Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 263) Modifica all'art. 31 del DL 30 dicembre 2008, n. 207 concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide
Riferimenti:
AC N. 263/XVII     
Serie: Analisi degli effetti finanziari    Numero: 12
Data: 05/11/2013
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2008 0207   INDENNIZZI
MALATI     
Organi della Camera: XII-Affari sociali

 


Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 263 e abb.

 

Modifica all’art. 31 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 concernente l’indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide

 

(Testo unificato)

 

 

 

 

 

N. 12 – 5 novembre 2013

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

263

Titolo breve:

 

Modifica all’articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l’indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide.

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

On. Benedetto Francesco FUCCI

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

testo unificato

 

 

 

 


 

 

INDICE

 

 

ARTICOLO 1. 3

Indennizzo per soggetti affetti da talidomide. 3



PREMESSA

 

Il provvedimento in esame reca la modifica all’articolo 31 del DL 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l’indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide.

Il testo è quello risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede di referente presso la Commissione Affari Sociali.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

 

ARTICOLO 1

Indennizzo per soggetti affetti da talidomide

Normativa vigente:  l'articolo 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), ha esteso ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della macromelia il beneficio dell'indennizzo già spettante alle persone che abbiano riportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie, di cui all'articolo 1 della legge n. 229/2005. L’art 31 del DL n. 207/2008, ha riconosciuto l’indennizzo suddetto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nati negli anni dal 1959 al 1965.

 

La norma:

·        estende l’indennizzo di cui all’art. 2, comma 363, della legge n. 244/2007 anche ai soggetti affetti dalla patologia in esame nati negli anni 1958 e 1966 (comma 1);

·        dispone che agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a euro 600.000 a decorrere dall’anno 2014, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all’art. 10, comma 5, del DL n. 282/2004[1] (comma 3).

 

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la norma appare suscettibile di determinare il riconoscimento di diritti soggettivi, a fronte dei quali non sembra idonea la previsione di un limite di spesa. In proposito si rinvia alle considerazioni formulate riguardo ai profili di copertura finanziaria.

Si osserva altresì che, al fine di effettuare una verifica dell’onere - indicato dalla norma in 600.000 euro annui - appare necessario acquisire dal Governo  dati ed elementi di valutazione in merito agli effetti della modifica legislativa in esame, con particolare riferimento al numero dei soggetti potenzialmente beneficiari della stessa.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita all’art. 2,  comma 363, della legge finanziaria 2008 (riguardante i soggetti affetti da sindrome da talidomide) ha quantificato prudenzialmente in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 l’onere per la liquidazione dell’indennizzo, pari a 40.000 euro pro capite, relativo a circa 200 soggetti. La RT ha inoltre specificato che a tale onere si aggiunge la spesa per la corresponsione dell’assegno una tantum, quantificato in 30 milioni di euro nel 2008[2]..

Andrebbe quindi chiarito se l’onere indicato sia o meno comprensivo di tale voce di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, la norma dispone che agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 600.000 euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10 comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Al riguardo, in considerazione della natura degli interventi previsti dal provvedimento, che appaiono suscettibili di determinare l’insorgenza di diritti soggettivi dovuti al riconoscimento di indennizzi ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, si ravvisa l’opportunità di riformulare l’autorizzazione di spesa in termini di mera previsione, introducendo conseguentemente una clausola di salvaguardia finanziaria.

Per quanto concerne l’utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 – Ministero dell’economia e delle finanze) nella misura di 600.000 euro a decorrere dall’anno 2014, appare opportuno che il Governo chiarisca se sussistano le necessarie disponibilità.

Infine, con riferimento alla formulazione del comma 3, si segnala l’opportunità di modificare il secondo periodo del comma 3, prevedendo che sia il Ministro e non il Ministero ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 



[1] “Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

[2] Si tratta di un assegno una tantum, il cui ammontare è determinato sino alla misura massima di dieci annualità dell'indennizzo previsto, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo stesso. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.