XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 2 di Martedì 5 novembre 2013

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO ALL'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE C. 1203 DANIELE FARINA E C. 971 GOZI, RECANTI MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309, IN MATERIA DI COLTIVAZIONE E CESSIONE DELLA CANNABIS INDICA E DEI SUOI DERIVATI

Audizione di Sabrina Molinaro, responsabile sezione epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del CNR, di rappresentanti dell'associazione Antigone e di Leopoldo Grosso, vicepresidente del Gruppo Abele.
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 
Molinaro Sabrina , Responsabile sezione epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del CNR ... 3 
Ferranti Donatella , Presidente ... 5 
Molinaro Sabrina , Responsabile sezione epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del CNR ... 5 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Molinaro Sabrina , Responsabile sezione epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del CNR ... 6 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Molinaro Sabrina , Responsabile sezione epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del CNR ... 6 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Bernini Paolo (M5S)  ... 6 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Molinaro Sabrina , Responsabile sezione epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del CNR ... 6 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Scandurra Alessio , Coordinatore dell'osservatorio nazionale sulle condizioni di detenzione dell'associazione Antigone ... 6 
Ferranti Donatella , Presidente ... 8 
Farina Daniele (SEL)  ... 8 
Scandurra Alessio , Coordinatore dell'osservatorio nazionale sulle condizioni di detenzione dell'associazione Antigone ... 8 
Ferranti Donatella , Presidente ... 8 
Scandurra Alessio , Coordinatore dell'osservatorio nazionale sulle condizioni di detenzione dell'associazione Antigone ... 8 
Ermini David (PD)  ... 8 
Scandurra Alessio , Coordinatore dell'osservatorio nazionale sulle condizioni di detenzione dell'associazione Antigone ... 9 
Ferranti Donatella , Presidente ... 9 
Grosso Leopoldo , Vicepresidente del Gruppo Abele ... 9 
Ferranti Donatella , Presidente ... 11

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL;
Scelta Civica per l'Italia: SCpI;
Sinistra Ecologia Libertà: SEL;
Lega Nord e Autonomie: LNA;
Fratelli d'Italia: FdI;
Misto: Misto;
Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI;
Misto-Centro Democratico: Misto-CD;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

Testo del resoconto stenografico
Pag. 3

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DONATELLA FERRANTI

  La seduta comincia alle 15.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di Sabrina Molinaro, responsabile sezione epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del CNR, di rappresentanti dell'associazione Antigone e di Leopoldo Grosso, vicepresidente del Gruppo Abele.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1203 Daniele Farina e C. 971 Gozi, recanti modifiche al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della cannabis indica e dei suoi derivati, di Sabrina Molinaro, responsabile sezione epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del CNR, di rappresentanti dell'associazione Antigone e di Leopoldo Grosso, vicepresidente del Gruppo Abele.
  Do la parola alla dottoressa Sabrina Molinaro.

  SABRINA MOLINARO, Responsabile sezione epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del CNR. Sarò sintetica e anche molto chiara, perché vi fornirò un po’ di dati.
  Io sono un'epidemiologa. Perché siamo qui ? La risposta è perché, come gruppo di ricerca presso l'Istituto di fisiologia clinica del CNR, fino al 2008 abbiamo dato supporto al Governo per stilare la relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze. Fino a quegli anni avevamo, quindi, accesso a tutti i dati dei diversi ministeri di interesse, al fine di capire il fenomeno. Esiste, inoltre, una serie di studi che continuiamo a condurre per stimare la prevalenza del consumo di queste sostanze, che ci permette di fornirvi alcune indicazioni rispetto alle proposte di legge in esame.
  Inizio la mia relazione dalla diffusione dei consumi. Non dico nulla di nuovo quando affermo che il consumo di cannabis è estremamente comune. L'Organizzazione mondiale della sanità ci riferisce che nel mondo ci sono 150 milioni di consumatori. L'Unione europea ci comunica che in Europa ci sono 12 milioni di consumatori e che l'1 per cento di questi è un consumatore quotidiano di cannabis. In Italia noi stimiamo – attraverso lo studio di popolazione IPSAD (Italian Population Survey on Alcohol and other Drugs), condotto dalla mia sezione – che vi siano circa 3,5 milioni di consumatori di cannabis. Di questi, 300.000 individui fanno uso della sostanza quotidianamente. Quando domandiamo a queste persone se sia facile procurarsela, il 60 per cento ci risponde che è molto semplice reperirla. Si Pag. 4tratta, dunque, di un mercato estremamente proficuo.
  Peraltro, tra questi 300.000 consumatori abbiamo provato anche a stimare quanti sono quelli problematici. La Commissione europea ha, infatti, lanciato un progetto speciale per provare a stimare l'uso problematico della sostanza, sottintendendo, dunque, che ne esista anche un uso non problematico.
  Attraverso uno strumento messo a punto dal gruppo che fa riferimento alla Commissione europea, di cui il CNR è referente per l'Italia, noi stimiamo che il 67 per cento dei consumatori quotidiani di cannabis ne compia un consumo problematico. All'interno dei consumatori, quindi, quelli problematici sono il 67 per cento e, nella popolazione italiana, sono circa lo 0,6 per cento. Stiamo parlando di 160.000 persone in Italia che, per caratteristiche cliniche – anche se il manuale DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ci dice che non esiste di fatto una diagnosi per il consumo di cannabis – potrebbero avere problemi legati al loro consumo di questa sostanza.
  Noi ci siamo addentrati, in questi giorni, all'interno dei dati forniti dai diversi ministeri. Per esempio, la Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'interno indica che il 44 per cento delle denunce per l'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, ovvero per possesso di sostanza, è relativo al possesso di cannabis. Tali denunce sono aumentate dal 2006 a oggi.
  Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, invece, ci riferisce che gli affidati agli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) sono veramente pochi. Sui soggetti legati al citato testo unico n. 309 del 1990 l'indicazione che arriva dagli UEPE è di circa 2.500 persone. Se consideriamo che si stima che una percentuale del 25 per cento dei detenuti in carcere abbia una certificazione da tossicodipendenza, vediamo che solo 1 soggetto su 10 con questa certificazione ha poi accesso alle misure alternative.
  Il Ministero dell'interno ci comunica, poi, che dal 2006 a oggi le segnalazioni per cannabis sono diminuite, a fronte di un aumento delle segnalazioni per altre sostanze. È come se il vecchio articolo 75 del testo unico – tale articolo è tuttora vigente, ma in passato riguardava il possesso della sostanza e prevedeva il formale invito a non farne più uso – avesse incrociato il dato con quello del citato articolo 73.
  Se infatti andiamo a vedere la prevalenza dei citati articoli 75 e 73 del testo unico nel trend dal 2002 a oggi, infatti, vediamo che nel 2006 c’è stata una sorta di incrocio: molte persone che avevano prima caratteristiche tali per essere segnalate per articolo 75, ossia per possesso di cannabis, sono diventate improvvisamente spacciatori e, quindi, sono state denunciate in base all'articolo 73. Non vi sto a enunciare i reati connessi, ma l'articolo 73 prevede da 6 a 20 anni di reclusione. Dal ricevere una sanzione amministrativa, dunque, queste persone si sono ritrovate ad avere una condanna penale e ad andare in prigione.
  In tutto questo delirio, i dati sono un po’ ballerini. Quando collaboravamo ancora con il Governo, infatti, abbiamo imparato a nostre spese che tutte le amministrazioni in ambito giustizia hanno anagrafi differenti che non si parlano fra loro. Forse in questi anni le cose si sono modificate, ma, leggendo la relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze stilata dal Dipartimento per le politiche antidroga, non mi sembra che la situazione sia cambiata notevolmente.
  Queste anagrafi, quindi, non comunicano, ragion per cui non si riesce a capire quanti sono i soggetti tossicodipendenti denunciati per l'articolo 73 e quante persone in carcere per questo articolo sono tossicodipendenti. Non si capisce neanche bene quante sono le persone denunciate che poi arrivano a condanna.
  Ci sono, dunque, informazioni un po’ ballerine. Io vi fornisco i dati ed elaboro alcune stime partendo dai numeri fermi che sono riuscita a trovare, appoggiandomi ai risultati di un progetto europeo, che si Pag. 5chiama New methodological tools for policy and programme evaluation. Tale progetto è stato finanziato dal Dipartimento giustizia della Commissione europea e ne è capofila il Centro interdipartimentale di biostatistica e bioinformatica dell'Università di Tor Vergata, nella persona della professoressa Carla Rossi. Fortunatamente, questo progetto ha permesso al gruppo della professoressa Carla Rossi di avere accesso a tutti i dati dell'amministrazione giudiziaria, motivo per il quale abbiamo le idee un po’ più chiare su quello che succede.
  Questo progetto indica che c’è un'altissima percentuale di consumatori a rischio di arresto, anche se avrei potuto dirvi questo io stessa. In base alle stime elaborate da chi mi ha preceduto nella scorsa audizione se, per essere passibili di denuncia per spaccio, è necessario avere in tasca un corrispettivo di 50 euro di marijuana, hashish o cannabis – e parliamo di tutti i consumatori giornalieri, ossia di 300.000 persone che, presumibilmente, quando vanno a comprare la sostanza, non ne comprano un quantitativo inferiore a 50 euro – ne deriva che questi 300.000 soggetti potrebbero essere passibili di incappare in una denuncia.
  L'altra informazione che questo studio ci fornisce è che solo il 40 per cento dei soggetti con certificazione per tossicodipendenza ha effettivamente commesso reati connessi al decreto n. 309 del 1990. Questi soggetti commettono soprattutto reati contro la proprietà. Si tratta di un dato intuibile, ma che qui vediamo scritto e analizzato.
  Un'altra informazione, che, vi assicuro, per me è stato molto importante trovare, è che il 78 per cento di chi è in carcere per il decreto n. 309 del 1990 è detenuto solo ed esclusivamente per una condanna in base all'articolo 73 dello stesso. Ciò significa che è in carcere solo per il possesso di sostanza. Non ha altre condanne e non ha imputazioni per reati contro la persona.
  Lo studio dell'Università di Tor Vergata ci dice che sui 6 milioni di consumatori attivi che loro stimano, ci sono circa 200.000 possibili spacciatori. Io li chiamo spacciatori, ma in realtà sono persone che hanno caratteristiche tali da poter incappare in una denuncia per l'articolo 73 del testo unico.
  Quali sono le conclusioni cui ho provato ad arrivare ? Dal 2006 c’è stato un incrocio per cui, da una parte, coloro che erano assoggettati all'articolo 75, ossia le persone segnalate per il possesso, sono saltati, come gruppo, a persone che possono essere denunciate per possesso della sostanza e, quindi, perseguite come spacciatori. Dall'altra parte, ci sono 240.000 consumatori, i cosiddetti daily di cui vi parlavo prima, ad alto rischio di essere denunciati per il possesso della sostanza e, quindi, per spaccio.
  Dopodiché, sappiamo che il 43 per cento delle denunce per violazione dell'articolo 73 è da riferirsi al possesso di cannabis. Vi faccio due conti veloci. Vi sono 28.000 condannati, 28.000 persone che sono dentro le carceri, che rappresentano il 41 per cento dei detenuti. Questo è un dato puntuale dell'amministrazione penitenziaria, rilevato allo scorso 30 di giugno. Ha tutti i limiti del dato puntuale rilevato al 30 giugno, ma è l'unico numero fisso che ho trovato. Di questi 28.000 condannati in base all'articolo 73, secondo i miei numeri, il 44 per cento è legato al possesso di cannabis. Si tratta di 12.500 individui. Di questi il 78 per cento, presumendo che i dati riportati nel lavoro europeo si possano spostare su questa popolazione, è dentro il carcere solo per il possesso della sostanza. Parliamo di 9.500 persone. Si tratta di persone che, se venissero approvate le riforme di cui stiamo parlando, uscirebbero immediatamente dal carcere.
  Con questa considerazione chiudo il mio intervento.

  PRESIDENTE. La ringrazio. Lei ha fatto riferimento a un progetto già concluso ?

  SABRINA MOLINARO, Responsabile sezione epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del CNR. Sì, ci sono tutte le pubblicazioni. Vi fornisco tutti i riferimenti.

Pag. 6

  PRESIDENTE. Si tratta di un progetto europeo sviluppato dall'Università di Tor Vergata ?

  SABRINA MOLINARO, Responsabile sezione epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del CNR. Sì, si tratta di un progetto che è coordinato dalla professoressa Carla Rossi di Tor Vergata.

  PRESIDENTE. La ringraziamo molto per il suo contributo. Ho visto che lei, dottoressa, aveva degli appunti.

  SABRINA MOLINARO, Responsabile sezione epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del CNR. Ho una relazione, che vi posso consegnare. Dovrei solo fare alcune correzioni.

  PRESIDENTE. Ce la può inviare anche via e-mail. Alla luce di questa, terremo presenti anche gli altri dati che, via via, verranno elaborati. Abbiamo, quindi, questo riferimento esatto. Chiedo se ci può far avere anche il riferimento preciso riferibile a quel progetto già concluso e depositato.
  Do la parola ai deputati che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  PAOLO BERNINI. Il termine «tossicodipendenza» vale anche per l'uso di cannabis, benché nel 1965 l'OMS abbia parlato di assenza di dipendenza fisica determinata dall'uso di marijuana ?

  PRESIDENTE. Do la parola alla dottoressa Molinaro per la replica.

  SABRINA MOLINARO, Responsabile sezione epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del CNR. Non credo di essere la persona migliore per rispondere a questa domanda. Le posso dire che il citato DSM-V, quando è andato a rivedere i criteri per la dipendenza e per l'abuso delle sostanze, ha parlato di un comportamento di «misuso» o di uso problematico, generalizzando e mettendo insieme tutte le sostanze, tanto la cannabis, quanto le altre. In questo contesto, però, ci sono alcune specifiche che i clinici conosceranno molto meglio di me.

  PRESIDENTE. Se non ci sono altre domande per la dottoressa Molinaro, la ringraziamo e aspettiamo la sua eventuale relazione scritta.
  Do ora la parola ad Alessio Scandurra, coordinatore dell'osservatorio nazionale sulle condizioni di detenzione dell'associazione Antigone.

  ALESSIO SCANDURRA, Coordinatore dell'osservatorio nazionale sulle condizioni di detenzione dell'associazione Antigone. Buonasera. Sarò molto rapido, perché sono poche le considerazioni che vorrei comunicarvi. Noi portiamo il punto di vista di una realtà che si occupa dei diritti delle persone all'interno del sistema dell'esecuzione penale e del carcere. Il nostro è un osservatorio specifico sull'impatto penale e penitenziario della normativa sulle droghe. Dal nostro punto di vista, la rilevanza del fenomeno è straordinaria. Nessun fenomeno sociale ha un impatto sul carcere paragonabile a quello delle droghe, ossia al mercato e al consumo delle droghe.
  Un dato che vi ho portato, da affiancare alla relazione ai progetti di legge in esame, che, peraltro, è molto ricca e accurata, è relativo alla percentuale di persone detenute in Italia e in Europa per violazione della legislazione sulle droghe. Il rapporto pubblicato di recente sulle statistiche penali e penitenziarie annuali del Consiglio d'Europa (SPACE I), attesta l'Italia attorno ad una percentuale del 39 per cento: il 39 per cento delle persone detenute in esecuzione di una sentenza definitiva è, cioè, detenuto non solo, ma anche, per violazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti. Questa è la percentuale italiana.
  I grandi Paesi si attestano, invece, a percentuali inferiori alla metà. Posso citare, per esempio, il dato della Francia. In Pag. 7Francia, questa percentuale è attorno al 14 per cento, così come in Germania. In Spagna è attorno al 27 per cento e nel Regno Unito si aggira tra il 14 per cento di Inghilterra e Galles e il 12 per cento della Scozia. Il fenomeno della detenzione per violazione del testo unico sugli stupefacenti in Italia non ha, quindi, paragoni con quello di qualunque altro Paese europeo. Questo è un altro dato che spiega la rilevanza per noi di tale argomento.
  Un sistema strategicamente efficace per aggredire il fenomeno del sovraffollamento penitenziario è quello di intervenire sulla legge sulle droghe. Il progetto di legge che qui si discute interviene su alcuni punti che per noi sono strategici, nodali.
  Da una parte, la relazione torna sul tema della presunzione di spaccio. Si riporta una giurisprudenza molto ricca, che cerca di affermare come la presunzione di spaccio per il mero superamento delle quantità tabellari non sia imposta dalla legge. Nella prassi, però, sappiamo che la possibilità dell'arrestato di valersi di questa giurisprudenza dipende anche dalle sue risorse relazionali, sociali ed economiche, cioè dalla sua capacità di accedere a una difesa tecnica competente ed efficace. Questo crea un meccanismo di selettività per cui le parti più fragili, le fasce più marginali delle persone che vengono in contatto col sistema penale rischiano effettivamente di veder presunto lo spaccio, in situazioni di detenzione per mero consumo.
  Un altro dato per noi estremamente importante, che questo disegno di legge affronta, è quello del comma 5 dell'articolo 73 del testo unico. Tale comma prevede una fattispecie di lieve entità, che rappresenta un'attenuante del reato. Quello che succede nella prassi – immagino che sul tema siate già tornati più volte, ragion per cui sarò molto rapido – è che alle persone viene contestato anzitutto l'articolo 73 del testo unico, un reato per cui si prevede l'obbligo dell'arresto e per il quale verosimilmente verrà disposta la custodia cautelare e, quindi, l'ingresso in carcere. Dopodiché, durante la vicenda giudiziaria della persona, questa riesce a ricondurre la propria vicenda al comma 5 del medesimo articolo 73, e si vede derubricata l'imputazione.
  Ci sono, dunque, una selettività rispetto alla capacità di accedere alla difesa tecnica efficace e anche un carico per il sistema. Si tratta di un accesso a un sistema sovraccarico, sia penale sia penitenziario, ingiustificato, non necessario. Anche noi crediamo, e da tempo sosteniamo, che il passaggio al comma 5 dell'articolo 73, ossia la configurazione del fatto di lieve entità come fattispecie autonoma, risolverebbe questo problema.
  Prendiamo ad esempio una vicenda molto nota, come la vicenda Cucchi. Se questa norma fosse stata in vigore, verosimilmente Stefano Cucchi non sarebbe morto. La quantità di sostanze che Stefano aveva in tasca quando è stato arrestato era probabilmente tale da poter ricondurre la sua situazione a una fattispecie di lieve entità, che non avrebbe comportato l'arresto obbligatorio e l'ingresso in quel circuito che poi gli è costato la vita. Anche noi troviamo molto importante questo intervento legislativo.
  Un ultimo punto riguarda il sistema delle misure alternative alla detenzione per le persone tossicodipendenti. È un tema che il disegno di legge non affronta, ma su cui l'impatto della cosiddetta legge Fini-Giovanardi del 2006 è stato più forte. Si è registrato, infatti, dall'entrata in vigore della legge a oggi, un calo notevole del sistema delle misure alternative, nonché un suo cambiamento.
  Chi oggi entra in affidamento terapeutico lo fa dopo essere passato dal carcere. Prima del 2006, i numeri di chi ci andava direttamente erano molto maggiori. Anche questo è un tema del quale noi ci auguriamo che, prima o poi, ci si faccia carico, in un'ottica sia di deflazione del sistema penitenziario, perché si tratta comunque di persone che passano dal carcere, sia di tutela del diritto alla salute. Dal punto di vista della salute della persona tossicodipendente, in effetti, non c’è modo di argomentare che il passaggio dal carcere sia un'esperienza salutare.

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  PRESIDENTE. Grazie. Do la parola ai deputati che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  DANIELE FARINA. Ometto altri tipi di discorsi che abbiamo già svolto anche in questa sede.
  Il Ministero della giustizia ci segnala, nell'audizione che il Ministro Cancellieri ha fatto alcune settimane fa, che il numero dei detenuti che è in grado di stimare – seppure con un'alea piuttosto consistente – oggi in carcere in base al comma 5 dell'articolo 73, ossia per fatti di lieve entità, sia intorno ai 3.000. Esistono, però, numeri e aggregazioni molto differenziati in merito. Anche la dottoressa Molinaro, che usava un'altra aggregazione, citava un numero diverso. Per noi sarebbe molto importante sapere di che cosa stiamo parlando esattamente.

  ALESSIO SCANDURRA, Coordinatore dell'osservatorio nazionale sulle condizioni di detenzione dell'associazione Antigone. Temo che le difficoltà che altri riscontrano per centrare questo numero siano praticamente insormontabili, anche perché mi chiedo...

  PRESIDENTE. Chiedo scusa se la interrompo, ma forse il motivo è che la contestazione iniziale è per l'articolo 73 del testo unico.

  ALESSIO SCANDURRA, Coordinatore dell'osservatorio nazionale sulle condizioni di detenzione dell'associazione Antigone. È verosimile che, nello stesso momento in cui, nel mio caso, si passa dall'articolo 73 al 73, comma 5, si disponga la scarcerazione. Io non ho una storia penitenziaria di persona imputata per l'articolo 73, comma 5, ma la mia vicenda personale era tale che i fatti erano, fin dall'inizio, da comma 5 del medesimo articolo 73.
  Si tratta, dunque, di un numero che tende a nascondersi fisiologicamente. Non credo che sarà semplice avere dati più accurati. Certamente, noi non siamo in grado di averli.

  DAVID ERMINI. In relazione all'articolo 73, comma 5, io credo che la soluzione finale sia quella di tornare al vecchio sistema della distinzione fra i diversi tipi di sostanze stupefacenti, ai fini di poter ricondurre il comma 5 a una fattispecie autonoma. In tal modo, il pubblico ministero sarebbe necessitato a contestare immediatamente l'articolo 73, comma 5 e, quindi, bisogna porre in essere una riforma sul massimo edittale per impedire la misura cautelare in carcere.
  Troppe volte vediamo che l'articolo 73, comma 5, è contestato all'interno di un'ipotesi di articolo 74, dove si individuano i soggetti più pericolosi e gli spacciatori, magari internazionali. Dopodiché, si aggiungono tanti piccoli episodi che vengono contestati in base all'articolo 73, cui si applica la misura cautelare, che, come osservava giustamente lei, può durare da due a tre mesi.
  Tuttavia, la vicenda non finisce una volta usciti dal carcere, perché questo sistema è ciclico. Sostanzialmente, il numero di detenuti per questa ragione rimane sempre stabile, perché i soggetti cambiano: alcuni escono, ma ne entrano altri. Noi dobbiamo ricondurre la fattispecie delittuosa a un elemento oggettivo anche in relazione alle misure cautelari.
  Condivido in pieno le sue considerazioni e penso che la Commissione debba lavorare su questo fronte. È impossibile oggettivamente pensare, considerata la vita di una persona – spesso si tratta di soggetti giovani – di far trascorrere uno, due o tre mesi in prigione a queste persone, quando ci sono misure alternative – se non addirittura la sospensione condizionale della pena – alla detenzione in fase definitiva, ossia al carcere, come l'affidamento in prova. Non ha senso che questo venga applicato nel momento in cui un soggetto viene messo in carcere in sede cautelare. È ovvio che tutto deve partire da questo punto. Io penso che la soluzione fondamentale sia quella di creare una fattispecie autonoma di reato che costringa la procura alla contestazione immediata.

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  ALESSIO SCANDURRA, Coordinatore dell'osservatorio nazionale sulle condizioni di detenzione dell'associazione Antigone. Questa è una soluzione che noi chiediamo da tempo. Dal 2006 auspichiamo l'introduzione di questa fattispecie autonoma. Ci auguriamo davvero di essere arrivati alla fine, o a un buon punto, di questo percorso.

  PRESIDENTE. La ringrazio. Credo che su questo tema ci sia ormai una convergenza di dati e di elementi. Il Parlamento è lento, ma forse, alla fine, è determinato.
  Do ora la parola a Leopoldo Grosso, vicepresidente del Gruppo Abele.

  LEOPOLDO GROSSO, Vicepresidente del Gruppo Abele. Molto brevemente, nel condividere l'impostazione del progetto di legge, sollevo solo alcune questioni che forse meritano di essere discusse.
  Si sente il bisogno, sulla cannabis in particolare, di una legge più complessiva, di una legge quadro che riesca a definire una collocazione della cannabis che, probabilmente, si trova a metà strada tra le droghe illegali di tipo pesante e le droghe legali, quali il tabacco e l'alcol. Vi è la necessità di fare un ragionamento più a fondo sulla cannabis e di arrivare a un regime di sperimentazione che trovi un'altra collocazione alla stessa, disgiunta dal tabellario delle droghe pesanti. Questa è la prima considerazione.
  Questo provvedimento si colloca di più all'interno di un'efficace azione finalizzata a svuotare le carceri, piuttosto che all'interno di una valutazione complessiva del problema cannabis nel nostro Paese: da questo punto di vista, come misura strutturale e non tampone, per evitare che nel tempo le carceri si riempiano, sembrerebbe una misura efficace. Tuttavia questo non incide su altri problemi. Non incide sul costo della carcerazione, perché i costi della carcerazione diminuiscono solo quando chiudiamo un carcere, altrimenti ciò non avviene; non incide sul costo del lavoro delle Forze dell'ordine e non incide nemmeno sulle pratiche dei tribunali, che comunque rimarrebbero invariate. Si avverte, dunque, la necessità di vedere la materia in termini più complessivi, se la legislatura lo consentirà.
  Torno anch'io sulla questione dei numeri. In base alla potenziale efficacia di questa normativa, così come predisposta, secondo la stima del DAP, rimaniamo intorno ai 28.000 soggetti. In realtà, sono diminuiti, ma parliamo in percentuale: la stima è che i detenuti per possesso e, quindi, per spaccio per lieve entità sarebbero il 10 per cento, secondo il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria.
  A nostro avviso, questa stima è sottostimata. Da tutta una serie di piccole indagini locali, svolte in diverse carceri d'Italia, verrebbe fuori un altro numero, che non è del 10 per cento, bensì del 40 per cento. Considerando il citato studio di Tor Vergata e la deduzione che noi facciamo e, trovando una media tra il 10 per cento e il 40 per cento, risulta che i detenuti che potrebbero beneficiare di queste norme sono, comunque, circa 9.000, se non 10.000. Non è un numero secondario, rispetto a un profilo non solo quantitativo, ma anche qualitativo di chi sono questi detenuti. Il merito di questo disegno di legge è, dunque, quello di ridurre il danno dell'attuale dispositivo penale nei loro confronti.
  Mi spiego. Io sono psicologo e psicoterapeuta e faccio counseling. Mi è capitato – sarà un caso limite, ma è indicativo dei soggetti e dell'antropologia di molte persone che vengono condannate con questo tipo di imputazione – di incontrare una madre molto preoccupata per il figlio, il quale, andando via per quindici giorni, le aveva chiesto: «Mamma, mi innaffi tu le piantine che abbiamo messo vicino all'orto ?». Questo episodio è significativo di due aspetti. Uno è l'alta esposizione che i ragazzi hanno, oggi, all'accesso alla sostanza e alla sua coltivazione. L'altro è la naturalezza e «l'innocenza» con cui si vivono queste pratiche, che non sono autocolpevolizzate e non vengono vissute come un reato. Il dubbio del genitore, la domanda che ha posto a me, era: «Che cosa devo fare ? Le devo innaffiare ?».Pag. 10
  Cito il fatto per darvi un'idea. Questi sono ragazzi che arrivano poi nella sezione nuovi giunti del carcere e che vi impattano. Per esempio, alle Vallette di Torino, alla casa circondariale «Lorusso e Cutugno» di Torino, durante l'inverno si entra in palestra e, se va bene, c’è il materasso. Non è scontato che ci sia anche la coperta. L'inverno scorso ci siamo trovati di fronte a questa situazione.
  I ragazzi impattano, con la loro impreparazione, con questa realtà. Il dispositivo non va considerato, dunque, solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto quello qualitativo che l'impatto del carcere ha nei loro confronti.
  Svolgo ancora un'annotazione rispetto all'articolo 75 del testo unico. La richiesta che veniva alla Conferenza di Trieste da parte degli operatori, sia quelli che hanno lavorato dentro, sia quelli che hanno lavorato fuori della Conferenza, era di fare in modo che venisse rivisto il meccanismo della cosiddetta legge Fini-Giovanardi. Tale meccanismo dissocia la possibilità di accedere a un percorso informativo e terapeutico dal fatto di beneficiarne, nel senso che, se uno fa il percorso e ne ottiene buoni risultati, non c’è più la sanzione. La legge Fini-Giovanardi sanziona comunque. Questo è stato l'elemento condiviso all'unanimità da tutti gli operatori.
  Ciò non toglie che l'operazione che si intende fare con questo dispositivo – che è quella di desanzionare anche dal punto di vista amministrativo tutti i consumatori di cannabis, una grande maggioranza dei quali, intorno al 75 per cento, impattano nelle maglie della prefettura – possa andare bene. Tuttavia, il ragionamento andrebbe rivisto un po’, se andiamo a trattare il citato articolo 75 nella sua complessità.
  Un'ulteriore annotazione riguarda la necessità di eliminare fonti d'ingresso nel carcere e di potenziare soprattutto le fonti di uscita. Ci troviamo di fronte alla contraddizione per cui l'unico «merito» della legge Fini-Giovanardi è stato quello di estendere fino a sei anni la possibilità di fruire delle misure alternative, ma, di fatto, in tutti questi anni le misure alternative sono drasticamente crollate.
  Ci sono alcuni motivi su cui occorrerebbe ragionare. Il primo è la disinformazione tra i detenuti, in particolare tra i detenuti stranieri. Il secondo è la poca disponibilità dell'avvocatura, soprattutto quella di ufficio – chiamiamola così – a prendere in mano situazioni di questo genere.
  La terza questione è che «fa filtro» la diagnosi. Sono stati introdotti all'interno del carcere criteri diagnostici troppo rigidi per definire la dipendenza. Viene tolta così la libertà agli operatori sanitari – ossia ai medici e agli psicologi che sono preposti alla funzione diagnostica – di lavorare più liberamente.
  Il quarto motivo è che all'interno del carcere oggi le risorse – in ragione dei tagli – sono diminuite e così non si riesce a fare, in alcune carceri italiane, nemmeno il dovuto anno di osservazione per accedere, poi, ai benefìci successivi.
  Questi sono tutti elementi significativi, oltre all'orientamento della magistratura di sorveglianza, che, in passato, era stato sicuramente più restrittivo rispetto alla concessione delle misure alternative. Era stata sperimentata, negli anni passati, la possibilità di accedere direttamente alla misura alternativa dal processo, con buoni risultati. Tuttavia, questa norma, che è stata praticata in termini sperimentali soprattutto presso la procura di Milano, non è mai stata generalizzata.
  Illustro un'ultima questione e chiudo. Nella documentazione che gentilmente ci avete fornito la nota finale indica che tali norme si dovrebbero applicare anche ai recidivi. È un'ottima idea. Mi chiedo, però, se basti una nota alla fine del discorso per eliminare le leggi che contrastano con queste procedure, in particolare la cosiddetta «ex Cirielli».
  Un augurio è rivolto alla tempestività di questo provvedimento, che ha ragione d'essere se riesce a essere tempestivo. Nel frattempo, comunque, nominiamo, se potete, Pag. 11il Garante nazionale dei detenuti, perché ne abbiamo bisogno.

  PRESIDENTE. Ringrazio per i contributi. Se non ci sono domande per Leopoldo Grosso, vi ringraziamo, ricordando che l'indagine conoscitiva in corso è contraddistinta dalla pubblicità dei suoi lavori e dal resoconto stenografico integrale delle sedute.
  Cercheremo di completare le nostre audizioni entro il mese di novembre, in modo tale da dedicarci poi allo studio del provvedimento e, verosimilmente, anche alla sua integrazione rispetto all'impostazione iniziale. Vi ringraziamo molto, anche a nome della Commissione.
  Dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.55.