XVII Legislatura

IX Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 27 di Martedì 10 febbraio 2015

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Meta Michele Pompeo , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA SUL SISTEMA DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI

Audizione di rappresentanti dell'Accademia italiana del codice di Internet (IAIC).
Meta Michele Pompeo , Presidente ... 3 
Gambino Alberto Maria , Presidente dell'Accademia italiana del codice di Internet (IAIC) ... 3 
Meta Michele Pompeo , Presidente ... 7 
Graziadei Francesco , Componente del comitato direttivo dell'Accademia italiana del codice di Internet (IAIC) ... 7 
Meta Michele Pompeo , Presidente ... 8 

ALLEGATO: Documentazione depositata dai rappresentanti dell'Accademia italiana del codice di Internet (IAIC) ... 9

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Area Popolare (NCD-UDC): (AP);
Scelta Civica per l'Italia: (SCpI);
Sinistra Ecologia Libertà: SEL;
Lega Nord e Autonomie: LNA;
Per l'Italia-Centro Democratico: (PI-CD);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;
Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

Testo del resoconto stenografico
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE POMPEO META

  La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'Accademia italiana del codice di Internet (IAIC).

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, l'audizione di rappresentanti dell'Accademia italiana del codice di Internet (IAIC), che ringrazio per aver accolto l'invito della nostra Commissione.
  Do la parola al professor Alberto Maria Gambino, presidente dell'Accademia italiana del codice di internet, per lo svolgimento della sua relazione.

  ALBERTO MARIA GAMBINO, Presidente dell'Accademia italiana del codice di Internet (IAIC). Grazie di questo invito. L'occasione è quella del safer internet day, che ci dà spunto nel collocare questa nostra audizione, nel tentativo di individuare alcune regole che riguardano in particolare i prodotti dell'informazione che viene comunicata tradizionalmente con le reti e oggi con Internet, in un contesto regolatorio che va disegnandosi in questi ultimi tempi.
  La nostra Accademia per il codice di internet nasce dal mondo universitario, con un progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN), finanziato dal Ministero dell'università e da sette atenei italiani, e ha come riferimento le tecnologie dell'informazione e della comunicazione come abbattimento delle barriere che si frappongono fra interessi sociali, culturali ed economici della collettività.
  La relazione che qui depositeremo è piuttosto ampia. Ve ne descrivo solo l'architettura, ma poi vado immediatamente ai punti che più interessano. L'architettura è quella di una ricostruzione storica della disciplina della radiodiffusione, per arrivare fino ai servizi dei media audiovisivi e alla distribuzione dei contenuti, con alcuni tratti che mettono in luce quali sono le caratteristiche tecniche, tecnologiche e in particolare normative, o meglio come il legislatore ha risposto ad alcune situazioni di carattere tecnico sostanzialmente legate al tema delle risorse scarse.
  Faccio solo un cenno. L'editore nel mondo analogico gestiva il mezzo tecnico per trasmettere. C'era una compenetrazione tra il mezzo e l'editore. Di qui è originata l'evoluzione del sistema normativo, che ha sempre tenuto presente questa sovrapposizione tra i due ruoli. Soltanto con l'avvento del satellitare e successivamente del digitale terrestre questo doppio ruolo ha iniziato a scindersi come macrosistema, dai temi antitrust ai temi dei contenuti informativi, quindi i temi del pluralismo, che rappresentano i due grandi fuochi tematici con riferimento al settore di cui trattiamo.Pag. 4
  Per motivi di tempo devo tralasciare tutte le pagine ricostruttive e dettagliate relative alla disciplina su cui si è fondato il primo pilastro del sistema. Immagino che avrete occasione di prenderne visione. Queste pagine sono importanti, perché soltanto dalla ricostruzione storica si riesce a comprendere quanti di quei contenuti continuino a essere ancora attuali oggi e quanti invece, vista l'evoluzione tecnologica, non possono più essere applicati.
  Abbiamo voluto ricostruire anche storicamente l'evoluzione del sistema delle telecomunicazioni per dare un senso ai principi normativi, taluni dei quali sono forse ancora oggi attuali.
  Entriamo nel tema dell'attuale regolazione dei servizi di media audiovisivi, sul quale noi ci concentriamo.
  Il quadro di regole sulle reti e servizi di comunicazione elettronica si estende a tutte le reti e i sistemi utilizzati per la circolazione dei contenuti digitali. Pertanto, queste regole continuano a essere operative anche con riferimento a questo settore.
  Alla disciplina dei mezzi tecnici si affianca quella di alcune attività che si svolgono in rete. È innanzitutto – secondo pilastro del sistema – il quadro, armonizzato a livello europeo, dettato per disciplinare le attività di commercio che si svolgono in rete, e la normativa sul commercio elettronico, dove il campo di applicazione viene delimitato ai cosiddetti «servizi della società dell'informazione», che sono fenomeni connotati da quattro requisiti fondamentali.
  Il primo requisito è che realizzino scambi di beni e servizi dietro corrispettivo, con una forte dose di commercialità dell'operazione economica. Il secondo è che siano prestati a distanza. Il terzo è che avvengano su reti elettroniche. L'ultimo è che siano forniti a richiesta.
  Si tratta di una disciplina semplice e leggera. Non è prevista alcuna autorizzazione per l'esercizio di questa attività. Ci sono alcuni princìpi, anche se trasposti con norme molto scarne, che riguardano la trasparenza del fornitore, la trasparenza e la correttezza della pubblicità e un regime generale di irresponsabilità per le informazioni fornite da terzi e meramente trasportate e memorizzate.
  La disciplina dei servizi di media audiovisivi costituisce un terzo pilastro. Il primo pilastro va dall'antica evoluzione storica del settore radiotelevisivo alla normativa che ha attraversato. Il secondo è la normativa del commercio elettronico, dove si individua soprattutto la modalità economica, ovvero la missione economica dell'operatore. Il terzo pilastro è quando, all'interno di questa missione, ci sono tuttavia contenuti che riguardano i media audiovisivi. Nasce dal ventre della tradizionale disciplina del broadcasting e ne assume contenuti e caratteristiche.
  Queste sono attività che toccano diritti fondamentali. Non c’è solo un intervento di rango comunitario, ma continuano a convivere interventi nazionali. Ogni Paese continua ad avere una disciplina di settore, anche perché questa è strettamente collegata alle culture, ovvero all’ethos degli ordinamenti che partecipano all'Unione europea.
  Quali sono i tratti salienti ? Le norme applicabili riguardano in particolare princìpi di trasparenza e di identificazione dei fornitori dei servizi e princìpi sul contenuto dei programmi e sulla pubblicità (il regime delle sponsorizzazioni e il regime del product placement).
  Se il passaggio dalla televisione analogica a quella digitale ha reso più articolata la catena del valore nella circolazione dei contenuti audiovisivi, la distribuzione di contenuti audiovisivi nel contesto della piena convergenza digitale fra reti, servizi e apparati e il conseguente sempre più frequente uso di Internet quale protocollo e architettura per la loro veicolazione rendono assai complessa questa filiera, creando spazi per nuove funzioni e nuovi operatori.
  In modo più specifico, il contenuto audiovisivo inserito in una rete gestita a circuito chiuso si differenzia dal contenuto audiovisivo inserito, invece, nella rete Internet libera.Pag. 5
  Nella vita digitale di un contenuto sono ravvisabili quattro funzioni: la funzione che è normale nei media tradizionali, ovvero la produzione; l'aggregazione; la distribuzione; la fruizione.
  Le nuove attività on-line sono le attività del service provider, che entra nella catena di distribuzione grazie a un proprio servizio tecnico: vende l'accesso al contenuto all'utente finale, la navigazione e la selezione. Ciò che cambia in queste nuove forme di circolazione dei contenuti è il modo in cui tutte queste fasi si articolano nel dettaglio e si intersecano tra di loro.
  Prendiamo ad esempio un broadcaster, un editore che diffonde il suo contenuto in modalità lineare su frequenze terrestri. Il contenuto può successivamente essere memorizzato su un server di un fornitore di servizi, che fornisce agli utenti finali una rete di accesso a una piattaforma televisiva proprietaria e chiusa.
  In questo caso il momento cruciale, dove si gioca la partita dell'accesso dell'utente finale al contenuto, non è più l'accesso alla risorsa tecnica per trasmettere, cioè le frequenze. Infatti, la disponibilità di una rete tecnica di accesso allora era l'unico elemento necessario che assicurava la consegna del contenuto all'utente finale. Adesso, nella tv digitale, il problema si sposta sull'accesso alla capacità trasmissiva degli operatori di rete da parte dei fornitori dei contenuti.
  Gli elementi rilevanti ai fini dell'accesso dei contenuti si spostano pertanto dalla fase di distribuzione del segnale (modello della vecchia tv analogica ma in parte anche della tv digitale terrestre) e da quella di accesso a un servizio chiuso di offerta televisiva (modello della tv satellitare) a quella di navigazione e selezione dei contenuti disponibili sull’open Internet.
  Pertanto, gli snodi fondamentali che incidono sul management del contenuto diventano tre: l'aggregazione dei contenuti in un sito o in un portale dei fornitori di servizi video on line, ad esempio Youtube; l'aggregazione e l'offerta di contenuti in una specifica applicazione (con la combinazione di più app in un'offerta o con la selezione delle app negli store); e la selezione dei contenuti attraverso l'algoritmo di un motore di ricerca. Questi tre scenari tecnologici hanno ricadute normative differenti.
  Dal punto di vista delle risorse economiche, il passaggio dai media tradizionali a queste nuove e molteplici forme di distribuzione dei contenuti audiovisivi sembra comportare un'evoluzione che, partendo dalla centralità della pubblicità, si sposta verso il modello su abbonamento tipico della pay-tv, per evolvere ulteriormente verso nuovi modelli di business, che ad esempio legano l'accesso a Internet all'offerta di contenuti.
  Si vedano in particolare alcune offerte che stanno prendendo piede nella telefonia mobile, dove operatori mobili dovrebbero offrire ai loro utenti contenuti video, come Sky per Telecom, o audio, come Spotify per Vodafone o Napster per Wind, in questo caso aumentando il traffico dati ed entrando direttamente nel mercato della distribuzione dei contenuti, anche al fine di incrementare i margini, che ormai sulle tariffe voce del mobile sono al minimo. Tornano, insomma, i contenuti nella ricchezza dei devices.
  Tutto questo groviglio di interrelazioni può essere affrontato da una triplice angolazione: l'impatto che può produrre sull'esito competitivo dei mercati interessati, l'impatto che può produrre su alcune libertà fondamentali (i diritti inviolabili della persona), l'impatto che può produrre sul perseguimento di alcuni obiettivi di interesse generale che storicamente sono perseguiti dalle policy sui media (il tema del pluralismo).
  Sotto il primo profilo, ovvero dal punto di vista del mercato competitivo, è cruciale valutare in quali nuove fasi di attività legate alla circolazione dei contenuti possa crearsi potere di mercato, dovuto, ad esempio, al possesso di asset fondamentali, all'esistenza di forti effetti di rete, a sistemi che realizzano un locking degli utenti, ad esempio per scarsa interoperabilità di hardware e software. Ciò potrà essere utilizzato in chiave anticoncorrenziale o in chiave di valorizzazione e di innovazione successiva.Pag. 6
  Questo è un terreno che va posto oggi con particolare attenzione al vaglio del diritto della concorrenza e del legislatore, per verificare se è necessario ritarare la regolamentazione procompetitiva di settore già esistente in un'ottica procompetitiva.
  Con riferimento specifico all'offerta via Internet, l'Agcom, in una sua indagine conoscitiva conclusa nello scorso anno, ha ricostruito il mercato dell'offerta via Internet di servizi e contenuti web, comprendente sia servizi e contenuti verticali sia servizi e contenuti orizzontali. In questo caso, mi riferisco a portali, motori di ricerca e social network.
  Questo mercato a valle sarebbe influenzato notevolmente dalle dinamiche del mercato a monte, costituito dai devices di navigazione (desktop, portatili, tablet e smartphone) e dal sistema operativo di questi apparati, ovvero il software. Quanto più è esteso, quanto meno ci sono barriere di lesione alla concorrenza.
  Il mercato a monte appena descritto è caratterizzato da forti esternalità di rete e tende alla concentrazione. In particolare, la tendenza alla concentrazione tra sistemi operativi e applicazioni è storica nei sistemi fissi. Si pensi ai casi antitrust che hanno riguardato l'integrazione fra Windows e Internet Explorer oppure tra Windows e Windows Media Player.
  La concentrazione tra sistemi operativi e devices, che è stata caratteristica della storia della Apple, che dall'inizio ha legato in genere il software ai suoi devices, ora è espressa dalle strategie di espansione nel mondo dei devices, cioè di Google con Motorola ma soprattutto con Samsung e di Microsoft con Nokia.
  Google, però, sul piano dei sistemi operativi adotta uno schema aperto, essendo Android un software open source potenzialmente a disposizione di tutti i produttori di apparati.
  Quanto al browser (il terzo scenario), ad esempio sia Google che Microsoft si sono dotati dei propri software di navigazione, sottolineando l'importanza di un controllo sul browsing per acquisire i dati della navigazione. Questi dati oggi testimoniano un certo dinamismo: Google Chrome nel 2014 detiene il 32 per cento del mercato, mentre Internet Explorer è sceso dal 67 per cento del 2007 al 22 per cento attuale.
  Con riferimento al settore dell'informazione on line, occorre definire le funzioni, che sono molto diverse. Tralasciamo il caso di editori veri e propri e parliamo di soggetti in rete che, non producono nuova informazione, ma semplicemente la rendono accessibile agli utenti finali.
  In particolare, secondo una gradazione diversa dell'incidenza sul contenuto informativo, si possono avere portali (Yahoo !, Libero, Virgilio, MSN) che prevedono delle sezioni dedicate all'informazione, che però sono spesso realizzate e curate da editori terzi, configurando, dunque, il portale come una vera piattaforma distributiva.
  Ad essi si affiancano gli aggregatori, che riassemblano contenuti informativi già presenti in rete e prodotti da terzi, dopo averli spacchettati rispetto alla modalità con la quale l'editore originario li aveva assemblati in modo organizzato e ragionato, per facilitarne l'accesso agli utenti finali in relazione all'esigenza di questi ultimi.
  I contenuti sono proposti sulla base di un ordine basato generalmente su tipologie, dati e rilevanza. L'ordinamento per rilevanza, l'aspetto più delicato anche nell'ottica del pluralismo, può avvenire sulla base di un sistema automatico, come il famigerato algoritmo utilizzato da Google News, oppure su base discrezionale, come all'inizio nel caso di Drudge Report, dove l'ordine di rilevanza era deciso direttamente dal fondatore.
  Gli aggregatori possono trasformarsi anche o solo in editori o produttori di informazioni, come nel caso dell'Huffington post.
  Ad essi si aggiungono i blog e i social network, che, oltre a riaggregare informazioni non primarie, possono anche contenere informazioni e commenti originali dei membri della collettività che altri membri cercano proprio nei social.Pag. 7
  Quando l'aggregazione di informazione è offerta su reti o devices mobili, è spesso intermediata da specifiche applicazioni acquisibili negli app store.
  È dunque ormai indubbia la rilevanza di Internet sul pluralismo informativo. Detto questo, proviamo a tornare al punto centrale, cioè se i soggetti operanti nella distribuzione dei contenuti audiovisivi in rete svolgono attività rilevanti ai fini della tutela del pluralismo, almeno come è stato inteso in termini tradizionali dalle normative che sin qui lo hanno disciplinato.
  Si spiegherebbe l'inclusione delle risorse economiche che finanziano le relative attività all'interno di quel complesso di risorse che si ritiene rilevante ai fini della tutela del pluralismo, che secondo il dato normativo comprende sia attività attinenti alla diffusione di servizi di media audiovisivi sia attività ad essa estranee, come stampa e cinema, e ora raccolte su Internet, per servizi che possono essere informativi, ma non rientrano tra i servizi di media audiovisivi, secondo le definizioni stabilite in sede europea.
  La rilevanza ai fini della tutela del pluralismo sembra difficilmente ricostruibile sulla base di un'asserita responsabilità editoriale sui contenuti diffusi o resi accessibili. Occorre innanzitutto considerare che i soggetti diversi dagli editori tradizionali – la gran parte dello scenario su Internet si gioca tra questi soggetti – che operano in ambiente digitale non sono fonte di informazione primaria.
  Nell'aggregazione dei contenuti sembra inoltre da escludere che, dopo aver smontato l'originario impacchettamento operato dall'editore dell'informazione primaria, che ha costruito un'attività imprenditorialmente e intellettualmente discrezionale, la riaggregazione possa avere quei requisiti di discrezionalità nella selezione e nell'organizzazione che non ne fanno un'attività meramente tecnica o esecutiva. È un po’ come accade per la distinzione fra diritto d'autore e diritto sui generis nelle banche dati, sfruttando il parametro dell'originalità propria dei diritti di proprietà intellettuale.
  Faccio una chiosa finale e poi magari, in base alle vostre sollecitazioni, ci permettiamo di entrare nel merito di una materia complessa e soprattutto estesa.
  L'eventuale impatto sul pluralismo sembra allora dover essere valutato su un altro piano, diverso da quello di una responsabilità editoriale nella scelta e nella genesi del contenuto.
  Gli aggregatori dei servizi audiovisivi (contenuti in genere e servizi informativi) sono degli abitatori tecnici all'accesso dei contenuti. Il discorso è particolarmente evidente per le funzioni di ricerca gestite da un algoritmo.
  Il loro impatto sul pluralismo, allora, è quello che ciascun mezzo tecnico di accesso ai contenuti può avere. La gestione del mezzo tecnico diventa rilevante qualora il mezzo sia una risorsa scarsa o quando l'accesso possa essere gestito in modo discrezionale. Questi sono i due parametri.
  Si tratta di tematiche che noi riteniamo siano tipiche, anche se antiche, del diritto della concorrenza e della sua anticipazione procompetitiva costituita dalla regolazione di settore di cui abbiamo cercato di parlare nella prima parte di questo nostro lavoro.

  PRESIDENTE. Ringrazio il professor Gambino. Ricordo che fanno parte della delegazione dell'Accademia italiana del codice di Internet il professor Francesco Graziadei e il dottor Marco Cappa. Chiedo al professor Graziadei se vuole aggiungere qualcosa.

  FRANCESCO GRAZIADEI, Componente del comitato direttivo dell'Accademia italiana del codice di Internet (IAIC). Vorrei ricordare a questa Commissione che, nell'ambito del processo di revisione della normativa sui servizi di media audiovisivi (in particolare, come voi ben sapete, c’è una consultazione comunitaria che è partita nel 2013), si sta esaminando la tenuta di tutto il pacchetto degli obblighi di accesso che sono previsti nel quadro della regolazione delle reti e servizi di comunicazione elettronica. Mi riferisco, in particolare, Pag. 8all'ambito di applicazione di tutti gli obblighi previsti nella direttiva sull'accesso, nonché all'obbligo di accesso previsto nella direttiva sul servizio universale, che garantisce un must carry nei confronti di quelle reti che costituiscono per gli utenti lo strumento principale di accesso ai contenuti.
  I concetti che vengono utilizzati nella disciplina dei servizi e reti di comunicazione elettronica sono anch'essi sotto tensione, perché in sede di consultazione si sta evidenziando che potrebbero non essere più adeguati alle nuove forme di piattaforma e ai nuovi strumenti di accesso ai contenuti. Pertanto, occorrerà rivedere la definizione classica, sia dal punto di vista dei soggetti gravati da questi obblighi di accesso, cioè reti e servizi di comunicazione elettronica, che sono legati al trasporto dell'informazione, sia dal punto di vista dei soggetti che sono beneficiari di questi eventuali obblighi di accesso, che sostanzialmente sono ancora i broadcaster tradizionali.
  La delimitazione dell'ambito soggettivo di questi obblighi potrebbe mostrare il segno e, quindi, potrebbe essere il caso di adeguare e rendere più attuali questi concetti.
  Questo rientra nel segno della conclusione sottoposta dal professor Gambino. Innanzitutto, per quanto riguarda i problemi di accesso ai contenuti, sia da parte degli utenti che da parte degli operatori, prima di muoverci su ipotesi più significative e sicuramente di maggior impatto, come quella di ricostruire una vera e propria responsabilità editoriale intorno ai soggetti intermediari, occorre forse valutare meglio sia l'applicazione del diritto della regolamentazione procompetitiva dell'accesso sia in genere l'applicazione del diritto alla concorrenza.

  PRESIDENTE. Ringrazio il professor Gambino e la delegazione per il loro contributo e per la documentazione consegnata di cui autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna (vedi allegato). Da qui a breve la Commissione concluderà il ciclo di audizioni e avremo cura di inviarvi il documento conclusivo, una volta approvato.
  Dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.40.

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