XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 1 di Mercoledì 24 maggio 2017

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO ALL'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 2669 MORANI, RECANTE MODIFICHE AL CODICE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDI PREMATRIMONIALI

Audizione di rappresentanti dell'Organismo congressuale forense.
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 
Rosa Antonio , coordinatore dell'Organismo congressuale forense ... 3 
Ferranti Donatella , Presidente ... 4 
Sini Luigi , presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Viterbo ... 4 
Ferranti Donatella , Presidente ... 5 
Ferraresi Vittorio (M5S)  ... 5 
Rosa Antonio , coordinatore dell'Organismo congressuale forense ... 5 
D'Alessandro Luca (SC-ALA CLP-MAIE)  ... 6 
Rosa Antonio , coordinatore dell'Organismo congressuale forense ... 6 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà- Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP;
Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD;
Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA);
Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS;
Scelta Civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE;
Civici e Innovatori: (CI);
Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;
Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR;
Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA;
Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri;
Misto-UDC: Misto-UDC;
Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI.

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DONATELLA FERRANTI

  La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'Organismo congressuale forense.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 2669 Morani, recante modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali, di rappresentanti dell'Organismo congressuale forense. Sono presenti il coordinatore, avvocato Antonio Rosa, e l'avvocato Luigi Sini.
  Iniziamo con voi. La prossima settimana ci saranno altre audizioni: avremo il professor Enrico Quadri, ordinario di istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, il Consiglio nazionale forense e rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato. A voi la parola.

  ANTONIO ROSA, coordinatore dell'Organismo congressuale forense. Grazie, presidente e onorevoli presenti in Commissione. Il giudizio su questa proposta di legge è favorevole da parte dell'Avvocatura e oseremmo dire che cade in un momento storico quanto mai opportuno, perché recentemente la Corte di cassazione ha assunto una nuova posizione e, in un certo senso, ha reso meno forte la natura del vincolo matrimoniale, inteso storicamente come è stato inteso in Italia, in un'ottica, invece, di una realtà affettiva e di rispetto tra i coniugi.
  Noi abbiamo pensato di offrire alla Commissione un esame innanzitutto comparativistico, nel senso che, nel documento che vi abbiamo messo a disposizione, abbiamo cercato, avendo la fortuna di affrontare questo tema dopo quarant'anni da che i patti sono entrati in vigore in altri ordinamenti, di vederne le criticità. Quindi, noi ci siamo limitati in particolar modo a porre l'attenzione sulla legislazione americana, per capire se vi era stato un intervento legislativo o comunque come venivano gestiti all'interno di questa legislazione. A nostro avviso, la proposta di legge potrebbe eventualmente prendere in considerazione di individuare delle specifiche cause di invalidità o del patto oppure di singole clausole.
  Abbiamo, quindi, offerto questo contributo alla Commissione proprio perché essa possa valutare, nei Paesi in cui questi patti sono in vigore, dove ci sono state criticità in fase di applicazione.
  Noi riteniamo fondamentale il ruolo dell'Avvocatura e il richiamo alla negoziazione assistita. In questo caso, ha ragione di esserci anche un singolo avvocato, perché non siamo in una fase contenziosa, ma in una fase contrattuale. Soprattutto, una verità di quanto accaduto dimostra che la negoziazione assistita è riuscita a ottenere i maggiori risultati proprio in campo familiare, eliminando – qui parlo come avvocato per esperienza passata – quelle cose tristissime che erano dover scrivere degli atti giudiziari che molte volte finivano per Pag. 4esasperare i temi della lite piuttosto che risolverli.
  Io credo che chi di voi abbia fatto l'avvocato, o lo faccia, conosca benissimo questa situazione. Lascerei a questo punto la parola al collega Sini per gli aspetti che riguardano la negoziazione. Come è stato giustamente osservato nel dossier elaborato dal ServizioStudi della Camera dei deputati, ovviamente c'è la necessità di raccordarlo con le unioni civili e con le convivenze.
  Rinnovo il ringraziamento per aver tenuto a battesimo il nostro organismo. Grazie.

  PRESIDENTE. Infatti. Anche noi siamo molto lieti, conoscendo già l'esperienza e la dedizione dell'avvocato Antonio Rosa con l'avvocatura del Triveneto.
  Ringrazio perché è stato distribuito – io lo vedo adesso – un vostro scritto e mi sembrano importanti i suggerimenti che ci date di essere accorti su questi punti.
  Do la parola all'avvocato Luigi Sini.

  LUIGI SINI, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Viterbo. Grazie presidente, grazie agli onorevole deputati componenti della Commissione.
  Mi soffermerò esclusivamente su alcuni aspetti tecnici. Come diceva il nostro coordinatore, vi è il problema dell'uno o più avvocati, con riferimento al decreto-legge n. 132 del 2014, che in sede di conversione è stato modificato proprio sulle negoziazioni assistite per quanto riguarda le liti familiari, prevedendo la necessità di più avvocati.
  Il testo è sicuramente da condividere per quanto riguarda la possibilità di scelta di uno o più avvocati, per i motivi che ha detto il coordinatore. Forse si dovrebbe rafforzare il dato letterale per evitare possibili interpretazioni successive, perché appunto per le liti familiari oggi abbiamo la necessità di due avvocati, mentre, per i patti prematrimoniali, non essendoci ancora un contenzioso, anzi essendo volti proprio a prevenirlo, che è la nostra funzione principale, il dato letterale forse dovrebbe essere rafforzato per evitare queste possibili interpretazioni future.
  Un dato meramente tecnico riguarda la deroga al divieto dei patti successori, che è visto con sicuro favore. Debbo dire che proprio i nostri clienti, soprattutto in caso di seconde nozze, ci rappresentano questo tipo di problematiche spesso spogliandosi di beni sotto la pressione di altri familiari. Quindi, viene sicuramente visto con favore e si potrebbe suggerire di inserire, appunto, un'espressa riserva con modifica dell'attuale articolo 458 del codice civile in tema di divieto di patti successori, che è già stato modificato con l'introduzione dei patti di famiglia e quindi c'è la riserva, ad eccezione nei patti di famiglia di cui all'articolo 768 del medesimo codice, forse sarebbe opportuno indicare la riserva anche qui per il nuovo articolo 162-bis. Un altro aspetto che riteniamo necessario sottolineare riguarda, appunto, la possibilità di prevedere espressamente che i patti prematrimoniali che hanno ad oggetto beni immobili siano trascrivibili nei registri immobiliari direttamente, con la sola autenticazione degli avvocati o dell'avvocato che interviene e che ha assistito le parti. Questo è un problema perfettamente sovrapponibile, oggi, alla problematica della trascrivibilità delle negoziazioni assistite in materia di liti familiari. Ci sono state interpretazioni discordanti, soprattutto le conservatorie dei registri immobiliari oggi resistono, e ci sono delle pronunce giudiziarie di primo grado (tribunale di Pordenone del 16 marzo 2017 e proprio ieri vedevo anche il tribunale di Roma lo stesso 16 marzo) che invece hanno riconosciuto la trascrivibilità immediata.
  Leggevo recentemente che la scorsa settimana in questa Commissione c'è stata una risposta del sottosegretario ad una interrogazione scritta proprio sulla trascrivibilità, laddove mi sembra di aver capito che il Governo, ovviamente lasciando l'autonomia dei giudici e delle conservatorie, che non dipendono ovviamente dal Ministero di giustizia, sia in linea con questa interpretazione che è anche conforme, tra l'altro, alla ratio della norma, che è proprio quella di favorire le negoziazioni assistite. Quindi, chiedevamo e suggerivamo che venisse espressamente prevista, al fine di evitare queste interpretazioni, la possibilità di Pag. 5trascrizione immediata, con un riferimento espresso all'articolo 2647 del codice civile in tema di trascrizioni, perché la norma fa riferimento espressamente – parlo a tecnici, quindi vado con riferimenti normativi – all'articolo 162 del codice civile, cioè le convenzioni matrimoniali, che se riguardano o meglio escludono beni immobili debbono essere trascritte. Ora, prevedere un passaggio ulteriore attraverso l'autentica notarile sarebbe un aggravamento di spese e, come diceva appunto il sottosegretario, andrebbe contro la ratio della norma. Questa potrebbe essere l'occasione per dare quella interpretazione che il Governo voleva dare, quindi prevederlo già immediatamente.
  Tra l'altro, questa sarebbe anche una forma attenuata, perché i patti prematrimoniali non trasferirebbero immobili, quindi ci sarebbe soltanto l'effetto prenotativo della trascrizione, per evitare anche futuri contenziosi, perché questi sono argomenti che già stanno interessando le nostre aule di giustizia e la finalità è anche quella di evitare il contenzioso.
  Infine, come anche evidenziato nel dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati, cito la necessità – ma sorge successivamente alla proposta, perché la legge sulle unioni civili è successiva – di coordinarlo. Del resto, già la legge sulle unioni civili, all'articolo 1, comma 13, fa espresso riferimento agli articoli 162 e seguenti del codice civile, quindi il 162-bis si inserirebbe perfettamente nella norma, mentre il comma 19 del citato articolo 1 richiama proprio l'articolo 2647, che è quello sulla trascrizione, quindi anche per le unioni civili le convenzioni debbono essere trascritte, quindi anche i patti prematrimoniali o che vengono prima delle unioni o delle convivenze di fatto dovrebbero avere lo stesso esito e la stessa possibilità.
  Questo per quanto riguarda gli aspetti tecnici, mentre sulle eventuali invalidità, soprattutto per la tutela del coniuge più debole che si trovi in una situazione di difficoltà successiva ai patti, ha illustrato il coordinatore. Questi aspetti sono in maniera analitica indicati nella memoria che potrebbe essere utilizzata.
  Questi sono gli aspetti non di criticità, ma che forse potrebbero essere corretti in un'ottica comunque positiva del provvedimento. Grazie.

  PRESIDENTE. Grazie, avvocato. Vedo che leggeva qualcosa. Ci lascia il testo? Ci sarà la trascrizione, quindi eventualmente gliela manderemo. Ci sono dei suggerimenti che possono essere utilizzati anche in fase di emendamento.

  VITTORIO FERRARESI. Grazie, presidente. Ringrazio gli auditi. Chiedo se prevedete qualche suggerimento analogo alla conservazione degli accordi prematrimoniali, in modo che ci possa essere uno strumento per evitare eventuali abusi o illeciti successivi, poiché gli strumenti per quanto riguarda gli atti notarili ci sono, c'è il repertorio e tutto, ma per quanto riguarda gli avvocati la questione è un po’ più delicata, vista anche la delicatezza degli atti stessi.
  Chiedo, quindi, se eventualmente ci sono suggerimenti per quanto riguarda la modalità di conservazione di questi accordi.
  Infine, una domanda abbastanza retorica, per voi: pensate in qualche modo che questo provvedimento possa far aumentare o diminuire il contenzioso?

  ANTONIO ROSA, coordinatore dell'Organismo congressuale forense. Circa la seconda domanda, escludo che possa far aumentare il contenzioso, e richiamo un vecchio proverbio: patti chiari, amicizia lunga. Qui direi «patti chiari, forse matrimonio lungo».
  Sul primo problema,: se sono trascrivibili, una copia la si trova in conservatoria. In ogni caso devono essere annotati, quindi vengono riversati negli archivi di stato civile. Indipendentemente dal fatto che poi si possa prevedere che gli avvocati debbano tenerli per dieci anni o vent'anni oppure che debbano redigerne due copie e darne una a entrambi i sottoscrittori, direi che il problema della conservazione di questi atti non si pone perché vengono pubblicizzati con i normali metodi.

Pag. 6

  LUCA D'ALESSANDRO. Grazie agli auditi. Pongo una domanda. Il presupposto dei patti prematrimoniali nasce dal fatto che un accordo fatto in virtù di un sentimento forte all'atto precedente al matrimonio possa tutelare il coniuge più debole maggiormente che nel momento della crisi. Però questa legge si è resa necessaria anche per la sentenza della Cassazione che, pur in mancanza di una normativa sui patti prematrimoniali, attestava e certificava un mutamento di condizioni economiche all'atto della separazione e del divorzio. Voi avete qualche suggerimento per, eventualmente, superare questo tipo di ostacolo, che si presenta anche nel caso del patto prematrimoniale? Nei vari dibattiti che sono stati fatti anche a livello televisivo sull'argomento, c'è chi suggeriva, per esempio, una conferma ogni due anni. È chiaro che un patto prematrimoniale fatto all'inizio ha un valore, rispetto al patto prematrimoniale fatto in un momento successivo, in cui possono essere già dei momenti di crisi all'interno della coppia.
  Vorrei sapere se avete dei suggerimenti, non dico per aggirare ma quanto meno per superare questo tipo di problema.

  ANTONIO ROSA, coordinatore dell'Organismo congressuale forense. Io vedo che nella proposta di legge è prevista la possibilità di modifica. Poi, attenzione, perché per un'esperienza, fino a oggi mutuata dai patti americani o dagli altri Paesi che hanno già in vigore questa legislazione, il patto per quanto riguarda gli immobili ha natura prenotativa, per quanto riguarda le altre condizioni non è che il patto entri nel merito di dire che i nubendi stabiliscono che, in caso di separazione o divorzio, devono dare ad esempio 500 euro. Il contenuto di questi patti è di questo tipo: ci sarà o non ci sarà un assegno di mantenimento; se ci sarà, sarà pari a quanto (per esempio, un decimo, un terzo, un quinto).
  Mi sembra che uno dei nostri suggerimenti sia quello di individuare delle specifiche cause di invalidità. Ad esempio, non si può prevedere nel patto – ma questo, ripeto, è frutto di una esperienza americana e tedesca – che si possa pattuire uno scambio dell'assegno con un affidamento dei figli. Secondo me, i patti hanno un contenuto così generico che la possibilità di modifica può essere dovuta solo a quei casi in cui il coniuge perde il lavoro, a causa di malattia, si trova in una situazione di bisogno, ma qui c'è già una previsione che in ogni caso i patti non prevedono una soppressione o un'eliminazione dell'obbligo alimentare.
  Mi sembra che siano più che altro cautele proprio per evitare eventuali future fughe in avanti oppure interpretazioni dei magistrati, perché secondo me più si dà certezza al contenuto di questi patti, più se ne rafforza in concreto l'efficacia che chi propone questa legge si prefigge di raggiungere. Non so se sono stato chiaro.

  PRESIDENTE. Ringraziamo gli auditi. Dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.25.