Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 100) Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica
Riferimenti:
AC N. 100/XVII     
Serie: Analisi degli effetti finanziari    Numero: 9
Data: 19/09/2013
Descrittori:
DONATORI DI ORGANI   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Organi della Camera: XII-Affari sociali

 


Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 100 e abb.

 

Disposizioni in materia di donazione del corpo

post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica

 

(Testo unificato)

 

 

 

 

 

N. 9   - 19 settembre 2013

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

100

Titolo breve:

 

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

On. Gero Grassi

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

INDICE

 

ARTICOLO 1-9. 3

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem... 3



PREMESSA

 

Il testo unificato in esame reca disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica. Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, è composto di 9 articoli e non è corredato di relazione tecnica.

Si ricorda che il provvedimento ripropone sostanzialmente il nuovo testo unificato dell’AC 746 e abbinati della XVI Legislatura. Su tale testo la V Commissione (Bilancio) aveva espresso parere favorevole con condizioni[1].

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1-9

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem

Le norme, tra l’altro, dispongono:

·        la promozione da parte del Ministero della salute – mediante l’utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente per progetti di comunicazione istituzionale – nonché da parte delle regioni e delle aziende sanitarie locali di iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle disposizioni del provvedimento in esame (articolo 2);

·        che l’utilizzo del corpo umano e dei tessuti post-mortem avvenga mediante dichiarazione sotto forma di atto pubblico o di scrittura privata. Una copia della dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento competente, di cui al successivo articolo 4, o all’ASL, che la trasmette a sua volta al centro. L’ufficio di stato civile competente per territorio procede all’iscrizione del disponente del corpo  in un apposito elenco speciale (articolo 3);

·        l’individuazione, tra le università e le ASL di alta specialità, di centri di riferimento per la conservazione e l’utilizzazione delle salme (articolo 4);

·        l’obbligo per i centri di riferimento di provvedere alla restituzione della salma alla famiglia in condizioni dignitose, entro un anno dalla data della consegna. Gli oneri relativi al trasporto della salma al momento del decesso e sino alla riconsegna alle famiglie, alla tumulazione nonché all’eventuale cremazione sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri che l’hanno presa in consegna (articolo 5);

·        il divieto dei fini di lucro per l’utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem. Eventuali donazioni di privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante l’uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento (articolo 6);

·        l’adozione da parte del Ministro della salute di un regolamento al fine di:

-        definire le modalità e i tempi per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l’utilizzo e per la restituzione in condizioni dignitose alla famiglia della salma da parte dei centri di riferimento, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme per le quali la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione;

-        indicare le cause di esclusione dell’utilizzo delle salme;

-        individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui al successivo articolo 8 (articolo 7);

·        l’autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per il 2013 e di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 per l’attuazione delle disposizioni relative agli  oneri di cui all’articolo 5, comma 2 (trasporto della salma, tumulazione o cremazione) (articolo 8, comma 1);

·        l’abrogazione dell’articolo 32 del RD 1592/1933 (articolo 9).

L’articolo 32 dispone, tra l’altro, che i cadaveri, il cui trasporto non sia fatto a spese dei congiunti o da confraternite o sodalizi che possano aver assunto impegno per trasporti funebri degli associati nonché quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali (esclusi i suicidi) - non richiesti da congiunti - sono riservati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.

                         

Al riguardo, pur rilevando che l’onere di cui all’articolo 8 è configurato come limite massimo di spesa, si evidenzia che, in base alla formulazione del testo, esso è riferito al trasporto della salma nonché alla tumulazione o alla cremazione.

Non sembrano, pertanto, ricondotte al predetto limite le attività richieste alle regioni ed alle ASL, ai sensi dell’articolo 2, e quelle riguardanti le strutture universitarie e le ASL di alta specialità sede di centri di riferimento.

In ogni caso, andrebbero acquisiti dati volti a suffragare l’idoneità delle risorse stanziate rispetto agli adempimenti previsti, nonché l’effettiva possibilità per il Ministero della salute di dare luogo alle iniziative di informazione, di cui all’articolo 2, con le risorse ad esso assegnate in base alla vigente normativa senza recare pregiudizio a programmi già avviati a valere sulle medesime risorse.

Inoltre, andrebbero precisati i riflessi degli oneri in questione sui diversi saldi di finanza pubblica, con particolare riguardo alle attività richieste alle ASL e alle università e strutture di ricerca.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che in base all’articolo 8, comma 2, la norma, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, autorizza la spesa di 1 milione di euro nell'anno 2013 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro nell'anno 2013 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, e a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Al riguardo, si rileva che l’accantonamento del fondo speciale relativo allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del quale si prevede l’utilizzo, nella misura di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, non reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento, invece, all’utilizzo, nella misura di 1 milione di euro nell’anno 2013, del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075- Ministero dell’economia e delle finanze), appare opportuno che il Governo chiarisca se il medesimo, anche alla luce del rifinanziamento previsto dall’articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013, rechi le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla formulazione del comma 2 – fatte salve le esigenze di chiarimento in precedenza formulate con riferimento ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 7 - si potrebbe valutare l’opportunità di riferire la clausola di copertura finanziaria di cui al comma 2 anziché “all’attuazione della presente legge” all’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo relativa agli oneri di cui all’articolo 5, comma 2, in materia di restituzione della salma.

 



[1] In particolare, il parere favorevole della Commissione Bilancio (seduta del 24 ottobre 2012) era condizionato alla soppressione degli oneri relativi all’annualità 2012, in considerazione della prossima chiusura dell’esercizio in questione e dell’ulteriore esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica.