XVII Legislatura

Commissioni Riunite (IX e X)

Resoconto stenografico



Seduta n. 1 di Mercoledì 13 dicembre 2017

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Bergamini Deborah , Presidente ... 3 

Missioni e sostituzioni:
Bergamini Deborah , Presidente ... 3 

Proposte di legge (Discussione e approvazione):
Bergamini Deborah , Presidente ... 3 
Basso Lorenzo (PD) , relatore per la X Commissione ... 3 
Mognato Michele (MDP) , relatore per la IX Commissione ... 4 
Bergamini Deborah , Presidente ... 4 
Giacomelli Antonello (PD) , Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico ... 4 
Bergamini Deborah , Presidente ... 4 
Basso Lorenzo (PD) , relatore per la X Commissione ... 4 
Bergamini Deborah , Presidente ... 4  ... 4  ... 4  ... 4  ... 4  ... 4 
Liuzzi Mirella (M5S)  ... 4 
Bordo Franco (MDP)  ... 5 
Tullo Mario (PD)  ... 5 
Bergamini Deborah , Presidente ... 5 
Mognato Michele (MDP) , relatore per la IX Commissione ... 5 
Bergamini Deborah , Presidente ... 5 

Votazione nominale:
Bergamini Deborah , Presidente ... 5  ... 5 

Allegato 1: Testo base adottato dalle Commissioni ... 7 

Allegato 2: Correzioni di forma ... 10

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà- Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP;
Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD;
Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA);
Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS;
Scelta Civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE;
Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD);
Fratelli d'Italia: (FdI);
Misto: Misto;
Misto-Civici e Innovatori - Energie PER l'Italia: Misto-CI-EPI;
Misto-Direzione Italia: Misto-DI;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA;
Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI;
Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE
DELLA IX COMMISSIONE
DEBORAH BERGAMINI

  La seduta comincia alle 13.5.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Missioni e sostituzioni.

  PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, sono in missione i deputati Alfreider, Bosco, Coppola, Epifani, Ferrara, Meta, Francesco Saverio Romano, Taranto e Vignali.
  Comunico inoltre che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento, la deputata Lara Ricciatti è sostituita dal deputato Stefano Quaranta.

Discussione e approvazione delle proposte di legge: Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato (C. 4619, approvata dalla 8ª Commissione permanente del Senato, C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta).

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione, in sede legislativa, della proposta di legge C. 4619, approvata dalla 8ª Commissione permanente del Senato, e delle proposte di legge C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta, di cui è disposto l'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertenti su identica materia.
  Ricordo che le Commissioni hanno già esaminato in sede referente le proposte di legge in titolo dal 20 settembre 2017 e hanno adottato come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 4619.
  Nella seduta del 18 ottobre le Commissioni hanno quindi approvato gli identici emendamenti Abrignani 1.9 e Vignali 1.10 in una nuova riformulazione, l'emendamento Minnucci 2.6, anch'esso riformulato e, infine, gli identici emendamenti Abrignani 2.7 e Ginefra 2.8.
  Avendo quindi acquisito i prescritti pareri delle Commissioni, in data 16 novembre 2017 è stato ulteriormente approvato l'emendamento 1.1000 dei relatori, volto a recepire un'osservazione posta nel parere del Comitato per la legislazione, conferendo mandato ai relatori medesimi a riferire in senso favorevole all'Assemblea.
  Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento in sede legislativa, cui l'Assemblea ha consentito nella seduta odierna.
  Dichiaro, quindi, aperta la discussione sulle linee generali.
  Invito i relatori per la IX e per la X Commissione, rispettivamente, i deputati Michele Mognato e Lorenzo Basso, a svolgere la relazione introduttiva, se ritengono anche rinviando alle considerazioni già svolte nel corso dell'esame in sede referente.

  LORENZO BASSO, relatore per la X Commissione. Grazie. Abbiamo fatto una discussione approfondita di questo provvedimento, quindi noi richiamiamo le relazioni e la discussione fatte in sede referente Pag. 4e proponiamo anche di adottare, come testo base, il testo licenziato appunto in sede referente (vedi allegato 1).

  MICHELE MOGNATO, relatore per la IX Commissione. Confermo quanto esposto e proposto dal collega Basso.

  PRESIDENTE. Chiedo allora al rappresentante del Governo se intende intervenire o si riserva di farlo in sede di replica.

  ANTONELLO GIACOMELLI, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Mi riservo di intervenire successivamente.

  PRESIDENTE. Grazie. Chiedo se vi sono deputati che intendono intervenire in sede di discussione sulle linee generali.
  Non ci sono altri interventi. Non intendendo replicare i relatori e il rappresentante del Governo, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali e do nuovamente la parola ai relatori.

  LORENZO BASSO, relatore per la X Commissione. Riteniamo per la discussione che abbiamo fatto, per la tempistica che ci siamo dati, avendo recepito gli emendamenti che servivano a tenere conto di tutte le esigenze, di tutte le istanze, sia quelle dei consumatori utenti, sia quelle dei lavoratori dei call center in regola, di aver portato a termine il compito che ci eravamo dati.
  Riterremmo utile, se tutti i Gruppi fossero d'accordo e se la presidenza volesse procedere a una richiesta di rinuncia per gli emendamenti, di procedere direttamente con il voto finale.

  PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dei relatori Mognato e Basso di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede legislativa il testo della proposta di legge C. 4619 approvata dalla 8ª Commissione permanente del Senato, nel nuovo testo risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente (vedi allegato 1).

  (È approvata).

  PRESIDENTE. Chiedo ai rappresentanti dei gruppi se intendano dunque, come richiesto anche dall'onorevole Basso, rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di pervenire all'approvazione del testo licenziato in sede referente dalle Commissioni in tempi congrui, tali da permetterne l'approvazione nell'altro ramo del Parlamento.
  Prendo atto della volontà dei gruppi di rinunciare alla presentazione di emendamenti e avverto che si procederà alla votazione del testo articolo per articolo e quindi alla votazione finale.
  Passiamo all'esame dell'articolo 1.
  Nessuno chiedendo di intervenire, lo pongo in votazione.

  (È approvato all'unanimità).

  PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2.
  Nessuno chiedendo di intervenire, lo pongo in votazione.

  (È approvato all'unanimità).

  PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3.
  Nessuno chiedendo di intervenire, lo pongo in votazione.

  (È approvato).

  PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4.
  Nessuno chiedendo di intervenire, lo pongo in votazione.

  (È approvato).

  PRESIDENTE. È pertanto esaurita la votazione degli articoli del provvedimento. Avverto che non sono stati presentati ordini del giorno.
  Chiedo ai colleghi se vogliano intervenire in sede di dichiarazione di voto finale.

  MIRELLA LIUZZI. Grazie, presidente. Solo per lasciare agli atti e al resoconto di questa seduta che quando abbiamo iniziato questo percorso alla Camera, ad ottobre, avevo già evidenziato come fosse di difficile Pag. 5approvazione anche nell'altro ramo del Parlamento proprio perché eravamo a fine legislatura. Quindi, se volevamo vedere l'approvazione di questa legge, avremmo dovuto approvarla così come ci era giunta dal Senato. Tra l'altro era un testo abbastanza buono e poteva essere facilmente votato in maniera positiva anche dal nostro gruppo.
  Oggi siamo al 13 dicembre con il probabile scioglimento delle Camere tra qualche giorno, con il Senato impegnato in alcune votazioni molto importanti e probabilmente con la votazione finale della legge di bilancio, per cui sarà molto complicato che questa legge venga approvata in maniera definitiva.
  Peccato, perché se avessimo scelto l'altra strada, ovvero se ad ottobre non avessimo modificato questa proposta, probabilmente adesso sarebbe già legge. Dichiaro in ogni caso il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.

  FRANCO BORDO. Si tratta di un percorso travagliato, però riteniamo che questo provvedimento sia un provvedimento utile in modo particolare ai nostri consumatori, ai cittadini italiani, e il nostro auspicio è che davvero possa venire approvato, seppur i tempi siano ristretti, in forma definitiva al Senato. Esprimo il voto favorevole di Articolo 1-MDP.

  MARIO TULLO. Telegrafico, per esprimere il voto favorevole del Partito Democratico e ringraziare i relatori per il lavoro che hanno svolto. Lo spirito con cui tutti noi abbiamo fatto alcune modifiche ci consente oggi di mandare al Senato questo testo, che speriamo i colleghi senatori abbiano il tempo di convertire in legge.

  PRESIDENTE. Grazie. Se non vi sono altri interventi, avverto che i relatori hanno predisposto una proposta di modifica formale che è in distribuzione. Invito i relatori a darne lettura (vedi allegato 2).

  MICHELE MOGNATO, relatore per la IX Commissione. È una correzione formale che riguarda solo il titolo. Noi abbiamo fatto una modifica, come prima veniva ricordato, con cui sono stati accolti gli emendamenti all'articolo 2, e abbiamo previsto due codici o prefissi, mentre il titolo della legge prevedeva un prefisso unico.
  Pertanto la correzione di forma riguarda il titolo, nel senso di sostituire le parole: «un prefisso unico nazionale» con le seguenti: «prefissi nazionali», e, a seguito dell'altro emendamento che è stato approvato, dopo le parole: «a scopo» inserire la parola: «statistico,» prima di «promozionale». Questa modifica quindi si sostanzia nell'inserimento di una parola, e non in una sostituzione, in coerenza con la riformulazione dell'emendamento proposta dal Governo con il Sottosegretario Giacomelli.

  PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di correzioni di forma dei relatori.

  (È approvata).

  La Presidenza si ritiene autorizzata al coordinamento formale del testo. Avverto che si procederà ora alla votazione finale della proposta di legge, che avrà luogo per appello nominale.

Votazione nominale.

  PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge C.4619 approvata dalla 8ª Commissione permanente del Senato, di cui si è concluso l'esame.
  Invito i segretari della Commissione, onorevole Liuzzi e onorevole Culotta, a procedere all'appello nominale.

  (Segue la votazione).

  PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
  Comunico il risultato della votazione: Proposta di legge C. 4619, approvata dalla 8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica: «Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche Pag. 6 a scopo promozionale e di ricerche di mercato», con modificazioni e con il seguente nuovo titolo «Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato»:

  Presenti e votanti... 42
  Maggioranza... 22
  Hanno votato sì... 42

  (Sono in missione 9 deputati).

  (Le Commissioni approvano).

  Risultano assorbite le proposte di legge Liuzzi ed altri: Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di comunicazioni commerciali indesiderate (C. 3617) e Quaranta ed altri: Disposizioni in materia di comunicazioni commerciali indesiderate (C. 4007).

  Hanno votato sì: Abrignani, Allasia, Anzaldi, Arlotti, Basso, Becattini, Benamati, Bergamini, Nicola Bianchi, Bini, Franco Bordo, Bruno Bossio, Cancelleri, Cardinale, Carinelli, Carloni, Castricone, Crippa, Crivellari, Culotta, Da Villa, Fantinati, Fauttilli, Folino, Gandolfi, Garofalo, Iacono, Liuzzi, Minnucci, Mognato, Montroni, Mura, Pagani, Polidori, Quaranta in sostituzione di Ricciatti, Paolo Nicolò Romano, Scuvera, Senaldi, Spessotto, Tullo, Vallascas, Veronica Zanetti.
  La seduta è tolta.

  La seduta termina alle 13.25.

Pag. 7

ALLEGATO 1

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato (C. 4619, approvata dalla 8ª Commissione permanente del Senato, C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta)

TESTO BASE ADOTTATO DALLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
  2. Possono iscriversi, a seguito di loro specifica richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche per via telematica o telefonica, al registro pubblico delle opposizioni istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
  3. Nel registro di cui al comma 2 sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.
  4. Gli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, possono revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del medesimo regolamento, in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica.
  5. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.
  6. È valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel registro di cui al comma 2.
  7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione Pag. 8commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento.
  8. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti.
  9. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del medesimo codice. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
  10. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla presente legge, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
  11. Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per l'effettuazione delle chiamate telefoniche.
  12. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.
  13. Al fine di rendere più agevole e meno costosa la consultazione periodica del registro da parte degli operatori di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge detta criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le modalità previste dall'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, conformandosi ai seguenti criteri:

   a) promuovere l'adozione da parte del gestore del registro e degli operatori di forme tecniche, anche mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate, con il fine di contenere il costo delle tariffe di consultazione preliminare del registro;

   b) prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui non siano state comminate, negli ultimi cinque anni, le sanzioni di cui all'articolo 162, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

   c) prevedere comunque, nella determinazione delle tariffe, l'integrale copertura dei costi di tenuta del registro.

  14. È vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione di tale divieto, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
  15. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari Pag. 9vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed è altresì disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge.

Art. 2.

  1. Tutti gli operatori che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. Gli operatori esercenti l'attività di call center provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni previsto al periodo precedente, oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 3.

  1. Agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Pag. 10

ALLEGATO 2

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato (C. 4619, approvata dalla 8ª Commissione permanente del Senato, C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta).

CORREZIONI DI FORMA

  Al titolo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: «un prefisso unico nazionale» con le seguenti: «prefissi nazionali»;

   b) dopo le parole: «a scopo» inserire la seguente: «statistico,».