XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 10 di Mercoledì 26 aprile 2017

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ferranti Donatella , Presidente ... 2 

Proposta di legge (Seguito della discussione) :
Ferranti Donatella , Presidente ... 2 
Vazio Franco (PD)  ... 3 
Migliore Gennaro (PD) , sottosegretario di Stato alla Giustizia ... 3 
Ferranti Donatella , Presidente ... 3  ... 3 

ALLEGATO: Emendamenti approvati in linea di principio ... 4

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà- Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP;
Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD;
Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA);
Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS;
Scelta Civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE;
Civici e Innovatori: (CI);
Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;
Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR;
Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA;
Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri;
Misto-UDC: Misto-UDC;
Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI.

Testo del resoconto stenografico
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PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
DONATELLA FERRANTI

  La seduta comincia alle 14.55.

  (La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Seguito della discussione della proposta di legge: Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. (C. 2962 Verini).

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge C. 2962 Verini, recante Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. Sono stati presentati dal relatore alcuni emendamenti al testo base (vedi allegato). Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del regolamento, gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro. Considerato che in sede legislativa i pareri delle predette Commissioni hanno carattere vincolante e considerata la necessità di evitare che le Commissioni in sede legislativa trasmettano alle competenti Commissioni per i prescritti pareri anche gli emendamenti destinati con ogni probabilità ad essere respinti, la prassi, per ragioni di economia procedimentale, ha individuato nelle votazioni in linea di principio una modalità di selezione degli emendamenti da trasmettere alle competenti Commissioni per l'acquisizione dei pareri.
  Ricordo che le votazioni in linea di principio sono mere deliberazioni di natura orientativa, sostanzialmente volte ad appurare l'esistenza o meno di una volontà della Commissione di richiedere quei pareri alla cui positiva espressione è condizionata l'approvazione degli emendamenti interessati. Se l'emendamento votato in linea di principio risulta respinto, la deliberazione ha il valore sostanziale di reiezione definitiva della proposta emendativa e l'emendamento non deve essere trasmesso al parere della competente Commissione; se l'emendamento risulta invece approvato, la deliberazione della Commissione ha solo valore procedurale, poiché l'approvazione in linea di principio rappresenta la condizione per la trasmissione della richiesta di parere. Una volta acquisito il parere della Commissione filtro, la Commissione in sede legislativa deve procedere ad una seconda votazione avente carattere definitivo. Invito Pag. 3il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti del relatore.

  FRANCO VAZIO. Naturalmente, raccomando l'approvazione degli emendamenti da me presentati.

  GENNARO MIGLIORE, sottosegretario di Stato alla Giustizia, esprimo parere favorevole sulle proposte emendative presentate dal relatore.

  PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 1.5.

  (È approvato) (vedi allegato).

  Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 1.4.

  (È approvato) (vedi allegato).

  Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 1.3.

  (È approvato) (vedi allegato).

  Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 1.6.

  (È approvato) (vedi allegato).

  PRESIDENTE. Gli emendamenti approvati in linea di principio saranno trasmessi alle Commissioni I, V e XI, per l'espressione del parere di competenza.
  Rinvio, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

Pag. 4

ALLEGATO

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. C. 2962 Verini.

EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO

Art. 1

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui al comma 1 non determinano effetti sulla competenza per territorio per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.».

  Conseguentemente aggiungere dopo il comma 3 il seguente comma:

«3-bis. I procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi al giudice di pace di Città della Pieve sono attribuiti alla competenza del Giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro».

1. 5. Il Relatore.

Al comma 4, sostituire la parola «opportune» con la parola «eventuali».
1. 4. Il Relatore.

  Al comma 5, sostituire le parole «Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374» con le parole «Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura».

1. 3. Il Relatore.

  Al comma 6, sostituire le parole «in servizio presso gli uffici del giudice di pace di Città della Pieve e di Orvieto» con le parole «in servizio presso l'ufficio del giudice di pace di Orvieto».

1. 6. Il Relatore.