpretazione proposta risulta corretta, le risorse risparmiate restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi (comma 314).

Le Regioni adeguano, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi 313 e 314. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai fini della riduzione dei cosiddetti costi della politica[244] (comma 315).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che non appare possibile individuare con esattezza l’entità dei destinatari delle norme in esame. Conseguentemente i risparmi di spesa verranno quantificati a consuntivo. Si ribadisce che le amministrazioni di cui all’articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dovranno versare le risorse rivenienti dall’applicazione delle misure in esame al Fondo ammortamento dei titoli di Stato mentre le restanti amministrazioni acquisiranno i corrispondenti risparmi nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che il Governo chiarisca esplicitamente quali siano le amministrazioni tenute a versare i risparmi conseguenti l’applicazione delle norme in esame al Fondo ammortamento dei titoli di Stato e quali invece acquisiranno i medesimi risparmi nei rispettivi bilanci.

Si osserva, inoltre, che per tali ultime amministrazioni il mancato riversamento è finalizzato al miglioramento dei rispettivi saldi di bilancio: a tal proposito non appare evidente come possa essere riscontrata l’effettiva destinazione a minor spesa delle somme in questione non essendo noto a priori il saldo di bilancio che sarà registrato a fine anno da ciascuna delle amministrazioni interessate. Appare, pertanto, opportuno che il Governo chiarisca attraverso quale meccanismo potrà essere riscontrata la tesaurizzazione della minor spesa prevista dalle norme in esame.

 

Comma 316  – Prestazioni di lavoro straordinario del personale delle forze di polizia

Le norme stabiliscono che l’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, (orario di lavoro degli appartenenti alle forze di polizia) e l’articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 (orario di lavoro degli appartenenti alle FF.AA.) si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

 

La relazione tecnica specifica che la norma di interpretazione autentica si rende necessaria in relazione all’orientamento giurisprudenziale assunto dal Consiglio di Stato volto a riconoscere al personale richiamato in servizio nel giorno destinato al riposo settimanale la spettanza del compenso per lavoro straordinario anche per l’ordinaria prestazione lavorativa. La disposizione chiarisce che la retribuzione a titolo di straordinario è dovuta solo per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero, evitando in tal modo maggiori oneri di rilevante entità.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la relazione tecnica esclude l’insorgenza di “maggiori oneri di rilevante entità” ma che il prospetto riepilogativo degli effetti non reca alcuna quantificazione con riferimento alle norme in esame. Sembrerebbe dedursi che i risparmi generati dalla disposizione non siano destinati ad una contabilizzazione restando nelle disponibilità delle amministrazioni interessate per il finanziamento di ulteriori spese per la remunerazione di prestazioni lavorative straordinarie. Sul punto appare opportuno acquisire indicazioni da parte del Governo.

 

Comma 318  – Riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’indennità di servizio all’estero

Le norme stabiliscono che l'autorizzazione di spesa relativa all’indennità di servizio all’estero[245], è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese correnti – Indennità di servizio all’estero

10,0

20,0

20,0

9,0

18,0

18,0

9,0

18,0

18,0

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, indica gli effetti recati sui saldi dalle stesse come riepilogato nella tabella che segue.

 

Economie di spesa – Riduzione della spesa per indennità di servizio all’estero

(milioni di euro)

Saldo

2014

2015

Dal 2016

Saldo netto da finanziare

10

20

20

Fabbisogno e indebitamento

9

18

18

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa i criteri che hanno indotto a determinare la riduzione dell’autorizzazione di spesa disposta nella misura indicata dalle norme. Pertanto il Governo dovrebbe fornire ulteriori indicazioni volte, tra l’altro, a chiarire se le riduzioni previste non possano determinare problemi di funzionalità con riferimento al pieno conseguimento delle finalità amministrative assegnate al Ministero degli affari esteri.

 

Comma 319  – Riduzione del rimborso delle spese di viaggio sostenute dal personale in servizio all’estero e dai familiari

Le norme modificano l’articolo 181, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. L’articolo 181 citato stabilisce, al comma 1, che al personale in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Le modifiche apportate al comma prevedono che il rimborso delle spese di viaggio è corrisposto nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta anziché del 90 per cento previsto dalla legislazione vigente.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese correnti – Rimborso spese di viaggio

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge originario si limita a ribadire il contenuto delle norme. Nel corso dell’esame presso il Senato la Ragioneria generale dello Stato ha depositato una nota[246] in risposta ad una richiesta di chiarimenti circa i criteri adottati per la determinazione dei risparmi. La nota ha precisato che come dato di partenza è stato preso il fabbisogno evidenziato dal Ministero degli affari esteri per le finalità previste dall’articolo 181, comma 2 del DPR n. 18/1967 pari a 950.000 euro. Il risparmio è stato assunto pari al 40 per cento del fabbisogno stimato.

Gli effetti recati sui saldi dalle disposizioni sono riepilogati nella tabella che segue.

 

Economie di spesa – Misure limitative dei rimborsi delle spese di viaggio

(milioni di euro)

Saldo

2014

2015

Dal 2016

Saldo netto da finanziare

0,34

0,34

0,34

Fabbisogno e indebitamento

0,34

0,34

0,34

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa i criteri sulla base dei quali sono stati determinati i risparmi di spesa prodotti dalle norme in esame. Pertanto il Governo dovrebbe fornire ulteriori indicazioni volte a chiarire i criteri adottati per la quantificazione delle minori spese stimate.

 

Comma 320  –Livello di finanziamento del SSN cui concorre lo Stato

La norma, non modificata durante l’iter al Senato, conseguentemente ai risparmi di spesa derivanti dai commi da 301 a 305 cui si rinvia, riduce in misura corrispondente (540 milioni per l’anno 2015 e di 610 milioni a decorrere dal 2016) il livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato.

 

Il prospetto riepilogativo relativo al testo iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 320
(ex Art 11, co 21, AS 1120)

 

540

610

 

300

340

 

300

340

 

 

Il prospetto riepilogativo relativo al testo licenziato dal Senato ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Comma 320

 

518,8

586,1

 

300

340

 

300

340

Maggiori entrate
extratributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 320

21,2

23,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica al testo iniziale rileva che, per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 11 (ora commi da 301 a 305), si determinano nel comparto sanitario minori spese in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto come indicato nella seguente tabella. Viene ridotta, pertanto, in misura corrispondente (540 milioni per l’anno 2015 e di 610 milioni a decorrere dal 2016) il livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato.

SSN

2015

A decorrere dal 2016

IVC – Effetti sul SNF

           Effetti sull’IN

140

80

210

120

Trattamento accessorio – Effetti sul SNF

                                          Effetti sull’IN

400

220

400

220

Totale – Effetti sul SNF

               Effetti sull’IN

540

300

610

340

Fonte: Relazione tecnica, A.S. 1120.

 

La relazione tecnica al testo licenziato dal Senato ribadisce quanto sopra.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 321 – Assunzione di personale già in servizio presso organismi della NATO

La norma, introdotta al Senato, prevede l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani[247] che abbiano prestato, come personale civile, servizio per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica o di quelli di singoli Stati che ne facciano parte e siano stati licenziati a seguito di soppressione o riorganizzazione delle basi militari. Le modalità di assunzione - nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi - sono stabilite con DPCM[248] con assegnazione prioritaria presso gli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare.

Le assunzioni sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244/2007, la cui dotazione è incrementata di 1 milione a decorrere dal 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

L’art. 2, comma 100, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 7,25 milioni a decorrere dall’anno 2008 al fine di favorire - nei limiti delle disponibilità del medesimo fondo - l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge n. 98/1971, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006. Si evidenzia che per il 2013 le dotazioni del fondo in riferimento, sono state rideterminate con una riduzione complessiva di 1,27 milioni, per effetto dell’art. 1, commi 7, lett. a), e 14, del DL 31 ottobre 2013, n. 126[249].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

1,0

1,0

1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che, tenuto conto che le nuove unità da ricollocare sono 32, per un costo complessivamente stimato pari a 1,3 milioni di euro, si prevede un incremento del fondo di cui al comma 100, dell'articolo 2, della Legge n. 244/2007 per un importo pari a un milione di euro, considerando che la restante parte graverà sulle disponibilità residue del medesimo fondo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede nel 2014 l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni di soggetti in possesso di determinati requisiti (aver prestato servizio civile presso organismi NATO in Italia per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012 ed essere cessati dal servizio medesimo). A tal fine, la norma integra con 1 milione di euro a decorrere dal 2014 le dotazioni di un fondo che, a normativa vigente, reca dal 2008 una dotazione permanete annua di 7,25 milioni di euro finalizzata ad analoghe assunzioni, riferite a soggetti che abbiano maturato i summenzionati requisiti alla data del 31 dicembre 2006.

Considerato che la norma sembra attribuire in capo ai citati soggetti un diritto soggettivo all’assunzione e che le dotazioni del relativo fondo sono configurate come limite di spesa, appare opportuno che il Governo, fornisca dei chiarimenti al fine di valutare la  congruità delle citate risorse in relazione alla loro destinazione.

Nello specifico, con riferimento alle 32 unità di personale che beneficeranno, secondo la RT, della norma nel 2014, andrebbero acquisite informazioni in merito all’ inquadramento funzionale e retributivo delle medesime unità nelle pubbliche amministrazioni di destinazione. Andrebbero forniti, altresì, dati ed elementi informativi con riguardo all’effettiva platea dei soggetti, potenzialmente destinatari della disposizione in esame.

Con riferimento, infine, all’impatto della norma sui saldi di finanza pubblica si rileva che, in merito all’effetto su fabbisogno e indebitamento netto pari a circa il 50 % del saldo netto da finanziare, questo sembra essere conseguenza dello sconto degli effetti indotti (rincaso di parte delle somme erogate a titolo di contributi ed imposte) recati della norma. Sul punto appare opportuna la conferma del Governo.

 

Comma 322 – Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici

La norme dispongono che per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta:

a)      nella misura del 100% per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a 3 volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo predetto e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto prima affermato, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b)      nella misura del 90% per i trattamenti complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 4 volte, con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a 4 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto prima affermato sulla base di quanto prima affermato, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c)      nella misura del 75% per i trattamenti complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 5 volte con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a 5 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto prima affermato sulla base di quanto prima affermato, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d)      nella misura del 50% per i trattamenti complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo pensionistico superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese correnti

 

Deindicizzazione pensioni triennio 2014-2016

580

1.380

2.160

580

1.380

2.160

580

1.380

2.160

Minori entrate tributarie

 

Deindicizzazione pensioni triennio 2014-2016 – Effetti fiscali

200

476

745

200

476

745

200

476

745

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è diretta a prevedere per il triennio 2014-2016 una revisione dello schema di indicizzazione per tutti i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Rimane confermata la indicizzazione al 100% per le pensioni complessivamente fino a tre volte il trattamento minimo lNPS.

Sulla base dei seguenti parametri e stime:

a) trattamento minimo INPS 2013: 6.440,6 euro annui (495,4 euro mensili). Pertanto:

-        l'importo di 3 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 19.321,8 euro annui (1.486,3 euro mensili);

-        l'importo di 4 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 25.762,4 euro annui (1.981,7euro mensili);

-        l'importo di 5 volte il trattamento mimmo INPS risulta essere: 32.203 euro annui (2.477,2euro mensili);

-        l'importo di 6 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 38.643,5 euro annui (2.972,6euro mensili);

b) normativa in materia di indicizzazione vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte n trattamento minimo INPS:

 

Normativa vigente per le pensioni di importo complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo: elasticità della rivalutazione ai prezzi per fasce di importo.

Fasce di importo:

 

 

2013

2014

Dal 2015

Fino a 3 volte il trattamento minimo

0%

100%

100%

Fino a 3 volte il trattamento minimo

0%

90%

90%

Fino a 3 volte il trattamento minimo

0%

75%

75%

Fino a 3 volte il trattamento minimo

0%

0%

75%

 

c) la disposizione in esame con riferimento alle pensioni di importo complessivamente superiore a tre volte il minimo prevede una revisione del meccanismo di indicizzazione nei seguenti termini:

per il triennio 2014-2016 la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta:

• nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;

• nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;

• nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, solo per l'anno 2014,  non è riconosciuta per le fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo (per tali fasce di importo tale mancato riconoscimento è stato introdotto dal comma 236 dell'articolo l, della legge n. 228/2012, ora assorbito dal complessivo ridisegno del sistema di rivalutazione automatica per il triennio 2014-2016) .

E' previsto il meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate finalizzato far sì che in ogni caso che le pensioni superiori a tale limite non risultino inferiori,  successivamente all'applicazione del nuovo schema di indicizzazione, al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante al medesimo.

 

d) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) - sulla base delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza. 2013 – stima anno 2013: circa 250,8 mld di euro;

 

e) tasso di indicizzazione 2014-2016 in linea con quanto previsto Nota di aggiornamento DEF 2013;

 

f) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS: circa 59%, con un'elasticità media all'indicizzazione a, legislazione vigente pari per il 2014 pari a circa 87,3%;

 

g) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo NPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 18,3%;

 

h) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 14,3%;

 

i) quota. percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 8,3%;

 

j) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a. pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS: circa 18%, di cui circa il 30% relativo alle fasce di importo superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS;

 

k) per il calcolo dell’effetto fiscale si è tenuto conto dell’aliquota marginale media per i soggetti in esame.

 

Dalle disposizioni derivano i seguenti effetti finanziari:

(valori in milioni di euro)

 

 

2014

2015

2016

2017

Minore spesa pensionistica (al lordo effetti fiscali)

580

1.380

2.160

2.146

Minore spesa pensionistica (al netto effetti fiscali)

380

904

1.415

1.407

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che la parziale sterilizzazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici sia applicata – nell’ambito degli scaglioni indicati dalla norma - con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. A tal fine, viene espressamente prevista una misura di salvaguardia per le pensioni tale da assicurare comunque che l’aumento di rivalutazione sia attribuito fino a concorrenza del limite maggiorato. L’ammontare dei risparmi conseguiti, in virtù di tale meccanismo, risulta superiore rispetto a quello che si sarebbe ottenuto soltanto applicando le aliquote sulla componente residuale dell’importo pensionistico, pur maggiorata alla luce delle nuove e più stringenti aliquote introdotte.

Ciò premesso, la quantificazione – in base ai parametri forniti nella relazione tecnica – appare sostanzialmente corretta, ancorché ispirata – in particolare per l’annualità 2013 - ad un criterio prudenziale.

Per quanto attiene agli effetti fiscali, si segnala che l’aliquota media applicata è pari a circa il 34,5%. Appare comunque utile acquisire dal Governo chiarimenti se gli effetti fiscali siano riferiti al solo minor gettito IRPEF o includano anche il minor gettito delle relative addizionali regionale e comunale. In tale ultima ipotesi, peraltro, si segnala che la corretta imputazione ai fini dei saldi di finanza pubblica dovrebbe prevedere una maggiore spesa (e non una minore entrata) ai fini del saldo netto da finanziare.

 Commi 323 e 324 – Liquidazione dei trattamenti di fine servizio

La norme dispongono che, con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti, dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, venga incrementato di 6 mesi (da sei a dodici mesi) il posticipo della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio per limiti di età. Vengono altresì rimodulati per i medesimi soggetti i limiti annuali del riconoscimento dei trattamenti di fine servizio, prevedendo il riconoscimento dello stesso:

·         in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro (a normativa vigente, 90.000 euro);

·         in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro (a normativa vigente 150.000 euro). In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo;

·         in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo.

L'applicazione della disciplina vigente è confermata per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese correnti

 

Liquidazione TFS

380

445

905

380

445

905

380

445

905

Minori entrate tributarie

 

Liquidazione TFS – Effetti fiscali

80

93

190

80

93

190

80

93

190

 

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, fornisce i seguenti dati e parametri:

a) inizialmente, per i primi due anni, la disposizione interessa sostanzialmente le cessazioni per limiti di età con numerosità contenute il primo anno, progressivamente crescenti. Dal terzo anno la disposizione interessa anche contingenti più numerosi, tenuto anche conto del coinvolgimento, limitatamente alla disposizione che modifica i limiti degli importi annuali da riconoscere, dei soggetti che accedono al pensionamento anticipato (soggetti al posticipo di 24 mesi della liquidazione dei trattamenti di fine servizio);

b) nel 2014 sono stimati interessati circa 7.500 soggetti (importo medio complessivo della prestazione da liquidare stimato attorno a 75.000 euro). Per circa il 50% di questi si stima che il posticipo di 6 mesi comporti un'economia per tale anno per lo slittamento della corresponsione del trattamento all'anno successivo (non per tutti i soggetti potenzialmente interessati il posticipo di 6 mesi comporta economie in relazione agli importi di spesa annui, in considerazione della circostanza che per una quota si registra uno spostamento infrannuale della data di percezione del trattamento di fine servizio), mentre per la restante quota, per la quale la liquidazione del trattamento avviene entro l'anno, operano comunque le misure relative ai nuovi limiti per i riconoscimenti annuali della prestazione;

c) nell'anno 2015 le economie indicate conseguono dalla numerosità interessata (stimabile in circa 16.000) sia dal posticipo di 6 mesi sia dalla corresponsione del trattamento con le nuove regole in materia di liquidazione con riferimento agli importi annualmente riconosciuti, a fronte dei maggiori oneri conseguenti da maggiori corresponsioni conseguenti dai soggetti di cui al punto b);

d) nell'anno 2016 alle economie indicate contribuisce significativamente il progressivo coinvolgimento aggiuntivo di coloro che hanno maturato nel 2014 i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato accedendo al pensionamento in tale anno, interessati dalle nuove regole in materia di liquidazione con riferimento agli importi annualmente riconosciuti (stimabili in circa 25.000, crescenti successivamente);

e) si è tenuto conto, come per tutti gli anni di valutazione delle economie, degli effetti fiscali indotti.

 

Pertanto, la RT afferma che dalle disposizioni derivano i seguenti effetti finanziari:

 (milioni di euro)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Liquidazione TFS (al lordo effetti fiscali)

380

443

905

538

228

82

0

Liquidazione TFS (al netto effetti fiscali)

300

350

715

425

180

65

0

 

Il Governo, durante l’esame presso il Senato, ha affermato che l’importo medio del trattamento di fine servizio liquidato deriva dalle caratteristiche della collettività interessate (soggetti che accedono al pensionamento di vecchiaia o soggetti che accedono al pensionamento anticipato , che necessariamente registrano alla cessazione elevate anzianità contributiva, alla luce della normativa vigente). Il calcolo degli effetti fiscali indotti deriva dal regime fiscale cui sono assoggettate le prestazioni in esame, caratterizzato da tassazione separata con l’applicazione di specifiche riduzioni all’imponibile.

Per quanto attiene alla quantificazione degli effetti delle norme per l’annualità 2016, la stessa risente significativamente della circostanza che per tale anno si manifestano gli effetti di contenimento della spesa, con riferimento ai TFS per coloro che hanno maturato i requisiti per il pensionamento anticipato nel 2014. Per questi soggetti, dato il posticipo già vigente della corresponsione delle prestazioni in esame di 24 mesi, le economie non possono che manifestarsi nell’anno 2016 con riferimento alle nuove regole di determinazione degli importi annuali previsti dalla disposizione in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che per quanto attiene alle annualità 2014 e 2015, l’importo dei risparmi – al lordo degli effetti fiscali indotti – appare sostanzialmente coerente con le ipotesi riportate nella relazione tecnica.

In proposito, si ricorda che la RT relativa all’articolo 1, commi 22 e 23, del DL 138/2011 – di contenuto riconducibile a quello delle disposizioni in esame – stimava un importo medio per il TFS pari a circa 63.000 euro, nel caso di pensioni di vecchiaia, e in circa 60.000 euro nel caso di pensioni di anzianità[250].

Per una puntuale quantificazione riguardo alle annualità 2016 e seguenti, anche alla luce di quanto affermato dal Governo durante l’esame al Senato, andrebbero acquisiti elementi ulteriori quali l’importo medio dei TFS relativi alle pensioni anticipate, il numero dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia in detta annualità, nonché i criteri di calcolo effettivamente utilizzati.

Per quanto attiene alla quantificazione degli effetti fiscali, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato.

 

Comma 325 – Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici elevati

Le norme – come modificate durante l’esame presso il Senato - dispongono che, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS[251] (circa 90.000 euro lordi annui), è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte (circa 129.000 euro lordi annui) il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento  per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte (circa 193.000 euro lordi annui) il trattamento minimo INPS.

Il testo originario disponeva che il contributo si applicasse per i trattamenti pensionistici superiori a 150.000 euro annui, secondo le seguenti aliquote:

·         5%, nella fascia superiore a 150.000 euro e fino a 200.000 euro;

·         10%, nella fascia superiore a 200.000 euro e fino a 250.000 euro;

·         15%, nella fascia superiore a 250.000.

Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 126 del presente articolo (salvaguardia di ulteriori 6.000 lavoratori esodati).

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo licenziato dal Senato ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese correnti

 

Contributo solidarietà

93

93

93

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate contributive

 

Contributo solidarietà

 

 

 

93

93

93

93

93

93

Minori entrate fiscali

 

Contributo solidarietà

41

41

41

41

41

41

41

41

41

 

La relazione tecnica riferita al testo licenziato dal Senato, oltre a descrivere le norme, fornisce i seguenti dati e parametri:

- quota di spesa relativa alla fascia di trattamenti pensionistici interessati dalla disposizione: circa 1.200 mln di euro per la fascia superiore all’importo annuo lordo di quattordici volte il trattamento minimo INPS;

- contributo: 6% per la fascia eccedente l’importo  annuo lordo di quattordici volte il trattamento minimo INPS, 12% per la fascia eccedente l’importo annuo lordo di venti volte il trattamento minimo INPS e 18% per la fascia eccedente l’importo annuo lordo di trenta volte il trattamento minimo INPS;

- per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota media marginale per i soggetti in esame.

 

Pertanto, la RT afferma che dalle disposizioni in esame derivano le seguenti economie:

 

                           (valori in milioni di euro)

 

2014

2015

2016

2017

Al lordo effetti fiscali

93

93

93

0

Al netto effetti fiscali

52

52

52

0

 

Il Governo, durante l’esame presso il Senato, ha affermato la disposizione in esame è di fattispecie differente rispetto a quella di cui è stata dichiarata l’illegittimità dalla Corte costituzionale in quanto il contributo di solidarietà introdotto non è di carattere fiscale, bensì finalizzato a migliorare i saldi delle gestioni previdenziali di appartenenza. Su analoga misura, in passato la stessa Corte ha evidenziato l’infondatezza dell’eccezione di costituzionalità.

In particolare, la sentenza della Corte costituzionale 116/2013 ha dichiarato illegittimo il contributo di perequazione in quanto “espressamente qualificato come avente natura tributaria”. Al contrario, il Governo ha affermato che in passato la giurisprudenza della Corte (ordinanza 22/2003) non ha ravvisato l’illegittimità di disposizioni aventi per oggetto l’imposizione di contributi di solidarietà a carico di pensioni di importo elevato, in quanto destinati al riequilibrio della gestione previdenziale di appartenenza. In particolare, l’articolo 37 della L. 488/1999 prevedeva per un periodo di tre anni sugli importi superiori al massimale annuo un contributo di solidarietà nella misura del 2% applicato alla parte eccedente detto massimale. Con l’ordinanza prima ricordata, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in quanto le trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà – trattandosi comunque di maggiori entrate e non di minori spese – non erano destinate alla copertura di fabbisogni finanziari indifferenziati dello Stato, ma erano acquisite alle gestioni previdenziali obbligatorie. La Corte ha dichiarato quindi che in questo caso non si trattava di un prelievo forzoso di natura tributaria da ricondurre all’articolo 53 della Costituzione, bensì di una prestazione patrimoniale imposta per legge, di cui all’articolo 23 della Costituzione, la cui finalità era quella di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori. Precisamente la norma era volta a realizzare un circuito di solidarietà intorno al sistema previdenziale, evitando una generica fiscalizzazione del prelievo contributivo effettuato. In tali termini, secondo il Governo la norma in esame – di impianto analogo a quella del 1999 – non dovrebbe incorrere nei rilievi formulati dalla Corte costituzionale con la sentenza 116/2013.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica riferita al testo licenziato dal Senato quantifica il monte imponibile interessato dall’applicazione del contributo in circa 1.200 milioni di euro[252], comprendente le fasce di trattamento pensionistico superiori a circa 90.000 euro annui. La RT riferita all’articolo 18, comma 22-bis, del DL 98/2011 quantificava l’importo complessivo di trattamenti pensionistici interessati in circa 800 milioni di euro, parimenti per le fasce superiori a 90.000 euro. Sul punto appare utile acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Peraltro, ai fini di una verifica delle stime fornite dalla RT, occorrerebbe acquisire anche i dati relativi al monte pensione corrispondente a ciascuna delle fasce di trattamento interessate dal contributo.

 Con riferimento agli effetti fiscali indotti dalle misure in esame, appare opportuno acquisire chiarimenti circa gli effetti di gettito relativi alle addizionali regionali e comunali, che non sembrano incluse nella quantificazione predisposta dalla relazione tecnica.

Infine, si rileva che la norma dispone che le somme trattenute vengano acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie anche al fine di ricorrere al finanziamento degli interventi di cui al predetto comma 126 (relativo agli esodati).

In proposito si rileva che a fronte di tale detrazione non viene modificata nel prospetto riepilogativo una specifica voce di spesa parzialmente compensativa dei risparmi stimati con riguardo al comma in esame.

 

Comma 326 – Gestioni previdenziali degli enti di diritto privato

La norme recano interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 763, della L. 296/2006, ultimo periodo. In particolare, le disposizioni precisano che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti previdenziali “privatizzati” e approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007), si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione si rende necessaria in quanto chiarisce la portata dell’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 763, della L. 296/2006, che – a complemento della riformulazione dell’articolo 3, comma 12, della L. 335/1995 - fa salvi atti e deliberazioni adottati dagli enti di cui al D. Lgs. 509/1994 e D. Lgs. 103/1996 e approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della medesima L. 296/2006.

Secondo la RT, la genericità del concetto di “fatti salvi” ha infatti reso possibile, da parte del giudice della Cassazione, l’annullamento per illegittimità di talune delibere adottate dalle Casse in vigenza della disciplina antecedente alla L. 296, imponendo l’applicazione del principio pro-rata in fase di liquidazione delle prestazioni pensionistiche in favore dei ricorrenti. Tali pronunce hanno provocato un aggravio di oneri per le Casse, che potrebbe diventare ancora più vistoso, ai limiti della sostenibilità, laddove il contenzioso aumentasse di mole, inserendosi in un indirizzo giurisprudenziale che pare consolidarsi in senso sfavorevole alle Casse stesse.

La RT afferma infine che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo invero diretta a evitare effetti negativi per la stessa finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono rilievi da formulare atteso che alle disposizioni in esame non sono iscritti effetti – se non eventualmente virtuosi – sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Comma 327  – Profili pensionistici dei congedi per assistenza a persone con handicap

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato[253], integrano il testo dell'articolo 6, comma 2-quater, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216. Tale norma già ora prevede che le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, per la donazione di sangue e per i congedi parentali di maternità e paternità. La modifica in esame afferma che devono essere considerati, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva, anche i congedi e permessi concessi ai sensi della legge n. 104/1992 che reca la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti – Mancata riduzione trattamenti pensionistici

2,0

3,0

5,0

2,0

3,0

5,0

2,0

3,0

5,0

Minori entrate – Mancata riduzione trattamenti pensionistici (*)

0,5

1,0

1,3

0,5

1,0

1,3

0,5

1,0

1,3

(*) L’allegato 3 inviato in data 2 dicembre 2013 quantifica, probabilmente per refuso, una minore entrata tributaria mentre da una maggior spesa per pensioni discende un maggior introito fiscale.

 

 

La relazione tecnica rammenta che l’articolo 24, comma 10 della legge 214/2011 stabilisce, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, che ai soggetti che accedono alla pensione anticipata ad una età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota dì trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive maturate al 31/12/2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua, è elevata a due punti percentuali, per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

La relazione tecnica rammenta, altresì, che l’articolo 6, comma 2-quater del decreto legge n. 216/2011 ha stabilito che tali disposizioni non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora l'anzianità contributiva ivi prevista, derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro. Lo stesso comma precisa che si considerano prestazione effettiva di lavoro anche alcuni periodi di astensione dal lavoro medesimo quali i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva e così via. La relazione tecnica valuta gli effetti finanziari derivanti dall’obbligo di considerare, ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva anche i periodi di congedo e i permessi fruiti per l’assistenza di persone portatrici di handicap, concessi ai sensi della legge n. 104/1992.

La relazione tecnica afferma che sono state presi in considerazioni i dati valutati utilizzando le più aggiornate caratteristiche anagrafiche e contributive dei soggetti ai quali sono state liquidate le pensioni anticipate a partire dal 2012 nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nel settore pubblico. Sulla base di tali dati si è ipotizzata una generazione annua di soggetti che potranno beneficiare dell'inapplicabilità della riduzione pari a circa 1.000 unità su base annua nel 2014, e 2.000 unità per ciascuno degli anni 2015 e 2016, con maturazione del previsto requisito di anzianità contributiva fino al 31 dicembre 2017. E' stato anche ipotizzato che l'età al pensionamento dei nuovi beneficiari sia di circa 59 anni e che l'importo annuo della loro pensione alla decorrenza (senza riduzione) sia pari a 27.000 euro.

Sulla base delle ipotesi formulate, l'onere annuo connesso alla norma in esame per i settori pubblico e privato, è valutato pari a 2 milioni di euro per il 2014, 3 milioni di euro per il 2015, 5 milioni di euro per il 2016, 6 milioni di euro per il 2017. Il medesimo onere al netto di quanto riversato all’erario a titolo di imposta è pari a 1,5 milioni di euro per il 2014, 2 milioni di euro per il 2015, 3,7 milioni di euro per il 2016, 4,4 milioni di euro per il 2017.

 

 In merito ai profili di quantificazione si rileva che la quantificazione dell’onere lordo appare coerente con i parametri esposti dalla relazione tecnica. Non appare, tuttavia, evidente se la stima dell’onere tenga in considerazione anche un ulteriore leva di aventi diritto all’applicazione delle norme in esame che maturano i requisiti nel corso del 2017. Su tale aspetto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Andrebbero, inoltre, chiariti i criteri che sono stati adottati per la stima degli effetti netti recati dalle disposizioni in esame. A tal proposito si evidenzia che gli introiti fiscali ammontano a circa il 25 per cento dell’onere lordo negli anni 2014, 2016 e 2017 e a circa il 33 per cento dell’onere lordo nell’anno 2015.

Si rileva, infine, che a fronte di una maggior spesa per pensioni dovrebbero essere scontate, come effetti indotti, maggiori entrate tributarie. Il prospetto riepilogativo degli effetti, al contrario, considera minori entrate, probabilmente per un refuso. Sul punto appare opportuno, tuttavia, acquisire l’avviso del Governo.

 

 Commi da 328 a 352 - Patto di stabilità interno delle regioni

La norma, nel testo iniziale:

 ai commi da 328 a 332, modifica i parametri del patto di stabilità per le regioni, inasprendo l’obiettivo per gli anni dal 2014 al 2016 nella seguente misura:

 

 

2014

2015

2016

RSO

700

941

941

RSS

300

403

403

Totale

1.000

1.344

1.344

 

Il vincolo previsto per il 2016 è inoltre esteso all’esercizio 2017.

Il comma 333 abroga una delle disposizioni[254] che prevedono la disapplicazione di una delle sanzioni previste per il mancato raggiungimento del patto di stabilità interno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'obiettivo sia causato da cofinanziamenti nazionali ai finanziamenti dell'Unione europea.

In particolare la sanzione di cui è ripristinata l’applicazione è costituita dal riversamento all’erario della differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

Si segnala in proposito che non sembrano abrogate altre disposizioni che, nell’ambito dell’attuazione del federalismo fiscale e quindi limitatamente alle regioni a statuto ordinario, contengono misure analoghe a quella abrogata dalla norma in esame[255].

Il comma 334 rinvia dal 2014 al 2015 la possibilità di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni.

I commi da 335-337 – che intervengono a seguito della sentenza n. 241//2012 della Corte costituzionale che ha parzialmente accolto l’eccezione di incostituzionalità sollevata da alcune autonomie speciali con riferimento alla riserva erariale delle entrate derivanti dal DL n. 138/2011 - prevedono che le maggiori entrate erariali derivanti dai decreti-legge n. 138 e 201 del 2011, siano destinate, per un periodo di cinque anni, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, in funzione degli impegni assunti in sede comunitaria. E’ fatta salva la possibilità di raggiungere intese, entro il 30 aprile 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all’adozione di interventi alternativi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. In assenza delle predette intese, le modalità di attuazione della norma sono definite con decreto ministeriale.

Il comma 341 prevede la possibilità di intese, da attuarsi entro il 30 aprile 2014, tra lo Stato, le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, al fine di attuare scambi di spazi finanziari utilizzabili ai fini del patto di stabilità interno contro somme, retrocesse alle regioni a titolo di applicazione, per gli esercizi 2012 e 2013, della citata sentenza della Corte costituzionale n. 241/2012, in condizioni di invarianza complessiva per la finanza pubblica.

 

I commi da 346 a 349 prevedono una riduzione delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario e speciale nella seguente misura:

 

 

2014

RSO

560

RSS

240

Totale

800

 

Le somme, individuate dalla norma per ciascuna regione in apposite tabelle, sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato e non sono considerate ai fini del patto di stabilità interno. Nel caso di mancato versamento entro il 31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in riduzione delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale. Il Senato[256] ha esteso l’esclusione anche alle spese destinate alle politiche sociali e per le non autosufficienze.

Il comma 352, afferma che nell’ammontare complessivo delle entrate da considerarsi ai fini del calcolo del limite dell’indebitamento regionale[257] siano comprese le risorse del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale[258], alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise.

 

Il Senato[259] ha apportato integrazioni al testo iniziale, aventi ad oggetto i rapporti finanziari con alcune regioni a statuto speciale. In particolare, si è previsto:

-            che le disposizioni[260] inerenti la modalità del concorso delle autonomie speciali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica cessino di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (comma 337);

-            che, analogamente a quanto previsto per le altre Regioni e Province Autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevino, ai fini del patto di stabilità interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico[261] (comma 338);

-            che, mediante intese tra lo Stato, la Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da concludersi entro il 30 giugno 2014, sia definito il trasferimento di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare:

o        nel caso della Valle d’Aosta, ai servizi ferroviari di interesse locale;

o        nel caso delle Province autonome di Trento e Bolzano, alle agenzie fiscali dello Stato e alla giustizia (con esclusione delle spese relative al personale di magistratura), nonché al Parco Nazionale dello Stelvio.

Laddove non già attribuiti, l'assunzione di oneri avviene nei limiti della manovra disposta dal provvedimento in esame a carico di ciascuna autonomia speciale[262]. Con i predetti accordi sono individuati gli standard minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Sono inoltre previste alcune esclusioni dall’ambito delle funzioni delle Agenzie fiscali attribuibili ai territori ad autonomia speciale. Con riferimento alla Regione Valle d'Aosta è specificato che resta fermo quanto previsto dall’art. 2, comma 6, del DL n. 126/2013 che prevede che la Regione provveda, a decorrere dall'anno 2013, al pagamento diretto alla società Trenitalia S.p.A. del corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale svolti nella regione stessa. Tali pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno (commi 339 e 340).

-            che siano ampliate le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza locale (comma 342);

-            che, nel determinare il contributo di 40 mln di euro annui[263] in favore dei comuni delle regioni confinanti, ciascuna provincia autonoma istituisca apposite postazioni nel bilancio pluriennale. In merito alle modalità di utilizzo delle risorse, la disposizione prevede la soppressione dell’Organismo di indirizzo[264] e la sua sostituzione con intese interregionali e intergovernative (comma 343);

-            che, a decorrere dall'anno 2014, per le Province autonome di Trento e Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali siano assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (comma 345).

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo iniziale e rimasto invariato (salvo l’apparente correzione di un refuso[265]) a seguito delle modifiche apportate al Senato, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patto Regioni c. 328-332

 

 

 

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Patto Regioni - spending review c. 287

 

 

 

 

344

344

 

344

344

Riduzione trasf. correnti alle Regioni Valle d’aosta e Sardegna c 350-351

46,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserva erariale RSS c. 335

306

1.026

836

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accantonamenti Friuli Venezia-Giulia, Trento e Bolzano c. 350-351

193

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione trasf. correnti a Regioni RSO c. 346-349

560

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale effetto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miglioramento dei saldi

1.106

1.026

836

1.000

1.344

1.344

1.000

1.344

1.344

 

Al riguardo, si segnala preliminarmente che il riparto degli effetti di cui ai commi 328 e 329, operato dal prospetto, tra patto di stabilità interno (1 mld a decorrere dal 2014) e spending review (344 mln a decorrere dal 2015) va inteso come riferibile, rispettivamente, alle disposizioni in esame, relative al patto di stabilità interno delle regioni, e alla disposizione di cui al comma 287, che prevede l’obbligo per le regioni e le province autonome di operare una revisione della spesa al fine di conseguire risparmi pari a 344 mln dal 2015. Tali risparmi si configurano quindi come una quota di quelli complessivamente attesi dalla revisione del patto di stabilità interno.

 

La relazione tecnica afferma che le norme di cui ai commi da 328 a 332 (parametri del patto di stabilità interno) determinano un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno pari a 1.000 mln di euro per l'anno 2014 (di cui 700 mln di euro a carico delle Regioni a statuto ordinario e 300 mln di euro a carico delle Regioni a statuto speciale e Province autonome) e di 1.344 mln di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (di cui 941 mln di euro a carico delle Regioni a statuto ordinario e 403 mln di euro a carico delle Regioni a statuto speciale e Province autonome).

Con riferimento al comma 333, relativo al ripristino della sanzione in caso di sforamenti del patto dovuti a cofinanziamenti nazionali, la relazione afferma che la norma, rendendo più stringenti le regole del patto di stabilità interno delle regioni, salvaguarda il perseguimento degli obiettivi riducendo il rischio che si determinino potenziali effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento ai commi 335-337, relativi all’intervento conseguente la sentenza della Corte costituzionale n. 241/2012, la relazione afferma che la disposizione consente di mantenere gli effetti positivi sul saldo netto da finanziare previsti per gli anni dal 2014 al 2018, originariamente derivanti dai decreti legge n. 138 del 2011 e n. 201 del 2011 (306 milioni per l’anno 2014, 1.026 milioni per l’anno 2015 e 836 milioni per gli anni 2016 e successivi).

Inoltre, non determina un peggioramento dei saldi di finanza pubblica il raggiungimento di intese tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale, in quanto le previste intese dovranno avere ad oggetto interventi tali da garantire effetti finanziari positivi complessivamente pari a quelli assicurati dalle disposizioni in esame.

Con riferimento al comma 341, relativo allo scambio di spazi finanziari tra autonomie speciali e regioni a statuto ordinario, la relazione afferma l’assenza di effetti negativi in quanto il predetto scambio dovrà avvenire nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente determinati.

Con riferimento ai commi 346-349, relativi alla riduzione dei trasferimenti nei confronti delle regioni a statuto ordinario, la relazione afferma che le disposizioni comportano un miglioramento del saldo netto da finanziare per l'anno 2014 pari a 560 mln di euro.

Con riferimento ai commi 350-351, relativi alla riduzione di risorse spettanti alle regioni a statuto speciale, la relazione afferma che le disposizioni comportano un miglioramento del saldo netto da finanziare per l'anno 2014 pari a 240 mln di euro.

Con riferimento al comma 352, relativo all’inclusione dei fondo per il trasporto pubblico locale tra le entrate rilevanti ai fini del calcolo del limite di indebitamento regionale, la relazione afferma che la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Nella Nota di risposta presentata dal Governo al Senato, è specificato;

-             in merito alla sostenibilità del vincolo, che le regioni e le province autonome ogni anno presentano margini di spesa inutilizzati tali da lasciar supporre la sostenibilità dei vincoli aggiuntivi disposti dalla manovra in esame;

-             in merito alla possibilità che si determini la creazione di avanzi, che gli stessi potrebbero essere compensati da un adeguato intervento sulle politiche fiscali regionali;

-             in merito agli effetti della norma riguardante l’applicazione della sentenza n. 241/2012, che la norma in esame ripristina l’istituto della riserva quinquennale a decorrere dal 2014, prevedendo tra i requisiti della riserva anche il parametro della copertura di nuove e specifiche spese di carattere non continuativo, in coerenza con il dettato degli statuti speciali. Il prospetto allegato al DDL di stabilità evidenzia come il ripristino della predetta riserva comporti una riduzione per il bilancio dello Stato degli oneri derivanti dalla citata sentenza, già previsti a legislazione vigente per la compartecipazione delle Autonomie speciali alle nuove e maggiori entrate derivanti dai DL nn 138 e 201 del 2011.

 

La relazione tecnica riferita alle modifiche apportate al Senato, riguardanti i territori ad autonomia speciale, afferma che:

-            la cessazione dell’efficacia delle disposizioni[266] inerenti la modalità del concorso delle autonomie speciali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica qualora vengano raggiunte intese, non determina effetti finanziari negativi in quanto le previste intese dovranno garantire effetti finanziari equivalenti a quelli assicurati dalle disposizioni di cui all’articolo 13, commi 8, 9 e 16 nel testo originario;

-            la modifica del patto di stabilità interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non determina effetti finanziari negativi in quanto si tratta di una correzione diretta ad adeguare la disciplina del patto della regione alle consolidate modalità di elaborazione delle previsioni tendenziali delle regioni;

-            il trasferimento di funzioni e relativi oneri alla regione Valle d’Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano non determina effetti finanziari sui saldi in quanto prevede un contributo della regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome corrispondente alle misure finanziarie già disposte;

-            l’ampliamento della manovrabilità sui tributi locali comunali di natura immobiliare riconosciuta alle Province autonome non determina effettti finanziari valutabili in anticipo;

-            la modifica delle modalità con cui  ciascuna delle due Province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro, istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale, non determina effetti finanziari negativi;

-            le modalità di acquisizione al bilancio dello Stato del gettito relativo ai territori di Trento e Bolzano, derivante da riserve erariali di prelievo in relazione ai tributi devoluti agli enti locali,  non determina effetti in quanto resta confermata l’acquisizione dal bilancio dello Stato del gettito relativo agli immobili di categoria D. Qualora tale gettito, sulla base della legislazione nazionale, dovesse avere una diversa destinazione, essa si applicherebbe anche nel territorio di Trento e Bolzano.

 

Al riguardo, con riferimento al testo iniziale delle disposizioni, si segnalano  in via preliminare i consueti profili di criticità, già evidenziati nelle precedenti revisioni del patto di stabilità interno, connessi:

-            alla sostenibilità del vincolo, stante il consueto carattere incrementale del relativo inasprimento rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente;

-            all’inefficiente allocazione delle risorse in relazione ad eventuali posizioni di avanzo che si determinino in capo a singole regioni per l’impossibilità di utilizzare le risorse disponibili in ragione di un vincolo formulato come tetto di spesa;

-            alla riduzione dell’effetto positivo atteso nella misura in cui le regioni, per superare la criticità di cui al punto precedente, deliberino politiche fiscali regionali espansive, utilizzando le risorse sul lato dell’entrata del bilancio, non assoggettata a vincolo;

-            al presumibile riacutizzarsi del fenomeno del ritardo del pagamenti, quale strategia utilizzata da parte delle amministrazioni locali per accedere a spese ineludibili mantenendo il formale rispetto del patto. Anche alla luce dell’esperienza consolidata, appare infatti probabile che le amministrazioni contino su inevitabili, per quanto occasionali, provvedimenti di sblocco dei pagamenti[267], con conseguenti oneri per la finanza pubblica dei quali i risparmi ascritti alla norma in esame costituiscono la mera premessa.

Con riferimento ai commi 335-337, miranti a mantenere, benché a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2012, gli effetti positivi sulla finanza pubblica già ascritti ai decreti legge nn. 138 e 201 del 2011 andrebbe chiarito:

- quali siano gli elementi alla base della quantificazione;

- in quale sede gli effetti in questione siano stati espunti dalle previsioni di entrata del bilancio dello Stato, al fine di prendere atto della citata sentenza[268]. Non sembra infatti che rettifiche dei tendenziali a tale titolo siano state evidenziate nei recenti documenti di finanza pubblica;

- se nella stessa sede in cui sono stati espunti gli effetti di cui al punto precedente sia stato altresì iscritto nelle previsioni tendenziali l’onere connesso all’obbligo di restituzione delle somme indebitamente trattenute dall’erario con riferimento agli esercizi 2012-2013. Andrebbe in proposito chiarito di quale ammontare si tratti e in quale esercizio incida la relativa restituzione.

Con riferimento al comma 352, relativo ai parametri per l’indebitamento delle regioni, rispetto alla quale la norma si configura come un allentamento, andrebbe chiarito se possano derivarne effetti negativi sul debito complessivo della PA.

Con riferimento alla modifica apportata al Senato riferita all’esclusione dei trasferimenti per spese sociali dalle voci a valere sui quali può essere operato il recupero di risorse tagliate (nel caso in cui le regioni a statuto ordinario non adempiano spontaneamente, nei tempi previsti, all’obbligo di riversamento all’Erario delle risorse tagliate dalla norma in esame), andrebbe escluso che si possano determinare in via applicativa casi di incapienza rispetto ai tagli operati. In tal caso potrebbero discenderne effetti negativi sul saldo netto da finanziare.

Con riferimento alle modifiche riguardanti i territori ad autonomia speciale, appare necessario acquisire chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

-            andrebbe assicurato che la modifica del patto di stabilità interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che prevede che non rilevino le spese in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico non determini maggiori margini di spesa per la regione; in caso contrario, benché si tratti di un adeguamento alla disciplina applicabile alle regioni a statuto speciale, potrebbero determinarsi effetti negativi non scontati negli andamenti tendenziali;

-            in merito al trasferimento delle funzioni inerenti il trasporto pubblico locale alla Regione Valle d’Aosta andrebbe chiarito se si tratti di funzioni ulteriori rispetto a quelle che risultano già attribuite alla regione ai sensi dell’accordo dell’11 novembre 2010, recepito dalla legge di stabilità per il 2011[269] e richiamato dall’articolo 2, comma 6 del DL n. 126/2013[270], espressamente fatto salvo dalla norma in esame. Si ricorda in proposito che, essendo prevista la deroga al patto di stabilità interno della regione per le spese in questione, esse non costituiscono un contributo della regione agli obiettivi di finanza pubblica;

-            con riferimento alle voci di spesa da trasferire ai territori di Trento e Bolzano andrebbe valutata l’eventualità che nonostante l’accollo delle funzioni da parte delle autonomie speciali, non si realizzino i risparmi attesi nel caso in cui lo Stato centrale non possa ridurre corrispondentemente i propri oneri (per spese di personale o logistiche incomprimibili).

Con riferimento al contributo di 40 mln annui da parte di ciascuna provincia autonoma, previsto dalla legge finanziaria per il 2010, andrebbe chiarita la portata applicativa della disposizione che prevede che le province istituiscano in proposito una apposita voce nel bilancio pluriennale. In particolare andrebbe acquisita conferma del fatto che finora, benché in assenza di un’apposita voce di spesa in bilancio, il contributo in questione abbia concorso alla formazione del saldo soggetto al vincolo del patto di stabilità interno.

 

Commi da 354 a 369 Patto di stabilità interno degli enti locali

Le norme dispongono:

-                al comma 354, l’estensione del patto di stabilità interno al 2017 e l’aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell’obiettivo del patto 2014-2017, individuata nella media della spesa corrente registrata nel triennio 2009-2011 in luogo del previgente triennio 2007-2009. Inoltre, sono modificate nel modo seguente le percentuali da applicare alla media della spesa corrente per determinare lo specifico obiettivo di saldo finanziario.

 

 

 

2014

2015

2016

2017

Province

Legislaz. vigente

18,80

18,80

18,80

-

Legge stab. 2014

19,25

19,25

20,05

20,05

Comuni

Legislaz. Vigente

14,80

14,80

14,80

-

Legge stab. 2014

14,07

14,07

14,62

14,62

 

Il Senato ha introdotto una clausola di salvaguardia che prevede che, per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei Comuni sia rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto ministeriale, da emanare entro il 31 gennaio 2014, in modo da garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente (comma 355);

-                al comma 356 il conseguente aggiornamento del tetto massimo delle percentuali, da determinarsi con DM, da applicare alla media della spesa corrente per determinare l’obiettivo di saldo finanziario per gli enti che si collocano nella classe non virtuosa. Tali enti possono infatti subire un inasprimento delle percentuali fino ad un punto[271];

-                al comma 357, l’esclusione, per il solo anno 2014, dal saldo finanziario in termini di competenza mista, dell'importo complessivo di 1.000 mln di euro di pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni, da ripartirsi in proporzione all’obiettivo di saldo finanziario attribuito a ciascun comune;

-                ai commi da 366 a 369, l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 500 mln di euro, dei pagamenti sostenuti nel corso dell'anno 2014 dagli enti territoriali relativi ai debiti in conto capitale esistenti alla data del 31/12/2012[272]. E’ in proposito definita una procedura per l’attribuzione ai singoli enti dei predetti spazi finanziari.

Il Senato[273] ha previsto che, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario di parte corrente del comune di Campione d'Italia non siano considerate, nel limite di 10 milioni di euro annui, le spese riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave[274]. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni (comma 358).

Il Senato ha inoltre modificato il meccanismo di premi e sanzioni connesso al rispetto del patto di stabilità interno, prevedendo che, a fronte della sanzione operata a valere sul fondo di solidarietà, subita dai comuni in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente, sia loro concesso un allentamento dell’obiettivo del patto di pari importo. E’ corrispondentemente soppressa l’attribuzione agli enti rispettosi del patto di spazi finanziari di importo pari alle sanzioni applicate nei confronti degli enti inadempienti a valere sul fondo di solidarietà (comma 365, lettera c)). 

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, attribuisce alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.354 PSI

 

 

 

 

 

344

 

 

344

Maggiori spese conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 357  spazio per investimenti

 

 

 

1.000

 

 

1.000

 

 

c. 366 spazio per pagam. debiti c.cap.

 

 

 

500

 

 

500

 

 

 

Al riguardo, si segnala che i risparmi attribuiti dal prospetto riepilogativo all’articolo comma 354, di importo pari a 344 mln dal 2016, assorbono i risparmi previsti dal comma 287, relativi alla spending review degli enti locali: l’ammontare dei risparmi ivi indicato, pari appunto a 344 mln a decorrere dal 2016, è infatti concretamente ottenuto mediante la revisione delle percentuali del patto di stabilità interno operata dalla norma in esame.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito alle modifiche apportate al Senato, quantifica i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campione d’Italia

c. 358

 

 

 

10

10

10

10

10

10

Minori spese conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo attualizzaz. Contributi pluriennali

c. 358

 

 

 

10

10

10

10

10

10

 

La relazione tecnica afferma che il comma 354 determina nel 2016 e nel 2017 un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno per 344 mln di euro, di cui 275 mln di euro a carico dei comuni e 69 mln a carico delle province.

 

In proposito, nella Nota di risposta del Governo presentata al Senato, è evidenziato che la rideterminazione della spesa corrente di riferimento, dal triennio 2007-2009 al triennio 2009-2011, ha comportato per gli anni 2014-2015, a manovra invariata rispetto alla legislazione vigente, la riformulazione delle percentuali, sia per i comuni che per le province. Per i primi le nuove percentuali sono più basse rispetto a quelle a legislazione vigente (da 14,7 a 14,07 per cento) per effetto dell’innalzamento della spesa corrente media (impegni) da 46.913.440.305 euro per il triennio 2007-2009, a 49.446.886.871 euro per il triennio 2009-2011. Per le province la spesa corrente media (impegni) presa a riferimento dal DDL di stabilità (8.678.998.985 euro, riferita al triennio 2009-2011) è più bassa di quella del triennio precedente (8.895.879.979 euro), da cui deriva l’aumento della percentuale (da 18,8% a 19,25%).

In sintesi:

 

COMUNI

PROVINCE

 

2007-2009

2009-2011

2007-2009

2009-2011

Spesa corrente media

46.913

49.447

8.896

8.679

 

La relazione tecnica afferma inoltre che i commi 357 e 366 determinano, nel 2014, oneri sull'indebitamento netto e sul fabbisogno rispettivamente pari a 1 miliardo e a 500 mln di euro.

Con riferimento agli altri commi la relazione sottolinea il loro carattere ordinamentale e l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo, con riferimento al comma 354, relativo alla modifica del parametri di riferimento del patto di stabilità interno, si segnala che, applicando le percentuali indicate dalla norma all’ammontare di spesa corrente di riferimento indicato nella Nota di risposta del Governo e confrontando gli importi così ottenuti con quelli ottenibili sulla base della normativa vigente si perviene a cifre sostanzialmente in linea con quelle indicate dalla relazione tecnica, con una piccola sottostima dell’effetto di risparmio, presumibilmente ascrivibile a un criterio di prudenzialità, come emerge dalla seguente tabella[275]:

(mln di euro)

 

2.014

2.015

dal 2.016

Totale effetto Comuni e Province

12

12

354

Quantificazione della RT

0

0

344

Differenza

12

12

10

 

Dalla circostanza che la spesa corrente media triennale soggetta a vincolo abbia registrato, tra i due trienni di riferimento, un aumento per il comparto dei comuni[276] si desume che l’effetto del vincolo, per tale ultimo comparto, si sia tradotto, non in una riduzione della spesa, bensì in un incremento delle entrate. Tale circostanza risulta confermata dai dati Istat relativi ai conti delle pubbliche amministrazioni (cfr. le tavole pubblicate il 12 dicembre 2012), da cui emerge un incremento, tra i due trienni di riferimento, sia delle spese che delle entrate correnti dei comuni (senza peraltro alcun miglioramento del saldo di parte corrente).  Su tale aspetto appare opportuna una valutazione del Governo.

La disposizione in esame, che prevede l’aggiornamento del triennio di riferimento della spesa media corrente cui è commisurato il vincolo, appare in parte finalizzata a correggere la tendenza dei comuni ad agire sul lato dell’incremento dell’entrata in luogo di quello del contenimento della spesa. Infatti, tale disposizione risulta premiante, a livello di singoli enti, per quelli che abbiano ridotto nel tempo le proprie spese correnti - i quali, a seguito dell’aggiornamento del triennio di riferimento, vedono conseguentemente ridotto il proprio saldo obiettivo, calcolato applicando alle predette spese medie del triennio le percentuali fissate dalla norma - rispetto ad enti che abbiano registrato nel secondo triennio un aumento della spesa corrente rispetto al triennio precedentemente considerato.

Quanto alla quantificazione dei maggiori risparmi per gli esercizi successivi al 2015, appare necessario acquisire una valutazione in ordine ai profili di sostenibilità del vincolo. Si ricorda infatti che la struttura del patto di stabilità interno impone per la maggior parte degli enti l’evidenziazione di posizioni di avanzo di bilancio, con l’immobilizzazione di risorse prelevate dalle comunità locali ma non utilizzabili, da porre contabilmente a fronte di posizioni di deficit dell’amministrazione centrale, con evidenti profili di inefficiente allocazione delle risorse. Si ricorda inoltre che la necessità di esporre le predette posizioni di avanzo, richieste dal vincolo di cui al comma 354, costituisce la principale determinante alla base del fenomeno del ritardo del pagamenti delle amministrazioni locali, a fronte del quale si rendono inevitabili gli occasionali provvedimenti di sblocco, quali quelli previsti ai commi 357 e 366 della stessa disposizione in esame. I risparmi ascritti al comma 354 costituiscono pertanto la premessa di futuri oneri a fronte dei quali andranno successivamente individuati mezzi di copertura.

Con riferimento all’esercizio 2017, si osserva che la relazione tecnica assume implicitamente che gli andamenti tendenziali già scontassero l’effetto di una proroga del vincolo, fissato dalla normativa vigente limitatamente al 2016. Su tale aspetto appare opportuna una conferma. 

Con riferimento alla modifica apportata al Senato, relativa all’esclusione delle spese riferite alle peculiarità dell’exclave Campione d’Italia dal patto di stabilità interno del comune[277] (comma 358), andrebbe chiarito se tra tali peculiarità sia compresa la presenza nel territorio comunale di un Casinò municipale. In tal caso andrebbe valutato se possano determinarsi richieste emulative da parte degli altri comuni italiani[278] che, pur non condividendo la peculiarità geografica dell’exclave, presentino analogie sotto il profilo finanziario derivanti dalla contabilizzazione in bilancio delle partite relative ai rapporti tra l’amministrazione comunale e il Casinò.

 In tal caso, il precedente della deroga al patto di stabilità interno, concessa dalla norma in esame al Comune di Campione d’Italia, potrebbe determinare la necessità di reperire ulteriori risorse per assicurare parità di trattamento agli altri comuni richiedenti.

In merito alla modifica, apportata dal Senato, relativa al meccanismo sanzionatorio e premiale, si osserva che andrebbe valutata la riduzione dell’effetto di deterrenza derivante da un lato dall’eliminazione del meccanismo premiale nei confronti degli enti rispettosi e dall’altro dal sensibile alleggerimento della sanzione. Si segnala infatti che, nel caso di enti con liquidità inutilizzabile a causa del vincolo, la sanzione rappresentata dal taglio di parte delle risorse liquide potrebbe risultare meno gravosa a fronte della concessione di un corrispondente spazio finanziario che, di fatto, raddoppia lo spazio già indebitamente utilizzato nell’anno precedente.

A titolo esemplificativo, si consideri un ente locale che abbia liquidità per 150 inutilizzabile per i vincoli del patto. Tale ente può decidere di sforare il patto per un importo pari a 50, sapendo che, nell’anno successivo, subirà un taglio di risorse di pari importo, compensato da un corrispondente aumento dello spazio finanziario consentito dal saldo obiettivo del patto. Nell’arco dei due anni l’ente avrà ottenuto la possibilità di spendere risorse, altrimenti del tutto inutilizzabili, per un importo pari a 100, pagando tale beneficio con una decurtazione di 50 delle restanti risorse liquide, comunque inutilizzabili per i vincoli del patto.

 

Commi da 370 a 381 - Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali

Le norme, modificate dal Senato, prevedono una disciplina vincolistica con riferimento alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (esclusi gli intermediari finanziari e le società quotate).

In particolare si prevede che, a decorrere dall’esercizio 2014, i soggetti sopra citati perseguano la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, avendo come riferimento parametri standard dei costi e dei rendimenti, costruiti nell’ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche. I predetti soggetti sono altresì tenuti a rispettare vincoli sulle assunzioni, nonché riduzione dei compensi agli organi di amministrazione nel caso di risultati economici negativi.

Si prevede inoltre che, in caso di risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonino nell’anno successivo un pari importo in un apposito fondo vincolato.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale afferma che gli effetti  della disposizione sull’indebitamento netto e sul fabbisogno non sono allo stato quantificabili.

La relazione tecnica riferita alle modifiche apportate al Senato afferma che le disposizioni sono finalizzate a rendere maggiormente prudente la gestione, da parte degli enti locali, delle partecipazioni societarie. Le nuove disposizioni potranno determinare nell'immediato riduzioni nella spesa a fronte dell'accantonamento richiesto. Sono suscettibili di arrecare, in futuro, risparmi di spesa nella misura in cui consentiranno di prevenire, o comunque affrontare tempestivamente, le situazioni di squilibrio nelle gestioni economico-finanziarie delle società nelle quali sono detenute le partecipazioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 382 - Revisione delle competenze attribuite alle Province autonome

La norma attribuisce al Governo l'attività di promozione di intese con le Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzate alla revisione delle competenze loro attribuite in materia di finanza locale dall’articolo 80 del DPR n. 670 del 1972, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti finanziari negativi, in quanto la facoltà attribuita al Governo di promuovere intese con le Province autonome di Trento e Bolzano sarà esercitata nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del correlato monitoraggio.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 

Comma 383 – Strumenti finanziari derivati degli enti territoriali

La norma, modificando l'articolo 62 del decreto-legge n. 112 del 2008, reca disposizioni in materia di contenimento dell'uso degli strumenti finanziari derivati.

In particolare:

-            si specificano gli enti locali cui è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività e si estende tale divieto anche ai titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera;

-            alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali è fatto divieto, con una serie di esclusioni, di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall’articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria[279], di procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e di stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate;

-            si escludono dal precedente divieto: le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati; le rassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati termini e condizioni dei contratti riassegnati; la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura; il perfezionamento di contratti di finanziamento che includano l’acquisto di cap da parte dell’ente;

-            si esclude, inoltre, dal precedente divieto: la facoltà di procedere alla cancellazione, dai contratti esistenti, di eventuali clausole per la risoluzione anticipata del derivato mediante regolamento per cassa nell’esercizio di riferimento del relativo saldo, nonché la facoltà di procedere alla cancellazione, dai contratti esistenti, di eventuali componenti opzionali diverse dall’opzione cap acquistate in precedenza dagli enti, mediante regolamento per cassa nell’esercizio di riferimento del relativo saldo;

-            si prevede che il soggetto competente per l’ente alla sottoscrizione del contratto attesti per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento;

-            si dispone che il contratto derivato o il contratto di finanziamento che include l’acquisto di cap da parte dell’ente, stipulato in violazione delle disposizioni del citato articolo 62 o privo dell'attestazione di conoscenza dei rischi, è nullo. Inoltre, la nullità del contratto può essere fatta valere solo dall'ente.

 

Il prospetto riepilogativo e relazione tecnica non considerano la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 384 – Compensazione crediti d’imposta

La norma prevede che, a decorrere dal corrente periodo di imposta 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione crediti di imposta per imposte dirette o sostitutive di ammontare complessivo superiore a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità[280] da parte dei responsabili dei centri di assistenza fiscale. In alternativa la dichiarazione dovrà essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, di fatto o negoziale dell'ente, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (revisori, società di revisione) relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile; la dichiarazione dovrà recare l'attestazione dell'avvenuta esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 . La norma contempla infine le sanzioni per i casi di infedele attestazione e per le ipotesi di recidiva.

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese

460

460

460

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate

 

 

 

460

460

460

460

460

460

 

La relazione tecnica afferma che l’articolo 1, comma 7 del DL n. 78/2009 ha introdotto una misura analoga per i crediti IVA annuali superiori a 15.000 euro che ha determinato una forte riduzione delle compensazioni dall’anno 2010.

Ai fini della stima degli effetti positivi derivanti dalla nuova disposizione la RT afferma che:

-             sono state rilevate le percentuali di riduzione delle compensazioni di crediti IVA effettuate nel 2012 (ultima annualità disponibile), rispetto al 2009 (ultima annualità per la quale non era previsto l’obbligo di apporre il visto di conformità) , per le fasce di importi superiori a 15.000 euro;

-             sono state stimate le compensazioni di crediti IRPEF, IRES ed IRAP per il corrente anno 2013, utilizzando i dati di consuntivo proiettati sull’intera annualità. Tali compensazioni sono state suddivise per fasce d’importo utilizzando la stessa distribuzione rilevata nel 2012;

-             sono state applicate alle compensazioni dell’anno 2013 per le fasce di importo superiori a 15.000 euro le suddette percentuali di riduzione.

La RT afferma che le elaborazioni effettuate utilizzando la metodologia sopra descritta hanno evidenziato, rispetto alla stima del 2013, minori compensazioni per complessivi 1,38 miliardi di euro circa, di cui 0,4 miliardi per crediti IRPEF, 0,8 miliardi per crediti IRES e 0,18 miliardi per crediti IRAP. La RT riduce la suddetta stima prudenzialmente ad 1/3 (1,38/3 = 460 milioni di euro) in considerazione dell’eccezionalità del 2013, annualità caratterizzata da un aumento delle compensazioni anche per effetto della congiuntura economica negativa.

La RT, infine, afferma che l’effetto positivo pari a 460 milioni di euro annui viene rilevato sul saldo netto da finanziare quale riduzione della dotazione del pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, quale maggiore entrata.

In una Nota[281] presentata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo, con riferimento alla traslazione degli effetti rilevati sulle compensazioni IVA alle compensazioni di crediti per imposte dirette, ha evidenziato quanto segue:

-             anche se il meccanismo di funzionamento dei tributi diretti è diverso da quello dell’IVA, le caratteristiche elementari dei fenomeni fraudolenti osservati, che si vogliono contrastare, sono in parte analoghi;

-             l’abbattimento prudenziale ad 1/3 dei risultati ottenuti è stato applicato per tener conto del diverso meccanismo di funzionamento dei tributi e delle differenti condizioni presenti nelle annualità di riferimento;

-             l’applicazione di percentuali di riduzione consente di tener conto della diversa dimensione in termini assoluti dei crediti relativi a IRES-IRPEF e IRAP;

-             per l’IRPEF, si evidenzia che l’osservazione dei valori medi, applicati ad una vastissima ed eterogenea platea di contribuenti, potrebbe indurre a ritenere che i crediti annui per importi superiori a 15.000 euro siano poco rilevanti. Invece, l’osservazione puntuale di coloro che utilizzano detti crediti in compensazione consente di evidenziare il fenomeno in termini assoluti e significativi;

-             per l’IRES l’imposta a credito assume dimensioni significative oltre i 15.000 euro annui.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica evidenzia esclusivamente la procedura adottata ai fini della stima senza fornire i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli effetti positivi recati dalla disposizione in esame. Non appare, pertanto, possibile una verifica della stessa.

Con riferimento alla possibilità di traslare gli effetti rilevati sulle compensazioni IVA alle compensazioni di crediti per imposte dirette si prende atto di quanto precisato dal Governo nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.

Andrebbe, inoltre, fornito un chiarimento in merito alla effettiva possibilità da parte dell’amministrazione finanziaria di gestire i controlli preventivi sulle dichiarazioni e sulle istanze di rimborso con le attuali dotazioni umane e strumentali previste a legislazione vigente.

 

Commi 385 e 386 – Riduzione detrazione IRPEF per oneri

La norma stabilisce che entro il 31 gennaio 2014 dovranno essere adottati provvedimenti normativi finalizzati alla razionalizzazione delle detrazioni  IRPEF spettanti in relazione a tipologie di oneri sostenute dai contribuenti[282]. Tali provvedimenti dovranno assicurare maggiori entrate pari a 488,4 mln nel 2014, 772,8 mln nel 2015 e 564,7 mln a decorrere dal 2016 (comma 385).

Qualora entro la predetta data i provvedimenti non saranno adottati, la misura della detrazione IRPEF per oneri è ridotta dal 19% al 18% per il periodo d’imposta 2013 e dal 19% al 17% a decorrere dal 2014 (comma 386).

La presente disposizione si applica anche agli oneri e alle spese la cui detraibilità dell’imposta è riconducibile all’articolo 15, comma 1, del TUIR.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori entrate tributarie

IRPEF

482,5

760,3

552,6

482,5

760,3

552,6

482,5

760,3

552,6

Add.le reg.IRPEF

 

 

 

4,3

9,5

9,5

4,3

9,5

9,5

Add.le com.IRPEF

 

 

 

1,6

3,0

2,6

1,6

3,0

2,6

Minori spese correnti

Add.le reg.IRPEF

4,3

9,5

9,5

 

 

 

 

 

 

Add.le com.IRPEF

1,6

3,0

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica dopo aver descritto la norma, afferma che la stima degli effetti finanziari recati dalla modifica normativa è effettuata mediante utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni IRPEF presentate nel 2012 (periodo d’imposta 2011).

In base a tale elaborazione, il recupero di gettito in termini di competenza annua risulta:

competenza in milioni di euro

 

2013

2014

IRPEF

275,7

552,6

Add.le reg.le IRPEF

4,3

9,5

Add.le com.le IRPEF

1,2

2,6

TOTALE

281,2

564,7

 

In termini di cassa, gli effetti sono:

cassa in milioni di euro

 

2014

2015

2016

IRPEF

482,5

760,3

552,6

Add.le reg.le IRPEF

4,3

9,5

9,5

Add.le com.le IRPEF

1,6

3,0

2,6

TOTALE

488,4

772,8

564,7

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che non risulta possibile effettuare una verifica degli effetti finanziari indicati poiché la stima è stata effettuata mediante il modello di microsimulazione. Si chiede peraltro conferma del fatto che la stima effettuata dalla relazione tecnica sia riferita alla c.d. clausola di salvaguardia, ossia alla riduzione della misura della detrazione fissata, a normativa vigente, al 19%.

E’ opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli effetti in termini di addizionali IRPEF ascritti alla norma in esame. Ciò in quanto la disposizione, introducendo una modifica alla detrazione IRPEF, appare suscettibile di determinare effetti sulle altre imposte considerate solo nell’ipotesi in cui, riducendo il numero dei contribuenti incapienti ai fini IRPEF, amplia l’ambito dei soggetti tenuti al pagamento delle relative addizionali. Sul punto, appare opportuna in particolare una conferma da parte del Governo diretta a precisare quali aliquote di addizionali regionali e comunali siano state adottate.

Andrebbero, inoltre, acquisiti dati ed elementi in merito ad alcune ipotesi assunte nel modello di microsimulazione. In particolare, tenuto conto che la relazione tecnica afferma che sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi 2011, si chiede se nella stima si sia tenuto conto delle modifiche normative introdotte successivamente a tale data (quali, ad esempio, la riduzione del tetto massimo di spesa agevolabile per premi di assicurazione sulla vita disposta dal decreto legge n. 102/2013) nonché se si sia tenuto conto dell’attuale congiuntura economica che appare suscettibile di determinare una riduzione delle spese agevolate (si ricorda, a titolo esemplificativo, che tra gli oneri detraibili sono incluse, ad es., le spese sportive sostenute per le attività dei figli e le erogazioni liberali effettuate dai contribuenti). Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo. 

Ulteriori chiarimenti appaiono necessari in merito al rinvio contenuto nel comma 386 in base al quale la riduzione del beneficio si applica agli oneri e spese la cui detraibilità è riconducibile all’art. 15, comma 1, del TUIR. In particolare, tenuto conto che la relazione tecnica fa riferimento unicamente all’IRPEF e relative addizionali, andrebbe precisato se siano stati considerati anche gli effetti IRES.

In proposito si ricorda che gli articoli 78 e 147 del TUIR prevedono una detrazione IRES fissata in misura 19% di oneri indicati nell’art. 15, comma 1, del TUIR.

 

Commi da 387 a 390  – Razionalizzazione della spesa per crediti d’imposta

La norma, modificata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, prevede, per ciascuno dei crediti d’imposta di cui all’elenco n. 2 allegato del disegno di legge in esame ed al fine di un riallineamento dei corrispondenti stanziamenti iscritti in bilancio all’effettivo andamento delle fruizioni dei predetti crediti, che con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, siano stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d’imposta non inferiori all’85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d’imposta, in maniera tale da assicurare effetti positivi non inferiori: a 214 milioni di euro per l’anno 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, in termini di saldo netto da finanziare, ed a 87 milioni di euro per l'anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 in termini di fabbisogno e indebitamento netto (comma 387).

Viene, inoltre, disposta la conseguente riduzione degli stanziamenti di bilancio relativi ai predetti crediti di imposta, demandando al Ministro dell'economia e delle finanze la loro rideterminazione per effetto delle decisioni assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 388).

Si prevede, inoltre, che per l’anno 2014, la riduzione prevista non si applica al credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori (comma 389).

Il Ministro dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'andamento della fruizione dei crediti d’imposta di cui al predetto elenco. Si dispone inoltre che, nel caso in cui si sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati, il Ministro dell'economia e delle finanze procederà, con decreto, alla rideterminazione delle percentuali di fruizione in misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi (comma 390).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori spese correnti

338,3

278,4

279,1

135,3

185,6

186,1

135,3

185,6

186,1

Minori spese in conto capitale

161,7

21,6

20,9

64,7

14,4

13,9

64,7

14,4

13,9

 

La relazione tecnica riferita alle modifiche, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato precisa che la norma interviene sulla fruizione dei crediti indicati nell’elenco allegato e, di conseguenza, anche sull'ammontare delle risorse disponibili in bilancio che in definitiva dovranno allinearsi alla fruizione effettiva. La RT afferma che il tiraggio ascrivibile agli stessi crediti è mediamente valutabile in circa 1,7 miliardi di euro annui e che, una riduzione del 15 per cento della percentuale di fruizione già consente di ottenere risparmi massimi per circa 250 milioni di euro su base annua. Inoltre, al fine di riallineare gli stanziamenti dedicati all’effettiva esigenza di cassa correlata al livello di fruizione dei crediti nei prossimi anni si è ipotizzato, prudenzialmente, di operare un taglio lineare degli stanziamenti iscritti in bilancio di 214 milioni per il 2014 e di 294,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, parametrati ai risparmi ipotizzati in termini di indebitamento netto, pari a 87 milioni per il 2014 e 197 milioni a decorrere dal 2015.

Con riferimento, inoltre, al comma 389 la RT precisa che l’esclusione, per il solo anno 2014, del credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori dalle riduzioni previste dall’elenco 2, determina un minor risparmio pari a 326 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare per il medesimo anno.

Inoltre, la RT precisa che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze potranno essere rimodulati gli stanziamenti di bilancio allineandoli a quanto previsto nel DPCM di cui al comma 387 e all’effettivo tiraggio del credito di imposta. Si afferma, inoltre, che la riduzione operata sul Saldo Netto da Finanziare consente di mantenere un margine, calcolato sugli stanziamenti di bilancio rispetto alla previsione del tiraggio dei crediti, sufficiente a fronteggiare eventuali picchi di fruizione si dovessero verificare nei confronti delle stime effettuate.

La RT riporta, infine, in apposita tabella gli stanziamenti dei crediti d’imposta di cui all'elenco dai quali si evince che il complessivo importo delle risorse iscritte in bilancio si discosta significativamente rispetto al tiraggio effettivo stimato.

In particolare dalla tabella risulta che gli stanziamenti totali DLB dei suddetti crediti ammontano a 817.145.673 euro nel 2014, 1.897.764.766 euro nel 2015 e a 1.895.690.384 euro nel 2016.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva in primo luogo che gli importi scontati comportano risparmi pari a 500 milioni di euro per il 2014 e 300 milioni a decorrere dal 2015 sul saldo netto da finanziare e a 200 milioni sui saldi di indebitamento e fabbisogno, corrispondenti  a quelli indicati nel testo originario della disposizione prima delle modifiche apportate al Senato.

Si osserva, inoltre, che la diposizione opera un taglio lineare dei crediti d’imposta di cui all’elenco n. 2 allegato del disegno di legge in esame, al riguardo andrebbe verificato se sussistano riconoscimenti di credito già intervenuti in ordine agli importi decurtati al fine di escludere oneri successivi per sopravvenuti contenziosi con l’erario.

Si rileva, inoltre, che il precedente comma 384 prevede l’apposizione del visto per la compensazione di crediti superiori a 15.000, sono ascritti effetti positivi, per minore compensazione dei crediti, pari a 460 milioni di euro a decorrere dal 2014. Andrebbe chiarito se l’operare di detta disposizione - suscettibile di ridurre la fruizione media annua dei crediti di imposta (che la RT ipotizza pari a 1,7 mld) - possa in qualche modo pregiudicare gli effetti di risparmio ascritti alla riduzione della fruizione dei crediti nella misura massima del 15 per cento disposta dalla norma in esame.

Infine si osserva che il risparmio imposto dalla norma per il 2015 supera quello medio stimato dalla RT (250 mln) in relazione ad una fruizione massima dell’85%. In proposito appaiono necessari chiarimenti al fine di assicurare la coerenza della norma.

 

Comma 391 – Aumento imposta di bollo su conto titoli

La norma modifica il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa allegata al testo unico in materia di imposta di bollo (DPR 26 ottobre 1972, n. 642), disponendo l'incremento dello 0,5 per mille, a decorrere dall'anno 2014 dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, attualmente prevista in misura pari all'1,5 per mille, a partire dall'anno 2013[283].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori entrate

939,8

527

527

939,8

527

527

939,8

527

527

 

La relazione tecnica, ai fini della quantificazione del gettito, confronta, utilizzando i dati di Magister (imposta di bollo - deleghe F23 per le attività finanziarie e assicurative), l’ammontare dell’imposta del 2013 (stimata all’intero anno) rispetto agli introiti dell’anno precedente e ne emerge un incremento di gettito pari a circa 1.500 milioni euro. La RT ipotizzando, quindi, un andamento analogo, stima che l’aumento dall’1,5 per mille al 2 per mille possa apportare un incremento di gettito pari a 527 mln di euro annui di competenza a partire dal 2014. Il profilo di cassa, con un acconto del 95 per cento, sarà il seguente:

 

(milioni di euro)

 

2014

2015

2016

2017

saldo

2014

439,2

87,8

 

 

acconto

2015

500,7

-500,7

 

 

saldo

2015

 

439,2

87,8

 

acconto

2016

 

500,7

-500,7

 

saldo

2016

 

 

439,2

87,8

acconto

2017

 

 

500,7

-500,7

saldo

2017

 

 

 

439,2

acconto

2018

 

 

 

500,7

 

TOTALE

939,8

527,0

527,0

527,0

 

Nella Nota[284] formulata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo ha evidenziato che la RT, ai fini della stima, confronta gli incrementi di gettito del 2013 rispetto all’anno 2012, rilevati nell’ordine di circa 1.500 milioni di euro (per un innalzamento trai due anni del 5 per mille di aliquota), ma poi non considera un analogo incremento di gettito del 2014 sul 2013 (pur in presenza dello stesso incremento di 5 punti per mille). Ciò , secondo quanto chiarito dal Governo, in quanto il 2012 è stato un anno anomalo, durante il quale non si sono verificati gli effetti pieni della manovra, in considerazione del fatto che molti contribuenti hanno effettuato i versamenti riferiti a quell’anno nei primi mesi del 2013. Pertanto, prudenzialmente, tenendo conto del fatto che l’incremento tra il 2013 e il 2012 non era del tutto attendibile, nonché degli eventuali effetti sostitutivi che il nuovo innalzamento di aliquota potrebbe comportare, si è ritenuto di incrementare forfettariamente soltanto di circa un terzo l’ammontare che si era avuto invece tra i due anni precedenti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica non fornisce tutti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione del maggior gettito, non appare, pertanto, possibile verificare la stima effettuata.

In proposito andrebbe chiarito se la quantificazione del maggior gettito atteso tenga conto degli effetti negativi connessi alla maggiore deducibilità IRES dovuta all’innalzamento dell’imposta in esame.

 

Comma 392 – IVAFE

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, incrementa l’aliquota dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia dall’1,5 per mille al 2 per mille a decorrere dal 2014.

 

Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, ascrive alle stesse i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica. 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori entrate

 

7,6

3,7

 

7,4

3,7

 

7,4

3,7

 

La relazione tecnica allegata alle modifiche introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato afferma che, in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2011, risulta un ammontare imponibile relativo ai codici del Quadro RW che individuano le attività finanziarie in esame, di circa 11,1 miliardi di euro. Applicando l'aliquota del 2 per mille, ed ipotizzando (come da metodologia applicata nella RT a corredo della norma originaria) una riduzione di 1/3 per tenere conto di crediti per imposte pagate all’estero, la RT stima un recupero di gettito di competenza annua pari a circa 3,7 milioni di euro.

L’andamento del gettito di cassa, considerando la percentuale di acconto del 100 per cento, risulta il seguente:

(milioni di euro)

 

2014

2015

2016

IVAFE

0

7,4

3,7

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in base ai parametri e alle ipotesi assunte dalla RT.

 

Comma 393 – Soppressione agevolazioni e norme di spesa

La norma, introdotta dal Senato, stabilisce che, a decorrere dal 2014, sono abrogate le agevolazioni fiscali e i crediti d’imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di seguito indicate:

a)              art. 41 del d.l. n. 78/2010, che disciplina il “regime fiscale di attrazione europea”. Tale regime consente, tra l’altro, ai contribuenti in possesso dei requisiti richiesti, di optare per un regime agevolato triennale;

b)              art. 1, comma 368, lettera a) della legge n. 266/2005, che reca disposizioni fiscali in favore dei distretti produttivi. Le agevolazioni prevedono, tra l’altro, la facoltà di concordare una base imponibile unitaria per almeno un triennio;

c)              art. 3, commi da 1 a 4, del decreto legge n. 5 del 2009, recante l’estensione dell’ambito di applicazione della disciplina agevolata in favore delle reti d’impresa e dei distretti produttivi. La norma stabilisce un limite di spesa che interessa anche la disciplina originaria contenuta nell’art. 1, commi da 366 a 371-ter della legge n. 266/2005. Il limite di spesa ammonta a 50 milioni annui;

d)              articolo 5 della legge n. 449 del 1997che dispone un credito d’imposta in favore delle piccole e medie imprese che potenziano l’attività di ricerca attraverso nuove assunzioni o nuovi contratti per attività di ricerca;

e)              art. 68, commi 6-bis e 6-ter, del TUIR, che disciplinano un regime di esenzione delle plusvalenze reinvestite in società costituite da non più di tre anni (start up).

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo approvato dal Senato ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regime fiscale attrazione europea

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

Distretti produttivi e reti d’impresa

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Abrogazione esenzione plusvalenza reinvestite

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Minori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito d’imposta PMI ricerca scientifica

33,7

33,6

33,7

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Incremento taglio crediti d’imposta

40

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espunzione credito d’imposta ricerca scientifica PMI da elenco 2

 

5,5

5,5

 

3,0

3,0

 

3,0

3,0

 

 

La relazione tecnica allegata al testo approvato dal Senato, evidenzia gli effetti attribuiti a ciascuna delle disposizioni che si intende abrogare. In particolare:

1.             regime fiscale di attrazione europea (art. 41 del DL 78/2010). Il beneficio spetta, previo interpello, per un periodo di tre anni. Le previsioni a legislazione vigente per gli anni 2014-2016 scontano gli effetti, già a regime, della suddetta agevolazione fiscale in termini di minori entrate tributarie per 45 milioni annui. Pertanto, l’abrogazione della disposizione produce effetti di maggiore gettito di pari importo per ciascuno dei tre saldi di finanza pubblica;

2.             regime fiscale per i distretti produttivi. (art. 1, c. 368, legge n. 266/2005 e art. 3 del DL n. 5/2009). Le previsioni a legislazione vigente per gli anni 2014-2016 scontano gli effetti, già a regime, in termini di minori entrate tributarie pari a 50 milioni annui;

3.             esenzione delle plusvalenze reinvestite in società costituite da non più di tre anni (art. 68, c. 6-bis e 6-ter, del TUIR). Le previsioni a legislazione vigente per il triennio 2014-2016 scontato gli effetti di tale agevolazione, in termini di minor gettito, per 300.000 euro annui;

4.             credito d’imposta in favore delle PMI per la ricerca scientifica (art. 5, legge n. 449/1997). La soppressione di tale credito d’imposta, a decorrere dal 2014, comporta effetti finanziari nella misura indicata nella sottostante tabella nella quale la relazione tecnica ha tenuto conto che la decorrenza della norma lascia immutato il diritto dei contribuenti a fruire della predetta agevolazione, concessa fino all’esercizio 2013, nei limiti e con le modalità stabilite nei decreti attuativi. Pertanto, è stato necessario tener conto del meccanismo di trascinamento temporale del credito che viene stimato in 3 milioni per il 2014 e in 1 milione per il 2015.

La relazione tecnica chiarisce che nella tabella si è tenuto conto della norma contenuta nel provvedimento in esame[285] che ha fissato la possibilità di fruizione nella misura massima dell’85% di quanto spettante per ciascun credito d’imposta indicato nell’allegato elenco 2. Pertanto, a fronte della sua soppressione si è provveduto ad espungere tale voce dal predetto Elenco 2 e a rideterminare i complessivi effetti.

milioni di euro

Descrizione

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno e Indebitamento

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Regime fiscale attrazione europea

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

Distretti produttivi e reti d’imprese

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Credito d’imposta PMI per la ricerca (*)

33,7

33,6

33,7

15,0

15,0

15,0

Elenco 2: espunzione credito d’imposta ricerca (*)

- 6,7

-5,5

-5,5

-3,0

-3,0

-3,0

Esenzione plusvalenze reinvestite (start up)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Totale effetti

122,3

123,4

123,5

107,3

107,3

107,3

(*) Questa voce è stata riportata con i segni variati rispetto a quelli indicati nella relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione appare opportuna una verifica del valore degli stanziamenti attribuiti dalla relazione tecnica a ciascuna norma che si intende abrogare.

Si chiedono inoltre chiarimenti in merito ad alcune differenze riscontrate tra la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo. Si tratta, in particolare:

-              della mancata indicazione, tra le maggiori spese, del valore del credito d’imposta espunto dall’elenco 2 per l’anno 2014 (la relazione tecnica indica in corrispondenza un valore di 6,7 milioni);

-              dell’iscrizione, tra le minori spese, della voce “incremento taglio crediti di imposta” (riferito al comma in esame) per un valore di 40 milioni nel 2014.

 Sul punto si chiede di conoscere  l’avviso del Governo.

Inoltre, si rileva che alcune delle disposizioni che si intende abrogare prevedono una agevolazione di carattere pluriennale. In particolare:

-              il regime fiscale di attrazione europea e la disciplina fiscale per i distretti produttivi e le reti d’impresa stabiliscono un beneficio triennale;

-              l’esenzione delle plusvalenze spetta a condizione che le stesse siano reinvestite in start up entro due anni dalla data del loro realizzo.

Alla luce di quanto sopra indicato, si ritiene che la soppressione delle disposizioni indicate possa produrre effetti graduali nel triennio 2014-2016 in quanto non consentirà ulteriori nuovi accessi; diversamente, i soggetti che hanno già optato per l’adesione alla norma agevolativa  fruiranno del beneficio in base ai tempi previsti dalla norma medesima.

Per quanto concerne l’abrogazione del credito d’imposta per la ricerca in favore delle PMI, andrebbero forniti ulteriori elementi in merito alla modulazione della fruizione del credito d’imposta che, secondo quanto indicato nella RT, tiene conto di un meccanismo di trascinamento temporale stimato in 3 milioni per il 2014 e in 1 milione per il 2015 e che, tuttavia, non appare evidente nella tabella riportata nella RT medesima. Sul punto, si chiede di acquisire l’avviso del Governo.

 

Commi 394-395 – Trasferimento servizi di pagamento

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, prevede che il cliente possa chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di pagamento senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il prestatore dei servizi di pagamento subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di origine. Il trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi dalla richiesta del cliente. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della Direttiva UE “relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l’accesso ai conti di pagamento”, i servizi oggetto di trasferibilità, le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni in esame.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica allegata alle modifiche introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato afferma che dalla disposizione non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 396-399 – Azione di contrasto ai rimborsi tributari indebiti

La norma reca norme antielusive finalizzate a contrastare gli indebiti rimborsi IRPEF effettuati tramite sostituti d’imposta o centri di assistenza fiscale autorizzati. A tal fine viene disposto che in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni, il pagamento della somma richiesta è subordinato ad un controllo preventivo effettuato dall’Agenzia delle entrate in relazione alla spettanza delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia. Dopo tale verifica il rimborso è effettuato dall’Agenzia delle entrate.

La disposizione si applica a decorrere dalle dichiarazioni presentate dal 2014 (periodo d’imposta 2013).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

 

La relazione tecnica si limita ad illustrare il contenuto della norma, affermando che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

 

La Nota dell’Agenzia delle entrate del 6 novembre 2013 afferma che gli oneri amministrativi relativi all’attuazione della norma in esame sono già compresi tra quelli ordinariamente dovuti al partner tecnologico in relazione alle normali evoluzioni normative del sistema.

 

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto di quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate circa l’inclusione degli oneri amministrativi tra quelli ordinariamente dovuti al partner tecnologico, e considerato che la procedura indicata prevede un controllo preventivo anche documentale sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, si chiede una conferma circa la possibilità per l’Agenzia delle entrate di attivare la nuova procedura utilizzando le risorse umane disponibili.

 

Comma 400 – Contributo di solidarietà su redditi complessivi superiori a 300.000 euro

La norma proroga l’applicazione del contributo di solidarietà[286] - fissato in misura pari al 3% della parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro - al triennio 2014-2016.

Il contributo non si applica ai trattamenti pensionistici ai quali il provvedimento in esame applica lo specifico contributo (cfr comma 325); tali trattamenti, tuttavia, rilevano ai fini della verifica del superamento del predetto limite.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori entrate

IRPEF

 

207,3

118,4

 

207,3

118,4

 

207,3

118,4

Add.le reg.IRPEF

 

 

 

 

5,0

5,0

 

5,0

5,0

Add.le com.IRPEF

 

 

 

 

1,8

1,4

 

1,8

1,4

Maggiori entrate tributarie

Proroga contributo solidarietà su redditi complessivi >300mila

 

275,4

275,4

 

275,4

275,4

 

275,4

275,4

Maggiori spese correnti

Add.le reg.IRPEF

 

5,0

5,0

 

 

 

 

 

 

Add.le com.IRPEF

 

1,8

1,4

 

 

 

 

 

 

Poiché la disposizione ha carattere transitorio (triennio 2014-2016), gli effetti finanziari non hanno carattere permanente.

 

La relazione tecnica, dopo aver descritto la norma e ricordato che il contributo è deducibile ai fini IRPEF e relative addizionali, afferma che la stima è stata effettuata mediante modello di microsimulazione basato sulle dichiarazioni delle persone fisiche presentate nel 2012 (periodo d’imposta 2011).

In base a tali elaborazioni, risulta un ammontare annuo del contributo di solidarietà pari a 275,4 milioni di euro.

Considerata la deducibilità del contributo, si stima una variazione di gettito IRPEF pari a -118,4 milioni in termini di competenza annua; la corrispondente variazione di gettito delle addizionali regionali e comunali IRPEF è stimata, rispettivamente, in -5 e -1,4 milioni.

 

In termini di cassa, gli effetti sono indicati:

milioni di euro

 

2014

2015

2016

2017

2018

Contributo di solidarietà

0

+275,4

+275,4

+275,4

0

IRPEF

0

-207,3

-118,4

-118,4

+88,9

Add.le reg.le IRPEF

0

-5,0

-5,0

-5,0

0

Add.le com.le IRPEF

0

-1,8

-1,4

-1,4

+0,4

TOTALE

0

+61,3

+150,6

+150,6

+89,3

 

La Nota del MEF del 31 ottobre 2013 conferma che la stima tiene conto sia dell’andamento della congiuntura economica sia dell’impatto della stessa rispetto alle diverse tipologie di redditi ai quali si applica il contributo di solidarietà. La stima è stata ottenuta mediante il modello di micro simulazione IRPEF che elabora, per ogni singolo contribuente, le informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi. In particolare, i singoli redditi vengono estrapolati relativamente all’anno di previsione secondo dei coefficienti moltiplicativi ricavati, per quanto riguarda i dati storici e previsionali, dall’ISTAT e dal DEF.

 

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che non risulta possibile effettuare una verifica puntuale della stima effettuata con il modello di micro simulazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

In proposito si ricorda che la relazione tecnica allegata al decreto legge n. 138/2011 aveva stimato in 269 milioni il gettito annuo lordo del contributo di solidarietà. Il bollettino delle entrate relativo al periodo gen-dic 2012, nonché il Rendiconto generale dello Stato anno 2012[287], indica un gettito annuo di 263 milioni.

 

Commi da 401 a 407 – Imposta di bollo sulle istanze trasmesse per via telematica

Le norme introducendo il comma 1-bis all’articolo 3 della tariffa annessa alla disciplina dell'imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), determinano in maniera forfetaria e nella misura di euro 16 l'imposta di bollo dovuta in relazione:

Si prevede, inoltre, che, al fine di consentire l'assolvimento degli obblighi connessi all'invio delle istanze per via telematica, sia emanato, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge in esame, un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità per il pagamento in via telematica dell'imposta di bollo dovuta, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma in esame comporta effetti di trascurabile entità.

Nella Nota[288] formulata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo precisa che la norma innova la disciplina dell’imposta di bollo per gli atti trasmessi o rilasciati per via telematica, gli atti trasmessi o rilasciati in formato cartaceo continuano, invece, ad essere sottoposti alla medesima imposta per ogni foglio (che è composto da quattro pagine). La norma fissa l’imposta nella misura minima prevista per i corrispondenti documenti cartacei, in quanto normalmente essi non superano le quattro pagine. Secondo la Nota, la forfetizzazione si rende necessaria per consentire la quantificazione del bollo sui documenti informatici, che non sono suddivisibili in pagine. Risponde, inoltre, alla necessità di evitare che la determinazione del tributo si fondi su riferimenti, quali, ad esempio, l’estensione del documento in byte, che non costituiscono un criterio univoco di quantificazione. il Governo ritiene che in tal modo, si promuove l’utilizzo dei canali telematici per i colloqui con la pubblica amministrazione, che invece sarebbe disincentivato qualora l’imposta fosse fissata, per i documenti informatici in questione, in misura superiore. Per quanto evidenziato, la Nota sottolinea che l’impatto sul gettito dell’imposta di bollo appare trascurabile e, inoltre, potrà essere ulteriormente sterilizzato dall’introduzione di meccanismi automatici di controllo sul pagamento del bollo per documenti trasmessi in via telematica. 

 

In merito ai profili di quantificazione, pur tenendo conto di quanto evidenziato dal Governo, appare opportuno che sia fornita una quantificazione seppur di massima degli effetti di gettito connessi all’applicazione della disposizione in esame.

 

Commi 408 e 409 – Spese giustizia nel processo tributario telematico

Le norme recano la novella di talune disposizioni del DPR n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) con particolare riguardo alla disciplina del contributo unificato e del diritto di copia nel processo tributario. Nello specifico viene previsto che:

·         nei ricorsi proposti avverso più atti impugnati, il calcolo del contributo, commisurato al valore della lite, deve essere effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato anche in appello [comma 408, lett. a)];

·         non siano tenuti al pagamento dei diritti di copia senza certificazione di conformità le parti che si sono costituite con modalità informatiche ed accedono per via telematica al fascicolo processuale informatico [comma 408, lett. b) e c)].

L’art. 269, del DPR n. 115/2002, nel testo vigente, prevede che per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto in via forfettaria stabilito nella misura individuata nella tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del medesimo decreto. L’art. 263, del medesimo decreto prevede, inolte, che nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non è dovuto se la copia è richiesta dall'ufficio tributario.

Viene, altresì, previsto (comma 409) che nel processo tributario il contributo unificato e le altre spese di giustizia[289] possano essere pagati con modalità telematiche. Viene demandato ad un decreto ministeriale la determinazione delle modalità tecniche di versamento, rendicontazione ed interconnessione dei sistemi di pagamento nonché del modello di convenzione che l’intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell’economia e delle finanze stipula le convenzioni predette senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo che gli oneri derivanti dall’allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti in quanto queste hanno carattere procedurale e sono volte al miglioramento della disciplina vigente.

Nella documentazione tecnica[290] integrativa acquista dalla 5^ Commissione del Senato in prima lettura, con riferimento alle modalità telematiche di pagamento del contributo unificato, introdotte dal comma 409, nel processo tributario, è stato evidenziato che queste sono già attive con riferimento ai pagamenti riguardanti la giustizia ordinaria. L’Agenzia per l’Italia digitale ha, a tale riguardo, già predisposto, l’infrastruttura di interconnessione ed interoperabilità denominata “Nodo dei Pagamenti SPC”. Tale piattaforma, predisposta in conformità all’art. 18, comma 2-bis del Codice dell’amministrazione digitale, è messa a disposizione sperimentalmente, dalla medesima Agenzia, delle Amministrazioni pubbliche interessate che abbiano sottoscritto con l’Agenzia medesima uno specifico protocollo. Sul punto, è stato, altresì, evidenziato che i costi di connessione del’Amministrazione delle finanze a questa infrastruttura tecnologica sono da considerarsi ricompresi nell’ambito di quelli già previsti per la conduzione del sistema informativo del MEF, gestito dal partner tecnologico Sogei. Diversamente i costi del servizio di intermediazione per i pagamenti telematici sono regolati dai rapporti contrattuali tra il contribuente e la banca fornitrice del servizio stesso. Pertanto, gli eventuali costi sopportati dagli intermediari potranno essere traslati solo sul proprio cliente al momento del’effettuazione dei singoli pagamenti telematici. Ciò premesso, è stato affermato che l’allestimento ed il funzionamento del sistema dei pagamenti telematici non potranno determinare nuovi oneri a carico dell’Amministrazione delle finanze.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla norma di cui al comma 409, preso atto di quanto evidenziato nel corso della trattazione del provvedimento in prima lettura al Senato.

Nulla da osservare, altresì, con riguardo alle norma di cui al comma 408 che, con specifico riferimento alle lett. b) e c) appare suscettibile di determinare effetti virtuosi in termini di gestione, connessi all’informatizzazione del processo anche della giurisdizione tributaria.

 

Commi da 410 a 415 – Contributo obbligatorio per la partecipazione a concorsi

Le norme pongono a carico dei candidati partecipanti[291] agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e per l'iscrizione all'albo dei patrocinanti in Cassazione, ovvero ai concorsi per la nomina a notaio o magistrato ordinario il pagamento di un contributo obbligatorio, fissato nelle misure forfettarie di euro 75 per gli aspiranti avvocati cassazionisti ed euro 50 negli altri casi. Viene demandato a decreti interministeriali di natura non regolamentare la determinazione delle modalità di versamento dei contributi e l'aggiornamento degli stessi ogni tre anni, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica quantifica in modo distinto per ciascun esame e concorso l'entrata riveniente dall'istituzione del contributo.

Con riguardo al esame per l’abilitazione forense, la RT evidenzia la necessità di integrare le risorse previste a legislazione vigente non potendo altrimenti garantire il regolare svolgimento dell'esame.

La RT afferma che il contributo si aggiungerebbe alla tassa di euro 12,91 attualmente prevista (DPCM 21 dicembre 1990). Le spese per l'organizzazione degli esami fanno capo al Ministero della giustizia (per una spesa di circa 3 milioni di euro annui). A tale riguardo la RT afferma, inoltre, che, a decorrere dall’anno 2014, il Dicastero non potrà più disporre delle risorse derivanti dalla riassegnazione dei versamenti, prevista ai sensi della legge 132/1997 (paria a circa 2 milioni di euro) utilizzate in larga parte per coprire la spesa relativa agli esami di avvocato (sul cap. 1250/10).

La RT stima, pertanto, il gettito riveniente dal contributo in circa 1.850.000 euro, determinato moltiplicando il contributo (euro 50) per il numero medio (37.000) di domande presentate in occasione degli ultimi esami.

In relazione al contributo previsto per gli aspiranti avvocati cassazionisti, la quantificazione è operata moltiplicando il contributo (euro 75) per il numero medio di domande presentate in occasione degli ultimi esami (100), per un gettito complessivo pari ad euro 7.500.

Quanto al contributo per il concorso di notaio, la RT evidenzia che le spese sostenute per ciascun concorso ammontano a circa euro 470.000 (940.000 euro per due concorsi) e che risorse aggiuntive sono necessarie per garantire il regolare funzionamento del concorso. L'introito derivante dal contributo in riferimento viene quindi stimato in euro 550.000, in ragione della moltiplicazione del contributo (euro 50) per il numero medio di candidati per concorso (5.500) per ciascuna delle due tornate concorsuali annue.

Con riferimento, infine al concorso per magistrato ordinario, al RT evidenzia che la spesa per organizzare il concorso è pari a circa 2 milioni di euro per ciascuna tornata concorsuale, e che a fronte di un numero medio di domande di partecipazione pari a 25.000, sulla base del contributo introdotto viene quantificato un gettito annuo di circa euro 1.250.000, da destinare a parziale copertura delle ingenti spese sostenute dall’amministrazione giudiziaria per l’organizzazione annuale del concorso per magistrato ordinario.

Si rammenta che in prima lettura al Senato, nel corso del’esame del provvedimento in 5^ Commissione è stato evidenziato che con riguardo al concorso notarile i candidati già sostengono la corresponsione di euro 49,58 - in virtù dell'art. 2, comma 3, del DPCM 21 dicembre 1990 - quale adeguamento della tassa di ammissione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, di cui all'art. 4 della legge n. 1379/1956. Non avendo la RT fatto evidenza di tale contribuzione già prevista a normativa vigente, al fine di evitare incertezze applicative, è stato chiesto di chiarire se l'istituendo contributo si aggiunga o meno a quello summenzionato.

Con riguardo alla richiesta di chiarimenti in parola, nella documentazione tecnica acquisita dalla 5^ Commissione durante l’esame in prima lettura[292] è stato evidenziato che, in mancanza di specifica disposizione a riguardo, l’istituendo contributo di 50 euro posto a carico dell’aspirante notaio, si aggiunge alla tassa erariale di 49,58 euro prevista normativa vigente. La proposta normativa in esame, pertanto, non incide in alcuna misura sulla predetta disposizione che determina la tassa erariale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Commi 416 e 417 – Spese di giustizia

Le norme recano modifiche ed integrazioni al DPR n.115/2002 [Testo unico sulle spese di giustizia (TUSG)].

In particolare con la modifica del’art. 30, comma 1, del summenzionato decreto [comma 416, lett. a)] viene disposto l’aumento (da 8 a 27 euro) dell’anticipazione forfettaria prevista per le notificazioni a richiesta dell’ufficio, mentre con l’introduzione dell’art. 106-bis [comma 416, lett. b)], viene previsto che i compensi - per le prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al c.d. gratuito patrocinio - spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato vengano ridotti di un terzo.

Viene, altresì, previsto che le lett. a) e b) del comma 416, si applichino rispettivamente ai procedimenti iscritti a ruolo e alle liquidazioni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 417).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma di cui al comma 416, lett. a) i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori entrate tributarie

43,7

43,7

43,7

43,7

43,7

43,7

43,7

43,7

43,7

 

La relazione tecnica tratta le fattispecie in esame con riferimento comma 181, disciplinante l’assunzione di personale della magistratura ordinaria vincitore di concorso nel 2013. La norma di cui al comma 416, lett. a), in particolare, intervenendo sulla disciplina del diritto forfettario di notifica di cui all’art. 30 del TUSG aumentandolo da 8 a 27 euro, reca la copertura del maggior onere previsto dalla summenzionata disposizione. Alla norma in esame la RT associa un maggior gettito – quantificato nei termini riportati a seguire – pari a 43,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.

Il diritto forfettario di cui all’art. 30 del DPR n. 115/2002 viene riscosso con le stesse modalità con cui viene assolto il contributo unificato con emissione della marca (con la Lottomatica) presso i rivenditori autorizzati (es. tabacchi). L’importo attuale del diritto in questione è pari ad 8 euro ed il relativo pagamento viene assolto con le stesse modalità previste per l’imposta di bollo ed affluisce sul capitolo erariale previsto per tale imposta. Per il contributo unificato, invece, vi è uno specifico capitoli di entrata (3321). L’importo di 8 euro viene assolto per tutti procedimenti civili con eccezione dei procedimenti esenti da ogni spesa e tassa ed è previsto anche per i ricorsi concernenti l’opposizione a sanzioni amministrative.

 

(euro)

Maggior gettito derivante dall’aumento del diritto forfettario da 8 a 27 euro

Numero dei procedimenti civili interessati dalla misura

2.300.000

Differenza importo diritto forfettario

27 -8=19

Maggior gettito (n. procedimenti X 19 euro)

43.700.000

 

Nel corso dell’esame in prima lettura è stata acquista dalla 5^ Commissioni ulteriore documentazione tecnica[293]. Con riguardo al comma 416, lett. a) nella medesima documentazione è stata confermata la congruità del numero dei procedimenti civili indicati nella RT, che saranno assoggettati alla nuova disciplina del diritto forfettario. E’ stato inoltre, evidenziato che il numero di 2.300.000 procedimenti rappresenta appena il 50% dei procedimenti civili ordinariamente iscritti a ruolo, che ammontano a 4.300.000 (dato medio complessivo degli anni 2011-2012) e che pertanto la quantificazione della RT possiede carattere prudenziale.

Con riguardo al comma 416, lett. b), la RT afferma che attraverso l’introduzione dell’articolo 106-bis del citato TUSG., si prevede l’abbattimento di 1/3 dei compensi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato nei casi di patrocinio a spese dello Stato. In tal senso è possibile stimare in circa 10 milioni di euro il risparmio di spesa annuo che potrà essere conseguito sul capitolo delle spese di giustizia di questo ministero (Cap. 1360).

Nella documentazione tecnica integrativa acquista dalla 5^ Commissioni del Senato in prima lettura, con riferimento al comma 416, lett. b) è stato evidenziato che le spese rilevate nell’ultimo anno di riferimento (2012) sul capitolo 1360, per gli ausiliari del giudice costituiti d’ufficio nei procedimenti penali, ammontano a circa 120 milioni di euro. La stima di 10 milioni di euro di risparmi di spesa riveste, quindi, carattere di estrema prudenzialità e potrà essere accertata solo a consuntivo. Per tali ragioni tali spese non sono state contabilizzate a valere sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, considerato che gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui al comma 416, lett. a) costituiscono la copertura finanziaria dell'onere recato dalla norma di cui al comma 181, del provvedimento in esame, alla cui relativa scheda si fa rinvio.

Nulla da osservare, altresì, con riferimento alla norma di cui al comma 416, lett. b).

 

Commi 418 e 419  – Agevolazioni per la piccola proprietà contadina

La norma ripristina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le agevolazioni fiscali previste in favore della piccola proprietà contadina; conseguentemente gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni a destinazione agricola e relative pertinenze a favore di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti saranno soggetti ad imposta ipotecaria e di registro in misura fissa ed all'imposta catastale in misura dell'1 per cento. Gli onorari notarili sono invece ridotti alla meta (comma 418).

È, inoltre, modificato, l'articolo 1, comma 1 della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro[294], prevedendo che se il trasferimento dei terreni agricoli e relative pertinenze ha luogo in favore di soggetti diversi da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, l'imposta di registro si applica nella misura del 12 per cento.

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori entrate

31

31

31

31

31

31

31

31

31

Maggiori entrate

31

31

31

31

31

31

31

31

31

 

La relazione tecnica afferma che, da selezioni effettuate sull’ultima annualità (anno 2012), risultano registrati circa 17.600 trasferimenti di terreni agricoli agevolati per l’arrotondamento della proprietà contadina, con un valore dichiarato pari a 1.600 milioni di euro. Per essi, in assenza dell’agevolazione in esame, troverebbe applicazione dal 2014 l'imposta di registro al 9 per cento, con un minimo di euro 1.000 euro a contribuente, più l'imposta ipotecaria e catastale dovute in misura fissa per 50 euro l’una, per un gettito, calcolato sul valore dichiarato di 1.600 milioni, di 149 milioni di euro.

Con la reintroduzione dell'agevolazione, l’applicazione di un’imposta catastale all’1 per cento e le imposte di registro e ipotecarie fisse di 200 € ciascuna, la norma produrrebbe un gettito di circa 24 milioni di euro. Ne deriva per il 2014, una perdita di gettito potenziale, di competenza e di cassa, pari a 125 milioni di euro (149 milioni – 24 milioni).

Considerando che la norma è rivolta ai soli coltivatori iscritti alle relative gestioni previdenziali ed assistenziali e che questi sono stati stimati essere circa un quarto del totale dei coltivatori (fonte: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali), la RT stima come perdita effettiva circa 31 milioni di euro su base annua.

Quanto invece all' innalzamento dell'imposta di registro dal 9 al 12 per cento, con soglia minima a 1000 euro, nonché ipotecaria e catastale in misura fissa ad euro 50 cadauna, la RT stima sui dati relativi ai soggetti interessati, un effetto positivo di gettito di circa 31 milioni di euro su base annua.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la stima della perdita di gettito risulta corretta in base ai dati e alle ipotesi assunte dalla RT ed in linea con le stime formulate in occasione di precedenti analoghe misure. Con riferimento, invece alla stima del maggior gettito dovuto all’innalzamento dell’imposta di registro dal 9 al 12 per cento, appare invece opportuno che il Governo fornisca elementi di dettaglio alla base della stima medesima al fine di permettere una verifica della stessa.

 

Comma 420 – Proroga termini in materia di modalità di riscossione dei tributi locali

La norma introdotta dal Senato[295], proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 il termine[296] entro il quale le società del Gruppo Equitalia cesseranno di effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita alle modifiche apportate al Senato, nel richiamare il contenuto della disposizione, afferma che alla stessa non si ascrivono effetti finanziari in considerazione del fatto che il gettito sarà comunque assicurato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 421 lettere da a) ad f) – Processo tributario e riscossione

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, reca disposizioni in materia di processo tributario e riscossione. In particolare si apportano modificazioni all’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546/1992. L’articolo 17-bis tratta del reclamo avverso gli atti emessi dall’Agenzia delle entrate, che possono avere per oggetto controversie per importi non superiori ai 20 mila euro, e dell’eventuale mediazione tra l’Agenzia ed il contribuente. Le modifiche prevedono che la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso (anziché di ammissibilità) contro gli atti emessi dall’Agenzia delle entrate.  Inoltre, nel caso di deposito del ricorso prima che siano decorsi i novanta giorni che sono concessi all’Agenzia dell’entrate per decidere l’eventuale accoglimento del reclamo, è stabilito che l'Agenzia medesima, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione [comma 421, lettera a), punto 1)]. Al medesimo articolo 17-bis è aggiunto un ulteriore comma il quale stabilisce che l'esito del procedimento connesso al reclamo rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi [comma 421, lettera a), punto 2)]. Un’ultima modifica del citato articolo 17-bis stabilisce che la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino allo spirare dei novanta giorni assegnati alla Agenzia per l’eventuale accoglimento del reclamo medesimo fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità [comma 421, lettera a), punto 4)].

Le modifiche sopra descritte si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge [comma 421, lettera b)].

Sono, poi, apportate delle modifiche alle norme recate dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che trattano dei compiti del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione. In particolare è stabilito che il Comitato debba anche elaborare i criteri di individuazione mirata e selettiva delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacità operativa delle strutture a tal fine deputate. In generale, nella definizione dei criteri che il Comitato elabora per ottimizzare le attività di riscossione si deve tenere conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti [comma 421, lettera c)].

Viene riformulato l’articolo 17 del decreto legislativo n. 123/2011. L’articolo tratta dei controlli sull’attività di riscossione. La riformulazione interviene con maggiore incisività sulla disposizione che prevede che l'agente della riscossione fornisca annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze la valutazione del grado di esigibilità dei crediti. Le modifiche introdotte richiedono che l’agente  valuti singolarmente i crediti di importo superiore a 500.000 euro. Si conferma la necessità di fornire anche una valutazione sugli altri crediti in forma aggregata, tenuto conto però dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti [comma 421, lettera d)]. 

E’ stabilito, ancora, che l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa per l’iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati nel momento in cui dà avvio alla procedura, mediante la necessaria comunicazione preventiva [comma 421, lettera e)]. 

La norma potrebbe essere finalizzata ad incentivare l’agente della riscossione ad effettuare adempimenti amministrativi a suo carico (la comunicazione preventiva del possibile fermo amministrativo al contribuente) che costituiscono precondizione alla attività di riscossione.

E’ previsto, infine, che le disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni si applicano alle pubbliche amministrazioni che svolgono attività di rilevante interesse pubblico in materia tributaria e doganale limitatamente ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette attività [comma 421, lettera f)]. 

 

Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica. 

 

La relazione tecnica afferma che le modifiche recate dalle lettere a) e b), in materia di mediazione tributaria, sono finalizzate a fugare i dubbi di costituzionalità avanzati da alcune Commissioni tributarie con ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale con riferimento all’attuale formulazione del 17-bis del decreto legislativo n. 546/1992. Alla disposizione, prosegue la relazione tecnica, non si ascrivono effetti finanziari in considerazione del fatto che trattasi di interventi di natura procedurale. Inoltre si evidenzia che la sospensione dell’esecuzione dell’atto in pendenza del procedimento di mediazione tributaria viene già accordata dagli Uffici in via amministrativa in base ai documenti di prassi dell’Agenzia.

La lettera c) interviene all’articolo 1, comma 533 della L. n. 228/2012 con la finalità di  meglio definire i poteri del “Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione” previsto dall’art. 1, comma 531, della legge n. 228 del 2012.

In particolare la norma dispone che lo stesso Comitato provveda, tra l’altro, all’individuazione, in forma mirata e selettiva delle posizioni sulle quali procedere alla verifica puntuale dell’operato degli agenti della riscossione, tenendo altresì conto sia del principio di economicità dell’azione amministrativa che di quello della capacità operativa delle strutture deputate al controllo.

Inoltre il suddetto Comitato deve tener conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, nonché di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell’azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti.

Alla disposizione di cui alla lettera c) la relazione tecnica non ascrive effetti data la natura procedurale della stessa.

La lettera d) l’articolo 17 del decreto legge n. 123/2011 in materia di controlli sull’attività di riscossione prevedendo, al comma 1, che la stessa attività sia svolta congiuntamente dalle Ragionerie Territoriali dello Stato e dall’Agenzia delle entrate sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo sulla riscossione ed approvati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Inoltre, si prevede la possibilità che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, possa proporre al suddetto Comitato eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione.

Infine, si prevede che l’agente della riscossione fornisca, annualmente, al Ministero dell’Economia e delle  finanze la valutazione del grado di esigibilità dei crediti, Anche alle disposizioni recate dalla lettera d) non sono ascritti effetti data la loro natura procedurale.

La lettera e) stabilisce che l’agente della riscossione matura il diritto al rimborso delle spese al momento dell’avvio della procedura di iscrizione di fermo dei beni mobili registrati mediante l’invio del preavviso di fermo dell’autovettura di cui all’art. 86 del DPR n. 602/1973. La norma, pertanto, chiarisce che il diritto al rimborso delle spese è strettamente connesso agli oneri di carattere amministrativo correlati all’analisi e alla ricerca del bene e prescinde dalla formalizzazione dell’iscrizione al PRA. La norma ha, secondo la relazione tecnica, natura chiarificatoria e, pertanto, non le si ascrivono effetti.

La lettera f) è di carattere procedurale e, pertanto, alla stessa non si ascrivono effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare, nel presupposto, sul quale è necessario acquisire l’avviso del Governo, che le norme, nel loro complesso incrementino le probabilità di riscossione degli importi iscritti nei ruoli.

 

Comma 421 lettere g) ed h) – Contenimento delle spese dell’Agenzia delle Entrate

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, apporta modifiche all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge n. 78/2010. Tale comma prevede che per il triennio 2011-2013 le Agenzie fiscali possono assolvere alle disposizioni in materia di risparmi di spese recate dagli articoli 6 e 8, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legge n. 78/2010 e alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell’entrata del bilancio dello Stato pari all’1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento. Il citato comma 21-sexies prevede anche che le Agenzie fiscali possano conferire incarichi dirigenziali nel rispetto di vincoli meno stringenti di quelli posti dalla normativa vigente tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente; a presidio dell’allentamento dei vincoli sono dettate disposizioni aggiuntive volte a sterilizzare economicamente l’allentamento dei vincoli stessi.

Le modifiche stabiliscono che l’efficacia dell’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto legge n. 78/2010 si estenda dal triennio 2011-2013 al quinquennio 2011-2015 [comma 421, lettera g)].

E’ inoltre stabilito che le disposizioni sopra descritte si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell' apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 6, comma 21-sexies, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate [comma 421, lettera h)].

 

 

Il prospetto riepilogativo, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica. 

 

La relazione tecnica chiarisce che le disposizioni prevedono la possibilità per le Agenzie fiscali di ottemperare alle disposizioni di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo mediante un riversamento forfetario al bilancio dello Stato commisurato alle dotazioni dei capitoli, relative ai costi di funzionamento, stabilite con la legge di bilancio dell’anno 2010.

Tenuto conto che il riversamento forfettario al bilancio dello Stato ha carattere compensativo, la relazione tecnica afferma che la disposizione in esame è finanziariamente neutrale.

Si rammenta che la relazione tecnica allegata all’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto legge n. 78/2010 non attribuiva effetti finanziari alla disposizione medesima né per la parte riguardante i risparmi relativi alle spese di funzionamento né per la parte che detta norme specifiche relative al reclutamento di dirigenti. Questo perché le norme dell’articolo 6, nel loro complesso, erano finalizzate a definire strumenti per il conseguimento di risparmi che sarebbero stati contabilizzati, per le amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, solo a consuntivo secondo quanto specificato dalla relazione tecnica riferita all’articolo 6, comma 21 del medesimo decreto legge n. 78/2010.    

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva l’opportunità di chiarire se le nuove modalità individuate per l’eventuale riversamento all’entrata delle dotazioni di bilancio delle Agenzie saranno applicabili solo per gli anni 2014 e 2015. Tali ipotesi appare probabile, visto che la presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2014. Tale chiarimento appare opportuno perché, diversamente, le dotazioni di bilancio oggetto di risparmio per l’anno 2013 potrebbe essere riversate nel 2014 facendo venire meno risparmi che ad oggi potrebbero essere stati registrati a consuntivo, considerato che la norma modificata è nel terzo anno di applicazione.

 

Commi  422 e 423 – Trasmissione telematica delle dichiarazioni

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, modifica il d.lgs. n. 241 del 1997 e il DM n.164 del 1999 in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'IVA e di norme per l’assistenza fiscale. In particolare, viene esteso l’ambito applicativo delle sanzioni per tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazione. Vengono, inoltre, introdotti alcuni obblighi informativi nonché un inasprimento di sanzioni a carico dei CAF che non rispettino adeguati livelli di servizio o commettano gravi violazioni nell’esercizio dell’attività di assistenza fiscale. Vengono, inoltre, inseriti requisiti più stringenti per componenti del consiglio di amministrazione dei CAF. Si prevede, infine, che qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d’imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l’ammontare del credito per il pagamento di somme per quali è previsto il versamento unitario di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica allegata alle modifiche introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato afferma che si tratta di norme ordinamentali senza effetti finanziari.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi da 424 a 428 – Definizione di situazioni debitorie pregresse

Le norme, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, prevedono, relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, e affidati  agli agenti della riscossione del gruppo Equitalia fino al 31 ottobre 2013, la possibilità per i debitori di estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento di una somma pari all’importo originariamente iscritto a ruolo ovvero di quello residuo e delle somme dovute a titolo di remunerazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112.  Si prevede, inoltre, che, entro il 30 giugno 2014, i debitori, a seguito di informativa da parte degli agenti della riscossione, possono aderire al pagamento delle somme come sopra indicato sottoscrivendo apposito atto, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme medesime. Il residuo importo è versato entro il 16 settembre 2014.

Nella prevista definizione dei carichi dei ruoli non rientrano le somme relative ai dazi e ai tributi costituenti risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione europea e quelle dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica allegata alle modifiche introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la RT non evidenzia le stime di maggiori entrate (rispetto a quelle incorporate nei tendenziali con riguardo alle somme interessate) attese dalla procedura in esame. L’entità di tale gettito aggiuntivo - al fine di garantire la complessiva invarianza finanziaria - dovrebbe peraltro essere almeno pari all’importo necessario a compensare la riduzione di entrate dovuta alla rinuncia ad interessi e sanzioni. In proposito appare quindi necessario acquisire dal Governo dati ed elementi di valutazione.

 

Comma 429 – Imposta prodotti da fumo

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, modifica l’incremento dell’imposta sui prodotti da fumo previsto dal comma 3 dell’articolo 14 del DL n. 91 del 2013. In particolare si prevede che la determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sia adottata  entro il 20 aprile 2014 (in luogo del 30 novembre 2013), e che l’incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo sia effettuato a decorrere dal 1° maggio 2014 (in luogo del 1° gennaio 2014), in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 33 milioni di euro per l’anno 2014 e a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 (anziché 50 milioni di euro a decorrere dal 2014).

 

Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, ascrive alle stesse i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica. 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori entrate

17

 

 

17

 

 

17

 

 

 

La relazione tecnica allegata alle modifiche introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato si limita ad affermare che la norma comporta oneri pari a 17 milioni di euro per l’anno 2014.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 430 – Accise benzina

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, è disposto, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l’anno 2017 e a 199 milioni di euro per l’anno 2018.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, dal momento che gli effetti di maggior gettito si produrranno dall’anno 2017, quindi, successivamente al triennio di riferimento.

 

La relazione tecnica allegata alle modifiche introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, precisa che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli determinerà un aumento dell’aliquota dell’accisa sui prodotti interessati tale da garantire effetti finanziari complessivi, tenuto conto sia delle agevolazioni previste per il settore dell’autotrasporto, sia degli effetti sulle imposte dirette e sull’IRAP, nonché sull’IVA, in misura pari a 220 milioni di euro per l’anno 2017 e a 199 milioni di euro per l’anno 2018. la RT afferma, inoltre, che per garantire i suddetti effetti positivi l’incremento delle aliquote si rifletterà negativamente, in termini di minori imposte dirette a causa della deduzione delle maggiori accise, per circa 12 milioni per il 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che, alla luce dei recenti incrementi subiti dalle suddette aliquote, da ultimo dalla legge di stabilità per il 2013 (comma 487) a cui sono stati ascritti rilevanti effetti di maggior entrata,  tale ulteriore incremento potrebbe determinare effetti regressivi sui consumi dei prodotti interessati, con conseguente difficoltà di assicurare il gettito previsto. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

Commi 431 e 432 – Fondo interbancario di tutela dei depositi

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, prevede che, ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti.

L’efficacia della disposizione in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, ascrive alle stesse i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica. 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori entrate

2,6

1,5

1,5

2,6

1,5

1,5

2,6

1,5

1,5

 

La relazione tecnica allegata alle modifiche introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, precisa che la norma equipara l’intervento di sostegno in esame alle fattispecie previste ai sensi dell’articolo 88, comma 4, del TUIR, per le imprese sottoposte a procedure concorsuali e per le imprese ammesse ai benefici di cui agli accordi di ristrutturazione dei debiti, conclusi ai sensi dell’articolo 182-bis della legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267). Infatti, secondo tale articolo, “non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti”.

Per la stima degli effetti di gettito, la RT evidenzia che, sulla base dei dati disponibili a tutto il 2012 e considerando gli ultimi tre anni (dal 2010 al 2012), risulta che sono stati disposti specifici intereventi di sostegno da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositanti (F.I.T.D.), per circa 16 milioni di euro. Ipotizzando un flusso medio annuo di circa 5,3 milioni di euro e considerando prudenzialmente che tali interventi concorrano alla tassazione in un unico esercizio, si stima una perdita di gettito di circa 1,5 milioni di euro su base annua.

L’andamento del gettito di cassa risulta il seguente:

 (milioni di euro)

2014

2015

2016

2017

-2,6

-1,5

-1,5

-1,5

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 433 e 434 – Disposizioni fiscali relativi al comune di Campione d’Italia

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, modificando l’articolo 188-bis del TUIR, dispone, a decorre dal 1° gennaio 2014, che la percentuale di riduzione del 20% del tasso di cambio su cui calcolare i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune Campione d’Italia, è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute. La percentuale complessiva è stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, su conforme parere della Banca d’Italia.

 

Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, ascrive alle stesse i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori entrate -IRPEF

1,6

2,4

2,2

1,6

2,4

2,2

1,6

2,4

2,2

Minori entrate – addizionali locali

 

 

 

 

0,1

0,1

 

0,1

0,1

Maggiori spese – addizionali locali

 

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica allegata alle modifiche introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, afferma che in base ai dati pubblicati da Banca d’Italia, il tasso di cambio medio euro/franco svizzero per il 2009, 2010, 2011 e 2012 è stato pari rispettivamente a 0,66224, 0,72446, 0,81129 e 0,82968. La RT afferma, quindi, che ai fini della presente stima si assume come proxy dell’andamento futuro del tasso di cambio la variazione media dell’ultimo triennio, pari al 7,9%, con una conseguente novella riduzione forfetaria pari al 27,9%.

Al fine di verificare l’impatto sul gettito della variazione di riduzione forfetaria, la RT afferma che sono state effettuate elaborazioni con il modello di microsimulazione basato sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012. I redditi, tranne le rendite su base catastale, sono stati estrapolati all’anno di riferimento. In base a tali elaborazioni, condotte applicando ad ogni soggetto residente nel comune di Campione d’Italia la nuova disposizione normativa, la RT stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa 2,2 milioni di euro, cui si aggiunge una perdita di addizionali locali di circa 0,1 milioni di euro.

L’andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la norma entri in vigore dal 2014, risulta il seguente:

 (milioni di euro)

 

2014

2015

2016

IRPEF

-1,6

-2,4

-2,2

Addizionali  locali

0

-0,1

-0,1

Totale

-1,6

-2,5

-2,3

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la RT si limita ad indicare il risultato di un modello di microsmulazione senza fornire i dati e le ipotesi utilizzati ai fini della stima degli effetti di gettito. Non risulta, pertanto, possibile effettuare una verifica dei suddetti effetti.

In merito al profilo di cassa, non si hanno osservazioni da formulare attesa la prudenzialità dell’ipotesi di considerare la perdita di gettito riferita alla percentuale di acconto già nel 2014.

 

Commi 435 e 436 – Accisa agevolata sulle emulsioni di combustibili e acqua

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, modificando l’articolo 21-bis del d.lgs. n. 504/1995, rinnova il programma agevolativo per le emulsioni in scadenza al 31 dicembre 2013, previa approvazione della Commissione europea. In particolare, viene stabilito un nuovo programma della durata di sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019 e vengono determinate le aliquote di accisa ridotte applicabili alle emulsioni stabilizzate idonee all’impiego nella carburazione e nella combustione. Rispetto al programma precedente risulta variata esclusivamente l’aliquota di accisa ridotta relativa alle emulsioni stabilizzate di gasolio con acqua usata come carburante da 280,50 euro per mille litri a 374,67 per mille litri.

La RT allegata allo schema di decreto legislativo che ha introdotto il citato articolo 21-bis, stimava effetti di minore entrata in misura pari a 7,81 milioni di euro annui dal 2008 al 2013.

 

Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, ascrive alle stesse i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica. 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori entrate

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

 

 

La relazione tecnica allegata alle modifiche introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, afferma che la modifica dell’aliquota di accisa ridotta relativa alle emulsioni stabilizzate di gasolio con acqua usata come carburante si è resa necessaria per tener conto degli intervenuti incrementi sull’aliquota di accisa del gasolio uso autotrazione e per ripristinare il rapporto percentuale tra le aliquote dei due prodotti stabilito inizialmente dal legislatore. Secondo la RT, invece, non hanno subito variazione le altre aliquote in quanto non si sono verificate nel quinquennio variazioni delle aliquote di accisa del gasolio uso riscaldamento e dell’olio combustibile .

Per la stima degli effetti di gettito, la RT afferma che sulla base degli ultimi dati disponibili, relativi all’anno 2012, forniti per i prodotti in esame dall’Agenzia delle dogane, si è proceduto alla determinazione degli effetti finanziari della proroga dell’agevolazione, stimati confrontando l’aliquota di base dei singoli prodotti (gasolio carburante: 617,40 euro per mille litri; gasolio riscaldamento: 403,21 per mille litri; BTZ denso per riscaldamento: 64,2421 euro per mille Kg; BTZ denso per uso industriale: 31,38870 euro per mille Kg) con quella ridotta stabilita dalla norma agevolativa. Detti effetti ammontano a 2,2 milioni di euro annui in termini di accise. La RT afferma, inoltre, che non vengono indicati effetti in termini di IVA, trattandosi di operatori intermedi.

Pertanto il programma agevolativo in esame genera per il bilancio dello Stato effetti finanziari negativi per 2,2 milioni di euro  su base annua dal 2014 al 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che vengano forniti maggiori elementi di dettaglio, con particolare riferimento ai dati di consumo utilizzati ai fini della stima degli effetti di gettito, al fine di procedere ad una verifica della stessa, anche tenuto conto dello scostamento dell’onere annuo stimato dalla RT (2,2 milioni di euro annui) rispetto a quello stimato in sede di schema di decreto legislativo che ha introdotto il citato articolo 21-bis (7,81 milioni di euro annui).

 

Commi da 437 a 439 – Concessioni di gioco per la raccolta del Bingo

Le norme, introdotte dal Senato, dispongono che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli proceda nel corso dell'anno 2014 alla riattribuzione, mediante selezione concorrenziale, delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo in scadenza negli anni 2013 e 2014 attenendosi ai seguenti criteri direttivi (comma 437):

a)      introduzione del principio dell'onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di euro 200.000 la soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;

b)      durata delle concessioni pari a sei anni;

c)      versamento della somma di euro 2.800, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 1.400 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita;

d)      versamento della somma di cui alla lettera a) in due metà di pari importo, la prima alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione e la seconda alla data di sottoscrizione della nuova concessione, all'esito della conclusione della procedura di selezione dei concorrenti;

e)      determinazione nella somma complessiva annua di euro 300.000 dell'entità della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione.

Con decreto dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il mese di maggio 2014, sono stabilite le eventuali disposizioni applicative occorrenti per assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al precedente comma 437, l'avvio delle procedure di riattribuzione concorrenziale delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali è prevista per l'anno 2020 (comma 438).

Per soddisfare l'eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si manifestasse in vista della procedura di selezione concorrenziale da attuare nel corso del 2014 ai sensi del comma 437, in occasione della pubblicazione degli atti di gara pubblicati in tale anno saranno poste in gara ulteriori 30 nuove concessioni per la raccolta del medesimo gioco, nel rispetto dei criteri direttivi in precedenza richiamati (comma 439).

 

Il prospetto riepilogativo  ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori entrate extratributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concessioni di gioco per la raccolta del Bingo

40

 

 

40

 

 

40

 

 

 

La relazione tecnica  precisa che nell’anno 2000 sono state poste a concorso 800 concessioni per l’esercizio del gioco del Bingo[297]. Dopo l’esperimento della gara, con riferimento alla prevista ripartizione per provincia, sono state assegnate 420 concessioni, le cui convenzioni accessive sono state sottoscritte, con conseguente attivazione delle rispettive sale destinate all’esercizio del gioco, in tempi diversi, a seguito dell’allestimento delle sale stesse e delle rispettive richieste di collaudo[298], nonché a seguito di pronunce giurisdizionali pronunciate dai giudici amministrativi aditi con ricorsi avverso la graduatoria di aggiudicazione.

L’art. 2, co. 1, lett. e), del DM 29/2000 aveva previsto che le concessioni per il gioco del Bingo avessero durata di sei anni e che tale durata fosse rinnovabile per una sola volta. Allo stato, causa eventi diversi che hanno concorso a diminuire negli anni il numero delle concessioni originariamente attribuite, sono operative soltanto 225 concessioni, che verranno a scadenza secondo la seguente tempistica: 26 concessioni nel novembre 2013; 172 concessioni     nel 2014; 14 concessioni   nel 2015; 7 concessioni     nel 2016; 2 concessioni     nel 2017; 2 concessioni     nel 2018; 1 concessione    nel 2019; 1 concessione   nel 2020. L’estrema frammentazione di questo quadro temporale di scadenze è da ascrivere alle diverse vicissitudini patite dall’originaria procedura di assegnazione di un unico gruppo di concessioni, nonché dalle altre, anche di genesi processuale, che hanno segnato l’una o l’altra delle singole concessioni attribuite a partire dall’anno 2000.

Si pone dunque la forte esigenza dell’Amministrazione – per ragioni di efficienza ed economicità della sua azione – di tentare un ripristino di un tendenziale riallineamento (o quanto meno di un avvicinamento) delle date di scadenza delle concessioni in questione. Si ritiene di poter conseguire questo specifico obiettivo bandendo ora una prima gara cui possano partecipare, per una eventuale riattribuzione del titolo concessorio, i titolari di concessione in scadenza negli anni 2013 e 2014.

 Tuttavia, nell’ipotesi che il mercato sia in grado di manifestare una domanda superiore al numero delle concessioni effettivamente in scadenza in tale biennio (26+172 =198 concessioni), l’Amministrazione ritiene che il numero di concessioni da porre ad oggetto della procedura selettiva possa in realtà essere complessivamente pari a 228, con un incremento di circa il 15 per cento – in occasione dell’avvio della gara – del numero di quelle effettivamente in scadenza nel predetto biennio. Successivamente, tenuto conto dei tempi fisiologici di durata di una procedura di selezione concorrenziale di rilievo comunitario (che notoriamente si svolge in alcuni mesi, onde, relativamente a quella in oggetto, la sua data di conclusione, ragionevolmente, cadrà nella seconda metà dell’anno 2014), e dunque con cadenza sostanzialmente ad anni alterni, verrebbero bandite gare per i rinnovi delle concessioni in scadenza negli anni 2015-2016, e quindi così via fino ad esaurimento degli ulteriori due bienni. Questa opzione, in ogni caso, implica anche una ulteriore soluzione.

 Nel 2000 le concessioni oggetto di gara furono attribuite a titolo gratuito.  Questo regime di gratuità non è più replicabile, non foss’altro per il sensibile disallineamento che si verrebbe a perpetuare nei riguardi di ogni altra concessione operante in materia di gioco pubblico, che è invece attribuita a titolo oneroso.  Il nuovo bando, perciò, deve prevedere che, per la attribuzione delle concessioni, sia dovuto un corrispettivo non inferiore a euro 200.000 per concessione. La decorrenza della eventuale riattribuzione delle concessioni che scadono nell’autunno del 2013 sarà concomitante con quella dell’attribuzione delle concessioni in scadenza nel prossimo anno. Ciò in un’ottica di realizzazione di quel principio di riallineamento che si intende perseguire. Questa previsione, abbinata a quella della onerosità delle concessioni riattribuite, consente di prospettare un’ulteriore novità, pur sempre da porre alla base della sollecitazione di mercato che si realizzerà in occasione della nuova gara. Si prevede, in sintesi, che per la durata della proroga tecnica che inevitabilmente subirà uno dei titolari di concessione in scadenza nell’autunno di quest’anno – la cui concessione riattribuita, in caso di superamento della procedura concorrenziale, decorrerà insieme a quella delle concessioni riattribuite il prossimo anno – detto titolare corrisponda mensilmente (o per frazioni di mese) allo Stato concedente (per il numero di mesi di proroga) ratei di corrispettivo pari, singolarmente, all’ammontare del “prezzo” della concessione per l’intero nuovo seiennio diviso il numero complessivo di mesi in esso compresi. In altri termini, euro 2.800 per mese ovvero per frazione di mese superiore ai quindici giorni – oppure euro 1.400 per frazione di mese inferiore ai quindici giorni – costituente, nella sostanza, un dodicesimale (con arrotondamento alla cifra superiore oppure inferiore, in funzione della possibile proroga per più o meno di quindici giorni di un mese) del corrispettivo complessivo stabilito per l’intera durata della concessione (euro 200.000) diviso per il numero di anni di durata della concessione medesima (sei anni).

 Questa impostazione (e soluzione), si ritiene necessaria – oltre che, in generale, per evitare critiche da parte di chi potrebbe non trovare plausibile una proroga, anche solo di qualche mese, a titolo sostanzialmente gratuito, delle 26 concessioni in scadenza nell’autunno di quest’anno – per bilanciare la posizione di un titolare di concessione che, di per sé in scadenza fra poco tempo, avrebbe invece la possibilità di prolungare il rapporto fino alla decorrenza del nuovo seiennio (in virtù dell’aggiudicazione della nuova gara) rispetto a quella di un titolare di concessione naturalmente in scadenza solo nel corso dell’anno 2014.

 Questo tipo di impostazione (e soluzione) ovviamente verrebbe replicata – come detto ad anni alterni – per ogni altro gruppo biennale di concessioni da bandire in futuro, fino ad esaurimento di quelle che troveranno scadenza entro l’anno 2020.

Al fine di analizzare gli effetti finanziari positivi delle norme in esame, si segnala che tali effetti sono oggettivamente aggiuntivi rispetto ai tendenziali di entrate che riguardano il settore. Sino ad oggi, infatti, le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo sono state gratuite, sia in occasione delle loro attribuzioni o riattribuzioni sia in occasione di loro eventuali proroghe tecniche.

Presumendo prudenzialmente che, delle 228 concessioni potenzialmente a gara (198 oggetto di riattribuzione e 30 nuove concessioni), siano assegnate 205 concessioni, per un corrispettivo pari alla soglia minima prevista dalla norma (200.000 euro), l’introito erariale sarebbe pari a 41.000.000. A tale somma si deve aggiungere un ulteriore importo pari ad euro 2.800, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai 15 giorni, oppure di euro 1.400 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che parteciperà al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita. Supponendo un termine medio di proroga di 7 mesi pieni per 198 concessioni, si avrebbe un ulteriore introito erariale di euro 3.800.000, per un totale complessivo di 44.800.000.

Pertanto, arrotondando gli effetti evidenziati e in via prudenziale, si stima che dalla disposizione in esame derivino, nel 2014, maggiori entrate per 40 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, preso atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Commi 440-515 – Riforma della tassazione immobiliare

Le norme, modificate dal Senato, intervengono sulla disciplina della tassazione degli immobili prevedendo l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC) che comprende:

-               l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore dell’immobile con esclusione delle abitazioni principali. Viene confermata la disciplina vigente in materia di IMU come modificata dalle norme in esame (comma 501);

-               una componente riferita ai servizi, articolata in: 1) Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 2) Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

 

Si esaminano, di seguito, alcuni aspetti della nuova disciplina e si rinvia, per gli aspetti che riguardano gli effetti finanziari complessivi, i rapporti finanziari tra Comuni ed Erario nonchè la dotazione ed il funzionamento del Fondo di solidarietà comunale, alla scheda relativa al comma 522.

 

Imposta Unica Comunale (IUC)

La disciplina in esame prevede l’istituzione della IUC, le cui modalità applicative sono rinviate ad apposito decreto regolamentare.

Tra i criteri indicati si stabilisce che nella determinazione della misura dell’imposta si dovrà tenere conto, sia ai fini TARI che ai fini TASI, anche dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) (comma 480).

I soggetti passivi IUC presentano una dichiarazione entro il 30 giugno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree assoggettabili al tributo.

Il versamento del tributo è effettuato in quattro rate trimestrali con scadenza 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre; i Comuni hanno l’obbligo di inviare i modelli di pagamento precompilati e possono modificare la scadenza e il numero delle rate.

La IUC è applicata e riscossa dal Comune, con l’unica eccezione della TARI che, se applicata mediante tariffa corrispettiva, è affidata al concessionario; tuttavia, per l’anno 2014, i Comuni possono continuare a rivolgersi ai concessionari cui è già affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo sui rifiuti.

 

Tassa sui rifiuti (TARI)

La componente relativa alla gestione dei rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria.

Il gettito TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio, ivi inclusi i costi di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei rifiuti speciali. A decorrere dal 2016, per la determinazione dei costi, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Nel corso dell’esame al Senato, è stato disposto che per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti la TARI è dovuta nella misura del 40% (comma 450).

La TARI è determinata in base alla superficie calpestabile ovvero, per le aree scoperte, alla superficie suscettibile di produrre rifiuti. I comuni, in alternativa, possono considerare una superficie pari all’80% di quella catastale; sono previste procedure di interscambio dati tra Agenzia delle entrate e Comuni nonché l’obbligo a carico dei Comuni di comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili.

Ai Comuni è consentito introdurre riduzioni o esenzioni nei casi di unico occupante, locali tenuti a disposizione per utilizzo stagionale, soggetti residenti all’estero, fabbricati rurali ad uso abitativo (comma 460).

Ulteriori riduzioni o esenzioni non possono comportare un onere superiore al 7% della tariffa e il mancato gettito deve essere compensato mediante ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

I Comuni che hanno realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI; la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

 

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

La base imponibile coincide con quella determinata ai fini IMU e l’aliquota è fissata in misura pari all’1 per mille, ferma restando la facoltà per i Comuni di ridurla fino ad azzerarla.

Eventuali modifiche in aumento dell’aliquota sono ammesse purchè la somma tra l’aliquota TASI e l’aliquota IMU non sia superiore alla misura massima consentita dalla legge in materia di IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobile[299].

Per il 2014 l’aliquota massima TASI non può eccedere la misura del 2,5 per mille (comma 477). 

Nel corso dell’esame presso il Senato è stato stabilito che i Comuni possono introdurre riduzioni o esenzioni nei casi di unico occupante, locali tenuti a disposizione per utilizzo stagionale, soggetti residenti all’estero, fabbricati rurali ad uso abitativo, superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa (comma 478). Per tale finalità, nell’anno 2014, sono previste risorse in favore dei Comuni di ammontare pari a 500 milioni (cfr comma 522).

Nel caso in cui il soggetto occupante sia diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è ripartita fra i due soggetti nella misura stabilita dal Comune che deve essere compresa, per l’occupante, tra il 10% e il 30% del totale e per la parte residua a carico del titolare del diritto reale.

Infine, viene stabilito che il regolamento attuativo dovrà individuare i servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta (comma 480).

 

Imposta municipale propria (IMU)

Le modifiche introdotte alla disciplina IMU prevedono:

-            l’applicazione a regime dell’IMU (in luogo del periodo transitorio previsto fino al 2014);

-            l’esclusione degli immobili non di lusso (ossia iscritti in catasto in categorie diverse da A/1, A/8, A/9) adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (comma 505, lettera b), nn. 1 e 2);

-            l’esclusione dall’applicazione IMU delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale, degli alloggi sociali[300], della casa coniugale assegnata all’ex coniuge, dell’unico immobile posseduto da categorie di personale delle Forze armate se non locato ed in presenza di ulteriori requisiti appositamente individuati (comma 505, lettera d);

-            l’applicazione dell’aliquota ridotta (0,4% con facoltà per i comuni di modificare al massimo di 0,2 punti percentuali) e la detrazione annua pari a 200 euro agli immobili iscritti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, se utilizzati come abitazione principale (comma 505, lettera b) e lettera c) primo periodo);

-            la detrazione per abitazione principale si applica anche agli alloggi assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati (comma 505, lettera c) ultimo periodo)

-            la parziale deducibilità, con decorrenza periodo d’imposta 2013, dell’IMU pagata sugli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo. In particolare, la quota ammessa in deduzione ai fini IRPEF/IRES è fissata in misura pari al 30% per l’anno 2013 e al 20% a decorrere dal 2014. L’IMU è invece indeducibile ai fini IRAP (commi 509 e 510);

-            l’introduzione di una specifica disciplina per gli Enti non commerciali (commi 513-515). In particolare, si introduce l’obbligo per tali enti di inviare una dichiarazione telematica anche per l’anno 2012 e sono stabilite diverse scadenze per il pagamento dell’imposta.

Viene inoltre riconosciuta ai comuni la facoltà:

1) di assimilare ad abitazione principale (comma 505, lettera b), n. 3, primi due periodi):

- gli immobili non locati posseduti da anziani ricoverati in lungodegenza;

- gli immobili, non locati, posseduti da cittadini italiani residenti all’estero;

- gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui;

2) di elevare la misura della detrazione annua per l’abitazione principale (comma 505, lettera b), n. 3, primi due periodi).

 

Abrogazione TARES e sua maggiorazione

 

Con l’introduzione della IUC viene contestualmente soppresso l’art. 14 del d.l. 201/2011 che ha introdotto, dal 2013, la disciplina TARES e la sua maggiorazione (comma 502 e 503).

In proposito si precisa che per l’accertamento e la riscossione della maggiorazione TARES (anno 2013) si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e servizi e che l’esercizio di tali attività è svolto dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme a titolo di maggiorazione, sanzioni e interessi.

 

Immobili non locati

Viene ridotto il vigente regime di esenzione IRPEF per gli immobili tenuti a disposizione (prevista dall’articolo 8 del d.lgs. n. 23/2011).

In particolare, si stabilisce che gli immobili non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale concorrono, con decorrenza 2013, alla formazione della base imponibile IRPEF in misura pari al 50% (commi 511 e 512).

 

Il prospetto riepilogativo allegato al testo originario (A.S. 1120) ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori entrate tributarie

Abrogazione a.14 DL201/11 (TARES)

 

 

 

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Deducibilità 20% IMU immobili strumentali-IRPEF/IRES

468,7

267,8

267,8

468,7

267,8

267,8

468,7

267,8

267,8

Deducibilità 20% IMU immobili strumentali-Add.le reg.IRPEF

 

 

 

4,9

4,9

4,9

4,9

4,9

4,9

Deducibilità 20% IMU immobili strumentali-Add.le com. IRPEF

 

 

 

2,1

1,6

1,6

2,1

1,6

1,6

Minori entrate extratributarie

Soppr.maggior.TARES minori accanton. Friuli, Trento, Bolzano

52,4

52,4

52,4

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

Tassazione 50% immobili non locati ubicati nel comune di residenza (dal 2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRPEF

488,9

279,4

279,4

488,9

279,4

279,4

488,9

279,4

279,4

Add.le reg.IRPEF

 

 

 

13,9

13,9

13,9

13,9

13,9

13,9

Add.le com. IRPEF

 

 

 

5,3

4,1

4,1

5,3

4,1

4,1

Riserva erariale fabbricati D a regime

 

4.666

4.666

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate extratributarie

Accantonamenti Friuli, Trento, Bolzano

 

293,3

293,3

 

 

 

 

 

 

Versamento IMU comunale per finanziamento Fondo solidarietà comunale

572

4.717,9

4.717,9

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

Tassazione 50% immobili non locati ubicati nel comune di residenza (dal 2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add.le reg.IRPEF

13,9

13,9

13,9

 

 

 

 

 

 

Add.le com. IRPEF

5,3

4,1

4,1

 

 

 

 

 

 

Accantonamenti Valle d’Aosta

 

35

35

 

 

 

 

 

 

Soppressione Fdo sperimentale riequilibr.

 

1.836

1.889

 

 

 

 

 

 

Soppressione compartecipazione comunale IVA

 

3.024

3.024

 

 

 

 

 

 

Soppressione trasferimenti fiscalizzabili Sicilia e Sardegna

 

779

779

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

Deducibilità 20% IMU immobili strumentali-Add.le reg.IRPEF

4,9

4,9

4,9

 

 

 

 

 

 

Deducibilità 20% IMU immobili strumentali-Add.le com. IRPEF

2,1

1,6

1,6

 

 

 

 

 

 

Soppressione maggiorazione TARES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.do solidarietà com.

943

943

943

 

 

 

 

 

 

Valle d’Aosta

4,6

4,6

4,6

 

 

 

 

 

 

Fondo solid.comunale

572

5.604,1

5.604,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per memoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate IMU

 

 

 

3.764

3.764

3.764

3.764

3.764

3.764

Maggiori entrate TASI

 

 

 

3.764

3.764

3.764

3.764

3.764

3.764

 

(N.B. Il prospetto include anche le disposizioni contenute nei commi da 516 a 522.)

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo approvato dal Senato ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori entrate extratributarie

Detrazione TASI- RSS

 

 

 

500

 

 

500

 

 

Minori entrate tributarie

Incremento deducibilità IMU beni strumentali da 20%a30% -IRES IRPEF

234,3

 

 

234,3

 

 

234,3

 

 

Incremento deducibilità IMU beni strumentali da 20%a30% -Add.le reg.le IRPEF

 

 

 

2,4

 

 

2,4

 

 

Incremento deducibilità IMU beni strumentali da 20%a30% -Add.le com.le IRPEF

 

 

 

1,1

 

 

1,1

 

 

Maggiori entrate tributarie

Incremento deducibilità IMU beni strumentali da 20%a30% -IRPEF/IRES

 

100,4

 

 

100,4

 

 

100,4

 

Incremento deducibilità IMU beni strumentali da 20%a30% -Add.le com.le IRPEF

 

 

 

 

0,2

 

 

0,2

 

Minori spese

Incremento deducibilità IMU beni strumentali da 20%a30% -Add.le com.le IRPEF

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese

Incremento deducibilità IMU beni strumentali da 20%a30% -Add.le reg.le IRPEF

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento deducibilità IMU beni strumentali da 20%a30% -Add.le com.le IRPEF

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento fondo solidarietà per TASI

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica originaria e quella riferita al testo approvato dal Senato (integrativa rispetto a quella originaria), oltre a descrivere le norme, affermano quanto di seguito indicato.

 

 

Soppressione TARES

La relazione tecnica originaria afferma che la soppressione della maggiorazione TARES (istituita e disciplinata dall’art. 14 del DL 201/2011 per assicurare la copertura dei costi dei servizi indivisibili) è del tutto neutrale per i bilanci comunali in quanto, secondo il previgente sistema, a fronte del maggior gettito i comuni beneficiavano di minori risorse a valere sul Fondo di solidarietà comunale in corrispondente misura.

Per il solo anno 2013, tali risorse sono state reintegrate nel Fondo (legge di stabilità 2013) in quanto è stato attribuito all’Erario il gettito della maggiorazione TARES. In particolare, l’ammontare relativo ai comuni delle RSO e delle regioni Sicilia e Sardegna, cui corrisponde l’incremento delle risorse nel Fondo, è pari a 943 milioni di euro, mentre il gettito relativo alle altre Autonomie speciali (valutato in 57 milioni) viene recuperato da queste ultime attraverso maggiori accantonamenti corrispondenti. Tali compensazioni, che ammontano complessivamente ad 1 miliardo annuo, sono relative all’effetto finanziario positivo di gettito per il bilancio dello Stato.

Dal 2014, l’art. 14 del DL 201/2011 (del quale si prevede la soppressione) attribuisce ai Comuni il gettito complessivo della maggiorazione TARES e contestualmente riduce le risorse del Fondo e/o i trasferimenti.

Con l’abrogazione dell’art. 14, oltre alla soppressione della maggiorazione TARES, viene anche esclusa la riduzione del Fondo per cui i bilanci comunali rimangono neutrali sul piano finanziario.

 Viene meno, invece, il recupero al bilancio dello Stato della somma di 1 miliardo di euro con corrispondenti effetti negativi (cfr scheda comma 522).

In merito alle modifiche introdotte al Senato concernenti l’attività di accertamento e riscossione della maggiorazione TARES svolta dai Comuni, la relazione tecnica integrativa afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

 

TARI rifiuti speciali

La relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato afferma che la  disposizione ridefinisce la disciplina dell’applicazione TARI in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali che possono essere oggetto di assimilazione da parte dei comuni.

In particolare, per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti, la TARI è dovuta nella misura del 40% in ragione della circostanza che in tali aree si verifica in generale una consistente minor produzione di rifiuti.

Alla disposizione non si ascrivono effetti, in considerazione del fatto che il tributo in ogni caso deve generare entrate pari ai costi del servizio.

 

TASI

La relazione tecnica afferma che per la stima degli effetti finanziari è stata utilizzata la banca dati catastale 2010 per il calcolo della base imponibile ai fini IMU.

In via prudenziale, sono stati operati abbattimenti per tener conto di cause di esclusione dall’imposta non quantificabili in modo deterministico e per considerare possibili anomalie presenti nella banca dati.

Applicando alla suddetta base imponibile l’aliquota dell’1 per mille, si stima:

-          un gettito annuo TASI di circa 3.641 milioni di euro in riferimento ai valori della banca dati catastale;

-          un gettito annuo TASI di circa 123 milioni di euro in riferimento alle aree fabbricabili.

Complessivamente, il gettito TASI annuo stimato ammonta a 3.764 milioni di euro.

 

La relazione tecnica allegata al testo approvato al Senato evidenzia che la disciplina in esame assegna per l’anno 2014 ulteriori 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione da parte dei Comuni di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Con apposito decreto sarà stabilita la ripartizione dello spazio finanziario disponibile per ciascun comune.

 

IMU

La stima degli effetti finanziari è stata condotta utilizzando i dati risultanti dalla valutazione del gettito standard IMU per il 2012. In particolare:

-            il gettito (ad aliquota standard) relativo ad abitazione principale risulta pari a 3.383 milioni di euro, di cui 52,60 milioni è relativo agli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9 (valore netto pari a circa 3.331 milioni annui);

-            a decorrere dal 2014, la normativa vigente non prevede la detrazione per figli (introdotta per i soli anni 2012 e 2013). Pertanto, risultano scontati nei saldi anche ulteriori 400 milioni di gettito annuo;

-            l’esenzione per le cooperative edilizie a proprietà indivisa in relazione agli immobili utilizzati come abitazione principale determina una perdita di gettito stimata in 4 milioni annui;

-            l’esenzione per gli alloggi sociali (circa 400.000 unità) determina una perdita di gettito stimata in 10 milioni annui;

-            l’esenzione in favore del personale delle Forze armate (circa 22.000 unità) determina una perdita di gettito stimata in 5 milioni annui;

-            l’esenzione in favore dell’abitazione assegnata all’ex coniuge (circa 56.000 unità) determina una perdita di gettito stimata in 14 milioni di euro.

Complessivamente, la perdita di gettito IMU su base annua, calcolata ad aliquota standard, risulta quantificata in 3.764 milioni di euro.

 

Deducibilità, ai fini delle imposte dirette, di una quota dell’IMU pagata sugli immobili strumentali

Per la stima degli effetti finanziari la relazione tecnica allegata al testo originario (A.S. 1120) considera:

-            i dati dichiarati in UNICO 2012 da parte delle società di capitali, società di persone, enti non commerciali e persone fisiche dichiaranti reddito d’impresa o di lavoro autonomo individuando il reddito/perdita di specie per ogni singola società/ente;

-            il pagamento della prima rata IMU 2013 relativa agli immobili della categoria D, in base al quale viene stimato un gettito su base annua (comprensivo della manovra dei comuni) pari a 4,56 miliardi;

-            i dati relativi alla rendita catastale per tipologia di immobile e per titolare (persona giuridica o persona fisica). Nello specifico sono state considerate le categorie catastali A10, B08, C01, C02 (per i soli titolari persone giuridiche, per escludere le cantine delle persone fisiche), C03, C04 e C05. Tali informazioni sono state utilizzate per individuare gli immobili diversi da quelli della categoria D utilizzati come beni strumentali nelle imprese o nell’esercizio di arti e professione.

Effettuando una simulazione in capo a ciascun soggetto, dall’incrocio dei dati di gettito IMU 2013 con i redditi di specie ricavati dalle dichiarazioni è emersa una perdita di gettito di competenza annua di circa 164,6 milioni di euro per i contribuenti abbinati; sull’universo dei contribuenti la perdita di gettito stimata dalla deduzione al 20% dell’IMU sui fabbricati D è di circa 182 milioni.

A questa perdita occorre aggiungere quella relativa agli altri immobili strumentali: dai dati catastali risulta una IMU potenziale di circa 1,38 miliardi da parte delle persone fisiche e di circa 1,25 miliardi da parte delle persone giuridiche.

La perdita di gettito stimata, utilizzando la capienza della deducibilità IMU dal reddito di specie e le aliquote effettive è di circa 42 milioni di euro per le persone fisiche e di circa 51 milioni per le persone giuridiche.

Complessivamente, la perdita di gettito in termini di competenza ammonta a circa 274 mln, di cui 84 milioni per IRPEF e relative addizionali.

In termini di cassa, gli effetti sono riportati nella seguente tabella:

(milioni di euro)

 

2014

2015

2016

IRPEF

-136,0

-77,7

-77,7

Add.le regionale IRPEF

-4,9

-4,9

-4,9

Add.le comunale IRPEF

-2,1

-1,6

-1,6

IRES

-332,7

-190,1

-190,1

TOTALE

-475,7

-274,3

-274,3

 

 

In merito alle modifiche introdotte dal Senato, che hanno elevato per il solo anno 2013 la quota di deducibilità dal 20% al 30%, la relazione tecnica allegata al testo approvato dal Senato afferma che, applicando la stessa metodologia precedentemente illustrata, si ottengono i seguenti effetti complessivi in termini di competenza e di cassa.

 

(milioni di euro)

Competenza

(anno 2013: 30%; dal 2014: 20%)

2013

2014

2015

IRPEF

-116,6

-77,7

-77,7

Add.le regionale IRPEF

-7,3

-4,9

-4,9

Add.le comunale IRPEF

-2,4

-1,6

-1,6

IRES

-285,2

-190,1

-190,1

TOTALE

-411,5

-274,3

-274,3

 

(milioni di euro)

Cassa

(anno 2013: 30%; dal 2014: 20%)

2014

2015

2016

IRPEF

-204,0

-48,6

-77,7

Add.le regionale IRPEF

-7,3

-4,9

-4,9

Add.le comunale IRPEF

-3,2

-1,4

-1,6

IRES

-499,0

-118,8

-190,1

TOTALE

-713,6

-173,7

-274,3

Effetti scontati nell’A.S.1120

-475,7

-274,3

-274,3

Differenza

-237,9

+100,7

0

 

 

Immobili non locati ad uso abitativo – regime IRPEF

La relazione tecnica stima gli effetti finanziari recati dall’introduzione di un regime di tassazione ai fini IRPEF e relative addizionali (imponibilità al 50% in luogo dell’esenzione) degli immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza.

Ai fini della stima è stata utilizzata la banca dati contenente le informazioni integrate degli archivi catastali e delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2011. Sono stati considerati gli immobili a disposizione (utilizzo “2” nella dichiarazione dei redditi) ubicati nello stesso comune di residenza e si è tenuto conto della rendita catastale, della rivalutazione del 5%, dell’incremento di 1/3 da applicare ai fini IRPEF e delle quote di possesso. 

In base alle citate elaborazioni la relazione tecnica stima una maggiore base imponibile IRPEF pari a circa 931,4 milioni; applicando un’aliquota media del 30% il maggior gettito IRPEF viene quantificato in 279,4 mln cui si aggiunge il maggior gettito delle addizionali regionali e comunali IRPEF stimate, rispettivamente, in misura pari a 13,9 mln e a 4,1 mln.

In termini di cassa, gli effetti stimati sono riportati nella seguente tabella.

(milioni di euro)

 

2014

2015

2016

IRPEF

488,9

279,4

279,4

Add.le regionale IRPEF

13,9

13,9

13,9

Add.le comunale IRPEF

5,3

4,1

4,1

TOTALE MAGGIOR GETTITO

508,1

297,4

297,4

 

 

La Nota del MEF del 31 ottobre 2013 chiarisce quanto di seguito indicato.

Deducibilità, ai fini delle IIDD, del 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali

La stima è stata effettuata mediante una simulazione specifica in capo a ciascun contribuente incrociando i dati relativi al versamento IMU per gli immobili di categoria catastale “D”, i dati reddituali (per determinare la capienza) e, per quanto riguarda le aliquote:

-per le persone fisiche, sono state considerate le aliquote marginali medie specifiche dei singoli contribuenti (comprensive delle addizionali IRPEF) ricavate dal modello IRPEF (oltre 40 milioni di soggetti);

- per le società di persone, è stata considerata l’aliquota media marginale ponderata ricostruita, in capo alla società, con i pesi relativi delle quote di possesso dei singoli socie (circa 2,4 milioni) e le aliquote marginali di ciascun socio;

- per le società di capitali e gli enti non commerciali, è stata considerata l’aliquota IRES (eventualmente ridotta alla metà per alcuni enti non commerciali e comprensiva, se dovuta, dell’addizionale energetica).

Da tale incrocio è emersa, soprattutto con riferimento alle persone fisiche, una quota di capienza dell’IMU nel reddito di specie positivo relativamente limitata (circa il 70 per cento, con un’aliquota marginale media IRPEF, rispetto all’IMU capiente, di circa il 21,5 per cento).

Il dettaglio, relativo alla quota parte di minor gettito riferita agli immobili di categoria D, è indicato nella seguente tabella.

Effetti di cassa – immobili categoria D  (milioni di euro)

 

2014

2015

2016

IRPEF

56,1

32,0

32,0

Add.le regionale IRPEF

1,6

1,6

1,6

Add.le comunale IRPEF

0,7

0,5

0,5

IRES

258,6

147,8

147,8

TOTALE MINOR GETTITO

317,0

182,0

182,0

 

Tassazione IRPEF 50% immobili non locati ad uso abitativo ubicati nel comune di residenza

La stima è effettuata mediante elaborazioni effettuate su dati catastali degli immobili, integrati con i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2011. Attraverso tali elaborazioni, sono stati confrontati il comune di residenza del soggetto con il comune di ubicazione degli altri immobili posseduti dallo stesso; prendendo in considerazione, in base alla categoria catastale, i soli immobili ad uso abitativo e il tipo di utilizzo dichiarato, è stato possibile determinare esclusivamente la rendita catastale relativa agli immobili oggetto della stima.

 Con specifico riferimento all’aliquota IRPEF, la Nota precisa che l’aliquota media del 30% è stata stimata in base ai livelli reddituali della tipologia di soggetti che percepiscono i redditi oggetto della norma.

Infine, la Nota precisa sono stati considerati gli immobili non locati comprendenti ulteriori tipi di utilizzo oltre a quelli definiti “a disposizione” i quali, nel complesso, presentano importi lievemente crescenti. 

 

 

La Nota della RGS del 7 novembre 2013 chiarisce che l’applicazione del nuovo tributo e il relativo esercizio dell’attività di riscossione possono essere esercitati dai Comuni nell’ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio.

Inoltre, per quanto riguarda la soppressione TARES, la Nota conferma che gli effetti finanziari sono stati presi in considerazione nell’ambito del complessivo quadro finanziario di riferimento. Infatti, la soppressione dell’art. 14 del DL n. 201/2011, determina il venir meno sia della maggiorazione TARES sia del recupero da parte dello Stato, nei confronti dei comuni, del conseguente maggior gettito, con corrispondenti effetti finanziari negativi per il bilancio statale per 1 miliardo di euro. Per i bilanci comunali, la neutralità finanziaria è assicurata dal reintegro del taglio a suo tempo operato a valere sulle risorse di spettanza dei comuni per gli anni 2014 e successivi, nell’assunto che gli stessi enti avrebbero compensato tale riduzione con il gettito loro derivante dalla maggiorazione TARES servizi indivisibili.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala, in via prioritaria, che la relazione tecnica non fornisce tutti gli elementi e le ipotesi adottate per la quantificazione degli effetti finanziari limitandosi a fornire dati parziali e ad illustrare i criteri e le procedure adottate. Non risulta pertanto possibile effettuare una verifica puntuale delle stime indicate.

In linea generale, appaiono necessari dei chiarimenti in quanto:

a)      il complesso delle modifiche indicate sembrerebbe prevedere una diversa distribuzione del carico fiscale complessivo tra i contribuenti. Da quanto indicato, tuttavia, non si evince, fatta eccezione per le abitazioni principali, quale sia la variazione del carico fiscale individuale in relazione alla diversa distribuzione tra IMU e altri tributi locali. In proposito, andrebbero valutati i possibili effetti in termini di imposte dirette qualora il carico fiscale sia trasferito da soggetti privati a soggetti che esercitano attività d’impresa o lavoro autonomo per i quali il nuovo tributo è deducibile ai fini della determinazione della base imponibile;

b)      sul piano della finanza pubblica, andrebbero forniti chiarimenti circa il reperimento delle risorse necessarie per la copertura dei costi indivisibili da parte degli enti locali.

In proposito, si evidenzia che il gettito TASI, stimato in 3,764 miliardi al lordo delle eventuali detrazioni, è utilizzato interamente per la copertura del minor gettito IMU.

Inoltre, si evidenzia che la disciplina in esame non ribadisce il principio (presente sia in relazione alla maggiorazione TARES sia nel testo originario del ddl in esame) in base al quale il gettito TASI deve assicurare la copertura dei costi dei servizi indivisibili.

Sul punto appare opportuno l’avviso del Governo;

c)      la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani è assicurata dalla componente TARI; contestualmente, si sopprime la disciplina TARES la quale, a sua volta, interviene – per il solo anno 2013 – in sostituzione delle previgenti TARSU, TIA1 o TIA2. Sul punto, considerato che la relazione tecnica non indica alcun effetto finanziario, sembrerebbe doversi ritenere che il gettito complessivo rimanga invariato; si evidenzia, tuttavia, che i criteri per la determinazione della componente TARI appaiono diversi da quelli precedenti ed in particolare potrebbero determinare uno spostamento del carico fiscale dai soggetti privati ai soggetti che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo e che deducono, ai fini delle IIDD, la tassa pagata. Sul punto, appare pertanto opportuno un avviso del Governo;

d)      per la gestione TARI riferita ai rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e prodotti finiti, in particolare, viene fissata una misura TARI pari al 40% e la RT afferma che, in ogni caso, il tributo deve generare entrate pari ai costi del servizio. Sul punto si chiedono precisazioni in quanto, da un lato, la norma stabilisce la misura delle entrate e, dall’altro lato, afferma che gli oneri devono essere compensati dalle entrate stesse.

 

Uno specifico chiarimento appare necessario in merito alla iscrizione del gettito TASI per l’anno 2014 nel prospetto riepilogativo. Infatti, tra le voci “per memoria” viene iscritto il gettito lordo - stimato dalla relazione tecnica originaria in 3,764 milioni di euro - destinato alla compensazione del minor gettito IMU, stimato di pari importo ed iscritto tra le voci “per memoria”. A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, è iscritto – tra le maggiori spese ai fini del SNF e tra le minori entrate ai fini del fabbisogno e indebitamento – il riconoscimento delle maggiori somme in favore dei Comuni (500 milioni) finalizzato all’introduzione di detrazioni TASI da parte dei Comuni. Qualora i Comuni applicassero le suddette detrazioni (tenuto conto che la norma prevede una facoltà e non un obbligo) il gettito TASI netto ammonterebbe a 3.264 milioni registrando quindi una differenza di 500 milioni nella voce “per memoria” riportata nel prospetto. Sul punto, pur considerando che il saldo complessivo degli effetti appare corretto, si chiede l’avviso del Governo in merito alla corretta imputazione delle stime indicate nel prospetto.

 

  Ulteriori indicazioni andrebbero fornite in merito agli effetti ascritti alla disposizione che introduce la parziale deducibilità dell’IMU pagata sugli immobili strumentali, con particolare riferimento all’addizionale IRES. Poiché la Nota del MEF del 31 ottobre 2013 afferma che il valore iscritto nella voce “IRES” include anche gli effetti della predetta addizionale, si ritiene utile indicare distintamente gli effetti delle due imposte anche in considerazione del fatto che il gettito dell’addizionale IRES è iscritto, nel bilancio dello Stato, in un apposito capitolo (cap. 1049) distinto da quello relativo alle entrate IRES.

 

Sarebbe infine opportuno che il Governo precisi la natura tributaria delle nuove imposte e tasse introdotte, al fine di individuare il regime IVA applicabile. Tale precisazione eviterebbe possibili dubbi interpretativi che potrebbero sorgere tenuto conto che la disciplina in esame afferma, tra l’altro, che la TARI “è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria” e che i Comuni che hanno realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI.

 

In merito all’attività di accertamento e riscossione della maggiorazione TARES per l’anno 2013, andrebbero fornite indicazioni circa il profilo finanziario recato, da un lato, al riconoscimento in capo ai Comuni dello svolgimento della predetta attività e, dall’altro lato, alle risorse spettanti ai Comuni medesimi corrispondenti alle sanzioni, interessi e maggiorazioni riscosse.

Commi da 516 a 521 - Erronei versamenti relativi all’imposta municipale propria e conseguenti regolazioni contabili

Le norme, introdotte dal Senato, prevede alcune disposizioni dirette a disciplinare le modalità di regolazione tra i diversi enti del gettito indebitamente conseguito in relazione ad  erronei versamenti IMU effettuati, a decorrere dall’anno 2012,  da parte dei contribuenti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita alle modifiche apportate al Senato, non ascrive effetti alle disposizioni in esame trattandosi di interventi finalizzati a disciplinare le modalità di regolazione contabile tra i diversi enti locali e lo Stato a seguito di errori nei versamenti dell’IMU.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 522- Fondo di solidarietà comunale

La norma sostituisce il comma 380 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2013, istitutivo del Fondo di solidarietà comunale (in sostituzione del previgente Fondo sperimentale di riequilibrio), fissando la dotazione annua del Fondo nelle seguenti misure:

(mln di euro)

 

2013

2014

dal 2015

Dotazione Fondo di solidarietà

6.974,3

6.647,1

6.547,1

 

Il Senato ha disposto che la dotazione per il 2014 sia incrementata di ulteriori 500 milioni di euro, finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei Comuni, di detrazioni dalla TASI in favore dell'abitazione principale. Con decreto ministeriale è operata la ripartizione tra i comuni dello spazio finanziario disponibile.

La norma specifica che la dotazione del fondo di solidarietà risulta comprensiva di 943 mln. di euro annui dal 2014, quale quota di gettito IMU sugli immobili di categoria D riservata allo Stato, e di 4.717,9 mln annui, quale quota del gettito IMU di spettanza dei comuni e riversata all’erario per essere riassegnata al fondo di solidarietà[301].

Si prevede che in sede di assestamento siano adottate variazioni compensative in aumento o in diminuzione per tenere conto dell’effettivo gettito dell’IMU relativo agli immobili del gruppo catastale D.

Con successivo DPCM saranno stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo, tenendo conto:

-            della necessità di ripartirne prioritariamente almeno il 10 per cento delle risorse sulla base dei fabbisogni standard;

-            della quota di gettito IMU di riserva erariale;

-            dell’incidenza nel 2012 dei trasferimenti soppressi;

-            dei tagli al fondo sperimentale di riequilibrio operati dall’art. 16, comma 6, del DL n. 95/2016;

-            della soppressione, dal 2014, dell'IMU sulle abitazioni principali, con contestuale istituzione della TASI;

-            della necessità di limitare variazioni delle risorse disponibili ad aliquota base attraverso l’introduzione di un’appropriata clausola di salvaguardia che operi al netto della quota ripartita sulla base dei fabbisogni standard.

 E’ inoltre prevista la possibilità di incrementare, con DPCM, la quota di gettito dell'IMU di spettanza comunale da destinare al Fondo.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo iniziale, quantifica gli effetti delle disposizioni, rilevanti ai soli fini del saldo netto da finanziare nella misura di seguito indicata, separatamente, con riferimento agli enti locali delle regioni a statuto ordinario più Sicilia e Sardegna e a quelli delle restanti regioni a statuto speciale:

(mln di euro)

Co.

lett.

RAPPORTI STATO - COMUNI DELLE RSO + SICILIA E SARDEGNA

SNF

2014

2015

2016

 

 

 MAGGIORI ENTRATE

 

 

 

522

lett. b)

Versamento IMU comunale per finanziamento Fondo solidarietà comunale

572

4.718

4.718

522

lett. g)

Conferma a regime (dal 2015) dell'IMU e conseguentemente della riserva erariale per gli immobili classificati nel gruppo catastale D

 

4.666

4.666

 

 

TOTALE MAGGIORI ENTRATE

572

9.384

9.384

 

 

 

 

 

 

 

 

 MINORI SPESE

 

 

 

522

lett. f)

Soppressione fondo sperimentale di riequilibrio

 

1.836

1.889

522

lett. i)

Soppressione compartecipazione comunale IVA

 

3.024

3.024

522

lett. f)

Soppress. trasferim. fiscalizzab. Sicilia e Sardegna

 

779

779

 

 

TOTALE MINORI SPESE

0

5.639

5.692

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGGIORI SPESE

 

 

 

502

 

Soppressione maggiorazione Tares - Fondo solidarietà comunale

943

943

943

522

lett. b)

Fondo solidarietà comunale

572

5.604

5.604

 

 

TOTALE MAGGIORI SPESE

1.515

6.547

6.547

 

 

 

 

 

 

 

 

EFFETTO NETTO SUL BILANCIO DELLO STATO  (segno meno = peggioramento)

-943

8.476

8.529

 

 

Co.

Co.

RAPPORTI STATO - ALTRE RSS

Saldo netto da finanziare

2014

2015

2016

 

 

 MINORI ENTRATE

 

 

 

502

 

Soppressione maggiorazione Tares - Minori accantonamenti Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano

52

52

52

 

 

 MAGGIORI ENTRATE

 

 

 

506-522

lett. i)

Accantonamenti Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano

 

293

293

 

 

 MINORI SPESE

 

 

 

506-522

lett. i)

Accantonamenti Valle d'Aosta

 

35

35

 

 

MAGGIORI SPESE

 

 

 

502

 

Soppressione maggiorazione Tares - Valle d'Aosta

5

5

5

 

 

EFFETTO NETTO SUL BILANCIO DELLO STATO (segno meno = peggioramento)

-57

271

271

 

Nella scheda relativa ai commi da 440 a 515, cui si fa rinvio, gli effetti sopra indicati sono inseriti nell’ambito di quelli derivanti delle modifiche apportate ai tributi locali, cui sono ascritti effetti anche sugli altri saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo approvato dal Senato, conferma i predetti importi e aggiunge il seguente, che riguarda gli effetti dell’incremento del Fondo di solidarietà per il 2014, a fronte della possibilità per i comuni di prevedere detrazioni per la prima casa, e che incide ai soli fini del saldo netto da finanziare:

(mln di euro)

Co.

Lett.

RAPPORTI STATO - COMUNI DELLE RSO + SICILIA E SARDEGNA

SNF

2014

2015

2016

 

 

 MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

 

 

522

b

Incremento Fondo solidarietà comunale per detrazioni TASI

500

 

 

 

Si ricorda in proposito che i corrispondenti effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto sono quantificati, a titolo di minori entrate per riduzione del gettito TASI, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 440 a 515, cui si fa rinvio.

 

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, afferma che le disposizioni contenute nelle norme sono volte a stabilizzare a regime la disciplina di alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale, che il vigente comma 380 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 prevede per i soli anni 2013 e 2014.

La relazione evidenzia che l’importo dello stanziamento del Fondo di solidarietà, riguardante gli enti locali delle RSO e di Sicilia e Sardegna, relativo al 2014, pari a 6.647 mln,  include una quota incrementale rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, dovuta a:

-            943 mln di euro a carico dello Stato, in relazione al minor gettito per la soppressione della maggiorazione TARES;

-            572 mln a carico dei comuni, a valere sulla quota di loro spettanza del gettito IMU, per la conferma a regime dell’importo complessivo di 4.717,9 milioni, già previsto per il 2013, della quota di finanziamento dei fondo a loro carico.

Per gli anni 2015 e seguenti, le risorse del Fondo di solidarietà (non previsto dalla normativa vigente a decorrere da tale esercizio) sono determinate in 6.547 mln di euro e sono assicurate:

-            per 4.717,9 mln dalla predetta quota di gettito IMU di spettanza comunale;

-            per 943 milioni con risorse a carico del bilancio dello Stato per il minor taglio della maggiorazione TARES;

-            per ulteriori 886 milioni a carico del bilancio dello Stato.

 

I predetti importi sono riassunti dalla relazione nella seguente tabella:

 

 

 

mln di euro

 

2014

Fondo di solidarietà comunale

6.647.114.923

Incremento quota a carico dei comuni

572.000.000

Minor taglio maggiorazione TARES

943.000.000

Risorse di bilancio a leg. vigente

5.132.114.923

 

 

 

2015 e succ.

Fondo di solidarietà comunale

6.547.114.923

Quota a carico dei comuni

4.717.900.000

Minor taglio maggiorazione TARES

943.000.000

Risorse da bilancio Stato

886.214.923

 

Oltre ad evidenziare le determinanti del fondo di solidarietà, sopra riportate, la relazione richiama gli effetti finanziari delle modifiche in esame a decorrere dal 2015. In particolare sono evidenziati tra gli effetti positivi:

-            la riserva erariale della quota di gettito IMU sugli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base, per 4.666 milioni di euro per il 2015 e successivi;

-            la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio, per 1.836 milioni di euro nel 2015 e 1.889 milioni di euro dal 2016;

-            la soppressione della compartecipazione comunale all’IVA, per 3.024 milioni a decorrere dal 2015;

-            la soppressione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati[302], per 779 milioni di euro dal 2015;

-            il versamento al bilancio dello Stato della quota di gettito IMU di spettanza comunale per il finanziamento del Fondo di solidarietà comunale per 4.717,9 milioni di euro annui.

 

Sono inoltre evidenziati effetti negativi per un ammontare complessivo di 1.829 mln di euro annui, di cui 943 mln per ristoro della soppressione della maggiorazione TARES.

Con riferimento ai comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, la relazione sottolinea che trovano applicazione le disposizioni[303] riguardanti gli effetti compensativi del maggior gettito a valere su accantonamenti delle quote di entrate di spettanza dei predetti territori. A tal fine si considera quanto disposto dal comma 506 del provvedimento in esame che specifica che nei predetti accantonamenti non si tiene conto del minor gettito IMU derivante dalla soppressione dell’imposizione sull’abitazione principale, considerato l’effetto compensativo del predetto minor gettito derivante dall’istituzione della TASI.

La relazione sintetizza gli effetti sopra richiamati nella seguente tabella:

 

(milioni di euro)

Effetti finanziari positivi

2015 e succ.

Riserva erariale IMU immobili gruppo catastale D

 + 4.666,0

Versamento IMU comunale

 + 4.717,9

Soppressione Fondo sperimentale di riequilibrio

 - 1.836,0

Soppressione Compartecipazione comunale IVA

 - 3.024,0

Soppressione Trasferimenti fiscalizzabili Sicilia e Sardegna

 - 779,0

Maggiori accantonamenti (FVG-Tn-Bz-VdA)

 + 328,3

 

 

Effetti finanziari negativi

2015 e succ.

Fondo di solidarietà comunale - risorse erariali

 + 1.829,2

di cui per integrazione minore taglio maggiorazione TARES

 + 943

Fondo di solidarietà comunale - risorse comunali

 + 4.717,9

Minori accantonamenti (FVG-Tn-Bz-VdA) per maggiorazione TARES

 - 57

 

La relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato sottolinea che il comma 522 assegna per l’anno 2014 ulteriori 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione da parte dei Comuni di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 gennaio 2014, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, verrà stabilita la ripartizione dello spazio finanziario disponibile per ciascun comune nel rispetto del predetto limite.

 

Al riguardo si segnala preliminarmente che alle norme considerate è ascritto un effetto positivo netto, imputabile ai soli fini del SNF, per un ammontare approssimativamente pari a 8,7 miliardi annui. Tale effetto appare sostanzialmente ascrivibile alla messa a regime del livello di imposizione immobiliare, fissato, in via transitoria per i soli esercizi 2013-2014, dal DL n. 201/2011. Gli effetti di tale messa a regime sono già stati scontati (sia pur in assenza di una espressa proroga) negli andamenti tendenziali ai fini dei saldi di competenza economica e di cassa, come evidenziato nella Nota di aggiornamento al DEF, mentre ai fini del saldo netto da finanziare i predetti effetti vengono imputati al provvedimento in esame. Su tale ricostruzione appare necessaria una conferma da parte del Governo.

In merito alle dotazioni del fondo di solidarietà appare necessario acquisire chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti:

·       un chiarimento preliminare appare necessario con riferimento all’esercizio 2013, rispetto al quale la legge di stabilità  non dovrebbe risultare idonea a produrre variazioni. Si segnala che viene invece modificato l’importo dello stanziamento riferito a tale esercizio e non risulta agevole risalire all’integrale ricostruzione dei fattori alla base della modifica operata, al fine di verificare che essi siano meramente ricognitive della normativa vigente.

In particolare, da informazioni acquisite presso il Ministero dell’interno, risulterebbe che quota parte della predetta modifica inglobi gli stanziamenti in favore degli enti locali effettuati a valere sul riversamento di quota parte del gettito della seconda rata IMU 2013 da parte dei comuni incapienti rispetto ai tagli dei trasferimenti operati in sede di spending review. Ove tale ricostruzione fosse confermata, si osserva che l’erogazione del corrispondente importo (indicato per un ammontare di circa 169 mln di euro) in favore degli enti locali avverrebbe presumibilmente nell’esercizio 2014, in sede di conguaglio delle somme spettanti per il 2013. In tal caso ne discenderebbero effetti negativi sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto per tale esercizio.

Con riferimento all’esercizio 2014 si segnala che il prospetto riepilogativo sembra contenere un fattore di sottostima di 100 mln delle effettive dotazioni del fondo: infatti, mentre la norma prevede una dotazione pari a 6.647, il prospetto riepilogativo indica uno stanziamento di 6.547 mln. Su tale aspetto appare necessario un chiarimento[304].

Si segnalano inoltre i seguenti profili di carattere finanziario delle disposizioni sui quali appare opportuno acquisire chiarimenti:

-            la disposizione che prevede che in sede di assestamento si adottino variazioni compensative della dotazione del Fondo di solidarietà per tenere conto del gettito IMU effettivo sugli immobili di gruppo D non prevede che analoghe rettifiche si adottino in caso di eventuali scostamenti nel gettito effettivo della TASI rispetto alla soppressa IMU sulla prima casa. Andrebbe pertanto confermato che eventuali scostamenti negativi (o positivi) tra il gettito effettivo e quello previsto resterebbero a carico (o a favore) dei comuni;

-            in merito alla quota di versamento al fondo a carico dei comuni (pari a 4.717,9 mln annui), la norma specifica che tali versamenti sono a valere sul solo gettito IMU di loro competenza. Andrebbe in proposito acquisita conferma che, a seguito di sostituzione dell’IMU sulla prima casa con la TASI, non si determini l’eventualità, per singole realtà locali, di incapienza del gettito IMU (non espressamente integrato del gettito TASI) rispetto ai versamenti da apportare al Fondo.

Si segnala infine che per alcune disposizioni di carattere finanziario, suscettibili di incidere sull’ammontare di risorse attribuite agli enti locali, la relativa attuazione è rimessa alla normativa secondaria senza la definizione di specifici criteri e limiti di fonte primaria.

Si segnala, in particolare, che:

·      la norma, nell’indicare espressamente i criteri riferiti al riparto delle risorse del Fondo in favore dei comuni, non chiarisce quali siano i criteri di riparto dei versamenti al Fondo a carico dei comuni. Data la natura perequativa e solidaristica del fondo è da supporre che essi siano diversi dai primi. Andrebbe pertanto chiarito se tali criteri siano interamente rimessi alla libera valutazione dell’amministrazione competente;

·       la disposizione che prevede l’incremento della quota di finanziamento del fondo di competenza dei comuni riduce di fatto (analogamente a quanto già operato con la legge di stabilità per il 2013) l’attribuzione diretta del gettito IMU su base territoriale, in favore di un aumento dell’attribuzione del medesimo gettito su base solidaristica, attraverso il Fondo. Si dispone inoltre che riduzioni aggiuntive del medesimo tipo potranno essere disposte con DPCM. Fermi restando gli effetti compensativi sotto il profilo finanziario di tali riduzioni aggiuntive, si segnala che la norma non specifica i criteri per effettuare tali eventuali riduzioni aggiuntive;

·      la previsione di una clausola di salvaguardia volta a limitare variazioni delle risorse disponibili ad aliquota base (al netto della quota ripartita sulla base dei fabbisogni standard) non risulta determinata nei contenuti e nei criteri generali.

 

Comma 528 – Aliquota contributiva lavoratori gestione separata

La norme – introdotte durante l’esame presso il Senato - dispongono che per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata[305], che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva pensionistica, sia del 27 per cento[306].

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2014.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo licenziato al Senato, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Minori entrate contributive

 

Riduzione aliquota lavoratori gestione separata

 

 

 

40

 

 

40

 

 

Maggiori spese correnti

 

Riduzione aliquota lavoratori gestione separata

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La copertura, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, è ricompresa nella riga che dà conto complessivamente delle variazioni intervenute sul rifinanziamento del FISPE, alla luce degli interventi introdotti nel maxiemendamento e coperti analogamente alla norma in esame.

 

La relazione tecnica, riferita al testo licenziato al Senato, oltre a descrivere la norma, afferma che la stessa comporta minori entrate contributive pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014, tenuto conto di un monte retributivo interessato pari a circa 4 miliardi e di una riduzione di aliquota contributiva per l'anno 2014 di 1 punto percentuale (dal 28% al 27%).

Alla relativa copertura si provvede con il fondo degli interventi strutturali di politica economica

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione risulta congrua rispetto ai parametri forniti dal Governo nella relazione tecnica.

 

Comma 529 - Proroga contratti per l’espletamento di funzioni di collaboratore scolastico

La norma autorizza il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall’elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, a prorogare per l’anno 2014, in deroga all’art.1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall’ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l’espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli enti locali.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica specifica che la norma dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare per l'anno 2014, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli Enti locali.

Il Ministero provvederà con le risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente.

La RT afferma che, pertanto, non si hanno effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione sarebbero opportuni chiarimenti in merito all’ammontare dei limiti di spesa indicati dalla norma, nonché una conferma in relazione alla possibilità dell’Amministrazione interessata dalla proroga di far fronte alle spese previste nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio.

 

Comma 530 – Estinzione debiti MIUR 

Normativa vigente: L’art. 9, comma 15-bis, del DL 78/2010, stabilisce che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall’ elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l’espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell’ articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, nei compiti degli enti locali.

 

La norma autorizza per l’anno 2014 la spesa di euro 12 milioni ai fini dell’estinzione dei debiti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui all’articolo 9, comma 15-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti. Stabilisce, inoltre, che conseguentemente, l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del DL 29 novembre 2004, n. 282, è ridotta di 12 milioni di euro per l’anno 2014.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

Estinzione debiti MIUR -

12

 

 

6,1

 

 

6,1

 

 

 

 

La relazione tecnica evidenzia che la norma autorizza il rimborso dei debiti maturati nel corso del 2013,  per 12 milioni di euro per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

 Alla relativa copertura si provvede con il fondo degli interventi strutturali di politica economica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere configurato come limite di spesa


.


 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3
















[1]     L’esame della Nota di aggiornamento del DEF 2013 si è concluso con l’approvazione di risoluzioni parlamentari nelle sedute del 9 ottobre 2013, rispettivamente dall’Assemblea della Camera e dal Senato.

[2]     Si segnala che i dati riportati nelle tavole 1 e 2  sono allineate con l’allegato 3 relativo al testo del ddl Stabilità licenziato dal Senato ma, a parità di effetti sui saldi, presentano alcune differenze per quanto riguarda il testo iniziale, rispetto al quale sono intervenute delle riclassificazioni di alcune voci di entrata e di spesa.

[3]     Come evidenziato negli allegati 3 riferiti, rispettivamente, al testo iniziale del ddl e a quello trasmesso dal Senato, la manovra dal lato delle entrate comprende in riduzione le entrate relative all’abolizione dell’IMU prima casa, ecc ed in aumento per pari importo (3,7 miliardi annui nel triennio) quelle derivanti dall’introduzione della TASI.

[4]     Comma 76.

[5]     Comma 101

[6]     Comma 393

 

[7]     Commi 509-510.

[8]     Comma 478. Le minori entrate derivanti dalle detrazioni (500 milioni in termini di fabbisogno e indebitamento netto) sono recuperate (comma 522) dagli enti locali attraverso un aumento della dotazione del fondo di solidarietà (maggiore spesa di 500 milioni in termini di saldo netto da finanziare).

[9]     Comma 450.

[10]    Commi 328-352.

[11]    Comma 355.

[12]    Comma 465, lettera c).

[13]    Ai sensi della delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, relativa all’assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013.

[14]    Commi da 70 a 73.

[15]    Comma 358.

[16]    Comma 166.

[17]    Comma 202.

[18]    Comma 202. La copertura di tale onere è a valere sulle tariffe determinate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e sull'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi è tenuto a riversare all’erario

[19]    Comma 69.

[20]    Comma 40.

[21]    Comma 43.

[22]    Commi 21 e 22.

[23]    Comma 325.

[24] La RT relativa all’articolo 1, comma 322, del provvedimento in esame afferma che il trattamento INPS corrisponde a 6.440,6 euro annui (495,4 euro mensili).

[25]   Il testo originario disponeva che il contributo si applicasse per i trattamenti pensionistici superiori a 150.000 euro annui, secondo le seguenti aliquote:

·          5%, nella fascia superiore a 150.000 euro e fino a 200.000 euro;

·          10%, nella fascia superiore a 200.000 euro e fino a 250.000 euro;

·          15%, nella fascia superiore a 250.000.

[26]    Comma 162.

[27]    Comma 179.

[28]    Comma 132.

[29]    Commi 128-129.

[30]    Comma 246.

[31] Al fine di assicurare l’efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese, in coerenza con l’Accordo di partenariato per l’utilizzo dei Fondi a finalità strutturale assegnati all’Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020.

[32] “Interventi pilota per il riequilibrio dell’offerta dei servizi di base delle Aree interne del Paese”.

[33] Come ha previsto un emendamento approvato dal Senato.

[34] Di cui all’articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 662/1996.

[35] V. Nota RGS del 7 novembre 2013.

[36] V. DM 182/2004 (Regime di aiuti per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari).

 

 

[37] Di cui all’art. 34, sesto comma, del DPR n. 633/1972.

[38] Articolo 1, comma 513.

[39] Ai sensi dell’art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004). La disposizione richiamata, in particolare prevede che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, di forniture di interesse nazionale e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti. I contributi, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono essere compresi nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie. La quota di concorso è fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro competente.

[40] Di cui all'art. 3 della legge n. 808/1985.

[41] Di cui all'art. 3 della legge n.88/2001, già approvati dalla Commissione europea con decisione notificata con nota SG (2001) D/285716 del 1° febbraio 2001

[42] Ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06, in vigore dal 1° gennaio 2012,

[43] Di cui all'articolo 536, comma 1, del codice del’ordinamento militare di cui al D.lgs. n.66/2010.

[44] Di cui all'art. 6, comma 2, del DL n. 154/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2008, e successive modificazioni.

[45] La RT precisa che le ulteriori risorse ridotte del predetto fondo compensano gli oneri di cui al comma 13 (Rifinanziamento Simest).

[46] Sistema digitale radiomobile standard tra i corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare.

[47] In linea con i criteri del Sec95.

[48] Si rammenta che nel settore degli investimenti civili, diversamente da quelli militari, le spese sono contabilizzate su tutti e tre i saldi in conto capitale.

[49]    Cfr. l’art. l’art. 5 del D.L. 269/2003, come modificato dall’art. 3, comma 4-bis del DL n. 5/2009.

[50] La lettera a) del comma 7 prevede che la CDP finanzi: “lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione”.

[51] In particolare si prevede che il Consiglio sia composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentate del Ministero dell’economia e delle finanze con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d’impresa designati rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’economia.

[52] Di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

[53] Di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92

[54] Di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88

[55] Di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154

[56]    Cfr. l’emendamento n. 3.130 (testo 2) Sangalli, approvato in Commissione.

[57]    Ai sensi dell’articolo 7, comma 6,  del DL n. 3/2013.

[58]    Di cui all'articolo 11, commi da 12-ter a 12-septies del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76.

[59]    Si ricorda in proposito che la clausola di cui all’art. 11, comma 12-sexies, del DL n. 76/2013 condiziona l’efficacia della garanzia in esame alla previa individuazione delle risorse del Fondo a tal fine istituito.

[60] Con l’emendamento 3.122 (testo 2) Finocchiaro poi confluito nel testo del maxiemendamento.

[61] Risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti.

[62] Conseguenti all'applicazione della risoluzione 1973 dell'ONU, del 17 marzo 2011.

[63] Diritti di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 324/1976.

[64] Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del DL n. 67/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/1997.

[65] Le suddette misure sono disciplinate ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1, del DL n. 107/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130/2011).

[66] Con l’emendamento 4.2000 del Governo poi confluito nel testo del maximendamento.

[67] Così la norma. Più correttamente si sarebbe dovuto dire che “le spese connesse allo svolgimento delle nuove attribuzioni trovano copertura…”.

[68] Con l’emendamento 4.2000 del Governo poi confluito nel testo del maximendamento.

[69] A tal fine all'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è soppressa la lettera h).

[70]    L’emendamento che ha introdotto la disposizione al Senato ha provveduto alla copertura degli oneri mediante riduzione del fondo  per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto – legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come integrato dal comma 249 dell’articolo 1 del provvedimento in esame.

[71]    Di cui all’art. 46-ter, comma 5, del DL n.69/2013.

[72]    Cfr. l’ emendamento 4.3000 dei Relatori e il subemendamento 4.3000/3 dei Relatori.

[73] Mediante il rifinanziamento del Fondo di cui all’articolo 2, comma 98, della legge n. 244/2007.

[74] In particolare, in base ai criteri Eurostat, le spese per forniture militari sono contabilizzate sull’indebitamento netto della PA – tra le spese correnti - alla consegna del bene, prescindendo dai relativi pagamenti.

[75] Si rammenta che nel settore degli investimenti civili, diversamente da quelli militari, le spese sono contabilizzate su tutti e tre i saldi in conto capitale.

[76] L’art. 1, comma 92, della legge n. 266/2005, ha autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, in favore della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova.

[77] Si rammenta ch tra le finalità riportate nell’Elenco 1, è stata espunta anche la voce “Policlinici universitari e strutture ospedaliere”, alla quale era associata una spesa di 80 milioni di euro. Le modifiche apportate hanno ridotto, pertanto, le dotazioni del fondo in riferimento da 107.631.245 euro a 24.631.245 euro, con una riduzione complessiva di 83 milioni di euro.

[78] Em. 5.8 privo di rilievi finanziari.

[79] Nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF, del 7 novembre 2013.

[80] In linea con i criteri del Sec95.

[81] Si rammenta che nel settore degli investimenti civili, diversamente da quelli militari, le spese sono contabilizzate su tutti e tre i saldi in conto capitale.

[82] Inserite nel conto economico consolidato Istat, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

[83] I Parchi nazionali, consorzi e enti gestori di parchi e aree naturali protette, rientrano nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ISTAT individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 2009, n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

[84]    CFR. l’emendamento n. 5.0.1000 (testo 2) dei Relatori.

[85]    Ai sensi della delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, relativa all’assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013.

[86]    Di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

[87]    Si segnala in proposito che la relazione tecnica indica un importo di 25,85 mln di euro, disallineato con quello di 23, 85 mln indicato nella norma effettivamente approvata dal Senato.

[88] La tabella evidenzia le differenze delle modifiche al comma 1 dell’art. 13 del TUIR. In proposito, tuttavia, si segnala che il testo dell’A.S. 1120 prevedeva anche la soppressione della maggiorazione della detrazione IRPEF in favore dei bassi redditi.

[89] L’articolo 11, comma 11, del D. Lgs. 81/2008 specifica che si tratta progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.

[90] I dati del bilancio preconsuntivo INAIL relativo al 2012 indicano un risultato finanziario positivo di circa 860 milioni euro.

[91] Il comma che si intende sostituire reca una disciplina applicabile fino al periodo d’imposta 2008.

[92] Con l’emendamento 6.87 (testo 2) poi confluito nel testo del maxiemendamento.

[93] Tale disposizione prevede che i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi bilaterali appositamente costituiti un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato,limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione.

[94] Nota del Dipartimento delle finanze del 31 ottobre 2013.

[95] Si segnala che una parte delle spese, in assenza del beneficio della detrazione per riqualificazione energetica, possono essere incluse nel beneficio della detrazione per ristrutturazioni edilizie che presenta, tuttavia, una misura più contenuta (v. infra)

[96] La tabella con i dati storici indicati riporta indica “Fonte: elaborazioni e stime CRESME”. Se si considera l’anno 2011, il rapporto CRESME indica un ammontare di investimenti veicolati dai provvedimenti di defiscalizzazione pari a 10,907 miliardi mentre, in riferimento allo stesso anno, la relazione tecnica indica una spesa di oltre 12 miliardi (tra spese per interventi di riqualificazione energetica e spese di ristrutturazione edilizia).

[97] La tabella con i dati storici indicati riporta indica “Fonte: elaborazioni e stime CRESME”. Se si considera l’anno 2011, il rapporto CRESME indica un ammontare di investimenti veicolati dai provvedimenti di defiscalizzazione pari a 10,907 miliardi mentre, in riferimento allo stesso anno, la relazione tecnica indica una spesa di oltre 12 miliardi (tra spese per interventi di riqualificazione energetica e spese di ristrutturazione edilizia).

[98] Nota del Dipartimento delle finanze del 31 ottobre 2013 e Nota dell’Agenzia delle entrate del 6 novembre 2013.

[99] La relazione illustrativa al DL 98/2011 chiariva che l’articolo 15, comma 10, del D.L. 185/2008 consentiva l’affrancamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali che emergono da operazioni straordinarie (conferimento, fusione, scissione) solo se iscritte in modo autonomo nel bilancio di esercizio delle società risultanti dalle operazioni straordinarie. Tuttavia, vi sono operazioni in cui tali poste non sono iscrivibili autonomamente in bilancio a causa della struttura dell’attivo della società oggetto dell’operazione straordinaria; è il caso in cui l’attivo di bilancio delle società coinvolte in operazioni straordinarie sia rappresentato, in tutto o in parte, da partecipazioni. I valori relativi alle attività immateriali, in tali casi, sono infatti inclusi nel valore di carico delle partecipazioni e non possono essere iscritti autonomamente in bilancio. La relazione, pertanto, sottolineava che la norma creava una disparità di trattamento tra imprese, fondata esclusivamente sulla struttura dell’attività della società oggetto dell’operazione straordinaria.

[100] Infatti, in base all’articolo 9 del DL n. 201/2011, la trasformazione in credito d’imposta determina la non deducibilità dei corrispondenti componenti negativi.

[101] Nota del Dipartimento delle finanze del 31 ottobre 2013.

[102] La relazione illustrativa chiarisce che si tratta delle fattispecie iscritte alla voce n. 130 dello schema di conto economico dei predetti soggetti passivi, redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d’Italia del 22 dicembre 2005 e del 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. Sono comprese in tale voce anche le perdite derivanti da transazione, rinuncia al credito, conversione, ecc.

[103] “Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite”.

[104] “Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti”.

[105] “Imprese assicurative”.

[106] Nota del Dipartimento delle finanze del 31 ottobre 2013.

[107] Come da ultimo modificato dall’art. 4bis del decreto legge n. 16 del 2012.

[108] Come da ultimo modificato dall’art. 4bis del decreto legge n. 16 del 2012.

[109] Modifica all’art. 54 del TUIR.

[110] Modifica all’art. 102 del TUIR.

[111] Rapporto sul leasing 2012 – Assilea pag. 82.

[112] Nota del Dipartimento delle finanze del 31 ottobre 2013.

[113] Aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

[114] Aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

[115] Di cui all’articolo 9 del DM 22 aprile 2013.

[116] L’em.4.2000 aumenta da 250 a 275 milioni la dotazione del Fondo.

[117] Em. 4.2000/63.

[118] Le somme autorizzate potranno essere spese nei limiti consentiti dall’obiettivo di spesa previsti dal patto di stabilità interno o, eventualmente, a fronte della riduzione di altre spese correnti.

[119] Nel testo base l’autorizzazione ammontava a 100 milioni di euro per il 2014.

[120]Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione”

[121] (stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni).

[122] Di cui all'art. 81, comma 29, del DL n. 112/2008.

[123] Emendamento n. 7.1000/1 (testo 2), confluito nel maxiemendamento 1.900.

[124] Em 7.186.

[125] Tale regime è stato da ultimo prorogato al dicembre 2013 dalla legge di stabilità per il 2013.

[126] Il regime di pay-back è stato esteso ai farmaci entrati in commercio successivamente al 2006 dall’art. 64 della legge 99/2009, e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2013 (v. DPCM 26-6-2013.

[127] Em 7.1000/3, testo 2, riformulato da maxiemendamento del Governo.

[128] Em. 7.2000.

[129] Introdotte nel corso dell’esame al Senato.

[130] V. Nota RGS del 7 novembre 2013.

[131] L’importo originariamente autorizzato era di 765 milioni di euro.

[132] Nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF, del 7 novembre 2013.

[133] Art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154

[134] Nota, del 7 novembre 2013.

[135] L’autorizzazione decorreva dal 4 agosto 2009. Si rammenta che per gli elementi di quantificazione concernenti la proroga dell’Operazione “Strade Sicure”, la RT relativa al DL n. 78/2009, faceva rinvio ai dati contenuti nella RT, relativa DL n. 92/2008 e riferiti all’art. 7-bis del medesimo decreto. Sul punto, cfr.: XVI ^ Leg. (AC 1366).

[136] Nel testo originario della disposizione l’importo finanziato era pari a 50 milioni di euro.

[137] Nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF, del 7 novembre 2013.

[138] Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8, comma 11, del DL n. 78/2010.

[139] Con l’emendamento 9.1000 del Governo poi confluito nel testo del maxiemendamento.

[140] Al 25 novembre 2013.

[141] Articolo 60, comma 15 del 25 giugno 2008, n. 112.

[142] Al tempo CEE.

[143] Si tratta di tre funzionari della carriera diplomatica.

[144] Il comma stabilisce che i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi richiesti in relazione alle finalità perseguite dal comma in esame sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato

[145] Che tratta dell’assunzione di impiegati temporanei.

[146] Si tratta della nota del 7 novembre 2013 recante il protocollo n. 0091192/2013.

[147] (Emendamento 9.156 che ha disposto una copertura mediante una corrispondente riduzione all’elenco 1 allegato al disegno di legge, alla voce “Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti”).

[148] Nota del Ministero dell’Economia – Dipartimento RGS – del 7.11.2013

[149]  Cfr. l’emendamento 9.187 Bertuzzi approvato in Commissione.

[150] Previsto dall'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.

[151] La prima di tali disposizioni ha previsto una riduzione a regime del contingente di consumo agevolato pari al 5%, calcolando corrispondentemente un risparmio di 54 mln rispetto alla normativa previgente. Un’ulteriore riduzione del medesimo contingente è stata prevista dall’art. 6, comma 3, del DL n. 69/2013 che, peraltro, non indicava espressamente la percentuale di riduzione del contingente stesso, limitandosi a prevedere che tale riduzione dovesse garantire un risparmio aggiuntivo di 34,6 mln annui per il biennio 2014-2015. 

[152] Il Senato ha ridotto da 5 a 4 milioni di euro l’importo della spesa autorizzata per il 2014.

[153] Di cui all’articolo 12 della legge 910/1966.

[154] Di cui all’articolo 1, comma 1063, della legge 296/2006. Come precisato dal testo, la riassegnazione al Fondo si intende riferita al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia.

      Il Fondo per la produzione bieticolo-saccarifera è stato istituito dall’articolo 2 del DL 2/2006 per fronteggiare la crisi del settore mediante un piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione. In base a tale disciplina, le imprese saccarifere avrebbero presentato un progetto di riconversione per gli impianti industriali nei quali sarebbe cessata la produzione di zucchero. Al Fondo sono affluite le risorse comunitarie destinate alla diversificazione produttiva del settore, nonché le risorse presenti nel Fondo per il risanamento del settore (di cui al DL 371/1983).

[155] V. regolamento (CE)  319/2006.

[156] V. Nota RGS del 7 novembre 2013.

[157] Subemendamento Micheloni 4.2000/58 (testo 2), approvato dalla Commissione Bilancio nel corso dell’esame in sede referente (Commissione Bilancio – seduta notturna n. 124 del 24 novembre 2013).

[158] Si segnala inoltre che, in base al successivo comma 214 del testo in esame, si dovrà provvedere all'erogazione delle risorse destinate alla stampa italiana all'estero facendo riferimento alle modalità previgenti rispetto al DL 63/2012. Ciò in quanto non è stata ancora emanata la disciplina attuativa prevista dall’articolo 1-bis del medesimo decreto legge.

[159] Poi emanato con il DPR 395/2003.

[160] Tenuto anche conto che gli stanziamenti per il rinnovo dei Consigli avevano subito tagli lineari in base al DL 16/2012

[161] V. XVI legislatura - proposta di legge C. 4398, già approvata dal Senato (S. 1460 e abb.): "Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero".

[162] Tale testo, a sua volta (v. C. 1865, comma 189),  contiene un refuso e fa riferimento all’articolo 12 della legge n. 910 del 1996 (invece che del 1966).

[163] Nota del Ministero dell’economia – Dipartimento RGS – del 7.11.2013

[164] “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

[165] Di cui all’art. 107 della legge n 388/2000

[166] Articolo 17, comma 30, della legge n. 127/1997.

[167] La summenzionata disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa.

[168] Dotazioni finanziarie per le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari di prima categoria. La dotazione relativa a tale capitolo è rimodulabile,ai sensi dell'art. 21 comma 5 della legge 196/2009.

[169] Dotazione finanziaria in conto capitale per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria. La dotazione relativa a tale capitolo è rimodulabile,ai sensi dell'art. 21 comma 5 della legge 196/2009.

[170] Nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF, del 7 novembre 2013.

[171] In linea con i criteri del Sec95.

[172] Si rammenta che nel settore degli investimenti civili, diversamente da quelli militari, le spese sono contabilizzate su tutti e tre i saldi in conto capitale.

[173]         Cfr. l’ emendamento 9.1000 del Governo e subendemento 9.1000/8 Marinello.

[174] Cfr. l’emendamento n. 9.1000 del Governo.

[175] Cfr. il subemendamento n. 9.1000/8 Marinello.

[176] Di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

[177] Di cui all'articolo 11 dello legge 18 novembre 1980, n. 784.

[178] Ai sensi dell’ articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

[179] Istituita dall’art. 23, comma 45, del DL n. 98/2011.

[180] Ai sensi dell’art. 37 del DL n. 179/2012.

[181] Em. 9.1000.

[182] Con l’emendamento 9.1000 del Governo poi confluito nel testo del maxiemendamento.

[183] Cfr. l’emendamento 9.1000 del Governo. Si ricorda che comma il comma 291 del provvedimento in esame dispone la cessazione al 30 giugno 2014 delle gestioni commissariali delle province.

[184] Con l’emendamento 9.1000 del Governo poi confluito nel testo del maxiemendamento.

[185] Che reca l’ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

[186] Con l’emendamento 9.1000 del Governo poi confluito nel testo del maxiemendamento.

[187] Svolte ai sensi dell'art. 63, comma 6, della legge n. 388/2000.

[188] Con il subemendamento 9.1000 del relatore poi confluito nel testo del maxiemendamento presentato al Senato.

[189] Termine prorogato al 31 dicembre 2013 dall’art. 2, comma 2, del DL 216/2011.

[190] “Norme di attuazione dell'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, in materia di contributi per la stampa italiana all'estero”.

[191] Il provvedimento è stato abrogato dalla lettera d-quater) del comma 1 dell’art. 6, D.L. 18 maggio 2012, n. 63, nel testo integrato dalla legge di conversione 16 luglio 2012, n. 103.

 

 

[192] Con il subemendamento 9.1000 del relatore poi confluito nel testo del maxiemendamento presentato al Senato.

[193] Con il subemendamento 9.1000 del relatore poi confluito nel testo del maxiemendamento presentato al Senato.

[194] Con il subemendamento 9.1000 del relatore poi confluito nel testo del maxiemendamento presentato al Senato.

[195] Con il subemendamento 9.1000 del relatore poi confluito nel testo del maxiemendamento presentato al Senato.

[196] Em 4.2000.

[197] L’emendamento che ha introdotto la disposizione al Senato ha provveduto alla copertura degli oneri mediante riduzione del fondo  per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto – legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come integrato dal comma 249 dell’articolo 1 del provvedimento in esame.

[198] “Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali”.

[199] Di cui al comma 5 modifica la legge 23 dicembre 2009, n. 191.

[200] Al netto della destinazione, prevista a legislazione vigente, di una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa per realizzare progetti di miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo.

[201] Si ricorda che, ai fini dell’indebitamento netto, le dismissioni immobiliari sono contabilizzate come disinvestimenti e sono portate pertanto a riduzione della spesa in conto capitale.

[202] Cfr.  la tavola IV.4 della Nota di aggiornamento al DEF 2013 che indica un ammontare delle dismissioni immobiliari pari, in media nel triennio 2014-2016, a 1.317 mln annui (importo riferito all’insieme delle amministrazioni pubbliche).

[203] Introdotta nel corso dell’esame al Senato.

[204] In particolare, in base ai criteri Eurostat, le spese per forniture militari sono contabilizzate sull’indebitamento netto della PA alla consegna del bene, prescindendo dai relativi pagamenti.

[205] Con l’emendamento 10.45 dei relatori poi confluito nel testo del maxiemendamento presentato al Senato.

[206] Con l’emendamento 10.1000 del Governo poi confluito nel testo del maxiemendamento presentato al Senato.

[207] Ossia l’articolo 2 della legge n. 182/1991.

[208] Così recita il testo della norma sebbene il comma 11 non rechi un limite di spesa.

[209] Ai sensi dell’art. 1, comma 447, secondo periodo, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

[210] Con l’emendamento 10.2000 dei relatori poi confluito nel testo del maxiemendamento.

[211] L’art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012, demanda ad un DPCM la definizione delle modalità di attuazione della medesima disposizione, nel rispetto dell'onere massimo dalla stessa fissato.

[212] Di cui al decreto legislativo 196/2003.

[213] Di cui alla legge 146/1990.

[214] Nota RGS del 7 novembre 2013.

[215] V. Nota di lettura del Servizio Bilancio del Senato n. 20 (ottobre 2013).

[216] Di cui al D.lgs. n. 509/1994 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) e di cui al D.lgs. n. 103/1996 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione).

[217] Individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196

[218] Come individuate nel conto economico consolidato ISTAT.

[219] Nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF, del 7 novembre 2013.

[220] Nota del Ministero dell’Economia – dipartimento RGS – del 7.11.2013.

[221] individuati anche ai sensi dell’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della legge n. 225/1992.

[222] Anche ai sensi dell’articolo 110 del c.p.c,

[223] Di cui all’articolo 5-bis, comma 5 del DL n. 343/2001.

[224] Di cui all’art. 5 della legge n. 225/1992.

[225] Em 4.2000/39.

[226] Em 10.189, testo 2.

[227] L’em. 25.tab.C.11 (testo 2) e l’em. 7.1000/1 (testo 2) hanno aumentato complessivamente di 2 milioni nel 2014 e di 1 milione nel 2015 e 2016 l’entità dei tagli di spesa previsti dal testo iniziale. Conseguentemente è stato modificato l’allegato 5.

[228] Di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, e di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

[229] In merito alle condizioni per l’applicabilità del commissariamento provinciale, cfr. quanto disposto dal comma 205 del provvedimento in esame.

[230] Di cui al d.lgs. n. 159 del 2011.

[231] Di cui al comma 1 dell’articolo 52 del suddetto Codice.

[232] Con l’emendamento 10.0.1000 dei relatori poi confluito nel testo del maxiemendamento.

[233] Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

[234] L’indennità in godimento è quella calcolata nell’aprile 2010 con riferimento alla tornata contrattuale 2010-2012. L’importo di tale indennità è stato corrisposto in quanto già in busta paga al momento dell’emanazione del decreto legge n. 78/2010. L’articolo 9, comma 17 di tale decreto, pertanto, ne confermava la corresponsione. La tornata contrattuale 2010-2012 si è conclusa senza che nessun contratto fosse sottoscritto in conseguenza del blocco della contrattazione previsto dal medesimo articolo 9, comma 17 del decreto legge n. 78/2010.

[235] Le economie sono al lordo dei contributi e dell’IRAP.

[236] Con la nota n. 0091192/2013 del 7 novembre 2013.

[237]  Che, si rammenta, reca il regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

[238]  Le economie sono al lordo dei contributi e dell’IRAP.

[239] Gli importi sono comprensivi dei risparmi riferiti al Servizio sanitario nazionale. Tali risparmi hanno contribuito a determinare la riduzione del finanziamento del SSN posta a carico dello Stato fissata al comma 21 del presente articolo.

[240] Si tratta della citata tabella 15 del conto annuale di cui all’art. 60 del Decreto legislativo n. 165/2001.

[241] Con la nota n. 0091192/2013 del 7 novembre 2013.

[242] In particolare si rileva che:

·           l’articolo 2, comma 1 del decreto legge n. 95/2012 ha disposto una riduzione delle dotazioni organiche di diritto generando anche situazioni in cui la dotazione organica di fatto risulta già oggi, ridondante. La presenza di posizioni soprannumerarie comporta il divieto di effettuare assunzioni per le amministrazioni interessate nelle aree caratterizzate da soprannumero. Al verificarsi di tale circostanza si ha che l’amministrazione interessata dalle cessazioni già ad oggi, a legislazione vigente, è soggetta a vincoli sul turn over più stringenti;

·          le facoltà assunzionali delle amministrazioni pubbliche sono già destinate a legislazione vigente, se del caso, a compensare i pensionamenti anticipati di pubblici dipendenti previsti a norma dell’articolo  2, comma 11 del decreto legge n. 95/2012 che consente di accedere al trattamento pensionistico secondo la disciplina previgente la cosiddetta riforma “Fornero”;

·          l'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101/2013 dispone la proroga dei contratti a tempo determinato del cosiddetto precariato storico, sino a tutto il 2016. La proroga di tali contratti è stata adottata, verosimilmente, considerata la possibilità di procedere alla loro conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato entro il medesimo anno 2016.

 

[243] Di cui all’articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

[244] Ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174. La norma in esame “integra le condizioni previste dalla relativa lettera i)” (del comma 1, ndr).

[245] Di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

[246] Si tratta della nota n. 0091192/2013 del 7 novembre 2013.

[247] Di cui alla legge n. 98/1971

[248] Il decreto è adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge n. 244/2007. La norma richiamata prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze vengano fissati i criteri e le procedure per l’assunzione del personale di cui al comma 100, nonché per l’assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il DPCM. 15 gennaio 2009.

[249] Il DL n. 126/2013 attualmente in fase di conversione e all’esame del Senato della Repubblica.

[250] In particolare, detta RT stimava per i TFS legati a pensioni di anzianità un importo medio di circa 70.000 euro per il settore scuola, di circa 75.000 euro per il settore ministeri e di circa 50.000 euro per il settore degli enti locali.

[251] La RT relativa all’articolo 1, comma 322, del provvedimento in esame afferma che il trattamento INPS corrisponde a 6.440,6 euro annui (495,4 euro mensili).

[252] La RT riferita al testo originario quantificava il monte imponibile, per le fasce di reddito pensionistico superiori a 150.000 euro, in circa 200 milioni di euro.

[253] Con il subemendamento 4.2000/59 Gatti poi confluito nel testo del maxiemendamento.

[254] Il comma 463 dell’art. 1 della L. n. 228/2012.

[255] Cfr. l’art. 7, comma 1, lettera a), ultimo periodo del D.Lgs. n. 149/2011.

[256] Cfr. l’emendamento n.  4.2000 del Governo, approvato in Commissione.

[257]  Di cui al comma 2 dell’articolo 10 della legge n. 281 del 1970.

[258] Di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012.

[259] Cfr. l’emendamento n. 13.1000 del Governo.

[260] Di cui ai commi 8, 9 e 16 dell’art. 13 nel testo originario.

[261] Di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

[262] Ai sensi dell'articolo 13, comma 8 nel testo originario.

[263] Previsto ai sensi dell’art. 2, comma 117 della legge n. 191/2009.

[264] Di cui ai commi da 118 a 121 del citato art. 2 della legge n. 191/2009.

[265] L’imputazione contabile della riduzione di risorse nei confronti di Friuli Venezia-Giulia, Trento e Bolzano era erroneamente iscritta, nel prospetto iniziale, tra le minori spese, mentre nel prospetto riferito al testo approvato dal Senato è iscritta tra le maggiori entrate extratributarie.

[266] Di cui ai commi 8, 9 e 16 dell’art. 13 nel testo originario.

[267] Cfr. nell’ultimo esercizio l’istituzione il Fondo per il pagamento dei debiti di fornitura della pubblica amministrazione (DL n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti).

[268] Si ricorda in proposito che la legge di contabilità prevede che in caso di sentenze della Corte costituzionale comportanti oneri per la finanza pubblica, il Ministro dell’economia e delle finanze adotti le conseguenti iniziative legislative finalizzate a garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma della Costituzione.

[269] Cfr. ll comma 160 della legge n, 220 del 2010.

[270] Attualmente all’esame del Senato.

[271] In particolare, le percentuali massime applicabili a titolo di penalizzazione agli enti non virtuosi sono le seguenti:

 

 

2014

2015

2016

2017

Province

Legislaz. Vigente

19,80

19,80

19,80

-

Legge stab. 2014

20,25

20,25

21,05

21,05

Comuni

Legislaz. Vigente

15,80

15,80

15,80

-

Legge stab. 2014

15,07

15,07

15,62

15,62

 

[272] In particolare si tratta dei debiti che a tale data risultavano certi, liquidi ed esigibili, ovvero aventi i requisiti per il riconoscimento di legittimità, ovvero per i quali fosse stata emessa fattura (inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni).

[273] Cfr. l’emendamento n. 4.2000/65 dei Relatori.

[274] Elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998.

[275]  Di seguito si riporta in dettaglio per comuni e province la quantificazione sopra  indicata:

 

COMUNI

PROVINCE

 

2.014

2.015

2.016

2.014

2.015

2.016

Percentuali

 

 

 

 

 

 

Legislaz. Vigente

14,80

14,80

14,80

18,80

18,80

18,80

Legge stab. 2014

14,07

14,07

14,62

19,25

19,25

20,05

Variazione

-0,73

-0,73

-0,18

0,45

0,45

1,25

Effetto del vincolo  (mln di euro)

 

 

 

 

 

 

Legislaz. Vigente

6.943

6.943

6.943

1.672

1.672

1.672

Legge stab. 2014

6.957

6.957

7.229

1.671

1.671

1.740

effetto netto

14

14

286

-2

-2

68

 

[276] Si segnala che tale circostanza non si evince dai dati dei conti economici delle pubbliche amministrazioni, pubblicati dall’ISTAT il 21 dicembre 2012, dai quali il complesso delle spese correnti sia dei comuni che (in misura molto contenuta) delle province sembrerebbero aver registrato una crescita in media nei due trienni presi a riferimento. Le nuove percentuali, ove applicate al complesso delle spese correnti, sembrerebbero pertanto penalizzare le province e avvantaggiare i comuni.

[277] Sotto il profilo ordinamentale, si segnala che Il riferimento della norma al saldo di parte corrente non risulta del tutto chiaro. Andrebbe in proposito confermato se l’intento della disposizione sia quello di escludere le spese di parte corrente, relative alle peculiarità dell’exclave, dal saldo di competenza mista del comune rilevante ai fini del patto di stabilità interno.

[278] Si tratta dei comuni di San Remo, Saint Vincent e Venezia.

[279] Di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

[280] Di cui all’art. 35, comma 1, lettera a) del decreto n. 241 del 1997.

[281] Nota dell’Agenzia delle entrate del 6 novembre 2013.

[282] Art. 15 del TUIR, di cui al DPR n. 917/1986.

[283] In proposito si ricorda che l’articolo 19 del DL n. 201 del 2011 ha previsto, per le comunicazioni alla clientela, un’imposta di bollo proporzionale pari all'1 per mille per il 2012 e all'1,5 per mille a decorrere dal 2013.

[284] Nota del Dipartimento delle finanze del 31 ottobre 2013.

[285] Art. 17, c. 4, dell’A.S. 1120, ora articolo 1, comma 387.

[286] Introdotto dal decreto legge n. 138/2011.

[287] Entrata, capitolo 1077.

[288] Nota dell’Agenzia delle entrate del 6 novembre 2013.

[289] Disciplinate dall’art. 4, comma 9, dal DL n. 193/2009 (interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario). Si rammenta che la norma richiamata prevede che per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. La norma demanda, ad un decreto interministeriale la determinazione delle modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della giustizia stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le suddette convenzioni prevedono che gli oneri derivanti dall’allestimento e dal funzionamento del sistema informatico siano a carico degli intermediari abilitati.

[290] Nota del Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria, del MEF del 4 novembre 2013.

[291] I contributi devono essere corrisposti al momento della presentazione della domanda.

[292] Nota del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF, del 7 novembre 2013 e Nota dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia del 5 novembre 2013.

[293] Nota del Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria, del MEF del 4 novembre 2013.

[294] Di cui al DPR n. 131/1986.

[295] Cfr. il maxiemendamento che recepisce l’emendamento 18.1000 del Governo, presentato in Commissione.

[296] Previsto dal comma 2-ter dell’articolo 10 del DL n. 35/2013.

[297] Bando di gara inviato all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee in data 22 novembre 2000 e pubblicato nella G.U.R.I., parte seconda, n. 278 del 28 novembre 2000.

[298] Presentate dai soggetti assegnatari entro 150 giorni dalla data della comunicazione ufficiale di aggiudicazione, termine prorogato dall’art. 52, co. 48, della legge 448/2001 e dall’art. 1, co. 5-bis, del DL 138/2002.

[299] L’aliquota standard massima è pari a 10,6 per mille. Sono tuttavia previste altre misure in relazione a specifiche tipologie di immobile.

[300] Come definiti dal decreto ministeriale del 22 aprile 2008, ai sensi del quale “E' definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge  la  funzione  di  interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre  il  disagio abitativo di individui e nuclei familiari  svantaggiati,  che  non  sono  in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento  essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.”.

[301] L’importo di 943 mln corrisponde al minor gettito derivante dalla soppressione della maggiorazione TARES sui servizi indivisibili. La norma fa invece riferimento al gettito IMU  relativo agli immobili di categoria D. Tale riferimento (ove non sia dovuto ad un refuso) è presumibilmente dovuto al fatto che la n. 42/2009 prevede che il Fondo di solidarietà (ex Fondo sperimentale di attuazione del federalismo fiscale) sia alimentato da fonti di natura tributaria: pertanto la norma specifica che il fondo è alimentato da parte del gettito IMU riservato all’Erario. Allo stesso modo, la norma che prevede che la quota di alimentazione del Fondo a carico dei comuni, a valere sul gettito IMU di loro competenza, sia riversata all’Erario per affluire successivamente al Fondo è presumibilmente da ascrivere alla citata L. n. 42/2009 che prevede che il predetto fondo abbia natura verticale (mentre se esso fosse alimentato da versamenti diretti dei comuni esso avrebbe natura orizzontale).

[302] Di cui ai decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012.

[303] Cfr il comma 17 dell’articolo 13 decreto-legge n. 201 del 2011.

[304] Si segnala in proposito che il DL 95/12, all’art. 16, comma 6, prevedeva tagli del fondo sperimentale di riequilibrio di importo crescente di 100 mln tra il 2014 e il 2015 che si riflettono, correttamente, in una dotazione del fondo prevista dalla norma che reca disponibilità maggiori per pari importo nel 2014 rispetto al 2015. Il prospetto riepilogativo degli effetti non sembra invece tenere conto di tale fattore.

[305] Di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995. Si tratta di soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, nonché dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

[306] Di cui all'articolo 1, comma 79, della L. 247/2007. In base a tale norma, l’aliquota prevista a legislazione vigente per l’anno 2014 è pari al 28%.