XVII Legislatura

Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria

Resoconto stenografico



Seduta n. 64 di Mercoledì 21 dicembre 2016

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Pagano Alessandro , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA NELLA PROSPETTIVA DI UNA RAZIONALIZZAZIONE DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA. POTENZIALITÀ E CRITICITÀ DEL SISTEMA NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

Audizione del direttore dell'Agenzia
delle entrate, Rossella Orlandi.

Pagano Alessandro , Presidente ... 3 ,
Orlandi Rossella , direttore dell'Agenzia delle entrate ... 3 ,
Pagano Alessandro , Presidente ... 17 ,
Pelillo Michele (PD)  ... 17 ,
Orlandi Rossella , direttore dell'Agenzia delle entrate ... 18 ,
Pelillo Michele (PD)  ... 19 ,
Orlandi Rossella , direttore dell'Agenzia delle entrate ... 19 ,
Pelillo Michele (PD)  ... 21 ,
Orlandi Rossella , direttore dell'Agenzia delle entrate ... 21 ,
Pelillo Michele (PD)  ... 21 ,
Orlandi Rossella , direttore dell'Agenzia delle entrate ... 21 ,
Pagano Alessandro , Presidente ... 21

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALESSANDRO PAGANO

  La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  (Così rimane stabilito).

Audizione del direttore dell'Agenzia
delle entrate, Rossella Orlandi.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, che, anche a nome dei colleghi, ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione.
  Sono, inoltre, presenti il dottor Paolo Savini, direttore centrale gestione tributi, il dottor Giuseppe Buono, direttore centrale tecnologie e innovazione, e il dottor Sergio Mazzei, capo ufficio stampa, che ringrazio per la loro presenza.
  L'audizione si inquadra nell'ambito dell'indagine conoscitiva su «L'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale».
  Do la parola alla dottoressa Orlandi, con riserva per me e per i colleghi di rivolgerle, al termine del suo intervento, domande e richieste di chiarimento.

  ROSSELLA ORLANDI, direttore dell'Agenzia delle entrate. Signor presidente, onorevoli senatori e deputati, vi ringrazio per avermi dato, ancora una volta, l'opportunità di essere audita davanti alla Commissione. L'obiettivo di quest'audizione è aggiornarvi sullo stato di attuazione della dichiarazione precompilata, dell'inserimento del canone TV nella bolletta elettrica, della fatturazione elettronica e sull'impatto che le nuove misure di contrasto all'evasione contenute nel decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016 avranno sul sistema dell'anagrafe tributaria.
  Con riguardo al modello 730 e al modello unico precompilati, questa onorevole Commissione è interessata a conoscere l'andamento dei flussi informativi con i contribuenti e con i soggetti tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati da inserire nella dichiarazione dei redditi, nonché il numero dei contribuenti che si sono avvalsi della dichiarazione precompilata autonomamente ovvero attraverso i CAF.
  Questa onorevole Commissione ha chiesto, inoltre, di conoscere lo stato di attuazione dell'inserimento del canone TV nelle bollette elettriche e le eventuali criticità ancora presenti, in particolare quelle relative alle utenze elettriche di tipo residenziale con potenza impegnata di 4,5 o 6 kilowatt.
  In questa sede illustrerò, inoltre, l'andamento della fatturazione elettronica, le criticità ancora persistenti e le problematiche relative all'archiviazione delle fatture elettroniche.
  Infine, mi soffermerò sulle disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2016, n. 225, concernente le misure di contrasto all'evasione Pag. 4fiscale, la cui attuazione comporterà una profonda evoluzione dell'anagrafe tributaria.
  Da quest'anno l'Agenzia delle entrate, nell'ottica di valorizzare i dati trasmessi dagli enti esterni, ha precompilato la dichiarazione dei redditi non solo nei confronti dei soggetti che presentano il modello 730, ma anche nei confronti di coloro che presentano il modello unico. In questo modo alla totalità dei contribuenti persone fisiche vengono rese disponibili le informazioni di cui dispone l'Agenzia delle entrate con riferimento agli oneri deducibili e detraibili e alla certificazione dei sostituti d'imposta e agli immobili.
  Complessivamente risultano trasmessi all'Agenzia delle entrate circa 19,8 milioni di modelli 730 e circa 10 milioni di modelli Unico. Relativamente al modello 730 le dichiarazioni inviate dai contribuenti direttamente tramite l'apposita applicazione disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate sono pari a circa 2 milioni, contro gli 1,4 milioni di dichiarazioni trasmesse nel 2015. I risultati mostrano un incremento del numero dei soggetti che inviano la dichiarazione direttamente all'Agenzia (più 43 per cento) grazie alla maggiore completezza della dichiarazione precompilata e alla sempre maggiore facilità d'uso dell'applicazione. Nello stesso periodo sono stati richiesti dai CAF e dai professionisti i modelli 730 relativi a circa 14,8 milioni di contribuenti.
  Passo all'andamento dei flussi. Con riguardo ai flussi informativi pervenuti da soggetti esterni, si confermano i dati forniti nell'audizione del 20 luglio. Si ricorda, al riguardo, che sono circa 700 milioni i dati pervenuti dagli enti esterni e confluiti nella dichiarazione precompilata 2016.
  In particolare, sono state inviate circa 400 milioni di ricette del Servizio sanitario nazionale, per un importo di ticket pari a 1,5 miliardi e 120 milioni di documenti fiscali, per un importo di spesa complessivo pari a 13 miliardi di euro. In totale, sono stati resi disponibili all'Agenzia delle entrate e utilizzati ai fini della compilazione della dichiarazione oltre 520 milioni di documenti di spesa, per un importo di spesa sanitaria complessiva pari a circa 14,5 miliardi e riguardanti circa 50 milioni di cittadini.
  Si ricorda, inoltre, che, come già evidenziato nelle precedenti audizioni, per l'anno d'imposta 2015, a causa delle difficoltà tecniche, che ben ricorderete, legate alle modalità di conservazione dei dati delle farmacie, esse non hanno comunicato all'Agenzia delle entrate la gran parte delle spese per farmaci sostenute nel 2015.
  Pertanto, al fine di non disorientare i contribuenti fornendo loro un dato parziale, si è preferito non utilizzare le limitate informazioni pervenute dalle farmacie, mettendo invece a disposizione dei contribuenti tutti i dati relativi ai ticket farmaceutici che l'Agenzia ha acquisito direttamente dal sistema tessera sanitaria. Tale criticità è limitata al primo anno di trasmissione delle informazioni da parte delle farmacie e, pertanto, per l'anno 2016 si prevede l'invio completo dei dati relativi ai farmaci.
  Per quanto riguarda gli altri flussi, sono pervenute 7,4 milioni di comunicazioni di avvenuto bonifico relative a bonus per ristrutturazioni, arredo e risparmio energetico, per una spesa complessiva di 27,2 miliardi di euro. Sono stati comunicati i dati dei 3,6 milioni di soggetti che hanno versato contributi alle forme di previdenza complementare, per un importo di 4,7 miliardi. Sono pervenute più di 3 milioni di comunicazioni, per un importo di 2,4 miliardi di euro, per quanto riguarda le spese di istruzione comunicate dalle università. Sono state ricevute, infine, 700 mila comunicazioni, per un importo di 3 miliardi di euro, per quanto concerne le spese funebri.
  Ai dati affluiti dagli enti esterni si aggiungono le informazioni fiscali già presenti in anagrafe tributaria, quali, per esempio, i versamenti effettuati nel modello F24, i dati relativi alle compravendite immobiliari e ai contratti di locazione registrati, nonché i dati derivanti dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente trasmessi dai sostituti d'imposta con riguardo alle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, pensioni e compensi per attività occasionali e di lavoro Pag. 5 autonomo (circa 62 milioni di certificazioni uniche).
  L'Agenzia delle entrate prosegue le attività volte a incrementare le informazioni da inserire nella dichiarazione precompilata 2017, al fine di rendere sempre più completa la precompilazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, con riferimento alle spese sanitarie, si è incrementato in misura rilevante il novero dei soggetti tenuti a comunicare i dati al Sistema tessera sanitaria a partire dal 2016. La legge di stabilità ha previsto, infatti, che, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, l'Agenzia delle entrate utilizzi anche i dati relativi alle prestazioni sanitarie inviate al Sistema tessera sanitaria da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al Servizio sanitario nazionale.
  Inoltre, sempre a decorrere dall'anno d'imposta 2016, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre ha stabilito che l'Agenzia delle entrate utilizza, altresì, i dati relativi alle prestazioni sanitarie inviate al Sistema tessera sanitaria da parte degli esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci, quali, ad esempio, le parafarmacie, da parte degli iscritti all'albo degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche, dei tecnici sanitari di radiologia medica e degli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico. Quindi, si è completato il quadro delle prestazioni sanitarie.
  Con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze rispettivamente del 2 agosto 2016 e del 16 settembre sono stati stabiliti i termini e le modalità tecniche di trasmissione dei dati delle citate ulteriori spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, nonché la messa a disposizione dei suddetti dati all'Agenzia delle entrate.
  L'Agenzia ha, contestualmente, emanato due provvedimenti con i quali sono state definite le modalità tecniche di utilizzo dei dati e delle spese sanitarie trasmessi dalle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate e dagli altri soggetti richiamati. Con riferimento ai citati decreti e provvedimenti, sono stati acquisiti gli appositi pareri preventivi dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
  In relazione agli altri oneri detraibili, sono in corso le attività volte ad acquisire i dati dei rimborsi delle spese universitarie erogati da soggetti diversi dalle università, ad esempio gli enti per il diritto allo studio, nonché le informazioni relative alle spese sostenute dai singoli condomini con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuate sulle parti comuni di edifici residenziali.
  Inoltre, si sta valutando la possibilità di raccogliere, a partire dall'anno d'imposta 2017, i dati relativi alle spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido. Si tratta di oneri che negli anni passati hanno fatto registrare elevate frequenze in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.
  Oltre alle attività volte ad acquisire nuovi dati per rendere più completa la dichiarazione, l'Agenzia continua a impegnarsi per migliorare la qualità delle informazioni da riportare nella dichiarazione, con particolare attenzione ai dati relativi ai terreni e ai fabbricati presenti nelle banche dati catastali e ai dati derivanti dai contratti di locazione.
  Si segnala, infine, che, nell'ottica di un rapporto con il contribuente improntato su trasparenza e collaborazione, anche quest'anno, grazie alle informazioni comunicate dai sostituti d'imposta tramite le certificazioni uniche, è stato possibile individuare i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione, pur avendo percepito redditi da lavoro dipendente o da pensione da più sostituti, nessuno dei quali, in base alle certificazioni pervenute, avrebbe effettuato il conguaglio delle imposte.
  L'Agenzia ha, pertanto, inviato 156 mila lettere bonarie ai cittadini interessati, invitandoli a verificare la sussistenza dell'anomalia, a effettuare il corretto assolvimento degli obblighi tributari ed eventualmente a presentare, qualora effettivamente tenuti, il modello unico entro il 29 dicembre 2016, beneficiando, grazie all'istituto del ravvedimento operoso, di Pag. 6una significativa riduzione delle sanzioni dovute per tardiva dichiarazione ed evitando così di incorrere in controlli successivi.
  È il secondo anno. L'anno scorso l'operazione ha avuto un grande successo. La cosa che abbiamo notato è che comunque sono diminuiti i numeri. Quindi, l'operazione di informazione che è stata fatta l'anno scorso, mandando circa 220 mila lettere, ha fatto sì che si sia diffusa una maggiore consapevolezza dell'obbligo di presentare la dichiarazione. Questi sono, in gran parte, casi di non conoscenza delle regole: le persone, praticamente, non capendo che devono fare la dichiarazione, non la presentano e poi si trovano, due o tre anni dopo, con un avviso di accertamento pesante.
  Quest'attività di informazione preventiva ha portato, l'anno scorso, su 220 mila casi di contribuenti che, pur essendo obbligati, non presentavano la dichiarazione a 105 mila casi in cui gli stessi hanno rimediato all'errore presentando la dichiarazione. Vuol dire che l'operazione di raffinamento comincia a funzionare. Sono convinta che, nel giro di 2-3 anni, diventerà fisiologico l'incremento del tasso di quelli che presentano la dichiarazione. Questa è proprio la filosofia di cambiamento che proviamo a mettere in atto. È proprio un esempio lampante.
  Per quanto riguarda il canone – è stato una grande fatica, quest'anno –, dallo scorso mese di luglio è stato avviato il nuovo sistema di riscossione del canone TV a uso privato introdotto dalla legge di stabilità per l'anno 2016, con le prime operazioni di addebito del canone nelle fatture per la fornitura di energia elettrica per i cittadini titolari di un'utenza di tipo domestico residenziale. Si riportano di seguito i punti essenziali dell'iter procedurale delineato dalle disposizioni attuative, anche al fine di una maggiore comprensibilità dei primi risultati conseguiti, che poi vengono descritti.
  Il regolamento attuativo – decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia del 13 maggio 2016 – prevede che le imprese elettriche addebitino il canone sulla base delle informazioni ricevute all'inizio di ogni mese da parte di Acquirente Unico Spa. Tali informazioni tengono conto sia dei dati della residenza presenti sui contratti per la fornitura di energia elettrica registrati nel Sistema informativo integrato, sia della presenza di eventuali motivi di non addebito comunicati all'Agenzia delle entrate (esenzioni o pagamenti effettuati con altre modalità).
  Con particolare riguardo ai contratti della tipologia D3 stipulati prima del 2016, per i quali non è disponibile l'informazione circa la residenza dell'utente nel luogo di fornitura, come previsto dal regolamento attuativo, l'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni risultanti in anagrafe tributaria, ha individuato i contribuenti per i quali il luogo di erogazione dell'energia corrisponde alla residenza anagrafica. Nella prima fattura emessa successivamente al 1° luglio 2016 sono addebitate tutte le rate di canone scadute nel periodo gennaio-luglio (70 euro), per poi proseguire con l'addebito nelle successive rate (10 euro al mese, fino a ottobre).
  Le somme riscosse a titolo di canone sono riversate all'Erario delle imprese elettriche entro il giorno 20 del mese successivo all'incasso. Inoltre, l'articolo 5 del regolamento ha previsto specifici obblighi di rendicontazione all'Agenzia delle entrate delle operazioni effettuate da parte di Acquirente Unico e delle imprese elettriche, al fine di consentire il controllo sulla correttezza e tempestività degli addebiti effettuati, nonché sul corretto versamento del canone da parte dei contribuenti.
  In particolare, Acquirente Unico trasmette mensilmente all'Agenzia delle entrate i dati relativi al canone addebitabili e accreditabili nelle fatture elettriche relative al mese precedente. Le imprese elettriche sono tenute a trasmettere, sempre mensilmente, le informazioni concernenti il canone addebitato, accreditato e riscosso nel mese precedente.
  Il regolamento ha disposto che in sede di prima applicazione la rendicontazione delle operazioni effettuate nel primo mese di addebito, cioè luglio 2016, avvenisse entro Pag. 7 il secondo mese successivo, 30 settembre 2016.
  La dinamicità del processo di riscossione e riversamento del canone sopra delineato non consente, allo stato attuale, una definitiva quantificazione degli effetti. Infatti, le imprese elettriche utilizzano i dati comunicati da Acquirente Unico mensilmente per inserire il canone TV nelle fatture emesse in base alle diverse periodicità previste contrattualmente (mensili, bimestrali e trimestrali) con cadenze diverse (mesi pari e mesi dispari).
  Ad esempio, in caso di fatturazione trimestrale del periodo giugno-agosto, con emissione della bolletta a settembre, il canone addebitato è stato di 90 euro, con scadenza di pagamento nel mese di settembre stesso o di ottobre. Invece, nel caso di fatturazione bimestrale nel periodo giugno-luglio, con emissione della bolletta ad agosto, il canone addebitato è di 80 euro, con scadenza dei pagamenti ad agosto e settembre. Sono regole, però, diverse, che dipendono dalle aziende elettriche.
  Occorre poi considerare che le imprese elettriche effettuano i riversamenti entro il 20 del mese successivo all'incasso e che i cittadini possono pagare con ritardo le fatture.
  Ciò premesso, allo stato attuale sono disponibili i dati relativi a quanto complessivamente addebitabile per il 2016 dalle imprese elettriche, a quanto addebitato e riscosso dalle imprese elettriche fino al mese di ottobre e a quanto riversato dalle stesse mediante il modello F24 entro il 20 novembre.
  Ai fini di una prima valutazione degli effetti della nuova normativa introdotta occorre considerare che dai flussi informativi trasmessi all'Agenzia delle entrate da Acquirente Unico emerge che l'importo del canone TV a uso privato complessivamente addebitabile nelle fatture per energia elettrica è pari a circa 2 miliardi 272 milioni di euro. L'importo addebitato dalle imprese elettriche fino al 31 ottobre 2016 è pari a 2.129 milioni di euro, cioè al 94 per cento. È presumibile ritenere che la differenza sia stata addebitata nei mesi di novembre e dicembre, a seconda dei cicli di fatturazione, ma, per averne contezza, occorre attendere le relative rendicontazioni da parte delle imprese elettriche.
  Non si può escludere, tuttavia, che, a causa delle difficoltà rappresentate da alcune imprese elettriche, i contribuenti potrebbero aver già provveduto spontaneamente al pagamento mediante il modello F24. Alla data del 29 novembre risultavano versati autonomamente da cittadini mediante il modello F24 circa 15 milioni di euro. Le imprese elettriche, invece, hanno già riversato fino a novembre – quindi, gli incassi di ottobre – 1 miliardo 850 milioni di euro.
  Dalle informazioni acquisite per le vie brevi dalle imprese elettriche maggiori si può stimare un incasso complessivo, entro il 31 dicembre, di oltre 2 miliardi di euro, fermo restando che eventuali riversamenti riferiti al cambio 2016, in caso di pagamento tardivo delle fatture da parte degli utenti, potranno essere effettuati anche nel 2017.
  Vediamo le criticità. Il meccanismo alla fine ha funzionato, con molta fatica, ma quali sono i conti ancora aperti? Per l'attuazione del nuovo sistema di riscossione del canone TV l'Agenzia delle entrate ha emanato tutti gli atti previsti dalla legge di stabilità per il 2016 e dal regolamento. In particolare, col provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 sono stati definiti le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva che i contribuenti sono tenuti a presentare annualmente per superare la presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo introdotta dalla citata legge di stabilità ed è stato approvato il relativo modello.
  Successivamente, con il provvedimento del 21 aprile, considerata la necessità di garantire ai contribuenti più tempo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva, assicurando al contempo alle imprese elettriche la possibilità di effettuare la corretta fatturazione del canone a partire da luglio 2016, è stato prorogato al 16 maggio il termine di presentazione.
  Con provvedimento del 4 maggio sono stati, inoltre, definiti le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva Pag. 8 di sussistenza dei requisiti di esenzione dal pagamento del canone TV per effetto di convenzioni internazionali ed è stato approvato il relativo modello.
  In data 18 maggio è stata sottoscritta l'intesa fra l'Agenzia delle entrate e Acquirente Unico per la trasmissione dei dati utili all'addebito del canone nelle fatture elettriche, secondo quanto disposto dall'articolo 2, commi 1 e 2, del regolamento. Il 21 giugno scorso è stata pubblicata la circolare n. 29, con la quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo regolamento, sono stati forniti chiarimenti in relazione alle regole di determinazione dell'importo del canone TV dovuto per le varie casistiche.
  Con la risoluzione n. 50, del 24 giugno sono stati, inoltre, istituiti gli appositi codici tributi per consentire alle imprese elettriche di riversare all'Erario, tramite modello F24, le somme riscosse a titolo di canone e di recuperare in compensazione, sempre tramite modello F24, le somme rimborsate ai clienti a titolo di canone, così come previsto dall'articolo 6, comma 7 del regolamento.
  Con la risoluzione n. 53, del 7 luglio sono stati istituiti i codici tributo per consentire il versamento del canone TV mediante il modello F24 entro il 31 ottobre 2016. Dal 1° settembre, pertanto, hanno potuto effettuare il pagamento del canone mediante modello F24 i cittadini che non hanno ricevuto l'addebito in fattura in quanto non titolari, né loro stessi, né alcun componente della famiglia anagrafica, di un'utenza elettrica residenziale, o perché residenti nei territori in cui la fornitura di energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.
  Il modello F24 poteva essere utilizzato anche dai contribuenti che hanno subìto un addebito parziale del canone per effetto di nuove attivazioni o disattivazioni o volture dell'utenza elettrica avvenute nel corso dell'anno 2016 e che, pertanto, dovevano integrarne il pagamento.
  Per quanto concerne la rendicontazione delle operazioni effettuate, con il provvedimento dell'Agenzia del luglio 2016 sono stati definiti i termini e le modalità per la comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte di Acquirente Unico dei dati di dettaglio relativi al canone addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche. Nella stessa data è stato emanato anche il provvedimento con cui sono stati previsti i termini e le modalità tecniche di trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte delle imprese elettriche dei dati relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso nel mese precedente.
  A regime, i menzionati provvedimenti hanno disposto la trasmissione dei dati da parte di Acquirente Unico entro il giorno 15 di ogni mese, mentre il termine per la trasmissione delle informazioni da parte delle imprese elettriche è stato fissato al giorno 20 di ogni mese.
  Dal 22 settembre 2016 è stato reso disponibile sul sito Internet dell'Agenzia il software di controllo per la trasmissione dei dati. Per consentire poi ai contribuenti il recupero delle somme versate a titolo di canone, ma non dovute, col provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 2 agosto, emanato sulla base di quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento, sono state definite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso del canone pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche, ma non dovuto ed è stato approvato il relativo modello. Ad oggi, sono state presentate circa 80 mila istanze di rimborso.
  In questi mesi di avvio della prima fatturazione del canone l'Agenzia ha fornito un costante supporto alle imprese elettriche, in modo da rendere più agevole l'esecuzione dei nuovi adempimenti, e ha garantito servizi di assistenza specifica ai contribuenti.
  In particolare, per analizzare e gestire tempestivamente le segnalazioni pervenute in relazione alle singole posizioni degli utenti è stato istituito un apposito gruppo di monitoraggio con i rappresentanti di tutte le imprese elettriche. Allo stesso modo, è stato istituito un tavolo tecnico ristretto con i rappresentanti segnalati dalle associazioni di categoria al fine di analizzare le criticità emerse e individuare Pag. 9soluzioni condivise relativamente alle problematiche più frequenti. Si segnala che, nella complessità del nuovo sistema di pagamento del canone, in linea generale non sono state segnalate particolari criticità da parte dei contribuenti e delle imprese elettriche.
  Come sopra evidenziato, in tale contesto assume una valenza strategica la corretta rendicontazione delle operazioni di addebito e riscossione del canone. Tali dati, infatti, risultano indispensabili non soltanto per monitorare lo stato di attuazione del nuovo sistema, ma anche per fornire assistenza ai contribuenti, nonché per le successive attività di controllo previste dal regolamento.
  Al riguardo, nel corso del mese di ottobre, a valle della prima scadenza per la rendicontazione, è stata avviata una specifica attività di monitoraggio e, laddove necessario, sono state inviate comunicazioni personalizzate alle imprese elettriche per sollecitare l'adempimento degli obblighi di comunicazione dei dati e di riversamento delle somme incassate. In tale ambito, sono pervenute segnalazioni con le quali sono state evidenziate alcune difficoltà nel recepire le significative modalità introdotte, che hanno reso necessari alcuni adeguamenti dei sistemi informativi in tempi ristretti e che hanno portato, in alcuni casi, al ritardo nell'avvio degli addebiti. L'Agenzia ha fornito tutto il necessario supporto per consentire la risoluzione delle problematiche evidenziate.
  Per quanto concerne l'attività di allineamento delle informazioni sulla residenza degli utenti rispetto al luogo di fornitura dell'energia, come già evidenziato nell'audizione dell'8 giugno, si sono verificate alcune difficoltà legate alla necessaria normalizzazione degli indirizzi volta a correggere eventuali errori o incoerenze riscontrate in un indirizzo e a completare le informazioni mancanti.
  Al riguardo, sono in corso alcuni interventi migliorativi sulla procedura, volti ad affinare ulteriormente i criteri di allineamento – per esempio, l'esclusione dei cittadini iscritti all'AIRE – per consentire una maggiore correttezza delle informazioni trasmesse ad Acquirente Unico per l'addebito del canone.
  Considerata la portata innovativa della riforma e l'ampia platea dei cittadini interessati, l'Agenzia delle entrate ha proseguito la campagna informativa già avviata nei mesi scorsi. Dal mese di luglio è stato attivato un servizio di prima informazione sul canone TV sulla pagina Facebook dell'Agenzia attraverso la funzionalità Messenger, con risposte da parte dell'Agenzia delle entrate entro 24 ore o, nei casi in cui il quesito richieda un approfondimento, entro cinque giorni dalla richiesta.
  Sono state fornite risposte personalizzate a 4.300 quesiti e gli utenti hanno mostrato un particolare apprezzamento per il servizio (14.652 «mi piace» registrati sulla pagina ufficiale delle Entrate). Sul sito istituzionale dell'Agenzia sono state pubblicate ulteriori risposte alle domande più frequenti, divise in macroargomenti per renderne agevole la consultazione, nonché esempi di compilazione del modello F24.
  Sempre nell'ottica della corretta informazione, sono proseguite le partecipazioni da parte dei rappresentanti dell'Agenzia delle entrate – è stato un incubo – a trasmissioni televisive di larga diffusione popolare ed è stato costante il rapporto fornito a diverse testate giornalistiche per quesiti e articoli in materia di canone TV.
  Credo di aver fornito tutte le informazioni che avevamo.
  Passo alla fatturazione elettronica. Ci ancora due argomenti, perché le domande che mi avete fatto riguardano la parte relativa a pagina 15. Sono i numeri della fatturazione. In merito alla fatturazione elettronica, nella relazione ci sono i numeri. È solo un aggiornamento. Non è che ci siano novità specifiche.
  I numeri della fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, che registriamo in quanto gestori del Sistema di interscambio, mostrano un quadro positivo dell'intero processo. Dall'avvio del servizio ad oggi il sistema ha ricevuto e correttamente gestito 52,7 milioni di file. Di questi, 49 milioni sono stati consegnati alle pubbliche amministrazioni destinatarie, con un tasso di scarto che si è gradualmente Pag. 10ridotto e che per il mese di novembre si è attestato al 3,96 per cento. Nel corso del 2016 sono stati gestiti mediamente circa 2,4 milioni di file fattura al mese. La fatturazione elettronica, quindi, procede nel senso della stabilità.
  Il sistema, negli ultimi due anni di esercizio, non ha registrato diminuzione del livello qualitativo del servizio erogato. A fronte di ciascun file inviato, il trasmittente riceve una comunicazione dopo un tempo medio inferiore alle tre ore. Le fatture sono state emesse da circa 873 mila fornitori e sono state consegnate a oltre 60 mila uffici virtuali di 23 mila amministrazioni pubbliche.
  Il numero di uffici della pubblica amministrazione destinatari di fatture elettroniche, che al 30 marzo (fase 1) era di 19.729, ha avuto un rapido incremento dovuto all'avvio della fase 2, nella quale la fatturazione elettronica è estesa alle pubbliche amministrazioni locali, e poi un costante aumento fino al 30 novembre 2016.
  In termini percentuali, il numero di uffici è aumentato del 188 per cento rispetto a quello registrato al termine della fase 1. È da segnalare anche il costante e forte aumento dei fornitori, che dall'avvio della fase 2 fino allo scorso ottobre sono praticamente raddoppiati, passando da 429 mila a 873 mila.
  I file fattura destinati agli enti locali sono quasi 35 milioni e il tasso di scarto è pari al 2,3 per cento. Gli enti locali che hanno ricevuto il maggior numero di file fattura sono i comuni. Nella tabella in allegato – la trovate in fondo alla relazione – sono riportati in dettaglio i dati dei volumi riferiti alle pubbliche amministrazioni centrali e agli enti locali.
  Il processo di fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni prevede che le amministrazioni possano inviare al Sistema di interscambio una notifica di esito per comunicare ai mittenti, in seguito alle verifiche di merito, l'accettazione o il rifiuto della fattura. Complessivamente, le amministrazioni hanno inviato per il tramite dello SdI un esito al fornitore per il 53 per cento delle fatture ricevute. L'87,7 per cento sono stati esiti positivi e il 12 per cento esiti negativi.
  Ricordo che l'invio dell'esito non è un obbligo per le amministrazioni, le quali possono procedere ai controlli, al pagamento ovvero alle eventuali contestazioni dei documenti contabili autonomamente nei termini di legge e senza produrre alcun riscontro. È da evidenziare che nel 2016 la percentuale di esiti inviati dalle pubbliche amministrazioni ai fornitori, calcolato con riferimento alle fatture ricevute, è pari al 54 per cento, in aumento rispetto al termine del 2015, di cui l'89,8 per cento sono esiti positivi.
  Sulla base dei dati illustrati e a fronte del considerevole volume di file fattura gestiti, si ritiene che l'infrastruttura garantisca la qualità attesa del servizio, anche grazie alla costante ed efficace azione di monitoraggio. In ogni caso, l'Agenzia delle entrate partecipa attivamente al tavolo interistituzionale per la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione coordinato da AgID, che ha il compito di monitorare l'intero processo, individuando potenziali criticità e possibili interventi migliorativi.
  Tra le ottimizzazioni in discussione all'interno del tavolo interistituzionale, per quanto di competenza dell'Agenzia, al fine di migliorare la coerenza dei dati delle fatture elettroniche rispetto alle specifiche tecniche, è stato deciso di introdurre sul Sistema di interscambio ulteriori controlli automatici rispetto a quelli già in essere, che mirano a rilevare eventuali errori formali nelle fatture, mentre le verifiche di correttezza sostanziale sono effettuate dalle amministrazioni destinatarie nell'ottica di un percorso graduale di miglioramento della qualità dei dati trasmessi.
  Nuovi controlli sono stati introdotti dal 9 maggio 2016, sotto forma di avvisi al mittente non bloccanti e resi vincolanti a partire dal 1° dicembre scorso, a valle di un'attività continua di confronto e allineamento con aziende e produttori di software gestionali.
  In accordo con i rappresentanti delle categorie interessate, è in corso da tempo una proficua collaborazione per favorire il Pag. 11percorso di adeguamento alle specifiche tecniche, che ci permette di essere fiduciosi sui risultati di questo percorso graduale di miglioramento della qualità dei dati trasmessi dal Sistema di interscambio, a tutto vantaggio dell'efficienza del sistema internazionale.
  Come già comunicato nelle precedenti audizioni, l'Agenzia, insieme ad AgID e col supporto di Sogei, sta partecipando a un progetto promosso e sovvenzionato dalla Commissione europea di evoluzione del Sistema di interscambio finalizzata all'apertura della fatturazione elettronica in ambito europeo, in linea con la direttiva 2014/55/UE, del 16 aprile 2014 e secondo gli standard che saranno definiti a livello comunitario e ai quali l'Italia potrà certamente contribuire sulla base dell'esperienza attuale. Pertanto, riteniamo senz'altro positiva l'opportunità di effettuare tali interventi all'interno di un'iniziativa comunitaria con specifiche sovvenzioni comunitarie.
  Lo scorso 28 ottobre – questa è la parte innovativa – sono stati emanati e pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate i provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015. L'articolo 2 del predetto decreto stabilisce che i soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di commercio al minuto e le altre attività assimilate hanno facoltà di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri a partire dal 1° gennaio 2017, demandando a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate la definizione delle regole tecniche, delle informazioni e degli strumenti mediante i quali effettuare l'adempimento.
  Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015 stabilisce, invece, la facoltà per i contribuenti IVA di optare per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute anche mediante l'uso della fatturazione elettronica attraverso lo SdI in luogo della comunicazione polivalente (spesometro), demandando a un provvedimento dell'Agenzia la definizione delle informazioni da trasmettere, i termini e le modalità tecniche di trasmissione.
  Come ho avuto modo di anticipare nel corso della mia recente audizione presso le Commissioni riunite V e VI della Camera dei deputati, ritengo importante sottolineare che subito dopo l'emanazione del decreto-legge n. 193 del 2016 l'Agenzia delle entrate ha effettuato un'operazione di immediato allineamento del contenuto del provvedimento che si stava predisponendo per dare attuazione al predetto articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015. Ebbene, il provvedimento, pubblicato il 28 ottobre sul nostro sito Internet, ha stabilito che le informazioni da trasmettere, il tracciato da utilizzare e i termini di trasmissione saranno identici a quelli stabiliti dal novellato articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010. Entrambi usano lo stesso sistema.
  La differenza sostanziale fra i due adempimenti risiederà nelle modalità di acquisizione dei dati da parte dell'Agenzia. Solo per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015, che decideranno di veicolare le loro fatture emesse e ricevute elettronicamente mediante il Sistema di interscambio l'Agenzia trasmetterà automaticamente i dati necessari all'elaborazione per il controllo preventivo dei dati IVA. In tal modo tali soggetti supereranno l'adempimento comunicativo dei dati fattura e accederanno agli ulteriori incentivi definiti dal decreto legislativo, tra cui rimborsi prioritari e la riduzione di un anno dei termini di accertamento, nel caso in cui i pagamenti delle operazioni attive e passive avvengano in modalità tracciata.
  Mi preme, al riguardo, sottolineare che il lavoro svolto in questi mesi per la predisposizione dei provvedimenti e soprattutto delle specifiche tecniche ad essi allegati ha visto un coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder, sia mediante alcune riunioni del Forum italiano sulla fatturazione elettronica, sia mediante numerosi incontri tecnici con le associazioni di categoria maggiormente coinvolte.
  Per quanto riguarda, in particolare, il provvedimento attuativo delle disposizioni Pag. 12sulla memorizzazione e trasmissione dei dati corrispettivi, i documenti hanno superato l'iter della procedura informativa prevista dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 dell'Unione europea. Con il citato provvedimento sono state rese definitive le specifiche tecniche di un nuovo strumento denominato Registratore telematico (RT) che, dal punto di vista della componente hardware e software, rappresenta di fatto un'evoluzione degli attuali registratori di cassa e che, per tale motivo, dovrebbe innescare un naturale e graduale processo di sostituzione di questi ultimi nel corso dei prossimi anni.
  Sostanzialmente, il nuovo apparecchio si differenzia da quelli attualmente sul mercato perché è dotato di connettività alla rete Internet. La memoria fiscale permanente di dettaglio, anche detta giornale di fondo elettronico, è contenuta nel modulo fiscale. È, quindi, con esso assicurata all'interno dell'apparecchio mediante sigillo fiscale. La memoria permanente di riepilogo contiene un certificato generato da Sogei con cui lo stesso apparecchio sigilla elettronicamente il file XML al momento della chiusura di cassa giornaliera che il contribuente trasmetterà automaticamente all'Agenzia delle entrate.
  Queste caratteristiche hanno consentito di snellire gli adempimenti tecnico-amministrativi che oggi i contribuenti devono seguire nell'utilizzo di un registratore di cassa. Per i nuovi registratori, infatti, sono stati previsti: l'eliminazione del libretto di servizio, in considerazione del fatto che tutte le operazioni di attivazione, manutenzione e verificazione dell'apparecchio verranno memorizzate e trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate e che sarà quest'ultima a tenere aggiornato e a mettere a disposizione del contribuente e degli organi di controllo una sorta di libretto di servizio virtuale; l'eliminazione della targhetta di verificazione, sostituita da un codice a barre bidimensionale che verrà applicato sull'apparecchio e che, attraverso i software di lettura installati sui più diffusi dispositivi mobili, quali tablet e smartphone, consentirà anche ai consumatori di consultare l'anagrafica dell'apparecchio e il suo stato di verificazione; una semplificazione per l'adeguamento all'evoluzione tecnologica e ai requisiti tecnici necessari all'approvazione dell'apparecchio da parte della commissione di approvazione dei misuratori fiscali; l'allungamento dei tempi di verificazione periodica da uno o due anni.
  Si precisa che le specifiche tecniche prevedono la possibilità di adeguare i registratori di cassa oggi in uso per il successivo utilizzo degli stessi come registratori telematici. In modo complementare, è stata prevista la possibilità di utilizzo degli apparecchi costruiti rispettando le nuove specifiche tecniche anche in un registratore di cassa, nel caso in cui il contribuente che intende acquistare un nuovo registratore non intenda esercitare l'opzione di memorizzazione.
  Infine, la legge di bilancio di recente approvata ha introdotto una lotteria legata alla trasmissione dei dati e dei corrispettivi riferiti alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso i consumatori finali per la cui attuazione tecnica sarà necessario che l'esercente presso cui viene registrato l'acquisto si doti di un registratore telematico.
  Per questi motivi i produttori dovrebbero essere portati a costruire e mettere sul mercato solo apparecchi che rispettano i requisiti e le caratteristiche dei cosiddetti registratori telematici. Per andare incontro tanto ai contribuenti quanto agli intermediari l'Agenzia ha emanato, il 1° dicembre scorso, un provvedimento che posticipa al 31 marzo – era una richiesta che è stata fatta dalle categorie – il termine per l'esercizio dell'opzione, al fine di consentire una più serena e attenta analisi della tecnicalità delle nuove comunicazioni e della loro correlazione con gli usuali processi contabili e amministrativi.
  Come già illustrato nella precedente audizione, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 127 del 2015, lo scorso 1° luglio è stato messo a disposizione dei contribuenti il Servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, accessibile dal sito dell'Agenzia previa autenticazione Pag. 13mediante le credenziali dell'Agenzia con SPID o con la Carta nazionale dei servizi. Il servizio è utilizzabile anche per le fatture verso la pubblica amministrazione per le quali è già integrato con il Sistema di interscambio.
  A cinque mesi della messa in onda, il servizio è stato utilizzato da 133 mila utenti e sono state generate 50 mila fatture e portate in conservazione 20 mila fatture elettroniche. Abbiamo, inoltre, adeguato il Sistema di interscambio, o più precisamente il processo di ricezione e inoltro delle fatture elettroniche, per consentirne l'utilizzo anche per la fatturazione tra privati. Le attività di sperimentazione svolte da fine maggio con una versione prototipale del sistema e con la proficua collaborazione di aziende e produttori di software si sono rivelate utili a verificare le ipotesi operative e pianificare l'attività di messa a punto propedeutica alla partenza.
  Con una comunicazione congiunta, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia per l'Italia digitale, pubblicata lo scorso 11 novembre, sono state rese note le specifiche di adeguamento del formato della fattura PA già utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le pubbliche amministrazioni, per permettere anche la fatturazione elettronica fra privati. Il nuovo formato sarà utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico tracciato e sempre attraverso lo stesso sistema, che sarà, pertanto, a disposizione anche per i rapporti commerciali tra i privati.
  Le pubbliche amministrazioni e i loro fornitori, oltre a tutti i soggetti che intendono utilizzare il Sistema di interscambio per la fatturazione tra privati, dovranno quindi configurare i propri sistemi informatici per utilizzare il nuovo tracciato XML con il relativo schema XSD per tutte le trasmissioni di fatturazione.
  Per consentire il passaggio dal vecchio al nuovo formato il sistema di interscambio non sarà fruibile dal 1° all'8 gennaio. In questo periodo non sarà possibile, tramite lo SdI, trasmettere fatture elettroniche e le notifiche. Il Sistema di interscambio continuerà a consegnare i documenti contabili e le notifiche alle pubbliche amministrazioni e ai fornitori nel vecchio formato. Pertanto, fino al 31 dicembre 2016 le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse nel vecchio formato. Dal 9 gennaio il sistema accetterà esclusivamente quelle inviate secondo le regole aggiornate.
  Al fine di poter offrire a questa Commissione elementi utili in tema di archiviazione delle fatture elettroniche, che è uno dei temi caldi, perché l'elemento di difficoltà è il costo e il fatto che le imprese non vogliono farlo – questo è l'ostacolo – si ritiene importante chiarire preliminarmente la differenza tecnica fra processo di archiviazione e processo di conservazione di un qualsiasi documento informatico. A tal fine mi ricollegherò a quanto già esposto nella precedente audizione.
  In linea generale, ricordo che l'archiviazione è quel processo che permette di memorizzare su un supporto fisico un documento informatico e, con esso, il suo contenuto informativo. La conservazione dei documenti informatici è un processo più complesso. Oltre alla memorizzazione dei file, il processo di conservazione prevede la memorizzazione di informazioni aggiuntive (i cosiddetti metadati) e l'adozione di misure che minimizzino il rischio di irreperibilità del documento per il degrado dei supporti e assicurino la leggibilità delle informazioni a lungo termine, anche rispetto all'eventuale obsolescenza dei formati tecnici con i quali vengono rappresentate le informazioni in modo digitale. Tale processo, disciplinato dal Codice dell'amministrazione digitale e dai relativi decreti di attuazione, garantendo integrità, autenticità e leggibilità del documento, preserva nel tempo la sua validità legale.
  L'articolo 1, comma 325 della legge di stabilità per l'anno 2013, nel recepire le disposizioni sulla fatturazione elettronica della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, modificativa della precedente 2006/112/CE del Consiglio, ha introdotto rilevanti novità nella disciplina recata dagli articoli 21 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del Pag. 141972, al fine di consentire, secondo la ratio delle stesse disposizioni comunitarie, la piena equiparazione della fatturazione elettronica a quella cartacea. In particolare, l'articolo 39, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in tema di conservazione delle fatture è stato oggetto di apposite modifiche e attualmente stabilisce che le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottate ai sensi dell'articolo 21, comma 5 del decreto-legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Il nostro Paese, quindi, ha scelto di obbligare chi emette una fattura elettronica a conservare elettronicamente la stessa e, conseguentemente, adottare le regole di conservazione stabilite dalle norme nazionali. Nel caso delle fatture dei documenti fiscalmente rilevanti dette norme sono contenute nel decreto ministeriale 17 giugno 2014 che, a sua volta, richiama le regole tecniche del sistema di conservazione.
  Alla luce delle predette regole e per consentire a qualsiasi contribuente di poter conservare una fattura elettronica in attuazione dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015, l'Agenzia delle entrate ha messo a disposizione, dallo scorso 1° luglio, un servizio gratuito che consente al contribuente di generare le sue fatture elettroniche e di trasmetterle e conservarle a norma al fine di poter recuperare, se necessario, il documento in originale.
  Da ultimo, è rilevante considerare quanto disposto dall'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito nella legge n. 225 del 2016. Tale disposizione modifica l'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, prevedendo che gli obblighi di conservazione ai soli fini fiscali fissati dal decreto ministeriale siano soddisfatti per tutti i documenti che transitano attraverso il sistema di interscambio e che vengano memorizzati all'Agenzia delle entrate. La conservazione passa, quindi, esclusivamente a carico dell'Agenzia. Ciò costituisce un'ulteriore semplificazione sia per i contribuenti che trasmettono le proprie aperture, sia per l'Agenzia delle entrate. Quest'ultima può, infatti, ottimizzare le proprie infrastrutture informatiche, predisponendo per i documenti transitati dal Sistema di interscambio un sistema di memorizzazione, sempre con i dovuti accorgimenti tecnici, in luogo di quello, più oneroso, di conservazione previsto dalle norme precedenti, riuscendo pertanto a realizzare anche la riduzione della relativa spesa. Questo è utile sia per noi, sia per i contribuenti, perché l'ostacolo alla fatturazione elettronica è il costo della conservazione. È questo il problema per le aziende. La norma, inoltre, rinvia a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità applicative.
  Infine, l'ultima parte, che è la parte più moderna, è riferita alle misure di contrasto all'evasione previste dal decreto-legge n. 193 del 2016, convertito nella legge n. 225 del 2016.
  Come ho avuto modo di anticipare nel corso della mia recente audizione presso le Commissioni riunite V e VI della Camera dei deputati, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito nella legge n. 225 del 2016, rappresentano un'evoluzione e una razionalizzazione di una serie di adempimenti comunicativi attualmente assolti tramite la presentazione del cosiddetto spesometro integrato o comunicazione polivalente.
  Al fine di razionalizzare e rendere più efficienti i controlli in materia di imposta sul valore aggiunto e favorire una maggiore collaborazione con i contribuenti, a decorrere dal 1° gennaio 2017 gli stessi adempimenti vengono sostituiti da una comunicazione telematica trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche. Questa misura è in linea con le indicazioni OCSE, organismo che, insieme al Fondo monetario internazionale, non ha mancato di rimarcare l'assenza delle dichiarazioni periodiche IVA e l'impossibilità di intercettazione tempestiva di irregolarità riguardanti il tributo.
  Il modello della comunicazione polivalente prevede l'invio di informazioni che non sono immediatamente disponibili per Pag. 15il contribuente o il suo intermediario e devono essere elaborate utilizzando diverse fonti contabili. È piuttosto complesso. La razionalizzazione dell'adempimento introdotta dagli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 consiste nella sola trasmissione puntuale dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute, nonché dei dati riepilogativi delle liquidazioni IVA e, di conseguenza, permette al contribuente di utilizzare dati che, essendo necessari per l'effettuazione degli ordinari adempimenti relativi al tributo, sono già a sua disposizione. C'è un passaggio diretto dal computer a noi. Sono gli stessi dati. È questo il vantaggio. Sono gli identici dati della liquidazione IVA. Non c'è un problema manuale di riscontro e di inserimento. Questo è il punto fondamentale.
  Al riguardo, è importante mettere in evidenza alcuni elementi. I dati delle fatture che dovranno essere comunicati sono esclusivamente quelli che i contribuenti IVA sono tenuti a registrare al fine di determinare, con periodicità mensile o trimestrale, l'importo a debito da versare ovvero il credito da utilizzare in compensazione o chiedere il rimborso.
  La stragrande maggioranza dei contribuenti IVA registra e calcola questi dati in modalità informatizzata, mediante software contabili più o meno integrati con i sistemi gestionali, a seconda della dimensione aziendale. Il formato della comunicazione sarà rappresentato attraverso il tracciato XML, di per sé estremamente flessibile, che ricalca quello della fattura elettronica già utilizzato dagli oltre 750 mila contribuenti fornitori della pubblica amministrazione.
  Questi tre elementi sono tra loro interdipendenti e fanno intuire come il legislatore abbia ragionato nel revisionare l'adempimento comunicativo con finalità di semplificazione, consentendo al contribuente o al suo intermediario di predisporre la comunicazione in modo automatizzato, partendo dai dati obbligatoriamente tenuti ai fini contabili e seguendo un formato compatibile con qualsiasi software contabile oggi sul mercato, come è peraltro dimostrato della diffusione della fatturazione elettronica.
  Mi preme, inoltre, sottolineare che i contribuenti saranno messi in condizione di effettuare l'invio di una sola comunicazione all'Agenzia, effettuando una sola estrazione del rapporto database contabile. Peraltro, il decreto-legge introduce un credito di imposta a favore dei contribuenti di minori dimensioni che necessitino di un adeguamento del software.
  A fronte della razionalizzazione e, di fatto, semplificazione dell'adempimento comunicativo, la norma stabilisce una frequenza di invio trimestrale in luogo di quella annuale. Questo elemento è nevralgico per proseguire la strategia introdotta dalle disposizioni dell'articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015), dai più sintetizzata con il termine «cambia verso».
  In un'audizione del 12 luglio 2012 presso la Commissione il presidente della Corte dei conti aveva avuto modo di rilevare che «sin dalle prime realizzazioni degli anni Settanta lo sviluppo del sistema informativo dell'anagrafe tributaria è stato prevalentemente, se non esclusivamente, indirizzato alla gestione ex post dei dati dichiarati attraverso le diverse fasi dell'acquisizione dei contenuti e delle dichiarazioni tributarie e degli atti, dei controlli di autoliquidazione delle imposte e delle numerose e complesse attività di elaborazione e di incrocio finalizzate all'emanazione degli accertamenti nei confronti dei soggetti che si sottraggano agli obblighi [...]. Tutto ciò ha non poco inciso negativamente sui livelli di tax compliance, favorendo omissioni e dimenticanze e accrescendo negli individui il convincimento di una sostanziale assenza della pubblica amministrazione in uno dei momenti fondamentali del rapporto tra il cittadino e le pubbliche Istituzioni».
  Già in un rapporto pubblicato nel 2014 l'OCSE ha evidenziato come il ruolo delle amministrazioni fiscali in diversi Paesi occidentali si stia spostando da quello di mero ricevitore passivo delle dichiarazioni fiscali, che vengono quindi sottoposte a Pag. 16controlli ex post, a quello di facilitatore attivo di tax compliance mediante l'acquisizione e la processibilità in tempo reale delle informazioni riguardanti le transazioni commerciali. Nelle sue conclusioni, l'OCSE invita gli Stati a seguire questo approccio, sfruttando le leve della tecnologia, in particolare la trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei dati dei corrispettivi e delle transazioni finanziarie.
  La nostra amministrazione finanziaria ha iniziato questo processo di cambiamento partendo dalla precompilazione del modello 730. Per farlo è stato necessario acquisire telematicamente in modo tempestivo una serie di dati indispensabili per calcolare i redditi da lavoro dipendente.
  Ebbene, sul fronte dei redditi da attività di imprese, arti o professioni, soprattutto su quello dell'IVA, l'acquisizione periodica dei dati delle fatture e di quelli riepilogativi della liquidazione dell'imposta rappresenta il modo per affiancare alla tradizionale attività di accertamento successivo al momento dichiarativo un'azione di confronto predichiarativo improntato alla trasparenza. I dati saranno elaborati tempestivamente e messi a disposizione dei contribuenti in modo sicuro e profilato nell'area del sito riservata ai servizi telematici dell'Agenzia.
  Solo le situazioni di evidente anomalia tra i valori IVA a debito/credito comunicate dai contribuenti e quelli ricostruiti dai dati della fattura saranno analizzate dall'Agenzia, che valuterà l'invio immediato di comunicazioni di alert con cui segnalare al contribuente l'anomalia. Quest'ultimo sarà messo in condizione di relazionarsi, sia in via telematica, sia direttamente, con gli uffici dell'Agenzia per poter chiarire l'anomalia o correggere il suo comportamento mediante ravvedimento.
  Le disposizioni dell'articolo 4 rappresentano un presupposto fondamentale per la costruzione di un processo di dialogo strutturale e dinamico fra Agenzia e contribuenti IVA. Determinante potrà essere l'utilizzo tempestivo delle informazioni periodiche ricevute per le azioni di controllo dell'amministrazione finanziaria per orientare il contrasto di frode ed evasione conclamata che emergono in modo naturale a valle dell'analisi dei dati IVA.
  Peraltro, più che ricordare il livello significativo del tax gap IVA emergente dai rapporti annuali della Commissione e quanto riportato nella relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale allegata all'aggiornamento al DEF 2016, mi preme richiamare la relazione al Rendiconto generale dello Stato della Corte dei conti, in cui viene sottolineato il crescente rilievo assunto dal fenomeno del mancato versamento delle imposte dichiarate, in primis l'IVA, soprattutto nei casi in cui sono poste in essere «condotte preordinate all'insolvenza».
  Al riguardo, l'ammontare dell'IVA dichiarata e non versata è passata da un valore di circa 6,9 miliardi di euro nel 2010 a un valore stimato di oltre 8 miliardi di euro nel periodo d'imposta 2014. Ciò fa chiaramente comprendere come l'acquisizione dei dati fattura e IVA con congruo margine di anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione annuale rappresenti uno strumento essenziale per arginare questa tipologia di fenomeni.
  Per consentire la corretta attuazione delle nuove disposizioni il sistema dell'anagrafe tributaria dovrà, conseguentemente, evolvere nel senso della realizzazione di nuove funzionalità e del potenziamento di capacità dell'infrastruttura, per rendere possibile quanto previsto dalle normative, gestendo una mole considerevole di dati proporzionale al volume delle fatture emesse e ricevute.
  Le evoluzioni che saranno realizzate si concentrano sulle aree riportate.
  Per quanto riguarda l'acquisizione dei dati, quanto in realizzazione per il 1° gennaio 2017, in ottemperanza al decreto legislativo n. 127 del 2015, andrà evoluto per supportare l'acquisizione dei dati previsti dal decreto-legge n. 193 del 2016.
  Per quanto riguarda i dati delle fatture e l'insieme delle informazioni da trasmettere, il sistema resta omogeneo, ma dovrà essere adeguato, vista l'obbligatorietà, per gestire un volume di dati molto più rilevante, anche considerando che l'invio tipicamente Pag. 17 si concentra fisiologicamente a ridosso delle scadenze previste.
  Come parte dello stesso adempimento andrà realizzata l'acquisizione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, secondo un tracciato dati molto semplificato.
  Per quanto riguarda il processamento dei dati, un'importante evoluzione del sistema riguarda l'analisi della coerenza dei dati e delle liquidazioni periodiche IVA comunicate trimestralmente, sia rispetto ai versamenti effettuati, sia rispetto a tutti i dati delle fatture acquisite per il periodo dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori. Il risultato di questa elaborazione dovrà essere la verifica della coerenza, ovvero la segnalazione di eventuali marcate divergenze fra i set informativi ricevuti. La rilevanza di questa fase rispetto agli obiettivi di riduzione del tax gap IVA, unitamente alla grande mole dei dati che dovrà essere processata, rende questa una delle aree in cui si concentreranno gli sforzi importanti di progettazione delle regole, di elaborazione e di ottimizzazione del sistema informativo, in linea con gli obiettivi dell'efficacia dell'elaborazione, della massima automazione e dell'elaborazione nei tempi previsti.
  L'Agenzia esporrà al contribuente o a un suo delegato, in un'apposita sezione dell'area riservata, i dati acquisiti, in modo da consentire un pieno allineamento informativo su quanto ricevuto. Inoltre, gli eventuali casi di divergenza saranno opportunamente resi noti, dando la possibilità al contribuente di prendere consapevolezza dell'esito delle analisi, fornire i chiarimenti necessari o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. Il contribuente potrà eventualmente versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.
  Il processo di liquidazione dell'IVA ex articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1973 andrà adeguato per la gestione delle scadenze trimestrali e della correlazione fra le comunicazioni trimestrali e la dichiarazione annuale.
  Dal punto di vista dell'evoluzione dei servizi informatici si cercherà, per quanto possibile, di realizzare quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2016 con un'evoluzione dei servizi di gestione di fatturazione elettronica corrispettivi già realizzati nel corso di realizzazione, in linea con il decreto legislativo n. 127 del 2015, e dei servizi relativi ai processi di liquidazione attualmente esistenti come passo importante di un percorso evolutivo dei servizi erogati al contribuente che vanno nella direzione dell'interazione digitale tra l'Agenzia e i contribuenti o i loro delegati.
  In definitiva, l'intervento si muove in direzione di un sempre maggiore impegno sul fronte della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e dell'adozione di misure volte alla riduzione degli oneri amministrativi. È un percorso nel quale l'Agenzia delle entrate è pienamente coinvolta, con la convinzione che sia la strada giusta per colmare una delle cause dello svantaggio competitivo del sistema Italia. Per tale motivo l'Agenzia vedrebbe con favore l'introduzione di ulteriori semplificazioni coerenti con l'impianto adottato dall'articolo 4 del decreto.

  PRESIDENTE. Grazie, dottoressa Orlandi, per la ricca esposizione. Mi pare che abbia fornito tante risposte.
  Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  MICHELE PELILLO. Dottoressa, molte grazie per la relazione, molto interessante. Sono tutti argomenti di grande attualità. I primi – precompilato, canone e fatturazione elettronica – ci servono per vedere un po’ come si sta sviluppando tutto il percorso. Faccio una considerazione, che ritengo molto importante, e poi una domanda, sempre sulle recenti novità legislative, sul decreto fiscale in modo particolare.
  Con mio sommo stupore, a fronte del decreto fiscale, che, a mio modo di vedere, è stato uno dei provvedimenti più importanti – dal punto di vista della legislazione tributaria – degli ultimi anni – a mia memoria, un provvedimento portentoso, per certi versi, perché ha toccato degli argomenti di cui parlavamo da quindici anni senza trovare soluzione – a fronte di Pag. 18quel provvedimento e a fronte della portata di straordinaria innovazione dal punto di vista delle semplificazioni – anche qui, mai un provvedimento legislativo in materia tributaria aveva portato tante semplificazioni tutte insieme – c'è stata una reazione molto forte di tutte le associazioni che rappresentano i commercialisti. Questa cosa mi ha molto stupito, sinceramente. Mi sono andato a rileggere la memoria che il Consiglio nazionale ha depositato nelle audizioni che lei ha ricordato sul decreto alla Camera. L'ho riletta con molta attenzione. Tutte le semplificazioni richieste sono state accordate, una ventina, o forse qualcuna in più.
  La nota dolente, ovviamente, era quella della comunicazione, che tra l'altro il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili non respingeva. Suggeriva, almeno inizialmente, di fare la comunicazione semestrale e non trimestrale. Anche secondo me sarebbe stato forse più opportuno, in una fase iniziale, imporre quell'adempimento con cadenza semestrale, e non trimestrale. C'era una mia proposta emendativa, che comportava oneri per un miliardo. Quando me l'hanno detto, ho capito bene com'era il fatto.
  Comunque, al di là di questo, secondo lei, perché c'è stata questa reazione? È la paura del nuovo? Non lo so. Sinceramente, mi piacerebbe conoscere il suo pensiero su questa questione, che, onestamente, mi ha lasciato stupito e ci ha lasciati stupiti.
  Lei sa bene che a monte di questo decreto-legge c'era stata una risoluzione della nostra Commissione alla Camera. Eravamo più che convinti di tutto, avevamo lavorato su questo profilo, c'era stata un'elaborazione collettiva. Se non vado errato, quella risoluzione non ha avuto neanche un voto contrario in Commissione. Non c'è stato alcun voto contrario. Sinceramente, mi piacerebbe conoscere il vostro pensiero su questo argomento.
  La seconda domanda, invece, riguarda la grande novità degli studi di settore. Secondo lei, tenuto presente il tipo di norme che abbiamo approvato, quella norma ha bisogno ancora di un'integrazione legislativa o è sufficiente il piano amministrativo? Intendo anche un decreto ministeriale, di normazione secondaria, per capire un po’ come dobbiamo muoverci.

  ROSSELLA ORLANDI, direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono convinta che sia avvenuto come per tutte le novità, soprattutto quando hanno un impatto profondamente innovativo come questo della comunicazione.
  Secondo me, la comunicazione e la trasmissione dati sono due aspetti diversi. La comunicazione, più o meno tutti, categorie e ordini, hanno capito bene che è necessaria, per due ordini di motivi. Il primo è perché è un obbligo comunitario che solo l'Italia non rispettava e su cui abbiamo avuto delle interlocuzioni e avremmo avuto comunque dei problemi. È un obbligo che riguarda la scelta del trimestrale legato agli obblighi.
  Cerco di essere chiara. Se l'obbligo di liquidazione IVA è mensile per le imprese che adottano la contabilità ordinaria, o comunque di grande rilevanza, per la maggior parte dei soggetti, quelli che poi hanno maggiori difficoltà, che sono più rappresentati dai piccoli studi professionali e non dai grandi tax manager, l'obbligo di liquidazione e versamento è trimestrale.
  L'allineamento trimestrale, nelle valutazioni delle Commissioni tecniche, è stato legato al fatto che l'adempimento, come ho cercato di spiegare e come forse ancora i professionisti non hanno ben compreso, è automatico. Abbiamo deciso – ho anche pubblicato una bozza di comunicazione – di scegliere gli stessi dati che tutti i commercialisti che elaborano le dichiarazioni delle liquidazioni IVA per i propri contribuenti hanno nel sistema. Per fare la liquidazione trimestrale, o mensile, occorre inserire tutte le fatture emesse e le fatture registrate. Non abbiamo neanche detto ricevute, ma registrate, cioè esattamente quelle che si hanno nel sistema.
  Questo fa sì che, poiché la scelta amministrativa, che è conseguente alla norma, è la scelta di utilizzare gli stessi dati della liquidazione, nelle interlocuzioni, molto lunghe, che abbiamo avuto non solo con i rappresentanti delle categorie, ma anche con i produttori di software e con i produttori di hardwarePag. 19 relativi a questo, si è potuto comunque appurare che è possibile uno scambio automatico, cioè un'estrazione automatica dal sistema fiscale del computer del commercialista o dell'azienda, con il tracciato XML e l'invio delle dichiarazioni.
  Essendoci limitati a chiedere gli stessi dati, non si tratta di un obbligo a monte aggiuntivo. C'è solo l'obbligo di trasmissione, che ovviamente è un obbligo e che, quindi, sicuramente può comportare un onere, soprattutto per quelli che non hanno l'abitudine o non hanno i sistemi informativi. Per questo motivo è stato previsto anche il credito d'imposta, per permettere un adeguamento. Non è particolarmente oneroso, ci dicono i produttori.
  L'aspetto comunicazione credo sia veramente smarcato, nel senso che si tratta di inviare telematicamente gli stessi dati che c'è già l'obbligo di elaborare. Questo è fondamentale e consente all'amministrazione fiscale – questo lo dicono tutti i documenti internazionali, l'OCSE e il Fondo monetario, ma anche la stessa Commissione europea – di acquisire tempestivamente i dati delle liquidazioni.
  Il nostro problema maggiore – ho cercato di dirlo in relazione –, infatti, è che noi elaboriamo e acquisiamo i dati, per la normativa attuale, prima del 2017, con circa un anno e mezzo o due anni di ritardo. La dichiarazione si presenta entro settembre, ragion per cui si parte da febbraio. Quindi, noi acquisiamo i dati e lavoriamo entro dicembre-gennaio dell'anno successivo. Già la fase di liquidazione e conoscenza ha due anni di ritardo, che, nel sistema attuale economico e nel problema di evasione diffusa che abbiamo, è un tempo troppo ampio, che permette il crescere di determinate situazioni.
  Fra l'altro, l'abbiamo scritto, e l'abbiamo detto in tutte le audizioni, che sta crescendo in modo molto significativo un tax gap derivante da evasione da riscossione, cioè da mancati versamenti che stanno creando un grosso buco nel sistema erariale. Il fatto di avere delle liquidazioni e delle comunicazioni ravvicinate consente all'amministrazione di mettersi in un rapporto dinamico e immediato con i contribuenti.
  Non è prevista l'automatica liquidazione, ma sono previsti l'invio e la messa a disposizione dei dati. È lo stesso concetto della precompilata: io ho i dati e te li metto a disposizione; tu li puoi vedere, in modo tale che ti rendi conto da solo se hai problemi.
  Non solo, nei casi in cui ci siano delle anomalie o nella fase di versamento, o nella fase – poi ci arrivo – degli altri dati, questo consente al contribuente un ravvedimento praticamente senza oneri aggiuntivi. La possibilità per l'amministrazione di intervenire – per questo c'è anche la cifratura di recupero – riguarda tutti quei casi in cui si può intervenire anche prima che scoppi in qualche modo un problema di possibile default, che è uno dei problemi, se guardiamo un'altra norma, il decreto n. 183, visto che tutti i tribunali fallimentari lo richiedono.
  Questo tempo, che consente in qualche modo l'aumentare del debito fiscale o contributivo, a seconda dei casi, va anche a innescare un sistema di default che poi, quando arriva dopo 2-3 anni, provoca una grossa difficoltà immediata e totale dell'impresa. Questo sistema di alert e di comunicazione dinamica dovrebbe consentire il superamento graduale di questi problemi.

  MICHELE PELILLO. Siamo d'accordo, ma perché questa reazione?

  ROSSELLA ORLANDI, direttore dell'Agenzia delle entrate. Credo che ci sia una non comprensione e una non conoscenza in questa fase, almeno, di alcuni punti. Sono andata, perché mi è stato richiesto – non mi tiro indietro normalmente – a un congresso non degli ordini, ma dei sindacati dei commercialisti, in cui la platea, composta da alcune centinaia di professionisti, in realtà, quando ha visto il modello vero, che io ho pubblicato con i nuovi dati, che sono quelli che hanno, si è molto tranquillizzata.
  La preoccupazione, normalmente, per i professionisti – lo comprendo – è una preoccupazione di onere di trasmissione. Noi abbiamo cercato di rendere questi oneri il più possibile semplici e il più possibile automatizzati. Credo che poi, una Pag. 20volta iniziato il ciclo e capito effettivamente come funziona, si tranquillizzeranno. La preoccupazione che ho colto, però, non è tanto sulle comunicazioni. L'adempimento dichiarativo è veramente molto friendly, per usare questo termine, ma la preoccupazione è sull'invio dei dati.
  Stiamo cercando, come vi dicevo, di utilizzare sistemi che sono assolutamente identici a quelli della fatturazione elettronica e della trasmissione di cui al decreto legislativo n. 127 del 2015, in modo da spingere il più possibile – questa sarà la soluzione finale in questo Paese, quando ci arriveremo – la maggior parte delle imprese e dei professionisti a scegliere il sistema della fatturazione elettronica, da cui stiamo togliendo molti oneri.
  Parlavo prima del sistema di conservazione, che è l'onere principale, perché è molto costoso per le piccole imprese. A mano a mano che riusciremo a entrare in un sistema più digitalizzato e immediato, che è tutto questo lavoro a monte, fortissimo, che stiamo facendo, l'onere andrà a scomparire, perché si genera e si trasmette.
  Il professionista, che è quello che trasmette soprattutto per le piccole imprese, ha la preoccupazione degli adempimenti. Abbiamo cercato di spiegare, anche in Commissione, l'opera di eliminazione di molte sanzioni. La preoccupazione del professionista è di un onere che poi abbia un impatto sanzionatorio sul suo comportamento. D'altra parte, ogni adempimento ha un obbligo di sanzioni. Le sanzioni sono state rese molto lievi dalle Commissioni. Credo che ci sia stata una partenza molto agitata, che potremo risolvere solo nelle interlocuzioni di questi mesi. Speriamo di riprenderle al più presto, perché c'è stata una sorta di interruzione per un periodo, per motivi contingenti, legati soprattutto a loro. Dovremmo riuscire a riprendere e a smarcare molti problemi.
  Il fatto che la trasmissione dei dati per il primo anno sia semestrale è una cosa accettabile, nei limiti, naturalmente, di una maggiore problematica per noi. A noi arriveranno un miliardo di fatture, probabilmente tutte nello stesso giorno.
  Quest'amministrazione sta evolvendo la propria tecnologia, che già è una delle migliori in Europa, attualmente, con passi velocissimi. Riusciremmo – si spera, non voglio dirlo – a luglio, a questo punto, ad avere tutte le fatture di un semestre inviate contemporaneamente. Abbiamo pochissimo tempo per l'elaborazione dei dati e per la messa a disposizione dei dati. Tutta l'operazione di recupero progressivo dell'evasione senza uno scontro fra amministrazione pubblica e contribuente nasce sull'idea di riprocessare i dati bene e di riuscire a ridarli in tempi utili per sollecitare l'adempimento.
  Abbiamo visto come, con tutte le esperienze che in questo anno e mezzo faticosamente e, secondo me, in modo del tutto innovativo – su questo rivendico la novità di pensiero – abbiamo messo in atto, in realtà, sia andato modificandosi il comportamento. Se riusciamo a farlo e a farlo bene, o comunque in modo che non ci siano grossi problemi, sono convinta che in un paio di anni – ci vuole tempo per fare questi processi – non solo ci sarà un adeguamento spontaneo, sempre, come è inevitabile in un'amministrazione di tipo digitale, con un aumento dell'utilizzo diretto della fatturazione elettronica, che è la strada poi vera, ma ci sarà necessariamente anche una graduale diminuzione dell'evasione.
  Questa possibilità permette a noi di intervenire prima con interventi più mirati, ma serve anche a quei contribuenti che sono, come dico io, un po’ borderline di correggere a mano a mano i propri comportamenti senza gravi problemi e riallinearsi. Se l'operazione funzionerà – speriamo; tutto il Parlamento e la Commissione l'hanno approvata – credo che fra un paio d'anni vedremo effettivamente delle differenze sostanziali, unite ad altre norme che in materia di IVA sono state approvate in questo periodo.
  Qualche ulteriore semplificazione è ancora possibile. In realtà – lo dico con forza – a noi è rimasto un unico flusso di informazioni per i contribuenti, oltre a questo. Tutti gli altri li abbiamo tolti, ma siamo disponibili a rinunciare a quello, nella nostra azione, che è quello che, peraltro, i professionisti odiano particolarmente, perché è «faticoso». Mi riferisco a quello della trasmissione Pag. 21 dei dati dei beni ai soci. Per motivi tecnici, in Commissione non è stato accolto perché non era coerente, ma è l'unico, ulteriore flusso informativo che i professionisti e i soggetti trovano oneroso e che noi, considerate l'esistenza di questi dati e la possibilità di evoluzione dei nostri sistemi di incrocio, riteniamo sia ormai superfluo.
  Tutti gli obblighi dichiarativi che esistevano fino a pochi mesi fa non ci sono. Non trasmettono più niente. L'unica trasmissione dal 2017 sarà questa. In realtà, bisogna mettere tutto il quadro insieme. Forse, come dico, questo non è stato veicolato.
  Ho notato, quando faccio interlocuzioni, non con i rappresentanti degli ordini, ma con la base, che c'è un problema di chiarimento e di spiegazione del quadro complessivo, non del singolo provvedimento. Se uno vede il provvedimento da solo, è chiaro che gli sembra di dover lavorare di più. Se lo vede tutto in una cornice legata, no. Tant'è vero che le imprese sono meno preoccupate. Le imprese chiedono soltanto un rallentamento, cioè che il termine sia semestrale anziché trimestrale, perché il quadro complessivo del decreto-legge n. 193 del 2016 e, poi, la legge di bilancio hanno concesso loro molte cose in più. Quindi, il quadro è, alla fine, con saldi in qualche modo giusti. I professionisti sono quelli che si sentono un po’ più stretti in questo ulteriore onere, che comunque i loro studi dovranno affrontare.

  MICHELE PELILLO. Sugli studi di settore che mi dice?

  ROSSELLA ORLANDI, direttore dell'Agenzia delle entrate. Sugli studi di settore, secondo me, da tecnico – glielo dico onestamente – la norma non è sufficiente. Fa il quadro e, quindi, ci dà il via per lavorare. Stiamo già lavorando. È un altro enorme impegno che quest'amministrazione si è presa. Guardate, quest'anno abbiamo di tutto. Lo dico con molta serenità. Abbiamo tante, tante cose.
  In realtà, a mio modo di vedere, da un punto di vista proprio giuridico, la possibilità di modificare sostanzialmente regole che comportano oneri e sanzioni con decreto ministeriale è vero che è di favore – mettiamola così – però potrebbe essere suscettibile di impugnativa, perché la riserva di legge, secondo me, su questo tema va un attimo considerata.
  Forse andrebbe meglio implementata. È la prima base. Dà delle regole. Alcune sono sicuramente già cogenti e immediatamente attuabili, come, ad esempio, l'eliminazione dell'accertamento automatico da studi. Quello è previsto dalla norma primaria. Tutta l'attuazione forse richiederebbe un'integrazione e un ripensamento sugli strumenti giuridici da utilizzare. Comunque, la parte amministrativa è già in essere, è già partita ed è già avanzata.

  MICHELE PELILLO. Secondo lei, dovremmo scegliere la strada della legge delega o possiamo fare un provvedimento puntuale?

  ROSSELLA ORLANDI, direttore dell'Agenzia delle entrate. Si possono fare entrambe le cose. È chiaro che la legge delega sarebbe probabilmente uno strumento migliore, nei tempi concessi dai lavori delle Commissioni, perché permetterebbe un confronto – la base c'è – abbastanza veloce e una conoscenza più approfondita. È uno strumento più flessibile, anche per ascoltare le istanze di tutte le parti, che però sono molto favorevoli, come categorie, a questo lavoro. Di questo sono convinta.
  Una norma primaria si può preparare. Anche quella dipende dai tempi. Non è un problema. Io, però, credo che occorra uno strumento un po’ più completo, per avere meno rischi. Poi si fa lo stesso. Siamo già partiti, perché credo che sia una delle operazioni fondamentali di politica fiscale di questo periodo, anzi, è un lavoro che sta avvenendo molto, molto interessante. Anche questo è legato a una filosofia, che è quella del rapporto della trasparenza e della chiarezza, che dovrebbe indurre meno coattivamente e in modo più guidato il contribuente ad adeguarsi a sistemi anche più trasparenti.

  PRESIDENTE. Prima di concludere la seduta desideravo ringraziare il direttore dell'Agenzia delle entrate. Pag. 22
  Detto ciò, approfittando del ruolo che ho e a nome anche del presidente della Commissione, volevo ringraziare tutti veramente, per questo lavoro proficuo che è stato fatto in questi anni, specialmente in quest'anno, ricco di intenso lavoro.
  Nella conclusione che mi sento di fare con la principale nostra interlocutrice, preziosa e disponibile, assieme al suo staff e ai suoi dirigenti, altrettanto preparati e competenti, una piccola lancia la voglio spezzare, ovviamente non a vantaggio di qualcuno e a svantaggio dell'Agenzia. L'Agenzia svolge bene il suo compito. Ha un ruolo tecnico e lo svolge come penso pochi al mondo sappiano fare.
  Il punto è un altro – mi riferisco qui all'onorevole Pelillo – e io, che sono un commercialista e che vivo il dramma dei commercialisti, penso di potervelo trasmettere. Siamo di fronte a una situazione insostenibile, con adempimenti che, ovviamente, hanno reso i commercialisti esasperati. Sono consapevoli di avere un ruolo straordinario, perché sono veramente l'interfaccia naturale del sistema. Se non ci fossero loro, dovremmo immaginare, come Stato, come sostituirli. È evidente che non è possibile, per come è stato impostato il sistema, così come è impossibile che oggi vengano sostituiti i notai, per esempio, per fare un parallelo su esempi che funzionano. Sono esempi virtuosi che altre parti del mondo ci imitano. Pensate un po’: la Cina sta cercando di capire come abbiamo impostato noi il lavoro con i notai e i commercialisti.
  È evidente, però, che le soddisfazioni che una volta aveva questa categoria, perché c'era un'economia che tirava, oggi non ci sono più, ragion per cui ogni adempimento è visto come un dramma. Penso che realmente sia questa la verità, direttore e colleghi cari. Provate a immaginare quello che si pensa sugli studi di settore, che, secondo me, sono anacronistici e sono fuori da tutto, in primo luogo perché obbligano il contribuente ad andare dietro a una serie di adempimenti o di dati che sono spesso discutibili. Soprattutto, però, per quanto ci sia lo sforzo da parte dell'organo tecnico per renderli un sistema il più perfetto possibile, sono discutibili in un momento in cui l'economia è come la nostra e non gira. Ricordo a tutti che i sistemi crollano quando si è di fronte a un punto di non ritorno, cioè quando il contribuente non ha più nulla da perdere. I commercialisti sono i terminali finali non soltanto di una serie di adempimenti, su cui rispondono potenzialmente anche con responsabilità pecuniarie e penali, ma sono anche preoccupatissimi per il riscontro dell'economia reale, che non paga e che continua a essere sempre più proiettata in una determinata logica.
  Queste non sono, ovviamente, considerazioni politiche, né tecniche. Sono soltanto una valutazione di tipo sociologico che mi permetto, in umiltà, di offrire come riflessione, non certo come spunto di meditazione polemica. Mi pare di poter dire che, se i segnali sono questi, evidentemente dobbiamo riflettere. Dobbiamo essere ognuno partecipe per far sì che il sistema possa ulteriormente migliorare.
  La dottoressa Orlandi ha spiegato che, visto in una logica di quadro, il sistema dovrebbe migliorare, e forse così sarà, anzi, certamente così sarà, ma non sono lunari le osservazioni che arrivano. Vengono fuori da un disagio vero e concreto, che penso sia giusto oggi evidenziare.
  Scusatemi se sono andato leggermente fuori tema. Nel ringraziarvi, anche a nome del presidente, ci diamo appuntamento al prossimo anno. Grazie. Buon Natale e buon anno. Visto che siamo ancora sotto registrazione, ne approfitto per ringraziare anche il prezioso lavoro degli uffici, che tanto hanno fatto e che tanto bene ci fanno fare qui, in Commissione.
  Dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 10.

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