Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: (AC 1865) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Emendamenti del Relatore
Riferimenti:
AC N. 1865/XVII     
Serie: Analisi degli effetti finanziari    Numero: 17
Data: 17/12/2013
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

 
A.C. 1865

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato

(Legge di stabilità 2014)

Emendamenti del Relatore

(Seduta del 17.XII.2013)

 

EDIZIONE PROVVISORIA

 

N. 17 – 17 dicembre 2013

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

Emendamento 1.4021 – Anticipazione in favore della società EUR s.p.a   5

Emendamento  1.4022 Relatore – Contratti di solidarietà.. 5

Emendamento 1.4023 Relatore - Quota premiale Fondo sanitario    6

Emendamento  1.4024 – SIN di Brindisi 6

Emendamento 1.4025 – Innalzamento delle possibilità di accesso al debito da parte degli enti locali 7

Emendamento 1.4026 - Differimento della decorrenza della modifica di addizionali regionali all’IRPEF e relative detrazioni 8

Emendamento 1.4027 - Detrazione IRPEF per acquisto mobili in sede di ristrutturazione.. 8

Emendamento 1.4028 - Spese per il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea.. 9

Emendamento 1.4029 Relatore – Ripiano spesa farmaceutica.. 9

Emendamento  1.4030 – Collegamento Termoli – San Vittore.. 10

Emendamento 1.4031 del Relatore.. 11

Comma 7-bis – Call Center... 11

Comma 25 – Programma Te.T.Ra. per Forze di Polizia.. 12

Commi da 33-bis a 33-quater- Fondo per la manifattura sostenibile e artigianato digitale.. 12

Comma 70 – Utilizzo risorse della contabilità speciale per il dissesto in favore della regione Sardegna.. 12

Comma 118-bis – Lavoratori frontalieri 13

Comma 121-bis – Utlizzo dei locali della soppressa sezione distaccata di Olbia   14

Comma 123-bis - Incentivi del Ministero del lavoro per lavoratori disoccupati 14

Comma 126-bis - Istituto per la riabilitazione e la formazione.. 14

Comma 132-bis - Ammortizzatori in deroga per disoccupazione involontaria   14

Comma 139 – Fondo per la distribuzione di derrate alimentari a persone indigenti 15

Comma 145-bis – Assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell’aviazione civile.. 15

Comma 145-ter – Quota premiale SSN... 16

Commi 146-149 - Distribuzione gratuita alimentare.. 16

Comma 174 – Spese per il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea.. 16

Commi da 178-bis a 178-sexies – Applicabilità ai fini IRAP della disciplina IRES in materia di prezzi di trasferimento... 16

Comma 181-bis – Permute di immobili al fine di ridurre la spesa per locazioni nel bilancio dello Stato... 17

Comma 218 – Tirocinio presso gli uffici giudiziari 18

Comma 317-bis  – Personale di Buonitalia S.p.A. 18

Comma 357-bis – Finalizzazione di spazi finanziari utili ai fini del patto di stabilità interno in favore della regione Sardegna.. 18

Comma 391-bis – Limite all’imposta di bollo per le persone non fisiche   19

Commi da 421-bis a 421-quinquies – Isola di Lampedusa.. 19


Emendamento 1.4021 – Anticipazione in favore della società EUR s.p.a

L’emendamento dispone che la società Eur s.p.a. possa accedere alle anticipazioni concesse a valere sul Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 10 dell’art. 1 del DL n. 35/2013, nella misura di 100 mln per il 2014. Della predetta anticipazione si tiene conto in sede di riparto del Fondo tra le sue diverse sezioni (sezione enti locali, sezione regioni e sezione sanità).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva la necessità di chiarimenti in ordine ai seguenti profili:

-                 Considerato che la società Eur spa non rientra nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, andrebbe verificato in primo luogo se l’accesso al fondo in esame, destinato al pagamento dei debiti della P.A., non possa costituire un presupposto per un’eventuale riclassificazione della società all’interno del predetto perimetro. Occorre infatti verificare se, sotto il profilo sostanziale, l’operazione in esame possa essere valutata alla stregua di un ripiano, seppure temporaneo, del debito della società;

-                 andrebbe inoltre chiarito se le somme in questione possano essere utilizzate da Eur spa unicamente per il pagamento dei debiti esistenti alla data del 31/12/2012, analogamente a quanto previsto per le amministrazioni pubbliche aventi accesso al fondo. Tale condizione non risulta infatti espressamente richiamata dal testo dell’emendamento.

In ordine ai predetti profili andrebbero acquisiti elementi dal Governo.

 

Emendamento  1.4022 Relatore – Contratti di solidarietà

La norma aumenta, nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà. Tale aumento viene concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’esercizio 2014.

Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.

 

In merito ai profili di quantificazione la proposta emendativa in esame risulta neutrale dal punto di vista finanziario nel presupposto che il Governo confermi la disponibilità delle risorse relative al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione utilizzate a copertura.

 

Emendamento 1.4023 Relatore - Quota premiale Fondo sanitario

L’articolo 67-bis della legge 191/2009 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili dal 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio delle aziende ospedaliere, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del D.Lgs 505/1992, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle forme premiali è effettuato nell'ambito del Comitato LEA e del Tavolo di verifica.

Il comma 23 dell’articolo 15 del D.L. 95/2012 prevede che, a decorrere dal 2013, la quota premiale sia pari al allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie destinate al finanziamento del SSN.

 

La norma, che interviene modificando il comma 67-bis della legge 191/2009, prevede che per gli anni 2012 e 2013, nelle more dell’emanazione del decreto che individua i criteri di ripartizione, il Ministro  della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, proceda al riparto della quota premiale, tenendo conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza. Per l’anno 2013, la percentuale di cui al comma 23 dell’articolo 15 del D.L. 95/2013 è aumentata dallo 0,25 allo 0,30 per cento.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Emendamento  1.4024 – SIN di Brindisi

La norma prevede che il CIPE, su proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento sviluppo e coesione e il Ministero dell’economia e delle finanze, assegni 25 milioni di euro a valere sulla programmazione del Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020, per l’attuazione dell’Accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell’area SIN di Brindisi. Si prevede, inoltre, che con cadenza semestrale, il Ministero dell’ambiente presenti al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione appare opportuno acquisire dal Governo chiarimenti volti a verificare che la dinamica di spesa per la nuova finalità indicata sia compatibile con quella scontata nel prospetto riepilogativo in relazione alle risorse del Fondo, i cui effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto risultano ridotti rispetto agli effetti scontati in termini di saldo netto da finanziare. Andrebbe altresì confermata la compatibilità della predetta destinazione di spese con la programmazione del Fondo sviluppo e coesione.

Infine appare opportuno che il Governo confermi che l’assegnazione di 25 milioni di euro sia da considerarsi come un limite massimo di spesa.

 

Emendamento 1.4025 – Innalzamento delle possibilità di accesso al debito da parte degli enti locali

L’emendamento:

-             al comma 522-bis, eleva dal 6 all’8% la soglia di incidenza massima dello stock di debito in essere, incrementato della spesa per interessi passivi, rispetto alle entrate dei primi tre titoli degli enti locali, superata la quale è precluso l’accesso a nuove forme di indebitamento;

-             al comma 522-ter, esclude gli enti locali dall’ambito di applicazione della disposizione[1] che prevede che non si proceda all'accertamento e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali (e locali sulla base della legislazione vigente), qualora l'ammontare dovuto non superi i 30 euro;

-             al comma 522-quater, prevede l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna ai trasferimenti a titolo gratuito effettuati nell’ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che:

-             con riferimento al comma 522-bis, l’emendamento appare suscettibile di produrre effetti negativi sul debito delle pubbliche amministrazioni;

-             con riferimento al comma 522-ter, appare opportuno che sia chiarito se a seguito della norma in esame, per gli enti locali sussista l’obbligo ovvero la mera facoltà di procedere all’accertamento e alla riscossione per i crediti tributari di importo unitario inferiore a 30 euro; qualora si configuri un obbligo in tal senso, andrebbe verificato se gli oneri connessi all’attività di accertamento possano risultare complessivamente superiori all’ammontare delle riscossioni incrementali conseguenti alla norma in esame;

-             con riferimento al comma 522-quater, si segnala che la norma appare suscettibile di determinare una riduzione del gettito atteso, sulla cui entità andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

 

Emendamento 1.4026 - Differimento della decorrenza della modifica di addizionali regionali all’IRPEF e relative detrazioni

La norma differisce dal 2014 al 2015 il termine di decorrenza di alcune disposizioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 68/2011 (c.d. federalismo regionale) in materia di addizionale regionale IRPEF, quali:

-            il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali IRPEF qualora la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. La maggiorazione oltre 0,5 punti percentuali, inoltre, non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione IRPEF (reddito imponibile fino a 15.000 euro). In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente  a quello derivante dagli altri tributi regionali[2], non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai  comuni soppressi (comma 3 dell’art. 6);

-            la facoltà per le regioni di stabilire aliquote dell'addizionale  regionale all'IRPEF  differenziate  esclusivamente  in  relazione  agli  scaglioni  di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale (comma 4 dell’art. 6);

-            la facoltà per le regioni di introdurre, nell'ambito della addizionale IRPEF, detrazioni in  favore  della  famiglia ovvero, in caso di incapienza, di introdurre misure di sostegno economico (comma 5 dell’art. 6);

-            la facoltà per le regione di introdurre detrazioni dall’addizionale IRPEF in luogo dell’erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure  di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale (comma 6 dell’art. 6).

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che alla precedente norma di proroga (dal 2013 al 2014) non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

Emendamento 1.4027 - Detrazione IRPEF per acquisto mobili in sede di ristrutturazione

La norma, inserendo un nuovo periodo al comma 87, lettera c), capoverso comma 2, sembrerebbe diretta a precisare che il tetto massimo di spesa previsto per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (10.000 euro) non si intende incluso nel tetto massimo di spesa fissato per gli interventi di ristrutturazione edilizia (48.000 euro).

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la stima degli effetti finanziari recati dalle agevolazioni sulle quali si interviene (detrazione IRPEF per spese di ristrutturazione e detrazione IRPEF per acquisto mobili ed elettrodomestici) appaiono effettuate - nelle relazioni tecniche relative alle norme in materia - considerando distintamente i limiti di spesa fissati per ciascuna di essa. Su tale presuposto, la proposta emendativa avrebbe natura chiarificatoria e risulterebbe priva di effetti finanziari. Sul punto appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

 

Emendamento 1.4028 - Spese per il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea

La norma, per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea del 2014, nell’ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 174 (56 milioni di euro per il 2014 e 2 milioni di euro per 2015) assegna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 milioni di euro. A tal fine si applicano le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzione temporanea di personale previste dal medesimo comma 174.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che la destinazione di 2 milioni di euro per assunzioni temporanee presso la Presidenza del Consiglio prevista dall’emendamento trova copertura nell’ambito delle spese già autorizzate dal comma 174 per assicurare l’adempimento degli impegni indifferibili connessi con l’organizzazione e allo svolgimento del semestre europeo di presidenza italiana, ai fini della valutazione della congruità della summenzionata destinazione, appare opportuno acquisire i dati sottostanti l’importo indicato.

 

Emendamento 1.4029 Relatore – Ripiano spesa farmaceutica

L’articolo 5 del D.L. 159/2007, come modificato dalla legge di conversione n. 222/207 e successive modificazioni, prevede che, in caso di superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, il ripiano dello sforamento sia ripartito tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti, in proporzione al superamento del budget attribuito (comma 3, lett. a).

Per quanto riguarda il superamento del tetto della spesa ospedaliera, il ripiano è posto per il 50 per cento a carico delle regioni in cui si è verificato lo sforamento e per il 50 per cento a carico delle aziende farmaceutiche (articolo 15, comma 7 e ss, del D.L. 95/2012).

La norma interviene sui criteri di riparto tra le aziende farmaceutiche del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e di quella ospedaliera, prevedendo la compensazione degli importi in capo alla società controllante.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni in quanto la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Emendamento  1.4030 – Collegamento Termoli – San Vittore

La norma prevede che, in considerazione della strategicità dell’intervento relativo al collegamento Termoli - San Vittore, in quanto inserito nel programma di cui alla delibera CIPE 121/2001, le risorse rinvenienti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 32, del decreto legge n. 98/2011, così come modificati dal comma 48[3] del ddl in esame e confluite nel fondo di cui al comma 6, dell’articolo 32 del citato DL n. 98/2011, sono allocate prioritariamente al ripristino della quota di cui alla delibera CIPE n. 62 del 2011, relativa al citato collegamento Termoli - San Vittore, ferme rimanendo le disposizioni di cui all’articolo 25, comma 11-ter[4] del DL n. 69/2013.

 

In merito ai profili di quantificazione appare opportuno che il Governo confermi l’invarianza sui saldi di finanza pubblica con riferimento alla spendibilità per cassa dell’allocazione prioritaria di risorse disposta dalla norma in esame.

Emendamento 1.4031 del Relatore

L’emendamento interviene su diverse disposizioni del disegno di legge di stabilità per il 2014. Si riportano di seguito le schede relative ad alcune delle modifiche introdotte.

Ulteriori disposizioni contenute nell’emendamento – che si limitano a prevedere incrementi o riduzioni di autorizzazioni di spesa e di stanziamenti -  sono indicate in forma sintetica in una tabella finale, che riporta i soli effetti finanziari indicati dalle medesime disposizioni.

La tabella non riguarda quindi gli effetti complessivi dell’emendamento in quanto non si dispone della quantificazione di detti effetti con riferimento al complesso delle disposizioni introdotte.

 

Comma 7-bis – Call Center

 

La norma, al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, concede, per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di 12 mesi. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di duecento euro per lavoratore. Il valore annuale dell’incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. L’incentivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’onere si configura come limite di spesa.

Comma 25 – Programma Te.T.Ra. per Forze di Polizia

La norma autorizza la ulteriore spesa di 10 milioni per il 2014 per la prosecuzione della Programma TETRA[5].

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare dal momento che l’onere è limitato all’incremento della spesa indicata.

 

Commi da 33-bis a 33-quater- Fondo per la manifattura sostenibile e artigianato digitale

Le norme prevedono l’istituzione di Fondo con una dotazione pari a 5 mln per gli anni dal 2014 al 2015, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, destinato alle imprese, associate in ATI o RTI, che collaborano con istituti di ricerca pubblici, università ed istituzioni scolastiche autonome pubbliche e che promuovono ricerca e sviluppo di software ed hardware per la ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali, promuovendo forme  di collaborazione tra tali realtà produttive associative. La gestione del Fondo è regolata con decreto del Ministro dello sviluppo economico e le risorse sono assegnate mediante procedure selettive,

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato all’autorizzazione di spesa.

 

Comma 70 – Utilizzo risorse della contabilità speciale per il dissesto in favore della regione Sardegna

L’emendamento elimina il tetto di 24,6 mln previsto nella norma approvata dal Senato in relazione all’ammontare di risorse utilizzabili in favore della regione Sardegna a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto e specifica che non si considerano a tal fine i fondi di provenienza dal bilancio della Regione Sardegna.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se la norma miri a consentire piena discrezionalità nella determinazione dell’ammontare di risorse da destinare alla regione Sardegna, nell’ambito di quelle previste nella citata contabilità speciale. In tal caso, andrebbe chiarito se residuino risorse per eventuali altri interventi indifferibili, al fine di assicurare che non si determini, in conseguenza dell’emendamento in esame, la necessità di rifinanziare la predetta contabilità speciale.

 

 

Commi 70-bis e 70-ter - Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione

 

Le norme prevedono, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione:

 - la destinazione di 50 milioni per il 2014 ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatesi nel 2009 nell’ambito delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti nel quadro della programmazione 2007-2013 (comma 70-bis);

- l’assegnazione, per le medesime finalità, con delibera del CIPE di 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulla programmazione nazionale 2014-2020. Il CIPE stabilisce le procedure per la concessione dei contributi.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che gli importi sono definiti in misura fissa, anziché come limiti massimi di risorse da assegnare, andrebbe acquisita conferma della compatibilità delle predette destinazioni di spesa con la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Andrebbe altresì verificato che la dinamica per cassa degli interventi previsti sia compatibile con gli effetti assegnati alle risorse del Fondo sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, che risultano ridotti rispetto all’effetto previsto in termini di saldo netto da finanziare.

 

Comma 118-bis – Lavoratori frontalieri

La norma prevede che, a decorrere dall’anno 2014, il  reddito da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbero quantificati gli effetti di minor gettito connessi alla diposizione in esame, di cui andrebbe valutata la compensatività nell’ambito dei complessivi effetti attribuiti all’emendamento.

In proposito si ricorda che la RT allegata al comma 549, dell’articolo 1, della legge n 228/2012, il quale prevedeva la medesima disposizione per il solo anno 2013, quantificava una effetto di minor gettito in termini di competenza in misura pari a 24,4 milioni di euro. Pertanto, qualora venisse confermata tale stima, gli effetti di cassa sarebbero pari a circa 42,7 milioni di euro nell’anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

Comma 121-bis – Utlizzo dei locali della soppressa sezione distaccata di Olbia

La norma stabilisce che, fino al 31 dicembre 2014, il Ministro della giustizia può autorizzare l’utilizzo dei locali della già soppressa sezione distaccata di Olbia per la trattazione del contenzioso civile e penale.

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbe chiarito se alla proposta sono riconessi effetti finanziari ovvero se il loro utilizzo debba essere disposto a valere sulle disponibilità di bilancio relative all’anno 2014.

 

 

Comma 123-bis - Incentivi del Ministero del lavoro per lavoratori disoccupati

La norma modifica l’articolo 9, comma 3-ter, del DL 148/1993, disponendo che il Ministero del lavoro possa prevedere incentivi per favorire l’occupazione dei lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la norma configura per il Ministero del lavoro una mera facoltà di carattere programmatico.

 

Comma 126-bis - Istituto per la riabilitazione e la formazione

La norma fissa il contributo all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione in 1 milione di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’onere si configura come limite di spesa.

 

Comma 132-bis - Ammortizzatori in deroga per disoccupazione involontaria

La norma istituisce istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro nel 2014, a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione involontaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’onere si configura come limite di spesa.

 

 

Comma 139 – Fondo per la distribuzione di derrate alimentari a persone indigenti

La norma integra di ulteriori 5 milioni di euro per il 2014 il fondo di cui all’art. 58, comma 1, del DL n. 83/2012, finalizzato alla distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare dal momento che l’onere è limitato all’incremento del dotazioni del fondo disposta.

 

Comma 145-bis – Assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell’aviazione civile

I commi da 89 a 93 dell’articolo 4 della legge 183/2011 disciplinano il trasferimento alle regioni l’assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell’aviazione civile. Con DPCM sono individuati, ai fini del trasferimento al SSN, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane, i criteri di riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni, nonché le modalità dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse.

Norme specifiche regolano il personale di ruolo in servizio presso i Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (S.A.S.N.) di Napoli e Genova. Si dispone inoltre che i rapporti con il personale ambulatoriale infermieristico, tecnico e della riabilitazione sono disciplinati ad esaurimento da accordi collettivi nazionali di durata triennale stipulati dalla Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC).

Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate al Servizio sanitario nazionale le risorse finanziarie, relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 89 e 93, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

 

La norma abroga i commi da 89 a 93 dell’articolo 4 della legge 183/2011, che disciplinano il trasferimento alle regioni l’assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell’aviazione civile.

Si provvede, quindi, nell’ambito del processo di riorganizzazione del Ministero della Salute di cui all’articolo 2 del D.L. 95/2012, alla concentrazione dell’esercizio delle suddette funzioni statali presso gli Uffici periferici ministeriali competenti in materia di salute umana (U.S.M.A.F.), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio. A decorrere dall’entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione, gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la relativa dotazione organica, sono ridotti di una unità.

La norma afferma infine che dall’attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione appare neutrale dal punto di vista della finanza pubblica nel presupposto, su cui è opportuno acquisire una conferma dal Governo, che non sia stato già avviato il processo di trasferimento delle funzioni di assistenza al personale navigante dal Ministero della Salute alle regioni previsto dalla legge 183/2011. In caso contrario, si determinerebbero maggiori costi dipendenti dall’ulteriore riorganizzazione richiesta. Dovrebbero, inoltre, essere forniti elementi a sostegno della riduzione di una unità degli uffici dirigenziali di livello generale del Ministero della Salute.

 

Comma 145-ter – Quota premiale SSN

La norma è identica all’emendamento 4023 Relatore, alla cui scheda si rinvia.

 

Commi 146-149 - Distribuzione gratuita alimentare

La proposta emendativa stabilisce che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano a fini di beneficenza distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari devono garantirne un corretto stato  di trasporto, conservazione, deposito e utilizzo. La proposta stabilisce che dall’attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Comma 174 – Spese per il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea

La norma reca la medesima disposizione prevista dall’emendamento 1.4028 del Relatore alla cui scheda si rinvia.

 

Commi da 178-bis a 178-sexies – Applicabilità ai fini IRAP della disciplina IRES in materia di prezzi di trasferimento

Le norme estendono alla disciplina IRAP, con decorrenza periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2007, l’applicabilità della disposizione in materia di prezzi di trasferimento prevista dall’art. 110, comma 7, del TUIR in base alla quale i beni sono considerati al valore normale, se ciò determina un incremento della base imponibile (comma 178-bis).

Le rettifiche determinate dall’applicazione del comma precedente non comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 471/1997 se riferite a periodi d’imposta fino al 2012 e purchè la sanzione non sia stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (commi da 178-ter a 178-quinquies).

 

Il comma 178-sexies prevede le seguenti modifiche alla dotazione  del Fondo per interventi strutturali di politica economica (fondo ISPE):

-          incremento di 8 milioni nel 2014;

-          riduzione di 20 milioni nel 2015;

-          incremento di 47,5 milioni annui a decorrere dal 2017.

 

In merito ai profili di quantificazione si segnala che le disposizioni contenute nel comma 178-sexies non sembrerebbero riferite ad effetti finanziari recati dai precedenti commi. Diversamente, appare necessario che sia fornita una quantificazione della stima effettuata tenuto conto, tra l’altro, che le modifiche recano effetti di segno opposto.

 

Comma 181-bis – Permute di immobili al fine di ridurre la spesa per locazioni nel bilancio dello Stato

La norma integra le disposizioni recate dall'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 che tratta di operazioni di permuta di beni appartenenti allo Stato con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. L’integrazione prevede che le permute riguardanti nuovi immobili destinati a Carceri o ad Uffici Giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello, avranno carattere di assoluta priorità e a tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno, a partire dal 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l’onere è configurato come limite di spesa, dovrebbero essere forniti chiarimenti circa le ipotesi poste alla base della quantificazione dell’autorizzazione di spesa prevista, al fine di verificarne la congruità rispetto alle finalità indicate.

 

Comma 218 – Tirocinio presso gli uffici giudiziari

Le norme apportano ulteriori modifiche all’articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98/2011 che tratta delle destinazione delle maggiori entrate derivanti dall’incremento del contributo unificato per le spese di giustizia in applicazione delle norme recate dai commi da 6 a 10 del medesimo articolo. Le modifiche elevano da 7,5 a 15 milioni di euro per il 2014 le somme destinate a  consentire di svolgere un periodo di perfezionamento a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi dal momento che la disposizione si limita a definire una nuova finalità di spesa con riferimento a somme già iscritte in bilancio.

 

Comma 317-bis  – Personale di Buonitalia S.p.A.

La norma modifica l'articolo 12, comma 18-bis,quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che tratta del transito del personale dipendente della società Buonitalia s.p.a., posta in liquidazione, all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.  Le modifiche specificano che gli ex dipendenti di Buonitalia s.p.a. possono esser inquadrati nei ruoli dell’Agenzia anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, ed anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze.

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbe precisata la misura dell’onere recato dalla proposta nonché i criteri adottati per la sua quantificazione; andrebbe altresì valutata la compensatività della stessa nell’ambito dei complessivi effetti attribuiti all’emendamento.

 

Comma 357-bis – Finalizzazione di spazi finanziari utili ai fini del patto di stabilità interno in favore della regione Sardegna

L’emendamento destina una quota, pari a 15 milioni di euro, della deroga al patto delle regioni per spesa in conto capitale, prevista dal comma 357 (di importo complessivo pari a 1.000 milioni di euro), in favore della Regione Sardegna, da utilizzare prioritariamente con le modalità previste per  il patto verticale al fine sostenere le spese connesse agli eventi alluvionali dell’8 novembre 2013.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 391-bis – Limite all’imposta di bollo per le persone non fisiche

La norma aumenta, a decorrere dal 2014, da 4.500 a 14.000 euro l’importo massimo dell’imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche.

La legge di stabilità per il 2013 ha introdotto, a decorrere dal 2013 il limite per i soggetti diversi dalle persone fisiche, di 4.500. Gli effetti di minor gettito ascritti, dal 2014, alla disposizione sono pari a 20,5 milioni annui.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi da 421-bis a 421-quinquies – Isola di Lampedusa

La norma, in relazione allo stato di crisi dell’isola di Lampedusa,  proroga dal 1° dicembre 2012 al 1° dicembre 2014 il termine fissato per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonché dei  contributi  previdenziali  ed  assistenziali  e  dei  premi  per l'assicurazione  obbligatoria   contro   gli   infortuni   e   le   malattie professionali (comma 421-bis).

Il termine per il versamento dei tributi sospesi è fissato entro la prima scadenza utile successiva al 2 dicembre 2014 in unica soluzione includendo gli interessi maturati dalla predetta data del 2 dicembre 2014 fino alla data dell’effettivo versamento (comma 421-ter).

E’ possibile per il contribuente chiedere una dilazione del pagamento; in caso di esito positivo si applicano gli interessi mentre è esclusa l’applicazione di sanzioni (comma 421-quater).

Le comunicazioni di irregolarità inviate entro la data di entrata in vigore della presente disposizione a seguito di liquidazione delle dichiarazioni (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e art. 54-bis del DPR n. 633/1972) e di controlli formali (art. 36-ter del DPR n. 600/1973) relative ai tributi sospesi sono inefficaci (comma 421-quinques).

 

In merito ai profili di quantificazione si segnala che la norma proroga il termine di sospensione per il versamento di tributi e contributi intervenendo sia su termini di versamento già scaduti (dal 1° dicembre 2012) sia su termini di versamento ancora in scadenza (fino al 1° dicembre 2014) nonché su alcune tipologie di avvisi di accertamento già inviate (entro il 1° gennaio 2014).

Si segnalano i seguenti profili in merito ai quali appare necessario acquisire chiarimenti:

-            la disposizione, escludendo l’applicazione di sanzioni e prevedendo l’applicazione di interessi a decorrere dal 2 dicembre 2014, sembra suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, di cui andrebbe valutata la compensatività nell’ambito dei complessivi effetti attribuiti all’emendamento;

-            per quanto riguarda i termini già scaduti, si chiedono chiarimenti circa la possibilità, per i contribuenti che abbiano effettuato spontaneamente versamenti comprensivi di sanzioni ed interessi (ad es. ravvedimento operoso), di chiedere la restituzione di quanto non dovuto a seguito della sospensione in esame;

-            per quanto riguarda i termini ancora in scadenza, la sospensione appare suscettibile di determinare effetti negativi di cassa con riferimento ai contribuenti che avrebbero effettuato il versamento alle scadenze fissate dalla normativa vigente;

-            la disposizione, prevedendo la possibilità di chiedere la dilazione di quanto dovuto al 2 dicembre 2014, potrebbe determinare ulteriori effetti negativi in termini di cassa per gli anni 2015 e seguenti (in base alla rateizzazione concessa);

-            sono dichiarati inefficaci le comunicazioni di irregolarità relative ai tributi sospesi inviate entro il 1° gennaio 2014. Sul punto andrebbero forniti chiarimenti sia in merito al rapporto con i contribuenti che abbiano provveduto al pagamento degli avvisi ricevuti sia in merito ai compensi in favore dei concessionari di riscossione che hanno avviato l’attività di recupero del credito.

La relazione tecnica allegata al D.L. n. 98/2011, che aveva prorogato dal 16 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 il termine di sospensione dei versamenti di tributi e contributi ha stimato effetti di minor gettito pari a 5,2 milioni per l’anno 2012.

Alla successiva proroga, dal 30 giugno 2012 al 1° dicembre 2012 (D.L. n. 95/2012), non erano stati ascritti effetti.

 

EFFETTI INDICATI DALLE ULTERIORI DISPOSIZIONI CONTENUTE

NELL’EMENDAMENTO(milioni di euro)

 

2014

2015

2016

(comma 47-bis) Continuità territoriale Stretto di Messina

3

 

 

(comma 49-bis) Sospensione Ponte sullo Stretto

0,2

 

 

(comma 52-bis) Interoperabilità sistemi di trasporto

4

3

3

 

 

 

 

(c.68-bis) Ricerca agroalimentare Sicilia

2

 

 

 

 

 

 

(c.69-ter) Aree marine protette

0,5

1

1

 

0,3

0,3

0,3

(c. 130-bis) Integrazione degli immigrati

3

 

 

 

 

 

 

(c.136-bis) Istituto Gaslini di Genova

2

2

2

 

 

 

 

(c.162-bis) Corpi civili di pace

3

3

3

 

 

 

 

(c. 165-bis) Collegi universitari

5

5

5

(c. 165- bis) Diritto allo studio

50

50

50

 

 

 

 

(c.167-bis) Sostegno all’emittenza radiotelevisiva

35

 

 

 

 

 

 

(c. 193-bis) Pallavolo femminile

2

 

 

 

 

 

 

(c. 204-bis) Reti di imprese utilizzatori di gas

2

5

5

 

 

 

 

(c. 207-bis) Orchestra di Verona

0,3

 

 

 

 

 

 

(c.289-Allegato 4) Autorizzazione di spesa L. 449/1997-Riduzione di trasferimenti alle imprese

14,1

 

 

 

 

 

 

(c. 253-bis) Orchestra del Mediterraneo

1

 

 

Copertura Tab. C

-1

 

 

 

 

 

 

(c. 282-bis) D.lgs 368/1999

30

50

50

 

 

 

 

Copertura Tab. A – MEF

-0,5

-1,5

 

Tabella C – Italia in Europa e nel Mondo

10

 

 

Tabella C – Fondo nazionale infanzia

2

 

 

Tabella C – Spettacolo e beni culturali

1

 

 

 



[1]     Articolo 3, comma 10 del DL n. 16/2012.

[2] Gli altri tributi regionali cui si fa riferimento sono indicati nell’art. 12, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 68/2011.

[3] Il comma 48 del ddl in esame, modificando l’articolo 32, commi 2 e 3, del DL 98/2011, dispone la revoca dei finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2010 (posticipando quindi tale termine di due anni rispetto a quello previsto a legislazione vigente) per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche per le quali non sia stato emanato il decreto interministeriale e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Sono altresì revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2010 (con analogo posticipo di due anni rispetto alla legislazione vigente) all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali, non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.

[4] L’articolo 25, comma 11-ter prevede che le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" tra Io svincolo di Caianello della strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88 nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte al CIPE per l'approvazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le risorse già assegnate con la delibera del CIPE n. 100/2006 e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera del CIPE n. 62/2011 sono destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina". Il comma 46 del ddl in esame ha aggiunto che tali ultime risorse siano destinate anche al complesso del collegamento autostradale Termoli - San Vittore.

[5] Sistema digitale radiomobile standard tra i corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare.