XVII Legislatura

Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria

Resoconto stenografico



Seduta n. 12 di Mercoledì 14 gennaio 2015

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Portas Giacomo Antonio , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA NELLA PROSPETTIVA DI UNA RAZIONALIZZAZIONE DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA. POTENZIALITÀ E CRITICITÀ DEL SISTEMA NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

Seguito dell'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi.
Portas Giacomo Antonio , Presidente ... 3 
Orlandi Rossella , direttore dell'Agenzia delle entrate ... 3 
Pagano Alessandro (AP)  ... 13 
Orlandi Rossella , direttore dell'Agenzia delle entrate ... 13 
Pagano Alessandro (AP)  ... 13 
Orlandi Rossella , direttore dell'Agenzia delle entrate ... 13 
Ruocco Carla (M5S)  ... 14 
Orlandi Rossella , direttore dell'Agenzia delle entrate ... 14 
Portas Giacomo Antonio , Presidente ... 14

Testo del resoconto stenografico
Pag. 3

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIACOMO ANTONIO PORTAS

  La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  (Così rimane stabilito).

Seguito dell'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione, iniziata lo scorso 24 settembre, della dottoressa Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia delle entrate, che, anche a nome dei colleghi, ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. Sono presenti, inoltre, la dottoressa Luisa Giordano, assistente di direzione, e il capo Ufficio stampa dell'Agenzia delle entrate, dottor Sergio Mazzei.
  L'audizione si inquadra nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'Anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.
  Ricordo che nella precedente riunione la dottoressa Orlandi aveva svolto un'ampia e dettagliata relazione, al termine della quale i colleghi le avevano rivolto numerose domande, alle quali non aveva potuto rispondere per il concomitante inizio dei lavori delle assemblee di Camera e Senato.
  Do la parola alla dottoressa Orlandi, con riserva per me e per i colleghi di rivolgerle, se necessario, ulteriori richieste di chiarimenti.

  ROSSELLA ORLANDI, direttore dell'Agenzia delle entrate. Ringrazio per l'occasione di incontro, che mi fornisce la possibilità di dare un contributo in relazione alla razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria naturalmente con riguardo all'Anagrafe tributaria.
  Come diceva il presidente, questa occasione mi permette di rispondere ai quesiti formulati nella precedente audizione del 24 settembre 2014 e di fornire alcuni chiarimenti sulle tematiche affrontate nell'audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del 29 ottobre 2014.
  Vorrei porre di nuovo l'attenzione (ne avevamo già parlato il 24 settembre) su un aspetto di grande interesse per l'Agenzia delle entrate: la realizzazione degli obiettivi definiti dall'Agenda digitale. Partecipiamo fattivamente e siamo uno dei partner del tavolo dell'Agenda digitale, cui lavoriamo concretamente e abbiamo già dato la nostra disponibilità a sperimentare l'identità digitale su alcuni dei nostri servizi. Già ad aprile partirà, se riusciremo a fare quanto previsto nell'Agenda, l'utilizzo della nuova identità digitale (SPID) per alcuni servizi del Cassetto fiscale.
  Le priorità definite già nel 2013 dall'Unità di missione per l'Agenda digitale italiana su incarico del Governo riguardano infatti la realizzazione e il funzionamento del Sistema pubblico per l'identità digitale (SPID), dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e Pag. 4della fatturazione elettronica. Quest'ultimo tema è già stato oggetto di approfondimenti nel corso dell'audizione del 3 dicembre 2014 e in questa sede vorrei ribadire l'importanza che il sistema di fatturazione elettronica riveste oggi per le imprese che operano nei confronti della pubblica amministrazione, nella convinzione che il passaggio successivo, quello della fatturazione elettronica nei rapporti B2B, sia un traguardo raggiungibile e che per portare a termine un processo di cambiamento così importante non si possa prescindere da un confronto tra tutte le parti coinvolte, tanto sugli aspetti tecnici quanto su quelli giuridici.
  L'utilizzo a regime della fatturazione elettronica individuato dall'articolo 9 della legge delega fiscale n. 23 del 2014, come obiettivo da incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, (che richiede investimenti nelle infrastrutture e tempistiche compatibili con l'adeguamento dei sistemi informatici dei soggetti coinvolti), potrà consentire alle imprese risparmi nella gestione della contabilità e nella trasmissione dei dati, e all'amministrazione fiscale un più efficace utilizzo delle informazioni anche ai fini del controllo fiscale.
  Con riguardo al Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale dei cittadini e delle imprese, il cosiddetto SPID – istituito dal decreto legge n. 69 del 2013 e avviato a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale – il decreto attuativo del 24 ottobre 2014 definisce le caratteristiche, i tempi e le modalità di adozione dello SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, imponendo alle pubbliche amministrazioni, per l'identificazione e l'autenticazione in rete degli utenti dei servizi telematici, il solo uso dell'identità digitale di cittadini e imprese, della carta d'identità elettronica (CIE) e della carta nazionale dei servizi (CNS), vietando di fatto l'uso di strumenti di identificazione e autenticazione alternativi. L'Agenzia delle entrate è interessata da queste modifiche nella sua veste di erogatore di servizi on line. Lo SPID può infatti aumentare la fiducia dei cittadini verso i servizi on line e i pagamenti elettronici, contrastare il fenomeno del furto di identità, sollevare l'Agenzia quale fornitore di servizi dall'onere di identificare e autenticare i propri utenti.
  Il piano di attuazione prevede l'avvio in sperimentazione del sistema SPID su alcuni servizi a partire dall'aprile 2015. Come vi ho detto, l'Agenzia delle entrate ha aderito alla sperimentazione con il servizio di consultazione delle informazioni fiscali del contribuente, il cosiddetto Cassetto fiscale, anche se in questa fase di sperimentazione il sistema di identità digitale non verrà utilizzato per l'accesso alla dichiarazione precompilata. Si tratta di due sperimentazioni che partono in contemporanea ad aprile dello stesso anno, di due sistemi complessi con una portata innovativa molto forte. Non è prudente farli partire insieme: la sperimentazione del sistema SPID sarà pertanto avviata solo su una parte, ma non sulla dichiarazione precompilata.
  Quanto all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), prevista dal decreto legge n. 179 del 2012 e istituita presso il Ministero dell'interno, banca dati centrale che raccoglie le informazioni anagrafiche dei cittadini, subentrerà alle anagrafi comunali e verrà inizialmente popolata con le informazioni provenienti dall'Indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e progressivamente aggiornata dai Comuni. L'Anagrafe nazionale della popolazione residente può essere considerata un tassello fondamentale nel processo di semplificazione in atto nella pubblica amministrazione e nel rapporto fra cittadini e amministrazione stessa. La sua realizzazione abilita infatti all'impiego di funzioni e servizi integrati e interoperabili, basati sulla disponibilità di informazioni aggiornate, corrette e accessibili in tempo reale. Tra le informazioni anagrafiche, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente ospiterà anche il domicilio digitale del cittadino: un indirizzo di posta elettronica certificata che la pubblica amministrazione è tenuta a utilizzare Pag. 5per le comunicazioni per via telematica. Se si assisterà a un aumento della diffusione della posta elettronica certificata fra i cittadini, sarà possibile superare le attuali criticità connesse con il recapito delle comunicazioni postali e ridurre le relative spese. L'Agenzia partecipa al funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente attraverso appositi servizi per il costante allineamento fra le informazioni presenti nella stessa e quelle presenti in Anagrafe tributaria, al fine di garantire la corrispondenza univoca fra le informazioni anagrafiche dei cittadini e il dato chiave costituito dal Codice fiscale.
  Un'altra domanda che mi era stata posta ma alla quale non era stato possibile rispondere per motivi di tempo, riguarda i dati relativi alle concessioni di aree demaniali marittime. Rispondo quindi alla richiesta di chiarimenti formulata dall'onorevole Ruocco nel corso dell'audizione del 24 settembre scorso in merito agli adempimenti relativi al rilascio e al rinnovo delle concessioni del Demanio marittimo.
  Con provvedimento del 3 maggio 2012, l'Agenzia delle entrate ha radicalmente semplificato e armonizzato gli obblighi di comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria da parte delle pubbliche amministrazioni che gestiscono il rilascio e il rinnovo di concessioni di aree demaniali marittime. Prima di questo intervento gli enti concedenti (Regioni, Comuni, Capitanerie di porto ecc...) relativamente a un medesimo atto di concessione erano tenuti a due distinti adempimenti: l'inserimento dei dati tecnici e amministrativi nel Sistema informativo Demanio marittimo (SID) e la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei soggetti beneficiari degli atti di concessione, di autorizzazione e licenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973. Dall'attività di monitoraggio è risultato che tali adempimenti venivano sostanzialmente disattesi. In particolare, l'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria era effettuato indistintamente insieme ad atti di concessione, di autorizzazione e licenza aventi altra natura, emessi da uffici pubblici. Ciò comportava fra l'altro difficoltà di controllo sulla correttezza degli adempimenti e sulla conseguente applicazione delle norme sanzionatorie. D'altra parte, il mancato inserimento dei dati tecnici e amministrativi nel sistema informativo del Demanio marittimo comportava difficoltà non solo nel presidiare l'utilizzo del Demanio marittimo, ma anche nel controllare il corretto pagamento da parte dei concessionari del correlato debito erariale. Si è pertanto intrapresa un'attività di approfondimento sul settore in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per i porti, attività che ha portato alla razionalizzazione degli adempimenti connessi al rilascio e al rinnovo delle concessioni del Demanio marittimo e all'emanazione del provvedimento del 3 maggio 2012.
  Questo provvedimento prevede che in luogo della comunicazione all'Anagrafe tributaria, le pubbliche amministrazioni interessate adempiano all'obbligo di trasmettere le informazioni relative alle concessioni di aree demaniali marittime entro il 31 gennaio dell'anno successivo al rilascio o al rinnovo dell'atto concessorio, attraverso il sistema informativo Demanio marittimo. Il sistema è gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, direzione generale dei porti, che cura il corretto aggiornamento dei dati anche attraverso l'acquisizione del modello di domanda normalizzata (DO.RI-Documentazione Richiedente) disponibile sul sito internet del Ministero. A tale sistema accede direttamente, secondo le modalità concordate, l'Agenzia delle entrate. Vorrei ricordare peraltro che il SID è uno strumento informatico totalmente gratuito, che consente, oltre all'acquisizione delle domande di concessione presentate dai cittadini e alla gestione della relativa istruttoria, anche la conoscenza sull'intero territorio nazionale dello stato d'uso del demanio marittimo, con procedure automatizzate di aggiornamento delle informazioni on line da parte delle pubbliche amministrazioni competenti. Dal monitoraggio effettuato periodicamente risulta un'inversione Pag. 6di tendenza: dal 1 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 sono state censite oltre 30.000 concessioni. Allo stato attuale la quasi totalità degli enti concedenti (autorità portuali, Regioni e Comuni) sono collegati al sistema informativo Demanio marittimo e provvedono all'aggiornamento della base dati, compresi i rinnovi conseguenti alla proroga ex lege delle concessioni fino al 31 dicembre 2020. Ad oggi solo la Regione Calabria e 79 dei 635 Comuni costieri risultano non ancora collegati. Le informazioni pervenute dal SID sono in fase di elaborazione da parte dell'Agenzia e saranno utilizzate a partire da quest'anno per l'attività di analisi del rischio e selezione dei soggetti da sottoporre a controllo, consentendo sia l'individuazione di soggetti che svolgono attività parzialmente o totalmente sconosciute al fisco, sia il controllo della veridicità delle informazioni dichiarate dal contribuente all'interno del modello per la comunicazione dei dati per l'applicazione degli studi di settore.
  Un'altra domanda particolarmente interessante a cui non c'era stato tempo di rispondere è quella sul sistema di rateizzazione dei debiti tributari e sulla sua razionalizzazione. L'onorevole Petrini, nel corso dell'audizione del 24 settembre scorso, ha chiesto una riflessione sull'attuale sistema di rateazione dei debiti tributari, tenuto conto del difficile periodo economico che il nostro Paese sta attraversando. È evidente che le scelte sui regimi di rateazione dei debiti tributari assumono una valutazione di carattere squisitamente politico. La normativa sulle rateazioni per il pagamento delle somme relative ai carichi affidati all'agente della riscossione sembra già tener conto delle difficoltà che potrebbe trovarsi ad affrontare il contribuente che, conseguentemente a un'attività di controllo, si trovi di fronte una pretesa fiscale definita, che ha ritenuto di non definire in precedenza, incrementata per legge delle somme relative a sanzioni, interessi e aggi. La rateazione delle somme iscritte a ruolo, infatti, può arrivare fino a 72 rate mensili nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, e a 120 rate mensili in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.
  Sotto altra prospettiva credo che vadano lette le scelte del legislatore con riguardo alla possibilità di rateizzare le somme dovute a seguito della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni, nonché dei controlli sostanziali. La comunicazione degli esiti delle attività di liquidazione e di controllo formale assolve a una duplice funzione: quella di informare il contribuente del quantum, della pretesa e dei motivi che hanno generato le rettifiche dei dati dichiarati, al fine di consentire l'eventuale segnalazione di dati e di elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ufficio, agevolando l'immediata chiusura del controllo ove ne esistano i presupposti, e quella di permettere al contribuente di effettuare il pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, beneficiando di specifiche riduzioni delle sanzioni (del 10 o 20 per cento a seconda del caso). In relazione a queste procedure è previsto un numero ridotto di rate, così come per il versamento delle somme dovute in caso di definizione degli accertamenti attraverso gli istituti dell'acquiescenza o dell'accertamento con adesione (8 o 12 trimestrali). Anche in questo caso è prevista una significativa riduzione dell'ammontare delle sanzioni dovute. L'ulteriore estensione dei termini per il pagamento con un incremento del numero delle rate va considerata in relazione alle valutazioni circa la convenienza a rinunciare all'adempimento in autoliquidazione, al fine di evitare di vanificare l'effetto di deterrenza insito nelle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria, con evidenti riflessi negativi sul bilancio dello Stato. Con riguardo alle somme iscritte a ruolo derivanti dall'attività amministrativa di controllo e accertamento, (con sanzioni rideterminate nella misura ordinaria, interessi di mora e aggi), la maggiore dilazione del debito tributario e il divario rispetto ad altre forme di rateazione ha costituito una precisa scelta del legislatore Pag. 7il quale, all'articolo 6 della legge delega fiscale, ha delegato il Governo a incidere sulla specifica materia, procedendo a una complessiva armonizzazione delle norme in materia di rateizzazione dei debiti tributari, anche riducendo il divario a favore del contribuente tra il numero delle rate concesse a seguito di riscossione sui carichi iscritti al ruolo e il numero delle rate previste nel caso di altre forme di rateizzazione. Sarà quindi oggetto di un decreto delegato che nelle prossime settimane dovrebbe arrivare in Parlamento o almeno in Commissione.
  Queste erano le domande rimaste sospese dalle due precedenti audizioni. Ci è stato anche chiesto di fornire chiarimenti rispetto alle questioni sollevate dall'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili nell'audizione del 29 ottobre 2014.
  Con riferimento alla trasmissione della certificazione unica dei sostituti d'imposta per la certificazione dei lavoratori dipendenti, i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno sottolineato la necessità di disporre di un quadro normativo di riferimento più stabile e, fin dall'inizio del nuovo anno, del software necessario per poter adempiere nei termini previsti alla trasmissione all'Agenzia delle entrate. Attualmente i sostituti d'imposta sono stati obbligati a rilasciare ai contribuenti le certificazioni dei compensi erogati e delle relative ritenute effettuate entro il 28 febbraio di ciascun anno. L'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014 in materia di semplificazioni fiscali ha previsto l'obbligo per i sostituti d'imposta di trasmettere queste certificazioni anche all'Agenzia delle entrate, entro il 7 marzo. La trasmissione delle certificazioni nei termini previsti rappresenta un elemento essenziale al fine di consentire all'Agenzia di predisporre la dichiarazione precompilata, che, come sapete, deve essere pronta entro metà aprile. In assenza di redditi certificati da parte dei sostituti d'imposta non è infatti possibile procedere all'elaborazione della dichiarazione per il contribuente. Come anticipato nell'audizione del 24 settembre, per rispettare le tempistiche molto ravvicinate previste dal decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, l'Agenzia delle entrate ha definito insieme al partner tecnologico Sogei un calendario dei lavori molto serrato, anticipando in maniera significativa le attività collegate alla campagna dichiarativa 2015. In particolare, con riferimento alla certificazione unica, già il 10 settembre è stata presentata alle associazioni di categoria, ai CAF e agli Ordini professionali una bozza del nuovo modello, che in un'ottica di razionalizzazione comprende, oltre ai redditi da lavoro dipendente e pensione, anche i redditi di lavoro autonomo. Per consentire un ampio confronto nel mese di ottobre la bozza del nuovo modello certificazione unica 2015 è stata pubblicata sul sito internet, nel mese di novembre sono state pubblicate anche le istruzioni relative al modello e le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica delle certificazioni, che consentono alle software house di predisporre le necessarie procedure informatiche. Per chi non volesse avvalersi di software di mercato nei prossimi giorni (entro venerdì, mi ha assicurato Sogei) l'Agenzia delle entrate renderà disponibile gratuitamente anche il programma di compilazione e le procedure di controllo.
  I rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno inoltre sottolineato l'opportunità di limitare l'obbligo di invio telematico all'Agenzia delle entrate delle sole certificazioni relative ai soggetti destinatari della dichiarazione precompilata, con esclusione, ad esempio, delle certificazioni riguardanti i lavoratori autonomi titolari di partita IVA. Nel corso degli incontri con le associazioni di categoria e con le software house è emerso che risulta più complesso e oneroso dal punto di vista degli interventi tecnici sulle procedure operare una distinzione fra certificazione utile ai fini della precompilata e le altre piuttosto che procedere all'invio complessivo di tutte le certificazioni. Tra l'altro, il sostituto d'imposta non sarebbe in grado di distinguere a priori se il contribuente abbia o meno i requisiti per accedere in Pag. 8generale al modello 730, quindi i dati devono essere trasmessi tutti e poi noi li lavoreremo, altrimenti daremmo un onere a carico del professionista o del contribuente.
  Per quanto riguarda la proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di semplificare gli adempimenti per i sostituti d'imposta in considerazione del nuovo obbligo di trasmissione delle certificazioni uniche, eliminando il modello 770, la legge delega per la riforma fiscale prevede espressamente una generale revisione delle funzioni svolte dai sostituti d'imposta nell'ottica della semplificazione degli adempimenti. Per il primo anno di avvio sperimentale del progetto di predisposizione della precompilata, tenuto conto del forte impatto delle nuove disposizioni legislative sui diversi soggetti coinvolti e del tempo a disposizione, si è però ritenuto opportuno non intervenire con modifiche sostanziali sugli attuali adempimenti, modifiche che avrebbero potuto determinare complicazioni su un processo già molto articolato. Tale impostazione generale risulta peraltro in linea con le esigenze tecniche manifestate dalle associazioni di categoria e dalle principali società di software con cui è in corso un costante e continuo confronto. Già da quest'anno quando il progetto risulterà maggiormente consolidato sarà possibile avviare un percorso di reale semplificazione delle attività svolte dai sostituti d'imposta secondo i princìpi contenuti nella legge delega.
  Questa era la prima richiesta di chiarimenti, poi c’è una parte sempre esposta nell'audizione dei professionisti che riguarda l'impianto sanzionatorio relativo alla dichiarazione precompilata. Con riguardo all'impianto sanzionatorio i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel corso dell'audizione del 29 ottobre 2014, nel rilevare che qualora la dichiarazione sia vistata da un intermediario o da un professionista questi risponda non esclusivamente della sanzione, ma anche dell'imposta e dei correlati interessi, hanno evidenziato che in questo modo viene richiesta al professionista la realizzazione della capacità contributiva tipica del contribuente, il che sembra in contrasto con l'articolo 53 della Costituzione. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014 esclude il controllo formale a carico del contribuente per i dati relativi agli oneri comunicati da soggetti terzi all'Agenzia delle entrate, nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia presentata direttamente o tramite il proprio sostituto d'imposta senza modifiche. Resta fermo comunque il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni. Non si applica in questa ipotesi la disposizione dei controlli preventivi sui rimborsi complessivamente superiori a 4.000 euro in presenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze relative alla precedente dichiarazione. Se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, il controllo è eseguito su tutti i dati presenti nella dichiarazione. Se invece la dichiarazione è presentata a un CAF o a un professionista abilitato con o senza modifiche, il controllo formale si effettua nei riguardi dell'intermediario che appone il visto di conformità, anche in riferimento agli oneri forniti da soggetti terzi e indicati nella dichiarazione precompilata. Nei riguardi del contribuente permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni, quindi chi appone il visto si assume ogni responsabilità perché effettua il controllo. Questo è il presupposto. Il visto di conformità deve essere conseguente alla verifica di corrispondenza formale delle ritenute, dei versamenti, delle spese per oneri per i quali è richiesta la deduzione o la detrazione, dei crediti d'imposta e delle eccedenze d'imposta. Si tratta quindi di un controllo formale della documentazione presentata, perché si ritiene che chi appone il visto lo debba fare, altrimenti non c’è motivo che apponga il visto. L'esclusione del controllo formale nei confronti Pag. 9del contribuente che abbia presentato la dichiarazione tramite un CAF o un professionista comporta l'esonero dal pagamento delle somme che allo stesso contribuente sarebbero state chieste a seguito del controllo formale della dichiarazione sui dati oggetto del visto di conformità. L'impegno assunto dai CAF e dai professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità per una corretta predisposizione delle dichiarazioni e del conseguente affidamento dei contribuenti circa la definitività del rapporto tributario relativo alle medesime dichiarazioni giustifica la responsabilità dei CAF e dei professionisti abilitati per l'errato controllo dei dati documentali. In altri termini, l'intermediario che rilasci il visto di conformità infedele è tenuto nei confronti dello Stato al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione pari a quello che sarebbe stato richiesto al contribuente a seguito del controllo formale della dichiarazione, tenuto conto del suo ruolo essenziale di mediazione fra amministrazione e contribuente. Coerentemente nel decreto legislativo n. 175 del 2014 si prevede l'adeguamento del massimale della polizza assicurativa e l'estensione della garanzia allo Stato o al diverso ente impositore, al fine di salvaguardare il risarcimento dei danni eventualmente provocati nell'attività di assistenza fiscale, in considerazione del maggior rischio connesso all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni precompilate. Chiaramente la responsabilità in capo al CAF o al professionista è espressamente esclusa nel caso in cui l'infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. La responsabilità è limitata al pagamento della sola sanzione ridotta a un ottavo del minimo, se il CAF o il professionista riscontrando errori nella dichiarazione comunicano all'Agenzia delle entrate entro il 10 novembre (hanno quindi alcuni mesi per ricontrollare) i dati rettificati. In questa ipotesi la responsabilità per il pagamento dell'imposta e degli interessi rimane a carico del contribuente. La responsabilità resta inoltre a carico del contribuente in relazione ai dati che non sono oggetto di visto di conformità, come ad esempio l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi o delle relative spese di produzione. Ricordo peraltro che, in sede di predisposizione del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, rispetto a un'analoga osservazione della 6a Commissione del Senato è stato osservato che l'esclusione di responsabilità per i CAF e i professionisti avrebbe vanificato la ratio dell'intera disposizione, che privilegia la semplificazione nei confronti dei contribuenti. La possibilità di correzione entro il termine del 10 novembre offre comunque agli intermediari la possibilità di ridurre ogni rischio connesso all'apposizione di un visto infedele.
  Altra domanda dell'audizione dei dottori commercialisti è quella relativa alla trasmissione telematica dei modelli F24, quindi al cambiamento introdotto quest'anno rispetto agli importi a zero e alle compensazioni. Cercherò di delineare il quadro, che è abbastanza complesso. I rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel corso dell'audizione del 29 ottobre 2014 hanno rilevato in generale una rigidità nell'utilizzo dello strumento dell'invio telematico del modello F24, peraltro esteso a soggetti non tecnologicamente evoluti. In tal senso i recenti interventi non sono stati ritenuti in linea con le esigenze di semplificazione e di razionalizzazione del sistema fiscale. In particolare, le osservazioni riguardano la possibilità per i contribuenti non titolari di partita IVA di presentare modelli F24 in formato cartaceo presso gli sportelli bancari o postali, anche tenuto conto che molti cittadini non sono dotati di un conto corrente o sono impossibilitati a detenerlo in quanto falliti o protestati, ovvero in subordine di prevedere l'obbligo del telematico solo in ipotesi di crediti in compensazione di rilevante importo. L'articolo 11 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, ha previsto al comma 2 l'estensione dell'obbligo di utilizzo degli strumenti telematici per i versamenti effettuati Pag. 10mediante modello F24. Per effetto delle disposizioni introdotte a decorrere dal 1o ottobre 2014, i modelli F24 a saldo zero possono essere presentati esclusivamente mediante servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi F24 web o F24 on line dell'Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, per il tramite di un intermediario abilitato (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, ecc...) che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio F24 cumulativo, disciplinato da apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate, e del servizio F24 addebito unico, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia del 21 giugno 2007. I modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di zero oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro, a prescindere dall'esistenza di crediti utilizzati in compensazione, potranno essere presentati esclusivamente per via telematica mediante i menzionati servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestazione di servizi di pagamento). La circolare n. 27 del 19 settembre 2014 chiarisce che i suddetti obblighi telematici si aggiungono a quelli già vigenti nell'ordinamento sulla stessa materia. In particolare, per i soggetti titolari di partita IVA restano applicabili anche le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 49 e 49-bis, del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006 recanti l'obbligo di utilizzare esclusivamente: modalità di pagamento telematiche per il versamento di imposte, contributi e premi, nonché delle entrate spettanti agli enti e alle Casse previdenziali; servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate per effettuare la compensazione tramite modello F24 del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno per importi superiori a 5.000 euro annui. In linea generale, pertanto, i versamenti con modello F24 cartaceo potranno continuare a essere effettuati presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia dai soggetti non titolari di partita IVA nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo dei crediti in compensazione, somme per un importo totale o inferiore a 1.000 euro. La presentazione del modello F24 in forma cartacea è inoltre ammessa in alcuni casi particolari espressamente indicati nella citata circolare n. 27 dello scorso 19 settembre: F24 precompilati dall'ente impositore anche se con saldo finale superiore a 1.000 euro, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione, utilizzo dei crediti d'imposta fruibili in compensazione; esclusivamente presso gli agenti della riscossione. La stessa circolare n. 27 individua i comportamenti da seguire da parte dei contribuenti impossibilitati a utilizzare un conto corrente, ad esempio soggetti falliti o protestati. In tale eventualità, ferma restando la possibilità per questi soggetti di rivolgersi a un intermediario abilitato a Entratel (professionisti, CAF o associazioni di categoria) ovvero a intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematica anche a soggetti non titolari di conto corrente, si prevede la possibilità di utilizzare in via residuale il modello F24 cartaceo anche per importi superiori a 1.000 euro. In caso inoltre di modelli F24 con saldo finale positivo contenenti compensazione, al fine di salvaguardare i vincoli relativi all'obbligatorietà dell'effettuazione delle compensazioni con strumenti esclusivamente telematici, si prevede la possibilità per questi soggetti di effettuare due distinte operazioni: fino a concorrenza dei crediti utilizzabili presentazione di una delega a saldo zero mediante servizi telematici dell'Agenzia (un soggetto fallito può comunque abilitarsi al Fisconline e Entratel o rivolgersi a un CAF e a un professionista e inviare la delega che non comporta addebito sul conto corrente in quanto a saldo zero); per la parte dei pagamenti non coperti dall'utilizzo dei Pag. 11crediti in compensazione, presentazione del modello F24 cartaceo allo sportello di un intermediario della riscossione. Corre l'obbligo di precisare che il modello F24 a saldo zero non comporta il trasferimento di somme dal contribuente all'amministrazione finanziaria, bensì unicamente la necessità di effettuare le regolazioni contabili fra gli enti interessati dai pagamenti e dalle compensazioni indicati dal contribuente nel modello stesso. In questi casi, infatti, l'Agenzia delle entrate addebita le somme agli enti «debitori», (ossia agli enti verso i quali i contribuenti vantano i crediti utilizzati in compensazione), e accredita l'importo corrispondente agli enti creditori a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato i versamenti. La ratio della disposizione dell'articolo 11 del decreto legge n. 66 del 2014, che prevede l'obbligo di utilizzare esclusivamente servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia per presentare il modello F24 a saldo zero, risiede nella circostanza che questa tipologia di modello F24 non comporta trasferimenti di somme dal contribuente all'amministrazione finanziaria che giustifichino l'intermediazione bancaria o postale. Trattandosi quindi di un mero scambio di informazioni tra contribuente e Agenzia delle entrate, si ritiene corretto che tali operazioni avvengano direttamente attraverso i servizi telematici offerti dalla stessa Agenzia. D'altronde i soggetti titolari di partita IVA già devono utilizzare, direttamente o tramite un intermediario, esclusivamente i servizi telematici (Entratel, Fisconline) offerti dall'Agenzia per effettuare la compensazione con modello F24 (anche con saldo pari a zero) del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno per importi superiori a 5.000 euro annui. Già in questi casi pertanto l'ordinamento ha da tempo canalizzato gli adempimenti dei contribuenti sui servizi telematici dell'Agenzia, impedendo la possibilità di avvalersi dei servizi telematici del sistema bancario o postale. Ritengo inoltre che limitare tali operazioni ai servizi telematici dell'Agenzia possa consentire un presidio più efficace nei confronti di fenomeni fraudolenti, tenuto conto che sono stati rilevati casi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti attraverso modelli F24 a saldo zero. Inoltre, in un'ottica di spending review l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia per l'acquisizione dei modelli F24 a saldo zero consente di ottenere risparmi non trascurabili, in quanto per tali fattispecie non è prevista l'intermediazione di banche e Poste, e di conseguenza l'Agenzia delle entrate non deve corrispondere a tali soggetti il compenso per la ricezione e la rendicontazione dei modelli F24. Per quanto riguarda poi la richiesta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di andare incontro alle esigenze dei cittadini che non detengono un conto corrente, fermo restando quanto già precisato nella circolare citata in merito ai soggetti impossibilitati a detenere un conto corrente, vorrei ricordare che anche il Codice dell'amministrazione digitale obbliga le pubbliche amministrazioni ad avvalersi esclusivamente di canali e servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. In tale contesto e ferme restando le specificità dei versamenti tributari gestiti dall'Agenzia delle entrate, espressamente riconosciute al paragrafo 14 delle Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ritengo che l'intervento normativo in materia sia in linea con il quadro giuridico e sociale di riferimento, che prevede un utilizzo sempre maggiore degli strumenti telematici per il dialogo fra cittadini e pubblica amministrazione. È di tutta evidenza che le previsioni normative in argomento concorrono a diffondere, con la necessaria gradualità, l'utilizzo dei canali telematici. Ferma restando la possibilità per l'Agenzia di porre la dovuta attenzione su eventuali comportamenti anomali, ritengo Pag. 12inoltre che anche la collaborazione dei dottori commercialisti e degli altri intermediari sia di fondamentale importanza per orientare costruttivamente gli adempimenti dei contribuenti.
  Passiamo all'altro punto, la limitazione all'uso del contante, uno dei temi su cui più spesso ritorniamo. Con riferimento alle osservazioni formulate dai rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili durante l'audizione del 29 ottobre 2014, ritengo opportuno sottolineare che uno degli strumenti particolarmente efficaci per perseguire l'obiettivo del recupero dell'evasione è rappresentato proprio dall'utilizzo dei pagamenti elettronici, che consentono di aumentare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati. È evidente che gran parte del sommerso è agevolata dall'utilizzo del denaro contante, in quanto mezzo di pagamento anonimo e non tracciabile. Il limite del contante è fissato dalla normativa antiriciclaggio attualmente a 1.000 euro. Gli strumenti di pagamento elettronico alternativi al contante a disposizione dei cittadini, già presenti in maniera massiccia nel nostro Paese, sono in fase di ulteriore evoluzione e quindi utilizzabili da una grande massa di clientela nel breve periodo. Nell'ultimo biennio sono stati sviluppati sistemi di pagamento elettronico molto più sicuri e molto più semplici da utilizzare. Cito due strumenti di pagamento elettronico estremamente sofisticati nell'infrastruttura tecnologica ma altrettanto semplici da utilizzare: le carte contactless e il Mobile Payments. Nel Libro verde della Commissione europea dell'11 gennaio 2012, intitolato Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile, viene affermato che «se si vuole che i consumatori, i commercianti e le imprese godano appieno dei benefici del mercato unico è indispensabile che possano servirsi di pagamenti elettronici sicuri, efficienti e competitivi, a maggior ragione ora che il commercio elettronico sta poco a poco soppiantando gli scambi tradizionali». Secondo il Libro verde, con il ricorso ai pagamenti elettronici i consumatori utilizzerebbero uno strumento elettronico per tutte le operazioni di pagamento anche all'estero, e usufruirebbero, in caso di frodi di acquisti via internet, delle garanzie previste e dei risarcimenti assicurativi; le imprese e le amministrazioni pubbliche potrebbero semplificare e razionalizzare le proprie procedure di pagamento: in Italia la modifica della soglia al di sopra della quale opera la limitazione nell'uso del contante va in tale direzione; i commercianti potrebbero beneficiare di soluzioni di pagamento elettronico poco costose, efficienti e sicure: infatti con l'aumento della concorrenza, le alternative al contante divengono più interessanti e più forte diviene la motivazione a entrare nel commercio elettronico e a offrire ai clienti modi più pratici di pagamento. I commercianti conseguirebbero inoltre notevoli risparmi sulla gestione e l'uso del contante (trasporto valori, gestione dei versamenti, abbattimento del rischio di rapina e di banconote false); i prestatori di servizi di pagamento (banche e prestatori non bancari) con la standardizzazione degli strumenti di pagamento potrebbero beneficiare di economie di scala, realizzando in tal modo, dopo gli investimenti iniziali, risparmi sui costi; i fornitori di tecnologia quali i fornitori di software, le imprese di trattamento dei pagamenti e le imprese di consulenza informatica potrebbero fondare le proprie attività e soluzioni di sviluppo su strumenti paneuropei, favorendo l'innovazione in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate è favorevole all'avvio di un tavolo di consultazione tra Ministeri competenti, Ordini professionali, associazioni interessate e banche, allo scopo di ridurre i costi legati all'utilizzo dei pagamenti elettronici che, oltre a presentare notevoli semplificazioni negli adempimenti dei contribuenti, contribuisce in misura significativa alla prevenzione e al contrasto all'evasione derivante dal minore utilizzo del contante.
  C'era un'ultima domanda relativa ai beni concessi in godimento ai soci. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti Pag. 13e degli esperti contabili nell'audizione del 29 ottobre ha evidenziato alcune criticità in ordine alla disciplina relativa alla comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari. Il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011 ha introdotto disposizioni volte a contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all'impresa a soci o familiari dell'imprenditore per fini privati. In particolare, le suddette disposizioni regolano l'ipotesi in cui beni relativi all'impresa siano concessi in godimento a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che caratterizzano il mercato, vale a dire senza corrispettivo o con un corrispettivo inferiore a quello derivante da una libera contrattazione tra parti contrapposte e consapevoli. Il legislatore ha disciplinato fiscalmente la suddetta fattispecie, prevedendo per i soggetti che ricevano in godimento beni aziendali la tassazione di un reddito diverso, determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento, e, per il soggetto concedente beni in godimento, l'indeducibilità dei relativi costi sostenuti. In attuazione di tale disciplina è stato emanato il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 agosto 2013, che ha semplificato notevolmente gli adempimenti dei contribuenti, limitando l'obbligo comunicativo ai casi in cui vi sia una differenza positiva tra il valore di mercato del diritto di godimento del bene aziendale in uso al socio o familiare e il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene eventualmente a carico dell'utilizzatore. In tale ottica il modello allegato al provvedimento ha previsto l'indicazione sia del corrispettivo annuo relativo al godimento del bene sia l'indicazione del valore di mercato del diritto di godimento, consentendo peraltro all'Agenzia di verificare il dato comunicato nel predetto modello con quello indicato nella dichiarazione dei redditi e di differenziare tali fattispecie dalle altre relative all'autoconsumo familiare, all'assegnazione dei beni a soci, nonché alla destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, che in quanto tali sono sottoposte a regimi fiscali diversi. In caso di omessa comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, si rende applicabile la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973. Trattandosi di comunicazione all'Anagrafe tributaria, prevista si fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti. Penso di aver risposto a quanto era rimasto in sospeso.

  ALESSANDRO PAGANO. Ho ascoltato la puntuale relazione del direttore. Senza pretendere una risposta in tempi immediati, anche perché ormai i nostri appuntamenti sono periodici, ha destato una sensazione negativa il fatto che Aequa Roma abbia tirato fuori quelle 30.000 cartelle sulla tassa rifiuti, fra l'altro giustificandolo come se fosse stata non dico concordata...

  ROSSELLA ORLANDI, direttore dell'Agenzia delle entrate. La tassazione dei rifiuti non è di nostra competenza.

  ALESSANDRO PAGANO. Siccome non ho dubbi che la cosa non sia andata in questi termini anche perché è stata a cavallo delle vacanze, le chiederei un approfondimento.

  ROSSELLA ORLANDI, direttore dell'Agenzia delle entrate. Si tratta di un problema di utilizzo delle informazioni. Posso farmi tramite con Equitalia per vedere quali siano le cartelle.
  Le informazioni – permettetemi di dirlo – occorre saperle utilizzare: l'utilizzo del dato non è immediato, ma richiede un incrocio fra situazioni di possesso e situazioni di esenzione e di agevolazione. Si tratta di un lavoro particolare; in questo caso forniamo per legge agli enti locali tutti i dati relativi al possesso di immobili. L'ente locale poi li utilizza per la propria funzionalità.
  Come accennava il Presidente, il 3 febbraio insieme alla Commissione e al Dipartimento delle finanze verrà presentato Pag. 14un volume, ovvero un rapporto sullo stato e il valore degli immobili, una sorta di panorama complessivo sulla realtà immobiliare italiana.

  CARLA RUOCCO. Vorrei sapere se i provvedimenti relativi all'attuazione della delega fiscale mettano l'Agenzia delle entrate in condizione di raggiungere gli obiettivi molto ambiziosi stabiliti nella legge di stabilità in tema di recupero dell'evasione fiscale.

  ROSSELLA ORLANDI, direttore dell'Agenzia delle entrate. Non ci sono stati ulteriori provvedimenti rispetto a quelli della legge di stabilità, quindi in tema di reverse charge, split payment e ravvedimento lungo, norme che riteniamo molto importanti ed efficaci dal punto di vista del contenimento dell'evasione, ma anche del diverso rapporto con il contribuente.
  Si tratta di norme che stanno entrando in attuazione in questo momento, abbiamo un confronto in atto con la Commissione europea su alcuni dettagli: stiamo lavorando giorno e notte per l'attuazione di questi provvedimenti. Il provvedimento che tecnicamente più ci coinvolge è quello sul ravvedimento lungo. Da un punto di vista di analisi e di gestione delle infrastrutture è quello più complesso e richiede anche un forte coinvolgimento del nostro partner tecnologico, perché vorremmo instaurare un dialogo con il cittadino che richiede dei tempi, però siamo già in partenza. I primi provvedimenti usciranno questo mese. Ci siamo dati dei tempi molto serrati, siamo sotto stress, abbiamo qualche problema di risorse, come potete immaginare, di funzionalità complessiva della macchina, perché i compiti sono tantissimi, ma siamo come sempre ottimisti. Anche quest'anno abbiamo portato a termine i compiti assegnati, sono abbastanza serena su questo, avremo a breve i dati definitivi, però abbiamo fatto un buon lavoro. Speriamo di riuscire a farlo anche nel 2015.

  PRESIDENTE. Ringrazio la dottoressa Orlandi e dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.25.