XVII Legislatura

Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria

Resoconto stenografico



Seduta n. 57 di Mercoledì 22 giugno 2016

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Portas Giacomo Antonio , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA NELLA PROSPETTIVA DI UNA RAZIONALIZZAZIONE DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA. POTENZIALITÀ E CRITICITÀ DEL SISTEMA NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

Audizione dell'amministratore delegato di Equitalia S.p.A., Ernesto Maria Ruffini.
Portas Giacomo Antonio , Presidente ... 3 ,
Ruffini Ernesto Maria , amministratore delegato di Equitalia S.p.A ... 3 ,
Pagano Alessandro (AP)  ... 10 ,
Pelillo Michele (PD)  ... 11 ,
Ruffini Ernesto Maria , amministratore delegato di Equitalia S.p.A ... 11 ,
Portas Giacomo Antonio , Presidente ... 14 ,
Ruffini Ernesto Maria , amministratore delegato di Equitalia S.p.A ... 14 ,
Portas Giacomo Antonio , Presidente ... 14 ,
Ruffini Ernesto Maria , amministratore delegato di Equitalia S.p.A ... 14 ,
Portas Giacomo Antonio , Presidente ... 15 ,
Ruffini Ernesto Maria , amministratore delegato di Equitalia S.p.A ... 15 ,
Portas Giacomo Antonio , Presidente ... 15 ,
Ruffini Ernesto Maria , amministratore delegato di Equitalia S.p.A ... 15 ,
Portas Giacomo Antonio , Presidente ... 15 ,
Ruffini Ernesto Maria , amministratore delegato di Equitalia S.p.A ... 15 ,
Portas Giacomo Antonio , Presidente ... 15 ,
Ruffini Ernesto Maria , amministratore delegato di Equitalia S.p.A ... 15 ,
Balassi Marco , direttore ICT di Equitalia S.p.A ... 15 ,
Ruffini Ernesto Maria , amministratore delegato di Equitalia S.p.A ... 16 ,
Balassi Marco , direttore ICT di Equitalia S.p.A ... 16 ,
Ruffini Ernesto Maria , amministratore delegato di Equitalia S.p.A ... 16 ,
Portas Giacomo Antonio , Presidente ... 16

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIACOMO ANTONIO PORTAS

  La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione dell'amministratore delegato di Equitalia S.p.A., Ernesto Maria Ruffini.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione dell'amministratore delegato di Equitalia S.p.A., Ernesto Maria Ruffini, che, anche a nome dei colleghi, ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione.
  Sono presenti, inoltre, il direttore ICT, Marco Balassi, il responsabile normativa, contenzioso e legale aziendale, Renato Raffaele Vicario, e il portavoce dell'amministratore delegato, Giovanni Bartoloni, che ringrazio per la loro presenza.
  L'audizione si inquadra nell'ambito dell'indagine conoscitiva su «L'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale».
  Do la parola all'avvocato Ruffini, con riserva per me e per i colleghi di rivolgergli, al termine del suo intervento, domande e richieste di chiarimento.

  ERNESTO MARIA RUFFINI, amministratore delegato di Equitalia S.p.A.. Onorevole presidente e onorevoli Commissari, vi ringrazio anzitutto per quest'opportunità, che mi offre l'occasione di fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione, in ordine alle tematiche di competenze di Equitalia, a integrazione di quanto già illustrato nelle mie precedenti audizioni.
  Il Sistema informativo della fiscalità (SIF) è un sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria, finalizzato alla condivisione, al costante scambio e alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi e il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha il compito di assicurare, tramite il Dipartimento delle finanze e al fine dell'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato delle banche dati, le attività di indirizzo e di razionalizzazione della gestione del SIF e quelle di erogazione dei servizi nei confronti dell'amministrazione che ne faccia richiesta. Il SIF è gestito dal partner tecnologico Sogei per conto dell'amministrazione fiscale e contiene i dati, le applicazioni, le infrastrutture e i servizi tecnologici sviluppati, dedicati a ciascun soggetto che fa parte del sistema. Tali soggetti sono: il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite il Dipartimento delle finanze, la Guardia di finanza, l'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia delle entrate ed Equitalia. Le principali banche dati di Equitalia che concorrono ad alimentare il SIF contengono alcuni dati, che vi illustro: le informazioni relative ai crediti affidati in riscossione, quindi crediti iscritti a ruolo, crediti derivati da visite e accertamenti delle Agenzie delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e da avvisi di addebito dell'INPS; le informazioni relative Pag. 4ai provvedimenti modificativi del credito affidato; i dati relativi alle riscossioni effettuate, comprese quelle derivanti dal recupero delle entrate patrimoniali degli enti locali; le informazioni relative agli atti notificati e alle azioni cautelari ed esecutive, promosse dagli agenti delle riscossioni per il recupero coattivo.
  Equitalia, in particolare, alimenta il SIF con le rendicontazioni prescritte dalle norme che regolano i rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti creditori, ossia la rendicontazione relativa alle informazioni attinenti allo svolgimento e all'andamento del servizio di riscossione che le società del gruppo Equitalia devono trasmettere agli enti creditori, il cosiddetto «stato della riscossione». Tali informazioni riguardano in particolare: la presa in carico dei ruoli; la formazione e la notifica delle cartelle di pagamento; i provvedimenti modificativi del credito affidato in riscossione; le azioni cautelari ed esecutive effettuate; i pagamenti dei contribuenti; i riversamenti delle somme riscosse in favore degli enti creditori; le eventuali comunicazioni di inesigibilità. Si tratta di flussi telematici prodotti dall'agente della riscossione che provvede al relativo invio all'ente creditore ogni dieci giorni. Ci sono poi le rendicontazioni relative alla contabilità di riscossione, mensili, bimestrali e annuali, che devono essere trasmesse alle Ragionerie provinciali dello Stato. Sulla base del protocollo d'intesa sottoscritto nel 2013 dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dall'Agenzia delle entrate e da Equitalia, le suddette informazioni vengono inviate con modalità telematica attraverso uno scambio di flussi con il supporto del partner tecnologico Sogei.
  Equitalia, inoltre, rende disponibile al SIF: le informazioni necessarie alle verifiche della regolarità fiscale, relativa al possesso dei requisiti in capo agli iscritti a gare di appalto. Il servizio effettua le verifiche interrogando le banche dati dell'Agenzia delle entrate per individuare l'ammontare del debito residuo, certo, scaduto ed esigibile, relativo a imposte e tasse in capo a ciascuno dei soggetti indicati nella richiesta della Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e restituisce alla stessa l'esito informativo relativo alla loro condizione di regolarità. Questo servizio è realizzato con lo scambio di flussi informativi, attraverso il sistema pubblico di connettività tra Equitalia e appunto Sogei, suo partner tecnologico; le informazioni funzionali alla verifica degli inadempimenti dei contribuenti che consente alla pubbliche amministrazioni di controllare prima di pagare le somme al beneficiario, se quest'ultimo è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più atti della riscossione e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza l'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Il servizio, erogato in modalità on line e mediante l'accesso all'area riservata del portale Consip, rende possibile il controllo massivo su più soggetti attraverso la trasmissione, da parte delle amministrazioni, di flussi informativi, predisposti secondo un formato e un tracciato standard e contenti i dati dei beneficiari dei pagamenti da sottoporre a verifica.
  Per quanto riguarda il secondo quesito posto dalla Commissione circa l'allineamento delle banche dati di Agenzia delle entrate, INPS ed Equitalia, questo allineamento è ritenuto strategico per massimizzare l'efficacia del processo di riscossione da parte di Equitalia. Prima per importanza è l'iniziativa che coinvolge entrambi gli enti citati, cioè l'Agenzia delle entrare e l'INPS, volta all'allineamento tempestivo delle informazioni anagrafiche, validate e certificate, che sono necessarie per il perfezionamento della notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti di riscossione, dalla quale scaturisce il buon fine dell'azione di recupero. A tal fine è stato realizzato un nuovo servizio interoperabile che consente, da un lato, di effettuare in forma automatizzata lo scambio massimo di dati tra applicazioni e, dall'altro, di aumentare il numero di informazioni rese disponibile a Equitalia, soprattutto da parte dell'anagrafe tributaria, come il domicilio fiscale o, ove diverso, il domicilio eletto. Inoltre, in relazione alle nuove disposizioni di legge relative la notifica tramite Pag. 5 PEC, il processo di allineamento delle informazioni anagrafiche è stato ulteriormente implementato con la realizzazione di un servizio applicativo, che, in funzione delle diverse categorie di contribuenti, acquisisce le informazioni sia dall'anagrafe tributaria sia dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC); quest'ultimo per il tramite di InfoCamere.
  Più in dettaglio, le informazioni disponibili, che assumiamo dall'anagrafe tributaria e da INI-PEC, sono: l'ultimo domicilio fiscale del contribuente; il domicilio fiscale inserito e confermato dal Comune; l'ultimo domicilio fiscale dell'eventuale legale rappresentante delle persone fisiche; le eventuali informazioni relative all'anagrafe degli italiani residenti all'estero; la residenza estera; l'eventuale domicilio eletto per la notifica degli atti; l'eventuale decesso delle persone fisiche; le informazioni sullo stato giuridico delle imprese, quindi la loro eventuale liquidazione, procedura concorsuale o cancellazione dal registro delle imprese; la sede legale delle persone giuridiche; il domicilio fiscale del rappresentante legale; i dati relativi agli indirizzi di Posta elettronica certificata delle imprese individuali o costituite in forma societaria; infine i dati relativi agli indirizzi di Posta elettronica certificata dei professionisti iscritti in albi o elenchi, presenti nella banca dati INI-PEC.
  Nell'ambito di iniziative finalizzate all'integrazione tra le banche dati di Equitalia con quelle dell'Agenzia delle entrate in particolare e al progressivo allineamento delle medesime, rientrano quelle realizzate in cooperazione applicativa. Quest'ultima attiene alla capacità di uno o più sistemi informativi di avvalersi, nel corso del processo elaborativo, di un'informazione prodotta da un'altra applicazione, attraverso l'interscambio automatico di informazioni con altri sistemi. In altri termini, si tratta della possibilità, per l'utente, di accedere alle informazioni provenienti da altre basi dati o sistemi, in modo del tutto trasparente e automatizzato. In particolare, con riferimento alla gestione del contenzioso, è stata completata la prima fase realizzativa, volta ad automatizzare lo scambio di informazioni necessarie per la massima coordinazione con l'Agenzia delle entrate, in fase di predisposizione delle difese in giudizio nelle controversie relative alle entrate iscritte a ruolo dalla stessa Agenzia, e lo scambio degli esiti del giudizio. In tal modo potranno essere conseguiti significativi risultati in termini di efficienza, quindi di eliminazione delle operazioni manuali di allineamento, di tempestività dello scambio di informazioni e di miglioramento delle qualità dei dati trattati in tutti i procedimenti, nei quali le Agenzie delle entrate ed Equitalia sono parti.
  Con riferimento, invece, alle gestioni delle istanze di sospensione legale della riscossione, contemplate dalla legge di stabilità per il 2013, verrà avviata, entro fine luglio, la sperimentazione operativa di nuove modalità di trasmissione delle medesime, da parte dell'agente della riscossione all'Agenzia delle entrate. Si tratta delle dichiarazioni che il debitore può presentare all'agente della riscossione, a pena di decadenza entro 60 giorni dalla notifica di un atto della procedura di riscossione – quello di 60 giorni, in parallelo, è anche il termine entro il quale il contribuente può presentare ricorso contro l'atto di riscossione – per segnalare che gli atti emessi dall'ente creditore, prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per il quale si procede, sono interessati eventualmente da: una prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui ruolo è reso esecutivo; un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; una sospensione amministrativa comunque concessa all'ente creditore; una sospensione giudiziale o una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emessa in un giudizio al quale l'agente di riscossione ha preso parte; un pagamento effettuato e riconducibile al ruolo in oggetto in data antecedente alla formazione ruolo stesso in favore dell'ente creditore. Questa casistica, legislativamente prevista, contempla eventi modificativi o che cancellano integralmente il debito iscritto a ruolo: una volta portati a conoscenza dell'agente della Pag. 6riscossione, impediscono che l'agente, cioè Equitalia, porti avanti la procedura esecutiva per un mancato e precedente allineamento automatico di questi dati con gli enti creditori.
  All'atto della presentazione dell'istanza, la riscossione è automaticamente sospesa. Al momento, tali istanze vengono trasmesse all'Agenzia mediante posta elettronica, ma, entro fine luglio, come poc'anzi dicevo, sarà avviata la sperimentazione per renderle disponibili in cooperazione applicativa, riducendo significativamente i relativi tempi di lavorazione, in modo da definire prontamente la posizione dei debitori interessati.
  In coerenza e continuità con le iniziative accennate e al fine di assicurare un'effettiva ed efficace gestione integrata delle banche dati del SIF, garantendo il massimo allineamento tra le amministrazioni coinvolte, anche Equitalia sta collaborando attraverso la definizione del catalogo dei servizi per rendere disponibili agli enti aventi diritto i dati necessari allo svolgimento delle attività istituzionali, in modo da valorizzare le sinergie tecniche ed operative tra i soggetti della fiscalità e permettendo di aumentare il grado di condivisione delle informazioni, di evitare duplicazioni delle medesime e di ridurre la tempistica di messa a disposizione dei dati all'amministrazione richiedente.
  Inoltre, ferma la necessità di rendere fruibili, alla società del gruppo Equitalia, le informazioni, anche in forma massiva, relative alle consistenze e alle movimentazioni dei rapporti finanziari, presenti nell'archivio relativo, cioè l'Archivio dei rapporti finanziari (ARF), è in corso di analisi ogni possibile soluzione per superare gli ostacoli che impediscono al momento di estendere anche all'attività di riscossione l'accesso alle suddette ulteriori informazioni e di allineare Equitalia.
  Ciò permetterebbe, come ho sottolineato anche in altre occasioni, di massimizzare, attraverso il necessario bilanciamento tra le esigenze di credito degli enti creditori e la garanzia del diritto alla privacy, l'efficacia dell'azione di riscossione, evitando di esperire attività improduttive, con risparmio dei relativi costi, o – questa è una questione molto importante per Equitalia – eccessivamente invasive a danno dei contribuenti, che, allo stato, subiscono l'azione ad ampio raggio degli agenti della riscossione. Ciò è necessario per evitare che l'esigenza di protezione dei dati personali del contribuente rischi paradossalmente di penalizzare lo stesso debitore, costretto a subire contemporaneamente più pignoramenti, esperiti dall'agente della riscossione, nel tentativo di rintracciare eventuali saldi attivi, in assenza di puntuali notizie, che in questo momento Equitalia non ha, anche semplicemente sulla capienza del rapporto finanziario del contribuente. Inoltre, è necessario efficientare, tramite acquisizione dell'informazione in forma massiva, l'attuale processo di acquisizione dei dati.
  A Equitalia è stato poi chiesto di fornire ulteriori elementi in merito alla dematerializzazione dei processi di affidamento dei crediti e dei relativi provvedimenti modificativi. L'ampia diffusione dei servizi per l'informatizzazione delle procedure amministrative di riscossione, realizzati per gli enti creditori non telematici, ossia gli enti creditori che, a differenza dell'Agenzia delle entrate e degli enti previdenziali, si avvalgono di Equitalia non solo per la riscossione, ma anche per la fase di informatizzazione delle minute di ruolo cartacee, ha consentito, nel periodo 2008-2016, di ridurre significativamente la trasmissione in forma cartacea a Equitalia degli elenchi dei debitori e dei provvedimenti modificativi degli importi dovuti dagli stessi, come gli sgravi e le sospensioni. In particolare, per quanto attiene agli elenchi dei debitori, si è passati dal 60 per cento delle lavorazioni cartacee, effettuate nel 2008, al 2,4 per cento di quelle effettuate nel 2015. Per quanto riguarda i citati provvedimenti modificativi del credito, la lavorazione cartacea, che nel 2008 rappresentava il 29 per cento, è scesa nel 2015 allo 0,01 per cento. La tendenza registrata trova ulteriore conferma nei dati dei primi mesi del 2016, relativi sia agli elenchi dei debitori sia ai provvedimenti modificativi del credito, che vedono, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, un'ulteriore Pag. 7 riduzione della carta in misura, in entrambi i casi, pari al 50 per cento. Si tratta di risultati raggiunti grazie al costante impegno profuso per la sensibilizzazione degli enti creditori all'utilizzo di procedure informatiche, messe a disposizioni gratuitamente da Equitalia, allo scopo di ottimizzare l'intero processo di riscossione. Tali procedure informatiche erogate in modalità on line agli enti creditori, tramite il sito di Equitalia, riguardano nello specifico: la predisposizione e la trasmissione di Equitalia dei crediti da riscuotere e dei relativi provvedimenti modificativi; l'apposizione, mediante firma digitale, del visto di esecutorietà sui ruoli di propria competenza da parte dell'ente creditore; infine la messa a disposizione agli enti, in sostituzione della documentazione cartacea e del supporto CD-ROM, dei flussi informativi attinenti alle attività di riscossione.
  Alcuni enti non telematici, benché ormai automatizzati, continuano tuttavia ricorrere, seppure in forma residuale, al cartaceo ed è, pertanto, da valutare l'opportunità di un intervento normativo che neutralizzi progressivamente, ma anche definitivamente, queste forme di resistenza ancora presenti nel sistema.
  Per quanto riguarda la fase di formazione del ruolo, quindi, gli atti e i provvedimenti antecedenti a tale formazione, è necessario svolgere una breve introduzione, volta a inquadrare la normativa di riferimento.
  L'attività dell'agente della riscossione prende avvio con l'affidamento, da parte dell'ente impositore, dei crediti da riscuotere. Può trattarsi di un ruolo, di un accertamento esecutivo emesso dall'Agenzia delle entrate, di un accertamento esecutivo emesso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli o infine di un avviso di addebito emesso dall'INPS.
  Gli elementi che gli enti creditori portano a conoscenza dell'agente delle riscossione, ai fini della successiva attività di recupero, sono previsti dalla legge. In particolare, nel caso in cui il credito venga iscritto a ruolo, tali elementi sono specificati all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 ed dal decreto ministeriale n. 321/99.
  I ruoli contengono, pertanto, le indicazioni dell'ente creditore, della specie e del ruolo, del codice fiscale e dei dati anagrafici dei debitori, del codice di ogni componente del credito, vale a dire il cosiddetto «articolo di ruolo». I ruoli poi contengono le indicazioni del codice nell'ambito dell'anno del periodo di riferimento del credito, dell'importo di ogni articolo di ruolo, del totale degli importi iscritti al ruolo, dell'eventuale numero di rate in cui il ruolo deve essere riscosso, della data di consegna all'agente di riscossione. Infine, tali ruoli contengono delle indicazioni sintetiche degli elementi sulla cui base è effettuata l'iscrizione a ruolo e, nel caso in cui l'iscrizione a ruolo consegua un atto precedentemente notificato, degli estremi di tale atto e della relativa data di notifica.
  Sulla base degli elementi l'agente della riscossione procede alla redazione della cartella di pagamento e alla notifica della stessa. Nel caso, invece, in cui il credito derivi da avvisi e accertamenti esecutivi, il contenuto della pretesa viene portato a conoscenza del debitore direttamente dall'Agenzia delle entrate o dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  L'atto di accertamento contiene l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi indicati, quindi non interviene Equitalia in questa fase.
  Tali atti devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine utile per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli agenti della riscossione, quindi a Equitalia, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
  Ancora, nel caso in cui il credito derivi dagli avvisi di addebito emessi e notificati dall'INPS, questi ultimi devono contenere, a pena di nullità, i codici fiscali del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati e ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi, ove dovuti, nonché l'indicazione dall'agente della riscossione competente, in base al domicilio fiscale Pag. 8 presente nell'anagrafe tributaria, alla data di formazione dell'avviso.
  Tali avvisi devono altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione procederà all'espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
  Relativamente agli avvisi di accertamento esecutivi e agli avvisi di addebito, la relazione è nell'immediato tra il debitore e l'ente titolare del credito. È l'ente, infatti, a notificare una pretesa che acquista esecutività con il decorso del tempo previsto dalla legge. Non c'è alcun intervento dell'agente della riscossione né alcun intervento di Equitalia, quindi è lo stesso ente a farsi carico dell'eventuale esigenza informativa aggiuntiva, di cui il debitore dovesse aver necessità, perché il debitore si rivolge direttamente all'ente, avendo ricevuto dall'ente la notifica di tali atti.
  Nel caso di iscrizione a ruolo, invece, la situazione è diversa e più complessa. Il ruolo, infatti, e la successiva cartella di pagamento, che è il primo atto di Equitalia che viene portato a conoscenza del contribuente, può riferirsi e in genere si riferisce a pretese, accertamenti posti messi da soggetti diversi dall'Agenzia delle entrate e verbali di constatazione di infrazioni, per esempio, al Codice della strada, portate dall'ente creditore a conoscenza del debitore anche anni prima della notifica della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione, che diventa però l'ultimo e diretto interlocutore del cittadino.
  È evidente allora che la possibilità di indicare, negli atti delle riscossioni, il maggior numero di informazioni, relative alla pretesa sottostante l'iscrizione a ruolo, potrebbe costituire un elemento di semplificazione nei rapporti con il debitore, cui verrebbe consentito l'effettivo ed agevole controllo della fondatezza e dell'esigibilità della richiesta di pagamento avanzata da Equitalia per conto dell'ente creditore.
  Come ho evidenziato in precedenza, i dati, di cui l'agente della riscossione dispone, sono analiticamente individuati dalla normativa di settore e spesso non risultano sufficienti a soddisfare tutte le esigenze conoscitive dei debitori, soprattutto in relazione alla notifica degli atti propedeutici alla formazione del ruolo. Ciò accade con particolare riguardo agli enti locali che non sempre riportano nei ruoli informazioni sufficientemente circostanziate per la comprensione dei motivi per i quali è richiesto il pagamento.
  Occorrerebbe, pertanto, introdurre una disposizione che stabilisca che i carichi affidati agli agenti della riscossione contengono necessariamente anche l'indicazione dell'atto da cui ha origine la pretesa e degli eventuali atti successivi, interruttivi della prescrizione, quindi portati a conoscenza del contribuente debitore, nonché delle rispettive data di notifica.
  Un ulteriore quesito è stato formulato in ordine agli ostacoli tecnici nella verifica diretta da parte di Equitalia delle istanze di sospensione legate alla riscossione.
  Tali ostacoli, ovvero quelli che impediscono Equitalia di verificare in tempo reale le istanze dei contribuenti che eccepiscono la fondatezza della originaria pretesa debitoria e richiedono la sospensione legata alle riscossioni, dipendono anche dall'assenza di un'infrastruttura tecnologica comune a livello nazionale, che consenta agli enti di rendere prontamente disponibili le informazioni relative sia alle fasi antecedenti all'iscrizione a ruolo, così come i pagamenti già effettuati prima della consegna del carico, sia quelle successive, come nei casi di una sentenza emessa in giudizio in cui l'agente della riscossione non è stato parte, e consenta altresì a Equitalia di utilizzare le suddette informazioni per interrompere tempestivamente le procedure di riscossione.
  Tuttavia, se Equitalia potesse fruire della predetta infrastruttura comune a tutti gli enti creditori, anche esterna al SIF, potrebbe verificare direttamente e immediatamente le istanze del debitore, favorendo la sollecita definizione delle pendenze con il cittadino richiedente o, quanto meno, velocizzandole. Certo, questo non vale in tutti i casi, però la sola interoperabilità Pag. 9 delle banche dati, in cui sono annotate le vicende del credito, quindi la pronta conoscenza da parte di Equitalia delle informazioni aggiuntive e non presenti nei flussi di affidamento di credito, potrebbe o può ritenersi risolutiva.
  Si pensi, a titolo esemplificativo, alle banche dati relative ai pagamenti effettuati direttamente all'ente creditore nella fase antecedente la creazione del ruolo. L'accesso alle medesime, infatti, potrebbe consentire comunque all'agente della riscossione di abbinare il pagamento alla pretesa originaria e all'atto con il quale la stessa è stata avanzata, essendo necessario operazioni di riconciliazione che sono l'ente creditore è in grado di effettuare.
  Si pensi ancora alle ipotesi in cui vengono eccepite ragioni di decadenza dal potere di iscrivere a ruolo la pretesa del creditore che richiedono particolare approfondimenti riservati allo stesso ente, quindi un'infrastruttura tecnologica comune consentirebbe comunque di velocizzare tale fase della riscossione.
  Per quanto riguarda le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, l'applicativo Arco, ausilio di riscossione coattiva, è stata realizzato dall'Agenzia delle entrate per fornire agli agenti della riscossione le informazioni presenti in anagrafe tributaria e necessarie a indirizzare, nell'ambito dell'attività di riscossione, le azioni cautelari ed esecutive.
  Dette informazioni riguardano sia quelle relative alle possidenze (catasto terreni e fabbricati, veicoli) sia quelle che consentono di individuare eventuali rapporti economici da utilizzare nelle azioni di recupero dei crediti affidati dagli enti (rapporti economici e dati dell'ufficio del registro).
  L'applicativo, che si sostanzia in un'interfaccia utente volta a consentire lo scambio di dati con l'Agenzia delle entrate, permette oggi a Equitalia di fruire di un set di informazioni più contenuto, rispetto a quelle che sono nella disponibilità della stessa Agenzia. Infatti, la norma che autorizza l'accesso di Equitalia ai suddetti dati rinvia a un decreto l'individuazione dei casi, dei limiti e delle modalità di esercizio dell'accesso nonché delle cautele a tutela della riservatezza dei debitori, prevedendo a tal fine la partecipazione al garante della privacy.
  Attualmente, quel decreto è il decreto ministeriale del 16 novembre 2000 che individua e circoscrive il perimetro delle informazioni accessibili.
  Per quanto riguarda le banche dati dei servizi di pubblicità immobiliare, una maggiore integrazione con queste banche dati consentirebbe di potenziare la fase di acquisizione telematica delle visure ipocatastali e rendere più veloce l'intero processo di iscrizioni ipotecarie e di espropriazione immobiliare. Le esigenze dell'agente della riscossione sono determinate da grandi volumi di posizione da lavorare e dalla necessità di raggiungere un livello di affidabilità dell'informazione strettamente elevato. Tutte le attività volte al recupero dei crediti affidati in riscossione presuppongono la presenza del codice fiscale, quale chiave per l'accesso, e lo scambio di informazioni fra banche dati.
  In tale contesto, con riguardo alla banca dati catastale utilizzata per le verifiche delle possidenze, è già in essere un sistema di interrogazione automatizzato, sviluppato sulla base del codice fiscale, che consente di colloquiare celermente con i servizi di pubblicità immobiliare.
  Per l'accesso alle informazioni delle conservatorie in forma telematica e massiva, sulla base del codice fiscale che è presente in profili di maggiore complessità e completezza, le attività di analisi per implementare tale soluzione faranno parte di nuove iniziative che sono da avviare.
  Sono, inoltre, in corso di completamento le attività di analisi della piattaforma che permetterà l'accesso, da parte di Equitalia, alle base dati del Pubblico registro automobilistico direttamente dalle postazioni di Equitalia stessa.
  La nuova piattaforma applicativa abiliterà Equitalia, attraverso il colloquio in cooperazione applicativa, a interagire direttamente con i sistemi del Pubblico registro automobilistico, sospendendo o cancellando il fermo amministrativo, nei casi in cui il contribuente abbia rispettivamente Pag. 10ottenuto una rateizzazione del debito o effettuato il pagamento di quanto dovuto.
  Tale progetto consentirà di attivare in tempo reale le annotazioni di aggiornamento e sarà anche integrato con la possibilità di operare, a seguito dell'eventuale decadenza della rateizzazione, le annotazioni di revoca delle sospensioni precedentemente concesse.
  Questa è un'attività voluta da Equitalia per evitare che il contribuente che si vede appunto trascritto il provvedimento di fermo amministrativo in forma automatizzata, laddove si faccia parte diligente e provveda al pagamento o provveda a una richiesta di rateizzazione, quindi inizi a pagare le rate, debba, al fine di ottenere la sospensione o la cancellazione del fermo amministrativo, recarsi sia gli uffici di Equitalia sia gli uffici del Pubblico registro automobilistico.
  Per quanto riguarda l'ultima domanda sui risparmi in sede di information technology realizzati nel corso del triennio, grazie alla collaborazione di Sogei, si rileva che, grazie ai rapporti di collaborazione tra Equitalia e il partner tecnologico Sogei relativamente allo scambio informativo con l'Agenzia delle entrare e con gli enti creditori appartenenti al SIF, è stato avviato un percorso volto a ottimizzare l'utilizzo delle risorse, attraverso la realizzazione di interventi finalizzati al costante contenimento della spesa.
  Tali interventi hanno determinato, nell'arco del triennio 2013-2015, un significativo risparmio dei costi operativi connessi alla capacità elaborativa e più in generale ai servizi di conduzione dei sistemi Equitalia, grazie alla maggiore efficienza resa possibile dall'unificazione dei sistemi informativi di gruppo, dalla riorganizzazione societaria, che è in fase anche ulteriore completamento, e dalla collaborazione con Sogei.
  In particolare, i risparmi di costi operativi verso Sogei, realizzati nel corso del triennio di riferimento 2013-2015, ammontano su base annua a circa 11.100.000, passando da una spesa di 37 milioni e mezzo nell'anno 2012 a una spesa nel 2015 di 26.400.000. Ci tengo a sottolineare che questa, come riduzione, è parzialmente significativa perché è stata ottenuta e raggiunta in un contesto di crescente incremento dei servizi erogati agli agenti della riscossione, agli enti e ai contribuenti. Spero di essere stato esaustivo.

  ALESSANDRO PAGANO. Vorrei fare alcune domande all'avvocato Ruffini, a completamento dell'ampia relazione, la quale, pur soddisfacente per chi ha ascoltato, richiede chiarimenti su alcuni passaggi. Vorrei poi fare una domanda fuori tema.
  Abbiamo letto di questo grande scelta di campo di Equitalia circa il compenso ai professionisti sulle pratiche lavorate. Ora, sarà forse per deformazione professionale, visto che nella vita faccio anche questo, però penso che sia una cosa controproducente, nel senso che mortificare il lavoro di chi deve esigere le somme e non trattarle in maniera proporzionata rispetto a quello che è oggetto del contenzioso – sono somme corpose e sono pratiche complesse – penso abbia un effetto boomerang che certamente deve essere valutato. So che c'è una rivisitazione di questa strategia, però secondo me questo è importante perché, alla fine, altrimenti, rischiamo di avere questa platea: i contribuenti che sono assolutamente inviperiti, i dipendenti che lavorano tanto e che però fanno un lavoro talvolta irto di difficoltà e poi tutto il mondo esterno che da un po’ di tempo a questa parte comincia a lamentarsi. So che lei l'ha affrontato col cipiglio giusto e ne prendiamo atto perché si tocca con mano, però è evidente che c'è una strategia, di tipo politico e di tipo sociale, che lavora contro Equitalia. Equitalia, invece, è uno strumento indispensabile per un Sistema Paese, specie dopo tutti questi decenni dove si è cercato di efficientare tutto. Vorrei capire, fermo restando che le decisioni sono sempre politiche e ci mancherebbe altro, nell'ambito delle competenze vostre, come state affrontando questo tipo di argomento che riguarda la policy interna.
  Il secondo argomento è collegato a un argomento cui si è accennato, ma che vorrei approfondire. Giustamente si diceva che il sistema di riscossione in Italia deve essere quanto più possibilmente integrato Pag. 11ed efficientato e lo condivido. In Sicilia c'è un'opportunità: il sistema di riscossione è crollato e i sindacati dicono in maniera chiara che l'unica opportunità è di affidarsi a Equitalia. Inoltre, i dipendenti sono in un numero accettabile e soprattutto c'è un know how che tutto sommato è molto simile a quello vostro visto che, ad experimentum, nel 2004 il sistema di riscossione in Sicilia fu di fatto embrionale rispetto a un progetto che poi si sviluppò in tutta Italia appunto col sistema Equitalia. Possiamo dire che i sistemi si possono integrare e i costi di sistema si possono abbattere enormemente, con riferimento all'ultimo argomento che lei ha tracciato.
  Vorrei sentire qual è lo stato dell'arte, ammesso che ci sia stato un interesse da parte della Regione, e soprattutto qual è il suo parere, per quello che è possibile, visto che lei deve rispondere anche a un consiglio d'amministrazione.

  MICHELE PELILLO. Le cose che oggi ci ha rappresentato l'avvocato Ruffini sono molto importanti e lo sono perché – è meglio ricordarlo sempre – nel provare a cogliere l'obiettivo ambizioso di rendere il fisco italiano amico o più amico dei contribuenti, o quanto meno non ostile, la funzione di Equitalia è strategica e fondamentale perché il contribuente debitore si trova davanti Equitalia, quindi, se non miglioriamo il rapporto tra il contribuente debitore ed Equitalia, non riusciremmo mai a dare la percezione di un fisco più amico. Quello di oggi non è un argomento che riguarda solo Equitalia e l'efficacia della sua azione o la sua efficienza, ma riguarda la politica fiscale di questo Paese e di questo Governo in questo momento, per cui voglio sottolineare l'importanza delle cose che stiamo ascoltando stamattina.
  Come Equitalia può essere percepita meno ostile nei confronti del contribuente debitore? Come può l'agente della riscossione essere percepito in modo non negativo dal contribuente? Si può fare attraverso soprattutto le informazioni che servono al contribuente debitore, per cui l'importanza delle cose che abbiamo ascoltato è l'importanza dei flussi informativi che devono arrivare all'ente che riscuote. Recentemente la Commissione finanze della Camera ha approvato una risoluzione che, tra l'altro, impegna il Governo a occuparsi di questi argomenti. Nella relazione vedo una grande novità, illustrata a pagina 5, dove si legge che verrà avviata a fine luglio la sperimentazione operativa di nuove modalità di trasmissione: mi sembra che questa sia la novità più importante.
  La domanda che voglio rivolgerle è: l'esigenza che viene indicata nel punto 5) di pagina 10, ovvero gli ostacoli tecnici alla verifica diretta delle istanze di sospensione legale della riscossione, sarà soddisfatta da questa sperimentazione operativa? Sono due cose che si tengono insieme, ho capito bene? Le chiedo se la sperimentazione andrà a buon fine e se darà buoni frutti, riuscirà a soddisfare questa esigenza, cioè dal punto di vista della prospettiva dell'Agenzia delle entrate riusciamo a colmare il gap informativo?
  La domanda conseguente è: se la risposta è «sì», rimane soltanto il gap informativo con gli altri enti che chiedono a Equitalia di riscuotere. Mi riferisco a quanto scritto qui tra pagina 9 e pagina 10: «occorrerebbe pertanto introdurre una disposizione che stabilisca che i carichi affidati agli agenti della riscossione contengano necessariamente...». È molto importante sapere se l'oggetto di questa sperimentazione, che apprendo oggi con molto piacere e che inizia fra qualche settimana, possa soddisfare l'esigenza dalla prospettiva dell'Agenzia delle entrate. Le chiedo, se la sua risposta è «sì», se rimane soltanto un altro pezzo, cioè quello degli altri enti che non sono l'Agenzia delle entrate.
  Un'altra domanda, riguarda il punto 8: per la cooperazione applicativa con il Pubblico registro automobilistico che tempi prevedete?

  ERNESTO MARIA RUFFINI, amministratore delegato di Equitalia S.p.A.. Inizio le risposte in ordine cronologico, quindi dalle domande che mi ha rivolto il vicepresidente Pagano.
  La prima questione è relativa ai contenziosi di cui è parte Equitalia con gli agenti della riscossione. In premessa, vorrei dire a Pag. 12titolo informativo che, nel 2015, Equitalia ha notificato ai contribuenti quasi 22 milioni di atti impugnabili. Non mi sto riferendo a tutti gli atti inviati ai contribuenti, ma solo a quelli impugnabili, perché sono ancora di più gli atti inviati a Equitalia. Di questi atti impugnabili, c'è un elemento che voglio portare alla vostra attenzione perché è molto interessante: sono stati impugnati dai contribuenti circa 177.000 atti, a fronte dei 22.000.000 di atti notificati. Questo, di per sé, è già un risultato, ove fosse indicativo, ma sappiamo che non lo è necessariamente, di un'acquiescenza rispetto a tutti gli altri atti notificati. Di questi 177.000 ricorsi, un altro dato molto significativo che voglio portare all'attenzione di questa Commissione è che circa l'86 per cento di questi 177.000 ricorsi ricevuti da Equitalia sono relativi al territorio che va da Roma in giù, esclusa la Sicilia. Di questo 86 per cento, la quasi totalità è costituita da ricorsi concentrati a Roma e a Napoli: aspetto significativo di un fenomeno che non sta a me giudicare.
  Relativamente a questi 177.000 ricorsi, che Equitalia non sarebbe in grado di gestire autonomamente, l'anno scorso è stata operata la scelta di fare un protocollo con l'Agenzia delle entrate, in modo che l'Agenzia intervenga direttamente in giudizio difendendo le ragioni di Equitalia e, in ultima analisi, le ragioni del credito sotteso agli atti di Equitalia, perché le cartelle di pagamento, relativamente a questo protocollo, recano, portandone a conoscenza il debitore, crediti dell'Agenzia delle entrate. Ciò ci consente di utilizzare non avvocati esterni, ma direttamente la difesa dell'Agenzia. Rimangono fuori dal protocollo tutti gli atti relativi a contenzioso non strettamente tributario dell'Agenzia delle entrate, quindi a contenziosi dei giudici di pace o a altre forme di entrate. Relativamente a questo, Equitalia si avvale di professionisti esterni, ma contestualmente, l'anno scorso, abbiamo svolto un'opera di ricognizione delle competenze interne per cercare di destinare anche donne e uomini che lavorano in Equitalia alla difesa, direttamente e internamente, di Equitalia medesima.
  Rimane comunque l'entità del numero che ci impedisce di garantire una tempestiva ed efficace difesa su tutto il territorio nazionale, a esclusione della Sicilia, per garantire anche i crediti sottesi dagli enti creditori, ragion per cui è presente in Equitalia un albo di professionisti, oggetto di revisione perché legato all'articolazione territoriale degli agenti della riscossione di Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud, che fra dieci giorni scompariranno per la fusione per incorporazione nel nuovo unico soggetto di riscossione, ovvero Equitalia Servizi di riscossione. In quell'occasione, sarà iniziata la formazione e il completamento di un nuovo albo dei professionisti esterni.
  Qui, si inserisce l'eccezione sollevata dall'onorevole Pagano. A riguardo, si è – parlo da avvocato, prima ancora che da amministratore delegato della società Equitalia – rilevata l'esigenza di contemperare sia il contenimento dei costi, da parte di un ente come Equitalia che gestisce denaro pubblico, sia l'andare incontro alle esigenze di una professione che deve essere svolta in modo sereno e non con la sensazione, in qualche modo, di una coartazione da parte di un ente pubblico. A riguardo, dopo l'individuazione di un sistema tariffario che si è rilevato come poco consono rispetto all'attività svolta dagli avvocati, si è dato avvio ad attività di collaborazione e di condivisione dell'esigenza anche degli avvocati – che però, come ripeto, deve essere comunque contemperata alle esigenze del contenimento dei costi da parte di Equitalia – con il Consiglio nazionale forense per trovare una soluzione che vada incontro a queste esigenze, entrambe meritevoli di tutela. Va da sé, però, che, visti i numeri, non si tratta di attribuire incarichi che sviliscano la professione perché essi, assicurando al contempo la rotazione e la trasparenza nell'affidamento degli incarichi, garantiscono anche un numero di affidamenti tali per cui l'entità dell'onorario minima, legata al singolo affidamento, deve essere anche letta nel complesso degli affidamenti resi nei confronti del difensore esterno. Se si affida un solo incarico con un onorario di Pag. 13ridotto valore, è evidente che potrebbe essere mortificante rispetto all'attività forense, ma, se se ne affidano centinaia, la cosa dovrà essere letta diversamente. In questa prospettiva verranno portate a termine la costituzione e la formazione dell'albo. Spero di essere stato esaustivo sulla questione relativamente agli avvocati esterni e all'albo che verrà formato per Equitalia Servizi di riscossione.
  Per quanto riguarda Riscossione Sicilia, ovvero la società che gestisce la riscossione delle entrate nel territorio della Regione siciliana, posto che Equitalia ferma la riscossione allo stretto di Messina, sono in corso contatti con Riscossione Sicilia e domani verrà portato, all'approvazione del consiglio d'amministrazione di Equitalia, il nuovo contratto di collaborazione con Riscossione Sicilia, con una serie di servizi che Equitalia fornirà a Riscossione Sicilia per consentire alla stessa anche l'attività di riscossione. Si tratta di attività in qualche modo essenziali: se volete chiarimenti sulla tecnicalità, ci possiamo fare aiutare dal direttore Balassi, essendo attività di formazione delle cartelle e di interrogazione dei dati dell'anagrafe tributaria; si tratta di attività minime ed essenziali che servono a Riscossione Sicilia per poter esercitare la propria attività. Va precisato che non si tratta di una novità, dato che Riscossione Sicilia ha già in corso con Equitalia un rapporto di collaborazione regolamentato da un contratto, che verrà rinnovato domani con l'approvazione del contratto da parte del consiglio di amministrazione e portato poi alla firma di Riscossione Sicilia ed Equitalia. Diversa è la situazione, invece, dei rapporti tra Equitalia e Riscossione Sicilia e in genere della riscossione in Sicilia, la cui valutazione non appartiene a Equitalia, ma agli organi competenti ovvero al Parlamento nazionale e alla Assemblea regionale siciliana, quindi io mi fermerei qui perché si tratta di valutazioni che non competono a Equitalia.
  Passo, sperando sempre di essere stato esaustivo, alle richieste formulate dall'onorevole Pelillo.
  Concordo con voi, con i componenti della Commissione e con l'onorevole Pelillo in particolare, che ha rivolto questa domanda, sul fatto che Equitalia svolga un ruolo essenziale per garantire la percezione del volto del Fisco nei confronti del contribuente perché è a Equitalia che sono attribuiti poteri che incidono, in ultimo, nella sfera patrimoniale dei singoli contribuenti. Inoltre, è Equitalia che garantisce il buon esito della filiera delle entrate erariali perché è Equitalia il termine ultimo, oltre il quale l'entrata è garantita o meno all'Erario. È chiaro che Equitalia nello svolgere la propria attività deve contemperare l'esigenza dell'entrata, ma anche quella del rispetto dell'interlocutore contribuente, quindi deve imporsi regole interne, nel rispetto delle norme che fissate dal Parlamento, che è comunque sovrano, per cui è a quelle che Equitalia deve riferirsi. Equitalia, comunque, deve dotarsi di regole interne, tali da poter consentire al contribuente di non sentirsi in nessun modo accerchiato o messo spalle al muro, quindi offrire tutte le soluzioni possibili affinché il contribuente percepisca Equitalia come un'ulteriore occasione che gli viene fornita per mettersi in regola con il pagamento di somme, che altri enti hanno ritenuto dovute da quel contribuente. È in questa prospettiva che si inseriscono una serie di iniziative che Equitalia sta ponendo in essere.
  Per quanto riguarda le novità, cui faceva riferimento in ordine alla sospensione della riscossione e alle iniziative che verranno avviate entro il mese di luglio, quelle sono – lo voglio sottolineare di nuovo –iniziative che consentono la velocizzazione del rapporto con l'Agenzia delle entrate, cioè, nel momento in cui il contribuente si rivolge a Equitalia per far presente che «non mi puoi richiedere il pagamento di queste somme tramite la cartella perché ho già pagato» oppure «l'Agenzia ha già emesso un provvedimento di sospensione o di sgravio» o «ho vinto un giudizio nei confronti dell'Agenzia». Fino ad oggi, o meglio fino a quando non sarà finita la fase di avvio, queste istanze vengono riportate all'ente creditore con modalità di posta elettronica e certificata, quindi una volta ricevute si inoltrano all'ente creditore. Con la l'attività Pag. 14che viene invece svolta ci sarà un processo automatizzato di cooperazione applicativa che consentirà una velocizzazione della risposta, perché l'Agenzia avrà le informazioni in modo diverso da come le ha avute fino adesso. Ciò consentirà non di lavorare una mail ricevuta, ma ci sarà un flusso automatizzato di incrocio di dati che consentirà una risposta e successivamente anche una risposta nei confronti del contribuente.
  Viceversa, quei gap, cui facevo riferimento nell'altro punto della relazione che ho appena svolto, riguardano quelle informazioni che devono essere valutate dall'ente creditore non in forma automatizzata. Per esempio, la riconciliazione per pagamenti effettuati dal contribuente, anche se in modo non corretto, ma che hanno visto comunque un esborso di denaro, spetta necessariamente all'ente creditore e non può essere l'agente di riscossione a poterla svolgere. La stessa cosa vale anche per i profili di decadenza dalla pretesa creditoria da parte dell'ente creditore che deve poter accedere a una serie di dati interni, nella sua stessa disponibilità: ciò attiene comunque a una fase che potrà essere automatizzata, ma probabilmente è ancora di là da venire.
  Per quanto riguarda i tempi con il Pubblico registro automobilistico, siamo in costante contatto. Non siamo ancora in grado di stabilire con precisione i tempi, però stiamo svolgendo una procedura che penso dovremmo portare a termine in pochi mesi.

  PRESIDENTE. Ho alcune domande molto veloci da rivolgerle e intanto la ringrazio pubblicamente anche per alcuni casi umani che abbiamo cercato di risolvere insieme.
  Ho una domanda molto precisa da farle. Lei ha parlato di 22 milioni di atti o contenziosi, gestiti o inviati, di cui solo 177.000 vengono impugnati, per cui si tratta dello 0,85 per cento. Degli altri 21.800.000, cosa succede?
  C'è un'altra cosa che le dico con molta franchezza, anche se magari si tratta solo di notizie giornalistiche. Ho sentito o letto da qualche parte che Equitalia deve essere chiusa, per cui le chiedo se mi può dare qualche indicazioni in merito.
  La terza è una notizia che, dalla sua relazione sembra, molto positiva, non solo per quanto riguarda Equitalia, ma anche per gli altri enti. Mi riferisco a quando si dice che risparmiamo nella gestione 11 milioni l'anno, dal 2012 al 2015. La notizia è molto positiva, ma mi chiedo cos'è successo prima, perché stiamo parlando di milioni, cioè cosa succedeva prima del 2012 per spendere 11 milioni in più all'anno. Cos'è cambiato e perché queste cose non sono state fatte prima?

  ERNESTO MARIA RUFFINI, amministratore delegato di Equitalia S.p.A.. Alla seconda domanda risponderei alla fine, visto che riguarda un tema meno tecnico.
  Il Presidente correttamente rilevava che circa lo 0,85 per cento degli atti notificati da Equitalia e impugnabili, vengono impugnati, mentre gli altri atti sono portati a conoscenza del debitore. La domanda che è sorta spontanea, in tutti noi come contribuenti prima dei ruoli che ricopriamo, è se tutti gli altri, non facendo ricorso, fanno acquiescenza e vengono a pagare. La risposta, come ho già in altre occasioni evidenziato, rileva una situazione ben diversa, non per una mancanza di volontà da parte di Equitalia di riscuotere, ma per una difficoltà di portare a termine con esito positivo la riscossione, per una serie molto diversificata e variegata di ragioni, per cui c'è una parte che viene portata a riscossione e una parte, invece, che non si riesce a riscuotere perché ci sono provvedimenti, come per esempio evidenziavamo prima in relazione a: sospensione legale della riscossione, provvedimenti di sospensione da parte dell'ente creditore, sgravi da parte dell'ente creditore oppure contenziosi in essere, con sospensioni da parte dell'autorità giudiziaria. Poi, ci sono le cose più dolenti ovvero soggetti falliti, soggetti deceduti e ditte cessate.

  PRESIDENTE. La proporzione numerica è un po’ eccessiva. Sinceramente, lo 0,8 con 99,2 per cento...

  ERNESTO MARIA RUFFINI, amministratore delegato di Equitalia S.p.A.. Sono Pag. 15perfettamente d'accordo. Sul residuo avevamo fatto dei calcoli che abbiamo evidenziato in altre occasioni, in audizione parlamentare. Possiamo ricostruire il residuo ovvero il carico originariamente fissato e affidato in riscossione in termini percentuali: si tratta comunque di una parte davvero residuale. Tuttavia, per questa parte residuale che, se volete posso illustrarla in qualche modo, anche se il rapporto è quello che abbiamo detto, ci sono una serie di soggetti che hanno...

  PRESIDENTE. Ci può fare un calcolo a mente, anche approssimativo?

  ERNESTO MARIA RUFFINI, amministratore delegato di Equitalia S.p.A.. Il 90 per cento.

  PRESIDENTE. Non il 98 per cento? Dei 30 miliardi riscuotiamo 10 milioni, questa è la proporzione, cioè, se lei mi dice che dei 22 milioni di atti solo 177.000 vengono impugnati, ma tutti gli altri non vengono pagati? Non possono essere tutte persone decedute. C'è una differenza troppo grande perché parliamo del 98 per cento, anche in termini di denaro...

  ERNESTO MARIA RUFFINI, amministratore delegato di Equitalia S.p.A.. Vi posso mandare la relazione che abbiamo già in altre occasioni esposto in altre audizioni. Le posso declinare con molta precisione e analiticamente tutte le ragioni per le quali non viene riscosso. Per esempio, il 50 per cento della riscossione di Equitalia, l'anno scorso, era di rateizzazioni, il che vuol dire che una rateizzazione di 120 rate, in un anno...

  PRESIDENTE. L'86 per cento?

  ERNESTO MARIA RUFFINI, amministratore delegato di Equitalia S.p.A.. Quelli sono i ricorsi impugnati. Poi, quelli non impugnati devono essere portati a riscossione. Di quelli portati a riscossione, poniamo che tutti accedano alla rateizzazione, per cui si ha il rateo annuale della riscossione di quella cifra. Tutto il resto verrà incassato a mano a mano che le rate scadono. Su questo poi si innescano una serie di azioni a tutela del contribuente, per cui il contribuente che non ha altri beni, se non lo stipendio e la pensione, che si può pignorare per una quota parte secondo norma di legge, mentre il resto non può essere incassato.

  PRESIDENTE. Le chiedo se può mandarci una relazione scritta.

  ERNESTO MARIA RUFFINI, amministratore delegato di Equitalia S.p.A.. Assolutamente, l'abbiamo già, per una precedente audizione, per cui la dobbiamo soltanto inoltrare.
  Per quanto riguarda i risparmi relativi all’information technology attuati in questi anni, ritengo, ma se volete possiamo chiedere anche l'ausilio del direttore Balassi, che corrispondano a un efficientamento di sistemi che si evolvono gradualmente, per cui il costo dell’information technology di qualche anno fa è sicuramente diverso da quello attuale. Dopodiché, ci sono anche forme di evoluzione di efficientamento. Se ricordiamo il costo dell’information technology, prima c'erano alcuni strumenti elitari che adesso sono di uso comune.

  MARCO BALASSI, direttore ICT di Equitalia S.p.A.. La domanda è del tutto lecita. Equitalia, proviene da 39 società per azioni e agenti di riscossione, quindi da 39 sistemi informativi. Equitalia, dalla sua costituzione fino al 2012, non ha fatto altro che – a mano a mano che i processi riorganizzativi andavano avanti, per cui quest'anno si arriverà a un agente di riscossione unico – a riorganizzare la macchina operativa delle information technology, portando, appunto nel 2012, i 39 sistemi informativi a uno solo. Inoltre, dietro a un sistema informativo girano tutti i costi dei fornitori, quindi i costi di sviluppo e di manutenzione. Siamo poi pervenuti a modelli di gare europei per i fornitori, completamente rivisto tutti i contratti e creato un'unica direzione IT, perché prima ce n'erano ovviamente 39. Tutto questo meccanismo ha fatto sì che dal 2012, riorganizzando Pag. 16 completamente la macchina IT, abbiamo potuto efficientare significativamente i costi.

  ERNESTO MARIA RUFFINI, amministratore delegato di Equitalia S.p.A.. C'è un'ulteriore riduzione del costo unitario nel corso degli anni.

  MARCO BALASSI, direttore ICT di Equitalia S.p.A.. Quelli che vedete qui rappresentati sono i costi IT risparmiati verso Sogei. Poi ci sono tutti gli altri costi IT verso le altre realtà che fanno aumentare questo risparmio in modo significativo.

  ERNESTO MARIA RUFFINI, amministratore delegato di Equitalia S.p.A.. Vorrei fare un ultimo accenno alla seconda domanda rivolta dal Presidente. Siamo una società di riscossione, quindi prendiamo atto di qualunque evoluzione di cui il settore della riscossione possa essere investitoIn questo momento, Equitalia sta impiegando tutti i lavoratori e tutte le energie necessarie, come è doveroso che sia, per – mi riferisco anche alla domanda dell'onorevole Pelillo – far cambiare volto a Equitalia indipendentemente dall'esito che avrà Equitalia: evolvere e cambiare totalmente pagina in merito al modello di servizio che viene reso e che viene percepito, contemperando le esigenze dell'erario con le esigenze dei contribuenti.

  PRESIDENTE. Ringrazio l'avvocato Ruffini e i suoi collaboratori e dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.30.