Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 1540-A) Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province
Riferimenti:
AC N. 1540/XVII     
Serie: Analisi degli effetti finanziari    Numero: 10
Data: 03/10/2013
Descrittori:
COMMISSARIO STRAORDINARIO   DECRETO LEGGE 2013 0093
DONNE   LESIONI PERSONALI
OMICIDIO   PROTEZIONE CIVILE
PROVINCE   PUBBLICA SICUREZZA
REATI SESSUALI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia
Altri riferimenti:
DL N. 93 DEL 14-AGO-13     

 


Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 1540-A

 

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province

 

(Conversione del decreto-legge 93/2013)

 

 

 

N. 10 – 3  ottobre  2013

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1540-A

Titolo breve:

 

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

 

 

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Sisto per la I Commissione

 

Ferranti per la II Commissione

 

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

Destinatario:

 

All’Assemblea

 


INDICE

 

ARTICOLO 2, comma 1, lettera 0a) 3

Intercettazioni telefoniche per il reato di atti persecutori 3

ARTICOLO 4, comma 4-bis. 4

Espulsione di cittadini stranieri 4

ARTICOLO 5, commi 2-5. 4

Finanziamento del Piano d’azione contro la violenza sessuale di genere. 4

ARTICOLO 5-bis. 6

Azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio.. 6

ARTICOLO 6-bis. 7

Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo.. 7

ARTICOLO 8, commi da 2-bis a 2-quinquies. 8

Disposizioni in materia di indennizzo alle imprese. 8

ARTICOLO 11, comma 5, lettera 0a) 9

Richiami in servizio del personale dei vigili del fuoco.. 9

ARTICOLO 11-bis. 10

Utilizzo di risorse del Fondo per i comuni montani 10

ARTICOLO 12-bis, comma 2. 11

Ricorso degli enti locali alle anticipazioni di tesoreria.. 11



PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

Si ricorda che la Commissione Bilancio ha già esaminato il testo del provvedimento nella sua formulazione originaria, esprimendo il prescritto parere nella seduta del 26 settembre 2013.

In tale seduta la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole subordinato – ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione – all’accoglimento della seguente condizione: «All'articolo 10, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: “dell'apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo” con le seguenti: “del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies”».

La condizione è stata recepita dalle Commissioni di merito mediante l’approvazione di un’apposita modifica all’articolo 10.

Si ricorda che sul testo originario del provvedimento il Servizio Bilancio ha predisposto la Nota di verifica n. 29 del 17 settembre 2013.

Successivamente le Commissioni di merito hanno concluso l’esame in sede referente, apportando modifiche e integrazioni al testo iniziale, che non risultano corredate di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le sole modifiche approvate dalle Commissioni di merito che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 2, comma 1, lettera 0a)

Intercettazioni telefoniche per il reato di atti persecutori

Le norme dispongono un’ulteriore modifica al codice di procedura penale[1] allo scopo di consentire ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche nei procedimenti relativi al reato di atti persecutori (stalking).

 

Al riguardo si rileva che la norma amplia le fattispecie dei reati per i quali possono essere disposte le intercettazioni. In proposito non si hanno rilievi da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che le eventuali ulteriori attività potranno essere finanziate a valere sugli attuali stanziamenti di bilancio.

 

ARTICOLO 4, comma 4-bis

Espulsione di cittadini stranieri

Le norme stabiliscono che possa essere disposta l’espulsione[2] del cittadino straniero nei confronti del quale sussistano gravi indizi di colpevolezza per atti di violenza in ambito domestico .

 

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che le espulsioni sono configurate come una mera facoltà e nel presupposto - sul quale appare necessaria una conferma del Governo - che le stesse saranno disposte nell’ambito delle risorse già disponibili in bilancio.

 

ARTICOLO 5, commi 2-5

Finanziamento del Piano d’azione contro la violenza sessuale di genere

Le norme integrano il testo dell’articolo che prevede un Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Le integrazioni:

         indicano ulteriori finalità operative da perseguire con il Piano, quali la sensibilizzazione degli operatori dei media per una comunicazione e informazione rispettose della rappresentazione di genere (comma 2, lettera b), la promozione di un’adeguata formazione del personale della scuola contro al discriminazione di genere (comma 2, lettera c) e  l’attivazione su tutto il territorio nazionale di azioni di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive al fine di limitare i casi di recidiva (comma 2, lettera g);

         incrementano il Fondo per le pari opportunità di 10 milioni di euro nell’anno 2013, per il finanziamento del Piano. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 22, del DL 112/2008 (assunzioni di personale in deroga alle misure limitative del turn over nel comparto sicurezza) (commi 4 e 5).

Si ricorda che il comma 5 dispone un obbligo di neutralità finanziaria riferito all’intero articolo, con esclusione della nuova autorizzazione di spesa disposta dal comma 4 (sopra richiamata).

 

Al riguardo, con riferimento all’utilizzo – con finalità di copertura – delle risorse finalizzate ad assunzioni in deroga nel comparto sicurezza (articolo 61, comma 22, del DL 112/2008), andrebbe acquisito un chiarimento del Governo circa la loro idoneità a garantire l’effettiva compensazione dell’onere sui tre saldi di finanza pubblica. Si rileva infatti che, a legislazione vigente, tali somme sono destinate a finanziare assunzioni di personale, mentre le norme in esame prevedono attività che determineranno in linea di massima spese per acquisto di beni e servizi. Con riferimento alla prima tipologia di spesa, a fronte di un determinato effetto sul saldo netto da finanziare, si produce un effetto minore (pari a circa il 51,5 per cento) sui saldi di fabbisogno e di indebitamento: ciò avviene in quanto le somme pagate a titolo di retribuzione riaffluiscono parzialmente nelle casse dello Stato in forma di imposte e di contributi. Viceversa una spesa effettuata per l’acquisto di beni e servizi determina i medesimi effetti sui tre saldi di finanza pubblica.

Andrebbe inoltre chiarito se l’integrazione della spesa disposta dal testo sia destinata a finanziare le nuove finalità del Piano sopra richiamate. A tale proposito, poiché - si ricorda – l’articolo 5 è corredato di una clausola di neutralità finanziaria (comma 5), sarebbe utile disporre comunque di un quadro delle attività che concretamente saranno realizzate, con l’indicazione delle necessità finanziarie riferibili a ciascuna di esse e delle risorse già disponibili per tali nuove finalizzazioni.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’utilizzo, nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2013, del fondo per le assunzioni in deroga della polizia di Stato, del corpo dei vigili del fuoco, dell'arma dei carabinieri, del corpo della guardia di finanza, del corpo di polizia penitenziaria e del corpo forestale dello Stato di cui all’articolo 61, comma 22, del decreto-legge n. 112 del 2008 (capitolo 3079 – Ministero dell’economia e delle finanze), si segnala che lo stesso, sulla base di un’interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, reca  le necessarie disponibilità. Al riguardo appare opportuna una conferma da parte del Governo.

 

ARTICOLO 5-bis

Azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio

Le norme dispongono che il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità[3] sia incrementato di 7 milioni di euro per l’anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.

Il finanziamento è specificatamente destinato all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera d). Tale norma prevede che debbano essere potenziate le forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.

Al relativo onere si provvede mediante la riduzione di due autorizzazioni di spesa: il Fondo per le assunzioni in deroga nel comporto della sicurezza[4]  e il Fondo per interventi strutturali di politica economica[5] (comma 1).

Il Ministro delegato per le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le nuove risorse (comma 2).

E’ stabilito che i centri antiviolenza e le case rifugio, alle quali è garantito l’anonimato, siano promossi da enti locali o da singole associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza anche di concerto, d'intesa o in forma consorziata tra loro (comma 3).

I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità imprescindibili per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici (comma 4).

 

Al riguardo si segnala che la norma non prevede l’esclusione dal patto di stabilità interno delle somme destinate alle regioni per l’attuazione degli interventi indicati dal testo. Andrebbe pertanto valutato se possano determinarsi difficoltà nell’effettivo impiego di tali risorse nell’ambito dei vincoli di spesa previsti dal patto.

Si ribadisce inoltre l’opportunità di un chiarimento – già richiesto con riferimento al precedente articolo 5 – circa l’utilizzo con finalità di copertura delle risorse finalizzate ad assunzioni in deroga nel comparto sicurezza (articolo 61, comma 22, del DL 112/2008) e circa, quindi, la loro idoneità a garantire la compensazione dell’onere sui tre saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, per quanto riguarda l’utilizzo, nella misura di 10 milioni di euro nell’anno 2013, del fondo per le assunzioni in deroga della polizia di Stato, del corpo dei vigili del fuoco, dell'arma dei carabinieri, del corpo della guardia di finanza, del corpo di polizia penitenziaria e del corpo forestale dello Stato di cui all’articolo 61, comma 22, del decreto-legge n. 112 del 2008, si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all’articolo 5, comma 2-ter.

Con riferimento all’utilizzo, nella misura di 7 milioni di euro per l’anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, del fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 – Ministero dell’economia e delle finanze), si rileva che il medesimo fondo reca, alla luce dei rifinanziamenti previsti dall’articolo 15, comma 1 del decreto-legge n. 91 del 2013 e dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013, le necessarie disponibilità. Al riguardo appare opportuna una conferma da parte del Governo.

 

ARTICOLO 6-bis

Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo

Le norme stabiliscono che, per le aree interessate da insediamenti produttivi o infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell’interno, e le regioni e gli enti locali[6] possono prevedere la contribuzione di altri soggetti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Per le predette contribuzioni non si applica l’articolo 1, comma 46, della legge 266/2005, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005 (comma 1).

Gli accordi possono anche prevedere, ai fini del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalità di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali è consentito, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica, il ricorso alla permuta di materiali o prestazioni. In tal caso, l’accordo è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell’interno, rilasciata d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina in materia di permute recata dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare[7]. In caso di accordi tra soggetti pubblici, anche non economici, la permuta può prevedere anche la cessione diretta di beni di proprietà pubblica in cambio di prestazioni o finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni di proprietà pubblica destinati a presidi di polizia.  Restano fermi i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro dell’interno[8] sono definite ulteriori modalità attuative delle disposizioni in esame, nonché individuate eccezionali esigenze per le quali può essere altresì consentito il ricorso alla predetta permuta (comma 2).

Relativamente alle aree di cui al comma 1, il prefetto può assumere iniziative volte alla semplificazione e all’accelerazione della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti pubblici interessati, anche indirettamente, alla realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale. Ove riguardino beni di proprietà pubblica, gli accordi di cui al presente articolo sono conclusi d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze (comma 3).

 

Al riguardo, ai fini di una migliore comprensione della portata normativa e dei profili finanziari delle disposizioni, appare opportuno che siano fornite indicazioni circa le specifiche attività e le iniziative oggetto degli accordi previsti dall’articolo in esame.

Quanto alla possibilità di permuta di materiali e prestazioni, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che l’autorizzazione prevista sia idonea a garantire i requisiti di efficienza ed economicità delle operazioni in questione.

 

ARTICOLO 8, commi da 2-bis a 2-quinquies

Disposizioni in materia di indennizzo alle imprese

Le norme introducono una disciplina per il risarcimento delle imprese che abbiano subito danni a materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici[9].

In particolare le norme  stabiliscono che tali imprese possano richiedere, a valere sul Fondo di solidarietà civile istituito ai sensi del DL 187/2010[[10]], un indennizzo per il ristoro dei danni subiti (comma 2-bis).

Per l'erogazione degli indennizzi le somme stanziate sul predetto Fondo sono utilizzate nel limite massimo annuo di 5 milioni di euro. Le richieste di indennizzo per il ristoro del danno che non possono essere soddisfatte a causa del predetto limite di spesa, sono prioritariamente soddisfatte nell'anno successivo. L'indennizzo è concesso per la sola parte eccedente la somma liquidata o che può essere liquidata sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata (comma 2-ter).

I criteri e le modalità per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo sono definiti, in prima attuazione e in via d'urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio, adottato - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle infrastrutture (commi 2-quater e 2-quinquies).

 

Al riguardo appare necessario che il Governo chiarisca se sul Fondo di solidarietà civile sussistano le necessarie disponibilità per far fronte all’onere recato dalle norme in esame e se la nuova spesa in esame possa pregiudicare le altre finalità del Fondo già previste a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 11, comma 5, lettera 0a)

Richiami in servizio del personale dei vigili del fuoco

Le norme dispongono l’abrogazione dell’articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del D. Lgs. 368/2001, con cui è stata data attuazione alla direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.

La norma oggetto di abrogazione - introdotta dall’articolo 4, comma 12, della legge 183/2011 - esclude dall’ambito applicativo del predetto decreto i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 139/2006, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione.

 

Si rammenta che la relazione tecnica allegata alla legge 183/2011 afferma che le norme recate dall’articolo 4, commi 11 e 12 (obbligo di motivare i richiami in servizio del personale volontario; esclusione del rapporto di impiego per i medesimi richiami in servizio) operano un chiarimento sulla disciplina applicata ai richiami del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: pertanto esse determineranno minori oneri risarcitori correlati ad eventuali spese da contenzioso.

 

Al riguardo, al fine di verificare se l’abrogazione in esame sia suscettibile di determinare effetti finanziari non previsti, andrebbe chiarita la natura del contenzioso che l’introduzione della norma intendeva escludere.

 

ARTICOLO 11-bis

Utilizzo di risorse del Fondo per i comuni montani

Legislazione vigente. L’articolo 1, comma 319, della legge n. 228/2012, stabilisce che a decorrere dall'anno 2013, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 321 (finanziamento in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati).  

Le norme stabiliscono che le risorse accantonate per il 2013 ai sensi dell’articolo 1, comma 319, della legge 228/2012, pari a 1 milione di euro, sono utilizzate nel medesimo anno per attività di progettazione preliminare di interventi pilota per la valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente e la promozione dell’uso delle energie alternative.

A tale scopo le risorse sono assegnate, con apposito decreto ministeriale, sentiti l'ANCI e l'UNCEM che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio.

 

Al riguardo, premessa l’opportunità di chiarire a quali “risorse accantonate” la norma faccia specificamente riferimento, appare necessario che il Governo assicuri che l’importo di 1 mln. per il 2013 non risulti già impegnato e che non risultino già avviate dai comuni interessati attività destinate a trovare copertura a valere sulle predette risorse.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che, da una interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato,  le risorse di cui all’articolo 1, comma 319, della legge n. 228 del 2012 relative al Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, delle quali è previsto l’utilizzo nella misura di 1 milione di euro, risultano già accantonate.

Fermo rimanendo che le attività di progettazione preliminare di interventi pilota per la realizzazione e la salvaguardia dell’ambiente e la promozione delle energie alternative a cui la predetta copertura è destinata rientrano tra le attività a cui è destinato il predetto Fondo nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 321, lettera n), della suddetta legge n. 228 del 2012, appare opportuno che il Governo chiarisca se il loro impiego possa pregiudicare gli impegni già assunti a valere sulle medesime risorse dal momento che è previsto l’utilizzo di somme già accantonate.

 

ARTICOLO 12-bis, comma 2

Ricorso degli enti locali alle anticipazioni di tesoreria

Legislazione vigente. L’articolo 1, comma 9, del decreto legge n. 35/2013, stabilisce che, per l’anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria  sia incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi. L’utilizzo della maggiore anticipazione di cui al primo periodo vincola per i comuni una quota corrispondente delle entrate dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 e per le province una quota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, per l’anno 2013.

La relazione tecnica riferita a tale comma 9 afferma che la norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica atteso che gli eventuali maggiori oneri per interessi connessi all’aumento della possibilità per gli enti locali di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria sono a carico dei predetti enti.

Le norme stabiliscono che il termine di cui all’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sia differito al 31 dicembre 2013.

 

Al riguardo, tenuto conto che la norma differisce fino alla scadenza dell’esercizio in corso l’incremento del limite massimo di ricorso da parte degli enti locali alle anticipazioni di tesoreria, andrebbe chiarito se la stessa sia suscettibile di determinare eventuali effetti negativi di cassa.



[1] All’articolo 266.

[2] Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 286/1998.

[3] Di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge n. 223/2006.

[4] art. 61, comma 22, del DL 112/2008

[5] Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

[6] Previsti dall’articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[7] Articoli da 569 a 574 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

[8] Adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[9] Di cui all'articolo 1 della legge 443/2001.

[10] V. articolo 2-bis, comma 1, del DL 187/2010.