XVII Legislatura

Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria

Resoconto stenografico



Seduta n. 26 di Mercoledì 17 giugno 2015

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Portas Giacomo Antonio , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA NELLA PROSPETTIVA DI UNA RAZIONALIZZAZIONE DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA. POTENZIALITÀ E CRITICITÀ DEL SISTEMA NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

Audizione del direttore centrale per i servizi demografici presso il Ministero dell'interno, prefetto Cinzia Torraco.
Portas Giacomo Antonio , Presidente ... 3 
Torraco Cinzia , direttore centrale per i servizi demografici presso il Ministero dell'interno ... 3 
Pelillo Michele (PD)  ... 9 
Torraco Cinzia , direttore centrale per i servizi demografici presso il Ministero dell'interno ... 10 
Pelillo Michele (PD)  ... 10 
Torraco Cinzia , direttore centrale per i servizi demografici presso il Ministero dell'interno ... 10 
Pelillo Michele (PD)  ... 10 
Torraco Cinzia , direttore centrale per i servizi demografici presso il Ministero dell'interno ... 10 
Portas Giacomo Antonio , Presidente ... 10

Testo del resoconto stenografico
Pag. 3

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIACOMO ANTONIO PORTAS

  La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.
  (Così rimane stabilito).

Audizione del direttore centrale per i servizi demografici presso il Ministero dell'interno, prefetto Cinzia Torraco.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del direttore centrale per i servizi demografici presso il Ministero dell'interno, prefetto Cinzia Torraco, che, anche a nome dei colleghi, ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. Sono presenti, inoltre, il viceprefetto Gerardo Caroli e il dirigente capo ufficio IV, dottor Roberto Andracchio.
  L'audizione si inquadra nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.
  Do la parola al prefetto Torraco, con riserva per me e per i colleghi di rivolgerle, al termine del suo intervento, domande e richieste di chiarimenti.

  CINZIA TORRACO, direttore centrale per i servizi demografici presso il Ministero dell'interno. Buongiorno. Ringrazio il signor presidente, gli onorevoli senatori e deputati per avermi invitato. Questa sarà per me l'occasione per illustrare l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, un progetto strategico dell'Agenda digitale italiana di cui è titolare il Ministero dell'interno. Nella relazione, che mi accingo a leggere, farò un breve passaggio sul sistema anagrafico previgente e, precisamente, sull'Indice nazionale delle anagrafi (INA) e sui limiti e sulle criticità di tale sistema per arrivare all'ANPR, che ne rappresenta l'evoluzione tecnologica e informativa.
  Il rilievo strategico che hanno i dati anagrafici dello stato civile è alla base del forte impegno che l'amministrazione dell'interno, in collaborazione con l'ANCI, ha posto fin dalla fine degli anni Novanta per cercare di sviluppare, con l'ausilio delle tecnologie informatiche, una progettualità finalizzata all'informatizzazione delle anagrafi comunali. L'INA nasce alla fine degli anni Novanta da un progetto informatico dell'ANCI, il progetto INTEGRA, nato per offrire una soluzione innovativa all'esigenza di interconnessione fra le anagrafi comunali per la trasmissione dei dati anagrafici. INTEGRA, infatti, è l'acronimo di Interconnessione generalizzata in rete tra le anagrafi. Il Ministero dell'interno ha fatto proprio questo progetto, sviluppando il software e diffondendolo a livello nazionale presso tutti i comuni. Occorre peraltro evidenziare che l'INA, come indica lo stesso acronimo, nelle intenzioni del legislatore doveva rappresentare solo un indice che le pubbliche amministrazioni potevano utilizzare per individuare il comune presso cui effettuare e richiedere ulteriori informazioni. Va tenuto presente che i dati contenuti nell'INA erano alquanto Pag. 4limitati: codice fiscale, nome e cognome, luogo e data di nascita e il solo comune di residenza. Questo rappresentava sicuramente un punto di debolezza del sistema e un limite a un'effettiva ed efficace circolarità delle informazioni anagrafiche fra i comuni e le pubbliche amministrazioni. La natura dell'INA non si modifica nella sostanza neanche a seguito dell'emanazione del regolamento di gestione, contenente l'ampliamento delle informazioni anagrafiche contenute nel database con ulteriori dati relativi alla cittadinanza, all'indirizzo anagrafico e alla famiglia anagrafica del soggetto. L'ampliamento dei campi dell'INA lasciava peraltro impregiudicate le ulteriori criticità del sistema, prima fra tutte il mancato aggiornamento automatico delle basi dati INA a seguito delle modifiche intervenute nelle anagrafi comunali. Come rilevato, le variazioni anagrafiche effettuate dal comune sul proprio sistema locale non si propagavano automaticamente e in tempo reale all'INA, ma necessitavano di ulteriori e distinte operazioni da parte degli ufficiali di anagrafe. Il nuovo regolamento di gestione dell'INA introdusse l'obbligo di effettuare le variazioni in INA entro ventiquattro ore dalle relative registrazioni anagrafiche effettuate nell'anagrafe comunale, ma senza una previsione di eventuali sanzioni nel caso di omissione. Non sempre il tempestivo aggiornamento dell'INA effettuato dagli operatori anagrafici portava come conseguenza un allineamento dei dati contenuti in quest'ultimo con i dati presenti nelle anagrafi comunali. Da ultimo, occorre ricordare che con il decreto legge n. 5 del 2012, che ha introdotto nel nostro sistema il cosiddetto cambio di residenza in tempo reale, le procedure di iscrizione anagrafica hanno subìto una piccola rivoluzione. Prevedendosi l'immediata iscrizione del soggetto che richiedeva una variazione di residenza, salvo il ripristino della precedente posizione nel caso in cui gli accertamenti effettuati avessero dato esito negativo, è stato necessario dar vita a una reingegnerizzazione del software dell'INA.
  L'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 179 del 2012 recante «Ulteriori misure per la crescita» ha previsto, sostituendo interamente l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 concernente il Codice dell'amministrazione digitale, l'istituzione presso il Ministero dell'interno dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, identificandola come base dati di interesse nazionale che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi e all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). L'ANPR subentra, altresì, alle Anagrafi delle popolazioni residenti e dei cittadini residenti all'estero tenute dai comuni. Con l'istituzione dell'ANPR si intende superare le criticità e ampliare le potenzialità informative dell'INA, includendo tutti i dati presenti nelle anagrafi dei comuni. La costituzione di tale banca dati rappresenta un pilastro fondamentale dell'Agenda digitale e costituisce uno dei fondamenti per l'attuazione dell'azione di governo relativa alle grandi reti Paese. La disposizione, come precisa anche la relazione illustrativa al decreto-legge, intende accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi ai cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni, riducendone i relativi costi.
  In particolare, l'ANPR dovrà: garantire i servizi di allineamento dei dati alle altre anagrafi nazionali, fra le quali il Sistema informativo della fiscalità, l'INPS, la Motorizzazione civile e, in prospettiva, tutte le banche dati nazionali, come, per esempio, l'INAIL, la Banca dati nazionale antimafia, l'Anagrafe nazionale degli studenti e l'Anagrafe nazionale degli assistiti; offrire servizi standard di consultazione e di notifica di eventuale variazione dei propri dati alle amministrazioni centrali e locali per le proprie finalità istituzionali; offrire servizi di visura e certificazione per cittadini e professionisti; introdurre servizi di supporto alle attività dei comuni per ridurre e digitalizzare gli scambi informativi e semplificarne gli adempimenti; garantire la disponibilità continua all'ISTAT dei dati di propria competenza, riducendo ulteriori oneri sia per l'istituto, sia per i comuni.Pag. 5
  Ci troviamo, quindi, di fronte a un'anagrafe nuova, centralizzata, informatizzata, interoperabile e sicura. L'ANPR diviene il sistema anagrafico di riferimento per aggiornare in modo automatico gli archivi delle pubbliche amministrazioni. L'anagrafe unica integrerà anche le informazioni sul domicilio digitale del cittadino, ovvero l'indirizzo di posta elettronica certificata che il cittadino ha facoltà di indicare quale esclusivo mezzo di comunicazione con la pubblica amministrazione. Essa integrerà anche le informazioni per l'intero territorio nazionale sugli stradari e sui numeri civici aggiornati e certificati dai comuni per la realizzazione dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, con lo scopo di creare una banca dati di riferimento per tutti gli enti e le pubbliche amministrazioni che, in prospettiva, supporterà la riforma del catasto.
  L'ANPR, quindi, si pone come punto centrale per lo scambio di informazioni non solo fra i comuni, ma anche e soprattutto con tutte le pubbliche amministrazioni ed enti che erogano pubblici servizi. Questo di fatto porterà enormi vantaggi, in primo luogo ai comuni, che non dovranno più scambiarsi dati fra di loro via mail o addirittura in modalità cartacea, ma potranno semplicemente utilizzare un'unica banca dati certificata per la gestione dei propri cittadini residenti. Pensiamo, per fare un esempio, al cambio di residenza. Oggi, con le banche dati anagrafiche allocate presso i singoli comuni, l'effettuazione del cambio di residenza comporta che il comune di immigrazione comunichi al comune di emigrazione l'avvenuta presa in carico del nuovo residente e, di conseguenza, la cancellazione da parte del comune di emigrazione del cittadino. Con l'ANPR queste operazioni saranno automatiche, senza oneri a carico dei comuni. Oltre a questo è da tenere in considerazione che verranno meno altri adempimenti attualmente in carico ai comuni, quali quelli di trasmissione periodica dei dati all'ISTAT, il quale potrà utilizzare le informazioni che in tempo reale verranno comunicate direttamente dall'ANPR. La banca dati centrale consentirà a tutte le pubbliche amministrazioni di essere sempre in grado di ottenere le informazioni anagrafiche relative ai cittadini. Sul piano attuativo è previsto che i tempi e le modalità della complessa realizzazione del progetto siano stabiliti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è, altresì, prevista l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica di modifica del regolamento anagrafico.
  Tali tempi e modalità sono espressamente riferiti anche alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali e ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività, in modo che le informazioni anagrafiche, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazione da parte degli stessi.
  Il primo DPCM, il n. 109 del 2013, ha dato avvio al processo di graduale attuazione del disegno delineato dal legislatore, disciplinando, nell'ambito del subentro della nuova base dati nazionale all'INA e all'AIRE, i passaggi delle anagrafi comunali a un nuovo sistema di sicurezza e delineando nel relativo allegato tecnico le fasi necessarie alla realizzazione dell'ANPR.
  Il secondo DPCM, il n. 199 adottato il 10 novembre del 2014, recante «Modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e di definizione del Piano per il graduale subentro dell'ANPR alle Anagrafi della popolazione residente», disciplina le modalità di attuazione e il funzionamento dell'Anagrafe nazionale.
  L’iter di approvazione del secondo DPCM, corredato dai vari allegati tecnici, preceduto da un intenso e proficuo confronto con le amministrazioni e gli enti coinvolti nella progettualità (ANCI, regioni, Pag. 6ISTAT, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, co-proponente con il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia per l'Italia digitale), è stato particolarmente complesso e tormentato e ha richiesto una lunga istruttoria, ripetute interlocuzioni con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, varie riunioni tecniche della Conferenza unificata e un'informativa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali che ha deliberato, in adesione a specifiche richieste dell'ANCI, di istituire un tavolo permanente di monitoraggio in progress di attuazione dell'ANPR, consentendo così alla riunione della Conferenza unificata del 5 agosto 2014 di sancire l'intesa sul testo del provvedimento.
  Il decreto del Presidente della Repubblica di modifica al regolamento anagrafico ha, da ultimo, ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato. Si è ora in attesa della firma e della conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Per la realizzazione del progetto ANPR è stata autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, la cui disponibilità si è ridotta nel triennio 2013-15 a poco più di 16 milioni complessivi di euro per effetto di successivi provvedimenti di finanza pubblica di contenimento della spesa. L'articolo 1, comma 306 della legge di stabilità del 2013 ha previsto che per la progettazione, l'implementazione e la gestione dell'ANPR il Ministero dell'interno si avvalga della società Sogei SpA. Sotto il profilo operativo-contrattuale in data 7 febbraio 2013 è stato stipulato fra il Ministero dell'interno e la Sogei un protocollo d'intesa valido fino al 31 dicembre 2015. Il protocollo, all'articolo 2, prevede che il rapporto fra il ministero e la società si sostanzi nella gestione condivisa di un Piano generale di progetto finalizzato alla progettazione, implementazione e gestione dell'ANPR, per la cui attuazione, in continuità operativa degli attuali sistemi fino all'entrata in esercizio del nuovo sistema, si provveda alla stipula di specifici contratti esecutivi. Il Piano generale di progetto è stato sottoscritto in data 11 luglio 2013 e successivamente integrato il 2 ottobre 2013, integrazione che, a seguito di interlocuzioni e di pareri richiesti all'Agenzia per l'Italia digitale, ha definito l'ubicazione del sistema informativo dell'ANPR presso Sogei.
  Alla data odierna sono stati stipulati sei contratti esecutivi. Sulla base dei primi cinque contratti esecutivi, Sogei ha svolto, fra i vari servizi, la conduzione e manutenzione dell'attuale sistema INA e AIRE, in un'ottica di sviluppo e integrazione dell'ANPR, progetto di dettaglio dell'ANPR e specifiche tecniche di comunicazione fra i comuni e l'ANPR.
  Fra le attività programmate nel 2015 è stata prevista una fase di sperimentazione con 26 comuni pilota individuati dall'ANCI e dall'AgID sulla base del collegamento con le più importanti software house presenti sul territorio, che, secondo le stime dell'ANCI, ricoprirebbero circa l'80 per cento dell'intero territorio, per verificare l'impatto amministrativo e finanziario della nuova Anagrafe nazionale centralizzata con i sistemi comunali. Sono state anche previste attività di conduzione dei sistemi attuali, di servizio di assistenza ai comuni, di realizzazione della nuova base dati ANPR, di allineamento dei dati registrati nelle anagrafi comunali con i dati registrati nell'ANPR e di avvio di subentro dell'ANPR alle anagrafi dei comuni pilota.
  Il definitivo subentro dell'ANPR alle anagrafi di tutti i comuni è previsto entro la fine del 2016.
  Le maggiori criticità sono determinate dall'elevato numero di anagrafi (8.057) alle quali l'ANPR deve subentrare, tenuto conto dei differenti sistemi informativi, assai diversificati, utilizzati dai singoli comuni. Altre criticità potranno progressivamente emergere in sede di sperimentazione ed essere affrontate nel tavolo permanente di monitoraggio istituito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
  Al fine di raggiungere ulteriori obiettivi strategici dell'Agenda digitale, a seguito di verifiche tecniche svolte con l'Agenzia per l'Italia digitale e delle decisioni assunte congiuntamente dal ministro della semplificazione Pag. 7con il ministro dell'interno, si è giunti al convincimento che l'ANPR possa gestire tutti i dati e le procedure riguardanti anche i registri dello stato civile e le liste di leva. Tale processo consentirà ai comuni di sostituire i sistemi informativi locali che gestiscono le anagrafi comunali, con conseguente riduzione dei relativi costi. In tal senso è stata inserita una norma nel decreto-legge enti territoriali, approvato nel Consiglio dei ministri dello scorso 11 giugno. La finalità ultima è di consentire l'utilizzo di uno strumento unitario che agevoli la gestione di una molteplicità di dati, garantendo l'univocità e la facile fruibilità da parte dei soggetti istituzionali che nell'espletamento delle loro funzioni hanno necessità di acquisirli. Si tratta di un ulteriore processo di razionalizzazione delle banche dati di interesse nazionale, avviato con la precedente disposizione contenuta nel decreto-legge n. 179 del 2013.
  Va rilevato che l'ANPR, quale sistema anagrafico di riferimento per l'intero Paese, favorendo il processo di dematerializzazione della pubblica amministrazione, consentirà in prospettiva di poter determinare consistenti risparmi derivanti dalle evidenti ricadute in termini di semplificazione delle procedure e di ottimizzazione dei sistemi informativi sull'intera pubblica amministrazione, nonché evidenti benefici per cittadini e imprese. I benefici che l'istituzione di un'anagrafe centralizzata sarà in grado di generare per l'intero comparto della pubblica amministrazione sono di difficile quantificazione a priori, considerati gli innumerevoli aspetti di semplificazione, razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse umane e delle strutture informative che ogni amministrazione conseguirà dalla possibilità di disporre di un dato anagrafico certificato a livello nazionale. Basti pensare ai risparmi che sarà possibile conseguire per le attività di notifica di atti amministrativi o giudiziari in termini di riduzioni di tempi, di oneri economici e di risorse umane dalla possibilità di disporre in tempo reale del dato di residenza certificato a livello nazionale di un soggetto.
  A tal fine, a titolo esemplificativo, si pensi anche agli enormi vantaggi, anche solo in termini di riduzione dei costi di notifica postale di atti o comunicazioni, che deriveranno dall'inserimento del domicilio digitale nell'ANPR. Per un'ipotetica amministrazione che annualmente debba effettuare tramite il servizio postale 10 milioni di comunicazioni il risparmio supererebbe i 50 milioni di euro.
  Un significativo ambito di risparmio in tema di risorse umane a favore dei comuni che l'attuazione dell'ANPR consentirà di realizzare deriverà, peraltro, anche dalla possibilità di ottimizzare i processi operativi dei comuni, semplificando gli adempimenti anagrafici e gli obblighi di comunicazione istituzionale degli eventi anagrafici alle pubbliche amministrazioni e agli enti che ne hanno diritto. L'ANPR a regime consentirà l'automatico inoltro delle comunicazioni degli eventi anagrafici a tutti i soggetti, come l'INPS e l'Agenzia delle entrate, legittimati a detenere le banche dati contenenti le informazioni anagrafiche contestualmente alla registrazione degli eventi anagrafici, senza ulteriori interventi da parte del personale comunale. Gli effetti di riduzione della spesa a favore dei comuni in termini di risorse umane che sarà possibile conseguire dalla realizzazione dell'ANPR saranno per ciascun comune di diversa entità e deriveranno soprattutto dal livello di informatizzazione del comune stesso.
  In una prima fase saranno soprattutto i comuni di piccole dimensioni, con un minore livello di informatizzazione, a beneficiare di possibili risparmi di spesa. Infatti, mentre i comuni di medie o grandi dimensioni hanno un proprio sistema gestionale integrato con l'attuale sistema INA-SAIA, che consente un'automatica comunicazione degli eventi anagrafici alle pubbliche amministrazioni e agli enti, i comuni di piccole dimensioni devono eseguire più registrazioni dello stesso evento in diversi sistemi, la prima nel proprio sistema, le successive nel sistema messo a disposizione dalla pubblica amministrazione o dall'ente che ha diritto a ricevere la comunicazione dell'evento anagrafico.Pag. 8
  Circa le modalità di coordinamento con le anagrafi dell'INPS e dell'anagrafe tributaria anche sotto il profilo dell'omogeneità e, quindi, dell'allineamento dei dati si osserva quanto segue.
  Con il subentro dell'ANPR alle anagrafi locali la banca dati anagrafica di ciascun comune sarà la parte di ANPR di propria competenza. Qualunque operazione di natura anagrafica dovrà essere effettuata dall'ufficiale di anagrafe direttamente nell'ANPR per il tramite dei servizi messi a disposizione dal sistema. Si rammenta che, come previsto dall'articolo 3, comma 3 del secondo DPCM, anche a seguito del subentro il sindaco rimane comunque titolare del trattamento dei dati di propria competenza. La centralizzazione dei dati e la necessità del comune di effettuare ogni operazione di natura anagrafica direttamente in ANPR consentirà di avere una banca dati nazionale con informazioni anagrafiche coerenti all'effettiva posizione anagrafica del soggetto. Di questa centralizzazione e di questi dati beneficeranno, in particolar modo, l'INPS e l'anagrafe tributaria, che, attraverso i sistemi di notifica messi a disposizione dall'ANPR, avranno la disponibilità in tempo reale di tutti i dati di loro interesse.
  L'ANPR, quale banca dati di interesse nazionale, rappresenterà l'unica banca dati alla quale tutte le pubbliche amministrazioni dovranno fare riferimento per quanto concerne la posizione anagrafica di un soggetto: è stata dunque posta particolare attenzione per assicurare la qualità e l'univocità dei dati in essa contenuti. L'articolo 1 del secondo DPCM ha infatti stabilito che i dati anagrafici inviati dai comuni ai fini del subentro siano sottoposti a una serie di controlli: controlli sulla correttezza del codice fiscale con validazione dello stesso, previo confronto con l'anagrafe tributaria; verifica di congruità con i dati contenuti nell'ANPR al momento del subentro del comune (per esempio posizioni non univoche, completezza e coerenza dei dati del soggetto); controlli di qualità dei dati registrati in ANPR, definiti sulla base di standard e di indicatori individuati dal Ministero dell'interno e dall'ISTAT, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali. A seguito di tali controlli l'ANPR provvederà a segnalare al comune eventuali anomalie e incongruenze riscontrate, che il comune dovrà provvedere a rimuovere entro trenta giorni, utilizzando i servizi resi disponibili a tal fine dall'ANPR. Per garantire questa univocità del dato anagrafico anche fra ANPR e pubbliche amministrazioni collegate al sistema, in particolare INPS e Agenzia delle entrate, si dovrà procedere a un allineamento dei dati tra l'ANPR e detti enti. Ciò al fine di assicurare l'iniziale omogeneità e corrispondenza delle informazioni contenute nelle relative basi dati, che, grazie alla notifica delle successive variazioni che l'ANPR provvederà a notificare agli enti al verificarsi di un evento anagrafico, consentirà di mantenere tali informazioni costantemente allineate nel tempo.
  L'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito nella legge n. 11 del 2014, pone il divieto alle pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, evitando ai cittadini la necessità di ripetere i propri dati anagrafici nelle comunicazioni con il fisco e con l'INPS.
  Uno dei vantaggi che sarà possibile conseguire con l'ANPR sarà la completa e corretta identificazione della persona tramite il proprio codice fiscale. Il conseguimento di tale risultato, unito anche agli strumenti di identificazione certa, quali lo SPID (Sistema pubblico per l'identità digitale) e la CNS (Carta nazionale dei servizi), consentirà di poter accedere ai servizi in rete offerti da una qualsiasi amministrazione senza dover ripetere i dati anagrafici, che potranno essere automaticamente visualizzati dal sistema.
  Infine, per quanto riguarda le problematiche connesse alle comunicazioni di decesso anche ai fini della cessazione delle posizioni pensionistiche, si rappresenta quanto segue.
  Con l'attuazione dell'ANPR è prevista la realizzazione di un servizio di invio telematico delle attestazioni delle dichiarazioni di nascita, dei certificati di cui Pag. 9all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 e di denuncia delle cause di morte. Il relativo provvedimento è in fase di avanzata predisposizione. Per la concreta attuazione del disposto normativo si prevede la creazione di un collegamento fra l'ANPR e il sistema utilizzato dal MEF e dal Ministero della salute per il monitoraggio della spesa sanitaria, il SAC (Sistema di accoglienza centrale). Il SAC avrà anzitutto il compito di implementare e rendere disponibili a tutti i soggetti interessati dalla norma i servizi necessari per la predisposizione e l'acquisizione dei dati e dei documenti relativi a eventi di nascita e di decesso. Sarà sempre compito del SAC provvedere a notificare all'ANPR i dati e i documenti pervenuti per la relativa presa in carico e per il successivo trasferimento agli Uffici dello stato civile per gli adempimenti di competenza, cioè per la formazione degli atti di nascita e di morte e per la successiva notifica all'Ufficio anagrafe per le relative registrazioni anagrafiche, sempre in ANPR. La registrazione in ANPR dell'avvenuto evento di nascita o decesso genera automaticamente la notifica dell'evento presso le pubbliche amministrazioni interessate, l'INPS in particolare. I benefici che deriveranno dalla realizzazione di tale nuova funzionalità consentiranno di acquisire in ANPR le informazioni necessarie all'iscrizione del nuovo nato o alla cancellazione della persona deceduta direttamente dal sistema sanitario nazionale e, per quanto concerne le denunce delle cause di morte, consentiranno la notifica di tali eventi da parte di ANPR direttamente all'ISTAT e alle ASL, per il tramite del SAC, con conseguente eliminazione delle comunicazioni che i comuni oggi effettuano utilizzando modelli cartacei.
  L'attuazione di quanto previsto dal provvedimento di attuazione consentirà di rendere disponibile all'INPS in tempi estremamente ridotti tutte le informazioni relative a un evento decesso, ciò al fine di evitare l'indebita erogazione di prestazioni pensionistiche. A tal riguardo, si evidenzia che l'articolo 1, comma 303 della legge di stabilità del 2015 ha previsto, per i medici necroscopi, l'obbligo della trasmissione telematica all'INPS entro quarantott'ore dall'evento per il tramite del portale Internet dell'Istituto medesimo delle comunicazioni di decesso. Deve, peraltro, rilevarsi che, sotto un profilo strettamente giuridico, il decesso di una persona assume valore legale solo a seguito della redazione da parte dell'ufficiale di stato civile del relativo atto di morte, atto che presuppone una serie di verifiche e di controlli. Le comunicazioni effettuate dal medico necroscopo direttamente all'INPS non possono pertanto che rivestire un valore meramente informativo, seppur qualificato. Per contemperare l'esigenza dell'INPS di disporre nel più breve tempo possibile delle informazioni relative al decesso di una persona potrebbe comunque ipotizzarsi una coesistenza di entrambe le modalità di comunicazione. A tal fine, si potrebbe prevedere la possibilità che le informazioni relative al decesso di una persona siano comunque inserite dal medico necroscopo nel sistema SAC, il quale potrebbe poi notificare l'evento contemporaneamente sia all'ANPR, sia al sistema informativo dell'INPS. L'INPS potrebbe quindi disporre subito di una prima informazione relativamente alla persona deceduta e tali dati sarebbero successivamente certificati dalla notifica dell'evento all'INPS da parte dell'ANPR.

  MICHELE PELILLO. Si tratta di un argomento molto interessante. Certamente con queste procedure e con l'anagrafe così come andrà a strutturarsi la qualità dei dati aumenterà, come è stato sottolineato, e ci sarà anche l'allineamento dei dati per tutte le amministrazioni pubbliche.
  L'impressione che ho avuto ascoltando con attenzione la relazione – può darsi che mi stia sbagliando – è che tutto questo grande lavoro, assolutamente necessario, venga interpretato soprattutto dalla parte dello Stato e non dalla parte del cittadino. C’è un interesse dell'INPS ad avere un'anagrafica sempre aggiornata per evitare di erogare pensioni a persone decedute e c’è un interesse delle ASL a non erogare Pag. 10prestazioni sanitarie a persone decedute. Si percepisce l'interesse delle amministrazioni pubbliche a una migliore gestione delle risorse, ma questa nuova anagrafe procurerà immediati vantaggi ai cittadini ? Sarà possibile ricevere ad esempio un certificato via mail ?

  CINZIA TORRACO, direttore centrale per i servizi demografici presso il Ministero dell'interno. Non ho voluto appesantire troppo la relazione, che mi sembrava già abbastanza complessa, ma la risposta è certamente positiva. Il progetto ANPR prevede infatti che il sistema renda disponibile ai comuni tutti i servizi necessari al rilascio online di certificati anagrafici.
  Comuni avanzati dal punto di vista informatico – ce ne sono parecchi, soprattutto nel Nord Italia – già prevedono questa possibilità. Grazie all'ANPR sarà molto più semplice, per tutti i comuni, sviluppare un servizio di certificazione online. Con l'ANPR sarà inoltre possibile per il cittadino recarsi presso un qualunque ufficio comunale dell'intero territorio nazionale e chiedere il rilascio del certificato anagrafico (o di stato civile, quando l'ANPR gestirà i relativi dati) di cui ha necessità. C’è quindi una semplificazione a tutto tondo: in questo senso l'ANPR porterà notevoli benefici anche per il cittadino.

  MICHELE PELILLO. L'altra questione estremamente importante è rappresentata dal domicilio digitale, una cosa straordinaria. Anche qui c’è una enorme facilitazione, perché la notificazione degli atti giudiziari è una questione molto rilevante in uno Stato di diritto. Mi chiedevo però quali tempi di attuazione possa realisticamente richiedere, che gradualità possa avere l'applicazione di una riforma del genere, tenuto presente che l'alfabetizzazione informatica non è pienamente diffusa nel Paese.

  CINZIA TORRACO, direttore centrale per i servizi demografici presso il Ministero dell'interno. No, non c’è un obbligo in tal senso: infatti, nella relazione ho precisato trattarsi di una facoltà per il cittadino.

  MICHELE PELILLO. Parliamo di risparmi e di certezze. Parliamo di cose davvero importanti. Non immagino quante migliaia di processi che si basano solo sulla notificazione dell'atto potremmo evitare. È una cosa incredibile, ma in che modo arriveremo a regime ?

  CINZIA TORRACO, direttore centrale per i servizi demografici presso il Ministero dell'interno. Questo dipende dal ritmo di crescita del livello di informatizzazione: è difficile fare una previsione. Pensiamo ai concorsi pubblici. Già oggi tutte le comunicazioni relative a un concorso pubblico avvengono on line o tramite posta elettronica certificata. Si è già «costretti», in qualche modo, a utilizzare questi strumenti per ricevere tutte le informazioni ivi comprese le date e l'esito delle prove. A mano a mano che – questa è una mia personale considerazione – i servizi resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni saranno fruibili solo in modalità online, costringendo in qualche modo i cittadini a utilizzare gli strumenti informatici, la situazione migliorerà: penso che la strada sia segnata, ma è difficile prevederne i tempi.

  PRESIDENTE. Ringrazio il prefetto Torraco e i suoi collaboratori e dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.10.